Terre e rocce da scavo: come procedere?d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo...

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Terre e rocce da scavo: come procedere? come procedere? Pesaro 1 Marzo 2013 Pesaro 1 Marzo 2013 Sala Convegni Confindustria - Palazzo Ciacchi

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Terre e rocce da scavo: come procedere?come procedere?

Pesaro 1 Marzo 2013Pesaro 1 Marzo 2013Sala Convegni Confindustria - Palazzo Ciacchi

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Ruolo delle ARPA nel DM 161/2012. Ruolo delle ARPA nel DM 161/2012. Ruolo delle ARPA nel DM 161/2012. Ruolo delle ARPA nel DM 161/2012. Cenni al campionamento e alla Cenni al campionamento e alla

caratterizzazione dei materiali di caratterizzazione dei materiali di scavoscavo

Dott. Massimo Mariani - Dipartimento Provinciale ARP AM di Pesaro

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Un po’ di storia…..Di TRS si comincia a parlare con il cd Decreto “Ronchi”del 1997. Le TRS salgono però alla ribalta con la cdLegge “Lunardi” (L.443/2001) emanata per risolvere iproblemi connessi ai sequestri dei cantieri dell’AVBologna-Firenze. A seguito di una procedura diinfrazione comunitaria, la legge n.306/2003 prescrive, trale altre cose, il parere ARPA obbligatorio sui progetti digestione delle TRS. La norma, nel periodo in cui è statain vigore, è stata altamente disattesa. Con l’emanazionenel 2006 del TUA, l’art.186 non ha previsto più il pareredell’ARPA. Con il DM 161/2012 il ruolo delle ARPA vieneulteriormente definito e modulato come di seguitoillustrato.

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Si rammenta che il titolo del DM 161/2012 è “Regolamento recante ladisciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo.”Ma basta leggere le definizioni dell’art.1 per scoprire che si parla di«materiali da scavo »: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto,derivanti dalla realizzazione di un’opera quali, a titolo esemplificativo:scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento,ecc.;opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);rimozione e livellamento di opere in terra;materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazionigranulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpigranulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpiidrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsid’acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anchenon connessi alla realizzazione di un’opera e non contenenti sostanzepericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione mediadell’intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limitimassimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali:calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscelecementizie e additivi per scavo meccanizzato;

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L’art.5 del DM 161/2012.1°caso - Il comma 3

Nel caso in cui per il materiale da scavo il Pianodi Utilizzo dimostri che le concentrazioni didi Utilizzo dimostri che le concentrazioni dielementi e composti di cui alla tabella 4.1dell’allegato 4 del presente regolamento nonsuperino le Concentrazioni Soglia diContaminazione (CSC) di cui alle colonne A eB……

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Ruolo delle ARPA

L’Autorità competente ha la facoltà di chiedere all’Agenzia regionaledi protezione ambientale (ARPA) o all’Agenzia provinciale diprotezione ambientale (APPA), con provvedimento motivatosecondo i criteri di cui al seguente comma 10, entro trenta giornidalla presentazione della documentazione di cui al comma 2 odell’eventuale integrazione, di verificare, sulla base del Piano didell’eventuale integrazione, di verificare, sulla base del Piano diUtilizzo ed a spese del proponente secondo il tariffario di cuiall’articolo 4, comma 3, la sussistenza dei requisiti dell’articolo 4,comma 1, lettera d) , del presente regolamento. In tal caso l’ARPA oAPPA, può chiedere al proponente un approfondimento d’indagine incontraddittorio , accerta entro quarantacinque giorni la sussistenzadei requisiti di cui sopra, comunicando gli esiti all’Autoritàcompetente.

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Art. 4.Disposizioni generali1. In applicazione dell’articolo 184 -bis , comma 1, del decreto

legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, è unsottoprodotto di cui all’articolo 183, comma 1,lettera qq) , delmedesimo decreto legislativo, il materiale da scavo che rispondeai seguenti requisiti:

L’articolo 4, comma 1, lettera d

ai seguenti requisiti:………………………………………

b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo:…………………………………

d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cuialla precedente lettera b) , soddisfa i requisiti di qualitàambientale di cui all’Allegato 4 .

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Quindi in questo casol’ARPA svolge la verifica delPU, su richiesta motivatadell’autorità competente, adell’autorità competente, aspese del proponente . Siritiene sarà il caso piùfrequente, perlomenorelativamente agli altri due .

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L’art.5 del DM 161/2012.2°caso - Il comma 4

Nel caso in cui la realizzazione dell’operaNel caso in cui la realizzazione dell’operainteressi un sito in cui, per fenomeni naturali, nelmateriale da scavo le concentrazioni deglielementi e composti di cui alla Tabella 4.1dell’allegato 4, superino le ConcentrazioniSoglia di Contaminazione di cui alle colonne A eB…..

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Ruolo delle ARPA

A tal fine, in fase di predisposizione del Piano diUtilizzo, il proponente segnala il superamento dicui sopra all’Autorità competente, presentandoun piano di accertamento per definire i valori diun piano di accertamento per definire i valori difondo da assumere. Tale piano è eseguito incontraddittorio con l’Agenzia regionale diprotezione ambientale (ARPA) o con l’Agenziaprovinciale di protezione ambientale (APPA)competente per territorio.

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In questo caso l’ARPA concorre adeterminare i “nuovi” valori delfondo naturale . Nella realtà locale èprevedibile che questo sia unaeventualità poco probabile .Sebbene non dichiaratoesplicitamente, anche in questocaso la prestazione dovrebbeessere a spese del proponente .

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L’art.5 del DM 161/2012.3°caso - Il comma 5

Nel caso in cui il sito di produzione interessi unsito oggetto di interventi di bonifica rientrantinel campo di applicazione del Titolo V, Partequarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006,ovvero di ripristino ambientale rientranti nelovvero di ripristino ambientale rientranti nelcampo di applicazione del Titolo II, Parte sesta,del decreto legislativo medesimo previa richiestadel proponente, i requisiti di cui all’articolo 4,comma 1, lettera d) sono individuati dall’Agenziaregionale di protezione ambientale (ARPA) odall’Agenzia provinciale di protezioneambientale (APPA) competente perterritorio……..

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Ruolo delle ARPA

……i requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d)sono individuati dall’Agenzia regionale di protezioneambientale (ARPA) o dall’Agenzia provinciale diprotezione ambientale (APPA) competente per territoriosecondo il tariffario di cui all’articolo 4, comma 3. L’ARPAo APPA, entro sessanta giorni dalla data della richiesta,o APPA, entro sessanta giorni dalla data della richiesta,comunica al proponente se per i materiali da scavo, ivicompresi i materiali da riporto, i valori riscontrati pertutti gli elementi e i composti di cui alla Tabella 1dell’allegato 5, alla parte quarta del decreto legislativo n.152 del 2006, non superano le Concentrazioni Soglia diContaminazione di cui alle colonne A e B dellamedesima Tabella 1 sopra indicata, con riferimento allaspecifica destinazione d’uso urbanistica del sito didestinazione indicata dal Piano di Utilizzo.

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Questo è il caso dei materiali di scavo provenienti daun sito inquinato notificato che si desidera portareall’esterno del sito medesimo. Sebbene in astrattosia un’eventualità prevista e quindi possibile, inrealtà, quantomeno in ambito locale, si stima sarà unevento poco frequente. Le spese sono, anche inquesto caso, a carico del proponente.

• La dizione “ per tutti gli elementi e i composti..”secondo ARPAM va interpretata non in modoletterale e cioè tutti i parametri della tab. tabella 1dell’allegato 5 alla parte quarta del decretolegislativo n. 152/2006, ma intendendo tutti glielementi e composti elencati nel piano dicaratterizzazione.

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CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEI MATERIALI

DA SCAVODA SCAVO- Allegati 2 e 4 -

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Raccomandazioni generali

La caratterizzazione ambientale dovrà essereeseguita preferibilmente mediante scavieseguita preferibilmente mediante scaviesplorativi (pozzetti o trincee) ed insubordine con sondaggi a carotaggio

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Il campionamento di un terreno –Quanti punti di indagine

• La densità dei punti di indagine nonché la loro ubicazione dovrà basarsi su unmodello concettuale preliminare delle aree (campionamento ragionato) o sulla basedi considerazioni di tipo statistico (campionamento sistematico su griglia o casuale).

• Nel caso in cui si proceda con una disposizione a griglia, il lato di ogni maglia potràvariare da 10 a 100 m a secondo del tipo e delle dimensioni del sito oggetto delloscavo.

• I punti d’indagine potranno essere localizzati in corrispondenza dei nodi della griglia• I punti d’indagine potranno essere localizzati in corrispondenza dei nodi della griglia(ubicazione sistematica) oppure all’interno di ogni maglia in posizione opportuna(ubicazione sistematica causale).

• Il numero di punti d’indagine non sarà mai inferiore a tre e, in base alle dimensionidell’area d’intervento, dovrà essere aumentato secondo il criterio esemplificativo diriportato nella Tabella seguente.

Dimensione dell’area Punti di prelievo

Inferiore a 2.500 metri quadri Minimo 3

Tra 2.500 e 10.000 metri quadri 3 + 1 ogni 2.500 metri quadri

Oltre i 10.000 metri quadri 7 + 1 ogni 5.000 metri quadri eccedenti

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Il campionamento di un terreno –Quanti campioni in funzione della

profonditàLa profondità d’indagine sarà determinata in base alle profondità

previste degli scavi. I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche saranno come minimo:

• � campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;• � campione 2: nella zona di fondo scavo;• � campione 3: nella zona intermedia tra i due;

e in ogni caso andrà previsto un campione rappresentativo di ogni orizzonte stratigrafico individuato ed un campione in caso di evidenze organolettiche di potenziale contaminazione.Per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche possono essere almeno due: uno per ciascun metro di profondità

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Il campionamento di un terreno –Scavo nella porzione satura

Nel caso in cui gli scavi interessino la porzionesatura del terreno, per ciascun sondaggio oltreai campioni sopra elencati sarà necessarioai campioni sopra elencati sarà necessarioacquisire un campione delle acque sotterranee,preferibilmente, e compatibilmente con lasituazione locale, con campionamentodinamico. In presenza di sostanze volatili sidovrà procedere con altre tecniche adeguate aconservare la significatività del prelievo.

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Il campionamento di un terreno –Presenza del riporto

Qualora si riscontri la presenza di riporto, non essendonota l’origine dei materiali inerti che lo costituiscono, lacaratterizzazione ambientale, dovrà prevedere:caratterizzazione ambientale, dovrà prevedere:

� l’ubicazione dei campionamenti in modo tale da potercaratterizzare ogni porzione di suolo interessata dairiporti, data la possibile eterogeneità verticale edorizzontale degli stessi;

� la valutazione della percentuale in massa deglielementi di origine antropica.

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Cosa sono i riporti (all.9)

I riporti di cui all’articolo 1 del presente Regolamento si configuranocome orizzonti stratigrafici costituiti da materiali di origine antropica,ossia derivanti da attività quali attività di scavo, di demolizione edilizia,ecc, che si possono presentare variamente frammisti al suolo e alsottosuolo.

In particolare, i riporti sono per lo più una miscela eterogenea di terrenonaturale e di materiali di origine antropica, anche di derivazione edilizio-naturale e di materiali di origine antropica, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa che, utilizzati nel corso dei secoli persuccessivi riempimenti e livellamenti del terreno, si sono stratificatie sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che,compattandosi con il terreno naturale, si sono assestatideterminando un nuovo orizzonte stratigrafic o. I materiali da riportosono stati impiegati per attività quali rimodellamento morfologico,recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali,realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti ecolmate, nonché formazione di terrapieni.

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Riporto

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Cosa non sono i riporti

I rifiuti di costruzione e demolizioneanche se frammisti a terra sono ancorarifiuti.rifiuti.Le eccezioni a questa condizione sonodefinite nel DM 161 all’art.1 nelladefinizione di materiali di scavo.

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Terra mista a rifiuti da costruzione/demolizione= rifiuto

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Il campionamento di una infrastruttura lineare

Nel caso di opere infrastrutturali lineari, ilcampionamento andrà effettuato almeno ogni500 metri lineari di tracciato ovvero ogni 2.000metri lineari in caso di progettazione preliminare,salva diversa previsione del Piano di Utilizzo,salva diversa previsione del Piano di Utilizzo,determinata da particolari situazioni locali, quali,ad esempio, la tipologia di attività antropichesvolte nel sito; in ogni caso dovrà essereeffettuato un campionamento ad ogni variazionesignificativa di litologia.

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Il campionamento di una galleria

• Nel caso di scavi in galleria, la caratterizzazionedovrà essere effettuata prevedendo almeno unsondaggio e comunque un sondaggioindicativamente ogni 1000 metri lineari ditracciato ovvero ogni 5.000 metri lineari in casotracciato ovvero ogni 5.000 metri lineari in casodi progettazione preliminare, con prelievo, allaquota di scavo, di tre incrementi per sondaggio,a formare il campione rappresentativo; in ognicaso dovrà essere effettuato un campionamentoad ogni variazione significativa di litologia.

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Il campionamento di sedimenti (marini), fluviali o lacustri

La caratterizzazione dei materiali derivanti dalle operazioni di scavo disedimenti (marini), fluviali, lacustri e palustri potrà essere effettuatasia in sito sia in banco dopo la loro rimozione.

Per la caratterizzazione in sito si potrà effettuare un campionamento, aseconda delle condizioni del corpo idrico, secondo le seguentimodalità:modalità:

- transetti: caratterizzazione in aree di notevole estensione, senzaspecifiche indicazioni di attività contaminanti (linee perpendicolarialla linea di costa o di riva);

- maglie: caratterizzazione di dettaglio laddove sia atteso un medio-altogrado di contaminazione in relazione alle attività sul territorio;

- linee: lungo canali o fiumi, integrato con transetti in situazioniparticolari;

- misto: transetti-maglie-linee dove sono presenti tutte o parte dellesituazioni precedentemente considerate.

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Transetti

Linee

Maglie

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Caratterizzazione chimicoCaratterizzazione chimico --fisica dei fisica dei Caratterizzazione chimicoCaratterizzazione chimico --fisica dei fisica dei materiali di scavomateriali di scavo

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PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE E

ACCERTAMENTO DELLE QUALITA’ AMBIENTALI- L’Allegato 4 -

Il set di parametri analitici da ricercare dovrà esseredefinito in base alle possibili sostanze ricollegabilialle attività antropiche svolte sul sito o nelle suevicinanze, ai parametri caratteristici di eventualivicinanze, ai parametri caratteristici di eventualipregresse contaminazioni, di potenziali anomalie delfondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché dipossibili apporti antropici legati all’esecuzionedell’opera . Il set analitico minimale da considerare èquello riportato in Tabella 4.1 fermo restando che la listadelle sostanze da ricercare può essere modificata edestesa in accordo con l’Autorità competente inconsiderazione delle attività antropiche pregresse.

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Scelta dei parametri

Nel caso in cui in sede progettuale sia prevista unaproduzione di materiale di scavo compresa tra i 6.000 edi 150.000 metri cubi , non è richiesto che, nella totalitàdei siti in esame, le analisi chimiche dei campioni dimateriale da scavo siano condotte sulla listamateriale da scavo siano condotte sulla listacompleta delle sostanze di Tabella 4.1 . Il proponentenel Piano di Utilizzo di cui all’Allegato 1, potràselezionare, tra le sostanze della Tabella 4.1, le"sostanze indicatrici": queste devono consentire didefinire in maniera esaustiva le caratteristiche delmateriale da scavo al fine di escludere che tale materialesia un rifiuto ai sensi del presente Regolamento

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Osservazione

Questo passaggio mostra in modoevidente che il DM 161/2012 era statoconcepito per essere pubblicato assiemead un provvedimento parallelo cheavrebbe dovuto regolamentare gli scavi diavrebbe dovuto regolamentare gli scavi dientità inferiore ai 6000 m3, per i quali dinorma non sarebbero state richiesteanalisi chimiche. Solo così si può spiegarel’apparente illogicità del periodo appenacitato.

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La Tabella 4.1

Arsenico;

Cadmio;

Cobalto;

Nichel;

Piombo;

Rame;

Zinco;

Mercurio;Mercurio;

Idrocarburi C>12;

Cromo totale;

Cromo VI;

Amianto;

BTEX*

IPA*

* Da eseguire nel caso in cui l’area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di

grande comunicazione, e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sitomediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati nellaTabella 1 Allegato 5 Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo 152 del 2006 e s.m.i..

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Significato della tab. 4.1

La tab. 4.1 è una short-list di inquinanti,scelti fra quelli ritenuti più comuni. Siconcorda in linea di massima con la listaconcorda in linea di massima con la listapresentata, fatta eccezione per l’amiantoche può essere presente solo incondizioni geologiche particolari o pereffetto di apporti antropici facilmenteriscontrabili.

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I controlli

La caratterizzazione ambientale potrà essere eseguita in corso d’opera solonel caso in cui sia comprovata l’impossibilità di eseguire u n’indagineambientale propedeutica alla realizzazione dell’opera da cui deriva laproduzione dei materiali da scavo.

A: caratterizzazione dei materiali da scavo in corso d’opera - verifiche daparte dell’esecutoreparte dell’esecutore

- su cumuli all’interno di opportune aree di caratterizzazione,- direttamente sull’area di scavo e/o sul fronte di avanzamento,- sul fondo o sulle pareti di corpi idrici superficiali;-nell’intera area di intervento.

B: verifiche per i controlli e le ispezioniLe attività di campionamento per i controlli e le ispezioni della correttaattuazione del Piano di Utilizzo sono eseguiti dall’ARPA o APPAterritorialmente competente e in contraddittorio direttamente sull’area didestinazione finale del materiale da scavo.

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Regime transitorio

La Regione Marche aveva emanato la DGR 884/2011con cui dettava le linee-guida per l’utilizzo delle terre erocce da scavo ai sensi dell’art.186 del D.Lgs. 152/2006.Con la pubblicazione del DM 161/2012 e la conseguentesoppressione dell’art. 186 la DGR 884/2011 è statarevocata (DGR 1552/2012). Ai sensi dell’art.15 comma 1del DM 161/2012 si ritiene che la DGR 884/2011 siaancora applicabile per i progetti per i quali è in corso unaprocedura ai sensi e per gli effetti dell’articolo 186 deldecreto legislativo n. 152 del 2006

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Fine