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  INDAGINI GEOLOGICHE s.r.l.

S e d e L e g a l e : V i a R o c c a , 1 3 33053 LATISANA (UD) – ITALIA

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D.LGS.  152/2006  ….e  s.m.i.  

–  PARTE  QUARTA  -­‐    RIFIUTI  -­‐    DEFINIZIONI  ARTT  181-­‐182-­‐183,  CLASSIFICAZIONE  ART  184,        ESCLUSIONI  ART  185,          

185. Esclusioni dall’ambito di applicazione (articolo così sostituito dall'art. 13 del d.lgs. n. 205 del 2010)

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall’ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. (comma così modificato dall'art. 7, comma 8-bis, legge n. 164 del 2014)

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.

 

 

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“TERRE  E  ROCCE  DA  SCAVO”  ART  186,      DISPOSIZIONI  FINALI  ART  266…  

 

Legge  04/2008  –  art.  2  c.  45  bis,  modifica  art  266  introducendo  il  COMMA  7.  *  

7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia. (comma così modificato dall'art. 2, comma 45-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)

 

D.LGS   205/2010   –   ART   11,13   definizioni,   ART   12   introduce   l’art.   184-­‐bis   nel   152/2006   (definizione   di   Sottoprodotto)   ,  introduce   il   184-­‐ter   (cessazione   qualifica   di   rifiuto)   …,   introduce   il   184-­‐quater   (dragaggi),   ART   13,     riscrive     l’art.   185   del  152/2006,    ART  39,  abroga  il  186!!!!a  partire  da…..  

D.LGS.  02/2012  –  CONVERTITO  IN  LEGGE  28/2012  24  marzo  2012,    

precisa  il  concetto  di  materiali  di  riporto……..  

 

 

 

 

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D.LGS  161/201210  agosto  2012–  “Regolamento  recante   la  disciplina  dell’utilizzazione  delle   terre  e  rocce  da  scavo”….Inoltre  abroga  definitivamente  il  186*………..fino  a  giugno  2013  (legge  71/2013  che  lo  risuscita).  

 

?La  legge  Regionale  FVG  n.  26/2012,  28/12/2012  art.  199..c’è  anche  quella?  

Non  più.  

 

D.LGS.  69/2013  –  CONVERTITO  IN  LEGGE  98/201309  agosto  2013  (“DECRETO  DEL  FARE”):  

ART  41  COMMA  2  –  INRODUCE  NELL’  ART184-­‐BIS  DELLA  152/2006  IL  COMMA  2-­‐BIS:  

(le  disposizoni  del  161/2012  si  applicano  solo  alle  opere  assoggettate  a  VIA  o  AUA.)  …e  non  parla  di  cubi  

COMMA  3  –  PRECISA  E  INTEGRA    IL  CONCETTO  DI  “RIPORTO”  E  STABILISCE  CHE  SULLE  MATRICI  GRANULARI    DEL  RIPORTO  

 SI  DEVE  FARE  IL  TEST  DI  CESSIONE…..  

ART  41-­‐bis:  vediamolo  in  dettaglio.  

 

Sarà  finita?....  

 

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LEGGE 98/2013 - Art. 41-bis. Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo

1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10

agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, * prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra:

a) che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all’Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all’utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.

 

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3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

4. L’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell’articolo 41 del presente decreto.

CIOE’ ANCHE OPERE NON SOGGETTE VIA O AUA

6. L’articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.

MUORE DEFINITIVAMENTE IL 186: OVVERO DA QUESTO MOMENTO SOLO “MATERIALI DA SCAVO”

7. L’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

 

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Le terre e rocce da scavo - La gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti

A partire dal 21 agosto 2013 è in vigore la nuova disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

L’art. 41-bis del D.L. 69/2013 (“Decreto del Fare”), introdotto dalla legge di conversione n. 98/13, innova la precedente normativa di settore disponendo i requisiti e le condizioni per operare con le terre e rocce da scavo provenienti da attività di piccole dimensioni (<6.000 mc) o da attività o opere non soggette a valutazione d’impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). L’attuale quadro giuridico di riferimento prevede l’applicazione delle seguenti norme:

Volumi

Tipologia di procedimento

Attività od opere non soggette a VIA o AIA Attività od opere soggette a VIA o AIA

> 6.000 mc Art. 41-bis D.L. 69/13 come convertito dalla L. 98/13 D.M. 161/12

<= 6.000 mc Art. 41-bis D.L. 69/13 come convertito dalla L. 98/13 Art. 41-bis D.L. 69/13 come convertito dalla L. 98/13

 

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Per ottemperare a quanto disposto dall’art. 41-bis il proponente o il produttore deve attestare: a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. Le condizioni sopra riportate devono essere rese con dichiarazione all’ARPA FVG ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00, precisando in particolare:

le quantità destinate all’utilizzo;

il sito di deposito;

i tempi previsti per l’utilizzo.

L’ARPA FVG, ricevuta la documentazione, esegue la verifica della completezza delle informazioni chiedendo, se del caso, l’integrazione degli elementi mancanti che dovranno essere forniti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. La gestione delle terre e rocce in assenza di una corretta dichiarazione può costituire il presupposto per una gestione illecita di rifiuti. Si evidenzia che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate dagli enti competenti, in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria, e che ogni modifica dei requisiti e delle condizioni presenti nella suddetta dichiarazione deve essere inviata entro 30 giorni al comune del luogo di produzione. La dichiarazione resa all’Arpa non costituisce in alcun modo autorizzazione alla realizzazione dell’opera ovvero all’esecuzione dei lavori connessi. Il processo di dichiarazione dovrà in ogni caso essere coordinato con l’iter edilizio. A tal proposito, pur non previsto in norma, si suggerisce che la dichiarazione sia inviata per conoscenza anche ai comuni/autorità coinvolti. MODULISTICA Al fine di rendere disponibile la dichiarazione, ARPA FVG ha predisposto la modulisticanecessaria.

 

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 DICHIARAZIONE DI UTILIZZO Alla dichiarazione non va allegata documentazione integrativa (ad es. documenti progettuali, referti analitici, …) che dovrà essere resa disponibile in fase di controllo ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/05. Al termine dell'utilizzo il produttore deve confermare alle autorità territorialmente competenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 41-bis, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati. A tal fine ARPA FVG ha predisposto un modulo per la chiusura della pratica: COMUNICAZIONE di COMPLETO UTILIZZO MATERIALI DI RIPORTO In presenza di MATERIALI DI RIPORTO nelle terre e rocce da scavo utilizzate come sottoprodotti dovrà essere garantito che tali materiali non costituiscano fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee. A tal fine il produttore o proponente dovrà valutare l’opportunità di eseguire il test di cessione secondo le metodiche di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. E’ facoltà in ogni caso del proponente o produttore valutare se la documentazione tecnica in suo possesso (natura dei materiali, soggiacenza della falda, contesto idrogeologico, natura dei terreni nel sito di destino etc.) consenta di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee. Si rinvia alle FAQ per ulteriori dettagli a riguardo. Le dichiarazioni vanno inviate al DipartimentoProvinciale ARPA FVG competente per territorio rispetto ai sito di produzione delle terre e rocce da scavo:  

 

 

Vediamo    i  moduli  

 

 

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Domande  a:  

• CHI  HA  COMPETENZA  A  EMANARE  LEGGI  IN  MATERIA  DI  RIFIUTI?  • COSA  SUCCEDE  SE  NON  SI  SEGUE  CORRETTAMENTE  LA  PROCEDURA  PER  LA  GESTIONE  DEI  MATERIALI  

DA  SCAVO?  • E  I  PICCOLI  CANTIERI  ?  • COSA  DEVO  ESIBIRE  IN  CASO  DI  CONTROLLO?  • COSA  SUCCEDE  SE  IL  CONTROLLO  DIMOSTRA  CHE  NON  RISPETTANO  REQUISITI  41-­‐BIS?  • CHI  PUO’  EFFETTUARE  CONTROLLI?  • FINO  A  CHE  QUANTITA’  APPLICO  IL  41-­‐BIS?  • DEVO  FARE  SEMPRE  LE  ANALISI  CHIMICHE  ?  •  

Domande  ricevute:  

1-­‐IN  CASO  DI  TERRENO  VEGETALE(SU  CUI  SI  E'  ESERCITATO  SOLO  ATTIVITA'  AGRICOLA)  VA  FATTA  LA  TIPIZZAZIONE  DEL  MATERIALE    2-­‐IN  CASO  DI  MATERIALI  DI  DIVERSI  TIPI  LA  SEPARAZIONE  PER  TIPI  VA  FATTA  IN  CANTIERE      

 

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3-­‐IL  PROGETTO  PER  LO  SFRUTTAMENTO  DEI  MATERIALI  DI  SCAVO  VA  AUTORIZZATO  DALL'ENTE  INERENTE  AL  TERRITORIO  SU  CUI  SI  SCAVA  O  DALL'ENTE  IN  CUI  IL  MATERIALE  ANDRA'  A  FINIRE    4-­‐QUAL'E'  IL  NUMERO  DI  SAGGI  PIU'  OPPORTUNO  PER  TIPIZZARE  IL  TERRENO  DA  SCAVARE  E  COME  ESEGUIRLI    5-­‐NELL'IPOTESI  CHE  NON  TROVI  DISCARICHE  IDONEE  PER  IL  RICEVIMENTO  DI  CERTI  MATERIALI  COSA  DEVO  FARE    6-­‐SE  TROVASSI  MAQTERIALI  ALTAMENTE  INQUINANTI  COME  DEVO  PROCEDERE…    7-­‐LE  INDAGINI  PRELIMINARI  AI  LAVORI  DI  SCAVO  SONO  SEMPRE  OBBLIGATORIE  ANCHE  QUANDO  HO  LA  CERTEZZA  DEI  MATERIALI(TIPO  DOMANDA  1)    8-­‐LA  BONIFICA  QUANDO  E'  OBBLIGATORIA  E  CHI  CONTROLLA  L'AVVENUTO  ADEMPIMENTO    9-­‐MATERIALI  INQUINANTI  ENTRO  I  LIMITI  DI  NORMA.  CHE  FACCIO    10-­‐CHI  PRELEVA  I  MATERIALI  DAL  CANTIERE  PER  PORTARLI  ALTROVE  CHE  DOCUMENTAZIONE  DEVE  PRODURRE  AD  UN  EVENTUALE  CONTROLLO?    11-­‐TUTTI  POSSONO  PRELEVARE  MATERIALE  DAL  CANTIERE  PER  PORTARLO  ALTROVE  ?