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INDAGINI GEOLOGICHE s.r.l.
S e d e L e g a l e : V i a R o c c a , 1 3 33053 LATISANA (UD) – ITALIA
Sede Operativa: Via del Torre, 2 - 33047 REMANZACCO (UD) – ITALIA
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D.LGS. 152/2006 ….e s.m.i.
– PARTE QUARTA -‐ RIFIUTI -‐ DEFINIZIONI ARTT 181-‐182-‐183, CLASSIFICAZIONE ART 184, ESCLUSIONI ART 185,
185. Esclusioni dall’ambito di applicazione (articolo così sostituito dall'art. 13 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall’ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. (comma così modificato dall'art. 7, comma 8-bis, legge n. 164 del 2014)
4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.
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“TERRE E ROCCE DA SCAVO” ART 186, DISPOSIZIONI FINALI ART 266…
Legge 04/2008 – art. 2 c. 45 bis, modifica art 266 introducendo il COMMA 7. *
7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia. (comma così modificato dall'art. 2, comma 45-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)
D.LGS 205/2010 – ART 11,13 definizioni, ART 12 introduce l’art. 184-‐bis nel 152/2006 (definizione di Sottoprodotto) , introduce il 184-‐ter (cessazione qualifica di rifiuto) …, introduce il 184-‐quater (dragaggi), ART 13, riscrive l’art. 185 del 152/2006, ART 39, abroga il 186!!!!a partire da…..
D.LGS. 02/2012 – CONVERTITO IN LEGGE 28/2012 24 marzo 2012,
precisa il concetto di materiali di riporto……..
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D.LGS 161/201210 agosto 2012– “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”….Inoltre abroga definitivamente il 186*………..fino a giugno 2013 (legge 71/2013 che lo risuscita).
?La legge Regionale FVG n. 26/2012, 28/12/2012 art. 199..c’è anche quella?
Non più.
D.LGS. 69/2013 – CONVERTITO IN LEGGE 98/201309 agosto 2013 (“DECRETO DEL FARE”):
ART 41 COMMA 2 – INRODUCE NELL’ ART184-‐BIS DELLA 152/2006 IL COMMA 2-‐BIS:
(le disposizoni del 161/2012 si applicano solo alle opere assoggettate a VIA o AUA.) …e non parla di cubi
COMMA 3 – PRECISA E INTEGRA IL CONCETTO DI “RIPORTO” E STABILISCE CHE SULLE MATRICI GRANULARI DEL RIPORTO
SI DEVE FARE IL TEST DI CESSIONE…..
ART 41-‐bis: vediamolo in dettaglio.
Sarà finita?....
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LEGGE 98/2013 - Art. 41-bis. Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo
1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10
agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, * prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra:
a) che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.
2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all’Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all’utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.
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3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.
4. L’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell’articolo 41 del presente decreto.
CIOE’ ANCHE OPERE NON SOGGETTE VIA O AUA
6. L’articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.
MUORE DEFINITIVAMENTE IL 186: OVVERO DA QUESTO MOMENTO SOLO “MATERIALI DA SCAVO”
7. L’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Le terre e rocce da scavo - La gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti
A partire dal 21 agosto 2013 è in vigore la nuova disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.
L’art. 41-bis del D.L. 69/2013 (“Decreto del Fare”), introdotto dalla legge di conversione n. 98/13, innova la precedente normativa di settore disponendo i requisiti e le condizioni per operare con le terre e rocce da scavo provenienti da attività di piccole dimensioni (<6.000 mc) o da attività o opere non soggette a valutazione d’impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). L’attuale quadro giuridico di riferimento prevede l’applicazione delle seguenti norme:
Volumi
Tipologia di procedimento
Attività od opere non soggette a VIA o AIA Attività od opere soggette a VIA o AIA
> 6.000 mc Art. 41-bis D.L. 69/13 come convertito dalla L. 98/13 D.M. 161/12
<= 6.000 mc Art. 41-bis D.L. 69/13 come convertito dalla L. 98/13 Art. 41-bis D.L. 69/13 come convertito dalla L. 98/13
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Per ottemperare a quanto disposto dall’art. 41-bis il proponente o il produttore deve attestare: a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. Le condizioni sopra riportate devono essere rese con dichiarazione all’ARPA FVG ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00, precisando in particolare:
le quantità destinate all’utilizzo;
il sito di deposito;
i tempi previsti per l’utilizzo.
L’ARPA FVG, ricevuta la documentazione, esegue la verifica della completezza delle informazioni chiedendo, se del caso, l’integrazione degli elementi mancanti che dovranno essere forniti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. La gestione delle terre e rocce in assenza di una corretta dichiarazione può costituire il presupposto per una gestione illecita di rifiuti. Si evidenzia che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate dagli enti competenti, in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria, e che ogni modifica dei requisiti e delle condizioni presenti nella suddetta dichiarazione deve essere inviata entro 30 giorni al comune del luogo di produzione. La dichiarazione resa all’Arpa non costituisce in alcun modo autorizzazione alla realizzazione dell’opera ovvero all’esecuzione dei lavori connessi. Il processo di dichiarazione dovrà in ogni caso essere coordinato con l’iter edilizio. A tal proposito, pur non previsto in norma, si suggerisce che la dichiarazione sia inviata per conoscenza anche ai comuni/autorità coinvolti. MODULISTICA Al fine di rendere disponibile la dichiarazione, ARPA FVG ha predisposto la modulisticanecessaria.
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DICHIARAZIONE DI UTILIZZO Alla dichiarazione non va allegata documentazione integrativa (ad es. documenti progettuali, referti analitici, …) che dovrà essere resa disponibile in fase di controllo ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/05. Al termine dell'utilizzo il produttore deve confermare alle autorità territorialmente competenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 41-bis, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati. A tal fine ARPA FVG ha predisposto un modulo per la chiusura della pratica: COMUNICAZIONE di COMPLETO UTILIZZO MATERIALI DI RIPORTO In presenza di MATERIALI DI RIPORTO nelle terre e rocce da scavo utilizzate come sottoprodotti dovrà essere garantito che tali materiali non costituiscano fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee. A tal fine il produttore o proponente dovrà valutare l’opportunità di eseguire il test di cessione secondo le metodiche di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. E’ facoltà in ogni caso del proponente o produttore valutare se la documentazione tecnica in suo possesso (natura dei materiali, soggiacenza della falda, contesto idrogeologico, natura dei terreni nel sito di destino etc.) consenta di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee. Si rinvia alle FAQ per ulteriori dettagli a riguardo. Le dichiarazioni vanno inviate al DipartimentoProvinciale ARPA FVG competente per territorio rispetto ai sito di produzione delle terre e rocce da scavo:
Vediamo i moduli
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Domande a:
• CHI HA COMPETENZA A EMANARE LEGGI IN MATERIA DI RIFIUTI? • COSA SUCCEDE SE NON SI SEGUE CORRETTAMENTE LA PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI MATERIALI
DA SCAVO? • E I PICCOLI CANTIERI ? • COSA DEVO ESIBIRE IN CASO DI CONTROLLO? • COSA SUCCEDE SE IL CONTROLLO DIMOSTRA CHE NON RISPETTANO REQUISITI 41-‐BIS? • CHI PUO’ EFFETTUARE CONTROLLI? • FINO A CHE QUANTITA’ APPLICO IL 41-‐BIS? • DEVO FARE SEMPRE LE ANALISI CHIMICHE ? •
Domande ricevute:
1-‐IN CASO DI TERRENO VEGETALE(SU CUI SI E' ESERCITATO SOLO ATTIVITA' AGRICOLA) VA FATTA LA TIPIZZAZIONE DEL MATERIALE 2-‐IN CASO DI MATERIALI DI DIVERSI TIPI LA SEPARAZIONE PER TIPI VA FATTA IN CANTIERE
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3-‐IL PROGETTO PER LO SFRUTTAMENTO DEI MATERIALI DI SCAVO VA AUTORIZZATO DALL'ENTE INERENTE AL TERRITORIO SU CUI SI SCAVA O DALL'ENTE IN CUI IL MATERIALE ANDRA' A FINIRE 4-‐QUAL'E' IL NUMERO DI SAGGI PIU' OPPORTUNO PER TIPIZZARE IL TERRENO DA SCAVARE E COME ESEGUIRLI 5-‐NELL'IPOTESI CHE NON TROVI DISCARICHE IDONEE PER IL RICEVIMENTO DI CERTI MATERIALI COSA DEVO FARE 6-‐SE TROVASSI MAQTERIALI ALTAMENTE INQUINANTI COME DEVO PROCEDERE… 7-‐LE INDAGINI PRELIMINARI AI LAVORI DI SCAVO SONO SEMPRE OBBLIGATORIE ANCHE QUANDO HO LA CERTEZZA DEI MATERIALI(TIPO DOMANDA 1) 8-‐LA BONIFICA QUANDO E' OBBLIGATORIA E CHI CONTROLLA L'AVVENUTO ADEMPIMENTO 9-‐MATERIALI INQUINANTI ENTRO I LIMITI DI NORMA. CHE FACCIO 10-‐CHI PRELEVA I MATERIALI DAL CANTIERE PER PORTARLI ALTROVE CHE DOCUMENTAZIONE DEVE PRODURRE AD UN EVENTUALE CONTROLLO? 11-‐TUTTI POSSONO PRELEVARE MATERIALE DAL CANTIERE PER PORTARLO ALTROVE ?