GESTIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE IN …

82
GESTIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE IN CANTIERE 21 marzo 2018 – Milano, Palazzo Lombardia Relatore: Dott.ssa Sara Grassi INDICAZIONI PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE E PER L’UTILIZZO DEGLI AGGREGATI RICICLATI

Transcript of GESTIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE IN …

GESTIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE IN CANTIERE

21 marzo 2018 – Milano, Palazzo Lombardia

Relatore: Dott.ssa Sara Grassi

IND

ICA

ZIO

NI P

ER L

A G

ESTI

ON

E SO

STEN

IBIL

E D

EI R

IFIU

TI D

A

CO

STR

UZI

ON

E E

DEM

OLI

ZIO

NE

E P

ER

L’U

TILI

ZZO

DEG

LI A

GG

REG

ATI

RIC

ICLA

TI

1) Principali riferimenti normativi

2) Responsabilità del produttore dei rifiuti(classificazione del rifiuto, deposito temporaneo, trasporto dei rifiuti,

compilazione documenti per la tracciabilità dei rifiuti)

3) Adempimenti per la tracciabilità dei rifiuti(FIR, Registro c/s, Mud, SISTRI)

4) Elenco delle sanzioni

5) Cenni su Protocollo UE e Raccomandazione SNPA pergestione e recupero dei rifiuti da C&D

DI COSA PARLEREMO?

1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 183 – Comma 1, lettera h) «DETENTORE»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso

D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. - Norme in materia ambientale

Parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Art. 183 – comma 1, lettera a)

Definizione di «RIFIUTO»:

qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbial’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi

Art. 183 – comma 1, lettera f)

Definizione di «PRODUTTORE DEL RIFIUTO»:

il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale siagiuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) ochiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione oaltre operazioni che hanno modificato la natura o la composizionedi detti rifiuti (nuovo produttore).

In generale il produttore dei rifiuti è l’impresa che esegue l’attività dalla qualesono generati rifiuti, come ad esempio, l’impresa che demolisce un edificio dalquale derivano rifiuti da demolizione.

1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 183 – comma 1, lettera n)

Definizione di «GESTIONE»:

la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivialla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazionieffettuate in qualità di commerciante o intermediario.

Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo,raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali osostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi inclusemareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropicaeffettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sitonel quale detti eventi li hanno depositati.

1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 179 «Priorità nella gestione dei rifiuti»

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento.

Devono essere adottate le misure volte ad incoraggiare le opzioni chegarantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impattisanitari, sociali ed economici, compresa la fattibilità tecnica e la praticabilitàeconomica.

1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

2 - RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE

1) Classifica e attribuisce il codice EER

2) Gestione in cantiere (deposito temporaneo)

3) Avvia i rifiuti a recupero/smaltimento tramite soggettiautorizzati

4) Compila, ove necessario, il FIR per il trasporto dei propririfiuti, il registro di C/S, il MUD (quando non obbligato adutilizzare SISTRI)

Consiglio: stipulare accordi tra committente ed appaltatore sulla responsabilitàdi gestione dei rifiuti inserendo specifiche previsioni in merito.

2 - QUALI RIFIUTI?

I rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiutispeciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiutipericolosi e rifiuti non pericolosi. (art. 184 – comma 1)

Sono rifiuti urbani: es. rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da localie luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, i rifiuti non pericolosi provenienti dalocali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione assimilati ai rifiutiurbani per qualità e quantità, i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade,i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi. (art. 184 – c. 2)

Sono rifiuti speciali: es. rifiuti da attività agricole, rifiuti da attività didemolizione-costruzione-scavo, rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali,rifiuti da attività commerciali e di servizio, rifiuti da attività di recupero esmaltimento di rifiuti (art. 184 – c. 3)

2 - QUALI RIFIUTI?

Art. 184 – comma 3, lettera b)I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonchéi rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quantodisposto dall’art. 184-bis.

Dall’attività edile derivanorifiuti speciali pericolosi enon pericolosi.

NOTA BENE!!!

Mai confondere un rifiuto con un sottoprodotto

La fattispecie dei sottoprodotti è disciplinata dall’art. 184 bis, secondo cui:

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. a),qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisceparte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di unsuccessivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulterioretrattamento diverso dalla normale pratica industriale;d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzospecifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute edell’ambiente e non porterà a impatti complessivinegativi sull’ambiente o la salute umana.

2 - QUALI RIFIUTI?

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottatemisure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinchéspecifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e nonrifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’art. 17, c. 3,della Legge n. 400/88, in conformità a quanto previsto dalla disciplinacomunitaria.

Es. D.M. n. 264/2016 «Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenzadei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non comerifiuti»

…in ogni caso restano ferme le disposizioni speciali adottate per la gestione di specifichetipologie e categorie di residui, tra cui le norme in materia di gestione delle terre e rocceda scavo (D.P.R. n. 120/2017)

2 - QUALI RIFIUTI?

2.1 - CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte IV del D.Lgs.152/2006 include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine edella composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite diconcentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante perquanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerarepericolosi. (Art. 184 – comma 5)

L’Elenco dei rifiuti

ALLEGATO D - Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3.05.2000

- La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice EER ed applicando le disposizioni contenute nella Decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18.12.2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell’8.06.2017.

- L’elenco dei rifiuti può essere modificato sulla base delle nuove conoscenze.

- L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi (es. terre e rocce da scavo – dipende da come intendo gestirle).

- I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti mediante un codice a sei cifre .

- È possibile che una determinata attività debba classificare i propri rifiuti riferendosi a capitoli diversi (es. attività edile).

- I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco «*» sono rifiuti pericolosi.

2.1 - CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

CAPITOLI DELL'ELENCO

2.1 - CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

2.1 - CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

17 - Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione

Elenco codici EER NON pericolosi del settore edile

170101 cemento170102 mattoni170103 mattonelle e ceramiche170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni,

mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cuialla voce 170106

170201 legno170202 vetro170203 plastica170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui

alla voce 170301170401 rame, bronzo, ottone170402 alluminio170403 piombo170404 zinco170405 ferro e acciaio

170406 stagno170407 metalli misti170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce

170503170506 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla

voce 170505170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci

170601 e 170603170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da

quelli di cui alla voce 170801170904 rifiuti misti dell'attività costruzione e demolizione,

diversi da quelli cui alle voci 170901, 170902 e 170903

2.1 - CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

08 - Rifiuti della produzione … (pitture e vernici - polveri - toner - adesivi e sigillanti)[08.01.12] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.01] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.16]

15 - Rifiuti di imballaggio, … (in carta e cartone - plastica - legno - metallici - vetro …)[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03]

20 - Rifiuti urbani … (biodegradabili - ingombranti)[20.02.01] [20.03.07]

Elenco codici EER NON pericolosi del settore edile

Una caratteristica di pericolo (da HP 1 a HP 15) può essere valutata utilizzando laconcentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'allegato III della direttiva2008/98/CE o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008,eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi diprova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 delregolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana.

Dec. 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UEDecisione della Commissione che modifica la dec. 2000/532/CE relativa all'elencodei rifiuti ai sensi della dir. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipodi rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l'adeguata vocedi pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei rifiuti.

Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e nonpericolosi (CODICI A SPECCHIO), si applicano le seguenti disposizioni: … … …

2.1 - CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

Le analisi per la valutazione delle caratteristichedi pericolo di un rifiuto con codice EER specchiosono sempre necessarie?

In caso di rifiuti derivanti dalla costruzione e demolizione di fabbricati ad usocivile/commerciale o parti di fabbricati industriali non destinati ad usoproduttivo (es. uffici, mense, magazzini), solo qualora sussista la certezza, daparte del produttore del rifiuto, della non pericolosità del materiale ingestione (per cui è ragionevolmente possibile escludere rischi di possibileinquinamento ambientale o danno alla salute umana), è possibile condividerela posizione secondo cui non vi è necessità di svolgimento delle analisi perl’attribuzione del codice EER.

2.1 - CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

«Classificazione del rifiuto eseguita ai sensi della Decis. 2014/955/UE.Rifiuto speciale non pericoloso proveniente da fabbricato non destinato aduso produttivo».

2.1 - CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

Si suggerisce, quindi, di procedere attraverso lacompilazione del campo annotazioni del FIR (se nondirettamente nell’eventuale contratto di conferimentodel rifiuto in impianto o tramite apposite dichiarazionirese agli impianti di destinazione) con la seguentedicitura:

N.B. Il produttore è sempre responsabile diquanto indicato nel FIR.

Al contrario …Qualora non vi sia la certezza sull’origine del rifiuto e sulla pericolosità dellostesso oppure si producano grandi quantitativi di rifiuti, si invitano leimprese a procedere con le relative analisi di laboratorio per la correttaattribuzione del codice EER.

Si suggerisce inoltre di valutare ove possibile l’utilizzo di:- codice EER 170107 (miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,diversi da quelli di cui alla voce 170706) in alternativa al 170904- codici EER non speculari quali il 170101 (cemento), 170102 (mattoni) e170103 (mattonelle e ceramiche)

2.1 - CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

PROCEDERE ATTRAVERSO TECNICHE DIDEMOLIZIONE SELETTIVA E’ LA STRADA MIGLIORE!!!

- consente di classificare un rifiuto con maggiore certezza- favorisce un recupero più efficiente delle frazioni separate- contribuisce ad una migliore qualità dei materiali riciclati.

Ciò comporta, dove possibile:- Valutazione preliminare della struttura da abbattere- Separazione dei componenti riusabili- Separazione delle componenti pericolose- Separazione delle componenti non riciclabili- Separazione dei materiali riciclabili

2.1 - CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

2.1 - CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

Raccomandazione SNPA del 29.11.2016 – CRITERI E INDIRIZZI TECNICI CONDIVISI PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI

Il GdL aveva il compito di definire criteri e indirizzi tecnici per ilrecupero dei rifiuti inerti con particolare riferimento agli aspettirelativi alle caratteristiche dei materiali di recupero utilizzati per laformazione di rilevati e sottofondi stradali e alle verifichenecessarie per assicurare che tali materiali siano impiegati inmodo corretto nel rispetto della tutela ambientale.

2.1 - CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

Circolare ANPAR n. 1/2015 - PROPOSTA DI PROCEDURA DI ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI IN IMPIANTO DI RECUPERO

La corretta classificazione dei rifiuti è fondamentale

Un rifiuto pericoloso conferito ad un trasportatore ad ungestore di impianti non in possesso di titoli abilitativi è unrifiuto non correttamente gestito.

N.B. il produttore ha l’obbligo di verificare che i trasportatorie i destinatari dei propri rifiuti siano soggetti regolarmenteautorizzati al trasporto, riutilizzo, smaltimento, commercio ointermediazione dei rifiuti.

2.1 - CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

L’errata classificazione del rifiuto comporta l’inadempimentodegli obblighi relativi a:- Deposito temporaneo- Emissione del FIR- Eventuale tenuta del registro di carico e scarico- (SISTRI)

Il produttore si espone alle sanzioni connesse all’omessa oall’errata esecuzione di tali adempimenti.

2.1 - CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

2.2 - DEPOSITO TEMPORANEO

il raggruppamento dei rifiuti e ildeposito preliminare alla raccoltaai fini del trasporto di detti rifiuti inun impianto di trattamento,effettuati, prima della raccolta, nelluogo in cui gli stessi sonoprodotti, da intendersi qualel'intera area in cui si svolgel'attività che ha determinato laproduzione dei rifiuti […]

ART. 183 – lettera bb) «deposito temporaneo»:

2.2 - DEPOSITO TEMPORANEO

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dallequantità in deposito;

- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiungacomplessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metricubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo dirifiuti non superi il predetto limite all'anno, il depositotemporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alleoperazioni di recupero o di smaltimentosecondo una delle seguenti modalitàalternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

2.2 - DEPOSITO TEMPORANEO

Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti enel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispettodelle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

Deve essere individuata un’area del cantiere appositamente preposta.

In presenza di rifiuti che possono dare origine a polveri o a percolazione adottaremisure per evitare questi fenomeni: es. depositare i rifiuti in area coperta odepositarli in cassoni (possibilmente coperti)

2.2 - DEPOSITO TEMPORANEO

devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettaturadelle sostanze pericolose;

per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente edella tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppoeconomico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE)850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto dellenorme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenentisostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento.

2.2 - DEPOSITO TEMPORANEO

ECCEZIONI: art. 230, comma 1, D.lgs. 152/2006(Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)

Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alleinfrastrutture, […] può coincidere con:- la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva- con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze

rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione- con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene

trasportato per la successiva valutazione tecnica (da eseguire non oltre 60giorni dalla data di ultimazione dei lavori), finalizzata all'individuazione delmateriale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile,senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

Tale disposizione si applica anche ai rifiuti derivanti da attivitàmanutentiva dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutturedi cui al comma 1.

2.2 - DEPOSITO TEMPORANEO

ECCEZIONI: ART. 266, comma 4, D.lgs. 152/2006(Disposizioni finali)

I rifiuti provenienti da attività di manutenzione si considerano prodotti pressola sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

2.2 - DEPOSITO TEMPORANEO

Il deposito temporaneo deve essere effettuato presso la sede o ildomicilio del soggetto che ha svolto l’attività di manutenzione.

Registro di carico e scarico (eventuale) va tenuto presso la sede o ildomicilio del manutentore.

Per le attività di manutenzione permane l’obbligo di compilazione del FIRanche nel caso di trasporto «interno» dei rifiuti.

RACCOMANDAZIONI PER LE ECCEZIONI…

2.3 - TRASPORTO DEI RIFIUTI

Le imprese che trasportano rifiuti devono essere iscritte all’AlboNazionale gestori Ambientali (art. 212)

2) L’IMPRESA SI OCCUPA DEL TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI

1) L’IMPRESA AFFIDA IL TRASPORTO A SOGGETTI TERZI (es.)

Categoria 2 bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuanooperazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori inizialidi rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto deipropri rifiuti pericolosi in qualità non eccedenti 30 kg o 30 litri giorno

(…a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante edaccessoria dell’organizzazione dell’impresa da cui i rifiuti sono prodotti)

Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosiCategoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosiCategoria 10: bonifica di beni contenenti amianto

2.3 - TRASPORTO DEI RIFIUTI

L’ISCRIZIONE ALLA CATEGORIA 2 BIS AVVIENE ON-LINE TRAMITE IL SITO WEBDELL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALIwww.albonazionalegestoriambientali.it

2.3 - TRASPORTO DEI RIFIUTI

L’iscrizione vale 10 anni e l’impresa è tenuta a comunicareogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione.

L’iscrizione comporta il versamento del diritto annuale di 50€entro il 30 aprile, ogni anno.

2.3 - TRASPORTO DEI RIFIUTI

I rifiuti devono essere prodotti dall’attività giàdichiarata al Registro Imprese e comunicata all’Albo.

2.3 - TRASPORTO DEI RIFIUTI

Da richiedere solo nel caso di variazioni.Utilizzare il mezzo solo dopo il ricevimento dell’atto notorio protocollato (valido 60 giorni).

2.3 - TRASPORTO DEI RIFIUTI

In particolare l’art.3 in cui si dice che:

- Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimentod’iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante aisensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 (+ carta identità), conla quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamentedall’area riservata del portale dell’Albo nazionale gestori ambientali;

- E’ fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte deldestinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiutoall’insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che ildestinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.

Leggere attentamente le prescrizioni riportate nel provvedimento di autorizzazione.

RACCOMANDAZIONI…

2.3 - DOVE PORTO I RIFIUTI?

I RIFIUTI POSSONO ESSERE CONFERITI IN IMPIANTO DIRECUPERO O DI SMALTIMENTO

IMPIANTI DI RECUPERO:- Autorizzati con procedura semplificata(art. 216, D.Lgs. 152/06 – DM 05/02/98 p.ti 7.1/7.6)

- Autorizzati con procedura Ordinaria(art. 208, D.Lgs. 152/06)

- Autorizzati con procedura Ordinaria - Impianti mobili(art. 208, c. 15, D.Lgs. 152/06)

IMPIANTI DI SMALTIMENTO:(art. 208, D.Lgs. 152/2006 - D.Lgs. 36/03 – DM 27/09/2010)

C.G.R.-Web (Catasto Georeferenziato impianti Rifiuti)STRUMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DIRECUPERO E SMALTIMENTOhttp://www.cgrweb.servizirl.it/

Il CGR-Web è un database condiviso da Regione e Province ed aggiornatocostantemente che contiene i dati tecnici (potenzialità, operazioni ditrattamento e EER autorizzati) ed amministrativi relativi a tutti gli impianti,compresi quelli mobili, autorizzati ad effettuare operazioni di gestione deirifiuti.

P.S. dallo stesso link è possibile accedere anche a Viewer Criteri Localizzativi dedicatoalla cartografia relativa alle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti ditrattamento dei rifiuti.

2.3 - DOVE PORTO I RIFIUTI?

2.3 - DOVE PORTO I RIFIUTI?

1) FORMULARIO IDENTIFICAZIONE RIFIUTI (FIR)

2) REGISTRO CARICO/SCARICO

3) MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)

4) SISTRI

3 - TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI

La tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dallaloro produzione sino alla loro destinazione finale.

Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)(art. 193 D.Lgs. 152/06 testo previg. D.Lgs 205/2010 – DM 145/98)

Il trasporto dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi) deveessere accompagnato dal FIR.

Il FIR contiene tutte le informazioni relative allatipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore edal destinatario.

3.1 - F.I.R.

Il FIR deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato efirmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmatodal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e lealtre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sonoacquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, cheprovvede a trasmetterne una al produttore (anche tramite PEC).

Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni.

N.B.: La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all’interno di aree privatenon necessita di compilazione del FIR.

3.1 - F.I.R.

1) IL FIR «INTERNO»Per il trasporto dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione (art.230 – 266 c.4 D.Lgs 152/2006) dal luogo di produzione al sito dideposito temporaneo (magazzino) è necessario compilare il FIR.NB: specificare nel FIR che si tratta di rifiuti provenienti da attività dimanutenzione destinati a deposito temporaneo.

ULTERIORI CASI…

2) IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA SOSTANZE PERICOLOSEDurante la raccolta ed il trasporto, i rifiuti pericolosi devono essere imballati edetichettati in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio eetichettatura delle sostanze pericolose.

3.1 - F.I.R.

3) MICRORACCOLTALa microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di ununico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svoltacon lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempotecnicamente possibile. Nei FIR devono essere indicate, nello spazio relativoal percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorsodovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deveessere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

3.1 - F.I.R.

4) TRASPORTO EFFETTUATO DA UN TERZISTAla responsabilità del produttore/detentore per il corretto recupero osmaltimento dei rifiuti è esclusa a condizione che il produttore/detentoreabbia ricevuto il FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tremesi dalla data di conferimento dei rifiuti, ovvero alla scadenza del predettotermine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancataricezione del formulario.

3.1 - F.I.R.

I FIR devono essere numerati evidimati dagli uffici dell'Agenziadelle entrate o dalle CCIAA o dagliuffici provinciali e devono essereannotati sul registro IVA acquisti. Lavidimazione è gratuita.

3.1 - F.I.R.

3.1 - F.I.R.

3.1 - F.I.R.

Hanno l’obbligo di tenere un registro c/s su cui annotare leinformazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti:- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;

- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) - d) - g) del comma 3, art. 184;

- enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti;

- enti e imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento;

- […]

Sono esonerati dall’obbligo di tenuta del registro:

le attività, di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosieffettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.

3.2 - REGISTRO C/S

Registro di carico e scarico(DM 148/98 - art. 190, D.Lgs. 152/06 testo previg. D.Lgs 205/2010)

I registri di c/s, prima di poter essere utilizzati, devono essere numerati evidimati presso le CCIAA territorialmente competenti, e devono essere gestiticon le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

I registri di c/s devono essere conservati per 5 anni (discariche tempoindeterminato) dalla data dell’ultima registrazione presso il luogo diproduzione e integrato con i relativi FIR.

Produttori: entro 10 giorni lavorativi da produzione/scarico

Trasportatori: entro 10 giorni lavorativi da trasporto

Intermediari: entro 10 giorni lavorativi da transazione

Impianti: entro 2 giorni lavorativi da presa in carico

3.2 - REGISTRO C/S

3.2 - REGISTRO C/S

3.2 - REGISTRO C/S

Modello Unico di Dichiarazione ambientale (M.U.D.)(L. 70/94 – art. 189, c.3, D.Lgs. 152/2006)

3.3 - M.U.D.

È lo strumento con il quale si realizza la comunicazione annualeal catasto dei rifiuti, un adempimento che consente diraccogliere ed elaborare statisticamente i dati sui rifiuti raccoltidai Comuni, prodotti da imprese ed enti, trasportati,intermediati, commercializzati e sottoposti a trattamentifinalizzati al recupero o allo smaltimento.

CHI DEVE PRESENTARE IL MUD

• Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;• Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;

• Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;

• Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

• Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori inizialidi rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e daattività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e daaltri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimentodei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

3.3 - M.U.D.

CHI NON DEVE PRESENTARE IL MUD

• Le imprese che producono rifiuti speciali NON pericolosiderivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo (dicui all’art. 184, comma 3, lettera b));

• Le imprese che raccolgono e trasportano in conto proprio irifiuti speciali NON pericolosi (di cui all’art. 212, comma 8);

• […]

3.3 - M.U.D.

ISPRA ha confermato (con lettera ad ANCE nel 2016) che sipossono includere nelle tipologie escluse dall’obbligo didichiarazione anche quelle non appartenenti al capitolo 17dell’Elenco EER (solo se non pericolosi).

L’esenzione vale per le sole imprese che svolgono come attività principalequella di costruzione e demolizione.

ISPRA precisa che “le attività di costruzione e demolizione possono produrre accantoal flusso principale dei rifiuti afferenti al capitolo 17, anche in misura residuale,tipologie di rifiuti funzionali all’attività svolta, ma non attribuibili al medesimocapitolo, ad esempio i rifiuti da imballaggio”.

3.3 - M.U.D.

Con D.P.C.M. del 28 dicembre 2017 “Approvazione del modello unico didichiarazione ambientale per l’anno 2018” è stato sostituito il modulo dicomunicazione definito in precedenza con DPCM 17 dicembre 2014.

Il M.U.D. deve essere presentato alla Camera di commercio territorialmentecompetente entro il 30 aprile 2018, con riferimento all'anno 2017, indicandole quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle attivitàsvolte.

SITI WEB DI RIFERIMENTO:

www.mud.ecocerved.it (per informazioni)

www.mudtelematico.it (per spedizione telematica MUD alla CCIAA)

3.3 - M.U.D.

COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA

Destinata alle imprese per le quali ricorrano contemporaneamente tutte leseguenti condizioni:

sono produttrici di non più di 7 rifiuti,

i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione,

per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tredestinatari,

La comunicazione va compilata esclusivamente inserendo i dati nelportale mudsemplificato.ecocerved.it ottenendo così il file in formato PDFstampabile della Comunicazione Rifiuti Semplificata.

Il file deve essere firmato e spedito esclusivamente via PEC, all’indirizzocomunicazionemud@pec

3.3 - M.U.D.

SISTRI: SIStema informatico di controllo della

Tracciabilità dei Rifiuti (istituito con DM 17/12/2009)

è il sistema telematico di monitoraggio della gestione dei rifiutipericolosi destinato a sostituire, per questi rifiuti, il tradizionaleregime cartaceo di controllo costituito da Registri dicarico/scarico, FIR e MUD.

3.4 - SISTRI

Categorie di soggetti obbligati:

Produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti Trasportatori di propri rifiuti pericolosi (ex art. 212 c. 8 - cat. 2bis) – solo

quando obbligati ad aderire come produttori (con più di 10 dipendenti) Trasportatori di propri rifiuti pericolosi (ex art. 212 c. 5 - cat. 5)

Trasportatori a titolo professionale di rifiuti pericolosi prodotti da terzi Intermediari e commercianti di rifiuti pericolosi Recuperatori e smaltitori di rifiuti pericolosi Produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di rifiuti (da

intendere come attività di deposito preliminare D15 e messa in riserva R13) “Nuovi” produttori di rifiuti (sia pericolosi che non pericolosi) derivanti da operazioni di

recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi […]

3.4 - SISTRI

La legge 205/2017 prevede la proroga a fine 2018 del periodotransitorio (previsto dal D.L. 101/2013) in cui continuano adapplicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione deirifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo dellatracciabilità dei rifiuti (SISTRI), così come previsti dagli articoli188, 189, 190, 193 del D.Lgs. 152/2006, nel testo previgente allemodifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010, nonché le relativesanzioni. (Doppio regime)

30 aprile di ogni anno (dal 2014): obbligo pagamento contributo SISTRI

Dal 1° aprile 2015: SANZIONI per omessa iscrizione e versamento del contributo

Fino 31 dicembre 2018 (?): classica compilazione FIR/REGISTRO/MUD (doppio regime)

Dal 1° gennaio 2019 (?): SANZIONI connesse all’operatività del sistema

3.4 - SISTRI

TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SENZA FIRO CON FIR INCOMPLETO O INESATTO (art. 258 D.Lgs. 152/06):

sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600 a € 9.300

sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 a € 1.550 permancata conservazione FIR o Indicazioni incomplete/inesatte(ma con possibile ricostruzione informazioni)

4 - SANZIONI

TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI SENZA FIR O CON FIR INCOMPLETO O INESATTO (art. 258 D.Lgs. 152/06):

pena di cui all'art. 483 C.P. (reclusione fino a 2 anni) pertrasporto di rifiuti pericolosi

pena di cui all'art. 483 C.P. (reclusione fino a 2 anni) percertificato di analisi falso

confisca del veicolo

4 - SANZIONI

OMESSA O INCOMPLETA TENUTA DEL REGISTRO C/SDI RIFIUTI PERICOLOSI (art. 258 D.Lgs. 152/06):

sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a € 93.000(+ sospensione 1-12 mesi carica responsabile e amministratore)

sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.040 a € 6.200(+ sospensione 1-12 mesi carica responsabile e amministratore)per imprese con meno di 15 dipendenti

sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 a € 1.550per mancata conservazione registro o indicazioni incomplete /inesatte (ma con possibile ricostruzione delle informazioni)

4 - SANZIONI

PER RIFIUTI NON PERICOLOSI (art. 256 c. 1 D.Lgs. 152/06):

pena arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da € 2.600 a € 26.000

PER RIFIUTI PERICOLOSI (art. 256 c. 2 D.Lgs. 152/06):

pena arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da € 2.600 a € 26.000

4 - SANZIONI

- ERRATA GESTIONE DEL DEPOSITO TEMPORANEO- GESTIONE RIFIUTI IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE- ERRATA GESTIONE DEI RIFIUTI- TRASPORTO DI RIFIUTI SENZA AUTORIZZAZIONE

SISTRI: MANCATA ISCRIZIONE - OMESSOPAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI ISCRIZIONENEI TERMINI PREVISTI (art. 260-bis D.Lgs. 152/06):

PER RIFIUTI PERICOLOSI: sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a € 93.000(+ sospensione immediata del servizio nel caso di omesso pagamento)

Anche per l’anno 2018 le sanzioni per omessa iscrizione al SISTRI e versamento delrelativo contributo di iscrizione “nei termini previsti” sono state ridotte del 50%: sia lamancata iscrizione sia l’omesso pagamento del contributo sono puniti con la sanzioneamministrativa pecuniaria da € 7.750 a € 46.500.

4 - SANZIONI

SISTRI: OMESSA O ERRATA COMPILAZIONEREGISTRO CRONOLOGICO O SCHEDA SISTRI – AREAMOVIMENTAZIONE (art. 260-bis D.Lgs. 152/06):

In vigore dal 1 gennaio 2019?

sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a € 93.000(+ sospensione 1-12 mesi carica responsabile e amministratore)

sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.070 a € 12.400(+ sospensione 1-12 mesi carica responsabile e amministratore)per imprese con meno di 15 dipendenti

sanzione amministrativa pecuniaria da € 520 a € 3.100 perindicazioni incomplete/inesatte (ma con possibile ricostruzioneinformazioni)

4 - SANZIONI

COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI (art. 256-bis D.Lgs. 152/06):

NON PERICOLOSI reclusione da 2 a 5 anni (aumentata di unterzo se impresa) – PERICOLOSI reclusione da 3 a 6 anni(aumentata di un terzo se impresa)

confisca veicolo (salvo il caso in cui siano di proprietà di unsoggetto estraneo al reato stesso)

confisca area (salvo il caso in cui siano di proprietà di unsoggetto estraneo al reato stesso)

4 - SANZIONI

Con L. 68/2015 viene inserito NEL CODICE PENALE IL NUOVOTITOLO VI-BIS «Disposizioni in materia di delitti control’ambiente» che comprende i seguenti nuovi REATI AMBIENTALI:

inquinamento ambientale;

disastro ambientale;

traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;

impedimento del controllo;

omessa bonifica.

4 - SANZIONI

Inquinamento ambientale

Comportamento illecito: il cagionare abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Pena: reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000Aggravanti: se l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette

Disastro ambientale

Comportamento illecito: Fuori dai casi previsti dall’articolo 434 c.p. (crollo di costruzioni o altri disastri) il cagionare abusivamente un disastro ambientale, che consiste alternativamente in: 1) alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Pena: reclusione da cinque a quindici anniAggravanti: se il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette

Traffico e abbandono di materiale ad

alta radioattività

Comportamento illecito: la cessione, l’acquisto, il ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare abusivamente o il disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Pena: reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000Aggravanti: se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna oppure pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone

Impedimento del controllo

Comportamento illecito: impedire, intralciare o eludere l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero comprometterne gli esiti, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi

Pena: reclusione da sei mesi a tre anni.

Omessa bonifica

Comportamento illecito: non provvedere alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica

Pena: reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA di cui al D.Lgs. 231/2001anche in relazione a DIVERSE FATTISPECIE DI REATI AMBIENTALIPREVISTE dal D.Lgs. 152/2006 (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01)

La definizione della relativa sanzione è affidata alla discrezionalitàdel giudice che, allo scopo di assicurare l’efficacia e laproporzionalità della sanzione, valuta sia la gravità del reatoambientale commesso sia le condizioni patrimoniali edeconomiche in cui versa l’ente/impresa.

4 - SANZIONI

La DG GROW della UE ha pubblicato a fine 2016 unimportantissimo documento per le autorità pubbliche degli statimembri e per il settore del riciclaggio dei rifiuti inerti.

L’obiettivo generale del PROTOCOLLO UE SULLA GESTIONE DEIRIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE è di aumentare lafiducia nel processo di gestione di questi rifiuti e nella qualità deirelativi materiali riciclati. Ciò sarà possibile mediante:

a) Processi migliori di identificazione, separazione e raccolta dei rifiuti;

b) Una migliore logistica dei rifiuti;

c) Un migliore trattamento dei rifiuti;

d) Gestione della qualità;

e) Politiche e contesti adeguati.

5 - PROTOCOLLO UE GESTIONE C&D

5 - PROTOCOLLO UE GESTIONE C&D

5 - PROTOCOLLO UE GESTIONE C&D

5 - PROTOCOLLO UE GESTIONE C&D

Punto 1 - Migliore identificazione, separazione alla fonte e raccolta dei rifiuti

La verifica di pre-demolizione sono importanti per gli edifici di grandidimensioni per:- pianificare il progetto di demolizione- identificare i rifiuti generati ed attuare la corretta demolizione o decostruzione- garantire la sicurezza dei lavoratori

La verifica deve tenere conto dei mercati locali dei rifiuti C&D e dei materialiriutilizzati e riciclati, compresa la capacità disponibile degli impianti diriciclaggio.

Il grado di separazione dipende in gran parte dalle opzioni disponibili presso ilcantiere (es. spazio e manodopera).

5 - PROTOCOLLO UE GESTIONE C&D

INDICAZIONI DI MASSIMA

- Avviare il processo di riciclaggio dei rifiuti dai materiali più semplici per i qualiesistono già dei mercati secondari.

- In presenza di rifiuti pericolosi:

(es. amianto, vasche e serbatoi interrati con residui di sostanze pericolose, guainebituminose e altri materiali di rivestimento e isolanti potenzialmente pericolosi)

rimuovere e smaltire i rifiuti pericolosi, prima di avviare il processo didemolizione, secondo la normativa vigente specifica per ciascuna tipologia dirifiuto (qualora esistente).

5 - RACCOMANDAZIONE SNPA

CRITERI E INDIRIZZI TECNICI CONDIVISI PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI Doc. 89/16 del 29.11.2016

Il documento si applica ai rifiuti inerti generati da attività di C&D e agli impiantidi recupero, fissi e mobili.

Il documento propone:- ricognizione dei provvedimenti regionali e provinciali e i principali

riferimenti alla normativa nazionale.- descrizione rifiuti generati da attività C&D: gestione, analisi, indicazioni sulla

demolizione selettiva- descrizione impianti di recupero: gestione, accettazione rifiuti e

campionamento, mitigazioni ambientali, autorizzazioni, caratteristiche deiprodotti recuperati e relative verifiche.

5 - RACCOMANDAZIONE SNPA

Elementi da valutare nell’indagine tecnica preliminare alla demolizione(tra committente, progettista, proprietà e ditta incaricata alla demolizione)

5 - RACCOMANDAZIONE SNPA

Ripartizione indicativa delle competenze

Associazione Regionale dei Costruttori Edili LombardiVia Carducci, 18 – 20123 MilanoTel. 02 [email protected]