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GESTIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE IN CANTIERE 23 febbraio 2018 – ESEB Brescia Relatore: Dott.ssa Sara Grassi INDICAZIONI PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE E PER L’UTILIZZO DEGLI AGGREGATI RICICLATI

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GESTIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE IN CANTIERE

23 febbraio 2018 – ESEB Brescia

Relatore: Dott.ssa Sara Grassi

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1) Principali riferimenti normativi

2) Responsabilità del produttore dei rifiuti (classificazione del rifiuto, deposito temporaneo, trasporto dei rifiuti,

compilazione documenti per la tracciabilità dei rifiuti)

3) Adempimenti per la tracciabilità dei rifiuti (FIR, Registro c/s, Mud, SISTRI)

4) Elenco delle sanzioni

5) Cenni sul Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da C&D

DI COSA PARLEREMO?

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RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 183 – Comma 1, lettera h) «DETENTORE»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso

D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. - Norme in materia ambientale

Parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Art. 183 – comma 1, lettera a)

Definizione di «RIFIUTO»:

qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi

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Art. 183 – comma 1, lettera f)

Definizione di «PRODUTTORE DEL RIFIUTO»:

il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

In generale il produttore dei rifiuti è l’impresa che esegue l’attività dalla quale sono generati rifiuti, come ad esempio, l’impresa che demolisce un edificio dal quale derivano rifiuti da demolizione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

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Art. 183 – comma 1, lettera n)

Definizione di «GESTIONE»:

la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.

Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.

RIFERIMENTI NORMATIVI

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Art. 179 «Priorità nella gestione dei rifiuti» La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. Devono essere adottate le misure volte ad incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

RIFERIMENTI NORMATIVI

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RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE

Classifica e attribuisce il codice CER Gestione in cantiere (deposito temporaneo) Avvia i rifiuti a recupero/smaltimento tramite soggetti autorizzati Compila, ove necessario, il FIR per il trasporto dei propri rifiuti, il registro di C/S, il MUD (quando non obbligato ad utilizzare SISTRI)

Consiglio: stipulare accordi tra committente ed appaltatore sulla responsabilità di gestione dei rifiuti inserendo specifiche previsioni in merito.

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QUALI RIFIUTI?

I rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. (art. 184 – comma 1)

Sono rifiuti urbani: es. rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi. (art. 184 – c. 2) Sono rifiuti speciali: es. rifiuti da attività agricole, rifiuti da attività di demolizione-costruzione-scavo, rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali, rifiuti da attività commerciali e di servizio, rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti (art. 184 – c. 3)

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QUALI RIFIUTI?

Art. 184 – comma 3, lettera b) I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. 184-bis.

Dall’attività edile derivano rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

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NOTA BENE!!!

Mai confondere un rifiuto con un sottoprodotto

La fattispecie dei sottoprodotti è disciplinata dall’art. 184 bis, secondo cui:

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

QUALI RIFIUTI?

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2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’art. 17, c. 3, della Legge n. 400/88, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

Es. D.M. n. 264/2016 «Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti»

…in ogni caso restano ferme le disposizioni speciali adottate per la gestione di specifiche tipologie e categorie di residui, tra cui le norme in materia di gestione delle terre e rocce da scavo (D.P.R. n. 120/2017)

QUALI RIFIUTI?

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CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. (Art. 184 – comma 5)

L’Elenco dei rifiuti

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ALLEGATO D - Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3.05.2000 - La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella Decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18.12.2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell’8.06.2017.

- L’elenco dei rifiuti può essere modificato sulla base delle nuove conoscenze.

- L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi (es. terre e rocce da scavo – dipende da come intendo gestirle).

- I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti mediante un codice a sei cifre .

- È possibile che una determinata attività debba classificare i propri rifiuti riferendosi a capitoli diversi (es. attività edile).

- I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco «*» sono rifiuti pericolosi.

CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

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CAPITOLI DELL'ELENCO

CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

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CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

17 - Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione

Elenco dei CER NON pericolosi del settore edile

170101 cemento 170102 mattoni 170103 mattonelle e ceramiche 170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 170201 legno 170202 vetro 170203 plastica 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 170401 rame, bronzo, ottone 170402 alluminio 170403 piombo 170404 zinco 170405 ferro e acciaio

170406 stagno 170407 metalli misti 170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 170506 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505 170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 170904 rifiuti misti dell'attività costruzione e demolizione, diversi da quelli cui alle voci 170901, 170902 e 170903

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CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

08 - Rifiuti della produzione … (pitture e vernici - polveri - toner - adesivi e sigillanti) [08.01.12] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.01] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.16] 15 - Rifiuti di imballaggio, … (in carta e cartone - plastica - legno - metallici - vetro …) [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] 20 - Rifiuti urbani … (biodegradabili - ingombranti) [20.02.01] [20.03.07]

Elenco dei CER NON pericolosi del settore edile

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Una caratteristica di pericolo (da HP 1 a HP 15) può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana.

Dec. 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE Decisione della Commissione che modifica la dec. 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della dir. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei rifiuti.

Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi (CODICI A SPECCHIO), si applicano le seguenti disposizioni: … … …

CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

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Le analisi per la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un rifiuto con codice CER specchio sono sempre necessarie?

In caso di rifiuti derivanti dalla costruzione e demolizione di fabbricati ad uso civile/commerciale o parti di fabbricati industriali non destinati ad uso produttivo (ad. Es. uffici, mense, magazzini), solo qualora sussista la certezza, da parte del produttore del rifiuto, della non pericolosità del materiale in gestione (per cui è ragionevolmente possibile escludere rischi di possibile inquinamento ambientale o danno alla salute umana), è possibile condividere la posizione secondo cui non vi è necessità di svolgimento delle analisi per l’attribuzione del CER.

CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

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«Classificazione del rifiuto eseguita ai sensi della Decis. 2014/955/UE. Rifiuto speciale non pericoloso proveniente da fabbricato non destinato ad uso produttivo».

CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

Si suggerisce, quindi, di procedere attraverso la compilazione del campo annotazioni del FIR (se non direttamente nell’eventuale contratto di conferimento del rifiuto in impianto o tramite apposite dichiarazioni rese agli impianti di destinazione) con la seguente dicitura:

N.B. Il produttore è sempre responsabile di quanto indicato nel FIR.

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Al contrario … Qualora non vi sia la certezza sull’origine del rifiuto e sulla pericolosità dello stesso oppure si producano grandi quantitativi di rifiuti, si invitano le imprese a procedere con le relative analisi di laboratorio per la corretta attribuzione del codice CER. Si suggerisce inoltre di valutare ove possibile l’utilizzo di: - codice CER 170107 (miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170706) in alternativa al 170904 - codici CER non speculari quali il 170101 (cemento), 170102 (mattoni) e 170103 (mattonelle e ceramiche)

CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

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PROCEDERE ATTRAVERSO TECNICHE DI DEMOLIZIONE SELETTIVA E’ LA STRADA MIGLIORE!!! - consente di classificare un rifiuto con maggiore certezza - favorisce un recupero più efficiente delle frazioni separate - contribuisce ad una migliore qualità dei materiali riciclati.

Ciò comporta, dove possibile: - Valutazione preliminare della struttura da abbattere - Separazione dei componenti riusabili - Separazione delle componenti pericolose - Separazione delle componenti non riciclabili - Separazione dei materiali riciclabili

CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

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CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

Raccomandazione SNPA del 29.11.2016 – CRITERI E INDIRIZZI TECNICI CONDIVISI PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI

Il GdL aveva il compito di definire criteri e indirizzi tecnici per il recupero dei rifiuti inerti con particolare riferimento agli aspetti relativi alle caratteristiche dei materiali di recupero utilizzati per la formazione di rilevati e sottofondi stradali e alle verifiche necessarie per assicurare che tali materiali siano impiegati in modo corretto nel rispetto della tutela ambientale.

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CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

Circolare ANPAR n. 1/2015 - PROPOSTA DI PROCEDURA DI ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI IN IMPIANTO DI RECUPERO

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La corretta classificazione dei rifiuti è fondamentale. Un rifiuto pericoloso conferito ad un trasportatore ad un gestore di impianti non in possesso di titoli abilitativi è un rifiuto non correttamente gestito. N.B. il produttore ha l’obbligo di verificare che i trasportatori e i destinatari dei propri rifiuti siano soggetti regolarmente autorizzati al trasporto, riutilizzo, smaltimento, commercio o intermediazione dei rifiuti.

CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

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L’errata classificazione del rifiuto comporta l’inadempimento degli obblighi relativi a: - Deposito temporaneo - Emissione del FIR - Eventuale tenuta del registro di carico e scarico - (SISTRI)

Il produttore si espone alle sanzioni connesse all’omessa o all’errata esecuzione di tali adempimenti.

CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

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DEPOSITO TEMPORANEO

il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti […]

ART. 183 – lettera bb) «deposito temporaneo»:

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DEPOSITO TEMPORANEO

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle

quantità in deposito; - quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga

complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

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DEPOSITO TEMPORANEO

il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo; i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento.

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DEPOSITO TEMPORANEO

ECCEZIONI: art. 230, comma 1, D.lgs. 152/2006 (Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)

Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, […] può coincidere con: - la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva - con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze

rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione - con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene

trasportato per la successiva valutazione tecnica (da eseguire non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori), finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

Tale disposizione si applica anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.

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DEPOSITO TEMPORANEO

ECCEZIONI: ART. 266, comma 4, D.lgs. 152/2006 (Disposizioni finali)

I rifiuti provenienti da attività di manutenzione si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

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DEPOSITO TEMPORANEO

Il deposito temporaneo deve essere effettuato presso la sede o il domicilio del soggetto che ha svolto l’attività di manutenzione. Registro di carico e scarico (eventuale) va tenuto presso la sede o il domicilio del manutentore. Permane l’obbligo di compilazione del FIR anche nel caso di trasporto «interno» dei rifiuti * Nel campo annotazioni dovrà essere specificato che si tratta di rifiuti provenienti da attività di manutenzione.

RACCOMANDAZIONI…

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TRASPORTO DEI RIFIUTI

Le imprese che trasportano rifiuti devono essere iscritte all’Albo Nazionale gestori Ambientali (art. 212)

2) L’IMPRESA SI OCCUPA DEL TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI

1) L’IMPRESA AFFIDA IL TRASPORTO A SOGGETTI TERZI (es.)

Categoria 2 bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in qualità non eccedenti 30 kg o 30 litri giorno (…a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa da cui i rifiuti sono prodotti)

Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi Categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto

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TRASPORTO DEI RIFIUTI

L’ISCRIZIONE ALLA CATEGORIA 2 BIS AVVIENE ON-LINE TRAMITE IL SITO WEB DELL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI www.albonazionalegestoriambientali.it

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TRASPORTO DEI RIFIUTI

L’iscrizione vale 10 anni e l’impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione.

L’iscrizione comporta il versamento del diritto annuale di 50€ entro il 30 aprile, ogni anno.

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TRASPORTO DEI RIFIUTI

I rifiuti devono essere prodotti dall’attività già dichiarata al Registro Imprese e comunicata all’Albo.

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TRASPORTO DEI RIFIUTI

Da richiedere solo nel caso di variazioni. Utilizzare il mezzo solo dopo il ricevimento dell’atto notorio protocollato (valido 60 giorni).

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TRASPORTO DEI RIFIUTI

In particolare l’art.3 in cui si dice che: - Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento

d’iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 (+ carta identità), con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo nazionale gestori ambientali;

- E’ fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all’insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.

Leggere attentamente le prescrizioni riportate nel provvedimento di autorizzazione.

RACCOMANDAZIONI…

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DOVE PORTO I RIFIUTI?

I RIFIUTI POSSONO ESSERE CONFERITI IN IMPIANTO DI RECUPERO O DI SMALTIMENTO

IMPIANTI DI RECUPERO: - Autorizzati con procedura semplificata (art. 216, D.Lgs. 152/06 – DM 05/02/98 p.ti 7.1/7.6)

- Autorizzati con procedura Ordinaria (art. 208, D.Lgs. 152/06)

- Autorizzati con procedura Ordinaria - Impianti mobili (art. 208, c. 15, D.Lgs. 152/06)

IMPIANTI DI SMALTIMENTO: (art. 208, D.Lgs. 152/2006 - D.Lgs. 36/03 – DM 27/09/2010)

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C.G.R.-Web (Catasto Georeferenziato impianti Rifiuti) STRUMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO http://www.cgrweb.servizirl.it/

Il CGR-Web è un database condiviso da Regione e Province ed aggiornato costantemente che contiene i dati tecnici (potenzialità, operazioni di trattamento e CER autorizzati) ed amministrativi relativi a tutti gli impianti, compresi quelli mobili, autorizzati ad effettuare operazioni di gestione dei rifiuti.

P.S. dallo stesso link è possibile accedere anche a Viewer Criteri Localizzativi dedicato alla cartografia relativa alle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti.

DOVE PORTO I RIFIUTI?

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DOVE PORTO I RIFIUTI?

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1) FORMULARIO IDENTIFICAIZONE RIFIUTI (FIR)

2) REGISTRO CARICO/SCARICO

3) MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)

4) SISTRI

TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI

La tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.

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Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) (art. 193 D.Lgs. 152/06 testo previg. D.Lgs 205/2010 – DM 145/98)

Il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato dal FIR ed è obbligatorio per tutte le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Il FIR contiene tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario.

1) F.I.R.

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1) F.I.R.

Il FIR deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore (anche tramite PEC). Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni. N.B.: La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all’interno di aree private non necessita di compilazione del FIR.

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1) F.I.R.

1) IL FIR «INTERNO» Per il trasporto dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione (art. 230 – 266 c.4 D.Lgs 152/2006) dal luogo di produzione al sito di deposito temporaneo (magazzino) è necessario compilare il FIR. NB: specificare nel FIR che si tratta di rifiuti provenienti da attività di manutenzione destinati a deposito temporaneo.

ULTERIORI CASI…

2) IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA SOSTANZE PERICOLOSE Durante la raccolta ed il trasporto, i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose.

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3) MICRORACCOLTA La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei FIR devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

1) F.I.R.

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1) F.I.R.

4) TRASPORTO EFFETTUATO DA UN TERZISTA la responsabilità del produttore/detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa a condizione che il produttore/detentore abbia ricevuto il FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.

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I FIR devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle CCIAA o dagli uffici provinciali e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione è gratuita.

1) F.I.R.

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1) F.I.R.

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1) F.I.R.

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I soggetti di cui all’art. 189 c.3 (rif. testo previgente D.Lgs 205/2010) hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

Sono esonerati dall’obbligo di tenuta del registro:

le attività, di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.

2) REGISTRO C/S

Registro di carico e scarico (DM 148/98 - art. 190, D.Lgs. 152/06 testo previg. D.Lgs 205/2010)

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I registri di c/s, prima di poter essere utilizzati, devono essere vidimati presso le Camere di Commercio territorialmente competenti, e devono essere gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. I registri di c/s devono essere conservati per 5 anni (discariche tempo indeterminato) dalla data dell’ultima registrazione presso il luogo di produzione e integrato con i relativi FIR.

Produttori: entro 10 giorni lavorativi da produzione/scarico

Trasportatori: entro 10 giorni lavorativi da trasporto

Intermediari: entro 10 giorni lavorativi da transazione

Impianti: entro 2 giorni lavorativi da presa in carico

2) REGISTRO C/S

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2) REGISTRO C/S (MODELLO A)

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2) REGISTRO C/S (MODELLO A)

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Modello Unico di Dichiarazione ambientale (M.U.D.) (L. 70/94 – art. 189, c.3, D.Lgs. 152/2006)

3) M.U.D.

È lo strumento con il quale si realizza la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti, un adempimento che consente di raccogliere ed elaborare statisticamente i dati sui rifiuti raccolti dai Comuni, prodotti da imprese ed enti, trasportati, intermediati, commercializzati e sottoposti a trattamenti finalizzati al recupero o allo smaltimento.

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CHI DEVE PRESENTARE IL MUD

• Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;

• Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;

• Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

• Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

3) M.U.D.

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CHI NON DEVE PRESENTARE IL MUD

• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti NON pericolosi di cui all’art. 184 (d.lgs. 152/06), comma 3, lettera b) (rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo).

• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con meno di 10 dipendenti;

3) M.U.D.

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ISPRA ha confermato (con lettera ad ANCE nel 2016) che si possono includere nelle tipologie escluse dall’obbligo di dichiarazione anche quelle non appartenenti al capitolo 17 dell’Elenco CER (solo se non pericolosi).

L’esenzione vale per le sole imprese che svolgono come attività principale quella di costruzione e demolizione.

ISPRA precisa che “le attività di costruzione e demolizione possono produrre accanto al flusso principale dei rifiuti afferenti al capitolo 17, anche in misura residuale, tipologie di rifiuti funzionali all’attività svolta, ma non attribuibili al medesimo capitolo, ad esempio i rifiuti da imballaggio”.

3) M.U.D.

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3) M.U.D.

Con D.P.C.M. del 28 dicembre 2017 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2018” è stato sostituito il modulo di comunicazione definito in precedenza con DPCM 17 dicembre 2014. Il M.U.D. deve essere presentato alla Camera di commercio territorialmente competente entro il 30 aprile 2018, con riferimento all'anno 2017, indicando le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle attività svolte.

SITI WEB DI RIFERIMENTO:

www.mud.ecocerved.it (per informazioni)

www.mudtelematico.it (per spedizione telematica MUD alla CCIAA)

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COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA

Destinata alle imprese per le quali ricorrano contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

sono produttrici di non più di 7 rifiuti,

i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione,

per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari,

La comunicazione va compilata esclusivamente inserendo i dati nel portale mudsemplificato.ecocerved.it ottenendo così il file in formato PDF stampabile della Comunicazione Rifiuti Semplificata.

Il file deve essere firmato e spedito esclusivamente via PEC, all’indirizzo comunicazionemud@pec

3) M.U.D.

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SISTRI: SIStema informatico di controllo della

Tracciabilità dei Rifiuti (istituito con DM 17/12/2009)

è il sistema telematico di monitoraggio della gestione dei rifiuti pericolosi destinato a sostituire, per questi rifiuti, il tradizionale regime cartaceo di controllo costituito da Registri di carico/scarico, FIR e MUD.

4) SISTRI

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Categorie di soggetti obbligati: Produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti Trasportatori di propri rifiuti pericolosi (ex art. 212 c. 8 - cat. 2bis) – solo

quando obbligati ad aderire come produttori (con più di 10 dipendenti) Trasportatori di propri rifiuti pericolosi (ex art. 212 c. 5 - cat. 5) Trasportatori a titolo professionale di rifiuti pericolosi prodotti da terzi Intermediari e commercianti di rifiuti pericolosi Recuperatori e smaltitori di rifiuti pericolosi Produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di rifiuti (da

intendere come attività di deposito preliminare D15 e messa in riserva R13) “Nuovi” produttori di rifiuti (sia pericolosi che non pericolosi) derivanti da operazioni di

recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi […]

4) SISTRI

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La legge 205/2017 prevede la proroga a fine 2018 del periodo transitorio (previsto dal D.L. 101/2013) in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), così come previsti dagli articoli 188, 189, 190, 193 del D.Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010, nonché le relative sanzioni. (Doppio regime)

4) SISTRI

30 aprile di ogni anno (dal 2014): obbligo pagamento contributo SISTRI

Dal 1° aprile 2015: SANZIONI per omessa iscrizione e versamento del contributo

Fino 31 dicembre 2018 (?): classica compilazione FIR/REGISTRO/MUD (doppio regime)

Dal 1° gennaio 2019 (?): SANZIONI connesse all’operatività del sistema

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TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SENZA FORMULARIO O CON FORMULARIO INCOMPLETO O INESATTO (art. 258 D.Lgs. 152/06):

sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600 a € 9.300 sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 a € 1.550 per

mancata conservazione FIR o Indicazioni incomplete/inesatte (ma con possibile ricostruzione informazioni)

SANZIONI

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TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI SENZA FORMULARIO O CON FORMULARIO INCOMPLETO O INESATTO (art. 258 D.Lgs. 152/06):

pena di cui all'art. 483 C.P. (reclusione fino a 2 anni) per trasporto di rifiuti pericolosi

pena di cui all'art. 483 C.P. (reclusione fino a 2 anni) per certificato di analisi falso

confisca del veicolo

SANZIONI

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OMESSA O INCOMPLETA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DI RIFIUTI PERICOLOSI (art. 258 D.Lgs. 152/06):

sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a € 93.000 (+ sospensione 1-12 mesi carica responsabile e amministratore)

sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.040 a € 6.200 (+ sospensione 1-12 mesi carica responsabile e amministratore) per imprese con meno di 15 dipendenti

sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 a € 1.550 per mancata conservazione registro o indicazioni incomplete / inesatte (ma con possibile ricostruzione delle informazioni)

SANZIONI

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PER RIFIUTI NON PERICOLOSI (art. 256 c. 1 D.Lgs. 152/06):

pena arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da € 2.600 a € 26.000

PER RIFIUTI PERICOLOSI (art. 256 c. 2 D.Lgs. 152/06):

pena arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da € 2.600 a € 26.000

SANZIONI

ERRATA GESTIONE DEL DEPOSITO TEMPORANEO GESTIONE RIFIUTI IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE ERRATA GESTIONE DEI RIFIUTI TRASPORTO DI RIFIUTI SENZA AUTORIZZAZIONE

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SISTRI: MANCATA ISCRIZIONE - OMESSO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE NEI TERMINI PREVISTI (art. 260-bis D.Lgs. 152/06):

RIFIUTI PERICOLOSI: sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a € 93.000

(RIFIUTI NON PERICOLOSI: sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a € 15.500)

(+ sospensione immediata del servizio nel caso di omesso pagamento) Anche per l’anno 2018 le sanzioni per omessa iscrizione al SISTRI e versamento del relativo contributo di iscrizione “nei termini previsti” sono state ridotte del 50%: sia la mancata iscrizione sia l’omesso pagamento del contributo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 7.750 a € 46.500.

SANZIONI

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SISTRI: OMESSA O ERRATA COMPILAZIONE REGISTRO CRONOLOGICO O SCHEDA SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE (art. 260-bis D.Lgs. 152/06):

In vigore dal 1 gennaio 2019?

sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a € 93.000 (+ sospensione 1-12 mesi carica responsabile e amministratore)

sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.070 a € 12.400 (+ sospensione 1-12 mesi carica responsabile e amministratore) per imprese con meno di 15 dipendenti

sanzione amministrativa pecuniaria da € 520 a € 3.100 per indicazioni incomplete/inesatte (ma con possibile ricostruzione informazioni)

SANZIONI

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COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI (art. 256-bis D.Lgs. 152/06):

NON PERICOLOSI reclusione da 2 a 5 anni (aumentata di un terzo se impresa) – PERICOLOSI reclusione da 3 a 6 anni (aumentata di un terzo se impresa)

confisca veicolo (salvo il caso in cui siano di proprietà di un soggetto estraneo al reato stesso)

confisca area (salvo il caso in cui siano di proprietà di un soggetto estraneo al reato stesso)

SANZIONI

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Con L. 68/2015 viene inserito NEL CODICE PENALE IL NUOVO TITOLO VI-BIS «Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente» che comprende i seguenti nuovi REATI AMBIENTALI:

inquinamento ambientale;

disastro ambientale;

traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;

impedimento del controllo;

omessa bonifica.

SANZIONI

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Inquinamento ambientale

Comportamento illecito: il cagionare abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Pena: reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 Aggravanti: se l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette

Disastro ambientale

Comportamento illecito: Fuori dai casi previsti dall’articolo 434 c.p. (crollo di costruzioni o altri disastri) il cagionare abusivamente un disastro ambientale, che consiste alternativamente in: 1) alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Pena: reclusione da cinque a quindici anni Aggravanti: se il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette

Traffico e abbandono di materiale ad

alta radioattività

Comportamento illecito: la cessione, l’acquisto, il ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare abusivamente o il disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Pena: reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 Aggravanti: se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna oppure pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone

Impedimento del controllo

Comportamento illecito: impedire, intralciare o eludere l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero comprometterne gli esiti, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi

Pena: reclusione da sei mesi a tre anni.

Omessa bonifica

Comportamento illecito: non provvedere alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica

Pena: reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

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RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA di cui al D.Lgs. 231/2001 anche in relazione a DIVERSE FATTISPECIE DI REATI AMBIENTALI PREVISTE dal D.Lgs. 152/2006 (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01)

La definizione della relativa sanzione è affidata alla discrezionalità del giudice che, allo scopo di assicurare l’efficacia e la proporzionalità della sanzione, valuta sia la gravità del reato ambientale commesso sia le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l’ente/impresa.

SANZIONI

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La DG GROW della UE ha pubblicato a fine 2016 un importantissimo documento per le autorità pubbliche degli stati membri e per il settore del riciclaggio dei rifiuti inerti.

L’obiettivo generale del PROTOCOLLO UE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE è di aumentare la fiducia nel processo di gestione di questi rifiuti e nella qualità dei relativi materiali riciclati. Ciò sarà possibile mediante:

a) Processi migliori di identificazione, separazione e raccolta dei rifiuti;

b) Una migliore logistica dei rifiuti;

c) Un migliore trattamento dei rifiuti;

d) Gestione della qualità;

e) Politiche e contesti adeguati.

PROTOCOLLO UE GESTIONE C&D

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PROTOCOLLO UE GESTIONE C&D

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PROTOCOLLO UE GESTIONE C&D

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Sara Grassi

Associazione Regionale dei Costruttori Edili Lombardi Via Carducci, 18 – 20123 Milano Tel. 02 86454640 [email protected] www.ance.lombardia.it