GENNAIO/FEBBRAIO 2001 PAG. I Duronia: Vicenda “Cannavine”

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GENNAIO/FEBBRAIO 2001 VICENDA CANNAVINE PAG. I L’attività dei redattori e dei collaboratori de la vianova è del tutto gratuita. Il piacere di prestare lavoro volontario a questo giornale è anche il piacere della speranza in un domani migliore per i nostri paesi e per la nosta regione. Il nostro impegno può continuare solo se c’è il vostro sostegno. ABBONATEVI! Per la Minoranza al Sindaco non rimane che dimettersi LE BUGIE HANNO LE GAMBE CORTE LETTERA APERTA AL SINDACO di FRANCO ADDUCCHIO Petracca hai di nuovo spudorata- mente mentito nel Consiglio Comunale del 19/2/2001. Hai mentito sull’esito dell’arbitrato da te voluto in presunta contrapposizione con la Duronia s.r.l. contro ogni evidenza giuridica. Hai tenuto nascosto questo arbitrato per diversi mesi al Consiglio Comunale e su di esso hai cercato di fuorviare l’attenzione. L’arbitrato ha chiarito definitivamente le tue responsabilità. Non è vero, come hai affermato nel Consiglio, che l’esito dell’arbitrato sia favorevole al Comune. E’ vero perfet- tamente il contrario e non poteva esse- re diversamente. Per la verità più volte ho temuto che questo arbitrato potesse essere pilotato. Ma evidentemente così non è stato. Sicuramente ha pesato molto la presen- za nella vicenda della Magistratura Contabile per mettere i fatti in riga. L’arbitrato ha detto quello che affer- mo da tre anni. Cose dette in diecimila circostanze. Più volte anche su questo stesso giornale. Il testo dell’arbitrato pubblicato su queste stesse pagine conferma intera- mente le mie valutazioni. Per ottenere questo giudizio che pote- va essere letto facilmente sulle carte hai impegnato più di 80.000.000 di spese. Ora sei scoperto. Sei come un bambino colto con le dita nella marmellata. L’arbitrato ha confermato che la Duronia s.r.l. non ha nessun vincolo contrattuale con il Comune e pertanto può, di fatto, importi le sue condizioni a meno che tu non decida di metterLa alla porta. Ma questo non puoi farlo perché automaticamente riconosceresti le tue responsabilità di fronte alla Magistratura. In questa situazione stai tentando l’intentabile facendoti ricattare dalla situazione che ti pesa sulla testa. segue a pag. IV Duronia: Vicenda “Cannavine” I GIUDICI INCOMINCIANO A VEDERCI CHIARO! In alltesa che la Corte dei Conti si pronunci circa gli illeciti amministrativi del Sindaco e della sua maggioranza e la Procura della Repubblica circa eventuali responsabilità penali, il Collegio Arbitrale, nominato per stabilire se la “Duronia srl”, società che ha in gestione lo stabilimento “Cannavine”, dovesse pagare al Comune di Duronia i corrispettivi stabiliti nei contratti, ha sentenziato che non esiste nessuna clausola compromissoria che leghi la società al Comune e che quindi il collegio non può stabilire se la “Duronia srl” debba dare dei soldi al Comune. Finalmente chiarezza tra il Comune e la Società che gestisce lo stabilimento IL COLLEGIO ARBITRALE BOCCIA IL COMUNE Dopo anni di dure battaglie la minoranza in consiglio comunale incomincia a far valere le proprie ragioni in difesa degli interessi della collettività COMUNICAZIONE DEI LEGALI COMUNALI AL SINDACO (Pag. II) ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE (Pag. II) TESTO COMPLETO DELLA SENTENZA (LODO) DEL COLLEGIO ARBITRALE (Pag. II - III)

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GENNAIO/FEBBRAIO 2001 V I C E N D A C A N N AV I N E PAG. I

L’attività dei redattorie dei collaboratori de

la vianovaè del tutto gratuita.

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a questo giornaleè anche il piacere dellasperanza in un domani

migliore per i nostri paesi eper la nosta regione.

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se c’è il vostrosostegno.

ABBONATEVI!

Per la Minoranzaal Sindaco non rimane che dimettersiLE BUGIE HANNOLE GAMBE CORTELETTERAAPERTAAL SINDACO

di FRANCO ADDUCCHIOPetracca hai di nuovo spudorata-

mente mentito nel Consiglio Comunaledel 19/2/2001. Hai mentito sull’esitodell’arbitrato da te voluto in presuntacontrapposizione con la Duronia s.r.l.contro ogni evidenza giuridica.

Hai tenuto nascosto questo arbitratoper diversi mesi al ConsiglioComunale e su di esso hai cercato difuorviare l’attenzione. L’arbitrato hachiarito definitivamente le tueresponsabilità.

Non è vero, come hai affermato nelConsiglio, che l’esito dell’arbitrato siafavorevole al Comune. E’ vero perfet-tamente il contrario e non poteva esse-re diversamente.

Per la verità più volte ho temuto chequesto arbitrato potesse essere pilotato.Ma evidentemente così non è stato.Sicuramente ha pesato molto la presen-za nella vicenda della MagistraturaContabile per mettere i fatti in riga.

L’arbitrato ha detto quello che affer-mo da tre anni. Cose dette in diecimilacircostanze. Più volte anche su questostesso giornale.

Il testo dell’arbitrato pubblicato suqueste stesse pagine conferma intera-mente le mie valutazioni.

Per ottenere questo giudizio che pote-va essere letto facilmente sulle carte haiimpegnato più di 80.000.000 di spese.Ora sei scoperto. Sei come un bambinocolto con le dita nella marmellata.

L’arbitrato ha confermato che laDuronia s.r.l. non ha nessun vincolocontrattuale con il Comune e pertantopuò, di fatto, importi le sue condizionia meno che tu non decida di metterLaalla porta.

Ma questo non puoi farlo perchéautomaticamente riconosceresti le tueresponsabilità di fronte allaMagistratura.

In questa situazione stai tentandol’intentabile facendoti ricattare dallasituazione che ti pesa sulla testa.

segue a pag. IV

Duronia: Vicenda “Cannavine”I GIUDICI INCOMINCIANO A VEDERCI CHIARO!

In alltesa che la Corte dei Contisi pronunci circa gli illeciti

amministrativi del Sindaco edella sua maggioranza e la

Procura della Repubblica circaeventuali responsabilità penali,il Collegio Arbitrale, nominato

per stabilire se la “Duroniasrl”, società che ha in gestionelo stabilimento “Cannavine”,dovesse pagare al Comune di

Duronia i corrispettivi stabilitinei contratti, ha sentenziato che

non esiste nessuna clausolacompromissoria che leghi la

società al Comune e che quindiil collegio non può stabilire se

la “Duronia srl” debba dare deisoldi al Comune.

Finalmente chiarezzatra il Comune e la Società che gestisce lo stabilimento

IL COLLEGIO ARBITRALE BOCCIA IL COMUNEDopo anni di dure battaglie la minoranza in consiglio comunale incomincia

a far valere le proprie ragioni in difesa degli interessi della collettivitàCOMUNICAZIONE DEI

LEGALI COMUNALIAL SINDACO

(Pag. II)

ORDINANZADI

LIQUIDAZIONE(Pag. II)

TESTO COMPLETODELLA SENTENZA (LODO)

DEL COLLEGIOARBITRALE

(Pag. II - III)

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DURONIA: VICENDA CANNAVINE

ANNO VIII N° 1/2 PAGINA

IIGEN- FEB 2001

FATTO ESVOLGIMENTODEL PROCESSO.

Il Comune di Duronia,al fine di risolvere la con-troversia insorta con laDuronia s.r.l. in ordine airapporti economici relativialla gestione dello stabili-mento per l’imbottiglia-mento delle acque sorgivedi Contrada Cannavine diDuronia, con deliberazionedel Consiglio Comunale n.44 del 30.11.98, stabilivadi attivare la proceduraarbitrale di cui alla clauso-la compromissoria conte-nuta nell’art. 12 della con-venzione n. 17 del13.04.95, intervenuta tra ilComune di Duronia e laWorld Trade Due s.r.l. eregolante, appunto, il con-ferimento della gestione didetto stabilimento.

Detta clausola testual-mente stabilisce: “Qualsiasicontroversia che dovesseinsorgere tra le parti in ordi-ne alla interpretazione, ese-cuzione e/o risoluzione, incorso o al termine della pre-sente convenzione, eccet-tuati i casi che dovesserorisultare rimessi allaGiurisdizione del GiudiceAmministrativo, sarà defe-rita ad un Collegio Arbitralecomposto da tre arbitrinominati dal Comune, unodalla società concessionaria(o dal o dai soggetti legitti-mamente subentrati) ed ilterzo, che sarà Presidente,sull’intesa degli altri due o,in caso di disaccordo,nominato dal Presidente delTribunale di Isernia compe-tente per territorio. IlCollegio Arbitrale giudi-cherà secondo diritto”.

Con delibera della G.C.del 23.01.99 il Comune diDuronia nominava proprioarbitro l’avv. Renato Rizzie di ciò dava comunicazio-ne alla Duronia s.r.l. per-ché provvedesse alla nomi-na del proprio arbitro.

Quest’ultima, con notadel 13.05.1999, nel pren-dere atto della volontàde l l ’Ammin i s t r az ioneComunale di attivare laprocedura di cui all’art. 12della Convenzione n. 17del 13.04.1995, nominavaproprio arbitro l’avv.Giuseppe Flamini.

Il 29/06/99 inCampobasso al CorsoBucci n. 12, presso lo stu-dio dell’avv. Renato Rizzi,si riunivano i due arbitridesignati dalle parti, i qualidichiaravano di aver accet-tato la nomina, e davanoatto della nomina da essinella stessa data effettuata,del dott. Raffaele Landolfoquale terzo arbitro con fun-zioni di Presidente.Quest’ultimo, presente,accettava la nomina ed ilCollegio Arbitrale, cosìcostituito, provvedeva a: a)nominare segretario l’avv.Maria Anna Rosa; b) fissa-re la propria sede inCampobasso al CorsoBucci n. 12; c) fissare l’u-dienza per la compartizio-ne delle parti e per il tenta-tivo di conciliazione per ilgiorno 04/10/99; d) asse-

gnare alle parti terminefino al 30/08/99 per ildeposito di una primamemoria contenente la pre-cisazione dei quesiti e laformulazione di eventualirichieste istruttorie, nonchéper il deposito dei docu-menti; e) assegnare alleparti un secondo terminefino al 20/09/99 per ildeposito di eventuali con-troquesiti riconvenzionali,di una seconda memoriacon la precisazione e delleconclusioni anche istrutto-rie e di eventuali altridocumenti.

Con memoria di costitu-zione del 23/08/99, laDuronia s.r.l. eccepiva, invia pregiudiziale, l’inam-missibilità del giudizioarbitrale perché introdottoin forza di una clausolacompromissoria carente delrequisito della forma scrittarichiesta dall’art.808 c.p.c.

Il Comune di Duronia,

nel costituirsi nel giudizioarbitrale, respingeva l’ecce-zione sollevata dallaDuronia s.r.l., affermandoche la società stessa erasubentrata a tutti gli effettialla società World TradeDue s.r.l., con conseguentepiena ammissibilità e pro-ponibilità del giudizio arbi-trale. A sostegno di tale tesiil Comune, tra l’altro,richiamava l’orientamentogiurisprudenziale e dottri-nale secondo il quale incaso di cessione del contrat-to nel quale è inserita laclausola compromissoria, ilcontenuto ed il vincolo diquest’ultima si trasferisco-no al cessionario “per rela-tionem” ed in considerazio-ne del fatto che il cessiona-rio subentra nella posizione– nella sua interazza e glo-balità – del cedente.

All’udienza del 4/10/99il Collegio, preso atto dellaistanza avanzata congiun-tamente dalle parti costitui-te di proroga dei terminifissati per la proposizionedei quesiti e dei controque-siti, prorogava i termini edelegava il Presidente allafissazione degli stessi edella nuova udienza all’e-sito del deposito delledichiarazioni di consensoalla proroga del termineper il deposito del Lodo.

Il Presidente delCollegio Arbitrale, quindi,con ordinanza emessa indata 16/10/99, visto il con-senso congiunto delle partialla proroga della pronun-cia, concedeva nuovo ter-

Consulente.Successivamente, con

ordinanza del 07/01/00, ilPresidende del CollegioArbitrale nominava CTU ildott. Giovanni Carrozzi diCampobasso e fissava perla comparizione dello stes-so e per la proposizione deiquesiti l’udienza del31/01/00.

All’udienza del31/01/00 comparivano leparti e il nominato CTU, alquale venivano proposti iquesiti.

La CTU veniva espleta-ta e, dopo una serie di pro-roghe concesse su istanzadelle parti veniva fissatal’udienza di discussionedel 26/07/00.

I difensori delle partihanno precisato le conclu-sioni come segue: IL COMUNE:“Il Collegio, ritenuta la suacompetenza ed esaminata

la clausola compromissoriacontenuta nell’art.12 dellaConvenzione del 13/04/95allegata, rigettata ad ognialtra contraria istanza, sot-topone i seguenti quesiti:Accerti e dichiari la vali-dità della clausola compro-missoria e la conseguenteammissibilità della proce-dura arbitrale.Accerti e dichiari che i rap-porti tra le parti sono rego-lati dalla convenzione del13/04/95, e, pertanto, vali-de ed efficaci le condizionied i patti ripassati con lastessa, nonché applicabilialla Duronia s.r.l.Accerti e dichiari l’obbli-go, in capo alla Duronias.r.l. di pagamento per glianni pregressi dei corri-spettivi di cui all’art.7della Convenzione-detrattigli acconti versati- con laprevisione di recuperodelle spese di cui all’arti-colo 4, dandosi atto dellamanifesta volontà delComune di concedere, pre-via assunzione di garanziafideiussoria da parte dellasocietà, dilazione per ilpagamento degli importicosì come innanzi dovutida essa Duronia s.r.l.Accerti e valuti l’ammissi-bilità della eccezione,avanzata dalla Duronias.r.l. e nel caso di espressaproposizione del relativoquesito da parte dellaSocietà, dell’asserita, macontestata, eccessiva one-rosità sopravvenuta deicorrispettivi fissati con laConvenzione.

Con vittoria delle spesetutte relative alla proceduraarbitrale.LA SOCIETÀDURONIA COSÌCONCLUDEVA:voglia il CollegioArbitrale:- in via pregiudiziale

dichiarare l’inammissibi-lità della ProceduraArbitrale introdotta dalComune di Duronia pernullità della clausolacompromissoria; solosubordinatamente e nelmerito, respingere ledomande tutte formulatedal Comune di Duronia,determinando quantodovuto a norma di leggeal Comune medesimo afronte del possesso e del-l’utilizzo da parte dellaSocietà Duronia s.r.l.dello Stabilimento perl’imbottigliamento del-l’acqua sorgiva sito inlocalità Cannavine percui è controversia;

- per l’effetto, previo accer-tamento della misura degliimporti già corrispostidalla Duronia s.r.l. incostanza di utilizzo delcomplesso aziendale, pre-via determinazione delcontrovalore delle operedi completamento ed ade-guamento tecnologicoeffettuate direttamentedalla Duronia s.r.l. agliimpianti stessi, previadeterminazione del cosid-detto valore di avviamen-to del complesso azienda-le, voglia operare la com-pensazione fra quantospettante al Comune equanto dovuto alla Societàper i titoli e le causali dicui in narrativa con qual-siasi ed ogni conseguentestatuizione rispetto allaeventuale differenza;

- in via ulteriormentesubordinata voglia ilCollegio Arbitrale accer-tare e dichiarare la risolu-zione del contratto pereccessiva onerositàsopravvenuta con qual-siasi statuizione e conogni conseguente effettorestitutorio;

- per dette effetto, previoaccertamento della misuradegli importi già corrispo-sti dalla Duronia s.r.l. incostanza di utilizzo delcomplesso aziendale, pre-via determinazione delcontrovalore delle operedi completamento ed ade-guamento tecnologicoeffettuate direttamentedalla Duronia s.r.l. agliimpianti stessi e, da ulti-mo, previa determinazio-ne del valore dell’avvia-mento commerciale haportato all’azienda dallagestione Duronia s.r.l.,voglia operare la compen-sazione fra quanto spet-tante al Comune e quantodovuto alla Società per ititoli di reciproca compe-tenza con qualsiasi edogni conseguente statui-zione rispetto all’eventua-le differenza.

Con vittoria di spese dellaprocedura arbitrale”.

segue a pag. III

mine alle parti fino al19/11/99 per il depositodelle memorie contenentila precisazione dei quesitie la formulazione di even-tuali richieste istruttorienonché per il deposito deidocumenti; assegnava unsecondo termine fino al6/12/99 per il deposito pereventuali controquesitiriconvenzionali, di unaseconda memoria con laprecisazione delle conclu-sioni anche istruttorie ed dieventuali altri documenti efissava la comparizionedelle parti e la discussionel’udienza del 13/12/99.

Sia il Comune che laDuronia s.r.l. depositavano

in termini memorie difen-sive al sostegno dei rispet-tivi assunti e numerosidocumenti.

All’udienza del13/12/99, il Collegio, surichiesta congiunta delleparti con ordinanza emessain pari data, disponeva pro-cedersi a consulenza tecni-ca di ufficio per acquisireelementi di conoscenza diordina economico-finan-ziario sulla prestazioneoggetto della convenzione,assegnando alle parti ter-mine fino a 10 giorniprima dell’udienza fissataper il giuramento del CTUe per la formulazione deiquesiti da sottoporre al

LETTERA DEGLI AVVOCATIStudio Legale TestaAvv. Filippo TestaAvv. Patrizia TestaAvv. Barbara D’AgostinoDott. Carmen ManciniDott. Iolanda TestaDott. Nunzia Palange

Egr. Sig. SindacoDel Comune di Duronia

Lodo arbitrale: Comune Duronia / Soc. DuroniaDiamo riscontro, con l’avv. Costanzo, alla V.s. del 21

dicembre u. s. per significare quando segue.Con il Lodo in oggetto il Collegio ha dichiarato l’inam-

missibilità del procedimento arbitrale, in quanto (in estremasintesi) ha ritenuto che la clausola compromissoria – sicco-me non sottoscritta – non sarebbe operante e vincolante perla Duronia s.r.l. per l’asserita autonomia del negozio com-promissorio rispetto al contratto cui si riferisce.

Il Collegio ha fondato tale convincimento su alcune sen-tenze della Cassazione, qualcuna anche a “Sezioni Unite”.

Orientamento di segno opposto, nel senso che la succes-sione del contratto comporta anche la successione del nego-zio compromissorio, viene espresso da alcune massimedella cassazione (anche se non a “Sezioni Unite”) e da partedella dottrina.

Premesso quanto innanzi, non appare allo stato consi-gliabile ed opportuna un’impugnazione del lodo. Ed invero,nell’ipotesi di rigetto della stessa, obiettivamente nonimprobabile in considerazione di quanto sopra esposto,potrebbe verificarsi la succumbenza nelle spese del relativogiudizio a carico del Comune appellante. Non si potrebbeinoltre escludere, sempre nel caso di impugnazione delComune, quella incidentale della Società Duronia, sul puntodell’onere delle spese di funzionamento del Collegio, postenel lodo a carico della stessa Società.

Come Vi è noto, nel lodo il Collegio ha altresì svoltoosservazioni e rilievi, per altro in via incidentale, che meri-terebbero un approfondimento, per il quale restiamo adisposizione tenuto conto anche che il termine annuale diimpugnazione dovrebbe scadere il 24.09.2001, non potendola “comunicazione” del lodo effettuata dal Collegio suppli-re, a n.s. avviso, alla “notificazione” (ad iniziativa di parte),prevista dall’art. 828 cpc.

Con distinti saluti.

IL LODOIl Collegio Arbitrale Composto dai signori:Dott. Landolfo RaffaelePresidente-estensore

Avv. Flamini GiuseppeArbitro

Avv. Renato RizziArbitro

ha pronunciato il seguente Lodo nella controversia tra:Comune di Duronia, in persona del Sindaco pro-tempo-

re, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Testa, presso ilcui studio in Campobasso alla Via Gazzani, n.9 è selettiva-mente domiciliato, in virtù di mandato a margine dellamemoria di costituzione del 20.09.99,

eDuronia s.r.l., con sede in Duronia, in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. FabioMorilli, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Cacciamani,in virtù del mandato a margine della memoria di costruzionein data 23.08.99, ed selettivamente domiciliata inCampobasso al Corso Bucci n. 12 presso e nella sede delCollegio Arbitrale.

Quello chesentenzia

il “Lodo” già erastato rilevatoda FrancoAdducchio

nel Supplementodel n° 10/11 - ‘98de “la vianova”

Stiano tranquilli icittadini di Duronia,per difendere i lorointeressi la battagliadella minoranza e di

questo giornalecontinuerà fino a

che non verrà fattapiena luce su questa

oscura vicenda

VERSA IL TUOABBONAMENTO

salva la vianova

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segue da pag. IIIl Collegio riservava la

decisione e nella Cameradel Consiglio del 18/09/00il Collegio Arbitrale ema-nava all’unanimità la deci-sione, emettendo il relativodispositivo nel testo ripor-tato nella parte conclusivadel presente lodo.

MOTIVI DELLA DECI-SIONE

Dal momento che la“potestas judicandi” delCollegio Arbitrale in sosti-tuzione del GiudiceOrdinario, presuppone l’e-sistenza di una clausolacompromissoria valida evincolante per tutte le partidel processo arbitrale, pre-giudiziale l’esame dell’ec-cezione pregiudiziale solle-vata dalla Duronia s.r.l. diinammissibilità del proce-dimento arbitrale promossodal Comune di Duroniaperché introdotto in forzadi clausola compromissoriacarente del requisito dellaforma scritta, prescritto apena di nullità.

La Duronia s.r.l., sostie-ne che la clausola compro-missoria di cui all’art. 12 didetta convenzione, postadal Comune di Duronia afondamento del presenteprocedimento arbitrale,non è valida né vincolante,non avendo essa Duronias.r.l. sottoscritto né la

richiamata Convenzionenella quale la clausolacompromissoria è inscrittané la clausola compromis-soria medesima.

Contesta tale tesi ilComune di Duronia, soste-nendo che, per una serie didecisive ragioni deve rite-nersi che la Duronia s.r.l èin realtà subentrata allaWorld Trade Due s.r.l. nelrapporto convenzionale,originariamente stipulatoda quest’ultima, con laconseguenza che “è dive-nuta senz’altro titolare delrapporto compromissorioe che la relativa clausola siè ad essa trasferita”.

Osserva il Collegio chenon può ritenersi che laclausola compromissoriadi cui all’art.12 della ripe-tuta Convenzione sia vali-da e vincolante perDuronia s.r.l.

Costituisce invero,principio affermato, indottrina e giurisprudenza,che la clausola compro-missoria non è un pattoaccessorio del contrattonel quale è inserita, macostituisce negozio dotatodi propria individualità edautonomia, nettamentedistinto dal contratto cuiaderisce (Cass – Sez.Unite n. 12616/1998;Cass. N. 8028/1992; Cass.2011/1990).-

Tale principio risulta,

peraltro, espressamentesancito dall’art.808, terzocomma c.p.c. in base alquale la validità della clau-sola compromissoria deveessere valutata in modoautonomo rispetto al con-tratto al quale si riferisce.

Dalla affermata auto-nomia del negozio com-promissorio consegue,secondo orientamentodella più recente giurispru-denza della Suprema Cortedi Cassazione, che la suc-cessione a titolo particola-re non comporta automati-camente la successione delconnesso negozio compro-missorio, perché questo èdistinto da quello.

Per il caso di cessionedi contratto a norma degliartt.1406 e seguenti delcodice civile, e per ognialtro caso di trasferimentoa titolo particolare di unrapporto, consideratocome complesso unitariodi diritti e di obblighi poi-

ché la volontà comune èdiretta soltanto alla sosti-tuzione soggettiva, affin-ché la clausola compro-missoria operi nei con-fronti del successore,occorre che questi l’abbiaaccettata espressamente econ la dovuta forma scritta(Cass. Sez. Unite112616/1998; Cass. Sez.Unite 3285/85; Cass. N.1525/18970).

Il Collegio condividel’orientamento soprari-chiamo della CorteSuprema di Cassazione,peraltro nettamente preva-lente, e quindi ritiene chela clausola compromisso-ria di cui all’art. 12 dellarichiamata convenzionen.17 del 13 aprile 1995non è operante e vincolan-te per la Duronia s.r.l.

Il Collegio evidenziapoi che a norma dell’art.11della “Convenzione per ilconferimento della gestio-ne dello stabilimento per

l’imbottigliamento dell’ac-qua sorgiva in Duronia,località Cannavine” laWorld Trade Due s.r.l.avrebbe potuto far suben-trare la Duronia s.r.l. solo“previo assenso delComune di Duronia”, conla conseguenza che laDuronia s.r.l. avrebbedovuto assumersi nei con-fronti dell’Ente tutti gliobblighi di cui alla conven-zione del 13 aprile 1995,accettando “senza riservaogni condizione”. Taleprova non è stata fornita.

Nella fattispecie inesame, poi, il contratto asse-ritamente intercorso tra laWorld Trade Due s.r.l. e laDuronia s.r.l., avrebbe avutoad oggetto il trasferimentodei diritti di godimento diun complesso aziendale el’art. 2556 del CodiceCivile recita che tali con-tratti devono essere provatiper iscritto. Non essendostata fornita tale prova scrit-ta dalle parti in causa risul-tano inapplicabili anche iprincipi affermati dallaCorte Suprema sulla trasfe-ribilità della clausola com-promissoria (Cass. 16 feb-braio 1993 n.1930 e Cass.21 giugno 1986 n.5761).

L’onorario e le spese peril funzionamento delCollegio Arbitrale, nonchéil compenso del c.t.u. dott.Giovanni Carlozzi, negli

importi liquidati con sepa-rate ordinanze, sono postidal Collegio a carico dellaDuronia s.r.l., in considera-zione del fatto che dal ver-bale del 12/11/98, prodottoin copia da entrambe leparti, risulta che ilPresidente e legale p.t. dellaDuronia s.r.l., MorililiFabio, su specifica richiestadel Sindaco del Comune diDuronia, espressamentedichiarò la disponibilitàdella stessa Duronia s.r.l.,ad assumersi i costi dellaprocedura arbitrale.

Anche se trattatasi diun procedimento arbitralenon rituale, diversamentedal presente, ed assoluta-mente improponibile per-ché era finalizzato allariduzione ad equità di uncontratto stipulato con unEnte Pubblico, alla cuivolontà non poteva certosostituirsi un soggetto –Collegio Arbitrale – diver-so da quelli precostituitiper legge (OrganiComunali), egualmente lespese vanno poste a caricodella Duronia s.r.l. indipendenza del suo generi-co impegno.

In considerazione peròdella peculiarità delle que-stioni trattate, ritiene ilCollegio che sussistonogiusti motivi per compen-sare tra le parti le spese ecompetenze del giudizio.

PQMIl Collegio all’unani-

mità: dichiara inammissi-bile il procedimento arbi-trale; compensa tra le partile spese del giudizio; ponea carico della Duronia s.r.l.le spese per il funziona-mento e gli onorari delcollegio arbitrale e delsegretario, nonché il com-penso del CTU negliimporti determinati conseparate ordinanze.

Il presente lodo è statodeliberato in conferenzapersonale di tutti gli arbitriin Campobasso nella sededel Collegio al CorsoBucci n.12, nella riunionedel 18 settembre 2000, altermine della quale è statosottoscritto il dispositivo,ed è stato sottoscritto nellasua interezza in due origi-nali, che saranno consegna-ti alle parti ai sensi dell’ar-ticolo 825 c.p.c. a cura delPresidente del Collegioarbitrale, da ciascun arbitronella data e nel luogo indi-canti accanto alla firma.In Porto Recanati (MC),li 22/09/2000Il Presidente estensore:Dott. Raffaele Landolfo Gli Arbitri:Avv. Giuseppe Flaminiin Recanati (MC) –22/03/2000Avv. Renato Rizziin Campobasso 25/06/2000

DURONIA: VICENDA CANNAVINE

ANNO VII N° 3/4 PAGINA

IIIMAR-APR 2000

COME FARE PER ABBONARSIVERSARE UNA CIFRA MINIMA DI £.25.000

SUL C/C POSTALE N° 20459004 INTESTATO A:

la vianova - Lungotevere Prati, 1600193 Roma

ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE

L’anno 2000, il giorno 18 del mese di settembre, inCampobasso Bucci n. 12, nello studio dell’avv. RenatoRizzi, il Collegio Arbitrale composto dai signori:- Dott. Landolfo Raffaele – Presidente- Avv. Rizzi Renato – Arbitro- Avv. Flamini Giuseppe – Arbitro nella controversia tra

il Comune di Duronia e la Duronia s.r.l., ha pronunzia-to la seguente

Ordinanza- visto il verbale del 29.06.1999, con cui il suddettoCollegio si è costituito per la risoluzione della vertenzatra le parti suindicate;- considerato il valore della controversia così come desu-mibile dagli atti;visto il dispositivo del lodo deliberato in data odierna,con cui sono state poste a carico della Duronia s.r.l. lespese per il funzionamento e gli onorari del CollegioArbitrale e del Segretario;- considerata l’entità dell’attività occorsa, anche in rela-zione al numero delle udienze di trattazione e delle con-ferenze personali degli Arbitri;- ritenuto che appare equo determinare le competenze ele spese per il funzionamento del Collegio Arbitralenella somma complessiva di £. 60.000.000 (sessantami-lioni), oltre £. 4.000.000 (quattromilioni) quali compe-tenze del segretario del Collegio Arbitrale;

P.Q.M.ordina alla Duronia s.r.l. di provvedere al versamentodella somma di £. 64.000.000, oltre accessori di legge,così ripartita:al Presidente £. 20.000.000a ciascuno degli Arbitri £. 20.000.000al Segretario £. 4.000.000

“Il Collegioaccerti e

dichiari che irapporti tra le

parti sonoregolati dalla

Convenzione...”

“Il collegio ritieneche la clausolacompromissoriadi cui all’art 12

della convenzionenon è operante evincolante per la

Duronia srl”

Page 4: GENNAIO/FEBBRAIO 2001 PAG. I Duronia: Vicenda “Cannavine”

DURONIA: VICENDA CANNAVINE

ANNO VII N° 3/4 PAGINA

IVMAR-APR 2000

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In primavera

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segue da pag. IHai incaricato gli Avvocati di richiedere gli attiingiuntivi per recuperare il credito dalla Duronias.r.l. sapendo benissimo che Essa può fare opposi-zione efficacemente, qualora ne avesse effettiveintenzioni, con il solo esibire l’esito dell’arbitratostesso. Questo infatti conferma la sua estraneità agliobblighi economici della convenzione.

In verità l’iniziativa degli atti ingiuntivi è unafinzione che deve nascondere il tentare una soluzio-ne sottobanco con la Duronia s.r.l. per le somme cheil Comune ha in sofferenza. Ma qui nessuno ha l’a-nello al naso e tanto meno la Magistratura.

Questa vicenda per te è giunta al capolinea. Lacorda attraverso il nodo scorsoio dell’illegitti-mità compiuta nell’affidare lo stabilimento i stastringendo.

Vattene e farlo presto. E’ Il solo modo che tirimane per alleggerirti delle tue pesanti responsabi-lità. Ogni atto assunto nelle tue condizioni è unanuova tegola sulla tua stessa testa.

E non basta. Ti stai trascinando a fondo iSignori molto “ Ombrosi “ ma tanto poco accortida non sapere neppure quello che votano. Mi stoappuntando le cose da evidenziare alla Magistratura

dopo aver letto l’esito dell’arbitrato. La lista è giàlunga di diversi fogli e non è ancora finita. Vattene.

P.S. per i “Signori Ombrosi” che si offendonoper i miei “livori” chiarisco alcune cose.

Per l’esecuzione dell’arbitrato il Comune subi-sce un danno economico interamente provocato dachi ha votato maldestramente questa iniziativa. Nonsolo per i 12.000.000 che il Comune deve pagare aipropri legali ma anche per i 65.000.000 che costitui-scono l’onere dell’arbitrato sul quale la Duronias.r.l. si è offerta gentilmente di pagare.

Sicuramente questa società si porterà in bilanciole spese sostenute che pertanto verranno sottratteall’utile da Essa realizzato. A norma della convenzio-ne il Comune dà titolo per 1 % su tale utile e pertantol’Ente riceve comunque un danno anche se esiguo.

Non mi sarà difficile rappresentare allaMagistratura che questo danno è da ricondurre aduna indebita volontà di recuperare l’illegittimitàfatta nell’affidare lo stabilimento. Per altro la Cortedei Conti, nel Suo atto d’accusa, ha già rilevato l’i-nutilità dell’arbitrato.

Vi suggerisco poi di non illudervi troppo soloperché con tanto impegno avete evitato di assumerenuove iniziative lasciando che la responsabilità su di

esse ricadesse interamente sui membri della GiuntaAvete comunque ignorato le mie comunicazio-

ni, a volte anche formali, con cui vi davo notiziadelle cose apprese sulla vicenda Cannavine e sietecorsi subito dopo a votare la rinuncia sul 5 % previ-sto dalla convenzione. L’arbitrato conferma laingiustificabilità di tale atto.

Avete poi più volte votato il differimento deipagamenti alla Duronia r.s.l pur avendo avutoconoscenza delle irregolarità nell’affidamento dellostabilimento.

Non basta. Avendo conoscenza della nullità del-l’atto di fidejussione avete omesso più volte di asse-condare l’iniziativa sollevata dalla minoranza tesa aristabilire la correttezza amministrativa. E ancora.Essendo, come ha sostenuto il Sindaco durante ilConsiglio, già a conoscenza dell’esito dell’arbitratoe quindi della conferma che la Duronia s.r.l. non ècoinvolta nella convenzione avete omesso ogni ini-ziativa a ristabilire la legalità ed avete assecondato,contro la volontà della minoranza, il proponimentodella Giunta di mascherare le proprie responsabilitàcon la richiesta degli atti ingiuntivi. Richiesta sulpiano formale illegittima.

Merita anche attenzione la vostra approvazione

dei bilanci con cui formalmente avete avvallato tuttii fatti patrimoniali relativi alla vicenda Cannavine.

Non è improbabile che tutto questo possa farpensare ad un falso ideologico continuato e finaliz-zato ad un’attività di favoreggiamento. Poco vi èservito quindi l’esercizio dello “ scappare “ fattonegli ultimi mesi

Mentre scappate comunque provate a pensarecome rispondere ad alcune domande.

1 – Perché la Duronia s.r.l. ha buttato al vento i12.000.000 della fidejussione ed è tanto generosa daincollarsi gli oneri dell’arbitrato voluto dal Sindacopari a 65.000.000 ? A chi vuol fare un favore ? Chec’è dietro?

2 – Che fine fanno i 60.000.000 messi gentil-mente a disposizione della Duronia s.r.l con ladelibera n.1 del 8/1/2000 a titolo di adeguamentotecnologico se tale delibera, non sorretta dall’attodi fidejussione a tutti gli effetti nullo, deve intender-si anch’essa nulla ?

3- Chi pagherà le spese legali per gli atti ingiun-tivi alla Duronia s.r.l. ?

Per ora non vi annoio oltre ma se volete possocontinuale all’infinito. Allegri, il vero ballo comin-cia ora!

Scrivete a la vianova le vostre lettere se firmate, saranno sempre pubblicatela vianova - via S.M. Mediatrice, 5 - 00165 Roma / Via Roma,30 - 86020 Duronia (CB)tel 06-630734 fax 06-632828 e-mail: [email protected] tel-fax 0874-769262

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