G AGLI APPALTI PRIVATI GUIDA A.R.T. N. 5images.cn.camcom.gov.it/f/Studi/AR/ART5ita.pdf · guida...

23
GUIDA A.R.T. N. 5 Realizzato con il contributo finanziario del Programma d’Iniziativa Comunitaria INTERREG III A—ALCOTRA DICEMBRE 2006 Unione Europea PIC INTERREG III GUIDA AGLI APPALTI PRIVATI COME LAVORARE NELLEDILIZIA IN FRANCIA

Transcript of G AGLI APPALTI PRIVATI GUIDA A.R.T. N. 5images.cn.camcom.gov.it/f/Studi/AR/ART5ita.pdf · guida...

Page 1: G AGLI APPALTI PRIVATI GUIDA A.R.T. N. 5images.cn.camcom.gov.it/f/Studi/AR/ART5ita.pdf · guida a.r.t. n. 5 guida agli appalti privati come lavorare nell ’edilizia in f rancia progetto

GUIDA A.R.T. N. 5

Realizzato con il contributo finanziario del Programma d’Iniziativa Comunitaria INTERREG III A—ALCOTRA

DICEMBRE 2006

Unione Europea PIC INTERREG III

GUIDA AGLI APPALTI PRIVATI

COME LAVORARE NELL’EDILIZIA IN FRANCIA

Page 2: G AGLI APPALTI PRIVATI GUIDA A.R.T. N. 5images.cn.camcom.gov.it/f/Studi/AR/ART5ita.pdf · guida a.r.t. n. 5 guida agli appalti privati come lavorare nell ’edilizia in f rancia progetto

GUIDA A.R.T. N. 5

GUIDA AGLI

APPALTI PRIVATI

COME LAVORARE

NELL’EDILIZIA

IN FRANCIA

PROGETTO A.R.T. — ARTIGIANATO IN RETE TRANSFRONTALIERA

DICEMBRE 2006

Page 3: G AGLI APPALTI PRIVATI GUIDA A.R.T. N. 5images.cn.camcom.gov.it/f/Studi/AR/ART5ita.pdf · guida a.r.t. n. 5 guida agli appalti privati come lavorare nell ’edilizia in f rancia progetto

La presente guida è stata realizzata dal gruppo di lavoro composto da Michel

Bouchard e Nicolas Bendinelli (Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Alpes-

Maritimes), Patrizia Mellano (Camera di commercio di Cuneo), e Patrizia Spano

(Camera di commercio di Imperia) con il contributo del PIC INTERREG IIIA

ALCOTRA.

La guida è disponibile sul sito internet: www.aretra.eu

Redazione dei testi a cura di Paul-André Gyucha, avvocato e insegnante universitario Realizzazione copertina e impaginazione testi: Maura Fossati e Chiara Dalbesio - Ufficio Studi Camera di commercio di Cuneo Riproduzione: Tipografia Artigiana Grafica & Tuttostampa - Cuneo

Page 4: G AGLI APPALTI PRIVATI GUIDA A.R.T. N. 5images.cn.camcom.gov.it/f/Studi/AR/ART5ita.pdf · guida a.r.t. n. 5 guida agli appalti privati come lavorare nell ’edilizia in f rancia progetto

3

SOMMARIOSOMMARIOSOMMARIOSOMMARIO

Premessa pag. 5

I – L’appalto privato pag. 7

1) La norma NF P 03-001 pag. 7

2) Il capitolato delle clausole amministrative generali pag. 7

3) Il capitolato delle clausole amministrative speciali pag. 7

4) Il capitolato delle clausole tecniche generali pag. 8

5) Il capitolato delle clausole tecniche speciali pag. 8

6) Le disposizioni relative alla libertà dei prezzi pag. 9

7) Rivalutazione e revisione dei prezzi pag. 10

7.1 rivalutazione dei prezzi pag. 10

7.2 formula di variazione del prezzo pag. 10

7.3 revisione dei prezzi negli appalti “a corpo” pag. 10

8) Ritenuta di garanzia pag. 11

9) Smaltimento dei rifiuti di cantiere pag. 11

10) Conto per spese comuni pag. 12

11) Consegna dei lavori pag. 13

12) Garanzia di completamento pag. 15

13) Disposizioni particolari sull’igiene e la sicurezza nei cantieri pag. 15

II – Il contratto di costruzione di abitazione individuale pag. 16

III – Le assicurazioni obbligatorie pag. 17

1) La garanzia decennale pag. 17

2) La garanzia biennale è la garanzia di buon funzionamento pag. 18

IV – Il subappalto pag. 19

V – Domande complementari pag. 20

Obbligo dell’assicurazione decennale pag. 20

Obblighi del fabbricante che consegna in Francia un prodotto fabbricato in Italia pag. 20

Normativa sociale applicabile alle imprese italiane pag. 21

Creazione di una sede permanente in Francia pag. 21

Indirizzi utili pag. 22

Page 5: G AGLI APPALTI PRIVATI GUIDA A.R.T. N. 5images.cn.camcom.gov.it/f/Studi/AR/ART5ita.pdf · guida a.r.t. n. 5 guida agli appalti privati come lavorare nell ’edilizia in f rancia progetto

4

Page 6: G AGLI APPALTI PRIVATI GUIDA A.R.T. N. 5images.cn.camcom.gov.it/f/Studi/AR/ART5ita.pdf · guida a.r.t. n. 5 guida agli appalti privati come lavorare nell ’edilizia in f rancia progetto

1

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA

Operare in un’area frontaliera rappresenta per le imprese, spesso, un’opportunità ma, talvolta, anche un onere aggiuntivo perché vuol dire dover affrontare situazioni della vita dell’impresa in contesti normativi, regolamentari ed amministrativi diversi.

Per fornire un servizio migliore alle imprese artigiane e consentire loro di cogliere le opportunità offerte dal mercato confinante, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Alpes-Maritimes, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cuneo e di Imperia si sono costituite in partenariato nel quadro del progetto Artigianato in Rete Transfrontaliera (A.R.T.).

Con un programma di azioni coordinate, sostenuto finanziariamente dal Programma d’Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA Alcotra, le tre istituzioni sperimentano, per la prima volta, un nuovo modo di operare insieme e di servire le imprese artigiane dei tre territori in un’ottica integrata di messa a disposizione delle informazioni disponibili e di accompagnamento al mercato frontaliero.

La realizzazione delle “Guide A.R.T.” rappresenta il primo passo di questo sostegno istituzionale di allargamento dell’orizzonte dell’impresa attraverso la diffusione di semplici e pratiche informazioni su alcune tematiche importanti per lo sviluppo delle attività oltre confine.

Albert MOZZATTI Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Alpes-Maritimes Ferruccio DARDANELLO Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo Giovanni DANIO Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Imperia

Page 7: G AGLI APPALTI PRIVATI GUIDA A.R.T. N. 5images.cn.camcom.gov.it/f/Studi/AR/ART5ita.pdf · guida a.r.t. n. 5 guida agli appalti privati come lavorare nell ’edilizia in f rancia progetto

7

Page 8: G AGLI APPALTI PRIVATI GUIDA A.R.T. N. 5images.cn.camcom.gov.it/f/Studi/AR/ART5ita.pdf · guida a.r.t. n. 5 guida agli appalti privati come lavorare nell ’edilizia in f rancia progetto

7

IIII---- L'APPALTO PRIVATO L'APPALTO PRIVATO L'APPALTO PRIVATO L'APPALTO PRIVATO 1) La norma NF1) La norma NF1) La norma NF1) La norma NF PPPP 03030303----001001001001 Le disposizioni di questa norma, di cui l’ultima versione risale al settembre 1991, sono state radicalmente riformate per integrare le evoluzioni sia in materia legislativa che della pratica quotidiana di cantiere. Le principali novità all’interno della norma riguardano la presa in considerazione del piano di coordinamento per l’igiene e la sicurezza, la garanzia di pagamento dovuta dal committente, la modulazione del principio del prezzo non modificabile, l’implementazione di una procedura accelerata di pagamento del prezzo e l’identificazione delle spese relative allo smaltimento dei rifiuti di cantiere. Questa norma riguarda gli appalti privati nel settore dell'edilizia firmati dopo il 5 dicembre 2000 a condizione che le parti vi si riferiscano espressamente. 2) Il capitolato delle clausole amministrative generali (CCAG 2) Il capitolato delle clausole amministrative generali (CCAG 2) Il capitolato delle clausole amministrative generali (CCAG 2) Il capitolato delle clausole amministrative generali (CCAG ---- cahier des cahier des cahier des cahier des clauses administratives générales)clauses administratives générales)clauses administratives générales)clauses administratives générales) Il capitolato delle clausole amministrative generali della norma AFNOR P 03-001 riguarda i lavori di edilizia di cui non è possibile definire completamente il programma né il progetto prima dell'inizio del cantiere. La norma P 03-001 non ha carattere vincolante e non si impone quindi per legge a meno che le parti non vi si riferiscano espressamente. La firma di questo tipo di capitolato (CCAG) da parte dei contraenti o la sua applicazione in virtù di una disposizione in tal senso nel capitolato delle clausole amministrative speciali lo fa diventare forza di legge tra le parti e elemento costitutivo del contratto di appalto. Le parti possono, di comune accordo, apportarvi tutte le modifiche o deroghe che ritengono opportune che, tuttavia, dovranno essere indicate espressamente nel capitolato delle clausole speciali. 3) Il capitolato delle clau3) Il capitolato delle clau3) Il capitolato delle clau3) Il capitolato delle clausole amministrative speciali (CCAP sole amministrative speciali (CCAP sole amministrative speciali (CCAP sole amministrative speciali (CCAP ---- cahier des cahier des cahier des cahier des clauses administratives particulières)clauses administratives particulières)clauses administratives particulières)clauses administratives particulières) Questo capitolato contiene clausole particolari, aggiunte, modifiche o deroghe che non possono essere inserite nel capitolato delle clausole generali. A scopo indicativo è opportuno inserire nelle clausole amministrative speciali le seguenti informazioni:

- nome e cognome e funzioni delle parti contraenti, domicilio eletto; - oggetto dell’appalto, localizzazione dei lavori;

Page 9: G AGLI APPALTI PRIVATI GUIDA A.R.T. N. 5images.cn.camcom.gov.it/f/Studi/AR/ART5ita.pdf · guida a.r.t. n. 5 guida agli appalti privati come lavorare nell ’edilizia in f rancia progetto

8

- informazioni relative alla proprietà dei terreni o degli edifici; - elenco dei documenti allegati al contratto di appalto, in particolare il

capitolato delle clausole amministrative generali, il preventivo estimativo, i disegni che descrivono l’opera;

- stima dei lavori e impegno dell’impresa ad eseguirli. (In caso di contratto “a corpo” o “a forfait” bisogna indicare l’importo dei lavori. In caso di lavoro "a misura” bisogna indicare tutti gli elementi relativi al metodo di calcolo);

- modalità di pagamento e impegno del committente ad onorarli. È opportuno indicare le scadenze di pagamento degli acconti in base ad un preciso stato di avanzamento dei lavori;

- eventualmente, le modalità di pagamento degli acconti per le forniture; - revisione dei prezzi; - tempistica di esecuzione con tutte le precisioni relative alle penali in caso

di ritardo ed, eventualmente, i premi in caso di realizzazione anticipata; - eventualmente i materiali forniti dal committente; - assicurazioni;

Questo elenco non è limitativo e potrà essere integrato da altre informazioni.

4) Il capitola4) Il capitola4) Il capitola4) Il capitolato delle clausole tecniche generali (CCTG to delle clausole tecniche generali (CCTG to delle clausole tecniche generali (CCTG to delle clausole tecniche generali (CCTG ---- cahier des cahier des cahier des cahier des clauses techniques générales)clauses techniques générales)clauses techniques générales)clauses techniques générales) Elenca le norme tecniche che disciplinano l’esecuzione dei lavori delle varie figure professionali che intervengono sul cantiere. Nel settore degli appalti edili esistono dei documenti tecnici unificati (DTU) che enunciano, settore per settore, gli obblighi generali che gli imprenditori edili devono rispettare. Questi documenti di riferimento pubblicati dal centro scientifico e tecnico per l'edilizia (CSTB - Centre scientifique et technique du bâtiment) non sono applicati d'ufficio agli appalti privati, a meno che le parti non vi ricorrano espressamente. Se un contratto d’appalto viene assoggettato al quadro normativo AFNOR P 03-001, si dovranno rispettare le norme francesi omologate e i DTU. Queste clausole tecniche generali non sono allegate materialmente ai documenti del contratto perché si reputano conosciute dalle parti. 5) Il capitolato delle clausole tecniche speciali (CCTP 5) Il capitolato delle clausole tecniche speciali (CCTP 5) Il capitolato delle clausole tecniche speciali (CCTP 5) Il capitolato delle clausole tecniche speciali (CCTP ---- cahier des clauses cahier des clauses cahier des clauses cahier des clauses techniques particutechniques particutechniques particutechniques particulières)lières)lières)lières) Questo capitolato descrive le disposizioni speciali delle opere da realizzare. Può prevedere documenti grafici (planimetrie, disegni) e documenti allegati come i rilevamenti topografici o le relazioni geologiche.

Page 10: G AGLI APPALTI PRIVATI GUIDA A.R.T. N. 5images.cn.camcom.gov.it/f/Studi/AR/ART5ita.pdf · guida a.r.t. n. 5 guida agli appalti privati come lavorare nell ’edilizia in f rancia progetto

9

6) Le disposizioni relative alla6) Le disposizioni relative alla6) Le disposizioni relative alla6) Le disposizioni relative alla libertà dei prezzi libertà dei prezzi libertà dei prezzi libertà dei prezzi Derivano dall’ordinanza n. 86-1243 del 1 dicembre 1986 le cui modalità di applicazione sono state precisate dal decreto n. 86-1309 del 29 dicembre 1986. Figurano nel libro IV del codice del commercio. L'articolo L. 410-2 del codice del commercio stabilisce il principio secondo cui i prezzi di beni, prodotti e servizi sono fissati grazie al libero gioco della concorrenza. Le condizioni di pubblicità dei prezzi sono regolamentate dall’ordinanza del 2 marzo 1990 modificata dall’ordinanza del 30 luglio 1999 per gli interventi di emergenza, riparazione e manutenzione nel settore dell’edilizia e delle attrezzature per la casa. Quando le imprese intervengono nell'ambito di contratti di manutenzione o di garanzia, non sono assoggettate alle disposizioni di questa ordinanza per le prestazioni coperte da pagamenti forfetari effettuati alla firma del contratto o al rinnovo dello stesso. Prima di intraprendere qualsiasi lavoro, le imprese hanno l’obbligo di portare a conoscenza del consumatore le seguenti informazioni:

- il compenso orario dei lavoratori comprensivo di IVA; - le modalità di conteggio del tempo lavorato; - i prezzi comprensivi di IVA delle varie prestazioni forfetarie proposte; - le eventuali spese di viaggio; - se il preventivo è gratuito o a pagamento e in quest’ultimo caso quanto

costa; Se la prestazione viene proposta in loco al momento dell’intervento, l’impresa dovrà presentare prima di intervenire un documento scritto che enumera le informazioni sopra elencate. Dal 18 maggio 2001, i termini di pagamento devono indicare obbligatoriamente le condizioni di applicazione e il tasso di interesse delle penali per ritardo nell’esecuzione e nella consegna dei lavori applicabili a partire dal giorno successivo alla data di pagamento riportata sulla fattura nel caso in cui le somme dovute vengano pagate dopo tale data. Fatte salve disposizioni contrarie, che tuttavia non possono stabilire una percentuale inferiore a una volta e mezzo il tasso di interesse legale, tale percentuale è pari al saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alla sua più recente operazione di rifinanziamento maggiorata di sette punti percentuali. Le penali di ritardo possono essere applicate senza obbligo di sollecito. Codice del commercio, art. L. 441-6, comma 3 modificato da L. n. 2001-420, 15 maggio 2001, art. 53, II

Page 11: G AGLI APPALTI PRIVATI GUIDA A.R.T. N. 5images.cn.camcom.gov.it/f/Studi/AR/ART5ita.pdf · guida a.r.t. n. 5 guida agli appalti privati come lavorare nell ’edilizia in f rancia progetto

10

Sanzione applicabile alle persone fisiche: Il mancato rispetto delle disposizioni dell’articolo L. 441-6 del codice del commercio è passibile di una multa di 15 000 € (Codice del commercio, art. L. 441-6).

7) Rivalutazione e revisione dei prezzi7) Rivalutazione e revisione dei prezzi7) Rivalutazione e revisione dei prezzi7) Rivalutazione e revisione dei prezzi 7.1 Rivalutazione dei prezzi7.1 Rivalutazione dei prezzi7.1 Rivalutazione dei prezzi7.1 Rivalutazione dei prezzi Si tratta dell’operazione con la quale le parti applicano una clausola del contratto e procedono a una rivalutazione del o dei prezzi pattuiti per tenere conto delle variazioni economiche sopravvenute prima dell’inizio dei lavori. Le parti devono stabilire nel contratto i principi e i criteri di rivalutazione. I prezzi vengono generalmente rivalutati tenendo conto della data di inizio dei lavori stabilita negli ordini di servizio (CCAG, art. 9.4.1.2.4.1, dic. 2000). La norma AFNOR P 03-001 permette di rivalutare il prezzo a prescindere dall’intervallo di tempo trascorso tra la stipula del contratto e l’inizio dei lavori. Le parti hanno tuttavia la facoltà di subordinare l’applicazione della clausola di rivalutazione al passaggio di un determinato lasso di tempo dalla data di fissazione del prezzo iniziale. La pratica vuole che nei contratti non “a corpo” i prezzi del preventivo siano validi solo per un intervallo di 3 mesi e che, una volta trascorso questo lasso di tempo, possano essere rivalutati. 7.2 Formula di variazione del prezzo7.2 Formula di variazione del prezzo7.2 Formula di variazione del prezzo7.2 Formula di variazione del prezzo I documenti contrattuali devono precisare la formula utilizzata per calcolare la variazione di prezzo, i parametri di riferimento e il loro valore iniziale. I contraenti hanno piena libertà di scelta degli indici. Per i contratti assoggettati alla norma AFNOR P 03-001, il valore finale del parametro di rivalutazione è, per gli indici pubblicati mensilmente, quello del mese che precede la consegna dell’offerta oppure, per gli altri indici, quello in vigore il giorno 15 del mese che precede la consegna dell’offerta. 7.3 Revisione dei prezzi negli appalti “a corpo”7.3 Revisione dei prezzi negli appalti “a corpo”7.3 Revisione dei prezzi negli appalti “a corpo”7.3 Revisione dei prezzi negli appalti “a corpo” La norma AFNOR P 03-001 prevede la possibilità di inserire clausole di revisione negli appalti a corpo (CCAG, art. 9.4.1.2.5, dic. 2000). Si tratta dell’operazione con la quale le parti applicano una clausola del contratto e procedono a una revisione del o dei prezzi pattuiti per tenere conto delle variazioni economiche sopravvenute durante l’esecuzione dei lavori.

Page 12: G AGLI APPALTI PRIVATI GUIDA A.R.T. N. 5images.cn.camcom.gov.it/f/Studi/AR/ART5ita.pdf · guida a.r.t. n. 5 guida agli appalti privati come lavorare nell ’edilizia in f rancia progetto

11

La formula di revisione del prezzo deve, come per la rivalutazione, essere contemplata in un’apposita clausola nei documenti specifici del contratto. Devono essere indicati i parametri di riferimento e il relativo valore iniziale.

8) Ritenuta di garanzia8) Ritenuta di garanzia8) Ritenuta di garanzia8) Ritenuta di garanzia A garanzia della buona esecuzione dei lavori negli appalti privati, il committente ha il diritto di trattenere un determinato importo sulle somme dovute all’impresa per coprire eventuali difetti di esecuzione. Si tratta di un’abitudine molto utilizzata in passato e che, dando spesso luogo a ritenute eccessive, è stata regolamentata da un provvedimento di ordine pubblico. Questo tipo di garanzia è stato così istituzionalizzato ed è entrato in un quadro normativo ben preciso destinato a tutelare le imprese dagli abusi o dall’insolvibilità di alcuni committenti. La legge di ordine pubblico n. 71-584 del 16 luglio 1971, modificata dalla legge n. 72-1166 del 23 dicembre 1972, sulle ritenute di garanzia per gli appalti privati prevede due possibili soluzioni: - il committente può inserire nel contratto una clausola di ritenuta di garanzia il cui importo, limitato al 5 % del prezzo dei lavori, deve essere depositato presso un terzo; - l’imprenditore può evitare l’applicazione della ritenuta di garanzia presentando invece la cauzione di un istituto finanziario. La cauzione bancaria fornita al posto della ritenuta di garanzia permette all’impresa di evitare che il committente trattenga il 5% sul pagamento del prezzo dei lavori. Come la ritenuta di garanzia, la cauzione è destinata a garantire la buona esecuzione dei lavori e a coprire le eventuali riserve fatte al momento della consegna. Trascorso un anno dalla data di consegna dei lavori, avvenuta con o senza riserve, la cauzione bancaria viene svincolata o le somme bloccate vengono versate all’impresa, anche senza revoca, a patto che il committente non abbia notificato, a mezzo di lettera raccomandata, all’istituto bancario o al depositario, la propria opposizione motivata dal mancato adempimento delle obbligazioni in capo all’impresa.

9) Smaltimento dei rifiuti di cantiere9) Smaltimento dei rifiuti di cantiere9) Smaltimento dei rifiuti di cantiere9) Smaltimento dei rifiuti di cantiere La gestione dei rifiuti è diventata più onerosa e complessa con l’entrata in vigore della legge n. 92-646 del 13 luglio 1992 che ha definito i nuovi principi della politica nazionale in questo campo. È stato così consentito il ricorso alla discarica solo per i rifiuti non riciclabili. Ogni imprenditore dovrà quindi provvedere alle operazioni di smaltimento dei rifiuti che dovranno essere identificate e contabilizzate separatamente nel contratto.

Page 13: G AGLI APPALTI PRIVATI GUIDA A.R.T. N. 5images.cn.camcom.gov.it/f/Studi/AR/ART5ita.pdf · guida a.r.t. n. 5 guida agli appalti privati come lavorare nell ’edilizia in f rancia progetto

12

- Smaltimento dei rifiuti È compito dell’impresa effettuare la raccolta selettiva dei rifiuti di cantiere e smaltirli nei siti abilitati a riceverli. - Corrispettivo dell’impresa In cambio di questo servizio, l’impresa riceverà un corrispettivo il cui importo è indicato nel contratto sulla base della valutazione preventiva fatta dal committente.

• Cantiere di demolizione La valutazione deve essere accettata dall’impresa nel caso di un contratto di demolizione. In assenza di valutazione, il compenso dell’impresa viene calcolato, a seconda delle quantità smaltite, sulla base di un prezzo unitario stabilito nel contratto o di un preventivo.

• Cantiere per nuova costruzione Per una nuova costruzione, il corrispettivo è stabilito sulla base di una valutazione fatta preventivamente dall’impresa.

• Cantiere sull’esistente In mancanza di una valutazione, le operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti sono remunerate sulla base di una stima fatta preventivamente dall’impresa.

10) Conto per spese comuni10) Conto per spese comuni10) Conto per spese comuni10) Conto per spese comuni Può succedere che più imprese, siano esse indipendenti o legate da rapporti giuridici, collaborino alla realizzazione della stessa opera, e che alcune debbano sostenere spese nell’interesse comune. Tali spese entrano nel calcolo del prezzo dell’appalto (CCAG, art. 12.1, agosto 1991 articolo 6.1.2). Le appendici A (lavori per nuove costruzioni) e B (lavori sull’esistente) del capitolato CCAG elencano le spese di interesse comune differenziando le spese per attrezzature che, essendo prevedibili, sono riconducibili ad una determinata impresa, e le spese di gestione ripartite tra tutte le imprese. L’elenco non è esaustivo e può essere completato nei documenti specifici del contratto. - Spese per attrezzature

• gli allacciamenti provvisori; • l’ufficio del cantiere; • gli impianti sanitari comuni; • la rete idrica ed elettrica; • il piano di sicurezza comune sul cantiere.

- Spese di gestione

• i consumi di acqua e elettricità; • la pulizia dell’ufficio del cantiere e dei sanitari; • le spese di sostituzione dei materiali danneggiati o rubati;

Page 14: G AGLI APPALTI PRIVATI GUIDA A.R.T. N. 5images.cn.camcom.gov.it/f/Studi/AR/ART5ita.pdf · guida a.r.t. n. 5 guida agli appalti privati come lavorare nell ’edilizia in f rancia progetto

13

• le spese per la sorveglianza; • lo sgombero dei rifiuti e il relativo trasporto alle discariche.

11) Consegna dei lavori11) Consegna dei lavori11) Consegna dei lavori11) Consegna dei lavori La consegna dei lavori indica la normale conclusione dei lavori di costruzione. È l’operazione attraverso la quale il committente accetta i lavori (con o senza riserve) e constata l’adempimento degli obblighi contrattuali da parte delle imprese. 11.1 Scopo della consegna La consegna consente al committente di verificare la qualità apparente del lavoro svolto e di esigere interventi correttivi se i lavori:

- non sono conformi alle disposizioni del contratto; - non sono stati eseguiti a regola d’arte.

La consegna alla data prestabilita è inoltre molto importante per l’imprenditore per i seguenti motivi:

- permette il pagamento delle fatture; - copre i vizi e i difetti di conformità apparenti che non sono stati oggetto di

riserve al momento della consegna; - determina il momento a partire dal quale decorrono la responsabilità e le

garanzie previste dalla legge del 4 gennaio 1978. Con la legge del 1978, e il relativo articolo 1792-6, primo comma del Codice civile, le cui disposizioni sono riprese anche nell’articolo L. 111-9 del codice dell’edilizia e dell’abitazione (CCH - Code de la Construction et de l’Habitation), la consegna dei lavori è diventata un atto giuridico di fondamentale importanza perché fa scattare la responsabilità decennale e le varie garanzie alle quali sono assoggettati non solo gli imprenditori ma anche le società di assicurazione. 11.2 Accettazione della consegna Si ha la consegna dei lavori quando la parte più diligente ne prende l’iniziativa: quindi il committente o l’imprenditore. Di norma la consegna dei lavori, che consiste nell’approvazione dei lavori dopo verifica degli stessi, implica il completamento dell’opera. L’accettazione della consegna si compie in una sola volta, senza fasi intermedie, ed è considerata come definitiva malgrado l’esistenza di eventuali riserve pronunciate dal committente.

Page 15: G AGLI APPALTI PRIVATI GUIDA A.R.T. N. 5images.cn.camcom.gov.it/f/Studi/AR/ART5ita.pdf · guida a.r.t. n. 5 guida agli appalti privati come lavorare nell ’edilizia in f rancia progetto

14

Nella pratica succede spesso che, per opere di una certa importanza e durata, si proceda a consegne successive per una stessa opera a mano a mano che i vari lavori vengono completati. Ciò consente, ad esempio, all’imprenditore che ha realizzato le opere in muratura, e ha quindi necessariamente terminato per primo, di non aspettare il completamento dell’opera per essere pagato ed entrare nel periodo di prescrizione ai sensi dell’articolo 2270 del Codice civile. Se è espressa, la consegna è certificata da un verbale datato e firmato dal committente, vidimato dall’impresa ed eventualmente dall’architetto. La Corte di cassazione ha riconosciuto la possibilità di una consegna tacita a condizione che soddisfi i criteri enunciati nell’articolo 1792-6 del Codice civile secondo cui la consegna è “l’atto con il quale il committente dichiara di accettare l’opera con o senza riserve”, e che “in ogni caso” la consegna è “pronunciata in contraddittorio”. Tenendo conto di queste disposizioni legali, la Corte di cassazione riconosce l’esistenza della consegna tacita quando sussistono i seguenti elementi:

- la volontà inequivocabile del committente di voler accettare i lavori - il carattere contraddittorio della consegna - il pagamento totale del prezzo

L’articolo 1792-6 del Codice civile prevede che, in mancanza di accordo tra le parti (espresso o tacito), la consegna avvenga per via giudiziale. Il ricorso al tribunale permette alle parti di far constatare una consegna che non è avvenuta nonostante ne sussistessero tutti gli elementi. 11.3 Effetti della consegna Fino alla consegna dei lavori, l’imprenditore è responsabile dell’opera che è tenuto a consegnare in perfetto stato al committente. Allo stesso modo è responsabile del cantiere: tutti i danni (furti ad esempio) che dovessero verificarsi prima della consegna sono considerati come avvenuti per colpa sua. La consegna trasferisce la responsabilità dell’opera al committente, in capo al quale sorge l’obbligo di provvedere alla manutenzione e alla conservazione dell’immobile. In caso di furti, le perdite saranno a suo carico. La legge del 4 gennaio 1978 fa della consegna il punto di partenza per quanto segue:

- il periodo decennale durante il quale si può far valere la responsabilità dei costruttori sulla base dell’articolo 1792 del Codice civile per i danni che compromettono la solidità dell’opera o la rendono impropria alla sua destinazione (C. civ., art. 2270);

- l’intervallo minimo di 2 anni corrispondente alla garanzia di buon funzionamento delle attrezzature dell’immobile (C. civ., art. 1792-3);

Page 16: G AGLI APPALTI PRIVATI GUIDA A.R.T. N. 5images.cn.camcom.gov.it/f/Studi/AR/ART5ita.pdf · guida a.r.t. n. 5 guida agli appalti privati come lavorare nell ’edilizia in f rancia progetto

15

- l’intervallo di un anno durante il quale l’imprenditore è tenuto a una garanzia di completamento (C. civ., art. 1792-6).

La garanzia decennale decorre solo a consegna avvenuta. L’esistenza di riserve alla consegna impone il ricorso alla garanzia di completamento per l’eliminazione dei difetti segnalati dal committente. È opportuno tuttavia operare una distinzione tra riserve sollevate durante o dopo la consegna dei lavori.

- I difetti che sono stati oggetto di riserve al momento della consegna non sono coperti dalla garanzia decennale bensì dalla garanzia di completamento

- I difetti che compaiono nell’anno successivo alla consegna potranno essere eliminati, a scelta del committente, ricorrendo alla garanzia di completamento o a quella decennale o ancora quella di buon funzionamento

12) Garanzia di completamento12) Garanzia di completamento12) Garanzia di completamento12) Garanzia di completamento Dura un anno a partire dalla consegna dei lavori (Codice civile, art. 1792-6, parte del secondo comma). La garanzia di completamento copre l’eliminazione di tutti i difetti constatati dal committente attraverso le riserve riportate nel verbale di consegna o mediante notifica scritta per quelli constatati dopo la consegna (Codice civile, art. 1792-6, parte del secondo comma). Le disposizioni dell’articolo 1792-6 del Codice civile relative alla garanzia di completamento non escludono l’applicazione degli articoli 1792, 1792-2 e 1792-3 del Codice civile. La garanzia decennale può coprire i vizi nascosti che sono apparsi nell’anno successivo alla consegna o i difetti che sono stati effettivamente oggetto di riserve ma che si sono rivelati, per estensione e conseguenze, solo dopo la consegna dei lavori.

13) Disposizioni part13) Disposizioni part13) Disposizioni part13) Disposizioni particolari sull’igiene e la sicurezza nei cantieri. icolari sull’igiene e la sicurezza nei cantieri. icolari sull’igiene e la sicurezza nei cantieri. icolari sull’igiene e la sicurezza nei cantieri. La norma AFNOR P 03-001 di dicembre 2000 ricorda che il piano generale di coordinamento, redatto già in fase di elaborazione, studio e progettazione, deve essere allegato ai documenti costitutivi del contratto. Se prevede obblighi specifici a carico dell’imprenditore, le corrispondenti clausole dovranno figurare nel CCAP (CCAG, art. 4.2.1, dic. 2000). Questa disposizione consente all’imprenditore di inserire nel prezzo il costo dei provvedimenti da adottare in materia di igiene e sicurezza.

Page 17: G AGLI APPALTI PRIVATI GUIDA A.R.T. N. 5images.cn.camcom.gov.it/f/Studi/AR/ART5ita.pdf · guida a.r.t. n. 5 guida agli appalti privati come lavorare nell ’edilizia in f rancia progetto

16

IIIIIIII---- CONTRATTO DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONE CONTRATTO DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONE CONTRATTO DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONE CONTRATTO DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONE INDIVIDUALEINDIVIDUALEINDIVIDUALEINDIVIDUALE La legge del 19 dicembre 1990 sanziona penalmente l’avvio di lavori da parte del costruttore che non abbia preventivamente concluso per iscritto un contratto di costruzione di abitazione individuale o non abbia ottenuto una garanzia di consegna (CCH, art. L241-8). Devono essere allegati al contratto la planimetria, la scheda informativa e quella descrittiva, una copia del permesso di costruire, se è stato rilasciato, i certificati delle garanzie finanziarie e l’attestazione dell’assicurazione danni alle opere. Inoltre, in quanto prestatore d'opera, il costruttore di un’abitazione individuale è tenuto ad assicurarsi per la responsabilità decennale. In caso contrario, incorre nelle sanzioni penali previste all'articolo L. 243-3, primo comma, del Codice delle assicurazioni. Dal 1 dicembre 1991 i contratti che prevedono l'esecuzione di lavori di muratura, di costruzione del tetto e degli infissi sono disciplinati dalla normativa sulle abitazioni individuali. Di norma i contratti di appalto a lotti separati esulano dal campo d’azione della normativa sulle abitazioni individuali a condizione, ovviamente, che una singola impresa o artigiano non sia stato incaricato di eseguire sia i lavori di muratura, che del tetto e degli infissi e non abbia fornito direttamente o indirettamente la planimetria di progetto. Subappalto: la legge del 19 dicembre 1990 prevede una serie di disposizioni che rafforzano la normativa relativa al subappalto nel settore della costruzione di abitazioni individuali. Se la legge del 1975 non prevede obblighi particolari da rispettare riguardo alla forma del subappalto, il provvedimento del 1990 richiede invece che il costruttore, a prescindere dal tipo di contratto che ha concluso con il committente (con o senza fornitura della planimetria), stipuli un contratto scritto, prima dell’inizio dei lavori, contenente una serie di elementi obbligatori, in particolare una garanzia di pagamento a favore del subappaltatore (CCH, art. L231-13 in parte e art. L232-2 in parte). Il mancato rispetto di queste disposizioni imperative rende nullo il contratto e comporta l’applicazione di sanzioni penali (CCH, art. L241-9). Il costruttore dovrà inoltre inviare una copia dei contratti di subappalto all’organismo che si porta garante per la consegna secondo quanto previsto all'articolo L231-6 del CCH. Chiunque sia assoggettato all’obbligo di conclusione di un contratto scritto ai sensi dell’articolo L231-1 o dell’articolo L232-1 del Codice della costruzione e dell’urbanismo e contravvenga a tali disposizioni avviando comunque i lavori, incorre in una pena di 2 anni di reclusione e una multa di 38.000 €, o solo una delle due sanzioni.

Page 18: G AGLI APPALTI PRIVATI GUIDA A.R.T. N. 5images.cn.camcom.gov.it/f/Studi/AR/ART5ita.pdf · guida a.r.t. n. 5 guida agli appalti privati come lavorare nell ’edilizia in f rancia progetto

17

IIIIIIIIIIII---- LE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE LE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE LE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE LE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE La norma AFNOR P 03-001 prevede l’obbligo per l’imprenditore di presentare, non appena gliene viene fatta richiesta, la prova che è assicurato contro vari rischi:

- il crollo e il rischio di crollo prima della consegna di tutto o parte dell’opera;

- i danni provocati da inondazioni e incendio durante i lavori; - la responsabilità civile nei confronti dei terzi e del committente per danni

alle persone, materiali e immateriali occorsi durante e dopo i lavori; - la responsabilità decennale derivante dagli articoli 1792 e successivi del

codice civile. 1) La garanzia decennale1) La garanzia decennale1) La garanzia decennale1) La garanzia decennale Istituita dalla legge Spinetta, si basa su un duplice obbligo passibile di sanzioni penali in caso di inadempimento. Il primo obbligo impone alle persone e ai costruttori non esecutori la cui responsabilità può essere fatta valere ai sensi degli articoli 1792 e successivi del codice civile di contrarre un’assicurazione decennale prima dell’apertura del cantiere (Codice delle assicurazioni, art. L. 241-1 e successivi.). Il secondo obbligo impone al committente la sottoscrizione di un’assicurazione danni alle opere (assicurazione DO) prima dell’inizio dei lavori (Codice delle assicurazioni, art. L. 242-1 e successivi). La legge del 4 gennaio 1978 vale per tutte le opere sia che si tratti di costruzioni nuove che di lavori realizzati su costruzioni esistenti. L’assicurazione è obbligatoria anche per i lavori sull’esistente che, per la loro particolare natura, potrebbero far scattare la responsabilità decennale dei costruttori. L’assicurazione potrebbe quindi diventare obbligatoria per lavori relativi alla struttura della parte nuova realizzata o deputati a garantire una delle sue funzioni essenziali, che si tratti di lavori di ampliamento, modifica o rifacimento secondo la configurazione pre-esistente o anche di importanti interventi di manutenzione. - Ristrutturazione radicale Sono assimilati alla realizzazione di un edificio e quindi assoggettati alla garanzia decennale i grossi lavori di ristrutturazione comprendenti, in particolare, il rifacimento delle facciate, la sostituzione delle parti degradate, il risanamento dei punti attaccati dall'umidità, l’apertura e la stuccatura delle crepe, la posa di un lastricato, il rifacimento di muri, coperture e pareti divisorie, la realizzazione di aperture nella soletta, l'elevazione dei muri del vano ascensore e l'installazione dello stesso e infine la creazione di bagni.

Page 19: G AGLI APPALTI PRIVATI GUIDA A.R.T. N. 5images.cn.camcom.gov.it/f/Studi/AR/ART5ita.pdf · guida a.r.t. n. 5 guida agli appalti privati come lavorare nell ’edilizia in f rancia progetto

18

- Rifacimento di un tetto In caso di fornitura di materiali nuovi in sostituzione di quelli vecchi e realizzazione di una nuova messa in opera, gli articoli 1792 e successivi del codice civile potrebbero essere fatti valere per i danni eventuali derivanti dall'esecuzione di questi lavori. - Ristrutturazione facciata Esiste ormai una consistente giurisprudenza che prevede l’obbligo della garanzia decennale per i lavori di ristrutturazione destinati a garantire l'impermeabilità di un immobile. La mancata sottoscrizione di un’assicurazione obbligatoria è un reato passibile di 6 mesi di reclusione e di una multa di 75 000 € come pena massima o una di queste due sanzioni (Codice delle assicurazioni, art. L. 243-3, primo comma). Il subappaltatore non ha alcun rapporto contrattuale con il committente. Esula dal campo di applicazione delle garanzie legali dei costruttori e dell’assicurazione obbligatoria. Tuttavia, se il subappaltatore sceglie di contrarre un'assicurazione di responsabilità decennale, dovrà rispettare le norme imperative in materia, nella fattispecie le disposizioni dell’articolo L. 241-1 del codice delle assicurazioni relative all’obbligo di una polizza assicurativa che copra tutti i lavori edili. In questo caso, l’assicurazione non potrà far valere la clausola che limita la garanzia contratta dal subappaltatore alle sole costruzioni edificate sopra il terreno, con esclusione quindi dei lavori sotterranei (¨Cassazione 1 sezione civile, 9 aprile 1991, n. 88-15.891, Società Sogea contro La Préservatrice: Bull. civ. I, n. 133). Cadono sotto la responsabilità decennale e l'assicurazione corrispondente, i danni anche se derivanti da un difetto del terreno, che:

- compromettono la solidità dell’opera o incidono sulla solidità delle attrezzature di un edificio quando queste costituiscono parte integrante e indivisibile delle opere portanti, delle fondamenta, della struttura, dei muri o del tetto (Codice civile, art. 1792, parte del primo comma e 1792-2, primo comma);

- rendono l’opera impropria alla sua destinazione intaccandola in uno dei suoi elementi costitutivi o di attrezzatura (Codice civile, art. 1792, parte del primo comma).

2) La garanzia biennale è la garanzia di buon funzionamento2) La garanzia biennale è la garanzia di buon funzionamento2) La garanzia biennale è la garanzia di buon funzionamento2) La garanzia biennale è la garanzia di buon funzionamento Questa garanzia è prevista per legge per le attrezzature separabili per una durata minima di due anni; l'assicurazione corrispondente non è però obbligatoria.

Page 20: G AGLI APPALTI PRIVATI GUIDA A.R.T. N. 5images.cn.camcom.gov.it/f/Studi/AR/ART5ita.pdf · guida a.r.t. n. 5 guida agli appalti privati come lavorare nell ’edilizia in f rancia progetto

19

Rientra generalmente nell’ambito di un’assicurazione facoltativa che completa l'assicurazione di responsabilità decennale del costruttore. Le attrezzature di un edificio, la cui costruzione è cominciata dopo il 1 gennaio 1979, che non facciano parte integrante e indivisibile delle opere portanti, delle fondamenta, della struttura, dei muri o del tetto, sono coperte da una garanzia di buon funzionamento di una durata minima di due anni a partire dalla consegna dell'opera (Codice civile, art. 1792-3). Una volta scaduto questo termine, la persona fisica o giuridica che potrebbe essere ritenuta responsabile in virtù degli articoli 1792-1792-4 del Codice civile non è più tenuta alla garanzia di cui sopra (Codice civile, art. 2270). La garanzia di buon funzionamento presenta quindi dei limiti di applicazione. IVIVIVIV---- IL SUBAPPALTO IL SUBAPPALTO IL SUBAPPALTO IL SUBAPPALTO Il subappalto è l'operazione con la quale un imprenditore affida, sotto la sua responsabilità, a un'altra persona, denominata il subappaltatore, tutto o parte dell'esecuzione del contratto d'opera o dell'appalto pubblico stipulato con il committente (L. n. 75-1334, 31 dic. 1975, art. 1er, primo comma). Il titolare del contratto stipulato con il committente che affida un compito al subappaltatore è chiamato appaltatore. Pena la nullità del subappalto, il pagamento dei corrispettivi dovuti dall’appaltatore al subappaltatore in applicazione del subappalto è coperto da una cauzione personale e solidale rilasciata all’appaltatore da un istituto bancario qualificato, autorizzato secondo le condizioni previste dalla legge. Tuttavia non sarà necessario fornire una cauzione se l’appaltatore delega il committente al subappaltatore secondo i termini e le condizioni dell'articolo 1275 del Codice civile, a concorrenza dell’importo delle prestazioni effettuate dal subappaltatore (L. n. 75-1334, 31 dic. 1975, art. 14, primo comma). L’obbligo in capo all’appaltatore di garantire il pagamento di tutte le somme che deve al subappaltatore per il subappalto è disciplinato dall'articolo 14, primo comma, della legge del 31 dicembre 1975, pena la nullità del contratto. Il subappaltatore può far valere la responsabilità dell‘appaltatore. Responsabilità personale dell‘amministratore dell’impresa appaltatrice: l’amministratore di un’impresa appaltatrice che, contravvenendo all'articolo 14 di cui sopra, conclude un contratto di subappalto senza prevedere una delega di pagamento e senza aver ottenuto una cauzione personale e solidale da parte di un istituto di credito, mette in gioco la propria responsabilità se permette al subappaltatore di firmare un contratto che sembra coperto da garanzia, senza tuttavia esserlo, e spingendolo ad accettare un pagamento differito pur sapendo che l’impresa non sarà in grado di onorare l’impegno.

Page 21: G AGLI APPALTI PRIVATI GUIDA A.R.T. N. 5images.cn.camcom.gov.it/f/Studi/AR/ART5ita.pdf · guida a.r.t. n. 5 guida agli appalti privati come lavorare nell ’edilizia in f rancia progetto

20

Il pregiudizio per il subappaltatore viene calcolato partendo dall’importo del credito insoluto, maggiorato, a titolo di risarcimento danni, degli interessi legali calcolati a partire dalla data di scadenza dell'effetto cambiario insoluto allorquando la garanzia ne avrebbe permesso il recupero. Assenza di garanzia decennale a carico dei subappaltatori: Non essendo legato al committente da un contratto d’opera, il subappaltatore non è tenuto alle garanzie legali previste dagli articoli 1792 e successivi del Codice civile. VVVV---- DOMA DOMA DOMA DOMANDE COMPLEMENTARINDE COMPLEMENTARINDE COMPLEMENTARINDE COMPLEMENTARI Risposte ad alcune domande poste durante il seminario formativo “Lavorare in Francia: gli appalti privati per le imprese edili”, tenutosi a Cuneo il 2 ottobre 2006. Obbligo dell’assicurazione decennaleObbligo dell’assicurazione decennaleObbligo dell’assicurazione decennaleObbligo dell’assicurazione decennale Riguarda tutte le imprese, ad eccezione del lavoro in subappalto. Il subappaltatore non è sottoposto all’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione. Tuttavia dalla giurisprudenza risulta che è tenuto a un obbligazione di risultati nei confronti dell’appaltatore per il quale lavora. Per proteggere il subappaltatore, la legge del 31 dicembre 1975 prevede che questi venga sollevato dai suoi obblighi nel caso in cui non sia stato accettato dal committente e quindi non possa essere pagato direttamente per il lavoro svolto. Obblighi del fabbObblighi del fabbObblighi del fabbObblighi del fabbricante che consegna in Francia un prodotto fabbricato ricante che consegna in Francia un prodotto fabbricato ricante che consegna in Francia un prodotto fabbricato ricante che consegna in Francia un prodotto fabbricato in Italiain Italiain Italiain Italia Il venditore è tenuto a garantire la cosa venduta da vizi occulti che la rendono inadatta all’uso cui è destinata o che ne compromettono l’uso in misura tale che l’acquirente non l’avrebbe comprata o avrebbe proposto un prezzo inferiore se ne fosse stato a conoscenza (codice civile francese, articolo 1641). Viene considerato fabbricante chi ha importato un bene, parte di esso o un elemento di attrezzatura fabbricato all’estero. L’articolo 1386-11 del codice civile francese rende il fabbricante totalmente responsabile quando è provato che l’esistenza di un difetto del prodotto da questi messo in circolazione ha causato dei danni.

Page 22: G AGLI APPALTI PRIVATI GUIDA A.R.T. N. 5images.cn.camcom.gov.it/f/Studi/AR/ART5ita.pdf · guida a.r.t. n. 5 guida agli appalti privati come lavorare nell ’edilizia in f rancia progetto

21

Normativa sociale applicabile alle imprese italianeNormativa sociale applicabile alle imprese italianeNormativa sociale applicabile alle imprese italianeNormativa sociale applicabile alle imprese italiane Ai sensi del regolamento europeo 1408/71, il lavoratore frontaliero italiano che è distaccato dall’impresa da cui dipende normalmente o che fornisce una prestazione di servizi nel territorio francese, conserva la qualità di lavoratore frontaliero per un periodo non superiore a quattro mesi (e non più tre mesi), anche se, in questo periodo, non può ritornare ogni giorno o almeno una volta alla settimana nel luogo di residenza. Inoltre, il lavoratore che esercita un'attività subordinata presso un'impresa italiana dalla quale dipende normalmente ed è distaccata da questa impresa nel territorio francese per svolgervi un lavoro per conto della medesima, rimane soggetto alla legislazione italiana, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i dodici mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona giunta al termine del suo periodo di distacco. Infine, le aziende con sede in Italia possono essere esonerate dall’obbligo di versare i contributi per le ferie pagate dimostrando, con le necessarie pezze giustificative di supporto, di versare già, per il dipendente in questione, nel loro paese d’origine o nel paese d’origine del dipendente, i contributi per indennità di disoccupazione in caso di intemperie. Creazione di una sede permanentCreazione di una sede permanentCreazione di una sede permanentCreazione di una sede permanente in Franciae in Franciae in Franciae in Francia Un’impresa artigiana italiana potrebbe decidere che, da un punto di vista economico, sia per lei più interessante creare una sede permanente in Francia. Questa impresa, francese a tutti gli effetti, può essere un’entità totalmente nuova o una sede secondaria dell’impresa italiana. L’attività può essere svolta in nome proprio o sotto forma di società. In ogni caso, l’imprenditore italiano dovrà adempiere presso il Centre de Formalités des Entreprises (CFE – ufficio per gli adempimenti amministrativi delle imprese) della Chambre de Métiers et de l'Artisanat delle Alpi Marittime a tutte le formalità di creazione del caso. Se l’impresa ha la forma societaria, il CFE procederà alla registrazione dell’impresa presso il Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Tra gli obblighi amministrativi in capo all’impresa artigiana figura quello di seguire uno stage di preparazione di 30 ore che si svolgerà nei locali della Chambre de Métiers et de l'Artisanat. Tuttavia, per poterlo seguire, è necessario aver adempiuto prima all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese francese, ovvero al summenzionato RCS.

Page 23: G AGLI APPALTI PRIVATI GUIDA A.R.T. N. 5images.cn.camcom.gov.it/f/Studi/AR/ART5ita.pdf · guida a.r.t. n. 5 guida agli appalti privati come lavorare nell ’edilizia in f rancia progetto

22

INDIRIZZI UTILIINDIRIZZI UTILIINDIRIZZI UTILIINDIRIZZI UTILI

CUNEO:CUNEO:CUNEO:CUNEO: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA Via E. Filiberto, 3 12100 CUNEO

contatti: ufficio Studi – tel. 0171/318.824-743 – fax 0171/696581 e-mail: [email protected], web www.cn.camcom.it CONFARTIGIANATO Via 1° Maggio, 8 12100 Cuneo – Tel. 0171 697453 C.N.A. SERVIZI SRL Via Cuneo, 52/g 12100 Borgo S. Dalmazzo (CN) – Tel. 0171 268019

IMPERIA:IMPERIA:IMPERIA:IMPERIA: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA Viale Matteotti, 48 18100 IMPERIA

contatti: ufficio Artigianato – tel. 0183/793.222 – fax 0183/297.164 e-mail: [email protected], web www.im.camcom.it CONFARTIGIANATO Corso Inglesi, 21 18038 Sanremo – Tel. 0184 524501 C.N.A. ARTIGIANATO E P.M.I. Vico San Lazzaro, 16 18038 Sanremo – Tel. 0184 500309