Gestione degli appalti

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La gestione degli appalti secondo il D.Lgs 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro: i ruoli dei soggetti coinvolti, i rischi da interferenza, il sistema di qualificazione delle imprese. La gestione della sicurezza per i cantieri temporaneni e mobili.

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Gestione degli appalti

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Appalto e contratto d’opera

Codice civile – Art. 1655 - Appalto. «L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. »

Codice civile – Art. 2222 - Contratto d'opera «Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente»

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Codice civile – Art. 1559 – Somministrazione «La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell`altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. »

Contratti di somministrazione

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Rientrano nell’ambito d’applicazione i contratti relativi a:1.servizi, per esempio di manutenzione edili ed impiantistici, mensa, facchinaggio, ecc.;2.forniture, per esempio di attrezzature,

macchine, prodotti, semilavorati, ecc.;3.lavori per esempio di manutenzione o

ristrutturazione o ampliamento, ecc..

Appalto, Opera e Somministrazione

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Soggetti coinvolti

Subappaltatore

Lavoratore autonomo

Art. 1656 Codice CivileL'appaltatore

non può dare in subappalto l'esecuzione

dell'opera o del servizio, se non è

stato autorizzato dal committente.

Subappaltatore

Appaltante o Committente

Appaltatore

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Salute e sicurezza in materia

D.Lgs. 81/2008 – Art.26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di

somministrazione Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori,

servizi e forniture impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché́9 nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità: giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo deve:

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Verificare l’idoneità tecnico professionale degli appaltatori

Informare gli appaltatori Cooperare e coordinare

Salute e sicurezza in materia

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Verifica idoneità

Cosa richiedere?1. Certificato di iscrizione alla camera di

commercio, industria e artigianato dovrà avere come settore/oggetto un

ambito compatibile con l'oggetto dei lavori da realizzare.

2. Autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale

Art.27 D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

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Informazione

Il committente fornisce a appaltatori, subappaltatori e lavoratori autonomi dettagliate informazioni su:

Rischi specifici esistenti nell’ambiente in cuoi sono destinati a operare

Sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività

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Cooperazione e Coordinamento

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: cooperano all’attuazione delle misure di

prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera.

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Cooperazione e Coordinamento

✔ Circolazione delle informazioni✔ Sopralluogo✔ Riunione di coordinamento✔ Identificazione di un

referente/preposto✔ Cartellino identificativo

Azioni finalizzate ad evitare: Disaccordi; Sovrapposizioni; Intralci.

Esigenza di contribuire attivamente, sia da parte del datore di lavoro committente che da parte del datore di lavoro esecutore, alla predisposizione ed applicazione delle necessarie misure di prevenzione e protezione

Coordinamento ? Cooperazione?

Strumenti?

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D.U.V.R.I.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

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D.U.V.R.I.

Interferenza?

Interferenza è ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondendo a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione riguarda sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva.

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D.U.V.R.I.

RISCHI INTERFERENTI?

Rischi in entrata: immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;

Rischi in uscita: esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;

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D.U.V.R.I.

Rischi da contiguità fisica e di spazio: derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;

Rischi da commistione: derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

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D.U.V.R.I.

✔ Identificazione dei criteri utilizzati per valutare i rischi;

✔ Descrizione dell’azienda committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte presso i reparti interessati dai lavori in appalto;

✔ Descrizione delle attività svolte dagli appaltatori;

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D.U.V.R.I. - Contenuti

✔ Organizzazione delle lavorazioni e misure generali di sicurezza:

✔ identificazione dei locali a disposizione dell’appaltatore

✔ servizi igienici✔ Refettori✔ viabilità interna✔ ecc.

✔ Individuazione e valutazione dei rischi interferenti

✔ Individuazione delle misure di prevenzione e protezione

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D.U.V.R.I. - Obiettivi

✔ Enfatizzare le situazioni più pericolose dei rischi interferenti

✔ Individuare le procedure per le lavorazioni critiche necessarie alla gestione dell’appalto

✔ Pianificare preventivamente le sequenze temporali e spaziali delle attività

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D.U.V.R.I. - Obiettivi

✔ Valutare tutti i rischi interferenti con una metodologia sistematica

✔ Predisporre le misure di prevenzione e protezione necessarie alla eliminazione/riduzione/gestione dei rischi interferenti

✔ Fornire chiare informazioni agli appaltatori su eventuali obblighi previsti nelle aree di lavoro oggetto dell’appalto

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Costi della sicurezza

Nei singoli contratti devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso.

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Costi della sicurezza

A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura.

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Costi della sicurezza

✔ degli apprestamenti previsti nel DUVRI;

✔ delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;

✔ degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

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✔ dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

✔ delle procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;

Costi della sicurezza

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Costi della sicurezza

✔ degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

✔ delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

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Esclusioni

L’obbligo di redazione del DUVRI non si applica a:✖servizi di natura intellettuale;✖alle mere forniture di materiali o attrezzature;✖lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs.81/2008.

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i cinque giorni sono da intendersi come l’entità presunta dei lavori, servizi, forniture rappresentata

dalla somma delle giornate necessarie all’effettuazione considerata con riferimento all’arco

temporale di un anno dall’inizio lavori.

Esclusioni

i cinque giorni sono da intendersi come l’entità presunta dei lavori, servizi, forniture rappresentata

dalla somma delle giornate necessarie all’effettuazione considerata con riferimento all’arco

temporale di un anno dall’inizio lavori.

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Sistema di qualificazione delle imprese

Art.27 comma1 –D.Lgs.81/2008 - Nell’ambito della Commissione di cui all’articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all’articolo 21, comma 2, nonché́ sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

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Sistema di qualificazione delle imprese

DPR 14 settembre 2011, n. 177 a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni

in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;

b) integrale e vincolante applicazione anche del

comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;

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c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati.

Sistema di qualificazione delle imprese

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Sistema di qualificazione delle imprese

d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento.

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e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature;

Sistema di qualificazione delle imprese

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Sistema di qualificazione delle imprese

f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

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g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva;

h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore.

Sistema di qualificazione delle imprese

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Sanzioni

Sanzioni penali Mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro

Mancata comunicazione delle informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoroarresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro

Mancata redazione del DUVRI o attuazione C&C arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro

Sanzioni Amministrative Mancato utilizzo del cartellino identificativo sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore

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Titolo IV – D.Lgs.81/2008

Cantiere temporaneo o mobile

Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile

lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;

gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile

Allegato X

Art. 89 lett.a

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Soggetti coinvolti

Appaltante o Committente

Appaltatore

Subappaltatore Subappaltatore

Lavoratore autonomo

CSP CSE

Appaltatore

Responsabile dei lavori

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Committente

✔ Tipologia di cantiere✔ Fa verifiche su appaltatori subappaltatori e

lavoratori autonomi✔ Promuove la cooperazione ed il coordinamento✔ Valuta i rischi da interferenza

il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata,

indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua

realizzazione

il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata,

indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua

realizzazione

il soggetto che può essere incaricato dal committente per

svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs.81/2008; è il responsabile

del procedimento

il soggetto che può essere incaricato dal committente per

svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs.81/2008; è il responsabile

del procedimento

Committente Responsabile dei lavori

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Tipologia di cantiere

Quante imprese/lavoratori autonomi parteciperanno al cantiere?

Unica impresa o lavoratore autonomo;

Più imprese esecutrici.

Di che entità sarà il cantiere?

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Tipologia di cantiere

Minore di 200 uomini giorno;

Maggiore di 200 uomini-giorno.

Maggiore di 100.000 €.

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Tipologia di cantiere

L’attività è soggetta a permesso di costruire?

Si

No

A quanto ammonta l’importo dei lavori?

Minore di 100.000 €;

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Verifiche dell’appaltatore

Per le imprese:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

b) documento unico di regolarità contributivac) documento di valutazione dei rischid) dichiarazione di non essere oggetto di e) provvedimenti di sospensione o interdittivi di

cui all’articolo 14 del D.Lgs.81/2008

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Verifiche sull’appaltatore

e) I nominativi dei soggetti (dirigenti e preposti) deputati a:a) Garantire l’applicazione delle disposizioni e

delle prescrizioni previste per la gestione delle interferenze;

b) Verificare la congruenza della documentazione di subappaltatori;

c) Coordinare le misure generali di tutela previste dagli artt. 95 e 96 del D.Lgs.81/2008.

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Verifiche sull’appaltatore

f) dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’ INPS, all’ INAIL e alle casse edili, nonché́ una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato. (No per cantieri la cui entità è inferiore a 200 uomini-giorno e no rischi allegato XI)

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Verifiche sull’appaltatore

Per i lavoratori autonomi:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

b) documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali

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Verifiche sull’appaltatore

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e idoneità sanitaria

e) documento unico di regolarità contributiva

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Sistema di qualificazione delle imprese

Art.27 comma 1 bis - D.Lgs.81/2008 - Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio determina

l’impossibilità di svolgere attività nel settore edile.

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La patente a punti in edilizia

Responsabile tecnico e RSPP

Per avere la patente a punti edile è necessario avere un responsabile tecnico in possesso di specifici requisiti che va designato nell’atto di iscrizione in camera di commercio.

I requisiti di Responsabile tecnico sono una combinazione di titolo di studio e frequenza a corsi di formazione, oltre a poter dimostrare di aver operato nel settore edile per almeno 2 anni.

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La patente a punti in edilizia

Requisiti di onorabilità

Per ottenere la patente è necessario che gli operatori economici e i responsabili tecnici siano in possesso di requisiti di onorabilità, dimostrando l’assenza di procedimenti in corso, e non avere sentenze definitive di condanna per una serie di gravi reati.

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La patente a punti in edilizia

Requisiti di capacità tecnico finanziaria

È necessario dimostrare il possesso di attrezzature tecniche per un valore minimo di 15.000 €  o 7.500 € a seconda delle tipologie di attività per le quali si chiede la patente a punti edile. In alternativa è necessario dimostrare capacità finanziaria documentata.

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La patente a punti in edilizia

Rilascio della patente a punti professionale

La patente viene rilasciata dalla sezione speciale dell’edilizia della CCIAA ove ha sede e domicilio l’operatore, previa verifica del possesso dei requisiti sopra indicati.

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La patente a punti in edilizia

Gestione della patente a punti professionale La gestione della patente a punti edile,

compresa la decurtazione dei punti, viene effettuata dalla sezione speciale dell’edilizia, in collaborazione con le ASL, INAIL, DPL sulla base dei dati acquisiti in rete.

Le violazioni sono segnalate da ASL e DPL, gli infortuni da Inail.

Il punteggio comprensivo del valore attribuito inizialmente verrà segnalato sul DURC che assume valore di attestato per la patente.

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La patente a punti in edilizia

Decurtazione del punteggio Il punteggio attribuito sulla patente subisce una

decurtazione di punti per:

1. violazioni reiterate in materia di sicurezza su lavoro o lavoro irregolare. Tutte le violazioni contemplate nell’allegato I del testo unico sicurezza danno luogo ad una decurtazione di 2 punti (viene ridotta ad un punto se viene ottemperata).

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La patente a punti in edilizia

2. Infortuni sul lavoro: 10 punti per infortunio mortale con condanna definitiva alla pena di reclusione; 6 punti per lesioni gravissime e sentenza di condanna definitiva; 4 punti per lesioni gravi art 590 comma 3 e 2 punti per lesioni art 590 comma 1.

3. Lavoro irregolare: 3 punti o più se viene superata la soglia del 20%

4. violazioni reiterate in materia di sicurezza su lavoro o lavoro irregolare.

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La patente a punti in edilizia

Sospensione della patente a punti edile

Se vengono meno i requisiti (onorabilità, direttore tecnico, RSPP, capacità finanziaria) la patente viene sospesa e la prosecuzione delle attività operative è sospesa fino al ripristino degli stessi. La mancata comunicazione di perdita di uno dei requisiti entro 30 gg dà luogo ad una decurtazione di 10 punti.

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La patente a punti in edilizia

Revoca della patente a punti edile Ad esaurimento dei punti la sezione speciale

dell’edilizia della CCIAA revoca la patente. La revoca implica l’impossibilità di proseguire con le attività operative.

Trascorsi 24 mesi dalla revoca per riottenere la patente è necessario rifare l’iter in cui oltre a dimostrare il possesso di tutti i requisiti è necessario frequentare un corso di almeno 120 ore.

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La patente a punti in edilizia

Procedure di Recupero punti Il datore di lavoro, il responsabile tecnico

potranno frequentare appositi corsi di formazione curati dagli enti bilaterali del settore edile sulla base di specifici progetti, finalizzati al recupero dei punti persi. Tale procedura potrà essere attivata qualora la decurtazione abbia interessato almeno il 60% dei punti iniziali.

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La patente a punti in edilizia

Verifica della patente

Ogni 3 anni la sezione edilizia della CCIAA effettuerà la verifica del mantenimento dei requisiti iniziali.

Durc L’azzeramento dei punti è causa ostativa al

rilascio del Durc.

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Valutazione dei rischi di interferenza

Coordinatore per la progettazione Redige il piano di sicurezza e di coordinamento

(PSC); predispone un fascicolo adattato alle

caratteristiche contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

NB: no per lavori non soggetti a Permesso di Costruire e < €100.000.000

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Piano di sicurezza e coordinamento

Valutazione dei rischi e individuazioni di misure di prevenzione e protezione per tutta la durata dei lavori;

La stima dei relativi costi della sicurezza; Le misure di prevenzione dei rischi risultanti

dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi;

Contenuti conformi allegato XV; Visionato da RLS almeno 10 giorni prima

dell’inizio dei lavori

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Cooperazione e coordinamento

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

Circolazione delle informazioni

Sopralluoghi

Riunione di coordinamento

Identificazione di un referente/preposto

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Cooperazione e coordinamento

1. Verifica l’applicazione del PSC;2. verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza

POS3. organizza tra i datori di lavoro, la cooperazione ed il

coordinamento nonché́ la informazione;4. segnala al committente, le inosservanze alle

disposizioni e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

5. sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni.

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Piano Operativo di Sicurezza

Il P.O.S. rappresenta il dettaglio della Valutazione dei rischi per le attività che si prevede di eseguire nello specifico cantiere edile e deve contenere:

il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

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Piano Operativo di Sicurezza

i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

il nominativo del medico competente; il nominativo del responsabile del servizio di

prevenzione e protezione; i nominativi del direttore tecnico di cantiere e

del capocantiere;

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Piano Operativo di Sicurezza

il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;

la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

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Piano Operativo di Sicurezza

l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

l’esito del rapporto di valutazione del rumore;

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Piano Operativo di Sicurezza

l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

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Prospetto adempimenti cantiere

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Responsabilità in solido

Il concetto di solidarietà e la sua ratioCodice civile – Art.1292 - Nozione della

solidarietà«L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo

che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli

altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e

l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.»

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Responsabilità in solido

La responsabilità solidale si presenta sotto diverse forme:

Codice civile – art.1676 - Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente

D.Lgs. n. 81/ 2008 e s.m.i. - art.26, comma 4 (Testo unico sicurezza)

D.Lgs. n. 276/2003 - art.29, comma 2 (Legge Biagi)

D.L. n. 223/2006 - art.35, comma 28, (Decreto Bersani)

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Responsabilità in solido

La responsabilità ex art. 1676, Codice CivileDiritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il

committente.«Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore,

hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione

diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del

debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.»

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Responsabilità in solido

Soggetti interessati Committente appaltatore

Soggetti tutelati Lavoratori dipendenti dell’appaltatore (con esclusione ai fornitori di merci o materiali, ai vettori, agli associati in partecipazione, ai professionisti)

Limite di esposizione economica della responsabilità

Tutela limitata a quanto il committente deve ancora corrispondere all’appaltatore

Limite di esposizione temporale della responsabilità

Azionabile nei limiti di prescrizione ordinaria(5 anni)

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Responsabilità in solido

La responsabilità ex art. 26, comma 4, D.Lgs. 81/ 2008

Soggetti interessati Committente appaltatore subappaltatore

Soggetti tutelati Lavoratori dipendenti dell’appaltatore e del subappaltatore (con esclusione ai fornitori di merci o materiali, ai vettori, agli associati in partecipazione, ai professionisti)

Limite di esposizione economica della responsabilità

Tutela che può andare oltre il quantum dovuto per l’importo dell’appalto

Limite di esposizione temporale della responsabilità

Azionabile nei limiti di prescrizione ordinaria(5 anni)

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Responsabilità in solido

La responsabilità ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003

Soggetti interessati Committente appaltatore subappaltatore

Soggetti tutelati Lavoratori dipendenti dell’appaltatore e del subappaltatore (ovviamente limitatamente a quei lavoratori che hanno operato nel contratto di appalto e subappalto di riferimento)

Limite di esposizione economica della responsabilità

Tutela che può andare oltre il quantum dovuto per l’importo dell’appalto

Limite di esposizione temporale della responsabilità

Entro due anni dalla cessazione dell’appalto

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Responsabilità in solido

La responsabilità ex art. 35, comma 28, D.L. 223/2006

«In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido

con l’appaltatore, nonché́ con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla

cessazione dell’appalto, al versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta

sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove

non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento»

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Responsabilità in solido

Soggetti interessati Committente appaltatore subappaltatore

Soggetti tutelati Lavoratori dipendenti dell’appaltatore e del subappaltatore (ovviamente limitatamente a quei lavoratori che hanno operato nel contratto di appalto e subappalto di riferimento)

Limite di esposizione economica della responsabilità

Tutela che può andare oltre il quantum dovuto per l’importo dell’appalto

Limite di esposizione temporale della responsabilità

Entro due anni dalla cessazione dell’appalto

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Tipologiadi

responsabilità

Oggettodella responsabilità

Possibili accorgimenti e controlli da effettuare in costanza di appalto

Art. 1676, Codice civile

Retribuzione del lavoratore per l’opera prestata nell’appalto

Controllo costante della documentazione attestante i pagamenti dei lavoratori impiegati nell’appalto;

DURC aggiornato;Clausole contrattuali inserite nel contratto di appalto

che subordinano il pagamento (dei singoli SAL o del saldo) alla dimostrazione di avvenuto pagamento dei lavoratori utilizzati nell’appalto.

Responsabilità in solido

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Rev. 3 – Marzo 2013 Gestione Appalti slide 77 di 79

Tipologiadi

responsabilità

Oggettodella responsabilità

Possibili accorgimenti e controlli da effettuare in costanza di appalto

Art. 26, D.Lgs. n. 81/2008

Danni per i quali il lavoratore, dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore,non risulti indennizzato a opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)

Controllo costante della documentazione attestante i requisiti di sicurezza delle imprese utilizzate nell’appalto;

Rafforzamento dell’attività di coordinamento e di collaborazione con le imprese al fine di meglio identificare i rischi presenti sul luogo di lavoro;

Clausole contrattuali inserite nel contratto di appalto che prevedano forme di risoluzione del contratto per inadempimento nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza nell’impiego dei lavoratori (indipendentemente dall’avvenimento di un evento lesivo)..

Responsabilità in solido

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Tipologiadi

responsabilità

Oggettodella responsabilità

Possibili accorgimenti e controlli da effettuare in costanza di appalto

Art. 29, D.Lgs. n. 276/2003,“legge Biagi”, come modificato dal D.L. n.5/2012

Trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché́ i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto

Controllo costante della documentazione attestante il riconoscimento delle somme relative alle voci di responsabilità (anche con estratti rilasciati dagli enti di competenza);

DURC costantemente aggiornato;Clausole contrattuali inserite nel contratto di appalto

che subordinano il pagamento (dei singoli SAL o del saldo) alla dimostrazione di avvenuto pagamento dei lavoratori utilizzati nell’appalto;

Acquisizione di documentazione attestante la consistenza patrimoniale dell’appaltatore (o del subappaltatore), per esempio, la visura catastale, al fine di poter eccepire validamente il beneficium excussionis in caso di chiamata in causa del solo committente senza l’appaltatore.

Responsabilità in solido

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Tipologiadi

responsabilità

Oggettodella responsabilità

Possibili accorgimenti e controlli da effettuare in costanza di appalto

Art. 35, comma 28, D.L. n. 223/2006, “decreto Bersani”, come modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16

Versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto

Controllo costante della documentazione attestante il riconoscimento delle somme relative alle voci di responsabilità (anche con estratti rilasciati dagli enti di competenza);

Per le ritenute fiscali, ottenere copia dall’appaltatore e dal subappaltatore dei modelli F24 relativi ai suddetti versamenti;

Clausole contrattuali inserite nel contratto di appalto che subordinano il pagamento (dei singoli SAL o del saldo) alla dimostrazione di aver adempiuto;

Clausole contrattuali di manleva per l’azione di regresso nei confronti del responsabile.

Responsabilità in solido