La gestione degli appalti

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Quando è un appalto e quando un vero e proprio cantiere? Le differenze tra articolo 26 e Titolo IV; aggiornamento al decreto del Fare.

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La gestione degli appalti

Page 2: La gestione degli appalti

Che cos’è un appalto?

E’ il contratto con il quale una parte assume con

organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a

proprio rischio, il compimento di una opera o di un

servizio verso un corrispettivo in denaro.

Page 3: La gestione degli appalti

Il contratto d’opera

Nel contratto d’opera una persona (il prestatore

d’opera) si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere

un’opera o un servizio con il lavoro prevalentemente

proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti

del committente.

Page 4: La gestione degli appalti

Il committente

L’operatore economico che sottoscrive con altro

operatore economico, appaltatore o lavoratore

autonomo, un contratto per l'affidamento di lavori,

servizi o forniture che prevede la presenza di

personale dell'appaltatore o del lavoratore

autonomo presso il luogo di lavoro dello stesso

committente.

Page 5: La gestione degli appalti

L’appaltatore

Il contraente dell’incarico che è tenuto ad

organizzare i mezzi e a svolgere ogni attività

necessarie alla realizzazione dell’opera dedotta in

contratto, secondo le modalità pattuite e la regola

dell’arte.

Page 6: La gestione degli appalti

Il subappalto

Il subappalto non è consentito, salva autorizzazione

per iscritto del committente.

Con il subappalto, l'appaltatore affida ad un terzo

(subappaltatore), in tutto o in parte, l'esecuzione del

lavoro ad esso appaltato.

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Appalto o cantiere?

Si effettuano lavori

edili o di ingegneria

civile?

E’ presente una

sola impresa?

Cantiere TITOLO IV

S

ì

No

S

ì

No Art. 26 - DUVRI

Art. 26 - DUVRI

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Titolo IV

Si applica ai cantieri temporanei o mobili.

E’ definito cantiere temporaneo o mobile

qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di

ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato

X.

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Allegato X costruzione

manutenzione

riparazione

demolizione

conservazione

risanamento

ristrutturazione o equipaggiamento

trasformazione

rinnovamento

smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee in

muratura

cemento armato

metallo

legno

altri materiali

Page 10: La gestione degli appalti

Titolo IV - Le figure

committente

il soggetto per conto del quale l'intera opera viene

realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti

della sua realizzazione.

responsabile dei lavori

soggetto che può essere incaricato dal committente per

svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. 81/08.

Page 11: La gestione degli appalti

Compiti del committente

Designazione del Coordinatore per la fase di progettazione

Designazione del Coordinatore per la fase di esecuzione

Verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese

Invio notifica preliminare

N.B. I compiti del Committente possono/devono essere assolti dal Responsabile dei Lavori se nominato.

Page 12: La gestione degli appalti

Titolo IV - Le figure

Il Coordinatore per la fase di Esecuzione deve essere

nominato nei seguenti casi:

1.Cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese e

l’opera è soggetta a permesso di costruire

2.Cantieri nei quali è prevista la presenza di più imprese e

l’opera è soggetta ad altro o nessun atto concessorio a

prescindere dall’importo dell’opera

3.Cantieri ove inizialmente è prevista la presenza di una sola

impresa ma nel corso dei lavori parte degli stessi sono affidati

ad una o più altre imprese

Page 13: La gestione degli appalti

Verifica delle imprese

Se l’opera prevede un cantiere inferiore a 200 uomini-giorno e senza

lavori pericolosi (vedi allegato XI)* la verifica dell’idoneità delle imprese

viene effettuata acquisendo:

Certificato iscrizione CCIAA

D.U.R.C.

Autocertificazione sul possesso requisiti (allegato XVII)

*Estratto allegato XI

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore

a metri 1.5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a metri 2 , se particolarmente aggravati dalla

natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro e

dell’opera.

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PSC e POS

Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) viene redatto dal

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione

Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) è redatto dall'impresa

Il PSC, redatto dal Coordinatore della Sicurezza, viene presentato

dal Responsabile dei Lavori all'impresa.

A sua volta l'impresa sottopone il POS al coordinatore della

sicurezza per la verifica con quanto contenuto nel piano di

sicurezza e coordinamento.

Page 15: La gestione degli appalti

Articolo 26

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture

all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria

azienda, se ha la disponibilità giuridica dei luoghi dove si svolge

l’appalto

a) verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici

o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto.

La verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA

2) acquisizione dell’autocertificazione del possesso dei requisiti di

idoneità tecnico professionale,

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Articolo 26

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o

forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi

all’interno della propria azienda, se ha la disponibilità giuridica

dei luoghi dove si svolge l’appalto

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui

rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad

operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate

in relazione alla propria attività.

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Articolo 26

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa

oggetto dell’appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi

reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte

nell’esecuzione dell’opera complessiva.

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Articolo 26

Il datore di lavoro committente promuove la

cooperazione ed il coordinamento elaborando un

unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che

indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è

possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e

va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori.

Questi obblighi non si applicano ai rischi specifici propri

dell’attività

delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

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Articolo 26

Il DUVRI NON deve essere redatto nei seguenti casi:

- servizi di natura intellettuale,

- mere forniture di materiali o attrezzature,

- lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini/giorno sempre che essi non comportino rischi derivanti

dalla presenza di:

1_Rischio di incendio elevato

2_Ambienti confinati

3_Agenti cancerogeni, mutageni o biologici

4_Amianto

5_Rischio esplosione

6_Rischi particolari (allegato XI)

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Articolo 26

Costi per la sicurezza

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di

somministrazione, devono essere specificamente indicati i

costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia

possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e

sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle

lavorazioni.

Questi costi non sono soggetti a ribasso.

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Articolo 26

Obblighi in capo al datore di lavoro della ditta committente

_Qualificazione imprese scelte (acquisizione certificato

CCIAA, autocertificazioni, DURC etc..)

_Coordinamento fra le imprese

_Stesura DUVRI

_Costi per la sicurezza (senza l’indicazione il contratto diviene

nullo)

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• Vittorio Campione

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