RESPONSABILITA E CORRESPONSABILITA TRA COMMITTENTI ED IMPRESE NEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI /...

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RESPONSABILITA’ E CORRESPONSABILITA’ TRA COMMITTENTI ED IMPRESE NEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI / PRIVATI AZIONI GIUDIZIARIE E STRUMENTI DI REGOLARIZZAZIONE ------------------------------------------ --------------------------------- Cantine Rotari di Mezzacorona (TN) -

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RESPONSABILITA’ E CORRESPONSABILITA’

TRA COMMITTENTI ED IMPRESE

NEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI / PRIVATI

AZIONI GIUDIZIARIE E STRUMENTI DI REGOLARIZZAZIONE

---------------------------------------------------------------------------Cantine Rotari di Mezzacorona (TN) - 16.12.2013

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Schema-base di contratto di appalto lavori edili:

- una parte (cd. Committente), dietro obbligo di versare un

corrispettivo in denaro, incarica un’altra parte (cd. Appaltatore)

di compiere una specifica opera edile con «organizzazione di

mezzi propri e gestione a proprio rischio»

- possibilità (diversamente regolamentata a seconda del tipo di

appalto) di subincarico alla esecuzione di una parte dei lavori

dall’Appaltatore ad altri soggetti economici (cd. Subappaltatori)

– necessità di un titolo abilitativo valido ed efficace emesso dalla

P.A. competente per la regolare esecuzione dell’opera edile

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… «organizzazione di mezzi propri e gestione a proprio rischio»?

la necessaria presenza di manodopera dipendente nell’ambito dei diversi «mezzi produttivi» organizzati da parte dell’impresa ed utilizzati per l’esecuzione dell’opera, e la crescente necessità di incrementare gli strumenti utili alla tutela dei loro diritti ha attenuato il concetto classico di «gestione a proprio rischio»

la disciplina oggi in esame stabilisce che l’irregolarità nel versamento di retribuzioni e contributi a favore dei lavoratori da parte del loro diretto datore di lavoro comporti ripercussioni negative anche sugli altri soggetti coinvolti nell’appalto (corresponsabilità solidale al versamento e/o altre conseguenze)

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corresponsabilità patrimoniale solidale coinvolge solo le imprese

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Finalità della normativa sulle «corresponsabilità contributive / retributive» è aumentare il tasso di regolarità nel lavoro del settore edilizio

TRE OBIETTIVI CONCRETI

•tutela diretta dei diritti dei lavoratori del settore edile tramite ampliamento della platea dei soggetti tenuti a versare e/o “agevolare l’incasso» di retribuzioni e contributi insoluti

•favorire un mercato corretto cioè la concorrenza leale tra le imprese del settore tramite la previsione di conseguenze negative per le Imprese che perseguono indebiti risparmi sul costo della manodopera e/o per i soggetti che si avvalgono della loro collaborazione tramite subappalti

•la salvaguardia dei sistemi previdenziali e di sicurezza sociale tramite meccanismi che garantiscano il versamento di contributi e accantonamenti legali e contrattuali secondo il principio della territorialità della prestazione

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Sulle diverse fattispecie di irregolarità contributiva delle Imprese:

FATTISPECIE-BASE DI IRREGOLARITA’ CONTRIBUTIVA(con conseguente rilascio di DURC negativo)

Regolare e tempestiva iscrizione di impresa e lavoratori all’Ente paritetico territorialmente competente (Cassa Edile o Edilcassa) oltre che ad INPS ed INAIL + denunce tempestive, veritiere e congrue delle ore di manodopera effettuate ed assoggettate a contribuzione mancato versamento dei contributi dovuti

ULTERIORI FATTISPECIE DI IRREGOLARITA’ CONTRIBUTIVA(più complesse, ma che pur possono portare a DURC negativo)

•Riscontro in cantiere di operai «in nero», non denunziati a nessuna Cassa•Mancato rispetto degli indici di congruità nelle denunce ore manodopera•Mancata veridicità delle denunce manodopera, sulla base dei dati forniti dal DL•Iscrizione operai a Cassa non abilitata a riscossione contributi e rilascio DURC•Mancata iscrizione di operai edili alla Cassa per indebita applic. CCNL non edile•Mancata iscrizione di operai (pseudo) distaccati comunitari ove dovuta

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POSIZIONE POTENZIALMENTE RICOPERTA DA UN’IMPRESA

• Appaltatore

• Subappaltatore

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTOCodice dei Contratti Pubblici - D.Lgs. 163/2006- artt. 38 commi 1° lett. i), 2° e 3°- art. 118 comma 2° n. 2 e 3 e comma 8°- art. 118 commi 6° e 6° bis)

Regolamento d’attuazione Codice dei Contratti Pubblici - D.P.R. 207/2010- art. 4 comma 1°- artt. 4 e 5- art. 6 commi 3°-5° e comma 8°

Decreto «del fare» - D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013- art. 31 «semplificazioni in materia di DURC» (interpretato dalla Circ. Min. Lavoro 36/13 del 06.09.13)

APPALTI PUBBLICI

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Già nella fase preliminare dell’appalto pubblico (procedura di affidamento e

stipula) è necessaria la piena pregressa regolarità contributiva delle imprese aspiranti alla posizione di appaltatore e subappaltatore:

cfr. art. 38 Cod. App. Pubblici: DURC quale requisito generale per essere affidatari di appalti/subappalti pubblici

cfr. art. 118 commi 2° e 8° Cod. App. Pubblici ed art. 6 comma 5° Reg. Attuaz.: la procedura per l’affidamento in subappalto di lavori pubblici prevede che l’affidatario

depositi il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, la P.A. aggiudicatrice acquisisca d’ufficio DURC regolare relativo all’aspirante subappaltatore e solo dopo l’accertamento della sua regolarità contributiva la P.A. rilasci la dovuta autorizzazione alla stipula del contratto di subappalto

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Regola fondamentale nella fase di esecuzione dell’appalto/subappalto pubblico:

art. 118 c. 6° Cod. Contr. Pubblici – D.Lgs. 163/2006«l’affidatario (appaltatore e subappaltatori-NdR) è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni»

ancor meglio specificato nell’art. 4 c. 1° Reg. Attuaz. Cod. Contr. Pubblici l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art.

118 c. 8, ult.periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di CCNL comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori

il Codice Contratti Pubblici ed il suo Regolamento d’attuazione stabiliscono direttamente l’obbligo di appaltatore e subappaltatore a pagare alle proprie maestranze le retribuzioni dovute a norma di CCNL e CCIP applicabile, ed a versare le dovute contribuzioni sul lavoro, «inclusa la Cassa edile».

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NB: Regola già espressa nella Legge Provinciale sui Lavori Pubblici della Provincia di Trento n. 26 del 10.09.1993

art. 43 «Tutela dei lavoratori»• « 1. L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono applicare,

nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, per i dipendenti del settore relativo ai lavori rispettivamente assunti, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della Provincia autonoma di Trento...

• 2. L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, le leggi e i regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi di effettuazione e di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi…»

NOTA BENE : IN TEMA DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE

SI APPLICA LA NORMATIVA STATALE VIGENTE (ART. 43 C. 3° L.PROV. 26/93).

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«corresponsabilità» e ripercussioni negative

in caso di inadempienze contributive e retributive

Art. 6 commi 3°-5°, DPR 207/2010 - Reg. Attuaz. Cod. Contr.Pubbliciin corso di esecuzione dell’appalto la P.A. aggiudicatrice acquisisce il DURC relativo ad appaltatore e subappaltatori ad ogni SAL e almeno ogni 180 gg.

QUESTA DISCIPLINA È STATA COSÌ MODIFICATA DALL’ ART. 31, DL FARE 69/2013:

Art. 31 commi 4°-6°, DL 69/2013 – Decreto «del fare» in corso di esecuzione dell’appalto la PA aggiudicatrice acquisisce il DURC relativo

ad appaltatore e subappaltatori al primo SAL, poi ogni 120 gg., e allo Stato Finale

DURC appaltatore negativo per due volte consecutive : il RUP propone la risoluzione del contratto d’appalto con l’appaltatore

DURC subappaltatore negativo per due volte consecutive: la P.A. pronuncia la decadenza dall’autorizzazione al subappalto rilasciata a norma dell’art. 118 c. 8° Cod. App. Pubblici, con conseguente obbligo dell’appaltatore di risolvere il contratto di subappalto, a pena di una sua posizione di inadempienza diretta verso la P.A.

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…segue: Art. 118 comma 6° DLgs 163/2006 - Cod. Appalti Pubblici

«… Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori o dello stato finale dei lavori, l’affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’amministrazione committente il documento unico di regolarità contributiva»

IL CUI TESTO È STATO COSÌ MODIFICATO DALL’ART. 31, DL FARE 69/2013: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto/ subappalto, la

Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».

(CFR. ANALOGA PREVISIONE ART. 43, COMMA 5°, L.PROV. TRENTO 26/1993)

l’accertamento della irregolarità contributiva dell’appaltatore - ma anche di un suo subappaltatore - provoca la legittima sospensione del pagamento del SAL / SFL da parte della Stazione Pubbl. committente a danno di TUTTE le imprese coinvolte nel contratto d’appalto pubblico

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…segue: Art. 118 comma 6° DLgs 163/2006 - Cod. Appalti Pubblici

«… L’affidatario è responsabile in solido dell’osservanza delle norme

anzidette (sul trattamento economico e normativo stabilito dai contratti

collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella

quale si eseguono le prestazioni, quindi anche sul regolare versamento delle

retribuzioni e contribuzioni-NdR) da parte dei subappaltatori nei confronti

dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto»

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NOTA BENE

Art. 1676 cod. civileDiritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente«Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per

eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda»

Questa disposizione dell'art. 1676 cod. civ. si applica anche nei rapporti tra l’appaltatore subcommittente ed il subappaltatore di lavori pubblici

(Cass. civile, sez. lav. n. 10439/2012)

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….segue:Differenza tra la norma prevista dall'art. 1676 del codice civile e la norma prevista dall’art. 118 c. 6° Cod. Contr. Pubblici:

- con l’azione prevista dall’art. 1676 cod. civile l’appaltatore subcommittente viene obbligato a soddisfare un debito altrui, in virtù della sua legittimazione passiva sostitutiva concessa ai dipendenti del subappaltatore, soltanto se e nella misura in cui sussistano ancora crediti residui vantati dall’impresa subappaltatrice nei confronti dell’impresa subcommittente

- per la corresponsabilità ex art. 118 Cod. Contr. Pubblici l’appaltatore subcommittente viene chiamato a rispondere dei debiti retributivi e contributivi del subappaltatore come di un debito proprio da soddisfare con proprio patrimonio nella posizione attribuitagli dalla legge di garante dei diritti di lavoratori anche dipendenti altrui, se inseriti nel suo «ciclo produttivo» tramite l’incarico di subappalto conferito al loro datore di lavoro, ed a prescindere della persistenza di suoi debiti verso il subappaltatore

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…segue:

Alla P.A. Committente è applicabile il regime di corresponsabilità per debiti

retributivi e contributivi verso i dipendenti di Appaltatore e Subappaltatore ai sensi dell’art. 118 Codice Contratti Pubblici ? Risposta negativa

Alla P.A. Committente è applicabile la norma della «azione diretta» da parte dei dipendenti di appaltatore/subappaltatore sulle somme ancora dovute?Risposta positiva, possibile richiesta alla P.A. in forza di specifiche normeart. 4 Reg. Attuazione (Intervento sostitutivo della S.A. in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore ): in caso di DURC che segnali l’inadempienza contributiva di un soggetto impiegato nell’esecuzione dell’appalto, la P.A. versa direttamente agli Enti previdenziali l’importo pari all’inadempienza, trattenendolo dal certificato di pagamento

art. 5 Reg. Attuazione (Intervento sostitutivo della S.A. in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore ): in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti di appaltatore/subappaltatori, la P.A. può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendone l’importo dalle somme ancora dovute

(cfr. anche analoga previsione art. 25 bis, comma 3°, Reg. attuazione L.Prov. Trento 26/93)

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APPALTI PRIVATI DI LAVORI EDILI

Regime delle «corresponsabilità»POSIZIONE POTENZIALMENTE RICOPERTA DA UN’IMPRESA

• Committente

• Appaltatore

• Subappaltatore

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro - D.Lgs. 81/2008- art. 90 commi 9° e 10°

Legge Biagi – D.Lgs. 276/2003 (come modificata dall’art. 4, L. 92/ 2012)- art. 29 comma 2°

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Art. 90, D.Lgs. 81/08 - T.U. Sicurezza lavoro: Il Committente di opere edili anche privato, anche non imprenditore, deve C. 9° lett. a) verificare l’idoneità tecnico-professionale di tutte le «imprese

esecutrici» compresa verifica DURC necessaria anche per cantieri “minori” C. 9° lett. b) chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione…corredata dagli

estremi delle denunce dei lavoratori a INPS, INAIL e Casse Edili; C. 9° lett. c) trasmettere PRIMA DELL’INIZIO LAVORI alla P.A. concedente titolo la

copia della notifica preliminare ASL e regolare DURC delle Imprese esecutrici C. 10° «…in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese

o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente»

l’accertamento dell’irregolarità contributiva dell’appaltatore, ma anche di un suo subappaltatore e di ogni altra imprese esecutrice presente in cantiere, provoca la legittima sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo a costruire da parte della P.A. concedente a danno di tutte le imprese a vario titolo coinvolte nei lavori (ma anche a danno del committente privato )

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corresponsabilità solidali patrimoniali per retribuzioni e contribuzioni

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azione diretta dei dipendenti dell’appaltatore contro il committente per

conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il

committente ha ancora verso l'appaltatore quando essi propongono la domanda

NB: anche il committente privato non imprenditore, non coinvolto dalla

corresponsabilità solidale ex art. 29 L. Biagi, è soggetto all’azione diretta dei

dipendenti nei limiti del corrispettivo ancora dovuto, come prevista dall’art. 1676 c.c.

differenza fondamentale tra disciplina art. 1676 c. c. e art. 29 L. Biagi:

- con l’azione ex art. 1676 cod. civ. il committente viene chiamato a soddisfare un debito altrui, solo se e nella misura in cui sussistano ancora crediti residui vantati e non ancora incassati dall’appaltatore datore di lavoro

- l’art. 29 Legge Biagi il committente solo se imprenditore viene chiamato a soddisfare i debiti retributivi e contributivi del suo appaltatore come se fosse un debito proprio, a prescindere dalla sussistenza di crediti residui ancora vantati dal suo appaltatore, datore di lavoro inadempiente

…..anche per appalti privati si applica l’ art. 1676 cod.civ:

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1) Corresponsabilità per obblighi risarcitori da infortunio sul lavoro

ART. 26 comma 4°, T.U. Sicurezza- D.P.R. 81/2008:

«Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale

per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e

assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore,

nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il

lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti

indennizzato ad opera dell‘INAIL o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo

(IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni

conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese

appaltatrici/subappaltatrici »

DUE COROLLARI IN TEMA DI CORRESPONSABILITA’

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...segue:

PRESUPPOSTI E LIMITI DI QUESTA CORRESPONSABILITÀ RISARCITORIA?

sotto il profilo dell’estensione della responsabilità penale dall’appaltatore datore di lavoro all’imprenditore committente, la Cassazione penale ha più volte stabilito che «con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, se il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo, tuttavia tale principio non può essere applicato automaticamente. Infatti, non può esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. Per poter ritenere fondata la responsabilità del committente è necessario esaminare attentamente la situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nel processo causativo dell'evento, considerando la specificità dei lavori da eseguire, i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo per i lavoratori» (Cass. pen. sez. IV, n. 3563/2012 e n. 15081/2010)

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...segue:

sotto il profilo dell’estensione della responsabilità civilistica di tipo risarcitorio l’interpretazione letterale e contestuale dell’art. 26 c. 4° TU 81/2008 (nessun particolare accertamento richiesto circa la condotta dell’impresa coobbligata; limitazione dell’obbligo risarcitorio solidale ai soli «danni non coperti dall’INAIL»; esplicito richiamo all’analoga corresponsabilità solidale per retribuzioni e contribuzioni che è pacificamente oggettiva e non richiede alcun profilo di colpa nel coobbligato; l’indicazione di esclusione della corresponsabilità in un ben specifico caso) e la sua interpretazione secondo la ratio del sistema di protezione dei diritti dei lavoratori porta a ritenere che – dopo l’accertamento di effettiva responsabilità per violazione della normativa antinfortunistica in capo al datore di lavoro dell’infortunato – l’obbligo civilistico risarcitorio sia esteso automaticamente ed in via oggettiva in capo alle altre imprese coinvolte nell’appalto (committente/subcommittente) senza dover verificare un’effettiva corresponsabilità dell’impresa coobbligata nella causazione dell’infortunio.

Unica eccezione normativamente prevista alla estensione in corresponsabilità solidale dell’obbligo risarcitorio riguarda i «DANNI CONSEGUENZA DEI RISCHI SPECIFICI PROPRI» dell’attività dell’impresa appaltatrice/ subappaltatrice, datore di lavoro dell’infortunato.

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PRESUPPOSTI PER DISTACCO AUTENTICO E NON FITTIZIO Art. 1, D.Lgs. 72/2000 (di attuazione Dir. 96/71/CE in materia di distacco):«Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, le quali, in occasione di una prestazione di servizi transnazionale, distaccano un lavoratore, per conto proprio e sotto la loro direzione, in territorio nazionale italiano, nell'ambito di un contratto concluso con il destinatario della prestazione di servizi che opera in territorio italiano, ovvero distaccano un lavoratore in territorio nazionale italiano, presso un'unità produttiva della medesima impresa o presso altra impresa appartenente allo stesso gruppo, purché in entrambi i casi durante il periodo di distacco continui ad esistere un rapporto di lavoro tra lavoratore distaccato e impresa distaccante»

Art. 2, D.Lgs. 72/2000 :«Ai fini del presente decreto si intende per "lavoratore distaccato" il lavoratore abitualmente occupato in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro in territorio nazionale italiano - Il periodo limitato di cui al comma 1 è tale quando la durata del distacco del lavoratore in territorio nazionale italiano sia sin dall'inizio predeterminata o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo»

2) Corresponsabilità solidale verso lavoratori distaccati da imprese comunitarie su cantieri edili italiani

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CONDIZIONI APPLICABILI AI LAVORATORI COMUNITARI DISTACCATI

Art. 3 comma 1, D.Lgs. 72/2000:

«Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all’art. 1, comma 1, e i lavoratori

distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime

condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o

amministrative, nonché dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni

sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più

rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano

prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i lavoratori

distaccati svolgono la propria attività in posizione di distacco».

…segue:

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…quando sussiste l’obbligo di iscrizione dei lavoratori distaccati con relativo versamento contributi alla Cassa Edile competente?tale obbligo sussiste SEMPRE con l’unica eccezione che nel Paese comunitario di provenienza «le imprese abbiano già posto in essere, presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standard di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente in Italia”, situazione che va provata dall’Impresa esclusivamente tramite un certificato estero equivalente al DURC e come tale riconosciuto in Italia(ad oggi tale certificato è rilasciato certamente da analoghi Enti di Francia, Germania e Austria - da verificare nel caso di provenienza dei lavoratori da altri Paesi comunitari)

(CFR. INTERPELLI MINISTERO DEL LAVORO N. 24/2007 E N. 6/2009)

(CFR. LINEE GUIDA SUL DISTACCO IN ITALIA DI LAVORATORI COMUNITARIRECEPITE NEL VERBALE D’INTESA 07.11.12 ANCE LOMBARDIA- OO.SS)

(CFR. PROTOCOLLO D’INTESA MIN. LAVORO SUL DISTACCO UE – 09.04.2013)

…segue:

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CORRESPONSABILITA’ SOLIDALE PER I LAVORATORI COMUNITARI DISTACCATI

Art. 3 comma 3, D.Lgs. 72/2000:

«Gli imprenditori che appaltano servizi ai sensi dell’art. 1, comma 1, da

eseguirsi nell’interno delle aziende con organizzazione e gestione propria di un

appaltatore transnazionale sono tenuti in solido con quest’ultimo a

corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo

inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo non inferiore

a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti».

…segue:

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….TERMINI DI PRESCRIZIONE PER L’AZIONE DI CORRESPONSABILITA’ DA PARTE DEI LAVORATORI IN DISTACCO COMUNITARIO?

Art. 3 comma 4, D.Lgs. 72/2000:«I diritti spettanti ai prestatori di lavoro dipendenti dall’appaltatore transnazionale possono essere esercitati nei confronti dell’imprenditore appaltante durante l’esecuzione dell’appalto e fino ad un anno dopo la data di cessazione del medesimo».

Poiché la corresponsabilità solidale ex art. 3 D.Lgs. 72/2000 deve farsi rientrare come caso speciale nel caso più generale della corresponsabilità retributiva e contributiva tra imprenditore committente/appaltatore/subappaltatore ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 276/2003, vigendo il principio generale di applicabilità della norma più favorevole al lavoratore, si ritiene che anche i lavoratori distaccati possono far valere i loro diritti contro le imprese corresponsabili entro il più lungo termine prescrizionale di due anni dalla cessazione dell’appalto(cfr. Vademecum sul distacco lavoratori UE – Min. Lavoro, Novembre 2010)

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