FRATELLI ROSSETTO S.A.S MODELLO 231 – PARTE GENERALE ai … · 2017. 5. 29. · Parte Generale...
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FRATELLI ROSSETTO S.A.S
MODELLO 231 – PARTE GENERALE
ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Adottato con Delibera del 28.07.2016
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Termini e definizioni.
Premessa.
1. Il quadro normativo di riferimento.
2. I reati presupposto.
3. Le sanzioni.
4. Cause di esonero della responsabilità amministrativa.
5. La responsabilità dell’ente e vicende modificative.
6. Adozione del Modello da parte di Fratelli Rossetto s.a.s.
6.1. Descrizione dei servizi della Fratelli Rossetto s.a.s
7. La scelta di Fratelli Rossetto s.a.s: gli obbiettivi perseguiti con l’adozione del Modello.
7.2. Identificazione dei rischi e la costruzione del Modello.
7.2.1. La funzione del Modello nella realtà aziendale di Fratelli Rossetto s.a.s.
7.2.2. Identificazione dei rischi.
7.2.3. Finalità dell’adozione del Modello.
8. Destinatari del Modello.
8.1. Adozione del Modello.
8.2. Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali.
9. L’Organismo di Vigilanza.
9.1. I requisiti dell’Organismo di Vigilanza.
9.2. Identificazione dell’Organismo di Vigilanza. Nomina.
9.3. Cause di ineleggibilità, di decadenza e poteri di revoca.
9.4. Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza.
10. Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari.
11. Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.
10.1. Segnalazioni da parte di esponenti o da parte di terzi.
10.2. Modalità delle segnalazioni.
12. Formazione del personale e diffusione del modello nel contesto aziendale e all’esterno.
12.1. Formazione del personale.
12.2. Informativa ai soggetti esterni.
13. Il Sistema disciplinare.
14. Modello e Codice Etico.
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Termini e definizioni.
CCNL: Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nonché i Contratti Integrativi Aziendali.
Codice Etico: documento ufficiale dell’ente che contiene l’insieme dei diritti, dei doveri e delle
responsabilità della cooperativa nei confronti dei portatori di interesse.
Azienda: si intende Fratelli Rossetto s.a.s.
Analisi dei rischi: Attività d’analisi specifica della singola Organizzazione finalizzata a rilevare le
attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01.
Codice Etico: Insieme di principi e metodologie utilizzate dall’organizzazione nei confronti di terzi
interessati quali: dipendenti, clienti, fornitori, ecc e finalizzati a promuovere raccomandare o
vietare determinati comportamenti con la finalità di sviluppare costantemente un’etica di impresa,
anche indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.
Destinatari: tutti coloro che sono tenuti alla conoscenza e rispetto del Modello di Organizzazione
e Controllo.
D. Lgs. 231/2001: testo normativo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ex art. 11 l. 300 del
29 settembre 2000” e successive modifiche ed integrazioni.
Dipendenti: si intendono i lavoratori e tutti i soggetti che svolgono in favore dell’azienda Fratelli
Rossetto s.a.s una prestazione lavorativa, alle dipendenze e sotto la direzione dell’ Azienda con
contratto a tempo indeterminato o determinato, o contratti atipici ex D.Lgs 276/03 e successive
modifiche. I lavoratori autonomi, con contratto a progetto, con contratto di somministrazione e gli
stagisti sono equiparati ai Dipendenti per ciò che riguarda l’osservanza delle norme di cui al D. Lgs.
231/2001.
Modello Organizzativo o Modello: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo secondo i
requisiti del D. Lgs. 231/2001.
Politica per la prevenzione dei reati: Obbiettivi ed indirizzi generali dell’Ente per quanto riguarda la
prevenzione dei reati espressa in modo formale dalla Direzione.
OdV: acronimo di "Organismo di Vigilanza". Si intende l’organismo interno preposto alla vigilanza
sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché a sollecitarne l’implementazione e/o
l’integrazione e/o la modifica.
Rischio: probabilità che sia raggiunta la soglia di commissione di un reato / illecito presupposto
della responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs.231/01
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Rischio accettabile: rischio che può essere ridotto a livello tollerabile per l’organizzazione con i
riferimenti agli obblighi di legge, ovvero che preveda un sistema di prevenzione tale da non essere
aggirato se non fraudolentemente.
Sistema Disciplinare: documento, parte del Modello Organizzativo, che disciplina le sanzioni
irrogabili ai destinatari del Modello per inosservanza delle disposizioni previste.
Soggetti Apicali o Apicali: soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione della Fratelli Rossetto s.a.s, di una sua unità organizzativa dotata di
autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il
controllo dello stesso, soggetti di cui all’art. 5 lett a) D.Lgs. 231/01.
Soggetti sotto posti ad altrui direzione: soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un
soggetto apicale di cui all’art. 5 lett b) D.Lgs. 231/01
Stakeholders o Portatori di Interesse: soggetti (persone fisiche o giuridiche)portatori di
interesse nei confronti della Società, siano essi interni od esterni alla sfera aziendale.
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Premessa.
Lo scopo del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" è di escludere la responsabilità
amministrativa della azienda Fratelli Rossetto s.a.s (di seguito Azienda ) nel caso di commissione di
reati di cui al D.Lgs 231/2001 da parte dei soci, amministratori,anche di fatto, dipendenti e, in
generale, collaboratori.
L'obiettivo specifico è di ottimizzare il sistema di controllo in modo finalizzato al rispetto dei
dettami del D.Lgs 231/2001 e quindi:
- porre le condizioni per prevenire i reati, evitando sanzioni e provvedimenti;
- evitare in ogni caso comportamenti inidonei e non etici nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione e nei confronti di tutte le parti interessate da parte di chi opera presso
l’Azienda (dipendenti, collaboratori) e di chi opera per conto della stessa (fornitori, partner,
ecc).
1. Il quadro normativo di riferimento.
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” –
emanato in esecuzione della delega di cui all’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 - ha
introdotto nel sistema normativo italiano il concetto di responsabilità penale per le persone
giuridiche, adeguando la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche al
contesto internazionale, in particolare in riferimento a:
1. la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della
Comunità Europea;
2. la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari
pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri;
3. la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali
stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali;
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4. la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica ratificata con legge n.
48 dell'8 marzo 2008.
La responsabilità ex D.Lgs 231/01 mira a colpire il patrimonio degli enti che abbiano tratto
vantaggio dalla commissione di alcune individuate fattispecie criminose.
È quindi prevista, in tutti i casi, l’applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile a
seconda delle gravità del reato e della capacità patrimoniale della società.
Per le ipotesi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di
licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la PA, l’interdizione dall’esercizio dell’attività,
l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Il D.Lgs 231/2001 prevede e regola i casi in cui il delitto si realizzi solo nelle forme del tentativo.
L’art. 26 stabilisce che “le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in
relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del
decreto 231/2001”. L’Ente non risponde dei delitti tentati quando volontariamente impedisce il
compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento.
Gli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/01 prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità
qualora l’ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato il Modello di organizzazione,
gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei reati considerati. Il sistema prevede,
inoltre, l’istituzione di un Organismo di controllo interno alla società, detto Organismo di
Vigilanza, (OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei Modelli, nonché
di sollecitarne l’aggiornamento.
Tale Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:
- individuare i processi e le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli e procedure utili a prevenire la commissione dei reati;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione
dei reati;
- prevedere obblighi informativi verso l’Organismo di Vigilanza;
- l’adozione del Codice Etico;
- introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel Modello.
2. I reati presupposto.
I profili di rischio reato che se commessi da parte dei soggetti apicali o subordinati comportano in
capo alla società la responsabilità amministrativa di cui al Decreto 231/01 sono indicati dalla stessa
normativa.
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Nello specifico la prima tipologia di reati cui consegue la responsabilità amministrativa dell’ente è
quella dei reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, ex artt. 24 e 25
del Decreto 231/01:
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di
un Ente pubblico (316 ter cod. pen.),
- truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico (art. 640, II comma, n. 1, cod.
pen.),
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod.
pen.),
- frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter cod.
pen.),
- corruzione per atto d’ufficio (artt. 318 e 321 cod. pen.),
- corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319 e 321 cod. pen.),
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter e 321 cod. pen.),
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.),
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 322 cod. pen.),
- concussione (art. 317 cod. pen.),
- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316 bis cod. pen.),
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri
degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis cod. pen.).
L’art. 25 bis del Decreto 231/01, novellato con l. 409/01 mira a sanzionare i reati di falsità in
monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, ovvero:
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto,
di monete falsificate (art. 453 cod. pen.),
- alterazione di monete (art. 454 cod. pen.),
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art.
455 cod. pen.),
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.),
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione
o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.),
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di
pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen.),
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla
falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod.
pen.),
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- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod. pen.)
In seguito, l'art. 3 del D.lgs. 61/02, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della nuova riforma del
diritto societario, ha introdotto il nuovo art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime di
responsabilità amministrativa degli Enti anche in relazione ai c.d. reati societari, cosi come
configurati dallo stesso D.Lgs. n. 61/2002, e precisamente:
- false comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. Civ.),
- false comunicazioni sociali in danno dell’ente, dei soci o dei creditori (art. 2622
Cod. Civ., nella nuova formulazione disposta dalla Legge 262/2005),
- falso in prospetto (art. 2623 Cod. Civ., abrogato dall’art. 34 della Legge 262/2005, la
quale ha tuttavia introdotto l’art. 173 bis del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58),
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dell’ente di revisione (art. 2624 Cod.
Civ.),
- impedito controllo (art. 2625 Cod. Civ.),
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 Cod. Civ.),
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 Cod. Civ.),
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o dell’ente controllante (art. 2628
Cod. Civ.),
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Cod. Civ.),
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis Cod. Civ.),
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 Cod. Civ.),
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 Cod. Civ.),
- illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 Cod. Civ.),
- aggiotaggio (art. 2637 Cod. Civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62),
- ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art.
2638 Cod. Civ., modificato dalla Legge n. 62/2005 e dalla Legge 262/2005).
Successivamente la L. 7/03 ha introdotto l'art. 25-quater, con il quale la responsabilità
amministrativa degli Enti viene estesa anche alla commissione di alcuni delitti aventi finalità
di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.
Segue la L. 228/03 11 che ha introdotto l’art. 25 quinques, a mente del quale la Società è
responsabile dei delitti contro la personalità individuale, contenente misure contro la tratta
delle persone, la cui versione aggiornata è in vigore dal 2 marzo 2006 (art. 600, 600 bis, 600 ter,
600 quater, 600 quater n.1, 600 quinques, 601 e 602 cod. pen.).
La l. 62/05 c.d. Legge Comunitaria 2004 e la l. 262/05 c.d. Legge sul risparmio hanno
ulteriormente esteso il novero dei reati la cui commissione può comportare la responsabilità
amministrativa degli Enti. In particolare, la l. 62/05 ha introdotto l'art. 25 sexies che prevede la
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punibilità dell'Ente nel cui interesse о vantaggio siano stati commessi i c.d. reati di "market
abuse", e più precisamente i reati di:
- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 - Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
- manipolazione del mercato (art. 185 del T.U.F.).
- abuso di informazioni privilegiate (art. 185 bis – T.U.F.);
- manipolazione del mercato (art. 185 ter – T.U.F.).
La Legge n. 262/2005 ha modificato l'art. 25-ter in tema di reati societari, ha raddoppiato
l'importo delle sanzioni pecuniarie previste dal medesimo articolo, ha altresì previsto la
responsabilità amministrativa degli Enti in relazione alla commissione del reato di omessa
comunicazione del conflitto di interessi (art. 2e29-bis c.c.).
Con l. 146/06 è stata ratificata la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine
organizzato transnazionale e ha previsto la responsabilità degli Enti per i reati
transnazionali di:
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 4\e-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-
qnater del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti о psicotrope (art. 74 del
Testo Unico del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309)
- traffico di migranti (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al digs. 25 luglio
1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma dell'induzione a non rendere dichiarazioni о a rendere
dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377 bis
e 378 c.p.).
La Legge in esame contemplava altresì la responsabilità degli Enti con riguardo a reati concernenti
il riciclaggio, purché commessi in via transanazionale; l'art. 64 D.Lgs. 231/07 nell'introdurre nel
Decreto l'art. 25 octies, ha abrogato tale previsione.
L’art. 9 L. 123/2007, sul riordino della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche ai reati di omicidio colposo e
lesioni gravi e gravissime commessi in violazione di norme di sicurezza ed
antinfortunistiche introducendo l’art. 25 septies.
Il D. Lgs. n. 231/2007 ha introdotto l’art. 25 octies del Decreto 231/01 prevedendo la
responsabilità dell’ente per la commissione dei reati di ricettazione (art. 648 cod. pen.),
riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
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illecita (art. 648 ter cod. pen.), per i quali in precedenza era prevista la punibilità nell'ipotesi in
cui sussistessero le condizioni poste dall'art. 3 l. 146/06, ossia si trattasse di reato transazionale.
Nel ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica con l. 48/07,
l’art. 7 ha previsto la responsabilità degli Enti anche in relazione alla commissione di delitti
informatici e trattamento illecito dei dati indicati dall’art.24 bis
Con l. 94/09 è stato inserito l’art. 24 ter in relazione alle ipotesi di reato presupposto di criminalità
organizzata e cioè art. 416 c.p. per i delitti di associazione a delinquere finalizzata:
- alla riduzione о mantenimento in schiavitù о in servitù (art. 600 c.p.);
- alla tratta di persone (art. 601c.p.);
- all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602c.p.);
- ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui
all'art. 12, d.lgs. 286/1998;
- art. 416-bis c.p. "Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera";
- art. 41e-ter c.p. "Scambio elettorale politico-mafioso"
- art. 630 c.p. "Sequestro di persona a scopo di rapina о di estorsione";
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. (intendendosi
per tali tutti i delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo
associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere
delitti, per acquisire in modo diretto о indiretto la gestione о comunque il controllo di
attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici о per
realizzare profitti о vantaggi ingiusti per sé о per altri); delitti commessi al fine di agevolare
l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis c.p.;
- art. 74, D.P.R. 309/90 "Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze
stupefacenti о psicotrope";
- art. 407 c.p., comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p. ossia i delitti concernenti l'illegale
fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in
luogo pubblico о aperto al pubblico di armi da guerra о tipo guerra о parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste
dall'art. 2, c.3, L. 110/75
Sempre nello stesso periodo con l. 99/09 sono stati introdotti i reati presupposto ex art. 25 nonies
in tema di diritto d’autore.
Il D.Lgs 121/11 ha introdotto l'art. 25-undecies i “Reati ambientali” estendendo la responsabilità
amministrativa anche per i reati ambientali introdotti nel codice penale ( introduzione dell’art. 727-
bis e 733-bis) e previsti dalla normativa di settore: D.Lgs. 152/2006 (modificata), legge 7 febbraio
1992, n. 150, legge 28 dicembre 1993, n. 549 e D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202.
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Il D.Lgs. 109/2012 in attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a
sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il
cui soggiorno è irregolare ha introdotto l’art. 25 duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi
il cui soggiorno è irregolare”.
La l. n. 190/12 ha introdotto i reati di corruzione tra privati (art.25-ter D.Lgs 231/01) e
l’induzione indebita a dare o promettere utilità (art.25 D.Lgs 231/01).
Sono state ufficializzate dal Ministero del Lavoro con d.m. del 13 febbraio 2014 le procedure
semplificate per l’adozione da parte delle piccole e medie imprese del modello di organizzazione e
gestione per la sicurezza sul lavoro (per piccole e medie imprese valgono le definizioni del UE).
Dal 1 gennaio è entrata in vigore la l. 186/14 (“Disposizioni in materia di emersione e rientro di
capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni
in materia di autoriciclaggio.”) che, con l'articolo 648-ter.1 c.p. introduce il reato di autoriciclaggio,
inserito anche come reato presupposto ai fini della applicabilità del Decreto legislativo 231 del
2001. Il suddetto reato punisce colui che impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche,
finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità derivanti dal delitto non
colposo che lo stesso ha commesso o concorso a commettere ostacolando concretamente
l’identificazione della provenienza illecita del provento.
Con la l. 68/15 entrata in vigore dal 29 maggio 2015 viene introdotto nel Codice penale il titolo VI-
bis "Dei Delitti contro l’ambiente” con nuove fattispecie di reato. Per quel che riguarda la
responsabilità da reato degli enti, la riforma interviene anche sull´art. 25-undecies del Decreto 231,
aggiungendo le nuove fattispecie tra i reati presupposto e relative sanzioni, nello specifico:
inquinamento ambientale (art.452-bis);
disastro ambientale (art. 452 quater);
delitti colposi contro l’ambiente (art.452 quinquies);
circostanze aggravanti (art. 452 octies);
traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies).
Nei casi di condanna per i delitti di inquinamento e disastro ambientale, la persona giuridica è
inoltre soggetta alle sanzioni interdittive.
Resta invariato. invece, l’elenco delle fattispecie ambientali presupposto della responsabilità
amministrativa degli enti come introdotto dal D.Lgs. n. 121/2011.
Con l’entrata in vigore della l. 69/2015 c.d. legge anticorruzione viene modificato l’articolo 2621
c.c. innovando in merito al dolo, alla rilevanza dei fatti esposti e alla loro concretezza ad indurre in
errore i destinatari delle comunicazioni. Il reato viene punito con la reclusione da uno a cinque
anni.
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3. Le sanzioni.
Le sanzioni a carico dell’ente ex D.Lgs. 231/08 sono individuate come segue:
- sanzioni pecuniarie (artt. da 10 a 12);
- sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17);
- confisca (art. 19);
- pubblicazione della sentenza (art. 18).
Le sanzioni pecuniarie sono individuate attraverso un sistema di quote, hanno natura
esclusivamente afflittiva e non risarcitoria.
La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema di “quote” in
numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro
258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice
determina:
- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità
della società nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e
per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l’importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della
società.
Le sanzioni interdittive hanno l’effetto di paralizzare o ridurre l’attività della società; sono irrogate
per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni a loro volta, e possono
consistere in:
- interdizione all’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell’illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni
di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, ed eventuale revoca di quelli
già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
In luogo dell’irrogazione della sanzione interdittiva, il giudice può disporre la prosecuzione
dell’attività della società da parte di un commissario nominato dal giudice (ai sensi e alle condizioni
di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 231/2001).
Le sanzioni interdittive possono applicarsi solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente
previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- la società ha tratto dal reato un profitto di “rilevante” entità e il reato è stato commesso da
soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in
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questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze
organizzative;
- sono stati commessi altri precedenti illeciti ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 dello stesso tipo
di quelli accertati dal giudice.
La normativa prevede, inoltre, la possibilità di applicare alcune sanzioni in via definitiva (quindi
superando il limite massimo di durata di due anni), qualora si verifichino determinati eventi
considerati particolarmente gravi dal legislatore. Se necessario, le sanzioni interdittive possono
essere applicate anche congiuntamente.
Qualora sussistano gravi indizi per ritenere la responsabilità dell’ente per un illecito dipendente da
reato e vi sono fondati motivi e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che
vengano commessi illeciti della stessa indole, le sanzioni interdittive di cui sopra possono anche
essere applicate in via cautelare.
3) Pubblicazione della sentenza (art. 18 d. lgs. n. 231/2001).
4) Confisca (art. 19 d. lgs. n. 231/2001): si tratta della confisca del profitto che la società ha tratto
dal reato.
Nelle ipotesi di commissione dei delitti ex artt. 24 – 25 octies del D.Lgs. 231/01 con esclusione per i
reati di cui all’art. 25 septies e dell’Art. 10 l. 146/06, nelle forme del tentativo, le sanzioni
pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l’irrogazione della
sanzione nel caso in cui l’ente impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la
realizzazione dell’evento.
4. Cause di esonero della responsabilità amministrativa.
Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/01 prevedono ipotesi di esonero dalla responsabilità amministrativa
dell'Ente laddove dimostri che:
1. l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del
fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della
specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne
l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente, dotato di
autonomi poteri di iniziativa e controllo;
3. le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il
suddetto Modello;
4. non vi sia stata omessa о insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.
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Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede che l'Ente vada esente da responsabilità se ha
adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello di organizzazione
gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
La normativa prevede, inoltre, che il Modello risponda alle seguenti esigenze di:
- individuazione dei rischi aziendali, ovvero delle attività nel cui ambito possono essere
commessi i reati;
- di esclusione che un qualunque soggetto operante all’interno della società, o per conto della
stessa, possa giustificare la propria condotta adducendo l’ignoranza delle discipline
aziendali ed evitare che il reato possa essere causato dall’errore, dovuto a negligenza o
imperizia, nella valutazione delle direttive aziendali;
- individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- previsione di specifici "protocolli" volti a programmare la formazione e l'attuazione delle
decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la
commissione di tali reati;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- adozione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel Modello;
La normativa prevede che il Modello possa essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra,
sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria,
comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare
entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.
Con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi in materia di market abuse, tale valutazione di
idoneità viene compiuta dal Ministero della Giustizia, sentita la Consob.
È infine previsto che negli enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto
direttamente dall’organo dirigente.
5. La responsabilità dell’ente e vicende modificative.
Il D.Lgs. 231/01 disciplina il regime delle responsabilità dell’ente nel caso di vicende modificative:
trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.
Il D.Lgs. 231/01 sancisce la regola che nel caso di “trasformazione dell’ente resta ferma la
responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto
effetto. Il nuovo ente sarà il soggetto destinatario delle sanzioni applicabili all’ente originario, per
fatti commessi anteriormente alla trasformazione.
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Nell’ipotesi di fusione l’ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati
dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.
Nell’ipotesi di scissione parziale la normativa prevede che la responsabilità resti in capo all’ente
scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione, mentre gli enti beneficiari della scissione,
sia essa parziale o totale, sono responsabili in solido per le sanzioni pecuniarie dovute dall’ente
scisso per reati anteriori alla scissione; tuttavia l’obbligo è limitato al valore del patrimonio
trasferito.
Qualora la fusione o la scissione siano avvenute prima della conclusione del giudizio di
accertamento della responsabilità dell’ente, il giudice nella quantificazione della sanzione
pecuniaria dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell’ente originario e non di quelle
dell’ente risultante dalla fusione.
Per quanto concerne le sanzioni interdittive essi si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato
trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell’ambito del quale il reato è stato commesso.
Da ultimo la normativa prevede che in caso di cessione o di conferimento dell’azienda nell’ambito
del quale è stato commesso, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione dell’ente cedente, il
cessionario è obbligato in solido con l’ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei
limiti del valore dell’azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri
contabili obbligatori o di cui il cessionario era a conoscenza.
6. Adozione del Modello da parte di Fratelli Rossetto s.a.s
6.1. Descrizione dei servizi della Fratelli Rossetto s.a.s
La Fratelli Rossetto s.a.s nasce nel 1957 come produttore di fusti in legno grezzi per tappezzieri, ad
opera dei 3 fratelli fondatori Angelo, Augusto e Narciso Rossetto.
Negli anni '60 avviene una svolta che segnerà il destino dell'azienda: il poliuretano.
La produzione si sposta sempre più verso lo stampaggio dei poliuretani flessibili, integrali e rigidi,
rappresentando ancor oggi il core business dell'azienda.
Fratelli Rossetto s.a.s. cogliendo nel tempo l’importanza dell’innovazione e del continuo
rinnovamento ha provveduto, nel corso dei decenni, ad ampliare le strutture e ad introdurre
macchinari e processi produttivi tecnologicamente all'avanguardia, adeguando le proprie modalità
operative alle novità normative, all’ampliamento del numero dei lavoratori e del volume di attività.
Attualmente l'azienda è guidata dalla seconda generazione della famiglia Rossetto. Si estende su
una superficie di mq 30.000, di cui 15.000 coperti; impiega oltre 170 persone.
Ad oggi vende in 32 paesi, toccando tutti e 5 i continenti, annoverando tra i propri clienti le più
rinnovate aziende del settore arredamento, nonché produttori di sedie, poltrone, divani,
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complementi del settore arredamento (contract, ufficio, comunità, casa), medicale,
navale,illuminazione.
I clienti sono i produttori di sedie, poltrone, divani, complementi del settore arredamento
(contract, ufficio, comunità, casa), medicale, navale, illuminazione.
Nel corso del tempo Fratelli Rossetto s.a.s. ha adeguato il proprio statuto e le proprie modalità
operative alle novità normative, all’ampliamento del numero dei soci e del volume di attività.
In particolare Fratelli Rossetto s.a.s. si muove sul mercato per gestire e mettere a disposizione della
clientela prodotti altamente personalizzati coniugando innovazione tecnologica e tradizione,
rispetto della normativa e cultura della sicurezza e del rispetto dell’ambiente.
Nell’ultimo decennio la Fratelli Rossetto s.a.s. ha intrapreso un percorso di sensibilizzazione e
miglioramento della cultura della sicurezza e della tutela dell’ambiente orientato all’
implementazione dei sistemi di gestione e della cultura aziendale sulla sicurezza e l’ambiente e alla
creazione di un sistema circolare virtuso in grado di coinvolgere il management aziendale, i
preposti e lavoratori.
7. La scelta di Fratelli Rossetto s.a.s: gli obbiettivi perseguiti con l’adozione del
Modello.
Nonostante il D.Lgs. 231/01 non preveda come obbligatoria l’adozione di un Modello di
organizzazione, gestione e controllo, Fratelli Rossetto s.a.s ha ritenuto di provvedere in tal senso al
fine di garantire un comportamento eticamente condiviso e perseguire il rispetto dei principi di
legittimità, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell’attività aziendale.
Fratelli Rossetto s.a.s ha, quindi, deciso di avviare un progetto di analisi ed adeguamento dei propri
strumenti organizzativi, di gestione e controllo alle esigenze espresse dalla normativa, al fine di
adottare un proprio Modello, ritenuto, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti
coloro che operano per conto dell’Azienda, affinché tengano comportamenti corretti e lineari
nell’espletamento delle proprie attività, un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio
di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.
7.2. Identificazione dei rischi e la costruzione del Modello.
7.2.1. La funzione del Modello nella realtà aziendale di Fratelli Rossetto s.a.s.
Lo scopo del presente Modello consiste nella creazione di un sistema strutturato ed organico di
procedure e attività di controllo da svolgersi volto a prevenire la commissione di reati di omicidio
colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, nonché volto a prevenire la commissione dei reati in materia ambientale.
Elementi centrali di detto Modello, oltre ai principi già richiamati sono:
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- l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli della realtà aziendale delle regole,
dei comportamenti, e delle procedure;
- la prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- la tutela dell’ambiente;
- evitare rischi di inquinamento e di danneggiamento ambientale e delle specie protette;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- adeguare i processi, gli impianti e le procedure aziendali, in particolare per quanto
concerne la concezione degli ambienti di lavoro e la scelta delle attrezzature e dei metodi di
lavoro e di produzione per ridurre gli effetti di questi sull’ambiente;
- tenere conto del grado di evoluzione della tecnica;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con
eventuale aggiornamento periodico;
- l’adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare
l’inosservanza delle misure organizzative adottate;
- l’adozione del Codice Etico;
- l’attribuzione all’OdV di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento
del Modello.
7.2.2. Identificazione dei rischi.
Nella predisposizione del presente Modello si è proceduto per fasi:
- analisi preliminare della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza delle
attività svolte dalla Società e del suo assetto organizzativo;
- identificazione dei rischi aziendali e delle aree in cui possono verificarsi le fattispecie di
reato; si è proceduto ad analizzare l’attività di Fratelli Rossetto s.a.s attraverso la
somministrazione di questionari alle figure di riferimento della struttura, oltre all’analisi
della documentazione, e della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/08, nonché l’analisi
della documentazione, le autorizzazioni ex d.lgs. 152/06, la somministrazione di questionari
alle figure di riferimento, l’analisi ambientale;
- predisposizione di protocolli di comportamento ed organizzativi per la prevenzione dei
rischi volti a creare un sistema organico e strutturato di prevenzione, attraverso una
valutazione del sistema in essere all’interno dell’azienda e rendendolo idoneo a ridurre il
rischio di reato ad un livello accettabile.
Si precisa che Fratelli Rossetto s.a.s ha ritenuto opportuno concentrare la propria attenzione su
quelle categorie di reati che, all’esito delle analisi preliminari apparivano astrattamente
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configurabili, in considerazione dell’attività e del contesto imprenditoriale essa in cui opera e cioè
quelle ex art. 25 sepites e quelle ex art. 25 undecies e del D.Lgs. 231/01
Per le altre ipotesi di reato ex D.Lgs 231/01 allo stato attuale Fratelli Rossetto s.a.s, valutato che
non siano concretamente configurabili nella propria realtà, ha ritenuto di non procedere,
sicuramente riservandosi di implementare il modello con dette ipotesi.
Analogamente, ai fini della prevenzione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a
rendere dichiarazioni mendaci nei confronti dell’Autorità Giudiziaria, varranno i principi ed i
presidi contenuti nel Codice Etico.
7.2.3. Finalità dell’adozione del Modello.
L’adozione del Modello è tesa alla creazione di un sistema di prescrizioni e strumenti organizzativi
volto a garantire che l’attività di Fratelli Rossetto s.a.s. avvenga nel pieno rispetto della normativa e
in un’ottica di prevenzione, oltre alla previsione di sanzioni verso quei comportamenti che possano
configurare una delle fattispecie di reato previste dal Decreto, così come attinenti il presente
Modello.
Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla
riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Fratelli Rossetto s.a.s la
consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un
illecito passibile di sanzioni sia a carico dell’autore della violazione (sul piano civilistico,
disciplinare e, in taluni casi, penale) sia a carico della Società;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque
nell’interesse di Fratelli Rossetto s.a.s che la violazione delle prescrizioni contenute nel
Modello comporterà l’applicazione di apposite sanzioni oppure la risoluzione del rapporto
contrattuale;
- ribadire che Fratelli Rossetto s.a.s. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed
indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti sono comunque
contrari ai principi etici fatti propri dall’azienda;
- censurare i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la
comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.
Il Modello predisposto da Fratelli Rossetto s.a.s si fonda pertanto su un sistema strutturato ed
organico di protocolli, nonché di attività di controllo volte a:
- individuare le aree/i processi di possibile rischio nell’attività aziendale vale a dire quelle
attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che possano essere commessi i reati;
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- definire un sistema normativo interno volto a prevenire i reati, al cui interno è previsto
l’adozione del Codice Etico;
- un sistema di deleghe, poteri e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una
chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle
decisioni;
- procedure formalizzate per disciplinare le modalità operative e di controllo nelle aree a
rischio;
- un organigramma definito, chiaro ed adeguato all’attività da svolgere;
- l’attribuzione all’Organismo di Vigilanza del compito di vigilare sul funzionamento e
sull’osservanza del Modello e di proporne l’aggiornamento.
8. Destinatari del Modello.
Il presente Modello è destinato agli organi societari ed i loro membri, ai dipendenti con qualsiasi
forma contrattuale di assunzione, ai Collaboratori, ai Clienti, ai Committenti, ai Fornitori ai
Consulenti esterni, agli Appaltatori, nonché ai membri dell’Organismo di Vigilanza, al Collegio
Sindacale, qualora nominato, e a quanti pur intrattenendo rapporti di collaborazione con l’Azienda
non appartengono alle categorie summenzionate. Tali figure sono tenute al rispetto puntuale di
quanto indicato nel presente Modello e al rispetto delle prescrizioni in esso contenute, anche in
adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti
commerciali, di lavoro, assistenza in essere con Fratelli Rossetto s.a.s, la quale condanna qualsiasi
comportamento difforme rispetto alle indicazioni legislative, alle previsioni del presente Modello.
8.1. Adozione del Modello.
Il presente Modello è stato adottato dai soci di Fratelli Rossetto s.a.s con decisione presa dai soci
accomandatari; potrà essere oggetto di successivi aggiornamenti, in attuazione di modifiche
normative, scelte di strategia aziendale, o a seguito di indicazioni dell’Organismo di Vigilanza.
I soci di Fratelli Rossetto s.a.s hanno inteso affidare ad un organismo il compito di vigilare sul
funzionamento, sull’efficacia, sul rispetto di quanto indicato in Modello, nonché di proporre
eventuali integrazione e/o aggiornamenti.
8.2. Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali.
Nella versione attuale il presente Modello si compone di una parte generale e di due parti speciali
una concernenti i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle
norma in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, altra i reati commessi in violazione delle
norme a tutela dell’ambiente come risultanti dal combinato disposto del D.Lgs. 152/06 s.m.i.,
codice penale, l. 68/15 e D.Lgs. 231/01.
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Alla luce dei risultati delle analisi effettuate Fratelli Rossetto s.a.s ha ritenuto che non fosse
necessario, ad oggi, adottare altre parti speciali relative ad altre ipotesi di reato previste dal D.Lgs.
231/01, fatte salve future valutazioni di competenza dei Soci, anche alla luce di osservazioni e o
indicazioni dell’Organismo di Vigilanza e del Collegio Sindacale, qualora nominato.
8.3. Modifiche ed integrazioni del Modello.
Il presente modello è un “atto di emanazione dell’organo dirigente” ex art. 6 c.1 lett a) D.Lgs.
231/01, sicché le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale dello stesso sono
rimesse coerentemente alla competenza dei soci.
Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) inserimento nel presente documento di ulteriori Parti Speciali;
b) soppressione di alcune parti del presente documento;
c) modifica dei compiti dell’Organismo di Vigilanza;
d) individuazione di un Organismo di Vigilanza diverso da quello attualmente previsto,
comunque nel pieno rispetto di quanto stabilito dal regolamento adottato per il
funzionamento di quest’ultimo;
e) aggiornamento/modifica/integrazione dei principi di controllo e delle regole
comportamentali;
f) modifica della forma sociale.
Spetta ai soci di Fratelli Rossetto s.a.s integrare il presente Modello, in una fase successiva,
mediante apposita delibera, con eventuali ulteriori parti speciali relative ad altri ipotesi di reato
presupposto ai sensi del D.Lgs 231/01.
Tali determinazioni si giustificano in virtù della necessità di garantire un costante, tempestivo
aggiornamento ed adeguamento del Modello alle novità legislative, operative e/0 organizzative
dell’azienda.
Le proposte di modifica e/o di integrazione del Modello potranno essere avanzate anche
dall’Organismo di Vigilanza ai soci Fratelli Rossetto s.a.s, alla luce dell’attività di monitoraggio,
controllo e vigilanza e ogni qualvolta si riterranno opportune tenuto conto delle novità legislative,
operative e/o organizzative.
In ogni caso le decisioni concernenti le variazioni, modifiche, integrazioni del presente Modello
restano di competenza dei soci di Fratelli Rossetto s.a.s tenuto conto dei poteri agli stessi conferiti.
9. L’Organismo di Vigilanza.
L’art. 6, c. 1, del D.Lgs. 231/2001 dispone che l’Ente non risponde, oltre che provando l’adozione e
attuazione da parte dell’organo dirigente di un Modello di organizzazione idoneo, se prova che il
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compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento è
stato affidato ad un Organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
9.1. I requisiti dell’Organismo di Vigilanza.
Per prassi condivisa dalle principali Linee Guida della Associazioni di rappresentanza - deve
rispondere a determinate caratteristiche, e cioè:
Stabilità e continuità d’azione: l’Organismo di Vigilanza deve essere istituito in modo stabile
all’interno dell’organizzazione aziendale, sì da poter esercitare l’attività di monitoraggio,
aggiornamento del modello in modo continuativo, attuando tutte le modifiche rese necessarie
dall’eventuale mutamento dell’attività o dell’organizzazione aziendale. Deve divenire un costante
punto di riferimento per tutti coloro che intendono effettuare segnalazioni ovvero richiedere
indicazioni e pareri sulle condotte da osservare. La continuità di azione va intesa in termini di
effettività dell’attività di vigilanza e controllo ed in termini di costanza temporale dello svolgimento
delle funzioni dell’OdV.
Indipendenza ed autonomia: l’Organismo di Vigilanza deve poter esercitare le proprie funzioni con
indipendenza di giudizio e autonomia di iniziativa (anche finanziaria), in modo da poter vigilare
sull’applicazione del modello anche da parte degli organi di vertice dell’Ente.
Per assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e l’indipendenza è poi indispensabile che
all’Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di
decisioni ed attività operative, ne minerebbero l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche
sui comportamenti e sul Modello (Trib. Pen.Napoli ord. cautelare del 26.06.07 Gip. Saraceno).
Tali caratteristiche presuppongono che l’Organismo di Vigilanza sia collocato, all’interno
dell’organigramma aziendale, in una posizione gerarchicamente elevata, che riferisca unicamente
ai massimi vertici aziendali) e che i membri dell’Organismo di Vigilanza siano estranei alla gestione
operativa dell’Ente. (Trib. Pen.Napoli ord. cautelare del 26.06.07 Gip. Saraceno). L’Organismo di
Vigilanza è un soggetto che riporta direttamente ai vertici della Società e non è legato alle strutture
operative da alcun vincolo gerarchico, in modo da garantire la sua piena autonomia ed
indipendenza nell’espletamento delle funzioni.
Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro
organismo o struttura aziendale, fermo restando che i soci accomandatari sono in ogni caso
chiamati a svolgere un’attività di vigilanza sull’adeguatezza del suo intervento, in quanto
responsabile ultimo del funzionamento e dell’efficacia del Modello.
A ulteriore garanzia di autonomia, nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale,
il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare una dotazione di risorse finanziarie, proposta
dall’Organismo di Vigilanza stesso, della quale lo stesso potrà disporre per ogni esigenza necessaria
al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).
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E’, inoltre, creato un canale di comunicazione tra OdV e Organo direttivo, come pure un
collegamento, nel rispetto dell’autonomia, tra OdV, Collegio sindacale.
Professionalità: Tale requisito si riferisce alle competenze che i membri dell’OdV devono
possedere per poter svolgere efficacemente l’attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche
proprie di chi svolge attività “ispettiva”, ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e
di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico.
Onorabilità: i membri dell’Organismo di Vigilanza devono possedere requisiti di autorevolezza
morale ed onorabilità e devono essere assenti a loro carico sentenze di condanna o di
patteggiamento per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (Trib.Pen. Milano, ord. cautelare 20
settembre 2004, Gip. Secchi). Ai fini dell’attestazione di onorabilità i membri dell’Organismo di
Vigilanza non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato ovvero con
sentenza ex 444 c.p.p. per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.
9.2. Identificazione dell’Organismo di Vigilanza. Nomina.
La F.lli Rossetto s.a.s, con decisione dei soci, ha nominato un Organismo di Vigilanza collegiale a
composizione mista, cioè con membri interni ed esterni, ritenendo che tale composizione
garantisca i necessari requisiti di indipendenza e autonomia.
La durata in carica, revoca e sostituzione dei membri dell'O.d.V. è regolata dal regolamento
dell'Organismo. In particolare i componenti restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente ai soci accomandatari ed informa della propria
attività il Collegio Sindacale, qualora nominato.
9.3. Cause di ineleggibilità, di decadenza e poteri di revoca.
Fatto salvo quanto statuito nel regolamento dell’Organismo di Vigilanza costituiscono motivi di
ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza:
- avere rapporti di coniugio, parentela о di affinità entro il quarto grado con soci e con
membri del Collegio Sindacale laddove nominato;
- essere titolari di deleghe, procure o, più in generale, poteri о compiti che possano minarne
l'indipendenza del giudizio;
- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito о condannato a una pena
che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici о l'incapacità ad esercitare
uffici direttivi; essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità
giudiziaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- essere stati condannati con sentenza passata in giudicato o soggetti a pena ex 444 c.p.p.,
fatti salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal D.lgs.
231/01 о a reati della stessa indole.
Parte Generale Rev. 00 – ________
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Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'Organismo di Vigilanza e di tutelare il legittimo
svolgimento delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, la revoca
del mandato conferito ad uno о più membri dell'Organismo potrà avvenire soltanto per giusta
causa, mediante un'apposita decisione dei soci accomandatari, sentito il Collegio Sindacale,
qualora nominato, e gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza.
Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:
- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti dal presente Modello di
Gestione, e dal regolamento disciplinare;
- l'interdizione о l'inabilitazione, ovvero un'infermità tale da comportare l'assenza dalle
attività dell'Organismo per un periodo continuativo superiore ai sei mesi;
- una sentenza di condanna passata in giudicato о di patteggiamento pronunciata nei
confronti di uno dei membri dell'OdV per reati di cui al D.Lgs 231/01 о reati della stessa
indole;
- la violazione degli obblighi di riservatezza, cosi come indicati nel regolamento
dell'Organismo di Vigilanza.;
- il venir meno del requisito dell'onorabilità.
Ove sussistano gravi ragioni di convenienza, i soci accomandatari procederanno a disporre -
sentito il parere del Collegio Sindacale, qualora nominato, ed degli altri membri dell'O.d.V., ove
non coinvolti, - la sospensione dalle funzioni di uno о tutti i membri dell'Organismo di
Vigilanza, provvedendo tempestivamente alla nomina di un nuovo membro о dell'intero
Organismo. Si rinvia al regolamento dell'Organismo di Vigilanza per quanto non ulteriormente
specificato.
Qualora la revoca del mandato venga esercitata nei confronti di tutti i componenti
dell'Organismo di Vigilanza, i soci di Fratelli Rossetto s.a.s., sentito il Collegio Sindacale,
qualora nominato, provvederà tempestivamente a nominare un nuovo Organismo.
9.4. Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza:
La mission dell’Organismo di Vigilanza consiste:
- nella verifica e vigilanza sul Modello e nel suo aggiornamento;
- nell’ attività di monitoraggio e controllo circa l’adeguatezza del modello;
- nell’ analisi circa il mantenimento dei requisiti di funzionalità del modello;
- nell’aggiornamento del modello;
- nel presentare proposte di adeguamento ai soci accomandatari, ove se ne evidenzi la
necessità, proporre l'aggiornamento e l'integrazione del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 la cui approvazione è riservata ai soci accomandatari;
- nell'attività di informazione e formazione sullo stesso;
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- nell’attività di promozione, presso tutti i dipendenti e terzi collaboratori, la consapevolezza
dell'obbligo di informare l'Organismo di Vigilanza della commissione di infrazioni alle
norme dettate dal presente Modello;
- nella gestione dei flussi informativi.
In particolare l’OdV vigila sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla
struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo, lesioni gravi e
gravissime commesse con violazione delle norme in tema di sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro, e la commissione di reati in violazione della normativa ambientale. L’Organismo di
Vigilanza può avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti
(Responsabile Sicurezza, Salute ed Ambiente, Datori di Lavoro, RSPP - Responsabili del
Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP - Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione,
RLS - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - Medici Competenti, addetti primo
soccorso, addetti alle emergenze in caso d'incendio – responsabili area ambiente, consulenti
esterni).
Sul piano più squisitamente operativo l’Organismo di Vigilanza avrà il compito di:
- farsi promotore di procedure di controllo, tenendo in considerazione che la responsabilità
primaria resta in capo ai preposti in quanto direttamente coinvolti nell’erogazione dei
servizi di Fratelli Rossetto s.a.s. e forma parte integrante del processo;
- compiere ispezioni, ricognizioni, sopralluoghi volti a valutare la coerenza con il DVR
esistente, nonché effettuare veridiche mirate su determinate operazioni/servizi o atti posti
in essere da Fratelli Rossetto s.a.s. nell’ambito delle proprie attività;
- coordinarsi con le diverse funzioni aziendali coinvolte per migliorare il monitoraggio delle
attività;
- verrà tempestivamente informato sull’evoluzione delle attività e dei servizi offerti da Fratelli
Rossetto s.a.s.
10. Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari.
L’ Organismo di Vigilanza provvede a fornire un'informativa annuale nei confronti dei soci
accomandatari in cui dovrà indicare:
- l'attività complessivamente svolta nel corso dell'esercizio, con particolare riferimento a
quella di verifica sui processi sensibili ex D.lgs. 231/01;
- le criticità emerse sia in termini di comportamenti о eventi interni alla Società, sia in
termini di efficacia del Modello ex D.lgs. 231/01;
- la disamina di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno e delle azioni intraprese
dall'O.d.V. stesso e dagli altri soggetti interessati;
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- le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o risorse;
- i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di
attuazione;
- l'individuazione del Piano di attività per l'anno successivo.
Inoltre, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire tempestivamente ai soci accomandatari in
merito a:
- qualsiasi violazione del Modello ex D.Lgs. 231/01 ritenuta fondata, di cui sia venuto a
conoscenza per segnalazione о che abbia accertato l'Organismo stesso;
- rilevate carenze organizzative о procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di
commissione di reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01;
- modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del
Modello;
- esito degli accertamenti disposti a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'Autorità
Giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da
parte dei soci accomandatari.
11. Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.
11.1. Segnalazioni da parte di esponenti o da parte di terzi.
Il flusso informativo strutturato è un valido strumento per garantire l'attività di vigilanza
sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause
che hanno reso possibile il verificarsi dei reati di cui all’art. 25 septies e art. 25 undecies D.Lgs.
231/01, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione
che si rendono necessarie all'Organismo nel corso delle sue verifiche.
In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra
informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del
Modello nelle aree di attività a rischio.
E' fatto, quindi, obbligo a tutti i dipendenti, a prescindere dall’inquadramento contrattuale,
terzi, collaboratori ed ai dipendenti di terze società che collaborino a qualsiasi titolo con Fratelli
Rossetto s.a.s. di riferire tempestivamente, anche in forma anonima qualsiasi evento e/o
comportamento, proprio о altrui che contravvenendo a quanto indicato nel presente Modello,
possano dar luogo alla violazione di quanto indicato nel D.Lgs 231/01.
L'obbligo di informazione ha per oggetto qualsiasi notizia relativa a:
- la commissione di reati presupposto о compimento di atti idonei diretti alla realizzazione
degli stessi;
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- la realizzazione di illeciti amministrativi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello e dai
protocolli ad esso relativi;
- eventuali carenze delle procedure vigenti;
- eventuali variazioni nella struttura aziendale od organizzativa;
- operazioni di particolare rilievo о che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare
il ragionevole pericolo di commissione di reati.
Il mancato adempimento dell’obbligo di informazione è a tutti gli effetti un illecito disciplinare
oggetto di specifica sanzione individuata nel sistema disciplinare.
11.2. Modalità delle segnalazioni.
Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'O.d.V., è stato istituito un
"canale informativo dedicato" attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica
[email protected] . Le segnalazioni potranno altresì essere trasmesse per posta all'indirizzo:
Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 c/o Fratelli Rossetto, via Castellana 64/A, 35010
Trebaseleghe (PD) .
L’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute, eventualmente ascoltando l’autore
della segnalazione e/o il presunto responsabile della violazione. Eventuali provvedimenti che
ne possono conseguire sono adottati nel rispetto del sistema disciplinare adottato.
L’ Organismo di Vigilanza dovrà valutare anche le segnalazioni anonime, purché circostanziate;
resta inteso che l’Organismo di Vigilanza dovrà assicurare la riservatezza dell’identità del
segnalante al fine di evitare qualsivoglia forma di ritorsione o discriminazione, fatti salvi gli
obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in
mala fede.
Tutte le informazioni, segnalazioni, rapporti e altri documenti raccolti e/o predisposti in
applicazione del presente Modello sono conservati dall’OdV in un apposito archivio
(informatico e/o cartaceo), gestito dall’ Organismo di Vigilanza, per un periodo di 5 anni.
L’accesso all’archivio è consentito esclusivamente ai membri dell’ Organismo di Vigilanza.
Si precisa, inoltre, che anche la documentazione prodotta nell’ambito delle attività di
predisposizione e aggiornamento del Modello e raccolta in uno specifico archivio è custodita a
cura dell’OdV.
12. Formazione del personale e diffusione del modello nel contesto aziendale e
all’esterno.
12.1. Formazione del personale.
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Fratelli Rossetto s.a.s. promuove tra tutti i dipendenti la conoscenza del presente Modello, con
apposite azioni di comunicazione e formazione; l'attività di formazione dovrà essere continua,
periodica e, quando necessario, anche tempestiva.
Le azioni comunicative prevedono:
- l’inserimento del Modello e del Codice Etico nel sito internet di Fratelli Rossetto s.a.s;
- la disponibilità del Modello Organizzativo e del Codice Etico per tutti i lavoratori.
La partecipazione alle attività formative da parte dei soggetti individuati deve essere ritenuta
obbligatoria; pertanto, la mancata partecipazione sarà sanzionata ai sensi del Sistema
Disciplinare.
La formazione deve fornire informazioni almeno in riferimento: al quadro normativo di
riferimento; al Modello adottato da Fratelli Rossetto s.a.s.; al Codice Etico, al Sistema
Disciplinare adottato, a casi aziendali di applicazione della normativa; ai presidi e protocolli
introdotti a seguito dell’adozione del Modello stesso.
Il livello di formazione e informazione è attuato con differente grado di approfondimento, in
relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse rispetto alle aree sensibili.
Viene innanzitutto prevista una formazione d’aula iniziale rivolta alle persone in organico
presso Fratelli Rossetto s.a.s. al momento dell’adozione del Modello che risultino operare nei
Processi Sensibili come sopra definiti.
Per la restante parte del personale e nei casi di nuovi ingressi in organico successivi all’adozione
del Modello è prevista un’apposita edizione del corso (anche eventualmente con modalità on-
line).
Della formazione effettuata dovrà essere tenuta puntuale registrazione.
12.2. Informativa ai soggetti esterni.
I soggetti esterni che intrattengono con Fratelli Rossetto s.a.s regolari rapporti di lavoro e/o
commerciali sono informati dell’adozione del modello e dell’esigenza che il loro
comportamento sia conforme a quanto indicato nel Modello stesso.
Pertanto Fratelli Rossetto s.a.s provvederà ad informare i soggetti esterni dell’adozione del
Modello e del Codice Etico, nonché inserirà clausole contrattuali specifiche.
13. Il Sistema disciplinare.
L’adozione di un adeguato sistema disciplinare per la violazione di quanto indicato nel presente
Modello costituisce aspetto essenziale per la sua effettività.
Come già indicato nel sistema disciplinare adottato da Fratelli Rossetto s.a.s, irrogazione di
sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un’eventuale procedimento penale, in quanto le
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regole di cui al presente Modello sono assunte da Fratelli Rossetto s.a.s. in piena autonomia,
rispetto a possibili contestazioni di natura penale o ex D.Lgs. 231/01.
Per quanto concerne i comportamenti tenuti dai lavoratori di Fratelli Rossetto s.a.s. in
violazione di quanto adottato con il presente Modello, ivi comprese le procedure, essi sono
configurabili come illeciti disciplinari, e saranno sanzionati tenuto conto di quanto dispone il
Sistema Disciplinare adottato da Fratelli Rossetto s.a.s., cui si fa espresso richiamo.
Per quanto concerne violazioni del presente Modello o del Codice Etico da parte di uno o più
membri della Direzione o dei Soci o del Collegio sindacale, allorchè nominato, si rinvia a quanto
indicato nel Sistema Disicplinare adottato da Fratelli Rossetto s.a.s..
14. Modello e Codice Etico.
Le regole di comportamento indicate e riportate nel presente Modello integrano quelle indicate
nella parte speciale e nel Codice Etico.