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Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Gennaio 2010 | www.estv.admin.ch Info IVA 20 concernente il settore Formazione Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

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Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

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© Edito dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna Dicembre 2010

Osservazioni preliminari

Espressioni che possono indicare una forma femminile o maschile non verranno in seguito distinte nella presente pubblicazione ma saranno utilizzate nell’una o nell’altra forma e sono considerate equivalenti.

Abbreviazioni

AFC Amministrazione federale delle contribuzioniAFD Amministrazione federale delle doganeart. articoloCHF Franchi svizzericpv. capoversoFF Foglio federaleIVA Imposta sul valore aggiuntoLFPr Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10)lett. letteraLIVA Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto

(RS 641.20)n. numeroN.IVA Numero di registro dei contribuenti IVAOIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto

(RS 641.201)RS Raccolta sistematica del diritto federale

Aliquote d’imposta valevoli fino al 31 dicembre 2010:

Aliquota normale 7,6 %; aliquota ridotta 2,4 %; aliquota speciale 3,6 %.

Aliquote d’imposta valevoli dal 1° gennaio 2011:

Aliquota normale 8,0 %; aliquota ridotta 2,5 %; aliquota speciale 3,8 %.

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Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA

La presente info IVA si fonda sulla LIVA e sull’OIVA, entrambe entrate in vigore il 1° gennaio 2010, ed è valevole da tale data. Le informazioni orali e scritte rilasciate sotto il regime della vecchia legge sull’IVA del 2 settembre 1999, che non corrispondono al contenuto della presente pubblicazione, non sono applicabili alle fattispecie verificatesi a partire dall’entrata in vigore della nuova LIVA del 12 giugno 2009. Mantengono invece la loro validità le informazioni rilasciate nonché le pubblicazioni edite a suo tempo in virtù della vecchia legge sull’IVA e riferite a fattispecie verificatesi tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2009.

La presente info IVA si rivolge ai prestatori che hanno sede o domicilio in territorio svizzero e all’estero dei settori insegnamento, istruzione, educazione e perfezionamento. Le spiegazioni si basano sulle seguenti disposizioni legali concernenti questi settori: articolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA, nonché articoli 13 e 30 OIVA.

Trovate ulteriori informazioni su determinati temi (p. es. assoggettamento, controprestazione, deduzione dell’imposta precedente) nelle corrispondenti info IVA.

Le informazioni contenute nella presente info IVA devono essere considerate come spiegazioni dell’AFC riguardanti la LIVA e l’OIVA. La pubblicazione dovrebbe permettere ai contribuenti e ai loro rappresentanti di salvaguardare i propri diritti e adempiere i propri obblighi in materia di IVA.Sos

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Indice delle materie

1 Concetto di prestazioni di formazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.1 Prestazioni di educazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.2 Insegnamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.3 Formazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.4 Perfezionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.5 Riqualifica professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.6 Corsi, conferenze e altre manifestazioni di natura scientifica o istruttiva . . . . . . 101.7 Attività di conferenziere o relatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.8 Esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.9 Prestazioni di servizi di natura organizzativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2 Delimitazioni delle prestazioni di formazione rispetto alle prestazioni senza carattere formativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.1 Delimitazione rispetto alla consulenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.1.1 In generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.1.2 Coaching (assistenza) e training (allenamento). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.2 Delimitazione rispetto alle manifestazioni di intrattenimento, di svago,

di socializzazione e sportive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.2.1 In generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.2.2 Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3 Principi generali del trattamento fiscale di prestazioni di formazione . . . . . . . . 163.1 Principio fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163.2 Luogo della prestazione di servizi in ambito formativo (art. 8 LIVA) . . . . . . . . . . 163.3 Opzione per l’imposizione delle prestazioni di formazione escluse dall’imposta 173.4 Pluralità di prestazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173.4.1 Prestazioni indipendenti (art. 19 cpv. 1 LIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183.4.2 Insieme, combinazioni di prestazioni di formazione con prestazioni

indipendenti (art. 19 cpv. 2 LIVA e art. 32 OIVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183.4.3 Prestazioni e prestazioni accessorie strettamente correlate sotto il profilo

economico in relazione alle prestazioni di formazione (art. 19 cpv. 3 e 4 LIVA) 19

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4 Imposizione di singole prestazioni in ambito formativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4.1 Attività di conferenziere o relatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4.2 Esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4.3 Vendita di materiale didattico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4.4 Corsi per l’infanzia e la gioventù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4.5 Soggiorni linguistici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224.5.1 Soggiorni linguistici in territorio svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234.5.2 Soggiorni linguistici all’estero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4.6 Scambio di studenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4.7 Impiego di apprendisti presso aziende terze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

4.8 Internati e scuole a orario continuato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244.8.1 Prestazioni di alloggio in internati e case per studenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244.8.2 Eventi speciali organizzati da scuole o internati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

4.9 Corsi a distanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264.9.1 Corsi interattivi a distanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264.9.2 Corsi autodidattici a distanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4.10 Corsi per disoccupati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

4.11 Istruzione del proprio personale da parte dell’impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

4.12 Istruzione di animali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

4.13 Elaborazione di corsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

4.14 Rivendita di prestazioni di formazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

4.15 Messa a disposizione e locazione dell’infrastruttura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

4.16 Pubblicità effettuata per terzi nell’ambito di manifestazioni di formazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4.17 Costi di annullamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

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4.18 Prestazioni di servizi di natura organizzativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314.18.1 Prestazioni di servizi di natura organizzativa secondo

l’articolo 21 capoverso 2 numero 11 lettera d LIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314.18.2 Prestazioni di servizi di natura organizzativa secondo

l’articolo 21 capoverso 2 numero 11 lettera e LIVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324.18.3 Organizzazione di manifestazioni di formazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334.18.3.1 Promotore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344.18.3.2 Organizzatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344.18.3.2.1 Rappresentanza diretta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344.18.3.2.2 Rappresentanza indiretta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

4.19 Cooperazione in materia di formazione e ricerca secondo l’articolo 13 OIVA . . 364.19.1 Istituti del settore delle scuole universitarie che, nell’ambito dell’articolo 63a

della Costituzione federale, sono promossi da Confederazione e Cantoni in virtù di una base legale (art. 13 cpv. 2 lett. a OIVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4.19.2 Organizzazioni di utilità pubblica secondo l’articolo 3 lettera j LIVA nonché collettività pubbliche secondo l’articolo 12 LIVA (art. 13 cpv. 2 lett. b OIVA) e ospedali pubblici, a prescindere dalla loro forma giuridica (art. 13 cpv. 2 lett. c OIVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4.19.3 Istituti di formazione e ricerca esteri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

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1 Concetto di prestazioni di formazione

Le prestazioni di formazione sono offerte sia da enti di diritto pubblico sia da imprese private. Il concetto delle prestazioni di formazione escluse dall’im­posta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA comprende le prestazioni di seguito esposte.

1.1 Prestazioni di educazione

Scopo delle prestazioni di educazione è da un canto la formazione del carat­tere di una persona e, dall’altro, l’insegnamento dei modi di vita fondamentali come per esempio i codici di condotta e di comportamento sociale, la perce­zione di responsabilità, la cura e l’igiene del corpo. È esclusa dall’imposta l’educazione dell’infanzia e della gioventù (fino al compimento del 18° anno di età).

N Per la delimitazione fa stato l’anno civile. Il giovane non è considerato 18enne sino alla fine dell’anno in cui compie i 18 anni.

1.2 Insegnamento

Viene considerata insegnamento la trasmissione pianificata e continua di conoscenze o competenze. In particolare, rientrano in questo ambito l’inse­gnamento impartito dalle scuole pubbliche, private o da docenti privati a livello primario, secondario I e secondario II come pure le formazioni transi­torie facoltative quali il 10° anno scolastico, l’anno propedeutico, l’insegna­mento nelle scuole professionali e di tirocinio.

1.3 Formazione

Nell’ambito della formazione sono trasmesse conoscenze e competenze in determinati ambiti in funzione dei requisiti di un profilo professionale. Rien­trano in questo ambito per esempio i tirocini professionali, compresi gli eventuali periodi di stage, gli studi in università, politecnici, scuole universi­tarie professionali nonché in altre scuole pubbliche o private.

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1.4 Perfezionamento

Il perfezionamento è la formazione continua che consente di aggiornare le conoscenze specialistiche di persone con diploma o certificato di capacità o che ha in altro modo una relazione diretta o indiretta con l’attività professio­nale. Esiste un rapporto diretto con l’attività professionale quando la forma­zione continua mira a trasmettere (nuove) conoscenze specifiche o cono­scenze volte a svolgere un’attività professionale efficiente e di successo (p. es. corsi linguistici, corsi sulla tecnica di lavoro, sull’organizzazione, di gestione dei conflitti, d’informatica).

1.5 Riqualifica professionale

Le prestazioni della riqualifica professionale consistono in misure d’istruzione che consentono alle persone di cambiare la loro attività professionale. Spesso si tratta di corsi appositamente organizzati, fondati in parte anche sull’espe­rienza professionale già acquisita dai partecipanti.

1.6 Corsi, conferenze e altre manifestazioni di natura scientifica o istruttiva

È considerata corso una sequenza regolare di ore d’insegnamento che con­sentono una formazione limitata nel tempo con un obiettivo didattico presta­bilito secondo i criteri di una scuola, in una materia o in un gruppo di materie. La durata del corso non è determinante. Un corso può durare una o più ore, con sequenze d’insegnamento estese su mezza giornata, una giornata o più giorni, settimane, mesi o anni. Rientrano in questa esclusione dall’imposta anche le lezioni di prova.

Una conferenza o relazione è una presentazione orale che tratta un determi­nato tema, spesso di natura scientifica, in cui l’interazione ha un significato secondario rispetto all’insegnamento.

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Con altre manifestazioni di natura scientifica o istruttiva s’intendono eventi che non rientrano nelle precitate categorie di prestazioni di formazione come simposi, congressi, workshop ecc. Tali prestazioni sono di carattere istruttivo se consistono prevalentemente nella trasmissione di conoscenze ai parteci­panti o nella scoperta di nuove conoscenze con i partecipanti. Una presta­zione è considerata di natura scientifica quando lo scopo primario consiste nell’acquisire e nel valutare nuove conoscenze in un determinato settore con un pubblico di specialisti. Corsi, conferenze e altre manifestazioni di carattere scientifico o istruttivo sono considerati prestazioni di formazione, se l’ele­mento scientifico o istruttivo prevale.

EsempiPrestazioni di formazione escluse dall’impostal Una fiduciaria organizza una manifestazione nel corso della quale diversi

relatori esterni tengono conferenze su temi specifici per fiduciari (p. es. fiscalità). La fiduciaria riceve dai partecipanti una partecipazione alle spese. Sia la partecipazione alle spese versata dai partecipanti sia l’onorario pagato ai relatori sono esclusi dall’imposta.

l La casa vinicola Vino SA si occupa del commercio di diversi vini italiani e francesi. Organizza un seminario di enologia durante 3 serate (di 3 ore ciascuna). Per la partecipazione è stato fissato un contributo di 100 franchi. Durante il seminario sono presentati diversi vini (cultura e storia, vitigni, immagazzinamento e maturazione, temperatura di con-sumo, scelta del vino adatto alla pietanza ecc.). L’ultima sera è possibile partecipare anche alla degustazione dei vini. Le quote di partecipazione a questo seminario sono escluse dall’imposta.

1.7 Attività di conferenziere o relatore

L’attività di conferenziere o relatore consiste nella presentazione orale di un determinato tema in occasione di una manifestazione. L’attività d’insegnante (svolta come attività professionale indipendente) in scuole e istituti di forma­zione (e perfezionamento) pubblici o privati è equiparata all’attività di confe­renziere.

F Per quanto riguarda la consegna di documentazione didattica vedi la cifra 3.4.1.

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1.8 Esami

Gli esami eseguiti nell’ambito della formazione sono considerati prestazioni di formazione. Rientrano in questo contesto sia le tasse d’esame per la tenuta dell’esame sia le prestazioni degli esperti d’esame per lo svolgimento e la sorveglianza degli esami, ma non la redazione di compiti d’esame (F cifra 4.2).

Non rientrano nell’articolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA come prestazioni escluse dall’imposta gli esami riconosciuti a livello federale o cantonale. Si tratta infatti di attività sovrane. Le rispettive tasse d’esame incassate non sono considerate controprestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 lettera l LIVA (cosiddette non controprestazioni).

1.9 Prestazioni di servizi di natura organizzativa

Le prestazioni di servizi di natura organizzativa in relazione a prestazioni di formazione sono escluse dall’imposta, se

l sono eseguite dal membro di un istituto, per esempio dall’associazione che sostiene un esame, per l’istituto stesso; oppure se

l sono eseguite per enti pubblici a condizione che tali enti pubblici ese­guano a loro volta prestazioni di formazione.

F Cifre 4.18.1 e 4.18.2

2 Delimitazioni delle prestazioni di formazione rispetto alle prestazioni senza carattere formativo

Affinché una prestazione sia considerata di carattere formativo, deve in primo luogo perseguire lo scopo di trasmettere conoscenze ai sensi della cifra 1. Le prestazioni di formazione vanno pertanto delimitate dalle altre prestazioni che possono a loro volta trasmettere conoscenze (p. es. consulenza), ma che perseguono in prima linea un altro scopo.

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2.1 Delimitazione rispetto alla consulenza2.1.1 In generale

Un’importante delimitazione rispetto alla prestazione di formazione è la delimitazione rispetto alla prestazione di consulenza imponibile. Si ha una prestazione di consulenza imponibile se sono soddisfatte cumulativamente le tre condizioni di seguito riportate, vale a dire quando la prestazione (con­tratto)

l è concepita in base alle esigenze individuali del committente;l è fondata su una precedente analisi della situazione in questione presso il

committente (impresa); el consiste nell’elaborazione e nell’eventuale attuazione di concrete pro­

poste di soluzione di un problema.

Anche nell’ambito delle prestazioni di consulenza sono trasmesse cono­scenze, tuttavia non si tratta del loro scopo primario. Contrariamente a una prestazione di formazione, la prestazione di consulenza non si esaurisce con la trasmissione di conoscenze. L’obiettivo primario consiste nell’attuazione di conoscenze teoriche per risolvere un problema concreto. In questo senso, una consulenza professionale, per lo studio o la carriera è ad esempio considerata una prestazione di consulenza eseguita per terzi dietro controprestazione.

Sono sempre considerati prestazioni di formazione i corsi offerti pubblica-mente, anche se sono frequentati soltanto dai collaboratori di un datore di lavoro.

Le prestazioni di consulenza sono considerate eseguite nel luogo in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica (art. 8 cpv. 1 LIVA).

Una prestazione è sovente costituita sia da elementi d’insegnamento sia da elementi di consulenza. Il giudizio se una tale prestazione di servizi debba essere qualificata come prestazione di formazione o di consulenza dipende dal contenuto del contratto stipulato dalle parti. Quando lo scopo principale dei contraenti è la consulenza, gli eventuali elementi della prestazione di formazione sono subordinati alla consulenza e la controprestazione comples­siva è imponibile (art. 19 cpv. 3 LIVA).

La situazione cambia quando lo scopo principale dei contraenti è la presta­zione di formazione. In questo caso gli eventuali elementi della prestazione di consulenza sono subordinati alla formazione e la controprestazione comples­siva è esclusa dall’imposta (art. 19 cpv. 3 LIVA).

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Esempil A una catena di supermercati sono presentate possibilità per ridurre costi

e perdite dovuti ai furti. In tal caso si tratta di una prestazione di consu-lenza imponibile.

l A una catena di supermercati sono presentate possibilità per ridurre costi e perdite dovuti ai furti. L’incaricato introduce autonomamente la solu-zione scelta insieme alla direzione e la mette in atto (p. es. mediante l’istruzione e il coaching del personale). Le istruzioni al personale sono considerate prestazioni accessorie alla consulenza e pertanto imponibili all’aliquota normale.

2.1.2 Coaching (assistenza) e training (allenamento)

I termini di coaching e training non indicano inequivocabilmente se si tratta di una prestazione di formazione esclusa dall’imposta o di una prestazione di servizi imponibile. Per un giudizio fiscale occorre chiarire se si pone in primo piano la prestazione di formazione esclusa dall’imposta o la prestazione di servizi imponibile.

Esempil Una società di consulenza è incaricata del coaching di dirigenti bancari. In

questo caso non si tratta di una prestazione di formazione esclusa dall’im-posta, bensì di una prestazione di consulenza imponibile.

l Un consulente di marketing indipendente è incaricato di allenare alla vendita telefonica il personale di vendita di un negozio di vini. Il consu-lente istruisce i collaboratori in gruppo, in occasione di un seminario di 3 giorni, con un corso che utilizza nella stessa forma anche per altri committenti. Dopo il seminario accompagna ogni partecipante singolar-mente per mezza giornata, al fine di verificare l’attuazione nella pratica di quanto appreso, quale forma di controllo della qualità (coaching). In questo caso la prestazione complessiva è considerata una prestazione di formazione, poiché il coaching costituisce un’integrazione alla presta-zione di formazione.Se in un secondo momento, nell’ambito di un nuovo incarico, indipen-dente dal training, ha luogo un altro coaching, quest’ultimo è considerato una prestazione imponibile che non è più in relazione con la formazione.

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2.2 Delimitazione rispetto alle manifestazioni di intrattenimento, di svago, di socializzazione e sportive

2.2.1 In generale

Le manifestazioni di svago, di divertimento, del tempo libero, di socializza­zione, le attività di gruppo o sportive ecc. possono contenere a loro volta elementi formativi. Siccome lo scopo primario di tali attività non è la trasmis­sione di conoscenze, bensì quello di fare nuove esperienze e/o un’avventura, tali prestazioni non sono considerate prestazioni di formazione ai sensi dell’ar­ticolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA. Le istruzioni che servono concreta­mente soltanto per l’occupazione del tempo libero, per esempio per svolgere correttamente l’attività e impedire i pericoli, non conferiscono un carattere formativo alla prestazione. Tali manifestazioni sono imponibili all’aliquota nor­male.

Esempi:l discese lungo rapide e fiumi (riverrafting, canyoning);l vacanze attive (pittura artistica, equitazione, escursioni ecc.);l escursioni guidate in montagna, con gli sci o in bicicletta;l attività che rafforzano lo spirito di gruppo;l lancio singolo con il paracadute o immersione subacquea singola.

2.2.2 Sport

Sono imponibili all’aliquota normale le entrate realizzate con corsi sportivi che non servono in prima linea alla formazione, bensì al fitness, all’allenamento, all’irrobustimento e all’animazione sportivi o alla salute.

Esempi:l ginnastica, aerobica, pump, spinning, nordic walking, acquafit;l corso di yoga;l culturismo, muscolazione;l programmi di “AllezHop”.

Tuttavia, quando prevale l’insegnamento di una disciplina sportiva o la forma­zione di monitori vi è una prestazione di formazione.

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Esempi:l corso di tennis, 10 lezioni;l corso di karate;l corso di equitazione;l corso per sommozzatori;l corso di formazione per monitori “Gioventù e Sport”;l corsi di formazione indetti dalle federazioni (p. es. corsi per monitori di

Swiss-Ski, corso di allenatore, corso per dirigenti sportivi).

3 Principi generali del trattamento fiscale di prestazioni di formazione3.1 Principio fiscale

Le prestazioni di formazione ed educazione ai sensi dell’articolo 21 capo­verso 2 numero 11 LIVA sono prestazioni escluse dall’imposta e quindi non imponibili, a meno che non si sia optato per la loro imposizione. Occorre tuttavia tenere presente che le prestazioni di alloggio e della ristorazione eseguite in relazione alle prestazioni di formazione sono imponibili, se non rientrano nel concetto di insieme ai sensi della cifra 3.4.2.

F Per maggiori informazioni vedi le info IVA “Assoggettamento” e “Oggetto dell’imposta”.

Le prestazioni escluse dall’imposta non danno diritto alla deduzione dell’im­posta precedente ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 LIVA.

FPer maggiori dettagli vedi l’info IVA “Deduzione dell’imposta precedente e correzioni della deduzione dell’imposta precedente”.

3.2 Luogo della prestazione di servizi in ambito formativo (art. 8 LIVA)

Le prestazioni di formazione esposte alla cifra 1 e le relative prestazioni accessorie, conformemente all’articolo 8 capoverso 2 lettera c LIVA, sono considerate eseguite nel luogo in cui viene effettivamente svolta l’attività (evento formativo).

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Se in relazione alle prestazioni di formazione vengono eseguite altre presta­zioni indipendenti, il luogo dell’imposizione si determina in funzione del tipo di prestazione:

l prestazioni di servizi organizzative il luogo in cui il prestatore ha la sede della sua attività economica (art. 8 cpv. 2 lett. b LIVA);

l prestazioni di alloggio il luogo in cui la prestazione di alloggio è effettivamente eseguita (art. 8 cpv. 2 lett. f LIVA);

l prestazioni della ristorazione il luogo in cui la prestazione è effettivamete eseguita (art. 8 cpv. 2 lett. d LIVA).

3.3 Opzione per l’imposizione delle prestazioni di formazione escluse dall’imposta

Indicando chiaramente l’imposta nella fattura al destinatario della presta­zione, il contribuente può optare per l’imposizione volontaria di qualsiasi prestazione di formazione esclusa dall’imposta.

Per le prestazioni di formazione all’estero non è necessaria un’opzione in base all’articolo 60 OIVA.

In caso di rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie l’opzione non è possibile.

F Per maggiori dettagli vedi l’info IVA “Oggetto dell’imposta”.

3.4 Pluralità di prestazioni

Le prestazioni di formazione sono spesso eseguite insieme ad altre presta­zioni. Ai sensi dell’articolo 19 LIVA può trattarsi di varie prestazioni:

l prestazioni indipendenti;l insiemi;l prestazioni strettamente correlate sotto il profilo economico;l prestazioni accessorie.

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3.4.1 Prestazioni indipendenti (art. 19 cpv. 1 LIVA)

Nell’ambito della formazione, le prestazioni indipendenti sono riportate separatamente nella fattura e imposte conformemente al loro genere.

EsempiSono considerate prestazioni indipendenti in relazione a prestazioni di formazione:l le prestazioni di alloggio e della ristorazione;l le prestazioni turistiche in occasione di un seminario;l le prestazioni culturali e sportive come programma accessorio di un

congresso;l la custodia dei bambini in occasione di un congresso.

N Per la documentazione didattica consegnata nell’ambito dell’insegnamento, di corsi, seminari, congressi ecc. vedi la cifra 4.3.

3.4.2 Insieme, combinazioni di prestazioni di formazione con prestazioni indipendenti (art. 19 cpv. 2 LIVA e art. 32 OIVA)

Se sono offerte più prestazioni indipendenti le une dalle altre, riunite in un insieme o eseguite quale combinazione di prestazioni in cambio di una controprestazione complessiva, sotto il profilo dell’IVA queste prestazioni possono essere trattate in modo unitario come la prestazione preponderante qualora rappresentino in termini di valore almeno il 70 per cento della contro­prestazione complessiva (regola del 70/30 % o regola combinatoria). L’aliquota fiscale da applicare dipende dalla quota di prestazione preponde­rante (art. 19 cpv. 2 LIVA).

Le prestazioni indipendenti eseguite con una prestazione di formazione offerte come insieme a un prezzo forfetario (p. es. un caffè e una brioche durante la pausa del corso mattutino), a livello fiscale possono pertanto essere trattate in modo unitario come la prestazione preponderante (risp. le prestazioni preponderanti imponibili alla stessa aliquota d’imposta). La riparti­zione commisurata al valore sulle diverse prestazioni indipendenti va compro­vata con idonee annotazioni. Se in base all’applicazione della regola del 70/30 % tutte le prestazioni combinate sono escluse dall’imposta, non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 29 cpv. 1 LIVA).

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Se nessuna prestazione o più prestazioni non raggiungono almeno il 70 %, il trattamento unitario non è possibile e le singole prestazioni vanno con­teggiate con l’AFC singolarmente e di principio fatturate separatamente all’aliquota d’imposta applicabile.

F Per maggiori dettagli vedi l’info IVA “Oggetto dell’imposta”.

EsempioLa Computer SA offre pubblicamente un corso di formazione EED. Nel costo del corso, al prezzo forfetario di 1850 franchi, sono inclusi la formazione sull’arco di cinque giorni, i libri di testo, le bevande durante le pause e 5 pranzi.

In base a calcolazioni interne, il prezzo forfetario di 1850 franchi è così com-posto:

CHFformazione 1’250libri di testo 250 1’500 81,1 %vitto 350 18,9 %

Totale corso informatico 1’850 100,0 %

La regola combinatoria può essere applicata quando le prestazioni preponde-ranti, analoghe dal profilo dell’IVA, raggiungono, in base a calcolazioni interne, almeno il 70 % in valore della controprestazione complessiva. Nell’esempio qui citato, la prestazione di formazione esclusa dall’imposta, inclusa la prestazione accessoria, corrisponde all’81,1 % della contropresta-zione complessiva, motivo per cui l’intera combinazione di prestazioni è esclusa dall’imposta.

3.4.3 Prestazioni e prestazioni accessorie strettamente correlate sotto il profilo economico in relazione alle prestazioni di formazione (art. 19 cpv. 3 e 4 LIVA)

Le prestazioni strettamente correlate sotto il profilo economico ai sensi dell’articolo 19 capoverso 3 LIVA sono considerate una procedura economica unitaria e vanno trattate in funzione del carattere della prestazione comples­siva. Le prestazioni accessorie ai sensi dell’articolo 19 capoverso 4 LIVA costi­tuiscono una parte della prestazione principale e sono trattate fiscalmente come quest’ultima.

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EsempiPrestazioni e prestazioni accessorie strettamente correlate sotto il profilo economico:l documentazione didattica e costi (forfetari) del materiale, in relazione con

la prestazione di formazione eseguita (F cifra 3.4.1);l utilizzazione di un computer per un corso Word;l utilizzazione di auto, moto, aereo, imbarcazione per le lezioni di guida;l cavallo per le lezioni di equitazione;l utilizzo delle macchine per la lavorazione del legno durante la formazione

come falegname;l utilizzazione delle strutture di cucina della scuola durante i corsi di cucina;l servizio di navetta tra albergo e località del congresso;l materiale di documentazione relativo a un congresso;l regali di rappresentanza e consegna di beni.

I costi per l’infrastruttura messa a disposizione e utilizzata direttamente dagli allievi per il raggiungimento degli obiettivi didattici costituiscono pertanto una componente della controprestazione per la prestazione di formazione. Il prestatore non ha diritto alla deduzione dell’imposta precedente sui costi sostenuti in questo ambito.

F Per maggiori dettagli vedi l’info IVA “Oggetto dell’imposta”.

4 Imposizione di singole prestazioni in ambito formativo4.1 Attività di conferenziere o relatore

L’attività di conferenziere (o relatore) è esclusa dall’imposta, indipendente­mente dal fatto che la relativa controprestazione vada a favore del conferen­ziere o del suo datore di lavoro.

Rientra nell’attività di conferenziere esclusa dall’imposta anche tutta la docu­mentazione didattica da lui elaborata per il suo corso. Contrariamente alla semplice elaborazione di corsi, che è imponibile, il conferenziere presenta autonomamente il corso elaborato. Resta comunque imponibile la sola elaborazione della documentazione didattica, se non direttamente correlata all’attività di conferenziere (F cifra 4.13).

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4.2 Esami

La tenuta di esami non riconosciuti a livello federale o cantonale (tasse d’esame) è esclusa dall’imposta.

Nel caso di esami riconosciuti a livello federale o cantonale, si tratta di attività sovrane per la cui imposizione non si può optare.

Ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 11 lettera c LIVA le seguenti prestazioni in ambito di esami sono escluse dall’imposta:

l attività degli esperti d’esame (svolgimento di esami orali e correzione di esami scritti);

l sorveglianza di esami.

N Come l’elaborazione di corsi (F cifra 4.13), l’elaborazione di compiti d’esame è imponibile all’aliquota normale. Il luogo della prestazione di servizi in questo contesto è disciplinato dall’articolo 8 capoverso 1 LIVA (principio del luogo del destinatario).

N Nel caso di esami riconosciuti a livello federale o cantonale si tratta di prestazioni sovrane ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 lettera l LIVA. Non si può optare per l’imposizione delle tasse ricevute e i rispettivi costi non legittimano la deduzione dell’imposta precedente. In seguito a doppia utilizzazione dell’infrastruttura amministrativa, va corretta l’imposta precedente.

EsempioL’esame organizzato dall’ente promotore per l’ottenimento del diploma di esperto fiscale è considerato un atto sovrano; di conseguenza, la tassa d’esame non soggiace all’imposta.

4.3 Vendita di materiale didattico

La vendita di libri didattici è imponibile all’aliquota ridotta. Se il materiale didattico è costituito da CD, DVD o altri supporti dati, è imponibile all’ali­quota normale.

La documentazione didattica consegnata nell’ambito di lezioni, corsi, seminari, congressi ecc. è invece considerata prestazione accessoria, se è in diretta relazione con la prestazione di formazione eseguita dal prestatore (F cifra 3.4.1).

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4.4 Corsi per l’infanzia e la gioventù

A differenza delle prestazioni di formazione per adulti, le prestazioni nell’am­bito della formazione dell’infanzia e della gioventù includono anche una componente di assistenza. L’assistenza all’infanzia e alla gioventù è esclusa dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 9 in relazione al n. 11 LIVA). Le offerte di corsi rivolte all’infanzia e alla gioventù sono pertanto a loro volta escluse dall’im­posta.

Sono considerate giovani le persone che non hanno ancora compiuto il 18° anno di età.

N Per la delimitazione fa stato l’anno civile. Il giovane non è considerato 18enne sino alla fine dell’anno in cui compie i 18 anni.

N Non vi è una prestazione d’assistenza, se l’offerta prevede l’accompagnamento da parte dei genitori o di un’altra persona di riferimento. Se oltre a ciò non ha carattere formativo, una simile prestazione è imponibile (p. es. ginnastica per mamme o genitori e bambini, aerobica per mamme e bambini).

Per contro, la prestazione con carattere di formazione è sempre esclusa dall’imposta, indipendentemente che preveda o no l’accompagnamento da parte di una persona di riferimento.

Esempi:l corso di nuoto per neonati;l corsi di lingua prescolastici.

4.5 Soggiorni linguistici

I soggiorni linguistici possono comprendere sia prestazioni escluse dall’im­posta (p. es. insegnamento) sia prestazioni imponibili (p. es. trasporto, escur­sioni, vitto). Se il soggiorno dura almeno 2 semestri, si considera, alle condi­zioni riportate alla cifra 4.8.1, che l’alloggio non formi una prestazione del settore alberghiero imponibile bensì una locazione esclusa dall’imposta.

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4.5.1 Soggiorni linguistici in territorio svizzero

Nel caso dei soggiorni linguistici organizzati in proprio nome in territorio svizzero, le diverse prestazioni soggiacciono all’imposta o ne sono escluse, a seconda della loro natura. La fatturazione delle singole prestazioni può essere effettuata in modo separato, con l’indicazione dell’imposta, oppure in modo forfetario (F cifra 3.4).

F Per maggiori dettagli e ulteriori informazioni sui pacchetti viaggio vedi l’info IVA concernente il settore “Agenzie di viaggi ed enti turistici”.

4.5.2 Soggiorni linguistici all’estero

Nel caso di soggiorni linguistici all’estero, l’insegnamento linguistico è una prestazione eseguita all’estero con diritto alla deduzione dell’imposta prece­dente (art. 60 OIVA). I trasporti transfrontalieri per via aerea, per via ferro­viaria e in autobus (art. 23 cpv. 4 LIVA) sono esenti dall’imposta, le rimanenti prestazioni (alloggio, vitto ecc.) sono eseguite all’estero.

F Per maggiori dettagli sui pacchetti viaggio vedi l’info IVA concernente il settore “Agenzie di viaggi ed enti turistici”.

4.6 Scambio di studenti

Le quote di partecipazione versate a favore di un’istituzione di utilità pubblica nell’ambito dello scambio di studenti da persone fino al compimento del 25° anno di età per l’alloggio, il vitto, l’assistenza e l’insegnamento sono escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 10 LIVA se il luogo dello scambio si trova in territorio svizzero. Se lo scambio di studenti avviene con l’estero, si tratta di una prestazione eseguita all’estero con diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 60 OIVA).

Fanno parte dell’assistenza anche la preparazione e la rielaborazione succes­siva al periodo di scambio. Il viaggio di andata e ritorno nonché le eventuali spese d’assicurazione sono considerati prestazioni accessorie alle prestazioni escluse dall’imposta rispettivamente alle prestazioni eseguite all’estero e come tali condividono lo stesso destino fiscale.

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4.7 Impiego di apprendisti presso aziende terze

La formazione professionale di base comprende in particolare anche una formazione professionale pratica (art. 16 cpv. 1 lett. a LFPr). Quest’ultima si svolge nell’azienda di tirocinio, in una rete di aziende di tirocinio, in scuole d’arti e mestieri, in scuole medie di commercio o in altre istituzioni ricono­sciute a tale scopo (luoghi d‘insegnamento). Se, a complemento della sua formazione professionale pratica, un apprendista viene impiegato in un terzo luogo d’insegnamento (art. 16 cpv. 2 lett. c LFPr) oppure presso un membro di una rete di aziende di tirocinio, per esempio perché la formazione prevista secondo quanto richiesto dal regolamento sulla formazione professionale non può essergli dispensata dal proprio maestro di tirocinio, non si verifica un prestito di personale. I pagamenti effettuati fra un luogo di formazione e l’altro, sono considerati presso il destinatario come cifra d’affari nell’ambito della formazione.

4.8 Internati e scuole a orario continuato

La caratteristica di un internato è l’esecuzione a favore di persone in forma­zione delle seguenti prestazioni:

l prestazioni di formazione;l prestazioni della ristorazione;l prestazioni di alloggio rispettivamente locazione.

F Per maggiori dettagli sul trattamento di una pluralità di prestazioni vedi la cifra 3.4.

4.8.1 Prestazioni di alloggio in internati e case per studenti

L’alloggio (pernottamento senza prima colazione) in internati, convitti, case per apprendisti e studenti ecc., ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 21 LIVA, è escluso dall’imposta se sono soddisfatte cumulativa­mente le seguenti condizioni:

l il ciclo di formazione dura almeno 1 anno (2 semestri), senza interruzione. Le vacanze scolastiche non sono considerate come interruzione;

l durante il ciclo di formazione l’allievo abita ininterrottamente nel centro di formazione (internato, convitto, casa per apprendisti o studenti ecc.). Non sono considerate un’interruzione le assenze durante vacanze, fine setti­mana, periodi di pratica previsti dalla scuola o a causa di soggiorni in ospedali.

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La prima colazione è imponibile all’aliquota normale.

N Se le suddette due condizioni non sono soddisfatte cumulativamente, l’alloggio, compresa l’eventuale prima colazione, è considerato prestazione del settore alberghiero ed è pertanto imponibile all’aliquota speciale.

Di conseguenza, sono imponibili le prestazioni di alloggio di persone durante i cicli di formazione inferiori a 1 anno o che comportano un’interruzione.

Se i costi di pensione (alloggio, vitto, assistenza) sono fatturati forfetaria­mente – senza i costi di formazione – per il calcolo dell’imposta si può scegliere tra due metodi.

l Calcolo effettivo della quota di alloggio e della quota di vitto:le quote per l’alloggio, da un lato, e le altre prestazioni imponibili all’ali­quota normale (soprattutto vitto), dall’altro, possono essere determinate con calcoli dettagliati. La quota del vitto è imponibile all’aliquota normale, la quota di alloggio è esclusa dall’imposta o imponibile all’aliquota spe­ciale (prestazione di alloggio incl. prima colazione) (F vedi anche cifra 3.4).

l Determinazione forfetaria della quota di alloggio e della quota di vitto: – con una valutazione approssimativa, i costi compresi nella retta della

pensione per l’alloggio, esclusa dall’imposta (incl. l’eventuale assi­stenza) possono essere calcolati in ragione del 50 % della retta della pensione. Il rimanente 50 % è imponibile all’aliquota normale.

– In caso di alloggio imponibile all’aliquota speciale trova applicazione il forfait per gli arrangiamenti pensione completa (65 % all’aliquota speciale, 35 % all’aliquota normale; F info IVA “Albergheria e ristora-zione”).

N Se i costi di formazione, inclusi i costi di pensione, sono fatturati insieme, forfetariamente, tutte le prestazioni possono essere trattate insieme come combinazione di prestazioni ai sensi della cifra 3.4 a condizione che una prestazione sia preponderante (70 % e più).

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4.8.2 Eventi speciali organizzati da scuole o internati

Se l’allievo o i suoi genitori pagano una controprestazione separata per un evento speciale, come ad esempio una gita o una manifestazione sportiva, tale controprestazione è esclusa dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capo­verso 2 numero 9 LIVA nella misura in cui i partecipanti sono giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno di età. Per la delimitazione fa stato l’anno civile. Il giovane non viene considerato 18enne sino alla fine dell’anno in cui compie i 18 anni.

Se i partecipanti sono persone adulte che hanno già compiuto il 18° anno di età, a livello fiscale l’evento speciale va trattato come prestazione indipen­dente e va pertanto imposto conformemente al suo genere (F cifra 3.4), a condizione che non rientri nelle partite di giro ai sensi dell’articolo 24 capo­verso 6 lettera b LIVA.

Non si tratta di un evento speciale bensì di una prestazione di formazione se la gita avviene in stretta relazione con la formazione, per esempio sotto forma di approfondimento della materia.

4.9 Corsi a distanza

I corsi a distanza sono caratterizzati dalla trasmissione di conoscenze senza la contemporanea presenza di insegnante e allievo nel medesimo locale.

In questo contesto occorre operare una distinzione tra corsi interattivi a distanza e corsi autodidattici a distanza.

4.9.1 Corsi interattivi a distanza

Nei corsi interattivi a distanza vi è, nonostante la distanza spaziale, uno scambio fra l’insegnante o la scuola e l’allievo. Tale scambio può avvenire costantemente o anche in modo limitato, per esempio una tantum all’inizio del corso. Il corso interattivo a distanza costituisce una prestazione di forma­zione esclusa dall’imposta.

N Nell’ambito dei corsi interattivi a distanza, viene considerato il luogo dell’esecuzione dell’attività il luogo in cui opera l’insegnante (luogo del prestatore).

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Esempi:l cicli d’insegnamento per corrispondenza con correzione dei compiti

dell’allievo da parte dell’insegnante;l corsi in cui l’insegnante e l’allievo sono collegati tra loro tramite Internet.

4.9.2 Corsi autodidattici a distanza

Nei corsi autodidattici a distanza non vi è soltanto una distanza spaziale, bensì manca anche uno scambio fra l’insegnante e l’allievo. Non sono trasmesse conoscenze; l’obbligo del prestatore si esaurisce nella fornitura unica o scaglionata di libri di testo, CD, programmi informatici ecc. o nell’apertura dell’accesso alla corrispondente offerta in Internet. Nella fattispecie, non si tratta di prestazioni di formazione escluse dall’imposta.

Spetta unicamente al destinatario della prestazione decidere se utilizzare i beni forniti e le prestazioni di servizi concesse e assimilarne la materia, ese­guire eventuali compiti e correggerli con le soluzioni accluse. Il prestatore non ha né diritti né obblighi in proposito.

Esempi:l corso di lingue su CD-ROM;l libro sull’IVA con relativi esercizi;l CBT (computer based training) di tutti i tipi.

N I corsi autodidattici a distanza possono essere forniture imponibili e/o prestazioni di servizi in materia d’informatica. Sono paragonabili alla vendita di materiale didattico (F cifra 4.3). Il luogo della fornitura è determinato secondo l’articolo 7 LIVA, il luogo della prestazione di servizi in materia d’informatica secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA.

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4.10 Corsi per disoccupati

I corsi per disoccupati sono esclusi dall’imposta. Sono altresì escluse dall’im­posta le misure adottate nell’ambito del mercato del lavoro finanziate dalla collettività pubblica in relazione a un mandato di prestazione. Lo scopo di questi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è migliorare l’idoneità al collocamento e la reintegrazione professionale di disoccupati oppure di assicurati a rischio disoccupazione. Sono considerate provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, oltre alle prestazioni di formazione tipiche (p. es. corsi sulle modalità di candidatura), anche altre prestazioni di sostegno alla ricerca di un impiego che aiutano e accompagnano concretamente la persona disoccupata (p. es. coaching individuale, stage formativi e professionali) o danno una consulenza in merito ad altre possibilità occupazionali.

4.11 Istruzione del proprio personale da parte dell’impresa

Un’impresa che istruisce soltanto il proprio personale può far valere la dedu­zione dell’imposta precedente sulle spese d’insegnamento (documentazione didattica, infrastruttura, conferenzieri ingaggiati ecc.), a condizione che la for­mazione sia destinata all’attività imprenditoriale e che la deduzione dell’im­posta precedente sia ammessa ai sensi dell’articolo 28 segg. LIVA.

4.12 Istruzione di animali

L’istruzione o l’addestramento di animali è una prestazione imponibile (F info IVA concernente il settore “Produzione naturale e attività affini”). Una forma­zione contemporanea dell’animale insieme alla persona (p. es. istruzione del cane e del suo proprietario) è tuttavia esclusa dall’imposta.

4.13 Elaborazione di corsi

La pura elaborazione di corsi (concetto, contenuto) per venderli a terzi è una prestazione imponibile, indipendentemente dallo scopo a cui l’acquirente li destina.

Al contrario, l’elaborazione del corso viene considerata parte integrante dell’attività di conferenziere esclusa dall’imposta se la persona che elabora il corso lo presenta lei stessa.

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EsempioUn contribuente elabora un corso di danza di 10 lezioni per principianti, con un programma dettagliato per ogni lezione. Il corso viene venduto a scuole di ballo che, a loro volta, lo utilizzano per la formazione dei loro allievi. Il contri-buente che ha elaborato il corso impone la vendita del corso all’aliquota normale. Le scuole di ballo che tengono i corsi eseguono invece una presta-zione di formazione esclusa dall’imposta.

N L’elaborazione di libri e testi didattici e specialistici è esclusa dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 16 LIVA).

4.14 Rivendita di prestazioni di formazione

Se un’impresa acquista prestazioni di formazione escluse dall’imposta che intende poi rivendere a terzi, in nome proprio, sia la cifra d’affari risultante dalla vendita di tali prestazioni di formazione sia la cifra d’affari del suo prestatore sono escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA.

Si ha una rivendita di prestazioni di formazione escluse dall’imposta per esempio se una prestazione di formazione viene eseguita da un mandatario anche se quest’ultimo incarica a sua volta un conferenziere esterno di ese­guire la prestazione.

EsempioUn maestro di scuola guida incarica un collega della formazione teorica per l’esame di guida, mentre lui si occupa esclusivamente della formazione pratica. Egli fattura tuttavia la formazione completa agli allievi. La parte teorica gli viene fatturata dal suo collega, il quale ha elaborato e tenuto la parte teorica. Sia le cifre d’affari realizzate con la fatturazione agli allievi sia quelle del collega per la formazione teorica sono escluse dall’imposta.

4.15 Messa a disposizione e locazione dell’infrastruttura

La messa a disposizione dell’infrastruttura (p. es. mezzi didattici, computer, strumenti musicali, ausili audiovisivi) da parte di un locatore in territorio svizzero che non è allo stesso tempo il promotore della prestazione di forma­zione, è sempre considerata una prestazione imponibile all’aliquota normale.

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EsempioIl promotore di un corso introduttivo di chimica prende in locazione strumenti di misurazione e analisi presso una società farmaceutica. La società farmaceu-tica impone le entrate di locazione all’aliquota normale.

L’infrastruttura utilizzata per eseguire una prestazione di formazione desti­nata a un partecipante del corso costituisce una prestazione accessoria alla prestazione di formazione (F cifra 3.4.3).

4.16 Pubblicità effettuata per terzi nell’ambito di manifestazioni di formazione

Si tratta di una prestazione pubblicitaria imponibile per terzi nell’ambito di manifestazioni come corsi e congressi, quando durante tale manifestazione si fa pubblicità per terzi e il destinatario paga per esempio la prestazione pubbli­citaria sotto forma di assunzione delle spese, messa a disposizione gratuita, pagamento o simili.

La base di calcolo della prestazione pubblicitaria eseguita è costituita dal prezzo di mercato della prestazione compensata con la prestazione pubblici­taria (p. es. assunzione dei costi dei locali).

La controprestazione per la partecipazione rimane esclusa dall’imposta, se la prestazione di formazione prevale e se non si tratta di una prestazione di consulenza e/o di una manifestazione sociale a carattere di svago e/o diverti­mento ai sensi della cifra 2.

EsempioUna scuola professionale per parrucchieri offre anche corsi di perfeziona-mento per parrucchieri da donna. In primavera sono presentate e insegnate le nuove tendenze di taglio per donna. I partecipanti pagano una tassa di partecipazione al corso di 200 franchi. Un noto produttore di cosmetici sostiene inoltre i corsi della scuola professionale per parrucchieri con un contributo di 1000 franchi. Durante i corsi, la scuola professionale per parruc-chieri pubblicizza i prodotti della marca di cosmetici come per esempio shampoo e tinte, raccomandandone l’utilizzazione ai partecipanti.

Il contributo di 1000 franchi della casa cosmetica è imponibile all’aliquota normale quale controprestazione per la prestazione pubblicitaria eseguita. La tassa di partecipazione di 200 franchi versata dai partecipanti per il corso è invece esclusa dall’imposta perché relativa a una prestazione di formazione.

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4.17 Costi di annullamento

Se un allievo (partecipante) rinuncia alla prestazione di formazione benché si sia iscritto e se la tassa di iscrizione o immatricolazione non viene restituita o viene restituita soltanto in parte, l’importo trattenuto dal promotore del corso è considerato un risarcimento danni non imponibile. Lo stesso vale anche se la tassa per il recesso è fatturata dal promotore. Se le prestazioni di formazione sono imposte facoltativamente (opzione), la deduzione dell’imposta prece­dente non va corretta.

4.18 Prestazioni di servizi di natura organizzativa

Le prestazioni di servizi di natura organizzativa sono sostanzialmente imponi­bili all’aliquota normale.

Le prestazioni di servizi di natura organizzativa eseguite in relazione a eventi di formazione esclusi dall’imposta sono tuttavia esclusi dall’imposta nei casi riportati alle cifre 4.18.1 e 4.18.2.

Le prestazioni di servizi di natura organizzativa eseguite in relazione a esami a livello federale o cantonale (attività sovrane; F cifra 1.8) non rientrano nell’esclusione dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 11 lettere d ed e LIVA.

4.18.1 Prestazioni di servizi di natura organizzativa secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 11 lettera d LIVA

Se le prestazioni di servizi di natura organizzativa servono direttamente a realizzare cifre d’affari escluse dall’imposta nell’ambito della formazione e sono eseguite a favore di un’istituzione (p. es. società semplice), presso cui il prestatore è anche membro, tali prestazioni di servizi di natura organizzativa sono escluse dall’imposta.

Esempi di esamil Una scuola, membro dell’istituzione organizzatrice degli esami per specia-

listi in finanza e contabilità, fattura a tale istituzione l’elaborazione degli esami. Si tratta di una prestazioni di servizi di natura organizzativa esclusa dall’imposta.

l Una società, membro dell’istituzione organizzatrice degli esami per mentalcoach, fattura a tale istituzione la gestione del segretariato d’esame. Si tratta di prestazioni di servizi di natura organizzativa escluse dall’imposta.

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l L’ufficio fiduciario X, non membro dell’istituzione organizzatrice degli esami, fattura a tale istituzione l’allestimento della contabilità in relazione agli esami in questione. Si tratta di una prestazione di servizi imponibile all’aliquota normale.

Esempi di corsiLe scuole universitarie professionali L e B si uniscono alla Tax SA per creare una società semplice e offrire insieme corsi di perfezionamento in ambito fiscale. Le tasse per i corsi pagate dai partecipanti sono escluse dall’imposta, a eccezione di eventuali prestazioni della ristorazione e di alloggio. In tal modo la società semplice non diventa contribuente, non adempiendo le condizioni soggettive di assoggettamento.l La scuola universitaria professionale L (membro dell’istituzione) elabora la

documentazione per il corso (dispense, esercizi, compiti ecc.) e mette a disposizione i locali per la tenuta del corso. In questo caso, l’elaborazione della documentazione per il corso è (in contrapposizione alla cifra 4.13) una prestazione di servizi di natura organizzativa esclusa dall’imposta. La locazione dei locali non rientra nelle prestazioni di servizi di natura orga-nizzativa, ma, nel presente caso, è comunque a sua volta esclusa dall’im-posta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 21 LIVA.

l La scuola universitaria professionale B (membro dell’istituzione) mette a disposizione il personale (conferenzieri) per la tenuta dei corsi. Tali presta-zioni sono escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 11 lettera b LIVA.

l La Tax SA (membro dell’istituzione) si occupa dei lavori amministrativi concernenti i corsi (inserzioni, conteggi, incasso ecc.). Si tratta di presta-zioni di servizi di natura organizzativa escluse dall’imposta ai sensi dell’ar-ticolo 21 capoverso 2 numero 11 lettera d LIVA.

4.18.2 Prestazioni di servizi di natura organizzativa secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 11 lettera e LIVA

Le prestazioni di servizi di natura organizzativa eseguite a enti pubblici (Con­federazione, Cantoni, Comuni), che svolgono, a titolo oneroso o non one­roso, prestazioni di formazione escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 11 lettere a–c LIVA, sono escluse dall’imposta. In questi casi le prestazioni di servizi di natura organizzativa sono in stretta relazione con la rispettiva prestazione di formazione.

EsempioUn’azienda attiva nei settori della consulenza e del perfezionamento elabora un concetto e allestisce la documentazione per un corso offerto dall’Ufficio

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federale del personale ai collaboratori della Confederazione. Queste presta-zioni di servizi di natura organizzativa sono escluse dall’imposta.

4.18.3 Organizzazione di manifestazioni di formazione

Le seguenti spiegazioni sono indirizzate in particolare

l ai promotori (F cifra 4.18.3.1); el agli organizzatori (F cifra 4.18.3.2)

di manifestazioni di formazione quali congressi, seminari, conferenze, corsi, workshop ecc., di seguito riassunte sotto il termine “manifestazioni”.

Sono considerate prestazioni di servizi degli organizzatori di manifestazioni le prestazioni che servono soprattutto a rendere possibile una manifestazione, per esempio le seguenti prestazioni eseguite in relazione alla tenuta di un evento:

l allestimento di concetti, programmi del giorno, programmi quadro e di accompagnamento;

l trattative con conferenzieri e sponsor;l lavori di segretariato, pubblicazione dell’evento, modalità d’iscrizione,

incasso, tenuta della contabilità;l predisposizione dell’infrastruttura;l elaborazione di corsi e di compiti d’esame;l attività come direttore del corso.

Le seguenti prestazioni di servizi possono a loro volta essere incluse, ma di per sé non sono considerate prestazioni di servizi degli organizzatori di manifesta­zioni:

l locazione di sale e beni;l fornitura di stampati;l prestazioni pubblicitarie;l attività di conferenziere;l prestazioni della ristorazione e di alloggio;l prestazioni di trasporto;l prestito di personale;l prestazioni culturali e turistiche come teatro, concerti, manifestazioni

sportive;l tenuta della contabilità aziendale e controlling per un promotore di

manifestazioni.

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N Le prestazioni di servizi degli organizzatori di manifestazioni sono considerate eseguite nel luogo in cui il prestatore ha la sede della sua attività economica (art. 8 cpv. 2 lett. b LIVA).

F Per ulteriori informazioni su determinate prestazioni di servizi di natura organizzativa escluse dall’imposta, per esempio in relazione alla tenuta di esami, vedi le cifre 4.18.1 e 4.18.2.

4.18.3.1 Promotore

È considerato promotore chi, di fronte al pubblico e ai partecipanti, annuncia e realizza la manifestazione in proprio nome, nonché chi incarica uno o più organizzatori di organizzare tutta o parte della manifestazione.

Il luogo in cui il promotore esegue la prestazione di servizi è il luogo in cui si svolge la manifestazione (art. 8 cpv. 2 lett. c LIVA).

4.18.3.2 Organizzatore

È considerato organizzatore chi ha ricevuto l’incarico di adottare le misure necessarie per l’esecuzione di una manifestazione. Un organizzatore orga­nizza la manifestazione sia in nome e per conto di terzi (rappresentanza diretta) sia in proprio nome ma per conto del promotore (rappresentanza indiretta).

F Per maggiori informazioni in relazione all’attribuzione delle prestazioni vedi l’info IVA “Oggetto dell’imposta”.

4.18.3.2.1 Rappresentanza diretta

Se l’organizzatore, in caso di una prestazione di servizi di natura organizzativa in ambito formativo, non agisce come prestatore verso l’esterno, viene considerato prestatore il rappresentato, ossia, il promotore. La rappresen­tanza diretta è disciplinata dall’articolo 20 LIVA.

Se sono soddisfatti i requisiti per la rappresentanza diretta, sono attribuite all’organizzatore soltanto le prestazioni di servizi di natura organizzativa fatturate separatamente.

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Il luogo della prestazione di servizi presso l’organizzatore è il luogo in cui egli ha la sede della sua attività economica o del suo stabilimento d’impresa (art. 8 cpv. 2 lett. b LIVA). Se per un organizzatore domicilato in territorio svizzero il luogo della manifestazione si trova in territorio svizzero, le sue prestazioni di natura organizzativa sono imponibili all’aliquota normale. Qualora il luogo della manifestazione sia situato all’estero, le prestazioni di servizi dell’organiz­zatore sono esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 numero 9 LIVA.

F Per maggiori informazioni in relazione all’attribuzione delle prestazioni vedi l’info IVA “Oggetto dell’imposta”.

4.18.3.2.2 Rappresentanza indiretta

Se agisce in proprio nome, l’organizzatore fattura al promotore, eventual­mente con un supplemento, tutte le singole prestazioni eseguite in proprio nome nell’ambito del suo mandato di organizzazione. Le singole prestazioni sono imponibili a seconda del loro genere. Il luogo delle singole prestazioni è determinato secondo l’articolo 8 LIVA.

Una controprestazione richiesta separatamente dall’organizzatore per le sue prestazioni di servizi di natura organizzativa è imponibile nel luogo in cui egli ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa. Se il luogo di tali prestazioni di servizi è in territorio svizzero, le stesse sono imponi­bili all’aliquota normale.

Le spese sostenute in relazione a prestazioni imponibili o esenti dall’imposta o a prestazioni considerate eseguite all’estero ai sensi dell’articolo 8 capo­verso 1 LIVA danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente.

EsempiFatturazione in caso di rappresentanza indiretta: rifatturazione dei costi con supplemento e senza prestazione di servizi di natura orga-nizzativa separataPer il simposio del 2 – 3 marzo 2010 a Zurigo fatturiamo quanto segue:

Onorari dei conferenzieri CHF 10’000 senza IVA

Forfait congressi (vitto e locazione della sala) CHF 15’000 incl. 7,6 % IVAPernottamento con prima colazione CHF 11’000 incl. 3,6 % IVA

Totale CHF 36’000

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Fatturazione in caso di rappresentanza indiretta: rifatturazione dei costi e prestazione di servizi di natura organizzativa separataPer il simposio del 2 – 3 marzo 2010 a Zurigo fatturiamo quanto segue:

Onorari dei conferenzieri CHF 8’000 senza IVAForfait congressi (vitto e locazione della sala) CHF 12’000 incl. 7,6 % IVAPernottamento con prima colazione CHF 10’000 incl. 3,6 % IVA

Prestazioni di servizi di natura organizzativa CHF 6’000 incl. 7,6 % IVA

Totale CHF 36’000

Le prestazioni eseguite in nome dell’organizzatore e per le quali ha utilizzato forniture e prestazioni di servizi di terzi ottenute all’estero sono esenti dall’im­posta. Se le prestazioni di terzi sono eseguite sia in territorio svizzero sia all’estero, è esente dall’imposta soltanto la parte delle prestazioni di servizi dell’organizzatore relative alle prestazioni all’estero (art. 23 cpv. 2 n. 10 LIVA).

F Per maggiori informazioni sull’attribuzione delle prestazioni vedi l’info IVA “Oggetto dell’imposta”.

4.19 Cooperazione in materia di formazione e ricerca secondo l’articolo 13 OIVA

Le prestazioni eseguite tra istituti di formazione e ricerca che partecipano alla cooperazione in materia di formazione e ricerca sono escluse dall’imposta, se effettuate nell’ambito della cooperazione, a prescindere dal fatto che la cooperazione in materia di formazione e ricerca si presenti quale soggetto fiscale.

Sono considerati istituti di formazione e ricerca:

a. gli istituti del settore delle scuole universitarie che, nell’ambito dell’arti­colo 63a della Costituzione federale, sono promossi da Confederazione e Cantoni in virtù di una base legale;

b. le organizzazioni di utilità pubblica secondo l’articolo 3 lettera j LIVA nonché le collettività pubbliche secondo l’articolo 12 LIVA;

c. gli ospedali pubblici, a prescindere dalla loro forma giuridica.

Le imprese dell’economia privata non sono considerate istituti di formazione e ricerca ai sensi dell’articolo 13 OIVA.

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4.19.1 Istituti del settore delle scuole universitarie che, nell’ambito dell’articolo 63a della Costituzione federale, sono promossi da Confederazione e Cantoni in virtù di una base legale (art. 13 cpv. 2 lett. a OIVA)

Nella lettera a dell’articolo 13 capoverso 2 OIVA rientrano gli istituti del settore delle scuole universitarie secondo la prevista legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario sviz­zero (LASU; disegno in FF 2009 4063). In caso di collaborazione tra questi istituti si presume che le prestazioni erogate fra loro avvengano nell’ambito della cooperazione. A questo proposito non è necessario produrre una parti­colare prova.

Questa presunzione si applica anche agli ospedali universitari che, nelle rispettive collettività pubbliche, sono strettamente collegati alle università nel settore della formazione e della ricerca.

EsempioLe scuole universitarie professionali A–E si uniscono per creare una coopera-zione di formazione. La scuola universitaria professionale B si occupa del controlling e acquista hardware e software per tutti i partecipanti della cooperazione di formazione. La compensazione di queste prestazioni ai membri della cooperazione di formazione (A, C–E) o ai membri di un’altra cooperazione di formazione è esclusa dall’imposta. In caso di rendiconto secondo il metodo effettivo, la scuola universitaria professionale B non può dedurre l’imposta precedente per l’acquisto di hardware e software.

4.19.2 Organizzazioni di utilità pubblica secondo l’articolo 3 lettera j LIVA nonché collettività pubbliche secondo l’articolo 12 LIVA (art. 13 cpv. 2 lett. b OIVA) e ospedali pubblici, a prescindere dalla loro forma giuridica (art. 13 cpv. 2 lett. c OIVA)

In caso di collaborazione tra istituti secondo l’articolo 13 capoverso 2 lettera b rispettivamente c OIVA non si presume che le prestazioni erogate fra loro avvengano nell’ambito di una cooperazione di formazione e ricerca (restano riservati gli ospedali universitari; F cifra 4.19.1). Spetta ai partecipanti dimo­strare che il rapporto di prestazione nell’ambito di una cooperazione di formazione e ricerca è escluso dall’imposta. L’AFC raccomanda la stipulazione di contratti scritti, in modo da potere produrre questa prova.

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Per poter rientrare nell’articolo 13 capoverso 2 lettera b OIVA, gli istituti menzionati devono effettivamente essere responsabili del settore di forma­zione e ricerca e operare in esso. Le loro prestazioni nell’ambito delle coopera­zioni di formazione e ricerca in qualità di partecipanti a questo tipo di coope­razioni sono escluse dall’imposta.

EsempiLa direzione della pubblica educazione del Canton X avvia con due istituti del settore delle scuole universitarie una cooperazione di formazione e ricerca. Nello studio che verrà condotto si tratta di pronosticare la possibile evoluzione nel settore della formazione universitaria professionale. Concretamente, si vuole analizzare la possibile influenza dei mezzi elettronici nell’ambito dell’in-segnamento e le esigenze di risorse che ne derivano.Sono escluse dall’imposta sia le prestazioni della direzione della pubblica educazione, sia quelle dei due istituti del settore delle scuole universitarie per il raggiungimento dello scopo comune di questa cooperazione di formazione e ricerca.

L’approvvigionamento elettrico del Canton X fornisce ai due istituti del settore delle scuole universitarie elettricità e gas. Le prestazioni del Cantone non avvengono nell’ambito di una cooperazione di formazione e ricerca. Nella misura in cui gli istituti non appartengono alla medesima collettività pubblica del Cantone (art. 38 OIVA), queste prestazioni sono imponibili all’aliquota normale.

4.19.3 Istituti di formazione e ricerca esteri

La qualificazione degli istituti di formazione e ricerca esteri avviene appli­cando per analogia l’articolo 13 capoverso 2 OIVA e le condizioni secondo le cifre 4.19.1 e 4.19.2.

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Competenze

L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è competente per• la riscossione dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero;

• la riscossione dell’imposta sull’acquisto di prestazioni eseguite da imprese con sede all’estero.

L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è competente per• la riscossione dell’imposta sull’importazione di beni.

Le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti.

Potete raggiungere la Divisione principale IVA come segue:per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto Schwarztorstrasse 50 3003 Berna

per fax: 031 325 75 61

per e­mail: [email protected] Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e, se disponibile, il vostro N.IVA.

Le pubblicazioni dell‘AFC riguardanti l‘IVA sono ottenibili:• in forma elettronica tramite internet: www.estv.admin.ch (Webcode: d_03672_it)

• in forma cartacea: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL

Distribuzione pubblicazioni Stampati IVA 3003 Berna

www.bundespublikationen.admin.ch

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