Imposizione di gruppo - Federal Council · Imposizione di gruppo. 3. Spiegazioni introduttive...
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Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Gennaio 2010 | www.estv.admin.ch
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© Edito dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna Gennaio 2010
Osservazioni preliminari
Espressioni che possono indicare una forma femminile o maschile non verranno in seguito distinte nella presente pubblicazione ma saranno utilizzate nell’una o nell’altra forma e sono considerate equivalenti.
Abbreviazioni
AFC Amministrazione federale delle contribuzioniAFD Amministrazione federale delle doganeart. articoloCO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro
quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220)cpv. capoversoIVA Imposta sul valore aggiuntolett. letteraLIVA Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto
(RS 641.20)N.IVA Numero di registro dei contribuenti IVAOIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto
(RS 641.201)RS Raccolta sistematica del diritto federale
Aliquote d’imposta valevoli fino al 31 dicembre 2010:
Aliquota normale 7,6 %; aliquota ridotta 2,4 %; aliquota speciale 3,6 %
Aliquote d’imposta valevoli dal 1° gennaio 2011:
Aliquota normale 8,0 %; aliquota ridotta 2,5 %; aliquota speciale 3,8 %
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Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA
Basi legali: articoli 13 e 15 LIVA nonché 15-22 OIVA.
I soggetti giuridici con sede o stabilimento d’impresa in Svizzera che sono legati tra loro dalla direzione unica possono riunirsi in unico soggetto fiscale (gruppo IVA).
Valevole con l’entrata in vigore il 1° gennaio 2010 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA).
Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere consi-derate come spiegazioni dell’AFC riguardanti la LIVA e l’OIVA.
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Indice delle materie
1 Chi può diventare membro di un gruppo IVA? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 Quando esiste una riunione di imprese sotto una direzione unica? . . . . . . . . . . . 7
3 Quali sono i presupposti per la formazione di un gruppo? . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 Quali sono i confini geografici di un gruppo IVA? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
5 Quando inizia e termina l’imposizione di gruppo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6 Annuncio di modifiche nella composizione dei membri del gruppo. . . . . . . . . . . 9
7 Assegnazione di un N.IVA a un gruppo IVA e apparizione verso l’esterno . . . . . . 9
8 Requisiti amministrativi e contabili nell’imposizione di gruppo . . . . . . . . . . . . . . 108.1 Data di chiusura del bilancio dei membri del gruppo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108.2 Dichiarazione di consenso dei membri del gruppo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108.3 Contabilizzazione delle transazioni interne al gruppo IVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 108.4 Requisiti dei giustificativi per le transazioni interne al gruppo,
conservazione dei documenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108.5 Rendiconto IVA e dichiarazione all’AFC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108.6 Sistema di rendiconto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118.7 Applicazione di aliquote saldo o forfetarie e regolamentazione
forfetaria della deduzione dell’imposta precedente per le banche. . . . . . . . . . . . 118.8 Conseguenze fiscali dell’imposizione di gruppo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128.8.1 In generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128.8.2 Transazioni interne al gruppo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128.8.3 Deduzione dell’imposta precedente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128.9 Responsabilità solidale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Allegato
I Questionario sull’imposizione di gruppo (art. 13 LIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13II Modifiche nella composizione di un gruppo IVA esistente . . . . . . . . . . . . . . . . . 15III Dichiarazione di consenso all’imposizione di gruppo e alla responsabilità solidale 17
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1 Chi può diventare membro di un gruppo IVA?
I soggetti giuridici con sede o stabilimento d’impresa in Svizzera che sono legati tra loro dalla direzione unica possono diventare membri di un gruppo IVA. Sono soggetti giuridici di fatto persone giuridiche, società di persone (società in nome collettivo e in accomandita) e persone fisiche.
In un gruppo IVA possono essere inclusi anche soggetti giuridici che non eser-citano un’impresa.
Relativamente all’inclusione di associazioni e fondazioni in un gruppo IVA: F cifra 2.
Uno stabilimento d’impresa sito in Svizzera di una società estera può diven-tare membro di un gruppo IVA, indipendentemente dal fatto che sia o no iscritto nel Registro di commercio svizzero. Regola applicabile agli stabilimenti d’impresa per il Principato del Liechtenstein: F cifra 4.
2 Quando esiste una riunione di imprese sotto una direzione unica?
In base al concetto di gruppo industriale ai sensi dell’articolo 663e capo-verso 1 CO esiste una riunione sotto una direzione unica tra due o più imprese essenzialmente se – valutando il quadro complessivo dei reali rapporti – un’im-presa riunisce una o più imprese in un’unità economica (rapporto di superio-rità o di subordinazione).
Qualora in una società vi sia una partecipazione di capitale superiore al 50% del capitale sociale a contemporanea maggioranza dei voti, si presume una direzione unica. Ove ciò non sussista, soprattutto perché le imprese non pos-sono proprio essere dominate attraverso la maggioranza dei voti o del capi-tale (persone fisiche, società di persone, associazioni, fondazioni ecc.), deve essere documentato nel dettaglio perché nonostante la mancata maggio-ranza dei voti ovvero del capitale si possa desumere una direzione unica (p. es. statuti, contratti).
N L’unione personale della direzione non rappresenta di per sé una direzione unica.
Le persone fisiche che non dominano il gruppo possono essere iscritte come membri di un gruppo IVA soltanto se, in base ad accordi contrattuali in forma scritta, devono subordinare la loro attività commerciale completamente ad un’altra impresa (p. es. per contratto d’assicurazione o di agenzia generale).
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In base alle precedenti argomentazioni, le imprese associate, società semplici e joint venture non possono di principio essere ammesse in un’imposizione di gruppo. Si tratta di imprese sulle quali un’altra impresa esercita un influsso rilevante, ma non dominante.
Gli istituti di previdenza non possono essere membri di un gruppo IVA. Il legislatore presuppone la loro indipendenza economica.
3 Quali sono i presupposti per la formazione di un gruppo?
La cerchia dei membri di un gruppo IVA può essere scelta liberamente fra coloro che hanno diritto di essere inclusi nell’imposizione di gruppo. È ammessa la costituzione di più sottogruppi.
Il gruppo IVA deve designare un rappresentante (di norma un membro del gruppo IVA) che si assume la responsabilità per tutte le questioni amministra-tive dell’intero gruppo IVA di fronte all’AFC. Come rappresentante del gruppo può essere designata anche una terza persona esterna (p. es. una fiduciaria) con sede in Svizzera. In questo caso, però, occorre designare anche un membro del gruppo che sia responsabile di fronte all’AFC di tutte le attività di incasso (ovvero pagamento dei debiti fiscali entro i termini stabiliti).
Il rappresentante del gruppo si occupa dell’ottemperanza formale e materiale delle normative, specialmente del fatto che vengano allestiti e tempestiva-mente presentati i rendiconti periodici e che vengano pagate entro i termini stabiliti le imposte dovute dal gruppo IVA. Qualora l’AFC necessitasse di ulte-riore documentazione per i rendiconti, il rappresentante del gruppo ne è responsabile ed è tenuto a procurarsela e inoltrarla.
4 Quali sono i confini geografici di un gruppo IVA?
Il gruppo IVA comprende soltanto le imprese del gruppo aventi sede in Sviz-zera e tutti gli stabilimenti d’impresa siti in Svizzera di una società di un gruppo domiciliato all’estero. Se l’impresa superiore (controllante) ha la sua sede all’estero, possono essere incluse nel gruppo IVA solamente le imprese del gruppo e gli stabilimenti d’impresa siti in Svizzera.
Le succursali e gli stabilimenti d’impresa domiciliati in Svizzera di imprese con sede nel Principato del Liechtenstein vengono assegnati alla sede principale nel Liechtenstein e non possono pertanto essere inclusi come membri di un gruppo IVA svizzero.
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D’altra parte, gli stabilimenti d’impresa e le succursali domiciliati nel Princi-pato del Liechtenstein di un’impresa con sede in Svizzera vengono sempre assegnati alla sede principale in Svizzera e possono dunque essere inclusi in un gruppo IVA svizzero.
5 Quando inizia e termina l’imposizione di gruppo?
L’iscrizione di un gruppo IVA può essere effettuata al più presto all’inizio di un periodo fiscale (a parte nel caso di una nuova costituzione di un gruppo; vedi spiegazioni seguenti). Non sono possibili iscrizioni retroattive di gruppi IVA.
Se in precedenza non erano dati i presupposti per l’imposizione di gruppo per mancanza di rapporto di superiorità o di subordinazione, l’imposizione di gruppo è possibile con l’inizio del nuovo rapporto di superiorità o di subordi-nazione (nuova costituzione di un gruppo).
Eccetto in casi di ristrutturazione, nei quali la direzione unica muta o viene a cadere, l’imposizione di gruppo deve essere mantenuta durante almeno un periodo fiscale. Di conseguenza, l’alienazione di uno o più membri del gruppo non dominanti non autorizza a terminare anticipatamente l’imposizione di gruppo.
6 Annuncio di modifiche nella composizione dei membri del gruppo
Il rappresentante del gruppo è responsabile del fatto che tutte le modifiche nella composizione del gruppo vengano comunicate per scritto all’AFC entro 30 giorni dalla notificazione nel Registro di commercio o dopo la conclusione del contratto (F allegato II).
Si considerano modifiche nella composizione del gruppo soprattutto l’ac-quisto, la vendita, la liquidazione e il fallimento di imprese nonché le concen-trazioni e divisioni di imprese.
7 Assegnazione di un N.IVA a un gruppo IVA e apparizione verso l’esterno
Con l’iscrizione nel registro dei contribuenti IVA, al gruppo IVA rispettiva-mente al sottogruppo viene assegnato di principio un proprio (nuovo) N.IVA, con il quale dovrà in futuro conteggiare l’imposta. Tutti i membri del gruppo IVA agiscono verso l’esterno con questo N.IVA.
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8 Requisiti amministrativi e contabili nell’imposizione di gruppo8.1 Data di chiusura del bilancio dei membri del gruppo
Tutti i membri del gruppo chiudono i conti alla stessa data, eccezion fatta per le società holding che, per motivi inerenti alla presentazione dei conti, preve-dono un’altra data di chiusura del bilancio.
8.2 Dichiarazione di consenso dei membri del gruppo
Ogni membro del gruppo IVA riconosce per scritto di essere d’accordo con l’imposizione di gruppo e di essere responsabile in solido per il totale di tutti i debiti d’imposta (crediti d’imposta, interessi e spese) nei confronti dell’AFC (F cifra 8.9).
8.3 Contabilizzazione delle transazioni interne al gruppo IVA
Le transazioni interne al gruppo (costi e ricavi) vanno esposte separatamente nei libri contabili; ciò può avvenire con la rilevazione su conti separati oppure con un codice fiscale separato.
8.4 Requisiti dei giustificativi per le transazioni interne al gruppo, conservazione dei documenti
Per le transazioni dei membri giuridicamente autonomi all’interno di un gruppo IVA vanno prodotti giustificativi ai sensi delle norme del diritto commerciale.
Qualora le transazioni interne al gruppo venissero rilevate solo contabilmente, in base al principio “nessuna contabilizzazione senza giustificativo“, queste sarebbero da documentare tramite giustificativi contabili interni. Tali giustifi-cativi devono recare informazioni dettagliate sul tipo di transazioni e sul loro volume. I documenti contabili interni del destinatario della prestazione corri-spondono a quelli del prestatore.In caso di trasmissione elettronica di dati all’interno di un gruppo IVA si appli-cano le disposizioni dell’articolo 122 OIVA (forza probatoria di giustificativi conservati e trasmessi elettronicamente tramite terzi).
N I giustificativi sulle transazioni interne al gruppo non possono indicare l’IVA.
8.5 Rendiconto IVA e dichiarazione all’AFC
Ciascun membro del gruppo allestisce un rendiconto IVA (interno). In seguito, il rappresentante del gruppo allestisce un rendiconto IVA unico, riassumendo
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le cifre d’affari e le imposte precedenti. All’AFC viene inoltrato solo il rendi-conto IVA unico.
Non è necessaria la dichiarazione delle transazioni interne al gruppo nel ren-diconto IVA.
N Siccome ciascun membro del gruppo deve allestire un rendiconto IVA interno in virtù dell’articolo 21 capoverso 2 OIVA, è consigliabile che ogni membro del gruppo effettui almeno una volta all’anno una riconciliazione delle cifre d’affari e delle imposte precedenti. Il rappresentante del gruppo dovrebbe inoltre allestire alla fine dell’esercizio commerciale una distinta relativa alle cifre d’affari annue dichiarate e da dichiarare e alle deduzioni delle imposte precedenti di ogni società del gruppo, nonché effettuare una riconciliazione della cifra d’affari complessiva e delle imposte precedenti con il rendiconto del gruppo.
La correzione di lacune nei rendiconti IVA (interni) precedenti va effettuata separatamente da ogni membro del gruppo. Le lacune di tutto il gruppo vanno consolidate e la correzione deve avvenire separatamente dall’allesti-mento dei rendiconti ordinari.
8.6 Sistema di rendiconto
In caso d’imposizione di gruppo è indispensabile che tutti i membri del gruppo applichino lo stesso sistema di rendiconto, dunque il sistema secondo le controprestazioni convenute o quello secondo le controprestazioni rice-vute, e che abbiano lo stesso periodo di rendiconto.
8.7 Applicazione di aliquote saldo o forfetarie e regolamentazione forfetaria della deduzione dell’imposta precedente per le banche
L’imposizione di gruppo prevede che tutti i membri del gruppo applichino il metodo effettivo; non è possibile applicare i metodi delle aliquote saldo o for-fetarie.
F L’applicazione della regolamentazione forfetaria della deduzione dell’im-posta precedente per le banche è possibile alle condizioni indicate nell’info IVA “Finanza”.
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8.8 Conseguenze fiscali dell’imposizione di gruppo8.8.1 In generale
Tutti i membri del gruppo sono considerati un unico soggetto fiscale. Nei con-fronti dell’AFC il rappresentante del gruppo è responsabile per il corretto alle-stimento del rendiconto IVA.
8.8.2 Transazioni interne al gruppo
Le transazioni interne al gruppo non soggiacciono all’IVA. Di conseguenza, non è possibile una deduzione dell’imposta precedente in base a fatture o giustificativi emessi per le transazioni interne al gruppo. Non occorre dichia-rare le transazioni interne al gruppo nel rendiconto IVA.
8.8.3 Deduzione dell’imposta precedente
Il diritto alla deduzione dell’imposta precedente per forniture e prestazioni di servizi deve essere di principio valutato dal punto di vista di ogni singolo membro del gruppo, ossia in base alla cifra d’affari esterna conseguita alla fine dal gruppo, per la quale vengono impiegate le prestazioni acquistate.
FSui principi della correzione della deduzione dell’imposta precedente in caso di doppia utilizzazione vedi l’info IVA “Deduzione dell’imposta pre-cedente e correzioni della deduzione dell’imposta precedente”.
F Riguardo agli effetti in relazione con le modifiche d’utilizzazione vedi l’info IVA “Modifiche d’utilizzazione”.
8.9 Responsabilità solidale
Ciascun membro di un gruppo IVA risponde in solido per i debiti fiscali sorti durante la sua appartenenza al gruppo (crediti fiscali, interessi e spese).
Eventuali multe al gruppo IVA non rientrano nella responsabilità solidale.
Dopo l’uscita dal gruppo IVA il membro del gruppo uscito risponde solo per i crediti fiscali risultanti dalla propria attività imprenditoriale durante l‘apparte-nenza al gruppo.
Se è stata promossa l’esecuzione nei confronti di un membro del gruppo, è stata fatta valere una ripresa fiscale mediante avviso di tassazione nei con-fronti del rappresentante del gruppo o è stato annunciato un controllo, un membro del gruppo non può sottrarsi alla responsabilità solidale uscendo dal gruppo.
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AllegatoI Questionario sull’imposizione di gruppo (art. 13 LIVA)
Osservazioni preliminari:Affinché l’imposizione di gruppo possa essere autorizzata, deve essere pre-ventivamente presentata una richiesta. Per far ciò si deve rispondere per intero alle seguenti domande, allegando tutti i documenti richiesti. La richiesta e la dichiarazione di consenso (F allegato III) vanno debitamente firmate dai membri del gruppo. Altrimenti, la richiesta non potrà essere trattata.
1. Quali soggetti giuridici o imprese con sede o stabilimento d’impresa in Svizzera sono legati tra loro dalla direzione unica?
In proposito occorre presentare un organigramma contenente le parteci-pazioni di capitale o la ripartizione dei diritti di voto, nonché, ove neces-sario, una dichiarazione con il motivo per il quale, a vostro avviso, è data la direzione unica.
2. Se non tutti i soggetti giuridici che si trovano sotto la direzione unica ven-gono inclusi nel gruppo IVA (successiva lett. a) o se si prevede di costituire uno o più sottogruppi (successiva lett. b), occorre presentare i seguenti documenti:
a) un organigramma da cui risulti chiaramente quali soggetti giuridici siano da includere nel gruppo IVA (e indicazione nominale dei soggetti giuridici che non vengono inclusi nel gruppo IVA);
b) organigrammi da cui risultano chiaramente i soggetti giuridici da includere nei relativi sottogruppi (e indicazione nominale dei soggetti giuridici che non vengono ammessi in alcun sottogruppo).
3. Per ogni soggetto giuridico da includere in un gruppo IVA o in un sotto-gruppo occorre presentare i seguenti dati:
– denominazione dell’impresa;– scopo dell’impresa;– attività commerciale/i;– indirizzo commerciale o sede;– forma giuridica;– numero di telefono e persona di contatto;– N.IVA, se il soggetto fiscale singolo è già iscritto nel registro dei contri-
buenti IVA;– data di chiusura dell’esercizio commerciale.
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Per le persone fisiche occorre inoltre indicare cognome, nome, data di nascita, comune d’attinenza e indirizzo di domicilio privato.
Per ogni soggetto giuridico iscritto nel Registro di commercio occorre alle-gare un estratto aggiornato del Registro di commercio.
4. Tra i soggetti giuridici ve n’è qualcuno che si trova in liquidazione o in falli-mento o le cui quote di capitale non vengono detenute durevolmente, bensì solo temporaneamente? Se sì, quale e per quali motivi?
5. Quale soggetto giuridico è scelto come rappresentante del gruppo? Esso è
a) un soggetto giuridico da includere nel gruppo IVA; oppureb) una persona fisica o giuridica, che non è membro del gruppo IVA,
domiciliata o con sede commerciale in Svizzera (in questo caso, occorre necessariamente presentare un’apposita procura legalmente valida).
Accanto all’indirizzo o alla sede commerciale occorre indicare le coordi-nate bancarie di un membro del gruppo, contenenti i seguenti dati:
– conto postale;– nome e luogo della banca;– numero IBAN;– numero di conto bancario e di clearing.
(al posto delle suddette indicazioni può essere anche acclusa una polizza di versamento).
6. Desiderate allestire i rendiconti per il gruppo IVA rispettivamente per il/i sottogruppo/i o secondo il sistema delle controprestazioni convenute o quello delle controprestazioni ricevute? Se la scelta cade sul sistema di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, occorre presentare un’apposita domanda. Il relativo modulo è reperibile sul nostro sito internet: www.estv.admin.ch.
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7. Con la richiesta per l‘imposizione di gruppo va presentato anche il modulo n. 664 “Dichiarazione di consenso all’imposizione di gruppo e alla respon-sabilità solidale” (F allegato III) pure reperibile sul nostro sito internet. Tale modulo va legalmente firmato da tutti i soggetti giuridici da includere nel gruppo IVA o nel relativo sottogruppo.
L’AFC si riserva di richiedere ulteriori documenti.
Ringraziamo per la collaborazione.
Amministrazione federale delle contribuzioni Divisione principale dell’imposta sul valore aggiuntoSchwarztorstrasse 503003 Berna
II Modifiche nella composizione di un gruppo IVA esistente
Ogni ingresso o uscita da un gruppo IVA esistente deve essere comunicato per scritto all’AFC.
Inoltre, per ogni soggetto giuridico da includere in un gruppo IVA o in un sot-togruppo o da ritirare da tale gruppo o sottogruppo, occorre presentare i seguenti dati e documenti. La richiesta nonché la dichiarazione di consenso (in caso d’ingresso in un gruppo IVA) vanno legalmente firmati dalle imprese interessate (ossia dal nuovo membro e dal rappresentante del gruppo).
– denominazione dell’impresa;– scopo dell’impresa;– attività commerciale/i;– indirizzo commerciale o sede;– forma giuridica;– numero di telefono e persona di contatto;– N.IVA, se il soggetto fiscale singolo è già iscritto nel registro dei contri-
buenti IVA;– data di chiusura dell’esercizio commerciale.
Per le persone fisiche occorre inoltre indicare cognome, nome, data di nascita, comune d’attinenza e indirizzo del domicilio privato.
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Per ogni nuovo soggetto giuridico da ammettere in un gruppo si osservi inoltre quanto segue:
– per ogni nuovo soggetto giuridico iscritto nel Registro di commercio che deve essere ammesso in un gruppo IVA esistente occorre allegare un estratto aggiornato del Registro di commercio.
– occorre allegare un organigramma aggiornato dal quale risulti il rapporto di dominio nonché, ove necessario, una dichiarazione con il motivo per il quale, a vostro avviso, è data la direzione unica.
– data di costituzione rispettivamente data dalla quale è data la direzione unica, nonché data dalla quale viene richiesta l’inclusione in un gruppo IVA.
L’AFC si riserva di richiedere ulteriori documenti.
Ringraziamo per la collaborazione.
Amministrazione federale delle contribuzioni Divisione principale dell’imposta sul valore aggiuntoSchwarztorstrasse 503003 BernaSos
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III Dichiarazione di consenso all’imposizione di gruppo e alla responsabilità solidale
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Imposizione di gruppo
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Competenze
L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è competente per• la riscossione dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero;• la riscossione dell’imposta sull’acquisto di prestazioni eseguite da imprese
con sede all’estero.
L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è competente per• la riscossione dell’imposta sull’importazione di beni.
Le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti.
Potete raggiungere la Divisione principale IVA come segue:per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto Schwarztorstrasse 50 3003 Berna
per fax: 031 325 75 61
per e-mail: [email protected] Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e, se disponibile, il vostro N.IVA.
Le pubblicazioni dell‘AFC riguardanti l‘IVA sono ottenibili:• in forma elettronica tramite internet: www.estv.admin.ch (Webcode: d_03359_it)
• in forma cartacea: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL
Distribuzione pubblicazioni Stampati IVA 3003 Berna
www.bundespublikationen.admin.ch
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