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Spese di personale, turn over e limiti alle assunzioni: ultime novità Annalisa D’Amato

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Spese di personale, turn over e limiti alle assunzioni:

ultime novitàAnnalisa D’Amato

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I limiti in materia di spese di personale ed assunzioni

Regime generale

1. Limiti sulla spesa complessiva di personale

2. Le assunzioni a tempo indeterminato

3. Limiti sulle spese per lavoro flessibile

4. La copertura dei posti dirigenziali

5. Spese per la contrattazione collettiva integrativa

6. In prospettiva…

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Enti che nell’anno 2015 NON erano assoggettati al Patto di Stabilità interno (Enti con popolazione fino a 1.000 abitanti): c. 762 Legge n. 208/2015. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, c. 562, della legge 296/2006, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno.

c. 562 legge n. 296/2006: Spesa da contenere entro il corrispondente ammontare dell'anno 2008.

• Enti sottoposti al patto di stabilità interno: c. 762 legge n. 208/2015. Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di pareggio di bilancio:c. 557 quater Legge n. 296/2006: Spesa da contenere entro la media 2011-2013

1. Limiti sulla spesa complessiva di personale

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Enti sottoposti al patto di stabilità interno (vincolo pareggio di Bilancio)art.3 5. D.L. N. 90/2014; c. 228 legge n. 208/2015; art. 16, c.1-bis, D.L. n. 113/2016

Per gli anni 2016, 2017 e 2018: assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale consentite nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

Enti con popolazione < 10.000 abitanti che rispettano il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente definito dal Decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 263, c. 2, TUEL: la percentuale è innalzata al 75%;

Assunzioni di personale di qualifica dirigenziale: art. 3, c. 5, D.L. n.90/2014:facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80%

Per il 2016: Enti la cui incidenza delle spese di personale/spesa corrente è pari o inferiore al 25%: possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente; (art. 3, c. 5-quater DL N. 90/2014, disapplicato per il 2017 ed il 2018),

2. Le assunzioni a tempo indeterminato

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• Enti che nell’anno 2015 NON erano assoggettati al Patto di Stabilità interno (Enti con popolazione fino a 1.000 abitanti): c. 762 Legge n. 208/2015c. 562 legge n. 296/2006: 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente;

• Comuni istituiti a seguito di fusione ed Unioni di Comuni

C. 229 Legge n. 208/2015A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

c. 450 Legge n. 190/2014 Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata:a) ai comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;

2. Le assunzioni a tempo indeterminato

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Cumulo delle risorse: l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

Delibera corte conti Autonomie n.28/2015: 1) Il riferimento “al triennio precedente” è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni. 2) Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità.

2. Le assunzioni a tempo indeterminato

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Mobilità:

In entrata:art. 1, comma 47, della legge 311/2004, che prevede: “In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il Patto di stabilità interno per l’anno precedente”

In uscita:art. 14, comma 7, del d.l. 95/2012: “le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, (…) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over”,

2. Le assunzioni a tempo indeterminato

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Regime speciale connesso alla ricollocazione del personale in esubero delle Province: blocco turn over 2015- 2016Comma 424 legge n. 190/2014 – DL n.78/2015 - Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 1/2015 - DM 14 settembre 2015

Le regioni e gli EE.LL., per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento di personale necessario per lo svolgimento delle funzioni relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli EE.LL. destinano, altresì, la restante % della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Le spese per il personale provinciale in esubero ricollocato non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 della legge n. 296/2006.Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

Comma 228 Legge 208/2015: per definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, sono fatte salve le % di copertura definite dall’art. 3, c. 5 dl n. 90/2014: turn over all’ 80%

2. Le assunzioni a tempo indeterminato

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Il personale di polizia provinciale in esubero è trasferito ai comuni, singoli o associati, nei limiti della relativa dotazioneorganica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio.

Fino al completo assorbimento del personale di polizia provinciale, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.

Misure in materia di polizia provinciale – art. 5 DL n.78/2015

2. Le assunzioni a tempo indeterminato

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Comma 234 Legge n. 208/2015 Per le PA interessate ai processi di mobilità del personale provinciale, le ordinarie facoltà di assunzione sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le Regioni ed EE.LL. il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov.

Sblocco parziale nelle more della conclusione dei processi di ricollocazione

Art. 16 DL n. 113/2016 1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90% del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità

BASILICATA ripristino totaleEMILIA ROMAGNA ripristino totaleLAZIO ripristino totaleMARCHE ripristino totaleMOLISE solo polizia localePIEMONTE ripristino totalePUGLIA solo polizia localeTOSCANA solo polizia localeSARDEGNA ripristino totaleVENETO ripristino totale

Ad oggi…

2. Limiti sulle assunzioni a tempo indeterminato

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Regime speciale per le assunzioni di personale educativo e scolasticoArt. 17 Dl n. 113/2016

228-bis. Per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, i comuni possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.

2. Le assunzioni a tempo indeterminato

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Stabilizzazione di personale già inserito in graduatorie228-ter. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni possono, nel triennio scolastico 2016-2019, assumere:- personale inserito in proprie graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del DL n. 101/2013, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge n. 296/2006 e all'articolo 3, c. 90, della legge 244/ 2007, nonché - personale inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio e le norme di contenimento della spesa di personale, qualora le stesse PA possano sostenere a regime la spesa di cui all'articolo 9, c. 28, del DL n.78/2010, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni di cui al primo periodo del presente comma, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016 (2013-2015), possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

Nuove procedure riservatePer le finalità del comma 228-bis e del presente comma, i comuni possono, altresì, avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, 3 anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del 50% delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale del comma 228-bis, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo periodo in riduzione della spesa di cui all'articolo 9, c. 28, del DL n.78/2010. Le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive di cui al precedente periodo sono composte da un numero dì soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10%. Proroga finalizzata: Nelle more del completamento delle procedure di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

2. Limiti sulle assunzioni a tempo indeterminato

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228-quater. Nei tempi stabiliti dal comma 228-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, gli enti locali e le istituzioni locali possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti e istituzioni locali che gestiscono servizi per l'infanzia. Gli enti e le istituzioni di cui al periodo precedente possono valorizzare tali esperienze prevedendo, anche contestualmente, la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di tre anni a partire dal 1° settembre 2016 e il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno 150 giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso ai sensi dell'articolo 4, c. 6, del DL n.101/2013 e in applicazione dell'articolo 1, c. 558, della l. n.,296/2006, e dell'articolo 3, c.90 , della l . 244/2007.

228-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter si applicano anche ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.».

2. Limiti sulle assunzioni a tempo indeterminato

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Blocco assoluto delle assunzioni

Mancato rispetto dell’obbligo di contenimento delle spese di personale ex art. 1 c. 557 legge n. 296/2006 1.557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, c. 4 , del DL n. 112/2008;

Mancato rispetto del patto di stabilità e dei termini per l'invio della relativa certificazione : 76, c. 4 , del DL n. 112/2008: Art. 31, c. 20 L. 183/2011In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.Nb: non si applica in caso di ricollocazione del personale soprannumerario province (art. 4, c. 1 dl n. 78/2015)

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Mancata adozione del Piano della performance Art. 10, c.5 D. Lgs n. 150/2009 5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

Mancato rispetto dei tempi medi di pagamento Art. 42, c.2: D.lgs n. 66/2014: Le PA, esclusi gli enti del SSN, che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 gg nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015 nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata econtinuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Nb: non si applica in caso di ricollocazione del personale soprannumerario province (art. 4, c. 1 dl n. 78/2015)

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ART. 9, C. 28 DL n.78/2010

Spesa per personale: a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di co.co.co, con CFL, altri rapporti formativi, con somministrazione di lavoro, nonché con lavoro accessorio: non può essere superiore al 50% spesa sostenuta nell'anno 2009. (per le Pa che non hanno spesa per lavoro flessibile nel 2009: spesa media triennio 2007-2009).Tale limite non si applica, anche con riferimento ai LSU, ai lpu e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da

finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'UE; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.

• A decorrere dal 2013 gli EE.LL. per le assunzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per attività sociali mediante lavoro accessorio: possono superare il limite 50% della spesa 2009

• Enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai c. 557 e 562 dell'art. 1 della L. n. 296/2006: possono superare il limite 50% della spesa 2009

IN OGNI CASO si applica il limite spesa per lavoro flessibile: spesa 2009.

Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal comma 28 le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, c. 1, TUEL.

Deroghe

3. Limiti alle spese per lavoro flessibile

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Delibera n. 23/2016 Questione di massima in merito alla applicabilità dei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, nel caso in cui gli Enti utilizzano, ai sensi dell’art. 1, c. 557, della legge n. 311/2004, l’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale.

Il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l’utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall’art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell’ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”.

(Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, Unioni di Comuni)

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Legge n. 208/2015, c. 219 e c. 221

c. 219 Nelle more dell'adozione dei decreti attuativi degli artt. 8, 11 e 17 della legge n.124/2015 e dell'attuazione dei c. 422, 423, 424 e 425 dell'art. 1 della legge n.190/2014, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle PA di cui all'articolo 1, c. 2, del D. Lgs n. 165/2001, come rideterminati in applicazione dell'art. 2 del D.L. N.95/2012, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Gli incarichi conferiti a copertura dei posti dirigenziali vacanti al 15 ottobre 2015 e fino al 1 gennaio 2016 cessano di diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione dei relativi contratti.

Applicabilità del comma 219 agli EE.LL.: Delibera della Conferenza Unificata del 14 aprile 2016Sarà comunque possibile prevedere la copertura di posizioni dirigenziali previste dalla legge o connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali, in base all’articolo 14, comma 27, del DL 78/2010, o di servizi essenziali;

Ma, successivamente: Corte dei Conti, Sez. Lazio, Delibera n.87/ 2016…

4. Limiti alla copertura dei posti dirigenziali

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Legge n. 208/2015

c. 221. Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, c. 5, della legge n. 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale.

4. Limiti alla copertura dei posti dirigenziali

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Legge n. 208/2015 Comma 236Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge n. 124/2015, a decorrere dal 1°gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle PA di cui all'articolo 1, c. 2, del D. Lgs n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Norma vigente nel 2015: Comma 456 legge n. 147/2013 (integrazione del comma 2-bis art. 9 DL n. 78/2010. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle PA cui all’ art. 1, c. 2, del D. Lgs n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo. (Circolare MEF n. 10/2016: taglio da operarsi solo sulla parte “fissa” delle risorse.)

5. Spese per la contrattazione collettiva integrativa

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CRITERIm) definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni; q) progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità;

• Legge Delega n. 124/2015, Art. 17. Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Legge n. 208/2015, art. 1, comma 466: oneri per la contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato determinati in complessivi 300 milioni di euro a decorrere dal 2016. Periodo di riferimento: triennio 2016-2018;

• Rinnovi contrattuali

DPCM 18.04.2016: Gli oneri per la CCNL per il triennio 2016-2018 del personale dipendente da PA ed Enti diversi dall'amministrazione statale, da porre a carico dei rispettivi bilanci, sono determinati, a decorrere dal 2016, per l'intero triennio 2016-2018, nella misura dello 0,4% del «monte salari» utile ai fini contrattuali e costituito dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale e accessorio rilevate dai più recenti dati inviati in sede di conto annuale al MEF, al netto della spesa per l'indennità di vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall'anno 2010. Gli importi, maggiorati degli oneri contributivi ai fini previdenziali e IRAP, si aggiungono, a decorrere dall'anno 2016, a quelli già determinati per il pagamento dell’IVC.

6. In prospettiva….