FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati...

34
FONTI DEL DIRITTO

Transcript of FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati...

Page 1: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

FONTI DEL DIRITTO

Page 2: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.
Page 3: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

Le fonti del diritto

• Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dall’ordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le norme giuridiche

Page 4: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

TIPITIPI

• Le fonti di PRODUZIONE producono il diritto oggettivo, fanno nascere nuove norme giuridiche.

• Le Fonti di COGNIZIONE sono documenti o fatti attraverso i quali è data notizia delle fonti di produzione del diritto.

Page 5: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

Fonti di produzione si distinguono in:

• Fonti-ATTO: Documenti scritti

• Fonti -FATTO: Fatti, comportamenti (es. consuetudine)

Page 6: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

Fonti di produzione si distinguono in:

• FONTI INTERNEEmanate dagli organi dello Stato Italiano

• FONTI ESTERNEEmanate da organi esterni allo Stato, dall’Unione Europea

Page 7: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

Caratteristica fondamentale degli

ordinamenti giuridici

moderni è la PLURALITÁ DELLE FONTI

Page 8: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

Per orientarsi esiste unPRINCIPIO GERARCHICO

• Le fonti di grado superiore non possono essere modificate da quelle di grado inferiore.

• Le fonti di grado inferiore devono rispettare quanto stabilito dalle fonti di grado superiore.

• Tra le fonti di pari grado prevale la fonte più recente nel tempo.

Page 9: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

LA SCALA GERARCHICALA SCALA GERARCHICA

1.Costituzione, leggi costituzionali

2. Regolamenti dell’Unione Europea3. Leggi ordinarie, leggi

regionali, decreti legge, decreti legislativi

4. Regolamenti del Governo5. Consuetudini/Usi

Page 10: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

LE SINGOLE LE SINGOLE FONTI DI PRODUZIONEFONTI DI PRODUZIONE

Page 11: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

LA LA COSTITUZIONE ITALIANA

•E’ la legge fondamentale dello Stato.

•Entrata in vigore il 1 gennaio 1948.

•Emanata dall’Assemblea Costituente.

•Può essere cambiata solo con le leggi costituzionali.

Page 12: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

Struttura della Costituzione

• E’ composta da 139 articoli

Divisa in tre parti:• Artt.1-12 Principi fondamentali• Artt. 12-54 parte I: diritti e doveri dei cittadini

• Artt. 55-139 parte II: ordinamento della Repubblica

Page 13: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

13

Caratteristiche • Votata perchè fu redatta e votata da un’Assemblea costituente che era stata votata dal popolo italiano il 2 giugno 1946.

• Scritta perchè contenuta in un testo legislativo.

• Lunga in quanto, oltre a disciplinare l’organizzazione dello Stato e i diritti di libertà dei cittadini contiene anche numerose norme che prevedono i diritti etico-sociali e quelli economici.

• Rigida perché per modificarla sono necessarie leggi costituzionali. Le leggi in contrasto con la Costituzione vengono annullate dalla Corte costituzionale.

13

Page 14: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

LE LE LEGGI COSTITUZIONALI

•Emanate dal Parlamento•Possono modificare o integrare il testo della Costituzione

•Richiedono un procedimento lungo e complesso (art.138 cost.)

Page 15: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

REGOLAMENTI COMUNITARI

• Emanati dal Consiglio dei ministri dell’Unione Europea

• Sono obbligatori in tutti gli Stati dell’Unione Europea (27 Stati)

• Se c’è contrasto tra con una fonte interna di grado inferiore il giudice deve applicare il regolamento dell’U.E. e disapplicare la fonte interna.

Page 16: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

LEGGI ORDINARIE

• Emanate dal Parlamento

• Possono riguardare solo le materie indicate nella Costituzione (art.117cost)

• Procedimento per l’approvazione: “iter legis”

Page 17: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

Iter legisIter legis1. Fase

Iniziativa2. Fase

Discussione e Approvazione3. Fase

Promulgazione4. Fase

Pubblicazione 5. Fase

Entrata in vigore

Page 18: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

1. INIZIATIVA LEGISLATIVA

La proposta di legge viene presentata ad una delle due camere del Parlamento

Possono presentarla solo:• Il Governo • Ogni singolo parlamentare (deputato/senatore)

• Popolo (raccogliendo 50.000 firme)• Consigli Regionali• C.N.E.L.

Page 19: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

2. Fase della DISCUSSIONE 2. Fase della DISCUSSIONE E APPROVAZIONEE APPROVAZIONE

• Il progetto viene discusso e approvato identico in ciascuna Camera del Parlamento, separatamente.

Page 20: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

3. PROMULGAZIONE3. PROMULGAZIONE• Il testo viene firmato dal Presidente della Repubblica.

• La firma attesta che la procedura legislativa si è compiuta in modo corretto.

• Il Presidente ha il potere di VETO SOSPENSIVO: può rinviare la legge alle Camere per una nuova approvazione. Se le Camere la riapprovano il Presende è costretto a promulgarla.

Page 21: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

4. PUBBLICAZIONE

•La legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Page 22: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

5. ENTRATA IN VIGORE

•La legge entra in vigore, diventa obbligatoria per tutti, dopo 15 giorni dalla pubblicazione.

•15 giorni (vacatio legis) perché tutti possano venire a conoscenza della nuova disposizione.

Page 23: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

LEGGI REGIONALI

• Emanate dal Consiglio Regionale.

• Possono riguardare tutte le materie tranne quelle riservate al Parlamento.

• Valgono solo sul territorio della Regione.

Page 24: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE

• DECRETI LEGGE

• DECRETI LEGISLATIVI

Page 25: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

DECRETO LEGGE• Emanato dal Governo • Può essere emanato solo nei «casi straordinari di necessità e di urgenza».

• Viene pubblicato su Gazzetta ufficiale ed entra in vigore immediatamente.

• Entro 60 giorni deve essere convertito in legge ordinaria dal Parlamento.

• Se non viene convertito perde efficacia fin dall’inizio.

Page 26: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

DECRETO LEGISLATIVODECRETO LEGISLATIVO

• Emanato dal GovernoIl procedimento si articola in due fasi

nettamente distinte:a) emanazione di una legge-delega da parte del Parlamento

b) emanazione del decreto legislativo da parte del Governo

Page 27: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

a) Legge- delega a) Legge- delega del Parlamentodel Parlamento

Il Parlamento emana una legge Il Parlamento emana una legge delegadelega

che indica:che indica:

– – oggettooggetto

– – principi e criteri direttiviprincipi e criteri direttivi

– – tempitempi

per il futuro decreto per il futuro decreto legislativolegislativo

Page 28: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

b)Decreto legislativo b)Decreto legislativo del Governodel Governo

• Sulla base della legge delega il Governo emana il decreto

• Il decreto poi viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Page 29: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

REGOLAMENTI del GovernoREGOLAMENTI del Governo

Regolamenti diesecuzione• Norme che assicurano l’operatività della legge

Regolamenti indipendenti• Sono adottati nelle materie ancora non disciplinate da leggi

Page 30: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

CONSUETUDINI/ USICONSUETUDINI/ USI

• Fonte non scritta.

Perché nasca una norma giuridica da una

consuetudine occorre:

• Un comportamento generale e costante dei cittadini (elemento materiale)

• E il convincimento che si tratti di un comportamento obbligatorio (elemento psicologico)

Page 31: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

Come conoscere le consuetudini?

• Esistono presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di provincia delle raccolte ufficiali che permettono ai cittadini di venirne a conoscenza.

• Si tratta di norme che comunque nascono dalle consuetudini e non da fonti scritte.

Page 32: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

COME SI INDIVIDUANO LE FONTICOME SI INDIVIDUANO LE FONTILe fonti vengono abbreviate con delle sigle:• CostCost.= Costituzione• L.cost.L.cost. = legge costituzionale• Reg. com.=Reg. com.= regolamento comunitario• LL.= legge ordinaria• L.regL.reg.= legge regionale• D.l.=D.l.= decreto legge• D.lgs.=D.lgs.= decreto legislativo• D.p.r.=D.p.r.= regolamento governativo

Page 33: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

Struttura di una fonteStruttura di una fonte

• Il testo di una fonte è diviso in ARTICOLI.ARTICOLI.

• Ogni Articolo è composto da COMMICOMMI che corrispondono ai capoversi di cui è composto un articolo.

Page 34: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre o a far conoscere le.

FONTI DI COGNIZIONESono i mezzi che permettono di venire a conoscenza delle nuove fonti di produzione:•La GAZZETTA UFFICIALE su cui vengono pubblicate leggi ordinarie, decreti, regolamenti governativi•La GAZZETTA DELL’U.E. su cui vengono pubblicati i regolamenti comunitari •BOLLETTIVO UFFICIALE REGIONALE per la pubblicazione delle leggi regionali.