FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati...

31
FONTI DEL DIRITTO

Transcript of FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati...

Page 1: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

FONTI DEL DIRITTO

Page 2: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

Le fonti del diritto

• Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche

Page 3: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

TIPITIPI

• Le fonti di PRODUZIONE producono il diritto oggettivo, fanno nascere nuove norme giuridiche

• Le Fonti di COGNIZIONE sono documenti o fatti attraverso i quali è data notizia delle fonti di produzione del diritto

Page 4: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

Fonti di produzione si distinguono in:

• Fonti-ATTO: Documenti scritti

• Fonti -FATTO: Fatti, comportamenti

(es. consuetudine)

Page 5: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

Fonti di produzione si distinguono in:

• FONTI INTERNE

Emanate dagli organi dello Stato Italiano

• FONTI ESTERNE

Emanate da organi esterni allo Stato, dall’Unione Europea

Page 6: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

Caratteristica fondamentale degli

ordinamenti giuridici moderni è la

PLURALITÁ DELLE FONTI

Page 7: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

Per orientarsi esiste unPRINCIPIO GERARCHICO

• Le fonti di grado superiore non possono essere modificate da quelle di grado inferiore.

• Le fonti di grado inferiore devono rispettare quanto stabilito dalle fonti di grado superiore.

• Tra le fonti di pari grado prevale la fonte più recente nel tempo.

Page 8: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

LA SCALA GERARCHICALA SCALA GERARCHICA

1. Costituzione, leggi costituzionali2. Regolamenti dell’Unione Europea3. Leggi ordinarie, leggi regionali,

decreti legge, decreti legislativi4. Regolamenti del Governo5. Consuetudini/Usi

Page 9: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

LE SINGOLE LE SINGOLE FONTI DI PRODUZIONEFONTI DI PRODUZIONE

Page 10: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

LA COSTITUZIONE ITALIANALA COSTITUZIONE ITALIANA

• E’ la legge fondamentale dello Stato

• Entrata in vigore il 1 gennaio 1948

• Emanata dall’Assemblea Costituente

• Può essere cambiata solo con le leggi costituzionali

Page 11: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

Struttura della Costituzione

• E’ composta da 139 articoli

Divisa in tre parti:• Artt.1-12 Principi fondamentali• Artt. 12-54 parte prima: diritti e

doveri dei cittadini• Artt. 55-139 parte seconda:

ordinamento della Repubblica

Page 12: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

12

Caratteristiche

• Votata perchè fu redatta e votata da un’Assemblea costituente che era stata votata dal popolo italiano il 2 giugno 1946.

• Scritta perchè contenuta in un testo legislativo.• Lunga in quanto, oltre a disciplinare

l’organizzazione dello Stato e i diritti di libertà dei cittadini contiene anche numerose norme che prevedono I diritti etico-sociali e quelli economici.

• Rigida sia perchè per modificarla sono necessarie leggi costituzionali , sia perchè le leggi in contrasto con la Costituzione vengono annullate dalla Corte costituzionale;

12

Page 13: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

LE LEGGI COSTITUZIONALILE LEGGI COSTITUZIONALI

•Emanate dal Parlamento•Possono modificare o integrare

il testo della Costituzione•Richiedono un procedimento

lungo e complesso (art.138 cost.)

Page 14: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

REGOLAMENTI COMUNITARI

• Emanati dal Consiglio dei ministri dell’Unione Europea

• Sono obbligatori in tutti gli Stati dell’Unione Europea (25 Stati)

• Se c’è contrasto tra con una fonte interna di grado inferiore il giudice deve applicare il regolamento dell’U.E.

Page 15: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

LEGGI ORDINARIE

• Emanate dal Parlamento

• Possono riguardare solo le materie indicate nella Costituzione

• Procedimento per l’approvazione: “iter legis”

Page 16: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

PROCEDIMENTO DI PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGEFORMAZIONE DELLA LEGGE

1. Fase Iniziativa

2. Fase Discussione e Approvazione

3. Fase Promulgazione

4. Fase Pubblicazione

5. Fase Entrata in vigore

Page 17: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

1. FASE DELL’INIZIATIVA

Il progetto di legge viene presentato ad una delle due camere del Parlamento

Possono presentarla:• Il Governo • Ogni singolo parlamentare• Popolo (raccogliendo 50.000

firme)• Consigli Regionali• C.N.E.L.

Page 18: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

2. Fase della DISCUSSIONE E 2. Fase della DISCUSSIONE E APPROVAZIONEAPPROVAZIONE

• Il progetto viene discusso e approvato identico in ciascuna Camera del Parlamento, separatamente

Page 19: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

3. PROMULGAZIONE3. PROMULGAZIONE

•Il testo viene firmato dal Presidente della Repubblica

•Attesta che la procedura legislativa si è compiuta in modo corretto

Page 20: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

4. PUBBLICAZIONE

•La legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

Page 21: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

5. ENTRATA IN VIGORE

• La legge entra in vigore, diventa obbligatoria per tutti, dopo 15 giorni dalla pubblicazione.

• 15 giorni (vacatio legis) perché tutti possano venire a conoscenza della nuova disposizione.

Page 22: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

LEGGI REGIONALI

• Emanate dal Consiglio Regionale

• Possono riguardare tutte le materie tranne quelle riservate al Parlamento

• Valgono solo sul territorio della Regione

Page 23: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE

• DECRETI LEGGE

• DECRETI LEGISLATIVI

Page 24: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

DECRETO LEGGEDECRETO LEGGEEmanato dal Governo • Può essere emanato solo nei «casi

straordinari di necessità e di urgenza».

• Viene pubblicato su Gazzetta ufficiale.• Entra in vigore immediatamente.• Entro 60 giorni deve essere convertito

in legge dal Parlamento.• Se non viene convertito perde efficacia

fin dall’inizio ed è come se non fosse mai esistito.

Page 25: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

DECRETO LEGISLATIVODECRETO LEGISLATIVO

• Emanato dal GovernoIl procedimento si articola in due fasinettamente distinte:a) emanazione di una legge-delega da

parte delle due Camere del Parlamento

b) emanazione del decreto legislativo da parte del Governo

Page 26: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

a) Legge- delegaa) Legge- delega

Il Parlamento emana una legge delegaIl Parlamento emana una legge delega

che indica:che indica:

– – oggettooggetto

– – principi e criteri direttiviprincipi e criteri direttivi

– – tempitempi

del futuro decreto legislativodel futuro decreto legislativo

Page 27: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

b)Decreto legislativo del b)Decreto legislativo del GovernoGoverno

• Sulla base della legge delega il Governo emana il decreto

• Il decreto poi viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale

Page 28: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

REGOLAMENTI del GovernoREGOLAMENTI del Governo

Regolamenti diesecuzione• Norme che

assicurano l’operatività della legge

Regolamenti indipendenti• Sono adottati nelle

materie ancora non disciplinate da leggi

Page 29: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

CONSUETUDINECONSUETUDINE

• Fonte non scritta

Perché nasca una norma giuridica da una

consuetudine occorre:

• Un comportamento generale e costante dei cittadini (elemento materiale)

• E il convincimento che si tratti di un comportamento obbligatorio (elemento psicologico)

Page 30: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

COME SI INDIVIDUANO LE FONTICOME SI INDIVIDUANO LE FONTILe fonti vengono abbreviate con delle sigle:• CostCost.= Costituzione• L.costL.cost = legge costituzionale• Reg. com.=Reg. com.= regolamento comunitario• LL.= legge ordinaria• L.regL.reg.= legge regionale• D.l.=D.l.= decreto legge• D.lgs.=D.lgs.= decreto legislativo• D.p.r.=D.p.r.= regolamento

Page 31: FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dallordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.

Struttura di una fonteStruttura di una fonte

• Il testo di una legge è diviso in ARTICOLI.ARTICOLI.

• Ogni Articolo è composto da COMMICOMMI che corrispondono ai capoversi di cui è composto un articolo.