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LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO COMUNITARIO

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LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO COMUNITARIO

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LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO SONO DI DUE TIPI:

1) le fonti primarie; 2) le fonti derivate;

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LE FONTI PRIMARIE Le fonti primarie, o diritto primario,

comprendono essenzialmente i Trattati istitutivi delle Comunità europee e dell'Unione europea.

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Le fonti derivate

Le fonti derivate sono costituite da atti normativi fondati sui trattati. Il diritto derivato comprende il diritto derivato unilaterale e il diritto convenzionale

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LE FONTI DI DIRITTO DERIVATO (gli atti unilaterali)

Gli atti unilaterali possono essere classificati in due categorie:

-1- gli atti menzionati all'articolo 249 del trattato che istituisce la Comunità europea, ossia il regolamento, la direttiva, la decisione, i pareri e le raccomandazioni;

- 2- gli atti non menzionati all'articolo 249 del trattato che istituisce la Comunità europea, ossia i cosiddetti atti atipici, come le comunicazioni, le raccomandazioni, i libri bianchi e i libri verdi.

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I valori fondanti della UE

Sono da individuare intorno al nucleo del principio di unità del mercato e delle quattro libertà fondamentali (libertà di circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali).

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Unità di mercato

Unità del mercato sta a significare il bisogno di garantire il livellamento della posizione di tutti gli operatori del mercato, attraverso l’eliminazione dei fattori di distorsione e di disuguaglianza della competizione economica, al fine di garantire la libera concorrenza.

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La liberta di circolazione

La libertà di circolazione, nella sua quadruplice partizione, assicura il perseguimento dell’obiettivo della integrazione comunitaria. Essa è strumentale all’unità del mercato, al punto che in mancanza di essa verrebbe compromessa la stessa sussistenza.

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Dalla affermazione di tali valori discende l’esigenza dell’abbattimento delle barriere fisiche e delle restrizioni giuridiche cha segnano la divisione fra Stati nazionali al fine di favorire una integrazione innanzitutto economica e commerciale (destrutturazione della sovranità nazionale attraverso l’eliminazione delle barriere doganali e protezionistiche)..

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Valore strumentale della fiscalità comunitaria

La fiscalità costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione del processo di integrazione comunitaria e per assicurare l’abbattimento delle barriere protezionistiche.

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In ambito comunitario La fiscalità non ha una funzione positiva di raccolta delle risorse finanziarie essenziali per lo sviluppo di una collettività, secondo criteri di riparto equi e ragionevoli, ma è valutata come un fattore negativo eventualmente distorsivo del gioco della libera concorrenza, che deve essere limitato e possibilmente eliminato (obiettivi di non discriminazione della concorrenza e di pareggiamento delle condizioni di tutti gli operatori presenti sul mercato, secondo la nozione di fiscalità negativa).

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Principi di carattere generale della materia tributaria: abbattimento dei dazi di frontiera

Art. 3 punto a) del Trattato dell’Unione Europea: è fissato il divieto di istituire dazi doganali o tasse ad effetto equivalente per le merci in entrata ed in uscita dallo Stato.

=> Al fine di consentire la libertà di circolazione delle merci per il raggiungimento di un mercato comune.

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L’abbattimento delle barriere doganali e la conseguente creazione di una zona di libero scambio delle merci sono considerati come:

il primo intervento di carattere normativo da intraprendere al fine di favorire la costituzione di un mercato comune sopranazionale.

Naturale corollario della fiscalità negativa comunitaria.

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Unione doganale

Prevede la fissazione di un’unica tabella doganale da applicare a tutte le merci provenienti dai paesi esterni alla Comunità economica.

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Principio di non discriminazione tributaria del commercio fra gli Stati

L’ Art. 90 del Trattato dell’Unione Europea (Capo 2 Disposizioni fiscali) stabilisce il divieto per gli Stati membri di applicare imposizioni domestiche ai prodotti di altri Stati membri in misura superiore alle imposizioni applicate ai prodotti nazionali similari, e comunque di ricorrere ad imposte interne intese a proteggere prodotti nazionali rispetto ai prodotti esteri.

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Articolo 91 del Trattato dell’UE

“I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente”.

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Art. 92 Trattato dell’Unione Europea

Per le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d’affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all’esportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

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Tali disposizioni tendono ad assicurare un trattamento concorrenzialmente neutro alle transazioni commerciali effettuate all’interno del mercato comune, attraverso una preclusione rispetto all’adozione di misure fiscali agevolative.Ancora secondo il modello della fiscalità negativa.

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Il principio di non discriminazione

Il principio di non discriminazione costituisce una regola strumentale alla realizzazione delle quattro libertà fondamentali dell’ordinamento comunitario

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Differenza di fondo del principio di non discriminazione dal principio di uguaglianza sostanziale (non è in grado di incidere sulla capacità di accesso al mercato nazionale).

Similarità rispetto al principio di eguaglianza formale.?????

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Il principio di non discriminazione si limita a prescrivere l’eliminazione dei fattori distorsivi di accesso al mercato, non anche a stabilire una regola di parità delle condizioni sostanziali e di opportunità.

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La disciplina degli aiuti di Stato

Articolo 87 del Trattato dell’Unione Europea: “salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.

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Divieto di misure finanziarie assunte dal singolo Stato membro che si traducano in un beneficio economico circoscritto ad una ristretta platea di soggetti nazionali (misure selettive).

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Tale divieto è in linea con il principio di libera concorrenza e di non discriminazione (fiscalità negativa = limitazione al potere impositivo dei singoli Stati membri).

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La Commissione attraverso una articolata procedura, deve avviare un’indagine formale, in linea di massima a carattere preventivo, sulla compatibilità con l’ordinamento comunitario della misura di sostegno alle imprese nazionali al fine di emettere la relativa autorizzazione.

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Non è pertanto sancita la automatica inammissibilità degli aiuti di stato, ma è definita la competenza della Commissione in ordine al giudizio di compatibilità delle norme nazionali agevolative rispetto alle norme e ai principi comunitari.

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Selettività degli aiuti

Perseguimento di obiettivi specifici non riconducibili ad una logica di sviluppo del sistema economico nel suo insieme.

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Divieto di aiuti di Stato come declinazione del principio di non discriminazione, e dunque della fiscalità negativa.

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Art. 37 del Trattato in ordine ai monopoli fiscali Tale norma impone di avviare un

progressivo ravvicinamento dei monopoli esistenti, nonché di astenersi dall’istituirne di nuovi rispetto a quelli esistenti (clausola di standstill).

Inoltre è previsto che gli organi comunitari provvederanno ad emettere raccomandazioni ai singoli Stati dirette a promuovere l’abolizione progressiva delle situazioni di monopolio pubblico (conflitto con le 4 libertà fondamentali).

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Il principio di armonizzazione fiscale

Art. 93 del Trattato UE definisce l’obiettivo di armonizzazione delle legislazioni dei singoli Stati membri in ordine alla disciplina dell’imposta sulla cifra di affari, delle imposte di consumo e delle altre imposte indirette, nella misura in cui l’armonizzazione sia necessaria per assicurare l’instaurazione ed il funzionamento del mercato comune.

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Armonizzazione e ravvicinamento dei sistemi fiscali

Con l’armonizzazione verrebbe ricercata l’omogeneità delle legislazioni nazionali attraverso l’eliminazione di singole norme divergenti o comunque differenti.

Mentre col ravvicinamento l’omogeneità verrebbe perseguita con una più ampia opera di revisione normativa, riguardante la struttura ed il complesso di istituti giuridici non coincidenti.

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Segue…

Modalità per il raggiungimento del medesimo obiettivo: convergenza dei sistemi tributari nazionali verso un modello unitario definito a livello europeo.

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Procedura normativa

È previsto il ricorso al metodo della preventiva consultazione del Parlamento, obbligatoria ma non vincolante per il Consiglio.

Ostacolo della deliberazione all’unanimità (necessità di una semplificazione procedurale).

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Imposte indirette

L’attenzione è rivolta alle imposte indirette stante l’idoneità di queste forme di imposizione ad incidere sul prezzo di un bene o di un servizio per il consumatore, alterando la neutralità concorrenziale del mercato.

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Per le imposte dirette

Trova applicazione l’art. 293 secondo cui dovranno essere avviati negoziati tra gli Stati membri diretti a garantire l’eliminazione della doppia imposizione fiscale all’interno dell’UE.

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L’armonizzazione nell’ambito delle imposte dirette, coinvolgendo aspetti determinanti della sovranità fiscale degli Stati membri, non è espressamente prevista dalla normativa comunitaria, ma è demandata alla definizione pattizia (accordi bilaterali, multilaterali).

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Resta applicabile l’art. 94 del Trattato dell’UE

Secondo il quale è possibile procedere al ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura in cui sia necessario, o comunque utile, rispetto al processo di instaurazione del mercato comune.=> utilizzazione di raccomandazioni ed in genere meccanismi di soft law.

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L’esigenza di realizzare l’armonizzazione in materia di imposizione diretta va coordinata con il principio di sussidiarietà.

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L’armonizzazione fiscale

È stata esclusa in riferimento ai tributi locali, che risultano circoscritti territorialmente ad una comunità ristretta e dunque appaiono complessivamente inidonei ad incidere sulle libertà di circolazione tutelate dall’ordinamento comunitario.

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I principi di armonizzazione e di non discriminazione mostrano come sottofondo ideologico l’assunzione dei valori di libertà economica e di sviluppo del mercato comune quali interessi primari della UE.

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La preminenza del principio di non discriminazione su quello di armonizzazione è indice della sussistenza di una fiscalità negativa, carente di una connotazione direttiva a carattere positivo.

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Il principio della efficienza della finanza pubblica nazionale

L’Unione Europea deve assicurare la predisposizione di meccanismi normativi idonei a consentire ai singoli Stati membri la ricerca dell’obiettivo di una finanza pubblica efficiente anche, e forse soprattutto, sotto il profilo del buon funzionamento del sistema tributario.

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La protezione della finanza pubblica nazionale va intesa quale necessaria tutela di fondamentali meccanismi di funzionamento del mercato comune, e cioè dei singoli sistemi economici nazionali.

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Evitare o contenere la “crisi fiscale” del singolo Stato vale ad incrementare l’efficienza e il grado di solidità del mercato comune.

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Due linee di intervento L’UE deve garantire il concreto

perseguimento dell’interesse fiscale dello Stato nazionale per il perseguimento del flusso di entrate fiscali occorrenti per l’ottimizzazione del bilancio pubblico.Esempio: lotta alla evasione e all’elusione fiscale - anche in contrasto con i principi comunitari (non discriminazione) – qualora imponga obblighi ed adempimenti a carico dei contribuenti non residenti considerati “fiscalmente pericolosi”.

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Segue… UE deve garantire una piena assistenza

alle amministrazioni fiscali degli Stati membri al fine di ridurre le condotte evasive ed elusive.

La lotta all’evasione non è, tuttavia, un obiettivo affermato nel Trattato e non vale come limite alle libertà fondamentali.

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Dimensione “sociale” dell’ordinamento comunitario

Emerge come ulteriore tratto qualificante dell’ordinamento comunitario, anche se del tutto marginale rispetto all’ottica liberista e concorrenziale.

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Esempio

È considerata compatibile con il mercato comune una serie di fattispecie agevolative (Aiuti di Stato) che, pur derogando al rigore della disciplina generale, promuovono meccanismi di composizione di conflitti sociali o risultano dirette a favorire atti di solidarietà verso categorie deboli.

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Sono ammessi: Aiuti destinati a favorire lo sviluppo

economico delle regioni ove il tenore di vita sia basso in maniera anormale o nelle quali sussista un elevato livello di disoccupazione;

Aiuti concessi in occasione di calamità naturali.Anche se producono un impatto sulla neutralità competitiva del mercato.

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Il rilievo del diritto comunitario derivato Regolamenti (dotati di portata generale ed

astratta, obbligatori e di diretta applicabilità)

Direttive (atti del Consiglio con effetto obbligatorio destinato agli Stati: vendono fissati obiettivi e termini, lasciando liberi gli Stati su forma e mezzi più idonei per l’attuazione; sono norme a carattere programmatico, salvo che per le c.d. self executing, che sono dettagliate e, scaduto il termine per il recepimento, fanno sorgere direttamente diritti in capo ai singoli nei confronti degli Stati inadempienti)

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Le convenzioni plurilaterali

L’adozione di strumenti di soft law (es. rapporto Neumark e pacchetto Monti)