FONTI DI DIRITTO DEL LAVORO - Assomicroimprese

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FONTI DI DIRITTO DEL LAVORO COSTITUZIONE Principi fondamentali Art. 1: L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale del Paese. Art. 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Titolo III Parte I (Rapporti economici) Art. 35: Riguarda la tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni Art. 36: Definisce i criteri di determinazione della retribuzione . Contiene una disposizione sulla durata della giornata lavorativa (rinvio alla legge) e stabilisce l’inderogabilità del riposo settimanale e delle ferie annuali. Art. 37 : garantisce parità di diritti tra lavoratore e lavoratrice Art. 38 : sancisce il diritto del lavoratore ad adeguate forme di previdenza ed assistenza sociale. Artt. 39 – 40: tutelano l’attività sindacale e riconoscono il diritto di sciopero.

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FONTI DI DIRITTO DEL LAVOROCOSTITUZIONE Principi fondamentaliArt. 1: L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoroArt. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale del Paese.Art. 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.Titolo III Parte I (Rapporti economici)Art. 35: Riguarda la tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioniArt. 36: Definisce i criteri di determinazione della retribuzione. Contiene una disposizione sulla durata della giornata lavorativa (rinvio alla legge) e stabilisce l’inderogabilità del riposo settimanale e delle ferie annuali.Art. 37 : garantisce parità di diritti tra lavoratore e lavoratriceArt. 38 : sancisce il diritto del lavoratore ad adeguate forme di previdenza ed assistenza sociale.Artt. 39 – 40: tutelano l’attività sindacale e riconoscono il diritto di sciopero.

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CODICE CIVILELibro V : è interamente dedicato al lavoro tutelato in tutte le sue formeArt. 2060: il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manualiArt. 2094: il codice civile contiene in questo articolo la nozione di lavoratore subordinato

LEGGI REGIONALILe regioni hanno potestà legislativa concorrente con quella dello stato in una serie di settori tra cui la tutela e sicurezza del lavoro, l’istruzione professionale

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•FONTI SINDACALI (CONTRATTAZIONE COLLETTIVA)I contratti stipulati tra le associazioni rappresentanti i lavoratori e quelle dei datori di lavoro disciplinano in modo particolareggiato il trattamento economico e normativo del personale dipendente di una determinata categoria professionale (es. metalmeccanica, industria alimentare ecc.)Si tratta in questo caso dei contratti collettivi nazionali che hanno una funzione ausiliaria della legge (art. 2099 c.c.) integrativa o derogatoria della stessa, ma soltanto in senso più favorevole per i lavoratori.La contrattazione collettiva si suddivide in vari livelli: a) accordi collettivi a livello confederale;b) contratti collettivi nazionali di categoria;c) contrattazione di 2° livello;d) contratti collettivi aziendali.

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LA CONSUETUDINE

Richiamo all’art. 2078 c.c. che prevede l’applicabilità degli usi in assenza di disposizioni di legge o contrattuali (collettive) e stabilisce che gli usi più favorevoli al lavoratore prevalgono sulle norme dispositive di legge.

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Le grandi famiglie del lavoro

Lavoro subordinato Lavoro autonomo

Lavoro in cooperativa Lav. parasubordinato

Lavoro saltuarioAltre forme

Lavoro nero

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LAVORO SUBORDINATO: è lavoratore subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro

LAVORO AUTONOMO: è un lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere mediante un corrispettivo

un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente

LAVORO PARASUBORDINATO:Intendiamo il rapporto di collaborazione di carattere non occasionale, coordinato con l’attività del committente e svolto senza vincolo di subordinazione, in modo prevalentemente personale e senza impiego di mezzi organizzati, dietro pagamento di un corrispettivo (collaborazioni coordinate continuative, nella modalità a progetto).

LAVORO IN COOPERATIVA:Si distingue il rapporto associativo del socio da quello subordinato o autonomo. ALTRE FORME:Lavoro occasionale, Lavoro accessorio, Lavoro intermittente o a chiamata, contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato (ex interinale) ecc.

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Contratti di lavoro subordinato• CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

• CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO

• CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

• CONTRATTO DI LAVORO A CHIAMATA (INTERMITTENTE)

• CONTRATTO DI INSERIMENTO

• CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (AGENZIE PER IL LAVORO INTERINALE)

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Nozione giuridica di lavoro subordinato

� E’ prestatore di lavoro subordinato colui il quale si obbliga, dietro retribuzione, a prestare lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore (art. 2094 c.c.)

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Cosa implica la subordinazione� Assoggettamento al potere direttivo, di

controllo e disciplinare, del datore di lavoro

� Continuità nel tempo della prestazione� Inserimento sistematico e continuativo

nell’organizzazione dell’impresa� Attività di lavoro prestata secondo le

modalità stabilite dal datore di lavoro� Osservanza di un orario di lavoro� Predeterminazione della retribuzione

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I doveri del lavoratore subordinato� Obbligo di diligenza

– dovere di svolgere con cura ed impegno il proprio lavoro

� Dovere di obbedienza– dovere di eseguire le direttive del

datore di lavoro e dei suoi collaboratori

� Obbligo di fedeltà– divieto a trattare affari in concorrenza

con l’imprenditore– obbligo di riservatezza (divieto di

divulgare notizie relative all’organizzazione ed ai metodi di produzione

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I limiti del potere del datore di lavoro

� Le direttive devono riguardare attività lecite

� Le direttive devono essere attinenti alle esigenze organizzative e produttive dell’azienda

� Le direttive devono essere attinenti alla qualifica assegnata al lavoratore

� Le direttive debbono essere conformi alla legge ed ai contratti collettivi

� Divieto di discriminazioni� Divieto di indagini sul lavoratore

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Quando sorge il rapporto di lavoro subordinato

� Il rapporto di lavoro subordinato sorge in seguito alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, mediante il quale: – il lavoratore si obbliga a mettere

a disposizione del datore di lavoro la propria attività lavorativa

– il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore la retribuzione

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La forma del contratto di lavoro

La stipula del contratto può avvenire verbalmente

La stipula del contratto può avvenire verbalmente

- Contratto a tempo pieno e indeterminato

La stipula del contratto deve avvenire per iscritto

La stipula del contratto deve avvenire per iscritto

- Tutti i contratti atipici- Patto di prova

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I vincoli al contratto individuale di lavoro

� La Costituzione sancisce il principio della tutela dei lavoratori

� La Costituzione sancisce il principio della tutela dei lavoratori

� Il contratto di lavoro individuale, pur essendo prevista l’autonomia delle parti, è soggetto ad una serie di vincoli tesi a garantire ai lavoratori un insieme di diritti

� Tali vincoli sono posti principalmente dalla legge e dalla contrattazione collettiva

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Il sistema di tutele dei lavoratori� Instaurazione del

rapporto di lavoro� Cessazione del rapporto

di lavoro e licenziamenti� Retribuzione� Inquadramento e

mansioni� Orario di lavoro� Ferie e permessi� Malattia

� Infortuni e malattie professionali

� Maternità� Previdenza� Crisi aziendali� Trattamento disciplinare

dei lavoratori� Pari opportunità� Diritti sindacali� Sicurezza

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La contrattazione collettiva� I contratti collettivi sono accordi

siglati tra le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro

� Regolano il trattamento economico e normativo dei lavoratori

� Sono vincolanti per i contratti individuali

� Esistono diversi livelli di contrattazione

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I livelli della contrattazione collettiva

Accordi interconfederali

Contratti collettivi nazionali di lavoro (ccnl) di categoria

Contrattazione di 2° livello

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I contratti collettivi nazionali (c.c.n.l.)

� Vengono stipulati dalle associazioni di settore di entrambe le parti

� Riguardano diversi comparti merceologici, organizzati spesso per tipologia d’impresa (industrie, PMI, artigiani)

� Rappresentano il riferimento principale del contratto individuale

� Pongono le regole per la contrattazione di livello inferiore

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Le principali materie della contrattazione di secondo livello

� incentivi e premi di produzione� gestione dei turni, degli orari e,

in genere, della flessibilità oraria� organizzazione del lavoro,

inquadramento del personale� nuove tecnologie, processi

produttivi� sicurezza e ambiente di lavoro� diritti di formazione ed

informazione dei lavoratori

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Gli obblighi di comunicazione al lavoratore

� All’atto di assunzione, datore di lavoro consegna al lavoratore il modello di assunzione UNILAV;

� All’atto dell’assunzione, consegna al lavoratore lettera di assunzione (prevista da molti CCNL) contenente alcune delle informazioni sulle condizioni contrattuali;

� Entro tre giorni dall’assunzione consegna al lavoratore della richiesta delle detrazioni fiscali, dell’informativa sulla privacy e del modello di scelta sulla destinazione del TFR (secondo la prassi professionale)

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Informazioni sulle condizioni contrattuali� Identità delle parti� Luogo di lavoro� Sede del datore di lavoro� Data di inizio del rapporto� Inquadramento

contrattuale, livello e qualifica (oppure descrizione sommaria del lavoro svolto)

� Durata del periodo di prova

� Importo della retribuzione e elementi costitutivi, con indicazione del periodo di pagamento

� Durata delle ferie e modalità di determinazione delle stesse

� Orario di lavoro� Termini di preavviso in

caso di recesso

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Periodo di prova: nozione generale

� In occasione dell’assunzione datore di lavoro e lavoratori possono accordarsi per lo svolgimento di un periodo di prova

� Durante, o al termine del periodo di prova, entrambi possono recedere liberamente dal contratto, senza obbligo di preavviso, indennità sostitutiva o motivazione

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Periodo di prova: applicazione

� Il patto di prova deve essere stabilito per iscritto prima o contestualmente all’instaurazione del rapporto

� Durante la prova il rapporto è pienamente costituito, quindi opera tutto il sistema di diritti e doveri

� Il patto di prova può essere apposto a qualsiasi contratto di lavoro subordinato

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Durata del periodo di prova� La legge stabilisce una durata

massima del periodo di prova per impiegati e apprendisti– 6 mesi per dirigenti e impiegati di prima

categoria– 3 mesi per le altre categorie impiegatizie– 2 mesi per gli apprendisti

� Per la determinazione della durata effettiva bisogna fare riferimento a quanto previsto dai ccnl

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Durata del periodo di prova: due esempi� Commercio

– 6 mesi Q e 1° liv– 60 giorni 2° e 3° liv.– 60 giorni 4° e 5° liv.– 45 giorni 6° e 7° liv.– giorni previsti per il

livello iniziale apprendisti