Le fonti-del-diritto

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FONTI DEL DIRITTO

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FONTI DEL DIRITTO

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Le fonti del diritto

• Sono il complesso degli atti o dei fatti idonei a produrre (fonti di produzione) o a far conoscere (fonti di cognizione) le norme giuridiche.

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TIPITIPI

• Le fonti di PRODUZIONE producono il diritto oggettivo, fanno nascere nuove norme giuridiche.

• Le Fonti di COGNIZIONE sono documenti o fatti attraverso i quali è data notizia delle fonti di produzione.

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Fonti di produzione si distinguono in:

• Fonti-ATTO: Documenti scritti

• Fonti -FATTO: Fatti, comportamenti

(es. consuetudine)

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Fonti di produzione si distinguono in:

• FONTI INTERNEEmanate dagli organi

dello Stato Italiano

• FONTI ESTERNEEmanate da organi

esterni allo Stato, dall’Unione Europea

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Caratteristica fondamentale degli ordinamenti giuridici

moderni è la PLURALITÁ DELLE

FONTI

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Per orientarsi esiste unPRINCIPIO GERARCHICO

• Le fonti di grado superiore non possono essere modificate da quelle di grado inferiore.

• Le fonti di grado inferiore devono rispettare quanto stabilito dalle fonti di grado superiore.

• Tra le fonti di pari grado prevale la fonte più recente nel tempo.

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LA SCALA GERARCHICALA SCALA GERARCHICA

1. Costituzione, leggi costituzionali2. Regolamenti dell’Unione Europea3. Leggi ordinarie, leggi regionali,

decreti legge, decreti legislativi4. Regolamenti del Governo5. Consuetudini/Usi

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LE SINGOLE LE SINGOLE FONTI DI PRODUZIONEFONTI DI PRODUZIONE

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LA LA COSTITUZIONE ITALIANA

• E’ la legge fondamentale dello Stato.

• Entrata in vigore il 1 gennaio 1948.

• Emanata dall’Assemblea Costituente.

• Può essere cambiata solo con le leggi costituzionali.

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Struttura della Costituzione

• E’ composta da 139 articoli

Divisa in tre parti:• Artt.1-12 Principi fondamentali• Artt. 12-54 parte I: diritti e doveri dei

cittadini• Artt. 55-139 parte II: ordinamento

della Repubblica

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Caratteristiche

• Votata perchè fu scritta e votata dall’Assemblea Costituente, che era stata votata dal popolo il 2 giugno 1946.

• Scritta perchè contenuta in un documento discusso e votato.

• Lunga perchè disciplina l’organizzazione dello Stato, i diritti di libertà, i diritti etico-sociali e quelli economici.

• Rigida perché per modificarla sono necessarie leggi costituzionali. Le leggi in contrasto con la Costituzione vengono annullate dalla Corte Costituzionale.

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LE LE LEGGI COSTITUZIONALI

•Emanate dal Parlamento•Possono modificare o integrare

il testo della Costituzione•Richiedono un procedimento

lungo e complesso (procedimento aggravato art.138 cost.)

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REGOLAMENTI COMUNITARI

• Emanati dal Consiglio dell’Unione Europea (in collaborazione con il Parlamento europeo).

• Sono obbligatori in tutti gli Stati dell’Unione Europea (27 Stati)

• Se c’è contrasto tra con una fonte interna di grado inferiore il giudice deve applicare il regolamento dell’U.E. e disapplicare la fonte interna.

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LEGGI ORDINARIE

• Emanate dal Parlamento

• Possono riguardare solo le materie indicate nella Costituzione all’art.117cost. (competenza esclusiva).

• Procedimento per l’approvazione: “iter legis”

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Iter legisIter legis1. Fase

Iniziativa2. Fase

Discussione e Approvazione3. Fase

Promulgazione4. Fase

Pubblicazione 5. Fase

Entrata in vigore

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1. INIZIATIVA LEGISLATIVA

La proposta di legge viene presentata ad una delle due camere del Parlamento

Possono presentarla solo:– Il Governo – Ogni singolo parlamentare

(deputato/senatore)– Popolo (raccogliendo 50.000 firme)– Consigli Regionali– C.N.E.L.

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2. Fase della DISCUSSIONE 2. Fase della DISCUSSIONE E APPROVAZIONEE APPROVAZIONE

• Il progetto viene discusso e approvato separatamente in ciascuna Camera del Parlamento.

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3. PROMULGAZIONE3. PROMULGAZIONE• Il testo viene firmato dal Presidente della

Repubblica. • La firma attesta che la procedura legislativa

si è compiuta in modo corretto.• Il Presidente ha il potere di VETO

SOSPENSIVO: può rinviare la legge alle Camere per una nuova approvazione. Se le Camere la riapprovano il Presidente è costretto a promulgarla.

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4. PUBBLICAZIONE

•La legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

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5. ENTRATA IN VIGORE

• La legge entra in vigore cioè diventa obbligatoria per tutti, dopo 15 giorni dalla pubblicazione.

• 15 giorni (vacatio legis) perché tutti possano venire a conoscenza delle nuove regole.

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LEGGI REGIONALI

• Emanate dal Consiglio Regionale.

• Possono riguardare tutte le materie tranne quelle riservate al Parlamento (competenza residuale).

• Valgono solo sul territorio della Regione.

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GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE

• DECRETI LEGGE

• DECRETI LEGISLATIVI

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DECRETO LEGGE• Emanato dal Governo • Può essere emanato solo nei «casi

straordinari di necessità e di urgenza».

• Viene pubblicato su Gazzetta ufficiale ed entra in vigore immediatamente.

• Entro 60 giorni deve essere convertito in legge ordinaria dal Parlamento.

• Se non viene convertito perde efficacia fin dall’inizio.

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DECRETO LEGISLATIVODECRETO LEGISLATIVO

• Emanato dal GovernoIl procedimento si articola in due fasinettamente distinte:1)emanazione di una legge-delega da

parte del Parlamento 2) emanazione del decreto legislativo

da parte del Governo

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1) Legge- delega 1) Legge- delega del Parlamentodel Parlamento

Il Parlamento emana una legge delegaIl Parlamento emana una legge delega

che indica:che indica:

– – oggettooggetto

– – principi e criteri direttiviprincipi e criteri direttivi

– – tempitempi

per il futuro decreto legislativoper il futuro decreto legislativo

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2)Decreto legislativo 2)Decreto legislativo del Governodel Governo

• Sulla base della legge delega il Governo emana il decreto

• Il decreto poi viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

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REGOLAMENTI del GovernoREGOLAMENTI del Governo

Regolamenti diesecuzione• Norme che

assicurano l’operatività della legge

Regolamenti indipendenti• Sono adottati nelle

materie ancora non disciplinate da leggi

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CONSUETUDINI/ USICONSUETUDINI/ USI

• Fonte non scritta (fonte fatto).

Perché nasca una norma giuridica da una

consuetudine occorre:

• Un comportamento generale e costante dei cittadini (elemento materiale)

• e il convincimento che si tratti di un comportamento obbligatorio (elemento psicologico).

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Come conoscere le consuetudini?

• Esistono presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di provincia delle raccolte ufficiali che permettono ai cittadini di venirne a conoscenza.

• Si tratta di norme che comunque nascono dalle consuetudini e non da fonti scritte.

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COME SI INDIVIDUANO LE FONTICOME SI INDIVIDUANO LE FONTILe fonti vengono abbreviate con delle sigle:• CostCost.= Costituzione• L.cost.L.cost. = legge costituzionale• Reg. com.=Reg. com.= regolamento comunitario• LL.= legge ordinaria• L.regL.reg.= legge regionale• D.l.=D.l.= decreto legge• D.lgs.=D.lgs.= decreto legislativo• D.p.r.=D.p.r.= regolamento governativo

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Struttura di una fonteStruttura di una fonte

• Il testo di una fonte è diviso in ARTICOLI.ARTICOLI.

• Ogni Articolo è composto da COMMICOMMI che corrispondono ai capoversi di cui è composto un articolo.

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FONTI DI COGNIZIONESono i mezzi che permettono di venire a conoscenza delle nuove fonti di produzione:•La GAZZETTA UFFICIALE su cui vengono pubblicate leggi ordinarie, decreti, regolamenti governativi•La GAZZETTA DELL’U.E. su cui vengono pubblicati i regolamenti comunitari •BOLLETTIVO UFFICIALE REGIONALE per la pubblicazione delle leggi regionali.