FONTI DEL DIRITTO e NOZIONI GIURIDICHE DI BASE. Fonti del diritto e... · NOZIONI GIURIDICHE DI...

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FONTI DEL DIRITTO e FONTI DEL DIRITTO e NOZIONI GIURIDICHE NOZIONI GIURIDICHE DI DI BASE BASE

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FONTI DEL DIRITTO e FONTI DEL DIRITTO e NOZIONI GIURIDICHE NOZIONI GIURIDICHE DIDI BASE BASE

Fonti in materia di sicurezza e Fonti in materia di sicurezza e igiene del lavoroigiene del lavoro

Fonti di origine internazionale Fonti di origine internazionale (es(es. . Convenzioni Convenzioni delldell’’Organizzazione Internazionale del Lavoro);Organizzazione Internazionale del Lavoro);

Fonti di origine comunitaria Fonti di origine comunitaria (es. Regolamenti, (es. Regolamenti, Decisioni, Direttive, ecc.);Decisioni, Direttive, ecc.);

Fonti di origine statale Fonti di origine statale (es. leggi ordinarie, (es. leggi ordinarie, decreti, ecc.);decreti, ecc.);

Fonti di origine regionale e provinciale Fonti di origine regionale e provinciale (es. (es. leggi regionali e provinciali);leggi regionali e provinciali);

Fonti di origine negoziale Fonti di origine negoziale (es. contratti collettivi (es. contratti collettivi nazionali di lavoro, ecc.).nazionali di lavoro, ecc.).

Fonti ComunitarieFonti Comunitarie

Fonti a carattere normativo vincolante:Fonti a carattere normativo vincolante:

1)1) RegolamentiRegolamenti:: -- portata generale;portata generale;-- obbligatori in tutti i loro elementi;obbligatori in tutti i loro elementi;-- direttamente applicabili.direttamente applicabili.

2)2) DirettiveDirettive:: -- vincolanti negli obiettivi;vincolanti negli obiettivi;-- non direttamente applicabili.non direttamente applicabili.

3)3) DecisioniDecisioni: : -- obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.designati.

Fonti a carattere non vincolante:Fonti a carattere non vincolante:

1)1) RaccomandazioniRaccomandazioni: : -- esortazioni e moniti diretti ai singoli Stati; esortazioni e moniti diretti ai singoli Stati; -- azione indiretta per il riavvicinamento delle legislazioni;azione indiretta per il riavvicinamento delle legislazioni;-- mancanza di portata obbligatoria.mancanza di portata obbligatoria.

2)2) PareriPareri: : -- opinione su una data questione.opinione su una data questione.

Sistema giuridico italiano piramidaleSistema giuridico italiano piramidaleCostituzione Costituzione (fonte di validit(fonte di validitàà delldell’’intero ordinamento)intero ordinamento);;

Leggi costituzionali;Leggi costituzionali;

Norme primarie:Norme primarie: -- leggi ordinarie (art. 72 Cost.); leggi ordinarie (art. 72 Cost.); -- decreti delegati (art. 76 Cost.);decreti delegati (art. 76 Cost.);-- decreti legge (art. 77 Cost.).decreti legge (art. 77 Cost.).-- leggi regionali.leggi regionali.

Norme secondarie: Norme secondarie: -- decreti ministeriali (D.M.);decreti ministeriali (D.M.);-- decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.D.P.C.M.););-- regolamenti esecutivi;regolamenti esecutivi;-- norme tecniche nazionali e internazionali;norme tecniche nazionali e internazionali;-- circolari;circolari;-- contratti collettivi nazionali di lavoro;contratti collettivi nazionali di lavoro;-- ecc. ecc.

PRINCIPI PRINCIPI COSTITUZIONALICOSTITUZIONALI

LA COSTITUZIONE ITALIANALA COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 1: “L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro ……”.

Art. 2: Art. 2: ““La Repubblica riconosce e garantisce i La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabilidiritti inviolabili delldell’’uomo, sia come singolo sia uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalitpersonalitàà, e richiede l, e richiede l’’adempimento dei doveri adempimento dei doveri inderogabili di solidarietinderogabili di solidarietàà politica, economica e politica, economica e socialesociale””..

LA COSTITUZIONE ITALIANALA COSTITUZIONE ITALIANA

Diritti inviolabili:

Diritti e libertà considerati essenziali, in quanto connaturati alla natura dell’uomo.

Sono inviolabili da parte del legislatore ordinario.

Sono riconosciuti all’uomo sia:-- come singolocome singolo (es. diritto al nome, alla libera (es. diritto al nome, alla libera manifestazione del pensiero);manifestazione del pensiero);-- come membro di formazioni socialicome membro di formazioni sociali (es. diritto di (es. diritto di associazione, di riunione).associazione, di riunione).

LA COSTITUZIONE ITALIANALA COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 32:Art. 32: La Repubblica La Repubblica tutela la salutetutela la salute come come fondamentale diritto dell'individuo e interesse fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivitdella collettivitàà, e garantisce cure gratuite agli , e garantisce cure gratuite agli indigenti.indigenti.

Il diritto alla salute eIl diritto alla salute e’’ un diritto indisponibile ed un diritto indisponibile ed inalienabile, pertanto:inalienabile, pertanto:Diritto/dovereDiritto/dovere del lavoratore di sottoporsi alle visite del lavoratore di sottoporsi alle visite periodiche obbligatorie;periodiche obbligatorie;Obbligo Obbligo del lavoratore di usare i dispositivi di del lavoratore di usare i dispositivi di protezione individuale.protezione individuale.

Corte CostituzionaleCorte Costituzionale n. 399 del 1996:n. 399 del 1996:

““ la salute la salute èè un bene primario che assurge a un bene primario che assurge a diritto fondamentale della persona ed impone diritto fondamentale della persona ed impone piena ed esaustiva tutela, tale da operare sia in piena ed esaustiva tutela, tale da operare sia in ambito pubblicistico che nei rapporti di diritto ambito pubblicistico che nei rapporti di diritto privatoprivato……..La tutela della salute riguarda la ..La tutela della salute riguarda la generale e comune pretesa dellgenerale e comune pretesa dell’’individuo a individuo a condizioni (di vita, di etcondizioni (di vita, di etàà, di ambiente, ecc.) di , di ambiente, ecc.) di lavoro che non pongano a rischio questo suo lavoro che non pongano a rischio questo suo bene essenzialebene essenziale””

Corte di Cassazione n. 9576 9 maggio 2005;Corte di Cassazione n. 9576 9 maggio 2005;Corte di Cassazione n. 17314 30 agosto 2004;Corte di Cassazione n. 17314 30 agosto 2004;Corte di Cassazione n. 11704 30 luglio 2003:Corte di Cassazione n. 11704 30 luglio 2003:

““non vi può esser dubbio che il lavoratore, ove non vi può esser dubbio che il lavoratore, ove effettivamente emergano situazioni effettivamente emergano situazioni pregiudizievoli per la sua salute o per la sua pregiudizievoli per la sua salute o per la sua incolumitincolumitàà, possa legittimamente astenersi dalle , possa legittimamente astenersi dalle prestazioni che lo espongono ai relativi pericoli, prestazioni che lo espongono ai relativi pericoli, in quanto in quanto èè coinvolto un diritto fondamentale, coinvolto un diritto fondamentale, espressamente previsto dallespressamente previsto dall’’art. 32 della art. 32 della Costituzione, che può e deve essere tutelato in Costituzione, che può e deve essere tutelato in via preventiva, come peraltro attesta anche la via preventiva, come peraltro attesta anche la norma specifica di cui allnorma specifica di cui all’’art. 2087 cod. civ.art. 2087 cod. civ.””

LA COSTITUZIONE ITALIANALA COSTITUZIONE ITALIANAArt. 35:Art. 35: ““la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”.

- Al secondo comma sancisce l’obbligo per la Repubblica di curare la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori;- Al terzo comma sancisce il dovere di favorire gli accordi e le organizzazioni internazionali in materia di diritto del lavoro.

LA COSTITUZIONE ITALIANALA COSTITUZIONE ITALIANAArt. 41:Art. 41: ““L'iniziativa economica privata L'iniziativa economica privata èè libera. libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilitNon può svolgersi in contrasto con l'utilitàà sociale sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertlibertàà, alla dignit, alla dignitàà umana.umana.““

Il principio della libera iniziativa economica privata ha come Il principio della libera iniziativa economica privata ha come limiti:limiti:CONTRASTO CON L'UTILITCONTRASTO CON L'UTILITÀÀ SOCIALE,SOCIALE, (dando fondamento a (dando fondamento a tutte le norme a protezione dell'ambiente)tutte le norme a protezione dell'ambiente)LESIVITLESIVITÀ’À’ DELLA SICUREZZADELLA SICUREZZA, (norme che limitano talune , (norme che limitano talune lavorazioni)lavorazioni)LESIVITALESIVITA’’ DELLA LIBERTDELLA LIBERTÀÀ,, (norme che regolano, ad (norme che regolano, ad esempio, l'orario e le condizioni di lavoro)esempio, l'orario e le condizioni di lavoro)LESIVITALESIVITA’’ DELLA DIGNITDELLA DIGNITÀÀ UMANAUMANA (norme che disciplinano, (norme che disciplinano, ad esempio, il trattamento dei dati personali e vietano le ad esempio, il trattamento dei dati personali e vietano le discriminazioni)discriminazioni)

Corte Costituzionale n. 312, 18 luglio 1996Corte Costituzionale n. 312, 18 luglio 1996

““ i valori espressi dalli valori espressi dall’’art. 41 Cost.art. 41 Cost.”” giustificano giustificano ““una valutazione negativa, da parte del una valutazione negativa, da parte del legislatore, dei comportamenti delllegislatore, dei comportamenti dell’’imprenditore imprenditore che, per imprudenza, negligenza o imperizia, che, per imprudenza, negligenza o imperizia, non si adoperi, anche al di lnon si adoperi, anche al di làà degli obblighi degli obblighi specificatamente sanzionati, per ridurre specificatamente sanzionati, per ridurre ll’’esposizione al rischio dei propri dipendentiesposizione al rischio dei propri dipendenti””

PRINCIPI PRINCIPI CIVILISTICICIVILISTICI

CODICE CIVILE CODICE CIVILE –– R.D. 262/1942R.D. 262/1942

art. 2087 art. 2087 -- Tutela delle condizioni di lavoroTutela delle condizioni di lavoro

““LL’’imprenditore imprenditore èè tenuto ad adottare nelltenuto ad adottare nell’’esercizio esercizio delldell’’impresa le misure che, secondo la impresa le misure che, secondo la

particolaritparticolaritàà del lavorodel lavoro, , ll’’esperienzaesperienza e e la tecnicala tecnica, , sono necessarie a tutelare sono necessarie a tutelare ll’’integritintegritàà fisicafisica e lae lapersonalitpersonalitàà moralemorale dei prestatori di lavorodei prestatori di lavoro””

ART. 2087 C.C.ART. 2087 C.C.PARTICOLARITAPARTICOLARITA’’ DEL LAVORODEL LAVORO

Per Per particolaritparticolaritàà del lavorodel lavoro si deve intendere la si deve intendere la conoscenza specifica che lconoscenza specifica che l’’imprenditore deve avere imprenditore deve avere personalmente o previa collaboratori esperti, dell'attivitpersonalmente o previa collaboratori esperti, dell'attivitààche intende intraprendere. Sono ricondotti nella nozione di che intende intraprendere. Sono ricondotti nella nozione di particolaritparticolaritàà del lavoro una serie estremamente ampia di del lavoro una serie estremamente ampia di elementi che concorrono a costituirne la pericolositelementi che concorrono a costituirne la pericolositààspecifica tra cui specifica tra cui tecniche usate per la lavorazionetecniche usate per la lavorazione, , processi produttivi impiegatiprocessi produttivi impiegati, , sostanze nocive sostanze nocive eventualmente utilizzate nel corso del lavoroeventualmente utilizzate nel corso del lavoro, , macchine, strumenti, attrezzi di cui i lavoratori si macchine, strumenti, attrezzi di cui i lavoratori si servono.servono.

ART. 2087 C.C.ART. 2087 C.C.ESPERIENZAESPERIENZA

Per Per esperienzaesperienza si intende: attenzione dsi intende: attenzione da parte dell’imprenditore e dei suoi collaboratori, ai fatti che accadono nell’esercizio dell’attività lavorativa e nel proprio settore merceologico, con particolare riferimento agli incidenti, agli infortuni ed alle malattie professionali.

ART. 2087 C.C.ART. 2087 C.C.TECNICATECNICA

Per tecnica si intende che: il datore di lavoro ed i suoi ausiliari, secondo criteri di prudenza, diligenza e perizia, oltre ad adottare inizialmente ogni accorgimento per garantire l’incolumità dei lavoratori, devono anche seguire l’evoluzione tecnico-scientifica di settore per garantire la sicurezza.

Direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989Direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989

Art. 5, n.1: Art. 5, n.1: ““Il datore di lavoro Il datore di lavoro èè obbligato a garantire la obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoroconnessi con il lavoro””..

Art. 5, n.4: Art. 5, n.4: ““La presente direttiva non esclude la facoltLa presente direttiva non esclude la facoltàà degli degli Stati membri di prevedere lStati membri di prevedere l’’esclusione o la diminuzione esclusione o la diminuzione della responsabilitdella responsabilitàà dei datori di lavoro per fatti dovuti a dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservataosservata””

PRINCIPIO DELLA MASSIMA SICUREZZA PRINCIPIO DELLA MASSIMA SICUREZZA TECNOLOGICAMENTE POSSIBILETECNOLOGICAMENTE POSSIBILE

Direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989Direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989

LL’’aggiornamento tecnico figura tra gli elementi che aggiornamento tecnico figura tra gli elementi che concorrono a determinare il contenuto dellconcorrono a determinare il contenuto dell’’obbligo obbligo generale di sicurezza posto dalla normativa generale di sicurezza posto dalla normativa comunitaria:comunitaria:

Art. 6, coArt. 6, co.1.1: : ““Nel quadro delle proprie responsabilitNel quadro delle proprie responsabilitàà il datore di il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attivitsicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attivitàà di di prevenzione dei rischi professionali, dprevenzione dei rischi professionali, d’’informazione e di informazione e di formazione, nonchformazione, nonchéé ll’’approntamento di unapprontamento di un’’organizzazione e organizzazione e dei mezzi necessari. Il datore di lavoro deve provvedere dei mezzi necessari. Il datore di lavoro deve provvedere costantemente allcostantemente all’’aggiornamento dei mutamenti di aggiornamento dei mutamenti di circostanze e mirare al miglioramento delle situazioni circostanze e mirare al miglioramento delle situazioni esistentiesistenti””

Direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989Direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989PRINCIPIO DELLA MASSIMA SICUREZZA PRINCIPIO DELLA MASSIMA SICUREZZA

TECNOLOGICAMENTE POSSIBILETECNOLOGICAMENTE POSSIBILE

Art. 6, Art. 6, coco. 2: . 2: ““il datore di lavoro mette in atto le misure il datore di lavoro mette in atto le misure previste al paragrafo 1, primo comma, basandosi sui previste al paragrafo 1, primo comma, basandosi sui seguenti principi generali:seguenti principi generali:……”……”..

lett. e): lett. e): ““tener conto del grado di evoluzione della tener conto del grado di evoluzione della tecnicatecnica””;;

lett. g): lett. g): ““programmare la prevenzione, mirando ad un programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, ltecnica, l’’organizzazione del lavoro, le condizioni di organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e llavoro, le relazioni sociali e l’’influenza dei fattori influenza dei fattori delldell’’ambiente di lavoroambiente di lavoro””..

ART. 2087 C.C.ART. 2087 C.C.PRINCIPIO DELLA MASSIMA SICUREZZA PRINCIPIO DELLA MASSIMA SICUREZZA

TECNOLOGICAMENTE POSSIBILETECNOLOGICAMENTE POSSIBILE

CASS. SEZ. LAV. 24.06.2000 N. 7402 (26.04.2000)CASS. SEZ. LAV. 24.06.2000 N. 7402 (26.04.2000)

Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza per fare acquisizioni della miglior scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, operare con assoluta sicurezza. Pertanto, non non èèsufficiente che una macchina sia munita degli sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in modo storico se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e pitale da suggerire ulteriori e piùù sofisticati presidi per sofisticati presidi per rendere la stessa sempre pirendere la stessa sempre piùù sicura. sicura.

ART. 2087 C.C.ART. 2087 C.C.PRINCIPIO DELLA MASSIMA SICUREZZA PRINCIPIO DELLA MASSIMA SICUREZZA

TECNOLOGICAMENTE POSSIBILETECNOLOGICAMENTE POSSIBILE

CASS. SEZ. IV PEN. 27.09.1994 CASS. SEZ. IV PEN. 27.09.1994 –– N. 10164 N. 10164

In materia di sicurezza del lavoro il datore di In materia di sicurezza del lavoro il datore di lavoro ha llavoro ha l’’obbligo di adeguarsi alle acquisizioni obbligo di adeguarsi alle acquisizioni della migliore tecnologia, ed della migliore tecnologia, ed èè, quindi, tenuto a , quindi, tenuto a dotare le macchine utilizzate dei nuovi e pidotare le macchine utilizzate dei nuovi e piùùsofisticati presidi antinfortunistici.sofisticati presidi antinfortunistici.

ART. 2087 C.C.ART. 2087 C.C.PRINCIPIO DELLA MASSIMA SICUREZZA PRINCIPIO DELLA MASSIMA SICUREZZA

TECNOLOGICAMENTE POSSIBILETECNOLOGICAMENTE POSSIBILE

CORTE COSTITUZIONALE CORTE COSTITUZIONALE –– SENTENZA N.312, SENTENZA N.312, ANNO 1996 ANNO 1996 –– art. 41, comma 1, art. 41, comma 1, D.LgsD.Lgs. N.277/91. N.277/91

((……) l) làà dove parla di misure dove parla di misure ““concretamente concretamente attuabiliattuabili””, il legislatore si riferisce alle misure che, , il legislatore si riferisce alle misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, acquisiti, sicchsicchèè penalmente censurata sia soltanto penalmente censurata sia soltanto la deviazione dei comportamenti dellla deviazione dei comportamenti dell’’imprenditore imprenditore dagli standard di sicurezza propri, in concreto e al dagli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attivitmomento, delle diverse attivitàà produttive.produttive.

ART. 2087 C.C.ART. 2087 C.C.PRINCIPIO DELLA MASSIMA SICUREZZA PRINCIPIO DELLA MASSIMA SICUREZZA

TECNOLOGICAMENTE POSSIBILETECNOLOGICAMENTE POSSIBILE

CASS. SEZ. IV PEN. 21.12.2006 N. 41944CASS. SEZ. IV PEN. 21.12.2006 N. 41944

““Nel caso in cui la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze Nel caso in cui la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze tecnologiche portino alla individuazione di tecnologie pitecnologiche portino alla individuazione di tecnologie piùùidonee a garantire la sicurezza dei lavoratori non idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori non èèpossibile pretendere che il datore di lavoro imprenditore possibile pretendere che il datore di lavoro imprenditore proceda ad unproceda ad un’’immediata sostituzione delle tecnologie immediata sostituzione delle tecnologie precedentemente usate con quelle piprecedentemente usate con quelle piùù recenti ed recenti ed innovative, dovendosi pur sempre procedere ad una innovative, dovendosi pur sempre procedere ad una complessiva valutazione sui tempi, complessiva valutazione sui tempi, modaliltmodaliltàà e costi e costi delldell’’innovazione, innovazione, purchpurchèè, ovviamente, i sistemi gi, ovviamente, i sistemi giààadottati siano comunque idonei a garantire un livello adottati siano comunque idonei a garantire un livello elevato di sicurezzaelevato di sicurezza””. .

ART. 2087 C.C.ART. 2087 C.C.PRINCIPIO DELLA MASSIMA SICUREZZA PRINCIPIO DELLA MASSIMA SICUREZZA

TECNOLOGICAMENTE POSSIBILETECNOLOGICAMENTE POSSIBILE

CASS. SEZ. IV PEN. 21.12.2006 N. 41944CASS. SEZ. IV PEN. 21.12.2006 N. 41944

““Per converso, allorquando il datore di lavoro giPer converso, allorquando il datore di lavoro giààdisponga di pidisponga di piùù sistemi di prevenzione di eventi sistemi di prevenzione di eventi dannosi dannosi èè tenuto ad adottare (salvo impossibilittenuto ad adottare (salvo impossibilitàà) ) quello piquello piùù idoneo a garantire il maggior livello di idoneo a garantire il maggior livello di sicurezza, non essendo ammissibile una sicurezza, non essendo ammissibile una valutazione comparativa tra costi e benefici valutazione comparativa tra costi e benefici quando un bene da tutelare sia costituito dalla quando un bene da tutelare sia costituito dalla vita e dallvita e dall’’intergitintergitàà fisica delle persone.fisica delle persone.

ART. 2087 C.C.ART. 2087 C.C.ONERE DELLA PROVAONERE DELLA PROVA

Il "debito di sicurezza" a carico del datore di lavoro e Il "debito di sicurezza" a carico del datore di lavoro e degli altri destinatari della normativa degli altri destinatari della normativa antinfortunistica implica una antinfortunistica implica una presunzione di presunzione di responsabilitresponsabilitàà civilecivile a loro carico per ogni danno a loro carico per ogni danno subito dai lavoratori, salva la prova liberatoria di aver subito dai lavoratori, salva la prova liberatoria di aver adottato tutte le idonee misure di prevenzione, non adottato tutte le idonee misure di prevenzione, non solo richieste da leggi specifiche, ma anche dai tre solo richieste da leggi specifiche, ma anche dai tre principi generali dell'art. 2087.principi generali dell'art. 2087.

Il lavoratore deve solo dimostrare il danno ed il Il lavoratore deve solo dimostrare il danno ed il nesso causale.nesso causale.

ART. 2087 C.C.: ONERE DELLA PROVAART. 2087 C.C.: ONERE DELLA PROVA

CORTE DI CASSAZIONE N. 12467 CORTE DI CASSAZIONE N. 12467 DEL 25 AGOSTO 2003: DEL 25 AGOSTO 2003:

““In base allIn base all’’art. 2087 c.c. lart. 2087 c.c. l’’imprenditore imprenditore èètenuto ad adottare nelltenuto ad adottare nell’’esercizio dellesercizio dell’’impresa impresa le misure che, secondo la particolaritle misure che, secondo la particolaritàà del del lavoro, llavoro, l’’esperienza e la tecnica sono esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare lnecessarie a tutelare l’’integritintegritàà fisica e la fisica e la personalitpersonalitàà morale dei prestatori di lavoromorale dei prestatori di lavoro””. .

ART. 2087 C.C.: ONERE DELLA PROVAART. 2087 C.C.: ONERE DELLA PROVA

CORTE DI CASSAZIONE N. 12467 CORTE DI CASSAZIONE N. 12467 DEL 25 AGOSTO 2003: DEL 25 AGOSTO 2003:

““LL’’art. 2087 c.c. non configura unart. 2087 c.c. non configura un’’ipotesi di ipotesi di responsabilitresponsabilitàà oggettiva, in quanto la oggettiva, in quanto la responsabilitresponsabilitàà del datore di lavoro va del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momentotecniche del momento””

ART. 2087 C.C.: ONERE DELLA PROVAART. 2087 C.C.: ONERE DELLA PROVACORTE DI CASSAZIONE N. 12467CORTE DI CASSAZIONE N. 12467

DEL 25 AGOSTO 2003: DEL 25 AGOSTO 2003:

con la conseguenza che con la conseguenza che ““incombe al incombe al lavoratorelavoratore che lamenti che lamenti di aver subito, a causa delldi aver subito, a causa dell’’attivitattivitàà lavorativa svolta, un danno lavorativa svolta, un danno alla salute, alla salute, ll’’onere di provare : onere di provare : -- ll’’esistenza di tale danno, esistenza di tale danno, -- come pure la nocivitcome pure la nocivitàà delldell’’ambiente di lavoro, ambiente di lavoro, -- nonchnonchéé il nesso di derivazione causale del danno dalla il nesso di derivazione causale del danno dalla violazione delle norme di sicurezza delle condizioni di lavoro; violazione delle norme di sicurezza delle condizioni di lavoro;

solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanzesolo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanzesussiste per il sussiste per il datore di lavoro ldatore di lavoro l’’onere di provare di aver onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarieadottato tutte le cautele necessarie ad impedire il ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non èèricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.””

CODICE CIVILE CODICE CIVILE –– R.D. 262/1942R.D. 262/1942

art. 2050 art. 2050 –– ResponsabilitResponsabilitàà per lper l’’esercizio di esercizio di attivitattivitàà pericolosepericolose

““Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di attivitdi attivitàà pericolosa, per sua natura o per la pericolosa, per sua natura o per la

natura dei mezzi adoperati, natura dei mezzi adoperati, èè tenuto al tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato risarcimento, se non prova di avere adottato

tutte le misure idonee a evitare il dannotutte le misure idonee a evitare il danno””

ART. 2050 ART. 2050 –– RESPONSABILITRESPONSABILITÀÀ PER PER LL’’ESERCIZIO DI ATTIVITESERCIZIO DI ATTIVITÀÀ PERICOLOSEPERICOLOSE

ATTIVITAATTIVITA’’ PERICOLOSE:PERICOLOSE:-- attivitattivitàà delldell’’art. 46 e seguenti del Testo Unico art. 46 e seguenti del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza delle leggi di pubblica sicurezza (materiali (materiali esplosivi)esplosivi);;

-- attivitattivitàà prese in considerazione per la prese in considerazione per la prevenzione degli infortuni;prevenzione degli infortuni;

-- attivitattivitàà che abbiano una pericolositche abbiano una pericolositàà intrinseca o intrinseca o comunque dipendente dalla modalitcomunque dipendente dalla modalitàà di esercizio di esercizio o dai mezzi di lavoro impiegati o dai mezzi di lavoro impiegati (es. impalcature, (es. impalcature, ponteggi, escavatrici, betoniere, ruspe)ponteggi, escavatrici, betoniere, ruspe)..

LA LEGGE 300/70LA LEGGE 300/70““STATUTO DEI LAVORATORISTATUTO DEI LAVORATORI””

Interviene, in modo particolare, nella materia della tutela psicofisica dei prestatori d’opera con i seguenti articoli:

- art. 5 - Accertamento sanitari;- art. 9 - Tutela della salute e dell’integrità fisica.

LEGGE 300/70, ART. 5 ACCERTAMENTI SANITARI:

“Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo chieda.Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.”

LEGGE 300/70, ART. 5 - ACCERTAMENTI SANITARI:

Il primo comma stabilisce un divieto generalizzato di sottoporre il dipendente, in costanza di rapporto di lavoro, a visite sull’idoneità e sull’infermità per malattia o per infortunio da parte di un proprio medico, nominato “medico competente” o “medico autorizzato”.

NON RICADONO SOTTO QUESTA PREVISIONE LE VISITE:

- di preassunzione;

- periodiche obbligatorie, effettuate dal medico competente o autorizzato, al fine di determinare il persistere dell’idoneità del lavoratore.

LEGGE 300/70, ART. 5 - ACCERTAMENTI SANITARI:

il secondo comma chiarisce che il datore di lavoro, cui è vietato far compiere direttamente accertamenti, ha il diritto di chiedere il controllo sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Rispettivamente all’INPS o all’INAIL, i quali sono tenuti ad effettuarlo.

LEGGE 300/70, ART. 5 - ACCERTAMENTI SANITARI:

il terzo comma detta le regole per poter far sottoporre i lavoratori, non soggetti a visite periodiche obbligatorie, a visita di idoneità alla mansione specifica da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. Quali:

- asl;- cliniche universitarie di medicina del lavoro

o istituti similari.

LEGGE 300/70, ART. 9 - TUTELA DELLA SALUTE E

DELL’INTEGRITÀ FISICA

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integritàfisica.”

LEGGE 300/70, ART. 9 - TUTELA DELLA SALUTE E

DELL’INTEGRITÀ FISICA

questo articolo ha consentito:- alle rappresentanze sindacali, legittimamente

costituite, di svolgere un ruolo diretto di tutela dei lavoratori, permettendo loro di costituirsi in giudizio in rappresentanza dei lavoratori iscritti in caso di violazione di norme prevenzionistiche;

- di sviluppare una corposa contrattazione che ha introdotto, in forme più o meno pregnanti, il diritto delle rappresentanze sindacali di proporre l’effettuazione di indagini ambientali e biologiche anche al fine della compilazione di registri di dati biostatistici e ambientali.

PRINCIPI PRINCIPI PENALIPENALI

IL CODICE PENALE: PRINCIPI GENERALIIL CODICE PENALE: PRINCIPI GENERALI

Art. 39 c.p.Art. 39 c.p.DISTINZIONE TRA DELITTI E CONTRAVVENZIONIDISTINZIONE TRA DELITTI E CONTRAVVENZIONI

I reati si distinguono in I reati si distinguono in delittidelitti e e contravvenzionicontravvenzioni, , secondo la diversa specie delle pene per essi secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.rispettivamente stabilite da questo codice.

DELITTI: DELITTI: MULTA MULTA -- RECLUSIONERECLUSIONECONTRAVVENZIONI: CONTRAVVENZIONI: AMMENDA AMMENDA -- ARRESTOARRESTO

IL REATOIL REATO

Elemento oggettivo: Elemento oggettivo: elemento materiale elemento materiale (comportamento esteriore dell(comportamento esteriore dell’’uomo);uomo);

Elemento soggettivo: Elemento soggettivo: elemento di natura elemento di natura psichica psichica (atteggiamento della volont(atteggiamento della volontàà che che ha dato origine al fatto materiale)ha dato origine al fatto materiale)

ELEMENTO OGGETTIVOELEMENTO OGGETTIVO

Art. 40 c.p.Art. 40 c.p.RAPPORTO DI CAUSALITRAPPORTO DI CAUSALITÀÀNessuno può essere punito per un fatto Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se lpreveduto dalla legge come reato, se l’’evento evento dannoso o pericoloso, da cui dipende ldannoso o pericoloso, da cui dipende l’’esistenza esistenza del reato, del reato, non non èè conseguenza conseguenza della sua della sua azione azione od od omissioneomissione..

Non impedire un evento, che si ha Non impedire un evento, che si ha ll’’obbligo obbligo giuridicogiuridico di impedire, equivale a cagionarlo di impedire, equivale a cagionarlo

RAPPORTO DI CAUSALITARAPPORTO DI CAUSALITA’’

AffinchAffinchèè una modificazione del mondo una modificazione del mondo esterno possa essere attribuita ad un esterno possa essere attribuita ad un soggetto, soggetto, èè necessario che si sia verificata necessario che si sia verificata in conseguenza dellin conseguenza dell’’azione o azione o delldell’’omissione di lui: omissione di lui: occorre che tra loccorre che tra l’’una e luna e l’’altra esista un altra esista un rapporto di causalitrapporto di causalitàà..

LL’’OMISSIONEOMISSIONEColui che determina un risultato mediante Colui che determina un risultato mediante unun’’omissione ne risponde quando sia venuto omissione ne risponde quando sia venuto meno ad un meno ad un obbligo giuridicoobbligo giuridico..Non basta la causalitNon basta la causalitàà, occorre l, occorre l’’esistenza per il esistenza per il soggetto dellsoggetto dell’’obbligo di compiere una data azione, obbligo di compiere una data azione, e precisamente le precisamente l’’azione che avrebbe impedito il azione che avrebbe impedito il verificarsi dellverificarsi dell’’evento.evento.Occorre che il soggetto sia costituito Occorre che il soggetto sia costituito responsabile responsabile delldell’’impedimento di quel risultato dannoso.impedimento di quel risultato dannoso.LL’’obbligo di impedire lobbligo di impedire l’’evento non evento non èè illimitato: illimitato: cessa di fronte allcessa di fronte all’’impossibilitimpossibilitàà di compiere di compiere ll’’azione comandata.azione comandata.

CONCORSO DI CAUSECONCORSO DI CAUSE

Art. 41 c.p.Art. 41 c.p.Il concorso di cause preesistenti o simultanee o Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalitcausalitàà fra l'azione od omissione e l'evento.fra l'azione od omissione e l'evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalitcausalitàà, , quando sono state da sole sufficienti a quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento.determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od In tal caso, se l'azione od omissione precedente commessa costituisce per somissione precedente commessa costituisce per sééun reato, si applica la pena per questo stabilita.un reato, si applica la pena per questo stabilita.

Le disposizioni precedenti si applicano anche Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altruisopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui..

ELEMENTO PSICOLOGICOELEMENTO PSICOLOGICO

Art. 43 c.p. Art. 43 c.p. Il delitto:Il delitto:ÈÈ doloso, o secondo l'intenzione,doloso, o secondo l'intenzione, quanto l'evento dannoso o quanto l'evento dannoso o pericoloso, che pericoloso, che èè il risultato dell'azione od omissione e da cui il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, èè dall'agente dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;omissione;

ÈÈ preterintenzionale, o oltre l'intenzione,preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso piomissione deriva un evento dannoso o pericoloso piùù grave di grave di quello voluto dall'agente;quello voluto dall'agente;

ÈÈ colposo, o contro l'intenzione,colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se quando l'evento, anche se preveduto, non preveduto, non èè voluto dall'agente e si verifica a causa di voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggidi leggi..

IL DOLOIL DOLO

Due componenti:Due componenti:

la rappresentazione (la rappresentazione (visione anticipata del visione anticipata del fatto che costituisce reatofatto che costituisce reato););

la volontla volontàà di realizzare il fatto di realizzare il fatto rappresentato.rappresentato.

LA COLPALA COLPA

UnUn’’azione commessa con coscienza e azione commessa con coscienza e volontavolonta’’;;La mancanza della volontLa mancanza della volontàà delldell’’evento;evento;

Il fatto sia dovuto a:Il fatto sia dovuto a:-- Imprudenza;Imprudenza;-- Negligenza;Negligenza;-- Imperizia; Imperizia;

COLPA GENERICACOLPA GENERICA

COLPA SPECIFICACOLPA SPECIFICA-- Inosservanza di leggiInosservanza di leggi-- Inosservanza di regolamenti;Inosservanza di regolamenti;-- Inosservanza di ordini o discipline; Inosservanza di ordini o discipline;

I DELITTI IN MATERIA PREVENZIONISTICAI DELITTI IN MATERIA PREVENZIONISTICA

I I ““delittidelitti”” in materia prevenzionistica sono:in materia prevenzionistica sono:-- rimozione od omissione dolosarimozione od omissione dolosa (cio(cioèèintenzionale) intenzionale) di cautele contro infortuni sul lavorodi cautele contro infortuni sul lavoro(art. 437 c.p.);(art. 437 c.p.);-- omissione colposaomissione colposa (cio(cioèè non volontaria) non volontaria) di di cautele o difese contro i disastri o infortuni sul cautele o difese contro i disastri o infortuni sul lavorolavoro (art. 451 c.p.);(art. 451 c.p.);-- omicidio colposoomicidio colposo (art. 589 c.p.);(art. 589 c.p.);-- lesioni personali colposelesioni personali colpose (art. 590 c.p.).(art. 590 c.p.).

ART. 437 C.P.ART. 437 C.P.

Reato omissivo che si perfeziona quando le Reato omissivo che si perfeziona quando le cautele antinfortunistiche:cautele antinfortunistiche:

-- siano state omesse;siano state omesse;

-- siano insufficienti;siano insufficienti;

-- vi sia stata unvi sia stata un’’attivitattivitàà che ne limita il funzionamento o la che ne limita il funzionamento o la loro funzione pratica sia stata elusa mediante congegni loro funzione pratica sia stata elusa mediante congegni che ne che ne paralizzannoparalizzanno ll’’efficacia;efficacia;

-- siano state definitivamente e stabilmente rimosse. siano state definitivamente e stabilmente rimosse.

ART. 437 C.P.ART. 437 C.P.

Omissione dolosa di cautele antinfortunistiche si Omissione dolosa di cautele antinfortunistiche si perfeziona indipendentemente dal numero di perfeziona indipendentemente dal numero di individui coinvolti;individui coinvolti;

Per la sussistenza del dolo non occorre che il Per la sussistenza del dolo non occorre che il pericolo sia specificatamente perseguito, ma pericolo sia specificatamente perseguito, ma èèsufficiente la consapevolezza e accettazione del sufficiente la consapevolezza e accettazione del pericolo insito nellpericolo insito nell’’operare senza le misure operare senza le misure necessarie per prevenire disastri, o infortuni sul necessarie per prevenire disastri, o infortuni sul lavoro, qualunque ne sia la ragione e anche se lavoro, qualunque ne sia la ragione e anche se ll’’agente risulta mosso dallagente risulta mosso dall’’intento di ridurre i costi intento di ridurre i costi delldell’’opera e magari speri che il disastro o opera e magari speri che il disastro o ll’’infortunio non si verifichi infortunio non si verifichi (Cass. (Cass. PenPen. N. 10048, 8 novembre 1993). N. 10048, 8 novembre 1993)

ART. 451 C.P.ART. 451 C.P.

““Punisce a titolo di colpa lPunisce a titolo di colpa l’’omissione di misure volte a omissione di misure volte a limitare i danni derivanti da infortunio gilimitare i danni derivanti da infortunio giàà verificatisiverificatisi””(Cass. N. 6714 del 9 maggio 1990).(Cass. N. 6714 del 9 maggio 1990).

““Delitto ravvisabile quando il pericolo di infortuni sul Delitto ravvisabile quando il pericolo di infortuni sul lavoro si riferisca ad un numero indeterminato di lavoro si riferisca ad un numero indeterminato di persone, e tale indeterminatezza significa non che persone, e tale indeterminatezza significa non che occorre la presenza di una collettivitoccorre la presenza di una collettivitàà di lavoratori, ma di lavoratori, ma che debbano essere salvaguardati dal pericolo i che debbano essere salvaguardati dal pericolo i lavoratori momentaneamente e casualmente in serviziolavoratori momentaneamente e casualmente in servizio””(Cass. N. 7175 del 18 luglio 1996).(Cass. N. 7175 del 18 luglio 1996).

ART. 451 C.P.ART. 451 C.P.

CASSCASS. PEN. 2 MARZO 1999 N. 2756. PEN. 2 MARZO 1999 N. 2756

““LL’’omessa collocazione di idonee apparecchiature omessa collocazione di idonee apparecchiature antincendio nellantincendio nell’’ambito di locali non destinati ambito di locali non destinati esclusivamente allesclusivamente all’’attivitattivitàà lavorativa configura il lavorativa configura il reato di cui allreato di cui all’’art. 451 c.p. (art. 451 c.p. (…….); reato ricompreso .); reato ricompreso tra i delitti contro ltra i delitti contro l’’incolumitincolumitàà pubblica, concepito in pubblica, concepito in funzione dellfunzione dell’’esigenza di prevenire genericamente esigenza di prevenire genericamente il prodursi di incendi ed altri disastri, oltre che di il prodursi di incendi ed altri disastri, oltre che di infortuni sul lavoro, anche in luoghi in cui non vinfortuni sul lavoro, anche in luoghi in cui non v’è’èsolo la presenza di lavoratori dipendenti. solo la presenza di lavoratori dipendenti.

DIFFERENZA TRA DIFFERENZA TRA LL’’ART. 437 C.P. E LART. 437 C.P. E L’’ART. 451 C.P.ART. 451 C.P.

Cass. Cass. PenPen. Sez. IV, 2 febbraio 1980, n. 1436 . Sez. IV, 2 febbraio 1980, n. 1436 Cass. Cass. PenPen. Sez. Feriale 22 ottobre 2001, n. 37870. Sez. Feriale 22 ottobre 2001, n. 37870LL’’elemento differenziale tra i reati previsti dagli artt. elemento differenziale tra i reati previsti dagli artt. 437 c.p. e 451 c.p. consiste nel fatto che con la prima 437 c.p. e 451 c.p. consiste nel fatto che con la prima di dette norme il legislatore ha inteso prevenire di dette norme il legislatore ha inteso prevenire disastri o infortuni sul lavoro, mentre con la seconda disastri o infortuni sul lavoro, mentre con la seconda si si èè posto il fine di limitare i danni derivanti da posto il fine di limitare i danni derivanti da incendio, disastro o infortunio giincendio, disastro o infortunio giàà verificatisi. Everificatisi. E’’ poi poi differente ldifferente l’’elemento psicologico del reato, posto che elemento psicologico del reato, posto che il primo reato il primo reato èè punibile esclusivamente a titolo di punibile esclusivamente a titolo di dolo ed il secondo a titolo di colpa. dolo ed il secondo a titolo di colpa.

ART. 589 C.P.ART. 589 C.P.OMICIDIO COLPOSOOMICIDIO COLPOSO

Cass. Cass. PenPen. Sez. IV, 29 SETTEMBRE 2006 N. 32286 . Sez. IV, 29 SETTEMBRE 2006 N. 32286

““Risponde del delitto di omicidio colposo in danno del Risponde del delitto di omicidio colposo in danno del lavoratore il datore di lavoro che non ha procurato lo lavoratore il datore di lavoro che non ha procurato lo strumentario di sicurezza necessario a prevenire eventi strumentario di sicurezza necessario a prevenire eventi lesivi nel corso della prestazione lavorativa, poi verificatisi,lesivi nel corso della prestazione lavorativa, poi verificatisi,seppure lseppure l’’inadempimento sia dovuto ad una contingente inadempimento sia dovuto ad una contingente indisponibilitindisponibilitàà di tale strumentario, dal momento che il diritto di tale strumentario, dal momento che il diritto alla salute del lavoratore, come diritto fondamentale, non alla salute del lavoratore, come diritto fondamentale, non può ammettere lacune di tutela imputabili a cause può ammettere lacune di tutela imputabili a cause indipendenti dalla volontindipendenti dalla volontàà del soggetto titolare della del soggetto titolare della posizione di garanziaposizione di garanzia””..

ART. 590 C.P.ART. 590 C.P.LESIONI PERSONALI COLPOSELESIONI PERSONALI COLPOSE

Cass. Cass. PenPen. Sez. IV, 26 OTTOBRE 2007 N. 39567. Sez. IV, 26 OTTOBRE 2007 N. 39567

““In caso di infortunio occorso a un lavoratore In caso di infortunio occorso a un lavoratore esposto a rischio, risponde del delitto di lesioni esposto a rischio, risponde del delitto di lesioni personali colpose il responsabile del servizio di personali colpose il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, qualora abbia prevenzione e protezione dai rischi, qualora abbia omesso di segnalare formalmente tale rischio al omesso di segnalare formalmente tale rischio al datore di lavoro e pur se tale rischio sia altrimenti datore di lavoro e pur se tale rischio sia altrimenti noto al datore di lavoro stessonoto al datore di lavoro stesso””..

LA LEGISLAZIONE GENERALE E SPECIALE LA LEGISLAZIONE GENERALE E SPECIALE IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI

E IGIENE DEL LAVOROE IGIENE DEL LAVORO

LE ORIGINI DELLA PREVENZIONE NEL LE ORIGINI DELLA PREVENZIONE NEL SISTEMA GIURIDICO ITALIANOSISTEMA GIURIDICO ITALIANO

Nel nostro Paese, la politica di Nel nostro Paese, la politica di ““prevenzioneprevenzione””ha avuto, inizialmente, un ruolo secondario e ha avuto, inizialmente, un ruolo secondario e subalterno rispetto alla politica di tipo subalterno rispetto alla politica di tipo ““previdenziale/risarcitorioprevidenziale/risarcitorio””..

Sul finire del XIX secolo, la prima ed unica Sul finire del XIX secolo, la prima ed unica preoccupazione del legislatore nazionale era preoccupazione del legislatore nazionale era quella di quella di ““garantire un trattamento garantire un trattamento risarcitoriorisarcitorio””,, in forma assicurativa, alle vittime in forma assicurativa, alle vittime degli infortuni.degli infortuni.

LE ORIGINI DELLA PREVENZIONE NEL LE ORIGINI DELLA PREVENZIONE NEL SISTEMA GIURIDICO ITALIANOSISTEMA GIURIDICO ITALIANO

LaLa ““ratioratio”” di tale fenomeno si rinviene:di tale fenomeno si rinviene:nella nella teoria del teoria del c.d. c.d. ““del fattore umanodel fattore umano””,,secondo cui la maggior parte degli infortuni sul secondo cui la maggior parte degli infortuni sul lavoro erano causati dalla negligenza o lavoro erano causati dalla negligenza o disattenzione dei lavoratori;disattenzione dei lavoratori;nel principio nel principio delldell’’assoluta libertassoluta libertààdelldell’’iniziativa privata,iniziativa privata, in nome della quale in nome della quale veniva considerata inconcepibile qualsiasi veniva considerata inconcepibile qualsiasi imposizione normativa che limitasse limposizione normativa che limitasse l’’autonomia autonomia imprenditoriale. imprenditoriale.

LE ORIGINI DELLA PREVENZIONE NEL LE ORIGINI DELLA PREVENZIONE NEL SISTEMA GIURIDICO ITALIANOSISTEMA GIURIDICO ITALIANO

Negli anni successivi, la nascita della Negli anni successivi, la nascita della ““politica di politica di prevenzioneprevenzione”” èè stata ostacolata:stata ostacolata:dalla radicata ideologia della dalla radicata ideologia della fatalitfatalitàà ed ed imprevedibilitimprevedibilitàà delldell’’infortunio.infortunio.

dalldall’’esclusione dal novero delle principali cause esclusione dal novero delle principali cause degli infortuni sia tutti i degli infortuni sia tutti i ““fattori soggettivifattori soggettivi””connessi al tipo di organizzazione del lavoro (la connessi al tipo di organizzazione del lavoro (la fatica fisica, lo stress e le carenze formativefatica fisica, lo stress e le carenze formative--informative) sia gran parte dei informative) sia gran parte dei ““fattori oggettivifattori oggettivi””(pericolosit(pericolositàà delle macchine e degli impianti).delle macchine e degli impianti).

PRIMA NORMA PREVENZIONISTICAPRIMA NORMA PREVENZIONISTICA

Per incontrare una prima norma, in un certo qual modo a Per incontrare una prima norma, in un certo qual modo a carattere previdenziale, si carattere previdenziale, si èè dovuto arrivare al 1930, dovuto arrivare al 1930, quando quando –– nel codice penale Rocco nel codice penale Rocco –– venne inserito un venne inserito un nuovo reato: nuovo reato: ll’’art. 437, relativo alla art. 437, relativo alla ““Rimozione od Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavorolavoro”” ..

CARATTERE PREVENZIONISTICO CARATTERE PREVENZIONISTICO DELLDELL’’ART. 437 C.P.ART. 437 C.P.

Il carattere prevenzionistico dellIl carattere prevenzionistico dell’’art. 437 c.p. art. 437 c.p. risulta evidente dal fatto che prevede la risulta evidente dal fatto che prevede la punizione di condotte di mero pericolo,punizione di condotte di mero pericolo,mentre il verificarsi dellmentre il verificarsi dell’’evento evento èè considerato solo considerato solo come uncome un’’aggravante.aggravante.

Bisogna, comunque, rilevare che pur se tale Bisogna, comunque, rilevare che pur se tale norma norma èè di per sdi per séé positiva, tuttavia, il vero intento positiva, tuttavia, il vero intento che spinse il legislatore ad introdurla non fu che spinse il legislatore ad introdurla non fu quello di proteggere la vita umana, bensquello di proteggere la vita umana, bensìì quello quello di tutelare la produzione nazionale.di tutelare la produzione nazionale.

PRIMO VERO CORPUS LEGISLATIVO PRIMO VERO CORPUS LEGISLATIVO AUTONOMO IN MATERIA PREVENZIONISTICAAUTONOMO IN MATERIA PREVENZIONISTICAPer lPer l’’emanazione, invece, di un organico ed emanazione, invece, di un organico ed ““autonomo corpus legislativoautonomo corpus legislativo”” volto alla tutela volto alla tutela preventiva della salute dei lavoratori, si preventiva della salute dei lavoratori, si èè dovuto dovuto attendere la seconda metattendere la seconda metàà degli anni Cinquanta.degli anni Cinquanta.

Infatti, la Infatti, la legge delega 12 febbraio 1955, n. 51legge delega 12 febbraio 1955, n. 51autorizzò il Governo ad emanare norme generali autorizzò il Governo ad emanare norme generali e speciali per la prevenzione degli infortuni e per e speciali per la prevenzione degli infortuni e per ll’’igiene del lavoro, da applicarsi in quasi tutti i igiene del lavoro, da applicarsi in quasi tutti i settori produttivi.settori produttivi.

19551955 -- D.P.R. 547D.P.R. 547:: Norme Norme per la prevenzione degli per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (406 infortuni sul lavoro (406 articoli)articoli)

19561956 -- D.P.R. 164D.P.R. 164:: Norme Norme per la prevenzione degli per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle infortuni sul lavoro nelle costruzioni (81 articoli)costruzioni (81 articoli)

19561956 -- D.P.R. 303D.P.R. 303 :: Norme Norme generali per lgenerali per l’’igiene del igiene del lavoro (70 articoli)lavoro (70 articoli)

D.P.R. 547/55D.P.R. 547/55

Si compone di 406 articoli ed Si compone di 406 articoli ed èè la legge fondamentale la legge fondamentale che regola, in generale, la che regola, in generale, la prevenzioneprevenzione e, in e, in particolare, quella tecnica delle particolare, quella tecnica delle macchine e degli macchine e degli impianti.impianti. In esso sono previste 388 ipotesi di reato.In esso sono previste 388 ipotesi di reato.Al suo interno troviamo norme relative a:Al suo interno troviamo norme relative a:Luoghi di lavoro e di passaggioLuoghi di lavoro e di passaggioScaleScaleParapettiParapettiAntincendioAntincendioProtezione dalle scariche atmosferiche;Protezione dalle scariche atmosferiche;Protezione delle macchineProtezione delle macchineMezzi ed apparecchi di sollevamento e trasportoMezzi ed apparecchi di sollevamento e trasportoAltri impianti ed apparecchi a pressioneAltri impianti ed apparecchi a pressioneSerbatoi, forni e le stufe;Serbatoi, forni e le stufe;Impianti elettrici in generaleImpianti elettrici in generaleMaterie e prodotti pericolosi e nocivi.Materie e prodotti pericolosi e nocivi.

D.P.R. 164/56D.P.R. 164/56Si compone di 81 articoli Si compone di 81 articoli èè la norma base per la la norma base per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni,costruzioni, per gli argomenti non espressamente per gli argomenti non espressamente disciplinati dal D.P.R. 547/55disciplinati dal D.P.R. 547/55

In particolare stabilisce, nel In particolare stabilisce, nel campo elettrico,campo elettrico, all'art. all'art. 10, l'obbligo di usare le imbracature di sicurezza e, 10, l'obbligo di usare le imbracature di sicurezza e, all'art. 11 il divieto di eseguire, salve opportune all'art. 11 il divieto di eseguire, salve opportune cautele, lavori a distanza inferiore ai 5 metri dalle cautele, lavori a distanza inferiore ai 5 metri dalle linee elettriche aeree.linee elettriche aeree.

D.P.R. 303/56D.P.R. 303/56Si compone di 70 articoli, contiene le Si compone di 70 articoli, contiene le norme generali per norme generali per ll’’igiene del lavoroigiene del lavoro e, e, nonostante le numerose modifiche nonostante le numerose modifiche apportate dallapportate dall’’art. 33 del art. 33 del D.LgsD.Lgs 626/94 e le 626/94 e le importanti addizioni dei importanti addizioni dei D.Lgs.D.Lgs. 277/91, 277/91, 66/00 e 25/01, resta il principale punto di 66/00 e 25/01, resta il principale punto di riferimento in materia.riferimento in materia.

I DECRETI DEGLI ANNI I DECRETI DEGLI ANNI ‘‘5050portarono allo portarono allo sviluppo della sviluppo della ““tutela tutela preventivapreventiva”” dalla salute e della sicurezza dei dalla salute e della sicurezza dei lavoratori, riconoscendo a questo tipo di tutela lavoratori, riconoscendo a questo tipo di tutela una propria autonomia rispetto a quella una propria autonomia rispetto a quella riparatoriariparatoria/assicurativa./assicurativa.

introdussero la introdussero la c.d. c.d. ““prevenzione tecnologicaprevenzione tecnologica””

introdussero il concetto diintrodussero il concetto di ““tassativittassativitàà delle delle misure di sicurezzamisure di sicurezza””

TASSATIVITATASSATIVITA’’ MISURE DI SICUREZZAMISURE DI SICUREZZA

Le norme che disciplinano la sicurezza e lLe norme che disciplinano la sicurezza e l’’igiene igiene del lavoro dettano regole precise e individuano in del lavoro dettano regole precise e individuano in modo dettagliato il comportamento da adottare modo dettagliato il comportamento da adottare durante ldurante l’’esecuzione della prestazione lavorativa.esecuzione della prestazione lavorativa.

TassativitTassativitàà delle misure di sicurezza significa:delle misure di sicurezza significa:-- inammissibilitinammissibilitàà di deroghe;di deroghe;-- impossibilitimpossibilitàà di sostituire con altre misure ritenute di sostituire con altre misure ritenute equipollenti;equipollenti;-- inammissibilitinammissibilitàà delldell’’affidamento della prevenzione affidamento della prevenzione alla diligenza e vigilanza dei soli lavoratori.alla diligenza e vigilanza dei soli lavoratori.

RECEZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIERECEZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIEIN MATERIA DI SICUREZZAIN MATERIA DI SICUREZZA

Agli inizi degli anni Agli inizi degli anni ’’90, nel giro di quattro anni, il 90, nel giro di quattro anni, il legislatore italiano da attuazione a numerose direttive legislatore italiano da attuazione a numerose direttive comunitarie emanate tra il 1980 ed il 1990.comunitarie emanate tra il 1980 ed il 1990.

La recezione delle suddette direttive comunitarie La recezione delle suddette direttive comunitarie èèavvenuta in due fasi: nella avvenuta in due fasi: nella prima faseprima fase,, i decreti i decreti legislativi legislativi nnnn. 277/91 e 77/92 hanno recepito il gruppo . 277/91 e 77/92 hanno recepito il gruppo di direttive comunitarie imperniato sulla direttiva di direttive comunitarie imperniato sulla direttiva quadro n. 80/1107; nella quadro n. 80/1107; nella seconda faseseconda fase,, il decreto il decreto legislativo n. 626 del 1994 ha recepito la direttiva legislativo n. 626 del 1994 ha recepito la direttiva quadro n. 89/391 e sette direttive particolari. quadro n. 89/391 e sette direttive particolari.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

DIRETTIVECEE

D.Lgs. 277/91D.Lgs. 626/94

D.P.R. 547/55D.P.R.303/56

D.P.R. 164/56

D.Lgs. 494/96

IL D. LGS. 19 SETTEMBRE 1994 N. 626IL D. LGS. 19 SETTEMBRE 1994 N. 626Il D. Il D. LgsLgs. 626/94 ha dettato una serie di importanti . 626/94 ha dettato una serie di importanti innovazioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro.innovazioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Le innovazioni tendono a istituire nellLe innovazioni tendono a istituire nell’’azienda un sistema di azienda un sistema di gestione permanente ed organico diretto allgestione permanente ed organico diretto all’’individuazione, individuazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio per la riduzione e controllo costante dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori mediante:salute e la sicurezza dei lavoratori mediante:

-- la programmazione delle attivitla programmazione delle attivitàà di prevenzione in coerenza di prevenzione in coerenza a principi e misure predeterminati;a principi e misure predeterminati;

-- ll’’informazione, formazione e consultazione dei lavoratori e informazione, formazione e consultazione dei lavoratori e loro rappresentanti;loro rappresentanti;

-- ll’’organizzazione di un servizio di prevenzione i cui compiti organizzazione di un servizio di prevenzione i cui compiti sono espletati da una o pisono espletati da una o piùù persone designate dal datore di persone designate dal datore di lavoro e che possono in alcuni casi essere svolti lavoro e che possono in alcuni casi essere svolti direttamente dal datore di lavoro.direttamente dal datore di lavoro.

IL D. LGS. 19 SETTEMBRE 1994 N. 626IL D. LGS. 19 SETTEMBRE 1994 N. 626

Ha subito una importante variazione con il Ha subito una importante variazione con il D.Lgs.D.Lgs. 242/96 e con numerosi decreti 242/96 e con numerosi decreti successivi, in funzione dellsuccessivi, in funzione dell’’evoluzione evoluzione della normativa comunitaria.della normativa comunitaria.ÈÈ entrato in vigore pieno, per la maggior entrato in vigore pieno, per la maggior parte dei comparti lavorativi, a gennaio parte dei comparti lavorativi, a gennaio 1997.1997.

STRUTTURA DEL STRUTTURA DEL D.LGS.D.LGS. N. 626/94N. 626/9414 TITOLI

I - Disposizioni generali, SPP, Sorveglianza sanitaria, RLS, informazione e formazione, P.A.,

II - Luoghi di lavoroIII - AttrezzatureIV - DPIV – MMCV-bis – Agenti FisiciV-ter – Campi

elettromagneticiVI – VDTVI-bis - AmiantoVII - Agenti cancerogeniVII-bis- Agenti chimiciVIII - Agenti biologiciVIII-bis - Atmosfere

esplosiveIX- SanzioniX - Disposizioni

transitorie e finali

98ARTICOLI

ALLEGATOALLEGATO

ALLEGATOALLEGATO

ALLEGATOALLEGATO

ALLEGATOALLEGATOALLEGATOALLEGATO

ALLEGATOALLEGATO

ALLEGATOALLEGATO

22 ALLEGATI

INTEGRAZIONI SUCCESSIVE INTEGRAZIONI SUCCESSIVE AL D. LGS. N. 626/94AL D. LGS. N. 626/94

Titolo Titolo VIIIVIII--bisbis

ATMOSFERE ESPLOSIVEATMOSFERE ESPLOSIVE

Titolo V

Titolo VI

VDTVDTTitolo V-bis

AGENTI FISICI (RUMORE)AGENTI FISICI (RUMORE)in vigore dal 14 dicembre 2006 in vigore dal 14 dicembre 2006

Titolo VI-bis

AMIANTOAMIANTO

in vigore dal 26 settembre 2006in vigore dal 26 settembre 2006

Titolo V-ter

CAMPI ELETTROMAGNETICICAMPI ELETTROMAGNETICI

in vigore dal 30 aprile 2008in vigore dal 30 aprile 2008

Titolo VII-bis

RIVOLUZIONE COPERNICANARIVOLUZIONE COPERNICANAIl Il D.Lgs.D.Lgs. n. 626 del 1994, successivamente n. 626 del 1994, successivamente modificato e integrato dal modificato e integrato dal D.Lgs.D.Lgs. n. 242 del 1996, n. 242 del 1996, segna una vera e propria segna una vera e propria ““rivoluzione rivoluzione copernicanacopernicana”” nel sistema della sicurezza del nel sistema della sicurezza del lavoro. lavoro.

La nuova impostazione della sicurezza sul La nuova impostazione della sicurezza sul lavoro: il passaggio dalla lavoro: il passaggio dalla ““prevenzione prevenzione tecnologicatecnologica”” di tipo oggettivodi tipo oggettivo al al ““modello di modello di prevenzione globale e partecipativoprevenzione globale e partecipativo”” di tipo di tipo soggettivo. soggettivo.

IL NUOVO RUOLO DEL LAVORATOREIL NUOVO RUOLO DEL LAVORATORE

Il lavoratore non ha un ruolo passivo, non Il lavoratore non ha un ruolo passivo, non subisce pisubisce piùù la prevenzione ma diventa uno la prevenzione ma diventa uno dei destinatari della normativa dei destinatari della normativa antinfortunistica antinfortunistica

Grazie allGrazie all’’affermazione del affermazione del ““principio principio delldell’’autotutelaautotutela”” : : deve prendersi cura della deve prendersi cura della propria sicurezza con obblighi e diritti ben propria sicurezza con obblighi e diritti ben precisi.precisi.

PRINCIPALI NOVITAPRINCIPALI NOVITA’’ INTRODOTTE INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 626/94DAL D. LGS. N. 626/94

ll’’obbligo di elaborare un obbligo di elaborare un documento di valutazione documento di valutazione dei rischidei rischi derivanti dai processi lavorativi aziendali e derivanti dai processi lavorativi aziendali e dall'ambiente di lavoro;dall'ambiente di lavoro;

ll’’individuazione delle misure di prevenzione individuazione delle misure di prevenzione necessarie in base alle necessarie in base alle norme di legge e di buona norme di legge e di buona tecnicatecnica e e programma di attuazioneprogramma di attuazione delle misure delle misure stesse;stesse;

programma di programma di informazioneinformazione e e formazione formazione dei dei lavoratori.lavoratori.

INFORMAZIONEINFORMAZIONEART. 21 D. ART. 21 D. LgsLgs. 626/94: . 626/94: Il datore di lavoro deve provvedere Il datore di lavoro deve provvedere affinchaffinchèè ciascun lavoratore riceva ciascun lavoratore riceva adeguata informazione su:adeguata informazione su:

a)a) I rischi per la sicurezza e la salute connessi allI rischi per la sicurezza e la salute connessi all’’attivitattivitàà delldell’’impresa in impresa in generale;generale;

b)b) Le misure e le attivitLe misure e le attivitàà di protezione e prevenzione adottate;di protezione e prevenzione adottate;c)c) I rischi cui I rischi cui èè esposto in relazione allesposto in relazione all’’attivitattivitàà svolta, le normative di svolta, le normative di

sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;d)d) I pericoli connessi allI pericoli connessi all’’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla

base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativabase delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente vigente e dalle norme di buona tecnica;e dalle norme di buona tecnica;

e)e) Le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antinceLe procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, ndio, ll’’evacuazione dei lavoratori;evacuazione dei lavoratori;

f)f) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il mIl responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico edico competente;competente;

g)g) I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure peI nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure per la r la prevenzione incendi, la lotta antincendi, la gestione dellprevenzione incendi, la lotta antincendi, la gestione dell’’emergenza, emergenza, salvataggio e pronto soccorso.salvataggio e pronto soccorso.

FORMAZIONE FORMAZIONE

Art. 22 Art. 22 D.Lgs.D.Lgs. 626/94626/94

Il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti, Il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nellnell’’ambito delle rispettive competenze, assicurano ambito delle rispettive competenze, assicurano che ciascun lavoratore riceva una formazione che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.di lavoro e alle proprie mansioni.

La formazione deve avvenire in occasione:La formazione deve avvenire in occasione:a)a) delldell’’assunzione;assunzione;b)b) del trasferimento;del trasferimento;c)c) delldell’’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o introduzione di nuove attrezzature di lavoro o

di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.pericolosi.

FORMAZIONE E INFORMAZIONEFORMAZIONE E INFORMAZIONEll’’obbligo di informareobbligo di informare i lavoratori sui i lavoratori sui pericoli derivanti dallo svolgimento delle pericoli derivanti dallo svolgimento delle mansioni di loro competenza e sulle mansioni di loro competenza e sulle misure atte ad evitare o diminuire i rischi di misure atte ad evitare o diminuire i rischi di patologie.patologie.ll’’obbligo di formareobbligo di formare i lavoratori e i loro i lavoratori e i loro rappresentanti; la formazione ha natura rappresentanti; la formazione ha natura permanente e deve essere fornita durante permanente e deve essere fornita durante ll’’orario di lavoro in modo idoneo e a titolo orario di lavoro in modo idoneo e a titolo gratuito.gratuito.

DIFFERENZA TRA FORMAZIONE E INFORMAZIONEDIFFERENZA TRA FORMAZIONE E INFORMAZIONE

NellNell’’ambito di un Sistema aziendale di gestione ambito di un Sistema aziendale di gestione della sicurezza:della sicurezza:si parla di si parla di flussi informativiflussi informativi con riferimento a tutte con riferimento a tutte le informazioni che circolano in azienda, in materia le informazioni che circolano in azienda, in materia di salute e sicurezza, attraverso canali che di salute e sicurezza, attraverso canali che assicurino:assicurino:-- la non dispersione la non dispersione (che raggiungano le persone (che raggiungano le persone giuste che hanno la titolaritgiuste che hanno la titolaritàà e le l’’autoritautoritàà per per prendere le decisioni);prendere le decisioni);-- la loro valorizzazione la loro valorizzazione (devono divenire oggetto di (devono divenire oggetto di discussione e riflessione per operare scelte discussione e riflessione per operare scelte consapevoli);consapevoli);si parla di si parla di programmi di formazione programmi di formazione con con riferimento a quei bisogni formativi delle tematiche riferimento a quei bisogni formativi delle tematiche emerse nel flusso informativoemerse nel flusso informativo

Il Responsabile del servizio di prevenzione e Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);protezione (RSPP);

Il Medico competente (giIl Medico competente (giàà nel nel D.Lgs.D.Lgs. n. 277/91);n. 277/91);

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).(RLS).

LE PRINCIPALI FIGURE INTRODOTTELE PRINCIPALI FIGURE INTRODOTTEDAL DAL D.LGS.D.LGS. N. 626/94N. 626/94