PROVA STRUTTURATA Le fonti delle norme giuridiche · dalla norma (facultas agendi) La Gazzetta...
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Le fonti delle norme giuridichePROVASTRUTTURATADiritto
Classe prima
di Davide Melzi
Tipologie di fontidelle normegiuridiche (I)
La gerarchia delle fonti
La tripartizionedei poteri delloStato e le normegiuridiche
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Assegna a ciascuna delle seguenti parole-chiave la giusta definizione
1. Fonti di cognizione del diritto L’organo cui costituzionalmente è attribuito il poterelegislativo, cioè il Parlamento
Codici che riportano il contenuto di tutti i decreti le-gislativi emanati dal Governo
I mezzi materiali che offrono il contenuto della nor-ma giuridica
Le norme giuridiche in quanto tali (norma agendi)
2. Fonti di produzione del diritto Gli organi legislativi cui è attribuito il procedimentodi formazione della norma giuridica
L’organo cui costituzionalmente è attribuito il poterelegislativo, cioè il Parlamento
Tutte le persone giuridiche che hanno facoltà di pre-tendere che altri assuma un comportamento prescrittodalla norma (facultas agendi)
La Gazzetta Ufficiale, che riporta i testi di tutte le leg-gi che entrano in vigore
Metti i seguenti concetti nel corretto ordine logico, dalla fonte gerarchicamentepiù alta a quella più bassa
a. Costituzione e leggi costituzionali.
b. Trattato costitutivo dell’UE e regolamenti comunitari.
c. Consuetudine consolidata.
d. Regolamenti attuativi emanati dal Governo o dagli enti locali.
e. Leggi ordinarie emanate dal Parlamento e dalle Regioni.
Completa il seguente brano utilizzando le parole in corsivo riportate di seguitoin ordine sparso
conversione; decreti-legge; giudiziario; Governo; immediata; legge; mediata; Parlamento; sanzioni;tre
L’ordinamento dei moderni Stati costituzionali riconosce (1) .................................................. po-
teri: il legislativo, l’esecutivo e il (2) ............................................ . Il potere di fare le leggi, cioè il
compito di essere la fonte di produzione giuridica per eccellenza, è assegnato al (3) ..............
....................................; in particolare le leggi ordinarie sono espressione (4) ...............................
........................ della volontà del Parlamento, ma anche altri atti giuridici, come le leggi dele-
ga per i decreti legislativi e le leggi di (5) .................................................. dei decreti-legge, sono
espressione della volontà del Parlamento, sia pur (6) .................................................. . Anche il
(7) .................................................., cioè l’organo cui è attribuito il potere esecutivo, può produr-
re degli atti aventi forza di (8) .................................................: sono i (9) ................................................
e i decreti legislativi. Infine al potere giudiziario spetta il compito di applicare le leggi dello
Stato e di comminare le eventuali (10) .................................................. per la loro mancata osser-
vanza.
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Tipologie di fontidelle normegiuridiche (II)
Tipologie di fontidelle normegiuridiche (III)
1. L’abitudine a un certo comportamento, se è unfatto solo personale, benché consolidato, non ha va-lore giuridico2. La consuetudine, benché consolidata, non si puòmai applicare al campo del diritto penale, se l’ambi-to non è esplicitamente regolamentato da una legge3. I decreti-legge emanati dal Governo hanno valo-re temporaneo, e solo se sono convertiti in legge dalParlamento acquisiscono valore definitivo4. Le leggi e i regolamenti in molti casi fanno riferi-mento alla consuetudine per supplire in certi ambitialla regolamentazione scritta e particolareggiata 5. Se un giudice si accorge che una norma interna èin contrasto con una norma comunitaria, è tenuto adisapplicare la prima6. Il Parlamento può delegare il Governo a formula-re con decreti legislativi i contenuti specifici di unalegge generale (legge delega)7. Sulla base delle decisioni giuridiche comunitarie,tutti gli Stati membri sono vincolati a emanare legginazionali applicative in armonia con tali indicazioni8. Non si può subire la sanzione giuridica a seguitodi un proprio atto, se quest’ultimo non viola espres-samente una norma giuridica già presente nell’ordi-namento
a. Il potere legislativo pertiene aun preciso organo dello Stato, an-che quando altri organi delloStato lo esercitano in casi partico-larib. L’Unione europea emana rego-lamenti e direttive che sono giuri-dicamente sovraordinati alle legginazionalic. La consuetudine è fonte di di-ritto solo quando è costante,uniforme, generale e osservatanella convinzione di ubbidire auna norma giuridicad. Il diritto afferma il principioche nullum crimen sine lege
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1. 1-c; 2-a.
2. b – d – a – e – c.
3. L’ordinamento dei moderni Stati costituzionaliriconosce (1) tre poteri: il legislativo, l’esecutivo eil (2) giudiziario. Il potere di fare le leggi, cioè ilcompito di essere la fonte di produzione giuridicaper eccellenza, è assegnato al (3) Parlamento; inparticolare le leggi ordinarie sono espressione (4)immediata della volontà del Parlamento, ma an-che altri atti giuridici, come le leggi delega per idecreti legislativi e le leggi di (5) conversione deidecreti-legge, sono espressione della volontà delParlamento, sia pur (6) mediata. Anche il (7)Governo, cioè l’organo cui è attribuito il potereesecutivo, può produrre degli atti aventi forza di(8) legge: sono i (9) decreti-legge e i decreti legi-slativi. Infine al potere giudiziario spetta il compi-to di applicare le leggi dello Stato e di comminarele eventuali (10) sanzioni per la loro mancata os-servanza.
4. 3/6-a; 5/7-b; 1/4-c; 2/8-d.
5. Le (1) fonti del diritto sono di due tipi: fonti dicognizione e fonti di produzione. Le fonti di (2)cognizione sono i documenti che offrono il conte-nuto di una norma; ad esempio possiamo citare inprimo luogo la (3) Gazzetta Ufficiale, e anche i co-dici e i testi unici. Si parla invece di fonti di (4)produzione riferendosi al modo di formazionedella norma da parte degli organi (5) legislativi. Cisono infatti organi legislativi di diverso livello e laloro produzione giuridica è inquadrata in unaprecisa (6) gerarchia: le norme prodotte da fontidi grado inferiore non possono essere in contrastocon quelle prodotte da fonti di grado superiore,pena la loro (7) illegittimità. La fonte suprema deldiritto italiano è la (8) Costituzione; inferiori alleleggi costituzionali, troviamo le leggi ordinariedello Stato e le leggi regionali. Sovraordinate allefonti del diritto interno, vi sono però le normati-ve (9) europee: il trattato istitutivo della Comu-nità e i regolamenti emanati dagli organi della UE.Infine gli ordinamenti moderni relegano a un ruo-lo secondario le norme (10) consuetudinarie, lequali tra l’altro non possono mai essere applicatenell’ambito del diritto penale.
SOLUZIONI