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• Il comma 32, art. 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto il divieto per i comuni fino a 30 mila abitanti di detenere partecipazioni societarie, imponendo il limite a una sola partecipazione per gli enti tra 30 e i 50 mila abitanti.

• Gli effetti della manovra saranno diversi per le tre fasce di enti locali. Per i comuni fino a 30 mila abitanti, la cessazione delle partecipazioni al 31/12/2011 pone rilevanti problemi in capo all’Ente, soprattutto per quelle in-house, per le quali non è ipotizzabile un trasferimento delle sole quote o azioni senza che questo comporti di fatto la cessazione dell’affidamento stesso.

• Il comma 32, art. 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto il divieto per i comuni fino a 30 mila abitanti di detenere partecipazioni societarie, imponendo il limite a una sola partecipazione per gli enti tra 30 e i 50 mila abitanti.

• Gli effetti della manovra saranno diversi per le tre fasce di enti locali. Per i comuni fino a 30 mila abitanti, la cessazione delle partecipazioni al 31/12/2011 pone rilevanti problemi in capo all’Ente, soprattutto per quelle in-house, per le quali non è ipotizzabile un trasferimento delle sole quote o azioni senza che questo comporti di fatto la cessazione dell’affidamento stesso.

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• L’alternativa suggerita dal legislatore è quella della messa in liquidazione, che in assenza di asset di particolare pregio, comporterà due effetti: un depauperamento del valore dell’impresa e quindi minori incassi per l’ente socio e un problema sociale notevole relativo alla gestione del personale, l’ente sarà costretto a mettere a gara, di fatto, il ramo d’azienda o i rami d’azienda compreso gli assetti e il personale, data la improbabilità dell’Ente locale a internalizzare il servizio e riassumere il relativo personale.

• L’alternativa suggerita dal legislatore è quella della messa in liquidazione, che in assenza di asset di particolare pregio, comporterà due effetti: un depauperamento del valore dell’impresa e quindi minori incassi per l’ente socio e un problema sociale notevole relativo alla gestione del personale, l’ente sarà costretto a mettere a gara, di fatto, il ramo d’azienda o i rami d’azienda compreso gli assetti e il personale, data la improbabilità dell’Ente locale a internalizzare il servizio e riassumere il relativo personale.

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• Per la seconda tipologia di enti (con popolazione compresa tra i 30 e i 50 mila abitanti) questi ultimi saranno costretti a razionalizzare le diverse partecipazioni in un’unica multyservice (o attraverso la costituzione di una holding e tante partecipazioni indirette) con la messa a punto di delicate operazioni di conferimento, fusione ecc., e con l’osservanza comunque dell’art. 3 comma 27 legge 244/2007, che impone la verifica del mantenimento delle partecipazioni laddove “strettamente necessarie al perseguimento di finalità istituzionali” (in merito si segnala l’importante delibera della Corte dei conti, sez. regionale Veneto n. 5/2009).

• Per la seconda tipologia di enti (con popolazione compresa tra i 30 e i 50 mila abitanti) questi ultimi saranno costretti a razionalizzare le diverse partecipazioni in un’unica multyservice (o attraverso la costituzione di una holding e tante partecipazioni indirette) con la messa a punto di delicate operazioni di conferimento, fusione ecc., e con l’osservanza comunque dell’art. 3 comma 27 legge 244/2007, che impone la verifica del mantenimento delle partecipazioni laddove “strettamente necessarie al perseguimento di finalità istituzionali” (in merito si segnala l’importante delibera della Corte dei conti, sez. regionale Veneto n. 5/2009).

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• Per l’ultima tipologia di enti, la manovra apparentemente non pone vincoli particolari ma occorre che gli stessi si adeguino all’art. 3 di cui sopra, nonché alla riforma (non del tutto compiuta) dei Servizi pubblici locali di cui alla legge n. 166/2009.

• Le principali problematiche pertanto ricadono sui comuni di più piccole dimensioni, che saranno costretti a processi di accelerazione delle gare per l’affidamento anche simultaneo dei S.p.l., in deroga alle originarie scadenze convenzionali, salva la possibilità di far partecipare la propria società in house, alle pari condizioni di tutti gli altri competitor, al solo fine di cessione del ramo d’azienda o del pacchetto societario in ottica liquidatoria, con possibilità conseguente di maggior realizzo.

• Per l’ultima tipologia di enti, la manovra apparentemente non pone vincoli particolari ma occorre che gli stessi si adeguino all’art. 3 di cui sopra, nonché alla riforma (non del tutto compiuta) dei Servizi pubblici locali di cui alla legge n. 166/2009.

• Le principali problematiche pertanto ricadono sui comuni di più piccole dimensioni, che saranno costretti a processi di accelerazione delle gare per l’affidamento anche simultaneo dei S.p.l., in deroga alle originarie scadenze convenzionali, salva la possibilità di far partecipare la propria società in house, alle pari condizioni di tutti gli altri competitor, al solo fine di cessione del ramo d’azienda o del pacchetto societario in ottica liquidatoria, con possibilità conseguente di maggior realizzo.

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• LE DATE DA RISPETTARE• Affidamenti in house a società pubbliche senza rispettare i principi comunitari ·31 dicembre 2011• Affidamenti in house a società pubbliche rispettando i principi comunitari• · 31 dicembre 2011• · Alla scadenza del contratto se entro fine 2011 le amministrazioni:• - Cedono almeno il 40% del capitale• - Individuano con gara il socio operativo• • Affidamenti diretti a società miste• · 31 dicembre 2011• · 31 dicembre 2011 se il socio è stato individuato con gara• · Alla scadenza del contratto se la gara per l’individuazione del socio ha attribuito anche

compiti operativi• • Affidamenti diretti a società controllate quote in borsa *• · Alla scadenza del contratto se la partecipazione pubblica scende:• - Sotto il 40% entro il 30 giugno 2013• - Sotto il 30% entro il 31 dicembre 2015• · A una delle due date indicate sopra se la partecipazione pubblica rimane superiore a queste

quote.• • • • •

• LE DATE DA RISPETTARE• Affidamenti in house a società pubbliche senza rispettare i principi comunitari ·31 dicembre 2011• Affidamenti in house a società pubbliche rispettando i principi comunitari• · 31 dicembre 2011• · Alla scadenza del contratto se entro fine 2011 le amministrazioni:• - Cedono almeno il 40% del capitale• - Individuano con gara il socio operativo• • Affidamenti diretti a società miste• · 31 dicembre 2011• · 31 dicembre 2011 se il socio è stato individuato con gara• · Alla scadenza del contratto se la gara per l’individuazione del socio ha attribuito anche

compiti operativi• • Affidamenti diretti a società controllate quote in borsa *• · Alla scadenza del contratto se la partecipazione pubblica scende:• - Sotto il 40% entro il 30 giugno 2013• - Sotto il 30% entro il 31 dicembre 2015• · A una delle due date indicate sopra se la partecipazione pubblica rimane superiore a queste

quote.• • • • •

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• Oltre a questi argomenti nel decreto legislativo n. 78 del 2010 vi sono le seguenti novità:

• Divieto del ripiano delle perdite delle società partecipate (art. 6 comma 19);

• Riduzione del compenso degli amministratori delle società partecipate (art.6 comma 6);

• Adeguamento delle politiche delle assunzioni delle società partecipate alle regole limitative valide per le amministrazioni pubbliche (art.9 comma 29);

• Si tratta quindi di:• Ridefinire il quadro interpretativo;• Definire il percorso di liquidazione delle partecipate;• Verificare la coerenza (o meno) delle partecipazioni in società

con finalità istituzionali dell’amministrazione (art.3 comma 27 Legge 244/2007);

• Organizzare la verifica e gli sviluppi successivi anche in rapporto all’art. 14 comma 32 del d.l. 78/2010;

• Oltre a questi argomenti nel decreto legislativo n. 78 del 2010 vi sono le seguenti novità:

• Divieto del ripiano delle perdite delle società partecipate (art. 6 comma 19);

• Riduzione del compenso degli amministratori delle società partecipate (art.6 comma 6);

• Adeguamento delle politiche delle assunzioni delle società partecipate alle regole limitative valide per le amministrazioni pubbliche (art.9 comma 29);

• Si tratta quindi di:• Ridefinire il quadro interpretativo;• Definire il percorso di liquidazione delle partecipate;• Verificare la coerenza (o meno) delle partecipazioni in società

con finalità istituzionali dell’amministrazione (art.3 comma 27 Legge 244/2007);

• Organizzare la verifica e gli sviluppi successivi anche in rapporto all’art. 14 comma 32 del d.l. 78/2010;

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• Le novità introdotte dal Regolamento attuativo dell’art. 23 bis comportano le seguenti attività:

• Integrazione nuove e vecchie regole e in particolare tra la disciplina attuativa dell’art. 23/bis della legge n. 133/2008 e le norme che sopravvivono dell’art.113 del Tuel;

• L’ambito di applicazione dell’art.23 – bis della Legge n. 133/2008 e del Regolamento attuativo: elementi peculiari relativi alle discipline settoriali in particolare del gas;

• Le novità introdotte dal Regolamento attuativo dell’art. 23 bis comportano le seguenti attività:

• Integrazione nuove e vecchie regole e in particolare tra la disciplina attuativa dell’art. 23/bis della legge n. 133/2008 e le norme che sopravvivono dell’art.113 del Tuel;

• L’ambito di applicazione dell’art.23 – bis della Legge n. 133/2008 e del Regolamento attuativo: elementi peculiari relativi alle discipline settoriali in particolare del gas;

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• I servizi pubblici locali con rilevanza economica rientranti nella disciplina del regolamento:aspetti peculiari per gestione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e servizio idrico;

• Analisi strategica del contesto e dei possibili processi di liberalizzazione dei servizi pubblici locali (art. 2 Regolamento):

• La definizione degli obblighi del servizio pubblico;

• Le regole per le gare per l’affidamento di servizi pubblici locali :

• I servizi pubblici locali con rilevanza economica rientranti nella disciplina del regolamento:aspetti peculiari per gestione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e servizio idrico;

• Analisi strategica del contesto e dei possibili processi di liberalizzazione dei servizi pubblici locali (art. 2 Regolamento):

• La definizione degli obblighi del servizio pubblico;

• Le regole per le gare per l’affidamento di servizi pubblici locali :

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• Le procedure selettive per l’affidamento dei servizi pubblici locali con rilevanza economica (art. 3 del Regolamento);

• I soggetti che possono concorrere;• Gli elementi chiave per l’organizzazione e la gestione

della gara;• Gli elementi particolari per le gare per la selezione del

socio operativo (con contestuale affidamento di compiti specifici);

• La rilevanza del contratto di servizio nelle procedure di affidamento delle s.p.l.;

• Struttura e contenuti del contratto di servizio per s.p.l. con rilevanza economica;

• Le procedure selettive per l’affidamento dei servizi pubblici locali con rilevanza economica (art. 3 del Regolamento);

• I soggetti che possono concorrere;• Gli elementi chiave per l’organizzazione e la gestione

della gara;• Gli elementi particolari per le gare per la selezione del

socio operativo (con contestuale affidamento di compiti specifici);

• La rilevanza del contratto di servizio nelle procedure di affidamento delle s.p.l.;

• Struttura e contenuti del contratto di servizio per s.p.l. con rilevanza economica;

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• Il principio di reciprocità (art. 9 regolamento);• I rapporti fra nuovo e vecchio gestore relativi alla

cessione di beni in caso di subentro (art. 10 del Regolamento).

• Gli affidamenti in House:• Le condizioni per l’affidamento in house (art. 4 del

Regolamento);• Le situazioni nelle quali l’affidamento in house può

essere realizzato senza il parere dell’AGCM (affidamenti di importo limitato);

• Il percorso specifico per l’affidamento in house del servizio idrico;

• Il principio di reciprocità (art. 9 regolamento);• I rapporti fra nuovo e vecchio gestore relativi alla

cessione di beni in caso di subentro (art. 10 del Regolamento).

• Gli affidamenti in House:• Le condizioni per l’affidamento in house (art. 4 del

Regolamento);• Le situazioni nelle quali l’affidamento in house può

essere realizzato senza il parere dell’AGCM (affidamenti di importo limitato);

• Il percorso specifico per l’affidamento in house del servizio idrico;

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• Le nuove regole per le società partecipate:• L’assoggettamento al patto di stabilità interno (art. 5 del

Regolamento); • L’acquisto di beni e servizi nel rispetto del Codice dei

contratti pubblici in quanto organismi di diritto pubblico (art. 6 Regolamento);

• La regolazione “semipubblicistica” dei procedimenti per il reclutamento delle risorse umane (art.7 Regolamento);

• Incompatibilità – distinzione tra gestione e regolazione • La distinzione fra gestione e regolazione art. 8

Regolamento);• Il sistema delle incompatibilità relativo alla nomina degli

amministratori nelle società partecipate;

• Le nuove regole per le società partecipate:• L’assoggettamento al patto di stabilità interno (art. 5 del

Regolamento); • L’acquisto di beni e servizi nel rispetto del Codice dei

contratti pubblici in quanto organismi di diritto pubblico (art. 6 Regolamento);

• La regolazione “semipubblicistica” dei procedimenti per il reclutamento delle risorse umane (art.7 Regolamento);

• Incompatibilità – distinzione tra gestione e regolazione • La distinzione fra gestione e regolazione art. 8

Regolamento);• Il sistema delle incompatibilità relativo alla nomina degli

amministratori nelle società partecipate;

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• Le nuove linee di rapporto con gli utenti:• Carte dei Servizi e contratti di servizio come

strumenti complementari per la regolazione dei rapporti con gli utenti;

• L’obbligatorietà della carta Servizi;• Le forme di conciliazione semplificata con gli

utenti (at.11 del Regolamento).

• Le nuove linee di rapporto con gli utenti:• Carte dei Servizi e contratti di servizio come

strumenti complementari per la regolazione dei rapporti con gli utenti;

• L’obbligatorietà della carta Servizi;• Le forme di conciliazione semplificata con gli

utenti (at.11 del Regolamento).

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Page 14: FOCUS SULLE PARTECIPATE OTTOBRE 2010 Dr. Roberto Russo FOCUS SULLE PARTECIPATE OTTOBRE 2010 Dr. Roberto Russo.

• La verifica degli affidamenti a rischio entro il 31.12.2010:

• Il periodo transitorio per le gestioni esistenti dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;

• Le gestioni improprie:affidamenti in house senza il controllo analogo, affidamenti a società senza partecipazione nella stessa, affidamento a società mista con socio privato non operativo, affidamento a società mista senza partecipazione alla stessa;

• La scadenza delle gestioni improprie in essere: la cessazione degli affidamenti in corso al 31.12.2010;

• Come operare il riconoscimento delle situazioni improprie e come attivare i percorsi per l’affidamento del servizio;

• La verifica degli affidamenti a rischio entro il 31.12.2010:

• Il periodo transitorio per le gestioni esistenti dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;

• Le gestioni improprie:affidamenti in house senza il controllo analogo, affidamenti a società senza partecipazione nella stessa, affidamento a società mista con socio privato non operativo, affidamento a società mista senza partecipazione alla stessa;

• La scadenza delle gestioni improprie in essere: la cessazione degli affidamenti in corso al 31.12.2010;

• Come operare il riconoscimento delle situazioni improprie e come attivare i percorsi per l’affidamento del servizio;

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Page 15: FOCUS SULLE PARTECIPATE OTTOBRE 2010 Dr. Roberto Russo FOCUS SULLE PARTECIPATE OTTOBRE 2010 Dr. Roberto Russo.

• Le problematiche relative ai servizi strumentali: • L’individuazione dei servizi strumentali affidati

impropriamente;• La definizione di un percorso per la gestione dei

servizi strumentali gara o affidamento a società costituita ad hoc;

• Problematiche applicative dell’art.13 della Legge 248/2006;

• La riconfigurazione delle modalità di gestione dei servizi strumentali entro il 4.12.2010;

• Come costituire una società per la gestione dei servizi strumentali (e come evitare di affidarli a società che non li possono gestire).

• Le problematiche relative ai servizi strumentali: • L’individuazione dei servizi strumentali affidati

impropriamente;• La definizione di un percorso per la gestione dei

servizi strumentali gara o affidamento a società costituita ad hoc;

• Problematiche applicative dell’art.13 della Legge 248/2006;

• La riconfigurazione delle modalità di gestione dei servizi strumentali entro il 4.12.2010;

• Come costituire una società per la gestione dei servizi strumentali (e come evitare di affidarli a società che non li possono gestire).

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• Le strategie per i servizi pubblici locali in vista del 31.12.2011:

• La cessazione degli affidamenti in house non conformi all’art.23 bis;

• L’eventuale mantenimento dell’affidamento con cessione del 40% delle quote a socio privato;

• La cessazione delle gestioni affidate a società miste in termini non compatibili con la scelta del socio privato operativo con gara;

• La situazione progressiva per le Società quotate in Borsa;

• Altre scadenze relative alle discipline di settore.

• Le strategie per i servizi pubblici locali in vista del 31.12.2011:

• La cessazione degli affidamenti in house non conformi all’art.23 bis;

• L’eventuale mantenimento dell’affidamento con cessione del 40% delle quote a socio privato;

• La cessazione delle gestioni affidate a società miste in termini non compatibili con la scelta del socio privato operativo con gara;

• La situazione progressiva per le Società quotate in Borsa;

• Altre scadenze relative alle discipline di settore.

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• Il divieto di affidamento di servizi ulteriori:• Il divieto di affidamento di servizi ulteriori ai

gestori attuali e la limitata possibilità di partecipazione alla prima gara per l’affidamento del servizio;

• La valenza del divieto per tutte le tipologie di servizi;

• La possibilità di partecipazione a gare per società miste costituite in termini compatibili con il modulo previsto dall’art.23 bis.

• Il divieto di affidamento di servizi ulteriori:• Il divieto di affidamento di servizi ulteriori ai

gestori attuali e la limitata possibilità di partecipazione alla prima gara per l’affidamento del servizio;

• La valenza del divieto per tutte le tipologie di servizi;

• La possibilità di partecipazione a gare per società miste costituite in termini compatibili con il modulo previsto dall’art.23 bis.

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Page 18: FOCUS SULLE PARTECIPATE OTTOBRE 2010 Dr. Roberto Russo FOCUS SULLE PARTECIPATE OTTOBRE 2010 Dr. Roberto Russo.

• Problematiche relative a servizi di settore:

• Il servizio (problemi inerenti la proprietà della reti) e l’unitarietà delle gestioni (Corte Costituzionale sentenza 307/2009);

• Le gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas: termine nel periodo transitorio e mancanza degli atem;

• Gli affidamenti del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti: ricomposizione delle attività.

• Problematiche relative a servizi di settore:

• Il servizio (problemi inerenti la proprietà della reti) e l’unitarietà delle gestioni (Corte Costituzionale sentenza 307/2009);

• Le gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas: termine nel periodo transitorio e mancanza degli atem;

• Gli affidamenti del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti: ricomposizione delle attività.

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IL PERCORSO VIRTUOSO

•ANALISI SITUAZIONE DELLE PARTECIPATE DELL’ENTE ALLA LUCE DELLE RECENTI NORMATIVE•Identificazione partecipazioni strategiche rispetto alla missione dell’ente e verifica di coerenza con le attività istituzionali del comune;

•Partecipazioni in società per servizi strumentali (da società a processi di esternalizzazione gestiti mediante appalti, rimodulazione attività improprie entro 4.12.2010);

•ANALISI SITUAZIONE DELLE PARTECIPATE DELL’ENTE ALLA LUCE DELLE RECENTI NORMATIVE•Identificazione partecipazioni strategiche rispetto alla missione dell’ente e verifica di coerenza con le attività istituzionali del comune;

•Partecipazioni in società per servizi strumentali (da società a processi di esternalizzazione gestiti mediante appalti, rimodulazione attività improprie entro 4.12.2010);

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• Partecipazioni in società per servizi pubblici locali (verifica dei servizi pubblici gestiti, analisi modalità gestionali per il servizio);

• Impostazione del percorso per l’affidamento con gara;

• Partecipazioni in società per altre attività (verifica della coerenza con le attività istituzionali, possibile dismissione totale);

• Redazione piani industriali .

• Partecipazioni in società per servizi pubblici locali (verifica dei servizi pubblici gestiti, analisi modalità gestionali per il servizio);

• Impostazione del percorso per l’affidamento con gara;

• Partecipazioni in società per altre attività (verifica della coerenza con le attività istituzionali, possibile dismissione totale);

• Redazione piani industriali .

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• DEFINIZIONE DEL QUADRO STRATEGICO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ E PER LA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI

• Formalizzazione del piano strategico con atto di indirizzo adottato dal Comune;

• Analisi dei rapporti contrattuali gestiti dalle società che ricadono sull’ente;

• Due diligence economico – finanziaria per le società in liquidazione e analisi degli effetti della stessa;

• Verifica dell’organico delle risorse umane e identificazione delle possibili scelte inerenti.

• DEFINIZIONE DEL QUADRO STRATEGICO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ E PER LA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI

• Formalizzazione del piano strategico con atto di indirizzo adottato dal Comune;

• Analisi dei rapporti contrattuali gestiti dalle società che ricadono sull’ente;

• Due diligence economico – finanziaria per le società in liquidazione e analisi degli effetti della stessa;

• Verifica dell’organico delle risorse umane e identificazione delle possibili scelte inerenti.

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Identificazione partecipazioni strategiche rispetto alla missione dell’ente e verifica di coerenza con le attività istituzionali del comune

Il primo passaggio è la costituzione di una banca dati adeguata e che quindi contenga le seguenti informazioni:

Identificazione partecipazioni strategiche rispetto alla missione dell’ente e verifica di coerenza con le attività istituzionali del comune

Il primo passaggio è la costituzione di una banca dati adeguata e che quindi contenga le seguenti informazioni:

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• Individuazione di tutte le Partecipate del Comune ed il loro titolo e forma;

• Rilevazione e codifica dello stato giuridico di ciascuna società e della composizione societaria;

• Il numero dei consiglieri di amministrazione, con l’individuazione per ciascuno del nome e della scadenza del mandato;

• Il numero e il nominativo degli amministratori esecutivi (amministratori con deleghe) e di quelli non esecutivi e di quest’ultimi quelli da considerarsi indipendenti ossia nominati di comune accordo fra i soci);

• Individuazione di tutte le Partecipate del Comune ed il loro titolo e forma;

• Rilevazione e codifica dello stato giuridico di ciascuna società e della composizione societaria;

• Il numero dei consiglieri di amministrazione, con l’individuazione per ciascuno del nome e della scadenza del mandato;

• Il numero e il nominativo degli amministratori esecutivi (amministratori con deleghe) e di quelli non esecutivi e di quest’ultimi quelli da considerarsi indipendenti ossia nominati di comune accordo fra i soci);

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• Quali sono le operazioni che prima di essere poste in essere dalla società devono essere preventivamente approvate dal Consiglio d’Amministrazione;

• A quanto ammontano i compensi attribuiti agli amministratori deliberati dal Consiglio d’Amministrazione;

• La periodicità con la quale gli organi delegati riferiscono al Consiglio sull’attività svolta;

• La periodicità delle riunioni del Consiglio d’Amministrazione;

• La verifica se agli amministratori viene fornita in anticipo (specificare quanto tempo prima) la documentazione relativa alla discussione dell’ordine del giorno;

• Quali sono le operazioni che prima di essere poste in essere dalla società devono essere preventivamente approvate dal Consiglio d’Amministrazione;

• A quanto ammontano i compensi attribuiti agli amministratori deliberati dal Consiglio d’Amministrazione;

• La periodicità con la quale gli organi delegati riferiscono al Consiglio sull’attività svolta;

• La periodicità delle riunioni del Consiglio d’Amministrazione;

• La verifica se agli amministratori viene fornita in anticipo (specificare quanto tempo prima) la documentazione relativa alla discussione dell’ordine del giorno;

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• La verifica se in occasione della proposta di nomina di un nuovo amministratore (o di rinnovo del Consiglio) venga fornita ai soci la possibilità di verificare il curriculum e gli eventuali requisiti d’indipendenza;

• Il sistema di remunerazione e il suo collegamento al raggiungimento di risultati specifici;

• L’esistenza all’interno del Consiglio di un Comitato per le nomine e un comitato per le remunerazioni (specificandone la composizione);

• Il nominativo dei responsabili del controllo interno e loro funzioni;

• La verifica se in occasione della proposta di nomina di un nuovo amministratore (o di rinnovo del Consiglio) venga fornita ai soci la possibilità di verificare il curriculum e gli eventuali requisiti d’indipendenza;

• Il sistema di remunerazione e il suo collegamento al raggiungimento di risultati specifici;

• L’esistenza all’interno del Consiglio di un Comitato per le nomine e un comitato per le remunerazioni (specificandone la composizione);

• Il nominativo dei responsabili del controllo interno e loro funzioni;

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• L’esistenza di una procedura sulla modalità di gestione e comunicazione delle informazioni societarie verso l’esterno;

• L’indicazione del nome e del ruolo di chi cura i rapporti con i soci verificando con quale periodicità i soci sono informati dell’andamento della società;

• L’esistenza di un regolamento assembleare;• La verifica se in occasione della proposta di

nomina di un membro del Collegio sindacale venga fornita ai soci la possibilità di verificare il curriculum e gli eventuali requisiti d’indipendenza;

• L’esistenza di una procedura sulla modalità di gestione e comunicazione delle informazioni societarie verso l’esterno;

• L’indicazione del nome e del ruolo di chi cura i rapporti con i soci verificando con quale periodicità i soci sono informati dell’andamento della società;

• L’esistenza di un regolamento assembleare;• La verifica se in occasione della proposta di

nomina di un membro del Collegio sindacale venga fornita ai soci la possibilità di verificare il curriculum e gli eventuali requisiti d’indipendenza;

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• Rilevazione e codifica del management e relativi costi;• Emolumenti degli organi societari oltre gli

amministratori;• Incarichi esterni delle partecipate;• Verifica e rilevazione, per ciascuna, dei vincoli legali —

tecnici — operativi;• Raccolta, catalogazione e valutazione/validazione degli

atti amministrativi di costituzione e convenzione;• Ricostruzione dell’attuale composizione societaria;• Creazione database e le informazioni così inserite

sono la base per verificare le buone pratiche dell’ente e le possibilità di miglioramento;

• Rilevazione e codifica del management e relativi costi;• Emolumenti degli organi societari oltre gli

amministratori;• Incarichi esterni delle partecipate;• Verifica e rilevazione, per ciascuna, dei vincoli legali —

tecnici — operativi;• Raccolta, catalogazione e valutazione/validazione degli

atti amministrativi di costituzione e convenzione;• Ricostruzione dell’attuale composizione societaria;• Creazione database e le informazioni così inserite

sono la base per verificare le buone pratiche dell’ente e le possibilità di miglioramento;

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• Per verificare la rilevanza istituzionale delle partecipazioni societarie è necessario verificare l’impatto che i servizi erogati tramite la partecipata hanno sulla tutela della concorrenza e del mercato in base ai seguenti fattori:

• Presenza di un mercato di riferimento in grado di assolvere all’erogazione del servizio;

• Servizi correlati al ruolo istituzionale di ente locale;

• Per verificare la rilevanza istituzionale delle partecipazioni societarie è necessario verificare l’impatto che i servizi erogati tramite la partecipata hanno sulla tutela della concorrenza e del mercato in base ai seguenti fattori:

• Presenza di un mercato di riferimento in grado di assolvere all’erogazione del servizio;

• Servizi correlati al ruolo istituzionale di ente locale;

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• Servizi correlati al ruolo istituzionale di un ente pubblico (quelli non espressamente affidati dalla normativa all’ente locale);

• Servizi strumentali all’ente locale (esempio manutenzioni);

• Utilities (servizi d’interesse economico generale);

• Servizi a domanda individuale.

• Servizi correlati al ruolo istituzionale di un ente pubblico (quelli non espressamente affidati dalla normativa all’ente locale);

• Servizi strumentali all’ente locale (esempio manutenzioni);

• Utilities (servizi d’interesse economico generale);

• Servizi a domanda individuale.

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• Se incrociamo queste macroaree di servizi con la previsione normativa di regolamentazione pubblica e presenza del mercato possiamo costruire una matrice funzionale all’analisi dell’impatto dei servizi pubblici locali sul mercato e sulla concorrenza

• Se incrociamo queste macroaree di servizi con la previsione normativa di regolamentazione pubblica e presenza del mercato possiamo costruire una matrice funzionale all’analisi dell’impatto dei servizi pubblici locali sul mercato e sulla concorrenza

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• Nel quadrante 1 (alta rilevanza regolamentazione pubblica/bassa capacità del mercato) abbiamo tutti i servizi per cui risulta fondamentale la potestà regolamentare dell’ente locale e per i quali difficilmente il mercato ha sviluppato molte soluzioni in grado di erogare in forma esternalizzata i servizi.

• Nel quadrante 1 (alta rilevanza regolamentazione pubblica/bassa capacità del mercato) abbiamo tutti i servizi per cui risulta fondamentale la potestà regolamentare dell’ente locale e per i quali difficilmente il mercato ha sviluppato molte soluzioni in grado di erogare in forma esternalizzata i servizi.

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• Nel quadrante 2 (bassa rilevanza regolamentazione pubblica/bassa capacità del mercato) abbiamo quei servizi per i quali la regolamentazione locale non assume un ruolo determinante in quanto le attività che le caratterizzano rientrano nella sfera istituzionale e normativa di un altro ente pubblico (esempio Stato o Regione) anche in questo caso come in precedenza vi sono scarsi soggetti terzi in grado di erogare tali servizi .

• Nel quadrante 2 (bassa rilevanza regolamentazione pubblica/bassa capacità del mercato) abbiamo quei servizi per i quali la regolamentazione locale non assume un ruolo determinante in quanto le attività che le caratterizzano rientrano nella sfera istituzionale e normativa di un altro ente pubblico (esempio Stato o Regione) anche in questo caso come in precedenza vi sono scarsi soggetti terzi in grado di erogare tali servizi .

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• Nel quadrante 3 (bassa rilevanza regolamentazione pubblica/ alta capacità del mercato) vi sono quei servizi per cui lo sviluppo delle tecnologie e la diffusione della domanda hanno favorito la nascita di numerosi soggetti di natura privata in grado di erogare il servizio, la concorrenza fra i privati è in questo caso lo strumento più opportuno per tutelare la collettività.

• Nel quadrante 3 (bassa rilevanza regolamentazione pubblica/ alta capacità del mercato) vi sono quei servizi per cui lo sviluppo delle tecnologie e la diffusione della domanda hanno favorito la nascita di numerosi soggetti di natura privata in grado di erogare il servizio, la concorrenza fra i privati è in questo caso lo strumento più opportuno per tutelare la collettività.

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• Nel Quadrante 4 (alta rilevanza regolamentazione pubblica/alta capacità del mercato) sono riconducibili quei servizi che nascono e si sviluppano autonomamente dall’incrocio tra un bisogno individuale e la capacità delle imprese di soddisfare tale bisogno, la rilevanza pubblica riconosciuta da un ente locale a questi servizi fa sì che la regolamentazione fatta dallo stesso ente locale sia essenziale per decretarne il requisito di servizi pubblico locale.

• Nel Quadrante 4 (alta rilevanza regolamentazione pubblica/alta capacità del mercato) sono riconducibili quei servizi che nascono e si sviluppano autonomamente dall’incrocio tra un bisogno individuale e la capacità delle imprese di soddisfare tale bisogno, la rilevanza pubblica riconosciuta da un ente locale a questi servizi fa sì che la regolamentazione fatta dallo stesso ente locale sia essenziale per decretarne il requisito di servizi pubblico locale.

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• Questa matrice ci permette di definire l’insieme di motivazioni che possono suffragare il ricorso da parte degli enti locali alla partecipazione in società di capitali al fine di erogare i propri servizi.

• I servizi pubblici locali non sono inquadrabili in un elenco predefinito ma variano per ogni ente locale in relazione alle caratteristiche del proprio territorio e della popolazione.

• Questa matrice ci permette di definire l’insieme di motivazioni che possono suffragare il ricorso da parte degli enti locali alla partecipazione in società di capitali al fine di erogare i propri servizi.

• I servizi pubblici locali non sono inquadrabili in un elenco predefinito ma variano per ogni ente locale in relazione alle caratteristiche del proprio territorio e della popolazione.

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• 1) Servizi correlati al ruolo istituzionale dell’ente pubblico :

• Sono servizi che difficilmente possono essere erogati dal mercato e difficilmente vengono attuati mediante partecipazione a società di capitali in quanto si rendono preferibili soluzioni interne o altre forme associative previste dal TUEL.

• L’eventuale partecipazione dovrebbe essere giustificata da una maggiore snellezza procedurale (codice civile) possibilità di aggregare in modo rapido e certo più enti, avvalersi strumenti informativi più idonei quali la contabilità economico patrimoniale ;

• 1) Servizi correlati al ruolo istituzionale dell’ente pubblico :

• Sono servizi che difficilmente possono essere erogati dal mercato e difficilmente vengono attuati mediante partecipazione a società di capitali in quanto si rendono preferibili soluzioni interne o altre forme associative previste dal TUEL.

• L’eventuale partecipazione dovrebbe essere giustificata da una maggiore snellezza procedurale (codice civile) possibilità di aggregare in modo rapido e certo più enti, avvalersi strumenti informativi più idonei quali la contabilità economico patrimoniale ;

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• 2) Servizi correlati al ruolo istituzionale dell’ente locale • La soluzione societaria per tale tipologia di servizi è

strumentale alle finalità istituzionali in quanto permette l’erogazione dei servizi e al contempo di beneficiare delle caratteristiche delle società di capitali.

• La partecipazione diretta da parte dell’ente al capitale del soggetto erogatore può essere preferibile rispetto alla soluzione in economia o all’affidamento al mercato considerando le caratteristiche dei servizi che sono strettamente correlati al ruolo istituzionale dell’ente locale;

• La necessità di prevedere una precisa regolamentazione e monitoraggio (controllo analogo) rende questa soluzione funzionale ai fini istituzionali;

• 2) Servizi correlati al ruolo istituzionale dell’ente locale • La soluzione societaria per tale tipologia di servizi è

strumentale alle finalità istituzionali in quanto permette l’erogazione dei servizi e al contempo di beneficiare delle caratteristiche delle società di capitali.

• La partecipazione diretta da parte dell’ente al capitale del soggetto erogatore può essere preferibile rispetto alla soluzione in economia o all’affidamento al mercato considerando le caratteristiche dei servizi che sono strettamente correlati al ruolo istituzionale dell’ente locale;

• La necessità di prevedere una precisa regolamentazione e monitoraggio (controllo analogo) rende questa soluzione funzionale ai fini istituzionali;

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• 3) Servizi strumentali la normativa né ha circoscritto l’ambito di attività ai servizi svolti direttamente per gli enti stessi.

• I vantaggi della partecipazione dell’ente locale a tale tipologia di società rispetto al ricorso al

mercato potrebbero essere: economie di scala (più enti locali insieme); controllo diretto sulle modalità di erogazione dei servizi e sulla loro qualità ed economicità mediante il controllo analogo; snellezza procedurale facilità di aggregazione e qualità dei sistemi informativi tipici delle società di capitali;

• 3) Servizi strumentali la normativa né ha circoscritto l’ambito di attività ai servizi svolti direttamente per gli enti stessi.

• I vantaggi della partecipazione dell’ente locale a tale tipologia di società rispetto al ricorso al

mercato potrebbero essere: economie di scala (più enti locali insieme); controllo diretto sulle modalità di erogazione dei servizi e sulla loro qualità ed economicità mediante il controllo analogo; snellezza procedurale facilità di aggregazione e qualità dei sistemi informativi tipici delle società di capitali;

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• 4) Utilities il ricorso a società di capitale può essere evidenziando i maggiori vantaggi conseguibili rispetto alla soluzione totalmente di mercato .

• La strumentalità delle partecipazioni deve quindi risultare dalla:

• Maggiore capacità di perseguire i principi fondamentali dei servizi pubblici (eguaglianza, imparzialità,continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia);

• Maggiore tutela del bene oggetto del servizio (esempio servizi idrici);

• Controllo degli impianti e delle reti funzionali all’erogazione del servizio ove sono inscindibili dall’attività di erogazione (reti telceomunicazione, impianti smaltimenti rifiuti).

• 4) Utilities il ricorso a società di capitale può essere evidenziando i maggiori vantaggi conseguibili rispetto alla soluzione totalmente di mercato .

• La strumentalità delle partecipazioni deve quindi risultare dalla:

• Maggiore capacità di perseguire i principi fondamentali dei servizi pubblici (eguaglianza, imparzialità,continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia);

• Maggiore tutela del bene oggetto del servizio (esempio servizi idrici);

• Controllo degli impianti e delle reti funzionali all’erogazione del servizio ove sono inscindibili dall’attività di erogazione (reti telceomunicazione, impianti smaltimenti rifiuti).

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• 5) Servizi a domanda individuale:• Solitamente vi è un’ampia offerta del mercato ma

nella delibera costitutiva della società e in quella relativa all’affidamento dovrebbero essere già individuate le motivazioni per cui la soluzione societaria è strumentale alle finalità istituzionali dell’ente.

• Fra queste sicuramente la maggiore capacità di perseguire i principi fondamentali dei servizi pubblici, maggiore efficacia nell’attività di regolamentazione del servizio, possibilità di aggregare e quindi beneficiare di economie di scala nell’erogazione dei servizi.

• 5) Servizi a domanda individuale:• Solitamente vi è un’ampia offerta del mercato ma

nella delibera costitutiva della società e in quella relativa all’affidamento dovrebbero essere già individuate le motivazioni per cui la soluzione societaria è strumentale alle finalità istituzionali dell’ente.

• Fra queste sicuramente la maggiore capacità di perseguire i principi fondamentali dei servizi pubblici, maggiore efficacia nell’attività di regolamentazione del servizio, possibilità di aggregare e quindi beneficiare di economie di scala nell’erogazione dei servizi.

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• L’ente quando deve decidere di assumere o mantenere la propria partecipazione in società di capitali dovrebbe motivare le ragioni per cui ritiene che tale posizione risulti più favorevole al conseguimento delle proprie finalità istituzionali rispetto al ricorso al mercato mediante la dimostrazione dell’impossibilità dei meccanismi propri del mercato di soddisfare in pieno i requisiti fondamentali del servizio pubblico che si vuole erogare e la superiorità in termini di capacità di regolamentazione da parte dell’ente pubblico socio e questo rende imprescindibile l’effettivo avvio del controllo analogo sulle società partecipate affidatarie dirette di servizi.

• L’ente quando deve decidere di assumere o mantenere la propria partecipazione in società di capitali dovrebbe motivare le ragioni per cui ritiene che tale posizione risulti più favorevole al conseguimento delle proprie finalità istituzionali rispetto al ricorso al mercato mediante la dimostrazione dell’impossibilità dei meccanismi propri del mercato di soddisfare in pieno i requisiti fondamentali del servizio pubblico che si vuole erogare e la superiorità in termini di capacità di regolamentazione da parte dell’ente pubblico socio e questo rende imprescindibile l’effettivo avvio del controllo analogo sulle società partecipate affidatarie dirette di servizi.

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• L’organo consiliare nella sua qualità di supremo organo di indirizzo e controllo politico amministrativo a cui competono anche le decisioni relative alla partecipazione dell’ente a società di capitali e all’organizzazione di servizi pubblici è l’organo al quale sono demandate le scelte;

• L’attività di ricognizione deve essere svolta rispetto ad ogni singola partecipazione mirante a verificare caso per caso la sussistenza o meno delle condizioni di compatibilità e di inerenza rispetto alle finalità istituzionali.

• L’organo consiliare nella sua qualità di supremo organo di indirizzo e controllo politico amministrativo a cui competono anche le decisioni relative alla partecipazione dell’ente a società di capitali e all’organizzazione di servizi pubblici è l’organo al quale sono demandate le scelte;

• L’attività di ricognizione deve essere svolta rispetto ad ogni singola partecipazione mirante a verificare caso per caso la sussistenza o meno delle condizioni di compatibilità e di inerenza rispetto alle finalità istituzionali.

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• La delibera dovrà contenere :• Motivazioni di ordine politico e strategico ;• Esigenze di ordine tecnico (caratteristiche strutturali

dei servizi da erogare o erogati);• Esigenze di ordine economico, finanziario,

patrimoniale;• Analisi make or buy con costi differezialie break even

point e qualità percepita dal cliente (per dimostrare che una soluzione è migliore in termine di efficienza, efficacia ed economicità rispetto alla gestione diretta del servizio anche in rapporto alle ricadute sui cittadini nel lungo periodo);

• Si tratta di riportare un vero e proprio piano industriale per partecipata .

• La delibera dovrà contenere :• Motivazioni di ordine politico e strategico ;• Esigenze di ordine tecnico (caratteristiche strutturali

dei servizi da erogare o erogati);• Esigenze di ordine economico, finanziario,

patrimoniale;• Analisi make or buy con costi differezialie break even

point e qualità percepita dal cliente (per dimostrare che una soluzione è migliore in termine di efficienza, efficacia ed economicità rispetto alla gestione diretta del servizio anche in rapporto alle ricadute sui cittadini nel lungo periodo);

• Si tratta di riportare un vero e proprio piano industriale per partecipata .

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• Dobbiamo pensare a delibere ad hoc e non a delibere standardizzate in quanto queste non consentono di tenere conto della peculiarità dei singoli casi.

• Rischiando di assimilare casistiche molto diverse fra loro con pregiudizio sia per la chiarezza, specificità ed esaustività del provvedimento, sia per dibattito assembleare.

• Dobbiamo pensare a delibere ad hoc e non a delibere standardizzate in quanto queste non consentono di tenere conto della peculiarità dei singoli casi.

• Rischiando di assimilare casistiche molto diverse fra loro con pregiudizio sia per la chiarezza, specificità ed esaustività del provvedimento, sia per dibattito assembleare.

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• S.p.l. e attività rese alla pubblica amministrazione:

• La differenza tra servizi pubblici locali ed attività rese alla pubblica amministrazione locale è in molti casi evidente (laddove sia presente, nel primo caso, un’utenza diffusa sul territorio e pagatrice di prezzo e, nel secondo, il beneficio della prestazione resa a favore dell’ente locale e non dei cittadini, con l’ente unico pagatore del corrispettivo), mentre in altri casi detta differenza è sfumata.

• S.p.l. e attività rese alla pubblica amministrazione:

• La differenza tra servizi pubblici locali ed attività rese alla pubblica amministrazione locale è in molti casi evidente (laddove sia presente, nel primo caso, un’utenza diffusa sul territorio e pagatrice di prezzo e, nel secondo, il beneficio della prestazione resa a favore dell’ente locale e non dei cittadini, con l’ente unico pagatore del corrispettivo), mentre in altri casi detta differenza è sfumata.

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• E’ opportuno individuare la categoria delle attività rese a favore della pubblica amministrazione locale (che non configurino servizi locali) in quanto, per queste ultime attività rimane intatta la possibilità per l’ente stesso di affidare direttamente lo svolgimento ad una propria società, senza procedura ad evidenza pubblica e senza termine finale, al realizzarsi di determinate condizioni.

• E’ opportuno individuare la categoria delle attività rese a favore della pubblica amministrazione locale (che non configurino servizi locali) in quanto, per queste ultime attività rimane intatta la possibilità per l’ente stesso di affidare direttamente lo svolgimento ad una propria società, senza procedura ad evidenza pubblica e senza termine finale, al realizzarsi di determinate condizioni.

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Le attività rese alla pubblica amministrazione non sono regolamentate dall’art. 23 bis legge n. 133/2008, ma dall’art. 13 legge n. 248/2006, il cui c. 1 prevede che “Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti”;

Le attività rese alla pubblica amministrazione non sono regolamentate dall’art. 23 bis legge n. 133/2008, ma dall’art. 13 legge n. 248/2006, il cui c. 1 prevede che “Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti”;

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• il c. 2 prevede inoltre che “le società di cui al c. 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al c. 1”.

• Pertanto, le attività rese all’amministrazione pubblica possono essere affidate ad un soggetto di emanazione dell’ente locale senza termine finale (diversamente dalla situazione di impossibilità di nuovi affidamenti in house e di cessazione degli affidamenti esistenti per i servizi pubblici locali), salva la durata dei singoli contratti di servizio.

• il c. 2 prevede inoltre che “le società di cui al c. 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al c. 1”.

• Pertanto, le attività rese all’amministrazione pubblica possono essere affidate ad un soggetto di emanazione dell’ente locale senza termine finale (diversamente dalla situazione di impossibilità di nuovi affidamenti in house e di cessazione degli affidamenti esistenti per i servizi pubblici locali), salva la durata dei singoli contratti di servizio.

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• Pare opportuno evidenziare che, prima di valutare le alternative connesse alle prospettive delle società in house, gli enti locali dovrebbero effettuare una ricognizione, ove necessaria, degli svolgimenti in capo alle società stesse, infatti, se a servizi pubblici locali si associano attività rese all’amministrazione in capo ad uno stesso soggetto giuridico, gli enti soci potrebbero ben prefigurare la stessa strategia di liberalizzazione ex art. 23 bis legge n. 133/2008 per servizi ed attività

• Pare opportuno evidenziare che, prima di valutare le alternative connesse alle prospettive delle società in house, gli enti locali dovrebbero effettuare una ricognizione, ove necessaria, degli svolgimenti in capo alle società stesse, infatti, se a servizi pubblici locali si associano attività rese all’amministrazione in capo ad uno stesso soggetto giuridico, gli enti soci potrebbero ben prefigurare la stessa strategia di liberalizzazione ex art. 23 bis legge n. 133/2008 per servizi ed attività

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• ma potrebbero altresì enucleare le attività in questione in capo ad un soggetto giuridico ad hoc di proprietà degli stessi enti, tipicamente mediante scissione ex art. 2501 e ss. Cod. civ., ai fini di valorizzare e proseguire l’ottica dell’affidamento diretto ex art. 13 legge n. 248/2006 (se quest’ultima fosse evidentemente la volontà politico-istituzionale).

• ma potrebbero altresì enucleare le attività in questione in capo ad un soggetto giuridico ad hoc di proprietà degli stessi enti, tipicamente mediante scissione ex art. 2501 e ss. Cod. civ., ai fini di valorizzare e proseguire l’ottica dell’affidamento diretto ex art. 13 legge n. 248/2006 (se quest’ultima fosse evidentemente la volontà politico-istituzionale).

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• Un’elencazione di s.p.l. e attività rese alla pubblica amministrazione lo trovate sul sito

• www.autonomielocali.eu• Doppio clic Autonomie Locali • Doppio clic circolari (articolo cosa fare delle

società in house)

• Un’elencazione di s.p.l. e attività rese alla pubblica amministrazione lo trovate sul sito

• www.autonomielocali.eu• Doppio clic Autonomie Locali • Doppio clic circolari (articolo cosa fare delle

società in house)

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• Gli enti locali soci debbono porsi la questione di quale sia la possibile evoluzione delle attuali società in house, ferma la volontà politico – istituzionale degli stessi ed individuati i correlati obiettivi, al fine della valorizzazione delle stesse società a fini pubblici.

• Le alternative al riguardo, possono essere :• a) lo svolgimento di una gara per

l’affidamento del servizio gara bandita da parte degli enti soci della società in house che alla gara stessa può ben partecipare;

• Gli enti locali soci debbono porsi la questione di quale sia la possibile evoluzione delle attuali società in house, ferma la volontà politico – istituzionale degli stessi ed individuati i correlati obiettivi, al fine della valorizzazione delle stesse società a fini pubblici.

• Le alternative al riguardo, possono essere :• a) lo svolgimento di una gara per

l’affidamento del servizio gara bandita da parte degli enti soci della società in house che alla gara stessa può ben partecipare;

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• b)lo svolgimento di una gara, da parte degli enti soci, per la cessione di almeno il 40 per cento della partecipazione detenuta nella società in house ad un socio cui siano assegnati compiti operativi relativi allo svolgimento del servizio;

• c) la riconfigurazione della società in house quale centrale di committenza ex art. 3, c. 34 D. Lgs. n. 163/2006, in base al quale la “centrale di committenza è un’amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori”.

• b)lo svolgimento di una gara, da parte degli enti soci, per la cessione di almeno il 40 per cento della partecipazione detenuta nella società in house ad un socio cui siano assegnati compiti operativi relativi allo svolgimento del servizio;

• c) la riconfigurazione della società in house quale centrale di committenza ex art. 3, c. 34 D. Lgs. n. 163/2006, in base al quale la “centrale di committenza è un’amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori”.

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• Ai fini dell’individuazione della preferibile tra le alternative di cui sopra, è necessario prendere atto del fatto che le alternative b) e c) sono rivolte alle società in house per le quali, per voluta snellezza strutturale e flessibilità operativa nello svolgimento dei servizi pubblici affidati o semplicemente in relazione al concreto sviluppo della società stessa

• Ai fini dell’individuazione della preferibile tra le alternative di cui sopra, è necessario prendere atto del fatto che le alternative b) e c) sono rivolte alle società in house per le quali, per voluta snellezza strutturale e flessibilità operativa nello svolgimento dei servizi pubblici affidati o semplicemente in relazione al concreto sviluppo della società stessa

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• sia notevole il ricorso ex D. Lgs. n. 163/2006 ad appalti di lavori, forniture e servizi (intesi nel senso del Codice appalti), non disponendosi delle risorse tecniche e del personale che intervengano direttamente sulle reti, sugli impianti, sulle dotazioni infrastrutturali gestite, o in ogni caso dedicate alla concreta produzione dei servizi pubblici.

• sia notevole il ricorso ex D. Lgs. n. 163/2006 ad appalti di lavori, forniture e servizi (intesi nel senso del Codice appalti), non disponendosi delle risorse tecniche e del personale che intervengano direttamente sulle reti, sugli impianti, sulle dotazioni infrastrutturali gestite, o in ogni caso dedicate alla concreta produzione dei servizi pubblici.

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• Se la società in house ricorre prevalentemente ad appalti a terzi per realizzare i propri svolgimenti, rende paradossale che la società stessa partecipi ad una gara per l’affidamento del servizio ex art. 23 bis, c. 2, lett. a) legge n. 133/2008, in quanto la società si troverebbe a dover concorrere contro gli stessi soggetti appaltatori cui ha assegnano lavori, forniture e servizi sino a poco prima, e di cui dovrebbe avvalersi in ogni caso per lo svolgimento del servizio.

• Se la società in house ricorre prevalentemente ad appalti a terzi per realizzare i propri svolgimenti, rende paradossale che la società stessa partecipi ad una gara per l’affidamento del servizio ex art. 23 bis, c. 2, lett. a) legge n. 133/2008, in quanto la società si troverebbe a dover concorrere contro gli stessi soggetti appaltatori cui ha assegnano lavori, forniture e servizi sino a poco prima, e di cui dovrebbe avvalersi in ogni caso per lo svolgimento del servizio.

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• Nel caso dell’adozione dell’opzione “centrale di committenza”, i Consigli degli enti soci dovrebbero deliberare:

• l’assorbimento, da parte della centrale di committenza (ex società in house), delle funzioni amministrative proprie degli enti, ed in particolare delle direzioni tecniche (se si pensa a servizi pubblici locali a contenuto prevalentemente tecnico), relativamente ai citati servizi, per i quali la centrale bandirà ed aggiudicherà appalti.

• Nel caso dell’adozione dell’opzione “centrale di committenza”, i Consigli degli enti soci dovrebbero deliberare:

• l’assorbimento, da parte della centrale di committenza (ex società in house), delle funzioni amministrative proprie degli enti, ed in particolare delle direzioni tecniche (se si pensa a servizi pubblici locali a contenuto prevalentemente tecnico), relativamente ai citati servizi, per i quali la centrale bandirà ed aggiudicherà appalti.

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• Di fatto la tradizionale competenza dell’ufficio tecnico dell’ente locale, di programmazione e controllo dell’attività svolta dalla società in house, dovrebbe essere collocata in capo alla stessa centrale di committenza (ex società in house), anche mediante trasferimento comunale di personale ove necessario, l’ente locale non eserciterebbe più alcun controllo tecnico sulla centrale di committenza, ma sarebbe quest’ultima, in quanto essa stessa divenuta parte dell’ente locale, ad esercitare tutte le prerogative in materia dei servizi pubblici assegnati, oltre che l’individuazione degli appaltatori;

• Di fatto la tradizionale competenza dell’ufficio tecnico dell’ente locale, di programmazione e controllo dell’attività svolta dalla società in house, dovrebbe essere collocata in capo alla stessa centrale di committenza (ex società in house), anche mediante trasferimento comunale di personale ove necessario, l’ente locale non eserciterebbe più alcun controllo tecnico sulla centrale di committenza, ma sarebbe quest’ultima, in quanto essa stessa divenuta parte dell’ente locale, ad esercitare tutte le prerogative in materia dei servizi pubblici assegnati, oltre che l’individuazione degli appaltatori;

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• coerente modifica statuaria della società in house a che la società stessa (si ritiene possa ben essere mantenuta la forma giuridica) assuma la veste di centrale di committenza, e la coerente modifica della convenzione multi – ente ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 (nel caso di società a partecipazione di più enti);

• l’indirizzo a che venga meno il contratto di servizio in essere tra enti e società in house, da sostituirsi con uno strumento di regolamentazione (da approvarsi da parte delle giunte comunali) in particolare del ruolo pubblicistico della centrale di committenza, a fini di rapporto con gli uffici degli enti, nonché dei flussi finanziari da enti a centrale.

• coerente modifica statuaria della società in house a che la società stessa (si ritiene possa ben essere mantenuta la forma giuridica) assuma la veste di centrale di committenza, e la coerente modifica della convenzione multi – ente ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 (nel caso di società a partecipazione di più enti);

• l’indirizzo a che venga meno il contratto di servizio in essere tra enti e società in house, da sostituirsi con uno strumento di regolamentazione (da approvarsi da parte delle giunte comunali) in particolare del ruolo pubblicistico della centrale di committenza, a fini di rapporto con gli uffici degli enti, nonché dei flussi finanziari da enti a centrale.

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• IL QUADRO DI RIFERIMENTO PER LE GARE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

• ART.23 BIS COMMA 2 LEGGE 133/2008;• ARTICOLI 3,9, E 10 REGOLAMENTO

ATTUATTIVO;• STANDARD QUALITATIVI, AMBIENTALI,

QUANTITATIVI, DI SICUREZZA (definiti dalla Legge, autorità, ente affidante)

• IL QUADRO DI RIFERIMENTO PER LE GARE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

• ART.23 BIS COMMA 2 LEGGE 133/2008;• ARTICOLI 3,9, E 10 REGOLAMENTO

ATTUATTIVO;• STANDARD QUALITATIVI, AMBIENTALI,

QUANTITATIVI, DI SICUREZZA (definiti dalla Legge, autorità, ente affidante)

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• MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

• GARA PER CONCESSIONE SERVIZI (regole più semplici rispetto al codice dei contratti pubblici)

• APPROCCIO MIULTICRITERIALE CON UTILIZZO NECESSARIODELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

• MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

• GARA PER CONCESSIONE SERVIZI (regole più semplici rispetto al codice dei contratti pubblici)

• APPROCCIO MIULTICRITERIALE CON UTILIZZO NECESSARIODELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

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• IMPOSTAZIONE DELLA GARA • Esclusione di condizioni di vantaggio da disponibilità

delle reti ed infrastrutture;• Regolazione della cessione di beni tra gestore

uscente e subentrante;• Indicazione del valore dell’eventuale indennizzo per

la cessione beni non ammortizzati;• Requisiti proporzionati a dimensioni e valore del

servizio;• Passaggio o meno del personale• Possibile esclusione maxi aggregazioni di concorrenti

dotati di tutti i requisiti;

• IMPOSTAZIONE DELLA GARA • Esclusione di condizioni di vantaggio da disponibilità

delle reti ed infrastrutture;• Regolazione della cessione di beni tra gestore

uscente e subentrante;• Indicazione del valore dell’eventuale indennizzo per

la cessione beni non ammortizzati;• Requisiti proporzionati a dimensioni e valore del

servizio;• Passaggio o meno del personale• Possibile esclusione maxi aggregazioni di concorrenti

dotati di tutti i requisiti;

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• Durata dell’affidamento commisurata agli investimenti riferibili al servizio;

• Previsione di adozione di carte dei servizi per garantire la qualità dei rapporti con gli utenti;

• Regolazione della partecipazione di società interamente pubbliche e di società di Paesi extra UE.

• Durata dell’affidamento commisurata agli investimenti riferibili al servizio;

• Previsione di adozione di carte dei servizi per garantire la qualità dei rapporti con gli utenti;

• Regolazione della partecipazione di società interamente pubbliche e di società di Paesi extra UE.

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• ULTERIORI ELEMENTI : SELEZIONE DEL SOCIO OPERATIVO

• Criteri relativi a qualità e corrispettivo del servizio prevalenti su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;

• Regolazione della risoluzione del rapporto con il socio che non adempia ai compiti operativi;

• Disciplina della liquidazione del socio privato al termine del rapporto di servizio.

• ULTERIORI ELEMENTI : SELEZIONE DEL SOCIO OPERATIVO

• Criteri relativi a qualità e corrispettivo del servizio prevalenti su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;

• Regolazione della risoluzione del rapporto con il socio che non adempia ai compiti operativi;

• Disciplina della liquidazione del socio privato al termine del rapporto di servizio.

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• Nel caso della società mista, i Consigli degli enti soci dovrebbero deliberare l’indirizzo alla riconversione, le modifiche statuarie della società in house ed i patti parasociali a fini di governance (amministratori espressi da socio individuato, poteri degli stessi, quorum assembleari ecc.), nonché il mandato a giunta e i dirigenti competenti per materia ad approvare ed attuare:

• Nel caso della società mista, i Consigli degli enti soci dovrebbero deliberare l’indirizzo alla riconversione, le modifiche statuarie della società in house ed i patti parasociali a fini di governance (amministratori espressi da socio individuato, poteri degli stessi, quorum assembleari ecc.), nonché il mandato a giunta e i dirigenti competenti per materia ad approvare ed attuare:

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• il bando di gara per la ricerca del socio-appaltatore (nei termini che si chiariscono a seguire), inclusi tra l’altro le modalità di aggiudicazione ed i requisiti economico-finanziari e gestionali per l’accesso alla gara, e la documentazione amministrativa ad esso correlata;

• il contratto di servizio tra enti e società da parte a base di gara (è in ogni caso da esaminare il contratto di servizio tra società in house ed enti, anche se la durata dell’affidamento alla società mista e le altre clausole rilevanti sono evidentemente da ridefinire in ottica coerente);

• il bando di gara per la ricerca del socio-appaltatore (nei termini che si chiariscono a seguire), inclusi tra l’altro le modalità di aggiudicazione ed i requisiti economico-finanziari e gestionali per l’accesso alla gara, e la documentazione amministrativa ad esso correlata;

• il contratto di servizio tra enti e società da parte a base di gara (è in ogni caso da esaminare il contratto di servizio tra società in house ed enti, anche se la durata dell’affidamento alla società mista e le altre clausole rilevanti sono evidentemente da ridefinire in ottica coerente);

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• il piano economico-finanziario che supporti la decisione circa la durata dell’affidamento alla società mista e gli elementi economici da porre a base di gara.

• Il socio di società mista deve obbligatoriamente svolgere “compiti operativi”, ex art. 23 bis, c. 2, lett. b) legge n. 133/2008.

• il piano economico-finanziario che supporti la decisione circa la durata dell’affidamento alla società mista e gli elementi economici da porre a base di gara.

• Il socio di società mista deve obbligatoriamente svolgere “compiti operativi”, ex art. 23 bis, c. 2, lett. b) legge n. 133/2008.

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• Gli enti soci della società in house, se più di uno, dovrebbero bandire una gara associata svolta da un ente capofila, cedendo quote della società e/o aumentandone il capitale, in termini coordinati tra gli enti stessi, a che l’aggiudicatario acquisisca partecipazioni nella società in misura almeno pari al 40 per cento, ed a che allo stesso siano attribuiti (nella stessa gara) appalti di servizi, lavori, forniture, per la durata dell’affidamento, proporzionali alla quota societaria acquisita in rapporto al volume totale dell’attività della società.

• Gli enti soci della società in house, se più di uno, dovrebbero bandire una gara associata svolta da un ente capofila, cedendo quote della società e/o aumentandone il capitale, in termini coordinati tra gli enti stessi, a che l’aggiudicatario acquisisca partecipazioni nella società in misura almeno pari al 40 per cento, ed a che allo stesso siano attribuiti (nella stessa gara) appalti di servizi, lavori, forniture, per la durata dell’affidamento, proporzionali alla quota societaria acquisita in rapporto al volume totale dell’attività della società.

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• L’alternativa di affidamento del servizio ex art. 23 bis, c. 2, lett. a) legge n. 133/2008 comporta che la società in house partecipi insieme agli altri concorrenti alla gara, con l’opportunità di proseguire in autonomia (salvo il rispetto degli atti di gara beninteso) la gestione/erogazione se aggiudicataria, ma altresì con il rischio di non essere aggiudicataria (seppur con le cautele economico-finanziarie e al personale).

• L’alternativa di affidamento del servizio ex art. 23 bis, c. 2, lett. a) legge n. 133/2008 comporta che la società in house partecipi insieme agli altri concorrenti alla gara, con l’opportunità di proseguire in autonomia (salvo il rispetto degli atti di gara beninteso) la gestione/erogazione se aggiudicataria, ma altresì con il rischio di non essere aggiudicataria (seppur con le cautele economico-finanziarie e al personale).

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• Mentre l’affidamento con gara si caratterizza come un “prendere o lasciare” per la società in house e gli enti soci, l’opzione della società mista si caratterizza per la certezza di proseguire certamente con la società (salvo il buon fine della gara per l’individuazione del socio), ma con la necessaria riduzione di autonomia connessa all’ingresso del socio-appaltatore nelle compagine societaria.

• Mentre l’affidamento con gara si caratterizza come un “prendere o lasciare” per la società in house e gli enti soci, l’opzione della società mista si caratterizza per la certezza di proseguire certamente con la società (salvo il buon fine della gara per l’individuazione del socio), ma con la necessaria riduzione di autonomia connessa all’ingresso del socio-appaltatore nelle compagine societaria.

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• La gara per l’affidamento del servizio (più che non la gara per l’individuazione del socio-appaltatore, proprio in relazione alla minor presenza di risorse interne alla società in house che dovrebbe in questo caso riscontrarsi) pone il tema della continuità delle risorse (umane e materiali) in capo alla stessa società in house.

• La gara per l’affidamento del servizio (più che non la gara per l’individuazione del socio-appaltatore, proprio in relazione alla minor presenza di risorse interne alla società in house che dovrebbe in questo caso riscontrarsi) pone il tema della continuità delle risorse (umane e materiali) in capo alla stessa società in house.

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La retrocessione degli affidamenti esternalizzati

La retrocessione degli affidamenti esternalizzati

• Un’altra ipotesi rispetto all’affidamento a terzi è quella del ritorno alla gestione del servizio in economia;

• La scelta dipende dal tipo di attività per i servizi privi di rilevanza economica la retrocessione può avvenire mediante affidamento diretto verso organismi costituiti in base agli istituti giuridici ex art.113 Dlgs.267/200

• Un’altra ipotesi rispetto all’affidamento a terzi è quella del ritorno alla gestione del servizio in economia;

• La scelta dipende dal tipo di attività per i servizi privi di rilevanza economica la retrocessione può avvenire mediante affidamento diretto verso organismi costituiti in base agli istituti giuridici ex art.113 Dlgs.267/200

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Istituzioni;Aziende speciali ed anche consortili;Società a capitale interamente pubblico diverse

da quelle d’origine a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizza la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano;

Istituzioni;Aziende speciali ed anche consortili;Società a capitale interamente pubblico diverse

da quelle d’origine a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizza la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano;

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• Queste modalità di gestione dei servizi non sono idonee per l’esercizio dei poteri autoritativi (es. per la polizia municipale potrebbe essere valida solo per contenzioso, amministrazione, personale);

• Dal punto di vista organizzativo e delle modalità di gestione, le aziende speciali non si differenziano dalle società e quindi cambierebbe poco;

• Vi sarebbe la necessità di motivare adeguatamente l’operazione in termini di efficienza ed economicità con non pochi problemi attese anche le deliberazioni della Corte dei Conti (per tutte Deliberazione 8.05.2008 Sez. regionale dei controllo del Veneto).

• Queste modalità di gestione dei servizi non sono idonee per l’esercizio dei poteri autoritativi (es. per la polizia municipale potrebbe essere valida solo per contenzioso, amministrazione, personale);

• Dal punto di vista organizzativo e delle modalità di gestione, le aziende speciali non si differenziano dalle società e quindi cambierebbe poco;

• Vi sarebbe la necessità di motivare adeguatamente l’operazione in termini di efficienza ed economicità con non pochi problemi attese anche le deliberazioni della Corte dei Conti (per tutte Deliberazione 8.05.2008 Sez. regionale dei controllo del Veneto).

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• Potrebbe essere invece interessante la forma dell’azienda speciale consortile che offre la possibilità di associare più enti locali nella gestione del medesimo servizio.

• In questo caso la condivisione di un’attività può diventare una valida giustificazione pur dovendo prevedere degli oneri di struttura;

• Vi sono poi le associazioni e le fondazioni ma anche in questi casi vi è la necessità di giustificare i maggiori oneri che derivano dall’amministrazione e controllo e che possono essere disencentivanti considerando anche che per loro valgono gli stessi vincoli di finanza pubblica degli enti di appartenenza.

• Potrebbe essere invece interessante la forma dell’azienda speciale consortile che offre la possibilità di associare più enti locali nella gestione del medesimo servizio.

• In questo caso la condivisione di un’attività può diventare una valida giustificazione pur dovendo prevedere degli oneri di struttura;

• Vi sono poi le associazioni e le fondazioni ma anche in questi casi vi è la necessità di giustificare i maggiori oneri che derivano dall’amministrazione e controllo e che possono essere disencentivanti considerando anche che per loro valgono gli stessi vincoli di finanza pubblica degli enti di appartenenza.

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• Nel caso si prenda in considerazione l’ipotesi di riacquisto dei servizi in capo all’ente affidante per la prosecuzione della gestione in economia, si dovranno conseguentemente prevedere le sorti del soggetto giuridico affidatario fino alla sua liquidazione.

• Bisogna altresì considerare la generazione dei flussi temporanei che debbono trovare copertura nel Bilancio dell’ente;

• Gli effetti positivi e negativi sul patto di stabilità;• La variazione delle pianificazioni pluriennali;

• Nel caso si prenda in considerazione l’ipotesi di riacquisto dei servizi in capo all’ente affidante per la prosecuzione della gestione in economia, si dovranno conseguentemente prevedere le sorti del soggetto giuridico affidatario fino alla sua liquidazione.

• Bisogna altresì considerare la generazione dei flussi temporanei che debbono trovare copertura nel Bilancio dell’ente;

• Gli effetti positivi e negativi sul patto di stabilità;• La variazione delle pianificazioni pluriennali;

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• La variabile fiscale (recupero IVA..):• Da considerare che non per tutti i servizi può

avvenire il ripristino non lo può essere per quelle partecipazioni che non rispettano i requisiti stabiliti ex art. 3 c.27 Legge 244/2007;

• Vi potrebbero essere problemi anche relativamente alla scelta di riprendere la gestione diretta dei servizi pubblici locali di rilevanza economica come risposta agli effetti dell’art. 23 della Legge n.133/2008.

• La variabile fiscale (recupero IVA..):• Da considerare che non per tutti i servizi può

avvenire il ripristino non lo può essere per quelle partecipazioni che non rispettano i requisiti stabiliti ex art. 3 c.27 Legge 244/2007;

• Vi potrebbero essere problemi anche relativamente alla scelta di riprendere la gestione diretta dei servizi pubblici locali di rilevanza economica come risposta agli effetti dell’art. 23 della Legge n.133/2008.

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Governo e controllo delle partecipateGoverno e controllo delle partecipate

• Vi sono precise responsabilità giuridiche e politiche che continuano a permanere nell’ambito degli Enti Locali.

• Dal punto di vista del diritto civile e amministrativo, occorre infatti osservare che, se la società esterna:

• è controllata da un Ente Locale (in quanto azionista di maggioranza oppure di riferimento), questo ha sia il dovere/potere di verificare come la società è condotta ed amministrata, sia il diritto di intervenire in sede assembleare per prendere i provvedimenti più opportuni;

• Vi sono precise responsabilità giuridiche e politiche che continuano a permanere nell’ambito degli Enti Locali.

• Dal punto di vista del diritto civile e amministrativo, occorre infatti osservare che, se la società esterna:

• è controllata da un Ente Locale (in quanto azionista di maggioranza oppure di riferimento), questo ha sia il dovere/potere di verificare come la società è condotta ed amministrata, sia il diritto di intervenire in sede assembleare per prendere i provvedimenti più opportuni;

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Page 82: FOCUS SULLE PARTECIPATE OTTOBRE 2010 Dr. Roberto Russo FOCUS SULLE PARTECIPATE OTTOBRE 2010 Dr. Roberto Russo.

• è partecipata da un Ente Locale (in veste di azionista di minoranza qualificato), questo ha sia il dovere/potere di verificare come la società è condotta ed amministrata sia il diritto di proporre, in sede assembleare, i provvedimenti più opportuni.

• L’eventuale partecipazione al ripianamento delle perdite oppure l’erogazione, ad esempio, di contributi a fondo perduto sono un ulteriore elemento perché tale attività di controllo sia esercitata in maniera realmente efficace e tempestiva;

• è partecipata da un Ente Locale (in veste di azionista di minoranza qualificato), questo ha sia il dovere/potere di verificare come la società è condotta ed amministrata sia il diritto di proporre, in sede assembleare, i provvedimenti più opportuni.

• L’eventuale partecipazione al ripianamento delle perdite oppure l’erogazione, ad esempio, di contributi a fondo perduto sono un ulteriore elemento perché tale attività di controllo sia esercitata in maniera realmente efficace e tempestiva;

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• non è partecipata in alcun modo da un Ente Locale, ma è concessionaria di un pubblico servizio a suo nome, questo rimane garante verso l’utenza sia della continuità del servizio sia delle modalità e dei costi stabiliti in sede di concessione;

• Il mancato esercizio di un’efficace e tempestiva azione di controllo analogo ricade pertanto nella sfera della responsabilità dell’Ente Locale e, a seconda dei casi, può comportare dei pesanti risvolti di tipo civile e/o penale.

• non è partecipata in alcun modo da un Ente Locale, ma è concessionaria di un pubblico servizio a suo nome, questo rimane garante verso l’utenza sia della continuità del servizio sia delle modalità e dei costi stabiliti in sede di concessione;

• Il mancato esercizio di un’efficace e tempestiva azione di controllo analogo ricade pertanto nella sfera della responsabilità dell’Ente Locale e, a seconda dei casi, può comportare dei pesanti risvolti di tipo civile e/o penale.

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• La corte dei cassazione ha recentemente stabilito con la sentenza numero 28699 del 21.07.2010 ha stabilito che quasi nessuna azienda a partecipazione pubblica sfugge alle sanzioni del Decreto Legislativo n. 231/01.

• In particolare secondo la corte di cassazione “sono esonerati dall’applicazione del decreto legislativo n.231/01 soltanto lo stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, e gli altri enti pubblici non economici.”

• La corte dei cassazione ha recentemente stabilito con la sentenza numero 28699 del 21.07.2010 ha stabilito che quasi nessuna azienda a partecipazione pubblica sfugge alle sanzioni del Decreto Legislativo n. 231/01.

• In particolare secondo la corte di cassazione “sono esonerati dall’applicazione del decreto legislativo n.231/01 soltanto lo stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, e gli altri enti pubblici non economici.”

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• Quindi la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria ma non sufficiente dall’esonero della disciplina “dovendo altresì concorrere la condizione che l’ente medesimo non svolga attività economica”.

• Quindi la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria ma non sufficiente dall’esonero della disciplina “dovendo altresì concorrere la condizione che l’ente medesimo non svolga attività economica”.

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• Il controllo analogo è fondamentale e necessita:

• presenza, di un nucleo di specialisti che hanno la necessaria competenza sia metodologica sia dell’attività svolta dall’azienda “controllata”;

• disponibilità di un opportuno sistema di reporting, che evidenzia mensilmente i risultati raggiunti (qualità dei servizi, costi, ricavi, margini, investimenti) a livello di “prodotto” e di centro di responsabilità;

• definizione di un calendario di incontri con gli organi dirigenti della ‘controllata”;• ed ancora in via preventiva (obiettivi qualitativi e quantitativi dell’esercizio,

budget annuale, ...);• durante l’esercizio (analisi del consuntivo infrannuale, valutazione degli

scostamenti con il budget, definizione degli interventi correttivi);• in via consuntiva (valutazione dei risultati raggiunti e delle responsabilità

relative);• Dati consolidati .

• Il controllo analogo è fondamentale e necessita:

• presenza, di un nucleo di specialisti che hanno la necessaria competenza sia metodologica sia dell’attività svolta dall’azienda “controllata”;

• disponibilità di un opportuno sistema di reporting, che evidenzia mensilmente i risultati raggiunti (qualità dei servizi, costi, ricavi, margini, investimenti) a livello di “prodotto” e di centro di responsabilità;

• definizione di un calendario di incontri con gli organi dirigenti della ‘controllata”;• ed ancora in via preventiva (obiettivi qualitativi e quantitativi dell’esercizio,

budget annuale, ...);• durante l’esercizio (analisi del consuntivo infrannuale, valutazione degli

scostamenti con il budget, definizione degli interventi correttivi);• in via consuntiva (valutazione dei risultati raggiunti e delle responsabilità

relative);• Dati consolidati .

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