Finanziaria 2009 – DL 185/08 Nome autore MAURIZIO TOZZI Data 22.01.2009.

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Finanziaria 2009 – DL 185/08Finanziaria 2009 – DL 185/08

Nome autore MAURIZIO TOZZI

Data 22.01.2009

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Acquiescenza agli accertamentiAcquiescenza agli accertamenti

Nome autore MAURIZIO TOZZI

Data 22.01.2009

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Processi Verbali di constatazione

Consegnati a decorrere dal 25 giugno 2008

Art. 24 Legge N° 4/29

Imposte sui redditi

Irap, addizionali, imposte sostitutive e contributi previdenziali(cir. 55/08)

Imposta sul Valore Aggiunto

Contenuto

integrale

DEFINIZIONE PVCDEFINIZIONE PVC

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PVC con rilievi ai fini II.DD., Irap, Iva, contributi, costi non white list, imposta di registro, per gli anni 2004-2009

La definizione riguarda:- i rilievi sostanziali (incluse anche le sanzioni per violazione degli obblighi contabili) ai fini II.DD., addizionali, Irap, IVA e contributi;- i predetti comparti, unitamente e per gli anni dal 2004 al 2007 (non si può escludere un anno o definire solo l’IVA)

ESEMPIOESEMPIO

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PVC con rilievi ai fini II.DD., Irap, Iva, contributi, costi non white list, imposta di registro, per gli anni 2003-2008

La definizione non riguarda (e pertanto necessita il futuro accertamento, anche definibile con adesione):- i costi non white list, per cui può esservi il riconoscimento delle condizioni di cui all’art. 110, co. 11, del Tuir;- il comparto imposte di registro- gli anni 2008 e 2009

ESEMPIOESEMPIO

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Adesione all’accertamento

È introdotto, a colmare il vuoto rispetto alla definizione dei PVC, un nuovo istituto che opera in tutti gli altri casi di accertamento, ovviamente non preceduti da PVC. Si applica per gli inviti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2009

A tal fine cambia il contenuto dell’invito all’adesione, che oltre a contenere la data di comparizione, deve indicare anche la possibilità di definizione, i motivi della pretesa, gli importi accertati e il quantum dovuto

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Pro e contro dell’istituto

Il nuovo istituto consente una definizione rapida dell’accertamento mediante il pagamento di sanzioni in misura ridotte a 1/8. Se il contribuente sceglie di rateizzare il debito emergente dall’atto, non è tenuto a presentare la prescritta garanzia prevista per gli altri istituti deflattivi

Contro: si rinuncia al contraddittorio con l’Ufficio. Si rinuncia a qualsiasi ulteriore fase difensiva

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La definizione non può condurre alla rideterminazione dei rilievi.

Esempio:

Accertati 100 maggiori ricavi

Irpef, Irap, Iva 50

Sanzioni 48

Con adesione, si paga 6 di sanzione

Totale 56

Calcoli di convenienza

Se non si definisce, è possibile rivedere i ricavi accertati

Esempio:Concordati 75

Irpef, Irap Iva 40

Sanzioni 40

Con adesione, si paga 10 di sanzione

Totale 50

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ADESIONE AI VERBALI DI CONSTATAZIONE: TEMPISTICHE

ENTRO 30gg

ENTRO 60gg

CONSEGNA DEL PROCESSO VERBALE

ENTRO 20gg

Il contribuente invia richiesta mediante comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia nonché all’organo che ha

redatto il pvc (ad es. GDF)

L’Ufficio notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale : la procedura si perfeziona: nessun ripensamento possibile

Versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata : di fatto non necessario

In caso di mancato pagamento delle somme dovute l’ufficio iscrive a ruolo a titolo definitivo ex art. 14 DPR 602/73 più sanzioni da omesso versamento

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ADESIONE ALL’ACCERTAMENTO: TEMPISTICHE

entro 15 gg da data di

comparizione

pagamento

Notifica invito al contraddittorio

Il contribuente invia richiesta mediante comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia. Il termine di invio è perentorio

Il contribuente, entro la stessa data, versa il dovuto o almeno la prima rata e presenta con il modello la quietanza di pagamento

In caso di mancato pagamento delle ulteriori somme dovute l’ufficio iscrive a ruolo a titolo definitivo ex art. 14 DPR 602/73 più sanzioni da omesso versamento

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Il pagamento

Nel modello di adesione è necessario indicare le rate prescelte.

Se rateale, è privo di garanzia e può essere in 8 rate trimestrali ovvero in 12 rate trimestrali a seconda, rispettivamente, che le somme dovute siano o meno non superiori a 51.640 euro.Sulle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla notifica dell’accertamento parziale Possibile pagare con F24 e mediante compensazione.

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Modalità di invio

Il contribuente può consegnare l’adesione all’ufficio competente oppure provvedere all’invio mediante raccomandata. Deve essere allegata copia del documento di riconoscimento

Nel secondo caso, fa fede la data di spedizione. Come detto è necessario allegare anche la quietanza del pagamento del dovuto o almeno della prima rata

Si utilizza lo stesso modello previsto per i PVC

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DEFINIZIONE SOCIETA’/SOCI

Nel caso di adesione ai PVC, in base al modello e alla circolare n. 55 del 2008, la definizione è ammessa solo per la società di persone in riferimento alle proprie imposte (IVA e Irap)

I soci devono attendere la comunicazione di un “atto di definizione del reddito loro attribuibile” e poi devono attivare la procedura autonomamente, sempre se interessati

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Procedura per i soci nei PVC

1. L’ufficio, ricevuta l’istanza dalla società, invia a quest’ultima l’atto di definizione e invia ai soci l’atto di definizione dei redditi di partecipazione;

2. Entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto di definizione, i soci devono inviare la propria istanza di adesione al nuovo istituto

3. Entro venti giorni dalla presentazione della domanda, i soci devono effettuare il pagamento degli importi dovuti.

Attenzione: per i soci non vi è obbligo di aderire. L’atto che ricevono non è un avviso di accertamento. se non aderiscono, devono attendere l’avviso di accertamento con sanzioni piene e poi decidere come comportarsi – sicuramente lo sbocco è il ricorso

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Nelle ipotesi invece di definizione degli accertamenti, la procedura è nuovamente individuale

Rapporti soci/societa di personenella definizione dell’accertamento

In linea teorica le scelte sono tutte indipendenti da loro e non esplicano effetti sugli altri accertamenti (ad esempio, definizione di un socio e Iter “aperto” per altri accertamenti – la definizione non vincola la società e gli altri soci)Nella sostanza, però, anche a voler seguire l’acc.to con adesione classico l’ufficio porrà evidenti obiezioni atteso che il quantum accertato è stato ormai “bloccato” in altre definizioni. Teoria sicuramente “forte” se definisce la società in considerazione della posizione della Cassazione sulle società a ristretta base partecipativa

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Sentenze della cassazione

È legittima la presunzione di distribuzione degli utili in caso di accertamento di ricavi non contabilizzati in capo alla società anche quando questi non sono in grado di mutare il risultato economico nell’esercizio di compentenza (in sostanza, riduzione della perdita) CASS. N. 18640 DEL 2008

Nelle società a ristretta base esiste un vincolo di solidarietà e reciproco controllo per cui nella normalità dei casi si può ragionevolmente ritenere che gli utili occultati siano stati distribuiti proporzionalmente ai singoli soci CASS. N. 21415 DEL 2007

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Quando la società è ristretta

la Corte di Cassazione ha recentemente ritenuto legittima la presunzione anche con società di:

• Quattro soci (sent. 24491 del 2006);• Cinque soci (sent. 1906 del 2007);• Soci appartenenti allo stesso nucleo

familiare (sent. 24531 del 2007)

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STUDI DI SETTORESTUDI DI SETTORE

Elaborazione su base Elaborazione su base regionale o comunaleregionale o comunale

Selezione dei contribuentiSelezione dei contribuentiConferma della valenza Conferma della valenza

probatoriaprobatoria

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Tempistica approvazione degli studi di settoreTempistica approvazione degli studi di settore

In riferimento all’anno 2008, gli studi di settore devono essere pubblicati in G.U. entro il 31 dicembre 2008

Dall’anno 2009 in poi, la pubblicazione è prevista entro il 30 settembre del periodo d’imposta in cui entrano in vigore

Resta da considerare entro quanto tempo sarà reso disponibile il software Gerico

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Revisione e integrazione degli studi di settoreRevisione e integrazione degli studi di settore

A partire dal 1° gennaio 2009, gli studi di settore saranno elaborati anche su base regionale o comunale. L’attuazione di tale disposizione sarà graduale e dovrà perfezionarsi entro il 31 dicembre 2013 (dl 112/08)

Al fine di tener conto della crisi, gli studi di settore possono essere integrati con apposito decreto del Min ecofin, previo parere della commissione degli esperti (DL 185/08)

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Indicazioni agli Uffici per attività di accertamento anno 2008 (circ. n. 6/2008)

Controlli verso soggetti che risultano notevolmente non allineati ai ricavi o compensi determinati dagli INE.

Controlli verso soggetti che pur risultando congrui e coerenti presentano “trend” di ricavi o compensi “appiattiti”, ossia sostanzialmente immutati nel tempo in ordine alle quantità impiegate e alle modalità di svolgimento dell’attività

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Valenza probatoria immutataValenza probatoria immutataCorte di Cassazione, sentenza 9 febbraio 2006, n. 17229Corte di Cassazione, sentenza 9 febbraio 2006, n. 17229

In tema di accertamenti tributari, gli studi di settore costituiscono atti amministrativi generali di organizzazione che non sono sufficienti a realizzare l’accertamento di un rapporto giuridico tributario. Essi, infatti, sono il presupposto dell’attività di controllo, ma non costituiscono di per sé la prova del maggior reddito del contribuente.

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Valenza probatoria secondo l’ufficio

Vecchia congruità Indicatori 2006

Se il contribuente in sede di contraddittorio fornisce elementi per dimostrare la non applicabilità dello Studio al suo caso è l’Ufficio che deve dare prova della inconsistenza delle argomentazioni del contribuente

E’ l’Ufficio che deve necessariamente reperire ulteriori elementi a supporto della circostanza che i nuovi indicatori sono effettivamente espressivi della realtà economica del contribuente.

Circolare n. 5 del 2008

I nuovi indicatori del 2007 sono assimilati, come presunzione semplice, all’analisi di congruità

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Comma 4-bis Comma 4-bis dell’art. 10dell’art. 10

Legge 146/1998Legge 146/1998In riferimento ai In riferimento ai

congruicongrui

No accertamenti induttivi

Nei confronti dei soggetti congrui o che aderiscono

Sempre che l’ammontare delle attività non dichiarate, con un max di 50.000, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati

E salvo “falsificazione dati”

La “duplicazione” della norma premiale

art. 10-terart. 10-terLegge 146/1998Legge 146/1998

Soggetti che Soggetti che Aderiscono agliAderiscono agli

Inviti basatiInviti basatiSugli studiSugli studi

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Attenzione!

La norma blocca solo gli accertamenti induttivi basati sulle presunzioni qualificate;

La norma opera solo sui ricavi/compensi;

Non sono bloccate le indagini finanziarie e le presunzioni di cessione e acquisto;

In ordine alle definizioni degli accertamenti, la norma opera per gli avvisi notificati dal 1° gennaio 2009 e in relazione agli anni dal 2006 in poi

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Rafforzamento del 10% delle sanzioni relative all’omessa o infedele compilazione del modello

studi di settore

Per le ipotesi di: Omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei

modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore

Indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità non sussistenti

qualora la non corretta indicazione dei predetti dati si rifletta sul risultato di GERICO senza comportare il superamento di determinate soglie (10% del reddito dichiarato ovvero 10 per cento della maggiore IVA ovvero 10 per cento del maggior imponibile IRAP), non si ha la maggiorazione della sanzione

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Altre disposizioni in materia di Altre disposizioni in materia di controlli e accertamenticontrolli e accertamenti

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utilizzo in compensazione di crediti inesistenti

Nel caso di utilizzo in compensazione con F24 di crediti inesistenti il periodo entro cui è possibile emanare l’atto di recupero è incrementato al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo all’indebito utilizzo

Si prescinde, dunque, dall’anno di eventuale dichiarazione in cui è evidenziato il credito.

La norma si applica al controllo dei documenti di pagamento presentati in anni per i quali alla data di entrata in vigore del DL185 sono ancora pendenti in termini ordinari di accertamento

le sanzioni sono fissate in misura dal cento al duecento per cento dei crediti indebitamente utilizzati

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Recupero somme da condono

Sono potenziati i poteri della riscossione in riferimento al recupero degli importi dovuti a seguito di adesione ai condoni della legge n. 289/02

nel dettaglio:• Si riduce da 8 mila a 5 mila euro il limite di importo

per procedere all’espropriazione immobiliare;• Non è necessaria la preventiva iscrizione di ipoteca;• È libero l’accesso all’anagrafe dei conti, trascorso

inutilmente il termine di pagamento della cartella

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La rivalutazione degli immobili

delle imprese

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La finalità della rivalutazione

Relazione di accompagnamento al D.L. 185/2008 -

“Come per le precedenti disposizioni relative alla

rivalutazione dei beni, la finalità che si intende

perseguire è quella di consentire a tali soggetti

l’adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione

contabile dei beni immobili, senza rinunciare al

carattere oneroso della rivalutazione ai fini del

riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai

beni”.

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Rivalutazione immobili

D.L. 185/08Art. 15

(c. da 16 a 23)

Legge n. 342/00Artt. 11-13-15

D.M. n. 162/01

D.M. n. 86/02

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Rivalutazione Immobili

Solo CIVILISTICA

CIVILISTICO-FISCALE

PossibilitàAffrancamento

riserva

PossibilitàAffrancamento

riserva

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Soggetti interessati

Società di capitaliSocietà di capitali

Società cooperativeSocietà cooperative

Società di persone

Società di persone

TuirArt. 73

Lett. a) e b)

TuirArt. 73

Lett. a) e b)

“Consumo personale o familiare dell’imprenditore”

(comma 21)

Imprenditore Individuale

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NO soggetti IAS

…. che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del

bilancio, possono…..

31/12/2007Si IAS

31/12/2008NOIAS

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IMMOBILI NON RIVALUTABILI

1 Aree fabbricabili

2 Immobili alla cui produzione o al cui scambio

è diretta l’attività d’impresa (cosiddetti

immobili “merce”)

“Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione

e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.”Art. 36, c. 2, D.L. 4 /7/2006, n. 223

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31/12/2007

Ininterrotto possesso

Leasing Proprietà

Riscatto

Magazzino Imm.ne

31/12/2008

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Rivalutazione con soli effetti civili

E’ gratuita

Vantaggio

Copertura Perdite

Copertura Perdite

Miglioramento indici

BASILEA 2

Miglioramento indici

BASILEA 2

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Il valore attribuito ad ognuno degli immobili oggetto di rivalutazione, al netto degli ammortamenti, non può essere superiore al valore realizzabile nel mercato o al maggior valore che può essere fondatamente attribuito in base alla valutazione della capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica nell’impresa. E’, peraltro, possibile far emergere in bilancio valori inferiori al predetto limite.

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Metodo 1 – Rivalutazione del cespite e del fondo (No effetti fiscali)Immobile a Diversi

a Fondo ammortamento

a Riserva rivalutazione D.L. 185/2008

Metodo 2 – Rivalutazione del solo costo storico (No effetti fiscali)

Immobile a Diversi

a Riserva rivalutazione D.L. 185/2008

Metodo 3 – Riduzione del fondo di ammortamento (No

effetti fiscali)Fondo ammortamento a Diversi

a Riserva rivalutazione D.L. 185/2008

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Metodo 1 – Rivalutazione del cespite e del

fondoImmobile a Diversi

a Fondo ammortamento

aRiserva rivalutazione D.L. 185/2008

Valore rivalutato: 700

Dati pre-rivalutazioneCosto: 1.000Fondo: 800

Valore netto: 200Aliquota 10%

700/200= 3,50

RivalutiamoCosto: 1.000 x 3,50= 3.500

Fondo: 800x3,50= 2.800

Valore netto:700

La durata del piano di ammortamento non cambia

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Metodo 2 – Rivalutazione del solo costo

storico

Immobile a Diversi

aRiserva rivalutazione D.L. 185/2008

Valore rivalutato: 1.000

Dati pre-rivalutazioneCosto: 1.000Fondo: 300

Valore netto: 700

1.000/700= 1,43

RivalutiamoCosto: 1.300Fondo: 300

Valore netto: 1000

Il piano di ammortamento si allunga

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Metodo 3 – Riduzione fondo di

ammortamentoFondo ammortamento

a Diversi

aRiserva rivalutazione D.L. 185/2008

Valore rivalutato: 1.000

Dati pre-rivalutazioneCosto: 1.000Fondo: 300

Valore netto: 700

1.000/700= 1,43

RivalutiamoCosto: 1.000

Fondo: 0

Valore netto: 1000

Il piano di ammortamento si allunga

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EMENDAMENTO PER LA RIVALUTAZIONE FISCALE

RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE COME SEGUE:

-7% PER GLI IMMOBILI AMMORTIZZABILI;

-4% PER GLI ALTRI IMMOBILI

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Pagamento imposte sostitutive per rilevanza fiscale

Unica soluzione

Saldo unico 2008

3 rate

1. Saldo Unico anno 2008

2. Saldo unico anno 2009

3. Saldo unico anno 2010

Interessi 3% anno

Mod. F24Anche in

compensazione

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EFFICACIA FISCALE DELLA RIVALUTAZIONE

Decorrenza effetti

….dal QUINTO esercizio

successivo a quello con riferimento al

quale la rivalu tazione è stata

eseguita….

Immobili Ammortizzabili

Doppio binario

Civilistico- fiscale

OssiaDal 1/1/2013

UnicoQuadro RV

Imposte anticipate

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Metodo 1 – Rivalutazione del cespite e del fondo (con effetti fiscali)Immobile a Diversi

a Fondo ammortamentoa Riserva rivalutazione D.L. 185/2008

a Debiti tributari (imposta sostitutiva)

Metodo 2 – Rivalutazione del solo costo storico (con effetti fiscali)

Immobile a Diversi

a Riserva rivalutazione D.L. 185/2008

a Debiti tributari (imposta sostitutiva)

Metodo 3 – Riduzione del fondo di ammortamento (con effetti fiscali)

Fondo ammortamento a Diversi

a Riserva rivalutazione D.L. 185/2008

a Debiti tributari (imposta sostitutiva)

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Costo su cui applicare il 20% o 30%

è al netto dei costi incrementativi capitalizzati

e delle rivalutazioni effettuate

Il

Rivalutazione immobili strumentaliRivalutazione immobili strumentali

ScorporoValore terreno

Circ. n. 1 del 19/1/2007

Circ. n. 1 del 19/1/2007

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Distribuisco riserva da rivalutazione con effetto fiscale

Rivalutazione 100

Saldo attivo 90

Cap. Soc.

Ris. Riv. DL 185/08

Meno imposta sostitutiva 10%Meno imposta sostitutiva 10%

sociosocio societàTassato (90) Tassata (90+10) = 100

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Norma antielusivaIn caso di:• cessione a titolo oneroso;• assegnazione ai soci;• destinazione a finalità estranee all’esercizio

dell’impresa;• consumo personale o familiare

dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del SESTO esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione

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31/12/07

31/12/08 31/12/09 31/12/13 31/12/14 31/12/15

Presenza cespite

Mantenim.

cespite

Mantenim.

cespite

Mantenim.

cespite

Assenza effetti fiscali

1 2 3 4

Presenza effetti fiscali

Possibilità vendita cespite

Rivalutazione

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L’affrancamento della riserva

Prescinde dall’0pzione per il riconoscimento fiscale della rivalutazione

Imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e di eventuali addizionali

10%

EFFETTI

Distribuisco riserva

società

sociosocio

NON TassataTassato

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Pagamento imposte sostitutive per rilevanza fiscale

Unica soluzione

Saldo unico 2008

3 rate

1. Saldo Unico anno 2008

2. Saldo unico anno 2009

3. Saldo unico anno 2010

Interessi 3% anno

Mod. F24Anche in

compensazione

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Deducibilità IrapDeducibilità Irap

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Deduzione Irap ai fini reddituali

- è ammessa la deduzione parziale dell’Irap a regime a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008;- per il passato, nel limite di 48 mesi, è possibile presentare istanza di rimborso

La deducibilità, anche se la norma è in rubrica riferita solo all’ires, trova attuazione per tutte le fattispecie in cui la base imponibile è determinata come differenza tra componenti positivi e negativi

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Deduzione a regime

L’importo ammesso in deduzione dall’imponibile delle imposte dirette è pari al 10% dell’Irap e rappresenta, in via forfetaria, l’Irap collegata al costo del lavoro e alle componenti finanziarie

La deduzione parziale dovrebbe avvenire secondo il principio di cassa, ossia considerando (esempio 2008) gli importi pagati a titolo di saldo per il 2007, nonché l’acconto 2008 e calcolando il 10%, senza dar rilievo alla liquidazione in dichiarazione

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Calcolo deduzione

Anche se forfetario, sul piano oggettivo l’importo è pur sempre riferito alla presenza di oneri del personale ovvero di oneri finanziari al netto degli interessi attivi.

Pertanto:

• non sembra che la deduzione sia fruibile in assenza di detti oneri;

• sembra sufficiente la presenza di uno solo degli oneri

Come procedere:

- Si individua l’importo di Irap pagato nell’anno;

- si calcola il 10%;

- lo si deduce dall’imponibile dirette;

- si risparmia l’aliquota marginale delle dirette o si incrementa la perdita

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Soggetti con istanza di rimborso entro il 29.11.08

La norma effettua un richiamo a chi ha prodotto istanza di rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota Irap riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati, ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato

L’agenzia delle entrate ha risolto il tutto sancendo che bisogna riliquidare l’ires considerando il “costo” dovuto al 10% dell’irap assolta nel periodo

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Soggetti con istanza di rimborso entro il 29.11.08

Esempio su 2006:imponibile Ires 1.000;ires 330;Costo del personale 3.000;oneri finanziari 300Irap riferita a oneri e costi = 3.300 x 4,25% = 140Irap del periodo = 200Istanza di rimborso di 66massimo rimborso ottenibile pari al minor importo tra:- Ires relativa a 140, ossia 33% = 46- 10% Irap del periodo (200) = 20RIMBORSO OTTENIBILE = 20

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Soggetti con istanza di rimborso entro il 29.11.08

Esempio su 2006 (secondo agenzia):imponibile Ires 1.000;ires 330;Irap del periodo = 200Istanza di rimborso ottenibile pari - Ires 330- Ires su 980 (pari a 323)RIMBORSO OTTENIBILE = 7

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Soggetti senza istanza di rimborso

I soggetti in questione devono presentare una istanza all’agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica, secondo una procedura da individuarsi, sempre nel rispetto di 48 mesi dalla data del versamento del saldo (dunque, le istanze possono essere riferite dal 2004 in poi)

Le regole per i limiti dell’importo rimborsabile sono le stesse di chi ha già fatto istanza. Se manca una imposta sul reddito del contribuente (anno in perdita) non compete il rimborso

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Società di persone

L’istanza dovrebbe essere effettuata da ogni singolo socio per il rimborso della quota Irpef

- La società determina la quota Irap corrispondente al costo del personale e agli oneri finanziari, nonché il termine di raffronto del 10% dell’Irap del periodo;- ogni socio procedera proporzionalmente alla propria quota di partecipazione

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Irap professionisti

Agenzia delle entrate, circ. 45 del 2008

Indicazione di alcuni parametri per escludere l’applicazione dell’Irap ai professionisti, con l’importante riferimento ai soggetti aventi i requisiti per l’accesso al regime dei minimi (pur non aderenti).

La circolare, comunque, rimarca che la presenza di tali condizioni non esaurisce le ipotesi di esenzione Irap, dovendo valutare caso per caso

Sentenze 26144/087 e 26681/08 Cassazione:

Non sussiste una correlazione necessaria tra elevate entrate del contribuente e autonoma organizzazione a lui ascrivibile. Inoltre, gli elevati proventi non sono sintomo del fatto che abbiano prestato la propria attività lavorativa anche dei collaboratori

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Iva per cassaIva per cassa

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Iva per cassa

La nuova disposizione non si applica:-Alle operazioni poste in essere da chi si avvale di regimi speciali IVA (agricoltura, intrattenimenti, etc);- alle operazioni effettuate verso soggetti che si avvalgono del reverse charge)- con decreto attativo saranno fissati limiti in base al volume d’affari annuo

In via sperimentale e previa approvazione UE, per il triennio 2009-2011 anche per gli esercenti impresa e professioni l’IVA sarà esigibile non al momento di effettuazione dell’operazione, ma all’atto del pagamento del corrispettivo. L’imposta è comunque esigibile decorso un anno dall’operazione, tranne se il cessionario o committente non è soggetto a procedure concorsuali o esecutive

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Iva per cassa

Problemi:• in contabilità semplificata sarà necessario rilevare l’aspetto finanziario dell’operazione;• in caso di pagamenti rateali, l’esigibilità sarà collegata ad ogni singolo pagamento

La fattura deve indicare l’annotazione che si tratta di operazione ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 185/08

L’esigibilità differita esplica effetti anche sulla possibilità di detrazione. Infatti, l’art. 19 del DPR 633/72 stabilisce che il diritto alla detrazione sorge quando l’imposta diventa esigibile e può essere esercitato, a partire da tale momento, fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo

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RavvedimentoRavvedimento

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Il ravvedimento

Le misure ridotte delle sanzioni sono applicabili anche alle violazioni anteriori al 29.11.08

identiche le regole di adempimento:- necessario effettuare l’adempimento prima dell’avvenuto accesso o verifica;- versare la sanzione in misura ridotta;- versare gli eventuali interessi dovuti al saggio legale del 3%

Tutti gli adempimenti devono essere effettuati entro i termini previsti dalla normativa, pur se avvengono in momenti diversi

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Il ravvedimento

Il termine iniziale per il conteggio degli interessi e della scadenza di regolarizzazione decorre dalla data in cui avrebbe dovuto effettuarsi l’adempimento

Se il termine iniziale o il termine finale coincidono con un giorno gestivo, il termine è differito al primo giorno non festivo

Il versamento della sanzione ridotta deve essere effettuato con il mod. F24 con separata indicazione degli interessi

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Riduzione sanzioni

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Riduzione sanzioni

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Dichiarazione integrativa a favore

Con la risoluzione n. 459 del 2008 l’agenzia ha rettificato la sua posizione sulla base della posizione dell’avvocatura dello stato. Secondo l’agenzia:

-La dichiarazione integrativa è possibile solo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo;

- trascorso tale termine, il contribuente può recuperare l’eventuale imposta versata in eccesso attraverso la presentazione di un’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73

Con la risoluzione n. 24 del 2007 l’agenzia ha affermato che dal 2002 in poi è possibile presentare dichiarazioni integrative a favore del contribuente solo entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Contro questa posizione, Assonime in circ. 56/07 asserisce la possibilità della correzione della dichiarazione nel termine lungo e la presentazione dell’istanza di rimborso

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Istanza di rimborso

Deve essere presentata entro 48 mesi dal pagamento del saldo, nel caso in cui la richiesta di rimborso riguardi eccedenze di versamenti in acconto o di pagamenti aventi carattere di provvisorietà

Deve essere presentata entro 48 mesi dal momento del pagamento, nel caso in cui questo sia stato effettuato in totale assenza del presupposto. Ad esempio, trattasi di obbligazione inesistente sin dal momento del versamento, avvenuto per errore materiale, duplicazione d’imposta o originaria inesistenza totale o parziale della pretesa impositiva

ATTENZIONE: CON L’ISTANZA IL CONTRIBUENTE HA SEMPRE L’ONERE PROBATORIO DI ATTESTARE LA FONDATEZZA DELLA RICHIESTA. INOLTRE, IN CASO DI ASSENZA DI IMPOSTA DA RICHIEDERE (AD ESEMPIO, INCREMENTO DELLA PERDITA) E’ IMPOSSIBILE LA CORREZIONE A FAVORE TRAMITE L’ISTANZA

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DL 185/2008

Novità irpef

Irpef Dl185/08

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Bonus fiscale - destinatari

Soggetti residenti in Italia con famiglie a basso reddito che nell’anno 2008 sono titolari esclusivamente dei seguenti redditi:• redditi da lavoro dipendente;• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quali i compensi percepiti dai soci di cooperative di produzione e lavoro, i compensi dei collaboratori a progetto, le remunerazioni dei sacerdoti, i compensi dei lavoratori socialmente utili e gli assegni periodici di mantenimento, percepiti dall’ex coniuge di cui all’art.10, c.1, lett. c) Tuir;• pensioni di ogni genere ed assegni ad essi equiparati;• redditi diversi occasionali derivanti da attività commerciale od autonoma, purché percepiti dal coniuge o dai componenti il nucleo a carico del richiedente;• fondiari (terreni e fabbricati), solo se concomitanti ai precedenti e di importo non superiore ad € 2.500,00.

Solo 2009

Irpef Dl185/08

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Bonus – nucleo familiare

• il coniuge, anche se non a carico;• figli a carico;• altri familiari a carico, che come noto sono individuati dall’art. 433 del c.c. e sono il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i fratelli e le sorelle, i generi e le nuore, i suoceri e le suocere, i genitori e i nonni e le nonne, che siano conviventi con il contribuente o percepiscano da esso un assegno alimentare non disposto dall’autorità giudiziaria.

Necessario verificare:1. Rapporto di parentela;2. Esistenza dei carichi di famiglia (problemi separati e coppie di fatto);3. Incidenza dei soggetti non a carico (????);4. Redditi percepiti;5. Anno di riferimento (2007 o 2008)

Irpef Dl185/08

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Bonus fiscale - importinucleo familiare Riferimento reddittuale Bonus

spettante

Pensionato unico componente reddito non superiore a € 15.000

200

Nucleo con 2 componenti reddito non superiore a € 17.000

300

Nucleo con 3 componenti reddito non superiore a € 17.000

450

Nucleo con 4 componenti reddito non superiore a € 20.000

500

Nucleo con 5 componenti reddito non superiore a € 20.000

600

Nucleo con più di 5 componenti reddito non superiore a € 22.000

1.000

Nucleo con familiari portatori di handicap

reddito non superiore a € 35.000

1.000

Irpef Dl185/08

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Bonus fiscale – l’istanza

La modulistica potrà essere indirizzata:• ai sostituti d’imposta - datori di lavoro, enti previdenziali erogatori della pensione – ai quali il lavoratore o pensionato potrà semplicemente consegnarla oppure trasmetterla tramite gli intermediari abilitati;• all’Agenzia delle Entrate, se il sostituto non eroga il bonus, alla quale occorre, invece, trasmetterla telematicamente, anche tramite gli intermediari abilitati.

la domanda deve essere presentata al sostituto o agli enti pensionistici:• entro il 28 febbraio 2009 se il reddito di riferimento del nucleo è quello del 2007;• la scadenza slitta al 31 marzo 2009 se il periodo di riferimento è il 2008.

Le somme spettanti sono erogate secondo l’ordine di presentazione cronologica delle domande e fino ad esaurimento del monte ritenute e contributi disponibile presso il sostituto d’imposta nei mesi di febbraio ed aprile 2009.

Irpef Dl185/08

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Bonus fiscale – l’istanza

In caso di carenza di copertura, i soggetti esclusi dovranno presentare la domanda all’Agenzia delle Entrate, la cui scadenza di presentazione è:• anno 2007: termine 31/03/2009 nell’ipotesi di incapienza del sostituto d’imposta sul monte ritenute e contributi di febbraio 2009;• anno 2008: termine 30/06/2009 nell’ipotesi di incapienza del sostituto d’imposta sul monte ritenute e contributi di aprile 2009 e soggetto esonerato dalla dichiarazione dei redditi;• anno 2008: richiesta in dichiarazione dei redditi se soggetto obbligato al relativo adempimento

l’eventuale percezione indebita va restituita entro la scadenza della denuncia dei redditi del richiedente, immediatamente successiva alla erogazione del bonus, ovvero, in caso di soggetto esonerato alla dichiarazione, con specifico modello F24 sempre entro gli stessi termini.

Irpef Dl185/08

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55% - emendamento

• si elimina l’istanza per il 2008, con relativa permanenza dei diritti acquisiti;

• sarà un provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate a disciplinare il 2009 e il 2010, ma dovrebbe rimanere intatto il ricorso all’istanza di “prenotazione”;

• cambiano le cadenze di rateazione. Infatti, a differenza del 2008 che ha scelta libera da 3 a 10 rate, si passerà ad un obbligo di rateazione in cinque rate

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55% - cosa conviene fare

Vista la possibilità di scelta del contribuente tra le due detrazioni del 36% e del 55%, è necessario che il contribuente rispetti gli adempimenti normativi richiesti dalle diverse discipline. In sostanza, chiunque esegue dei lavori che potenzialmente possono dar diritto ad entrambi i benefici, deve:• inviare la comunicazione preventiva al centro operativo di Pescara ed eventualmente all’asl (per avvalersi del 36%);• presentare l’istanza all’agenzia delle entrate (secondo quanto disposto dal DL anti crisi);• farsi rilasciare dal tecnico abilitato l’asseverazione di conformità dei lavori ai requisiti previsti per il risparmio energetico (per avvalersi, se del caso, del 55%);• inviare la documentazione all’Enea (per avvalersi, se del caso, del 55%);• pagare con bonifico (in tal caso non è necessario il rigido riferimento ad una delle due normative, ma è indispensabile che il bonifico contenga tutti i dati indispensabili per l’identificazione di chi esegue il pagamento e del percettore);• richiedere l’indicazione del costo della manodopera in fattura.

Irpef Dl185/08

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Estensione degli interventi 55%

Per le spese sostenute per il risparmio energetico mediante interventi sull’involucro degli edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari, con efficacia sin dal 1° gennaio 2007, rientrano anche gli interventi effettuati sulle strutture opache orizzontali, facendo salvi anche gli interventi già eseguiti.

Nella tipologia di interventi riferiti alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale rientrano anche le spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione sostenute entro il 31 dicembre 2009

Irpef Dl185/08

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Finanziaria 2009

Novità irpef

Irpef finanziaria 2009

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Detrazione rette asilo nido

Valgono le precisazioni della circolare n. 6 del 2006:•Retta individuata per cassa;•Necessaria la frequenza del nido;•Nidi anche privati;•Libera ripartizione.•Inoltre:•Beneficio solo ai genitori;•Figli individuati in base art. 12 del Tuir

Si detrae il 19% di un importo max di 632 per ciascun figlio

anche 2008 e a regime

Irpef finanziaria 2009

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Agevolazioni docenti

per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, è prevista una detrazione Irpef nella misura del 19% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.

2008/2009

Irpef finanziaria 2009

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Abbonamenti trasporti

detrazione Irpef del 19% per le spese riferite all'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, fino ad un importo di spesa non superiore a 250 euro.

• non sono effettuate distinzioni in relazione alla tipologia di trasporto;

• non sono poste limitazioni alla quantità e tipologia di abbonamento;

• non sono posti vincoli alle particolari condizioni degli acquirenti;

• la detrazione spetta anche per i familiari a carico, ma il limite è unico2008/2009

Irpef finanziaria 2009

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interventi di interventi di recupero del recupero del patrimonio patrimonio edilizio edilizio

L’aliquota di detrazione Irpef è L’aliquota di detrazione Irpef è fissata al 36%;fissata al 36%;

Il limite massimo di spesa di Il limite massimo di spesa di 48.000 euro è riferito ad ogni 48.000 euro è riferito ad ogni unità immobiliareunità immobiliare

serve indicare il costo della serve indicare il costo della manodoperamanodopera

Acquisto o Acquisto o assegnazione di assegnazione di immobili parte di immobili parte di fabbricati fabbricati ristrutturatiristrutturati

Proroga 36% anche al 2011

Confermate tutte le altre Confermate tutte le altre previsioniprevisioni

Irpef finanziaria 2009

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manodopera. Circ. 11 e ris. n. 124 e n. 127 del 2007

• il costo della manodopera, che riguarda solo le fatture dal 4 luglio 2006, può essere indicato quale dato complessivo, senza che sia necessaria una evidenziazione puntuale;

• nel caso di una ditta individuale, che renda la prestazione di servizio attraverso l’attività del solo titolare, non deve essere indicato alcun costo per la manodopera da lui prestata;

• nel caso di un'impresa con dipendenti, in cui anche il datore di lavoro partecipa alle fasi di lavoro, l'imprenditore avrà l’obbligo di specificare il costo della manodopera impiegata, al netto del costo riferibile al proprio apporto di lavoro;

• in ordine alle tipologie di contratto interessate, anche nel caso in cui i lavori siano effettuati avvalendosi, in tutto o in parte, delle prestazioni lavorative rese da un soggetto non dipendente che opera in forza di un contratto di opera o di un subappalto, nella fattura dovrà essere fatta menzione di tale circostanza, evidenziando sia il costo della manodopera impiegata direttamente, sia quello della manodopera impiegata da eventuali appaltatori o subappaltatori;

• la norma è applicabile anche alle ipotesi contrattuali riconducibili alla categoria delle cessioni di beni con posa in opera degli stessi.

Irpef finanziaria 2009

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Nuovo limite per gli interessi su mutui

Confermato anche il rapporto introdotto dall’agenzia delle entrate con la circolare n. 15 del 2005, secondo cui gli interessi sono determinati in proporzione alla quota di mutuo effettivamente spesa per l’acquisto dell’immobile e per il sostenimento degli oneri accessori e delle spese strettamente connesse

Per l’acquisto dell’abitazione principale, il limite di interessi su cui detrarre è aumentato a 4.000 euro

Invariate tutte le altre regole. Tra l’altro, l’importo di 4.000 euro è da intendere in maniera complessiva

dal 2008

Irpef proroghe dello scorso anno vigenti nel 2009

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Proroghe agevolazioni

Valgono le regole del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007:• conservare ed esibire le fatture, con l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori;• acquisire e conservare copia della certificazione del produttore del motore;• compilare la scheda raccolta dati e a trasmetterla all'ENEA.

Si tratta della detrazione del 20% per:• acquisto di frigoriferi nuovi, ossia sostituzione di frigoriferi, congelatori e combinazioni (valore massimo detrazione di 200 euro);• acquisto e installazione di motori a elevata efficienza di potenza elettrica (valore massimo detrazione di 1500 euro);• acquisto e installazione di variatori di velocità (inverter) (valore massimo detrazione di 1500 euro).

Dal 2008 al 2010

Irpef proroghe dello scorso anno vigenti nel 2009

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Ricerca e sviluppo

Il credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo

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Ricerca e sviluppo

Le spese ammesse e il quantum del bonus

• Sono ammissibili le attività di ricerca e sviluppo relativi a lavori sperimentali o teorici, svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze o allo scopo di produrre prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati

• Sono ammesse le spese inerenti il progetto per ricercatori e tecnici, strumenti e attrezzature di laboratorio, fabbricati e terreni, ricerca contrattuale, consulenze e servizi

• Il credito d’imposta spetta nella misura del 10% dei costi, elevata al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il bonus è cumulabile

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Ricerca e sviluppo

Nuove modalità per la fruizione del credito

• Necessario presentare all’agenzia delle entrate un apposito formulario (modello FRS, da rinnovare e approvare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione) con cui si prenota il diritto alla fruizione del credito d’imposta

• La procedura telematica sarà attivata entro 30 giorni dall’approvazione del formulario

• Resta fermo il limite temporale entro cui effettuare le attività di ricerca agevolabili, fissato al termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009

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Ricerca e sviluppo

Imprese che hanno avviato la ricerca

• Trattasi di spese avviate prima del 29.11.2008 in base a documento o atto con data certa

• La trasmissione del formulario all’agenzia delle entrate è obbligatoria pena decadenza dal credito e deve essere effettuata entro 30 gg dalla attivazione della procedura telematica;

• Il formulario, unico anche per più progetti, vale come prenotazione al credito;

• L’agenzia delle entrate fornisce un nulla osta alla fruizione del credito;

• Il credito è fruito nell’anno di presentazione del formulario e, se incapiente, negli anni successivi

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Ricerca e sviluppo

Imprese che devono avviare la ricerca

• La trasmissione del formulario all’agenzia delle entrate vale come prenotazione all’accesso al credito d’imposta (per ogni progetto un formulario);

• Tale prenotazione è successiva a quella di chi ha già avviato la ricerca;

• Nel formulario è necessario esporre l’importo delle spese agevolabili da sostenere entro l’anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e comunque non oltre la chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009

• L’agenzia rilascia la certificazione dell’invio del formulario, l’accoglimento della prenotazione e nei successivi 90 gg l’eventuale diniego

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Ricerca e sviluppo

Come si usa il credito per le nuove attività

• La fruizione del credito è possibile nell’anno di rilascio del nulla osta e nei limiti delle risorse disponibili, altrimenti si fruisce negli anni successivi;

• Salva la predetta ipotesi di incapienza, l’utilizzo è comunque consentito fino al sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009

• L’utilizzo deve avvenire, ad ogni buon conto, nel rispetto di limiti massimi pari al 30% nell’anno di presentazione dell’istanza e, per la residua parte, nell’anno successivo

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LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

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La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008), ha introdotto importanti novità, in tema di trattamento, ai fini della disciplina del reddito d'impresa, delle spese di rappresentanza.

La Finanziaria per il 2008

Le novità decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (e, quindi, dal 1° gennaio 2008, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

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Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 non era prevista una espressa definizione delle spese di rappresentanza, né specifici o parametri atti a misurare la congruità delle spese di rappresentanza.

La precedente disciplina

Prassi dell'Amministra

zione finanziaria

Pareri del Comitatoconsultivo per l'applicazione delle norme antielusive

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Le principali novità

Introduzione di specifici criteri di definizione delle spese di rappresentanza

Fissazione di un nuovo limite di deducibilità

Modifica del limite del valore unitario dei beni la cui distribuzione gratuita si considera interamente

deducibile

Da euro25,82

A euro50,00

2008

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Le spese di pubblicità e propaganda

Il trattamento delle spese di pubblicità e propaganda non ha subito alcuna modifica

Deduzioneper l'intero ammontare

nell'esercizio di sostenimento

Deduzionein 5 quotecostanti

(nell'esercizio di sostenimento e nei 4 successivi)

A scelta delcontribuente

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Le spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sono deducibili

Nel periodo di imposta di

sostenimento

A condizione che siano rispettate le condizioni fissate da un apposito

Decreto Ministeriale

In corso di pubblicazione

sulla G.U.

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Il Decreto Ministeriale

Il carattere essenziale delle spese di rappresentanza è la gratuità

Le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate

con finalità promozionali o di

pubbliche relazioni

e il cui sostenimento risponda a criteri di

ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per

l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore

Comma 1

Si considerano inerenti

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Le fattispecie

Le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce

oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa

Comma 1

La società offre ai clienti (anche potenziali) una crociera sul Nilo, durante la quale svolge una concreta ed effettiva

attività di promozione dei propri prodotti o servizi

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Le fattispecie

Comma 1

Le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività

nazionali o religiose

La società invita i propri clienti ad una cena per festeggiare il Natale

La società invita i propri clienti ad una cena per festeggiare il decimo anno di attività

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Le fattispecie

Comma 1

Le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o

stabilimenti dell'impresa

La società organizza un ricevimento per festeggiare l'inaugurazione di una nuova sede

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Le fattispecie

Comma 1

Le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui

sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa

La società, nel corso di una manifestazione fieristica, offre ai propri clienti un concerto gratuito

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Le fattispecie

Comma 1

Ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento

risponda ai criteri di inerenza indicati

La società offre ai propri clienti biglietti omaggio per un concerto

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Comunque deducibili

Da euro25,82

2008A

euro50,00

Le spese relative a beni distribuiti gratuitamente

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Non è detraibile l'Iva relativa alle spese dirappresentanza tranne quelle sostenute per

l'acquisto di beni di costo unitario non superiore aeuro 25,82

Art. 19-bis1,comma 1, lett. h)

€ 48,08 4%€ 45,45 10%€ 41,67 20%

I nuovi limiti

Le spese relative a beni distribuiti gratuitamente

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La congruità

Comma 2

Spese di rappresentanza - Limiti di deducibilità

Importo - Ricavi e proventi gestione caratteristica

Importo % sui ricavi

A Fino a 10 milioni di euro 1,3%

B Oltre 10 milioni e fino a 50 milioni di euro

0,5%

C Oltre 50 milioni di euro 0,1%

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Ricavi e proventi

Gestione caratteristica

Imprese “Ordinarie”

Imprese gestionefinanziaria

C.E.

A1- Ricavi vendita merci + serviziA5 - Altri ricavi e proventi

C.E.

A1- Ricavi vendita merci + serviziA5 - Altri ricavi e proventi

C15 – Prov. Da partecipazioniC16 – Altri proventi finanziari

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La congruità

Comma 2

A.1 e A.5 B.7Spese di

rappresen-tanza

sostenute

Limite di deducibilità

Spese deducibili

Spese non deducibili

1.500.000 22.000 1.500.000 x

1,3% =

19.500

19.500 2.500

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La congruità

Comma 2

A.1 e A.5 Limite di deducibilità

Limite di deducibilità

Limite di deducibilità

60.000.000 10.000.000 x

1,3% =

130.000

40.000.000 x

0,5% =

200.000

10.000.000 X

0,1% =

10.000

340.000

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Le imprese di nuova costituzione

Comma 3

Per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi

ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le

spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile

Pertanto per le imprese in fase di start up, la deducibilità delle

spese di rappresentanza viene rinviata ai periodi d'imposta nei quali si conseguono i primi ricavi

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Società si costituisce il 16/11/2008

Sostiene queste spese rappresentanza:

• nel 2008 : €. 20.000

• nel 2009 : €. 30.000

• nel 2010 : €. 10.000

Nel 2008 non consegue ricavi

Nel 2009 consegue i primi ricavi

Deducibilità spese rappresentanza

Anno 2008: Sospesa

Anno 2009

Sulla base dei Ricavi 2009: spese deducibili ad esempio, €. 35.000

La società potrà dedurre:

• €. 30.000 sostenute nel 2009

• €. 5.000 sostenute nel 2008 (recupero spese non dedotte- ne restano 15.000)

• €. 35.000 Totale deduzione 2009

Le imprese di nuova costituzione

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Spese rappresentanza – trattamento Irap

Soggetti Ires

(art. 5 Decreto Irap)

Metodo “da bilancio”

Deducibili senza

Limitazioni di alcun tipo

Sia i beni

Sia le spese per servizi

Soggetti Irpef

(art. 5-bis Decreto Irap)

Metodo “fiscale”

Non deducibili

Beni: oneri diversi di gestione

Servizi: perché non resi dietro corrispettivo?

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Fattispecie non qualificabili spese di rappresentanza

Comma 5

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed

eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità

produttive dell'impresa

Per le imprese la cui attività caratteristica consiste nella organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili

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Fattispecie non qualificabili spese di rappresentanza

Comma 5

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa

Queste spese, non essendo considerate spese di rappresentanza, non sono soggette al rispetto del

limite di congruità

Sono integralmente deducibili, pur essendo erogazioni gratuite al pari di quelle esplicitamente ricomprese tra le spese di

rappresentanza

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L'apposita documentazione

Comma 5

La deducibilità delle spese è subordinata al rispetto di alcuni oneri documentali.

È necessario predisporre apposita documentazione da cui risultino, tra l'altro,

Le generalità dei soggetti ospitati

La durata e il luogo di svolgimento della manifestazione

La natura dei costi sostenuti

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I controlli dell'Agenzia

Comma 6

L'Agenzia delle entrate e gli organi di controllo competenti possono invitare i contribuenti a fornire indicazione, per

ciascuna delle fattispecie indicate nel comma 1, dell'ammontare complessivo, distinto per natura, delle

erogazioni effettuate nel periodo d'imposta e dell'ammontare dei ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa assunti a base di calcolo della percentuale di deducibilità indicata nel comma 2. L'invito può riguardare

anche l'ammontare complessivo delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50

euro e l'ammontare complessivo delle spese indicate nel comma 5.

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Spese alberghiere e di ristorazione

problemi irrisolti

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Ambito oggettivo

Alberghi e Pensioni

- alloggio;- lavanderia;- internet;- pay TV;- stireria;- garage dell’albergo

Somministrazione

- ristoranti;- birrerie;- tavola calda;- bar;- chioschi;- gastronomie.

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L’IVA SULLE SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE E SULLE PRESTAZIONI ALBERGHIERE DIVIENE DETRAIBILE

PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01.09.2008

E’ E’ NECESSARIO NECESSARIO CHE LA SPESA CHE LA SPESA SIA INERENTESIA INERENTE

(ART. 19)(ART. 19)

E’ NECESSARIO E’ NECESSARIO CHE NON SIANO CHE NON SIANO

SPESE DI SPESE DI RAPPRESENTANRAPPRESENTAN

ZAZA

E’ E’ NECESSARIO NECESSARIO

AVERE LAAVERE LAFATTURAFATTURA

(NO RICEVUTA (NO RICEVUTA FISCALE)FISCALE)

INTESTAZIONE REGISTRAZIONE

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L’interpretazione

Dipendenti e collaboratori (N.d.A., e borsisti)La fattura deve essere cointestata (forse no…)ATTENZIONE: AL MOMENTO VALE LA CIRC. 53

Albergo sogni felici s.p.A

Spett.le Zeus srlVia Mazzini 100 – 00167 RomaCF: 012345678910

Fruitore : Mario Rossi, via Garibaldi, 100, 00165 Roma, CF RSSMRA..

Circ. 5/9/2008

n. 53

Circ. 5/9/2008

n. 53

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Pranzo con i clienti (se non casistica di spesa di rappresentanza)

La fattura deve essere cointestata (forse no…)Ristorante buon appetito snc

Spett.le Zeus srlVia Mazzini 100 – 00167 RomaCF: 012345678910Fruitore : Amm. Delegato Zeus Antonio Bianchi, via Garibaldi, 100,

00165 Roma, CF BNCNTN..Amm. Delegato Odino spa, Carlo Verdi, via ….

ATTENZIONE: LA CIRCOLARE 53 DEL 2008 E’ ANCORA VALIDAINOLTRE, PER EVITARE POLEMICHE IN SEDE DI CONTROLLO, E’

OPPORTUNO DOCUMENTARE IDONEAMENTE LA SPESA

Circ. 5/9/2008

n. 53

Circ. 5/9/2008

n. 53

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Imprese - Imposte sui redditi

Tuir - Articolo 109, comma 5Fermo restando quanto previsto nei periodi

precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e

bevande, diverse da quelle di cui all’art. 95, comma 3, sono deducibili nella misura del 75%

DecorrenzaPeriodo d’imposta successivo a quello in corso al

31/12/2008

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ATTENZIONE – CIRC. 53/08

LA RIDUZIONE AL 75% OPERA PER “COERENZA SISTEMATICA” ANCHE NEL CASO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

CONTRA:• IL LEGISLATORE E’ INTERVENUTO SOLO NELL’ART. 109 DEL

TUIR, NON NELL’ART. 108;

• IL LEGISLATORE, NEL DECRETO ATTUATIVO IN RIFERIMENTO ALLE SPESE DI RAPPRESENTANZA, NON PONE TALE LIMITE, RIFERENDOSI SOLO AI LIMITI REDDITUALI;

• COERENZA SISTEMATICA VUOLE CHE SI COLLEGHI LA RIDOTTA PERCENTUALE DI DEDUZIONE DEL COSTO ALLA DETRAIBILITA’ IVA, CHE NON SUSSISTE PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Circ. 5/9/2008

n. 53

Circ. 5/9/2008

n. 53

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Professionisti – spese per alberghi e ristorantiadempimenti

1. il committente riceve la fattura (albergo – ristorante) intestata anche al professionista che ha utilizzato servizio;

2. invia copia al professionista e non deduce il costo e l’IVA;

3. il professionista emetterà parcella includendo le spese sostenute dal committente al netto dell’IVA;

4. Il professionista deduce integralmente la spesa e l’IVA relativa;

5. Il committente che riceve la parcella imputa a costo sia il compenso che il rimborso spese, deducendo l’IVA relativa

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Esempio fattura professionista(senza “cassa” per non arrabbiarsi

……)

• Competenze professionali 8.500• Spese anticipate da committente: 1.000• Spese sostenute da professionista: 500

Imponibile: 10.000Iva 20% : (2.000)Totale : 12.000

R.A. 20% : (2.000)DifferenzaDifferenza : 10.000 : 10.000

A sottrarre, spese da voi anticipate : (1.100)Netto da saldare : 8.900

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Anno 2009Indeducibili spese per: €. 4.000

Compensi anno 2009: € 250.000250.000 x 1% = €. 2.500

Deducibili spese per: €. 2.500

Indeducibili spese per: €. 1.500

Circ. 5/9/2008

n. 53

Circ. 5/9/2008

n. 53

Anno 2009Alberghi e ristoranti: €. 12.000

12.000 x 75% = €. 9.000

Compensi anno 2009: € 250.000250.000 x 2% = €. 5.000

Deducibili spese per: €. 5.000

Indeducibili spese per: €. 4.000

“spese di rappresentanza” per professionisti.

Attenzione: le regole per l’individuazione delle spese di rappresentanza non sono mutate

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I buoni pasto

Iva (4%) detraibile al 100% - dal 1° settembre 2008

Costo deducibile al 75% - dal 2009

Vale €. 5,29 cad.

Costo deducibile al 100% se utilizzato in occasione

di trasferte

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Buoni pasto – vantaggio o perdita?

Descrizione 2008 2009 Saldo

Costo buoni 10.400 10.000

Effetti su Iva 400 +400

Effetti su IRES 2.860 (27,5% su

10.400)

2.062 (27,5% su

7.500)

-798

Effetti su IRAP 406 (3,9% su 10.400)

390

(3,9% su 10.000)

-16

Totale (414)Perdita