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Federazione Nazionale della Stampa Italiana Unione Stampa Periodica Italiana CONTRaTTO COlleTTIVO PeR la RegOlaMeNTaZIONe deI RaPPORTI dI laVORO dI NaTURa gIORNalISTICa Nelle TeSTaTe PeRIOdIChe dI INFORMaZIONe a dIFFUSIONe lOCale, Nelle TeSTaTe a dIFFUSIONe NaZIONale NO PROFIT, Nelle TeSTaTe ON lINe PReValeNTeMeNTe lOCalI * * * * * * aCCORdO PeR la RegOlaMeNTaZIONe delle PReSTaZIONI laVORaTIVe deI gIORNalISTI IN RegIMe dI laVORO aUTONOMO O PaRa-SUbORdINaTO 1° giugno 2018 - 31 maggio 2020

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Federazione Nazionale della Stampa ItalianaUnione Stampa Periodica Italiana

CoNtratto CollettIvo Per la regolameNtazIoNe deI raPPortI dIlavoro dI NatUra gIorNalIStICa Nelle teState PerIodIChe dI INFormazIoNe adIFFUSIoNe loCale, Nelle teState adIFFUSIoNe NazIoNale No ProFIt, Nelle teState oN lINe PrevaleNtemeNte loCalI

* * * * * *

aCCordo Per la regolameNtazIoNedelle PreStazIoNI lavoratIve deI gIorNalIStI IN regIme dI lavoroaUtoNomo o Para-SUbordINato

1° giugno 2018 - 31 maggio 2020

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In roma, il 24 maggio 2018

tra

l’Uspi (Unione Stampa Periodica Italiana) rappresentata dalPresidente della giunta esecutiva e Segretario generaleFrancesco Saverio vetere, dal vicesegretario generale SaraCipriani e dal Presidente giorgio zucchelli, dai vicepresi-denti Cesare rotondo e luca lani e da domenico bellan-toni, luigi bruzzano, Sergio Colombo, angelo di rosa,Chiara genisio, roberto massimo, Fabrizio milani ravaglia,Salvatore Sangermano, assistiti da daniele longo, Irene vi-tale e vittorio volpi

e

la Fnsi (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) rap-presentata dal Segretario generale raffaele lorusso, dalPresidente giuseppe giulietti e dai componenti della giuntaesecutiva guido besana, Paolo butturini, ezio Cerasi, en-rico Cocciulillo, alessandra Costante, anna del Freo, giu-seppe di Pietro, Silvia garbarino, mattia motta, Carlomuscatello, Carlo maria Parisi, daniela Scano, giulio tode-scan e da monica andolfatto (venezia), Umberto avallone(Potenza), marco baruffi (Perugia), Sandro bennucci (Fi-renze), girod benoit (aosta), Serena bersani (bologna),rocco Cerone (bolzano), alessandra Costante (genova),giuseppe di Pietro (Campobasso), roberto ginex (Pa-lermo), domenico marcozzi (Pescara), giuseppe martellotta

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(bari), Carlo muscatello (trieste), lazzaro Pappagallo(roma), Carlo maria Parisi (reggio Calabria), Paolo Peruc-chini (milano), Piergiorgio Severini (ancona), Claudio Silve-stri (Napoli), Celestino tabasso (Cagliari), Stefano tallia(torino), assistiti dal direttore giancarlo tartaglia

è stato sottoscritto

il seguente Contratto Nazionale di lavoro giornalistico perla regolamentazione delle prestazioni lavorative dei giorna-listi professionisti e pubblicisti e dei praticanti in regime dilavoro subordinato nei casi e alle condizioni di seguito pre-cisati.

Art. 1

Il presente contratto regola il rapporto di lavoro di naturagiornalistica svolto nelle testate periodiche di informazionea diffusione locale, nonché nelle testate a diffusione nazio-nale no profit, pubblicate anche on line, quando non sianocollegate con aziende editrici di quotidiani o con gruppi edi-toriali che rientrano nel campo di applicazione del contrattocollettivo Fieg-Fnsi. Sono altresì escluse dall’applicazionedel presente Contratto le aziende dell’emittenza radio tele-visiva e delle telecomunicazioni e le piattaforme digitali de-finite “over the top”.

Il presente contratto regola altresì il rapporto di lavoro dinatura giornalistica svolto nelle testate on line, che pubbli-cano prevalentemente notizie locali (trasmesse mediantequalsiasi piattaforma e qualunque sia la loro periodicità)

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edite da aziende esclusivamente digitali, che non pubblicanoquotidiani o periodici nazionali cartacei, né agenzie distampa e che non siano comunque controllate o collegatecon aziende editrici o gruppi editoriali nazionali che rientranonel campo di applicazione del Contratto Collettivo Fieg-Fnsi.

le aziende editrici di testate periodiche non previste nelcomma precedente potranno richiedere l’applicazione delpresente contratto alla Commissione Paritetica Uspi-Fnsi dicui al successivo articolo 27, che dovrà esprimersi con pa-rere unanime.

la legge su “ordinamento della professione giornalisticadel 3 febbraio 1963 n. 69” garantisce l’autonomia professio-nale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologiaprofessionale specificando che “è diritto insopprimibile deigiornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dal-l’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della per-sonalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto dellaverità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri impostidalla lealtà e dalla buona fede”.

Art. 2ASSUNZIONE E PERIODO DI PROVA

l’assunzione del giornalista per i rapporti previsti ai sensidel successivo art. 3 deve risultare da atto scritto rilasciatoal momento della sua entrata in servizio. all’atto dell’assun-zione potrà essere convenuto per iscritto un periodo di provanon superiore a tre mesi. durante tale periodo il rapporto dilavoro potrà essere risolto da ciascuna delle parti senza pre-avviso e con la sola corresponsione del compenso dovuto

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al giornalista per il periodo del servizio prestato. Quando ilrapporto sia divenuto definitivo, il servizio prestato duranteil periodo di prova verrà computato a tutti gli effetti nella de-terminazione dell’anzianità di servizio. Il periodo di prova nonè rinnovabile in alcun caso.

Art. 3QUALIFICHE

Il rapporto di lavoro giornalistico nelle aziende editorialidi cui all’art. 1 si articola nelle seguenti qualifiche, cui è rico-nosciuto il trattamento minimo tabellare di cui all’allegato a):

Collaboratore della redazione•redattore •Coordinatore •Praticante •

Collaboratore della redazione: si intende per collabora-tore della redazione il giornalista, che, di norma, presta lasua opera all’esterno della redazione, non è tenuto ad unaprestazione lavorativa quotidiana e non è vincolato all’os-servanza di turni e di orari di lavoro.

redattore: si intende per redattore il giornalista, profes-sionista o pubblicista, che presta la sua opera nella reda-zione con continuità, responsabilità di un servizio e vincolodi dipendenza. Sussiste continuità di prestazione allor-quando il redattore assicura una prestazione continuativanon occasionale rivolta a soddisfare le esigenze formative

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e informative della testata. Sussiste vincolo di dipendenzaallorquando l’impegno del redattore non venga meno in re-lazione agli obblighi legati alla specifica prestazione e alleesigenze di produzione. Sussiste responsabilità di un servi-zio allorquando al redattore sia affidata la responsabilità diuno specifico impegno lavorativo con carattere di continuità.

rientra in questa qualifica il redattore web per il quale siintende un giornalista iscritto all’odg che oltre alla profes-sionalità che lo contraddistingue raccoglie una serie di ulte-riori competenze tecniche proprie della redazione scritta e/oper immagine, dell’impaginazione, della titolazione, dellapubblicazione, divulgazione e dell’analisi dei dati degli arti-coli su un mezzo di informazione digitale.

Coordinatore: si intende per coordinatore il giornalistaalle dirette dipendenze del direttore della testata, al quale,nell’ambito dell’organizzazione del lavoro redazionale defi-nito dal direttore ed in funzione della dimensione della strut-tura giornalistica aziendale siano affidate mansionigerarchiche di coordinamento del lavoro redazionale, o alquale sia affidata la responsabilità della progettazione edi-toriale.

Nota a verbale

le parti concordano che rientrano tra le mansioni affida-bili al redattore web anche quelle del redattore digitale (webeditor), che si occupa della buona leggibilità e facilita l’indi-cizzazione degli articoli sui motori di ricerca; del videomaker

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e del web imagine editor, che realizza e trasforma immagini(sia foto che video) adattandole alla pubblicazione su inter-net; del social media e community manager, che veicola icontenuti del giornale attraverso il canale dei differenti socialnetwork; dello sviluppatore digitale (web developer) chericerca e sviluppa le soluzioni per incrementare performancee usabilità del sito; del web designer che si occupa del layoute stile grafico dei prodotti editoriali digitali.

Norma transitoria

Salvo accordi tra le parti a livello aziendale, i giornalisti,professionisti o pubblicisti, che alla data di sottoscrizione delpresente contratto avevano la qualifica di “collaboratore re-dazionale” ai sensi dell’art. 2 dell’accordo 30 marzo 2010,continueranno a mantenere la qualifica e il relativo tratta-mento.

Art. 4PRATICANTE

Nelle testate che abbiano i requisiti previsti dall’art. 34della legge 3 febbraio 1963 n. 69 (ordinamento della pro-fessione giornalistica) possono essere assunti come prati-canti coloro che abbiano i requisiti richiesti dall’ordinamentoprofessionale. l’assunzione del praticante deve essere co-municata dall’editore all’associazione regionale di stampadove ha sede la testata entro 10 giorni. Il praticante è tenutoad informare l’azienda dell’avvenuta modifica della sua po-sizione amministrativa presso l’ordine professionale con par-

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ticolare riferimento a retrodatazione di iscrizione, riconosci-mento di periodi di praticantato non comunicati all’atto del-l’assunzione, ecc.

ai fini della compiuta formazione professionale il prati-cante deve essere affidato alla guida di un giornalista tutor.

Il praticante ha diritto a permessi retribuiti per il temponecessario a sostenere le prove per l’idoneità professionalepreviste dall’ordinamento sulla professione giornalistica e apermessi per il tempo necessario a seguire i corsi di prepa-razione agli esami di idoneità professionale promossi dalConsiglio Nazionale dell’ordine.

Il praticante è tenuto a prestare la sua opera a tempopieno ed ha diritto al minimo retributivo di cui all’allegato a).avrà diritto al trattamento contrattuale dovuto ai giornalistiprofessionisti dal giorno in cui darà comunicazione scrittaall’azienda dell’avvenuto superamento della prova oraledegli esami di idoneità professionale.

Art. 5ORARIO DI LAVORO

le parti concordano che l’esercizio dell’attività giornali-stica delle aziende editoriali rientranti nell’ambito di disciplinadel presente contratto rende difficile l’esatta determinazionedel numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione. Perle qualifiche di cui all’art. 3, fatta eccezione per il collabora-tore della redazione, è fissato un orario di 36 ore settimanalidi massima, ripartite secondo le esigenze aziendali e sullabase degli obblighi specificatamente concordati al momentodell’assunzione e nel corso del rapporto di lavoro.

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le ore di lavoro eccedenti le 36 ore di lavoro ordinariosettimanale e fino alla 40a saranno, se lavorate, retribuitecon la paga base oraria senza maggiorazione.

Nel caso in cui la testata abbia una versione sia cartaceasia online, su richiesta del direttore, nel corso del normaleorario di lavoro, l’opera del giornalista potrà essere utilizzatasu entrambi i mezzi di pubblicazione.

Art. 6 DIRETTORE

È competenza specifica del direttore fissare ed impartirele direttive del lavoro redazionale e dare le disposizioni ne-cessarie al regolare andamento del servizio.

le facoltà del direttore della testata periodica sono de-terminate da accordi stipulati tra azienda e direttore, che de-vono, in ogni caso, garantire l’autonomia professionale deigiornalisti che lavorano nella testata cosi come previstodall’art. 2 della legge 3 febbraio 1963 n. 69.

la nomina del direttore della testata deve essere comu-nicata dall’editore alla rappresentanza sindacale di cui alsuccessivo art. 26 con priorità rispetto a qualunque comuni-cazione a terzi, almeno 24 ore prima che il direttore assumal’incarico.

la retribuzione del direttore è definita e concordataaziendalmente, tenendo conto dell’impegno professionale,della dimensione aziendale e dei trattamenti retributivi dellaredazione.

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Art. 7 MODIFICHE E PUBBLICAZIONE DEGLI ARTICOLI

gli articoli sono normalmente pubblicati con la firmadell’autore, quando lo preveda l’organizzazione redazionalee comunque su decisione del direttore.

le modifiche e le integrazioni sostanziali agli articoli deigiornalisti dipendenti devono essere apportate con il con-senso dell’autore. In caso di suo dissenso dovranno esserepubblicati senza la firma dell’autore stesso.

Art. 8CONTRATTI A TERMINE

I contratti a termine sono consentiti nei limiti e con le mo-dalità previsti dalle norme di legge tempo per tempo vigenti.

Il giornalista che per effetto di più contratti a tempo de-terminato presso la stessa azienda ha prestato attività lavo-rativa per un periodo superiore a 12 mesi ha diritto diprecedenza nelle assunzioni di personale giornalistico atempo indeterminato effettuate dall’editore entro i successivi12 mesi.

Quando per effetto di successione di contratti a termineper lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavorocon lo stesso editore abbia superato complessivamente i 36mesi, sarà possibile per il giornalista interessato, sottoscriverecon la stessa azienda un ulteriore contratto a termine che puòavere la durata massima di 12 mesi. la stipula di questo ul-teriore contratto dovrà avvenire con l’assistenza della asso-ciazione regionale di Stampa territorialmente competente.

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Art. 9LAVORO A TEMPO PARZIALE

Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dalle norme dilegge tempo per tempo vigenti.

Fatte salve le compatibilità con le esigenze di servizio or-ganizzative e produttive i rapporti in atto a tempo pieno pos-sono essere trasformati in rapporti a tempo parziale, ancheper un periodo predeterminato, previo accordo tra aziendae giornalista. l’assunzione a tempo parziale e la trasforma-zione da tempo pieno a tempo parziale di un rapporto di la-voro deve risultare da atto scritto. ai giornalisti titolari di unrapporto di lavoro a tempo parziale sono applicati i tratta-menti economici e normativi previsti dal presente contrattoper i giornalisti a tempo pieno secondo i criteri di proporzio-nalità all’orario di lavoro concordato.

Nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, in pre-senza di esigenze organizzative e produttive, può essere ri-chiesto lo svolgimento di lavoro supplementare. le ore dilavoro supplementare sono retribuite con una maggiora-zione del 10% della retribuzione oraria del giornalista.

In ogni caso le ore di lavoro supplementari devono es-sere richieste e certificate dal direttore.

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Art. 10AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

ai giornalisti assunti ai sensi dell’art. 3 del presente con-tratto spetta, indipendentemente da qualsiasi aumento dimerito, una maggiorazione di anzianità aziendale dello sti-pendio mensile fino a un massimo di 7 scatti biennali. talemaggiorazione sarà pari al 3% del minimo tabellare. gli au-menti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno delmese immediatamente successivo a quello in cui si compieil biennio di anzianità.

Per i praticanti l’anzianità utile ai fini degli aumenti perio-dici inizierà a decorrere dalla data di comunicazione scrittaall’azienda dell’avvenuto superamento della prova oraledegli esami di idoneità professionale.

Art. 11TREDICESIMA MENSILITÁ

I giornalisti che ricoprono le qualifiche di cui agli artt. 3, 4e 6 hanno diritto nel mese di dicembre ad una 13a mensilitàpari a trenta/ventiseiesimi della retribuzione mensile. In casodi risoluzione del rapporto di lavoro il giornalista avrà dirittoa tanti dodicesimi della 13a mensilità quanti sono i mesi de-corsi dal 1 gennaio alla data di risoluzione del rapporto.

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Art. 12FERIE - PERMESSI - ASPETTATIVA

FerieI giornalisti che ricoprono le qualifiche di cui all’art. 3

hanno diritto per ogni anno di servizio prestato ad un periododi ferie retribuito di 26 giorni lavorativi. Per i praticanti di cuiall’art. 4 il periodo di ferie retribuito è fissato in 24 giorni la-vorativi all’anno.

al giornalista che non abbia maturato l’anno di anzianitàil godimento delle ferie è riconosciuto in ragione di tanti do-dicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.

Permessi sindacali ai giornalisti che ricoprono cariche negli organismi pre-

visti dagli statuti della Federazione Nazionale della StampaItaliana e delle associazioni regionali di Stampa federate oche risultino delegati ai congressi della categoria, oppure in-caricati delle trattative sindacali, ovvero componenti la com-missione esaminatrice per la prova di idoneità professionale,saranno concessi permessi retribuiti per il tempo stretta-mente necessario per lo svolgimento di tali loro funzioni.

analoghi permessi saranno concessi anche ai giornalistidipendenti che fanno parte degli organi direttivi dell’Inpgi,della Casagit e dei Consigli degli ordini professionali, in oc-casione della riunione dei medesimi. tali permessi non po-tranno comunque superare 10 giorni annui.

Permessi straordinariNel caso di eventi luttuosi, riguardanti parenti di primo e

secondo grado, sarà concesso ai giornalisti interessati un

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permesso straordinario della durata di 2 giorni elevabile a 3giorni per eventi luttuosi verificatisi fuori dal comune sededel lavoro del giornalista.

ai giornalisti con anzianità aziendale superiore a 5 anni,saranno concessi in aggiunta alle ferie, permessi straordinariretribuiti per complessivi 3 giorni lavorativi all’anno.

I permessi straordinari richiesti e non goduti per esigenzeaziendali potranno essere recuperati nell’anno successivo.Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che rinun-cino a tutto o in parte ai permessi straordinari.

Aspettativaal giornalista che ne faccia richiesta per giustificati motivi,

potrà essere concesso, compatibilmente con le esigenzedell’azienda, un periodo di aspettativa non superiore a 6 mesisenza retribuzione.

ai giornalisti che fossero chiamati a funzioni pubblicheelettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o regionali siapplica l’art. 31 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

Art.13 RIPOSO SETTIMANALE

Il giornalista ha diritto ad una giornata di riposo settima-nale, che non può coincidere con una festività infrasettima-nale, nei modi previsti dalla legge alla quale il presentecontratto fa esplicito riferimento.

la giornata di riposo settimanale può non coincidere, inconsiderazione del ciclo produttivo, con la domenica, fermorestando che il giornalista deve fruire di una giornata di riposodopo 6 giornate di lavoro consecutive.

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Art.14FESTIVITÁ

Sono considerati giorni festivi:a) le domeniche;b) le tre festività nazionali (25 aprile, 1° maggio e 2 giu-

gno);c) le seguenti festività infrasettimanali: 1° gennaio, 6 gen-

naio, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre,25 dicembre, 26 dicembre e la ricorrenza del Patrono dellacittà in cui ha sede l’impresa.

Quest’ultima festività sarà spostata ad altro giorno, dastabilirsi fra le organizzazioni competenti, quando la ricor-renza del Patrono coincida con altra festività infrasettima-nale o nazionale.

Art.15LAVORO NOTTURNO

È considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore23,00 e le ore 06,00.

le ore di lavoro notturne andranno maggiorate secondole percentuali elencate al successivo art. 16.

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Art. 16LAVORO FESTIVO, DOMENICALE E NOTTURNO

MAGGIORAZIONI

le prestazioni lavorative straordinarie, festive e notturneandranno compensate con le seguenti maggiorazioni:

a) lavoro straordinario 20%b) lavoro notturno 18%c) lavoro festivo 30%d) lavoro festivo notturno 35%e) lavoro domenicale con riposo compensativo 10%f) lavoro domenicale notturno con riposo compensativo 30%g) lavoro straordinario festivo 40%h) lavoro straordinario notturno festivo 50%i) lavoro straordinario notturno 30%

la retribuzione oraria utile al fine del calcolo delle mag-giorazioni si ottiene dividendo per 26 il compenso mensile edividendo il relativo importo per sei.

I compensi per lavoro straordinario festivo e notturno ri-sultanti dall’applicazione delle suddette maggiorazioni, de-vono intendersi già comprensivi dell’incidenza di detticompensi sugli istituti legali e contrattuali e sul tFr.

Pertanto gli istituti legali e contrattuali verranno comun-que calcolati escludendo i compensi per lavoro straordinario,festivo, notturno ecc.

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Art. 17INFORTUNIO E MALATTIA

In caso di infortunio o malattia al giornalista non in provasarà conservato il posto di lavoro sino alla raggiunta idoneitàcon corresponsione della retribuzione intera per i primi 6mesi di assenza e di metà di essa per i successivi 6 mesi. Ilpredetto trattamento economico cesserà qualora il giornali-sta con più periodi di malattia raggiunga in complesso du-rante 36 mesi consecutivi un periodo di assenza di 15 mesi.Qualora dopo il periodo di assenza di 15 mesi il giornalistaabbia prestato effettiva attività lavorativa per un periodo di12 mesi avrà diritto a percepire la retribuzione intera. l’as-senza per malattia o infortunio deve essere comunicata im-mediatamente al datore di lavoro salvo casi di giustificatoimpedimento. a richiesta dell’azienda il giornalista è tenutoa esibire il certificato medico. In caso di permanente inido-neità fisica al lavoro giornalistico, constatata da enti pubblicio da istituti specializzati di diritto pubblico, l’azienda potrà ri-solvere il rapporto di lavoro corrispondendo al giornalista iltrattamento di fine rapporto e l’indennità di mancato preav-viso.

Art. 18MATRIMONIO, UNIONE CIVILE E

MATERNITÀ

al giornalista che contragga matrimonio o unione civileè dovuto, in tale occasione, un congedo matrimoniale retri-buito di 15 giorni. Nessun compenso sostitutivo è dovuto a

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coloro che rinuncino volontariamente a tutto o a parte didetto permesso. la giornalista che, in caso di gravidanza oa seguito di parto, chieda la risoluzione del rapporto di lavoroha diritto alla corresponsione dell’indennità di mancato pre-avviso (così come prevista dall’art. 20) aumentata di unamensilità, oltre che del trattamento di fine rapporto. durantei periodi di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza epuerperio le giornaliste hanno diritto alla retribuzione intera,fatta deduzione di quanto percepiscono dall’Inpgi o da altriistituti previdenziali per atti di previdenza ai quali l’aziendaè tenuta per disposizione di legge.

Art. 19 TRASFERIMENTO E DISTACCO

Il giornalista assunto per prestare servizio in un determi-nato comune non potrà essere trasferito in una sede chedisti più di 40 km dal luogo di svolgimento dell’attività lavo-rativa e potrà considerare il trasferimento sul quale non con-cordi come causa di risoluzione del rapporto per fattodell’editore.

Il trasferimento deve essere comunicato al giornalista in-teressato con un preavviso di un mese.

Identico preavviso deve essere formalizzato dall’aziendaal giornalista in caso di distacco ad altra azienda o unità pro-duttiva ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 settem-bre 2003 n. 276.

Il periodo del distacco non potrà essere superiore a 24mesi, salvo diverso accordo tra le parti.

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Art. 20 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

l’azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando ilgiornalista abbia raggiunto l’età necessaria per la matura-zione del diritto al trattamento di pensione di vecchiaia.

al momento della risoluzione del rapporto di lavoro ovela risoluzione sia attivata dal datore di lavoro (con l’esclu-sione dell’ipotesi di giusta causa), il giornalista ha diritto apercepire il trattamento di fine rapporto secondo le disposi-zioni della legge 29 maggio 1982 n. 297 e all’indennità dimancato preavviso nella misura di tre mensilità di retribu-zione quando abbia un’anzianità aziendale di almeno 24mesi o nella misura di due mensilità quando abbia un’anzia-nità aziendale inferiore a 24 mesi. Il giornalista non potrà ab-bandonare l’azienda senza dare il preavviso di due mesi.l’inosservanza di tale disposizione darà diritto all’editore diavere un’indennità equivalente all’importo della retribuzionecorrelativa al periodo di preavviso per il quale è mancata laprestazione del giornalista.

Dichiarazione a verbale le parti dichiarano di aver inteso convenire che data la

particolare natura del rapporto giornalistico in caso di re-cesso del rapporto da parte dell’editore è da escludersi lapossibilità di un periodo di preavviso lavorato.

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Art. 21 INPGI

l’azienda provvede all’apertura delle posizioni previden-ziali e al versamento all’INPgI (Istituto Nazionale di Previ-denza dei giornalisti Italiani) dei relativi contributi per tutti igiornalisti assunti ai sensi del presente contratto.

È costituito un comitato di coordinamento tra USPI, FNSIe INPgI con il compito di monitorare l’andamento di appli-cazione del presente contratto, la regolarità contributivadelle aziende ed esaminare le problematiche di natura pre-videnziale del settore che dovessero emergere nel corsodella vigenza del contratto stesso.

Art. 22 PENSIONE COMPLEMENTARE

I giornalisti assunti ai sensi del presente contratto pos-sono, su richiesta, aderire al Fondo di Pensione Comple-mentare dei giornalisti Italiani. l’iscrizione al Fondo deveessere notificata all’azienda dal singolo giornalista interes-sato. Con l’iscrizione il giornalista destina alla pensione com-plementare l’importo annuo del trattamento di fine rapportomaturato in azienda dalla data di iscrizione al Fondo. In ag-giunta al tFr il giornalista può destinare al Fondo un con-tributo in misura percentuale della propria retribuzionemensile. Quando tale contributo sia pari o comunque supe-riore allo 0,10% della retribuzione, l’azienda è tenuta a ver-sare un contributo a suo carico pari all’1% della retribuzionemensile. È compito dell’azienda provvedere alle trattenutemensili e ai versamenti al Fondo, secondo le modalità pre-viste dal Fondo stesso.

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Art. 23ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

l’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensilelorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3,4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compensoassoggettabile per legge a contribuzione percepito dal gior-nalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6%destinato dalla Federazione della Stampa ad assicurarel’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del ServizioSanitario Nazionale. a tal fine il predetto importo, maggioratodel contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a caricodell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessaazienda alla Cassa autonoma di assistenza Integrativa deigiornalisti Italiani (CaSagIt), che provvede all’iscrizione delsingolo giornalista interessato nel Profilo, le cui prestazionisaranno definite sulla base di apposita convenzione sotto-scritta tra USPI, FNSI e CaSagIt (all. C).

Nell’ambito della predetta convenzione sarà costituito uncomitato paritetico di coordinamento che provvederà a mo-nitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributivadelle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare leproblematiche che in merito dovessero emergere nel corsodella vigenza del presente contratto.

l’azienda è tenuta a inviare mensilmente alla CaSagItl’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia dicontribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi con-tributi, nei termini e con le modalità indicate dalla CaSagIt.

Il giornalista può iscrivere alla CaSagIt i componenti delnucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previstenella convenzione di cui sopra.

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le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti igiornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retri-buzione mensile non inferiore a € 1.300, salvo eventuale di-versa regolamentazione prevista dalla convenzione.

Art. 24 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Fermi restando gli obblighi, i doveri e i diritti fissati dallalegge 3 febbraio 1963, n. 69, che regolamenta la profes-sione giornalistica e le relative competenze disciplinari deiConsigli dell’ordine, il giornalista è tenuto al rispetto degliobblighi derivanti dall’applicazione del presente contratto edelle norme di legge (artt. 2104, 2105 e 2106 C.C.).

In presenza di violazioni dei predetti obblighi l’azienda,fatto salvo quanto previsto dal 2° comma dell’art. 2104 edall’art. 2106 C.C., potrà assumere, sentito il direttore, inconsiderazione della gravità della violazione o della reitera-zione della stessa, nel rispetto delle procedure previste dal-l’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i seguentiprovvedimenti disciplinari:

1) rimprovero verbale Il rimprovero verbale si applica nelle ipotesi di lievi in-

frazioni e nelle ipotesi di inosservanza degli obblighi previstidall’art.5 del contratto.

2) rimprovero scritto In caso di violazione degli obblighi contrattuali e di

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legge ovvero per mancata comunicazione dell’assenzasenza giustificato motivo.

3) multa Per recidive delle violazioni di cui ai punti precedenti.

4) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un pe-riodo non superiore a 5 giorni

In considerazione della gravità e della recidività dellaviolazione degli obblighi di legge e di specifici obblighi dicontratto, ovvero per l’uso di strumenti aziendali per un la-voro estraneo all’attività dell’azienda, per il danneggiamentodi notevole entità di materiale aziendale, per colpa grave.

5) licenziamento Il provvedimento del licenziamento potrà essere adot-

tato in conformità con le disposizioni contenute nella legge15.7.1966, n. 604 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 25ASSICURAZIONE INFORTUNI

I giornalisti assunti ai sensi del presente contratto o i loroaventi causa, indicati nell’art.4 del regolamento di attua-zione deliberato dall’INPgI d’intesa con la FNSI, hanno di-ritto alla copertura assicurativa in caso di infortunio sul lavoronelle misure indicate dal regolamento. Per il finanziamentodei trattamenti previsti e degli oneri connessi le aziende ver-seranno all’INPgI con modalità analoghe a quelle previste

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per le assicurazioni sociali obbligatorie un contributo mensiledi € 11,88. Per la valutazione delle invalidità e dei relativigradi nonché per la liquidazione delle indennità si applicanole tabelle e le norme del regolamento di attuazione delibe-rate dal Consiglio di amministrazione dell’Inpgi.

Art. 26RAPPRESENTANZA SINDACALE

Nelle aziende editoriali che abbiano alle proprie dipen-denze giornalisti assunti ai sensi del presente contratto larappresentanza sindacale degli stessi deve essere compo-sta con i seguenti criteri: un Fiduciario di redazione nelleaziende che occupano da 3 fino a 10 giornalisti; un Comitatodi redazione composto da 3 giornalisti nelle aziende che oc-cupano più di 10 giornalisti dipendenti.

È compito della rappresentanza sindacale: a) mantenereil collegamento con l’associazione regionale di Stampa e igiornalisti dipendenti dell’azienda; b) vigilare sull’applica-zione esatta del presente contratto e intervenire per l’osser-vanza delle norme di legislazione sociale; c) tentare laconciliazione delle controversie sorte tra le parti; d) espri-mere pareri preventivi e formulare proposte sulla strutturainformativa dell’impresa e su ogni iniziativa aziendale chepossa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei gior-nalisti; e) esprimere pareri preventivi sull’organizzazione dellavoro, la fissazione degli organici redazionali, l’utilizzazionedei collaboratori autonomi, la definizione degli orari, i trasfe-rimenti e i licenziamenti.

In relazione ai punti d) e e) l’editore deve dare tempestiva

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comunicazione alla rappresentanza sindacale che è tenutaa esprimere il proprio parere entro 72 ore. tali pareri sarannoobbligatori quando riguardino mutamenti di mansioni chepossono dar luogo a risoluzione del rapporto da parte delgiornalista. Nelle aziende che occupano meno di 3 giornalistii predetti compiti sono affidati su richiesta dei giornalisti al-l’associazione regionale di Stampa, ove ha sede l’azienda.Il Fiduciario e il Comitato di redazione sono eletti dall’assem-blea di redazione alla quale partecipano con diritto di vototutti i giornalisti e praticanti dipendenti dalla testata. la no-mina del Comitato di redazione o del Fiduciario deve esserenotificata all’azienda e alla Commissione paritetica nazio-nale.

Comunicati sindacaliNell’ambito della funzione informativa delle testate di cui

all’art. 1 del presente contratto saranno pubblicati i comuni-cati ufficiali della Federazione Nazionale della Stampa Ita-liana, delle associazioni regionali di Stampa e dellerappresentanze sindacali aziendali.

la rappresentanza sindacale dei giornalisti può chiedereal direttore, o a chi lo sostituisce, la pubblicazione dei propricomunicati sindacali. l’eventuale dissenso sulle opportunitàdella pubblicazione sarà risolto dal rappresentante statutariodell’associazione regionale della Stampa territorialmentecompetente.

I comunicati sindacali devono contenersi in limiti ragio-nevoli di spazio e riferirsi a questioni sindacali dei giornalisti.Il sindacato del direttore della testata, sul contenuto di talicomunicati, deve limitarsi agli aspetti che investono la suaresponsabilità di fronte alla legge.

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Tutela sindacale Coloro che ricoprono una carica sindacale ai sensi del

presente articolo non possono essere licenziati o trasferitisenza il nullaosta della Commissione paritetica nazionale.tale tutela è estesa ai dirigenti delle associazioni regionalidi stampa nonché ai componenti del Consiglio Nazionaledella Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

la tutela prevista dal presente articolo dura sino ad unanno dopo la cessazione dell’incarico.

Art. 27 COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE

E COLLEGIO DI CONCILIAZIONE

È costituita una Commissione paritetica nazionale for-mata da 3 rappresentanti dell’USPI e 3 rappresentanti dellaFNSI alla quale è demandata la gestione applicativa del pre-sente contratto. Il parere della Commissione può essere ri-chiesto dal singolo giornalista o dalla singola aziendaqualora a livello aziendale dovessero insorgere difformità in-terpretative sul presente contratto. la Commissione fungeanche, ai sensi dell’art.410 del C.P.C., da Collegio nazionaleper la conciliazione delle controversie, con il compito di pro-muovere un tentativo di composizione delle vertenze di la-voro prima di adire le vie giudiziarie con esclusione delcontenzioso relativo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

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Art. 28RAPPORTO TRA INFORMAZIONE

E PUBBLICITÁ

allo scopo di tutelare il diritto del pubblico a ricevere unacorretta informazione, distinta e distinguibile dal messaggiopubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli, i mes-saggi pubblicitari devono essere chiaramente individuabilicome tali e quindi distinti, anche attraverso apposite indica-zioni, dai testi giornalistici.

gli articoli elaborati dal giornalista nell’ambito della suanormale attività redazionale non possono essere utilizzaticome materiale pubblicitario.

I testi elaborati dai giornalisti collaboratori dipendenti dauffici stampa o di pubbliche relazioni devono essere pubbli-cati facendo seguire alla firma l’indicazione dell’organizza-zione cui l’autore del testo è addetto quando trattinoargomenti riferiti all’attività principale dell’interessato.

I direttori, nell’esercizio dei poteri previsti dall’art. 6 e con-siderate le peculiarità delle singole testate, sono garantidella correttezza e della qualità dell’informazione anche perquanto attiene il rapporto tra testo e pubblicità.

Art. 29 TRATTENUTA QUOTE SINDACALI

le aziende in quanto espressamente delegate per iscrittodai singoli giornalisti tratterranno sulla retribuzione mensiledei medesimi l’aliquota dello 0,30% a titolo di quota di ser-vizio per assistenza contrattuale a favore dell’organizza-

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zione sindacale di categoria stipulante. la predetta aliquota sarà versata mensilmente dalle

aziende alla Casagit.

Art. 30CONTRATTAZIONE AZIENDALE

In presenza di particolari esigenze produttive e di speci-ficità aziendali si procederà alla contrattazione di secondolivello, con la rappresentanza sindacale di cui all’art. 26 econ l’associazione regionale di Stampa territorialmentecompetente, anche per una diversa articolazione degli oraridi lavoro e per la definizione delle maggiorazioni per even-tuali prestazioni di lavoro in orario straordinario.

Art. 31VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto ha valore nel territorio della repub-blica Italiana ed ha durata biennale. ha decorrenza dal 1giugno 2018 e avrà validità fino al 31 maggio 2020.

Qualora non venisse disdetto da una delle parti contra-enti, almeno 4 mesi prima della scadenza, si intenderà rin-novato di anno in anno.

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NORMA TRANSITORIA

ai giornalisti dipendenti dalle aziende di cui all’art. 1, aiquali all’atto dell’entrata in vigore del presente contratto èapplicato il contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi, continuerà ad essere applicato lo stesso trattamentocontrattuale quale trattamento individuale di miglior favore.

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Allegato A)

tabella deI mINImI dI StIPeNdIo(comprensivi dell’ex indennità di contingenza)

I seguenti minimi sono riconosciuti a partire dalla retribu-zione del mese di giugno 2018 e decorreranno sino al 31maggio 2020.

Collaboratore della redazione € 1.300,00

Praticante € 1.300,00

redattore (con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico) € 1.400,00

redattore (con oltre 24 mesi di attività lavorativa nelsettore giornalistico) € 1.500,00

Coordinatore € 1.600,00

Nota a verbaleai fini dell’applicazione del presente contratto la retribu-

zione giornaliera è pari ad un/ventiseiesimo della retribu-zione mensile mentre la retribuzione oraria si ottienedividendo per 6 (sei) la retribuzione giornaliera.

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Allegato B)

PROTOCOLLO DI CONSULTAZIONE SINDACALE NEICASI DI CESSAZIONE, RIORGANIZZAZIONE,

RISTRUTTURAZIONE, STATO DI CRISI

1 In tutti i casi di cessazione, anche parziale, dell’attività,riorganizzazione o ristrutturazione aziendale e stato di crisiaziendale l’azienda presenterà alla rappresentanza sinda-cale, di cui all’art.26, nonché tramite USPI alla FNSI, unpiano di interventi finalizzato alla gestione dei processi edegli organici giornalistici.

2 Nei casi di crisi aziendale per i quali l’azienda intendaanche richiedere l’applicazione degli ammortizzatori socialiai sensi delle norme di legge, l’azienda, salvo i casi di ces-sazione di attività, presenterà alla rappresentanza sinda-cale, di cui all’art.26, nonché tramite USPI alla FNSI, ilpiano di ristrutturazione/riorganizzazione che sarà finaliz-zato al risanamento economico, all’avvio di una gestioneequilibrata ed a prospettive di consolidamento e sviluppodell’iniziativa editoriale e preciserà le cause che determi-nano la contrazione lavorativa, l’entità e la durata prevedibilidi tale contrazione ed il numero dei giornalisti interessati.

Il piano di ristrutturazione dovrà contenere indicazionisul tipo di crisi aziendale con particolare riferimento all’an-damento economico dell’azienda in base ai dati di bilancioapprovati.

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la presentazione del piano costituisce adempimentoall’onere di comunicazione previsto dall’art.5 (quartocomma) della legge n. 164 del 20 maggio 1975.

3 Su richiesta di una delle parti, l’azienda e la rappresen-tanza sindacale procederanno ad un esame congiunto dellasituazione per definire la nuova organizzazione del lavororedazionale, in relazione alle sue esigenze qualitative equantitative, e le necessità di organico ad essa conse-guenti.

le parti potranno convenire sul coinvolgimento del di-rettore in merito all’oggetto del presente punto o in rela-zione ai punti 5 e 8 del presente accordo.

4 In rapporto alle eccedenze occupazionali risultanti leparti verificheranno le possibilità di attivazione degli ammor-tizzatori sociali (contratti di solidarietà o Cassa Integra-zione). Saranno altresì verificate le occasioni di mobilitànell’ambito di altre testate della stessa azienda o dellostesso gruppo.

5 Fermo restando quanto previsto al precedente punto3, l’azienda procederà all’utilizzazione degli ammortizzatorisociali tenuto conto delle proprie esigenze e sentite le os-servazioni della rappresentanza sindacale, nel rispetto deicriteri e delle esigenze individuate nelle nuove composizionidi organico, individuando i giornalisti interessati agli inter-venti degli ammortizzatori. Qualora non siano attivabili gliammortizzatori sociali, in alternativa ai licenziamenti collet-tivi, le parti valuteranno la possibilità di una riduzione del-

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l’orario di lavoro ai sensi e con le modalità di cui all’art. 4(sezione 1) e seguenti del decreto legislativo 15 giugno2015, n. 81.

6 la procedura di consultazione dovrà esaurirsi, salvo di-verso accordo tra le parti, entro 25 giorni dalla data di richie-sta di attivazione.

7 l’azienda è tenuta ad informare trimestralmente gli or-ganismi sindacali sulle fasi di realizzazione del piano di ri-strutturazione, riequilibrio e sviluppo.

8 Nel periodo di applicazione degli ammortizzatori socialil’azienda non può procedere ad assunzioni di giornalisti;eventuali deroghe per le assunzioni - limitatamente ai casidi dimostrata necessità connessi con la funzionalità dei ser-vizi redazionali o per acquisire specifici apporti professionali- devono essere precedute dalla consultazione con la rap-presentanza sindacale sui motivi che le giustificano e comu-nicate alla Commissione paritetica nazionale di cui all’art.27del contratto.

Qualora l’azienda abbia fatto ricorso alla Cassa integra-zione a zero ore, richiamerà in servizio, nei limiti delle esi-genze produttive, i giornalisti sospesi in tutti i casi in cui simanifesti la necessità di reintegrare l’organico o di adeguarloa nuove esigenze o alla realizzazione di iniziative di svi-luppo.

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Allegato C)

VERBALE DI ACCORDOSULL’ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (Art. 23)

Il giorno 25 giugno 2018 si sono incontrati la Federa-zione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), l’UnioneStampa Periodica Italiana (USPI) e la Cassa autonoma diassistenza Integrativa dei giornalisti Italiani (CaSagIt) perprocedere alla definizione della convenzione prevista dal-l’art. 23 del Contratto Nazionale di lavoro giornalisticoUSPI-FNSI sottoscritto il 24 maggio 2018.

le parti preso atto che

- l’art. 23 del predetto Contratto Nazionale di lavoro gior-nalistico USPI-FNSI ha previsto a carico dei giornalisti chericoprono una delle qualifiche di cui agli artt. 3, 4 e 6 del pre-detto contratto un contributo contrattuale pari al 3,60% de-stinato dalla Federazione Nazionale della Stampa adassicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrativedel Servizio Sanitario Nazionale;- il predetto importo maggiorato del contributo dell’1% a ca-rico della singola azienda deve essere mensilmente versatoalla CaSagIt che provvede all’iscrizione del singolo gior-nalista nel profilo definito da apposita convenzione

hanno sottoscritto la seguente

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CONVENZIONE

1) Il profilo delle prestazioni definito dalle parti è quelloallegato alla presente convenzione.

2) È costituito un comitato paritetico di coordinamento,composto da due rappresentanti per ciascuno degli organi-smi firmatari, con il compito di provvedere a monitorare l’ap-plicazione della convenzione e a verificare la regolaritàcontributiva delle aziende, l’andamento della gestione, aesaminare le problematiche che in merito dovessero emer-gere nel corso della vigenza del Contratto Nazionale. lacommissione si riunisce ordinariamente ogni due mesi,salvo diversa cadenza concordata tra le parti.

3) Iscrizione. le aziende in fase di prima iscrizione de-vono compilare e inviare a mezzo posta certificata all’indi-rizzo che sarà comunicato dalla CaSagIt la seguentedocumentazione:- modulo dati azienda; - elenco anagrafico di tutti i giornalisti per cui opera la co-pertura;- modulo anagrafico del singolo giornalista con l’autorizza-zione al trattamento dei dati personali e sensibili.

In caso di assunzione successiva i dati anagrafici delgiornalista devono essere comunicati dall’azienda nellaprima denuncia di contribuzione utile successiva alla data diassunzione.

l’iscrizione dei giornalisti e il diritto all’erogazione delleprestazioni si attiva automaticamente dal primo giorno del

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mese successivo all’invio della documentazione o della datadi assunzione.

I giornalisti che risultano, alla data della sottoscrizionedel CNlg USPI-FNSI 24 maggio 2018, già iscritti volonta-riamente alla CaSagIt in un Profilo che prevede una co-pertura maggiore rispetto a quella prevista nel punto 1),devono comunicarlo per iscritto all’azienda entro il 31 dicem-bre 2018, mentre i giornalisti che intendono, successiva-mente, accedere ad uno dei profili maggiori, devonocomunicarlo all’azienda entro un anno dall’assunzione. Inentrambi i casi le modalità di gestione contributiva e quelleoperative saranno oggetto di specifica procedura concor-data tra le parti.

4) Iscrizione familiari. I giornalisti, in fase di iscrizioneo successivamente, possono richiedere l’estensione dellacopertura ai seguenti familiari:- coniuge o convivente more-uxorio anche dello stessosesso;- figli o equiparati a norma di legge, fino al compimento delventiseiesimo anno d'età;

compilando la “domanda d’iscrizione familiari ProfiloUSPI” disponibile sul sito istituzionale della CaSagIt.

la quota contributiva annuale è pari a:- € 600,00 per il coniuge o convivente more-uxorio; - € 300,00 per i figli o equiparati a norma di legge.

Il pagamento può essere trimestrale o annuale tramitebollettino mav o addebito diretto in conto.

Il diritto al rimborso delle prestazioni fruite dai familiaridecorre:

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1) dalla data di iscrizione se iscritto entro 90 giorni dall’iscri-zione del giornalista dipendente;

2) dopo 180 giorni se iscritti successivamente all’iscrizionedel giornalista dipendente.

5) La contribuzione. le quote contributive sono calco-late sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalistache, ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del CNlg, percepisca unaretribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00.

Sulla retribuzione mensile, di cui al primo capoverso,l’azienda verserà alla CaSagIt:- Il contributo contrattuale del 3,6% trattenuto sulla retribu-zione del giornalista;- l’1% a carico dell’azienda;- lo 0,30% di trattenuta quote sindacali, se espressamentedelegata per iscritto dal giornalista.

Nei casi di retribuzione inferiore al minimo tabellare,l’azienda:- in caso di retribuzione inferiore a € 1.300,00 ma comunquesuperiore a € 1.200,00 opererà la trattenuta come indicatoal comma precedente e la CaSagIt manterrà la coperturaintegrale del profilo;- in caso di retribuzione inferiore a € 1.200,00 non opereràla trattenuta e la CaSagIt sospenderà la copertura assicu-rativa, fatta salva la facoltà del giornalista di richiedere al-l’azienda la trattenuta contributiva che, però, dovrà esserecalcolata sull’ultima retribuzione utile percepita non infe-riore a € 1.300,00.

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6) Modalità di versamento. l’azienda dovrà inviaremensilmente entro il 16 del mese successivo a quello diriferimento:

1) l’elenco dei giornalisti in organico per i quali opera la co-pertura;

2) la denuncia contributiva di ogni giornalista;

3) il versamento dei relativi contributi sia per la quota a ca-rico dell’azienda sia per quella a carico del dipendente (in-clusa l’eventuale trattenuta sindacale).

I punti 1) e 2) devono essere trasmessi su un tracciatoexcel messo a disposizione dalla CaSagIt e inviato amezzo posta certificata o in altra modalità comunicata daCaSagIt alle aziende.

I versamenti devono essere effettuati utilizzando le co-ordinate bancarie che CaSagIt provvederà a comunicarealle aziende.

Il mancato versamento della quota contributiva nei tempiprevisti comporterà la sospensione dell’erogazione delleprestazioni fino alla regolarizzazione della posizione contri-butiva da parte dell’azienda.

7) Decorrenza e durata della convenzione. la pre-sente Convenzione ha la stessa durata del Contratto Nazio-nale di lavoro giornalistico USPI-FNSI, con decorrenza dal1 giugno 2018 e fino al 31 maggio 2020.

8) Norma transitoria. le aziende che hanno già sotto-scritto per i giornalisti dipendenti un accordo con CaSagIt

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potranno effettuare il passaggio al Profilo USPI in continuitàinviando richiesta per iscritto a CaSagIt all’indirizzo diposta elettronica e operando le trattenute previste.

FNSI USPI CaSagIt

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Allegato D)

VERBALE DI ACCORDOSUL LAVORO AUTONOMO

In roma il 30 marzo 2010 tra

l’USPI (Unione Stampa Periodica Italiana) rappresen-tata da Francesco Saverio vetere (Segretario generale), an-tonio barbierato (Presidente), mario Negri (Presidenteonorario), giancarlo Cinoglossi, manuela dradi e robertomassimo, assistiti da daniele longo, vittorio volpi e dome-nico bellantoni

e la FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Ita-liana) rappresentata dal Segretario generale Franco Siddi,capo delegazione, dal Presidente roberto Natale, da Fabioazzolini, guido besana, Pier Sandro devecchi, luigi Falleri,enrico Ferri, marco gardenghi, Carlo Parisi, Paolo Peruc-chini, luigi ronsisvalle, giovanni rossi, daniela Stigliano,domenico tedeschi e anna lucia visca, assistiti dal diret-tore giancarlo tartaglia,

è stato sottoscritto il presente accordo per la regola-mentazione delle prestazioni lavorative dei giornalisti pro-fessionisti e pubblicisti in regime di lavoro autonomo opara-subordinato, ad integrazione di quanto previsto dagliartt. 2222 e seguenti del C.C. e che collaborino con testate

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periodiche edite o trasmesse con qualunque mezzo rappre-sentate dall’USPI. Il presente accordo si applica nelle testate periodi-che di informazione, comunque non collegate ad aziendeche editano quotidiani o società editrici di periodici nazionali,edite o trasmesse con qualunque mezzo, rappresentatedall’USPI, quando abbiano diffusione locale, nonché nelletestate periodiche a diffusione nazionale, comunque non col-legate con aziende editrici di quotidiani o con gruppi editorialinazionali, quando siano no profit. le testate rappresentate dall’Uspi escluse dall’ambito di cuial comma precedente potranno richiedere l’applicazione delpresente verbale di accordo. la competenza a decidere, condelibera unanime sull’accoglimento della richiesta, spettaalla Commissione paritetica nazionale di cui all’articolo 27.

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

(CO.CO.CO.)

le parti, preso atto che ai sensi dell’art. 61 del decretolegislativo 10 settembre 2003 n. 276 è possibile stipularecon i giornalisti, siano essi professionisti o pubblicisti, con-tratti di collaborazione coordinata e continuativa, conven-gono che gli stessi siano sottoposti alla seguente disciplinanel settore dei periodici.

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Art. 1

Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativadeve risultare da atto scritto e contenere le seguenti indica-zioni:

data di inizio della collaborazione; 1

indicazione dei tempi e delle modalità della prestazione2richiesta;

tipo di prestazione richiesta (articoli, servizi fotografici,3servizi grafici, servizi giornalistici);

durata del rapporto di collaborazione, quando essa sia4a tempo determinato;

specificazione del corrispettivo concordato;5

dati identificativi del collaboratore e dell’azienda.6

Art. 2

Il collaboratore coordinato e continuativo ha diritto adun compenso, che dovrà essere erogato con cadenza men-sile, proporzionato alla quantità e qualità della sua presta-zione.

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Art. 3

Qualora la collaborazione abbia ad oggetto la presta-zione di articoli e servizi, gli stessi dovranno essere pubbli-cati con la firma dell’autore, salvo patto contrarioprecedentemente concordato. ogni modifica o integrazionepotrà essere apportata soltanto con il consenso dell’autore.

Art. 4

l’azienda provvede all’apertura della posizione previ-denziale di ogni collaboratore coordinato e continuativopresso l’Inpgi e al versamento dei relativi contributi di legge,effettuando la trattenuta della quota contributiva a carico delgiornalista. al momento della stipula del contratto il giornalista ètenuto a comunicare all’azienda se risulti assicurato pressoaltra forma di previdenza obbligatoria o se sia pensionato.

Art. 5

In caso di malattia o infortunio il collaboratore coordi-nato e continuativo dovrà darne immediata comunicazioneall’azienda. la malattia e l’infortunio determinano per tuttala loro durata la sospensione del rapporto di collaborazione.

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Art. 6

le parti costituiscono un Collegio a livello nazionaleper le conciliazioni delle controversie di natura economico-normativa che dovessero sorgere tra i collaboratori e le sin-gole aziende in relazione all’applicazione della presentedisciplina. Il Collegio sarà composto di tre membri, di cui duedi nomina delle singole parti ed uno, con funzione di presi-dente nominato di intesa tra le parti stesse. Il Collegio ha il compito di promuovere un tentativo dicomposizione delle vertenze prima di adire le vie giudiziarie. Ciascuna parte interessata alla definizione della con-troversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tra-mite l’organizzazione sindacale di appartenenza, che nedarà a sua volta comunicazione all’altra parte interessata,contestualmente alla comunicazione al Collegio. Il Collegio di conciliazione convoca le parti per il ten-tativo obbligatorio di conciliazione entro e non oltre quindicigiorni dalla data di ricevimento della richiesta.

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

Qualora sia richiesta ad un giornalista, professionistao pubblicista, una prestazione professionale, la stessa dovràessere retribuita tenendo presente che ogni compenso dovràessere erogato entro trenta giorni dalla consegna dell’articoloo del servizio richiesti.

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VALIDITÀ E DURATA

Il presente accordo ha valore nel territorio della re-pubblica Italiana ed ha durata biennale. ha decorrenza dal1° aprile 2010 e avrà validità fino al 31 marzo 2012. Qualora non venisse disdetto da una delle parti con-traenti almeno 4 mesi prima della scadenza, si intenderà rin-novato di anno in anno.

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VERBALE DI ACCORDO SUI COMPENSI PER LEPRESTAZIONI PROFESSIONALI AUTONOME

19 giugno 2014

Art. 1 (compenso)

Il collaboratore coordinato e continuativo ha diritto ad uncompenso, che dovrà essere erogato con cadenza mensile,proporzionato alla qualità ed alla quantità della prestazione.In caso le prestazioni lavorative siano almeno quattro almese, il compenso lordo annuo di riferimento è fissato in €2.200,00.

Per prestazioni lavorative superiori a tale livello minimoil compenso dovrà essere proporzionalmente concordato tracollaboratore ed azienda e costituirà ulteriore indicazioneessenziale dell’atto scritto.

Art. 2 (collaborazioni con esclusiva redazione di articoli)

Qualora siano richieste ad un giornalista prestazioni pro-fessionali che si sostanziassero nella esclusiva redazione di

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articoli, le stesse dovranno essere retribuite tenendo pre-sente un compenso di riferimento fissato in € 14,00 per ar-ticoli di minime 1.800 battute, avendo anche riguardo allanatura della prestazione, alla dimensione economico-pro-duttiva dell’azienda e al livello professionale. Singole pre-stazioni che fossero superiori a quelle previste al precedentecomma per estensione, per complessità e per ricerca gior-nalistica, comporteranno maggior retribuzione, liberamenteconcordata tra collaboratore ed azienda.

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INDICE

Pag. art. assicurazione infortuniassistenza sanitaria integrativa assunzione e periodo di provaaumenti periodici di anzianitàCampo di applicazione/materia dell’accordoCommissione Paritetica Nazionale e Collegio di conciliazioneContrattazione aziendaleContratti a terminedirettoreFerie-permessi-aspettativaFestivitàInfortunio e malattiaInpgilavoro a tempo parzialelavoro festivo, domenicale e notturno -maggiorazionilavoro notturnomatrimonio, unione civile e maternitàmodifiche e pubblicazione degli articoliNorma transitoriaorario di lavoro

2523210127

308612141721916

15187-5

24225

134

27

291110141618211217

161811309

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Pensione complementarePraticanteQualificherapporto tra informazione e pubblicitàrappresentanza sindacaleregolamento di disciplinariposo settimanalerisoluzione del rapportotrasferimento e distaccotrattenuta quote sindacalitredicesima mensilitàvalidità e durata

Allegatitabella dei minimi di stipendio Protocollo di consultazione sindacale neicasi di cessazione, riorganizzazione, ristrut-turazione, stato di crisiverbale di accordo convenzione CaSagIt-FNSI-USPIverbale di accordo sul lavoro autonomo

2243

282624132019291131

all. aall. b

all. C

all. d

2186

282523152019281329

3132

35

41

Pag. art.

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Finito di stampare nel mese di Luglio 2018presso

Centro Stampa FilareteViale Filarete, 121 - 00176 Roma

Tel. 06 24401998