FARE AFFARI IN QATAR - ICE
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FARE AFFARI IN QATAR
Guida per le Aziende Italiane
Dicembre 20181
INDICE
INTRODUZIONE....................................................................................................................... 5
1. DATI GENERALI................................................................................................................... 6
2. COMMERCIO ESTERO.........................................................................................................9
a) Interscambio commerciale Qatar-Mondo
b) Interscambio commerciale Qatar-Italia
c) Strutturazione dell'import qatarino da Italia
3. OPERARE IN QATAR...........................................................................................................14
a) Visti
b) Normativa sugli investimenti esteri
c) Forme Societarie
4. PROCEDURE DOGANALI....................................................................................................21
a) Documenti di spedizione
b) Certificato di origine
5. REGIME FISCALE.................................................................................................................25
6. SISTEMA GIURIDICO............................................................................................................29
a) Procedimenti sommari d’ingiunzione
b) Procedimenti ordinari
c) Spese processuali
d) Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri
e) Arbitrato2
7. PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE...............................................................36
a) Brevetti
b) Design
c) Dirittti d'autore
d) Marchi
8. DIRITTO DEL LAVORO........................................................................................................38
9. PROCEDURE DI APPALTO..................................................................................................42
a) Legge No. 24/2015
b) Tender: tipologie, garanzie e classificazioni
c) Finanziamenti per opere infrastrutturali
10. LE ZONE ECONOMICHE SPECIALI ….............................................................................47
a) Il Qatar Financial Center
b) Manateq Economic Zones
c) Qatar Science and Technology Park
d) Qatar Free Zones Authority
11. LINK UTILI...........................................................................................................................55
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INTRODUZIONE
L'Agenzia ICE di Doha ha ritenuto opportuno elaborare la guida pratica Fare Affari in Qatar per dotare
ogni imprenditore italiano di uno strumento agile, semplice e veloce nella lettura, facile nella
consultazione ed auspicabilmente completo su modalita', tempi e procedure necessari per avviare
un'attivita' economico-commerciale nell'Emirato del Qatar.
Sin dalle premesse si desidera rivolgere un sentito e particolare ringraziamento allo studio legale Rödl
& Partner senza il quale non sarebbe stato possibile realizzare questo lavoro e, in particolare, all’Avv.
Guido Maria Solari per il suo ruolo prezioso e con il quale ICE Doha ha avuto modo di collaborare
scambiando informazioni utilissime e ricevendo un significativo apporto nella ricostruzione della
normativa locale vigente in materia.
Questo opuscolo naturalmente non ha la pretesa di essere esaustivo o didascalico, tanto meno di
sostituirsi al necessario supporto di un consulente legale di fiducia. Desidera piuttosto offrire un insieme
di semplici spunti e piccoli consigli ogniqualvolta un'Azienda intenda operare in Qatar.
Spesso le imprese, in particolare le PMI, sono costrette a doversi districare tra numerose norme e
procedure piu' o meno complesse quando decidono di internazionalizzarsi.
Avere a disposizione una Guida “tascabile” come Fare Affari in Qatar e' auspicabile possa rendere, per
ogni Azienda Italiana, piu' agevole la strada da percorrere e piu' rapido il raggiungimento di ambiziosi
traguardi nello Stato del Qatar.
Giosafat Rigano'Direttore Agenzia ICE Doha
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1. DATI GENERALI
Forma istituzionale: Emirato
Capo dello Stato: Emiro S.A. Sceicco Tamim bin Hamad Al Thani (dal 2013)
Capitale: Doha (popolazione 2 milioni, incluse le città satellite)
Popolazione: 2,6 milioni di cui 300.000 popolazione qatarina e 2,3 milioni residenti stranieri
Italiani nel Paese: 2.500 persone
Distribuzione della popolazione: 99% area urbana e 1% area rurale
Superficie: 11.521 Km
Densità: 226 ab/Kmq
Lingua : Arabo (ufficiale), Inglese largamente diffuso
Religione: Musulmana
Moneta: Qatari Riyal (QAR)
Lo Stato del Qatar è situato in una piccola penisola, parte della ben più grande Penisola Arabica.
Confina a sud con l'Arabia Saudita ed è per il resto circondato dal Golfo Arabico.
Negli ultimi cinquant’anni il Qatar si è trasformato da una nazione piccola e di limitate risorse
economiche (l’occupazione principale era la pesca delle perle) in uno degli stati del Golfo più ricchi,
grazie allo sviluppo delle sue abbondanti risorse di petrolio e gas.
Il reddito pro-capite del Qatar è oggi fra i più alti nella graduatoria mondiale: 143.323 USD (calcolato
alla parità del potere d'acquisto 2016) e le previsioni 2017 lo danno in ulteriore crescita a 147.000 USD.
La crescita economica negli ultimi dieci anni ha assunto un andamento pressoché costante,
segnando valori a due cifre fino al 2011, per poi posizionarsi dal 2012 al 2014 su un tasso pari a circa il
4%. Anche se tra il 2015 e il 2017 sono stati registrati lievi rallentamenti della crescita con valori
rispettivamente del 3,6%, 2,2% e 2,3%, le previsioni per il 2018 sono di un incremento sempre positivo
pari al 2,5%.
Dal 2010 ad oggi il PIL è cresciuto di circa il 70%, registrando nel 2016 un valore pari a 152,5 miliardi di
USD, in calo rispetto al 2015, ma nel 2017 il PIL stimato dovrebbe attestarsi a 168,7 miliardi di USD.
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QATAR 2014 2015 2016 2017*
PIL (miliardi USD a prezzi correnti) 206.2 164.6 152.5 168.7
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (%) 4.1 3.6 2.2 2.3
PIL pro-capite alla parità di potere d'acquisto (migliaia USD) 141 144 143 147
Disoccupazione (%) 0.4 0,4 0.7 0.6
Deficit pubblico (% PIL) 14.7 -0.8 -8.5 -7.1
Debito pubblico (% PIL) 32.5 42.2 55.4 55.2
Inflazione (%) 2.8 2.7 2.7 3.4
Popolazione (in milioni - inclusi i residenti non qatarini) 2.2 2.3 2.4 2.6
Fonte: Elaborazioni su dati EIU e IMF. * Stime
Il contesto politico ed economico è stabile ed il rischio Paese medio-basso (categoria Ocse 3/7 e
apertura senza condizioni sui 3 rischi: sovrano, privato e bancario).
Il settore bancario è ben capitalizzato e solido in termini di rischio del credito, sebbene l'eccessiva
esposizione al real estate potrebbe rappresentare una vulnerabilità. La Borsa di Doha (Qatar
Exchange) è aperta agli operatori stranieri ma con significative limitazioni. L'atteggiamento verso gli
investitori esteri è positivo ed il livello delle infrastrutture è adeguato ed in costante potenziamento.
Il Paese è membro del WTO, del Gulf Cooperation Council (GCC), del Greater Arab Free Trade
Area (GAFTA). Il 3 Dicembre 2018 il Ministro dell'Energia Saad Sherida Al Kaabi ha annunciato
ufficialmente il ritiro dell'Emirato del Qatar dall'OPEC, dopo 37 anni, a partire dal 1° gennaio 2019.
Indicatori di Business Climate (2015): Doing Business (83° su 190) e Competitivita' dell'economia
(18° su 138).
L'economia del Qatar si caratterizza per una elevata dipendenza dal settore degli idrocarburi, che
contribuisce alla formazione di quasi la metà del PIL nazionale. Questo elemento ha favorito altresì
lo sviluppo di un'industria petrolchimica locale.
Composizione del PIL nel 2015 e livelli di crescita per settori economici:
45% Oil and Gas (crescita 1%)
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14% servizi finanziari (crescita 10%)
12% costruzioni (crescita 14%)
10% servizi governativi (crescita 10%)
8% industria manifatturiera (crescita 4%)
7% commercio e alberghi (crescita 11%)
4% altro (di cui solo 0,1% agricoltura)
Grazie allo sfruttamento delle ingenti risorse naturali (idrocarburi), l’economia ha più che
raddoppiato le proprie dimensioni nel corso del decennio trascorso, portando a completamento
molti programmi di sviluppo legati allo sfruttamento del gas naturale (come l'entrata in funzione nel
2010 di Pearl GTL, il più grande impianto di produzione di gas-to-liquid al mondo e la conclusione del
programma ventennale di sviluppo del GNL).
Il Governo ha effettuato nel corso degli ultimi anni ingenti investimenti nella diversificazione
dell'economia qatarina, spostando l'attenzione dal settore oil&gas ai settori della produzione
industriale downstream (petrolchimico, plastica, fertilizzanti, alluminio, acciaio, ecc.), alla
realizzazione di grandi progetti in ambito edilizio/infrastrutturale, trasporti/logistica, al settore
turistico (anche in vista dei Campionati mondiali di calcio del 2022) oltre che a quello dell'istruzione
(università e parchi scientifici) e della salute (centri ospedalieri).
Il forte sviluppo infrastrutturale ha generato un incremento demografico della popolazione che
viaggia a ritmi di circa il 10% all'anno, attestandosi al momento a 2,6 milioni di abitanti e con una stima
di crescita da qui al 2025 che prevede il raddoppio della popolazione. La crescita demografica è
dovuta al progressivo inserimento nel Paese di lavoratori e professionisti stranieri necessari per la
realizzazione degli ambiziosi progetti infrastrutturali.
La popolazione straniera è oggi pari a 2,3 milioni di abitanti (di cui 550.000 indiani, 450.000 nepalesi,
250.000 filippini, 190.000 egiziani, 160.000 dal Bangladesh, 110.000 dallo Sri Lanka, 100.000 pakistani,
290.000 altre nazionalità) e rappresenta circa l'89% della popolazione totale.
Il drastico ridimensionamento dei prezzi del petrolio e dei prezzi del gas naturale oltre al
rafforzamento della concorrenza nel mercato del LNG (da parte di USA e Australia) sta avendo un forte
impatto nella revisione dei piani finanziari dei governi dei Paesi dell'area del Golfo. Il Qatar risulta
essere il Paese dell'area del GCC meglio posizionato per affrontare economicamente la caduta dei
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prezzi degli idrocarburi e questo grazie alla sua posizione di primo esportatore mondiale di gas
liquido, risorsa preferita al petrolio per i suoi effetti meno inquinanti.
Ciononostante, il calo dei prezzi dell'oil&gas ormai sotto ai livelli di prezzo di breakeven (59 USD)
comporta anche per il Qatar una forte riduzione dei ricavi e quindi la necessità di un riesame della
fattibilità economica di alcuni progetti, non solo nei settori degli idrocarburi ma anche nei progetti
infrastrutturali. Sono stati ad esempio cancellati importanti progetti nel settore petrolchimico (Al
Karaana complex gestito da QP/Shell e Al Sejeel gestito da QEWC) e il rinvio della realizzazione del
tunnel sottomarino “Sharq Crossing scheme” (Doha Bay Crossing).
Il Qatar ha registrato per 15 anni consecutivi un saldo attivo del budget statale. Nel 2015 si è registrato
il primo deficit pubblico pari allo 0,8% del PIL. Nel 2017 si prevede raggiungerà il 7,1% del PIL.
Il debito pubblico si dovrebbe attestare nel 2017 ad una percentuale pari al 55,2% del PIL
(sostanzialmente stabile rispetto al 2016).
Il budget statale è pianificato su una stima del prezzo del petrolio a 55 USD. Il peggioramento del
quadro finanziario nell'area del GCC ha determinato la decisione da parte dei paesi membri di
introdurre l'IVA in tutta l'area GCC (valore ipotizzato del 5%), da realizzare a partire dal 2019. Questa
misure verra' verosimilmente procrastinata dall'Emirato del Qatar.
Dal 5 Giungo 2017 e' in atto un “blocco” terrestre, marittimo ed aereo contro il Qatar, dichiarato da
Arabia Saudita, EAU, Bahrain, Egitto, Libia e Yemen. Nonostante l'introduzione di questa misura, il
Qatar continua a crescere a tassi sostenuti, come i suoi fondamentali economici evidenziano.
La strategia nazionale del Qatar è stata delineata dalla Qatar National Vision 2030. Tale programma
ambisce a bilanciare la crescita economica del Paese con fattori sociali ed ambientali e poggia sui
seguenti 4 pilastri: economico, sociale, umano ed ambientale.
Sviluppo economico: prevede un'economia competitiva e diversificata, in grado di soddisfare i bisogni
di tutta la popolazione, attuale e futura.
Sviluppo sociale: promuove lo sviluppo di una società giusta ed attenta, basata su profondi valori
morali ed in grado di contribuire significativamente all'espansione del Paese.
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Sviluppo del capitale umano: pone l'accento sull'importanza della risorse umane, alla loro formazione
e motivazione.
Sviluppo ambientale: si propone di armonizzare la crescita economica e sociale del Paese con la
tutela e la protezione dell'ambiente.
2. COMMERCIO ESTERO
a. Interscambio commerciale Qatar-Mondo
Da gennaio 2003 è in vigore un’Unione Doganale fra i Paesi membri del GCC che prevede una
tariffa unica all’importazione pari al 5%. E' in previsione un accordo di libero scambio fra il GCC e
l’UE, da anni in fase di negoziazione, che consentirebbe tra l’altro l’eliminazione delle tariffe
comunitarie sull’importazione di prodotti petrolchimici.
Le esportazioni del Qatar verso il mondo sono state nel 2017 pari a 58,7 miliardi di Euro e di
queste l'80% ha riguardato il comparto energetico (gas naturale e petrolio).
Le importazioni del Qatar dal mondo sono state nel 2017 pari a 26,1 miliardi di Euro, distribuite
merceologicamente come segue: 30% prodotti industriali, 26% macchinari, 21% mezzi di trasporto,
14% beni di consumo e 9% alimentari e bevande.
Il saldo della bilancia commerciale nel 2017 e' positivo per un valore di 32,6 miliardi di Euro.
IMPORT - EXPORT QATAR-MONDO (in miliardi di Euro) 2016 2017 Variazione
%
Esportazioni del Qatar verso il mondo 51,8 58,7 13,5%
Importazioni del Qatar dal mondo 28,9 26,1 -9,8%
Fonte: Elaborazioni ICE Doha su dati Dogane Qatarine
IMPORT - EXPORT ITALIA-QATAR (in milioni di Euro) I-VI
2017
I-VI
2018
Variazione
%
Esportazioni Italiane verso Qatar 435,3 505,5 16,1%
Importazioni Italiane dal Qatar 632,2 632,3 0,02%
Fonte: Elaborazioni ICE Doha su dati ISTAT
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Se confrontiamo l'andamento delle esportazioni qatarine verso Mondo nel 2017 rispetto al 2016,
riscontriamo una crescita del 13,5%, dovuta essenzialmente alla maggiore richiesta internazionale di
idrocarburi. L'andamento delle importazioni 2017 rispetto al 2016 presenta una diminuzione del 9,8%,
dovuta prevalentemente al rallentamento nelle importazioni di beni destinati ai progetti infrastrutturali.
I dati congiunturali a giugno 2018 (fonte ISTAT) evidenziano una crescita delle esportazioni italiane
verso il Qatar (505,5 milioni di Euro, +16,1% rispetto allo stesso periodo del 2017) e un andamento
pressoché invariato delle importazioni Italiane dal Qatar (632,3 milioni di Euro, +0,02% rispetto allo
stesso periodo del 2017).
I principali fornitori del Qatar (2017), in ordine di importanza, sono:
USA (16,1%), Cina (11,3%), Germania (6,9%), EAU (5,7%), Giappone (5,3%), India (5,2%), Regno
Unito (4,7%), Italia (ottava, 4,4%), Francia (3,1%), Turchia (2,7%) e )man (2,4%).
I principali mercati di destinazione del Qatar (2017), in ordine di importanza sono:
Giappone (17,5%), Corea del Sud (15,7%), India (12,2%), Cina (10,2%), Singapore (9,2%), EAU
(4,3%), Thailandia (3,5%), Taiwan (2,7%), Regno Unito (2,3%), Pakistan (2,2%), Italia (undicesima,
2,0%), USA (1,3%) e Spagna (1,1%).
I prodotti maggiormente esportati nel 2017 dal Qatar sono: idrocarburi (82,8%), plastica (3,7%),
chimici (3,4%), alluminio (2,3%), fertilizzanti (2,2%), acciaio (1%).
I prodotti maggiormente importati nel 2017 dal Qatar sono: macchinari (15,6%), veicoli (13,5%),
equipaggiamenti elettrici e elettronici (10,3%), prodotti della siderurgia (7,4%), elicotteri e aerei (6,1%),
arredamento e articoli per l'edilizia (2,6%), gioielli e pietre preziose (2,3%), prodotti in plastica (2,3%),
strumenti di precisione (2%).
b. Interscambio commerciale Qatar-Italia
Secondo Dogane Qatarine, l'interscambio Qatar-Italia nel 2017 ammonta a 2,35 miliardi di Euro (in
aumento dell'8,7% rispetto al 2016). I dati congiunturali (fonte ISTAT) relativi al primo semestre 2018
evidenziano un valore pari a 1,13 miliardi di Euro (in crescita del 6,7% rispetto allo stesso periodo nel
2017).
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Esportazioni Qatarine verso Italia
I dati congiunturali relativi al 2017 evidenziano un forte incremento delle esportazioni qatarine verso
l'Italia (+19,2% rispetto allo stesso periodo del 2016) pari a 1,19 miliardi di Euro.
Importazioni Qatarine da Italia
I dati a dicembre 2017 (Fonte Dogane Qatarine) evidenziano un valore dell'import pari a 1,16 miliardi di
Euro in diminuzione dello 0,4% rispetto allo stesso periodo del 2016.
Secondo Dogane Qatarine, nel 2017 l'Italia si e' distinta quale 8 o principale fornitore con una
quota di mercato del 4,4% (terzo Paese fornitore europeo dopo Germania e Regno Unito) e 11 o
Paese cliente del Qatar.
I dati congiunturali a dicembre 2017 evidenziano un saldo negativo per l'Italia pari a 28,4 milioni di
Euro.
c. Strutturazione dell'export italiano verso Qatar
Di seguito si riporta una strutturazione per comparti merceologici dell'export da Italia verso Qatar (dati
di riferimento gennaio/giugno 2018, fonte ISTAT), da cui si evincono anche le aree di maggiore
presenza e di investimento delle imprese italiane nel Paese. I beni strumentali e intermedi
rappresentano il 64% dell'export italiano, mentre i beni di consumo coprono il restante 36%. Nel biennio
2016-2017 sono stati registrati un rallentamento delle esportazioni di beni strumentali ed un incremento
delle esportazioni di beni di consumo in particolare nel settore agroalimentare.
Beni strumentali e intermedi impiegati in prevalenza nel settore costruzioni e oil&gas
macchinari: in particolare turbine, pompe e compressori, rubinetti e valvole, macchine per la
movimentazione, refrigerazione e condizionatori, macchine utensili, macchine per la
metallurgia, macchine per impiego generale. Valore annuale ca. 270 milioni di Euro (29,8%);
prodotti intermedi: prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (vetro, terracotta, pietre
tagliate, ecc.), prodotti in metallo (carpenteria, ferramenta, generatori di vapore), prodotti della
metallurgia (tubi e condotti), articoli in gomma e materie plastiche, prodotti in legno e prodotti
delle cave (pietre ornamentiali), carta e cartone. Valore annuale ca. 144 milioni di Euro
(15,9%);
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apparecchiature elettriche: in particolare generatori e trasformatori elettrici, apparecchiature
per l'illuminazione. Valore annuale ca. 106 milioni di Euro (11,7%);
prodotti chimici: materie plastiche, pitture, vernici, prodotti chimici per uso industriale.
Valore annuale ca. 27 milioni di Euro (3,0%);
prodotti farmaceutici e apparecchiature mediche/dentistiche: Valore annuale ca. 17
milioni di Euro (1,9%);
prodotti di elettronica: in particolare strumenti e apparecchi di misurazione, apparecchiature
elettroniche e di telecomunicazione. Valore annuale ca. 16 milioni di Euro (1,8%).
Beni di consumo
prodotti destinati alla persona (prodotti di lusso e alta gamma): articoli di abbigliamento,
calzature, borse e pelletteria. Valore annuale ca. 97 milioni di Euro (10,7%);
arredamento: concerne arredamento di tipo contract (mobili per nuovi edifici, alberghi, uffici,
negozi e arredo esterno) e arredamento d'uso domestico. Valore annuale ca. 94 milioni di
Euro (10,4%);
automotive: autoveicoli e mezzi di trasporto (include autovetture, elicotteri, aeromobili e
imbarcazioni da diporto). Valore annuale ca. 78 milioni di Euro (8,6%);
agroalimentare e bevande: Valore annuale ca. 36 milioni di Euro (4,0%);
gioielleria, bigiotteria, pietre preziose: Valore annuale ca. 20 milioni di Euro (2,2%).
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Dal blocco nuove opportunita'
Il 5 giugno 2017, in modo unilaterale, alcuni paesi arabi fra cui Arabia Saudita, Bahrain ed Emirati Arabi
Uniti, hanno interrotto le relazioni diplomatiche col Qatar e chiuso lo spazio aereo, marittimo e terrestre,
oltre ad espellere i cittadini qatarini dai propri territori. Contemporaneamente l’Arabia Saudita ha chiuso
l’unico confine di terra col Qatar. Nel medesimo momento sono state sospese tutte le forniture di merci
al Qatar. Gli Stati del blocco hanno fatto alcune richieste specifiche al Qatar, fra le quali la chiusura del
canale televisivo qatarino Al Jazeera, l’espulsione delle truppe turche presenti in Qatar e la riduzione
dei rapporti con l’Iran.
Detta crisi ha fatto da enzima ad una nuova fase della politica di sviluppo economico del Qatar: investi -
menti nel settore agricolo (sfruttamento agricolo del Qatar che ha un 5% di territorio coltivabile e intro-
duzione di nuovi processi produttivi ad alta intensità), approvvigionamenti di alimenti dall’estero (con la
costruzione di amplissimi magazzini alimentari all’avanguardia) e forniture da paesi terzi di tutti i beni
primari non solo agro-alimentari, con una contemporanea ulteriore accelerazione dei progetti infrastrut-
turali utili a ricevere dette forniture, in primis il nuovo Hamad Port.
Alla data di pubblicazione di questa guida il blocco non è stato riconosciuto da alcuna istituzione inter-
nazionale (ONU o GCC) né alcuno degli Stati aderenti ad esso ha promulgato leggi che lo recepiscono,
pertanto esso resta un provvedimento governativo non dotato di alcun riconoscimento legale a livello
interno o internazionale.
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3. OPERARE IN QATAR
a. Visti
Nel corso del 2017 il Qatar ha adottato una serie di politiche atte a permettere ai cittadini di 80 nazioni
di poter ottenere un cd. “visto multiplo” direttamente al momento dell’entrata nel Paese, il cd. Visa Free
Programme o Visa Waiver.
Con l’entrata in vigore del Visa Free Programme, i cittadini di 80 Stati, tra cui rientra anche l’Italia, non
dovranno più procedere ad una richiesta (e relativo pagamento) del visto prima di arrivare in Qatar, ma
sarà sufficiente presentare la seguente documentazione al fine di entrare legalmente nel Paese a costo
zero:
Passaporto valido con validità di almeno 6 (sei) mesi;
Biglietto aereo indicante la data di uscita dal Paese;
Indirizzo valido relativo alla permanenza nel territorio qatarino (ad esempio: prenotazione hotel, in-
dirizzo della persona ospitante)
Per quanto attiene alla durata della validità dei visti rilasciati con tale procedura, gli 80 Paesi sono sud-
divisi in due macro categorie, la prima che riconosce un permesso di permanenza pari a 90 giorni entro
un periodo di validità di 180 giorni dal rilascio, mentre la seconda categoria di Paesi vede riconosciuta
la possibilità di permanenza per un periodo pari a 30 giorni con possibile estensione per ulteriori 30,
come illustrato nella tabella seguente.
VISA FREE PROGRAMME
Visto multiplo per per-
manenza fino a 90
giorni
(validità del visto fino
a 180 giorni)
Austria, Grecia, Polonia, Bahamas, Ungheria, Portogallo, Belgio, Islanda, Ro-
mania, Bulgaria, Italia, Seychelles, Croazia, Lituania, Slovacchia, Cipro, Lie-
chtenstein, Slovenia, Repubblica Ceca, Lituania, Spagna, Danimarca, Lus-
semburgo, Svezia, Estonia, Malta, Svizzera, Finlandia, Malesia, Turchia,
Francia, Paesi Bassi, Germania, Norvegia.
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Visto multiplo per per-
manenza fino a 30
giorni
(estendibile per ulte-
riori 30 giorni)
Andorra, Guyana, Peru, Argentina, Hong Kong, Russia, Australia, India, San
Marino, Azerbaijan, Indonesia, Singapore, Bielorussia, Irlanda, Sud Africa,
Bolivia, Giappone, Corea del Sud, Brasile, Kazakistan, Suriname, Brunei, Li-
bano, Tailandia, Canada, Macedonia, Ucraina, Cile, Maldive, UK, Cina, Mes-
sico, USA, Colombia, Moldavia, Uruguay, Costa Rica, Monaco, Città del Vati-
cano, Cuba, Nuova Zelanda, Venezuela, Ecuador, Panama, Georgia, Para-
guay.
b. Normativa sugli investimenti esteri
Gli investimenti diretti esteri in Qatar sono disciplinati dalla legge 13/2000 (“Qatar’s Investment Law
regulating the investment of foreign capital in economic activities”) e successive modifiche. Tale legge
(art. 2) prevede che gli investitori stranieri possano investire in ogni settore dell’economia (salvo alcune
eccezioni: settore bancario, assicurativo, immobiliare e agenzia commerciale e sistemi di
sicurezza/difesa), a patto che le attività imprenditoriali vengano esercitate in partnership con soggetti
locali qatarini (individui di nazionalità qatarina, ovvero società le cui quote siano detenute interamente
da cittadini qatarini), ai quali è riservata una partecipazione maggioritaria. In altri termini, l’esercizio di
attività di impresa commerciale è consentito in Qatar agli stranieri solo in forma associata e solo con
almeno un socio qatarino di maggioranza, dal che discende il limite del 49% di capitale estero in ogni
iniziativa economica promossa da stranieri in Qatar.
Vi sono unicamente due casi nei quali la legge consente ad uno straniero di investire in Qatar senza
necessità di un partner locale, ossia:
art. 2, comma 2, legge 13/2000: concessione ministeriale
gli stranieri possono detenere fino al 100% di una società qatarina operativa nei settori
dell’agricoltura, dell’industria, della tutela della salute, dell’educazione, del turismo, dello
sfruttamento delle risorse naturali e del settore minerario, dell’energia, della consulenza e dei
servizi tecnici, delle attività sportive e culturali, dell’IT (Information Technology) e della grande
distribuzione, a condizione che il progetto portato avanti dall’investitore straniero appaia, a giudizio
insindacabile del Ministero dell’Economia, idoneo ad apportare al Qatar un notevole contributo in
termini di:
- approvvigionamento sul mercato di nuovi prodotti che non possono essere offerti da entità qata-
rine;
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- sfruttamento di nuove tecnologie;
- miglioramenti sostanziali alle industrie ed imprese locali; oppure
- ingresso nel mercato qatarino di prestigiose aziende internazionalmente conosciute (special-
mente nel settore turistico, della grande distribuzione e dei servizi).
Ai fini della concessione dell’eccezione di cui trattasi da parte del Ministero dell’Economia, il
rispetto dei criteri di cui sopra (che verranno valutati sulla base di uno studio di fattibilità presentato
– rigorosamente in lingua araba – dalla società investitrice) è condizione necessaria ma non
sufficiente, in quanto l’ultima decisione sulla concessione spetta in ogni caso al Ministero, il quale
gode di piena discrezionalità;
art. 3: operatività tramite branch /filiale o con un ufficio di rappresentanza commerciale
è possibile per una società di capitali straniera svolgere attività d’impresa in Qatar senza alcun
socio/agente/sponsor locale, nel caso in cui la società sia vincitrice di una gara di appalto
governativa o sia sub-appaltatrice di una società a sua volta vincitrice di una gara di appalto
governativa. È altresì possibile costituire uffici di rappresentanza in Qatar senza la presenza di
alcun socio/agente/sponsor locale ma detto ufficio potrà svolgere, appunto, mere attività di
rappresentanza e nessuna attività commerciale se non tramite la casa madre (si veda il paragrafo
seguente per una trattazione maggiormente approfondita delle due figure qui sommariamente
descritte).
Il 25 maggio 2018 il Ministero dell’Economia ha annunciato un progetto di legge volto a concedere agli
stranieri la possibilità di costituire e operare tramite società locali di capitale interamente detenute. Si
tratterebbe di un cambiamento storico in quanto verrebbe meno la necessità di un socio locale al 51%
così come previsto dalla legge 13/2000. Il progetto di legge inoltre dovrebbe prevedere ulteriori
incentivi agli investimenti esteri quali ulteriori garanzie contro l’esproprio, possibili esenzioni da dazi
doganali, dalle imposte sul reddito delle persone giuridiche ed altro. Alla data di pubblicazione delle
presente guida la bozza della nuova normativa non è stata ancora resa pubblica.
c. Forme Societarie
La legge societaria qatarina è la n. 11/2015 (“Commercial Companies Law”) la quale, sostituendo la
precedente Commercial Companies Law (i.e. 5/2002), disciplina varie forme societarie, alcune delle
quali, tuttavia, poco utilizzate e, in molte circostanze, non disponibili per gli stranieri.
Pertanto, nella presente guida paese, ci concentreremo in modo particolare su tre forme di investimenti
diretti che rappresentano, in definitiva, le forme quasi sempre adottate dagli stranieri che intendono
operare tramite una struttura stabile in Qatar.
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Le forme di investimento sono le seguenti:
• le Limited Liabilities Companies (“LLC”);
• le filiali (dette branch);
• gli uffici di rappresentanza.
Le Public Join Stock Companies (Public Shareholding Companies -“PSC”), corrispondenti alle società
per azioni, non vengono qui trattate in quanto esse non sono aperte ad investimenti da parte di
stranieri, salvo le società quotate che possono essere detenute da stranieri unicamente entro
determinate percentuali.
Limited Liabilities Companies (LLC)
Fra le società di capitali qatarine la LLC è quella abitualmente utilizzata dagli stranieri che vogliano
costituire una presenza stabile in Qatar. Essa infatti è la tipologia che presenta la maggiore flessibilità
operativa e manageriale, unita al vantaggio della responsabilità limitata. Infatti i soci risponderanno per
le perdite solo limitatamente alla loro quota di capitale sociale, senza che alcuna responsabilità possa
essere loro addebitata se non in caso di frode, colpa grave o nell’eventualità in cui abbiano prestato
una garanzia personale per le obbligazioni della società.
Come precedentemente detto, salvo specifica autorizzazione governativa, gli stranieri non potranno
detenere una quota superiore al 49% del capitale sociale di una LLC. Come verrà illustrato in seguito, il
potere del socio locale (necessariamente detentore di una quota pari o superiore al 51%) può essere
tuttavia limitato sia con opportuni inserimenti nello statuto da effettuare già in fase costitutiva, sia
attraverso la stipula di patti parasociali ad hoc (tuttavia, a tutela dei propri cittadini, il Qatar ha emanato
la Legge 25/2005 “On combat of Covering up Illegal Practices Carried out by non Qataris”, c.d.
legislazione anti-harbouring, che prevede una serie di sanzioni sia nei confronti degli stranieri che dei
cittadini qatarini allorquando questi ultimi si prestino a costituire società in cui il socio locale partecipi
esclusivamente con una funzione “di mera facciata”). Stante genericità della definizione è arduo
affermare con certezza quando la legge 25/2005 possa dirsi violata ma certamente lo è nel caso in cui
il socio locale non riceva alcuna quota di profitto e/o abbia delegato al socio stranierio tutti i poteri di
gestione, inclusi quelli che per legge sono prerogativa dell’assemblea dei soci.
In via generale, le LLC presentano i seguenti requisiti:
• capitale sociale minimo: non è richiesto un capitale sociale minimo (sebbene di prassi difficilmente
di scenda sotto a un capitale minimo di 50.000 QAR);
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• numero di soci: da 1 a 50 (almeno 2, in ogni caso, se uno dei soci è straniero);
• amministrazione: la LLC può essere gestita da un amministratore unico o da un consiglio di
amministrazione. La legge qatarina non prevede limitazioni circa la nazionalità degli amministratori
(salvo prevedere una esclusione per i cittadini israeliani). Nel caso di società miste fra qatarini e
stranieri, è consigliabile che l’amministratore (se unico) sia di nomina del socio straniero, il quale, a
sua sola discrezione, potrà rimuoverlo e nominare un’altra persona in sua vece;
• in caso di pluralità di amministratori, essi potranno formare un consiglio di amministrazione (in tal
caso è opportuno che il socio straniero si garantisca la maggioranza all’interno del consiglio di
amministrazione, che potrà essere facilmente ottenuta nominando un numero di amministratori
dispari e garantendo al socio straniero la nomina di un amministratore in più rispetto al socio
locale);
• inoltre, è possibile differenziare e/o limitare le competenze dei vari amministratori. In tal caso sarà
consigliabile che i settori strategici della gestione della LLC siano saldamente nelle mani degli
amministratori di nomina del socio straniero (ad esempio: assunzione dei manager e lavoratori-
chiave, firma dei contratti, rilascio di garanzie bancarie, rilascio, rinnovo e ritiro dei visti a favore dei
dipendenti stranieri, gestione del conto corrente bancario della società, etc.);
• assemblea dei soci: è composta da tutti i soci, i quali avranno un diritto di voto proporzionale alla
loro quota di capitale sociale. Le decisioni dell’assemblea dei soci vengono adottate a
maggioranza semplice (salvo diversamente concordato nei rilevanti documenti societari: 50% + 1
del capitale sociale in prima convocazione, maggioranza dei soci presenti in seconda
convocazione). Sarà pertanto necessario, allo scopo di garantire alla parte straniera il controllo
sull’assemblea dei soci, prevedere una maggioranza ampia (ad es. il 55% nel caso di una LLC di
due soci, in cui il socio locale possieda il 51%) allo scopo di evitare che il socio locale possa
prendere alcuna decisione sulla quale il socio straniero non sia d’accordo. Infine, alcune decisioni
di importanza vitale per la società (quali, ad esempio, le modifiche dello statuto o l’aumento e la
riduzione del capitale sociale) vanno adottate con il voto di almeno il 75% del capitale sociale;
• riserve: il 10% dei profitti generato annualmente deve essere accumulato come riserva fino al
raggiungimento di riserve pari o superiori al 50% del capitale sociale.
• dividendi: la legge societaria prevede espressamente la possibilità di differenziare la quota dei
profitti spettanti a ciascun socio rispetto alla loro quota di capitale sociale (es.: prevedere un
dividendo del 25% a favore del socio locale che detiene il 51% delle quote);
• Nel passato il Ministero dell’Economia si rifiutava di rilasciare licenze commerciali a società in cui
la quota di dividendi di spettanza del socio locale fosse inferiore al 20% degli stessi, ma, oramai da
qualche anno, vengono rilasciate licenze commerciali anche a società in cui la quota dei dividendi
spettanti al socio locale è sensibilmente ridotta rispetto al summenzionato 20% (es. 5% o
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addirittura 3%anche se detta scelta comporta dei rischi che è necessario valutare con la massima
attenzione in fase di costituzione);
• certificazione del bilancio: i bilanci delle LLC devono essere annualmente certificati da un revisore
contabile autorizzato.
Branch
La branch (ossia filiale) non è considerata un soggetto autonomo rispetto alla società madre, bensì una
sorta di longa manus di quest’ultima, con la conseguenza che la branch è abilitata a svolgere per conto
della stessa le attività esercitate in patria.
Si noti bene che in Qatar le branch non possono svolgere attività commerciali, ma possono essere
costituite, con autorizzazione del Ministero dell’Economia, solo per lo svolgimento di uno o più appalti
pubblici.
La branch costituita in Qatar non potrà essere impegnata in settori e/o attività che non siano svolte già
in patria ed estranee al loro oggetto sociale. Per sua natura la branch non garantisce il beneficio dello
schermo societario e, pertanto, le responsabilità assunte dalla stessa si rifletteranno interamente sulla
casa madre, che sarà tenuta a risponderne avanti ai terzi.
L’esistenza di un contratto fra la società appaltatrice ed una pubblica autorità o società governativa è
un pre-requisito essenziale al fine di ottenere il nulla osta ministeriale a costituire la branch. Questa
possibilità è concessa anche alle società sub-appaltatrici a condizione che la società appaltatrice
principale dimostri la necessità di sub-appaltare parte del lavoro e l’autorità pubblica / società statale
dia il suo nulla osta alla costituzione. Il costo della licenza per costituire le branch è mediamente più
onerosa delle normali licenze commerciali.
La costituzione di una branch, a differenza della partecipazione in una società locale, permette
all’investitore estero di operare localmente tramite un’entità giuridica interamente di proprietà della casa
madre e senza la presenza di soci/sponsor locali. Fa, tuttavia, da contraltare la mancanza dello
schermo della responsabilità limitata, con la conseguenza che di tutte le obbligazioni risponderà
direttamente e pienamente la casa madre.
La Legge Qatarina 25/2004, cd. “ proxy law ”
Nell’agosto del 2004 il Qatar ha emesso la legge 25 del 2004 (on “Combating Concealment of Illegal
Commercial, Economic and Professional Practices by non Qataris”), al fine di contrastare tutte quelle
pratiche che vedevano cittadini qatarini operare come meri soci di facciata in attività di tipo
commerciale effettivamente controllate totalmente da stranieri. Detta pratica è molto diffusa nonostante
la legge sia stata emanata da oltre 14 anni anche perché i controlli delle autorità sono molto limitati.
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Tuttavia detta previsione normativa non va assolutamente ignorata in quanto il mancato rispetto della
stessa implica sanzioni di natura civile e penale nonché il divieto di condurre attività commerciali,
industriali e professionali nel Paese. Purtroppo la legge è scritta in modo molto generico e non è
agevole quindi comprendere i limiti effettivi previsti dalla normativa. Di certo non è consentito costituire
nuove società nelle quali il socio qatarino non partecipi agli utili e alle perdite della stessa o riceva una
fee di sponsorship prefissata e totalmente avulsa dall’effettivo andamento economico della società. In
altri termini i rapporti fra i soci devono essere quelli di un’autentica ed effettiva condivisione di rischi e
perdite. Ciò non vuol dire che il socio qatarino debba ricevere quote di utili o contribuire alle perdite in
proporzione alle sua quota nominali di capitale (che ricordiamo non può essere inferiore al 51%) ma
che, fissata una determinata quota di utili/perdite spettanti al socio locale, anche inferiore al 51%, egli
contribuisca a queste in modo effettivo e concreto. E’ diffuso il fenomeno di accordi “a latere” in cui il
socio straniero si impegna a prestare, a titolo gratuito, l’ammontare necessario per contribuire alle
quote del capitale societario di spettanza del socio qatarino. Questi accordi possono essere ritenuti
invalidi e si consiglia, se le parti vogliano comunque procedere in tal senso, di sottoporli a legge
straniera nonché ad una corte arbitrale non qatarina.
Branch/ LLC – Vantaggi/svantaggi
Breve raffronto dei vantaggi che le due soluzioni presentano.
Branch LLC
SOCIO LOCALE Nessun socio, sponsor o agente Al 51% nominale (con la possibilità di
ridurne il potere tramite accordi ad
hoc)TASSAZIONE 10% sugli utili (esenzioni ad hoc
per taluni progetti)
10% sui profitti del socio straniero
SCOPO SOCIALE E DURATA Limitato allo svolgimento
dell’appalto e per la durata
dell’appalto stesso.
Consigliata per le società che
operano unicamente su appalti
governativi di rilevante importanza.
Lo scopo sociale della LLC sarà
limitato a tutte attività permesse dalla
licenza ottenuta.
Per società che operano su appalti
anche minori e nel settore privato.
RESPONSABILITA’ LIMITATA Tutti i debiti e, in generale, le
responsabilità della branch si
ripercuotono sulla casa madre
La responsabilità è generalmente
limitata al capitale sociale
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Ufficio di rappresentanza
L’ufficio di rappresentanza è un ufficio stabile di una società straniera costituito in Qatar al fine di mera
rappresentanza dei prodotti della casa madre. Esso non è autorizzato a svolgere alcuna attività
commerciale né può ricevere compensi e/o pagamenti di alcuna natura. Eventuali transazioni
commerciali con soggetti qatarini o stabiliti in Qatar dovranno essere gestite direttamente dalla casa
madre. Esso è, in altri termini, una mera “finestra” sul Qatar. Anch’esso richiede l’autorizzazione del
Ministero, autorizzazione che, comunque, viene rilasciata più facilmente rispetto a quella per la branch.
4. PROCEDURE DOGANALI
La legge che regola le dogane, ossia l’importazione e l’esportazione delle merci in e dal Qatar, è la
legge qatarina 40/2002. A norma di tale legge, l’importazione di qualsiasi bene in Qatar presuppone
una specifica licenza ad importare nel Paese.
Ogni persona (fisica o giuridica) che intenda importare prodotti in Qatar deve registrarsi nell’apposito
registro degli importatori depositato presso la Camera di Commercio. Per potersi iscrivere deve essere
soddisfatto il pre-requisito della cittadinanza qatarina, oppure, per quanto attiene alle società, queste
devono essere detenute al 100% da cittadini qatarini.
Gli stranieri e le società a capitale misto che vogliano iscriversi nel registro possono ottenere un
permesso speciale dalla stessa Camera di Commercio. Il dazio di importazione in Qatar ammonta
generalmente al 5% mentre specifici prodotti, allo scopo di fornire un’adeguata difesa alle industrie
oppure ai valori culturali e religiosi locali, subiscono dazi maggiori, ad esempio gli alcolici ed i tabacchi
sono soggetti ad un dazio di importazione pari al 100% del loro valore commerciale.
A seguito del trattato di Muscat del 2001, tutti gli scambi fra Paesi GCC (Arabia Saudita, Bahrain,
Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar e Sultanato dell’Oman) sono esenti da dazi doganali sia in
importazione che in esportazione.
Inoltre, il Qatar è un membro dell’accordo di libero scambio pan-arabo del GAFTA, il quale stabilisce
che nessun dazio in importazione verrà richiesto fra gli stati membri GAFTA a patto che un prodotto sia
stato realizzato in un altro degli Stati membri del GAFTA.
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L’accordo in libero scambio del GAFTA comprende i seguenti stati: Algeria, Arabia Saudita, Bahrein,
Egitto, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Sultanato dell’Oman,
Palestina, Qatar, Siria, Sudan, Tunisia e Yemen; inoltre altri Paesi sono candidati ad entrate nel
GAFTA, ossia: Isole Comore, Gibuti, Mauritania e Somalia.
In Qatar il Ministero dell’Economia è l’autorità deputata a rilasciare la certificazione di “Made in Qatar”
ai prodotti realizzati nello Stato del Qatar. Un prodotto potrà essere certificato come prodotto in Qatar
se almeno il 40% del suo costo di produzione deriva da prodotti/componenti acquistati in Qatar o da
forza lavoro prestata nello Stato del Qatar.
Si segnala che, in caso di progetti di natura industriale, è possibile ottenere la totale esenzione da dazi
doganali in importazione sui macchinari e le materie prime. In tal caso si dovranno seguire la procedure
previste dalla Legge Doganale 40/2002.
Per quanto attiene alla documentazione necessaria al fine di importazione in Qatar da parte di società
straniere, specifici oneri sorgono in capo al fornitore dei beni al fine di poter aver accesso con i propri
prodotti nel territorio qatarino. Così il fornitore dovrà produrre specifica documentazione all’autorità
doganale, ovvero:
a. Documenti di spedizione, i quali dovranno presentare l’indicazione della società o persona
qatarina destinataria dei beni (il tutto accompagnato dal numero di registrazione della società e
dalla licenza all’importazione degli specifici beni di cui sopra).In particolare, i documenti di
spedizione ricomprendono:
Copia conforme all’originale della fatturazione commerciale rilasciata dal fornitore su
carta intestata e certificata con timbro e sottoscrizione da parte della Camera di
Commercio del Paese d’origine dei beni oggetto di importazione, che comunque dovrà
contenere specifiche indicazioni, ovvero:
1. Indicazione del fornitore e del ricevente;
2. Valore dei beni (totale e per singola unità, che comunque non potrà essere equivalente a zero e
non dovranno essere indicati eventuali scontistiche applicate alla fornitura);
3. Descrizione dei beni, quantità, imballaggio, peso (sia netto che lordo);
4. Codice INCOTERMS di riferimento;
5. Paese d’origine;
6. Codice HS doganale (Harmonized System).
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Originale della lettera di trasporto aereo e della polizza di carico, che dovrà indicare la
stessa quantità, peso netto e peso lordo dei prodotti indicati nella fattura, nella lista di
imballaggio e nel certificato di origine.
Lista di imballaggio, sottoscritta con inchiostro blu e timbro del fornitore e che dovrà
indicare la stessa quantità, peso netto e peso lordo dei prodotti indicati nella fattura,
nella lettera di trasporto aereo, nella polizza di carico e nel certificato di origine.
Nel caso in cui l’importazione interessi prodotti chimici o pericolosi, indicazione del
codice DG e scheda di sicurezza del materiale.
b. Certificato d’origine, rilasciato dalla Camera di Commercio e secondo le procedure del paese
da cui vengono spediti i beni, ma che in ogni caso dovrà contenere:
Il numero della specifica fatturazione;
Il codice H.S. correlato alla specifica fattura;
Specifica indicazione del paese, evitando locuzioni generiche come UE.
Oltretutto per quanto attiene al Paese d’origine, la regolamentazione qatarina sulle importazioni
prevede che ogni prodotto nella confezione esterna presenti l’indicazione “Made in”.
c. Unicamente per quanto attiene alle spedizioni via terra, la documentazione dovrà essere redatta
in lingua araba ovvero dovrà essere accompagnata da una traduzione in lingua araba.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra riportare comporterà il blocco del cargo da parte delle
autorità doganali qatarine che potrà portare all’applicazione di sanzioni, ovvero costi di deposito in capo
al fornitore. Tuttavia si rileva che solamente in casi estremi l’autorità procederà alla spedizione del
cargo verso il paese d’origine a totale spesa del fornitore.
Per quanto attiene alle certificazioni di qualità dei beni, il Qatar sta implementando una serie di
normative tese all’introduzione di una certificazione sui prodotti potenzialmente pericolosi e destinati ai
consumatori, sull’esempio della marcatura CE europea. Intento del governo era di implementare questa
normativa già dal giugno 2010 anche se, al momento attuale, la situazione non è cristallina e mancano
ancora i regolamenti attuativi.
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È pertanto possibile che non sia prossima l’introduzione di una certificazione di qualità che, negli intenti
del governo, dovrebbe inizialmente riguardare i prodotti elettronici ed i giocattoli.
Fino ad oggi la marcatura CE è ritenuta, in fatto di sicurezza, una certificazione sufficiente anche in
Qatar.
Al momento attuale è consigliabile, per evitare problemi alla dogana, in particolare in assenza di una
normativa precisa al riguardo, che i prodotti tecnologici siano accreditati da un ente certificatore
autorizzato (es. Intertek) il quale giudicherà gli standard di sicurezza secondo gli standard accettati in
Qatar (ossia i cd. standard ISO).
I prodotti certificati nell’Unione Europea (marcati CE) sono solitamente importabili e in tal caso i
documenti attestanti la certificazione, debitamente autenticati, vengono accettati dalle autorità.
I prodotti più semplici e non tecnologici vengono verificati con una semplice ispezione alla dogana.
Per i prodotti alimentari valgono regole particolari studiate in modo particolare per evitare che vengano
importati cibi e bevande non ammessi dalla religione islamica.
Gli animali vivi possono essere importati solo previa quarantena e controlli particolari ad opera del
Ministero dell’Agricoltura.
Con riferimento all’etichettatura esistono regole certe solo con riferimento agli alimenti i quali devono
sempre indicare in etichetta in arabo o inglese/arabo le seguenti informazioni minime:
• marchio e nome del prodotto;
• luogo di produzione;
• data di scadenza;
• paese di origine (“made in …”);
• dati identificativi del produttore;
• peso netto (in grammi o Kg);
• lista degli ingredienti ed additivi in ordine decrescente di importanza relativamente al contenuto;
• i grassi e gli olî utilizzati devono essere chiaramente identificati e riportati (ciò allo scopo di
evitare che prodotti contenenti grassi o oli non compatibili con i precetti islamici vengano messi in
vendita).
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Esiste, inoltre, la possibilità di far certificare il cibo quale “halal” (“halal” è una parola araba che significa
“lecito”. In questo contesto essa indica che determinati cibi ed alimenti sono stati preparati in modo
accettabile per la legge islamica).
Detta certificazione può essere concessa, in Italia, da enti certificatori autorizzati, e tutta la
documentazione attestante la certificazione halal dovrà poi essere legalizzata presso l’ambasciata del
Qatar a Roma.
5. REGIME FISCALE
Con la legge 21 del 2009, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2010, il Qatar ha profondamente
riformato il suo sistema di imposizione fiscale. In Qatar, infatti, già in base alla vecchia normativa,
precedente al 2010, i dividendi delle società a responsabilità limitata, così come i profitti generati da
branch di società straniere, venivano sottoposti a tassazione. A seguito della legge 21/2009, ex articolo
11, è stata introdotta un’aliquota unica (flat tax) al 10% senza no tax area. Il fine ultimo della riforma è
stato quello di favorire i grandi investimenti e le aziende di notevoli dimensioni, per le quali la
precedente tassazione (fino al 35%) costituiva un ostacolo ad operare nel Paese. Inoltre, la creazione
della zona di libero scambio del Qatar Financial Centre nella quale le società straniere possono
detenere il 100% delle quote (a differenza di quanto avviene generalmente in mainland, ove le quote
detenute dal socio straniero non possono superare il 49%) e dove la tassazione è fissata al 10%
costituiva una forte concorrenza, sia pure interna, per il Qatar nel riuscire ad attrarre investimenti esteri.
Pertanto questa riforma va innanzitutto nel senso di favorire le grosse realtà imprenditoriali e colpire
quelle più piccole.
La legge 21/2009 non si è limitata ad una modifica dell’aliquota ma ha apportato una serie di novità
anche attraverso l’allargamento del novero dei soggetti tenuti a versare le imposte in Qatar e mediante
la previsione di particolari meccanismi anti-elusione.
Si deve tuttavia rilevare che molte delle norme contenute nella legge 21/2009 richiedono regolamenti
attuativi che sono stati pubblicati solo di recente e, per il momento, solo in lingua araba.
È utile chiarire chi siano i soggetti passivi delle imposte. Anziché definire con precisione i soggetti
obbligati a pagare le imposte la legge 21/2009 ha preferito, all’articolo 4, definire i soggetti ed i redditi
che ne sono esenti. Risultano, pertanto, esenti da imposte:
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• i profitti generati da persone – fisiche e/o giuridiche – qatarine;
• i dividendi distribuiti a soci di società qatarine (anche miste) quando la società abbia già pagato le
imposte sui profitti (ossia abbia distribuito gli utili netti) oppure abbia ottenuto un’esenzione
fiscale;
• capital gains derivanti dalla vendita di immobili, azioni e/o fondi acquisiti come mero investimento
e non nel corso di un’attività economica;
• redditi derivanti da attività agricole o dalla pesca;
• redditi delle aziende di trasporto aereo o marittimo, non qatarine, operanti in Qatar (a condizione
di reciprocità).
Ogni altra entità giuridica e/o individuo che percepisca un reddito in Qatar sarà responsabile
fiscalmente con l’eccezione dei lavoratori salariati: l’articolo 2 della legge 21/2009 esclude
esplicitamente gli stipendi, i salari ed i relativi benefits dal campo di applicabilità della legge stessa.
Resta quindi il problema di comprendere quali tipologie di redditi siano teoricamente tassabili in Qatar.
La legge 21/2009, all’articolo 3, elenca come redditi potenzialmente tassabili in Qatar i seguenti:
• redditi derivanti da attività condotte in Qatar;
• redditi derivanti da contratti completamente o parzialmente eseguiti in Qatar;
• redditi da immobili situati in Qatar;
• dividendi azionari derivanti da società qatarine;
• remunerazioni pagate alle case-madri per servizi prestati da rami d’azienda stabiliti in Qatar;
• redditi derivanti dall’utilizzo e dallo sfruttamento di risorse naturali presenti nel territorio dello
Stato qatarino;
il tutto deve essere evidentemente coordinato con quanto previsto da convenzioni bilaterali o
multilaterali contro la doppia imposizione fiscale.
Particolarmente degno di nota, ai fini di questa analisi, è l’obbligo di ritenuta fiscale previsto all’articolo
11 comma 2 della citata normativa, ed imposto ai soggetti stabiliti in Qatar quando debbano effettuare
pagamenti a favore di individui o società non fiscalmente residenti in Qatar.
Detto obbligo di effettuare ritenute fiscali sulle somme dovute ai soggetti non residenti è pari al:
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• 5% sul lordo delle somme dovute come compensi per servizi tecnici o di consulenza, nonché su tutti
i pagamenti per l’utilizzo di licenze relative a diritti di proprietà intellettuale o industriale (incluse le
franchising fees) oppure
• 7% dell’ammontare lordo relativo a compensi ottenuti in qualità di amministratori di società qatarine,
attività di brokeraggio, interessi, commissioni o altri servizi svolti completamente o in parte in Qatar.
Quest’ultima previsione pone una serie di problematiche per tutte quelle società che, pur non registrate
in Qatar, offrono servizi a vantaggio di società qatarine, oppure ricevono dalle stesse corrispettivi per
licenze e/o servizi. Il rischio è quello di essere costrette a subire la trattenuta in Qatar senza poter poi
scontare detta somma nel Paese ove le società sono residenti.
In assenza di una specifica regolamentazione è evidente il rischio per le società italiane che operano in
Qatar, od offrono servizi in Qatar senza essere registrate nel Paese, di subire una doppia imposizione
fiscale (del 5% - 7% in Qatar, a cui si va a sommare la più alta tassazione prevista in Italia).
Mentre è chiaro che nessuna trattenuta deve essere fatta da un cliente qatarino per mere forniture di
merci, sono a rischio altri pagamenti quali, ad esempio, quelli relativi a franchising fee di aziende che
abbiano concesso il proprio format di vendita in franchising in Qatar, le somme dovute a società
operanti in Qatar con propri lavoratori per operazioni spot (quali interventi su impianti), le parcelle di
società di consulenza per lavori eseguiti in Qatar, etc. In tali fattispecie le imprese italiane potrebbero
vedersi scontare le proprie fatture dalla società qatarina con cui sono in rapporti contrattuali.
Allo scopo di evitare tali rischi è stata sottoscritta fra Italia e Qatar una Convenzione Bilaterale contro la
Doppia Imposizione, entrata in vigore nel 2011.
La Convenzione contro le doppie imposizioni fissa dei limiti sulle ritenute fiscali applicabili dalle società
qatarine quando queste si trovano a pagare dividendi, royalties, interessi, etc. a soggetti residenti in
Italia.
In particolare il limite massimo delle ritenute da applicare stabilite dalla Convenzione in oggetto
(ovviamente al ricorrere di alcuni requisiti previsti nella Convenzione), diventa, in riferimento alla
disciplina dei dividendi (articolo 10) e delle aliquote differenziate di ritenuta, rispettivamente il 5% per
partecipazioni di almeno il 25% e il 15% negli altri casi.
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In ordine al trattamento degli interessi (articolo 11) è prevista un’aliquota che non potrà comunque
eccedere il 5% dell’ammontare lordo degli interessi.
Infine, per quanto riguarda il trattamento delle royalties (articolo 12) è prevista una limitata ritenuta alla
fonte del 5%.
È da segnalare come la precedente normativa non prevedesse affatto una precisa differenziazione
delle spese deducibili fiscalmente dalle spese che invece non potevano essere oggetto di deduzione.
Ciò, specialmente con riferimento al dividendo spettante al socio straniero di società di capitali, ha
aperto le porte a vari espedienti di “ottimizzazione fiscale” finalizzati alla riduzione dell’importo da
versare fiscalmente (che, come detto, poteva raggiungere la soglia massima del 35%). Uno dei metodi
maggiormente utilizzati, specialmente in società di dimensioni limitate nelle quali gli amministratori
stranieri erano diretta espressione del socio straniero, consisteva nella prassi di versare
all’amministratore o direttamente al socio straniero somme giustificate quali consulenze, benefit, e altri
vantaggi finanziari i quali, non essendo tassabili ed al medesimo tempo deducibili, andavano a ridurre,
spesso completamente, l’impatto fiscale per il socio straniero. La nuova legge, oltre ad introdurre
l’aliquota unica del 10% è anche intervenuta ridefinendo, rispettivamente agli articoli 8 e 9, le spese
deducibili e non deducibili fiscalmente. L’articolo 9 definisce, fra le altre, le spese non deducibili: le
donazioni ed in generale gli atti di liberalità a clienti o a propri dipendenti, azionisti ed amministratori
nonché ogni stipendio, premio o altro benefit concesso agli amministratori (allorquando detti
amministratori controllino, direttamente o indirettamente, la società), o ai loro familiari e le spese per il
mantenimento della casa-madre pagate dal ramo d’azienda qatarino, oltre una certa percentuale fissata
nei regolamenti attuativi della legge .
La maggior difficoltà per le aziende straniere residenti di ridurre l’impatto fiscale sul proprio dividendo è,
infatti, largamente compensata dall’imposta unica al 10% che, oltre ad escludere il Qatar dai Paesi c.d.
black list, costituisce un forte stimolo all’investimento, unitamente alla Convenzione Italia-Qatar contro
le Doppie Imposizioni.
Degno di nota è anche l’obbligo, posto in capo a tutte le imprese qatarine (comprese quelle detenute al
100% da stranieri) di dotarsi, entro un mese dalla loro costituzione, di una tax card, rappresentante
l’iscrizione della società presso la Tax Authority.
A parte quanto sopra, si segnala che in Qatar non esistono le seguenti imposte:
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• imposta sul valore aggiunto;
• ritenuta d’acconto;
• tassazione sugli immobili;
• tassa sulle donazioni;
• tassa sulle successioni;
• contributi sociali o altre imposte sulla salute.
Il Qatar attualmente non presenta una regolamentazione relativa all’imposta sul Valore Aggiunto, che
non risulta tra le imposte. E’ da rilevare che il Qatar, in quanto firmatario del GCC VAT Framework
Agreement, accordo a cui hanno partecipato tutti i paesi del Golfo, dovrebbe implementare l’imposta
IVA entro il gennaio 2019; durante il 2018 il Ministro delle Finanze dovrebbe presentare una
legislazione in materia, accompagnata da linee-guida e regolamenti di implementazione, seppur lo
scenario geopolitico precedentemente esposto potrebbe comportare delle postposizioni per la
formulazione di tale normativa. Alla data di pubblicazione della presente guida paese nessuna
indicazione specifica è stata ufficialmente comunicata da parte del Ministero delle Finanze.
6. SISTEMA GIURIDICO
L’ordinamento giuridico qatarino è un sistema misto, composto in parte da fonti legislative statali, in
parte dal diritto islamico (sharia).
Inoltre, una natura composita si ritrova anche all’interno delle fonti legislative statali, in quanto
risentono, per alcuni versi, dell’influenza dei sistemi di civil law, e per altra parte dei sistemi
anglosassoni di common law (in particolare nel settore real estate e del diritto di proprietà).
Per quanto riguarda il diritto civile, rimangono regolati dalla sharia i settori più “tradizionali”, ossia lo
status personale, il diritto di famiglia ed il diritto delle successioni, mentre le materie del diritto delle
obbligazioni, dei contratti, della società e del lavoro sono regolati dalla legge ordinaria.
Con riferimento al diritto penale, invece, tutti i crimini di maggiore gravità, quali gli omicidi, i rapimenti
nonché tutti i reati commessi contro la sicurezza dello Stato (incluso il reato di terrorismo) sono regolati
da leggi ordinarie, e rimangono disciplinati dalla sharia solo alcuni reati minori.
Per quanto riguarda il sistema di amministrazione della giustizia, l’ordinamento qatarino prevede
due gradi di giudizio; da alcuni anni è stata introdotta (legge 10/2003) la Court of Cassation che,
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similmente alla Corte di Cassazione italiana, è una corte di terzo grado avente competenza solo sulla
legittimità. La Court of Cassation sta compiendo un’opera di riordinamento sistematico della
giurisprudenza qatarina, al fine di fornire agli operatori (giudici e operatori legali) precedenti
giurisprudenziali certi ed autorevoli. Per gli operatori giuridici, infatti, il maggiore problema è
l’inesistenza, al momento, di un sistema organico di pubblicazione e pubblicità delle sentenze e dei
precedenti giudiziari; ad oggi non esiste alcuna valida banca dati di sentenze e di leggi qatarine, al di
fuori della mera gazzetta ufficiale del governo.
Pertanto, alla luce di quanto precede, specifichiamo che la presente guida è redatta, senza alcuna
pretesa di esaustività, sulla scorta della normativa in vigore al giugno 2018 e delle pronunce
giurisprudenziali che hanno, nonostante l’assenza di un sistema di pubblicazione e pubblicità, acquisito
notorietà per la loro portata, non essendo comunque possibile, per quanto sopra, escludersi la
presenza di ulteriori pronunce, anche e soprattutto recenti, di segno contrario ovvero difforme.
Con riferimento al riconoscimento delle sentenze straniere, il Qatar non ha sottoscritto alcun
accordo bilaterale con l’Italia, né con altri Paesi dell’Unione europea, relativamente al reciproco
riconoscimento delle sentenze, mentre è firmatario della Convenzione di New York del 1958 sul
riconoscimento dei lodi arbitrali stranieri (riservandosi, tuttavia, di riconoscere unicamente i lodi emessi
da corti arbitrali costituite in altri Stati contraenti la Convenzione di New York).
Dal punto di vista dei rapporti internazionali, il Qatar aderisce (fra le altre) alle seguenti organizzazioni
internazionali: Organizzazione delle Nazioni Unite, Gulf Cooperation Council, Fondo Monetario
Internazionale, Organizzazione Mondiale del Commercio – WTO, OPEC, Organizzazione Mondiale per
la Proprietà Intellettuale – WIPO (World Intellectual Property Organisation), Interpol, GAFTA (area di
libero scambio pan-Araba).
Il Qatar non aderisce all’ICSID (il centro internazionale costituito presso la Banca Mondiale di
Washington D.C. per la risoluzione delle dispute internazionali derivanti da illegittime espropriazioni, da
parte degli Stati, di beni appartenenti a persone straniere), ma ha sottoscritto e ratificato con l’Italia un
Accordo Bilaterale sulla Reciproca Promozione e Protezione degli Investimenti. Non è, in ogni caso, un
Paese considerato ad alto rischio relativamente all’espropriazione, da parte dello Stato, di beni
appartenenti a persone straniere.
Il Qatar non ha aderito alla Convenzione Internazionale dell’Aja sull’Apostille, pertanto tutti i
procedimenti di legalizzazione dei documenti stranieri da utilizzare in Qatar richiedono una procedura di
30
legalizzazione consolare onerosa.
Il Qatar è firmatario di Convenzioni contro la doppia tassazione con i seguenti stati: Algeria, Arme-
nia, Austria, Azerbaijan, Barbados, Bielorussia, Brunei, Bulgaria, Cipro, Cina, Corea del Sud, Croazia,
Cuba, Equador, Filippine, Francia, Georgia, Giappone, Giordania, Grecia, Hong Kong, India, Indonesia,
Iran, Irlanda, Italia, Isola di Man, Jersey, Libano, Lituania, Lussemburgo, Kenya, Macedonia, Malesia,
Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Nepal. Norvegia, Paesi Bassi, Pakistan, Panama, Polonia, Porto-
gallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Romania, Russia, Seychelles, Senegal, Serbia, Singapore,
Siria, Slovenia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria, Venezuela, Viet -
nam, Yemen.
Il Trattato contro la Doppia Tassazione Italia Qatar è stato sottoscritto il 15 ottobre 2002 ed è in vigore
dal 7 febbraio 2011.
Il Qatar è firmatario di Accordi bilaterali per la reciproca protezione degli investimenti coi seguenti
paesi: Bielorussia, Belgio, Bosnia Erzegovina, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa Rica, Egitto, Finlan-
dia, Francia, Gambia, Germania, Giordania, India, Iran, Italia, Lussemburgo, Marocco, Montenegro,
Portogallo, Romania, Russia, Svizzera, Turchia.
Il Trattato per la reciproca Protezione degli Investimenti Stranieri Italia Qatar è stato sottoscritto il 22
marzo 2000 ed è in vigore dall’8 gennaio 2004.
Per quanto attiene alle azioni esperibili per la risoluzione delle controversie ai sensi della Legge
13/1990 (Commercial and Civil Procedure Code of Qatar), il termine ordinario di prescrizione di un dirit-
to è di 15 anni, salva diversa disposizione di legge, che in alcuni casi abbrevia tale termine, ad esem-
pio, in materia giuslavoristica (2 anni) e assicurativa (1 anno).
In Qatar la prescrizione dei diritti è interrotta solamente dalla notificazione dell'atto con il quale si instau-
ra un giudizio (ordinario, speciale o esecutivo). La costituzione in mora non ha alcun effetto sul decorso
del termine, ma costituisce soltanto un onere da assolvere prima della proposizione dell’azione giudi-
ziale.
Le più rilevanti misure cautelari previste dall’ordinamento qatarino sono: il sequestro conservativo, la
detenzione del debitore e il divieto di allontanarsi dal Paese.
31
Il sequestro conservativo può avere ad oggetto i beni mobili e immobili del debitore e viene concesso
previa dimostrazione de:
- il fumus boni iuris, ossia la verosimile fondatezza delle ragioni giuridiche fatte valere in giudizio;
e
- il periculum in mora, ossia il rischio che un ritardo nell’accertamento del diritto possa provocare
un pregiudizio al creditore; in particolare le Corti qatarine ritengono sussistente tale requisito
qualora il debitore possa fuggire od occultare suoi beni ovvero quando non risieda nel Paese.
Qualora il debitore rifiuti di dare esecuzione ad un ordine di pagamento o sia in procinto di lasciare il
Paese, il giudice competente, su richiesta del creditore, può emettere un provvedimento di detenzione,
con il quale, verificata la fondatezza del credito, può anche accordare al debitore un periodo di tempo
(non superiore a 6 mesi) per provvedere all’adempimento. L’esecuzione del provvedimento di detenzio-
ne non comporta la risoluzione o la caducazione dei diritti sulla base dei quali il provvedimento è stato
emesso, né impedisce ogni altra esecuzione in base alla legge. I casi in cui il giudice può emanare un
provvedimento di detenzione del debitore sono, tuttavia, specificatamente indicati dalla legge e richie-
dono la prova che il debitore abbia agito con dolo ai danni del creditore.
Il giudice competente per il merito della causa o il presidente della Corte possono, infine, emettere un
ordine restrittivo della libertà del debitore di lasciare il Paese. In tale caso il giudice, dopo aver verificato
la situazione patrimoniale del debitore (stimando sommariamente il debito qualora non sia di preciso
ammontare) e la fondatezza della domanda, può emettere un ordine restrittivo, con il quale ordina il se-
questro del passaporto del debitore e ne dà notizia a tutti i porti e gli aeroporti del Paese.
Dopo tale introduzione si riportano brevemente in seguito i punti di maggiore interesse per quanto attie-
ne alle azioni civili nel caso di controversie sorte all’interno della giurisdizione qatarina.
Procedimenti sommari d’ingiunzione
Il Codice di procedura qatarino non contempla procedimenti sommari, in quanto tutte le controversie
vengono trattate con giudizio ordinario, in tutti e tre i gradi di giudizio. Si tratta di un grosso limite del si -
stema e da più parti si chiede una riforma, anche alla luce delle più moderne normative adottate negli
altri Stati dell’area del Golfo.
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Procedimenti ordinari
I procedimenti in materia civile si svolgono su tre gradi di giudizio: i primi due, di merito, e il terzo (di
fronte alla Corte di Cassazione) di legittimità. Le Corti ordinarie sono suddivise in sezioni specializzate,
tra le quali assumono particolare rilievo quella competente in materia giuslavoristica e quella in materia
di titoli di credito.
Spese processuali
Il Codice di procedura qatarino non contempla l’istituto della condanna alle spese. La competenza a de-
cidere in materia spetta sempre al giudice, che liquida le spese con ampia discrezionalità. Nella pratica,
la percentuale degli onorari del difensore di controparte liquidati a carico del soccombente è sovente di
importo molto ridotto rispetto alla somma effettivamente quantificata nella nota spese. Nel caso di più
condebitori, le spese possono essere divise in egual misura o in base al grado di responsabilità accer-
tata.
Procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti stranieri
Il Qatar non ha stipulato con l’Italia alcuna Convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sen-
tenze straniere.
Il Qatar è parte della Convenzione di Riyadh, che prevede il mutuo riconoscimento delle sentenze
emesse in Bahrain, Kuwait, Oman, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. Tali sentenze sono riconosciu-
te in Qatar senza revisione nel merito della causa. La parte interessata ha l’onere di chiedere la regi-
strazione della sentenza presentandone una copia debitamente certificata e autenticata unitamente alla
prova della sua esecutività. La competenza è della Corte di prima istanza e, successivamente, della
Corte dell’esecuzione. In alcuni casi previsti dalla Convenzione di Riyadh, è stata ammessa l’esecuzio-
ne di una sentenza straniera direttamente da parte della Corte dell’esecuzione.
In assenza di Trattati internazionali in materia, il riconoscimento delle sentenze emesse in un altro Sta-
to è regolato dalle disposizioni del Codice di procedura civile.
In data 30/3/2003 è entrata in vigore in Qatar la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimen-
to e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.
Il Qatar non ha apposto riserve o formulato dichiarazioni in relazione alla Convenzione di New York del
1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.
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Arbitrato
Nel febbraio del 2017 il Qatar ha adottato la legge 2/2017 relativa all’arbitrato civile e commerciale,
andando a sostituire gli articoli 190-201 del codice di procedura civile e commerciale (legge 13/1990)
ed ogni altra precedente legge su tale materia. Tale nuova normativa presenta un carattere ispirato alla
libertà negoziale delle parti per quanto attiene a vari aspetti del procedimento di arbitrato, permettendo
alle stesse di determinare un ampio spettro di regole e procedure da applicarsi all’ arbitrato.
Come punto di partenza di un arbitrato, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7 legge 02/2017,
risulterà necessaria la conclusione di accordo di arbitrato tra le parti, che sia valido ed applicabile,
ovvero:
che l’accordo indichi specificatamente le parti dell’arbitrato;
che l’accordo si redatto per iscritto, come parte del contratto tra le parti, ovvero come accordo
separato;
che sia sottoscritto dalle parti, ovvero che vi sia prova della trasmissione dell’accordo tra le due.
Anzitutto, mediante l’accordo stipulato tra le parti, le stesse procederanno all’individuazione dell’istitu-
zione competente nelle materie che questa potrà trattare durante il procedimento di arbitrato. Tra le
principali istituzioni presenti in Qatar, si rilevano:
la Qatar International Court and Dispute Resolution Centre (QICDRC - https://www.qicdrc.com.-
qa/), la quale opera principalmente su controversie concernenti i contratti conclusi in base alle
disposizioni del cd. Qatar Financial Center, ovvero società costituite all’interno dello stesso.
la Qatar International Centre for Conciliation and Arbitration (QICCA – https://www.qicca.org/) ,
istituita nel 2006 sotto l’egida della Camera di Commercio e dell’Industria qatarina.
l’ International Chamber of Commerce ( ICC - https://qatarchamber.com/icc-qatar/).
Per quanto attiene alla composizione del collegio arbitrale secondo il disposto della legge 02/2017,
questo dovrà essere composto da almeno tre arbitri, salvo diverso accordo tra le parti, mentre nessuna
disposizione è prevista per quanto attiene alla nazionalità degli stessi. Tuttavia viene previsto che gli
arbitri siano selezionati da una lista tenuta dal Ministero della Giustizia, e che ogni individuo che ricopra
tale ruolo potrà essere esposto a responsabilità per quanto attiene all’esercizio dei suoi poteri nei casi
di male fede, collusione o grave negligenza.
Tra le misure che potranno essere adottate dal collegio arbitrale, l’articolo 17 della legge 02/2017
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prevede anche la possibilità di adozione di misure provvisorie o ordini preliminari in considerazione
della natura della controversia o al fine di prevenire un danno irreparabile, tra le quali si rilevano:
misure atte al mantenimento o ripristino dello status quo durante la determinazione della contro-
versia;
misure atte a preservare i patrimoni oggetto della controversia;
misure atte a prevenire ostacoli al procedimento di arbitrato stesso;
misure atte alla conservazione di prove che potrebbero essere rilevanti al fine della risoluzione
della controversia.
Per quanto attiene a possibili appelli alla sentenza, gli unici motivi di contestazione del giudizio di
arbitrato possono essere collegati alla nullità dello stesso secondo uno dei motivi previsti dalla sopra
citata legge, ovvero:
l’incapacità di una delle due parti;
l’invalidità dell’accordo di arbitrato stipulato tra le parti;
motivi collegati alla mancata citazione in arbitrato;
giudizio di arbitrato che ecceda le materie oggetto dell’accordo di arbitrato (sempre che queste
ulteriori materie non siano direttamente ed inseparabilmente collegate alle prime);
determinazione del collegio arbitrale in violazione della legge qatarina sull’arbitrato sopra espo-
sta;
Al di fuori di tali motivi, che possono essere alla base di una richiesta di annullamento dell’arbitrato da
presentare entro 30 giorni dalla data del giudizio, le parti non potranno procedere all’appello e la deci -
sione formulata dal collegio arbitrale sarà definitiva.
In sintesi, i tre consigli pratici volti a minimizzare i rischi di una controversia o nel caso dovesse
insorgere, di poter gestire detta eventuale controversia su basi partitarie con una controparte locale
qatarina, sono i seguenti:
1. Prevedere sempre, allorquando possibile (e detta possibilità persiste nella maggior parte delle
circostanze), una clausola arbitrale, anche con corte arbitrale locale dato che ne esistono di
estremamente competenti;
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2. Strutturare sempre contratti scritti e selezionare la legge applicabile agli stessi a seconda della
natura del contratto stesso;
3. Legalizzare l’accordo presso i notai locali o la Camera di Commercio allorquando questo venga
richiesto.
7. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
La legislazione relativa alla proprietà intellettuale ed industriale qatarina è composta, in particolare,
dalla legge 9/2002 su marchi, indicazioni geografiche e design, e dalla legge 7/2002 sulla protezione
dei diritti d’autore e dei diritti connessi.
Il Qatar è, inoltre, membro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC – WTO) ed è tra i
firmatari dei Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Accordi TRIPS), a partire dal gennaio
1996.
I vari aspetti connessi ai diritti di proprietà intellettuale ed industriale sono amministrati dal Ministero
dell’Economia e del Commercio.
Il Qatar è membro del WIPO dal 3 settembre 1976 ed è firmatario della Convenzione di Parigi dal 5
luglio 2000 nonché della Convenzione di Berna (relativa alle opere letterarie e artistiche) dal 5 luglio
2000; infine, è membro del GCC Patent Cooperation Treaty (PCT).
Brevetti
Il Qatar, come paese membro del GCC, aderisce al sistema comune GCC sulla registrazione dei
brevetti. L’ufficio brevetti del GCC (GCC Patent Office) si trova a Riyadh, Arabia Saudita.
La registrazione di un brevetto da parte dell’Ufficio Brevetti GCC conferisce protezione a detti brevetti in
tutti gli Stati membri del GCC, senza la necessità di perseguire ulteriori registrazioni in ogni Stato
membro; tuttavia, in materia di contraffazione, la legislazione relativa è governata dalle leggi nazionali
di ciascun Stato membro.
Per quanto riguarda la normativa nazionale, i brevetti sono regolamentati e protetti sulla base del
decreto 30/2006; è stato inoltre costituito un apposito ufficio brevetti presso il Ministero dell’Economia.
Design
I disegni industriali sono disciplinati dalla citata legge 9/2002 su marchi, indicazioni geografiche e
design; tuttavia, i regolamenti di attuazione non sono ancora stati emessi.
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A fronte di tale situazione, è normale ritrovare nei quotidiani qatarini a massima tiratura (ad es. Gulf
Times, The Peninsula, etc.) avvisi precauzionali relativi ai design che vengono pubblicati, addirittura
con l’indicazione dei dati tecnici, allo scopo di assicurare una tutela agli stessi nonostante l’oggettiva
incertezza che esiste nella normativa specifica a livello locale.
Diritti d’autore
La disciplina in materia è contenuta nella legge 7/2002, la quale assicura una protezione di 50 anni alle
opere artistiche e letterarie.
Marchi
Ogni persona fisica o giuridica (sia qatarina che non qatarina) può depositare un proprio marchio in
Qatar. La procedura è gestita dall’ufficio marchi presso il Ministero dell’Economia.
La documentazione principale che deve essere prodotta è la seguente:
• un mandato (Power of Attorney) a favore di un agente locale (nel caso in cui la persona che
deposita il marchio non sia residente in Qatar);
• nel caso delle persone giuridiche è necessario produrre anche l’iscrizione alla relativa Camera di
Commercio del Paese ove la società ha la propria sede legale (se la sede legale è in un Paese
diverso dal Qatar, è necessario che detta documentazione venga legalizzata e tradotta);
• una application form in cui i principali elementi da riportare sono i seguenti:
logo e marchio che si vuole depositare (in 15 copie);
nome del proprietario del marchio (unitamente al certificato di iscrizione presso
la Camera di Commercio di cui sopra);
classe/i di prodotto nella/e quale/i il richiedente intende registrare il marchio (una
classe di prodotto per ciascuna application). In tal senso, valgono le medesime
classi della Convenzione Internazionale di Nizza sulla Classificazione
Internazionale dei marchi, sebbene il Qatar non vi abbia formalmente aderito;
un indirizzo in Qatar per eventuali comunicazioni (solitamente corrisponde
all’indirizzo dell’agente che si occupa della registrazione);
la sottoscrizione (è sufficiente quella dell’agente).
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La procedura richiede un tempo di completamento di circa 8/10 mesi, in quanto il marchio, nel corso
della procedura di registrazione, deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale qatarina e su un
quotidiano nazionale e, a partire dalla pubblicazione, dovrà passare un termine di 120 giorni durante i
quali possono essere formalizzate eventuali opposizioni alla registrazione formale del marchio stesso.
La registrazione ha un durata di 5 anni, rinnovabile per un numero indefinito di volte.
Un marchio può essere assegnato o ceduto a condizione che la cessione venga registrata in conformità
a quanto previsto dalla legge. Le violazioni dei marchi sono regolate da norme specifiche di legge.
8. DIRITTO DEL LAVORO
I rapporti di lavoro in Qatar sono regolati dalla legge 14 del 2004 a cui sono complementari una serie di
normative (tra cui la principale è certamente la legge 21/2015 – “New Sponsorship Law”) e regolamenti
ministeriali che, nel loro complesso, disegnano l’intera legislazione di diritto del lavoro. Non sono
regolamentati all’interno della legge 14/2004 i lavoratori pubblici (governativi, polizia, forze armate, etc.)
nonché i collaboratori domestici (salvo lavorino a tempo pieno).
Ogni società che intenda assumere dipendenti in Qatar deve registrarsi presso il Ministero del Lavoro,
procedura che viene solitamente avviata non appena la società viene costituita. Per potersi registrare
presso il Ministero del Lavoro una società è tenuta a presentare la seguente documentazione:
• copia della licenza commerciale;
• copia della documentazione identificativa dei soci (i.e. passaporto, per i soci persone fisiche, e
copia del certificato di registrazione presso la Camera di Commercio, per i soci persone
giuridiche).
È prassi per le società operanti in Qatar nominare un proprio “PRO” (Public Relation Officer) il quale è
dotato del potere di rappresentanza per lo svolgimento di tutte le necessarie attività finalizzate alla
registrazione dei lavoratori presso il Ministero del Lavoro, nonché per il compimento di tutti gli altri
adempimenti burocratici per conto della società stessa.
È possibile assumere personale esterno ai Paesi del Gulf Cooperation Council (GCC, di cui fanno parte
Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar) solo a seguito dell’approvazione da
parte del Ministero del Lavoro e del Dipartimento per l’Immigrazione. Tuttavia è relativamente agevole
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ottenere detta approvazione in quanto vi è una naturale scarsità di lavoratori di nazionalità qatarina o
comunque di un paese appartenente al GCC (altrimenti preferiti, per legge, ai lavoratori stranieri)
disposti a farsi assumere nel settore privato, in particolare per incarichi di manovalanza ma in generale
in tutti i settori produttivi, con l’eccezione dei posti dirigenziali di alto livello.
Una società potrebbe tuttavia incontrare qualche difficoltà nell’ottenimento di tale approvazione anche
nel caso di assunzione di personale con funzione di manovalanza laddove i lavoratori che intenda
assumere provengano da Paesi dai quali si sia già originato un forte flusso migratorio diretto verso il
Qatar, ciò in quanto il governo qatarino persegue l’obiettivo di evitare un afflusso consistente di
lavoratori provenienti dalla medesima area geografica (questo fenomeno si sta verificando in questo
periodo storico con riferimento, ad esempio, ai lavoratori provenienti da India e Pakistan).
Con riferimento ai lavoratori provenienti da Paesi europei e, più generalmente, ai lavoratori occidentali,
non si rilevano particolari problemi ed il permesso all’assunzione potrà essere ottenuto con relativa
facilità.
Ogni società ha poi l’obbligo di “sponsorizzare” i propri lavoratori, ossia di farsi garante per essi e far sì
che essi ottengano il visto lavorativo necessario per poter operare nel Paese. Tale obbligo è, in
particolare, disciplinato nell’ambito della citata legge 21/2015 (“New Sponsorship Law”) laddove si
stabilisce che i doveri del datore di lavoro nei confronti del lavoratore riguardano, sostanzialmente, i
seguenti obblighi principali:
• pagare lo stipendio mensile (pagamenti che debbono essere tracciabili grazie alla recente
introduzione del c.d. “Wage Protection System”);
• assicurare il lavoratore contro gli infortuni;
• garantire il godimento di ferie e di turni di riposo, come prescritti dalle normative applicabili;
• rimpatriare il lavoratore straniero nel Paese in cui egli è stato assunto o nel Paese di origine alla
cessazione del rapporto di lavoro.
Con riferimento alla struttura del rapporto di lavoro, esso varia, ovviamente, a seconda della tipologia di
lavoratore ed alla sua forza contrattuale.
In via generale, ogni contratto di lavoro deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere, a
favore del lavoratore, una serie di protezioni minime previste dalla legge.
Un contratto di lavoro può essere concluso a tempo determinato oppure a tempo indeterminato. I
contratti a tempo determinato non possono durare più di 5 anni ma, al loro termine, possono essere
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rinnovati con l’accordo di entrambe le parti. I contratti a tempo indeterminato possono essere interrotti
da ciascuna parte previo preavviso scritto all’altra parte secondo le tempistiche indicate nel contratto di
lavoro o previste dalla legge.
A tutela del lavoratore, il preavviso deve essere di almeno una settimana per il primo anno di impiego,
di due settimane dal secondo al quinto anno di impiego e di un mese per lavoratori che abbiano già
lavorato per il medesimo datore di lavoro per almeno 5 anni.
È ammessa la previsione di un periodo di prova, durante il quale il lavoratore può essere licenziato con
un preavviso di soli tre giorni; detto periodo di prova tuttavia non può estendersi per un periodo
eccedente i sei mesi.
L’articolo 61 della legge 14/2004 individua le ipotesi in cui un lavoratore può essere licenziato per
giusta causa.
Il contratto di lavoro deve indicare il salario base del lavoratore e gli eventuali benefit (contributi per
automobile, affitto, telefono, etc.). Specifici regolamenti del Ministero del Lavoro prevedono le soglie
minime di stipendio per gli operai, che sono solitamente molto più bassi rispetto alle medie di stipendio
dei lavoratori europei.
Il dipendente ha diritto ad una indennità (liquidazione) di fine rapporto che viene calcolata sulla base del
salario base (3 settimane di salario per ogni anno di attività). Questo è il motivo per cui il salario base
tende ad essere piuttosto contenuto, a fronte di vari contributi a favore del lavoratore in termini di
benefit, i quali non sono computati ai fini della quantificazione della liquidazione dovuta al termine del
rapporto.
L’orario di lavoro settimanale è di 48 ore, ridotto a 36 ore durante il periodo del Ramadan (anche per i
lavoratori non musulmani). Le ore di lavoro straordinario devono essere retribuite con una retribuzione
oraria maggiorata del 25% rispetto al salario orario di base. Lo stipendio dovuto a lavoratori impiegati
nel weekend o durante i giorni di festa è pari alla paga base oraria maggiorata del 50%.
Ai lavoratori spettano 3 settimane di ferie retribuite all’anno, a partire dal completamento del primo anno
di lavoro. Le settimane di ferie retribuite sono pari a 4 settimane all’anno per i rapporti di lavoro
eccedenti i 5 anni.
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Ai lavoratori deve essere inoltre riconosciuto almeno un giorno di ferie alla settimana (solitamente il
venerdì) e giorni straordinari di ferie nelle seguenti occasioni:
• Eid al Fitr (fine Ramadan): 3 giorni;
• Eid al Ad’ha: 3 giorni;
• festa nazionale del Qatar: 18 dicembre;
• festa dello sport (il secondo martedì di ciascun anno);
• altri 3 giorni a scelta del datore di lavoro (solitamente Natale e Pasqua per i lavoratori di religione
cristiana).
Il lavoratore ha, inoltre, il diritto di ricevere la retribuzione durante i periodi di malattia, nella misura della
retribuzione piena per le prime due settimane di malattia, della metà dalla seconda alla sesta settimana
di malattia. In caso di malattia che si prolunghi per un periodo eccedente le 20 settimane consecutive, il
lavoratore può essere licenziato. Le donne che abbiano completato un anno di lavoro hanno diritto a 50
giorni di maternità.
Si segnala che, quando un lavoratore intende trasferirsi da un datore di lavoro ad un altro, in alcuni casi
deve previamente ottenere l’approvazione del precedente datore di lavoro, il quale deve rilasciare una
“lettera di non obiezione” (“non-objection letter”).
La New Sponsorship Law ha tuttavia introdotto alcuni temperamenti a questa disciplina molto stringente
che, rispetto al passato, consentono un più agevole trasferimento dei visti, sul presupposto tuttavia che
il precedente rapporto di lavoro si sia esaurito.
Un’ulteriore prerogativa dei datori di lavoro era quella di concedere il permesso ai propri dipendenti per
potere uscire dal Paese, disciplina in buona parte abrogata dalla legge 13 del 2018. Secondo la
precedente normativa ogni persona fisica straniera residente in Qatar, infatti, necessitava del permesso
del proprio datore di lavoro per poter uscire dal Paese, permesso che poteva essere emesso una
tantum (in tal caso il permesso ad uscire era valido per una settimana dall’emissione e consentiva una
sola uscita dal Paese) oppure per un periodo di un anno (in tal caso il permesso ad uscire era valido
per un intero anno dall’emissione e consentiva un numero indeterminato di uscite dal Paese). Dal
giugno 2017 detti permessi erano concessi a titolo gratuito (prima il permesso singolo costava 10 QR
mentre il multiple exit visa 500 QR). Con la nuova normativa, legge 13 del 2018, il sistema dell’Exit
Visa, ampiamente criticato a livello internazionale in quanto limitativo dei diritti umani dei lavoratori, è
stato quasi completamente abolito. Permane la facoltà per le imprese di stilare una lista di lavoratori di
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posizione apicale (comunque non oltre il 5% della forza lavoro complessiva) che necessitano ancora
del visto di uscita. Questo, presumibilmente, al fine di prevenire la fuga dal Paese dei rappresentanti
legali di una società in caso di incidenti o altre gravi vicende societarie. Stante la recentissima
implementazione della legge non si hanno ulteriori particolari circa l’effettivo funzionamento della
stessa.
9. PROCEDURE DI APPALTO
a. Legge No. 24/2015
La normativa qatarina regolante gli appalti pubblici è rappresentata dalla Legge n. 24 del 2015 ("Law
Regulating Tenders and Bids"), la quale ha notevolmente riformato, nonché modernizzato, la
precedente legge qatarina in materia (Legge n 26 del 2005).
La nuova legge ha come obiettivi quelli di:
coinvolgere maggiormente, fin dalla fase della strutturazione dell’offerta, i singoli ministeri/entità
statali che emettono il bando. E’ stato abolito il Central Tender Committee che nella precedente
regolamentazione normativa curava, in modo centralizzato, le gare di appalto per tutti i
ministeri/entità statali;
prevedere un meccanismo di risoluzione delle controversie nate durante la fase di
aggiudicazione, strutturato al fine di prevenire e risolvere, in modo flessibile, eventuali
contenziosi;
favorire le piccole/medie aziende stabilite in Qatar con la previsione di nuove procedure
particolarmente favorevoli, per taluni appalti, che possono non richiedere le garanzie finanziarie
(bid e/o performance bond);
introdurre la procedura del cd. appalto “a due fasi” che prevede una prima fase di prequalifica
ed una seconda fase di valutazione vera e propria delle offerte (dal punto di vista tecnico ed
economico);
in generale, adeguare la normativa qatarina agli standard interazionali, con particolare
riferimento alla disciplina UNCITRAL (la Commissione delle Nazioni Unite per il diritto
commerciale internazionale uniforme).
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La legge del 2015, similmente a quella del 2005, continua tuttavia a non applicarsi ad alcune tipologie
di appalti che si caratterizzano per la loro importanza, sia in termini strategici che di entità economica:
gli appalti di natura miliare/difesa e quelli relativi alle forniture per le forze di polizia (che per le
loro caratteristiche strategiche vengono gestiti in modo autonomo e riservato dai ministeri
competenti);
gli appalti delle società di stato energetiche (Qatar Petroleum e Qatar Gas) le quali, in
considerazione del loro carattere strategico per l’economia dello Stato, hanno la facoltà di indire
gare di appalto in autonomia ricorrendo a propri organismi interni creati allo scopo.
La legge del 2015 ha introdotto varie procedure di appalto e ha contemporaneamente regolamentato, in
modo maggiormente preciso rispetto alla normativa pregressa, le modalità di svolgimento degli appalti
al fine di garantire ad essi una maggiore imparzialità e trasparenza. Il principio base della normativa è
che, salvo per i settori esclusi dalla Legge del 2015, solo una effettiva gara di appalto sia in grado di
valutare le offerte dal punto di vista tecnico ed economico e possa garantire la migliore
prestazione/fornitura.
Il Central Tender Committee è stato abolito dato che gli appalti, secondo la nuova normativa, devono
essere gestiti direttamente dal ministero/entità statale che lo emette. Tuttavia è stato istituito presso il
Ministero delle Finanze, ex articolo 9 della Legge del 2015, un comitato (il “Comitato”) il cui compito è
quello di coordinamento e direzione fra i vari ministeri finalizzato alla gestione delle procedure di
appalto, il cui giudizio finale spetta comunque al ministero/entità emittente.
b. Tender: tipologie, garanzie e classification
Varie sono le tipologie di appalto previste nel qatarino, come brevemente riassunte nello schema
seguente.
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Tipologia Caratteristiche principaliAppalto a due fasi Si tratta della maggiore novità introdotta dalla legge del 2015.
Secondo le intenzioni del legislatore dovrebbe essere la metodologia base
da adottare per le gare di appalto in Qatar. Detta metodologia prevede per
l’appunto due fasi: (i) la prima si estrinseca in una offerta tecnica (non
economica) di massima che consenta un primo esame da parte della
commissione, (ii) la seconda, riservata alle sole società che abbiano
superato la prima fase, riguarda l’offerta vera e propria, che dovrà essere sia
di natura tecnica che economica, e viene svolta secondo il consueto schema
della doppia busta nel rispetto delle procedure standard previste dalla
normativa. Appalto limitato Riguarda società che si siano già pre-qualificate (procedura di
classificazione, vedi infra) con il ministero/entità statale competente. In tal
caso la commissione inviterà le società già pre-qualificate a fare la loro
offerta di natura tecnica ed economica.
E’ importante per le aziende che vogliano operare in Qatar nei settori ove è
prevista la classificazione, assumere le necessarie informazioni relative a
come pre-qualificarsi, dato che il numero di società pre-
qualificate/classificate è ancora basso rispetto al loro numero complessivo. Appalto a settore Allorquando un appalto, per qualsiasi motivazione, non sia concluso con
l’aggiudicazione a una società adatta a svolgerlo e ci siano ragioni di
urgenza che non consentono lo svolgimento di una seconda gara, l’ente
competente può invitare una serie di aziende operanti nel settore in cui
l’appalto si svolge a fare la loro offerta. Detto invito viene fatto selezionando
le aziende dalle liste settoriali depositate presso il Ministero dell’Economia e
della Camera di Commercio.Appalto a chiamata diretta Allorquando le autorità siano consapevoli, per ragioni di monopolio o per
esperienze pregresse, che solo una determinata azienda sia effettivamente
in grado di fornire un determinato materiale o prodotto oppure svolgere un
determinato servizio, la Commissione può concedere al ministero o all’entità
statale che richiede il bene o il servizio la possibilità di procedere a chiamata
diretta nei confronti di una azienda individuata.
La nuova legge è maggiormente precisa anche per quello che concerne le garanzie finanziarie legate
alla gara, il cui ammontare è stato standardizzato come segue:
per la fase dell’offerta è previsto un bid bond il cui valore non deve superare il 5% del valore
complessivo della commessa;
dopo l’aggiudicazione la società vincitrice è tenuta a versare un performace bond di almeno il
10% del valore complessivo della commessa.
La bondistica deve essere garantita da banche locali. In Qatar il sistema bancario si presenta solido e
spesso le banche locali hanno istituti di riferimento in Italia/Europa; pertanto le società non ancora
consolidate in Qatar possono utilizzare banche italiane/europee in grado di fare da tramite con le loro
controparti bancarie locali per l’emissione delle garanzie richieste.
In relazione ad appalti di natura governativa, similmente a quanto previsto nella legge del 2005, nei
seguenti settori:
edilizia (edifici, ponti, dighe, tunnel, costruzioni di cemento, costruzioni in acciaio);
manutenzione di edifici;
costruzioni/manutenzioni stradali e fognarie;
lavori agricoli;
ogni ulteriore specializzazione per la quale in futuro sarà richiesta la “classificazione”;
è necessario che le imprese partecipanti abbiano ottenuto, da parte del Comitato, la cd. classificazione.
Scopo della procedura di classificazione è quello di consentire al Comitato di effettuare una valutazione
preliminare e approfondita (cosa che la prima fase di un appalto a due fasi non consentirebbe) delle
società, al fine di creare delle liste di imprese con esperienza già certificata in determinati settori.
La classificazione viene emessa tenendo conto di una serie di fattori (art. 97 della Legge) fra cui:
la documentazione che comprovi che la società sia registrata in Qatar;
la situazione finanziaria e patrimoniale della società, certificata da un revisore;
il personale tecnico della società registrato in Qatar, con prova dei titoli di studio da questi
acquisiti;
una lista dei macchinari ed equipaggiamenti posseduti dalla società in Qatar;
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una descrizione dei progetti pregressi completati (in Qatar e all’estero);
altra rilevante documentazione eventualmente richiesta.
Ogni classe di servizi sottoposta a classificazione viene poi divisa in diversi livelli (c.d. "gradi") di
importanza.
Detto sistema consente allo stato qatarino di indire gare di appalto nei settori della classificazione
rivolgendosi alle società che, in particolari settori strategici per l’economia del Qatar, abbiano già
dimostrato la loro competenza nel settore.
Nel caso di ottenimento di un appalto l'impresa estera che voglia costituire una sua entità in territorio
qatarino potrà operare nei seguenti modi:
a) costituendo una filiale/branch, dopo aver ottenuto l'appalto. In questo caso non si deve ricorrere alla
“sponsorship” da parte di un'impresa qatarina. Uno dei requisiti fondamentali è il deposito del contratto
con l'ente pubblico/società governativa assegnataria dell'appalto stesso. Il branch potrà essere
mantenuto unicamente per la durata dell'appalto stesso e per il periodo di garanzia dello stesso.
b) costituendo una società a responsabilita' limitata (LLC) con un partner qatarino (persona fisica o
società) che funge da sponsor ex Legge sulle società commerciali n. 11 del 2015.
c. Finanziamenti per opere infrastrutturali
Le opere infrastrutturali di carattere pubblico sono finanziate direttamente dagli organismi di Stato che
bandiscono le gare. In seguito alle recenti restrizioni finanziarie vi e' una forte tendenza a bandire gare
con la formula del PPP (Pubblic Private Partnership). La PPP e' un accordo di partnership tra
pubblico e privato e rappresenta un modello alternativo di finanziamento pubblico e di appalto di beni
infrastrutturali.
Uno dei modelli piu' comuni di PPP e' quello per cui la costruzione, la gestione ed il mantenimento del
bene vengono dati in concessione (solitamente per 20-25 anni) ad un investitore privato esperto del
settore. In questo modo il rendimento del privato e' legato ai suoi stessi risultati e performance.
Solitamente una PPP offre vari vantaggi, tra cui quello di poter accedere ad un know-how migliore in
quanto gestito da esperti, migliorare l'efficienza sia nella fase di costruzione che nella fase di gestione
del bene, liberare risorse pubbliche, attrarre investitori stranieri.
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Al momento non esiste ancora una legge che regolamenti la partnership tra pubblico e privato, ma una
proposta di legge è stata sottoposta al vaglio del Consiglio dei Ministri.
La partecipazione alle gare comporta la presentazione di un bid bond e un performance bond
rispettivamente del 5% e del 10% del valore complessivo del bando.
La SACE è operativa con un Ufficio a Dubai e dispone di linee di finanziamento per imprese italiane
che operano nell'area del GCC (investimenti diretti, partecipazioni a gare, ecc). A Doha è stato aperto
un ufficio di rappresentanza di Intesa San Paolo per offrire servizi finanziari alle imprese italiane che
operano in Qatar.
10. LE ZONE ECONOMICHE SPECIALI
Qatar Financial Center
Come già illustrato, in Qatar gli investimenti esteri subiscono determinate limitazioni, sia in termini
operativi (occorre, infatti, un socio locale che, nel caso delle società di capitali, detenga almeno il 51%
delle quote), sia in termini di intervento (alcuni settori, quali quello bancario, assicurativo o di
brokeraggio, sono riservati – in mainland – unicamente ai qatarini) nonostante la Legge 13/2000
relativa agli investimenti esteri abbia, anche grazie alle recenti modifiche, aperto il mercato qatarino agli
operatori stranieri.
Pertanto, allo scopo di creare un humus fertile agli investimenti esteri nel settore finanziario e dei servizi
ad esso correlati, nel 2005, sull’esempio di quanto avvenuto a Dubai con il Dubai International
Financial Center, è stato inaugurato il Qatar Financial Center (“QFC”).
Il QFC è, nei fatti, una sorta di zona di libero scambio all’interno della quale gli investitori stranieri hanno
la possibilità di costituire un’organizzazione stabile e di operare senza la necessaria presenza di un
socio/sponsor qatarino.
Deve essere sottolineato che le leggi in vigore nel QFC non sono le stesse vigenti nel mainland Qatar:
nel QFC, infatti, vige una legislazione particolare, creata ad hoc per il QFC stesso e basata su standard
operativi internazionali del settore, fortemente influenzata dalla legislazione inglese in materia.
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Gli operatori stranieri che desiderino costituirsi in società e operare all’interno del QFC non sono tenuti
a rapportarsi operativamente con le istituzioni qatarine operanti in mainland, ma devono rapportarsi
unicamente con la QFC Regulatory Authority (“QFCRA”) la quale costituisce un desk unico avente la
funzione e la responsabilità, fra le altre cose, di concedere le licenze alle società straniere e locali per
potersi costituire e per poter operare all’interno del QFC. Altre istituzioni, oltre alla QFCRA, ma sempre
interne al QFC, sono state create per offrire alle società operanti nel QFC tutta l’assistenza possibile e
provvedere ai necessari controlli sulle attività delle stesse.
La legge costituente e disciplinante il QFC, nonché l’operatività della QFCRA, è la Legge 7/2005 e
successive modifiche.
In estrema sintesi, la legge 7/2005, oltre a stabilire i compiti e i poteri del QFC, stabilisce altresì quali
siano le attività che possono essere svolte all’interno di esso (permitted activities). Il QFC è stato,
infatti, originariamente creato come centro finanziario all’interno del quale possono essere svolte tutte
le permitted activities di tipo finanziario (a loro volta considerate quali regulated activities, così definite
perché soggette a controlli molto forti da parte degli organi di controllo del QFC), nonché tutte le altre
attività complementari a queste (quali quelle contabili, legali, fiscali, etc., definite not regulated activities
in quanto soggette a controlli meno incisivi rispetto alle altre). Tuttavia, con regolamentazione del 2015,
ma di fatto attiva a far data dal 1° gennaio 2016, il QFC ha sensibilmente ampliato il novero delle
permitted not regulated activities così aprendo la propria piattaforma a tutta una serie di nuove attività
sulla falsariga di quanto accade con riferimento alle Free Zones di matrice emiratina.
La lista delle permitted activities (a loro volta suddivise in regulated e not regulated activities) è
contenuta nell’Allegato 3 della legge 7/2005, come modificato ed integrato dalle citate intervenute
modifiche regolamentarti del 2015, e comprende:
Attività regolamentate:
servizi finanziari, bancari e di investimento;
servizi di assicurazione e ri-assicurazione;
mercato valutario, azionario e delle materie prime;
servizi di gestione patrimoniale, fondi di investimento, attività di project finance e finanza islami-
ca;
amministrazione e consulenza di gestione di fondi d’investimento;
gestione di fondi pensione;
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attività di brokeraggio assicurativo e finanziario;
attività di consulenza finanziaria;
attività di trustee professionisti.
Attività non regolamentate:
attività di brokeraggio o attività marittima;
società di rating;
amministrazione finanziaria e societaria;
attività di consulenza contabile, fiscale e legale;
creazione e amministrazione di trust;
attività di creazione e amministrazione di società;
attività di audit;
servizi legali;
attività di consulenza in materia di Information Technology
attività di agenzia pubblicitaria;
architettura;
engineering design;
engineering in ambito scientifico e produttivo;
pubblicità e media;
attività di traduzione ed interpretariato;
attività di consulenza in materia logistica;
project management;
marketing and brand management;
attività di organizzazione di eventi;
consulenza e pianificazione fiscale;
attività di gestione del patrimonio immobiliare;
attività in materia di proprietà intellettuale ed industriale;
ulteriori attività secondo la dicitura della legge, la quale si limita ad utilizzare tale clausola di sal -
vezza senza specificare esaustivamente quali potrebbero essere tali attività.
Il regime fiscale del QFC si presenta piuttosto lineare:
una entità costituita in QFC (similmente a quanto avviene in mainland Qatar) è soggetta ad una
tassazione del 10% sui soli profitti;
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i pagamenti effettuati da entità costituite in QFC verso soggetti operanti in Qatar ma non
residenti fiscalmente nel Paese non sono soggetti alle ritenute previste per legge (si veda il
paragrafo dedicato alla fiscalità);
valgono anche per le entità costituite in QFC i vari trattati contro la doppia imposizione;
non vi sono ulteriori tasse oltre a quella già indicata del 10% sui meri profitti (tuttavia se l’IVA
dovesse essere introdotta riguarderà anche il QFC);
i profitti realizzati in operazioni che si svolgono fuori dal territorio qatarino sono tassati allo 0%
(questo al fine di affermare il QFC come una sorta di hub per investimenti esteri).
Le tipologie societarie attraverso le quali le entità giuridiche straniere possono registrarsi/costituirsi ed
operare nel QFC sono sostanzialmente analoghe a quelle previste per la costituzione nel mainland
Qatar, sebbene recanti talune differenze.
Segnatamente trattasi della branch, dell’ufficio di rappresentanza e della società a responsabilità
limitata di diritto locale (“LLC”), nel caso di specie da intendersi quale “diritto del QFC” secondo quanto
sopra esposto.
In particolare, trattasi di tipologie societarie che, pur godendo degli stessi regimi di responsabilità ed
operatività previstiti per le omologhe strutture del mainland Qatar, si differenziano da quest’ultime per
quanto concerne le concrete modalità di registrazione/costituzione e, per quanto afferisce la LLC, per la
summenzionata possibilità di essere integralmente detenuta e controllata da un soggetto straniero,
senza che sia richiesta la presenza di qualsivoglia socio/sponsor locale.
Nello specifico, la procedura di registrazione/costituzione può così riassumersi:
Fase preliminare condotta dalla QFC Authority a mezzo del proprio QFC Business Development
Team, ossia da una commissione di esperti chiamata sostanzialmente a verificare se (i) il business
plan dell’entità richiedente la registrazione/costituzione all’interno del QFC, nonché (ii) gli obiettivi, gli
scopi e le concrete modalità con cui la stessa entità intende raggiungerli, siano compatibili con gli
obiettivi, scopi e regole del QFC medesimo.
Documenti richiesti per la fase di cui trattasi:
i. business plan a tre anni;
Durata della fase di cui trattasi: dalle 2 alle 4 settimane successive alla consegna di tutta la relativa
documentazione e salvo che non si renda necessario fornire chiarimenti e/o integrazioni documentali.
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È infatti opportuno specificare che tutta la descritta procedura è rimessa alla esclusiva discrezionalità
dei predetti organi del QFC, i quali potranno, di volta in volta, richiedere tutte le eventuali specificazioni
e/o integrazioni del caso, le quali non sono allo stato evidentemente prevedibili.
Fase autorizzativa e di concessione della licenze ed autorizzazioni condotta dalla QFCRA con il
proprio Licensing & Company Registration Team.
In particolare, trattasi della fase che succede alla sopra descritta fase preliminare in caso di esito
positivo della stessa. In tale fase, dopo un preliminare incontro con il Licensing & Company Registration
Team, l’entità giuridica richiedente la registrazione/costituzione all’interno del QFC è chiamata a
completare e depositare la relativa richiesta, affinché il QFC possa prenderla in considerazione, in uno
con il business plan e l’accluso documento specificativo (che vengono, pertanto, sottoposti in tale fase
ad un nuovo più approfondito controllo), al fine di consentirgli di deliberare circa la
registrazione/costituzione ed il conseguente rilascio delle relative licenze ed autorizzazioni.
Documenti richiesti per la fase di cui trattasi:
i. application form;
ii. delibera della società madre che determina di costituire la LLC in QFC, nomina
l’amministratore (o gli amministratori) e determina il capitale sociale (non esiste, similmente a
quanto accade Nel Regno Unito, un capitale sociale minimo);
iii. statuto della casa madre;
iv. procura alla costituzione conferita dalla casa madre a uno o più rappresentanti per seguire le
procedure di costituzione.
Trattasi di documentazione da fornire interamente in lingua inglese, e, a differenza di quanto accade
per le registrazioni/costituzioni in mainland Qatar, senza alcuna necessità di traduzioni in arabo e/o
legalizzazioni (salvo che il QFC si riservi di richiedere che alcuni documenti siano legalizzati, avendone
facoltà).
Le spese di costituzione sono contenute: 5.000 dollari USA una tantum al momento della costituzione e
5.000 dollari USA per la licenza annuale (tutte le licenze QFC scadono al 31 dicembre di ogni anno
solare, pertanto se una società si costituisce, ad esempio, il 30 giugno pagherà proporzionalmente per
quell’anno).
Ai fini della costituzione è altresì necessario che la società abbia un proprio ufficio in un edificio
autorizzato dal QFC.
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Manateq Economic Zones
Manateq è una zona economica costituita nel 2011 quale uno dei veicoli con cui il Qatar intende
perseguire il c.d. “Economic Development” slegato dalla oil industries, ovvero sia uno dei pilastri della
Qatar National Vision 2030.
In particolare, attraverso Manateq il governo qatarino intende creare un ambiente normativo,
consulenziale, fiscale, finanziario e infrastrutturale in grado di favorire lo sviluppo di una piccola /media
impresa locale.
Manteq è (o meglio sarà, visto che i lavori di costruzione delle correlate infrastrutture sono ancora in
fase di finalizzazione) sostanzialmente suddivisa in quattro comparti:
- The Special Economic Zones finalizzata ad ospitare attività nell’ambito dei servizi;
- Industrial Zones tesa ad ospitare attività prettamente industriali;
- Logistics Parks deputata ad ospitare attività nel settore logistico;
- Warehousing Parks finalizzata a garantire alle attività di cui ai tre precedenti comparti un adeguato
supporto strutturale, al fine di consentire alle stesse uno sbocco all’export.
Vi è da segnalare che alla data odierna (i.e. ottobre 2017) l’operatività di Manateq risulta ancora
piuttosto limitata, ma è ragionevole pensare che nei prossimi anni, anche in concomitanza con la
conclusione dei lavori per la costruzione del nuovo porto di Doha (che dovrebbe fornire un notevole
impulso all’economica locale ed al citato “Economic Development”), Manteq possa incontrare un
interessante sviluppo.
Qatar Science and Technology Park
Il Qatar Science and Technology Park (QSTP), fondato nel 2009, è una divisione della Qatar
Foundation e una zona di libero scambio dedicata alla ricerca e sviluppo in campo scientifico, medico e
tecnologico.
Il QSTP si trova all’interno della Qatar Foundation’s Education City, che ospita una serie di campus di
prestigiose università di tutto il mondo, specialmente americane.
Il suo scopo è di attrarre società operanti nel settore scientifico e tecnologico affinché investano in
Qatar per lo sviluppo e la commercializzazione delle loro tecnologie.
Oltre ad offrire strutture di avanguardia il QSTP, come zona di libero scambio, presenta i seguenti
vantaggi:
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la possibilità per le società straniere di costituire società detenute al 100% o rami di azienda
senza la necessaria presenza di uno sponsor o di un socio locale;
la possibilità di commercializzare i propri prodotti e servizi in mainland senza la necessità di uno
sponsor;
nessuna limitazione nella selezione e nell’importazione di lavoratori stranieri;
assenza di tassazione;
assenza di imposte doganali nell’importazione di beni e materiali utili all’esercizio dell’impresa;
nessuna restrizione all’esportazione dei profitti generati.
Si noti, tuttavia, che il QSTP è un hub dedicato unicamente alla ricerca e sviluppo, dove la possibilità
per le imprese operanti al suo interno di poter commercializzare i beni e/o le tecnologie ivi create è
limitata, in quanto almeno il 50% del fatturato delle società operanti nel QSTP deve essere utilizzato
per mere attività di ricerca e sviluppo.
La commercializzazione quindi deve essere finalizzata a finanziare le attività della società costituita nel
QSTP, mentre il core business deve restare, appunto, la ricerca e lo sviluppo.
Alcune delle società presenti nel QSTP sono:
Barwa and Qatari Diar Research Institute;
Chevron;
Exxon-Mobil;
General Electric;
Microsoft;
Qatar Petroleum;
Qatar Robotic Surgery Centre;
Rolls-Royce;
Shell;
Tata;
Total;
Virgin Health Bank.
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Qatar Free Zones Authority
Nata nel 2018, la Qatar Free Zones Authority è stata istituita per sostenere lo sviluppo economico del
Qatar. Le Zone Franche costituiranno pilastri fondamentali per migliorare lo sviluppo economico e
attrarre investimenti sia esteri che nazionali, mirando a garantire un livello di sicurezza economica in
termini di libero flusso di merci verso il Paese e il mercato locale, oltre a sostenere il processo di
diversificazione economica rafforzando il PIL e attraendo investitori da tutto il mondo. Il Qatar punta ad
essere la destinazione principale per i futuri modelli di business promuovendo il commercio e gli
investimenti come parte della National Vision 2030. Gli investitori stranieri potranno usufruire di
numerosi vantaggi grazie alla disponibilità di risorse naturali, alla forte efficienza finanziaria e ai
significativi vantaggi infrastrutturali.
Il Qatar sta sviluppando due Zone Franche che si estendono per 35 milioni di metri quadrati.
Il progetto prevede la realizzazione di una Zona Franca vicino all'Aeroporto Internazionale di Hamad
(HIA) e una seconda nei pressi del nuovo Porto di Doha (New Hamad Port).
Zona Franca RAS BUFONTAS
Situata nella zona dell'Aeroporto Hamad International, Ras Bufontas è destinata a diventare un centro
tecnologico e logistico avanzato per la regione attirando nuovi investitori.
Ras Bufontas consentirà all'Autorita' delle Zone Franche di creare una piattaforma di investimento per
le imprese locali e internazionali, rafforzando inoltre il trasporto di merci grazie alla sua posizione
strategica vicino all'aeroporto.
Zona Franca UM ALHOUL
Um Alhoul sorge nei pressi di New Hamad Port e sarà pronta a ricevere investitori locali e stranieri a
partire dal 2019.
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11. LINK UTILI
ICE Doha - Italian Trade Agency in Qatar
www.ice.it/it/mercati/qatar/doha
Qatar Government Portal
www.gov.qa
Qatar Financial Center
www.qfc.qa.com
Qatar Financial Center
Regulatory Authority
www.qfcra.com
Qatar Tourism Authority
www.visitqatar.qa
Public Works Authority
www.ashghal.gov.qa
General Authority of Customs
www.customs.gov.qa
Central Bank of Qatar
www.qcb.gov.qa
Qatar Investment Authority
www.qia.qa
Ministry of Foreign Affairs
www.mofa.gov.qa
Ministry of Interior
www.moi.gov.qa
Ministry of Education
and Higher Education
www.edu.gov.qa
Ambasciata d'Italia in Qatar
www.ambdoha.esteri.it
Ministry of Municipality and Environment
www.mme.gov.qa
Ministry of Energy and Industry
www.mei.gov.qa
Ministry of Culture and Sports
www.mocs.gov.qa
Ministry of Justice
www.moj.gov.qa
Ministry of Development Planning
and Statistics
www.mdps.gov.qa
Qatar Chamber
www.qatarchamber.com
Ministry of Transport
and Communication
www.ictqatar.qa
Ministry of Finance
www.mof.gov.qa
Ministry of Economy
and Commerce
www.mec.gov.qa
Ministry of Administrative Development, Labor and
Social Affairs
www.adlsa.gov.qa
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Prendere nota
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