E-Governmet l'Innovazione e Cad

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Il Sole 24 Ore - Guida agli Enti LocaliEdizione del 5 febbraio 2011 - Inserto, n. 6 pag. 3 - 8E-government, l'innovazione aggiorna il Codice

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E-government, l’innovazione aggiorna il Codicedi Ernesto Belisario

S ulla Gazzetta Ufficialen. 6 del 10 gennaio2011 è stato pubblicato

il Decreto legislativo 30 di-cembre 2010, n. 235; ovve-ro il provvedimento che haconcluso il travagliato iterdi riforma del Codice del-l’Amministrazione Digitale(CAD), modificando il te-sto vigente del Decreto legi-slativo 82/2005.

RIVISITAZIONEAl momento della sua intro-duzione, il CAD rappresen-tò il tentativo di dotare l’Ita-lia di strumenti giuridici al-l’avanguardia rispetto aquelli vigenti negli altri Pa-esi; il Legislatore decise, in-fatti, di imporre normativa-mente l’innovazione, ren-dendo obbligatorio l’usodelle nuove tecnologie ne-gli Uffici pubblici, ricono-scendo a cittadini e impre-se alcuni importantissimi di-ritti (come quello di usarela posta elettronica nelle co-municazioni con la Pa) edintroducendo alcuni princi-pi assai innovativi (comequello di rendere disponibi-li tutti i dati pubblici in mo-dalità digitale).Tuttavia, questa “MagnaCharta dell’Amministrazio-ne Digitale” è stata sostan-zialmente disapplicata dagran parte delle amministra-zioni (soprattutto locali)che, quindi, non hanno sa-puto cogliere le incredibiliopportunità in termini di au-mento di efficienza e mi-gliore allocazione delle ri-sorse; neanche i cittadini(probabilmente perché in-

consapevoli) si sono attiva-ti per far rispettare i nuovidiritti che, se effettivi,avrebbero potuto migliora-re la loro qualità della vita.A ciò si aggiunga la rapidis-sima evoluzione delle tec-nologie che ha fatto sì cheil Codice divenisse obsole-to senza essere stato davve-ro applicato.Per questo motivo, appareparticolarmente giusta e az-zeccata la scelta del Gover-no di mettere mano al qua-dro normativo in materia die-government: senza nuoveregole non è pensabile una(nuova) amministrazione di-gitale.

COSA CAMBIERÀ?Le parole-chiave delle nuo-ve norme sono le stesse delpiano e-Government 2012e della cosiddetta “riformaBrunetta” (Dlgs 150/2009):efficienza, trasparenza, con-trollo dei risultati, abbando-no del cartaceo per il digita-le.La riforma del CAD hal’obiettivo di assicurareche, questa volta, le disposi-zioni in materia di PA digi-tale siano effettive e chevengano assicurati i vantag-gi:

a) ai cittadini e alle im-prese: attraverso la semplifi-cazione delle relazioni congli uffici e la riduzione deitempi dei procedimenti;

b) agli enti: grazie allamaggiore efficacia del-l’azione amministrativa ealla riduzione dei costi de-terminata dall’uso delle tec-nologie.Si tratta di traguardi di lun-

go periodo che la riformadel Codice dell’Ammini-strazione Digitale cerca diperseguire attraverso una ri-visitazione delle norme inmateria di firma digitale edocumento informatico edenfatizzando maggiormen-te alcuni obblighi già pre-senti nel Dlgs 82/2005.La riforma, attesa da tem-po, è un passaggio di decisi-va importanza per l’innova-zione del nostro Paese e nel-le prossime settimane leamministrazioni, gli addettiai lavori - ma anche sempli-ci cittadini e imprese - sa-ranno chiamati a confrontar-si con i ben 57 articoli delDlgs 235/2010 per com-prendere la reale portatadelle nuove disposizioni.Tra le tante novità introdot-te dal Dlgs 235/2010 si ri-tiene opportuno evidenzia-re quelle più importanti pergli Enti locali:Organizzazione interna.Non può esservi vera inno-vazione senza reingegneriz-zazione dei processi; perquesto le Pa centrali saran-no obbligate ad istituire unufficio unico responsabiledelle attività Ict e la costitu-zione di detto Ufficio è al-tresì raccomandata anche al-le Regioni e agli Enti loca-li.Tale istituzione si rende op-portuna, tanto più che l’at-tuazione delle disposizionidel Cad è comunque rile-vante ai fini della misura-zione e della valutazionedella performance organiz-zativa e individuale dei diri-

Approvato inizialmentenel 2005il Testo unicodell’amministrazionedigitale ha appena“fatto il tagliando”per tener contodell’evoluzionee dei cambiamentitecnologici.Molte le novità perla nostra Pa, chiamataora a recepire diversistandard e prioritàdopo un lungo rodaggio.Che non sempreha centrato gli obiettividella riforma

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genti. Alle opportunità siaccompagnano quindi siagli incentivi, sia le sanzio-ni: l’innovazione diventacosì - in modo cogente -materia di valutazione delpersonale, da cui dipendo-no sanzioni e incentivi.L’introduzione delle nuovetecnologie diviene poi ob-bligatoria nella gestione deiprocedimenti amministrati-vi (con l’espresso obbligodi protocollare la posta elet-tronica certificata e di crea-re il fascicolo elettronicodel procedimento)Rapporti con cittadini e im-prese. Gli enti dovranno utiliz-zare le comunicazioni carta-cee solo quando sia impossibi-le utilizzare quelle telemati-che (soprattutto via Posta elet-tronica certificata); ogni ammi-nistrazione dovrà poi consenti-re a cittadini ed imprese i pa-

gamenti informatici e l’inoltrodi istanze per via telematica.Gli enti dovranno curaremaggiormente i contenutidei propri siti Web, che di-ventano sempre più il verofront-office; molto impor-tante, a riguardo, la disposi-zione che prevede che le Papromuovano progetti voltialla diffusione e al riutiliz-zo dei dati pubblici: si trat-ta della prima norma nazio-nale in materia di Open Da-ta.I cittadini e le imprese han-no diritto di usare le tecno-logie informatiche per tuttii rapporti con qualsiasi am-ministrazione pubblica.Non sarà più possibile quin-di per un ente o per un ge-store di pubblico servizioobbligare i cittadini a recar-si agli sportelli per presenta-re documenti cartacei, per

firmare fisicamente doman-de o istanze, per fornirechiarimenti: per tutto que-sto deve essere sempre edovunque disponibile un ca-nale digitale sicuro (nellamaggior parte dei casi costi-tuito dalla PEC), certificatoe con piena validità giuridi-ca che permetta di dialoga-re con la Pa dal propriocomputer; il nuovo Codiceamplia questo diritto ancheverso i gestori di servizipubblici.La riforma permette poi diesigere questo diritto anchemediante l’uso dell’azionecollettiva e introduce l’ef-fettiva disponibilità deglistrumenti necessari nella va-lutazione dei dirigenti e del-le organizzazioni.Già il Codice del 2005 im-poneva alle amministrazio-ni di consentire i pagamen-ti a esse spettanti con le tec-nologie digitali, ma non di-ceva come. Il nuovo CADprevede una serie di stru-menti operativi (ad esem-pio le carte di credito) econsente di avvalersi di sog-getti anche privati per la ri-scossione, aprendo di fattoun nuovo mercato dei servi-zi.Il digitale diventa la regolanei rapporti tra imprese eamministrazioni e il carta-ceo l’eccezione. La presen-tazione di istanze, dichiara-zioni, dati e lo scambio diinformazioni e documenti,anche a fini statistici, tra leimprese e le amministrazio-ni pubbliche avviene esclu-sivamente utilizzando letecnologie dell’informazio-ne e della comunicazione.Con le medesime modalitàle amministrazioni pubbli-che adottano e comunicanoatti e provvedimenti ammi-nistrativi nei confronti del-le imprese.La Pec (Posta elettronica

Le principali scadenze previste del Dlgs 235/2010

Entro il 25 aprile 2011Le pubbliche amministrazioni utilizzeranno la posta elettronica certificata o altre soluzioni tecnologicheper tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta di consegna ai soggetti che hanno preventivamen-te dichiarato il proprio indirizzo.

Entro il 25 maggio2011 Le amministrazioni centrali individueranno un unico ufficio responsabile dell’attività ICT.

Entro il 25 luglio 2011Le PA centrali pubblicheranno sui propri siti istituzionali i bandi di concorso e tutta una serie diinformazioni sul proprio funzionamento nell’ottica della total disclosure.Le amministrazioni consentiranno ovunque i pagamenti ad esse spettanti per via telematica.Le amministrazioni e le imprese comunicheranno tra loro esclusivamente per via telematica.

Entro il 25 gennaio2012

Le Pubbliche Amministrazioni non potranno richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano statipubblicati sui propri siti istituzionali.

Il cittadino fornirà una sola volta i propri dati alla pubblica amministrazione. Sarà onere delleAmministrazioni (in possesso dei dati) assicurare, tramite convenzioni, l'accessibilità delle informazionialle altre Amministrazioni richiedenti.

Saranno emanate le regole tecniche che consentiranno di dare piena validità alle firme elettronichediverse da quella digitale, nonché, alle copie cartacee e, soprattutto, a quelle digitali dei documentiinformatici, dando così piena effettività al processo di dematerializzazione dei documenti della PA.Saranno emanate le regole tecniche per la conservazione sostitutiva dei documenti in forma digitaledando il via agli archivi informatizzati.

Entro il 25 marzo 2012 Gli Enti dovranno predisporre appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventidisastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire servizi e il ritorno alla normaleoperatività.

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certificata) diventa, per tut-te le imprese e i professioni-sti, che per legge devonoesserne dotati e per i cittadi-ni che lo desiderano il mez-zo più veloce, sicuro e vali-do per comunicare con leamministrazioni pubbliche.Da lì passano comunicazio-ni, atti e provvedimenti, maanche istanze e dichiarazio-ni che un cittadino può tra-smettere usando la propriacasella Pec anche comestrumento di identificazio-ne che può evitare, nellamaggior parte dei casi,l’uso della firma digitale.Le amministrazioni pubbli-che sono tenute a dar contodei servizi on line che han-no messo a disposizione dicittadini e imprese sia sulproprio sito istituzionale,sia dandone notizia al Di-partimento della FunzionePubblica. La sezione III del

V Capo del Codice defini-sce con maggiore concretez-za le norme già presenti nelCad del 2005: le Pubblicheamministrazioni e i gestoridi servizi pubblici progetta-no e realizzano i servizi inrete mirando alla miglioresoddisfazione delle esigen-ze degli utenti, in particola-re garantendo la completez-za del procedimento, la cer-tificazione dell’esito e l’ac-certamento del grado disoddisfazione dell’utente.È prevista poi una più am-pia possibilità di accesso aiservizi che si basa sia sullaCarta d’Identità elettronicae carta dei servizi sia sualtri strumenti che comun-que consentano l’individua-zione del soggetto che ri-chiede il servizio.La corretta attuazione diqueste norme sarà monitora-ta anche grazie alla costan-

te e obbligatoria misurazio-ne del livello di soddisfazio-ne degli utenti: infatti, leamministrazioni sono tenu-te ad adottare strumenti ido-nei alla rilevazione imme-diata, continua e sicura delgiudizio degli utenti quan-do usufruiscono di un servi-zio on line.Inoltre, nelle intenzioni dellegislatore il Web non soloè destinato a diventare -progressivamente - il princi-pale erogatore di servizi,ma anche imprescindibilestrumento di trasparenzadell’attività amministrati-va.Già il Dlgs 150/2009 avevadettato stringenti principiper la trasparenza delle am-ministrazioni pubbliche ver-so una “total disclosure”che vede nei siti internetpubblici il principale stru-mento di pubblicità. La suc-

Cad e archiviazione elettronica: le novità

U n elemento cardine dell’e-govern-ment è rappresentato dalla gestione

della documentazione e dei procedimen-ti amministrativi con sistemi digitali. Inpratica, la gestione e conservazione informato elettronico dei documenti. Il pro-cesso è anche comunemente indicato co-me “dematerializzazione”, cioè il pas-saggio da una gestione dei documenti informa cartacea a una gestione dei docu-menti in forma elettronica.Grazie alla dematerializzazione, le Papossono in primo luogo garantire il conte-nimento dei costi operativi e amministrati-vi attraverso una revisione dei procedi-menti di gestione della corrispondenzama anche un contenimento degli spazi diarchiviazione.Il processo di dematerializzazione coin-volge l’intera struttura organizzativa del-la Pa. La gestione dei procedimenti condocumenti elettronici comporta, infatti,un approccio “culturale” del tutto nuovoche incide in maniera decisa su tutti iprocessi organizzativi, dalla gestione de-

gli archivi che possono essere affidati asoggetti pubblici o privati alle stesse me-todologie archivistiche che devono esse-re utilizzate, passando ovviamente perla gestione di tutti i procedimenti.Le metodologie che consentono di trasfor-mare i documenti cartacei in documentielettronici, ma anche di gestire i docu-menti nativamente prodotti in formatoelettronico e ovviamente di consultare,riprodurre, modificare e distribuire glistessi, sono detti sistemi di “DocumentManagement”. Questi sistemi garantisco-no il funzionamento delle principali fasidi gestione della documentazione pubbli-ca a partire dal Protocollo Informatico.Quest’ultimo consente l’ottimizzazionedella gestione dei procedimenti attraver-so l’eliminazione dei registri cartacei, lariduzione degli uffici di protocollo, la ra-zionalizzazione dei flussi documentalima, soprattutto, la riduzione dei tempi edei costi di gestione delle pratiche ammi-nistrative.Ma il vero nodo di tutto il processo di

dematerializzazione riguarda proprio la“Conservazione Digitale” del documentoinformatico. È questa la fase determinan-te, che consente di garantire nel tempola validità legale dei documenti informati-ci prodotti e archiviati. Conservare neltempo i documenti digitali in modo orga-nizzato e affidabile sostituendo nel con-tempo i documenti cartacei con dei docu-menti informatici di valore equivalente èla vera sfida che la Pa si è posta a partiredai prossimi mesi.In aiuto di tale processo viene ovviamen-te la cosiddetta Firma Digitale. Questaconsente di equiparare il documento car-taceo tradizionale sottoscritto con firmaautografa a un equivalente documentoinformatico, e nel contempo di garantirela segretezza, l’integrità e la provenien-za del documento stesso.Grazie alla firma digitale è dunque possi-bile conferire valore legale e probatorioa un documento elettronico sostituendola firma autografa necessaria per i docu-menti cartacei garantendo la provenien-

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cessiva deliberazione n.105/2010 della Commissio-ne Indipendente per la Va-lutazione, Integrità e Tra-sparenza della Pa (Civit)elenca con precisione qualisono i dati e le notizie checiascuna amministrazionedeve inserire nel sito Inter-net.Ora la riforma del Cad com-pleta il quadro, indicandol’obbligo per le amministra-zioni di tenere aggiornati idati (e considerando questoaspetto nella valutazione didirigenti) e di trasmetterneuna cospicua parte al Dipar-timento della Funzione Pub-blica che potrà così avereuna conoscenza diretta eutilizzabile di molti fenome-ni, a partire ad esempio dal-la consistenza dei servizion line presenti; il Codiceintroduce poi nuovi obbli-ghi, come quello di pubbli-

care sui siti pubblici in mo-do integrale tutti i bandi diconcorso.Sicurezza informatica. Al-la luce delle previsioni ap-pena illustrate, il digitale di-venterà la regola ed il carta-ceo l’eccezione; di conse-guenza, le amministrazionidovranno - necessariamen-te - dedicare sempre mag-giore attenzione alla sicu-rezza dei dati e alla privacydei cittadini.Se la Pa diventa digitale lasicurezza dei dati, dei siste-mi e delle infrastrutture èsempre più un obiettivochiave, anche per costruirequella fiducia nei servizipubblici on line che ancoramanca; il codice introducedisposizioni importanti siasulla continuità operativa,sia sul disaster recovery det-tando le modalità per il co-ordinamento delle azioni

delle singole amministrazio-ni e per la predisposizionedi piani operativi.Firme elettroniche e con-servazione documentale.Tra le “vecchie” norme chenon hanno funzionato, pos-siamo dirlo, ci sono sicura-mente quelle in materia difirme elettroniche e docu-mento informatico e il meri-to del ministro per l’Innova-zione Renato Brunetta è si-curamente quello di averlonotato e di voler porre rime-dio a questa situazione.Tra le molteplici ragioniche hanno sin qui impeditoun’applicazione diffusa esoddisfacente del CAD sianel settore pubblico che inquello privato vi era certa-mente un’eccessiva com-plessità del quadro definito-rio che ha finito con il pro-durre lo smarrimento tra ipotenziali utilizzatori, oltre

za e l’integrità di un documento informati-co.Anche la Posta Elettronica Certificata,che consente di scambiare i documentielettronici certificandone l’invio, l’avvenu-ta consegna e l’integrità del documentoè parte integrante del processo di dema-terializzazione. La Pec consente, infatti,di comunicare utilizzando la rete internetcon la certezza del valore amministrati-vo, legale e probatorio dei documentiscambiati.Ovviamente l’intero sistema di gestione earchiviazione dei documenti elettronicideve basarsi su una struttura in grado digarantire l’interoperabilità, ovvero diconsentire a sistemi diversi, attraverso ilsupporto di tecnologie standard, di dialo-gare tra di loro scambiando informazio-ni e documenti in modo sicuro e veloce.Il passaggio dal documento cartaceo aquello digitale ha comportato negli ultimianni un enorme sforzo normativo da par-te dell’ordinamento giuridico e per certiaspetti un vero stravolgimento concettua-

le e organizzatvo.Una rivoluzione che sembrerebbe avertrovato compimento, almeno dal punto divista normativo, con l’approvazione delnuovo Codice dell’Amministrazione Digi-tale (Cad). In primo luogo con gli articoli20-23-quater del nuovo Cad, viene final-mente viene sancito il principio secondocui la validità dei documenti è indipen-dente dal supporto.Nella sezione I del Capo II vengono poidescritte dettagliatamente le condizionidi validità dei documenti informatici edei passaggi da analogico a digitale.Viene introdotto il cosiddetto “Glifo”, unsemplice sistema di contrassegno, gene-rato elettronicamente e stampato diretta-mente dal cittadino usando il propriocomputer. Questo passaggio consentiràdi sancire anche la conformità dei docu-menti cartacei a quelli digitali.In pratica, sia la produzione direttamen-te digitale degli atti, sia la digitalizzazio-ne di quelli che erano stati prodotti informa analogica (su carta), hanno ades-

so un sistema che consente la certezza divalidità. Occorrerà però attendere unsuccessivo provvedimento per l’effettivaimplementazione delle norme tecniche digestione.Del piano più “tecnico” della Conserva-zione digitale dei documenti si occupa-no gli articoli 43 e 44-bis. Finora, perdigitalizzare i documenti senza conser-varne l’originale era necessario certifi-carli singolarmente. Il nuovo Cad preve-de invece l’istituzione di un“responsabile della conservazione”che può certificare il processo di digita-lizzazione e di conservazione servendo-si, se vuole, di aziende “conservatori”accreditati.Il Cad, in ogni caso, salvaguardia l’integri-tà cartacea di documenti che hanno unparticolare valore storico, culturale o artisti-co. Tali documenti potranno essere conser-vati in maniera tradizionale, anzi, vista lanuova disponibilità di spazio, anche incondizioni migliori e più accessibili a stu-denti e studiosi. (Domenico Pennone)

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a una diffusa incertezza sul-le reali implicazioni giuridi-che degli strumenti info-te-lematici.Per questo il decreto corret-tivo inizia proprio con l’ag-giornamento delle definizio-ni, introducendo una distin-zione tra “copia informati-ca” e “duplicato informati-co”: quest’ultimo consistenella produzione di un do-cumento informatico deltutto identico a quello, sem-pre informatico, da cui ètratto e dal quale, in concre-to, non è distinguibile; alcontrario, la copia informa-tica di un documento infor-matico consiste in un docu-mento informatico che vie-ne tratto da un originale(ovviamente informatico)da cui resta, però, distingui-bile (perché, ad esempio, siutilizza un diverso formato,come nel caso di una copiain formato “.pdf” di un ori-ginale in “.doc”).Dal punto di vista pratico, iduplicati, per la loro indi-stinguibilità dall’originale,li sostituiscono ad ogni ef-fetto, mentre le copie nonfanno venir meno l’obbligodi conservazione dell’origi-nale.Le novelle apportate preve-dono anche un incrementodelle tipologie delle firme,che passano da tre a quat-tro: firma elettronica, firmaelettronica avanzata, firmaelettronica qualificata e fir-ma digitale.L’introduzione della firmaelettronica avanzata rappre-senta, senza dubbio, unadelle innovazioni più impor-tanti del nuovo CAD; inomaggio alla Direttiva euro-pea 1999/93/CE, è definitacome «l’insieme di dati informa elettronica allegatioppure connessi a un docu-mento informatico, che con-sentono l’identificazione

del firmatario del documen-to, che garantiscono la con-nessione univoca al firmata-rio, creati con mezzi suiquali il firmatario può con-servare un controllo esclusi-vo, e che sono collegati aidati ai quali detta firma siriferisce in modo da consen-tire di rilevare se i dati stes-si siano stati successiva-mente modificati».Si è ritenuto opportuno taleintervento poiché, in rela-zione all’evoluzione tecno-logica, si vuole mettere adisposizione dell’utentestrumenti più semplici coni quali sottoscrivere docu-menti informatici con pienavalidità legale (la diffusio-ne di tali dispositivi potreb-be essere particolarmenteimportante, ad esempio, nel-l’ambito dei servizi on li-ne).La riforma appena approva-ta pone anche grande enfa-si sulla conservazione docu-mentale e sulla figura delResponsabile; a tal fine vie-ne introdotta la figura deiConservatori accreditati,

soggetti che ottengono daDigitPA il riconoscimentodel possesso dei requisiti disicurezza ed affidabilità«per effettuare il processoe la conservazione dei docu-menti informatici».Ruolo dei dati pubblici. Ilnuovo Cad mette in primopiano la responsabilità del-le amministrazioni nell’ag-giornare, divulgare e per-mettere la valorizzazionedei dati pubblici secondo iprincipi del cosiddetto“Open Government”. Inparticolare le pubbliche am-ministrazioni, al fine di va-lorizzare e rendere fruibili idati pubblici di cui sono ti-tolari, promuovono proget-ti di elaborazione e di diffu-sione degli stessi anche at-traverso l’uso di strumentidi finanza di progetto, assi-curando la gratuità dell’ac-cesso e la pubblicazionedei dati in formato apertoin modo che possano esse-re rielaborabili da terzi.Il nuovo Codice, nell’affer-mare la centralità di unacorretta gestione e uso del

Stato di avanzamento della riforma Brunetta

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patrimonio informativopubblico, ripropone la defi-nizione del 2005 di «basi didati di interesse nazionale»- che costituiscono, per cia-scuna tipologia di dati, unsistema informativo unita-rio che tiene conto dei di-versi livelli istituzionali eterritoriali e che garantiscel’allineamento delle infor-mazioni e l’accesso alle me-desime da parte delle pub-bliche amministrazioni inte-ressate - ma rende operati-va questa nozione comin-ciando ad indicare quali so-no:

a) repertorio nazionaledei dati territoriali;

b) indice nazionale delleanagrafi;

c) banca dati nazionaledei contratti pubblici di cuiall’articolo;

d) casellario giudiziale;e) registro delle imprese;f) gli archivi automatizza-

ti in materia di immigrazio-ne e di asilo.In questo ambito particola-re importanza riveste labanca dati dei contratti pub-blici, sia per la ricchezza diinformazioni che può daresulla spesa pubblica, sia alfine del rispetto della legali-tà e del corretto agire dellapubblica amministrazione edella prevenzione di feno-meni di corruzione.

NUOVE NORMENonostante le finalità perse-guite dal Governo siano pie-namente condivisibili ed en-comiabili, le soluzioni appa-iono spesso timide (è il ca-so del nuovo articolo 52,comma 1-bis in materia di

Open Data) e contradditto-rie (come il regime parzial-mente derogatorio previstoper la Presidenza del Consi-glio dei ministri e l’ammini-strazione finanziaria dalnuovo articolo 2, comma6).Altra grave pecca del prov-vedimento in esame è rap-presentata dal fatto che l’at-tuazione delle disposizioniintrodotte non dovrebbe ge-nerare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubbli-ca; tale previsione potrebbeminare l’intera riforma:non può esistere vera inno-vazione senza investimenti(in tecnologie e in forma-zione soprattutto)! Non bi-sogna, infine, sottovalutarela circostanza per cui l’ope-ratività di molte norme èrinviata all’adozione delleapposite regole tecniche;troppo spesso, infatti, il ter-mine per l’adozione di que-ste non viene rispettato, pa-ralizzando - di fatto - l’en-trata a regime della rivolu-zione telematica (basti pen-sare a quanto già accadutocon le regole tecniche delCAD del 2005, oppure alcaso delle regole in materiadi fatturazione elettronica).La pubblicazione del nuo-vo CAD, quindi, rappresen-ta l’inizio di una nuova sfi-da:Ÿ per il Governo, chiamato

alla tempestiva adozionedelle regole tecniche edalla vigilanza sull’effetti-va attuazione del CAD;

Ÿ per le amministrazioni,che dovranno confron-tarsi con obblighi vec-chi e nuovi per evitaresanzioni e responsabili-tà ed essere più efficien-ti nell’erogazione deiservizi;

Ÿ per cittadini e imprese,chiamati a prendere con-sapevolezza dei propri di-ritti digitali. l

Il web per ottenere informazioni dalla Pa

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