D.Lgs.25 novembre 2016, n. 222 «SCIA 2» - Polizia Municipale 222_2016 SCIA 2 al 13_06... · di...

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1 D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 «SCIA 2» Miranda Corradi Casalgrande 13/06/2017

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D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

«SCIA 2»

Miranda Corradi Casalgrande

13/06/2017

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D.Lgs 222/2016

Individuazione di procedimenti

oggetto di autorizzazione, segnalazione

certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio

assenso e comunicazione

e di definizione dei regimi amministrativi

applicabili a determinate attività e

procedimenti,

ai sensi dell'articolo 5 della L.124/2015

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L.124/2015 art. 51. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto

� di segnalazione certificata di inizio attività

� o di silenzio assenso,

ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241,

�nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa

�e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva,

sulla base dei princìpi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei princìpi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, …

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L.124/2015 art. 51. …,� introducendo anche la disciplina generale delle attività

non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, � compresa la definizione

� delle modalità di presentazione � e dei contenuti standard degli atti degli interessati e

di svolgimento della procedura, anche telematica, � nonché degli strumenti per documentare o attestare gli

effetti prodotti dai predetti atti, � e prevedendo altresì l'obbligo di comunicare ai soggetti

interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini � entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere � ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione

equivale ad accoglimento della domanda.

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• Il legislatore delegato ha scelto di attuare la

delega prevista dall'articolo 5 con l'adozione

di più decreti legislativi.

• Il primo atto di attuazione è rappresentato

dal decreto legislativo n. 126 del 2016,

che detta alcune disposizioni generali

applicabili ai procedimenti relativi alle

attività non assoggettate ad autorizzazione.

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QUINDI

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D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126Attuazione della delega in materia di

segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'art. 5 della L.124/2015

Art. 1. Libertà di iniziativa privata

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 5della legge 7 agosto 2015, n. 124, reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni. Resta ferma la disciplina delle altre attività private non soggette ad autorizzazione espressa. …

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D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126Attuazione della delega in materia di

segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'art. 5 della L.124/2015

Art. 1. Libertà di iniziativa privata

… 2. Con successivi decreti legislativi, ai sensi e in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, sono individuate le attività oggetto di procedimento

� di mera comunicazione

� o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «SCIA»)

� od oggetto di silenzio assenso,

� nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso. ….

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D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126Attuazione della delega in materia di

segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'art. 5 della L.124/2015

Art. 1. Libertà di iniziativa privata

2. … Allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, le attività private

� non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti

� o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale,

SONO LIBERE.

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D.Lgs 222/2016

• Art. 1. Oggetto

• Art. 2. Regimi amministrativi delle attività private

• Art. 3. Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia

• Art. 4. Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza

• Art. 5. Livelli ulteriori di semplificazione

• Art. 6. Disposizioni finali

• Allegato - Tabella A

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D.Lgs 222/2016

• Pubblicato nella G.U. 26.11.2016, n. 277, S.O

• In vigore dall’11 dicembre 2016

• Art. 6. Disposizioni finali

co.2. Le regioni e gli enti locali si adeguano

alle disposizioni del presente decreto

entro il 30 giugno 2017

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chiarimenti sull'attuazione nel campo edilizio dei decreti legislativi SCIA l e

SCIA 2, assunti ai sensi della legge 124 del2015, e del regolamento edilizio tipo.

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entrata in vigore (11/12/2016)

e termini per l’adeguamento (30/06/2017)

• Il D.lgs 222/2016 è in vigore dall’11/12/2016

• Da quella data sono vigenti:

– le modifiche al TULPS

– i regimi amministrativi delle attività private indicati nella tabella A, fatto salva la possibilità per Regioni ed Enti locali di adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017, cioè adeguando la modulistica, il portale suapER e adottando eventuali atti applicativi.

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QUINDI:

D.Lgs 222/2016 art. 1 Oggetto

Co.1. Il presente decreto,

� in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124

� e anche sulla base dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi

� e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità,

provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, � di comunicazione

� o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia»)

� o di silenzio assenso,

� nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso

e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

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D.Lgs 222/2016

• la precisa individuazione delle attività

oggetto di procedimento, anche telematico

• le conseguenti disposizioni normative di

coordinamento

si attuano con la tabella A allegata al decreto

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D.Lgs 222/2016 art. 1

• Prevede l’obbligo di consulenza gratuita da parte

della pubblica amministrazione

Miranda Corradi SCIA 2 16

Co. 3. Le amministrazioni procedenti forniscono

gratuitamente la necessaria attività di

consulenza funzionale all'istruttoria agli

interessati in relazione alle attività elencate nella

tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti

di segreteria previsti dalla legge.

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D.Lgs 222/2016

Introduce la possibilità per i comuni

di vietare o limitare

• l’esercizio di determinate attività

• in aree preventivamente individuate che si ritiene di

tutelare per il loro valore storico od artistico

Il comune procede

«d’intesa con la regione»

«sentito il competente soprintendente del Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo»

Miranda Corradi SCIA 2 17

D.Lgs 222/2016 art. 1 4. Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. …

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D.Lgs 222/2016 art. 1

4. ... I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.

Miranda Corradi SCIA 2 19

D.Lgs 222/2016 art. 1 2. Con riferimento alla MATERIA EDILIZIA, al fine di garantire

omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un glossario unico,

che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione • della categoria di intervento a cui le stesse

appartengono • e del conseguente regime giuridico a cui sono

sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all'articolo 2 del presente decreto.

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D.Lgs 222/2016 Art. 2.

Regimi amministrativi delle attività private

1. A ciascuna delle attività elencate

nell'allegata tabella A, che forma parte

integrante del presente decreto,

si applica il regime amministrativo ivi

indicato.

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Allegato - Tabella A

La tabella si compone di tre sezioni:

�Sezione I – attività commerciali e assimilabili

(include la mappatura di 72 attività economiche e dei relativi adempimenti amministrativi e ambientali)

�Sezione II – edilizia

�Sezione III – ambiente

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Allegato - Tabella A

SEZIONE I - ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI

1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA

1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare

1.2. Esercizio di vicinato nel settore alimentare

1.3. Media struttura di vendita NON alimentare

1.4. Media struttura di vendita alimentare

1.5. Grande struttura di vendita NON alimentare

1.6. Grande struttura di vendita alimentare

1.7. Commercio all'ingrosso NON alimentare

1.8. Commercia all'ingrosso alimentare

1.9. Vendita da parte di produttori agricoli

1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti

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Allegato - Tabella A

SEZIONE I - ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI

1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA

1.11. Forme speciali di vendita

1.11.1 Vendita in spacci interni

1.11.2 Vendita esclusivamente mediante apparecchi

automatici

1.11.3 Utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in

altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture

1.11.4 Vendita per corrispondenza, televisione e altri

sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio on line

1.12.5 Vendita effettuata presso il domicilio dei

consumatori - alimentare e non alimentare

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Allegato - Tabella A

SEZIONE I - ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI

2. COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

2.1 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - non

alimentare

2.2 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) -

non alimentare

2.3 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) -

alimentare

2.4 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) -

alimentare

3. ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

3.1 Altre attività di somministrazione

4. STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI

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Allegato - Tabella A

SEZIONE I - ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI

5. ATTIVITA' DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO

6. SALE GIOCHI

6.1 Esercizio di sale giochi

6.2 Esercizio di scommesse

7. AUTORIMESSE

8. DISTRIBUTORI Dl CARBURANTE

9. OFFICINE Dl AUTORIPARAZIONE: meccanici, carrozzerie, gommisti

10. ACCONCIATORI ED ESTETISTI

11. PANIFICI

12. TINTOLAVANDERIE

13. ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA

14. ALTRE ATTIVITA'

Miranda Corradi SCIA 2 26

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Regimi amministrativi delle attività private

Miranda Corradi SCIA 2 27

Il D.lgs 222/2016 prevede, quindi:

Comunicazione (preventiva o successiva)

art.2 co.2, 1°periodo D.lgs 222/2016

Comunicazione unica art.2 co.2, 2°periodo D.lgs 222/2016

SCIA art. 19 L. 241/1990

SCIA unica art. 19-bis, co.2, L. 241/1990

SCIA condizionata art. 19-bis, co.3, L. 241/1990

Autorizzazione

con silenzio assenso

art. 20 L.241/1990

art.2 co.5, 1°periodo, 2°parte D.lgs 222/2016

Autorizzazione

senza silenzio assensoart.2 co.5, 1°periodo, 1°parte D.lgs 222/2016

Conferenza dei servizi artt. 14 e seguenti L. 241/1990

D.Lgs 222/2016 Art. 2.

Regimi amministrativi delle attività private

2. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico.

Ove per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello di cui all'articolo 19-bisdella legge n. 241 del 1990 (SUAP).

Alla comunicazione sono allegate asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari

Miranda Corradi SCIA 2 28

comunicazione/comunicazione unica

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D.Lgs 222/2016 Art. 2.

Regimi amministrativi delle attività private

3. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la Scia, si applica il regime di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia unica, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990.

Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia condizionata ad atti di assenso comunque denominati, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 3, della stessa legge n. 241 del 1990.

Miranda Corradi SCIA 2 29

SCIA

Quando siano necessari diversi atti di assenso, segnalazioni o comunicazioni

si applica la concentrazione dei regimi amministrativi introdotta con l'articolo 3 del decreto legislativo n. 126 del 2016, tramite l'inserimento dell'articolo 19-bis nell'ambito della legge n. 241 del 1990,

che ha introdotto le categorie della cosiddetta “SCIA UNICA” e “SCIA CONDIZIONATA”.

Miranda Corradi SCIA 2 30

D.Lgs 222/2016 - «SCIA 2»

QUINDI:

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Miranda Corradi L.241.1990 e SCIA 2016 31

Art. 19 bis co.2 L.241/1990SCIA UNICA

2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a S CIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazio ni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1.L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessat e al fine di consentire, per quanto di loro competenza, i l controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno 5 prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 (60 gg.) e 6-bis (30 gg. per l’edilizia), di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

3131

Introdotto dall’art. 3 co.1 lett.c) del D.lgs 126/2016

Miranda Corradi L.241.1990 e SCIA 2016 32

Art. 19 bis co.3L.241/1990SCIA CONDIZIONATA

3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condi zionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denomin ati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessat o presenta allo sportello di cui al comma 1 la relati va istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della c onferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presen tazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordina to al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello d à comunicazione all'interessato.

3232

Introdotto dall’art. 3 co.1 lett.c) del D.lgs 126/2016

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D.Lgs 222/2016 Art. 2.

Regimi amministrativi delle attività private

4. Nei casi del regime amministrativo della Scia, il termine di diciotto mesi di cui all'articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente.

(art. 19 co.3 L.241/1990: 60 gg.

art. 19 co.6 bis L.241/1990: 30 gg. per l’edilizia)

Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990. (… In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività …)

Miranda Corradi SCIA 2 33

SCIA

Miranda Corradi SCIA 2015 34

Art.21 nonies L.241/1990 come modificato dall’art. 6 L.124/2015

Annullamento d'ufficioIl provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art.21- octies … può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevolecomunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento s i sia formato ai sensi dell'articolo 20,e tenendo conto degli interessi dei destinatari e d ei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.Miranda Corradi 34

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D.Lgs 222/2016 Art. 2.

Regimi amministrativi delle attività private

5. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica l'autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso,

salva l'applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, ove indicato.

Ove per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della stessa legge n. 241 del 1990. (conferenza dei servizi)

Miranda Corradi SCIA 2 35

AUTORIZZAZIONE

Miranda CorradiMiranda Corradi 36Miranda Corradi 36Miranda Corradi 36L.241.1990 e SCIA 2016 36

S.U.A.P. D.P.R.160/2010Art. 7 Procedimento unico3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta,

concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbli che, il responsabile del SUAP indice una conferenza di se rvizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in cas o di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applic a l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-leg ge.

Comma così modificato dall’ art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127

19

Art. 3. Semplificazione di regimi

amministrativi in materia edilizia

Interviene in modo significativo sul Testo Unico

dell’Edilizia (Dpr 380/2001)

Tra l’altro, elimina la Denuncia di inizio attività (Dia),

ora sostituita completamente dalla Segnalazione

certificata di inizio attività (Scia), e la Comunicazione

di inizio lavori (Cil).Le procedure che rimangono sono:

• l’attività di edilizia libera, per cui non servono comunicazioni,

• la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila),

• il permesso di costruire,

• la Scia

• e la Scia alternativa al permesso di costruire.

Miranda Corradi SCIA 2 37

Tabella AEffetti sulle procedure

Miranda Corradi SCIA 2 38

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Struttura della tabella «A»:

titoli delle colonne

n. ATTIVITA'REGIME

AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI

REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI

NORMATIVI

Miranda Corradi SCIA 2 39

Numero di

riferimento

Tipologia

di attività

economica

Procedura prevista

(comunicazione,

comunicazione unica,

SCIA,

SCIA unica,

SCIA condizionata,

autorizzazione con

silenzio assenso

autorizzazione)

Altre procedure correlate

a quel tipo di attività

Norme

previste per

l’esercizio di

quel tipo di

attività

PROCEDURE NON INCLUSE NELLA TABELLA «A»

• D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126

Miranda Corradi SCIA 2 40

attenzione:

Art. 1. Libertà di iniziativa privata

2. … Allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, le attività private NON

� espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti (decreti da emanare per individuare le attività oggetto di procedimento)

� o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale,

SONO LIBERE.

21

D.Lgs 222/2016 - «SCIA 2» Art. 2.

Miranda Corradi SCIA 2 41

co.7. Con i successivi decreti recanti disposizioni integrative

e correttive, adottati ai sensi dell'art. 5, comma 3, della

legge n. 124 del 2015, la tabella A può essere integrata e

completata. Successivamente, con decreto del Ministro

delegato per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di

cui all'articolo 3 del D.lgs n. 281 del 1997, si procede

periodicamente all'aggiornamento e alla pubblicazione della

tabella A, con le modifiche strettamente conseguenti alle

disposizioni legislative successivamente intervenute.

per le attività non elencate nella tabella «A»

D.Lgs 222/2016 - «SCIA 2» Art. 2.

Miranda Corradi SCIA 2 42

co.6. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive

competenze, possono ricondurre le attività non

espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione

delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti,

pubblicandole sul proprio sito istituzionale.

per le attività non elencate nella tabella «A»

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Procedure non incluse nella tabella NORME NAZIONALI

Miranda Corradi SCIA 2 43

• aggiunta di settore merceologico per le attività commerciali

• edicole esclusive e non esclusive• somministrazione temporanea di alimenti e

bevande• taxi• noleggio con conducente• noleggio senza conducente,

Procedure non incluse nella tabella NORME NAZIONALI

Miranda Corradi SCIA 2 44

• svolgimento di spettacoli e intrattenimenti ex artt. 68 e 69 TULPS

• apparecchi ex art.110 TULPS senza vincite in denaro,

• manifestazioni di sorte locali (lotterie/tombole/pesche)

• ascensori/montacarichi• insegne e impianti pubblicitari

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Procedure non incluse nella tabella NORME REGIONALI

• agriturismi• agenzie viaggi, • animali da compagnia, • vendita funghi,• strutture sanitarie, • gestione di reparto

Miranda Corradi SCIA 2 45

Procedure non incluse nella tabella:

Miranda Corradi SCIA 2 46

Parere del Consiglio di Stato n. 1784 del 4 agosto 2016sullo schema di decreto legislativo in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’art. 5 della L.124/2015.

9. Le altre materie; la possibilità di decreti inte grativi e correttivi; il riferimento alle “ attività libere ” di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 126 del 2016; la questione d elle “attività nuove”

24

Procedure non incluse nella tabella:

Miranda Corradi SCIA 2 47

Parere del Consiglio di Stato n. 1784 del 4 agosto 2016sullo schema di decreto legislativo «SCIA 2»

9.3. Sotto un secondo profilo, occorre fornire una interpretazione ragionevole al riferimento alle attività “libere” attuato dalla riportata disposizione ‘di chiusura’ dell’ultima parte del comma 2 dell’art. 1 del d.lgs. n. 126. Ad avviso di questo Consiglio di Stato, la disposizione di chiusura sulle “attività libere” deve intendersi applicabile ai settori oggetto dell’emanando decreto, o delle successive leggi di ‘codificazione soft’, e non anche ai settori rimasti completamente al di fuori di tale opera di riordino.In tal senso deve intendersi il riferimento alle attività che non siano “specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale”. ….Da un lato, quindi, tale riferimento consente di ritenere ancora pienamente vigenti le normative (europee, statali o regionali) esistenti nei settori non interessati dalla riforma.

9.3. …Dall’altro, non si può intendere la congiunzione disgiuntiva “o” (“non espressamente individuate … o … specificamente oggetto di disciplina”) come capace di conservare la vigenza dei regimi preesistenti anche ai procedimenti che invece siano stati espressamente individuati dallo schema in esame. In tal caso, come ripetuto più volte, l’individuazione delle attività ha anche un effetto di innovazione della relativa disciplina, superando le normative (europee, statali o regionali) esistenti nei settori interessati dalla riforma. …

Procedure non incluse nella tabella:

Miranda Corradi SCIA 2 48

Parere del Consiglio di Stato n. 1784 del 4 agosto 2016sullo schema di decreto legislativo «SCIA 2»

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9.3. …Resta invece fermo che, nei tre settori interessati dalla tabella A (“ Commercio ”, “ Edilizia ” e “ Ambiente ”), salvo interventi correttivi (che richiedono la fonte prim aria, in quanto non rientranti nel caso limite dell’art. 2, comma 6, dello schema), le attività non comprese nella tabel la medesima devono considerarsi effettivamente “ libere ”, ai sensi della disposizione di chiusura dell’art. 1, co mma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 126 del 2016.Naturalmente, il necessario lavoro di monitoraggio di cui si è detto retro, al punto 2, potrà contribuire efficacemente al graduale raffinamento di questo che è stato definito un work in progress, con l’inclusione progressiva di tutti i casi dubbi, incerti, non considerati. ….

Procedure non incluse nella tabella:

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Parere del Consiglio di Stato n. 1784 del 4 agosto 2016sullo schema di decreto legislativo «SCIA 2»

Nella tabella non si precisa l’ente competente

• 92 – SCIA per estetista (L. 1/1990: l’art.12 indicacome ente competente il Comune)

• 98 – SCIA per autoscuole (C.d.S.: l’art.123 indicacome ente competente la Provincia)

• 99 – SCIA per scuole nautiche (D.M. n. 146/2008art. 42: la competenza è della Provincia –l’allegato A cita invece l’art.42 del d.lgs.n.171/2005 che tratta della locazione di Unità didiporto )

• 100 – Istanza x autorizzazione x Centri direvisione di veicoli a motore (C.d.S.: l’art.80indica come ente competente il Dipartimento peri trasporti terrestri)

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Nella tabella non si precisa l’invio obbligatorio a Prefettura/Questura

• 86 - SCIA per autorimessa (il DPR 480/2001prevede l’invio al Prefetto)

• 71- SCIA per somministrazione nei circoli privatiaderenti ad enti nazionali con finalità assistenziali(R.D.773/1931 TULPS: l’art.86 co.2 prevede l’invioal Questore)

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Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

È prevista l’autorizzazione per• 56 – commercio itinerante non alimentare • 62 – commercio itinerante alimentare

Molte regioni avevano introdotto la SCIA tenendo contoche per il rilascio occorre effettuare soltanto verifiched’ufficio dei requisiti soggettivi e che l’art. 14 del d.lgs .59/2010 prevede che «regimi autorizzatori possonoessere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motiviimperativi di interesse generale». Le nuove attivitàitineranti anche provenienti da altre regioni devonoessere in possesso dell’autorizzazione

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nuove competenze del SUAP

il SUAP deve ricevere per poi trasmettereall’Ente competente :� 29 - comunicazione all’ Agenzia delleDogane vendita minuto alcolici� 30 – comunicazione alla Regione e alMinistero della salute per la vendita di farmacida banco e medicinali veterinari 31 –comunicazione vendita al minuto di gas dipetrolio liquefatto (GPL) per combustione all’Agenzia delle Dogane� 32 – comunicazione all’Agenzia delleDogane per la vendita al minuto di gasinfiammabili in recipienti mobili compressi

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nuove competenze del SUAPil SUAP deve ricevere per poi trasmettereall’Ente competente:� 33 – istanza alla Regione o ente delegato per

l’autorizzazione alla vendita al minuto diprodotti fitosanitari

� 34 – SCIA alla Regione o ente delegato per lavendita al minuto di prodotti agricoli ezootecnici, mangimi, prodotti di origineminerale e chimico industriali destinatiall'alimentazione animale

� 35 – istanza al Questore per l’autorizzazionealla vendita di oggetti preziosi

� 36 – istanza al Questore per l’autorizzazionealla vendita di armi diverse da quella daguerra

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nuove competenze del SUAPil SUAP deve ricevere per poi trasmettere all’Entecompetente:� 37 – istanza alla Regione per produzione,

trasformazione e distribuzione di prodotti diorigine animale

� 50 – comunicazione al Questore dell'elencodegli incaricati per attività di vendita al dettagliopresso il domicilio del consumatore

� 88 – comunicazione alla Regione e UfficioTecnico di Finanza (UTF)per trasferimento dititolarità o per subentro di nuovo gestore senzatrasferimento della titolarità nei distributoricarburanti

� tutte le SCIA x prevenzioni incendi ai VV.F.� tutte le SCIA per notificazione sanitaria

all’ASLMiranda Corradi SCIA 2 55

Possibili nuove competenze del SUAPÈ invece possibile inviare al SUAP o all’Entecompetente� 84 – istanza al Questore per autorizzazione

apparecchi videoterminali (VLT ex articolo 110,comma 6, lettera b) TULPS);

� 85 – istanza al Questore per autorizzazione salebingo e agenzie di raccolta delle scommesseippiche e sportive;

� 101 – SCIA alla Camera di commercio per leattività di facchinaggio

� 103 – SCIA alla Camera di Commercio per leImpresa di pulizie disinfezione, disinfestazione,di derattizzazione e di sanificazione

� 105 – Comunicazione al Questore per Agenzie dipubblici incanti Agenzie matrimoniali o dipubbliche relazioni

� 106 – Comunicazione al Questore per Agenziedi recupero stragiudiziale del crediti

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nuove competenze del SUAPTrasferimento al SUAP di funzioni amministrative

comunicazione per installazione di impiantiprovvisori elettrici in occasione di straordinarieilluminazioni pubbliche, quali festività civili,religiose (voce 97)

prima la competenza era della autorità locale diP.S.

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