D.lgs n. 231 del 2007 Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dellutilizzo...

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D.lgs n. 231 del 2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/10/CE che ne reca misure di esecuzione

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D.lgs n. 231 del 2007

“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo

di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva

2006/10/CE che ne reca misure di esecuzione

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Il D.lgs n. 231 del 2007 (successivamente modificato dal D.lgs n. 151 del 25/09/2009, D.L. n. 78 del 2010 e, da ultimo, dal D.L. n. 138 del 2011) ha inciso in modo sostanziale sul pregresso impianto normativo antiriciclaggio.

La normativa nasce dalla necessità di identificare i reali beneficiari delle operazioni, per garantire una maggiore stabilità e trasparenza nei rapporti e nelle operazioni di natura finanziaria. La legge è finalizzata a contrastare l’uso del sistema bancario e finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo e si pone un preciso obiettivo di finalità preventiva: evitare il consumarsi di tali reati individuando e segnalando alla UIF (Unità di informazione Finanziaria che ha sostituito l’Ufficio Italiano Cambi) le operazioni e i rapporti economici che possono generarli.

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Elementi essenziali da conoscere per gli operatori finanziari:

limite al trasferimento di denaro e titoli al portatore

obbligo di adeguata verifica della clientela

obbligo di registrazione

segnalazione di operazioni sospette

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a. L’art. 49, comma 1, del D.lgs n. 321/2007 come modificato dal DL n.78/2010, e da ultimo, dal D.L. 128/2011, vieta il trasferimento in unica soluzione tra soggetti diversi di valori costituiti da denaro, libretti e titoli al portatore di importo pari o superiore a € 2.500, il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (che è cosa diversa dall’operazione frazionata, nel concetto elaborato dall’ABI, cioè quell’operazione costituita da più movimentazioni di mezzi di pagamento, ciascuna inferiore alla soglia di legge, contabilizzate nell’arco di 7 giorni lavorativi antecedenti). Il trasferimento diretto di contanti o titoli al portatore di importo pari o superiore a € 2.500,00 è consentito solamente attraverso Banche, Istituti di moneta elettronica e Poste Italiane spa. Lo scopo della norma è quello di dirottare verso tali intermediari le transazioni più significative affinché rimanga traccia nei loro Archivi Unici Informatici.

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a. (art. 49 commi 4 e 5) gli assegni bancari o postali di importo pari o superiore a € 2.500 devono recare la clausola di non trasferibilità. Le Banche e Poste Italiane s.p.a. sono obbligate a rilasciare i moduli degli assegni bancari e postali con l’inserimento della clausola di non trasferibilità; tuttavia il cliente può richiedere per iscritto il rilascio dei moduli privi della suddetta clausola previa corresponsione della somma di € 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun modulo.

b. (art. 49 comma 6)gli assegni bancari o postali emessi all’ordine del traente (inclusi quelli in cui il traente ha usato le formule “a me stesso”, “a me medesimo”, “m.m” o espressioni simili) possono essere girati dallo stesso unicamente per l’incasso ad una banca o a Poste Italiane s.p.a. indipendentemente dall’importo recato dagli stessi;

c. (art. 49 commi 7 e 8)gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere emessi solamente con indicazione del soggetto beneficiario e muniti della clausola di non trasferibilità, tuttavia il cliente può richiedere per iscritto il rilascio di assegni circolari, vaglia cambiari e postali di importo inferiore a € 2.500 senza la clausola di intrasferibilità, pagando per ogni titolo € 1,50 a titolo di imposta di bollo.

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Le banche che hanno notizia della violazione di uno dei limiti fissati alle sopra citate lettere a), b), c), d) hanno l’obbligo di riferire tali infrazioni entro 30 giorni al Ministero dell’economia e delle finanze e se non provvedono entro questo termine alla comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione; comunque la sanzione non può essere inferiore, nel minimo a € 3.000 (art. 58 del D.lgs 231/2007 come modificato dal D.L. 78/2010).

Ai clienti che violino le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40% dell’importo trasferito; comunque la sanzione non può essere inferiore, nel minimo a € 3.000 (art. 58 del D.lgs 231/2007 come modificato dal D.L. 78/2010).

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a. (art. 49 commi 12,13 e 14)il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a € 2.500,00 e tutti i libretti bancari o postali al portatore aventi un saldo superiore a tale soglia devono essere estinti o ricondotti entro tale soglia alla data del 30 settembre 2011; in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste italiane spa i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento.

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Le banche che hanno notizia della violazione degli obblighi imposti dalla lettera e) hanno l’obbligo di riferire tali infrazioni entro 30 giorni al Ministero dell’economia e delle finanze e se non provvedono entro questo termine alla comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione; comunque la sanzione non può essere inferiore, nel minimo a € 3.000 (art. 58 del D.lgs 231/2007 come modificato dal D.L. 78/2010).

Ai clienti che violino le disposizioni di cui alla lettera e) si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 20% del saldo del libretto al portatore; comunque la sanzione non può essere inferiore, nel minimo a € 3.000 (art. 58 del D.lgs 231/2007 come modificato dal D.L. 78/2010).

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E’ vietata l’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (comma 1).

E’, inoltre, vietato l’utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri (comma 2).

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Le banche che hanno notizia della violazione di cui all’art. 50 del D. lgs 231/2007 hanno l’obbligo di riferire tali infrazioni entro 30 giorni al Ministero dell’economia e delle finanze e se non provvedono entro questo termine alla comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione; comunque la sanzione non può essere inferiore, nel minimo a € 3.000 (art. 58 del D.lgs 231/2007 come modificato dal D.L. 78/2010).

Ai clienti che violano i divieti di cui all’art. 50, comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40% del saldo del conto o del libretto; ai clienti che violano i divieti di cui all’art. 50, comma 2, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 40% del saldo del conto o del libretto; comunque la sanzione non può essere inferiore, nel minimo a € 3.000 (art. 58 del D.lgs 231/2007 come modificato dal D.L. 78/2010).

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I destinatari della normativa antiriciclaggio, dopo l’entrata in vigore del D. lgs 231/2007, non devono limitarsi alla semplice identificazione della clientela ma devono effettuare una “mappatura” costante e continua del cliente secondo il principio cardine “know your customer”.

Per una valutazione attendibile del cliente occorre che gli obblighi di adeguata verifica siano adempiuti utilizzando come parametro il rischio associato al tipo di cliente (risck-based approach) e al tipo e natura del rapporto.

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Quindi gli operatori devono:

1. identificare e verificare l’identità del cliente e del titolare effettivo mediante un documento d’identità non scaduto; qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza

1. identificare e verificare l’identità del titolare effettivo contestualmente all’identificazione del cliente. Con il termine titolare effettivo deve intendersi la persona o le persone fisiche che possiedono o controllano il cliente e/o la persona fisica per conto delle quali viene realizzata l’operazione o la prestazione. Per le società occorre far riferimento alla persona o alle persone le quali possiedano o controllino la stessa attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto del 25% di azioni più una. Nel caso di fondazioni o di istituti giuridici che amministrano e distribuiscono fondi (trust) occorre aver riguardo ai soggetti futuri beneficiari che sono considerati titolari effettivi se destinatari del 25% o più del patrimonio di tali entità

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1. ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o dell’operazione e, in particolare, le sue modalità di svolgimento, l’ammontare, la frequenza e la ragionevolezza dell’operazione o del rapporto continuativo e l’area geografica di destinazione dell’operazione o del rapporto continuativo

1. svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo analizzando le transazioni concluse durante la durata del rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l’ente ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio.

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Tali obblighi si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti, mentre per la clientela già acquisita si applicano al primo contatto utile.

In particolare l’adeguata verifica va fatta in caso di accensione di rapporti continuativi, intendendosi per tali:

conti correnti depositi a risparmio Mutui cassette di sicurezza dossier titoli rilascio carte di credito Leasing polizze vita

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L’adeguata verifica va fatta altresì in caso di operazioni occasionali, cioè poste in essere al di fuori di un rapporto continuativo con movimentazione eccedente €15.000, ad es.:

cambio assegno

emissione di assegno circolare

pagamento rata di mutuo con assegno

uscita di cassa per mandati di pagamento.

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Se l’operatore non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica non può instaurare il rapporto continuativo né eseguire l’operazione; nel caso in cui sia impossibile il rifiuto dell’operazione l’operatore informa la UIF immediatamente dopo aver eseguito l’operazione (obbligo di astensione ex art. 23 del D. lgs 231/2007).

La violazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di adeguata verifica della clientela comporta la comminazione di una sanzione penale in capo all’operatore consistente in una multa da 2.600 a 13.000 euro (art. 55).

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Ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica delle clientela e della segnalazione di operazioni sospette si ritiene essenziale un’adeguata formazione professionale che è la stessa legge ad imporre.

Le banche devono infatti adottare misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del decreto (art. 54, comma 1). Le misure comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo in quanto le autorità competenti, in particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo (art. 54 commi 2 e 3).

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Gli operatori sono tenuti a registrare e conservare per almeno 10 anni:

i documenti e le informazioni reperite in sede di “adeguata verifica”, con riguardo sia al cliente, sia al rapporto continuativo instaurato;

altre informazioni del rapporto: data di costituzione, dati del cliente e del titolare effettivo, codice del rapporto e dati di eventuali delegati;

per le operazioni di importo pari o superiore a €15.000 (frazionate e non) la data, la causale, l’importo, la tipologia, i mezzi di pagamento e i dati del soggetto che opera e di quello per conto del quale agisce.

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L’obbligo di registrazione riguarda non solo le operazioni nelle quali viene effettuata singolarmente la movimentazione di denaro per importi pari o superiori a €15.000, ma anche tutte quelle che, seppur singolarmente di importo inferiore a €15.000 devono essere considerate quali parti di una sola operazione: c.d. operazioni frazionate cioè costituite da più mezzi di pagamento, ciascuno inferiore alla soglia (originariamente fissata dall’ABI in € 3.098,74 ed ora stabilita in € 5.000), contabilizzate nell’arco di 7 giorni lavorativi antecedenti.

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L’obbligo di registrazione è soddisfatto mediante la creazione di un AUI (Archivio Unico Informatico), con il quale si tiene traccia di tutti gli inserimenti effettuati, comprese le informazioni successivamente modificate (che andranno nello “storico”).

A tal fine è essenziale inserire correttamente il codice del presentatore che è sempre colui che si trova materialmente presso lo sportello.

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E’ la parte principale della normativa in quanto tutto l’impianto di adeguata verifica della clientela e di registrazione è volto a prevenire il rischio del verificarsi di fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attraverso la segnalazione delle operazioni sospette.

Bisogna far attenzione alla distinzione tra operazione sospetta e denuncia di notizia di reato.

La segnalazione di operazione sospetta è infatti un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.

La segnalazione va effettuata indipendentemente dall’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria.

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L’art. 41, comma 1, recita che le banche devono inviare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF quando “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.

Le segnalazioni sono effettuate “senza ritardo”, ove possibile prima di eseguire l’operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto. I soggetti tenuti all’obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l’operazione finché non hanno effettuato la segnalazione tranne i casi in cui l’astensione non sia possibile.

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Prima di inoltrare la segnalazione alla UIF è il direttore della filiale che effettua il vaglio circa l’attendibilità del sospetto desumendolo da tutti gli indici che ha a disposizione (e che sono stati acquisiti grazie all’adeguata verifica della clientela) concernenti sia il cliente sia le modalità di svolgimento dell’operazione o del rapporto continuativo.

Per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette la Banca d’Italia ha emanato il 24 agosto 2010 un nuovo Decalogo contenente gli “indicatori di anomalia”, cioè un elenco, non esaustivo, di operazioni potenzialmente sospette.

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La legge garantisce la piena tutela della riservatezza del soggetto segnalante sia attraverso l’impiego di procedure informatiche per l’inoltro della segnalazione, sia attraverso la non menzione dell’intermediario che ha effettuato la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività o del legale rappresentante o del loro delegato (art. 45).

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