IL RICICLAGGIO...Il denaro ”sporco ” immesso nei circuiti finanziari legali tramite operazioni...

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IL RICICLAGGIO

Secondo il il denaro sporco muove , pari a una cifra che oscilla

. L'intera economia italiana.

In l'industria del riciclaggio produce

. Bankitalia stima che rappresenti da sola il con un fatturato da

.

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IL RICICLAGGIO

Da un punto di vista , il riciclaggio costituisce una attività criminale avente la funzione essenziale di

(c.d. potere di acquisto potenziale) (c.d. potere d’acquisto effettivo) da reimpiegare in attività economiche e finanziarie.

Il denaro ”sporco” immesso nei circuiti finanziari legali tramite operazioni di riciclaggio provoca al tessuto economico e finanziario, condizionando il corretto funzionamento dei mercati basato sul sistema della libera concorrenza (alterazione meccanismi mercato; danni reputazionali)

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IL RICICLAGGIO

Già nel 1985 la , definiva il riciclaggio come “i mezzi

attraverso i quali si nasconde l’esistenza, la fonte illegale o l’utilizzo illegale di redditi e poi si camuffano questi redditi per farli apparire legittimi”.

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IL RICICLAGGIO

immissione dei fondi provenienti da attività illecite nel circuito finanziario legale (nelle forme più evolute i fondi viaggiano già nel circuito legale: momento delicato è il “passaggio” dal presupposto al riciclaggio (es: appropriazione indebita);

(c.d. “guado del pellerossa”) esecuzione di una pluralità di operazioni e trasferimenti al fine di far perdere le tracce della provenienza illecita dei fondi

reinvestimento e reimpiego in attività economiche e/o finanziarie dei capitali così “ripuliti”

Secondo l’analisi operata dal GAFI, il riciclaggio si articola in tre fasi:

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IL RICICLAGGIO

«è una persona rispettabile, o almeno rispettata, appartenente alla classe superiore che commette un reato nel corso dell’attività professionale, violando la fiducia formalmente o implicitamente attribuitagli» (Sutherland, 1939).

IL DELINQUENTE DAL COLLETTO BIANCO

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RICICLAGGIO e CORRUZIONE

Il GAFI-FATF (Gruppo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali / Financial Action Task Force) ha da tempo segnalato gli

.

Il 29 luglio 2011 il GAFI ha pubblicato uno studio sui legami tra la corruzione e il riciclaggio di denaro e beni frutto di attività illecite.

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RICICLAGGIO e EVASIONE

Esiste un : è quanto evidenziato dal GAFI

( ) che promuovono l'inclusione dei reati di natura fiscale tra quelli presupposto di riciclaggio.

Il mancato pagamento dei tributi, infatti, è il principale strumento di accumulazione in nero della provvista necessaria per pagare il prezzo della corruzione.

Secondo , direttore dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) riciclaggio, evasione fiscale e corruzione sono fenomeni strettamente correlati, che danneggiano le politiche di sviluppo.

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Truffa e appropriazione

indebita 1,44 MLD (23,86%)

Frode fiscale

3,47 MLD (57,49%)

Reati fallimentari 169,6 MLN

(2,81%)

Usura e traffico di stupefacenti

85 MLN (1,41%)

Altre fattispecie

870,9 MLN (14,43%)

Riciclaggio accertato

(2009-2011) 6,03 MLD

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IL RICICLAGGIO

L’imprenditore criminale, al pari di qualsiasi operatore economico, persegue un obiettivo di efficienza allocativa delle risorse, nell’intento di massimizzare l’utilità delle scelte di investimento compiute e di cogliere nuove opportunità di affermazione e crescita, anche su scala internazionale.

L’IMPRESA CRIMINALE

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IL RICICLAGGIO

reperimento dei fondi iniziali per costituire la propria struttura operativa

fornitura di “beni” e “servizi” (illeciti) ad una platea di consumatori/vittime degli stessi, e per tali attività di “cessione sul mercato” riscuote un “prezzo”

L’IMPRESA CRIMINALE

L’analogia sta nel fatto che il crimine organizzato, nel programmare la sua “gestione”, opera come una normale impresa:

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IL RICICLAGGIO

Potere monopolistico

Rapporti di collusione e di dipendenza con altre imprese per l’approvvigionamento

Autosufficienza finanziaria

Allocazione inefficiente del capitale

L’IMPRESA CRIMINALE

La differenza risiede nel fatto che tali proventi, in quanto frutto di condotte criminose, non possono essere prontamente goduti come utilità

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RICICLAGGIO e TERRORISMO

La ha determinato l’estensione degli obblighi di

collaborazione attiva anche per il contrasto al terrorismo sotto il profilo finanziario.

In seguito agli attacchi dell’, il GAFI ed il

Gruppo Egmont hanno esteso le proprie competenze istituzionali anche al contrasto del finanziamento del terrorismo.

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Ecco, quindi, che nel linguaggio economico-giuridico, a fianco al termine money-laundering, è stato coniato quello di money-dirting.

Particolare rilevanza assume il fatto che i meccanismi che consentono il finanziamento del terrorismo sono gli stessi che permettono il riciclaggio di proventi illeciti.

Denaro sporco Impiego in attività lecite

Denaro pulito / sporco Impiego in attività illecite

RICICLAGGIO e TERRORISMO

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IL RICICLAGGIO – Evoluzione storica

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IL RICICLAGGIO – Approccio Repressivo

Introduzione del reato di riciclaggio nel Codice Penale. Fattispecie che puniva la sola sostituzione di denaro o valori provenienti da ,

, (Legge 18 Maggio 1978, n. 191)

1978

Allargamento dei reati presupposto anche ai delitti concernenti la

(Legge 19 Marzo 1990, n. 55)

Allargamento dei reati presupposto a “” per il reato di riciclaggio (art. 648 bis C.P.) ed a

“tutti i delitti” per il reimpiego di capitali (art. 648 ter C.P.) (Legge 9 Agosto 1993, n. 328)

1990

1993

Allargamento della responsabilità amministrativa degli enti anche per i reati di cui agli art. 648-bis e 648-ter C.P. (Legge n. 146/2006). NB: per i soli reati transnazionali.

2006

Allargamento della responsabilità amministrativa degli enti per tutti i reati di riciclaggio. (DLgs. n. 231/2007). Confisca obbligatoria anche per equivalente (art. 648-quater)

2007

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IL RICICLAGGIO – Approccio Repressivo

: “, chiunque sostituisce o trasferisce denaro,

beni o provenienti da , ovvero compie in relazione ad essi

, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Lire due milioni (1.032 €) a Lire trenta milioni (15.493 €)”.

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IL RICICLAGGIO – Approccio Repressivo

a) Patrimonio: collocazione sistematica del delitto. Sarebbe funzionale al mantenimento della situazione lesiva del patrimonio creata con la consumazione del delitto presupposto.

b) Amministrazione della giustizia: l’azione deve essere idonea ad arrecare ostacolo alle indagini

c) Ordine pubblico e ordine economico: la dimensione del reato non può essere ricondotta ad un ambito individuale, ma si allarga ad una dimensione macroeconomica.

La Corte di Cassazione, seppur in obiter dictum, afferma come la fattispecie sia un reato PLURIOFFENSIVO.

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IL RICICLAGGIO – Approccio Repressivo

a) Condotte: (è sufficiente anche una sola azione)

sostituzione (rimpiazzare denaro o altri valori con denaro o valori puliti)

trasferimento (passaggio da un soggetto fisico/giuridico a un altro della titolarità)

altre operazioni (qualunque operazione o espediente volti non solo a impedire definitivamente ma anche solo ad ostacolare l’accertamento della provenienza)

REATO A FORMA LIBERA

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IL RICICLAGGIO – Approccio Repressivo

b) Tentativo:

nel 1990 il delitto rientrava nella categoria di quelli a consumazione anticipata (non è necessario che si verifichi l’evento lesivo ma è sufficiente il compimento di atti o fatti diretti a realizzare il risultato prefissato): era ontologicamente impossibile il tentativo

Cass. Pen., sez. V, 7 maggio 2010, n. 17694: «dal tenore letterale della norma, non si tratta più di una fattispecie a consumazione anticipata, circostanza che consente senz’altro di configurare un’ipotesi di tentativo»

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IL RICICLAGGIO – Approccio Repressivo

c) Elemento soggettivo consiste nella consapevolezza della provenienza illecita del denaro/valori e sufficiente la mera volontà di sostituirli (dolo generico)

Al dolo diretto è equiparato il dolo eventuale in base al quale l’agente, pur non sapendo, si è prospettato la possibilità che il denaro, i beni o le utilità provengano da delitto doloso (Cass. Pen. Sez. II, 23 luglio 2007)

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IL RICICLAGGIO – Approccio Repressivo

a) Soggetto attivo: chiunque ...ma necessità che l’autore non abbia concorso nella commissione del delitto presupposto (no “self money laundering”).

Esclusione della configurabilità del riciclaggio ad opera di chi ha realizzato o ha concorso nella realizzazione del delitto presupposto.

Ne deriva che è determinante, ai fini dell’identificazione del reato in esame, il ruolo dell’autore materiale, con la conseguente difficoltà di individuare il limite che separa il concorso nel reato presupposto, dalla realizzazione vera e propria del riciclaggio.

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b) Reato presupposto: deve essere costituito da un delitto non colposo (anche solo appartenenza ad associazione mafiosa).

art. 170 c.p. «Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato».

Giurisprudenza: il reato sussiste anche quando non vengono identificati tutti gli elementi costitutivi del reato presupposto. Ci si accontenta dell’astratta configurabilità del delitto presupposto, senza che sia necessario accertare nemmeno la sua esatta tipologia.

IL RICICLAGGIO – Approccio Repressivo

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IL RICICLAGGIO – Approccio Repressivo

Cass. n. 1025 del 13-01-2009 : • i delitti tributari costituiscono presupposto del

riciclaggio • il riciclaggio esiste anche se non vengono

identificati tutti gli elementi costitutivi del reato presupposto (es. data di commissione, ecc..)

• non è necessaria che ci sia già un giudicato per il reato presupposto

Cass. n. 6561 dell’11-02-2009: Alterità assoluta tra società e socio maggioritario, sono dunque responsabili gli amministratori della società in cui il denaro viene versato e lo reinvestono

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IL RICICLAGGIO – CRITICITA’

“Siamo l’unico paese in Europa a non prevedere come reato il reinvestimento di capitale illecitamente percepito da parte dell’autore del primo illecito. Uno strumento essenziale per la lotta alle mafie che nel nostro ordinamento non esiste”. (cit. Pietro Grasso)

Consapevolezza dell’illecita provenienza, deve tradursi nella certezza, desunta anche da elementi gravi, univoci e concordanti, che il danaro o le cose ricevute od occultate siano il prezzo, il prodotto o il profitto di un reato commesso da altri.

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IL RICICLAGGIO

La crescente reali e finanziarie impone l’esigenza di esaminare il fenomeno da una prospettiva internazionale.

La delle attività finanziarie e lo sviluppo della new economy costituiscono fattori di crescita, ma contemporaneamente comportano il rischio di agevolare il riciclaggio dei capitali illeciti.

La facilità e la velocità con le quali possono essere trasferite ingenti somme di denaro in qualsiasi parte del mondo qualificano il riciclaggio come reato transnazionale.

“la globalizzazione consiste in una maggiore integrazione tra i Paesi ed i popoli del mondo, determinata dal’enorme riduzione dei costi dei trasporti e delle comunicazioni e dall’abbattimento delle barriere artificiali alla circolazione internazionale di beni, servizi, capitali, conoscenze e persone”

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IL RICICLAGGIO

“ ... il riciclaggio dei proventi di attività illecite è un fenomeno sempre più internazionale i cui responsabili sono pronti a sfruttare tutte le opportunità e lacune esistenti nei dispositivi degli Stati in qualsiasi parte del mondo. Pertanto

...” Seconda relazione della Commissione sull’applicazione della Direttiva 91/308/CE relativa al riciclaggio dei proventi di attività illecite.

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IL RICICLAGGIO

La della presenza d’e dei connessi effetti distorsivi arrecati al

sistema economico nel suo complesso ha accresciuto la consapevolezza dell’importanza strategica dell’azione di contrasto al riciclaggio.

La che caratterizza l’operatività delle , anche sotto il profilo economico e finanziario, postula l’assoluta necessità di contrastare il riciclaggio a livello internazionale.

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IL RICICLAGGIO

Dichiarazione dei Principi del Comitato di Basilea del 12.12.1988

Convenzione di Vienna del 20.12.1988 sul traffico di sostanze stupefacenti

Convenzione di Strasburgo dell’8.11.1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato

Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato transnazionale del 13.12.2000

Convenzione di Varsavia del 16.5.2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo

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IL RICICLAGGIO

Raccomandazioni antiriciclaggio per il contrasto al finanziamento del terrorismo, emanate dal GAFI

Gruppo Egmont, organismo internazionale che riunisce le Financial Intelligence Unit

:

La prima direttiva, n. del 10.06.1991, è stata recepita con la legge n. 197 del 1991

La seconda direttiva, n. 9 del 4.02.2001, è stata recepita con la legge n. 56 del 2004, estendendo gli obblighi antiriciclaggio ai “professionisti”

La terza direttiva, n. del 26.10.2005 (e n. del 1.8.2006) è stata recepita con il D.Lgs. 231

del 2007

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Terza direttiva antiriciclaggio (2005/60/CE del 26 ottobre 2005)

Customer due diligence

• accertamento della reale identità del cliente (know your customer)

• accertamento dell’identità dell’effettivo beneficiario

• analisi dei profili di rischio del cliente

• costante aggiornamento dei dati

IL RICICLAGGIO

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IL RICICLAGGIO

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IL RICICLAGGIO – Approccio Preventivo

Oggigiorno il ruolo del dottore commercialista non è limitato alla sola “tutela” dell’assistito, in funzione esclusivamente privatistica, ma a questi si richiede di rispettare determinati divieti, adempiere specifici obblighi e promuovere l’individuazione delle azioni illegali.

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LIMITAZIONI USO CONTANTE

Arma fondamentale, nella lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, è imporre che gli scambi finanziari vengano canalizzati; passino cioè attraverso enti creditizi e finanziari, in modo da lasciare traccia nei loro archivi e permettere, quindi, alle Autorità inquirenti di consultarli ai fini delle indagini.

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CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA

Il Regolamento n. 1889/2005 recepito in Italia con il D.Lgs. 195/2008 prevede il principio dell’obbligatoria dichiarazione valutaria, da presentare a cura di ogni persona fisica che entra o esce dal territorio nazionale trasportando denaro contante d’importo pari o superiore a 10,000 euro.

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CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA

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SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

L’art. 41 del D.Lgs. 231/2007 prevede a carico del professionista l’obbligo di inviare all’UIF la segnalazione di operazione sospetta quando è a conoscenza, ovvero sospetta, oppure ha ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute ovvero anche solo tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

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RISERVATEZZA

In sostanza mediante l’invio della segnalazione il professionista è tenuto a «rivelare» fatti o circostanze attinenti al proprio cliente, di cui ha avuto contezza in ragione dell’incarico ricevuto. Sotto tale profilo l’obbligo in menzione e più in generale la normativa antiriciclaggio, influisce sensibilmente sull’essenza del rapporto tra professionista e cliente: il segreto professionale.

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RISERVATEZZA

Il segreto professionale coinvolge aspetti che possono ripercuotersi sul professionista sotto il profilo della responsabilità deontologica, penale e civile.

Art. 622 c.p. «Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società»

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RISERVATEZZA

Il VULNUS creato dalla normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo è certamente forte e va ad incidere su diritti che l’ordinamento giuridico ritiene meritevoli di tutela.

DIRITTO DI DISPORRE DI UN CONSULENTE INDIPENDENTE PER POTER CONOSCERE IL

QUADRO NORMATIVO SPECIFICO

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RISERVATEZZA

La normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo è costretta a disporre esplicitamente che le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione agli obblighi di segretezza e del segreto professionale e, di conseguenza, non comportano responsabilità di alcun tipo (civile, penale, amministrativa), se poste in essere:

PER LE FINALITA’ PREVISTE DALLA NORMA

IN BUONA FEDE

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GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE