DISPENSA SCUOLE odcto - odcec.torino.it · Adempimenti in corso d’anno ... - Allestimento di un...

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INDICE

1.1.1.Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche (IRPEG) _________________________________________ 8 1.1.1.Inquadramento ________________________________________________________________________ 10 1.1.2.Determinazione del reddito complessivo imponibile ___________________________________________ 10 1.1.3.La contabilità separata _________________________________________________________________ 12 1.1.4.Determinazione del reddito dell’attività commerciale__________________________________________ 18 1.2. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) _________________________________________ 18 1.2.1.Presupposto dell’imposta – soggetti passivi _________________________________________________ 18 1.2.2.Determinazione della base imponibile______________________________________________________ 18 1.2.3.Aliquote dell’imposta ___________________________________________________________________ 18 1.2.4.Esemplificazione determinazione IRAP impresa commerciale ___________________________________ 18 2. Imposte indirette _________________________________________________________________________ 18 2.1. IVA _____________________________________________________________________________ 18 2.1.1.Inquadramento generale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) ____________________________ 18 2.2. Obblighi del contribuente ____________________________________________________________ 18 2.2.1.SCHEMATIZZAZIONE INQUADRAMENTO DELLE DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L’IVA 18 2.2.2.Funzionamento dell’IVA – Principi base ____________________________________________________ 18 2.2.3.Operazioni in regime IVA _______________________________________________________________ 18 2.2.4.Detrazione IVA________________________________________________________________________ 18 2.2.5.Obblighi del contribuente________________________________________________________________ 18 2.2.6.Termini e modalità di registrazione delle fatture______________________________________________ 18 2.2.7.Liquidazioni __________________________________________________________________________ 18 3. Accertamento imposte sui redditi_____________________________________________________________ 18 3.1.1.Scritture contabili degli enti non commerciali - Inquadramento __________________________________ 18 3.2. Regimi fiscali______________________________________________________________________ 18 3.2.1.Regime semplificato ____________________________________________________________________ 18 3.2.2.Regime ordinario ______________________________________________________________________ 18 3.2.3 Regimi forfetari di determinazione del reddito ____________________________________________ 18 3.3. Adempimenti in corso d’anno _________________________________________________________ 18 3.4. Obblighi dichiarativi________________________________________________________________ 18 3.5. Caso Pratico ______________________________________________________________________ 18 4. Le collaborazioni coordinate e continuative ____________________________________________________ 18 4.1. Premessa _________________________________________________________________________ 18 4.2. Le fonti normative __________________________________________________________________ 18 4.3. Aspetti fiscali delle collaborazioni coordinate e continuative ________________________________ 18 4.4. Criteri di determinazione del reddito di collaborazione coordinata e continuativa ________________ 18 4.5. Compensi esclusi dal reddito del collaboratore ___________________________________________ 18 4.6. Modalità di tassazione del reddito di collaborazione coordinata e continuativa __________________ 18 4.7. Le detrazioni d’imposta______________________________________________________________ 18 4.8. Rapporti di collaborazione con più committenti ___________________________________________ 18 4.9. Adempimenti fiscali del sostituto d’imposta ______________________________________________ 18 4.10. Aspetti previdenziali ed assistenziali INPS _______________________________________________ 18 4.11. Adempimenti del collaboratore________________________________________________________ 18 4.12. Adempimenti del committente _________________________________________________________ 18 4.13. Aspetti previdenziali ed assistenziali INAIL ______________________________________________ 18 4.14. Regole di determinazione del premio ___________________________________________________ 18 4.15. Adempimenti del committente _________________________________________________________ 18 4.16. Schema tipo di contratto di collaborazione coordinata e continuativa__________________________ 18 4.16.1.Contratto tipo di prestazione d’opera intellettuale ___________________________________________ 18 5. I principi che regolano l’affidamento dei contratti da parte della Pubblica Amministrazione 5.1 INTRODUZIONE 5.1.1 Il pubblico incanto

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5.1.2 La licitazione privata 5.1.3 L’APPALTO-CONCORSO 5.1.4 La trattativa privata 5.2 Artt. 31-33 del Regolamento 5.3 Artt. 32-33: il riparto di competenze tra il Consiglio di Istituto ed il Dirigente in ordine all’attività negoziale 5.4 Artt. 34-36 del Regolamento: le procedure di scelta del contraente; la pubblicità e la trasparenza; il collaudo finale 6. CONTRATTI ____________________________________________________________________________ 18 6.1. Introduzione ______________________________________________________________________ 18 6.2. elementi del contratto _______________________________________________________________ 18 6.2.1.L’accordo fra le parti___________________________________________________________________ 18 6.2.2.La causa _____________________________________________________________________________ 18 6.2.3.L'oggetto_____________________________________________________________________________ 18 6.2.4.La forma_____________________________________________________________________________ 18 6.3. il contratto preliminare ______________________________________________________________ 18 6.4. Analisi generali delle problematiche connesse alla contrattualistica come disciplinata dal dm 44/2001 6.5. ALIENAZIONE DI BENI E FORNITURA DI SERVIZI PRODOTTI DALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA – (Art. 38) ____________________________________________________________________ 18 6.5.1.Contratto tipo di alienazione di beni _______________________________________________________ 18 6.5.2.Contratto tipo di fornitura di servizi prodotti dall’istituzione scolastica____________________________ 18 6.6. CONCESSIONE DI BENI IN USO GRATUITO - (art. 39)___________________________________ 18 6.6.1.Contratto tipo di concessione di beni in uso gratuito __________________________________________ 18 6.7. PRESTAZIONE D’OPERA PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (ART. 40) 18 6.8. Criteri di determinazione del reddito di collaborazione coordinata e continuativa ____________________ 18 6.9. Compensi esclusi dal reddito del collaboratore ___________________________________________ 18 6.10. Modalità di tassazione del reddito di collaborazione coordinata e continuativa _____________________ 18 6.11. Le detrazioni d’imposta______________________________________________________________ 18 6.12. Rapporti di collaborazione con più committenti ___________________________________________ 18 6.13 Adempimenti fiscali del sostituto d’imposta ______________________________________________ 18 6.9.1.Collaboratori occasionali _______________________________________________________________ 18 6.14 PROFILI PREVIDENZIALI __________________________________________________________ 18 6.15 Adempimenti del collaboratore________________________________________________________ 18 6.16 Adempimenti del committente _________________________________________________________ 18 6.17. profili assistenziali INAIL ___________________________________________________________ 18 6.18. Regole di determinazione del premio ___________________________________________________ 18 6.19. Adempimenti del committente _________________________________________________________ 18 6.19.1.Contratto tipo di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa____________________ 18 6.20. Contratto di sponsorizzazione - (art. 41) ________________________________________________ 18 6.20.1.Contratto tipo di sponsorizzazione________________________________________________________ 18 6.21. Contratto di fornitura di sito informatico - (art. 42)________________________________________ 18 6.21.1.Si tratta di 20 Pentium III, con ampia capacità di memoria, video con schermo piatto, tastiera, mouse e software Windows con World ed Excell installati; scheda magnetica con chiave di accesso ad internet personalizzata.______________________________________________________________________ 18 6.21.2.Il prezzo pattuito è di Euro 1.700 per singolo computer._______________________________________ 18 6.21.3.Contratto tipo di fornitura di sito informatico _______________________________________________ 18 6.22. CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DI SITI INFORMATICI – (art. 43)__________________ 18 6.22.1.Contratto tipo di concessione in uso di siti informatici ________________________________________ 18 6.23. CONTRATTO DI COMODATO - (art. 44) _______________________________________________ 18 6.23.1.Contratto tipo di comodato _____________________________________________________________ 18 6.23.2.Contratto tipo di comodato precario ______________________________________________________ 18 6.24. CONTRATTO DI MUTUO - (art. 45) ___________________________________________________ 18 6.24.1.Contratto tipo di mutuo con garanzia ipotecaria_____________________________________________ 18 6.24.2.Modello delle condizioni generali che regolano i "contratti di mutuo con garanzia ipotecaria" ________ 18 6.25. MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - (art. 46) ________________________________ 18 6.25.1.Contratto tipo di appalto per servizi ______________________________________________________ 18 6.26. CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA - (art.47) ____________________________________ 18 6.26.1.Contratto tipo di locazione finanziaria ____________________________________________________ 18 6.27. CONTRATTI DI GESTIONE FINALIZZATA DELLE RISORSE FINANZIARIE - (art. 48) __________ 18

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6.27.1.Appendice tipo al contratto di gestione finanziaria finalizzata __________________________________ 18 6.28. CONTRATTO DI COMPREVENDITA DI BENI IMMOBILI - (art. 49)_________________________ 18 6.28.1.Contratto tipo di compravendita immobiliare _______________________________________________ 18 6.29. USO TEMPORANEO E PRECARIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO - (art. 50)_________________ 18 6.29.1.Contratto tipo di concessione in uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico _________________ 18 6.30. APPALTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI - (art. 51)_________________________ 18 6.30.1.Contratto tipo di appalto per lo smaltimento di rifiuti speciali __________________________________ 18 6.31. VENDITA DI MATERIALI FUORI USO E DI BENI NON PIÙ UTILIZZABILI - (art. 52) __________ 18 6.31.1.Contratto tipo per la vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili ____________________ 18 -

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PREMESSA INTRODUTTIVA

Con la nuova impostazione legislativo – contabile, le Istituzioni scolastiche diventano a tutti gli

effetti operatori economici; infatti alla classica attività di docenza , svolta utilizzando le proprie

risorse umane e culturali, possono, anzi sono incentivate, ad affiancare altre attività

complementari ed integrative.

L’attività classica di docenza, rivolta nei confronti degli utenti istituzionali, anche alla luce della

recente autonomia finanziaria, può essere affiancata da altre attività che esemplificativamente

potrebbero sostanziarsi in :

1) ATTIVITA’ DI DOCENZA RIVOLTA AGLI ALLIEVI VOLTA ALLO SVILUPPO E

ALL’APPROFONDIMENTO DI MATERIE NON CURRICULARI TRAMITE L’UTILIZZO DI

PROFESSIONALITA’ INTERNE O ESTERNE ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA STESSA

2) ATTIVITA’ DI DOCENZA RIVOLTA ALL’ESTERNO VOLTA ALL’APPROFONDIMENTO DI

ALCUNI ASPETTI DI MATERIE CURRICULARI E NON , TRAMITE L’UTILIZZO DI

PROFESSIONALITA’ INTERNE OD ESTERNE ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA STESSA.

3) ATTIVITA’ DI PRODUZIONE SERVIZI E DI CESSIONE DI BENI VERSO ECONOMIE

ESTERNE , REALIZZATI TRAMITE L’UTILIZZO DELLE RISORSE INTERNE

ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA E LEGATI ALLE PECULIARITA’ SPECIFICHE

ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA CHE LI PRODUCE.

4) LOCAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI , CON EVENTUALI SUPPORTI DI ATTIVITA’.

A titolo puramente esemplificativo andiamo a riportare per ogni singola categoria di atti

economici , quali potrebbero essere le applicazioni concrete.

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1) L’Istituzione scolastica organizza corsi ( computer , lingue straniere , materie tipiche di altri

corsi di studio ) , cicli di conferenze ( approfondimenti umanistici e scientifici) , lezioni di

recupero ( integrazione, supporto, approfondimento) rivolte agli allievi , corsi di teatro ;

2) L’Istituzione scolastica organizza corsi di informatica, cicli di conferenze a carattere

divulgativo, corsi di teatro, corsi di lingua straniera, corsi post diploma per particolari

approfondimenti di materie tecnico – scientifiche , corsi di aggiornamento rivolti ad un

pubblico esterno ( anche altre istituzioni scolastiche) valorizzando particolari professionalità

interne ed eventualmente ricorrendo a risorse esterne.

3) A seconda del tipo di indirizzo scolastico , l’Istituzione scolastica è in grado di rivolgere al

mondo esterno un’offerta di beni e servizi realizzati o realizzabili in prevalenza all’interno ; ad

esempio :

. Istituto alberghiero : somministrazione di alimenti e bevande nel contesto di servizi di

ristorazione o catering volti ad economie esterne ed aventi carattere di continuità

. Istituto tecnico chimico: analisi chimiche e screening diversi nei confronti di utenti privati e

pubblici

. Istituto informatico : realizzazione di programmi , battitura testi , analisi varie

. Istituti linguistici : servizi di traduzioni ed interpretariato

. Istituti tecnici vari : progetti , studi di fattibilità

. Istituti artistici : realizzazioni teatrali , allestimenti , realizzazione di opere decorative etc.

4) Cessione di locali attrezzati ad esempio : palestra , sala computer , laboratori

L’esercizio di tali attività può comportare conseguenze a livello di adempimenti fiscali per gli

operatori scolastici .

Al fine di meglio inquadrare in termini pratici le singole fattispecie , occorre esaminare , qualora

si presentasse la circostanza i seguenti elementi caratterizzanti la prestazione eseguita:

- esistenza o meno di un carattere di continuità della prestazione stessa

- livello di remunerazione della prestazione stessa

- connotazione degli utenti ( istituzionali e non)

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- livello di organizzazione.

Combinando diversamente gli elementi caratterizzanti la prestazione sopra esposti possiamo

enucleare tre diversi livelli che comportano differenti comportamenti ed inquadramenti fiscali :

a) ATTIVITA’ SVOLTA SENZA CARATTERE DI CONTINUITA’ , CON ADDEBITO DI

CORISPETTIVI NON ECCEDENTI I COSTI , SPESSO VOLTA NEI CONFRONTI DI UTENTI

ISTITUZIONALI , SENZA STRUTTURA ORGANIZZATA

- TALE ATTIVITA’ DEVE RITENERSI RICOMPRESA NELL’ATTIVTA’ ISTITUZIONALE (non

sorge alcun presupposto impositivo, ne obblighi contabili)

- ESEMPIO : corso di computer , lingue straniere ,teatro volto agli studenti con pagamento di

quota assorbente i costi di impianto

b) ATTIVITA’ SVOLTA SENZA CARATTERE DI CONTINUITA’ , ANCHE RIVOLTA VERSO

UTENTI ESTERNI , PUBBLICI O PRIVATI , SENZA ALLESTIMENTO DI ORGANIZZAZIONE

PARTICOLARE ALL’UOPO , MA CON RIADDEBITO DI CORRISPETTIVI ECCEDENTI I COSTI

- TALE ATTIVITA’ DEVE RITENERSI CONFIGURANTE REDDITI DIVERSI , SOGGETTI

ESCLUSIVAMENTE AD IMPOSIZIONE DIRETTA ( IRPEG) , senza obblighi contabili

- ESEMPIO : corsi nei confronti di allievi od esterni con pagamento di corrispettivi eccedenti i

costi

- Affitto della palestra per saggi ginnici , saltuariamente ma con riaddebito di corrispettivi

eccedenti i costi

- Conferenze una tantum , ma con pagamento dell’ingresso a prezzi di mercato

- Allestimento di un corso di formazione per segretarie di azienda , una tantum , ma

remunerato a prezzi di mercato

c) ATTIVITA’ SVOLTE CON CARATTERE DI CONTINUITA’ , VERSO UTENTI INTERNI OD

ESTERNI , PUBBLICI O PRIVATI , COMPORTANTE L’IMPIANTO DI UNA STRUTTURA

ORGANIZZATIVA ED IL RICORSO COSTANTE ANCHE A PROFESSIONALITA’ ESTERNE E

CON REMUNERAZIONE A PREZZI DI MERCATO

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- TALE ATTIVITA’ CONFIGURA ATTIVITA’ DI IMPRESA. Sorgono presupposti impositivi ai

fini delle imposte dirette ed indirette ed obblighi contabili

- ESEMPIO : la scuola organizza per tutto l’anno corsi di informatica a libera adesione , pagati

a prezzo di mercato , utilizzando anche professionalità esterne

- La scuola affitta tutti i pomeriggi la palestra ad una società esterna , garantendo assistenza

e pulizia dei locali

- La scuola affitta l’aula magna tutti le sere ad amministratori di condominio per lo svolgimento

delle assemblee , garantendo assistenza e pulizia dei locali

- L’Istituto alberghiero allestisce tutti i giorni a mezzogiorno una mensa per gli uffici ubicati

nelle vicinanze.

1. IMPOSTE DIRETTE

1.1.1IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (IRPEG)

1.1.1Inquadramento

L’ art . 88 t.u.i.r. titolo II imposte sul reddito delle persone giuridiche capo I – disposizioni

generali disciplina l’inquadramento fiscale dello stato e degli enti pubblici.

Al secondo comma prevede espressamente che non costituiscono esercizio di attività commerciali

– tra le altre – l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici. ( normale attivita’ di

docenza )

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Le istituzioni scolastiche possono essere inquadrate tra le persone giuridiche pubbliche così come

richiamato dall’art. 1 del decreto interministeriale 44/2001 (istituzioni scolastiche a cui è stata

attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell’art. 21 l. 15.3.1997 n. 59 e del d.p.r.

18.6.1998 n. 233).

Dal combinato disposto di quanto sopra emerge che l’attività istituzionale non è soggetta ad

IRPEG mentre ogni manifestazione di capacità contributiva diversa da quella istituzionale è

soggetta ad IRPEG. ( nel nostro esempio attività occasionale ed attività di impresa)

L’art. 87 t.u.i.r., 1^ comma lett. C), infatti, afferma che sono soggetti all’imposta sui redditi delle

persone giuridiche – tra gli altri – gli enti pubblici e privati, diversi dalle società residenti, che

non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

T.u.i.r. 22/12/1986 n° 917

Art. 88 – stato ed enti pubblici

1) Gli organi e le amministrazioni dello stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo,

anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni

e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni non

sono soggetti all’imposta.

2) Non costituiscono esercizio di attività commerciali:

a) L’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

b) L’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti

pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali.

T.u.i.r. 22/12/1986 n° 917

Art. 87 – soggetti passivi

1) Sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità

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limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazioni residenti nel

territorio dello stato;

b) Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello

stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività

commerciali;

c) Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello

stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività

commerciale;

d) Le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti

nel territorio dello stato.

2) Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono,

oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre

organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti dei quali il

presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti

di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate

nell’art. 5.

3) Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la

maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o

l’oggetto principale nel territorio dello stato.

4) L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente é determinato in base alla legge,

all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura

privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per

realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo

statuto.

4) bis In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto

principale dell’ente residente é determinato in base all’attività effettivamente esercitata

nel territorio dello stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

1.1.2 Determinazione del reddito complessivo imponibile

L’art. 108 t.u.i.r. determina il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui all’art. 87 1^

comma lett. C) come somma di

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• Redditi fondiari

• Redditi di capitale

• Redditi d’impresa

• Redditi diversi

Ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di

quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c.,

rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente, senza specifica organizzazione e verso

pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione.

Pertanto, i corrispettivi derivanti da attività occasionali, non esercitate con organizzazione

d’impresa, rientrano nelle previsioni di esonero di cui all’art.88 t.u.i.r..

L’art. 109 t.u.i.r. prevede che il reddito complessivo degli enti non commerciali sia formato dalla

somma dei risultati delle singole categorie che lo compongono, determinati in base alle norme

che li regolano.

Viene inoltre prevista l’obbligatorietà di tenere, relativamente all’attività commerciale d’impresa,

una contabilità separata. Solo gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica

sono esonerati dall’obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità

previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli enti stessi.

Tornando , pertanto al nostro esempio introduttivo :

- se l’istituzione scolastica consegue un reddito occasionale , dovrà tassare tale reddito , ma

non sarà assoggettata ad alcun obbligo contabile

- se l’istituzione scolastica consegue un reddito d’impresa , dovrà tassare tale reddito

seguendo le regole relative e dovrà impostare un sistema contabile.

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T.u.i.r. 22/12/1986 n° 917

Art. 108 – reddito complessivo

1) Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera “c)” del comma 1

dell’art. 87 é formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque

prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di

quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non

rientranti nell’art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali

dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non

eccedono i costi di diretta imputazione.

2) Il reddito complessivo é determinato secondo le disposizioni dell’art. 8.

2) bis non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui

alla lett. C) del comma 1 del 87;

a) I fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate

occasionalmente, anche mediante offerte di modico valore o di servizi ai

sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di

sensibilizzazione;

b) I contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo

svolgimento convezionato o in regime di accreditamento di cui all’art. 8, comma

7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n° 502, come sostituito dall’art. 9, comma 1,

lett. G) del d.gls 7 dicembre 1993, n° 517, di attività aventi finalità sociali

esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

1.1.3. La contabilità separata

L’art. 109, comma 2^, prevede l’obbligatorietà di tenere, relativamente all’attività commerciale

d’impresa, una contabilità separata.

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In base all’art. 109 comma 4 bis, solo gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità

pubblica sono esonerati dall’obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le

modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli enti

stessi.

Il decreto interministeriale 44/2001 – capo v – gestioni economiche separate – art. 20 prevede

che le aziende agrarie e aziende speciali annesse all’istituzione scolastica debbano tenere

scritture contabili separate.

L’art. 21 (proventi derivanti dalla vendita di beni e da servizi a favore di terzi) prevede che le

istituzioni scolastiche organizzate per la vendita di beni o servizi di cui all’art. 33 comma 2^ lett.

E) (beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche e/o programmate a favore di terzi)

debbano essere oggetto di contabilizzazione separata da quella dell’istituzione scolastica, con

apposito raccordo finanziario con quest’ultima.

Dal combinato disposto di quanto citato emerge quantomeno l’opportunità di gestire contabilità

separata per l’attività commerciale.

L’art. 21 del decreto interministeriale 44/2001 al comma 4^ prevede che per le attività di cui

sopra siano dovuti i tributi nella misura e con le modalità previste dall’ordinamento tributario.

Tornando al nostro esempio , l’Istituzione scolastica che allestisce corsi di informatica , con

carattere di continuità e riddebito di corrispettivi a prezzi di mercato , dovrà istituire una

contabilità che registri i costi ed i ricavi afferenti a tale attività.

T.u.i.r. 22/12/1986 n° 917

Art. 109 – determinazione dei redditi

1) I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non

commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato

complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non é

diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie.

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2) Per l’attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la

contabilità separata.

3) Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’art.

77, commi 1 e 3-bis.

3) bis le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente

all’esercizio di attività commerciali e di altre attività sono deducibili per la parte del loro

importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che

concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e

proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente é deducibile la rendita catastale o il

canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al

predetto rapporto.

4) Per gli enti religiosi di cui all’art. 26 della legge 20 maggio 1985, n° 222, che esercitano

attività commerciali, le spese relative all’opera prestata in via continuativa dai loro

membri sono determinate con i criteri ivi previsti.

4) bis gli eventi soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati

dall’obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste

per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.

D.I.M. 44/2001

Art. 20 (aziende agrarie e aziende speciali)

1. La gestione dell'azienda agraria o speciale annessa all'istituzione scolastica costituisce una

specifica attività del programma annuale, della quale il programma stesso indica

riassuntivamente le entrate, le spese, comprensive dei costi di cui al comma 3, e le

modalità di copertura dell'eventuale disavanzo.

2. La predetta gestione deve essere condotta secondo criteri di rendimento economico, di

efficacia, efficienza e di economicità, pur soddisfacendo alle esigenze pratiche e

dimostrative con particolare riferimento all'insegnamento di tecniche della gestione

aziendale e della contabilità agraria.

3. La relazione di cui all'articolo 2, comma 3, deve indicare in particolare: l'indirizzo economico

produttivo; gli obiettivi che si intendono perseguire; le attività didattiche che possono

svolgersi con l'utilizzazione delle superfici e delle risorse umane e strumentali

dell'azienda, con i relativi costi; le entrate e le spese complessive che l'azienda prevede

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rispettivamente di riscuotere e sostenere e, qualora non sia possibile prevedere il

pareggio, le risorse finanziarie tratte dagli appositi accantonamenti dell'azienda o

dall'eventuale avanzo di amministrazione, secondo quanto previsto dal comma 8,

dell'istituzione scolastica necessarie per conseguirlo. La dimostrazione delle entrate e

delle spese è resa nella scheda illustrativa finanziaria da predisporre a norma

dell'articolo 2, comma 6.

4. La direzione dell'azienda agraria spetta di norma al dirigente scolastico. Qualora ricorrano

speciali circostanze la direzione dell'azienda può essere affidata, dal dirigente, ad un

docente particolarmente competente, che sottopone all'approvazione del dirigente stesso

le proposte riguardanti l'indirizzo produttivo e la gestione economica.

5. Al fine di non compromettere il perseguimento dei criteri di gestione di cui al comma 2

l'attività didattica, che può riferirsi a tutte le attività produttive dell'azienda, si svolge,

di norma, su una superficie limitata dell'azienda stessa, predeterminata dal dirigente. Gli

eventuali utili rinvenienti dalla predetta attività sono destinati, nell'ordine, alla copertura

dei relativi costi ed al miglioramento ed incremento delle attrezzature didattiche.

Qualora le stesse attività non producano utili, i relativi costi sono posti a carico del

programma dell'istituzione scolastica.

6. Le scritture contabili dell'azienda sono distinte da quelle dell'istituzione scolastica e sono

tenute con il metodo della partita doppia e con i registri e libri ausiliari che si rendono

necessari. In relazione alle dimensioni ed alle capacità produttive dell'azienda può essere

aperto, presso l'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa dell'istituzione

scolastica a norma dell'articolo 16, un distinto conto corrente per il servizio di cassa

dell'azienda.

7. L'utile prodotto dall'azienda, accantonato in un apposito fondo dello stato patrimoniale, è

destinato, prioritariamente, alla copertura di eventuali perdite di gestione.

8. Ove non sia possibile provvedere a norma del comma 7, la perdita di gestione può essere

coperta, previa delibera del consiglio di istituto, mediante prelevamento dall'avanzo di

amministrazione. Qualora la perdita di gestione sia dovuta a cause permanenti o non

rimuovibili e non sia possibile un ridimensionamento strutturale dell'azienda, il consiglio di

istituto ne dispone la chiusura, con la destinazione delle necessarie attrezzature alle

attività didattiche.

9. Il rendiconto dell'azienda deve dare la dimostrazione della gestione finanziaria, nonché dei

risultati economici conseguiti nell'anno. Il rendiconto si compone dello stato patrimoniale

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e del conto economico. Al rendiconto dell'azienda agraria sono allegati: a) un prospetto

del movimento nella consistenza del bestiame; b) un prospetto riassuntivo del movimento

delle derrate e scorte di magazzino; c) una relazione illustrativa del responsabile

dell'azienda sui risultati conseguiti. Al rendiconto dell'azienda speciale sono allegati la

relazione illustrativa di cui alla lettera c) del precedente periodo ed un prospetto sulla

consistenza dei prodotti finiti ed in corso di lavorazione.

10. Alle aziende agrarie si applica il regime fiscale previsto per i produttori agricoli che svolgono

le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, salvo che non sia diversamente

disposto.

Art. 21 (proventi derivanti dalla vendita di beni e da servizi a favore di terzi)

1. Le istituzioni scolastiche, organizzate per la vendita di beni o servizi a favore di terzi, di cui

all'articolo 33, comma 2, lettera e), prevedono espressamente, nel programma annuale,

uno specifico progetto la cui scheda finanziaria indica le voci che compongono le entrate e

le spese, per il quale la relazione di cui all'articolo 2, comma 4, deve indicare i criteri di

amministrazione e le modalità della gestione, che deve essere improntata al rispetto del

principio di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo.

2. Le predette attività e servizi sono oggetto di contabilità separata da quella dell'istituzione

scolastica. Nella scheda finanziaria deve essere prevista, a favore dell'istituzione

scolastica, una quota di spese generali, di ammortamento e deperimento delle

attrezzature, nonché l'eventuale eccedenza di entrate, rispetto alle spese, che

costituisce incremento dell'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica. I

relativi movimenti finanziari sono rilevati, nella contabilità della medesima istituzione, in

specifiche voci di entrata e di spesa classificate "attività per conto terzi".

3. Qualora i proventi non coprano tutti i costi previsti il consiglio di istituto dispone l'immediata

cessazione della vendita di beni e delle attività a favore di terzi.

4. Per le attività previste dal presente articolo, sono dovuti i tributi nella misura e con le

modalità previste dall'ordinamento tributario.

Art. 33 (interventi del consiglio di istituto nell'attività negoziale)

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1. Il consiglio di istituto delibera in ordine:

A. Alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;

B. Alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse

di studio;

C. All'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;

D. Ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni

immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni

pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni

ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;

E. All'adesione a reti di scuole e consorzi;

F. All'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;

G. Alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti,

università, soggetti pubblici o privati;

H. All'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;

I. All'acquisto di immobili.

2. Al consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei

limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:

A. Contratti di sponsorizzazione;

B. Contratti di locazione di immobili;

C. Utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte

di soggetti terzi;

D. Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;

E. Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a

favore di terzi;

F. Acquisto ed alienazione di titoli di stato;

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G. Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

H. Partecipazione a progetti internazionali.

3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa

deliberazione del consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare

o transigere se non previamente autorizzato dal consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il

dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse

dell'istituzione scolastica.

1.1.4. Determinazione del reddito dell’attività commerciale

Qualora venga tenuta contabilità separata per l’attività commerciale, verranno istituiti appositi

libri contabili ove procedere alla registrazione dei componenti positivi e negativi di reddito

afferenti a quella attività.

L’art. 109 comma 3 bis prevede un criterio di imputazione proporzionale dei componenti negativi

relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività commerciale e

istituzionale.

Tornando al nostro esempio , l’Istituzione Scolastica potrà inserire tra i costi , anche quelli

normalmente afferenti all’attività istituzionale , per la quota utilizzata nell’attività di impresa.

CASISTICA PRATICA:

A) ATTIVITA’ RIENTRANTE IN QUELLA ISTITUZIONALE

NESSUN OBBLIGO , NESSUNA TASSAZIONE

B) ATTIVITA’ SVOLTA CON CARATTERE DI OCCASIONALITA’

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NESSUN OBBLIGO , AUTOTASSAZIONE DEL REDDITO DIVERSO IN SEDE DI

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

C) ATTIVITA’ SVOLTA CON CONTINUITA’ , CON ORGANIZZAZIONE , CON

CONSEGUIMENTO DI UN LUCRO

OBBLIGO DI ISTITUIRE UNA CONTABILTA’ SEPARATA PER COSTI E RICAVI AFFERENTI

L’ATTIVITA’ STESSA E CON INPUTAZIONE DI UNA QUOTA PARTE DEI COSTI

PROMISCUI

TASSAZIONE DIRETTA ED INDIRETTA

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

1.2 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)

1.2.1 Presupposto dell’imposta – soggetti passivi

Il decreto dell’imposta regionale sulle attività produttive – d. Lgs 15.12.1997 n. 446 – all’art. 2

individua quale presupposto dell’imposta lo svolgimento abituale di attività autonomamente

organizzata diretta:

• Alla produzione di beni;

• Allo scambio di beni;

• Alla prestazione di servizi

evidenziando come l’attività svolta dalle società di ogni tipo e dagli enti commerciali e non

commerciali, anche pubblici, costituisca sempre presupposto per l’applicazione dell’imposta.

L’art. 3 dello stesso decreto individua i soggetti passivi dell’imposta tra coloro che esercitano una

o più attività tra quelle in precedenza elencate e – al comma 1^ lettera e-bis) – espressamente

indica le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs.3.2.1993 n. 29.

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Pertanto, seppure con modalità proprie di applicazione (criterio retributivo), sono soggetti ad

IRAP le amministrazioni dello stato e gli enti non commerciali compresi quelli esclusi da IRPEG di

cui all’art. 88 t.u.i.r. per la loro attività istituzionale.

Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive

D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

Art. 3 Soggetti passivi

1) Soggetti passivi dell’imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui

all’articolo 2. Pertanto sono soggetti all’imposta:

Omissis

E bis) le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs 3 febbraio

1993, n° 29, nonché le amministrazioni della camera dei deputati, del senato,

della corte costituzionale, della presidenza della repubblica e gli organi

legislativi delle regioni a statuto speciale.

1.1.4.a.1.1.1. Omissis

1.2.2. Determinazione della base imponibile

L’art. 10 bis del d. Lgs. 15.12.1997 n. 446 istitutivo dell’imposta determina la base imponibile in

capo agli enti pubblici non commerciali ed organi dello stato secondo due distinte modalità a

seconda che:

• Venga svolta solamente attività istituzionale

• Venga svolta anche attività commerciale.

Nel primo caso – e quindi indipendentemente dallo svolgimento anche di attività commerciali – la

base imponibile ai fini IRAP è determinata con il cosiddetto criterio retributivo e risulta

determinata dall’importo pari alla sommatoria di:

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• Retribuzioni erogate al personale dipendente;

• Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 47 t.u.i.r.;

• Compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, comma 2^

lett. A) t.u.i.r.;

• Compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 81,

comma 1^ lett. C) del t.u.i.r..

Al netto di:

• Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (inail)

• Le spese relative agli apprendisti

• Le spese relative ai disabili

• Nel limite del 70% le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro

• Le borse di studio e simili erogate da regioni, province autonome e relativi organismi per il

diritto allo studio universitario nonchè dalle università in base all’art. 8 l. 390/1991 (norme

sul diritto agli studi universitari) dall’anno 2001.

Nel secondo caso, previo esercizio di opzione relativamente ad una o più delle attività

commerciali eventualmente esercitate, la base imponibile può essere determinata con il criterio

misto che prevede utilizzazione del criterio prima evidenziato per l’attività istituzionale e

l’applicazione dello schema previsto per le imprese commerciali e industriali per l’attività

d’impresa svolta.

1.2.2.a. Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive

D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

Art. 10 bis Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui

all’articolo 3, Comma 1, lettera E bis)

1) Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e bis), la base imponibile é determinata

in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei

redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 47 del testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre

1986, n° 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui

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all’articolo 49, comma 2, lettera a) nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate

abitualmente di cui all’articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico. Sono escluse

dalla base imponibile le somme di cui all’articolo 47, comma 1, lettera c) del medesimo testo

unico esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche attribuite fino al 31 dicembre

1999. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi

di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali

per il diritto allo studio universitario, nonchè dalle università, ai sensi della legge 2

dicembre 1991, n° 390. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti

indicati nel primo periodo qualificati i fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali in

quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale per i

quali la base imponibile é determinata secondo le disposizioni contenute negli articoli

precedenti.

2) Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali, gli stessi possono

optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali

secondo le disposizioni dell’articolo 5, computando i costi deducibili ivi indicati non

specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al

rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta

disposizione e l’ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. La base imponibile

relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l’ammontare

degli emolumenti ivi indicati é ridotto dell’importo di essi specificamente riferibile alle

attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività

commerciali, l’ammontare degli stessi é ridotto di un importo imputabile alle attività

commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma.

Si considerano attività commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero,

per i soggetti di cui all’articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n° 917, esclusi

dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche, quelle rilevanti ai fini dell’imposta sul

valore aggiunto.

1.2.3. Aliquote dell’imposta

L’IRAP si determina applicando alla base imponibile come sopra determinata le seguenti aliquote:

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• Aliquota dell’8,5% del valore prodotto nell’intera attività calcolato secondo il criterio

retributivo

• Aliquota del 4,25% sull’imponibile delle attività commerciali per le quali si è effettuata

l’opzione allorchè si sia adottato il criterio misto.

Nel caso di svolgimento di attività commerciali, dall’ammontare complessivo delle retribuzioni e

dei compensi va dedotta la quota di essi specificatamente attribuibili all’attività commerciale

oppure, qualora l’attribuzione diretta non sia possibile, le quote di retribuzioni e di compensi

attribuiti all’attività commerciale in base al rapporto tra i ricavi e proventi delle attività

commerciali e ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Versamenti dell’imposta

In deroga alla norma generale che prevede il versamento dell’imposta a mezzo di due acconti in

corso d’anno e di un saldo effettuati con le stesse modalità con le quali si procede al versamento

dell’imposta sui redditi IRPEG, l’ente deve procedere al versamento a mezzo di acconti mensili le

cui modalità sono stabilite dal d.m. 24.3.1998. In sede di dichiarazione annuale l’ente dovrà

procedere al ricalcolo dell’imposta dovuta per l’anno di riferimento, determinando eventuali

crediti o debiti residui e procedendo ai conseguenti versamenti.

Qualora l’ente abbia optato, limitatamente alle attività commerciali svolte, per la tassazione

prevista per le imprese, i relativi versamenti, compresi quelli in acconto, dovranno seguire l’iter

ordinario delle imposte sui redditi (n. 2 acconti in corso d’anno e saldo in occasione della

predisposizione della dichiarazione IRAP dell’anno di riferimento).

1.2.4. Esemplificazione determinazione IRAP impresa commerciale

VALORE DELLA PRODUZIONE

(A) - RICAVI rilevanti IRAP

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• RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

• VARIAZIONI RIMANENZE SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI

• ALTRI RICAVI E PROVENTI

(B) - COSTI rilevanti IRAP

COSTI DELLA PRODUZIONE

• INPUT: MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO, MERCI;

• SERVIZI

• GODIMENTO BENI DI TERZI

• AMMORTAMENTO IMM.NI MATERIALI ED IMMATERIALI

• VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEGLI INPUT

• ONERI DIVERSI DI GESTIONE

A – B = BASE IMPONIBILE DELL’IRAP

COSTI NON RILEVANTI IRAP

COSTO DEL LAVORO

• SALARI E STIPENDI

• ONERI SOCIALI

• T.F.R.

• ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE (CONTRIBUTI PER I PASTI/PRESTAZIONI

SANITARIE/ LIBERALITÀ/ ECC.)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

• INTERESSI ATTIVI

• INTERESSI PASSIVI

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

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• RIVALUTAZIONI/SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

• PROVENTI E ONERI DI NATURA STRAORDINARIA

2. Imposte indirette

2.1 IVA

2.1.1. Inquadramento generale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)

L’istituzione scolastica, a fronte dell’esercizio di attività commerciale, è soggetto agli

adempimenti ed obblighi previsti dal d.p.r. 633/1972.

L’art. 4 comma 4^ prevede, inoltre, presunzioni assolute di commercialità per le seguenti attività

rilevanti ai fini della presente, ancorchè esercitate da enti pubblici:

• Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita;

• Gestione di fiere ed esposizioni;

• Gestione di spacci aziendali;

• Gestione di mense e somministrazione di pasti;

• Trasporto di persone;

• Pubblicità commerciale.

A fronte di attività d’impresa commerciale occorre essere in possesso del numero di partita IVA.

Occorre in ogni caso verificare se le attività commerciali siano svolte in via occasionale e senza

organizzazione d’impresa, nel qual caso non è necessario il possesso di partita IVA ed i relativi

redditi da essa provenienti vanno ricompresi tra i redditi diversi.

D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633

Art. 4 - Esercizio di imprese

Per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva,

delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 del codice civile, anche se non

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organizzate in forma di impresa, nonchè l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa,

dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 del codice civile.

Si considerano in ogni caso effettuate nell’esercizio di imprese:

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in

accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a

responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle

società estere di cui all’art. 2507 del codice civile e dalle società di fatto;

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i

consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici,

che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole.

Si considerano effettuate in ogni caso nell’esercizio di imprese, a norma del precedente comma,

anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati al

propri soci, associati o partecipanti.

Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale

l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese

soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o

agricole.

Omissis

Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali,

anciorchè esercitate da enti pubblici, le seguenti attività:

Cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche,

sindacali e di categoria, religiose, assitenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione

sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri

associati;

Erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore;

Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

Gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;

Trasporto e deposito merci;

Trasporto di persone;

Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio;

Servizi portuali e aeroportuali;

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Pubblicità commerciale;

Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Omissis

2.2 OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTE

L’istituzione scolastica, in quanto soggetto passivo dell’imposta, risulta quindi soggetta ad

obblighi e diritti derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al d.p.r. 633/1972 e cioè:

• Certificazione delle operazioni;

• Registrazione delle operazioni attive e passive;

• Liquidazione e versamenti dell’imposta;

• Dichiarazione annuale.

In particolare, per gli enti non commerciali, l’art. 19-ter d.p.r.633/1972 ammette in detrazione

soltanto l’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni effettuati nell’esercizio di attività

commerciali o agricole.

Tale detrazione spetta a condizione che l’attività commerciale o agricola sia gestita con

contabilità separata da quella relativa all’attività principale e conforme alle disposizioni di cui agli

artt. 20 e 20 bis del d.p.r. 29.9.1973 n. 600.

Per i beni e servizi utilizzati promiscuamente è ammessa una detrazione d’imposta pro-quota.

D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633

Art. 19-ter - Detrazione per gli enti non commerciali

Per gli enti non commerciali indicati nel quarto comma dell’art. 4 è ammessa in detrazione, a

norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto

l’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell’esercizio di attività commerciali o

agricole.

La detrazione spetta a condizione che l’attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità

separata da quella relativa alla attività principale e conforme alle disposizioni di cui agli artt. 20 e

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20-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, l’imposta relativa ai beni e servizi utilizzati

promiscuamente nell’esercizio dell’attività commerciale o agricola e dell’attività principale è

ammessa in detrazione per la parte imputabile all’esercizio dell’attività commerciale o agricola.

La detrazione non è ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all’attività principale,

della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto, nè quando la contabilità stessa

presenti irregolarità tali da renderla inattendibile. Per le regioni, province, comuni e loro

consorzi, università ed enti di ricerca, la contabilità separata di cui al comma precedente è

realizzata nell’ambito e con l’osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica

obbligatoria a norma di legge o di statuto.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e

beneficenza ed a quelli di previdenza nonchè all’automobile club d’Italia e agli automobile clubs.

2.2.1. SCHEMATIZZAZIONE INQUADRAMENTO DELLE DISPOSIZIONI GENERALI

RIGUARDANTI L’IVA

2.2.2. Funzionamento dell’IVA – Principi base

L’IVA è dovuta se sono soddisfatti con temporaneamente i seguenti requisiti:

2.1) OGGETTO DELL’OPERAZIONE

2.2.) SOGGETTO CHE LA EFFETTUA

2.3) TERRITORIO NEL QUALE È EFFETTUATA

2.2.3. Operazioni in regime IVA

Sono quindi quelle che soddisfano contemporaneamente i requisiti illustrati al punto 2).

Le operazioni IVA si suddividono in:

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• OPERAZIONI IMPONIBILI

• OPERAZIONI NON IMPONIBILI

• OPERAZIONI ESENTI

• OPERAZIONI ESCLUSE DAL REGIME IVA

2.2.4. Detrazione IVA

La NEUTRALITÀ dell’IVA viene assicurata dalla DETRAZIONE dell’imposta pagata sugli

ACQUISTI e dalla RIVALSA sul cessionario o committente per le operazioni attive effettuate.

Le CONDIZIONI per ottenere la detrazione sono le seguenti:

1) i beni o i servizi acquistati devono essere inerenti all’attività del soggetto passivo;

2) il soggetto passivo deve essere in possesso del documento d’acquisto (fattura, bolla doganale,

ecc);

3) è necessario che l’IVA sia esposta distintamente in fattura e che la stessa sia registrata

Il DIRITTO ALLA DETRAZIONE nasce al sorgere del corrispondente debito di imposta in

capo al fornitore. In altre parole il momento nel quale l’IVA diviene un credito per l’Erario e

quindi un debito da parte dell’operatore economico coincide con il momento di effettuazione

delle operazioni, che si realizza, per la cessione di beni mobili, con la consegna/spedizione del

bene stesso e, per le prestazioni di servizi, con il pagamento.

Esistono diversi regimi di DETRAZIONE:

1) REGIME NORMALE IVA SULLE CESSIONI DI BENI O PRESTAZIONI – IVA DETRAIBILE

1) REGIMI SPECIALI (agenzie di viaggio/associazioni sportive dilettantistiche)

2) REGIME FORFETTARIO

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LIMITI SOGGETTIVI ALLA DETRAZIONE

Il diritto alla detrazione dell’imposta non è riconosciuto o è riconosciuto in forma limitata nei

confronti dei soggetti che effettuano OPERAZIONI ATTIVE ESENTI.

Se infatti al volume di affari (ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni

effettuate) concorrono sia operazioni imponibili che esenti, la DETRAZIONE dell’IVA su acquisti

e importazioni può essere esercitata per l’importo calcolato applicando a tutta l’IVA assolta a

monte la PERCENTUALE DI DETRAIBILITÀ detta PRO-RATA, pari al rapporto tra le

OPERAZIONI CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE EFFETTUATA NELL’ANNO e LE

STESSE AUMENTATE DELLE OPERAZIONI ESENTI.

Il PRO-RATA è applicabile ai soggetti che svolgono sia attività esenti sia attività imponibili sia

all’interno di una stessa attività svolgano sistematicamente operazioni esenti ed imponibili.

Non si applica invece in caso di operazioni esenti solo occasionali per le quali è indetraibile l’IVA

sugli acquisti.

2.2.5. Obblighi del contribuente

FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI

La fattura risponde non solo alle esigenze di documentazione e controllo ma costituisce il

TITOLO che legittima il cedente/prestatore ad esercitare la RIVALSA e

l’acquirente/committente ad operare la DETRAZIONE.

Deve essere emessa fattura – IN DUPLICE ESEMPLARE – da parte del soggetto che effettua

l’operazione.

REQUISITI OBBLIGATORI:

1) Data di emissione (momento di effettuazione dell’operazione = momento consegna/spedizione

del bene oppure pagamento della prestazione di servizi);

2) Numero progressivo;

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3) Ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio delle parti contraenti;

4) Partita IVA dell’emittente;

5) Natura, quantità e qualità dei beni ceduti e servizi prestati;

6) Base imponibile cioè l’importo su cui va applicata l’IVA;

7) Aliquota e ammontare dell’imposta;

8) Indicazione dell’art. di legge per le operazioni esenti ex art. 10 DPr 633/72;

DISPENSA DA ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI

I contribuenti possono essere dispensati dagli OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E

REGISTRAZIONE delle operazioni ESENTI per le quali devono essere osservati i normali

obblighi formali. Di conseguenza restano fermi gli obblighi di:

a) fatturazione e registrazione delle operazioni attive diverse da quelle esenti;

b) registrazione di tutte le operazioni di acquisto anche se relative all’attività esente;

c) emissione della fattura in tutti i casi in cui sia richiesta dal cliente;

d) presentazione dichiarazione annuale;

e) obblighi di liquidazione periodica e di versamento.

2.2.6. Termini e modalità di registrazione delle fatture

Chi emette la fattura deve registrarla nel REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE entro 15 giorni

dalla data di emissione. Nel calcolo dei 15 giorni non va computato quello di emissione. Ad esempio

la fattura emessa il 6 marzo deve essere registrata entro il 21 marzo.

Per ciascuna fattura deve essere indicato il numero progressivo, la data di emissione,

l’ammontare dell’imponibile e dell’imposta, la ditta, la denominazione o ragione sociale del

cessionario il bene o del committente il servizio. Se il contraente non è un’impresa/società/ente

va indicato il nome e il cognome.

Chi acquista beni o servizi deve numerare in ordine progressivo di ricevimento le relative fatture

e deve annotarle in apposito REGISTRO DELLE FATTURE RICEVUTE anteriormente alla

liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nel quale è esercitato il diritto alla detrazione

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della relativa IVA. Il termine di registrazione e di esercizio della detrazione possono essere

esercitati al più tardi in sede di dichiarazione annuale relativa al secondo anno d’imposta

successivo a quello in cui il diritto è sorto.

Per ciascuna fattura deve essere indicato il numero progressivo, la data di emissione,

l’ammontare dell’imponibile e dell’imposta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente il

bene o del prestatore del servizio.

2.2.7. Liquidazioni

La liquidazione rappresenta il conteggio dell’IVA a debito e dell’IVA a credito nel periodo di

riferimento. Se la differenza tra i due dati riporta un valore a debito, il contribuente è tenuto a

versarlo alle scadenze previste dalla normativa. Se la differenza tra i due dati riporta un valore a

credito, di tale valore si terrà conto nelle liquidazioni successive o nella dichiarazione annuale.

La cadenza naturale con la quale è richiesta la liquidazione ed il versamento dell’IVA è quella

MENSILE.

I contribuenti che nell’anno precedente non hanno superato i limiti di:

euro 309.874,14 per le attività di prestazione di servizi;

euro 516.456,90 per le altre attività

hanno la possibilità di OPTARE per la liquidazione ed il versamento dell’IVA in via TRIMESTRALE

anzichè MENSILE versando in aggiunta all’imposta gli interessi maturati su di essa in ragione del

tasso trimestrale dell’1%.

L’opzione per le liquidazioni e il versamento trimestrale IVA è vincolante per almeno un triennio e

vale fino alla revoca. L’opzione si desume dal comportamento concludente posto in essere dal

contribuente e va comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA, ovvero nella prima

dichiarazione unificata, da presentare per l’anno in cui è stata operata la scelta.

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VERSAMENTI

I versamenti periodici relativi all’IVA devono essere effettuati alle seguenti scadenze:

entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento se trattasi di contribuenti che effettuano

le liquidazioni con cadenza MENSILE;

entro il 16 marzo (congiuntamente al versamento annuale), 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre se

trattasi di contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza TRIMESTRALE. Nel caso di

dichiarazione unificata si può procedere al versamento, con maggiorazione mensile dello 0,4%,

entro il termine di pagamento previsto per la dichiarazione medesima in luogo della scadenza del

16 marzo.

Il versamento va effettuato utilizzando la delega di versamento unificato F24 presso gli sportelli

di qualsiasi concessionario, degli istituti di credito e delle agenzie postali.

Se i termini di versamento cadono di sabato o di giorno festivo, il pagamento può essere

effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

ACCONTO IVA

I soggetti obbligati agli adempimenti di liquidazione e versamento periodico, entro il 27 dicembre

di ciascun anno devono versare a titolo di acconto un importo pari all’88% dell’IVA relativa

all’ultimo periodo (IV trimestre o mese di dicembre). Tre criteri di calcolo per l’acconto:

METODO STORICO: importo da versare è pari all’88% del versamento dovuto relativamente

all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente;

METODO PREVISIONALE: importo da versare pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover

versare per il mese di dicembre dell’anno in corso o in sede di dichiarazione annuale;

METODO DELLE OPERAZIONI EFFETUATE: acconto pari al 100% di un’apposita liquidazione

alla data del 20 dicembre pari alla differenza tra l’IVA a debito e l’IVA a credito sulle

operazioni registrate o da registrare nel periodo di riferimento.

DICHIARAZIONE ANNUALE

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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Sulla base delle ultime modifiche apportate con il DPR 7.12.2001 n. 435, a partire dall’anno 2002

sono obbligati alla presentazione in via telematica delle dichiarazioni, direttamente o tramite

l’intermediario abilitato, i seguenti soggetti:

contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all’IVA, con esclusione delle

persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di imposta 2001 un volume di affari inferiore o

uguale a 50 milioni di lire (euro 25.822,84);

soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all’art. 4 DPR

322/98;

Società ed enti di cui all’art. 87, comma 1, lettere a) e b) del T.U.I.R.;

Soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi

all’applicazione degli studi di settore.

Pertanto sono esclusi dall’obbligo di presentazione in via telematica della dichiarazione IVA

relativa all’anno 2001, anche se unificata, solo le persone fisiche che hanno realizzato nel 2001 un

volume di affari non superiore a 50 milioni di lire (euro 25.822,84) e che non rientrino in una delle

altre categorie di contribuenti obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni indicate

nei precedenti punti 2, 3 e 4.

I predetti contribuenti possono quindi presentare la dichiarazione su modello cartaceo ad una

banca convenzionata o ad un ufficio postale nel più breve termine previsto per tale modalità (31

LUGLIO 2002).

Tuttavia gli stessi possono avvalersi del servizio telematico per la presentazione della propria

dichiarazione e quindi dei più ampi termini per questa previsti (31 OTTOBRE 2002)

trasmettendola direttamente previa specifica abilitazione mediante il servizio telematico

INTERNET ovvero avvalendosi di un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.

3. Accertamento imposte sui redditi

3.1.1. Scritture contabili degli enti non commerciali - Inquadramento

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L’art. 20 del d.p.r. 600/1973 prevede che, relativamente alle attività commerciali eventualmente

svolte, gli enti non commerciali siano obbligati alla tenuta delle scritture contabili con le modalità

ed i termini previsti per gli enti commerciali.

A seconda del volume di affari e dei ricavi realizzato nel corso dell’anno solare precedente,

dipendono:

• Regime contabile da adottare (contabilità ordinaria/semplificata)

• Periodicità liquidazione e versamenti IVA (mensile/trimestrale)

La contabilità ordinaria comporta l’impianto di un sistema di contabilità economico-patrimoniale

supportata dalla tenuta del libro giornale, delle scritture sistematiche di mastro e del libro degli

inventari, oltre ai registri previsti dalla norma fiscale (registri IVA e registro dei beni

ammortizzabili).

La contabilità semplificata comporta la tenuta dei registri previsti dalla norma fiscale.

Accertamento imposte sui redditi

D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600

Art. 20 - Scritture contabili degli enti non commerciali

Le disposizioni degli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attività

commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all’imposta sul reddito delle

persone giuridiche che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività

commerciali.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli

enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro

mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi

dell’art. 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro

e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne

di sensibilizzazione indicate nell’art. 108, comma 2 bis), lettera a), del testo unico delle imposte

sui redditi, approvato con d.p.r. 22 dicembre 1986, n° 917.

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Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell’art.

109 bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.p.r. 22 dicembre 1986, n° 917,

che abbiano conseguito nell’anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni (pari a

euro 15.493,71), relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni (pari

a euro 25.822,84) negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all’art. 18, secondo le

disposizioni di cui al comma 166 dell’art. 3 della l. 23 dicembre 1996, n° 662.

3.2 REGIMI FISCALI

3.2.1. Regime semplificato

I soggetti che, in un anno intero, non abbiano superato l’ammontare di ricavi e proventi pari a

euro 309.874,14.= per le prestazioni di servizi e euro 516.456,90.= per le cessioni di beni, sono

esonerati dalle scritture contabili obbligatorie previste dal c.c. (libro giornale/libro inventario).

Qualora fosse svolta sia attività di prestazione di servizi sia attività di cessione di beni, il limite

da considerare è quello di euro 516.456,90.=.

Registri obbligatori:

• Registro IVA vendite;

• Registro dei corrispettivi;

• Registro IVA acquisti;

• Registro cespiti ammortizzabili;

• Altri registri previsti da normative particolari.

Obblighi del contribuente:

• Registrazione dei documenti attivi e passivi e liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto;

• Determinazione del reddito imponibile e compilazione del quadro “RG” della dichiarazione dei

redditi mod. Unico enti non commerciali e relativi versamenti d’imposta.

3.2.2. Regime ordinario

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Gli enti che superano i limiti sopra evidenziati, dovranno istituire i seguenti libri e registri:

• Libro giornale;

• Libro degli inventari;

• Schede di mastro;

• Registro IVA vendite;

• Registro IVA acquisti;

• Registro cespiti ammortizzabili;

• Altri registri previsti da normative particolari.

Obblighi del contribuente:

• Registrazioni sistematiche di contabilità generale;

• Registrazione dei documenti attivi e passivi e liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto;

• Determinazione del reddito imponibile e compilazione del quadro “RF” della dichiarazione dei

redditi mod. Unico enti non commerciali e relativi versamenti d’imposta.

3.2.3. Regimi forfetari di determinazione del reddito

Per rispondere all’esigenza di semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali degli enti non

commerciali, e’ stato introdotto nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi un apposito articolo, il

109-bis, che prevede un regime contabile forfetario, con prefissati coefficienti di redditivita’.

Tale regime, applicabile agli enti non commerciali ammessi al regime di contabilita’ semplificata (

ricavi per prestazioni di servizi fino ad € 309.874,14 ovvero ricavi per altre attivita’ fino ad €

516.456,90), consiste nella determinazione forfetaria del reddito di impresa mediante

l’applicazione all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di attivita’ commerciali dei

seguenti coefficienti di redditivita’:

a) per le attivita’ di prestazione di servizi:

- fino ad € 15.493,71: 15%

- da € 15.493.71 ad € 309.874,14: 25%

b) per le altre attivita’:

- fino ad € 25.822,84: 10%

- da € 25.822,84 ad € 516.456,90: 15%

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Nel caso di svolgimento sia di attivita’ di prestazioni di servizi che di altre attivita’, si applica il

coefficiente dell’attivita’ prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi

(servizi/altre attivita’) si applicano i coefficienti delle prestazioni di servizi.

L’opzione per tale regime forfetario viene esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha

effetto dall’inizio del periodo di imposta a cui essa si riferisce.

E’ valida fino a quando non viene revocata e, comunque, per un triennio. Il regime forfetario si

estende di anno in anno se i limiti sopra indicati non vengono superati. Se i livelli di ricavi vengono

superati in corso d’anno, il regime forfetario non puo’ applicarsi a partire da quello stesso periodo

di imposta.

Anche la revoca deve essere esercitata con la dichiarazione dei redditi ed ha effetto dall’inizio

del periodo di imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa e’ presentata.

Un ulteriore semplificazione e’ stata prevista per quei soggetti che realizzino nel periodo di

imposta ricavi inferiori ad € 15.493,71 – per attivita’ di prestazione di servizi – e ad € 25.822,84

– per lo svolgimento di altre attivita’ -.

In sostanza gli adempimenti contabili semplificati possono essere cosi’ sintetizzati:

• annotazione – entro il 15 di ciascun mese – delle operazioni fatturate nel mese precedente,

distinte per aliquota, nei registri previsti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero in un

apposito prospetto approvato con decreto dal Ministero delle Finanze;

• registrazione delle fatture d’acquisto entro il termine previsto per le liquidazioni I.V.A.;

• effettuare le chiusure I.V.A. trimestrali nel registro delle fatture (o dei corrispettivi);

• conservare la documentazione degli altri costi che si intendono dedurre ai fini del reddito.

T.u.i.r. 22/12/1986 n° 917

Art. 109 – bis Regime forfetario degli enti non commerciali

1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla L. 16 dicembre

1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall’art. 9-bis del D.L. 30

dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 febbraio 1992, n. 66, gli enti non

commerciali ammessi alla contabilita’ semplificata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 29 settembre

1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa, applicando

all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di attivita’ commerciali il coefficiente di

redditivita’ corrispondente alla classe di apparteneza secondo la tabella seguente ed aggiungendo

l’ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli artt. 54, 55, 56 e 57:

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a) attivita’ di prestazioni di servizi:

1) fino a lire 30.000.000 ( € 15.493,71 n.d.r.), coefficiente 15 per cento;

2) da lire 30.000.001 (€ 15.493,71 n.d.r.) a lire 600.000.000 (€ 309.874 n.d.r.) coefficiente 25

per cento;

b) altre attivita’:

1) fino a lire 50.000.000 (€ 25.822,84 n.d.r.) coefficiente 10 per cento;

2) da lire 50.000.001 (€ 25.822,84 n.d.r.) a lire 1.000.000.000 (€ 516.456,90 n.d.r.),

coefficiente 15 per cento.

2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita’

il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attivita’

prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita’

di prestazioni di servizi.

3.Il regime forfetario previsto nel presente articolo si stende di anno in anno qualora i limiti

indicati al comma 1 non vengano superati.

4.L’opzione e’ esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del

periodo di imposta nel corso del quale e’ esercitata fino a quando non e’ revocata e comunque per

un triennio. La revoca dell’opzione e’ effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha

effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa e’ presentata.

5. Gli enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione nella

dichiarazione da presentare ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive

modificazioni.

3.3 ADEMPIMENTI IN CORSO D’ANNO

• Versamento mensile imposta sul valore aggiunto mod. F24 (allegato n. 1);

• Versamento ritenute in tesoreria (15 del mese successivo) – F24 solo in caso di

compensazione;

• Versamento ritenute di acconto operate sulle prestazioni professionali inerenti l’attività

commerciale;

• Acconto mensile versamento IRAP relativamente all’attività istituzionale;

• Versamento acconti e saldo IRAP per l’attività commerciale;

• Versamento acconti e saldo IRPEG per l’attività commerciale;

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• Certificazioni compensi a terzi;

• Modelli cud.

3.4 OBBLIGHI DICHIARATIVI

Modello unico enti non commerciali

Parte relativa ai redditi d’impresa:

• Quadro “RG”

• Quadro “RF”

Altri reddti

• Quadro “A” redditi dei terreni

• Quadro “RB” redditi dei fabbricati

• Quadro “RI” redditi di capitale

• Quadro “RL” redditi diversi.

IRAP

• Modello “IQ” sezione i attività istituzionale

• Sezione II attività commerciale

Dichiarazione Annuale IVA

CASO PRATICO

L’Istituto Tecnico per Informatici Rossini, in corso d’anno, con carattere di continuita’ ed

organizzazione, tiene corsi di informatica, livello base, medio ed avanzato, nel proprio laboratorio

all’uopo attrezzato, nei confronti di utenti privati e pubblici. Utilizza risorse e professionalita’

interne ma, soprattutto, esterne.

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In quanto esercente attivita’ commerciale, l’Istituto Rossini si dota di partita I.V.A.; in sede di

inizio attivita’ esercita l’opzione per le liquidazioni trimestrali I.V.A. e, ritenendo di realizzare un

volume di affari dell’attivita’ commerciale (prestazione di servizi) inferiore ad € 309.874,14,

istituisce l’apparato contabile proprio della contabilita’ semplificata.

A tal fine procede all’istituzione (senza bollatura iniziale) dei seguenti registri:

1) registro IVA vendite;

2) registro IVA acquisti;

3) registro dei beni ammortizzabili;

Per ottemperare all’obbligo di certificazione dei corrispettivi percepiti, l’istituzione deve

provvedere all’emissione delle fatture di vendita che saranno redatte in duplice originale su carta

intestata della Scuola, riportante:

• sia il numero di codice fiscale sia il numero di partita I.V.A. della Scuola;

• la data di emissione;

• il numero progressivo della fattura emessa;

• la ragione sociale (se trattasi di persona giuridica) o le generalita’ (se trattasi di persona

fisica) del committente;

• la natura e la quantificazione della prestazione svolta nonche’ l’I.V.A. addebitata distinta per

aliquota (normalmente il 20%).

Tale documento dovrà essere registrato nell’apposito registro I.V.A. vendite entro 15 giorni dalla

data di emissione.

Poiche’ la Scuola si avvale di servizi e professionalità esterne direttamente connessi all’attivita’

commerciale svolta, ricevera’ conseguentemente fatture e/o parcelle per l’utilizzo dei fattori

produttivi.

I documenti ricevuti andranno registrati nel registro I.V.A. acquisti e, se trattasi di parcelle di

professionisti, occorrera’, all’atto del pagamento, operare la ritenuta di acconto (20%

sull’imponibile) e provvedere al relativo versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello

di pagamento mediante l’utilizzo del modello F24.

Con cadenza trimestrale, l’Istituto Rossini dovra’ provvedere alla liquidazione I.V.A. con le

seguenti modalita’:

• conteggio complessivo della fatture emesse nel trimestre di riferimento, con separata

evidenziazione di imponibile ed IVA a debito;

• conteggio complessivo della fatture ricevute nel trimestre di riferimento, con separata

evidenziazione di imponibile ed IVA a credito;

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• conteggio della differenza tra I.V.A. a debito ed I.V.A. a credito: nel caso in cui la prima sia

maggiore della seconda occorre procedere al versamento dell’importo cosi’ risultante,

maggiorato degli interessi dell’1%, alla scadenza del 16 del secondo mese successivo al

trimestre di riferimento. Per il quarto trimestre, il versamento puo’ essere,

alternativamente, effettuato entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento

oppure entro il termine di scadenza dei versamenti conseguenti al modello Unico della

dichiarazione dei redditi.

Se l’importo risultante dalla liquidazione risulta a credito, tale credito dovra’ essere

riportato nella liquidazione del periodo successivo.

• Gli obblighi dichiarativi relativi all’attivita’ commerciale svolta in corso d’anno, si compendiano

nel modello Unico Enti non Commerciali comprensivo delle sezioni relative alla dichiarazione

dei redditi, dichiarazione I.V.A. ed I.R.A.P.

• Il modello riassuntivo delle ritenute di acconto praticate e versate in corso d’anno, dovra’

essere presentato separatamente.

• I pagamenti delle imposte a saldo ed in acconto (I^ acconto) emergenti a seguito della

compilazione del modello Unico andranno effettuati secondo le scadenze previste dalla

normativa e potranno essere anche rateizzate. Il II^ acconto relativo all’Irpeg ed all’Irap

andra’ corrisposto, in unica soluzione, entro il 30 novembre di ciascun anno.

4. LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

4.1. PREMESSA

Le istituzioni scolastiche possono trovarsi a dover stipulare contratti di collaborazione

coordinata e continuativa onde provvedere all’integrazione delle proprie competenze e non per

supplire a momentanee esigenze di personale qualificato o meno.

Nel corso degli ultimi anni profondi mutamenti normativi hanno interessato il campo delle

collaborazioni coordinate e continuative, che sono state sempre più assoggettate ad una rigida

disciplina in campo fiscale e previdenziale.

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Oggi le collaborazioni coordinate e continuative possono essere considerate rapporti sostitutivi

di quelli di lavoro subordinato, con cui presentano analogie e caratteristiche simili, tanto da

essere definiti rapporti di lavoro parasubordinato.

Scopo del presente studio è quello di fornire alcune informazioni di base in campo civilistico,

fiscale e previdenziale sulla gestione di queste figure contrattuali.

4.2. LE FONTI NORMATIVE

L’articolo 2094 del codice civile definisce nel modo seguente il prestatore di lavoro subordinato:

“è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare

nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la

direzione dell’imprenditore”.

Sono pertanto caratteristiche peculiari del lavoratore subordinato le seguenti:

• Sottostare al potere disciplinare del datore di lavoro;

• Rispettare ed adempiere le direttive tecniche, organizzative, comportamentali impartite dal

datore di lavoro;

• Rispettare un predeterminato orario di lavoro;

• Svolgere la propria attività nei luoghi stabiliti contrattualmente e comunque indicati dal

datore di lavoro;

• Percepire una retribuzione continua ed uniforme a cadenze regolari;

• Beneficiare di tutti gli istituti legali e contrattuali posti a tutela del rapporto di lavoro

subordinato.

Di tutte le caratteristiche e peculiarità sopra citate quella di gran lunga più importante è la

“subordinazione” intesa come soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e

disciplinare del datore di lavoro.

L’articolo 2222 del codice civile per contro disciplina i contratti d’opera nella cui definizione

rientrano le collaborazioni coordinate e continuative.

Recita l’articolo citato “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera

o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti

del committente si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina

particolare nel libro IV”.

Sono caratteristiche peculiari del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa le

seguenti:

• Continuità

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• Coordinazione

• Prestazione prevalentemente personale.

Il concetto di continuità deve essere visto non come somma di incarichi conferiti da uno stesso

datore di lavoro, in quanto il rapporto, pur protraendosi nel tempo, non evidenzia carattere

unitario, quanto piuttosto deve essere legato al concetto di durata della collaborazione, che,

senza essere a tempo indeterminato, deve essere sufficientemente ampio da permettere

l’esplicazione di un’attività di collaborazione che possa essere definita come continuativa.

Ne emerge che la continuità della collaborazione deve essere programmata già in sede negoziale

attraverso la definizione della durata del rapporto.

Il carattere della coordinazione indica l’integrazione della prestazione del collaboratore

nell’attività del committente, di cui non rappresenta un risultato autonomo e non correlato agli

obbiettivi del committente, ma si integra con esso e li completa.

Un elemento fortemente distintivo rispetto al lavoro subordinato è costituito dalla prevalenza

nella collaborazione coordinata e continuativa dell’opera personale del prestatore.

Questo concetto deve essere letto nel senso che il lavoro del soggetto che è parte del contratto

di collaborazione è prevalente, ma non esclusivo, rispetto alla partecipazione di terzi. Ciò significa

che il collaboratore nell’esplicare l’incarico affidatogli può a sua volta avvalersi di collaboratori

esterni a differenza di quanto accade per il lavoratore subordinato, la cui prestazione deve

necessariamente essere esclusivamente personale.

Altri caratteri differenziatori tra la fattispecie del lavoro subordinato e quella della

collaborazione coordinata e continuativa possono essere ricercati nei seguenti elementi:

• Personalità

• Onerosità

• Oggetto del contratto

• Luogo della prestazione.

Il carattere della personalità è comune sia alla fattispecie del lavoro subordinato sia a quella

della collaborazione. Infatti sia l’art. 2094 che l’art. 2222 del codice civile individuano quale

soggetto che si obbliga a fornire la prestazione una persona fisica.

Per quanto attiene invece al carattere dell’onerosità precisiamo che entrambe le fattispecie

prevedono che il rapporto sia a carattere oneroso.

Tuttavia l’articolo 2094 del codice civile prevede che la causa del contratto di lavoro subordinato

sia rappresentata dallo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione, senza soffermarsi

sulla determinazione qualitativa e quantitativa della retribuzione.

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La determinazione quantitativa della retribuzione trova le proprie fonti normative nell’articolo 36

della costituzione e nella contrattazione collettiva.

Qualora non altrimenti determinabile in via puramente residuale la retribuzione dovrà essere

determinata dal giudice.

L’articolo 2099 del codice civile prevede invece diverse modalità di determinazione della

retribuzione, che possono essere così sintetizzate:

• A tempo

• A cottimo

• Partecipazione agli utili (in tutto o in parte)

• Provvigioni

• In natura.

Al contrario il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa fa riferimento all’articolo

2222 del codice civile che parla genericamente di corrispettivo relativo alla prestazione

richiesta.

Nonostante la differenza terminologica tra retribuzione e corrispettivo, entrambe le fattispecie

contrattuali sono caratterizzate dall’onerosità della prestazione, per cui ciò non ingenera delle

peculiarità distintive tra le due figure contrattuali.

Il primo vero elemento differenziatore tra le due tipologie contrattuali è rappresentato

dall’oggetto del contratto.

Nel caso del rapporto di lavoro subordinato infatti oggetto della prestazione nell’impresa del

lavoratore dipendente è l’impegno di quest’ultimo a garantire al datore di lavoro la propria

collaborazione per un tempo che generalmente non è determinato a priori. Ne consegue che con il

contratto di lavoro subordinato il lavoratore si impegna a fornire le proprie energie lavorative al

datore di lavoro che le utilizzerà in ragione delle diverse esigenze imprenditoriali.

L’oggetto del contratto d’opera al contrario è il compimento di un’opera o di un servizio, ovvero il

conseguimento di un risultato.

Non costituisce invece elemento distintivo il luogo della prestazione in quanto il lavoratore

autonomo può svolgere indifferentemente la propria opera sia nel luogo stabilito per contratto

sia in un luogo stabilito dal collaboratore stesso.

* * * * *

Concludendo la disamina si può affermare che il vero criterio distintivo tra rapporto di lavoro

subordinato e rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è costituito dall’assenza in

quest’ultima fattispecie contrattuale del vincolo della subordinazione.

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In tema di lavoro subordinato infatti l’articolo 2094 del codice civile introduce il concetto di

subordinazione come lo stato del prestatore di lavoro che opera “alle dipendenze e sotto la

direzione di altri”.

Le limitazioni alla sfera di libertà d’azione del lavoratore si manifestano attraverso alcune tipiche

imposizioni del datore di lavoro che riguardano più aspetti del rapporto di lavoro, quali:

• La determinazione dell’orario di esecuzione

• La scelta dei periodi di riposo settimanale e annuale

• Le modalità di esecuzione della prestazione

• Il controllo del rispetto delle regole impartite

• La comminazione di sanzioni disciplinari.

Al contrario l’articolo 2222 del codice civile qualifica il lavoratore autonomo come colui che

presta la propria opera “senza vincolo di subordinazione”.

Ne consegue che il collaboratore non può in alcun modo essere limitato nel proprio potere

decisionale in ordine all’esecuzione dell’opera o del servizio richiesto.

Permane comunque in capo al committente un diritto di ingerenza nell’esecuzione del rapporto di

collaborazione che viene esercitato attraverso la verifica ed il controllo delle modalità di

esecuzione dell’opera al fine esclusivo di accertare la perfetta corrispondenza del risultato (o

dell’impegno nel caso dell’obbligazione di mezzi) a quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto

agli obbiettivi prefissati.

4.3. ASPETTI FISCALI DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

L’articolo 34 del collegato alla legge finanziaria del 2000 ha riformato i criteri di tassazione

delle collaborazioni coordinate e continuative che vengono con decorrenza dal 2001 inserite tra i

redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

L’art. 47 del testo unico delle imposte dirette così disciplina la tassazione delle collaborazioni

coordinate e continuative: “ le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo

d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore,

sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica, alla

collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni,

nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la

prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato

soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e

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con retribuzione periodica prestabilita, sempre che gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei

compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 46, comma 1,

concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo

49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente”.

Riassumendo quindi rientrano nella sfera impositiva delle collaborazioni coordinate e continuative

quelle prestazioni che soddisfano i seguenti requisiti:

Non rientrano nell’esercizio abituale dell’arte o della professione del contribuente;

Sono svolte senza vincolo di subordinazione;

Sono svolte nell’ambito di un rapporto unitario e continuativo;

Sono effettuate senza l’impiego di mezzi organizzati;

Sono retribuite con un compenso periodico prestabilito.

4.4. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E

CONTINUATIVA

La determinazione del reddito di collaborazione coordinata e continuativa è disciplinata

dall’articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi che prevede come criterio temporale di

tassazione quello di cassa.

La lettera a), comma 2, dell’articolo 48 del t.u.i.r. stabilisce inoltre che “non concorrono a

formare il reddito:

- i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in

ottemperanza a disposizioni di legge;

- i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o

casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di

accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a euro

3.615,20 fino all’anno 2002 e di euro 3.098,74 per l’anno 2003, diminuite negli anni successivi

in ragione di euro 258,23 annue fino a euro 1.807,60.

Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il suddetto importo è

determinato dalla differenza tra euro 3.356,97 e l’importo dei contributi versati, entro i valori

fissati dalla lettera e-ter) del comma 1 dell’articolo 10, ai fondi integrativi del servizio sanitario

nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 192, n.

502, e successive modificazioni”.

Semplificando l’imponibile fiscale può essere definito come dato dalla differenza tra il compenso

lordo ed i contributi previdenziali.

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4.5. COMPENSI ESCLUSI DAL REDDITO DEL COLLABORATORE

Esaminiamo sommariamente alcune fattispecie consistenti in somme o valori che se erogati al

dipendente non concorrono alla formazione dell’imponibile fiscale.

Erogazioni liberali

La lettera b), comma 2, dell’articolo 48 del t.u.i.r. disciplina le erogazioni liberali prevedendo che

non concorrono alla formazione del reddito “le erogazioni liberali concesse in occasione di

festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo

d’imposta a euro 258,23 …”.

Questa esenzione è subordinata alla concorrenza dei seguenti requisiti:

- Non deve superare l’importo di euro 258,23;

- Deve essere rivolta alla generalità o a categorie di dipendenti;

- Può derivare dalla prassi aziendale ovvero da regolamento scritto, in quest’ultimo caso

tuttavia sarà necessario utilizzare una formula contrattuale tale da non implicare un obbligo

contrattuale di corresponsione;

- Non è legata ai requisiti dell’eccezionalità e della non ricorrenza;

- Deve peraltro essere concessa in occasione di una festività o di una ricorrenza.

Si precisa che il tetto di euro 258,23 costituisce una franchigia. Qualora si effettui una

erogazione liberale di importo superiore solamente l’eccedenza sarà assoggettata ad imposta.

Sussidi occasionali

I sussidi occasionali sono disciplinati dalla lettera b, comma 2, dell’articolo 48 del t.u.i.r., che così

recita: “… i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del

dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996,

n.108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto

opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.172”.

Peculiarità del sussidio occasionale sono:

- L’assenza della franchigia di euro 258,23 sopra commentata

- L’assenza dell’obbligo di corresponsione a categorie di collaboratori.

Si precisa infine che i sussidi in commento possono essere erogati, oltreché al singolo dipendente,

anche ai suoi familiari, intendendosi come tali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini

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entro il secondo grado e che il concetto di rilevante esigenza personale è messo in collegamento

con eventi che siano tali per il collaboratore, in dipendenza delle sue condizioni economiche.

Somministrazione di vitto e prestazioni o indennità sostitutive

La lettera c, comma 2, dell’articolo 48 del t.u.i.r. prevede che non concorrono alla formazione del

reddito “le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense

organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo

giornaliero di euro 5,29, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai

cantieri edili, od altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate

in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione”.

Ne consegue pertanto che sono esclusi dal reddito di lavoro, se rivolti alla generalità dei

dipendenti e collaboratori o a categorie omogenee di essi:

- Il vitto somministrato dal datore di lavoro o dal committente

- Il servizio di mensa organizzato direttamente dal datore di lavoro o dal committente

- Il servizio di mensa garantito dal datore di lavoro o dal committente anche se gestito da

terzi.

Risultano invece esenti sino all’importo giornaliero di euro 5,29:

- Le prestazioni sostitutive della mensa

- Le indennità sostitutive della mensa corrisposte agli addetti a cantieri edili, strutture

lavorative a carattere temporaneo e unità produttive ubicate in zone dove manchino

strutture o servizi di ristorazione.

Servizi di trasporto

I servizi di trasporto collettivo non concorrono a formare il reddito del dipendente o del

collaboratore che ne beneficia nei seguenti casi:

- Prestazione diretta da parte del datore di lavoro o del committente

- Servizio affidato a terzi soggetti, compresi gli esercenti servizi pubblici.

Bisogna invece considerare soggetti ad imposizione fiscale i seguenti casi:

- Rimborso del prezzo del biglietto o della tessera al dipendente ovvero al collaboratore, dal

momento che manca l’affidamento a terzi del servizio di trasporto

- Indennità sostitutiva del servizio di trasporto

- Agevolazioni concesse sul prezzo del biglietto di viaggio a dipendenti e loro familiari da parte

di aziende di trasporto.

Stock options

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La peculiarità del caso e la sua non applicabilità al mondo della scuola ne consiglia di omettere la

trattazione.

Si precisa solamente che questi piani di azionariato sono agevolati sino ad un valore di azioni

offerte non superiore, nel periodo d’imposta, a euro 2.065,83.

Autovetture

Nel caso in cui il collaboratore riceva in uso promiscuo dal committente un autoveicolo, un

motociclo od un ciclomotore, il reddito da assoggettare a tassazione è determinato secondo le

disposizioni dalla lettera D del comma 4 dell’articolo 48 del t.u.i.r..

Si deve assumere “il 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale

di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico d’esercizio desumibile dalle

tabelle nazionali che l’automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun

anno e comunicare al ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre,

con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontare eventualmente trattenuti

al dipendente".

L’imponibile da assoggettare a tassazione per il lavoratore è costituito quindi dal costo

chilometrico ACI per 15.000 chilometri per 30%.

È chiaro che nel caso l’uso promiscuo del bene sia avvenuto per un periodo inferiore l’anno

l’imponibile sopra indicato dovrà essere rapportato al periodo d’effettivo utilizzo.

Prestiti ai dipendenti

Ulteriore fattispecie è costituita dall’erogazione di prestiti agevolati ai collaboratori che trova

disciplina nella lettera B del comma 4 dell’art. 48 del t.u.i.r..

Essa costituisce reddito imponibile nella misura del 50% della differenza tra l’importo degli

interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo

degli interessi calcolato al tasso effettivamente applicato dal committente.

Utilizzo immobile aziendale

Nel caso al collaboratore venga concesso in uso un fabbricato di proprietà dell’ente trova

applicazione la disciplina prevista dalla lettera c), comma 4, dell’art. 48 del t.u.i.r. in base alla

quale ai fini della quantificazione dell’imponibile fiscale e previdenziale “dei fabbricati concessi in

locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato

aumentata di tutte le spese inerenti al fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico

dell’utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati

concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30 per cento della

predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la

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differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza,

quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del

fabbricato”.

Trasferte

L’assimilazione del collaboratore al lavoratore dipendente determina l’applicazione delle regole sui

rimborsi analitici valide per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Precisa in merito la circolare ministeriale n. 207/2000 che “sarà applicabile anche ai rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa la disciplina delle trasferte contenuta nell’articolo 48,

comma 5, del t.u.i.r., in ordine ai limiti oltre i quali le indennità di trasferta concorrono a formare

il reddito imponibile. Al riguardo si precisa che le indennità di cui trattasi sono quelle corrisposte

allorquando il dipendente sia chiamato a svolgere un’attività fuori della sede naturale in cui è

tenuto contrattualmente a svolgere il proprio lavoro e, pertanto, non potranno più essere dedotti

dal reddito del collaboratore i rimborsi delle spese sostenute per il raggiungimento della sede di

lavoro”.

Per quanto concerne l’ambito territoriale della trasferta i criteri sono alternativamente la sede

di lavoro del committente, se questa è chiaramente identificabile dal contratto, dalla lettera

d’incarico o dall’atto di nomina, o il domicilio fiscale del collaboratore, se non è possibile

individuare in modo chiaro la sede di lavoro.

Per quanto attiene il trattamento fiscale soccorre il quinto comma dell’articolo 48 del t.u.i.r. che

dispone quanto segue: “le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio

comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente euro 46,48 al giorno, elevate ad

euro 77,47 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di

rimborso delle spese d’alloggio, ovvero di quelle di vitto, o d’alloggio o vitto fornito gratuitamente

il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese

d’alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni

fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese

documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi d’altre

spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di

dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero d’euro 15,49, elevate a euro 25,82

per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del

territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti

dal vettore, concorrono a formare il reddito”.

Per la gestione dell’istituto della trasferta forniamo quindi le seguenti precisazioni:

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Trasferte fuori del comune:

- L’indennità erogata in modo forfettario non concorre a formare il reddito del

collaboratore nella misura massima di euro 46,48 (ovvero di euro 77,47 nel caso della

trasferta all’estero);

- Il limite di esenzione di euro 46,48 (ovvero di euro 77,47) è ridotto di un terzo nel caso

in cui siano rimborsate le spese di vitto ovvero le spese di alloggio ovvero il vitto sia

fornito gratuitamente ovvero l’alloggio sia fornito gratuitamente

- Il limite di esenzione di euro 46,48 (ovvero di euro 77,47) è ridotto di due terzi nel

caso in cui siano rimborsate sia le spese di vitto che le spese di alloggio

- Nessuna riduzione deve essere operata nel caso in cui manchi il pernottamento per il

fatto che la trasferta sia inferiore alle ventiquattro ore

- Il rimborso delle spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto non

concorre a formare il reddito indipendentemente dall’ammontare

- In alternativa le altre spese rimborsate, anche non documentabili, non concorrono alla

formazione del reddito nel limite di euro 15,49 (ovvero di euro 25,82) al giorno.

Trasferte nell’ambito del comune

Tutte le indennità ed i rimborsi spese per trasferte all’interno del comune concorrono alla

formazione del reddito con l’unica eccezione dei rimborsi delle spese di trasporto comprovabili

con idonea documentazione proveniente dal vettore.

4.6. MODALITÀ DI TASSAZIONE DEL REDDITO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

L’assimilazione dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa ai redditi di lavoro

dipendente determina l’applicazione delle stesse modalità di tassazione in vigore per questi ultimi.

Ciò comporta l’intervento del datore di lavoro, che assume la qualificazione di sostituto d’imposta,

il quale trattiene e versa all’erario l’imposta maturata sul compenso corrisposto.

Circa le modalità di tassazione soccorre l’art. 23 del d.p.r. n.600/1973, il quale prevede che:

“la ritenuta da operare è determinata:

A) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all’articolo 48 del testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga,

con le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i

corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e

13 del citato decreto, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del

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citato decreto sono effettuate se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di

spettanza e s’impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha

effetto anche per i periodi d’imposta successivi”.

Le ritenute vengono quindi versate entro il giorno 16 del mese successivo utilizzando il modulo

denominato f24 su cui viene indicato come codice di versamento il codice 1017.

Si precisa ancora che l’assimilazione del reddito del collaboratore a quello del dipendente ha

provocato come diretta conseguenza la necessità per il committente di assoggettare il compenso

anche alle addizionali regionali e comunali.

Anche per le modalità di determinazione dell’imposta addizionale bisogna fare riferimento alle

regole introdotte per i redditi da lavoro dipendente.

4.7. LE DETRAZIONI D’IMPOSTA

Come indicato dallo stesso articolo 23 del d.p.r. n. 600/1973 i committenti debbono riconoscere

ai propri collaboratori determinate detrazioni d’imposta.

Distinguiamo due tipologie di detrazioni:

- Le detrazioni soggettive disciplinate dall’articolo 12 del t.u.i.r.;

- Le detrazioni oggettive disciplinate dall’articolo 13 del t.u.i.r..

Le detrazioni soggettive sono rappresentate dalle detrazioni per coniuge a carico e da quelle per

familiari a carico.

Le detrazioni per coniuge a carico (non legalmente ed effettivamente separato) sono

diversificate a seconda del reddito complessivo prodotto dal contribuente nel periodo d’imposta,

sono rapportate al mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste a

quello in cui le stesse sono cessate.

Con riferimento alle detrazioni per familiari a carico si precisa quanto segue:

- La detrazione per figli a carico spetta per il solo fatto di avere dei figli a carico, a

prescindere dall’età degli stessi ed è diversificata a seconda del reddito complessivo

prodotto dal contribuente nel periodo d’imposta;

- La detrazione per altri familiari a carico spetta a condizione che il soggetto risulti

fiscalmente a carico e sia convivente con il contribuente o percepisca assegni alimentari non

risultanti da provvedimento dell’autorità giudiziaria;

- Per persone a carico ai sensi dell’articolo 433 del codice civile s’intendono i figli legittimi o

legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali dei

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figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti

prossimi, anche naturali; gli adottanti, i generi e le nuore; il suocero e la suocera, i fratelli e

le sorelle germani ed unilaterali, il cui redditi complessivo non sia superiore a euro 2.840,51 al

lordo degli oneri deducibili e convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari

non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Le detrazioni oggettive sono costituite dalla detrazione di lavoro dipendente e dall’ulteriore

detrazione.

La detrazione di lavoro dipendente spetta a tutti coloro che percepiscono compensi per lavoro

dipendente o di collaborazione ed è differenziata a seconda del reddito annuo percepito.

Le detrazioni in commento debbono essere rapportate al periodo di lavoro nell’anno, da calcolare

in giorni con riferimento alla durata del contratto.

4.8. RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON PIÙ COMMITTENTI

Nel caso in cui un collaboratore coordinato e continuativo intrattenga più rapporti di

collaborazione, ogni sostituto di imposta deve operare le ritenute sui compensi da collaborazione

coordinata e continuativa da lui corrisposti.

In questo caso si possono ipotizzare due scenari:

- Il sostituto è in grado di prevedere l’importo complessivo dei compensi da lui corrisposti al

collaboratore nel periodo d’imposta. In tale caso egli dovrà applicare l’aliquota progressiva

per scaglioni;

- Il sostituto non è in grado di prevedere l’importo complessivo dei compensi da lui corrisposti

al collaboratore nel periodo d’imposta. In tale caso egli applicherà la ritenuta senza

rapportare gli scaglioni di riferimento.

In entrambi i casi il collaboratore può chiedere ad uno dei suoi committenti di tenere conto, in

occasione delle operazioni di conguaglio, dei redditi corrisposti dagli altri sostituti.

4.9. ADEMPIMENTI FISCALI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA

Si segnalano brevemente i seguenti adempimenti cui il committente è tenuto in forza del

rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Operazioni di conguaglio

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Ai sensi dell’art. 23, comma 3, del d.p.r. n. 600/1973, il sostituto d’imposta deve effettuare entro

il 28 febbraio dell’esercizio successivo ovvero alla data di cessazione in caso di risoluzione del

rapporto di lavoro nel corso dell’anno il conguaglio tra le ritenute operate su tutti i compensi da

lui corrisposti al collaboratore, le detrazioni di imposta riconosciute e le ritenute operate.

Il collaboratore può richiedere al committente di tenere conto, in sede di conguaglio, anche di

detrazioni d’imposta per altri oneri ovvero di oneri deducibili non sostenuti per suo tramite,

nonché di altri redditi di collaborazione percepiti da altri soggetti, anche non sostituti d’imposta.

Il collaboratore che si voglia avvalere di questa facoltà dovrà peraltro provvedere alla consegna

al committente della certificazione attestante tali redditi entro il 12 gennaio del periodo

d’imposta successivo a quello in cui sono percepiti.

Modello cud

Il sostituto d’imposta è tenuto ai sensi dell’articolo 7 bis del d.p.r. n. 600/1973 a rilasciare ai

collaboratori una certificazione – modello cud – attestante l’ammontare:

- Delle somme e dei valori corrisposti

- Delle detrazioni d’imposta applicate e delle ritenute versate

- Dei contributi previdenziali ed assistenziali versati.

Questa certificazione deve essere consegnata al collaboratore entro il mese di febbraio

dell’esercizio successivo oppure entro dodici giorni dalla richiesta del collaboratore che abbia

cessato il rapporto in corso d’anno.

Modello 730

I collaboratori coordinati e continuativi hanno la facoltà di presentare al proprio committente

sostituto d’imposta, che sceglie di prestare l’assistenza fiscale, il modello 730 per dichiarare i

redditi posseduti nel periodo d’imposta.

Modello 770

Nel modello 770 debbono essere indicati anche i compensi erogati ai collaboratori coordinati e

continuativi che, per effetto dell’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente, trovano allocazione

nel quadro “SA”.

4.10. ASPETTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS

I collaboratori coordinati e continuativi sono soggetti all’obbligo di iscrizione all’INPS.

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La legge n. 335 del 1995 ha infatti istituito una forma di tutela previdenziale obbligatoria meglio

conosciuta come “contributo previdenziale 10%” volta ad assicurare, tra gli altri, i collaboratori

coordinati e continuativi.

I collaboratori coordinati e continuativi debbono essere iscritti alla sede INPS competente per

territorio per la trattazione delle domande di iscrizione, per la gestione dei versamenti e per la

costituzione delle posizioni assicurative.

La competenza territoriale viene individuata sulla base della sede amministrativa o della

localizzazione di un’eventuale filiale dell’azienda committente.

Il collaboratore ha comunque la facoltà di procedere autonomamente alla presentazione della

domanda di iscrizione alla sede INPS nel cui ambito territoriale si trova la propria residenza o la

propria dimora abituale.

Del pari si dovrà procedere alla comunicazione alla gestione separata INPS in caso di cessazione

dell’attività di collaborazione.

La base imponibile è costituita dalla stessa base imponibile fiscale e, cioè, dal compenso lordo

depurato dei contributi a carico del collaboratore.

Le aliquote applicabili divergono a seconda che si tratti di soggetto non iscritto ad altra forma

previdenziale obbligatoria, per il quale viene applicata, attualmente, l’aliquota del 14%

(progressivamente rivalutabile sino al 19%) e soggetto iscritto invece ad altra forma di

previdenza obbligatoria o soggetto pensionato per il quale verrà applicata l’aliquota del 10%.

Si precisa in merito che risulta a carico del collaboratore un terzo del contributo così calcolato

mentre gli altri due terzi saranno a carico del committente.

Precisiamo inoltre che l’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 281 stabilisce che il

contributo previdenziale da versare alla gestione separata non può superare complessivamente il

10% del massimale contributivo annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

Per effetto dell’entrata in vigore della duplice aliquota, i soggetti sprovvisti di altra forma di

copertura previdenziale calcolano invece il contributo massimo nella misura del 13% del massimale

contributivo annuo di cui sopra.

Questo massimale viene annualmente rivalutato; per il 2001 esso risultava pari a lire 148.014.000

(euro 76.442,85).

Al contrario non è previsto un minimale contributivo.

Per quanto attiene le modalità di versamento si ricorda che è il committente a dover assolvere

all’obbligo di versamento sia per la parte a carico del collaboratore, che gli verrà trattenuta

all’atto del pagamento del compenso, sia per la parte a carico del committente stesso.

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Il contributo previdenziale in esame dovrà essere versato in modo unitario entro il giorno 16 del

mese successivo a quello di pagamento del collaboratore utilizzando il modello f24.

4.11. ADEMPIMENTI DEL COLLABORATORE

Gli adempimenti del collaboratore afferiscono soltanto obblighi di comunicazione al committente

dello stato della propria situazione previdenziale.

Si rammenta in merito:

- La comunicazione della sua posizione previdenziale e, cioè, se risulta pensionato o iscritto ad

altra forma previdenziale obbligatoria, onde permettere al committente di individuare

l’aliquota contributiva correttamente applicabile;

- La comunicazione che sta per superare od ha superato il massimale per l’eventuale esonero

totale dal contributo, nel caso intrattenga più collaborazioni coordinate e continuative con

diversi committenti;

- La comunicazione che è già stata presentata domanda d’iscrizione all’INPS.

4.12. ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE

Il committente è obbligato alla presentazione periodica all’INPS della denuncia modello GLA che

si compone di due parti:

- Foglio riassuntivo committente mod. GLA/R;

- Riquadro collaboratore mod. GLA/C.

Nella denuncia in esame dovranno essere certificati gli importi dei contributi 10% e 13% versati

alla gestione separata dell’INPS.

4.13. ASPETTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INAIL

Secondo quanto disposto dal d.lgs 23 febbraio 2000, n. 38, i datori di lavoro, soggetti

all’assicurazione antinfortunistica presso l’INAIL, sono obbligati ad estendere detta

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro anche ai collaboratori coordinati e continuativi.

L’estensione della tutela assicurativa a questi lavoratori è subordinata al verificarsi di due

condizioni:

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- Il lavoratore svolge una delle attività protette e, cioè, un’attività che ai sensi dell’articolo 1

del d.p.r. n. 1124/65 rientra tra quelle obbligatoriamente soggette alla tutela dell’INAIL;

- Il lavoratore svolge detta attività a titolo oneroso.

Come disciplinato dal comma 2 dell’articolo 14 del d.lgs 23 febbraio 2000, n. 38 i datori di lavoro

debbono effettuare le seguenti denunce all’INAIL:

- La denuncia d’esercizio in cui vengono indicati la natura dei lavori e tutti gli elementi utili alla

valutazione del rischio e alla determinazione del premio d’assicurazione. Alla denuncia

d’esercizio il committente dovrà allegare la denuncia nominativa, nella quale indicherà il

proprio codice fiscale, i dati anagrafici ed i codici fiscali dei lavoratori interessati,

l’ammontare dei relativi compensi pattuiti e la durata del rapporto di collaborazione. Detta

denuncia dovrà essere presentata all’INAIL cinque giorni prima dell’inizio dell’attività;

- La denuncia di variazione nella quale debbono essere indicati tutti i dati variati rispetto ad

una precedente denuncia d’esercizio. Tale dichiarazione consente di estendere il rischio già

coperto dall’assicurazione in conseguenza della variazione dei soggetti da assicurare e quindi

della base imponibile da prendere in considerazione ai fini della determinazione del premio.

Detta denuncia deve essere effettuata quando l’attività svolta dal neo assunto è compresa in

una delle posizioni assicurative già accese dal committente. Si ricorda che la denuncia di

variazione va presentata entro otto giorni dalla data dell’evento.

Anche la cessazione dell’attività deve essere comunicata all’INAIL attraverso una denuncia

nominativa da produrre contestualmente alla cessazione dell’attività lavorativa del collaboratore

e di variazione da presentare entro otto giorni dalla cessazione delle attività lavorative.

4.14. REGOLE DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Iniziamo la disamina dell’argomento precisando che la base imponibile su cui determinare il premio

è costituita “da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepite nel periodo

d’imposta, anche sotto forma d’erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” adeguato a

minimale ovvero ricondotto a massimale.

Per la determinazione del tasso da applicare bisognerà fare riferimento “a quello dell’azienda,

qualora l’attività sia inserita nel ciclo produttivo; in caso contrario, a quello dell’attività

effettivamente svolta”.

Il committente quindi dovrà:

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- Applicare il tasso in vigore nel caso in cui l’attività del lavoratore sia riferibile ad una delle

posizioni assicurative già denunciate dal committente;

- Applicare il tasso previsto per la corrispondente voce di tariffa in caso contrario.

Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che devono sostenere l’onere si precisa che,

come già visto in precedenza per la contribuzione INPS, due terzi del premio INAIL sono a

carico dell’azienda committente ed un terzo è a carico del collaboratore.

Precisiamo inoltre come la contribuzione INAIL sia soggetta sia a minimale sia a massimale.

A titolo d’esempio, visto che detti limiti vengono adeguati anno per anno, si ricorda che il

minimale in vigore a decorrere dal 1° luglio 2000 ammonta a lire 21.724.000 (euro 11.219,51)

mentre il massimale risulta pari, con decorrenza dalla medesima data, a lire 40.345.000 (euro

20.836,45) annue.

Nel caso in cui il rapporto di collaborazione abbia durata inferiore l’anno bisognerà ragguagliare

detti limiti a tanti dodicesimi quanta è la durata del rapporto di collaborazione.

Sempre con riferimento al minimale ed al massimale ed all’eventuale supero degli stessi si precisa

che bisognerà applicare il criterio della percezione del compenso.

Un caso particolare si presenta quando uno stesso soggetto intrattenga uno o più rapporti di

collaborazione con soggetti diversi contemporaneamente.

Il collaboratore in questo caso dovrà comunicare a ciascuno dei committenti i compensi stabiliti

per ogni rapporto intrattenuto contemporaneamente, onde consentire a ciascuno di essi una

corretta determinazione del premio.

A loro volta ciascun committente dovrà determinare il compenso medio mensile suddividendo

l’importo complessivo dei compensi stabiliti per i mesi o frazione di mese di durata del rapporto,

quindi sommare l’importo così ottenuto con i compensi medi mensili relativi agli altri committenti

e denunciare, qualora l’importo così ottenuto sia compreso tra i limiti minimo e massimo, quanto

effettivamente stabilito per ciascun mese di durata del rapporto, oppure, qualora l’importo sia

inferiore all’imponibile minimale mensile, la quota parte del minimale mensile medesimo,

determinata in base alla stessa percentuale derivante dal rapporto tra i compensi globali mensili

spettanti al lavoratore e quanto mensilmente stabilito per il rapporto di collaborazione; nel caso

in cui invece l’importo così ottenuto sia superiore all’imponibile massimale mensile il committente

dovrà denunciare la quota parte del massimale determinata in base alla percentuale derivante dal

rapporto tra i compensi globali mensili spettanti al lavoratore e quanto mensilmente stabilito per

il rapporto di collaborazione.

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Per quanto attiene alle modalità di versamento del premio INAIL si precisa che lo stesso deve

essere corrisposto mediante il versamento di una rata anticipata da corrispondere entro il 16

febbraio dell’anno cui la rata si riferisce e di un conguaglio (in più od in meno) da effettuarsi

entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

Il pagamento del premio INAIL può essere rateizzato in quattro rate costanti con applicazione

degli interessi per le rate successive alla prima.

Il pagamento anche in questo caso viene eseguito mediante l’utilizzazione del mod. F24.

4.15. ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE

Ricapitoliamo i principali adempimenti del committente come segue

Denuncia nominativa istantanea

Consiste nella comunicazione all’INAIL dei seguenti dati:

- Codice fiscale azienda e posizione assicurativa INAIL

- Nominativo del collaboratore in questione e suo codice fiscale

- Misura dei compensi pattuiti

- Data d’assunzione o di cessazione del rapporto e sua durata.

Denuncia d’esercizio o d’inizio lavori

Almeno cinque giorni prima dell’inizio dei lavori il committente dovrà denunciare all’istituto la

natura dei lavori e fornire tutti gli elementi e le indicazioni che sono richiesti per la valutazione

del rischio e la determinazione del premio d’assicurazione.

Denuncia modifiche d’estensione del rischio

Consiste nella comunicazione all’istituto di tutte le modificazioni d’estensione e di natura relative

al rischio già oggetto di copertura assicurativa.

Denuncia cessazione del rapporto

Questa denuncia, da presentare entro otto giorni dalla cessazione, comporta la chiusura della

posizione assicurativa, qualora questa fosse stata accesa solamente per il collaboratore.

Denuncia variazioni azienda

Consiste nella comunicazione alla sede circoscrizionale competente per territorio dell’istituto, da

parte del titolare dell’impresa, di tutte le variazioni afferenti il titolare medesimo, il suo

domicilio o residenza e la sede dell’azienda.

Denuncia sovrintendente alla gestione

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Qualora il committente non sovrintenda direttamente alla gestione deve dare comunicazione

all’istituto delle generalità della persona che a tutti gli effetti lo rappresenta ai fini del d.p.r. n.

1125/1965, nonché tutte le successive variazioni e modificazioni.

Libro matricola

Sul libro matricola devono essere iscritti tutti i prestatori d’opera compresi i collaboratori

coordinati e continuativi.

Ricordiamo che per ogni prestatore d’opera debbono essere indicati cognome e nome, data e

luogo di nascita, data di ammissione in servizio, data di risoluzione del rapporto, categoria

professionale e misura della retribuzione.

Libro paga

Sul libro paga il committente, con riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi, deve

riportare gli estremi anagrafici, il compenso corrisposto nel periodo, l’imponibile previdenziale,

INAIL, fiscale, con l’indicazione di contributi, premi, IRPEF, ecc., ed il periodo di attività.

Registro infortuni

Terminiamo l’esposizione degli obblighi in capo al committente ricordando che esso deve tenere,

inoltre, il registro infortuni, sul quale vengono annotati gli infortuni occorsi ai prestatori d’opera,

le circostanze in cui essi sono avvenuti, il periodo di convalescenza, le eventuali proroghe, ecc..

4.16. SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Si riporta uno schema tipo di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

4.16.1. Contratto tipo di prestazione d’opera intellettuale

Tra la scuola ___________________ con sede ________________________ in persona del suo legale rappresentante ____________________________________________________________ e Il signor ____________________________ nato a ____________________ il _________________________ residente in ________________________ via ________________________ codice fiscale _______________________ P r e m e s s o che • il Piano di Offerta Formativa dell’amministrazione scolastica

prevede______________________; • il documento contabile annuale prevede lo stanziamento di euro_________ per

____________________________; • la scuola necessita di esperti nell’insegnamento della materia di ______________________

per la scuola media superiore • non sussistono professionalità disponibili all’interno della scuola;

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• il signor ___________________________ si è dichiarato disponibile a svolgere un’attività professionale autonoma a favore della scuola per l’insegnamento della materia di _______________;

• il signor ___________________________ dichiara sotto la propria responsabilità di avere titolo didattico e preparazione professionale idonea allo svolgimento della prestazione intellettuale di cui sopra;

• il signor _________________________________ dichiara che non intende in alcun modo instaurare un rapporto di lavoro subordinato essendo sua intenzione svolgere la prestazione quale autonomo prestatore d’opera intellettuale in piena autonomia decisionale, professionale ed organizzativa, con esclusione esplicita di ogni forma di subordinazione nei confronti del committente;

tutto ciò premesso e che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti si conviene e stipula quanto segue: 1. La prestazione ha per oggetto l’insegnamento della materia di ____________________ con

un numero di lezioni settimanali di durata variabile. Ogni lezione avrà durata massima di sessanta minuti.

2. Il presente contratto ha decorrenza dal ______________ al _______________ Al termine del suddetto periodo e raggiunto lo scopo, il presente contratto scadrà automaticamente. Ciascuna delle parti potrà comunque chiederne la risoluzione anticipata, comunicando all’altra parte la propria volontà con un preavviso di almeno quindici giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Con riferimento all’oggetto del presente contratto come individuato al punto 1, il prestatore d’opera dichiara che saranno impartite tutte le ore di lezione necessarie al completamento del programma di studi. Il prestatore d’opera s’impegna ad effettuare le ore di lezione necessarie per una completa ed esauriente preparazione degli alunni, in conformità ai loro programmi di studio. Il prestatore d’opera provvederà, pur nell’ambito delle direttive generali del committente e delle indicazioni contenute nel Piano di Offerta Formativa a individuare le modalità di esecuzione per il raggiungimento del miglior risultato nella preparazione degli studenti.

4. Il prestatore d’opera provvederà a coordinare le proprie esigenze con quelle degli altri docenti concordando con gli stessi o con la persona da loro designata un orario di massima.

5. Le parti convengono che, in caso di improvviso impedimento, il prestatore d’opera dovrà darne comunicazione alla scuola. Qualora il prestatore d’opera non possa proseguire la propria prestazione professionale di insegnamento, egli potrà interromperla in qualsiasi momento dandone comunicazione alla scuola con preavviso nei modi e con i termini di cui al punto 2 del presente contratto.

6. Quale compenso per l’espletamento del mandato conferitogli la scuola corrisponderà al prestatore d’opera un importo determinato in euro __________ per ogni ora di insegnamento al lordo di ritenute fiscali, previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche, se e nella misura in cui saranno a carico dal prestatore dell’opera, ancorché da trattenersi da parte del committente.

7. Ai fini del trattamento fiscale del presente contratto, il prestatore d’opera dichiara di non esercitare per professione abituale altra attività di lavoro autonomo, ad esclusione di quella oggetto del presente contratto, ovvero di non svolgere altra attività di collaborazione coordinata e continuativa; conseguentemente dichiara che le prestazioni professionali da lui svolte, essendo inerenti ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.p.r. n.633/1972.

8. Le parti dichiarano espressamente che il presente contratto è disciplinato dagli articoli 2230

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e seguenti del codice civile in materia di prestazione d’opera intellettuale. La scuola _______________________ Il prestatore d’opera ________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano

specificamente le clausole 2, 4 e 5.

la scuola

_______________________

Il prestatore d’opera

__________________________________

5. I principi che regolano l’affidamento dei contratti da parte della Pubblica

Amministrazione

Prima di affrontare l’analisi delle singole disposizioni del decreto 1°.2.2001, n. 44 (“Istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche), le quali

hanno disciplinato l’affidamento dei contratti da parte delle scuole (artt. 31-36), appare

necessario introdurre alcuni principi fondamentali della materia. Ciò si rivelerà infatti

indispensabile per meglio comprendere il significato delle suddette disposizioni.

5.1. Introduzione

Le origini della disciplina: i decreti regi n. 2440/1923 e n. 827/1924

1. Le ragioni per cui l’attività della Pubblica Amministrazione finalizzata alla

stipulazione di un contratto viene specificatamente regolata dalle norme del diritto

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amministrativo sono di carattere prettamente economico. Si vuole, in sostanza, avere la

garanzia che il denaro pubblico (necessario per acquisire da terzi opere, servizi e forniture)

venga speso nel migliore dei modi possibile, e cioè con procedure trasparenti (le c.d.

“procedure di evidenza pubblica”) ed in grado di garantire le migliori condizioni contrattuali

(il che si rende possibile, evidentemente, mettendo in concorrenza tra loro tutti i soggetti

economici che possono essere interessati a stipulare).

Per questo motivo la disciplina fondamentale dell’attività contrattuale della Pubblica

Amministrazione si trova:

- in un Regio decreto del 18.11.1923, n. 2440, che detta le “disposizioni

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” (agli articoli che

vanno dall’1 al 21);

- e nel successivo regolamento di attuazione, cioè il Regio decreto del 23.5.1924, n.

827 (agli articoli che vanno dal 36 al 123).

2. In questi due decreti regi sono stabilite le regole essenziali di tutto il

procedimento amministrativo che porta, infine, alla stipula del contratto con il privato. Tale

procedimento può essere suddiviso in due fasi principali:

-a) la deliberazione a contrattare;

-b) la fase di scelta del contraente, che si conclude con l’aggiudicazione e la

stipulazione del contratto (che può peraltro mancare nel caso in cui il verbale di

aggiudicazione abbia i requisiti formali necessari per “tenere luogo”, cioè sostituirsi, alla

stipula vera e propria).

Si descrivono di seguito - in estrema sintesi - le fasi procedimentali anzidette.

-a) La deliberazione a contrattare

Si tratta della deliberazione con cui la P.A. dà inizio al procedimento ed è quindi il

primo atto della serie di atti destinata a concludersi con la stipula del contratto nei

confronti di un certo contraente privato. Essa si caratterizza per essere l’atto con cui la P.A.

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decide - in base alle proprie esigenze - di rivolgersi all’esterno (cioè ai soggetti che sono

potenzialmente interessati a sottoscrivere il contratto).

A tale scopo la P.A. stabilisce in sede di delibera a contrattare:

- per un verso, l’oggetto del contratto (ad esempio, l’opera che vuole realizzare, il

servizio ovvero il prodotto che intende acquistare);

- per altro verso, il sistema che intende utilizzare per la scelta del contraente,

indicando una delle diverse procedure che vedremo nella lettera -b) che segue.

Si può paragonare la deliberazione a contrattare della P.A. con la maturazione del

convincimento, in capo ad una qualsiasi persona, di addivenire alla contrattazione con altri

soggetti, allo scopo di concludere un contratto che risponda ai suoi interessi concreti.

-b) La fase di scelta del contraente

Una volta deciso che vi è la necessità di stipulare un certo contratto ed una volta

stabilita quale sia la procedura da utilizzare per la scelta del contraente (il che, come detto,

viene fatto in sede di delibera a contrattare), la P.A. deve portare a compimento la predetta

procedura. Vediamo dunque in cosa consiste concretamente tale attività, a seconda dei

diversi tipi di procedura che si possono seguire.

Il capo III del r.d. 827/1924 (artt. 63-92) ha regolamentato quattro diverse modalità (e

relative procedure) per la scelta del contraente:

-1) il pubblico incanto (artt. 63-88);

-2) la licitazione privata (artt. 89-90);

-3) l’appalto-concorso (art. 91);

-4) la trattativa privata (art. 92).

Esaminiamo ora come si articolano le diverse procedure di scelta che, in linea di principio, la

P.A. può adottare.

5.1.1. Il pubblico incanto

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Questo sistema (che rappresentava - nei regi decreti n. 2240/1923 e n. 827/1924 - il

metodo di scelta del contraente “per eccellenza”, meglio noto con il nome di “asta pubblica”)

consiste nella pubblicazione di un bando di gara, pubblicato nelle dovute sedi (Gazzetta

ufficiale, Foglio degli annunzi legali, quotidiani a diffusione nazionale, ecc.), con il quale tutti

i soggetti potenzialmente interessati a stipulare sono chiamati a formulare una offerta

rispetto ad un certo contenuto contrattuale predefinito.

Il contenuto del bando consiste, essenzialmente, nel definire:

- l’oggetto del contratto (il quale viene spesso stabilito attraverso il rinvio a veri e

propri capitolati speciali, che chi è interessato a presentare l’offerta avrà l’onere di andare

a ritirare presso gli uffici dell’Amministrazione appaltante);

- il valore economico del corrispettivo contrattuale (la c.d. “base d’asta”, rispetto alla

quale l’offerente sarà chiamato a formulare la propria offerta economica);

- i criteri di qualificazione dei soggetti interessati a concorrere (fatturati degli anni

precedenti, esecuzione di contratti analoghi presso altri committenti, referenze bancarie,

iscrizioni in albi o elenchi pubblici, ecc.);

- le eventuali garanzie richieste per essere ammessi alla gara (cauzioni provvisorie,

fideiussioni);

- il termine perentorio entro il quale i soggetti interessati dovranno fare pervenire in

busta chiusa le loro offerte all’Amministrazione (termine al di là del quale le offerte

medesime non potranno nemmeno essere prese in considerazione);

- il giorno in cui si svolgerà, in seduta pubblica, la fase di gara vera e propria (cioè

l’apertura dei plichi contenenti le offerte inviate dai vari concorrenti);

- i criteri di aggiudicazione, vale a dire i criteri cui l’Amministrazione si deve

attenere per individuare l’offerta migliore.

Sotto questo ultimo aspetto (quello dei criteri di aggiudicazione), vale la pena di aggiungere

fin d’ora che:

- mentre nel sistema dei citati regi decreti l’unico criterio di scelta era

rappresentato dal prezzo (sicché l’aggiudicazione avveniva necessariamente in favore di colui

che aveva formulato il prezzo più conveniente per la stazione appaltante);

- la legislazione successiva - di origine comunitaria - ha introdotto il criterio

alternativo della c.d. “offerta economicamente più vantaggiosa”, in funzione del quale la

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valutazione di convenienza non viene più fatta in base a ragioni di natura esclusivamente

quantitativa (minor esborso di denaro), ma anche in base a ragioni di natura qualitativa

(migliore qualità del servizio o del prodotto fornito, secondo certi parametri predeterminati

dal bando di gara).

Nel giorno prestabilito dal bando si terrà, infine, la seduta di gara vera e propria, nel corso

della quale viene redatto il verbale di aggiudicazione, effettuata in favore dell’impresa che

(o per aver formulato il prezzo più basso o per aver presentato le condizioni

complessivamente più vantaggiose) ha espresso l’offerta che meglio risponde ai bisogni

dell’Amministrazione.

5.1.2 La licitazione privata

Anche nel sistema della licitazione privata - esattamente come nell’asta pubblica - il

contenuto del contratto è interamente predefinito dall’Amministrazione (e le imprese

concorrenti sono chiamate semplicemente a formulare un’offerta, fermo il contenuto del

contratto stesso). Quelle che cambiano - rispetto all’asta pubblica - sono solo le modalità

attraverso le quali si arriva alla formulazione dell’offerta. Nel bando di gara, infatti, (a

differenza che nell’asta pubblica) i soggetti potenzialmente interessati a concorrere non

sono già chiamati a formulare l’offerta, ma semplicemente ad indicare i loro requisiti di

qualificazione ed a chiedere di essere invitati alla gara vera e propria (che si svolgerà solo in

un secondo tempo).

Di conseguenza, la procedura di licitazione privata si articola nelle seguenti fasi successive:

- la pubblicazione del bando di gara (nelle consuete sedi: Gazzetta ufficiale,

quotidiani a diffusione nazionale, ecc.), dove vengono prestabiliti il contenuto del contratto, i

requisiti di qualificazione dei concorrenti ed il tempo entro il quale devono pervenire alla P.A.

le richieste di invito;

- la ricezione delle richieste di invito delle imprese (con allegati i documenti che

comprovano il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nel bando);

- la valutazione del possesso dei requisiti in capo alle imprese che hanno fatto

pervenire le richieste di invito (c.d. “prequalifica”);

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- la trasmissione delle lettere di invito alle imprese che hanno superato la fase di

prequalifica. Nelle lettere d’invito saranno indicati il termine perentorio entro il quale le

imprese invitate dovranno mandare le proprie offerte, il giorno in cui si svolgerà la seduta

pubblica di gara (con l’apertura dei plichi contenenti le offerte inviate dai concorrenti) ed i

criteri di aggiudicazione per la scelta dell’offerta migliore;

- l’invio delle offerte da parte delle imprese invitate a concorrere;

- la seduta di gara, nel corso della quale è predisposto il verbale di aggiudicazione

(che viene effettuata sulla scorta dei criteri anzidetti, esattamente come per il pubblico

incanto).

5.1.3 L’appalto-concorso

Nel sistema dell’appalto-concorso (a differenza che nell’asta pubblica e nella

licitazione privata) il contenuto del contratto è predefinito solo parzialmente dalla P.A.

Quest’ultima predispone infatti un progetto contrattuale “di massima”, dove vengono

individuate prima di tutto le esigenze che con il contratto si intendono soddisfare. Rispetto

a tale progetto, poi, le imprese concorrenti sono chiamate ad elaborare un progetto

“definitivo”, in cui espongono attraverso quali soluzioni tecniche e gestionali esse intendono

rispondere alle esigenze manifestate dalla P.A. (che è perciò chiamata a scegliere tra i

diversi progetti definitivi che pervengono dai vari concorrenti).

Questo sistema di scelta si rivela indicato tutte le volte che la P.A. non abbia sufficienti

capacità al proprio interno per definire con esattezza il contratto che vuole stipulare. In

queste ipotesi può pertanto essere opportuno fare ricorso alle capacità progettuali delle

imprese operanti sul mercato, che sono spesso in grado di suggerire le soluzioni migliori per

rispondere ai bisogni della P.A. (l’appalto-concorso è nato, storicamente, per la realizzazione

di opere pubbliche di elevata complessità tecnica).

Per ciò che attiene alla procedura, questa si articola esattamente secondo le medesime fasi

della licitazione privata: - la pubblicazione del bando di gara; - la ricezione delle richieste di

invito; - la fase di “prequalifica”; - la trasmissione delle lettere di invito; - l’invio delle

offerte; - l’aggiudicazione finale.

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Il criterio di aggiudicazione, in questo caso, non potrà che essere costituito dall’offerta

economicamente più vantaggiosa. La P.A. deve infatti scegliere tra contenuti contrattuali

diversi, a seconda di quanto indicato nei progetti definitivi predisposti dei concorrenti: non

si tratta dunque di scegliere solo il contratto da stipularsi al prezzo più conveniente, bensì di

valutare complessivamente le diverse proposte contrattuali pervenute (cioè i diversi progetti

elaborati dai concorrenti) al fine di individuare quello che meglio risponde alle esigenze

manifestate in sede di bando di gara.

5.1.4. La trattativa privata

Il sistema della trattativa privata diverge fortemente dagli altri visti finora.

Secondo la definizione dell’art. 92 del regio decreto 827/1924, infatti, “La trattativa

privata ha luogo quando dopo aver interpellato, se ciò sia ritenuto conveniente, più persone o

ditte, si tratta con una di esse”. In tale sistema (da sempre guardato con sospetto dal

legislatore per i pericoli cui può esporre l’Amministrazione):

- manca ogni forma di pubblicazione (non vi è alcun bando);

- il contenuto del contratto viene negoziato dalla P.A. direttamente con il soggetto

interessato (esattamente come avviene nei rapporti tra privati).

Per questo sistema di scelta del contraente non si può nemmeno parlare di una

“aggiudicazione” (la quale presuppone - per sua natura - il confronto tra più offerte messe in

competizione fra di loro). L’impresa che viene individuata dalla P.A. come soggetto di

contrattazione può o meno addivenire ad un accordo: se ciò accade si procede senz’altro alla

stipulazione del contratto.

Quest’ultima circostanza segna una netta differenza fra la trattativa privata e gli altri

sistemi di scelta del contraente. Infatti:

- nel pubblico incanto e nella licitazione privata l’aggiudicazione rappresenta il

momento fondamentale di tutta la procedura, perché è quello in cui sorge il vincolo giuridico

fra le parti (in termini privatistici è il momento in cui si incontrano la proposta e

l’accettazione delle parti). Pertanto, la successiva stipulazione del contratto può anche

mancare (qualora il verbale di gara risponda alle caratteristiche formali che sono stabilite

dall’art. 16 del regio decreto n. 2240/1923);

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- nella trattativa privata, per contro, la stipulazione del contratto costituisce

elemento essenziale ed imprescindibile, e prima di allora non si ha alcun vincolo giuridico che

leghi fra loro le parti.

Quanto alla fase di stipulazione del contratto occorre osservare che l’art. 16 del regio

decreto n. 2440/1923 prevede come forma ordinaria per i contratti della P.A. la c.d. “forma

pubblica amministrativa” (che equivale alla stipulazione in forma pubblica di cui all’art. 1350

cod. civ.). Si tratta, in pratica, di un vero e proprio atto pubblico, in cui il funzionario

dell’Amministrazione - esattamente come un notaio - assume la veste di “ufficiale rogante”, il

quale riceve le dichiarazioni e le altre modalità contrattuali fornitegli dai contraenti (da un

lato, il rappresentante della P.A. stessa, dall’altro lato, il legale rappresentante dell’impresa o

un suo procuratore generale o speciale, a sua volta individuato tramite atto pubblico).

Le sole eccezioni a tale regola (la “forma pubblica amministrativa”) sono stabilite dal

successivo art. 17 del medesimo regio decreto (che ammette anche la stipula “per mezzo di

corrispondenza, secondo l’uso del commercio”): ma questa disposizione ricollega tale

eventualità esclusivamente alle ipotesi di contratti stipulati “a trattativa privata”.

Le direttive comunitarie e le norme italiane di recepimento

1. Il quadro normativo italiano di riferimento, che si è fin qui descritto, è stato

profondamente modificato - a partire dagli anni ’70 - a seguito dell’emanazione delle

direttive comunitarie in materia di appalti pubblici. Queste si sono proposte di aprire alla

concorrenza europea un mercato - quello degli appalti pubblici - che fino ad allora era stata

appannaggio esclusivamente delle imprese nazionali (e ciò nell’ottica sia di facilitare gli

scambi economici a livello comunitario, sia di garantire alle Amministrazioni committenti la

possibilità di confrontarsi con un maggior numero di imprese e, quindi, di ottenere migliori

condizioni contrattuali).

In particolare, i contratti (ed i relativi settori economici) che si sono aperti alla concorrenza

europea sono tre, e precisamente riguardano:

- le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (regolate per la prima

volta dalla direttiva Cee n. 305 del 1971, poi superata dalla direttiva 93/37, ora

ulteriormente modificata dalla direttiva 97/52);

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- le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (regolate dapprima

con la direttiva Cee n. 62 del 1977, poi superata dalla direttiva 93/36, ora modificata dalla

successiva direttiva 97/52);

- le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (regolate con la

direttiva europea 50 del 1992, da ultimo modificata dalla direttiva 97/52).

Le direttive comunitarie hanno poi trovato puntuale applicazione nelle leggi nazionali di

recepimento, e cioè:

- per i lavori, dapprima la legge 8.8.1977, n. 584, ed il d.lgs. 19.12.1991, n. 406, ed ora

la legge 11.2.1994, n. 109 (la c.d. “legge Merloni”), con le successive modifiche intervenute

(l’ultima delle quali è recentissima e fa seguito all’emanazione del d.lgs. 1°.8.2002, n. 166);

- per le forniture, dapprima la legge 30.3.1981, n. 113, e poi il d.lgs. 24.7.1992, n. 358

(così come modificato dal d.lgs. 20.10.1998, n. 402);

- per i servizi, il d.lgs. 17.3.1995, n. 157 (e le successive modifiche, che sono state

spesso il frutto del coordinamento di queste disposizioni, che riguardano tutti i servizi in

generale, con le disposizioni della ricordata “legge Merloni” in materia di affidamento dei

servizi di progettazione e direzione di lavori pubblici).

Tali direttive non hanno avuto la pretesa di disciplinare tutti gli appalti in questione, ma

solamente quelli che - per il loro rilievo economico considerevole - potessero influenzare

l’economia degli scambi comunitari. Pertanto, ognuna di tali direttive - oltre a definire le

tipologie di contratto che vengono regolamentate - ha fissato una soglia (determinata dal

valore dell’affidamento cui l’Amministrazione intende addivenire), al di sopra della quale la

normativa si applica. Di conseguenza, tutti gli affidamenti di importo inferiore alla soglia non

sono soggetti - in linea di principio - all’applicazione della disciplina comunitaria. Le soglie in

questione sono così state stabilite:

- 5 milioni di Euro per gli appalti di lavori;

- 200.000 Euro per gli appalti di servizi e di forniture.

Sotto questo profilo le direttive stesse hanno pure disposto che le Amministrazioni non

possono prevedere artificiose suddivisioni in lotti di appalti che hanno una funzione

economica unitaria. Si vuole infatti evitare il pericolo che le P.A. - spezzettando gli

affidamenti in più appalti, e quindi riducendone l’importo economico - si sottraggano,

sostanzialmente, al dovere di osservare la disciplina comunitaria.

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2. Il presente lavoro, per gli obiettivi che si propone, non può esaminare - neppure in

estrema sintesi - il contenuto, troppo vasto, delle direttive comunitarie di cui si tratta. Ci

limiteremo, pertanto, a passare in rassegna solo alcuni degli elementi di tale disciplina, in

maniera tale da segnalare all’attenzione dei lettori gli aspetti che appaiono più significativi.

-a) Norme in materia di pubblicità

Tutte le direttive europee e le leggi italiane di recepimento sopra elencate

contengono regole specifiche in ordine alla pubblicità che deve essere data ai bandi con cui

le Amministrazioni avviano le procedure per l’aggiudicazione dei singoli affidamenti. In

particolare:

- è sempre previsto l’obbligo di pubblicare il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale

delle Comunità Europee (dove ogni impresa interessata può dunque trovare le informazioni

utili per poter concorrere);

- sono stabiliti termini minimi (e inderogabili) che devono necessariamente

trascorrere fra la pubblicazione del bando di gara ed il termine ultimo per presentare le

offerte o le richieste di invito. La normativa garantisce perciò alle imprese eventualmente

interessate a partecipare alla gara di avere un certo periodo di tempo a disposizione per

studiare gli appalti cui intendono concorrere.

-b) Norme in materia di qualificazione delle imprese

Le direttive individuano espressamente i requisiti di partecipazione che le

Amministrazioni possono richiedere alle imprese concorrenti. Per la precisione, si tratta di

requisiti:

- di carattere economico-finanziario (dichiarazioni bancarie idonee; bilanci o estratti

di bilanci delle imprese negli ultimi cinque anni; dichiarazioni concernenti il fatturato globale

dell’impresa oppure i lavori, i servizi o le forniture analoghe a quelli oggetto di affidamento

negli ultimi tre anni, ecc.);

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- di carattere tecnico (titoli di studio e professionali dell’appaltatore e degli organi

tecnici incaricati dei controlli di qualità; numero medio dei dipendenti a libro paga; numero di

dirigenti impiegati; descrizione delle attrezzature tecniche, ecc.);

- di carattere soggettivo (assenza di fallimenti o di altre procedure concorsuali in

corso; assenza di condanne per reati che possano incidere sulla professionalità

dell’appaltatore; assenza di errori gravi e già accertati nello svolgimento dell’attività

professionale; regolarità nel pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione del

paese di provenienza; assenza di false dichiarazioni rese in occasione della partecipazione ad

altre procedure di gara).

-c) Norme in materia di procedure per la scelta del contraente

Abbiamo visto sopra quali sono le procedure che regolano la scelta dei contraenti

(pubblico incanto; licitazione privata; appalto-concorso; trattativa privata). Orbene, tali

procedure sono state riprese dalle singole direttive comunitarie, le quali - salvo alcuni

adattamenti di carattere nominalistico - hanno disciplinato tutti i casi in cui la P.A. possa

fare ricorso o meno ad ognuna di tali procedure.

Semplificando estremamente l’impianto normativo di livello comunitario, possiamo dire che:

- il pubblico incanto (che nel linguaggio europeo è diventato la “procedura aperta”), la

licitazione privata e l’appalto-concorso (che sono denominate “procedure ristrette”)

costituiscono strumenti cui l’Amministrazione può liberamente affidarsi, in funzione di

proprie valutazioni di carattere ampiamente discrezionale (e ciò per l’ampia pubblicità che

precede, in tutti questi casi, lo svolgimento della procedura di affidamento);

- per contro, la trattativa privata (la c.d. “procedura negoziata” delle direttive) è

consentita soltanto in ipotesi eccezionali e tassative (quali la mancanza di offerte in una

precedente procedura di gara o la necessità di porre rimedio a situazioni di urgenza

impellente e determinata da avvenimenti imprevedibili e che comunque non devono mai essere

imputabili all’Amministrazione). Evidente appare il disfavore per un tipo di affidamento che

prescinde da ogni forma di pubblicità (e che rappresenta perciò un pericolo per la

concorrenza).

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Va infine segnalato che ognuna di tali direttive è corredata da una serie di modelli allegati, in

cui vengono dettagliatamente definiti i contenuti base degli atti che la P.A. è tenuta ad

assumere nel corso della procedura per la scelta del contraente (dal modello del bando di

gara da pubblicare in caso di procedura aperta e ristretta fino al modello della lettera di

invito e delle diverse comunicazioni da trasmettere di volta in volta alla Comunità europea

per consentire la massima trasparenza di tutta questa attività).

-d) Norme in materia di associazioni temporanee di imprese

Le direttive hanno previsto la possibilità che più imprese possano “unire le loro forze” -

sommando i rispettivi requisiti di qualificazione - allo scopo di poter concorrere agli

affidamenti indetti dalle Amministrazioni. Viene prevista infatti la possibilità di costituire,

fra più soggetti economici, le c.d. “associazioni temporanee di imprese”, nelle quali non si

crea un nuovo soggetto giuridico (come accade nelle società, con i relativi costi che ciò

comporta), ma ogni impresa conserva la propria individualità. In pratica, le imprese associate

danno mandato ad una di esse (la c.d. “capogruppo”) affinché questa formuli - per conto loro

ed in nome loro - l’offerta. Dopodiché:

- se questa offerta risulterà essere quella aggiudicataria, allora l’associazione

temporanea resterà in vita ed assumerà l’esecuzione del contratto (sempre tramite la

capogruppo, la quale rimane l’interlocutore diretto dell’Amministrazione, per conto anche

delle altre imprese associate);

- se invece l’offerta non risulterà essere vincente, l’associazione sarà

automaticamente sciolta (senza alcun costo per i relativi componenti della stessa).

Vale la pena di osservare che il nuovo strumento - introdotto a livello di normativa

comunitaria con il preciso obiettivo di allargare la concorrenza tra imprese (consentendo

anche a quelle di minori dimensioni di partecipare ad appalti di notevole consistenza) - deve

ritenersi pacificamente applicabile ad ogni affidamento, anche a quelli che sono al di sotto

della soglia di applicazione delle direttive. Esso costituisce, dunque, una modalità ormai del

tutto ordinaria di contrattazione con le Amministrazioni pubbliche.

-e) Norme in materia di integrazione dei documenti di gara

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Le direttive hanno, infine, introdotto un principio che riguarda le modalità di valutazione dei

documenti prodotti in sede di gara. Si tratta del principio per cui le Amministrazioni

aggiudicatrici invitano i concorrenti - se necessario - a completare o a fornire chiarimenti in

ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni allegate alla

documentazione di gara. Tale principio ha moderato in modo significativo la severità delle

disposizioni di gara, la cui inosservanza comportava in passato l’automatica esclusione delle

imprese concorrenti.

E’ importante sottolineare che anche in questo caso (come già per le associazioni temporanee

di imprese) la disposizione introdotta a livello europeo viene senz’altro applicata a qualsiasi

tipo di procedura concorsuale, comprese quelle che sono al di sotto della soglia comunitaria.

In particolare, la giurisprudenza (cioè le sentenze dei Giudici amministrativi, competenti in

questa materia) ha affermato che questo genere di disposizione ha codificato un vero e

proprio modo di procedere dell’Amministrazione (volto a far prevalere la sostanza rispetto

alla forma, nonché ad allargare il più possibile il novero dei concorrenti alla procedura

concorsuale). Sussiste dunque un vero e proprio dovere della P.A. di chiedere ai concorrenti

di chiarire o completare documenti, certificati o dichiarazioni tutte le volte che questi

presentino elementi di incertezza o di perplessità (e ciò vale - si noti bene - anche quando il

documento, la certificazione o la dichiarazione sia stata richiesta dalla P.A. a pena espressa

di esclusione).

5.2 Gli artt. 31-33 del Regolamento

Regole generali e suddivisione di competenze tra Consiglio di Istituto e Dirigente

Sulla scorta di quanto osservato nelle pagine precedenti, si può ora passare all’esame

delle specifiche disposizioni del decreto 1°.2.2002, n. 44, con cui è stata disciplinata

l’attività delle Istituzioni scolastiche che precede la stipulazione dei contratti.

- Art. 31: la capacità negoziale delle Istituzioni scolastiche

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1. L’art. 31 comma 1 stabilisce il principio generale su cui si fonda l’intero

Regolamento, quello per cui le Istituzioni scolastiche “hanno piena autonomia negoziale”. Esse

sono pertanto soggetti giuridici che - in linea di principio - sono in grado di stipulare

autonomamente qualsiasi tipo di contratto astrattamente previsto dal nostro ordinamento.

Di conseguenza, fatta salva la sussistenza di specifiche norme di carattere limitativo

(contenute in leggi o in regolamenti), le Istituzioni scolastiche hanno piena capacità di

concludere - come qualsiasi altro soggetto privato - contratti volti a costituire, regolare o

estinguere rapporti giuridici patrimoniali (secondo la definizione di contratto fornita dall’art.

1321 cod. civ.).

Una volta stabilito - al comma 1 - il principio della piena autonomia negoziale, il comma 2

dell’art. 31 individua le prime tre eccezioni al principio stesso. Vengono infatti determinate

tre tipologie di contratti che le Istituzioni scolastiche non possono concludere, e per

l’esattezza:

-1) i “contratti aleatori”;

-2) le “operazioni finanziarie speculative”;

-3) la “partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la

costituzione e la partecipazione a consorzi, anche costituiti nella forma di società a

responsabilità limitata”.

Quanto ai “contratti aleatori”, si tratta di quei contratti in cui, a differenza di tutti gli altri,

il reciproco sacrificio delle parti è incerto. L’esempio classico del contratto aleatorio è quello

del gioco o della scommessa (con riferimento, naturalmente, ai giochi autorizzati, come quelli

legati alle competizioni sportive o alle lotterie nazionali).

Occorre peraltro sottolineare che rientrano nella categoria del contratto aleatorio anche

taluni contratti assicurativi, come l’assicurazione contro i danni (nella quale - se è certa

l’entità del premio che l’assicurato deve pagare - è invece incerto se e quanto dovrà pagare la

società assicuratrice, poiché la circostanza dipende dal verificarsi o meno dell’evento

dannoso). Appare dunque discutibile la scelta di escludere, in via generale, la possibilità di

concludere contratti di tipo aleatorio, senza tenere conto dei contratti assicurativi (tra

l’altro, se si pensa all’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di

veicoli a motore, questa - come noto - è obbligatoria per legge, ragion per cui gli Istituti

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scolastici sono certamente obbligati quanto meno a stipulare contratti di questo tipo per

tutti i veicoli che siano di loro proprietà). Si ha la netta impressione che l’esclusione dei

contratti aleatori sia stata pensata avendo in mente i tipici casi del gioco e della scommessa,

e che non sia stata valutata la portata dell’esclusione con riferimento ai contratti

assicurativi (nei quali la funzione sociale che è alla loro base, vale a dire il trasferimento alla

società assicuratrice della sfera dei rischi in capo all’assicurato, appare assolutamente

meritevole di considerazione).

Quanto poi alle “operazioni finanziarie speculative”, la definizione contenuta nel Regolamento

è sufficientemente generica. Possono farsi rientrare in questo genere di operazioni - in linea

di principio - i c.d. “contratti di borsa” (vale a dire tutti quei contratti che possono essere

conclusi solo attraverso l’intervento di intermediari specializzati, le società di

intermediazione mobiliare, e che hanno per oggetto beni ammessi alle quotazioni ufficiali).

Vanno invece escluse quelle tipologie di contratto che, pur consistendo in operazioni

finanziarie (vale a dire pur avendo per oggetto lo scambio o il deposito di denaro, titoli di

Stato, azioni od obbligazioni), hanno per l’Istituzione scolastica una finalità non speculativa

(si pensi, ad esempio al classico contratto di deposito bancario, il quale ha una finalità di pura

e semplice “tutela” delle somme di denaro a disposizione, ed è quindi volto non già alla ricerca

di un guadagno, quanto piuttosto alla mera esigenza di evitare i rischi legati alla detenzione

di denaro). Anche in questo caso - come per i contratti “aleatori” - traspare la volontà di

tenere le Istituzioni scolastiche al di fuori da ogni genere di contratto che possa esporle a

rischi e, comunque, caratterizzati marcatamente da scopi lucrativi che sono estranei a questi

soggetti.

Il minimo comune denominatore che caratterizza le ipotesi di esclusione in esame (cioè,

l’assenza dello scopo di lucro) si ritrova anche in relazione al terzo ed ultimo caso individuato

dall’art. 31 comma 2 del Regolamento, quello che si riferisce al divieto di partecipazione a

società di persone (come società semplici, s.n.c. o s.a.s.) o di capitali (come s.p.a. o s.r.l.).

Elemento caratterizzante del contratto di società è infatti rappresentato dal conferimento

di beni o di servizi per lo svolgimento di un’attività economica “allo scopo di dividerne gli

utili” (art. 2247 cod. civ.): non si vuole, evidentemente, che le Istituzioni scolastiche

investano il proprio patrimonio in attività economiche a carattere speculativo (con i relativi

rischi).

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Diverso è invece il caso della partecipazione a consorzi, eventualmente anche costituiti in

forma di società a responsabilità limitata (s.r.l.), la quale viene consentita espressamente.

L’eccezione non stupisce, in funzione di quanto appena detto, se si tiene conto del fatto che i

consorzi non possono avere scopo di lucro (in pratica, non possono dividere tra i consorziati

gli utili dell’attività svolta), e sono caratterizzati dalla c.d. finalità mutualizia. In altre

parole, il consorzio è il contratto con cui più soggetti economici (imprese, ma anche enti

pubblici) si limitano a mettere in comune una organizzazione - ed i relativi mezzi - per lo

svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività (si pensi alla necessità che più

soggetti possono avere di unire le rispettive forze al fine di acquistare insieme beni o servizi

di comune interesse, in maniera tale da presentarsi più forti sul mercato di quei beni o

servizi ed ottenere così condizioni di acquisto economicamente più favorevoli).

2. L’art. 31 comma 3 del Regolamento affronta il problema della forma con cui devono

essere stipulati i contratti delle Istituzioni scolastiche.

La disposizione rinvia, in linea generale, alle “forme previste dalle relative disposizioni di

legge”, vale a dire alle disposizioni di legge che disciplinano i singoli contratti che

l’Istituzione scolastica deve concludere. Dopodiché la norma:

- per un verso, prevede la conclusione dei contratti tramite “scambio di

corrispondenza secondo l’uso del commercio”, per tutti quei casi in cui vi sia (sulla scorta

delle disposizioni di legge di cui sopra) libertà di forma;

- per un altro verso, esclude la sua applicazione alle “spese di cui all’articolo 17” (vale

a dire a quelle cui si provvede con il “fondo per le spese minute”, che sono anticipate dal

Dirigente al Direttore di istituto).

Il significato della norma non è di immediata percezione. Se infatti nel nostro ordinamento vi

è un principio generale di libertà della forma (sancito implicitamente dall’art. 1350 cod. civ.) -

e se quindi non vengono imposte alle parti, di regola, forme particolari per la manifestazione

del consenso alla stipula di un certo contratto - va però considerato che (come abbiamo visto

sopra a pag. 64) l’art. 16 del regio decreto n. 2440/1923 prevede come forma ordinaria per

i contratti della P.A. la c.d. “forma pubblica amministrativa”. E l’unica eccezione a tale regola

(con possibilità di stipula “per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio”) è

legata alle ipotesi di contratti stipulati “a trattativa privata” (art. 17 del regio decreto

2440/1923).

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Di conseguenza, la possibilità di stipulare il contratto attraverso il semplice scambio di

corrispondenza (senza attenersi alle ben più rigide prescrizioni della forma pubblica

amministrativa) è ammessa soltanto qualora la scelta del contraente avvenga a seguito di una

procedura a trattativa privata.

Si vedrà più avanti (a pag. 79) come la c.d. “procedura ordinaria di contrattazione delle

Istituzioni scolastiche (disciplinata dall’art. 34 del Regolamento) - pur non essendo definita

espressamente dal decreto come “trattativa privata” - possa a buon diritto essere fatta

rientrare nell’ambito di questo sistema di scelta del contraente. Ragion per cui:

- la maggior parte dei contratti che le Istituzioni scolastiche sono chiamate a

concludere (quelli che vedremo poter essere stipulati a seguito della “procedura ordinaria di

contrattazione”) sono assoggettati alla forma del semplice scambio di corrispondenza (e non

alla forma pubblica amministrativa);

- per contro, ogni volta che l’affidamento del contratto avvenga a seguito di una

procedura diversa dalla trattativa privata (asta pubblica, licitazione privata o appalto-

concorso), l’Istituzione scolastica non potrà sottrarsi alla stipulazione in forma pubblica

amministrativa (sotto questo aspetto è bene ricordare fin da adesso che l’art. 34 comma 6

del Regolamento attribuisce le funzioni di “ufficiale rogante”, per la stipula degli atti che

richiedono la forma pubblica, al Direttore ovvero ad un funzionario da questi appositamente

delegato).

Vengono, infine, esonerate da qualsiasi obbligo di tipo formale le c.d. “spese minute”, che

sono senz’altro anticipate dal Dirigente al Direttore di istituto (il quale ottiene poi il loro

rimborso previa presentazione di idonea documentazione).

3. L’art. 31 comma 4 del Regolamento dispone il divieto per le Istituzioni scolastiche

di “acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o

mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto

dall’articolo 33, comma 2, lettera g) e dall’articolo 40”.

Siamo di fronte ad una ulteriore limitazione della (generale) libertà negoziale delle

Istituzioni scolastiche sancita al comma 1, che si va ad aggiungere alle 3 ipotesi (di cui al

comma 2) che abbiamo già esaminato in precedenza.

L’ipotesi che il Regolamento vuole escludere è quella che l’Istituzione scolastica utilizzi lo

strumento contrattuale per acquisire dall’esterno servizi che invece essa è tenuta a

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procurarsi al suo interno, attraverso il proprio personale in servizio nella scuola. La logica

della norma appare davvero indiscutibile: si vuole evitare in radice che venga speso del

denaro per lo svolgimento di attività che a ben vedere - rientrando nella funzione primaria

dell’Istituzione - quest’ultima è tenuta a svolgere direttamente.

Anche questa regola generale trova la propria eccezione, che è legata all’ipotesi in cui

l’Istituzione scolastica debba procurarsi le prestazioni d’opera di “esperti per particolari

attività ed insegnamenti” (art. 33, comma 2, lettera g). L’ipotesi stessa è meglio individuata

nel successivo art. 40, che fa riferimento alla necessità di concludere “contratti di

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di

ricerca e di sperimentazione”.

La delicatezza della suddetta ipotesi ha inoltre consigliato di vincolare questa possibilità ad

alcuni elementi procedurali (fissati dall’art. 40 comma 2):

- il preventivo parere del Collegio dei docenti;

- la specifica disciplina, ad opera del Consiglio di Istituto, delle procedure e dei

criteri di scelta degli esperti in questione (da inserire nel regolamento di istituto);

- la definizione, comunque, del limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al

tipo di attività e di impegno professionale richiesto (sempre da definire in sede di

regolamento di istituto).

5.3. Gli artt.32-33: il riparto di competenze tra il Consiglio di Istituto ed il

Dirigente in ordine all’attività negoziale

Gli articoli in esame hanno come scopo quello di distinguere quali siano, all’interno

dell’Istituzione scolastica, le diverse funzioni che spettano - in materia di attività negoziale

- al Dirigente, da un parte (in qualità di legale rappresentante dell’Istituzione), ed al

Consiglio di Istituto, dall’altra (quale organo di amministrazione di vertice). A tal proposito

occorre distinguere - in linea di principio - due livelli di competenza, e precisamente:

-a) una sfera decisionale “alta”, che attiene all’attività di programmazione dell’ente (v.

art. 2 del Regolamento) e, per quello che qui ci interessa, alle decisioni riguardanti i

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contratti principali e alle direttive in merito a tutti gli altri contratti. Tale sfera di

competenza spetta al Consiglio di Istituto;

-b) una sfera decisionale “esecutiva”, che attiene all’attività di attuazione della

programmazione ed a tutto ciò che occorre per arrivare alla stipulazione in concreto dei

contratti. Tale sfera di competenza spetta al Dirigente (il quale può anche decidere di

delegare specifiche funzioni di sua appartenenza al Direttore oppure a singoli docenti).

Vediamo dunque come si articolano queste due diverse sfere di attribuzioni.

La sfera di attribuzioni del Consiglio di Istituto (art. 33)

1. Al Consiglio di Istituto spettano due ordini di competenze:

- in primo luogo, quelle relative a tutti i contratti che il Regolamento ha

espressamente individuato come - evidentemente - più importanti ovvero essenziali per la

vita dell’ente (art. 33 comma 1);

- in secondo luogo, quelle relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo

svolgimento, da parte del Dirigente, dell’attività negoziale diversa da quella di cui al punto

precedente (art. 33 comma 2).

Nei due paragrafi che seguono analizzeremo il contenuto delle competenze del

Consiglio di Istituto.

2. Spettano direttamente alla competenza del Consiglio di Istituto, in base all’art. 33

comma 1 del Regolamento:

-a) i contratti la cui rilevanza è determinata dal fatto che gli stessi hanno l’effetto di

incidere sul patrimonio dell’Istituzione. E per l’esattezza:

- l’accettazione e la rinuncia di legati, eredità e donazioni (dalla quale dipende

la possibilità di acquisire o meno il bene derivante dall’eredità o dalla donazione);

- la costituzione o compartecipazione a fondazioni o a borse di studio (dalle

quali dipende la conseguenza di vincolare o meno una parte del proprio patrimonio alle

attività delle fondazioni o delle borse di studio meritevoli di sostegno);

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- l’accensione di mutui e, in genere, di contratti di durata pluriennale (dalla

quale dipendono quegli impegni di spesa che andranno a gravare sugli esercizi successivi

all’anno in corso);

- la stipula di contratti di acquisto e di alienazione, trasferimento,

costituzione o modificazione di diritti reali su beni immobili (dalla quale dipende la stessa

ricchezza immobiliare dell’Istituzione). In caso di alienazione di beni pervenuti all’ente per

effetto di eredità e donazioni, il Consiglio dovrà pure verificare previamente che non vi siano

condizioni ostative alla dismissione del bene (per evitare, ovviamente, che la cessione

dell’immobile possa determinare in capo all’ente conseguenze economiche negative legate alla

mancata osservanza della condizione cui era stata sottoposta - fin dall’origine - l’acquisizione

dell’immobile);

-b) i contratti la cui rilevanza è determinata dal fatto che essi attengono alle stesse

modalità di svolgimento dell’attività scolastica. E per l’esattezza:

- l’adesione a reti di scuole e di consorzi (secondo quella specifica possibilità

di entrare a fare parte di consorzi, che si è vista sopra a pag. 71);

- l’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno (che sono frutto

dell’attività dell’Istituzione);

- la partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento

di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati (che hanno lo scopo di migliorare

l’attività didattica dell’ente).

Il comma 3 dell’art. 33 dispone che, per i contratti appena elencati (quelli di cui al

comma 1), “l’attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di

Istituto”. La norma prosegue poi dicendo che, “In tali casi, il Dirigente non può inoltre

recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di Istituto”.

Cercando di precisare il significato (invero non così chiaro) della disposizione appena

citata - e facendo riferimento a quanto evidenziato sopra nella parte generale circa le varie

fasi procedurali che portano alla stipulazione di un contratto (cfr. pag. 62-65) - si può

osservare che per i contratti in questione:

- spetta sicuramente al Consiglio di Istituto la competenza riguardante la

deliberazione a contrattare (cioè la decisione di concludere il contratto e la scelta del

metodo di scelta del contraente);

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- parrebbero spettare al Dirigente (nel rispetto, ovviamente, delle disposizioni

contenute nella delibera a contrattare) gli atti attuativi conseguenti, che vanno dallo

svolgimento delle varie fasi del procedimento di scelta del contraente fino alla delibera di

aggiudicazione e poi alla stipula del contratto. E ciò in funzione sia della generale sfera di

attribuzione “esecutiva” che - come si è detto sopra - risulta propria del Dirigente, sia della

circostanza che quando il Regolamento ha voluto attribuire al Consiglio di Istituto

competenze ulteriori lo ha detto espressamente (come ha fatto disponendo che spetta

comunque al Consiglio di Istituto - e non al Dirigente, salva espressa e previa autorizzazione

del Consiglio di Istituto - decidere sulle ipotesi di recesso, rinuncia o transazione).

In buona sostanza, la logica su cui si fonda il Regolamento (in linea, tra l’altro, con

l’orientamento del legislatore negli ultimi anni) sembra quella di distinguere nettamente fra:

- gli atti a contenuto “politico” (intesi a definire gli obiettivi di “politica

amministrativa” perseguiti dall’ente), spettanti al Consiglio di Istituto;

- e gli atti a contenuto soltanto “esecutivo” (intesi a raggiungere gli obiettivi

anzidetti), spettanti al Dirigente.

Rispetto a tale distinzione ecco allora che le decisioni fondamentali (ed in quanto tali

riservate al Consiglio di Istituto) appaiono quelle relative a:

- se stipulare un certo contratto e quale procedura utilizzare per arrivare al

contratto stesso (scelte che sono prese in sede di approvazione della delibera a

contrattare);

- se “tenere in piedi” un certo contratto oppure se sciogliersi dal vincolo che ne

deriva (decisione che viene presa ogni volta che si tratta di recedere, rinunciare o fare una

transazione in merito ad un certo contratto: in parole povere, ogni volta che si tratta di

sottoscrivere atti che pongono fine al rapporto contrattuale).

Tutte le altre decisioni (e gli atti ad esse connessi) spettano di conseguenza al

Dirigente, il quale dovrà osservare nella predisposizione degli atti stessi le direttive che in

proposito si ricavano dalle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto (di cui esso

costituisce, in pratica, il “braccio operativo”), oltre che - ovviamente - le disposizioni di legge

in materia.

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3. Spettano inoltre al Consiglio di Istituto, in base all’art. 33 comma 2 del

regolamento, le deliberazioni relative alla “determinazione dei criteri e dei limiti per lo

svolgimento”, da parte del Dirigente, di una serie di contratti. E precisamente:

-a) alcuni contratti il cui rilievo consiste nel fatto che possono rappresentare entrate

in favore dell’Istituzione scolastica (come i contratti di sponsorizzazione; i contratti di

locazione di immobili; i contratti per l’utilizzo di locali, beni o siti informatici, appartenenti

all’Istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi; le convenzioni relative alle prestazioni

del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; l’alienazione a favore di terzi di beni

e servizi prodotti nell’esercizio delle attività didattiche o programmate);

-b) l’acquisto o l’alienazione di titoli di Stato (il che conferma che non ogni operazione

finanziaria, ma soltanto quelle a carattere speculativo, sono vietate alle Istituzioni

scolastiche, come già si è rilevato sopra a pag. 70);

-c) i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed

insegnamenti (che - come detto - sono eccezionalmente consentiti alle condizioni disposte

dall’art. 40 del Regolamento) e la partecipazione a progetti internazionali (la cui rilevanza

per l’attività dell’ente merita evidentemente la particolare attenzione del Consiglio di

Istituto).

Per questa seconda categoria di contratti l’intervento del Consiglio di Istituto è meno

significativo rispetto a quello dei contratti di cui al primo comma dell’art. 33. In particolare,

la competenza del Consiglio si concretizza nell’assunzione di una deliberazione “di indirizzo”,

volta a determinare i criteri ed i limiti di svolgimento dell’attività negoziale ad opera del

Dirigente. Così - sempre facendo riferimento a quanto evidenziato nella parte generale in

ordine alle fasi che portano alla stipula del contratto (cfr. pag. 62-65) - si può osservare

che per questi contratti spettano al Dirigente:

- sia la competenza relativa alla deliberazione a contrattare (cioè la decisione di

concludere il contratto e la scelta del metodo di scelta del contraente);

- sia gli atti attuativi conseguenti (dalle varie fasi del procedimento di scelta del

contraente fino all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto).

Il tutto - naturalmente - dovrà avvenire nel rispetto di quei “criteri” e di quei “limiti”

posti all’attività negoziale e che sono oggetto della delibera di indirizzo del Consiglio di

Istituto. A quest’ultimo è lasciata - in definitiva - ampia discrezionalità in ordine alle

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disposizioni, più o meno restrittive, da imporre al Dirigente (il quale avrà, perciò, maggiore o

minore capacità di manovra a seconda che il Consiglio abbia posto vincoli più o meno stretti

alla sua attività).

La sfera di attribuzioni del Dirigente (art. 32)

1. Alla luce delle considerazioni svolte in merito alla sfera di attribuzioni del Consiglio

di Istituto, risulta a questo punto abbastanza semplice descrivere le competenze in materia

di attività negoziale del Dirigente, quale legale rappresentante dell’Istituzione scolastica.

Tali competenze sono infatti di carattere residuale, il che significa che tutto ciò che non

spetta al Consiglio di Istituto rientra nelle attribuzioni del Dirigente. Ed in tal senso va letto

il comma 1 dell’art. 32 del Regolamento, secondo il quale il Dirigente “svolge l’attività

negoziale (e bisognerebbe aggiungere “tutta” l’attività negoziale) necessaria all’attuazione

del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’Istituto assunte ai

sensi dell’articolo 33”.

I successivi commi dell’art. 32 dettano poi tre disposizioni concernenti le modalità

attraverso cui il Dirigente potrà tenere fede al proprio obbligo di svolgere l’attività

negoziale. Così:

- il comma 2 precisa, nella sua prima parte, che il Dirigente “può delegare lo

svolgimento di singole attività negoziali al direttore o ad uno dei collaboratori individuati a

norma dell’articolo 25-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive

modificazioni e integrazioni”;

- il comma 3 dispone poi che il Dirigente, “nello svolgimento dell’attività negoziale, si

avvale dell’attività istruttoria del direttore”;

- il comma 4 prevede, infine, che “Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale

dell’Istituto specifiche esperienze professionali indispensabili al concreto svolgimento di

particolari attività negoziali, il Dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base

dei criteri di cui all’articolo 33, comma 2, lettera g), può avvalersi dell’opera di esperti

esterni”.

La prima disposizione (comma 2) non desta problemi particolari: si tratta della

possibilità che ha il Dirigente di delegare singole e specifiche funzioni (come la

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predisposizione e l’approvazione di determinati atti, ma anche semplicemente la cura di certe

attività materiali) a docenti da lui individuati come collaboratori (e ciò in base a quanto già

previsto dall’art. 25-bis della legge fondamentale in materia di pubblico impiego, il d.lgs.

29/1993 e le sue modifiche successive).

La seconda disposizione (comma 3) individua nel Direttore dell’Istituto il soggetto

che ha il compito di compiere tutte quelle attività istruttorie che sono indispensabili ai fini

dello svolgimento dell’attività negoziale (si pensi solo a tutte la corrispondenza che occorre

tenere con le imprese, in funzione dei vari adempimenti che di volta in volta le procedure di

affidamento prima, e la gestione del contratto poi, dopo la stipulazione).

La terza disposizione (comma 4) prevede poi la possibilità per il Dirigente di affidare

specifici incarichi d’opera professionale per lo svolgimento di particolari attività negoziali:

ciò nell’ipotesi in cui non vi siano, all’interno dell’Istituzione, competenze adeguate. Se si

pensa alle competenze di carattere tecnico estremamente qualificate che occorrono - ad

esempio - per tutta l’attività negoziale relativa ad un appalto di opera (per la redazione dei

progetti, per la predisposizione dei capitolati d’appalto, per la direzione dei relativi lavori,

ecc.), appare in effetti indispensabile riconoscere al Dirigente la possibilità di affidarsi ad

un professionista in grado di assisterlo. Tale affidamento all’esterno dei servizi di supporto

per il Dirigente dovrà avvenire:

- nel rispetto dei “limiti di spesa del relativo progetto” (il che vuol dire che il

Dirigente dovrà predisporre uno specifico progetto in tal senso);

- e “sulla base dei criteri di cui all’articolo 33, comma 2, lettera g)” (cioè osservando

le limitazioni imposte per queste ipotesi dal Consiglio di Istituto). E’ infatti appena il caso di

aggiungere che anche questo affidamento esterno di servizi (strumentali all’attività

negoziale dell’Istituzione) costituisce - a sua volta - attività negoziale dell’ente, e quindi

dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni che abbiamo visto sopra.

2. Merita infine una considerazione a sé stante il comma 2, seconda parte,

dell’articolo in esame, laddove viene individuata una ulteriore (e sia pure molto ridotta) sfera

di competenze in materia di attività negoziale in capo al Direttore della scuola. Quest’ultimo

è infatti individuato dalla norma come colui che deve farsi carico direttamente di disporre le

c.d. “minute spese”.

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Si tratta di somme che riguardano esigenze immediate le quali - per il loro carattere

di imprevedibilità e l’importo estremamente ridotto (comunque al di sotto dei 2.000 Euro) -

non possono essere soggette a vere e proprie procedure di evidenza pubblica. Per tali

esigenze (che di volta in volta si presentano nella vita di ogni giorno dell’Istituzione) il

Direttore richiede senz’altro al Dirigente una anticipazione al Direttore di istituto, il quale

ottiene poi il rimborso delle spese sostenute previa presentazione di una nota che documenti

in maniera adeguata le ragioni e l’importo della spesa medesima.

5.4. Gli artt. 34-36 del Regolamento: - le procedure di scelta del contraente; - la

pubblicità e la trasparenza; - il collaudo finale

Si può adesso esaminare la parte del Regolamento che disciplina in maniera specifica:

- la fase di scelta del contraente (con la relativa procedura: v. art. 34; e con gli

obblighi di pubblicità e trasparenza che ne conseguono: art. 35);

- e la successiva fase di gestione del rapporto contrattuale (per la quale sono dettate

apposite disposizioni in tema di collaudo).

- La fase di scelta del contraente (art. 34)

Una corretta lettura della norma che regola la procedura c.d. “ordinaria” per arrivare

all’individuazione del contraente consente - in realtà - di individuare tre diverse fasce di

affidamenti (e, corrispondentemente, tre diversi tipi di disciplina applicabile). E per la

precisione:

-1) la fascia degli affidamenti di livello comunitario, così come individuata al comma

5, secondo cui “Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell’Unione

Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e servizi” (con le diverse soglie stabilite

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in 5 milioni di Euro per gli appalti di lavori, e in 200.000 Euro per gli appalti di servizi e

forniture);

-2) la fascia degli affidamenti compresi tra gli importi risultanti dalle soglie

comunitarie di cui al punto precedente ed il “limite di spesa di 2.000 Euro oppure il diverso

limite di spesa preventivamente fissato dal Consiglio d’istituto” (v. comma 1);

-3) la fascia degli affidamenti al di sotto del limite di spesa di 2.000 Euro (o del

diverso limite di spesa fissato dal Consiglio d’istituto), così come si ricava implicitamente dal

medesimo comma 1 citato al punto precedente.

Vediamo dunque quali sono le rispettive discipline di riferimento.

1) Gli affidamenti di rilievo comunitario: rinvio

A questo tipo di procedure di scelta del contraente (ripetiamo: appalti di lavori,

servizi o forniture così come definiti dalle direttive europee di questi settori) le Istituzioni

scolastiche sono tenute ad applicare in tutto e per tutto le suddette direttive e le normative

nazionali di recepimento.

Si tratta della disciplina che abbiamo descritto sopra (pag. 65-69), sia pure in estrema

sintesi: a questo proposito non si può dunque che richiamare quanto si è già esposto

precedentemente.

Vale solo la pena di aggiungere che il rinvio operato dal Regolamento a tali normative (“Le

istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell’Unione Europea in materia di

appalti e/o forniture di beni e servizi”) era dovuto: infatti, per il principio di prevalenza

dell’ordinamento comunitario su quello dei singoli paesi, nessuno Stato può emanare

disposizioni che siano in contrasto con precise disposizioni dell’Unione europea. Qualora ciò

avvenga, la P.A. è comunque tenuta a non applicare la disposizione nazionale che contrasta

con l’ordinamento comunitario e a dare attuazione senz’altro alla norma europea (come dire

che, anche se il Regolamento avesse disposto in senso diverso, le Istituzioni scolastiche

avrebbero comunque dovuto applicare le direttive comunitarie in materia di appalti di lavori,

servizi e forniture).

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2) Gli affidamenti di importo compreso tra la soglia comunitaria e i 2.000 Euro

(o il limite superiore stabilito dal Consiglio di Istituto): la “procedura ordinaria di

contrattazione”

1. Per le procedure di affidamento in questione i primi due commi dell’art. 34 del

Regolamento hanno individuato una procedura specifica per la scelta del contraente da parte

dell’Istituzione scolastica.

Questa procedura è del tutto “informale”, in quanto essa prescinde dalla necessità di

qualsiasi preventiva pubblicazione di un bando (che abbiamo visto essere, invece, elemento

essenziale di tutte le procedure di scelta del contraente, ad eccezione della trattativa

privata). In sostanza, il Dirigente deve individuare “almeno tre ditte”, le quali vengono

“direttamente interpellate” affinché possano formulare le rispettive offerte: fra queste

offerte - “previa comparazione” - il Dirigente individuerà poi quella più conveniente per

l’Istituzione (così il comma 1).

Il carattere di assoluta informalità della procedura - quale si ricava dalla significativa

circostanza per cui in essa manca qualsiasi forma di pubblicazione (l’Istituzione scolastica

non è tenuta a pubblicare alcun bando) consente di classificare questo genere di affidamento

fra quelli a “trattativa privata”.

Per la verità, la norma parla pure della necessità di comparare le diverse offerte, e ciò

secondo i “criteri di aggiudicazione” che - come vedremo - devono essere precisati in sede di

lettera inviata alle ditte interpellate. Ciò determina un elemento di incertezza, perché -

come già detto - la trattativa privata in senso classico dovrebbe prescindere da qualsiasi

elemento di confronto e da qualsiasi atto di aggiudicazione.

La realtà è che ci troviamo in presenza di una procedura di affidamento anomala, ossia una di

quelle procedure che la giurisprudenza è solita qualificare come “confronto concorrenziale”,

“gara informale”, “gara ufficiosa” (e simili): in ogni caso si tratta di ipotesi di affidamento

che - per la mancanza della pubblicazione di un bando - possono comunque esser fatte

rientrare nell’ambito della trattativa privata.

2. La norma non spiega come il Dirigente proceda all’individuazione delle imprese da

interpellare: occorre quindi ritenere che tale attività istruttoria sia ampiamente

discrezionale e che il Dirigente possa scegliere tali imprese secondo i metodi che egli ritiene

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più opportuni (si può pensare ad una indagine di mercato, all’utilizzo di elenchi interni di

imprese specializzate nell’attività in questione, all’accesso in rete Internet, ecc.).

Ad ogni buon conto, una volta individuate le (almeno tre) imprese da interpellare,

l’Istituzione invia alle stesse la lettera d’invito a presentare l’offerta. Anche per la lettera

di invito il Regolamento prevede - al comma 2 - una disciplina assai “leggera”, prescrivendo

soltanto gli elementi minimi (ed invero essenziali) che la lettera stessa deve contenere. In

particolare, la norma dispone che la lettera indichi:

- i “criteri di aggiudicazione”, che dovranno essere scelti tra i due criteri alternativi

del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa (v. sopra, pag. 62). In

questo secondo caso, la lettera dovrà individuare quali siano gli elementi che l’Istituzione

prenderà in considerazione - oltre al prezzo - ai fini della scelta dell’offerta migliore (come,

ad esempio, la qualità del servizio, i tempi di esecuzione del contratto, le prestazioni

accessorie che ci si impegna ad eseguire, ecc.);

- “l’esatta indicazione delle prestazioni contrattuali”, cioè la specificazione di quale

sia l’oggetto del contratto da stipulare. Sotto questo profilo sembra auspicabile che la

lettera d’invito sia accompagnata dalla vera e propria bozza del contratto che essa intende

stipulare (anche se l’assoluta informalità di questa procedura consentirebbe di prescindere

da tale elemento);

- “i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento”, cioè i tempi e modi entro i

quali l’impresa dovrà attendere ai suoi obblighi (elemento che, per la verità, rientra già nella

“indicazione delle prestazioni contrattuali” di cui si è detto) e l’Istituzione adempiere al

proprio dovere di corrispondere il prezzo pattuito.

Il comma 2 non aggiunge altro. Tuttavia, sembrerebbe opportuno che la lettera di invito

disponga anche in merito ai tempi di presentazione delle offerte da parte delle imprese

interpellate. E ciò sia per ovvie ragioni di certezza del procedimento (il Dirigente deve pur

sapere per quanto tempo “aspettare” le offerte delle imprese), sia per ragioni di

trattamento paritario (la c.d. “par condicio”) delle imprese interpellate.

Proprio a tal riguardo (la parità di trattamento) è bene osservare che questa è regola

fondamentale di qualsiasi procedura di evidenza pubblica: corollario di tale regola è

costituito dalla necessità che la stazione appaltante si attenga perfettamente a qualsiasi

disposizione inserita nella lettera di invito. In caso contrario le imprese invitate vedrebbero

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leso il legittimo affidamento che esse devono poter fare su quanto la stazione appaltante ha

stabilito in occasione dell’invito.

Una volta ricevute le offerte, pervenute in risposta alla lettera d’invito, il Dirigente dovrà

scegliere - sulla base dei criteri di aggiudicazione prestabiliti - quale sia quella più

conveniente per l’Istituzione. La scelta sarà:

- vincolata nel caso in cui il criterio di aggiudicazione prestabilito sia quello del

prezzo più basso (nel senso che l’aggiudicazione dovrà essere necessariamente disposta in

favore dell’impresa che avrà formulato il prezzo più conveniente);

- discrezionale nel caso in cui il criterio di aggiudicazione prestabilito sia quello

dell’offerta economicamente più vantaggiosa (nel senso che si tratterà di valutare i diversi

elementi risultanti dalle offerte, soppesando ciascuno di essi e poi aggiudicando all’impresa

che meglio risponda - complessivamente - alle esigenze dell’ente).

Il risultato della valutazione del Dirigente in ordine alle offerte pervenute consente di

individuare l’offerta migliore, ma ciò non esclude comunque la possibilità che - in un tempo

successivo - il Dirigente stesso proceda ad una ulteriore negoziazione con l’impresa già

prescelta. In altri termini, una volta ultimata la fase “comparativa” della procedura (che deve

svolgersi - come detto - nel pieno rispetto delle regole fissate dalla lettera di invito e della

“par condicio”), può svolgersi una vera e propria “trattativa privata” con il soggetto risultato

vincente (si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il Dirigente voglia ancora ottenere qualche

piccolo aggiustamento dell’offerta individuata, perché non ritiene ancora sufficientemente

conveniente il contratto da stipulare).

Trattandosi di un affidamento che - come si è appena visto - deve comunque essere

inquadrato nell’ambito della trattativa privata, va da sé che il sorgere del vero e proprio

vincolo contrattuale tra le parti si avrà soltanto con la stipula del contratto vero e proprio (il

che potrà avvenire, come si ricorderà, anche per il tramite dello scambio di corrispondenza,

secondo gli usi del commercio).

3. Il comma 3 dell’art. 34 prevede una ulteriore “semplificazione” della fase di scelta

del contraente, vale a dire la possibilità per il Dirigente di non seguire la procedura ordinaria

di contrattazione in quei casi in cui “non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo

bene sul mercato di riferimento dell’Istituto”.

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E’ l’ipotesi del c.d. “esecutore determinato”: la situazione, cioè, in cui vi sia soltanto un

soggetto economico in grado di fornire all’Istituzione scolastica il bene o il servizio di cui

questa ha bisogno. In tal caso - per definizione - non avrebbe senso lo svolgimento di alcun

tipo di fase comparazione delle offerte (che non potrebbero comunque esserci); sicché il

Dirigente è legittimato ad imbastire immediatamente con il soggetto in questione la fase di

negoziazione (quella che abbiamo detto essere la “trattativa privata” in senso classico).

Per l’individuazione dell’operatore di cui sopra (l’unico in grado di fornire il bene o servizio

richiesto), la norma parla di “mercato di riferimento dell’Istituto”. Di conseguenza, il

Dirigente non sembra tenuto a ricercare “ovunque” i soggetti che potrebbero concludere il

contratto che risponde alle esigenze della scuola, ma soltanto - appunto - in relazione al c.d.

“mercato di riferimento”, e ciò con tutte le difficoltà che l’applicazione di questa formula

inevitabilmente comporta (qual è il mercato di riferimento di una scuola: la città in cui questa

si trova? la regione?).

Le difficoltà applicative anzidette, i rischi che presenta la trattativa diretta con un solo

soggetto economico - insieme alla flessibilità che il meccanismo “ordinario” comunque

consente al Dirigente - consigliano di utilizzare con estrema prudenza la disposizione di cui al

comma 3.

4. Proprio in funzione della estrema flessibilità della c.d. “procedura ordinaria di

contrattazione”, il comma 4 del Regolamento ha voluto affermare esplicitamente che

l’Istituzione può comunque sempre fare “ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle

norme generali di contabilità dello stato” (ovvero ai regi decreti n. 2440/1923 e n. 827/1924

più volte ricordati). Il che:

- per un verso, conferma come la procedura ordinaria di contrattazione non sia

considerata una vera procedura di gara (bensì una trattativa privata preceduta da confronto

concorrenziale); e

- per altro verso, permette al Dirigente di ricorrere a strumenti più garantisti

(oltreché disciplinati più dettagliatamente) tutte le volte che questo intenda farlo (si pensi,

ad esempio, ad un contratto che viene ritenuto di particolare rilevanza o delicatezza per

l’Istituzione scolastica).

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3) Gli affidamenti di importo inferiore al limite dei 2.000 Euro (o di quello

superiore stabilito dal Consiglio di Istituto)

Questa fascia (l’ultima) di affidamenti non è disciplinata in nessun modo dal

Regolamento. Tuttavia è ragionevole ritenere che per questo genere di contratti - dato il

loro importo estremamente ridotto e dato che sono stati esclusi dalla stessa applicazione

della “procedura ordinaria di contrattazione” - il Regolamento abbia voluto riconoscere una

sorta di totale “liberalizzazione” (nel senso che per essi il Dirigente è legittimato a condurre

senz’altro trattative private in senso classico con gli operatori economici da lui individuati,

senza alcuna previa pubblicazione di bando e senza predisporre alcuna lettera di invito a

formulare offerte).

Appare in ogni caso opportuno ricordare che - per un principio generale sancito dallo stesso

art. 97 della nostra Costituzione - l’attività amministrativa deve sempre e comunque essere

connotata da canoni di imparzialità, di economicità e di convenienza. Ragion per cui, sembra

preferibile che il Dirigente proceda - comunque - a qualche genere di valutazione

comparativa (confronto concorrenziale o altro) prima di intraprendere la vera e propria

trattativa con il soggetto prescelto.

La medesima prudenza dovrebbe pure caratterizzare la (eventuale) decisione del Consiglio di

Istituto di innalzare la soglia dei 2.000 Euro, individuata nel Regolamento e posta come

limite superiore degli affidamenti di cui stiamo trattando. E’ chiaro, infatti, che tanto più

aumenta il valore dei contratti oggetto di negoziazione, tanto più aumentano i pericoli che

dalla stipulazione dei contratti stessi possa derivare un danno economico per l’Istituzione

scolastica (ed è utile ricordare che i singoli funzionari i quali dovessero risultare responsabili

di tali danni nei confronti dell’ente di appartenenza sono passibili di azione di responsabilità

davanti alla Corte dei Conti regionale).

- La pubblicità e la trasparenza (art. 35)

L’estrema flessibilità delle forme di contrattazione che abbiamo visto caratterizzare

l’art. 34 del Regolamento è “bilanciata” - all’art. 35 - dai precisi doveri che il Dirigente è

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comunque tenuto ad osservare in materia di pubblicità e di trasparenza della propria attività

negoziale.

Per ciò che attiene alla pubblicità, il Dirigente deve rispettare due norme:

- la prima gli impone di mettere a disposizione del Consiglio di Istituto “copia dei

contratti e delle convenzioni conclusi” con la procedura ordinaria di contrattazione fin dalla

prima riunione utile del Consiglio. Tale copia viene inoltre “affissa all’albo della scuola”

(comma 1);

- la seconda gli impone di presentare al Consiglio di Istituto, sempre nella prima

riunione utile, una “relazione sull’attività negoziale svolta”. In quella stessa sede il Dirigente

riferisce sull’attuazione dei contratti e delle convenzioni (comma 2).

Per ciò che attiene alla trasparenza, poi, ad ogni soggetto interessato è assicurato l’esercizio

del diritto di accesso alla “documentazione inerente l’attività contrattuale svolta o

programmata, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241” (comma

3). Il che significa - ad esempio - che qualsiasi impresa che abbia partecipato o che sia anche

solo interessata a partecipare ad una procedura di contrattazione svolta dall’Istituzione può

accedere, con una motivata richiesta, agli atti della procedura medesima.

Sotto questo particolare aspetto (l’osservanza del dovere di trasparenza), il Direttore della

scuola “provvede alla tenuta della predetta documentazione” (comma 4).

Infine, il Regolamento precisa che il rilascio delle copie della documentazione “in favore dei

membri del Consiglio di Istituto e degli altri organi dell’Istituto è gratuito ed è subordinato

ad una richiesta nominativa e motivata” (comma 5).

- Il collaudo (art. 36)

1. Il Regolamento contiene, infine, un articolo che riguarda il rapporto con l’impresa

nel suo momento finale, vale a dire il momento in cui il contratto è stato eseguito (il lavoro

realizzato, il servizio reso, la fornitura consegnata).

Da questo punto di vista è bene ricordare che - come regola generale di tutti i contratti

conclusi con la P.A. - i corrispettivi pagati dalla stessa nel corso dello svolgimento delle

prestazioni sono dei semplici acconti (ossia semplici anticipazioni rispetto all’eventuale

credito finale dovuto all’impresa). Di conseguenza:

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- il pagamento di queste somme non è mai definitivo, né costituisce in alcun modo

accettazione in ordine alla buona esecuzione del contratto;

- il corrispettivo dovuto all’impresa diventa vero e proprio credito (definitivo e non

più contestabile dalla P.A. committente) solamente dopo l’esecuzione del collaudo.

Così, il collaudo rappresenta quell’attività (di natura tecnico-amministrativa) con la quale -

una volta ultimata l’esecuzione del contratto - la P.A. procede a verificare la perfetta

rispondenza del lavoro (servizio-fornitura) realizzato sia rispetto al contratto stesso sia

rispetto alle c.d. “regole dell’arte”. E soltanto in occasione del collaudo, dunque, la P.A.

provvede a liquidare esattamente il corrispettivo che spetta all’impresa.

2. Ciò premesso, il Regolamento dispone quanto segue.

Lavori, forniture e servizi “sono soggetti a collaudo finale, da eseguirsi entro 60 giorni dalla

loro ultimazione, consegna o esecuzione, ad opera del personale della scuola munito di

adeguata competenza tecnica. A tal fine, il Dirigente nomina un collaudatore singolo o

apposite commissioni interne. Del collaudo è redatto apposito verbale” (comma 1). La norma

è chiarissima: occorre solo rammentare che, in materia di opere pubbliche, la disciplina del

collaudo trova disposizioni estremamente dettagliate che sono stabilite dall’art. 28 della

legge 109/1994 (“legge Merloni”), nonché dagli artt. 187-210 del d.P.R. 554/1999

(regolamento attuativo della “legge Merloni”). Il comma 5 del Regolamento dispone, in

effetti, un rinvio a tali disposizioni.

Per le forniture al di sotto dei 2.000 Euro “l’atto formale di collaudo è sostituito da un

certificato che attesta la regolarità della fornitura, rilasciato dal Dirigente o, su sua delega,

dal Direttore, o da un verificatore all’uopo nominato” (comma 2). Per i contratti “inerenti alla

fornitura di servizi periodici, è redatto dal Direttore apposito certificato di regolare

prestazione” (comma 3).

L’importanza delle suddette certificazioni è tutta nella successiva disposizione di cui al

comma 4, laddove si precisa - secondo, peraltro, le regole tipiche dei contratti con gli enti

pubblici - che “Il saldo del pagamento dei lavori [ma lo stesso vale anche per i servizi e le

forniture] può essere disposto soltanto dopo l’emissione del certificato di collaudo o del

certificato di cui al comma 2. Alla stessa data il Dirigente può procedere allo svincolo delle

garanzie eventualmente prestate”. In parole povere, dall’emissione dei certificati di collaudo

(e simili) dipende:

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- sia il pagamento della rata di saldo dovuta (eventualmente) all’impresa;

- sia lo svincolo delle cauzioni (polizze assicurative o bancarie) che l’impresa abbia

(eventualmente) prestato per garantire la buona esecuzione del contratto.

Va da sé che - qualora il collaudatore dovesse verificare che l’opera, il servizio o la fornitura

siano state eseguite male o comunque in totale difformità dalle disposizioni di contratto -

l’Istituzione scolastica potrà negare l’approvazione del collaudo e rifiutare quanto

effettuato dall’impresa (naturalmente dovrà trattarsi di ipotesi in cui ciò che è stato

eseguito risulti essere del tutto inaccettabile, in quanto totalmente inadeguato alla

destinazione economica cui le prestazioni contrattuali dovevano assolvere). In tale

eventualità l’Istituzione potrà non solo richiedere all’impresa la restituzione delle somme

anticipate, ma anche agire perché le siano risarciti tutti i danni conseguenti

all’inadempimento contrattuale (ed a tal proposito essa potrà - anzitutto - azionare le

garanzie che siano eventualmente a sue mani, chiedendo alla banca o alla società

assicuratrice di pagare le somme di cui alla cauzione a suo tempo rilasciata all’impresa).

Al contrario, l’approvazione del collaudo favorevole “libera” - in linea di principio - l’impresa

esecutrice da ogni obbligo nei confronti dell’Istituzione scolastica (alla quale sarà preclusa la

possibilità di far valere eventuali difformità o vizi dell’opera, della fornitura o del servizio

eseguito).

6. I CONTRATTI

6.1. INTRODUZIONE

Nel linguaggio corrente si usano indifferentemente termini come contratto, accordo,

compromesso, promessa, affare, impegno, patto; nel linguaggio giuridico, ciascuno di essi ha una

precisa funzione ed un preciso significato. In particolare:

Promessa significa assunzione di obblighi da parte di un singolo soggetto, nei confronti di

altri (promessa unilaterale);

Impegno è espressione generica;

Compromesso è l'espressione volgare di contratto preliminare;

Patto è espressione che si riscontra in numerose ipotesi (patto leonino, patto di

prelazione, patto fiduciario, patto di riscatto, e così via) ed indica un accordo speciale,

costituito di solito da una singola clausola;

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Accordo è qualsiasi incontro di volontà diverse, con rilevanza giuridica (l'espressione è

comunque assai generica);

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un

rapporto giuridico patrimoniale” (art. 1321, codice civile).

Il contratto è lo strumento con il quale singoli individui, o gruppi di individui e soggetti collettivi

(associazioni, fondazioni, società, ecc.) compiono operazioni economiche; vi sono anche negozi

giuridici che non hanno uno scopo economico (il matrimonio, ad es.) ma si tratta di casi di

eccezione.

Il contratto è espressione dell'autonomia privata. Autonomia (dal greco autos + nomos) significa

legge che i singoli si danno da sè, in regime di libertà e indipendenza; autonomia dei privati

significa libertà che i privati hanno, di fronte allo stato, di regolare da sè i propri rapporti.

I contratti si possono classificare e assegnare a distinte categorie secondo i soggetti, del loro

oggetto, della forma, del tipo, degli effetti che producono.

I contratti sono unilaterali, se producono obbligazioni in capo ad una sola parte (comodato, art.

1803, codice civile); bilaterali, se le obbligazioni sono a carico di entrambe le parti

(compravendita; contratto di lavoro; trasporto ecc.); plurilaterali, se producono obbligazioni a

carico di più di due parti (contratti di associazione, società ecc.).

In generale è possibile la seguente classificazione:

- Contratti a prestazioni corrispettive, o sinallagmatici (dal greco synallagma che significa

scambio) o di scambio, quando la prestazione di una parte (es. vendita della cosa) è

corrispettivo della prestazione dell'altra (es. pagamento del prezzo).

- Contratti aleatori, quando l’esistenza, l’estensione o il valore di una almeno delle prestazioni

corrispettive dipende da eventi incerti (alea), così che ne derivano per ciascuna delle parti

possibilità di guadagno e rischi di perdita, che le parti intendono accettare. Se, per esempio,

A trasferisce a B un immobile contro l’impegno del pagamento di una rendita vitalizia, il totale

della somma che B dovrà pagare è inizialmente incerto, poiché dipende dalla durata della vita

di A. L’acquisto si rileverebbe un pessimo affare, se il venditore vivesse fino a 110 anni.

- Contratti istantanei, nei quali gli effetti si verificano immediatamente (es. Acquisto di

supermarket); contratti a esecuzione continuata o periodica, nei quali l’esecuzione si protrae

nel tempo, con prestazioni ripetute (es. Somministrazione di gas).

- Contratti a termine (lavoro stagionale, abbonamento ad una rivista); contratti a tempo

indeterminato (assunzione stabile del lavoratore).

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- Contratti a esecuzione differita, nei quali gli effetti si producono non immediatamente, ma in

un momento ulteriore (es. Vendita in cui la consegna della cosa è differita di alcuni mesi).

- Contratti a titolo oneroso, quando per la sua esecuzione è previsto un corrispettivo (es.

vendita della cosa, dietro pagamento da parte dell’acquirente).

- Contratti a titolo gratuito, se la prestazione si esegue a favore della controparte, senza

imporle un corrispettivo (es. Donazione).

Infine si distingue fra contratti tipici, se corrispondono ad una figura legislativamente

disciplinata (vendita, trasporto ecc.) o atipici, se sono di creazione delle parti, e non hanno una

figura precisa (engineering, leasing ecc.). In tal caso la causa deve essere giuridicamente lecita.

In ogni caso comunque il contratto disciplinato dalla legge italiana deve essere sempre

assoggettato:

A) alle norme contenute nel codice civile sia nell'ambito delle regole generali (artt. 1321 e segg.)

sia nell'ambito dei contratti speciali (artt. 1470 e segg.), sia nell'ambito di altri titoli o capi (es.

Per le donazioni, v. Titolo V del libro II, per i contratti costitutivi di società, v. Titolo V del libro

V, e così via);

B) alle norme contenute nella legislazione speciale (es. Legge n. 205/1982 sui contratti agrari;

per il concordato preventivo legge n. 267/1942, e così via);

C) alle norme contenute nelle convenzioni internazionali rese operanti nell'ordinamento interno

con legge di recepimento (ad es. Legge n. 765/1985 sulla vendita internazionale di beni mobili);

D) alle norme contenute nella legislazione regionale (v. La normativa afferente ai mutui di scopo);

E) alle norme contenute nei regolamenti di autorità di controllo e di vigilanza (ad es. Regolamento

sulle vendite porta a porta di valori mobiliari predisposto dalla CONSOB);

F) alle norme consuetudinarie (usi normativi, usi interpretativi);

G) alle norme dettate al fine del prelievo fiscale (normativa tributaria);

H) alle norme che regolano la circolazione di capitali oltre frontiera (normativa valutaria);

I) alle norme predisposte da associazioni sindacali (accordi collettivi di lavoro);

L) alle norme predisposte dalla pubblica amministrazione per i contratti conclusi con i privati (c.d.

Contratti ad evidenza pubblica: ad es. Capitolati d'appalto);

M) alle regole predisposte da associazioni imprenditoriali (ad es. Regole ABI per i contratti

bancari).

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6.2. ELEMENTI DEL CONTRATTO

Secondo la nozione analitica del contratto si distinguono diversi elementi che lo compongono:

A. L'accordo;

B. La causa;

C. L’oggetto;

D. La forma.

I primi tre elementi sono indispensabili, nel senso che la loro mancanza comporta nullità del

contratto; quanto alla forma, essa è necessaria solo se richiesta dalla legge ovvero solo se le

parti si sono accordate nel senso di assegnare al loro contratto una forma speciale (forma

convenzionale); in tutti gli altri casi la forma è libera, può essere orale o scritta; l'accordo può

concludersi anche mediante il compimento di atti o la successione di fatti dai quali si possa

desumere che tra le parti si è posto in essere un vincolo.

Quando si allude alla preparazione, e quindi al procedimento di formazione del contratto, si tiene

conto del contratto a base individuale in cui due o più soggetti fanno precedere il loro accordo da

una serie di incontri, dallo scambio di informazioni, dalla redazione di appunti, di minute, di

documenti che concorrono tutti a definire quanto le parti intendono compiere per assumere

reciprocamente un vincolo fondato appunto sul loro accordo. Si assume che le parti operino su di

un piano di parità di potere contrattuale e che l'accordo scaturisca da un reciproco giro di

concessioni, di scambi di privilegi, di distribuzione di rischi e di costi. Ciò avviene di norma per

ogni tipo di operazione: dalla compravendita di un immobile, alla compravendita di merci, al

conferimento e all'assunzione di un incarico di appalto, di mandato, e così via. Nei contratti per

adesione, per contro, è raro riscontrare una fase preparatoria, in quanto la parte

economicamente più forte si presenta con un regolamento già predisposto mediante moduli o

formulari che la controparte accetta (o rifiuta) in blocco, la conclusione è rapida e di solito

coincide con la sostituzione dei moduli da parte dell'aderente.

Alla fase preparatoria il codice civile dedica poche norme, contenute essenzialmente negli artt.

1337-1338.

6.2.1. L’accordo fra le parti

Trattativa e formazione progressiva del contratto

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Spesso le trattative sono molto lunghe, perché l'affare è complesso, perché ha contenuto

economico rilevante (si pensi, ad es. al contratto di engineering, con il quale un'impresa si impegna

a costruire interi quartieri, porti, stabilimenti industriali).

Anche nel corso delle trattative si possono individuare alcune fasi: da quella dei primi contatti

tra le parti, a quella finale, in cui le parti redigono una specie di minuta del contratto, nella quale

si indicano i punti più importanti dell'accordo (c.d. Puntuazione).

Le trattative, anche nella fase della puntuazione, non vincolano le parti al contenuto dei singoli

punti; se le parti intendono vincolarsi, possono subito concludere il contratto sui punti di accordo

raggiunti, rinviando ad altra integrazione la conclusione delle parti mancanti. La puntuazione, o

«minuta», può quindi avere solo valore documentario, di prova di un contratto già perfezionato

quando contenga l'indicazione dei suoi elementi essenziali e sia dimostrato che le parti abbiano

inteso vincolarsi definitivamente, e ciò in base anche al comportamento successivo delle parti

stesse, inteso a dare esecuzione all'accordo risultante dal documento.

Perciò la trattativa non è una proposta, né un invito a offrire; e neppure un contratto preliminare

con il quale le parti si obbligano a concludere il contratto definitivo, nel futuro. Si discute quindi

delle trattative in questa sede solo perché esse precedono, spesso, la formazione del contratto;

ma non esistendo ancora il contratto, non si applicano neppure le norme sui contratti in generale.

Il fatto che le trattative non vincolino le parti, non significa che le stesse, nel corso della

trattativa, siano libere di comportarsi come credono: il legislatore ha disposto, con norma

innovativa, che nel corso delle trattative le parti si debbono comportare secondo buona fede (in

senso oggettivo, cioè secondo lealtà e correttezza: art. 1337, codice civile). Con tale clausola

generale si vuol alludere alla circostanza, ad esempio, che una parte crei aspettative e

affidamenti obiettivi, legittimi, nell'altra, e poi rompa le trattative, senza una giusta causa;

oppure avvii separatamente trattative con più persone, senza averlo comunicato alle diverse

parti, e poi scelga l'offerta più vantaggiosa, deludendo l'affidamento di quella parte che, ignara,

pensava di concludere il contratto. Ad esempio, se le parti si accordano sulla compravendita di

una nave, ma dopo il loro accordo verbale, una di esse, senza giustificato motivo, si rifiuta di

concludere il contratto in forma scritta, come è richiesto in questo caso dalla legge, si ha

responsabilità (precontrattuale) del recedente.

La libertà della trattativa, in altri termini, deve essere esercitata in modo leale: se si è creato un

affidamento giustificato, e si recede senza buon motivo dalla trattativa, si incorre in

responsabilità.

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In difetto di un’articolata disciplina, la giurisprudenza ha creato molte sub-regole con le quali

orientare le parti nella fase della trattativa. Si è precisato pertanto in linea generale che la

responsabilità precontrattuale, ai sensi dell'art. 1337, può essere ravvisata, nella fase

antecedente al procedimento di formazione del contratto (proposta ed accettazione), e, cioè, in

quella delle semplici trattative, solo in presenza di contatti fra le parti tali da provocare, per

serietà e concludenza, un ragionevole affidamento nel perfezionarsi del negozio, sicché

l'ingiustificata interruzione dei medesimi si presenti come comportamento contrario alla buona

fede.

Fino ad alcuni anni fa la pubblica amministrazione che fosse entrata in trattative con il privato

non era assoggettata a responsabilità precontrattuale; si sosteneva in giurisprudenza che la

pubblica amministrazione non può non tenere un comportamento leale, perseguendo

istituzionalmente il benessere della collettività; e che non può pertanto esser vincolata, nel corso

della formazione del contratto. Di recente, invece, si è affermata la responsabilità della pubblica

amministrazione quando il privato è deluso nel suo affidamento, in modo ingiustificato.

Nulla può pretendere, invece, il privato, se il contratto non si forma perché nel corso del

procedimento amministrativo destinato a concludersi con la delibera di accettazione dell'offerta

si verificano degli ostacoli che ne impediscono la formazione. Non può considerarsi concluso un

contratto quando le parti, avendo redatto una semplice minuta, si siano riservate di definire

alcuni elementi accessori o integrativi in mancanza dei quali l'esecuzione non sarebbe attuabile e

sui quali le parti intendano ancora trattare, con ciò mostrando di non aver pienamente raggiunto

un accordo. Solo quando sia certo il perfezionamento dell'accordo, il contratto, così concluso,

potrà essere integrato, ai sensi dell'art. 1374, codice civile, mediante la legge, gli usi o l’equità.

Nel corso della trattativa, specie nei primi contatti, quando si debbono tracciare le linee

dell'intesa nei termini programmatici, le parti possono anche redigere un accordo- quadro; oppure

scambiarsi lettere (di intenti) in cui enunciano i programmi, stabiliscono le fasi dell'operazione,

sdoppiano le reciproche disponibilità. Questi accordi o questi contatti non comportano ancora la

conclusione di un contratto, ma restano confinati nell'area della trattativa, quindi non si possono

considerare contratti, ma rientrano nella fase precontrattuale.

Offerta e accettazione

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Il consenso si forma con l'incontro di una promessa e di un’accettazione; la promessa

contrattuale prende il nome di offerta.

L'offerta è un atto unilaterale che crea vincoli a carico del dichiarante anche prima del momento

in cui è accettata dalla controparte: la controparte che ne è destinataria, infatti, può

appropriarsene, può rifiutarla, può non dare alcun corso all'offerta; l'offerente è vincolato

finché l'offerta non sia revocata, o accettata, o rifiutata. Anche l'accettazione è un atto

unilaterale; essa deve pervenire all'offerente, perché il contratto si possa considerare formato.

Secondo il legislatore: «il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha

conoscenza dell'accettazione dell'altra parte» (art. 1326, codice civile). Si presume comunque

che l’offerente abbia conoscenza nel momento in cui la comunicazione è giunta al suo indirizzo

(art. 1335). È però possibile riconoscere efficacia all'accettazione tardiva, che giunge

all'offerente oltre il termine da lui indicato, se l'offerente dà notizia immediatamente alla

controparte di volerla riconoscere (art. 1326). Se il proponente stabilisce una determinata forma

dell'accettazione, l'accettazione non è valida se non perviene nella forma indicata (ad es.

Perviene verbalmente, anziché in forma scritta). Indifferente è il mezzo adoperato (telefono,

telegrafo, telex, lettera, ecc.), anche se l'offerente ne ha previsto uno specifico.

Perché il contratto si concluda, occorre ancora che l'accettazione sia conforme alla proposta (“A”

chiede a “B” se gli interessa l'acquisto di 10.000 maglie al prezzo di 10 euro l'una; “B” risponde:

«accetto»). Se invece l'accettazione è difforme dalla proposta (b risponde: compro 5.000 maglie,

al prezzo di 9 euro l'una), l'accettazione non vale come tale, ma si trasforma in nuova offerta;

spetterà all'offerente originario, ora diventato accettante, rispondere, accettando, o rifiutando;

se accetta, il contratto è formato (art. 1326, ultimo comma) quando l'acquirente ha notizia

dell'accettazione.

L'accettazione può anche non esprimersi mediante una dichiarazione esplicita ma mediante

comportamento concludente: l'accettante inizia a svolgere la prestazione, e da questo suo

comportamento inequivoco, che indica chiaramente che ha accolto l'offerta, si inferisce che il

contratto si è concluso. In questo caso, se vi è richiesta del proponente, o se la natura

dell'affare lo consente, o se così dispongono gli usi, il contratto, senza una preventiva risposta, è

concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione; l'accettante, però, deve dare

avviso all'altra parte non dell'accettazione, ma dell'esecuzione iniziata: in mancanza, è tenuto al

risarcimento del danno (art. 1327).

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Se l'accettante ha iniziato a svolgere la prestazione prima che l'offerente revocasse la proposta,

l'offerente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite (art. 1328); l'accettante

può revocare l'accettazione; ma la revoca ha effetto solo se giunge al proponente prima

dell'accettazione; altrimenti, il contratto è concluso, e la mancata esecuzione da parte

dell'accettante che voleva revocare l'accettazione si considera inadempimento (art. 1228, ultimo

comma).

L'offerente può anche obbligarsi a mantenere ferma la proposta per un certo tempo invitando ad

esempio la controparte ad esprimersi in un certo periodo di tempo, senza poter fare offerte ad

altri; in tal caso l'offerta non può essere revocata fino allo spirare del termine (proposta

irrevocabile: art. 1329). Se l’irrevocabilità della proposta per un certo periodo è frutto di una

dichiarazione unilaterale dell'offerente si ha appunto proposta irrevocabile; da questa figura si

distingue l’opzione (più esattamente: patto d'opzione), con la quale le parti si accordano perché

una di esse resti vincolata dalla proposta, finché l'altra non si decida (art. 1331). Una volta fatta

la dichiarazione di accettazione, il contratto è concluso. La proposta o l'accettazione perdono

efficacia in caso di morte dell'offerente o, rispettivamente, dell'accettante; ma se la proposta o

l'accettazione è fatta dall'imprenditore, l'esigenza della prosecuzione dell'attività d'impresa

richiede che esse rimangano ferme; esse non perdono efficacia (e la regola vale anche se

l'imprenditore diventi incapace), a meno che si tratti di piccoli imprenditori, o che diversamente

risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze (art. 1330). Nel caso di semplice proposta

contrattuale, non è applicabile per l'accettazione di essa il termine di prescrizione di dieci anni,

ex art. 2946, valendo, invece, i criteri dettati dall'art. 1326, secondo comma, secondo cui

l'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui indicato o, altrimenti, in quello

ordinariamente necessario secondo la natura del contratto o secondo gli usi.

Quando uno dei soggetti contraenti è una persona giuridica, non è sufficiente che l'organo

competente abbia stabilito di accettare la proposta e neppure che tale intento si sia concretato

in una formale delibera, perché questo è un atto interno, revocabile ad nutum; è invece

necessario che la volontà negoziale così formatasi sia manifestata dall'organo esecutivo, munito

del potere di rappresentanza dell'ente, nei confronti dell'altro contraente.

Il contratto può essere aperto ad altre adesioni: se non sono stabilite le modalità dell'adesione,

questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto, o, in

mancanza di esso, a tutti i contraenti originari (art. 1332).

Queste norme valgono per i contratti bi- o pluri-laterali; per i contratti unilaterali, si stabilisce

che la proposta diretta a concludere un contratto unilaterale è irrevocabile appena giunge a

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conoscenza della parte alla quale è destinata (art. 1333). Gli atti unilaterali (ad es. La procura)

producono effetti dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono

destinati (art. 1334).

Le esigenze dell'economia moderna hanno imposto regole pratiche molto semplici e rapide di

conclusione del contratto. Si pensi al self service, dove la conclusione del contratto avviene nel

modo più semplice: il cliente si serve da sè, scegliendo il prodotto, e poi si presenta «alla cassa»,

per pagarne il prezzo; manca una dichiarazione espressa di voler acquistare; tutto avviene

tacitamente; quel che rileva è il comportamento, che appare inequivoco: scegliendo il prodotto e

presentandosi alla cassa il cliente manifesta l'intenzione di volerlo acquistare. È questo uno dei

casi nei quali si ha comportamento concludente. La medesima situazione si registra quando il

cliente sale sull'autobus per tornare a casa: chi sale sul mezzo, manifesta l'intenzione di avvalersi

del mezzo pubblico per il trasporto; risponde così all'offerta al pubblico, costituita dalla

circolazione degli autobus, che offrono appunto quel servizio alla collettività.

Anche in altri casi si ha una conclusione rapida del contratto. Ad esempio, quando ci si avvale di

un mezzo tecnico come il telefono, il telegrafo, il fax, la mail: infatti tramite questi mezzi si può

concludere il contratto per comodità di disciplina e semplicità di rapporto, anche se i contraenti

sono lontani. Anche nell'uso di moduli o formulari, già predisposti, si ha conclusione rapida del

contratto: la società di assicurazione esibisce al cliente un modulo per l'assicurazione

obbligatoria della sua vettura: il modulo è predisposto dall'impresa; il cliente può solo accettare

le «condizioni», cioè le singole clausole, oppure rifiutare la prestazione; di solito, accetta,

sottoscrivendo il modulo predisposto. Con la semplice sottoscrizione si ha la formazione del

contratto.

Che rilievo ha il silenzio?

La regola «chi tace acconsente» non ha alcun significato nell'ordinamento. Chi tace non fa alcun

atto che sia giuridicamente rilevante; il cliente cui l'impresa invia tramite posta un libro, senza

che l'abbia richiesto, con l'impegno di doverlo acquistare se lo trattenga senza restituirlo per più

di una settimana, non è obbligato a rispondere; deve restituire la merce, perché non la ha

acquistata; ma non è obbligato a comperarla, perché non la ha sollecitata, nè ha approvato con il

suo comportamento la clausola predisposta dall'impresa.

Il silenzio è giuridicamente rilevante solo quando la legge così disponga: come avviene per

l'accettazione tacita dell'eredità (art. 475, codice civile): per la proroga di un contratto oltre la

scadenza (proroga automatica, nel contratto di locazione di alloggi: art. 3 della legge n. 392 del

1978), e così via.

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Vi sono casi invece in cui il silenzio è comportamento omissivo, e rileva dal punto di vista del danno

che arreca: se una parte è reticente, l'altra può chiedere l'annullamento del contratto (è il caso

dell'assicurazione, con l'assicurato reticente, che ha dolosamente celato alcune circostanze del

rischio assicurato: art. 1892); oppure, può chiedere il risarcimento del danno (interesse negativo)

se ha taciuto l'esistenza di vizi che inficiavano la validità del contratto (art. 1338, nelle

trattative); e può - se riesce a dimostrare la colpa della controparte - ricorrere all'azione

generale di risarcimento del danno, se dimostra che il silenzio gli ha arrecato pregiudizio (si pensi

al caso di “A” che fa credito a “B”, su sollecitazione di “C” e non riesce a recuperare la somma

mutuata perché “C” gli ha taciuto che “B” è un debitore insolvente, o prossimo al fallimento, o

disonesto).

Una volta concluso il contratto, le parti possono anche tornare sulla propria decisione, e decidere

di disfarsene. In questo caso si ha mutuo dissenso; il mutuo dissenso è un vero e proprio

contratto il cui contenuto è l'esatto opposto del contratto concluso; è un contratto liberatorio

perché cancella i vincoli sorti dal precedente accordo.

6.2.2. La causa

Definizione di causa

Oltre all'accordo delle parti, che si forma secondo il procedimento sopra illustrato, elementi

essenziali del contratto sono, come si è detto, la causa, l'oggetto e la forma.

La causa è lo scopo del negozio: “A” vende a “B” la sua automobile; lo scopo del contratto di

vendita è dato dallo scambio della cosa (auto) con il prezzo (euro 2.065,83); “C” assume alle

proprie dipendenze “D”: scopo del contratto di lavoro è lo scambio tra l'attività lavorativa di “D”

(autista, fresatore, portinaio, dattilografa, ragioniere ecc.) con la remunerazione (salario,

stipendio).

La causa dunque è la funzione economica che adempie il negozio che si conclude: nell'operazione

economica della compravendita, la causa è lo scambio; nel testamento, atto unilaterale, la causa è

l’attribuzione dei beni dopo la morte del testatore; nella donazione, la causa è l'arricchimento del

destinatario, e così via. Si tratta quindi di un elemento che si ritrova in modo costante in tutti i

negozi di un particolare tipo, di quella particolare natura e categoria.

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Dalla causa occorre distinguere i motivi, che sono le ragioni individuali, o le circostanze obiettive

che inducono il soggetto al negozio: “A” vende la sua auto perché vuole realizzare danaro al fine

di acquistare una casa; “C” fa una donazione a “D” perché “D” sta per sposarsi; “E” si decide ad

assumere “F” perché la sua impresa è in fase di espansione e quindi ha necessità di altra forza-

lavoro; a sua volta “F” cerca lavoro perché, non volendo più profittare della benevolenza dei

genitori, ha deciso di lasciare la famiglia e di costruirsi una vita indipendente.

I motivi sono innumerevoli, di diversa natura, spesso quelli di una parte sono diversi da quelli

dell'altra parte, e si possono definire come le ragioni ulteriori ed estranee alla causa.

Di regola i motivi sono irrilevanti: non si può far dipendere la realizzazione di un'operazione

economica dal fatto che i motivi che hanno spinto una parte a compierla dipendevano da

determinate circostanze, che poi non si sono avverate; non si possono eliminare gli effetti di un

atto solo perché una delle parti «ha cambiato idea»; non si può andare ad apprezzare le interne

motivazioni psicologiche che hanno spinto una parte ad accettare «quel» lavoro, «quella» offerta,

«quella» cosa. Ragioni quindi di certezza dei rapporti giuridici, di economicità dei rapporti, di

obiettivo di apprezzamento dei rapporti militano contro la rilevanza dei motivi.

La distinzione tra causa e motivo non è però così semplice come potrebbe apparire. Essa infatti

varia, a seconda che si consideri il motivo come circostanza obiettiva (e non come ragione psichica

interna); ovvero la causa nel senso soggettivo di scopo della manifestazione della volontà.

La causa deve essere lecita e meritevole di tutela. La causa non è lecita quando è contraria a

norme imperative (contratto di affitto di fondo rustico che non rispetta le disposizioni delle leggi

speciali, e non tutela il coltivatore), all'ordine pubblico (contratto con il quale si impedisce ad un

candidato di presentarsi alle elezioni), al buon costume (contratto di meretricio, art. 1343).

La causa deve realizzare un’operazione economicamente utile, e quindi non futile; gli interessi

perseguiti dalle parti con la conclusione del contratto devono essere meritevoli di tutela (art.

1322, secondo comma). La causa è un elemento essenziale del negozio; deve quindi esistere

sempre perché il negozio possa essere considerato valido.

La causa è, tra gli elementi essenziali, certo la nozione più tormentata della teoria generale del

negozio giuridico, poiché può essere inteso in concetto polisenso: in senso soggettivo, come

motivazione dell'atto di disposizione; può esser inteso in senso oggettivo, come ragione

ricorrente in tutti gli atti di quel tipo; può esser inteso come strumento di controllo degli affari

privati utilizzato dall'ordinamento per selezionare gli interessi meritevoli di tutela da quelli non

meritevoli (in questo senso, la causa acquista un ruolo «sociale»); oppure può esser inteso come

fondamento del rischio contrattuale, cioè come ragione oggettiva che giustifica, nell'affare dei

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privati, l'assunzione del rischio da parte dei contraenti. Le definizioni di causa sono quindi

numerose.

Di volta in volta la causa è stata utilizzata per accertare il carattere vincolante della promessa

(una promessa senza causa non è giuridicamente valida), la liceità delle prestazioni dedotte in

contratto, la selezione degli interessi apprezzabili.

Causa simulata e causa illecita

Si ha simulazione quando vi è divergenza voluta tra la volontà e la dichiarazione. Tale divergenza

si ha anche nella riserva mentale (“A” dice di voler vendere l'appartamento mentre dentro di sè

pensa il contrario): ma la riserva, rimanendo interna, non essendo esplicitata, né manifestandosi

in altro modo, non ha alcuna rilevanza.

Nella simulazione, invece, la divergenza si manifesta perché si tratta di un vero e proprio accordo

tra le parti, o tra le parti e un terzo, inteso a far apparire ciò che non è. Il contratto con il quale

le parti creano la finzione si dice accordo o contratto simulato; l'accordo con il quale si esprime

invece la volontà reale ed effettiva si dice controdichiarazione: si dice contratto dissimulato

quello che le parti hanno voluto effettivamente concludere.

La simulazione si distingue in assoluta e relativa: è assoluta quando le parti dichiarano di voler

concludere un determinato negozio, ma in realtà non vogliono concludere nulla; è relativa, quando

le parti simulano di concludere un negozio, ma in realtà ne concludono un diverso (simulazione sulla

natura del contratto: “A” e “B” creano le apparenze di un contratto di vendita, mentre si tratta di

una donazione), oppure quando le parti simulano di concludere tra di loro, mentre in realtà una di

esse conclude il negozio con un terzo (“A” finge di concludere con “B”, e stipula il contratto

simulato; poi conclude effettivamente con “C”, e contrae l'accordo dissimulato; “B” è il titolare

apparente del bene; “C” il titolare effettivo; ipotesi di simulazione sul soggetto); infine, vi è la

simulazione sull'oggetto (per es. sul prezzo: a e b dichiarano che la cosa costa euro 5.164,57,

mentre in effetti a ha pagato euro 25.822,84 per avere l'appartamento).

La simulazione, di per sé, non è un negozio illecito; non sempre si conclude un accordo simulatorio

per compiere un danno a terzi, o per violare la legge; ad esempio a può voler donare ad una

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persona un oggetto, ma, sapendo che in famiglia quella persona non è gradita, finge di

venderglielo. Il negozio è lecito. Nella più parte dei casi, però, la simulazione si fa in frode alla

legge, come per esempio per sottrarsi alle norme fiscali (simulazione del prezzo; simulazione sulla

natura del contratto), oppure per sottrarre beni ai creditori.

Quando si ha simulazione sul soggetto, si crea un’ipotesi di interposizione fittizia (“A” vende

simulatamente a “B”, mentre, d'accordo con “B”, vende realmente a “C”); l'interposizione fittizia

diverge quindi dalla interposizione gestoria, che si ha nella rappresentanza indiretta e nel

mandato, e dalla interposizione reale, che si ha nel negozio fiduciario.

Si discute sulla natura della causa del negozio simulato (causa simulandi). La causa del negozio

simulato è la finalità o scopo pratico che le parti vogliono attuare mediante la simulazione; essa

può consistere nella frode alla legge, nella frode ai creditori, nella mera ostentazione. È un

importante elemento di convincimento per l'esistenza della simulazione, ma non è indispensabile

provarla per dichiarare la simulazione. Il motivo concreto con cui le parti si inducono a creare ciò

che non vogliono, o a dare vita ad una mera apparenza, costituisce un elemento che resta al di

fuori della simulazione, non è essenziale.

Fra gli effetti della simulazione occorre distinguere quelli tra le parti e quelli verso i terzi.

Il negozio simulato non produce effetti tra le parti (art. 1414, codice civile); il negozio

dissimulato ha effetto, purché abbia i requisiti di sostanza e di forma stabiliti dalla legge (art.

1414, secondo comma). Nel caso della vendita simulata, che cela una donazione, la donazione avrà

effetto se avviene gratuitamente, e se è redatta con atto pubblico. La controdichiarazione,

invece, nella simulazione assoluta può esser fatta con qualsiasi forma. Il legislatore non ha scelto

la via di far valere sempre la realtà sull'apparenza, altrimenti sarebbero pregiudicati i terzi che

confidavano nell'apparenza delle cose; la disciplina della simulazione nei confronti dei terzi è però

piuttosto complessa: si deve infatti tutelare l'affidamento del terzo; vi sono poi diverse

categorie di terzi, e non tutti sono protetti allo stesso modo. Il regime compone in un attento

compromesso gli interessi dei terzi.

Con l’espressione “terzo” occorre intendere qualsiasi persona che sia estranea al negozio; vi sono

poi i terzi danti causa, che sono coloro che hanno con il loro titolo trasmesso la proprietà o altro

diritto alle parti simulanti; i terzi aventi causa, che hanno acquistato un diritto dai contraenti

simulanti; infine i terzi che sono creditori: creditori della parte che aliena (creditori del simulato

alienante), e creditori della parte che acquista il diritto (creditori del simulato acquirente).

Il negozio simulato produce effetti nei confronti dei terzi che in buona fede hanno acquistato

diritti dal titolare apparente (simulato acquirente) (art. 1415). I terzi acquirenti, in altre parole,

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prevalgono sugli altri terzi, solo se hanno acquistato senza sapere che l'atto con il quale il loro

venditore aveva ottenuto il diritto a loro alienato era un atto simulato; se lo sapevano (erano cioè

in mala fede) non vi è ragione di proteggerli.

I terzi, in generale, (e non solo gli acquirenti, gli aventi causa, i danti causa, i creditori) possono

far valere la simulazione, cioè far dichiarare la simulazione quando essa pregiudica i loro diritti. È

il caso, ad esempio, del curatore fallimentare, che può far dichiarare la simulazione del negozio

con il quale il fallito aveva alienato beni a terzi.

Tra terzi che hanno acquistato dal titolare apparente (simulato acquirente) e terzi che hanno

acquistato dal titolare effettivo (simulato alienante), la legge preferisce coloro che hanno

confidato in buona fede nella validità dell'acquisto (terzi aventi causa dal simulato acquirente:

art. 1415, primo comma). Per quanto riguarda i creditori, occorre distinguere se essi sono muniti

di pegno o ipoteca (sono quindi creditori privilegiati, non chirografari) o se invece ne sono privi

(creditori chirografari); inoltre se erano in buona fede o in mala fede; se avevano iniziato atti

esecutivi (espropriazione) sui beni oggetto del contratto simulato.

I creditori del simulato acquirente possono far prevalere il loro credito, contro le parti, se erano

in buona fede, e hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del negozio

simulato (art. 1416, primo comma); se non erano in buona fede, cioè se sapevano che il negozio era

simulato, non potevano confidare sull'esistenza dei beni nel patrimonio del loro debitore (il

simulato acquirente) e quindi, non vi è tutela dell'affidamento; inoltre, se non avevano compiuto

atti di esecuzione, il loro affidamento era troppo generico, e non si poteva tutelarlo.

Anche i creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione nei confronti delle

parti: loro interesse è far prevalere la realtà sull'apparenza. Se vi sono insieme creditori del

simulato alienante e creditori del simulato acquirente come risolvere il conflitto d'interessi? La

regola è che prevalgono i creditori del simulato alienante solo se il loro credito era anteriore

all'atto simulato.

Particolare importanza ha la prova nella simulazione. Come possono provare i terzi, i creditori,

che il negozio è simulato? La prova principe è costituita dalla controdichiarazione, cioè dal

documento con cui le parti hanno dichiarato la loro volontà effettiva. Ma non sempre i terzi o i

creditori sono in grado di procurarsela, essendo essa gelosamente custodita dalle parti; pertanto,

il codice ammette che i terzi possano provare la simulazione senza limiti, quindi anche tramite

testimoni. Per le parti, invece, la situazione è diversa: le parti debbono provarla con la

controdichiarazione; vi è solo un’eccezione, relativa al caso in cui il negozio simulato sia illecito; in

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tale ipotesi, l’esigenza di far prelevare la liceità sulla illiceità, comporta che le parti possano

avvalersi di un qualsiasi mezzo (e quindi anche di testimoni) per far dichiarare la simulazione.

I vizi della volontà: errore, dolo, violenza.

1. L’errore consiste in una falsa conoscenza o nell’ignoranza di situazioni, qualità, rapporti e può

quindi influire sulla formazione del contratto in diversi modi..

Innanzitutto esso può cadere sulla dichiarazione. Ciò accade quando , per distrazione o per

ignoranza del significato delle parole o dei segni usati, si dichiara cosa diversa da quella che si

vorrebbe. Per esempio: vorrei scrivere 200, ma per distrazione scrivo 20.

Oppure l’errore può cadere su circostanze che influenzano la formazione della volontà

negoziale. Per esempio: accetto di acquistare l’oggetto che mi è stato offerto, perché credo che

sia d’oro, mentre in realtà è di metallo. Qui non vi è errore sulla dichiarazione ma la mia volontà

si è formata sulla base di un errore.

Nel caso di errore il contratto è annullabile se in primo luogo esso sia riconoscibile dall’altro

contraente e sia in secondo luogo essenziale, intendendosi con ciò un errore che cada sulla

natura o sull’oggetto del contratto, sull’oggetto della prestazione o, infine, sull’identità o sulle

qualità della persona dell’altro contraente. Per qualità della persona si intendono non solo le sue

qualità fisiche o intellettuali, ma qualsiasi circostanza o rapporto che sia rilevante rispetto al

fine pratico del contratto (ad esempio l’essere stato dichiarato fallito o l’aver riportato

condanne penali).

2. In tema di formazione del contratto il termine dolo significa inganno. Più precisamente,

costituiscono dolo il raggiro, l’artificio ingannevole, o anche la semplice menzogna impiegata per

indurre una persona in errore e determinarla così a stipulare il contratto. Anche il silenzio può

venire considerato come dolo, ma solo quando costituisca violazione intenzionale di un obbligo di

chiarire all’altra parte la realtà della situazione, appaia cioè come sleale reticenza.

Affinché il dolo sia giuridicamente rilevante occorre che sia idoneo indurre in errore una

persona sensata. Tale idoneità va valutata tenendo conto delle particolari condizioni

psicologiche, culturali e sociali dell’ingannato.

Le conseguenze del dolo sono l’invalidità del contratto a cui si aggiunge la responsabilità

dell’autore del dolo, che è tenuto al risarcimento del danno.

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3. La violenza, infine, nel linguaggio giuridico ha due significati. In un primo significato essa

designa l’impiego diretto della forza per costringere altri: violenza fisica. In un secondo

significato la parola violenza designa la minaccia ingiusta esercitata allo scopo di costringere un

soggetto ad emettere una dichiarazione negoziale che altrimenti non avrebbe emesso.

La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle

temere di esporre sé o i suoi beni a un male notevole. Nel valutare l’intensità della minaccia e la

sua efficacia causale si ha riguardo all’età, al sesso e alla condizione del minacciato. La violenza

è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguardi la persona o i

beni del coniuge, di un discendente, di un ascendente, o anche di un’altra persona, salva in

quest’ultimo caso la valutazione da parte del giudice, dell’efficacia del contratto.

6.2.3. L'oggetto

L'oggetto del contratto (artt. 1346-1349) è la porzione del mondo esterno alla quale le parti si

riferiscono per realizzare la loro operazione economica: nella compravendita l'oggetto è

contenuto nella cosa venduta dall'alienante e dal prezzo versato dall'acquirente; nella permuta, le

cose scambiate; nel trasporto, la cosa trasportata e la tariffa pagata per il servizio; nell'appalto,

i lavori richiesti e il prezzo pagato, e così via.

Vi sono contratti in cui non è possibile, per la loro natura, individuare una porzione del mondo

esterno; l'oggetto in tal caso si confonde con il contenuto dell'accordo: nel mandato, l'oggetto -

cioè il contenuto - è costituito dall'incarico conferito al mandatario e dalla retribuzione a questo

versata in cambio dell'attività prestata. L'oggetto, quale elemento essenziale della vendita, è

tanto quello diretto, costituito dal diritto che viene trasferito, quanto quello mediato, costituito

dalla cosa su cui cade tale diritto, sicché, ai fini del requisito della determinatezza o

determinabilità dell'oggetto, occorre l'indicazione precisa, sia del diritto, sia della cosa, o dei

criteri di identificazione della stessa; ne consegue che nel caso di vendita o promessa di vendita

di beni immobili, per le quali è richiesta la forma scritta ad substantiam dagli artt. 1350, n. 1, e

1351, codice civile, anche le modifiche relative all'identità del bene, concordate tra le parti

successivamente alla stipulazione del contratto, preliminare o definitivo, devono avvenire in

forma scritta.

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L'oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o almeno determinabile. In mancanza, il

contratto è nullo.

Si precisa che il requisito della determinatezza del bene, necessario perché un contratto di

vendita abbia effetto traslativo immediato, sussiste sempre quando il contratto stesso contenga

gli elementi per identificare un bene di specie esistente in natura, anche se, per l'individuazione

finale di esso, sia prevista l'utilizzazione di strumenti esterni all'atto. In mancanza di una norma

di legge che stabilisca in che modo deve essere identificato o reso identificabile l'oggetto del

contratto, ogni mezzo, ferma restando l'esigenza di requisiti formali, è a ciò idoneo, purché sia

atto a realizzare un risultato che non lasci possibilità di equivoci. Ad esempio, è nullo, per

indeterminabilità dello oggetto, il contratto preliminare di vendita relativo ad un appartamento

facente parte di un determinato edificio a più piani in corso di costruzione, qualora le parti (pur

specificandone la superficie e la composizione) non abbiano indicato il piano e si siano limitate a

rimettere al promittente alienante la scelta del piano e quindi del concreto appartamento

promesso in vendita. Ancora, è nullo per indeterminatezza dell'oggetto il contratto preliminare

nel quale non siano indicati né i dati catastali, né i confini dell'appartamento promesso in vendita,

né il numero civico dell'edificio del quale l'appartamento fa parte.

Le parti possono rimettere ad un terzo la determinazione dell'oggetto, oppure riferirsi a tariffe,

prezziari e altri indizi oggettivi esterni; se la determinazione del terzo non è effettuata o è

iniqua, il giudice può determinare direttamente l'oggetto del contratto.

6.2.4. La forma

La forma è il modo nel quale deve essere redatto il negozio, o manifestata all'esterno la volontà

negoziale. Di solito la forma è libera: nel nostro ordinamento vige il principio delle libertà delle

forme. Talvolta però può essere prescritta l'utilizzazione di una forma determinata il cui rispetto

condiziona in alcuni casi la validità del negozio, mentre in altri ne condiziona la prova in giudizio.

Si dice perciò che la forma può essere chiesta per la validità (ad substantiam) o per la prova (ad

probationem).

Quando la legge prescrive una determinata forma (forma legale) o le parti ne scelgono una di

comune accordo (forma convenzionale) essa diviene elemento essenziale del negozio: se il negozio

non è concluso nella forma prescritta, è nullo, mancando uno dei suoi elementi essenziali.

La forma può essere legale o convenzionale; è legale, quando è prevista dalla legge, in alcune

ipotesi tassative; convenzionale quando è disposta dalle parti.

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Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata i contratti che trasferiscono la proprietà

dei beni immobili; i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono i diritti reali sui beni;

gli atti di rinunzia ai diritti reali minori; i contratti di società o di associazione con cui si

conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti immobiliari per un tempo superiore ai 9

anni, o per un periodo indeterminato; le rendite perpetue e i vitalizi; gli atti di divisione; le

transazioni e gli altri atti che la legge richiede per iscritto. In questi casi, se manca la forma

richiesta il contratto manca di un elemento essenziale, e quindi è nullo (forma richiesta ad

substantiam).

Quanto alla forma convenzionale, se le parti non hanno diversamente stabilito, la forma che esse

avevano di comune accordo predisposto si presume essere richiesta a pena di nullità dell'atto. Se

è richiesta la forma scritta a pena di nullità per la redazione di un contratto anche le sue

modificazioni debbono essere effettuate in forma scritta.

La forma può invece incidere solo sulla prova (ad es. Dell'avvenuto pagamento di un debito); il

giudice, tenuto conto delle circostanze, può consentire che sia data la prova in giudizio anche per

testimoni (art. 2726), ma la regola è quella della prova scritta (costituita nel caso in esame dalla

ricevuta per quietanza, o da altra dichiarazione liberatoria del debitore). La forma scritta

nell'ipotesi è richiesta per la prova (ad probationem): non incide quindi sull'esistenza dell'atto e

dei suoi effetti, ma rende più difficile la tutela in giudizio. L'art. 1350, codice civile stabilisce

l'obbligo della forma scritta per la conclusione o la modifica dei contratti relativi a diritti reali

immobiliari, ma né esso, né altra disposizione di legge prevedono analogo requisito di forma per

ogni comunicazione o intimazione riguardante l'esecuzione di detti contratti; pertanto, è

pienamente valida ed efficace la diffida ad adempiere un contratto preliminare di compravendita,

intimata, per conto e nell'interesse del contraente, da persona fornita di un semplice mandato

verbale, come pure quella sottoscritta da un falsus procurator, e successivamente ratificata dalla

parte interessata.

6.3. IL CONTRATTO PRELIMINARE

Il contratto preliminare è il contratto con il quale le parti si obbligano a stipulare un futuro

contratto. Si dice «preliminare» perché prelude ad un contratto «definitivo»; non si deve

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credere però che il contratto preliminare sia un contratto «solo a metà» (non corrisponde alle

trattative), o un contratto in cui si fissano solo alcuni punti, lasciando la determinazione degli

altri al definitivo (non corrisponde alla puntuazione). È un contratto vero e proprio, con effetti

solo obbligatori: l'obbligo assunto dalle parti consiste nel dover concludere un altro contratto,

con il medesimo oggetto. Il codice si occupa del contratto preliminare solo per precisare che

deve essere fatto nella stessa forma del definitivo (art. 1351, codice civile).

Nella prassi il contratto preliminare (talvolta denominato compromesso) è molto diffuso. Si ha

quando una delle parti non ha l'immediata disponibilità della somma necessaria per la conclusione

del definitivo, e non vuol però «lasciarsi sfuggire l'affare», oppure quando vuol compiere controlli

che richiedono tempo.

Il contratto preliminare può anche essere unilaterale, impegnando cioè una parte sola; si

distingue però dall'opzione (art. 1331) perché nel preliminare occorre una nuova manifestazione

di volontà (contratto definitivo), mentre l'opzione opera automaticamente.

Nel caso in cui una delle parti non intenda stipulare il contratto definitivo, l'altra parte può

ricorrere alla esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto (art. 2932): si rivolge

cioè al giudice, chiedendogli di emettere una sentenza costitutiva che produca gli stessi effetti

del contratto non concluso. Ad esempio, se “A” si è obbligato con preliminare a vendere la casa a

“B” poi cambia idea, e si rifiuta di stipulare il definitivo, “B” può ricorrere all'esecuzione specifica

per ottenere la casa, con una sentenza costitutiva. Per questi motivi, il contratto preliminare

deve avere la stessa forma del definitivo; altrimenti gli effetti traslativi non si potrebbero

produrre con la sentenza; e deve avere anche tutti gli elementi essenziali del definitivo, perché il

giudice non potrebbe determinare per propria iniziativa l'oggetto rimasto indeterminato.

L'esercizio dell'azione è subordinato all'offerta di concludere il definitivo che la parte

adempiente rivolge alla convenuta. L'offerta può consistere semplicemente nella lettera di

sollecito con cui l'adempiente invita la controparte a presentarsi dinanzi al notaio per la

conclusione del definitivo. Non è necessaria la preventiva costituzione in mora e l'offerta può

anche esser effettuata in udienza. L'esecuzione specifica non può essere richiesta quando la

controparte sia la pubblica amministrazione, perché il giudice ordinario non può condannare la

pubblica amministrazione a subire gli effetti di un contratto che questa, avvalendosi dei suoi

poteri discrezionali, non ha voluto concludere.

Si può concludere un preliminare a favore di terzo; se il promittente non intende poi concludere il

definitivo, il terzo può agire in giudizio e chiedere l'esecuzione specifica. Non si ritiene invece

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possibile un contratto preliminare di una donazione, dal momento che la volontà del donante deve

sempre esser libera: nel definitivo, sarebbe coartata dall'impegno assunto nel preliminare.

Il semplice rimettere a un momento successivo la traduzione in un atto pubblico di un contratto

stipulato con scrittura privata, con il quale le parti hanno inteso concludere attualmente e

definitivamente il trasferimento della proprietà, non vale a trasformare il contratto in un

preliminare; si tratta di un contratto definitivo dove l'atto pubblico assolve la funzione di

semplice riproduzione degli estremi del negozio di vendita già conclusa.

Con l'art. 3, dl 31-12-1996, n. 669, così come modificato dalla legge di conversione 28-2-1997, n.

30, il legislatore ha previsto la trascrivibilità del preliminare che abbia ad oggetto beni immobili,

introducendo, in particolare l'art. 2645 bis codice civile.

6.4. ANALISI GENERALI DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA CONTRATTUALISTICA COME

DISCIPLINATA DAL DM 44/2001

Fonte normativa: dm 44/2001 art. Da 31 a 56; in particolare gli articoli che vanno da 31 a 36

disciplinano la capacità negoziale delle istituzioni scolastiche dettando specifici limiti e, in alcuni

casi, individuando anche i responsabili.

Richiamiamo l’attenzione sugli aspetti più importanti:

1) Art. 31 “capacità negoziale”

Comma 2: espresso divieto della sottoscrizione di contratti aleatori e più in generale di

operazioni finanziarie speculative;

Comma 3: espresso divieto “acquistare servizi” per lo svolgimento di attività che rientrano nelle

ordinarie funzioni proprie del personale dipendente;

2) Art. 32 “funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale”

Comma 1: il dirigente è il rappresentante legale dell’istituto

Comma 4: nel caso in cui, per la sottoscrizione di particolari contratti, siano necessarie

particolari competenze professionali non presenti all’interno dell’istituto il dirigente può

avvalersi di collaborazioni esterne. È molto importante sottolineare che il dirigente può firmare

contratti di collaborazione professionale o mandati professionali solo nel caso in cui le suddette

competenze professionali non siano presenti all’interno dell’istituto.

Art. 33 “interventi del consiglio di istituto nell’attività negoziale”.

Comma 1: detta le competenze specifiche del consiglio di istituto. In particolare richiamo

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l’attenzione sulla accensione di mutui ed in generale su contratti a durata pluriennale (quali

locazione finanziaria e comodati se prevedono una durata illimitata); contratti relativi a beni

immobili, al superamento del limite dettato dall’art. 34 comma 1 (€ 2000);

Comma 2: il consiglio detta i limiti dell’attività del dirigente per specifica attività negoziale:

sponsorizzazione, locazione immobili, utilizzazione di locali e siti informatici, convenzioni per

impiego di personale dipendente o alunni in attività esterne, alienazione di beni e servizi prodotti

dall’istituto, acquisto ed alienazione di titoli di stato, contratti di prestazione d’opera,

partecipazione a progetti internazionali.

3) Art. 34 “procedura ordinaria di contrattazione”.

Richiamiamo l’attenzione solo sulla previsione normativa sulla predisposizione di un’offerta

secondo specifici criteri e sull’obbligo della comparazione di (almeno) tre preventivi di ditte

interpellate direttamente.

4) Art. 35 “pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività negoziale”.

Comma 1: la contrattualistica con relativa relazione deve essere messa a disposizione del consiglio

di istituto ed affissa all’albo della scuola (esclusa la relazione): massima trasparenza al fine di

ottenere un controllo delle metodologie applicate. Il responsabile della tenuta della suddetta

documentazione è individuato nel persona del direttore.

6.5. ALIENAZIONE DI BENI E FORNITURA DI SERVIZI PRODOTTI

DALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA – (ART. 38)

La disciplina dettata dal codice civile per la vendita di beni mobili tiene conto della necessità di

una rapida ed efficace tutela dei contraenti e di una maggiore agilità della normativa in

considerazione della particolare natura del commercio mobiliare.

Il concetto codicistico di beni mobili ha natura residuale, intendendosi per tali tutti i beni che

non sono immobili (art. 812, 3° c. C.C.). Civilisticamente sono considerati beni mobili anche le

energie naturali (art. 814 C.C.) ed i diritti, che non siano reali, su beni immobili (art. 813 C.C.)

La forma libera degli atti relativi ai beni mobili, nonché l'assenza dell'onere della loro

trascrizione, garantisce una maggiore speditezza della circolazione degli stessi, fatta salva

l’eccezione dei beni mobili registrati, per i quali vige l'onere della trascrizione degli atti ad essi

relativi negli appositi registri a base reale. Più in dettaglio, ai sensi degli artt. 249 e 864 del

Codice della Navigazione, per navi e galleggianti di stazza superiore alle 10 tonnellate se a

propulsione meccanica e a 25 tonnellate negli altri casi, così come per gli aeromobili, per la

validità del contratto di vendita è richiesta la forma scritta; la forma scritta per gli autoveicoli

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occorre invece solo per poter eseguire la trascrizione nel pubblico registro automobilistico (art.

6, R.D.l. 15-3-1927, n. 436).

Funzione della trascrizione è quella di rendere opponibile il contratto ai terzi che vantino diritti

in conflitto con lo stesso. Nel caso del contratto per persona da nominare deve essere trascritta

anche la nomina del terzo; non occorre invece trascrivere la procura.

Distinzione rilevante al fine di stabilire il momento in cui il diritto di proprietà transita dal

venditore al compratore è la distinzione fra cose specifiche e cose generiche: le prime sono

quelle individuate nella loro specialità sin dal momento del perfezionamento del consenso, le

generiche sono invece quelle individuate solo per la loro appartenenza ad un genere

(eventualmente limitato): in quest’ultimo caso perché si realizzi il passaggio della proprietà in

capo all'acquirente occorre un atto di individuazione (es. che si passi dal concetto generico di

“1.000 kg. di riso Arborio” a quello specifico di “quegli x sacchi che lo contengono caricati oggi sul

camion y per la spedizione all’acquirente”). Quanto al concetto di genericità il medesimo è di tipo

abbastanza soggettivo, nel senso che sono le parti a considerare un bene qualsiasi come tale; la

fungibilità è invece un carattere più marcatamente obiettivo, derivando dalla «considerazione

sociale» che è fatta delle cose.

Di seguito si procederà ad un'analisi particolare della disciplina della vendita mobiliare seguendo

la trattazione generale civilistica del contratto di compravendita, disciplina che trova

applicazione generale salvo che per tutti quei casi che costituiscono oggetto di disposizioni

speciali.

Consegna dei beni

La frequenza e la modalità informale con la quale nella realtà comune avvengono i contratti di

compravendita determina in caso di contestazioni la necessità di supplire con norme generali

all’assenza di regolamentazione specifica che si possa provare come voluta dalle parti. Così ad

esempio in tema di consegna dei beni l'art. 1510, 1° c. C.C., dispone che in mancanza di patto o uso

contrario la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della

vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio

o la sede dell'impresa, dettando così fra l’altro una disciplina in deroga alla regola generale

contenuta nell'art. 1182 C.C., facendo riferimento al tempo della vendita e non a quello della

scadenza dell'obbligazione.

Tuttavia la norma in questione ha natura puramente dispositiva: basta, cioè, per escluderne

l'applicazione, una manifestazione anche tacita di volontà delle parti, ovvero gli usi, anche locali.

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Il riferimento alla sede dell'impresa vale solamente per il caso in cui il contratto sia riconducibile

alla sfera di esercizio della stessa.

Ovvio poi risulta il fatto che il criterio in esame non possa trovare applicazione nella vendita

cosiddetta di genere illimitato, in quanto è normale che le parti ignorino il luogo di situazione

delle cose.

Ratio della norma è, in caso di comune conoscenza dell'ubicazione della cosa, la protezione

dell'interesse del venditore a non sopportare le spese di trasporto, ed i rischi connessi: la sua

applicazione dunque risulta elettiva nella vendita cosiddetta di genere limitato e nella vendita “di

magazzino”.

Nella moderna realtà economica alla pura vendita dei beni si affianca sovente una collaterale e

funzionale prestazione di servizi.

Caso tipico è quello in cui al momento della consegna si rendano necessari, quale prestazione

accessoria appositamente inserita nel contratto, il montaggio ed il collaudo del bene alienato; il

compratore, in tal caso, può accettare provvisoriamente i singoli pezzi staccati fra loro,

condizionando però l'accettazione definitiva al montaggio ed eventualmente anche al successivo

collaudo, il quale viene così ad integrare l’effettiva consegna, anche ai fini dell'individuazione del

locus destinatae solutionis.

Regola generale delle obbligazioni è che l’adempimento delle stesse deve essere esatto.

Nella vendita generica la previsione contrattuale della quantità di cose da trasferire risulta

essenziale al fine di verificare l'esattezza dell'adempimento: tuttavia non può considerarsi

inadempiente il venditore che abbia trasferito una quantità irrisoriamente inferiore a quella

pattuita, in quanto di regola ciò non pregiudica l'interesse creditorio. La prestazione, invece, di

una quantità superiore costituisce, se inconsapevole, indebito al quale è opponibile il rimedio di cui

all'art. 2037 C.C. (restituzione); se consapevole, costituisce invece, fatti salvi eventuali usi

contrari, offerta di vendita.

L'adempimento inesatto per difetto di quantità vale come adempimento parziale, salvo

acquiescenza del compratore.

Nel commercio di particolari materie prime (granaglie, fibre tessili, combustibili) sono in uso

contratti tipo a schema uniforme che regolamentano in modo particolare l’adempimento in

relazione alla quantità.

Garanzia di buon funzionamento

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Soprattutto nel caso della compravendita di macchine, per invogliare il compratore all’acquisto, è

entrata nella pratica contrattuale la clausola relativa alla garanzia di buon funzionamento: con

essa il venditore suole impegnarsi per un determinato periodo di tempo in relazione al buon

funzionamento.

Detta clausola è stata ritenuta applicabile dalla dottrina anche in relazione ai beni immobili e alle

cose consumabili in genere, nei limiti in cui dette cose, pur consumandosi con l'uso, debbano

produrre un effetto durevole; contraria tuttavia appare la giurisprudenza.

Qualora il contratto presenti l'impegno del venditore in ordine al buon funzionamento della cosa,

in caso il compratore riscontri difetti di funzionamento deve denunziarli al venditore nel termine

di trenta giorni dalla scoperta del vizio: il termine tuttavia è di decadenza e risulta derogabile

seppure nei limiti dell'art. 2965 C.C.

Ai sensi dell'art. 2936 C.C. detta azione si prescrive inderogabilmente in sei mesi: è infatti nullo

ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione.

Dimostrata previamente l'esistenza della clausola che prevede la garanzia di buon funzionamento,

i termini per l’azione decorrono dal momento della scoperta del difetto.

Spetta invece al venditore la prova dell’uso anormale della cosa da parte del compratore o il suo

danneggiamento o manomissione successiva al trasferimento del diritto o alla consegna: in questo

caso la garanzia viene meno in quanto risulta vinta la presunzione di imputabilità del difetto al

venditore.

Quanto al contenuto proprio di questo tipo di garanzia, con la stessa non si garantisce la durata

del bene che, in quanto qualità essenziale, è dovuta, e costituisce impegno del venditore

indipendentemente da qualsiasi previsione particolare: essa piuttosto mira a garantire al

compratore per un certo periodo di tempo la riparazione o la sostituzione della merce difettosa e

non funzionale.

Infatti il venditore, chiamato a rispondere del difetto di funzionamento, può essere posto dal

giudice davanti alla scelta, da esercitare entro un termine, tra la sostituzione e la riparazione

della cosa.

Quanto alle condizioni delle stesse, la sostituzione deve essere fatta con un prodotto identico,

nello stesso stato d'uso, mentre la riparazione deve invece restituire ad esso la stessa

funzionalità di altra cosa identica senza difetti.

Normalmente il costo della riparazione o sostituzione è posto a carico del venditore: la disciplina

legale è tuttavia derogabile e le parti possono concordare, con un'apposita clausola del contratto,

una diversa distribuzione delle spese, e al limite anche porle interamente a carico

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dell'acquirente: in questo caso tuttavia è richiesta la specifica sottoscrizione della clausola, in

quanto vessatoria poiché limita la responsabilità del venditore ex art. 1341 2° c. C.C., e occorre

comunque restare nei limiti del rispetto dell'art. 1229 1° c. C.C. che proclama la nullità dei patti di

esonero da responsabilità per dolo o colpa grave.

In caso estremo, vale a dire solo quando la riparazione o sostituzione del bene siano impossibili,

potrà essere richiesta la risoluzione del contratto.

Risoluzione di diritto

In quanto contratto bilaterale, la compravendita pone diritti ed obblighi in capo ad ambedue le

parti contraenti.

Non tutte le obbligazioni hanno tuttavia carattere principale.

L'inadempimento delle obbligazioni principali delle parti (consegna della cosa, pagamento del

prezzo) costituisce il fondamento necessario della risoluzione del contratto prevista dall'art.

1517 C.C.

Nella fattispecie in esame, la parte non inadempiente deve offrire la consegna della cosa o il

pagamento del prezzo (a seconda che si tratti del venditore o del compratore) prima che scada il

termine convenuto: previamente egli deve intimare l'adempimento, dichiarando di voler

procedere, in mancanza, alla risoluzione del contratto e mettendo a disposizione della

controparte la propria prestazione, anche in modo informale, entro il termine pattuito.

Se la parte successivamente all’intimazione esegue la propria prestazione, l’altra parte non può

invocare la risoluzione di diritto del contratto.

In base al disposto dell'art. 1455 C.C., per essere fatto valere, l'inadempimento non deve essere

di scarsa importanza.

La risoluzione di diritto si verifica se entro otto giorni dalla scadenza del termine la parte

comunica all'altra con una dichiarazione negoziale recettizia la sua intenzione di valersi della

risoluzione di diritto: in mancanza, si potrà valere dell'ordinaria risoluzione per inadempimento. Il

decorso degli otto giorni non indica perciò, di per sé, rinuncia tacita all'azione ordinaria di

risoluzione del contratto.

La risoluzione di diritto a favore del venditore opera anche nel caso in cui, alla scadenza del

termine pattuito per la consegna, l'acquirente non si presenti a ricevere la cosa offerta

preventivamente dall'alienante, o la rifiuti, pur non essendo ancora scaduta l'obbligazione del

prezzo.

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La particolarità del rimedio risiede nella sua esperibilità pur in mancanza di un inadempimento: il

compratore, infatti, nel caso in ispecie non è ancora tenuto al pagamento del prezzo.

La ratio della disciplina in esame sta nella ragionevole prevedibilità dell'inadempimento di chi,

rifiutando la controprestazione, determina uno snaturamento nello svolgimento del rapporto.

Restituzione di cose non pagate

L’art. 1519 C.C. prevede a favore del venditore uno strumento cautelare di carattere eccezionale

tendente a rimetterlo nel possesso della cosa alienata.

Tale strumento non rende nulle le posizioni giuridiche create dal contratto, che restano del tutto

inalterate: la proprietà infatti rimane del compratore.

Scopo dell’azione è invece quello di poter esercitare sulla cosa venduta un diritto di ritenzione

che funga per il venditore da garanzia del pagamento del prezzo.

Il rimedio previsto dal citato articolo richiede quattro presupposti:

1) l’avvenuta consegna della cosa al compratore (altrimenti potendosi sollevare l'eccezione

d'inadempimento) e la permanenza della stessa presso di lui al momento della domanda giudiziale;

2) che la cosa si trovi nel medesimo stato giuridico in cui si trovava al momento della consegna,

cioè in altre parole che non sia intervenuta nel frattempo né commistione, né specificazione, né

unione, mentre è ammesso che la cosa possa essere stata danneggiata;

3) che il pagamento del prezzo sia previsto senza dilazioni, ovvero che il compratore sia decaduto

dal beneficio del termine. Al proposito occorre precisare che la mancata richiesta del prezzo al

momento della consegna della cosa non può essere considerata concessione implicita di dilazione;

4) che la domanda sia proposta entro quindici giorni dalla consegna a pena di decadenza.

Il 2° comma prevede ancora che il venditore non possa riottenere il possesso della cosa in

pregiudizio dei creditori che abbiano proceduto a sequestro o pegno della stessa, nonché dei

creditori che godono di privilegio in base agli artt. 2764 e 2765 C.C., salvo che egli fornisca la

prova che essi fossero a conoscenza dell'omesso pagamento del prezzo.

Una volta rimesso nel possesso della cosa, il venditore è equiparato a chi non ha ancora eseguito

la consegna: egli potrà quindi sollevare l'eccezione d'inadempimento.

Il solo fatto di aver riottenuto il possesso dei beni in base a questa azione non conferisce

tuttavia al venditore per ciò solo il diritto al risarcimento dei danni.

In caso di fallimento del compratore, il venditore può ricorrere all’istituto cosiddetto dello

stoppage in transitu previsto dall'art. 75, R.D. 16-3-1942, n. 267.

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La condizione per poter operare secondo questo istituto è che la cosa, pur spedita al compratore

prima che questi sia stato dichiarato fallito, non sia ancora giunta a destinazione e non siano stati

acquistati diritti sulla stessa da parte di terzi.

A queste condizioni l'alienante ha facoltà, a sue spese e restituendo gli acconti ricevuti, di

riprenderne il possesso.

Trattasi di facoltà e non di obbligo, in quanto il venditore può alternativamente dar corso al

contratto, facendo valere nel passivo del fallimento il suo credito; è fatta salva altresì la facoltà

del curatore del fallimento di farsi consegnare il bene dietro integrale pagamento del prezzo.

Osservazioni relative all’art. 38 dm 44/2001

Ai sensi dell’art. 38 del D.M. 44/2001 le istituzioni scolastiche, nell’esercizio dei compiti di

formazione ed educativi, hanno la facoltà di svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di

alienare i beni prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate.

La vendita avviene con le modalità stabilite dal Consiglio d’Istituto, che provvede a determinare

le condizioni contrattuali di fornitura e le garanzie richieste ai terzi per l’adempimento delle

obbligazioni assunte verso l’istituto.

CASI PRATICI

1) Si supponga ad esempio che nell’ambito delle esercitazioni annuali di laboratorio svolte presso

un istituto professionale per la lavorazione del legno vengano prodotti dei manufatti (piccoli

mobili, cornici etc.).

Se il Consiglio d’Istituto, al fine di recuperare anche solo parzialmente i costi dei materiali

impiegati, nonché per mancanza di spazio per conservare quanto prodotto dagli allievi, decidesse

di vendere i manufatti ad un negozio di mobili ed oggettistica appositamente individuato, si pone

il problema di addivenire alla redazione di un contratto fra l’Istituto Scolastico e l’esercizio

commerciale in questione.

Premesso che la casistica così come prospettata non rientra nell’ambito di applicazione dell’IVA, il

contratto potrebbe configurarsi come segue:

“Con la presente scrittura privata, redatta in numero due copie, tra:

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- l’Istituto Professionale di Stato X, corrente in ....., Via ..... n. ... Cod. Fisc. .........

rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott. ..........,

e

- l’impresa individuale Y di Mario Bianchi, Via ......., n. ..., ........., Cod. Fisc. ..........

premesso che:

* l’Istituto scolastico X è proprietario dei seguenti beni mobili frutto delle esercitazioni

degli allievi svoltesi nel corso dell’anno scolastico ........:

(Descrizione dettagliata)

* l’Istituto scolastico, secondo il documento contabile annuale, ha deciso di alienare i beni

sopra descritti a soggetti terzi pubblici o privati;

* l’impresa commerciale Y ha manifestato la propria intenzione di acquistare i beni mobili

sopra descritti;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto

1.1. l’Istituto scolastico X vende all’impresa Y i seguenti beni mobili, visti e piaciuti nello stato nel

quale si trovano al momento della stipulazione del presente contratto: (descrizione dei beni:

numero, dimensioni, qualità, caratteristiche, natura, ecc.).

2. Prezzo

2.1. Il prezzo della compravendita è fissato in complessivi euro…………, che l’impresa Y si impegna a

versare entro 30 giorni dalla data della presente scrittura.

2.2 Tale termine è da considerare essenziale agli effetti dell’art. 1457, codice civile.

3. Consegna

3.1. L’Istituto scolastico X consegna all’impresa Y i suddetti beni mobili contestualmente alla

stipula del presente atto.

Conseguentemente l’impresa Y libera l’Istituto scolastico X da ogni obbligo relativo ad essa.

4. Garanzia da parte dell’Istituto scolastico X

4.1. L’Istituto scolastico X garantisce all’impresa Y la piena proprietà della cosa e la libertà di

essa da ogni vincolo, garanzia reale e diritti di terzi.

4.2. L’Istituto scolastico X non risponde dei vizi o difetti della cosa non derivanti da fatto

proprio.

5. Spese

5.1. Le spese del contratto ed ogni altra spesa accessoria sono poste a carico dell’impresa Y.

6. Clausola risolutiva espressa

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6.1. Il presente contratto si intende risolto di diritto nel caso in cui l’impresa Y sia inadempiente

alle modalità di pagamento previste, nel termine o nella quantità.

In tale evenienza competerà all’Istituto scolastico X il diritto al risarcimento dei danni subiti,

quantificati sin d’ora in euro .......

7. Foro competente.

Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il foro di .......... (consigliabile indicare il

Foro dell’Istituzione scolastica).

........., lì ....

Firme”

6.5.1. Contratto tipo di alienazione di beni

Contratto tipo di alienazione di beni Con la presente scrittura privata, redatta in ..... copie, tra: X,e Y, premesso che: * l’Istituto scolastico, X, è proprietario dei seguenti beni mobili:………… * l’Istituto scolastico, secondo il documento contabile annuale, ha deciso di alienare i beni sopra descritti a soggetti terzi pubblici o privati; * è intenzione di Y acquistare i beni mobili sopra descritti; si conviene e si stipula quanto segue: 1. Oggetto 1.1. X vende a Y i seguenti beni mobili: (segue descrizione del bene: numero, dimensioni, marca, qualità, caratteristiche, natura, ecc.). 2. Prezzo 2.1. Il prezzo della compravendita è fissato in euro…………, che Y versa a X contestualmente alla stipulazione del presente contratto, la cui sottoscrizione vale anche per quietanza (ovvero: X ne rilascia quietanza). Ovvero 2.1. Il prezzo dei beni è fissato in euro ....., che Y si impegna a versare entro ..... giorni dalla data della presente scrittura. Tale termine è da considerare essenziale agli effetti dell' art. 1457 c.c.. Ovvero 2.1. Il prezzo dei beni è fissato in euro ....., che Y verserà a X in ..... rate mensili di euro ..... cadauna. 3. Consegna 3.1. X consegna a Y i suddetti beni mobili contestualmente alla stipula del presente atto. Y, pertanto, libera X da ogni obbligo relativo ad essa. 4. Garanzia di X 4.1. X garantisce a Y la piena proprietà della cosa e la libertà di essa da ogni vincolo, garanzia reale e diritti di terzi. Ovvero 4.1. X non risponde della presenza di vincoli che non derivino da fatto proprio.

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4.2. X garantisce la perfetta idoneità della cosa all' uso e l' immunità da vizi. Ovvero 4.2. X non risponde dei vizi o difetti della cosa non derivanti da fatto proprio. 5. Spese 5.1. Le spese del contratto ed ogni altra spesa accessoria sono poste a carico di Y. 6. Clausola risolutiva espressa 6.1. Il presente contratto si intende risolto di diritto nel caso in cui Y sia inadempiente alle modalità di pagamento previste, nel termine o nella quantità. In tale evenienza competerà a X il diritto al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro_______________. 7. Foro competente o Collegio Arbitrale. Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il foro di ________ Oppure Qualsiasi controversia che insorgesse fra le parti relativa alla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà deferita al giudizio di un Collegio che siederà in _________ composto di tre arbitri. I primi due nominati (uno ciascuno) dalle parti e il terzo nominato dai primi due arbitri d' accordo fra loro ovvero, in difetto, dal presidente del Tribunale di __________, al quale e' altresì deferita la nomina del secondo arbitro qualora la parte interessata non vi provveda entro_______ giorni dalla notifica della nomina del primo. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto. Luogo, lì .... Firme

2) Alternativamente, per quanto riguarda le prestazioni di servizi, si può ipotizzare il caso di un

Istituto Tecnico per periti informatici in grado di individuare delle applicazioni concrete da

effettuarsi in sede di esercitazioni che si svolgeranno presso i laboratori di informatica

dell’istituto nel corso di un certo anno scolastico anche al fine di collegare le attività scolastiche

più tradizionali alla realtà operativa e al territorio.

L’Istituto potrebbe ad esempio essere stato contattato da un’azienda autonoma del Comune sul

quale si trova la sua sede al fine di elaborare con apposite procedure informatiche i questionari

pervenuti da un campione di cittadini sul gradimento del servizio di raccolta differenziata rifiuti

da essa eseguito.

Anche in questo caso se il Consiglio d’Istituto, al fine di recuperare anche solo parzialmente i

costi sostenuti per le esercitazioni che si svolgono nei laboratori di informatica, ritenesse

opportuno richiedere un corrispettivo per l’attività prestata, si pone il problema di addivenire alla

redazione di un contratto fra l’Istituto Scolastico e l’azienda in questione.

Premesso che anche in questo caso la casistica così come prospettata non rientra nell’ambito di

applicazione dell’IVA, il contratto potrebbe configurarsi come segue:

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“Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, tra:

- l’Istituto Tecnico Statale X, corrente in ....., Via ..... n. ... Cod. Fisc. ......... rappresentato dal

Dirigente Scolastico Dott. ..........,

e

- l’Azienda Y, corrente in ....., Via ..... n. ... Cod. Fisc. ......... rappresentato dal Dirigente Dott.

..........,

premesso che:

* l’Istituto scolastico X, nell’ambito del proprio programma annuale di esercitazioni

informatiche è in grado di fornire i seguenti servizi:

- spoglio di dati statistici;

- elaborazione statistica dei medesimi secondo le seguenti forme e metodologie:……;

- analisi e rappresentazione grafica dei medesimi;

- predisposizione di report;

* l’Istituto scolastico, secondo il documento contabile annuale, ha deciso di fornire i servizi

sopra descritti a soggetti terzi pubblici o privati;

• è intenzione dell’Azienda Y acquistare i servizi sopra descritti al fine di ottenere

informazioni sulla valutazione dei propri servizi espressa in forma anonima da n. ....

cittadini in altrettanti questionari;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto

1.1 L’Istituzione scolastica X si impegna a fornire all’Azienda Y i seguenti servizi: (segue

descrizione dettagliata del servizio);

2. Prezzo

2.1. Il prezzo del servizio è fissato in euro…………, che l’Azienda Y si impegna a versare entro 60

giorni dal ricevimento del report di cui al successivo punto 3.1;

2.2 Tale termine è da considerare essenziale agli effetti dell' art. 1457, codice civile.

3. Consegna

3.1. Il report finale contenente tutte le elaborazioni svolte sarà consegnato dall’Istituzione

scolastica X entro il termine di mesi quattro dalla data di ricevimento dei questionari da

elaborare che non dovranno pervenire alla stessa oltre la data del .........;

4. Garanzia dell’Azienda Y

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4.1. L’Azienda Y garantisce all’Istituzione scolastica X copertura assicurativa ammontante ad

euro………… per i servizi sopra citati.

4.2. L’Azienda Y solleva l’Istituzione scolastica X da ogni eventuale responsabilità civile e penale

durante lo svolgimento del servizio.

5. Spese

5.1. Le spese del contratto ed ogni altra spesa accessoria sono poste a carico dell’Azienda Y.

6. Clausola risolutiva espressa

6.1. Il presente contratto si intende risolto di diritto nel caso in cui l’Azienda Y sia inadempiente

alle modalità di pagamento previste, nel termine o nella quantità.

In tale evenienza competerà all’Istituzione scolastica X il diritto al risarcimento dei danni subiti,

quantificati in euro ..........

7. Foro competente o Collegio Arbitrale.

Qualsiasi controversia che insorgesse fra le parti relativa alla interpretazione e/o esecuzione del

presente contratto sarà deferita al giudizio di un Collegio che sederà in ........ composto di tre

arbitri. I primi due nominati (uno ciascuno) dalle parti e il terzo nominato dai primi due arbitri d'

accordo fra loro ovvero, in difetto, dal presidente del Tribunale di ......., al quale e' altresì

deferita la nomina del secondo arbitro qualora la parte interessata non vi provveda entro 30

giorni dalla notifica della nomina del primo.

Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

Luogo e data

Firme”

6.5.2. Contratto tipo di fornitura di servizi prodotti dall’istituzione scolastica

Con la presente scrittura privata, redatta in ..... copie, tra: X,e Y, premesso che: * l’Istituto scolastico, X, fornisce i seguenti servizi:…………… * l’Istituto scolastico, secondo il documento contabile annuale, ha deciso di fornire i servizi sopra descritti a soggetti terzi pubblici o privati; * è intenzione di Y acquistare i servizi sopra descritti; si conviene e si stipula quanto segue: 1. Oggetto X fornisce a Y i seguenti servizi: (segue descrizione del servizio) 2. Prezzo

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2.1. Il prezzo del servizio è fissato in euro…………, che Y versa a X contestualmente alla stipulazione del presente contratto, la cui sottoscrizione vale anche per quietanza (ovvero: X ne rilascia quietanza). Ovvero 2.1. Il prezzo del servizio è fissato in euro ....., che Y si impegna a versare entro ..... Giorni dalla data della presente scrittura. Tale termine è da considerare essenziale agli effetti dell' art. 1457, codice civile. Ovvero 2.1. Il prezzo del servizio è fissato in euro ....., che Y verserà a X in ..... Rate mensili di euro ..... cadauna. 3. Consegna 3.1. X consegna a Y ……………. 4. Garanzia di Y 4.1. Y garantisce a X copertura assicurativa ammontante ad euro……………. Per i servizi sopra citati. 4.2. Y solleva X da ogni eventuale responsabilità civile e penale durante lo svolgimento del servizio. 5. Spese 5.1. Le spese del contratto ed ogni altra spesa accessoria sono poste a carico di Y. 6. Clausola risolutiva espressa 6.1. Il presente contratto si intende risolto di diritto nel caso in cui Y sia inadempiente alle modalità di pagamento previste, nel termine o nella quantità. In tale evenienza competerà a X il diritto al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro....... 7. Foro competente o Collegio Arbitrale. Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il foro di .......... Oppure Qualsiasi controversia che insorgesse fra le parti relativa alla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà deferita al giudizio di un Collegio che sederà in ....... composto di tre arbitri. I primi due nominati (uno ciascuno) dalle parti e il terzo nominato dai primi due arbitri d' accordo fra loro ovvero, in difetto, dal presidente del Tribunale di ......, al quale e' altresì deferita la nomina del secondo arbitro qualora la parte interessata non vi provveda entro ....... giorni dalla notifica della nomina del primo. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto. Luogo e data Firme 6.6. CONCESSIONE DI BENI IN USO GRATUITO - (ART. 39)

Il citato articolo del Decreto Interministeriale 44 del primo febbraio 2002 prevede che le

istituzioni scolastiche possano, al fine di assicurare il diritto allo studio, concedere in uso

gratuito agli alunni maggiorenni o a coloro che esercitano la potestà genitoriale, su loro richiesta,

beni mobili e libri, programmi software, di cui siano licenziatarie con autorizzazione alla cessione

d’uso.

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La scuola deve pubblicizzare mediante affissione all’albo, l’elenco dei beni che possono essere

concessi in uso gratuito ed i criteri di assegnazione e preferenza deliberati dal Consiglio

d’istituto.

In ogni caso la concessione in uso non può determinare per l’istituzione scolastica oneri eccedenti

il valore di mercato del bene ed è subordinata alla assunzione di responsabilità per l’utilizzo de

bene da parte del beneficiario o, se minore, o interdetto dagli esercenti la legale rappresentanza.

La concessione in uso è comunque sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi tempo

predeterminati.

CASI PRATICI

Si premettono alcune considerazioni e riflessioni di carattere pratico

La norma prevede che la concessione di beni in uso gratuito di beni mobili, libri e software debba

effettuarsi esclusivamente per assicurare il diritto allo studio: non sono quindi permesse

concessioni in uso per scopi diversi.

Sarà inoltre opportuno e necessario che gli studenti maggiorenni, o gli esercenti la patria potestà

per i minori, presentino domanda al fine di ottenere la concessione in uso di beni in quanto la

norma prevede che vi sia la richiesta da parte del potenziale beneficiario.

Nella domanda, il potenziale beneficiario dovrà anche dichiarare di essere in possesso dei

requisiti stabiliti quali criteri di assegnazione e preferenza dal Consiglio di istituto.

Con la raccolta delle domande l’istituzione scolastica potrà quindi dimostrare in sede di eventuale

contestazione che sono state rispettate tali regole di assegnazione e i criteri di preferenza.

Qualora sia diffusa e frequente la concessione in uso gratuito di beni da parte della scuola, al

fine di ottenere una standardizzazione delle domande, sarà opportuno predisporre una bozza di

domanda, o ancor meglio un pre-stampato.

In caso di cessione in uso di software è molto importante che preventivamente si controlli che le

licenze prevedano la possibilità di cederne l’uso a terzi, diversamente si rischiano sanzioni anche

penali.

Va detto che è ipotizzabile che se la licenza viene originariamente acquisita per uso scolastico è

probabile che tale possibilità sia contrattualmente prevista, tuttavia è necessario un puntuale e

scrupoloso controllo in tal senso.

Inoltre, nel contratto che si stipulerà fra l’istituzione scolastica ed il beneficiario, specialmente

in caso di cessione in uso di software, sarà opportuno specificare ed evidenziare in modo

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adeguato il fatto che non è permesso alcun uso che esuli dalla normale attività didattica e che è

espressamente vietata la cessione a terzi in uso da parte del beneficiario.

Il beneficiario dovrà quindi assumersi la responsabilità dell’uso del bene, mentre l’Istituzione

scolastica in sede contrattuale non potrà assumere oneri eccedenti il valore di mercato del bene.

Non si potranno concedere beni in uso a tempo indeterminato ed anzi la concessione dovrà poter

essere sempre revocabile.

Il contratto tipico per regolare rapporti di questo tipo è il contratto di comodato che è inserito

negli articoli da 1803 a 1811 del Codice Civile.

1) CONCESSIONE IN USO GRATUITO AD UNO STUDENTE DI COMPUTER STAMPANTE

E PROGRAMMI

Si supponga ad esempio che il Consiglio d’Istituto, decida di fornire ad alcuni studenti un

computer completo di programmi ed una stampante.

Valgono le considerazioni espresse in premessa sulle cautele e le accortezze da seguire nella

redazione del contratto di cui si fornisce una bozza esemplificativa:

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra le parti:

X, (Ad esempio Liceo Classico Dante Alighieri di Tortona, con sede in Tortona (AL), viale Unità

D’Italia 114, Codice Fiscale 82345678901)

e

Y, (Ad esempio Mario Rossi, Nato a Torino, il 15 luglio 1955, residente in Tortona (AL), viale dei

Mughetti 15, Codice Fiscale RSS MRA 55L 15L219C, esercente la patria potestà nei confronti

del figlio, Gianni Rossi, nato a Tortona (AL) il 24 maggio 1985 ed ivi residente in viale dei

Mughetti 15, Codice fiscale RSS GNN 85E 24L304S)

premesso che:

l’Istituto scolastico, X, è proprietaria dei seguenti beni: (Ad esempio: Personal Computer

Marca ALFA BETA, MODELLO B35, Matricola N. 123466 con sistema operativo XP 2002

e programma di videoscrittura marca DIGAMMA pre caricati e muniti di licenze che ne

permettono la concessione in uso gratuito agli studenti dell’istituto, con Monitor

16”stessa marca matricola N. 123567, completo di tastiera e stampante marca GAMMA

DELTA, modello C40, matricola N. 621567)

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l’Istituto scolastico, a mezzo il proprio Consiglio di Istituto, per assicurare il diritto allo

studio, ha deciso di concedere i beni sopra descritti in uso gratuito su richiesta degli

esercenti la potestà genitoriale e degli alunni maggiorenni

Che il signor; Mario Rossi, Nato a Torino, il 15 luglio 1955, residente in Tortona (AL), viale

dei Mughetti 15, Codice Fiscale RSS MRA 55L 15L219C, esercente la patria potestà nei

confronti del figlio, Gianni Rossi, nato a Tortona (AL) il 24 maggio 1985 ed ivi residente in

viale dei Mughetti 15, Codice fiscale RSS GNN 85E 24L304S ha presentato in data

25.07.2002 domanda di cessione in uso gratuito di tali beni e risulta essere in possesso dei

requisiti stabiliti dall’Istituzione Scolastica

Convengono quanto segue:

1. Oggetto e scopo

1.1.X concede a Y, che accetta, il seguente bene che qui di seguito si descrive ..... (descrizione del

bene mobile o immobile nella specie: Personal Computer Marca ALFA BETA, MODELLO B35,

Matricola N. 123466 con sistema operativo XP 2002 e programma di videoscrittura marca

DIGAMMA pre caricati e muniti di licenze che ne permettono la concessioni in uso gratuito agli

studenti dell’istituto, con Monitor 16”stessa marca matricola N. 123567, completo di tastiera e

stampante marca GAMMA DELTA, modello C40, matricola N. 621567)) a titolo di comodato.

1.2. Il bene è nuovo (ovvero: ottimo, buono, mediocre ecc.) stato di conservazione, Esente da vizi

e del tutto idoneo alla sua funzione.

1.3. Y si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente

scopo ..... (descrizione dell'uso della cosa nell’esempio: elaborazione di testi e relazioni secondo le

richieste le disposizioni del personale docente), impegnando se stesso e indirettamente il figlio

sul quale esercita la Patria Potestà a non destinare il bene a scopi differenti. Nel caso in specie si

consiglia di aggiungere. Il comodatario si impegna in particolare a non utilizzare i beni a scopi

diversi da quelli stabiliti nel presente contratto ed è consapevole e a conoscenza del divieto

assoluto di cedere tali beni, anche temporaneamente a terzi senza il consenso scritto di X..

1.4. Y si obbliga a conservare e custodire il bene con la dovuta diligenza

2. Durata e restituzione del bene comodato

Y, che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contratto, si impegna a

restituirlo entro il giorno 30 giugno 2003..

Nel caso, tuttavia, della morte di Y prima della scadenza del termine, X potrà esigere l'immediata

restituzione del bene.

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2.2. Y potrà restituire il bene consegnatogli anche prima della scadenza fissata alla precedente

clausola.

2.3. Il bene sarà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale

deterioramento per effetto dell'uso.

2.4. Nel caso Y ritardi la restituzione del bene concesso, pagherà a X una penale, che le parti

convengono pari a euro..... (...uno..) per ogni giorno di ritardo.

3. Stima

3.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1806, codice civile X e Y convengono quale valore di

stima del bene concesso in comodato, l’importo complessivo di euro (1500,00–

MILLECINQUECENTO/00);. la stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità per

perimento del bene comodato, resta inteso che la proprietà del medesimo permane come per

legge in capo a X.

4. Luogo dell'adempimento

4.1. Alla scadenza del contratto Y restituirà il bene oggetto del contratto di comodato al

domicilio di X, vale a dire presso la sede dell’Istituto in Tortona (AL), viale Unità d’Italia, n.114.

5. Disciplina del contratto

5.1. Il presente contratto è disciplinato per tutto quanto non è previsto nel presente

regolamento, dalle norme degli artt. 1803-1812, codice civile, alle quali le parti si rimettono.

6. Spese

6.1. Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, sono a carico di Y.

Luogo e data

Firme

PROFILI CIVILISTICI

Definizione:

Figura contrattuale disciplinata dall’art. 1803 codice civile che lo definisce come segue:

“il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile,

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affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa

cosa ricevuta.

Il comodato è essenzialmente gratuito.

Si differenzia dalla locazione, disciplinata dall’art. 1571, che invece ha carattere oneroso.

Caratteristica principale:

La gratuità, come emerge dal capoverso dell’art. 1803, codice civile, è il dato caratterizzante il

comodato: ne deriva, dunque, che se il comodatario deve corrispondere alcunché al comodante per

il godimento del bene comodato, non si orbita più nella sfera del comodato, bensì in quella della

locazione.

L’essenziale gratuità del comodato viene giustamente specificata nel senso che da esso deriva un

sacrificio economico per il solo comodante, dal momento che sul comodatario debbono

esclusivamente gravare gli oneri economici connessi all’utilizzazione ed alla custodia del bene

oggetto del contratto. Nondimeno, si permane nel campo del comodato qualora il comodante

ritragga una qualche utilità, purché indiretta, dall’instaurato rapporto contrattuale.

6.6.1.a.

Consegna della "res" e forma

Il comodato, in quanto contratto reale, si perfeziona se al consenso si somma la consegna del

bene oggetto del regolamento contrattuale: la consegna è il solo indice rilevante della volontà

impegnativa. Il preliminare di comodato, pertanto, fissa soltanto la volontà delle parti di

stipulare, successivamente, il contratto definitivo, che, appunto, si avrà soltanto se al consenso

segue la consegna del bene. Anche la giurisprudenza conferma che possono essere varie le

modalità di consegna: trapasso materiale del bene; traditio simbolica: ad esempio, consegna delle

chiavi dell’immobile; traditio brevi manu, allorquando il bene sia già nel potere materiale, ad altro

titolo, del comodatario.

Considerazioni di carattere fiscale

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Ai fini fiscali, trattandosi di concessione in uso di beni mobili, non vi è l’obbligo di sottoporre il

contratto a registrazione che può comunque facoltativamente essere richiesta.

Qualora il contratto debba essere prodotto in giudizio, e quindi come si dice tecnicamente “In

caso d’uso” dovrà necessariamente essere registrato e scontare imposta di registro.

I costi attuali di registro sono pari ad Euro 129,11 oltre alle marche da bollo da euro 10,33 da

apporre ogni quattro facciate di venticinque righe del contratto.

Normalmente in caso di registrazione di un contratto si presentano tre copie: una rimane

all’Ufficio del Registro o all’Agenzia delle entrate presso cui si chiede la registrazione, le altre

due sono per le parti.

Il pagamento dell’imposta di registro avviene a mezzo Modello F23 da compilare con gli appositi

codici.

A questo proposito si consiglia preventivamente di contattare l’ufficio presso il quale verrà

registrato il contratto (Ufficio del Registro o Agenzia delle Entrate) per ottenere suoi codici

identificativi e controllare i codici relativi all’imposta di registro.

I sopra indicati codici variano da ufficio ad ufficio e comunque è opportuno controllare anche i

codici tributo che sono più volte variati nel corso degli anni.

Dopo aver compilato correttamente il modulo di versamento del tributo si potrà procedere al

pagamento presso il Concessionario della Riscossione, ovvero presso le Poste o uno sportello

bancario.

Una delle copie del modello, restituita dall’ente presso il quale si procede al pagamento,

appositamente predisposta a tale scopo, andrà consegnata unitamente ai contratti al momento

della richiesta di registrazione.

6.6.1. Contratto tipo di concessione di beni in uso gratuito

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra le parti: X, e Y, premesso che:

l’Istituto scolastico, X, è proprietaria dei seguenti beni: ___________ l’Istituto scolastico, per assicurare il diritto allo studio, ha deciso di concedere i beni

sopra descritti in uso gratuito su richiesta degli esercenti la potestà genitoriale e degli alunni maggiorenni;

Convengono quanto segue: 1. Oggetto e scopo

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1.1. X concede a Y, che accetta, il seguente bene che qui di seguito si descrive ..... (descrizione del bene mobile o immobile) a titolo di comodato. 1.2. Il bene è in buono (ovvero: ottimo, ecc.) stato di conservazione, Esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione. 1.3. Y si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo ..... (descrizione dell'uso della cosa), impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti. 1.4. Y si obbliga a conservare e custodire il bene con la dovuta diligenza, e non potrà, senza il consenso (eventualmente scritto) di X, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. 6.6.1.a.1. Ovvero 1.4. Y si obbliga a conservare e custodire il bene con la dovuta diligenza ed ha facoltà di concedere l'uso del bene anche al signor ..... 2. Durata e restituzione del bene comodato Y, che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contratto, si impegna a restituirlo entro il giorno ..... Nel caso, tuttavia, della morte di Y prima della scadenza del termine, X potrà esigere l'immediata restituzione del bene. 2.2. Y potrà restituire il bene consegnatogli anche prima della scadenza fissata alla precedente clausola. 2.3. Il bene sarà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. 2.4. Nel caso Y ritardi la restituzione del bene concesso, pagherà a X una penale, che le parti convengono pari a euro..... (.....) per ogni giorno di ritardo. 3. Stima 3.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1806, codice civile X e Y convengono quale valore di stima del bene concesso, la somma complessiva di euro ..... (.....). detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità per perimento del bene comodato, restando inteso che la proprietà del medesimo permane come per legge in capo a X. 4. Luogo dell'adempimento 4.1. Alla scadenza del contratto Y restituirà il bene comodato al domicilio di X, vale a dire in ....., alla via ....., . ..... 5. Disciplina del contratto 5.1. Il presente contratto è disciplinato per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento, dalle norme degli artt. 1803-1812, codice civile,alle quali le parti si rimettono. 6. Spese 6.1. Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, sono a carico di Y. Luogo e data Firme 6.7. PRESTAZIONE D’OPERA PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

(ART. 40)

La normativa civilistica.

Il contratto per la prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa ha per oggetto

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la prestazione di attività lavorativa verso compenso.

Il codice civile nel disciplinare la prestazione dell’attività lavorativa, nel libro V intitolato “del

lavoro” (artt. 2060-2642), individua le figure:

dell’imprenditore (art. 2082): come colui che esercita professionalmente un’attività

economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi;

del lavoratore subordinato (art. 2094) : come colui che si obbliga mediante retribuzione a

collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale, alle dipendenze e

sotto la direzione dell’imprenditore;

del lavoratore autonomo (art. 2222): come colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo

un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei

confronti del committente.

Il contratto d’opera è stipulato con un lavoratore autonomo. Non hanno tale qualificazione

giuridica né l’imprenditore né il lavoratore subordinato; con tali soggetti possono essere stipulati

contratti che hanno disciplina normativa diversa (es. appalto, contratto di lavoro subordinato).

Il codice civile qualifica la figura del lavoratore autonomo. L’analisi di tale qulificazione permette

l’individuazione del soggetto con cui è possibile stipulare un contratto d’opera. Le caratteristiche

dell’attività di lavoro autonomo previste dal codice civile sono:

la personalità: il prestatore di lavoro autonomo deve prestare la propria attività

personalmente, o, comunque, con la prevalenza del proprio lavoro su quello dei propri

collaboratori;

l’assenza di subordinazione: il collaboratore non può essere condizionato nelle scelte

connesse all’organizzazione ed alla esecuzione della propria prestazione e quindi, da parte

del committente, deve essere rispettata la libertà decisionale sulle modalità di

svolgimento dell’attività contrattualmente prevista.

PROFILI FISCALI

Nell’ambito del contratto d’opera si possono quindi prospettare tipologie differenti di

trattamento fiscale a seconda che il prestatore d’opera sia un professionista, un collaboratore

coordinato e continuativo ovvero un collaboratore occasionale.

Artisti e professionisti

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Nel caso in cui il prestatore d’opera sia un artista od un professionista, sia cioè un soggetto

dotato di Partita I.V.A. che per professione abituale esercita una determinata attività,

l’istituzione scolastica non dovrà effettuare alcun adempimento ai fini fiscali, eccezion fatta per

il versamento della ritenuta d’acconto del 20% e per la certificazione dell’avvenuto versamento.

L’istituzione scolastica dovrà inoltre indicare nella propria dichiarazione mod. 770/200… i dati

anagrafici e contabili del professionista che ha percepito il compenso accordatogli per la

prestazione eseguita.

Collaboratori coordinati e continuativi

L’art. 47 del testo unico delle imposte dirette così disciplina la tassazione delle collaborazioni

coordinate e continuative: “ le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo

d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore,

sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica, alla

collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni,

nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la

prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato

soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e

con retribuzione periodica prestabilita, sempre che gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei

compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 46, comma 1,

concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo

49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente”.

Riassumendo quindi rientrano nella sfera impositiva delle collaborazioni coordinate e continuative

quelle prestazioni che soddisfano i seguenti requisiti:

non rientrano nell’esercizio abituale dell’arte o della professione del contribuente;

sono svolte senza vincolo di subordinazione;

sono svolte nell’ambito di un rapporto unitario e continuativo;

sono effettuate senza l’impiego di mezzi organizzati;

sono retribuite con un compenso periodico prestabilito.

6.8. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E

CONTINUATIVA

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La determinazione del reddito di collaborazione coordinata e continuativa è disciplinata

dall’articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi che prevede come criterio temporale di

tassazione quello di cassa.

La lettera a), comma 2, dell’articolo 48 del t.u.i.r. stabilisce inoltre che “non concorrono a

formare il reddito:

- i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in

ottemperanza a disposizioni di legge;

- i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o

casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di

accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente ad €

3.615,20 fino all’anno 2002 e di € 3.098,74 per l’anno 2003, diminuite negli anni successivi in

ragione di € 258,23 annue fino a € 1.807,60.

Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003 questo importo è determinato

dalla differenza tra € 3.356,97 e l’importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla

lettera e-ter) del comma 1 dell’articolo 10, ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale

istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e

successive modificazioni”.

Semplificando l’imponibile fiscale può essere definito come dato dalla differenza tra il compenso

lordo ed i contributi previdenziali.

6.9. COMPENSI ESCLUSI DAL REDDITO DEL COLLABORATORE

Si ricorda che vi sono alcune fattispecie consistenti in somme o valori che se erogati al

dipendente non concorrono alla formazione dell’imponibile fiscale.

La loro sommaria disamina porta all’individuazione dei sotto indicati casi:

Erogazioni liberali

La lettera b), comma 2, dell’articolo 48 del t.u.i.r. disciplina le erogazioni liberali prevedendo che

non concorrono alla formazione del reddito “le erogazioni liberali concesse in occasione di

festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo

d’imposta a € 258,23 …”.

Questa esenzione è subordinata alla concorrenza dei seguenti requisiti:

- L’erogazione non deve superare l’importo di € 258,23;

- Deve essere rivolta alla generalità o a categorie di dipendenti;

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- Può derivare dalla prassi aziendale ovvero da regolamento scritto;

- Non è legata ai requisiti dell’eccezionalità e della non ricorrenza;

- Deve peraltro essere concessa in occasione di una festività o di una ricorrenza.

Si precisa che il tetto di € 258,23 costituisce una franchigia. Qualora si effettui una erogazione

liberale di importo superiore solamente l’eccedenza sarà assoggettata ad imposta.

Sussidi occasionali

I sussidi occasionali sono disciplinati dalla lettera b, comma 2, dell’articolo 48 del t.u.i.r., che così

recita: “… i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del

dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996,

n.108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto

opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.172”.

Peculiarità del sussidio occasionale sono:

- L’assenza della franchigia di € 258,23 sopra commentata

- L’assenza dell’obbligo di corresponsione a categorie di collaboratori.

Si precisa infine che i sussidi in commento possono essere erogati, oltreché al singolo dipendente,

anche ai suoi familiari, intendendosi come tali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini

entro il secondo grado e che il concetto di rilevante esigenza personale è messo in collegamento

con eventi che siano tali per il collaboratore, in dipendenza delle sue condizioni economiche.

Somministrazione di vitto e prestazioni o indennità sostitutive

La lettera c, comma 2, dell’articolo 48 del t.u.i.r. prevede che non concorrono alla formazione del

reddito “le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense

organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo

giornaliero di € 5,29 …”.

Ne consegue pertanto che sono esclusi dal reddito di lavoro, se rivolti alla generalità dei

dipendenti e collaboratori o a categorie omogenee di essi:

- Il vitto somministrato dal datore di lavoro o dal committente

- Il servizio di mensa organizzato direttamente dal datore di lavoro o dal committente

- Il servizio di mensa garantito dal datore di lavoro o dal committente anche se gestito da

terzi.

Risultano invece esenti sino all’importo giornaliero di € 5,29:

- Le prestazioni sostitutive della mensa

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- Le indennità sostitutive della mensa corrisposte agli addetti a cantieri edili, strutture

lavorative a carattere temporaneo e unità produttive ubicate in zone dove manchino

strutture o servizi di ristorazione.

Servizi di trasporto

I servizi di trasporto collettivo non concorrono a formare il reddito del dipendente o del

collaboratore che ne beneficia nei seguenti casi:

- Prestazione diretta da parte del datore di lavoro o del committente

- Servizio affidato a terzi soggetti, compresi gli esercenti servizi pubblici.

Bisogna invece considerare soggetti ad imposizione fiscale i seguenti casi:

- Rimborso del prezzo del biglietto o della tessera al dipendente ovvero al collaboratore, dal

momento che manca l’affidamento a terzi del servizio di trasporto

- Indennità sostitutiva del servizio di trasporto

- Agevolazioni concesse sul prezzo del biglietto di viaggio a dipendenti e loro familiari da parte

di aziende di trasporto.

Prestiti ai collaboratori

Ulteriore fattispecie è costituita dall’erogazione di prestiti agevolati ai collaboratori che trova

disciplina nella lettera B del comma 4 dell’art. 48 del t.u.i.r..

Essa costituisce reddito imponibile nella misura del 50% della differenza tra l’importo degli

interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo

degli interessi calcolato al tasso effettivamente applicato dal committente.

Utilizzo immobile aziendale

Nel caso al collaboratore venga concesso in uso un fabbricato di proprietà dell’ente trova

applicazione la disciplina prevista dalla lettera c), comma 4, dell’art. 48 del t.u.i.r. in base alla

quale ai fini della quantificazione dell’imponibile fiscale e previdenziale “dei fabbricati concessi in

locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato

aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico

dell’utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati

concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30 per cento della

predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la

differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza,

quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del

fabbricato”.

Trasferte

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L’assimilazione del collaboratore al lavoratore dipendente determina l’applicazione delle regole sui

rimborsi analitici valide per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Precisa in merito la circolare ministeriale n. 207/2000 che “sarà applicabile anche ai rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa la disciplina delle trasferte contenuta nell’articolo 48,

comma 5, del t.u.i.r., in ordine ai limiti oltre i quali le indennità di trasferta concorrono a formare

il reddito imponibile. Al riguardo si precisa che le indennità di cui trattasi sono quelle corrisposte

allorquando il dipendente sia chiamato a svolgere una attività fuori dalla sede naturale in cui è

tenuto contrattualmente a svolgere il proprio lavoro e, pertanto, non potranno più essere dedotti

dal reddito del collaboratore i rimborsi delle spese sostenute per il raggiungimento della sede di

lavoro”.

Per quanto concerne l’ambito territoriale della trasferta i criteri sono alternativamente la sede

di lavoro del committente, se questa è chiaramente identificabile dal contratto, dalla lettera

d’incarico o dall’atto di nomina, o il domicilio fiscale del collaboratore, se non è possibile

individuare in modo chiaro la sede di lavoro.

Per quanto attiene il trattamento fiscale soccorre il quinto comma dell’articolo 48 del t.u.i.r. che

dispone quanto segue: “le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio

comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente € 46,48 al giorno, elevate a €

77,47 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di

rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito

gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso

sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per

trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi

di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di

altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in

occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di € 15,49, elevate a

€ 25,82 per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito

del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti

provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito”.

Per la gestione dell’istituto della trasferta forniamo quindi le seguenti precisazioni:

Trasferte fuori del comune:

- L’indennità erogata in modo forfettario non concorre a formare il reddito del

collaboratore nella misura massima di € 46,48 (ovvero di € 77,47 nel caso della

trasferta all’estero);

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- Il limite di esenzione di € 46,48 (ovvero di € 77,47) è ridotto di un terzo nel caso in cui

siano rimborsate le spese di vitto ovvero le spese di alloggio ovvero il vitto sia fornito

gratuitamente ovvero l’alloggio sia fornito gratuitamente

- Il limite di esenzione di € 46,48 (ovvero di € 77,47) è ridotto di due terzi nel caso in

cui siano rimborsate sia le spese di vitto che le spese di alloggio

- Nessuna riduzione deve essere operata nel caso in cui manchi il pernottamento per il

fatto che la trasferta sia inferiore alle ventiquattro ore

- Il rimborso delle spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto non

concorre a formare il reddito indipendentemente dall’ammontare

- In alternativa le altre spese rimborsate, anche non documentabili, non concorrono alla

formazione del reddito nel limite di € 15,49 (ovvero di € 25,82) al giorno.

Trasferte nell’ambito del comune

Tutte le indennità ed i rimborsi spese per trasferte all’interno del comune concorrono alla

formazione del reddito con l’unica eccezione dei rimborsi delle spese di trasporto comprovabili

con idonea documentazione proveniente dal vettore.1

6.10. MODALITÀ DI TASSAZIONE DEL REDDITO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

L’assimilazione dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa ai redditi di lavoro

dipendente determina l’applicazione delle stesse modalità di tassazione in vigore per questi ultimi.

Ciò comporta l’intervento del datore di lavoro, che assume la qualificazione di sostituto d’imposta,

il quale trattiene e versa all’erario l’imposta maturata sul compenso corrisposto.

Circa le modalità di tassazione soccorre l’art. 23 del d.p.r. n.600/1973, il quale prevede che:

“la ritenuta da operare è determinata:

A) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all’articolo 48 del testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga,

1 Sussistono altre tipologie di compensi esclusi dalla base imponibile del prestatore d’opera. Queste fattispecie non sono state trattate in quanto ritenute non compatibili con l’assetto dell’istituzione scolastica.

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con le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i

corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e

13 del citato decreto, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del

citato decreto sono effettuate se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di

spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha

effetto anche per i periodi d’imposta successivi”.

Le ritenute vengono quindi versate entro il giorno 16 del mese successivo utilizzando il modulo

denominato f24 su cui viene indicato come codice di versamento il codice 1017.

Si precisa ancora che l’assimilazione del reddito del collaboratore a quello del dipendente ha

provocato come diretta conseguenza la necessità per il committente di assoggettare il compenso

anche alle addizionali regionali e comunali.

Anche per le modalità di determinazione dell’imposta addizionale bisogna fare riferimento alle

regole introdotte per i redditi da lavoro dipendente.

6.11. LE DETRAZIONI D’IMPOSTA

Come indicato dallo stesso articolo 23 del d.p.r. n. 600/1973 i committenti debbono riconoscere

ai propri collaboratori determinate detrazioni d’imposta.

Distinguiamo due tipologie di detrazioni:

- Le detrazioni soggettive disciplinate dall’articolo 12 del t.u.i.r.;

- Le detrazioni oggettive disciplinate dall’articolo 13 del t.u.i.r..

Le detrazioni soggettive sono rappresentate dalle detrazioni per coniuge a carico e da quelle per

familiari a carico.

Le detrazioni per coniuge a carico (non legalmente ed effettivamente separato) sono

diversificate a seconda del reddito complessivo prodotto dal contribuente nel periodo d’imposta,

sono rapportate al mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste a

quello in cui le stesse sono cessate.

Con riferimento alle detrazioni per familiari a carico si precisa quanto segue:

- La detrazione per figli a carico spetta per il solo fatto di avere dei figli a carico, a

prescindere dall’età degli stessi ed è diversificata a seconda del reddito complessivo

prodotto dal contribuente nel periodo d’imposta;

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- La detrazione per altri familiari a carico spetta a condizione che il soggetto risulti

fiscalmente a carico e sia convivente con il contribuente o percepisca assegni alimentari non

risultanti da provvedimento dell’autorità giudiziaria;

- Per persone a carico ai sensi dell’articolo 433 del codice civile si intendono i figli legittimi o

legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali dei

figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti

prossimi, anche naturali; gli adottanti, i generi e le nuore; il suocero e la suocera, i fratelli e

le sorelle germani ed unilaterali, il cui redditi complessivo non sia superiore a € 2.840,51 al

lordo degli oneri deducibili e convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari

non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Le detrazioni oggettive sono costituite dalla detrazione di lavoro dipendente e dalla ulteriore

detrazione.

La detrazione di lavoro dipendente spetta a tutti coloro che percepiscono compensi per lavoro

dipendente o di collaborazione ed è differenziata a seconda del reddito annuo percepito.

Le detrazioni in commento debbono essere rapportate al periodo di lavoro nell’anno, da calcolare

in giorni con riferimento alla durata del contratto.

6.12. RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON PIÙ COMMITTENTI

Nel caso in cui un collaboratore coordinato e continuativo intrattenga più rapporti di

collaborazione, ogni sostituto di imposta deve operare le ritenute sui compensi da collaborazione

coordinata e continuativa da lui corrisposti.

In questo caso si possono ipotizzare due scenari:

- Il sostituto è in grado di prevedere l’importo complessivo dei compensi da lui corrisposti al

collaboratore nel periodo d’imposta. In tale caso egli dovrà applicare l’aliquota progressiva

per scaglioni;

- Il sostituto non è in grado di prevedere l’importo complessivo dei compensi da lui corrisposti

al collaboratore nel periodo d’imposta. In tale caso egli applicherà la ritenuta senza

rapportare gli scaglioni di riferimento.

In entrambi i casi il collaboratore può chiedere ad uno dei suoi committenti di tenere conto, in

occasione delle operazioni di conguaglio, dei redditi corrisposti dagli altri sostituti.

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6.13. ADEMPIMENTI FISCALI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA

Si segnalano brevemente i seguenti adempimenti cui il committente è tenuto in forza del

rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Operazioni di conguaglio

Ai sensi dell’art. 23, comma 3, del d.p.r. n. 600/1973, il sostituto d’imposta deve effettuare entro

il 28 febbraio dell’esercizio successivo ovvero alla data di cessazione in caso di risoluzione del

rapporto di lavoro nel corso dell’anno il conguaglio tra le ritenute operate su tutti i compensi da

lui corrisposti al collaboratore, le detrazioni di imposta riconosciute e le ritenute operate.

Il collaboratore può richiedere al committente di tenere conto, in sede di conguaglio, anche di

detrazioni d’imposta per altri oneri ovvero di oneri deducibili non sostenuti per suo tramite,

nonché di altri redditi di collaborazione percepiti da altri soggetti, anche non sostituti d’imposta.

Il collaboratore che si voglia avvalere di questa facoltà dovrà peraltro provvedere alla consegna

al committente della certificazione attestante tali redditi entro il 12 gennaio del periodo

d’imposta successivo a quello in cui sono percepiti.

Modello cud

Il sostituto d’imposta è tenuto ai sensi dell’articolo 7 bis del d.p.r. n. 600/1973 a rilasciare ai

collaboratori una certificazione – modello cud – attestante l’ammontare:

- delle somme e dei valori corrisposti

- delle detrazioni d’imposta applicate e delle ritenute versate

- dei contributi previdenziali ed assistenziali versati.

Questa certificazione deve essere consegnata al collaboratore entro il mese di febbraio

dell’esercizio successivo oppure entro dodici giorni dalla richiesta del collaboratore che abbia

cessato il rapporto in corso d’anno.

Modello 730

I collaboratori coordinati e continuativi hanno la facoltà di presentare al proprio committente

sostituto d’imposta, che sceglie di prestare l’assistenza fiscale, il modello 730 per dichiarare i

redditi posseduti nel periodo d’imposta.

Modello 770

Nel modello 770 debbono essere indicati anche i compensi erogati ai collaboratori coordinati e

continuativi che, per effetto dell’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente, trovano allocazione

nel quadro “SA”.

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6.13.1. COLLABORATORI OCCASIONALI

I soggetti che effettuano collaborazioni occasionali non determinano particolari problematiche

per l’istituzione scolastica sotto l’aspetto fiscale. In questi casi il trattamento fiscale da parte

del sostituto d’imposta si limita all’effettuazione della ritenuta d’acconto nella misura del 20% sul

compenso pattuito ed all’assolvimento dei conseguenti obblighi di versamento, certificazione e

dichiarazione già indicati a proposito dei professionisti.

6.14. ROFILI PREVIDENZIALI

Sotto l’aspetto previdenziale si premette che solamente i collaboratori coordinati e continuativi

rendono necessario l’assolvimento di determinati obblighi da parte del committente.

I collaboratori coordinati e continuativi sono soggetti all’obbligo di iscrizione all’INPS.

La legge n. 335 del 1995 ha infatti istituito una forma di tutela previdenziale obbligatoria meglio

conosciuta come “contributo previdenziale 10%” volta ad assicurare, tra gli altri, i collaboratori

coordinati e continuativi.

I collaboratori coordinati e continuativi debbono essere iscritti alla sede INPS competente per

territorio per la trattazione delle domande di iscrizione, per la gestione dei versamenti e per la

costituzione delle posizioni assicurative.

La competenza territoriale viene individuata sulla base della sede amministrativa o della

localizzazione di un’eventuale filiale dell’azienda committente.

Il collaboratore ha comunque la facoltà di procedere autonomamente alla presentazione della

domanda di iscrizione alla sede INPS nel cui ambito territoriale si trova la propria residenza o la

propria dimora abituale.

Del pari si dovrà procedere alla comunicazione alla gestione separata INPS in caso di cessazione

dell’attività di collaborazione.

La base imponibile è costituita dalla stessa base imponibile fiscale e, cioè, dal compenso lordo

depurato dei contributi a carico del collaboratore.

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Le aliquote applicabili divergono a seconda che si tratti di soggetto non iscritto ad altra forma

previdenziale obbligatoria, per il quale viene applicata, attualmente, l’aliquota del 14%

(progressivamente rivalutabile sino al 19%) e soggetto iscritto invece ad altra forma di

previdenza obbligatoria o soggetto pensionato per il quale verrà applicata l’aliquota del 10%.

Si precisa in merito che risulta a carico del collaboratore un terzo del contributo così calcolato

mentre gli altri due terzi saranno a carico del committente.

Precisiamo inoltre che l’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 281 stabilisce che il

contributo previdenziale da versare alla gestione separata non può superare complessivamente il

10% del massimale contributivo annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

Per effetto dell’entrata in vigore della duplice aliquota, i soggetti sprovvisti di altra forma di

copertura previdenziale calcolano invece il contributo massimo nella misura del 14% del massimale

contributivo annuo di cui sopra.

Al contrario non è previsto un minimale contributivo.

Per quanto attiene le modalità di versamento si ricorda che è il committente a dover assolvere

all’obbligo di versamento sia per la parte a carico del collaboratore, che gli verrà trattenuta

all’atto del pagamento del compenso, sia per la parte a carico del committente stesso.

6.15. ADEMPIMENTI DEL COLLABORATORE

Gli adempimenti del collaboratore afferiscono soltanto obblighi di comunicazione al committente

dello stato della propria situazione previdenziale ovvero obblighi di comunicazione all’INPS.

Si rammenta in merito:

- la comunicazione della sua posizione previdenziale e, cioè, se risulta pensionato o iscritto ad

altra forma previdenziale obbligatoria, onde permettere al committente di individuare

l’aliquota contributiva correttamente applicabile;

- la comunicazione che sta per superare od ha superato il massimale per l’eventuale esonero

totale dal contributo, nel caso intrattenga più collaborazioni coordinate e continuative con

diversi committenti;

- la comunicazione che è stata presentata domanda di iscrizione all’INPS.

6.16. ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE

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Il committente è obbligato alla presentazione periodica all’INPS della denuncia modello GLA che

si compone di due parti:

- Foglio riassuntivo committente mod. GLA/R;

- Riquadro collaboratore mod. GLA/C.

Nella denuncia in esame dovranno essere certificati gli importi dei contributi 10% e 14% versati

alla gestione separata dell’INPS.

6.17. PROFILI ASSISTENZIALI INAIL

Secondo quanto disposto dal d.lgs 23 febbraio 2000, n. 38, i datori di lavoro, soggetti

all’assicurazione antinfortunistica presso l’INAIL, sono obbligati ad estendere detta

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro anche ai collaboratori coordinati e continuativi.

L’estensione della tutela assicurativa a questi lavoratori è subordinata al verificarsi di due

condizioni:

- Il lavoratore svolge una delle attività protette e, cioè, un’attività che ai sensi dell’articolo 1

del d.p.r. n. 1124/65 rientra tra quelle obbligatoriamente soggette alla tutela dell’INAIL;

- Il lavoratore svolge detta attività a titolo oneroso.

Come disciplinato dal comma 2 dell’articolo 14 del d.lgs 23 febbraio 2000, n. 38 i datori di lavoro

debbono effettuare le seguenti denunce all’INAIL:

- La denuncia di esercizio in cui vengono indicati la natura dei lavori e tutti gli elementi utili alla

valutazione del rischio e alla determinazione del premio di assicurazione. Alla denuncia di

esercizio il committente dovrà allegare la denuncia nominativa, nella quale indicherà il proprio

codice fiscale, i dati anagrafici ed i codici fiscali dei lavoratori interessati, l’ammontare dei

relativi compensi pattuiti e la durata del rapporto di collaborazione. Detta denuncia dovrà

essere presentata all’INAIL cinque giorni prima dell’inizio dell’attività;

- La denuncia di variazione nella quale debbono essere indicati tutti i dati variati rispetto ad

una precedente denuncia di esercizio. Tale dichiarazione consente di estendere il rischio già

coperto dall’assicurazione in conseguenza della variazione dei soggetti da assicurare e quindi

della base imponibile da prendere in considerazione ai fini della determinazione del premio.

Detta denuncia deve essere effettuata quando l’attività svolta dal neo assunto è compresa in

una delle posizioni assicurative già accese dal committente. Si ricorda che la denuncia di

variazione va presentata entro otto giorni dalla data dell’evento.

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Anche la cessazione dell’attività deve essere comunicata all’INAIL attraverso una denuncia

nominativa da produrre contestualmente alla cessazione dell’attività lavorativa del collaboratore

e di variazione da presentare entro otto giorni dalla cessazione delle attività lavorative.

6.18. REGOLE DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Iniziamo la disamina dell’argomento precisando che la base imponibile su cui determinare il premio

è costituita “da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepite nel periodo

d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” adeguato a

minimale ovvero ricondotto a massimale.

Per la determinazione del tasso da applicare bisognerà fare riferimento “a quello dell’azienda,

qualora l’attività sia inserita nel ciclo produttivo; in caso contrario, a quello dell’attività

effettivamente svolta”.

Il committente quindi dovrà:

- Applicare il tasso in vigore nel caso in cui l’attività del lavoratore sia riferibile ad una delle

posizioni assicurative già denunciate dal committente;

- Applicare il tasso previsto per la corrispondente voce di tariffa in caso contrario.

Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che devono sostenere l’onere si precisa che,

come già visto in precedenza per la contribuzione INPS, due terzi del premio INAIL sono a

carico dell’azienda committente ed un terzo è a carico del collaboratore.

Precisiamo inoltre come la contribuzione INAIL sia soggetta sia a minimale sia a massimale.

A titolo di esempio, visto che detti limiti vengono adeguati anno per anno, si ricorda che il

minimale in vigore a decorrere dal 1° luglio 2000 ammonta ad € 11.219,51 mentre il massimale

risulta pari, con decorrenza dalla medesima data, ad € 20.836,45 annue.

Nel caso in cui il rapporto di collaborazione abbia durata inferiore all’anno bisognerà ragguagliare

detti limiti a tanti dodicesimi quanta è la durata del rapporto di collaborazione.

Sempre con riferimento al minimale ed al massimale ed all’eventuale supero degli stessi si precisa

che bisognerà applicare il criterio della percezione del compenso.

Un caso particolare si presenta quando uno stesso soggetto intrattenga uno o più rapporti di

collaborazione con soggetti diversi contemporaneamente.

Il collaboratore in questo caso dovrà comunicare a ciascuno dei committenti i compensi stabiliti

per ogni rapporto intrattenuto contemporaneamente, onde consentire a ciascuno di essi una

corretta determinazione del premio.

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A loro volta ciascun committente dovrà determinare il compenso medio mensile suddividendo

l’importo complessivo dei compensi stabiliti per i mesi o frazione di mese di durata del rapporto,

quindi sommare l’importo così ottenuto con i compensi medi mensili relativi agli altri committenti

e denunciare, qualora l’importo così ottenuto sia compreso tra i limiti minimo e massimo, quanto

effettivamente stabilito per ciascun mese di durata del rapporto, oppure, qualora l’importo sia

inferiore all’imponibile minimale mensile, la quota parte del minimale mensile medesimo,

determinata in base alla stessa percentuale derivante dal rapporto tra i compensi globali mensili

spettanti al lavoratore e quanto mensilmente stabilito per il rapporto di collaborazione; nel caso

in cui invece l’importo così ottenuto sia superiore all’imponibile massimale mensile il committente

dovrà denunciare la quota parte del massimale determinata in base alla percentuale derivante dal

rapporto tra i compensi globali mensili spettanti al lavoratore e quanto mensilmente stabilito per

il rapporto di collaborazione.

Per quanto attiene alle modalità di versamento del premio INAIL si precisa che lo stesso deve

essere corrisposto mediante il versamento di una rata anticipata da corrispondere normalmente

entro il 16 febbraio dell’anno cui la rata si riferisce e di un conguaglio (in più od in meno) da

effettuarsi entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

Il pagamento del premio INAIL può essere rateizzato in quattro rate costanti con applicazione

degli interessi per le rate successive alla prima.

6.19. ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE

Ricapitoliamo i principali adempimenti del committente come segue

Denuncia nominativa istantanea

Consiste nella comunicazione all’INAIL dei seguenti dati:

- codice fiscale azienda e posizione assicurativa INAIL

- nominativo del collaboratore in questione e suo codice fiscale

- misura dei compensi pattuiti

- data di assunzione o di cessazione del rapporto e sua durata.

Denuncia di esercizio o di inizio lavori

Almeno cinque giorni prima dell’inizio dei lavori il committente dovrà denunciare all’istituto la

natura dei lavori e fornire tutti gli elementi e le indicazioni che sono richiesti per la valutazione

del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.

Denuncia modifiche di estensione del rischio

Consiste nella comunicazione all’istituto di tutte le modificazioni di estensione e di natura

relative al rischio già oggetto di copertura assicurativa.

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Denuncia cessazione del rapporto

Questa denuncia, da presentare entro otto giorni dalla cessazione, comporta la chiusura della

posizione assicurativa, qualora questa fosse stata accesa solamente per il collaboratore.

Denuncia variazioni azienda

Consiste nella comunicazione alla sede circoscrizionale competente per territorio dell’istituto, da

parte del titolare dell’impresa, di tutte le variazioni afferenti il titolare medesimo, il suo

domicilio o residenza e la sede dell’azienda.

Denuncia sovrintendente alla gestione

Qualora il committente non sovrintenda direttamente alla gestione deve dare comunicazione

all’istituto delle generalità della persona che a tutti gli effetti lo rappresenta ai fini del d.p.r. n.

1125/1965, nonché tutte le successive variazioni e modificazioni.

Libro matricola

Sul libro matricola devono essere iscritti tutti i prestatori d’opera compresi i collaboratori

coordinati e continuativi.

Ricordiamo che per ogni prestatore d’opera debbono essere indicati cognome e nome, data e

luogo di nascita, data di ammissione in servizio, data di risoluzione del rapporto, categoria

professionale e misura della retribuzione.

Libro paga

Sul libro paga il committente, con riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi, deve

riportare gli estremi anagrafici, il compenso corrisposto nel periodo, l’imponibile previdenziale,

INAIL, fiscale, con l’indicazione di contributi, premi, IRPEF, ecc., ed il periodo di attività.

Registro infortuni

Terminiamo l’esposizione degli obblighi in capo al committente ricordando che esso deve tenere,

inoltre, il registro infortuni, sul quale vengono annotati gli infortuni occorsi ai prestatori d’opera,

le circostanze in cui essi sono avvenuti, il periodo di convalescenza, le eventuali proroghe, ecc..

6.19.1.Contratto tipo di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa

Con la presente scrittura privata, redatta in ..... Copie, tra:

X, e Y,

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si conviene e si stipula quanto segue: 1. Oggetto del contratto 1.1. Y si impegna a fornire a Y una prestazione d’opera intellettuale nel campo del commercio elettronico presso la sede di X sita in ..... alla via ..... 2. Modalità di esecuzione 2.1. Per espressa e consapevole volontà di Y, nonché per le esigenze organizzative di X, il rapporto in questione deve intendersi ad ogni effetto di natura coordinata e continuativa e libero-professionale, ancorché continuativo e coordinato, e pertanto Y svolgerà la sua prestazione senza alcun vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa ed operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare, previa comunicazione alla direzione di X, e con facoltà di svolgere la prestazione anche al di fuori della sede di X. 2.2. Per quanto innanzi concordato le parti costituite precisano che Y non intende in alcun modo far parte dell'organico di X ritenendo che la sua attività debba rimanere regolamentata esclusivamente da quanto concordato con il presente accordo dalle disposizioni normative sul contratto d'opera professionale. 3. Durata del contratto 3.1. Il contratto avrà la durata di un anno a partire dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non interverrà un'esplicita disdetta da effettuarsi per ciascuna delle parti a mezzo di raccomandata a.r. due mesi prima della scadenza della durata annuale del contratto. 4. Compenso della prestazione 4.1. Per la prestazione innanzi descritta, X si impegna a corrispondere ad Y l'importo complessivo annuo di euro ..... al lordo delle ritenute fiscali. Tale importo potrà essere erogato a scadenze mensili posticipate, ripartendo per 12 il corrispettivo annuo a decorrere dalla data di inizio della prestazione previa esplicita richiesta di Y. 4.2. All'atto della corresponsione degli importi mensili o annuali, Y rilascerà regolare fattura per le somme indicate con le maggiorazioni e ritenute di legge. 4.3. Le parti espressamente riconoscono che l'importo innanzi concordato, comprese le eventuali prestazioni accessorie, è comprensivo di tutto quanto spettante ad Y, il quale non potrà avere null'altro a pretendere, nè nel corso del rapporto, nè a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione o causale estranea alla natura del rapporto d'opera professionale. 5. Clausola di rinvio 5.1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito, le parti si riportano alla disciplina contenuta negli artt. 2222 e seguenti del codice civile. Luogo e data Firme 6.20. CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE - (ART. 41)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 del D.M. 44/2001 le istituzione scolastiche possono

concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati. Ovviamente viene

accordata la preferenza a quei soggetti che per finalità statutaria per l’attività svolta o per altri

motivi abbiamo in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei

problemi dell’infanzia e dell’adolescenza, ovverosia nell’ambito di applicazione, nell’ambito di

interesse appunto dell’attività scolastica. Inoltre è fatto divieto di concludere accordi di

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sponsorizzazione con quei soggetti le cui finalità od attività siano in contrasto anche di fatto

ovverosia nel loro pratico svolgimento con la funzione educativa e culturale della scuola.

CASI PRATICI

1) Il Consiglio di Istituto delibera di stipulare un contratto di sponsorizzazione della durata di

tre anni con la ditta Mondo Rubber , produttrice di materiali in gomma, per centri sportivi e

palestre.

La scuola chiede alla ditta:

- la partecipazione alle spese di manutenzione delle palestre, compresi gli

spogliatoi e locali pertinenti, secondo modalità da concordare da volta in volta;

- la fornitura di palloni o attrezzature sportive di vario genere.

La scuola si impegna a:

- riportare il nome e/o il logo della ditta:

a) sulla documentazione che accompagna iniziative di carattere sportivo;

b) su striscioni pubblicitari;

c) sulle maglie delle squadre di pallavolo della scuola.

2) - La scuola sorge nei pressi della stazione ferroviaria e delle autolinee, su una strada di inteso

passaggio, in una zona industriale priva di banche vicine. Il Consiglio di Istituto delibera di

proporre alla Banca l’apertura di un punto Bancomat nella scuola, fruibile dalla strada, con

l’insegna. Chiede finanziamenti per gli acquisti di macchine o strumenti per l’importo di 2500 €

all’anno.

PROFILI CIVILISTICI

I contratti di sponsorizzazione si raggruppano in diverse categorie a seconda della loro funzione

economico sociale. Si tratta di contratti generali latusensu di pubblicità che le imprese stipulano

invece di promuovere in modo immediato, in modo diretto, i loro prodotti. Questi contratti sono

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finalizzati a far promuovere e a promuovere la conoscenza della propria immagine e quindi solo in

modo indiretto, solo in modo mediato la produzione della loro azienda.

E’ ovvio che con questo contratto, questo veicolo promozionale può variare e svariare nella più

vasta gamma di attività che si possono conoscere, quindi può andare dall’associazione sportiva,

dall’ente lirico, alle istituzione concertistiche, al singolo atleta, alle emittente televisiva, all’ente

promotore di una mostra d’arte, alle fondazioni scientifiche e ultimamente anche, quindi, alle

istituzioni scolastiche.

La classificazione dei contratti di sponsorizzazione può essere sintetizzata in quattro tipo di

specie contrattuali:

1) abbinamento

E’ una specie contrattuale mediante la quale la singola azienda, la singola impresa denominato

sponsor abbina il proprio nome, combina la propria immagine a quella di un veicolo

promozionale detto lo sponsee che può essere costituito da più persone, squadra sportiva

come da persona singola, atleta, nel caso calzante della istituzione scolastica potrebbe

essere un avvenimento sportivo, culturale, un avvenimento qualsiasi dell’attività oppure la

stessa attività scolastica cioè la sponsorizzazione del nome da parte della scuola stessa.

2) il pool

Specie contrattuale mediante la quale più imprese collegate tra di loro e per lo più

consorziate con la specifica finalità di effettuare insieme la sponsorizzazione di un soggetto,

di una organizzazione, oppure di un evento. Può essere un insieme di aziende, ad esempio

potrebbe trattarsi di aziende metalmeccaniche, aziende particolari, aziende artigiane, che si

costituiscono in un consorzio e tramite questo sponsorizzano un istituto scolastico, un

istituto professionale, che serve a creare, comunque, sia da un lato a pubblicizzare la loro

qualità, la loro azienda, e dall’altro a creare, a formare, a personalizzare il lavoro degli

studenti verso questo tipo di attività

3) merchandising

E’ una specie contrattuale con cui l’impresa, con cui l’azienda si assicura lo sfruttamento ai

fini pubblicitari di una notorietà di immagine di un logo di un marchio di un singolo di cui un

soggetto individuale o collettivo famoso ha diritto di disporre; non dovrebbe essere una

fattispecie calzante per l’istituzione scolastica.

4) sponsorizzazione in senso stretto (stricto sensu)

E’ una specie contrattuale con cui l’impresa o più imprese non collegate promuovono la propria

immagine e la conoscenza della loro propria attività finanziando in modo continuativo un

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soggetto, una organizzazione senza personalità giuridica, ovvero nel tempo un evento

scientifico, culturale, specifico di varia durata senza che con questo si crei un abbinamento

tra le singole immagini, tra le singole realtà, azienda ed istituzioni scolastiche.

La funzione economica sociale comunque di questi tipi contrattuali di sponsorizzazione fatta

eccezione per il merchandising è la promozione della conoscenza e dell’immagine dell’impresa

o delle imprese sponsor e ovviamente per contro il finanziamento dello sponsorizzato

ovverosia dello sponsee.

Ovviamente come tutti i contratti esistono delle controparti: le controparti del contratto di

sponsorizzazione sono:

• l’impresa sponsor e lo sponsee oppure un’agente di questi.

Perché si dice un’agente di questi: perché è prassi corrente nel settore pubblicitario che

tanto i media della comunicazione quanto i soggetti individuali oppure collettivi che sono,

diciamo, potenzialmente veicoli di comunicazione di massa stipulino con delle agenzie

organizzate contratti mediante i quali attribuisco in esclusiva, appunto, a queste agenzie lo

sfruttamento della loro capacità di comunicazione.

La controparte è la società o l’associazione sportiva o varie associazioni particolari, nel

nostro caso, invece tralasciamo il discorso della sponsorizzazione sportiva, anche se

effettivamente potrebbe interessare, perché le istituzione scolastiche sono potenzialmente

in grado di organizzare attività sportive, manifestazioni sportive, ed eventi, mediante i quali

è possibile appunto utilizzare la sponsorizzazione, utilizzare lo sponsor.

L’attività di sponsorizzazione ha avuto una vasta applicazione ultimamente nei confronti degli

enti lirici, delle istituzioni concertistiche, trasmissioni televisive, ed ora con l’introduzione

dell’art. 41 del decreto interministeriale n. 44/2001, ovviamente il settore cultura può

comprendere benissimo anche le istituzioni scolastiche.

Il contratto di sponsorizzazione ha la natura di un contratto a prestazioni corrispettive, sia

pure trattasi un contratto atipico, cioè non tipizzato dalla pratica: contratto aprestazione

sinallagmatico cioè nel senso che la prestazione di una parte è corrispettivo della

prestazione dell’altra.

Inoltre può trattarsi di un contratto di durata, oppure di un contratto ad esecuzione

continuata o periodica, in quanto a fronte di prestazioni continuative vi è la corresponsione di

un corrispettivo, oppure può essere un contratto a prestazione istantanea al quale la

prestazione oggetto dell’accordo, indipendentemente dalla durata richiesta per il suo

svolgimento o per l’adempimento della parte nell’istante in cui questo contratto viene portato

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a termine, e quindi nel momento in cui è utilizzato dalla controparte, sia la corresponsione del

corrispettivo: in questo caso trattasi di una prestazione istantanea che si esaurisce

nell’ambito di una prestazione ben definita.

Indipendentemente dalla nuova tipicità delle istituzioni scolastiche, nella maggior parte dei

casi, le sponsorizzazioni assumono la tipologia di sponsorizzazioni tecniche, nel senso che lo

sponsor corrisponde allo sponsee non una somma di denaro, bensì servizi relativi alla propria

attività.

Potrebbe trattarsi, nel caso di una istituzione scolastica, ovvero di un istituto industriale di

una fornitura da parte di una azienda, di una determinato macchinario, prodotto, di una

particolare serie di servizi, per cui a fronte di tale prestazione, il soggetto sponsorizzato a

titolo, quindi, di controprestazione ed in forza, appunto, dei reciproci obblighi contrattuali,

pubblicizza nel corso dell’evento, nel corso dell’attività nell’ambito scolastico, l’impegno e la

collaborazione assunta nei confronti dello sponsor.

Riguardo alla forma del contratto di sponsorizzazione, si può affermare che non esiste una

formula valida e richiesta per la validità del contratto e per la sua efficacia: infatti, i

contratti la cui redazione deve avvenire, pena la nullità, per iscritto, sono enucleati

specificatamente dal C.C. all’art. 1350.

La forma scritta può peraltro essere imposta dalla natura del soggetto, dalla organizzazione

che costituisce la controparte del contratto, dall’eventuale eccezionale gratuità del

contratto stesso, o comunque sia, per una forma di tutela della istituzione scolastica stessa.

In tal caso il contratto prende la connotazione di accordo “ad probationem”, ovvero, facente

prova e testo degli accordi che vengono sottoscritti dalle parti.

PROFILI FISCALI

Ai fini per l’inquadramento giuridico fiscale delle istituzioni scolastiche, il decreto

interministeriale n. 44/2001 all’art. 1 stabilisce che le istituzione scolastiche sono inquadrate

come soggetti di diritto pubblico e come tali rientrano nella disciplina specifica dell’art.88 del T.

U. delle imposte dirette in merito all’inquadramento fiscale dello stato e degli enti pubblici, quindi

al comma 1: lo stato e gli enti pubblici non sono soggetti d’imposta; al comma 2 invece: non

costituiscono esercizio di attività commerciale, tra le altre, l’esercizio di funzione statali da

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parte di enti pubblici, quindi, le istituzioni scolastiche nell’ambito dello svolgimento della loro

attività non svolgono attività di tipo commerciale.

Quindi l’attività istituzione delle scuole non è soggetta ad Irpeg, mentre ogni manifestazione di

capacità contributiva diversa da quella istituzionale è soggetta a tributo Irpeg.

Nei riguardi dell’inquadramento generale ai fini Iva, la istituzione scolastica a fronte

dell’esercizio di attività commerciale è soggetta ad Iva e quindi a tutti gli adempimenti ed

obblighi previsti dal DPR 633/72 e successive modificazioni a partire quindi da un possesso di un

numero di partita Iva.

L’art. 4 del DPR 633/72 indica delle presunzione assolute di commercialità per le attività di

seguito elencate ancorché esercitate da enti pubblici e quindi ancorché esercitate da istituzioni

scolastiche.

Esse sono:

• cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita,

• gestioni di fiere ed esposizioni,

• gestioni spacci vari interni,

• gestioni di mense e somministrazione di pasti,

• trasporti di persone,

• pubblicità commerciale ovverosia sponsorizzazioni.

Allora se queste attività commerciali sono svolte in via occasionale e senza organizzazione di

impresa, non è necessario ovviamente il possesso di partita Iva ed i relativi redditi vanno inclusi

tra i redditi diversi ai soli fini dell’imposizione diretta art. 81 del T.U. quindi le attività

commerciali compresa la sponsorizzazione non sono soggetti ad Iva se prive del presupposto

soggettivo della organizzazione.

Per l’ art.108 del TUIR avuto riguardo al reddito complessivo degli enti non commerciali di cui

all’art. 87 del TUIR lo stesso è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle

categoria redditi diversi redditi, redditi di impresa, redditi di capitali, redditi fondiari.

Lo stesso art. 108 specifica che non sono considerate attività commerciali e quindi non sono mai

soggette ad Irpeg le prestazione di servizi non rientranti nell’art. 2195 del C.C. cioè quelle che

non richiedono l’iscrizione nel registro delle imprese, rese in conformità alle finalità istituzionali

dell’ente, senza alcuna forma di organizzazione d’impresa ed i cui introiti non eccedano i costi di

diretta imputazione.

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Quelle che, invece, esercitano attività di cessione di beni o prestazione di servizi al di fuori

dell’attività istituzionale cioè al di fuori dell’attività di insegnamento didattico, possono trovarsi

in uno di questi tre casi:

a) l’attività prestata resa in conformità a finalità istituzionali dell’ente è svolta senza

specifica organizzazione e dalla stessa derivano corrispettivi che non eccedono i costi di diretta

imputazione: in questo caso non si ha nessun presupposto impositivo ai fini Irpeg.

b) l’attività prestata è svolta sporadicamente senza una particolare organizzazione, ma dalla

stessa derivano dei corrispettivi che eccedono i costi di diretta imputazione: in questo caso si

verifica il presupposto impositivo dell’Irpeg, qualificando però il reddito come reddito diverso.

c) l’attività prestata è svolta con carattere di continuità ed avvalendosi di una struttura di

impresa con l’addebito dei corrispettivi a prezzo di mercato: in questo caso si verifica il

presupposto impositivo Irpeg, qualificando il reddito come reddito d’impresa. In questo ultimo

caso l’istituzione scolastica è obbligata a tenere una propria contabilità separata.

Nel caso prospettato al punto 1) possono ricorrere le condizioni di cui al precedente punto a), se

la sponsorizzazione

della Mondo Rubber si limita a coprire i soli costi di diretta e specifica imputazione; mentre si

rientra nel caso

c) qualora la sponsorizzazione della società stessa sia tale per cui, l’esborso non rappresenti la

semplice copertura parziale

o totale dei costi ma corrisponda ad un importo tale da raffigurare un vero e proprio

corrispettivo per la istituzione scolastica, con supero del costo sostenuto dalla scuola stessa.

Il caso prospettato al punto 2) si ritiene ricada esclusivamente nella previsione del punto c)

trattandosi di vero e proprio corrispettivo.

Ai fini Iva il discorso si fa molto più delicato ed è molto più definito. Infatti l’art. 4, come

abbiamo detto prima, definisce come presunzione assoluta di commercialità la pubblicità

commerciale: il che vuol dire, che, tranne nel caso in cui questa attività sia svolta in via

occasionale e senza organizzazione di impresa, rientra nel presupposto soggettivo di imponibilità

Iva; occasionalità e mancanza di organizzazione sono dei concetti abbastanza aleatori abbastanza

difficili da determinare. Occorre stare molto attenti a questi tipi di definizioni.

Qualora una manifestazione si svolga una-tantum e non ripetitiva, tale attività potrebbe essere

considerata occasionale e quindi esercitata senza organizzazione d’impresa.

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Qualora la stessa manifestazione dovesse svolgersi annualmente a tempi predeterminati,

ancorché fosse effettuata con le stesse caratteristiche di cui all’esempio precedente e con lo

stesso tipo di sponsorizzazione, pur tuttavia in questo caso sarebbe difficile sfuggire

dall’inquadramento di tipo Iva, a prescindere dal fatto il corrispettivo sia un reddito diverso o

sia un reddito soggetto a reddito d’impresa.

Nella situazione prospettata al caso n. 1) può succedere che non trattandosi di dazione di denaro,

l’impresa sponsor che corrisponde o una determinata prestazione o un determinato bene e il

soggetto sponsorizzato, ritengano esaurito il loro obbligo contrattuale con la compensazione delle

reciproche prestazione omettendone la registrazione, la regolarizzazione sul piano fiscale ai fini

Iva: fatturazione, registrazione e dichiarazione.

Ovviamente questo non è assolutamente permesso perché ai sensi dell’art. 11 del DPR 633/72 la

prestazione di servizi effettuata in corrispettivo di altra cessione di beni o prestazione di servizi

sono soggetti all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.

Quindi in questo caso non si tratta di una compensazione, ma si tratta di reciproche autonome

fatturazioni reciproche autonome prestazioni con obbligo di reciproche ed autonome

fatturazioni, e con conseguenti obblighi di registrazioni e dichiarazioni.

Ogni operazione ai fini Iva imponibili e assoggettata all’imposta con la percentuale di Iva di

importo corrispondente al quel tipo di prestazione e per contro si ha l’accettazione della

controprestazione con la imposizione relativa alla percentuale Iva inerente appunto alla

controprestazione.

La cessione di beni e la prestazione di servizi in corrispettivo di altre cessioni o prestazioni devo

essere considerate agli effetti del valore aggiunto quali operazioni a sé stanti.

Infatti è stato precisato già nel principio ispiratore e nella relazione del decreto istitutivo

dell’iva che la prestazione in corrispettivo di altre cessioni o prestazioni devono essere

considerate quali operazioni a sé stanti: é stato quindi determinato che la norma trova la sua

giustificazione in base ad esigenze di carattere tecnico fiscale oltre che soprattutto

nell’esigenza di incidere su entrambi i beni e servizi scambiati.

L’obbligazione tributaria quindi si considera sorta nel momento in cui è stata effettuata in ordine

temporale la secondo prestazione costituendo questa il corrispettivo della prima così com’è stato

ribadito dal ministero con la risoluzione 26/5/2000 n.75/E

Poiché nel caso di operazioni permutative manca il corrispettivo quindi manca l’importo, la

dazione di denaro, la base imponibile è costituita dal valore normale del bene o del servizio che

forma oggetto di ciascuna di esse art. 13 comma 2 lettera d del DPR 633/72.

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Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente

praticato per beni e servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al

medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata

l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per la determinazione del valore normale si fa riferimento in quanto possibile al listino e alla

tariffa dell’impresa che ha fornito i beni ed i servizi, art.14 comma 3 e comma 4 DPR 633/72.

Nel caso di imposizione diretta come principio generale vale l’art. 9 del DPR 917/86 ovverosia la

valutazione al valore normale dei servizi da cui sono costituiti.

L’Amministrazione fiscale in casi simili considera questa una violazione di tipo sostanziale anche in

mancanza di debito d’imposta, quindi l’amministrazione finanziaria qualora venga posta in essere

una attività di questo genere, ossia una omessa fatturazione, trattandosi di compensazione

ritiene violate le seguenti norme: omessa fatturazione e registrazione da parte di entrambi i

soggetti Iva in qualità di prestatori di servizi, per acquisto di servizi senza emissione di fattura

da parte di entrambi i soggetti in qualità di committente.

Diciamo che a parte il discorso sportivo nel nostro caso la sponsorizzazione per quanto riguarda il

settore culturale può riguardare diverse attività: spettacoli culturali, teatrali, mostre di pittura,

premi librari, organizzazione di convegni, restauri, ecc.

Le imprese che effettivamente sostengono oneri per le suddette sponsorizzazioni giudicano

ovviamente per questi tipi di attività un ritorno d’immagine e di diffusione del marchio tra i

potenziali consumatori, tra i potenziali visitatori, tra i potenziali allievi, e quindi un incremento

delle vendite dei prodotti legati alle sponsorizzazioni.

Ovviamente le aziende che sostengono delle sponsorizzazioni per permettere alle istituzioni

scolastiche di svolgere talune attività particolari sempre in campo didattico ed istruzione quali

possono essere ad esempio la pubblicazione di giornali scolastici, di manufatti realizzati dagli

alunni, ecc… ritengono di poter ottenere un riscontro positivo derivante dalla pubblicizzazione da

parte della scuola di queste attività, sia in termini di immagine che di successivi incrementi di

fatturato.

Per quanto riguarda il discorso per le istituzioni scolastiche, le spese di sponsorizzazione hanno

una peculiarità: se l’attività svolta commercialmente è una attività di tipo continuativo e

organizzata sotto forma di impresa, sarà assoggetta sia ad Iva che ad imposte sui redditi; se

altrimenti viene svolta sotto forma di attività diversa sarà assoggettata ai fini Irpeg come

reddito diverso, qualora non si limiti a coprire i costi diretti della gestione del servizio o dei

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servizi sponsorizzati, mentre, invece, rientrerà totalmente nell’ambito della prestazione

soggetta ad Iva.

Discorso diverso ma che non riguarda, appunto, le istituzioni scolastiche, è ai fini fiscali la

individuazione del contratto di sponsorizzazione tra spese di sponsorizzazione come spese di

pubblicità o spese di rappresentanza, ai fini della detrazione fiscale da parte della società che

sopporta la sponsorizzazione.

Riguardo ad una innovazione dei giorni d’oggi, per esempio la promozione è uno dei fattori chiave

del successo dei siti web e gli strumenti per aumentare la notorietà del sito non mancano:

campagne pubblicitarie, mezzi di comunicazione di massa on-line, segnalazioni siti più frequentati

dalla rete, motori di ricerca, creazioni di comunità virtuali, chat, per attrarre i visitatori ed altro

ancora.

Un mezzo comune di promozione in rete sono i cosiddetti bunners, ovvero gli striscioni

pubblicitari animati o meno che attirano l’attenzione del navigatore internet per segnalargli

eventualmente i contenuti o i servizi offerti dal servizio web: contenuti cui il navigatore stesso

può accedere collegandosi direttamente con il sito oppure collegandosi con il messaggio

pubblicitario.

Per ampliare la platea la gamma di questi contatti, gli operatori internet si accordano per lo

scambio reciproco di questi bunners, soprattutto quando il contenuto è affine per una

determinata area di businnes, per una determinata area di affari.

In pratica si attua un accordo mediante il quale un sito web cede gratuitamente spazio

promozionale ad un altro sito, ottenendo da quest’ultimo l’ospitalità gratuita sulle sue pagine web.

Questo potrebbe trattarsi anche in operazioni che possono essere svolte dalle istituzioni

scolastiche, comunque, per la promozione dei loro siti, per la promozione e lo svolgimento delle

loro attività, sia istituzionali che non.

E’ ovvio che al di là e al di sotto di questa gratuità esiste un rapporto sottostante di scambio: vi

sono due prestazioni distinte, l’una corrispettiva all’altra.

Il primo operatore concede al secondo lo spazio pubblicitario sulle pagine del proprio sito in

cambio dell’impegno di quest’ultimo ad offrire il proprio sito come veicolo di propaganda del

primo: quindi, ci sono due schemi contrattuali distinti aventi una prestazione corrispettiva di

servizi di pubblicità o meglio di sponsorizzazione, in cui lo sponsor riconosce allo sponsee, cioè il

mezzo pubblicitario, un corrispettivo in natura, una dazione in luogo del pagamento assumendosi

una obbligazione nei confronti dello sponsee che diviene a sua volta sponsor del primo operatore.

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Sul piano civilistico è stato evidenziato che lo scambio alla pari di bunners, dev’essere

contabilizzato solo se è prassi della società ricevere un tipo di compenso per questo servizio; dal

punto di vista fiscale, il contratto ha prestazione corrispettive, quindi sinallagmatico, e

assimilato ad una doppia vendita con corrispettivo in natura.

Ai fini delle imposte dirette si considera il valore normale, mentre ai fini Iva. si rientra nel

discorso già fatto, per cui comporta questa operazione la emissione di singole fatture separate

con singola attribuzione del tributo e con distinta fatturazione dei corrispettivi in natura.

Per quanto concerne il momento impositivo, per la prestazione di servizi coincide con il

pagamento del corrispettivo.

Con riferimento allo specifico caso, occorre riferirsi al momento di ultimazione della obbligazione

istintiva, essendo la dazione in pagamento, l’adempimento di una obbligazione.

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito nel caso in cui il corrispettivo di una prestazione sia

rappresentato da un’altra prestazione, i due corrispettivi si intendono soddisfatti attraverso la

loro compensazione finanziaria che è rappresentata dalla data di adempimento delle obbligazioni

(sinallagmaticamente) contrattualmente assunte.

Un ultimo accenno è doveroso farlo qualora il rapporto intercorrente tra la società

“sponsorizzatrice” e la istituzione scolastica non sia definibile come rapporto sinallagmatico,

ovvero mancante di corrispettivo, ovvero di obbligo di controprestazione.

In questo caso vertiamo nel classico concetto di “liberalità”.

Concetto molto affine alla sponsorizzazione ma che si differenzia da questa, proprio perché il

compenso, la dazione di denaro che viene offerta alle istituzioni scolastiche non comportano da

parte di queste ultime alcun obbligo contrattuale.

Ovviamente in questo caso la istituzione scolastica non è soggetta ad alcun adempimento fiscale.

6.20.1. Contratto tipo di sponsorizzazione

Tra X, (istituto scolastico)…. e Y, con sede in ..... Rappresentata dal suo legale rappresentante sig. ....., 6.20.1.a.1. Premesso - che X ha un numero di iscritti pari a ……studenti;

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- che Y è una società che realizza ………………. Dedicate agli studenti nei campi artistico \storico \…….; - che Y accetta di avvalersi ai fini promozionali e di divulgazione del proprio nome del veicolo pubblicitario connesso all'attività di X. 6.20.1.a.1.1. Tutto ciò premesso e considerato tra le parti come sopra rappresentate

si stipula e conviene quanto segue: 1. Premesse 1.1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto. 2. Obbligazioni di X: assunzione e denominazione 2.1. X si impegna a fornire ………………………, come contrassegnate nell’allegato “a” al presente contratto, quale veicolo pubblicitario a Y per il biennio ....., con le seguenti modalità: A) tutto ciò sopra descritto dovrà contenere la scritta «Y» secondo modalità che saranno convenute di volta in volta tra le parti; B) ogni giorno X si impegna a tenere visibili le scritte Y. 3. Obbligazioni dello sponsor: corrispettivo 3.1. Y riconosce, a corrispettivo della pubblicità così rappresentata, un contributo annuale di euro ...., che verrà versato a X secondo le seguenti modalità: ..... 4. Limitazione pubblicità di terzi 4.1. X potrà contrarre altri rapporti pubblicitari, che però non dovranno mai porsi in contrasto con Y. Tali eventuali rapporti dovranno essere comunicati a Y. 5. Foro competente Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il foro di ... Luogo, lì ..... Firme 6.21. CONTRATTO DI FORNITURA DI SITO INFORMATICO - (ART. 42)

Ai sensi dell’art. 42 del D.M. 44/2001 le istituzioni scolastiche, nell’esercizio dei compiti di

formazione ed educativi, hanno la facoltà di stipulare contratti di fornitura di siti informatici.

Tale contratto di fornitura è generico e comprende una molteplicità di figure contrattuali

eterogenee:

1) acquisto o richiesta d’uso a tempo determinato di elaboratori elettronici;

2) acquisto o richiesta di licenza d’uso a tempo determinato di un software già esistente o

progettato su richiesta dell’utente;

3) affidamento a terzi dell’attività di acquisizione, elaborazione e/o diffusione dei dati.

In base a tale articolo nei contratti relativi alla richiesta d’uso a tempo determinato di hardware

e software o affidamento a terzi di attività di acquisizione ed elaborazione dati sui propri

terminali è necessario individuare sempre un responsabile per ogni accesso in rete e quindi

garantire la fornitura di una chiave di accesso individuale ai singoli che accedono alla rete.

Tale servizio risulta determinante nella scelta per la stipulazione di convenzioni con operatori che

assicurino la fruizione di accessi individuali agli studenti.

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Nella valutazione dell’offerta inoltre si deve tenere conto anche del costo della fornitura del

servizio di utenza telefonica.

CASI PRATICI

1) ACQUISTO O RICHIESTA DI USO A TEMPO DETEMINATO DI HARDWARE

L’Istituto scolastico intende acquistare dalla ditta F.T.L. Informatica degli elaboratori

elettronici per allestire l’aula computer.

6.21.1. Si tratta di 20 Pentium III, con ampia capacità di memoria, video con schermo

piatto, tastiera, mouse e software Windows con World ed Excell installati;

scheda magnetica con chiave di accesso ad internet personalizzata.

6.21.2. Il prezzo pattuito è di Euro 1.700 per singolo computer.

2) ACQUISTO O RICHIESTA DI LICENZA D’USO A TEMPO DETERMINATO DI SOFTWARE.

L’I.T.C.S. organizza per i suoi allievi del quinto anno un corso trimestrale di contabilità su

computer. Per tale ragione ha contattato la società Dylog s.p.a per la fornitura di un

server con annesso software fruibile da venti computer in rete con chiave di accesso

personalizzata.

Il costo a trimestre è di Euro 550,00.

3) AFFIDARE A TERZI ATTIVITA’ DI ACQUISIZIONE. ELABORAZIONE E DIFFUSIONE

DEI DATI

Il responsabile dell’Associazione degli Amici della Montagna ha presentato alla scuola la richiesta

di elaborazione di informazioni relative ad iniziative ed esperienze del gruppo, per la diffusione

successiva del sito sul server di cui l’Associazione dispone in comodato d’uso. Lo spazio sarà di 20

Mb. Il committente fornirà dati e fotografie da trattare.

Il lavoro sarà concluso in tre mesi.

Il Consiglio di Istituto delibera il compenso forfetario di 400 €.

PROFILI CIVILISTICI

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CASO 1). La disciplina dettata dal codice civile vale per l’acquisto di beni mobili tiene conto della

necessità di una rapida ed efficace tutela dei contraenti e di una maggiore agilità della normativa

in considerazione della particolare natura del commercio mobiliare.

(Vedere considerazioni già proposte nello sviluppo del caso di alienazione di beni e servizi

prodotti dall’istituzione scolastica. Articolo 38 D.M. 44/2001).

CASO 2). Il codice civile tratta la locazione come il contratto col quale una parte si obbliga a far

godere all’altra una cosa (nel nostro caso) mobile per un dato tempo verso un determinato

corrispettivo (Art.1571 c.c.).

OBBLIGHI DEL LOCATORE.

Il locatore ha l’obbligo di consegnare al conduttore la cosa locata in buon stato di manutenzione,

mantenerla in stato da servire all’uso convenuto e garantirne il pacifico godimento durante la

locazione. Pertanto tutte le riparazioni tranne le piccole manutenzioni sono a carico del locatore,

ma in ogni caso il conduttore deve avvisare per riparazione urgenti.

Il conduttore salvo patto contrario ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il

contratto senza il consenso del locatore.

VIZI DELLA COSA LOCATA.

Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo

apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o

una riduzione del corrispettivo salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente

riconoscibili. Al locatore è tenuto al risarcimento del danno se non prova di avere senza colpa

ignorato i vizi stessi al momento della consegna. Tale disposizioni si applicano anche per vizi

sopravvenuti nel corso della locazione.

OBBLIGHI DEL CONDUTTORE.

Il conduttore deve prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di

famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che altrimenti presumersi

dalle circostanze. Inoltre versare il corrispettivo nei termini convenuti.

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso

della locazione anche in caso di incendio qualora non dimostri che gli eventi siano accaduti per

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cause a lui non imputabili. E’ pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da

persone che egli ha ammesse anche temporaneamente all’uso e al godimento della cosa.

Tutto ciò in quanto il conduttore deve restituire la cosa locata nello stato medesimo in cui l’ha

ricevuta in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti salvo il deterioramento

o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto. I beni mobili devono

essere restituiti nel luogo dove sono stati consegnati. Se si ritarda la consegna dalla data

pattuita, il conduttore è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna,

salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno.

CASO 3). Civilisticamente tale caso è regolato dalle disposizioni generali relative alla

compravendita di prestazioni di servizi

PROFILI FISCALI.

In base al TUIR, il prezzo sostenuto per la locazione di hardware e/o software e il costo relativo

all’acquisto di un servizio offerto da terzi sono integralmente deducibili dal reddito nell’anno di

effettivo esborso della spesa.

Invece il costo sostenuto per l’acquisto di beni mobili, in base all’art. 67 del TUIR, deve essere

ripartito in quote annuali costanti che sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in

funzione del bene.

6.21.3. Contratto tipo di fornitura di sito informatico

1) Contratto tipo di acquisto o locazione di hardware Con la presente scrittura privata, redatta in ..... copie, tra: X FTL Informatica e Y, Istituto scolastico premesso che:

• la ditta X,svolge attività di vendita dei seguenti prodotti informatici; • l’Istituto scolastico Y, secondo il documento contabile annuale, ha deciso di acquistare i

beni così come sopra descritti ovvero

• la ditta X,svolge attività di locazione e vendita dei seguenti prodotti informatici; • l’Istituto scolastico Y, secondo il documento contabile annuale, ha deciso di prendere in

locazione i beni così come sopra descritti si conviene e si stipula quanto segue:

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1. Oggetto 1.1. X vende (o cede in locazione) a Y i seguenti beni mobili: (segue descrizione del bene: numero, dimensioni, marca, qualità, caratteristiche, natura, ecc.). 2. Prezzo 2.1. Il prezzo della compravendita (della locazione) è fissato in euro…………, che Y versa a X contestualmente alla consegna dei beni,dietro quietanza rilasciata da Y. Ovvero 2.1. Il prezzo dei beni è fissato in euro ....., che Y verserà a X in ..... rate mensili di euro ..... cadauna. 3. Consegna 3.1. X consegna a Y i suddetti beni mobili entro ….dalla stipula del presente contratto. Y, pertanto, libera X da ogni obbligo relativo ad essa Ovvero X consegna a Y i suddetti beni mobili entro ….dalla stipula del presente contratto. Y si impegna ad usarla con la diligenza del buon padre di famiglia ed a restituirla entro il…. 4. Garanzia di X 4.1. X garantisce a Y la piena proprietà della cosa e la libertà di essa da ogni vincolo, garanzia reale e diritti di terzi. Ovvero 4.1. X non risponde della presenza di vincoli che non derivino da fatto proprio. 4.2. X garantisce la perfetta idoneità della cosa all' uso e l' immunità da vizi per il tempo. Ovvero 4.2. X non risponde dei vizi o difetti della cosa non derivanti da fatto proprio. Ancora Garanzie di Y: Y nomina quale responsabile dell’uso degli hardwares il sig. . Il quale fornirà una chiave d’accesso individuale ai fruitori de singoli casi di accesso alla rete. 5. Spese 5.1. Le spese del contratto ed ogni altra spesa accessoria sono poste a carico di Y. 6. Clausola risolutiva espressa 6.1. Il presente contratto si intende risolto di diritto nel caso in cui Y sia inadempiente alle modalità di pagamento previste, nel termine o nella quantità. In tale evenienza competerà a X il diritto al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro_______________. 7. Foro competente o Collegio Arbitrale. Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il foro di ________ Oppure Qualsiasi controversia che insorgesse fra le parti relativa alla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà deferita al giudizio di un Collegio che siederà in _________ composto di tre arbitri. I primi due nominati (uno ciascuno) dalle parti e il terzo nominato dai primi due arbitri d' accordo fra loro ovvero, in difetto, dal presidente del Tribunale di __________, al quale e' altresì deferita la nomina del secondo arbitro qualora la parte interessata non vi provveda entro_______ giorni dalla notifica della nomina del primo. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto. Luogo, lì ……… Firme 2. Contratto tipo di richiesta di licenza d’uso di software a tempo determinato. Con la presente scrittura privata, redatta in ..... copie, tra:

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X, società fornitrice di software E Y, Istituto scolastico, premesso che:

- X, sviluppa e fornisce software (descrizione)con eventuale server di supporto - Y, l’Istituto scolastico, secondo il documento contabile annuale, ha deciso di locare i prodotti così come sopra descritti ;

ovvero * è intenzione di Y acquistare i servizi descritti; si conviene e si stipula quanto segue: 1. Oggetto X fornisce a Y i seguenti servizi: (segue descrizione del servizio) 2. Prezzo 2.1. Il prezzo del servizio è fissato in euro……, che Y versa a X contestualmente alla stipulazione del presente contratto, la cui sottoscrizione vale anche per quietanza (ovvero: X ne rilascia quietanza). Ovvero 2.1. Il prezzo del servizio è fissato in euro ....., che Y si impegna a versare entro ..... Giorni dalla data della presente scrittura. Tale termine è da considerare essenziale agli effetti dell' art. 1457, codice civile. Ovvero 2.1. Il prezzo del servizio è fissato in euro ....., che Y verserà a X in ..... Rate mensili di euro ..... cadauna. 3. Consegna 3.1. X si impegna a consegnare ad Y i beni oggetto della presente scrittura il……esente da vizi e in buon stato di manutenzione. 4. Garanzia di Y 4.1.Y garantisce X contro eventuali atti di pirateria informatica; pertanto nomina il sig. quale responsabile del software e dell’hardware preso in consegna essendo il solo dotato di chiavi adi accesso al sistema. 5 Restituzione 5.1. Il conduttore si impegna a restituire il server entro tre mesi dalla data di consegna, in ogni caso non oltre….. 6. Spese 6.1. Le spese del contratto ed ogni altra spesa accessoria sono poste a carico di entrambi. 7. Clausola risolutiva espressa 7.1. Il presente contratto si intende risolto di diritto nel caso in cui Y sia inadempiente alle modalità di pagamento previste, nel termine o nella quantità. In tale evenienza competerà a X il diritto al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro....... 8. Foro competente o Collegio Arbitrale. 8.1.Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il foro di .......... Oppure 8.1.Qualsiasi controversia che insorgesse fra le parti relativa alla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà deferita al giudizio di un Collegio che sederà in ....... composto di tre arbitri. I primi due nominati (uno ciascuno) dalle parti e il terzo nominato dai primi due arbitri d' accordo fra loro ovvero, in difetto, dal presidente del Tribunale di ......, al quale e' altresì deferita la nomina del secondo arbitro qualora la parte interessata non vi provveda entro ....... giorni dalla notifica della nomina del primo. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

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Luogo e data Firme Contratto tipo di fornitura di servizi Con la presente scrittura privata, redatta in ..... copie, tra: X, associazione culturale E Y, Istituto scolastico, premesso che:

- X, svolge attività di acquisizione, elaborazione e diffusione di dati informatici

- Y, l’Istituto scolastico, secondo il documento contabile annuale, ha deciso di affidare la costruzione del sito informatico ;

- Ovvero - è intenzione di Y acquistare i servizi descritti;

si conviene e si stipula quanto segue: 1. Oggetto X fornisce a Y i seguenti servizi: (segue descrizione del servizio) 2. Prezzo 2.1. Il prezzo del servizio è fissato in euro…………, che Y versa a X contestualmente alla stipulazione del presente contratto, la cui sottoscrizione vale anche per quietanza (ovvero: X ne rilascia quietanza). Ovvero 2.1. Il prezzo del servizio è fissato in euro ....., che Y si impegna a versare entro ..... Giorni dalla data della presente scrittura. Tale termine è da considerare essenziale agli effetti dell' art. 1457, codice civile. Ovvero 2.1. Il prezzo del servizio è fissato in euro ....., che Y verserà a X in ..... Rate mensili di euro ..... cadauna. 3. Consegna 3.1. X si impegna a consegnare ad Y il prodotto ottenuto oggetto della presente scrittura esente da vizi e conforme alle richieste di Y. 4. Garanzia di X 4.1X garantisce Y contro eventuali atti di pirateria informatica; è tuttavia nominato il sig. … quale responsabile del sito fornito il solo dotato di chiavi di accesso al sistema. 5. Spese 5.1. Le spese del contratto ed ogni altra spesa accessoria sono poste a carico diY. 6. Clausola risolutiva espressa 6.1. Il presente contratto si intende risolto di diritto nel caso in cui Y sia inadempiente alle modalità di pagamento previste, nel termine o nella quantità. In tale evenienza competerà a X il diritto al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro....... 7. Foro competente o Collegio Arbitrale. 7.1.Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il foro di .......... Oppure 8.1.Qualsiasi controversia che insorgesse fra le parti relativa alla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà deferita al giudizio di un Collegio che sederà in ....... composto di tre

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arbitri. I primi due nominati (uno ciascuno) dalle parti e il terzo nominato dai primi due arbitri d' accordo fra loro ovvero, in difetto, dal presidente del Tribunale di ......, al quale e' altresì deferita la nomina del secondo arbitro qualora la parte interessata non vi provveda entro ....... giorni dalla notifica della nomina del primo. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto. Luogo e data Firme

6.22. CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DI SITI INFORMATICI – (ART. 43)

Ai sensi dell’art. 43 del D.M. 44/2001 è facoltà dell’istituto scolastico ospitare sul proprio sito

informatico associazioni, collegamenti verso altri enti di interesse culturale, sempre che siano

rispettati i criteri di liceità e dignità dei contenuti. In ogni caso deve essere rispettata la parità

di accesso e la libertà di espressione.

Tuttavia è necessario che il concessionario individui un soggetto al quale verranno consegnate le

chiavi di accesso della parte assegnata nel contratto (pagina web o banner). Egli sarà responsabile

del servizio e dei contenuti immessi sul sito scolastico.

La concessione può avere anche scopo di sponsorizzazione di soggetti la cui attività non sia in

contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola (Art. 41 c.3 D.M.44/2001).

Resta riservata al dirigente la facoltà di oscurare il collegamento in caso contrario.

CASI PRATICI

CONCESSIONE IN USO DEL SITO INFORMATICO

L’Associazione “I lupi solitari” intendono sponsorizzare i loro eventi sportivi sul sito dell’Istituto

scolastico presso cui i soci hanno conseguito il diploma di maturità.

Gli incontri di calcio e pallavolo si susseguiranno per tutto l’arco dell’anno e pertanto la pagina

informativa dovrebbe essere accessibile agli utenti per l’intero periodo.

Il costo pattuito è di Euro 500,00 annui.

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6.22.1. Contratto tipo di concessione in uso di siti informatici

Con la presente scrittura privata, redatta in …….originali, A, associazione sportiva costituita dagli ex allievi dell’istituto b; B, istituto scolastico Premesso - che B possiede un sito web su internet - che A raccoglie numero settantacinque ex allievi dell’istituto B e desidererebbe sponsorizzare i suoi eventi sportivi annuali su una pagina web del sito di B. Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 1.Premesse 1.1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Atto. 2. Oggetto 2.1. Il concedente B costituisce a favore di A, che accetta, il diritto d’uso di una pagina web sul sito di proprietà di esso concedente, Denominato www_________________ 2.2. Il servizio in uso, di proprietà di B, è del tutto idoneo all’attività di A, il quale, con la dovuta diligenza, se ne servirà per scopo di sponsorizzazione di eventi sportivi, impegnandosi sin da ora a non destinarlo a scopi differenti o contrari alla legge. 2.3. A si obbliga ad usufruire del servizio in uso con la dovuta diligenza, e non potrà concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo,sia a titolo gratuito , sia a titolo oneroso, come non potrà vendere banner pubblicitari sulla pagina dedicata. 2.4. Sono a carico di A tutte le spese per il godimento del servizio in uso, nonché qualsivoglia imposta a carico tributario relativo ad reddito del bene in uso. 2.5. Resta salvo fin da ora che in qualsiasi momento il dirigente o persona da questi incaricata rilevi atti di pirateria informatica o accessi illeciti provvederà immediatamente alla disattivazione del sito. 3. Prezzo 3.1. La costituzione del diritto d’uso è convenuta verso il complessivo corrispettivo di euro…..(in cifre ed in lettere), che il concedente B riconosce di ricevere interamente alla sottoscrizione del presente atto, che, al contempo, costituisce quietanza liberatoria. 4. Durata 4.1. Il diritto di uso ha inizio il giorno ----------, per la durata di anni……….., sicchè avrà termine il giorno……. 4.2. A, che riceve immediatamente in consegna il diritto d’uso oggetto del presente contratto, si impegna a restituirlo entro il termine pattuito al precedente 4.1.. 4.3.A, potrà restituire il bene in uso anche prima della scadenza fissata al precedente n. 4.1., senza che possa pretendere, tuttavia, parte del prezzo di cui al precedente n.3. 4.4. Il bene in uso oggetto del presente contratto verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato. 4.5.Nel caso in cui A ritardi la restituzione del bene in uso predetto, pagherà al concedente B una penale, che le parti convengono pari a euro…..(in cifre e in lettere) per ogni giorno di ritardo.

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5.Disciplina del contratto. 5.1. Il presente contratto è disciplinato , per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento, dalle norme degli art.1021-1026 del codice civile, alle quali le parti si rimettono sin da ora. 5.2.A è dispensato dall’obbligo di fornire idonea garanzia. 6. Clausola penale 6.1.I sottoscritti convengono che, in caso di abusi da parte di A, quali , ad esempio, un contenuto della pagina web contrario alle norme di legge o in contrasto con la funzione educativa e sportiva dell’istituto scolastico, il concedente procederà alla disattivazione della pagina web e A corrisponderà, a titolo di penale, la somma in euro…….(in cifre ed in lettere), senza pregiudizio della risarcibilità del danno ulteriore, che il concedente, pertanto, potrà provare nel suo preciso ammontare. 7. Spese 7.1. Le spese del contratto ed ogni altra spesa accessoria sono poste a carico di entrambi. 8. Foro competente o Collegio Arbitrale. 8.1.Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il foro di .......... Oppure 8.1.Qualsiasi controversia che insorgesse fra le parti relativa alla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà deferita al giudizio di un Collegio che sederà in ....... composto di tre arbitri. I primi due nominati (uno ciascuno) dalle parti e il terzo nominato dai primi due arbitri d' accordo fra loro ovvero, in difetto, dal presidente del Tribunale di ......, al quale e' altresì deferita la nomina del secondo arbitro qualora la parte interessata non vi provveda entro ....... giorni dalla notifica della nomina del primo. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto. Luogo e data Firme

6.23. CONTRATTO DI COMODATO - (ART. 44)

L’articolo 44 del D.p.r. 44/2001 prevede che le istituzioni scolastiche possano ricevere in

comodato da enti ed istituzioni, soggetti pubblici o privati, beni da utilizzare nello svolgimento

dell’attività educativa e formativa.

L’articolo qui analizzato prende in considerazione esclusivamente il comodato a favore

dell’istituzione scolastica in quanto la concessione in uso gratuito di beni di proprietà dell’istituto

a terzi, in particolare alunni, è disciplinata dall’art. 39 “concessione di beni in uso gratuito”.

La norma non pone particolari vincoli alla stipula di contratti di comodato, tuttavia, qualora il bene

oggetto di contratto necessiti di lavori di adeguamento per renderlo idoneo all’uso, l’istituzione

scolastica dovrà valutare che la durata del contratto sia sufficiente a rendere economicamente

conveniente l’impiego di tali risorse.

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CASI PRATICI

Si premettono alcune considerazioni e riflessioni di carattere pratico

In relazione alla presente figura contrattuale la disciplina del regolamento delle istituzioni

scolastiche qui analizzata non prevede specifiche clausole o limiti se non quello della valutazione

della convenienza economica.

Il comma 2 infatti dispone l’obbligo della valutazione della convenienza economica del comodato in

relazione alla sua durata se per l’utilizzazione del bene occorre l’impiego di risorse dell’istituto

per personale specializzato o lavori di ristrutturazione:

Bisogna quindi prestare particolare attenzione quando ci si accingesse a sottoscrivere un

contratto di comodato “precario” dove la restituzione del bene deve avvenire a seguito di

semplice richiesta: quest’ultima figura contrattuale può essere presa in considerazione solo nel

caso in cui, per l’impiego del bene, l’istituto scolastico non debba accollarsi alcun onere per la

messa in funzione, per la gestione (se non costi minimi, quali ad esempio energia elettrica) o per la

prevedibile manutenzione ordinaria o straordinaria.

Altra ed ultima accortezza che è bene adottare nella redazione del contratto, peraltro non

richiamata dall’art. 44, è quella di procedere alla quantificazione del valore del bene oggetto di

comodato. Nella pratica spesso si tende a sottovalutare tale punto e a non definire, o definire in

maniera superficiale, tale valore:.

Occorre invece aver cura di quantificare a priori l’onere che l’istituto dovrà sopportare in caso di

perimento o danneggiamento del bene.

In particolare qualora i beni concessi in comodato siano immobili, o beni mobili di presumibile

elevato valore sarà preferibile rivolgersi ad un esperto che rediga una perizia di stima.

Sarà bene inoltre prevedere contrattualmente la copertura assicurativa del bene oggetto di

contratto e stabilire chi debba sostenerne l’onere.

1) CONTRATTO DI COMODATO NON PRECARIO RELATIVO A FOTOCOPIATRICE.

Si supponga ad esempio che all’istituzione scolastica pervenga da parte di un soggetto, privato o

azienda, l’offerta di ricevere in uso a titolo gratuito una fotocopiatrice.

Normalmente questo tipo di bene non necessita di particolari adattamenti per renderlo idoneo

all’uso che ne farà l’istituzione scolastica, tuttavia se si verificasse quest’ipotesi, andrà

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analizzata la durata del contratto e i costi da sostenere per controllare il relativo impiego di

risorse sia economicamente conveniente

Valgono le considerazioni espresse in premessa sulle cautele e le accortezze da seguire nella

redazione del contratto di cui si fornisce una bozza esemplificativa:

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale oltre all’esemplare per il registro,

fra

X, (Ad esempio Mario Rossi, Nato a Torino, il 15 luglio 1955, residente in Tortona (AL), viale dei

Mughetti 15, Codice Fiscale RSS MRA 55L 15L219C. (d’ora in poi comodante)

da una parte

Y, (Ad esempioLiceo Classico Dante Alighieri di Tortona, con sede in Tortona (AL), viale Unità

D’Italia 114, Codice Fiscale 82345678901) (d’ora in poi comodatario)

dall’altra

premesso che:

- il Piano di Offerta Formativa dell’amministrazione scolastica prevede

_____________________;

- il documento contabile annuale prevede ____________________;

- l’Istituto Scolastico stipula il presente contratto per__________________.

Tutto ciò premesso convengono quanto segue:

1. Oggetto e scopo

1.1. Il comodante concede in comodato al comodatario, che accetta, il seguente bene che di

seguito si descrive ..... (descrizione del bene mobile o immobile) ad esempio, in caso di beni mobili:

Fotocopiatrice marca Gamma, Modello Eliso, matricola N. 145287, completa di accessori e cavi

per l’alimentazione

1.2. Il bene è in buono (ovvero: ottimo, qualora si sia provveduto alla redazione di specifica

perizia di stima è bene citarla e allegarla al contratto per poter stabilire un punto fermo

concordato fra le parti circa il valore e lo stato di conservazione del bene.) Stato di

conservazione, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione.

1.3. Il comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente

per il seguente scopo .... (descrizione dell’uso della cosa nell’esempio: effettuazione di fotocopie a

stretto uso scolastico interno essendo espressamente vietata ogni attività commerciale rivolta a

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terzi ), impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

1.4. Il comodatario si obbliga a custodire e conservare il bene oggetto di comodato con dovuta ed

idonea diligenza, e non potrà, senza il consenso (eventualmente scritto) del comodante,

concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

Ovvero

1.4. Il comodatario si obbliga a custodire e conservare il bene oggetto di comodato con dovuta ed

idonea diligenza ed ha facoltà di concedere l’uso del bene comodato anche al signor .....

2. Durata del contratto e restituzione del bene oggetto di comodato

2.1. Il comodatario, che contestualmente alla stipula e sottoscrizione riceve immediatamente in

consegna il bene oggetto del presente contratto, si impegna a restituirlo entro il giorno 30 giugno

2006.

2.2. Il comodatario potrà restituire il bene consegnatogli anche anteriormente alla scadenza

fissata alla precedente clausola.

2.3. Il bene oggetto di comodato sarà restituito nello stato in cui è stato attualmente

consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso.

2.4. Nel caso il comodatario ritardi la restituzione del bene comodato, pagherà al comodante una

penale, che le parti convengono pari a € uno... Per ogni giorno di ritardo.

3. Stima

3.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806, codice civile il comodante e il comodatario

convengono quale valore di stima del bene comodato, la somma complessiva di € .2500,00

(DUEMILACINQUECENTO/00).. (qualora si sia provveduto alla redazione di specifica perizia di

stima è bene citarla ed allegarla al contratto per poter stabilire un punto fermo concordato fra

le parti circa il valore e lo stato di conservazione) Detta stima è effettuata unicamente al fine

della responsabilità per perimento del bene comodato, restando inteso che la proprietà del

medesimo permane come per legge in capo al comodante.

4. Luogo dell’adempimento

4.1. Alla scadenza del contratto il comodatario restituirà il bene comodato al domicilio del

comodante, vale a dire in ....., alla via ....., n. ..... nell’esempio: in Tortona (AL), viale dei Mughetti 15,

5. Controversie

Ogni controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente

contratto, sarà rimessa al foro di Alessandria.

Oppure

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Qualsiasi controversia che insorgesse fra le parti relativa alla interpretazione e/o esecuzione del

presente contratto sarà deferita al

giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre membri. . I

primi due nominati (uno ciascuno) dalle parti e il terzo nominato dai primi

due arbitri di comune accordo fra loro ovvero, in difetto, dal presidente del Tribunale di

__________, al quale è altresì deferita la nomina del secondo arbitro qualora la parte

interessata non vi provveda entro_______ giorni dalla notifica della nomina del primo.

Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

6. Disciplina del contratto

Il presente contratto è disciplinato per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento,

dalle norme degli artt. 1803-1812, codice civile, alle quali le parti si rimettono.

7. Spese

Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, sono a carico del comodatario.

Luogo e data firme

2) CONTRATTO DI COMODATO PRECARIO RELATIVO A FOTOCOPIATRICE

Si supponga ad esempio che all’istituzione scolastica pervenga da parte di un soggetto, privato o

azienda, l’offerta di ricevere in uso a titolo gratuito una fotocopiatrice.

Normalmente questo tipo di bene non necessita di particolari adattamenti per renderlo idoneo

all’uso che ne farà l’istituzione scolastica, tuttavia se si verificasse quest’ipotesi, non potendo

avere garanzia alcuna circa la durata del contratto che potrà essere rescisso con la semplice

richiesta del comodante, i costi da sostenere dovranno essere estremamente limitati perché

l’impiego di risorse sia economicamente conveniente

Valgono le considerazioni espresse in premessa sulle cautele e le accortezze da seguire nella

redazione del contratto di cui si fornisce una bozza esemplificativa:

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale oltre all’esemplare per il registro,

fra

X, (Ad esempio Mario Rossi, Nato a Torino, il 15 luglio 1955, residente in Tortona (AL), viale dei

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Mughetti 15, Codice Fiscale RSS MRA 55L 15L219C. (d’ora in poi comodante)

da una parte

Y, (Ad esempioLiceo Classico Dante Alighieri di Tortona, con sede in Tortona (AL), viale Unità

D’Italia 114, Codice Fiscale 82345678901) (d’ora in poi comodatario)

dall’altra

premesso che:

- il Piano di Offerta Formativa dell’amministrazione scolastica prevede

_____________________;

- il documento contabile annuale prevede ____________________;

- l’Istituto Scolastico stipula il presente contratto

per__________________.

Tutto ciò premesso convengono quanto segue:

1. Oggetto e scopo

1.1. Il comodante concede in comodato al comodatario, che accetta, il seguente bene che di

seguito si descrive ..... (descrizione del bene mobile o immobile) ad esempio, in caso di beni mobili:

Fotocopiatrice marca Gamma, Modello Elios, matricola N. 145287, completa di accessori e cavi

per l’alimentazione

1.2. Il bene è in buono (ovvero: ottimo, ecc qualora si sia provveduto alla redazione di specifica

perizia di stima è bene citarla e allegarla al contratto per poter stabilire un punto fermo

concordato fra le parti circa il valore e lo stato di conservazione del bene.) Stato di

conservazione, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione.

1.3. Il comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente

per il seguente scopo .... (descrizione dell’uso della cosa nell’esempio: effettuazione di fotocopie a

stretto uso scolastico interno essendo espressamente vietata ogni attività commerciale rivolta a

terzi), impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

1.4. Il comodatario si obbliga a custodire e conservare il bene oggetto di comodato con dovuta ed

idonea diligenza, e non potrà, senza il consenso (eventualmente scritto) del comodante,

concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

Ovvero

1.4. Il comodatario si obbliga a custodire e conservare il bene oggetto di comodato con dovuta ed

idonea diligenza ed ha facoltà di concedere l’uso del bene comodato anche al signor .....

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2. Durata del contratto e restituzione del bene oggetto di comodato

2.1. Il comodatario, che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente

contratto, lo restituirà al comodante non appena gliene pervenga richiesta. Come si è detto

precedentemente questo tipo di clausola può essere inserito esclusivamente quando la fruizione

del bene non comporti, come nel caso in specie particolari oneri per l’istituzione scolastica

(l’onere è costituito esclusivamente dall’energia elettrica). Nel caso in cui, come frequentemente

accade in caso di beni immobili, il bene oggetto di comodato necessiti di spese ed adattamenti la

durata contrattuale minima dovrà giustificare l’esborso necessario.

2.2. Il bene oggetto di comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato,

salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso.

2.3. Nel caso il comodatario ritardi la restituzione del bene comodato, pagherà al comodante una

penale, che le parti convengono pari a € uno... Per ogni giorno di ritardo.

3. Stima

3.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806, codice civile il comodante e il comodatario

convengono quale valore di stima del bene comodato, la somma complessiva di € .2500,00

(DUEMILACINQUECENTO/00).. (qualora si sia provveduto alla redazione di specifica perizia di

stima è bene citarla ed allegarla al contratto per poter stabilire un punto fermo concordato fra

le parti circa il valore e lo stato di conservazione) Detta stima è effettuata unicamente al fine

della responsabilità per perimento del bene comodato, restando inteso che la proprietà del

medesimo permane come per legge in capo al comodante.

4. Luogo dell’adempimento

4.1. Alla scadenza del contratto il comodatario restituirà il bene comodato al domicilio del

comodante, vale a dire in ....., alla via ....., n. ..... nell’esempio: in Tortona (AL), viale dei Mughetti 15,

5. Controversie

Ogni controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente

contratto, sarà rimessa al foro di Alessandria.

Oppure

Qualsiasi controversia che insorgesse fra le parti relativa alla interpretazione e/o esecuzione del

presente contratto sarà deferita al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre membri.

I primi due nominati (uno ciascuno) dalle parti e il terzo nominato dai primi due arbitri di comune

accordo fra loro ovvero, in difetto, dal presidente del Tribunale di __________, al quale è

altresì deferita la nomina del secondo arbitro qualora la parte interessata non vi provveda

entro_______ giorni dalla notifica della nomina del primo.

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Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

6. Disciplina del contratto

Il presente contratto è disciplinato per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento,

dalle norme degli artt. 1803-1812, codice civile, alle quali le parti si rimettono.

7. Spese

Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, sono a carico del

comodatario.

Luogo e data firme

PROFILI CIVILISTICI

Definizione:

Figura contrattuale disciplinata dall’art. 1803 codice civile che lo definisce come segue:

“il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile,

affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa

cosa ricevuta.

Il comodato è essenzialmente gratuito.

Si differenzia dalla locazione, disciplinata dall’art. 1571, che invece ha carattere oneroso.

Caratteristica principale:

La gratuità, come emerge dal capoverso dell’art. 1803, codice civile, è il dato caratterizzante il

comodato: ne deriva, dunque, che se il comodatario deve corrispondere alcunché al comodante per

il godimento del bene comodato, non si orbita più nella sfera del comodato, bensì in quella della

locazione.

L’essenziale gratuità del comodato viene giustamente specificata nel senso che da esso deriva un

sacrificio economico per il solo comodante, dal momento che sul comodatario debbono

esclusivamente gravare gli oneri economici connessi all’utilizzazione ed alla custodia del bene

oggetto del contratto. Nondimeno, si permane nel campo del comodato qualora il comodante

ritragga una qualche utilità, purché indiretta, dall’instaurato rapporto contrattuale.

Consegna della "res" e forma

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Il comodato, in quanto contratto reale, si perfeziona se al consenso si somma la consegna del

bene oggetto del regolamento contrattuale: la consegna è il solo indice rilevante della volontà

impegnativa. Il preliminare di comodato, pertanto, fissa soltanto la volontà delle parti di

stipulare, successivamente, il contratto definitivo, che, appunto, si avrà soltanto se al consenso

segue la consegna del bene. Anche la giurisprudenza conferma che possono essere varie le

modalità di consegna: trapasso materiale del bene; traditio simbolica: ad esempio, consegna delle

chiavi dell’immobile; traditio brevi manu, allorquando il bene sia già nel potere materiale, ad altro

titolo, del comodatario.

Considerazioni di carattere fiscale”

Ai fini fiscali, trattandosi di concessione in uso di beni mobili, non vi è l’obbligo di sottoporre il

contratto a registrazione che può comunque facoltativamente essere richiesta.

Qualora il contratto debba essere prodotto in giudizio, e quindi come si dice tecnicamente “In

caso d’uso” dovrà necessariamente essere registrato e scontare imposta di registro.

I costi attuali di registro sono pari ad Euro 129,11 oltre alle marche da bollo da euro 10,33 da

apporre ogni quattro facciate di venticinque righe del contratto.

Normalmente in caso di registrazione di un contratto si presentano tre copie: una rimane

all’Ufficio del Registro o all’Agenzia delle entrate presso cui si chiede la registrazione, le altre

due sono per le parti.

Il pagamento dell’imposta di registro avviene a mezzo Modello F23 da compilare con gli appositi

codici.

A questo proposito si consiglia preventivamente di contattare l’ufficio presso il quale verrà

registrato il contratto (Ufficio del Registro o Agenzia delle Entrate) per ottenere suoi codici

identificativi e controllare i codici relativi all’imposta di registro.

I sopra indicati codici variano da ufficio ad ufficio e comunque è opportuno controllare anche i

codici tributo che sono più volte variati nel corso degli anni.

Dopo aver compilato correttamente il modulo di versamento del tributo si potrà procedere al

pagamento presso il Concessionario della Riscossione, ovvero presso le Poste o uno sportello

bancario.

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Una delle copie del modello, restituita dall’ente presso il quale si procede al pagamento,

appositamente predisposta a tale scopo, andrà consegnata unitamente ai contratti al momento

della richiesta di registrazione.

6.23.1. Contratto tipo di comodato

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale oltre all’esemplare per il registro, fra X, nato a ....., il ....., residente in ....., alla via ....., n. ....., codice fiscale ..... (d’ora in poi comodante) da una parte Y, nato a ....., il ....., residente in ....., alla via ....., n. ....., codice fiscale ..... (d’ora in poi comodatario) dall’altra premesso che: - il Piano di Offerta Formativa dell’amministrazione scolastica

prevede______________________; - il documento contabile annuale prevede ____________________; - l’Istituto Scolastico stipula il presente contratto per__________________. Tutto ciò premesso convengono quanto segue: 1. Oggetto e scopo 1.1. Il comodante dà in comodato al comodatario, che accetta, il seguente bene che qui di seguito si descrive ..... (descrizione del bene mobile o immobile). 1.2. Il bene è in buono (ovvero: ottimo, ecc.) Stato di conservazione, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione. 1.3. Il comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo ..... (descrizione dell’uso della cosa), impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti. 1.4. Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza, e non potrà, senza il consenso (eventualmente scritto) del comodante, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. Ovvero 1.4. Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza ed ha facoltà di concedere l’uso del bene comodato anche al signor ..... 2. Durata e restituzione del bene comodato 2.1. Il comodatario, che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contratto, si impegna a restituirlo entro il giorno ..... Nel caso, tuttavia, della morte del comodatario prima della scadenza del termine, il comodante potrà esigere l’immediata restituzione del bene. 2.2. Il comodatario potrà restituire il bene consegnatogli anche prima della scadenza fissata alla precedente clausola. 2.3. Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso. 2.4. Nel caso il comodatario ritardi la restituzione del bene comodato, pagherà al comodante una penale, che le parti convengono pari a € ..... Per ogni giorno di ritardo. 3. Stima 3.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806, codice civile il comodante e il comodatario

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convengono quale valore di stima del bene comodato, la somma complessiva di € ..... Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità per perimento del bene comodato, restando inteso che la proprietà del medesimo permane come per legge in capo al comodante. 4. Luogo dell’adempimento 4.1. Alla scadenza del contratto il comodatario restituirà il bene comodato al domicilio del comodante, vale a dire in ....., alla via ....., n. ..... 5. Controversie Ogni controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, sarà rimessa al foro di……………. Oppure Qualsiasi controversia che insorgesse fra le parti relativa alla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà deferita al giudizio di un Collegio che siederà in _________ composto di tre arbitri. I primi due nominati (uno ciascuno) dalle parti e il terzo nominato dai primi due arbitri d' accordo fra loro ovvero, in difetto, dal presidente del Tribunale di __________, al quale è altresì deferita la nomina del secondo arbitro qualora la parte interessata non vi provveda entro_______ giorni dalla notifica della nomina del primo. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto. 6. Disciplina del contratto Il presente contratto è disciplinato per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento, dalle norme degli artt. 1803-1812, codice civile, alle quali le parti si rimettono. 7. Spese Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, sono a carico del comodatario. Luogo e data firme 6.23.2. Contratto tipo di comodato precario

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale oltre all’esemplare per il registro, X, nato a ....., il ....., residente in ....., alla via ....., n. ....., codice fiscale ..... (d’ora in poi comodante) da una parte Y, nato a ....., il ....., residente in ....., alla via ....., n. ....., codice fiscale ..... (d’ora in poi comodatario) dall’altra premesso che: - il Piano di Offerta Formativa dell’amministrazione scolastica

prevede______________________; - il documento contabile annuale prevede ____________________; - l’Istituto Scolastico stipula il presente contratto per__________________. Tutto ciò premesso convengono quanto segue: 1. Oggetto e scopo 1.1. Il comodante dà in comodato al comodatario, che accetta, il seguente bene che qui di seguito si descrive ..... (descrizione del bene mobile o immobile). 1.2. Il bene è in buono (ovvero: ottimo, ecc.) Stato di conservazione, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione. 1.3. Il comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo ..... (descrizione dell’uso della cosa), impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti. 1.4. Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza, e non potrà, senza il consenso (eventualmente scritto) del comodante, concederne a terzi il

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godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. Ovvero 1.4. Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza ed ha facoltà di concedere l’uso del bene comodato anche al signor ..... 2. Durata e restituzione del bene comodato 2.1. Il comodatario, che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contratto, lo restituirà al comodante non appena gliene pervenga richiesta. 2.2. Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso. 2.3. Pervenuta la richiesta di restituzione, il comodatario che la ritardi pagherà al comodante una penale, che le parti convengono pari a € ..... Per ogni giorno di ritardo. 3. Stima 3.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806, codice civile il comodante e il comodatario convengono quale valore di stima del bene comodato, la somma complessiva di € ...... Detta stima é effettuata unicamente al fine della responsabilità per perimento del bene comodato, restando inteso che la proprietà del medesimo permane come per legge in capo al comodante. 4. Luogo dell’adempimento 4.1. Alla richiesta del comodante il comodatario restituirà il bene comodato al domicilio del comodante, vale a dire in ....., alla via ....., n. ..... 5. Disciplina del contratto Il presente contratto è disciplinato per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento, dalle norme degli artt. 1803-1812, codice civile, alle quali le parti si rimettono. 6. Controversie Ogni controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, sarà rimessa al foro di……………. Oppure Qualsiasi controversia che insorgesse fra le parti relativa alla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà deferita al giudizio di un Collegio che siederà in _________ composto di tre arbitri. I primi due nominati (uno ciascuno) dalle parti e il terzo nominato dai primi due arbitri d' accordo fra loro ovvero, in difetto, dal presidente del Tribunale di __________, al quale è altresì deferita la nomina del secondo arbitro qualora la parte interessata non vi provveda entro_______ giorni dalla notifica della nomina del primo. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto. 7. Disciplina del contratto Il presente contratto è disciplinato per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento, dalle norme degli artt. 1803-1812, codice civile, alle quali le parti si rimettono. 8. Spese Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, sono a carico del comodatario. Luogo e data firme 6.24. CONTRATTO DI MUTUO - (ART. 45)

Il Consiglio d’Istituto può deliberare in merito all’accensione di mutui, nei limiti stabiliti dall’art.

45 del D.M. 44/2001.

Mediante l’utilizzo di questo contratto la scuola e’ in grado di reperire finanziamenti mediante

ricorso al credito bancario.

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CASI PRATICI

1) ACCENSIONE DI MUTUO PER ACQUISTO DI MACCHINARI DI LABORATORIO

Il laboratorio dell’Istituto necessita di un ammodernamento rappresentato dall’acquisto di un

macchinario innovativo per una spesa complessiva di 100.000 €. Il Consiglio di Istituto delibera

di richiedere ad una banca un mutuo a tasso variabile quinquennale per il 70% dell’importo,

estinguibile in qualunque momento, senza penali. Saranno valutate almeno tre offerte di istituti

di credito, e si provvederà a stipulare il contratto con la Banca migliore offerente.

PROFILI CIVILISTICI

La figura contrattuale e’ disciplinata dall’art. 1813 del codice civile che lo definisce come: “ il

contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose

fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.”

Con il contratto di mutuo il mutuatario si procura la disponibilità di una determinata quantità di

danaro (o di altre cose fungibili) per un determinato periodo, così accrescendo il proprio

patrimonio.

La funzione pratica del contratto in esame è pertanto il prestito; tale prestito, salva diversa

volontà delle parti, è concesso a titolo oneroso, vale a dire - di norma, ma non esclusivamente -

dietro corresponsione di interessi al tasso legale o a quello superiore eventualmente pattuito.

Oggetto del contratto di mutuo è una quantità di danaro o di altre cose fungibili. Non è richiesta

la consumabilità delle cose oggetto del mutuo.

È ammesso il mutuo di energie fungibili, per esempio dell’energia elettrica, mentre sembra da

escludersi l’ammissibilità del c.d. Mutuo di servizi, non avendo tale negozio ad oggetto una "cosa",

ma un’attività.

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Possono costituire oggetto di mutuo i titoli di credito, ma soltanto se di massa o di serie e se al

portatore.

Rispetto ai titoli all’ordine e nominativi rileva, ai fini del mutuo, il solo valore pecuniario di essi:

oggetto del contratto in esame è pertanto il danaro che tali titoli rappresentano.

Il mutuatario è tenuto a corrispondere gli interessi al mutuante.

Qualora le parti intendano stipulare un contratto di mutuo gratuito, esse devono dichiararlo

espressamente nel contratto. In mancanza di una tale clausola il contratto si presume oneroso

(art. 1815, comma primo, codice civile) e l’interesse che il mutuatario dovrà corrispondere è

calcolato al tasso legale.

Qualora le parti intendano fissare la corresponsione di un diverso saggio, esse devono indicarlo

per iscritto.

Il recente intervento del legislatore penale con la legge 7 marzo 1996, n. 108, in tema di usura ha

modificato, all’art. 4, la precedente formulazione dell’art. 1815, c.c. (secondo la quale se venivano

convenuti interessi usurai, la clausola era da intendersi nulla e gli interessi erano dovuti nella

misura legale) disponendo che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono

dovuti interessi”.

Gli interessi usurari indebitamente pagati sono ripetibili.

In ordine al requisito della forma scritta per la validità della clausola in esame, è ritenuta

sufficiente una dichiarazione unilaterale del mutuatario che riconosca la misura dell’interesse

dovuto relativamente al particolare contratto di mutuo.

Non si reputa indispensabile l’indicazione del saggio applicato se la misura dell’interesse dovuto è

determinabile in base a criteri sicuramente prevedibili e obiettivamente rilevanti. In questo

senso si è espressa la cassazione.

Il mutuo ordinario è un contratto a forma libera.

Solo per la validità di alcune clausole (per esempio di quella che fissa in misura superiore al tasso

legale l’interesse dovuto) oppure come presupposto per la produzione di determinati effetti (per

esempio nel caso in cui il debitore prenda a mutuo una somma di danaro o altre cose fungibili al

fine di pagare un debito e surroghi il mutuante nei diritti del creditore, ex art. 1202, codice

civile), è prevista una forma particolare.

Osservazioni relative all’art. 45 dm 44/2001:

L’art. 33 comma 1 lettera c, stabilisce che è competenza del consiglio di istituto deliberare in

ordine alla stipula di contratti di mutuo (più in generale, è competenza del consiglio la stipula dei

contratti aventi durata pluriennale).

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L’articolo 45 detta alcuni limiti alla sottoscrizione di mutui da parte delle istituzioni scolastiche:

in particolare stabilisce quali sono i limiti di durata e di importo.

Il comma 2 stabilisce che la durata massima dei mutui è quinquennale.

Il comma 1 stabilisce che “l’impegno complessivo annuale”, quindi l’esborso, per il rimborso dei

mutui non può eccedere, sommato all’impegno per canoni di leasing, il quinto della media dei

trasferimenti ordinari dello stato nell’ultimo triennio.

Stante il limite massimo di durata del mutuo, il legislatore limitando l’impegno finanziario annuo

(rapportato ai trasferimenti ordinari da parte dello stato), ha di fatto limitato anche l’importo

del mutuo stesso (a parità di importo mutuato, se si potesse allungare il periodo di durata del

contratto si otterrebbe un impegno finanziario annuo inferiore).

Infine il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che in relazione a finanziamenti di progetti

comunitari dei quali sia già pervenuta formale comunicazione, le istituzione possono accedere al

credito bancario richiedendo un’anticipazione dei suddetti fondi alle condizioni (o a condizioni

migliori) stabilite con apposita convenzione fra associazioni bancarie ed il ministero della pubblica

istruzione.

È quindi preclusa alle istituzioni scolastiche, al di fuori della suddetta ipotesi, la possibilità di

ricorrere al credito bancario.

6.24.1. Contratto tipo di mutuo con garanzia ipotecaria

L’anno duemila ..... il giorno ..... del mese di ....., in …..... Via ..... davanti a me dr. ..... Notaio residente in ..... iscritto al collegio notarile di ..... sono presenti, per la parte mutuante il/la ..... (denominazione dell’ente), con sede sociale in ....., iscritto/a presso il tribunale di ..... al n. ..... del registro delle società con capitale di € ....., filiale di ....., codice fiscale ..... I signori ..... domiciliati per la carica in ..... nella filiale del/della (denominazione dell’ente) ..... in via ..... che rappresentano lo/la stessa/o ..... In virtù degli artt. ..... dello statuto della predetta società statuto che per estratto certificato conforme del dr. ..... si allega al presente atto sotto la lettera .....; Per la parte mutuataria i signori ..... domiciliati a ..... In via ....., comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo. Gli stessi, previa rinuncia fra loro d’accordo e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale dichiarano e stipulano quanto segue: 1. Oggetto 1.1. La banca, per mezzo del suo rappresentante, dichiara di concedere, come effettivamente concede, ai sig. ..... Suddetti, che nel presente atto saranno chiamati "parte mutuataria", che accetta, un mutuo di € ..... (in lettere:…..) 2. Durata 2.1. La durata massima del predetto mutuo, di comune accordo fra le parti, viene fissata in anni ..... Oltre il periodo di preammortamento a decorrere dal giorno di oggi. 3. Scopo 3.1. La parte mutuataria chiede ed ottiene il suddetto mutuo per finanziare l’acquisto di un terreno e la costruzione di una casa in .....

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4. Restituzione 4.1. Resta espressamente stabilito che, a riduzione e ad estinzione del mutuo, la parte mutuataria dovrà versare alla banca le seguenti somme: n. Rate semestrali costanti consecutive di € ..... (.....) Ciascuna, comprensiva di capitale ed interessi, scadenti la prima il ....., restando inteso che l’eventuale variazione del tasso, come previsto al presente contratto, comporterà automaticamente la corrispondente variazione della rata di ammortamento del mutuo e degli interessi di preammortamento. La parte debitrice corrisponderà alla banca gli interessi di preammortamento unitamente alla prima rata di mutuo. La parte mutuataria si obbliga a pagare le semestralità concordate presso gli sportelli della banca mutuante. Interessi 5.1. Di comune accordo fra le parti il saggio di interesse da applicare al mutuo viene fissato nella misura del ..... (.....) semestrale. 6. Modifica del tasso di interesse 6.1. Si pattuisce espressamente che il predetto tasso di interesse potrà essere dalla banca modificato annualmente, in dipendenza di eventuali variazioni intervenute nella misura del tasso ufficiale di sconto, e ciò anche prima della decorrenza del piano di ammortamento del mutuo. 7. Restituzione anticipata 7.1. È in facoltà della parte mutuataria rimborsare anticipatamente il mutuo alle seguenti condizioni: A) saldare l’intero debito residuo in linea capitale, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti e le eventuali spese giudiziali, anche irripetibili, ed ogni altra somma di cui la banca fosse in credito; B) versare gli eventuali interessi di mora dovuti e quelli maturati sino al giorno dell’estinzione; una commissione pari al .....% del debito residuo per anticipata estinzione; le spese relative all’operazione di estinzione stessa. 8. Garanzia ipotecaria 8.1. Allo scopo di garantire il totale pagamento di tutto quanto dovuto alla banca per capitale, interessi e spese in dipendenza del presente contratto di mutuo, la parte mutuataria dichiara di costituire, come effettivamente costituisce, a favore della banca ..... Ipoteca volontaria in primo grado fino alla concorrenza di € ..... (.....) per capitale e € ..... (.....) per interessi, accessori e spese sul seguente immobile sito in comune di ..... Da identificare in catasto terreni del predetto comune in ..... Come segue: La parte mutuataria ..... Dichiara che detto immobile é di ..... Piena e libera proprietà e disponibilità e che non é soggetto ad alcuna iscrizione o privilegio precedenti, né ad alcuna trascrizione, a servitù o ad altro vincolo od onere che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria costituita con il presente contratto. La parte mutuataria dichiara, inoltre, di attribuire all’immobile, come sopra ipotecato in garanzia del mutuo, il valore di € ..... (.....). 9. Vendita dell’immobile ipotecato 9.1. Le parti dichiarano di attribuire all’immobile come sopra ipotecato in garanzia del mutuo il valore di € ..... Con espressa facoltà per la banca di procedere alla vendita in caso di esecuzione immobiliare per ciascuno degli immobili, in unico lotto od in più lotti, ripartendo fra i lotti stessi il prezzo rispettivamente sopra indicato. Il tutto a criterio esclusivo ed insindacabile della banca stessa ed esclusa perciò al riguardo ogni eccezione della parte mutuataria e della parte datrice d’ipoteca. 10. Assicurazione dell’immobile ipotecato 10.1. La parte mutuataria si obbliga ad assicurare l’immobile ipotecato in garanzia del mutuo concesso contro i rischi dell’incendio per un congruo valore che si indica in € ..... (in lettere.....). 11. Spese e tasse

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11.1. Le spese e tasse in qualsiasi modo dipendenti da, o connesse al presente contratto, nonché quelle per il rilascio della copia esecutiva a favore della banca, si convengono espressamente a carico esclusivo della parte mutuataria. È inoltre espressamente pattuito che i premi relativi ad assicurazioni che la banca ritenesse, a suo insindacabile giudizio, di contrarre presso compagnia di sua scelta, nonché i premi relativi ad assicurazioni espressamente richieste dal mutuatario, saranno parimenti a carico esclusivo del mutuatario stesso. 12. Condizioni generali di contratto 12.1. Il mutuo é concesso ed accettato ai patti e sotto gli obblighi portati dal presente contratto e dalle clausole contenute nel "capitolato delle condizioni generali dei contratti di mutuo con garanzia ipotecaria, che, firmato dalle parti e da me notaio, si allega sotto la lettera "....." al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. Dichiara la parte mutuataria di conoscere le dette clausole per averne avuto in precedenza testuale comunicazione, di accettarle ed approvarle integralmente, e specificatamente, anche agli effetti dell’art. 1341 c.c. con particolare riferimento a quelle riportate nel capitolato stesso: al n. 4 (risoluzione del contratto in caso di mancata accettazione della variazione del tasso di interesse); al n. 7 (risoluzione del contratto in diminuzione di garanzia); al n. 11 (clausola risolutiva espressa); al n. 12 (cancellazione, riduzione e restrizione di ipoteca); al n. 15 (deroga di competenza giudiziaria). Luogo e data Firme 6.24.2. Modello delle condizioni generali che regolano i "contratti di mutuo con garanzia

ipotecaria" 1. L’importo del mutuo viene erogato dalla banca alla parte mutuataria al momento della stipula del contratto di mutuo. 2. Il mutuo concesso dalla banca sarà rimborsato - nel corso della durata convenuta - gradualmente secondo il piano di ammortamento concordato tra le parti e che potrà essere variato dalla banca, come meglio specificato al successivo punto 4. 3. I mutuatari si obbligano anche per i loro eredi, successori e/o aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile, ad effettuare i versamenti delle rate nei termini convenienti secondo il suddetto piano di ammortamento concordato. 4. Il tasso d’interesse potrà essere modificato dalla banca, a suo insindacabile giudizio, una volta all’anno con decorrenza 1° luglio, in dipendenza e nella misura delle variazioni eventualmente intervenute nel tasso ufficiale di sconto, e ciò anche prima della data di decorrenza del piano di ammortamento del mutuo. In tale occasione la banca provvederà, entro un ragionevole lasso di tempo, a fornire alla parte mutuataria un piano di ammortamento aggiornato: - con lettera semplice, in caso di diminuzione del tasso; - con lettera raccomandata, in caso di aumento del tasso. In quest’ultima ipotesi la parte mutuataria avrà facoltà di recedere dal contratto e dovrà provvedere quindi al versamento di quanto dovuto entro 20 giorni dalla data di ricezione della predetta raccomandata. In caso di ritardato pagamento, a partire dal sesto giorno successivo a quello di scadenza, la banca percepirà, sugli importi arretrati, l’indennità di mora nella misura del .....% per ogni mese (o frazione) di ritardo. 5. I mutuatari e l’eventuale datore d’ipoteca si obbligano, anche per conto dei loro successori e/o aventi causa, a:

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- stipulare con la banca, qualora nel corso del rapporto dovesse aumentare il tasso degli interessi applicati, tutti gli atti inerenti e conseguenti che fossero richiesti per l’estensione della garanzia ipotecaria; - effettuare puntualmente e giustificare alla banca, ad ogni sua richiesta, il pagamento di qualsiasi tassa, imposta, tributo o peso, gravante gli immobili ipotecati; - mantenere gli immobili stessi con la diligenza del buon padre di famiglia in lodevole stato e di fare quindi tutte le riparazioni e le altre opere occorrenti per la conservazione ed il loro miglioramento, tenendoli convenientemente dotati di quanto è per legge considerato immobile per destinazione; - non fare o tollerare che altri faccia cosa alcuna che possa menomare la consistenza della garanzia e, in particolare, non cambiare la destinazione e la consistenza e, tanto meno, demolirli anche solo parzialmente sia pure a scopo di riforma o ricostruzione, senza preventiva autorizzazione scritta della banca; - dare notizia, senza ritardo, alla banca di ogni eventuale turbativa di possesso o contestazione del diritto di proprietà da parte di terzi in ordine all’immobile ipotecato, nonché di ogni mutamento che per attentati ai diritti di proprietà, infortunio o per altra causa qualunque, anche non imputabile a loro medesimi, avvenisse negli immobili stessi, compresi i casi di espropriazione per pubblica utilità. 6. La banca si riserva il diritto, in ogni tempo, di fare ispezionare gli immobili ipotecati da persona di sua fiducia ed i mutuatari si impegnano ad apprestare, a loro cura e spese, i mezzi necessari per l’adempimento di detto incarico. 7. Qualora per effetto di generale o locale deprezzamento della proprietà immobiliare o per altra causa qualsiasi, nessuna esclusa od eccettuata, si verificasse, in ordine all’immobile ipotecato, una diminuzione di valore, tale da minorare - a giudizio esclusivo della banca - il margine di garanzia accertato in sede di concessione del mutuo, resta in facoltà della banca stessa di chiedere, a seconda dei casi, ma sempre a sua scelta, un congruo supplemento d’ipoteca, od altra idonea garanzia, o la risoluzione anticipata del contratto. 8. I mutuatari si impegnano (anche per conto dei loro successori e/o aventi causa) ad assicurare contro i danni di incendio e per tutta la durata del mutuo - presso compagnia di gradimento della banca - l’immobile compreso nella garanzia ipotecaria, per un congruo valore, a giudizio della banca stessa. La relativa polizza riguarderà unicamente il suddetto immobile, ad esclusione di ogni altro cespite e conterrà tutti i dati occorrenti per un’esatta identificazione di esso e verrà consegnata alla banca - prima della messa a disposizione della somma mutuata - munita di regolare vincolo in suo favore, perché rimanga in deposito presso di essa durante la validità del mutuo. 9. In caso di incendio i mutuatari e l’eventuale datore d’ipoteca o i loro successori e/o aventi causa, dovranno, sotto pena di risoluzione del contratto, informarne entro tre giorni la banca, la quale avrà diritto di intervenire negli atti d’accertamento del danno, ovvero anche di promuoverli se lo giudicherà di suo interesse, a spese dei mutuatari. Le somme dovute dalla compagnia assicuratrice, per indennità di perdita o di deterioramento, dovranno essere versate alla banca per la riduzione, totale o parziale, del debito, secondo l’insindacabile giudizio della banca. 10. Inoltre i mutuatari, l’eventuale datore d’ipoteca e i loro successori e/o aventi causa dovranno pagare, quindici giorni avanti scadenza, i premi di assicurazione e comprovarlo. In difetto di ciò la banca rimane facoltizzata a provvedere direttamente, con diritto di rivalsa nei confronti dei debitori per capitale, interessi e spese. È pure in facoltà della banca stipulare, sempre a spese dei mutuatari, l’assicurazione in proprio nome presso una società di propria scelta quando, nel periodo di validità del mutuo non ritenendosi bastantemente garantita dalla società assicuratrice, avesse richiesto ai mutuatari di sostituirla ed essi non avessero ottemperato all’invito. 11. La banca si riserva il diritto di risolvere il contratto e richiedere l’immediato rimborso di ogni suo credito senza bisogno di preavviso, di messa in mora o di domanda giudiziale, qualora i

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mutuatari, l’eventuale datore di ipoteca e loro eredi, successori e/o aventi causa, manchino alla integrale e puntuale esecuzione, anche in una sola, delle obbligazioni ed impegni assunti con il contratto o loro derivanti dalle presenti condizioni generali, ed inoltre: A) qualora non si verificassero le condizioni di cui al punto 1, lettere a) e b) del contratto; B) se i mutuatari e l’eventuale datore d’ipoteca avessero ricevuto in anticipazione rate d’affitto dell’immobile ipotecato non denunciate alla banca prima della stipulazione del contratto; C) se i mutuatari e l’eventuale datore di ipoteca avessero taciuto debiti per imposte, tributi, prestazioni di qualsiasi natura e tasse aventi prelazione sul credito della banca ovvero esistenza di usi civici e di altri vincoli o pesi che menomassero le garanzie; D) se il contratto d’assicurazione contro i danni d’incendio venisse comunque risolto e non fosse possibile, per qualsiasi causa, stipularlo con altra compagnia di gradimento della banca; E) se fossero promossi a carico dei mutuatari atti esecutivi o conservativi anche mobiliari, o se gli stessi divenissero comunque insolventi, ovvero se, per qualsiasi motivo od evento, a giudizio della banca, vi fosse pericolo di pregiudizi di qualsiasi genere alla garanzia ipotecaria da chiunque costituita. 12. La cancellazione, la riduzione, la restrizione dell’ipoteca potrà essere concessa soltanto posteriormente all’estinzione anticipata su richiesta dei mutuatari oppure all’estinzione per scadenza contrattuale (o a quella successiva eventualmente stabilita a seguito di proroga), semprechè, a giudizio insindacabile della banca, non ostino impedimenti o non siano intervenute procedure concorsuali a carico dei mutuatari. La banca si riserva comunque - pure a suo insindacabile giudizio - di concedere la cancellazione o la riduzione o la restrizione dell’ipoteca anche prima degli eventi suddetti. 13. La banca, salvo esplicita dichiarazione in contrario, deve ritenersi sempre estranea ai rapporti che intercorrono fra il mutuatario e terzi, e qualunque convenzione contenuta nei contratti di mutuo, sebbene fatta con espresso riferimento a detti rapporti, non deve mai intendersi, salvo esplicita dichiarazione come sopra, stipulata a vantaggio di terzi ai sensi dell’art. 1411 del codice civile per modo che costoro non potranno mai affacciare alcun diritto o pretesa in dipendenza dei detti contratti. 14. Tutte le obbligazioni derivanti dai contratti di mutuo e quelle derivanti dal presente "capitolato" sono assunte dai mutuatari con la clausola della solidarietà ed indivisibilità nei riguardi dei loro aventi causa a qualsiasi titolo. 15. Per qualsiasi contestazione è competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione trovasi la filiale della banca che ha compiuto le operazioni garantite. Firme

6.25. MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - (ART. 46)

La manutenzione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze è in genere di competenza

dell’ente locale. Tuttavia, come si evince dall’art. 46 D.M. 44/2001, l’ente può delegare la

manutenzione ordinaria direttamente alle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.3 comma 4 delle

legge 11 gennaio 1996 n.23 ; in tal caso , l’istituto scolastico stipula un contratto d’appalto (art.

1665 C.C.) con un’impresa a cui vengono affidati i lavori di ordinaria manutenzione tenendo conto

delle norme civilistiche riassunte in seguito.

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L’istituto scolastico fornisce all’ente locale competente la conseguente rendicontazione; in

pratica rendiconta all’ente locale ciò che sarà fatturato dall’impresa. L’istituto scolastico può

anticipare i fondi necessari all’esecuzione di lavori urgenti e indifferibili dandone comunicazione

immediata all’ente locale competente per ottenerne il rimborso.

CASI PRATICI

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AFFIDATI DALL’ENTE LOCALE ALL’ISTITUTO

SCOLASTICO.

Puramente a titolo di esempio, vengono di seguito elencati alcuni lavori che rientrano nelle

manutenzioni ordinarie facendo riferimento alla circolare ministeriale del 24 febbraio 1998 n.

57/E.

- sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione;

- riparazione di impianti ( es. idraulico);

- rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti,

ornamenti, materiali e colori;

- rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;

- sostituzione tegole, rinnovo delle impermeabilizzazioni;

- riparazioni balconi e relative pavimentazioni;

- riparazioni recintazioni;

- sostituzione di elementi di impianti tecnologici;

- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane, serrande senza modifica della tipologia

di infisso.

Ciò premesso si immagini che l’istituto scolastico debba procedere nella tinteggiature delle aule.

A questo punto è necessaria delega da parte dell’ente locale ai sensi dell’art. 3 c.4 L.23/1996.

Una volta ottenuta detta delega, l’istituto scolastico deve stipulare un contratto d’appalto con

l’impresa selezionata (ditta individuale o società) a cui verranno affidati detti lavori di

tinteggiatura. In pratica con tale contratto, l’appaltatore (impresa) si impegna a compiere i lavori

per conto dell’appaltante (istit. scol.) a determinate condizioni ( es. l’organizzazione dei mezzi e il

rischio sono a carico dell’impresa).

Viene pattuito un corrispettivo in denaro che può essere dato a forfait o a misura. L’istituto

scolastico provvederà a fornire all’ente locale competente la conseguente rendicontazione in

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modo che quest’ultimo possa di fatto finanziare i lavori. A lavori ultimati o secondo altri accordi

stabiliti nel contratto, l’impresa emetterà all’istituto scolastico la relativa fattura con IVA che

quest’ultimo provvederà a pagare.

PROFILI CIVILISTICI

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (art. 46)

Definizione:

L’appalto, ai sensi dell’ art. 1665 cod. civ,. è il contratto con cui:

A) una parte (appaltatore) si impegna a compiere, a favore di un altro soggetto (appaltante o

committente), un’opera o un servizio;

B) organizzazione di mezzi e rischio a suo carico;

C) contro un corrispettivo in denaro.

L’appalto è lo strumento tipico con il quale la pubblica amministrazione affida a terzi l’esecuzione

di opere pubbliche o l’esercizio in regime di concessione di determinate attività o servizi.

Appalto e vendita

La distinzione è fondamentale in quanto dalla qualificazione di un contratto come vendita

piuttosto che come appalto dipende evidentemente l’applicabilità al contratto stesso delle norme

civilistiche relative, le quali a loro volta comportano, in un caso e nell’altro, differenze di

disciplina specie in materia di garanzie e di termini di prescrizione delle azioni processuali.

Corrispettivo, variazioni e revisioni

Il corrispettivo può essere determinato secondo due criteri:

A) a forfait;

B) a misura (es.: tot per metro cubo; tot per servizio).

Le variazioni al progetto di base possono essere di tre specie:

A) concordate (art. 1659, codice civile);

B) necessarie (art. 1660, codice civile);

C) ordinate dal committente (art. 1661, codice civile).

Revisione del prezzo

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La revisione del prezzo è fenomeno diverso dalla modificazione del corrispettivo per effetto di

variazioni sopravvenute. La revisione è subordinata (cfr. art. 1664, codice civile) a due condizioni:

A) il verificarsi di circostanze imprevedibili che comportino aumenti o diminuzioni del costo dei

materiali o della manodopera;

B) il conseguente aumento o diminuzione del prezzo superiore al decimo del prezzo complessivo

(limite derogabile delle parti).

Responsabilità e garanzie

Dei difetti, non constatati e accettati nel verbale di collaudo, è sempre responsabile

l’appaltatore, il quale è tenuto, a richiesta del committente, a eliminare i vizi o a diminuire il

prezzo, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell’appaltatore e la risoluzione del

contratto inservibile.

PROFILI FISCALI

I lavori svolti dall’impresa (appaltatore) sono assoggettati ad IVA secondo le aliquote

vigenti al momento della fatturazione.

6.25.1. Contratto tipo di appalto per servizi

Tra la società alfa, con sede legale in…, cod. fisc. …, partita iva… e l’istituto scolastico …, con sede legale in …, cod. fisc. …, partita iva… si conviene quanto segue: Oggetto L’istituto scolastico concede in appalto alla società alfa, che accetta l’incarico di eseguire, a proprie cure e spese, le opere di manutenzione ordinarie relative all’immobile, sito in ……., - (elenco attività da eseguire) Modalità di esecuzione delle prestazioni La società alfa eseguirà le prestazioni oggetto del presente accordo mediante proprio personale specializzato. Detti interventi saranno effettuati dietro specifica richiesta dell’istituto scolastico, durante le normali ore lavorative e così dalle …, alle… I lavori d’appalto dovranno essere ultimati entro il giorno… Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l’ultimazione dei lavori dipendente da fatto e colpa dell’appaltatore, l’appaltatore dovrà corrispondere una penale di … fino al raggiungimento del 10% dell’importo contrattuale. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall’appaltatore per iscritto al direttore dei lavori. Questi procede alle eventuali necessarie contestazioni e redige, in caso di riscontro positivo circa l’ultimazione dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori medesimi. Corrispettivo per prestazioni di assistenza e modalità di pagamento Le parti convengono che per le attività di assistenza e manutenzione di cui agli articoli precedenti, il committente corrisponderà all’appaltatore un compenso mensile (trimestrale o

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semestrale) nella misura di Euro … Per gli altri interventi dietro richiesta verranno applicate le condizioni di pagamento previste nel listino prezzi in vigore. I pagamenti verranno effettuati in base ad una fatturazione mensile, con pagamento a 30 giorni dalla data della fattura. Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 codice civile. Garanzie e coperture assicurative L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo degli stessi, finalizzata a coprire gli oneri per il mancato o inesatto adempimento. Tale garanzia cessa di operare solo alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma che precede deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’appaltante. Responsabilità dell’appaltatore L’appaltatore è tenuto a prendere tutte le misure necessarie, nel rispetto della normativa antinfortunistica e dell’art. 2087 codice civile per garantire la vita, l’incolumità e la personalità morale del personale dipendente, ivi compreso quello dedicato alla direzione sorveglianza e collaudo delle opere così come incaricato dall’amministrazione. Il direttore tecnico di cantiere garantisce il rispetto di tali norme così come recepite dal “piano di sicurezza del cantiere” di cui all’art. 18, comma 8 legge n. 55/90 e dell’art. 31 legge n. 109/94, il quale forma parte integrante del contratto di appalto. Per la violazione delle norme antinfortunistiche e di quelle ulteriori contenute nel piano di sicurezza è responsabile civilmente e penalmente in via esclusiva l’appaltatore. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Foro competente Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il foro di … Luogo e data Firme…

6.26. CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA - (ART.47)

L’art. 47 del Decreto Interministeriale n° 44/2001 concede la facoltà alle istituzioni scolastiche

di stipulare contratti di leasing per la motivazione della loro finalità istituzionali, con la sola

esclusione dell’acquisizione della disponibilità di beni immobili.

Il dirigente scolastico dovrà ovviamente operare una scelta, o meglio una valutazione di

convenienza sulla fattibilità dell’utilizzo di tale contratto.

Una formula particolare di leasing è il cosiddetto lease back, mediante il quale il proprietario

vende il bene alla società di leasing, la quale paga il prezzo e contemporaneamente concede la

stesso bene in godimento al venditore che ne diventa pertanto, utilizzatore.

L’art. 47 del DM 44/2001 al punto 2 vieta espressamente alle istituzioni scolastiche la

stipulazione del suddetto contratto.

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CASI PRATICI

La scuola necessita di numero 25 P.C. IBM NETVISTA M41 - Processore INTEL PENTIUM 4 –

1500 MhzMod6792-72G PN – RAM 128 Mb espandibile- 40 Gb; lettore CDRom48x; scheda di

rete ETHERNET 10/100- scheda grafica – sistema operativo Window 2000 – Norton Antivirus;

Mouse e tastiera ;

n. 25 Monitor 17” a colori IBM Mod. E74

Durata del contratto: 3 anni

Pagamenti trimestrali.

La scuola ha assicurato il materiale elettronico contro furto, incendio e danni di diversa natura.

PROFILI CIVILISTICI

Il leasing (finanziario) o locazione finanziaria è un contratto molto diffuso nella pratica ed è lo

strumento mediante il quale colui che intende usare o godere di un determinato bene

(utilizzatore) può chiedere ad una impresa specializzata nella locazione finanziaria (società di

leasing) di procurarglielo per poi concederlo in godimento.

L’utilizzatore paga un canone periodico, ne assume i relativi rischi e può divenire proprietario del

bene alla cessazione (termine) del contratto, pagandone un prezzo prestabilito (riscatto).

In effetti il leasing ha essenzialmente una funzione di finanziamento in via mediata

dall’utilizzatore ed ha la natura di un contratto di scambio (Cass. 26/11/87 n° 8766, Cass.

28/10/83 n° 6390).

Il leasing è un contratto atipico, in quanto essendo mutuato da formule contrattuali prettamente

anglosassoni non è previsto nella nostra legislazione.

Pur tuttavia il nostro ordinamento permette di costruire figure contrattuali nuove, riconosciute

dal diritto, purché volte a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento

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giuridico (art. 1322 c. 2 C.C.).

Nel contratto di leasing sono presenti vari elementi comuni di contratti tipici quali la “locazione

ordinaria” e la “vendita con riserva di proprietà”.

Il leasing è stato pure assimilato al contratto di “mutuo” in quanto ha in comune con questi la

causa che consiste sostanzialmente in un finanziamento. Ne differisce da questo, comunque, in

quanto con il mutuo si ha la traslazione immediata della proprietà.

In definitiva il leasing consente alle imprese ed alle istituzioni scolastiche di disporre di

strumenti necessari per l’esercizio della propria attività o della proprie funzioni istituzionali

evitando il ricorso all’indebitamento, ovvero all’affitto del bene stesso.

Il leasing mobiliare ha la struttura di un contratto trilaterale, ovvero coinvolge tre soggetti

(parti):

1) una impresa di leasing detta concedente

2) un soggetto interessato all’uso del bene detto utilizzatore

3) produttore o distributore del bene detto fornitore

L’oggetto del leasing è un bene mobile, stante la limitazione di cui all’art. 47 comma 1 del D.M.

44/2001: per esempio può avere oggetto macchinari, attrezzature, arredamenti, macchine

elettroniche, computers, autoveicoli.

Il leasing mobiliare può avere anche per oggetto un bene immateriale, quale ad esempio,

programmi per computers (software), tuttavia in questo caso deve trattarsi di un programma

progettato esclusivamente per l’utilizzatore da parte di una software house, che successivamente

diventi di proprietà della società di leasing e che venga concesso all’utilizzatore.

Non è verosimile e possibile acquistare in leasing dei programmi software standard, in quanto le

software house non concedono la proprietà del bene, bensì solo il loro utilizzo, mediante licenza

d’uso.

La forma del contratto non è previsto debba seguire un requisito formale particolare.

L’esistenza del contratto può essere provata con tutti i metodi ed i modi messi a disposizione

dalla nostra legislazione, nel rispetto anche delle regole che normano la prova testimoniale

(Cassaz. 11/11/92 n. 12109).

Normalmente, però, i rapporti tra le parti vengono rappresentati e contenuti in condizioni

generali di contratto già predisposti dal concedente e poi sottoscritti dall’utilizzatore.

Fanno parte del contenuto del tipico contratto di leasing le clausole seguenti:

1) obbligo di pagare un canone periodico

2) durata del contratto

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3) opzioni alla scadenza: - riscatto

- prosecuzione

- restituzione

- sostituzione

4) obbligo di corrisponde un importo all’atto della sottoscrizione del contratto

(canone anticipato, deposito cauzionale).

5) determinazione del prezzo di opzione ovvero di riscatto del bene. (tale

prezzo oscilla generalmente nella misura dall’1% al 5% del valore iniziale del bene).

Determinate clausole, quali ad esempio quelle che prevedono adeguamenti del canone nel tempo,

ecc….., essendo di tipo vessatorio debbono essere espressamente sottoscritte per la loro validità.

PROCEDIMENTO PRATICO DI FORMAZIONE DI UN CONTRATTO

L’utilizzatore (istituzione scolastica) prende contatto con il fornitore di un bene che serve per lo

svolgimento dell’attività dell’ente (computers, arredamenti, ecc….), sceglie il bene che formerà

oggetto di contratto di leasing e stabilisce e definisce con il fornitore stesso le condizioni di

acquisto.

L’utilizzatore si rivolge ad una o più società di leasing compilando una domanda di leasing già

predisposta dalla stessa società.

Tale domanda comprende le caratteristiche del bene oggetto del contratto.

Con l’esito positivo della domanda di leasing la società di leasing invia all’utilizzatore un testo

predisposto di contratto di leasing.

L’utilizzatore sottoscrivendolo conclude l’operazione.

A questo momento il concedente acquista il bene dal fornitore che poi viene concesso in

godimento all’utilizzatore.

Normalmente il fornitore consegna direttamente all’utilizzatore il bene stesso facendogli

sottoscrivere un verbale di consegna. Da questa data inizia a decorrere generalmente il termine

di durata del contratto di leasing stesso.

La giurisprudenza caratterizza l’operazione di leasing come due contratti collegati

funzionalmente tra di loro: leasing tra concedente ed utilizzatore da una parte e vendita tra

fornitore e concedente dall’altra.

E’ ovvio che l’utilizzatore deve usare il bene avuto in leasing conformemente alle disposizioni

contrattuali, deve conservarlo e custodirlo nello stato in cui gli è stato consegnato. Deve

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provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all’assicurazione del bene stesso.

Ricade sull’utilizzatore il rischio della perdita o del deterioramento del bene, anche se dovuto a

caso fortuito o forza maggiore. (trattasi di clausole penali e quindi non vessatorie)

Si è accennato che l’utilizzatore deve corrispondere un canone periodico. Alla determinazione di

tale canone concorrono vari fattori:

1) natura del bene

2) uso del bene

3) obsolescenza del bene

4) prezzo di acquisto

5) prezzo di riscatto

6) remunerazione dei fattori produttivi

7) profitto della società di leasing

8) difficoltà eventuale di reperimento del bene

9) vita economica del bene

10) durata del contratto

Alla scadenza del contratto l’utilizzatore è posto di fronte alle seguenti alternative:

1) riscatto del bene con pagamento del prezzo già preindicato sul contratto

2) restituire il bene

3) rinnovare il contratto

L’art. 47 del D.M. 44/2001 prevede al punto 3 che qualora l’istituzione scolastica non abbia

interesse ad esercitare il potere di riscatto (acquistarlo al valore prestabilito nel contratto

stesso), può comunque esercitare tale riscatto allorquando a seguito di richieste da parte del

personale o di studenti della istituzione scolastica stessa, ci sia la possibilità di trasferirlo ai

soggetti richiedenti.

In tale caso l’istituzione scolastica deve porre in essere le procedure di cui al successivo art. 52

relativo alle vendite di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili con l’obbligo di introitare

un prezzo non inferiore a quello di riscatto.

Viene altresì posto obbligo alle istituzioni scolastiche di porre in essere la procedura di cui

all’art. 52, prima di esercitare il diritto di riscatto.

PROFILO FISCALE DEL LEASING MOBILIARE

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IMPOSTA DI REGISTRO.

Non vi sono particolari problemi in merito all’applicazione di tale imposta.

La norma di imposizione risulta quella residuale di cui all’art. 9 della tariffa parte 1 allegata al

DPR 26/4/86 n. 131 (atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a

contenuto patrimoniale: 3%).

Occorre tuttavia mettere in risalto il principio dell’alternatività tra imposta di registro ed Iva,

disciplinato dagli art. 5 comma 2 e art. 40 del DPR 131/86.

Sulla scorta e in conseguenza delle predette norme, il contratto di leasing mobiliare è soggetto a

registrazione solo in caso d’uso, qualora tutte le disposizioni del contratto di leasing stesso

abbiano ad oggetto operazioni soggette ad Iva.

Tale registrazione quindi viene effettuata con l’applicazione dell’imposta nella misura fissa pari a

€. 129,11.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Ai fini Iva il leasing mobiliare così come la locazione ordinaria sui beni mobili, viene considerata

prestazione di servizi, ed in quanto tale soggetta a tributo ai sensi dell’art. 3 DPR 666/72.

Ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile l’art. 16 comma 3 del DPR 633/72 assimila

espressamente il contratto di leasing ad un ipotetico contratto di vendita del medesimo bene

dato in locazione.

IMPOSTE DIRETTE

Per quanto riguarda il contratto di leasing la norma fiscale relativa è l’art. 67 comma 8 DPR

917/86 che disciplina sia l’ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria sia la

deduzione dei canoni da parte dell’impresa utilizzatrice.

Questa norma è stata modificata dall’art. 26 comma 11 lettera A del DL 69/89 il quale con intenti

dichiaratamente antielusivi ha modificato le condizioni di durata minima dei contratti di leasing.

Per quanto ci riguarda l’utilizzatore può dedurre i canoni a condizione che la durata del contratto

non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito

a norma del secondo comma in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa.

Ai fini Irap il canone è ammesso in deduzione ad esclusione della parte di esso relativa agli

interessi passivi di finanziamento.

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6.26.1. Contratto tipo di locazione finanziaria

Contratto di locazione finanziaria n. ..... del ..... fra ....., con sede in ....., p.i. ....., iscritta al registro delle imprese di ..... al n. ....., qui di seguito designata come "locatore", e ....., in persona del ....., c.f. ....., p.i. ....., d’ora in avanti designato come "conduttore". Il locatore concede in locazione finanziaria al conduttore, alle condizioni appresso specificate, il seguente macchinario le cui caratteristiche e condizioni di funzionamento il conduttore dichiara di ben conoscere ed accettare sin d’ora: (descrizione) da installarsi in ....... Fornitore: ..... Premesso che il conduttore A) si è rivolto al locatore per ottenere in locazione finanziaria, o più brevemente nel contesto del presente atto, in leasing, i beni mobili, macchinario e/o le attrezzature sopra specificati e comunque nel contesto del presente contratto denominati "macchinario"; B) in vista del presente contratto ha rappresentato la propria situazione finanziaria, economica, patrimoniale, tecnica, giuridica ed amministrativa, ed ha garantito il buon fine del rapporto con la prestazione delle garanzie richieste dal locatore; C) ha scelto di sua iniziativa il macchinario in conformità alle proprie esigenze e trattato direttamente con fornitore di sua fiducia le condizioni per l’acquisto (data e modalità di consegna, trasporto, costi ecc.); D) ha esaminato e controfirmato l’ordine che il locatore invierà al fornitore per l’acquisto del macchinario da concedere in leasing obbligandosi e garantendo il rimborso dell’eventuale anticipo fatto dal locatore al fornitore; E) si è dichiarato disposto a tenere indenne e manlevare il locatore nei confronti sia delle parti che di terzi da ogni rischio e responsabilità comunque connessi con l’acquisto e la successiva concessione in leasing del macchinario ivi compreso a titolo esemplificativo, responsabilità per custodia, conservazione, qualità, funzionamento, vizi, inidoneità del macchinario, danni anche da caso fortuito o forza maggiore, inadempienze del fornitore e/o di terzi, compresi i rischi derivanti dalla scelta del fornitore, tutela dei brevetti, delle invenzioni e dei diritti di terzi, violazione di norme antinfortunistiche, antinquinamento, e nel caso di operazione con l’estero: scelta della valuta, dei tempi e delle modalità per le operazioni di cambio e quant’altro inerente. Si è impegnato altresì a corrispondere il canone pattuito per tutta la durata del contratto anche in caso di mancata utilizzazione del macchinario, nonché ad assumere a proprio carico ogni onere e spesa relativa all’uso ed alla ordinaria e straordinaria manutenzione del macchinario; F) ha preso atto che l’ammontare del canone di leasing è tra l’altro determinato dalla durata della locazione finanziaria, fissata al successivo art. 2, e dai costi complessivi che il locatore incontrerà per l’acquisto del macchinario stesso (compreso gli oneri accessori quali oneri doganali, spese per l’acquisto di valuta, altre ed eventuali). Ciò premesso, il locatore è venuto nella determinazione di consentire la locazione finanziaria dichiarandosi disposto esclusivamente a tal fine ad acquistare il macchinario; Pertanto tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: 1. Premesse 1.1. Le premesse formano parte integrante del presente contratto, che in assenza di ognuna di esse il locatore non avrebbe accettato. 2. Durata della locazione 2.1. La locazione avrà la durata complessiva di n. ..... Mesi. Prima del termine essa non potrà essere disdetta dal conduttore, potrà essere risolta dal

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locatore nei casi previsti dall’art. 16. 2.2. Qualora il conduttore desiderasse proseguire nella locazione dopo la scadenza del contratto dovrà darne comunicazione al locatore sessanta giorni prima della scadenza dell’ultimo canone e prendere tempestivi accordi per le condizioni della nuova locazione. 3. Canone di locazione 3.1. Il corrispettivo della locazione è convenuto in complessive € ..... + iva da versarsi come segue: € ..... + iva alla firma del presente contratto quale canone di locazione anticipato, contestualmente a € ..... + iva per spese di registrazione, autentica e istruzione del contratto; € ..... + iva e spese incasso, quale canone di locazione da corrispondersi in n. ..... Canoni a partire dal giorno ... Del primo mese successivo alla consegna dei macchinari ovvero, nel caso in cui la consegna avvenisse in più riprese, a far tempo dalla prima consegna, risultante dal verbale di consegna e accettazione del macchinario, e così di seguito per tutta la durata della locazione. 3.2. Sono a carico del conduttore i maggiori esborsi che il locatore dovesse sostenere per il pagamento del macchinario oggetto del contratto, in dipendenza da variazioni di cambio della lira o altri eventi non noti al locatore all’atto della stipula del presente contratto, e così, a titolo esemplificativo e non tassativo, dovuti a incremento o istituzione di nuove tasse o imposte, di maggior azioni di rateo o premio assicurativo, spese o oneri comunque connessi al trasporto ed all’installazione del macchinario. Tali importi saranno pagati dal conduttore al locatore in contanti a presentazione di fattura o di nota di addebito relativa. I maggiori esborsi del locatore per il pagamento del macchinario in dipendenza di variazioni di prezzo e relativi adempimenti richiesti dalle disposizioni vigenti o di altri oneri inerenti al trasporto e relative assicurazioni ecc. Sono a carico del conduttore e saranno regolati a richiesta del locatore. 3.3. Il pagamento dei canoni dovrà essere fatto dal conduttore puntualmente alle scadenze di cui sopra e nei modi e nelle forme indicate dal locatore nel presente contratto. Nel caso in cui, nel corso di un anno solare, si dovesse verificare una svalutazione della lira superiore, secondo gli indici istat, all’ …per cento, il conduttore, a richiesta del locatore, sarà tenuto a sopportare gli effetti pregiudizievoli della svalutazione per quella percentuale superiore all’ … per cento corrispondendo al locatore un aumento del canone di locazione pari alla percentuale di svalutazione eccedente l’ …per cento. Decorsi otto giorni dalla scadenza del canone, senza che questo venga pagato, il conduttore sarà considerato in mora per espresso patto così convenuto senza necessità di formale costituzione in mora. In caso di ritardo in tali pagamenti al conduttore verrà addebitato, senza necessità di altro avviso per la costituzione in mora, un interesse di mora in ragione dello 0,90 per mille (zeronovantapermille) al giorno sull’importo capitale scaduto o sulle somme comunque dovute, a qualsiasi titolo in conseguenza del presente contratto, e così a puro titolo esemplificativo, per canoni, riscatto, rimborsi o integrazione premi o risarcimenti assicurativi, somme dovute a titolo di rimborso, risarcimento danni, revocatorie ordinarie o fallimentari, salvo al locatore ogni altro diritto conseguente al ritardo nel pagamento ivi compreso quello enunciato nell’art. 16 del presente contratto. 3.4. In nessun caso il conduttore avrà diritto di ritardare, sospendere in tutto o in parte per pretesi vizi palesi o occulti del macchinario, anche nel caso in cui tali vizi impediscano o limitino la sua possibilità di utilizzo del macchinario oggetto del presente contratto. Le parti si danno atto che il fornitore ha esteso al conduttore le garanzie e le azioni spettanti all’acquirente, ed il conduttore si impegna a far valere le proprie ragioni direttamente nei confronti del fornitore, nei modi di cui al successivo art. 5. 4. Immatricolazione

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4.1. Per il macchinario locato il conduttore dovrà provvedere a sua cura e spese, all’ottenimento delle apposite autorizzazioni, licenze e loro rinnovi, in ossequio delle disposizioni di legge e regolamenti cui sono subordinati l’uso, la gestione ovvero l’esercizio dell’attività a cui il macchinario è destinato. Sui documenti necessari per l’eventuale immatricolazione del macchinario dovrà essere annotato il nome del conduttore con tale qualifica aggiunta a quella del locatore, che ivi dovrà figurare quale proprietario. Il conduttore è obbligato a fornire al locatore copia della suddetta documentazione con piena responsabilità per ogni conseguenza derivante da errore, deficienza od inidoneità della documentazione stessa. Nei casi in cui si renda necessaria una variazione sui documenti (cambio domicilio, revisione ecc.) il conduttore deve informare il locatore ed effettuare a proprie spese le formalità necessarie, inviando immediatamente copia dei documenti regolarizzati al locatore. Sono a totale carico del conduttore tutte le spese ed i rischi connessi agli anticipi, ai pagamenti, alle cauzioni ed ai depositi comunque effettuati dal locatore in relazione alla fornitura del macchinario. 5. Consegna del macchinario 5.1. La consegna del macchinario sarà eseguita dal fornitore direttamente al conduttore nei tempi e modalità che saranno comunicate al conduttore medesimo. Il conduttore provvederà a controfirmare con il fornitore, che agisce per conto del locatore, e consegnare allo stesso un verbale di presa in consegna e accettazione del macchinario completo in ogni sua parte e datato. Prima della, o contemporaneamente alla, consegna del macchinario di cui al presente contratto, il conduttore dovrà informare, a mezzo raccomandata r.r. ai sensi dell’art. 2764, codice civile, il proprietario dei locali, ove il macchinario dovrà essere installato, del fatto che tale macchinario è di piena ed esclusiva proprietà del locatore. Il verbale di consegna e accettazione del macchinario certificherà la totale conformità del macchinario consegnato a quanto previsto nell’ordine di acquisto e la sua idoneità all’uso suo proprio. Con la firma del verbale di consegna e accettazione del macchinario si avrà per certificato, da parte del conduttore, la sua piena conoscenza ed incondizionata accettazione delle condizioni in cui il macchinario sarà consegnato, delle sue componenti, del suo funzionamento, e del fatto che lo stesso sarà stato ritenuto completo in ogni sua parte. Nel caso in cui il conduttore rilevasse un qualsiasi vizio o difetto o comunque la non conformità del macchinario rispetto a quella indicata nell’ordine di acquisto lo stesso dovrà darne avviso per telegramma, confermato da lettera raccomandata, al locatore e al fornitore entro otto giorni dalla data della consegna oltre che inserire nel verbale di consegna e accettazione del macchinario tutte le contestazioni sui vizi e/o difetti di cui riscontrasse affetto il macchinario. La mancata osservanza di quanto sopra stabilito costituirà, ad ogni effetto, accettazione senza riserve del macchinario da parte del conduttore. Le spese ed i rischi di trasporto ivi inclusi gli oneri assicurativi competenti, di sollevamento e di installazione del macchinario saranno a carico del conduttore come pure tutte le spese ed i rischi riguardanti il macchinario dal momento della consegna. 5.2. Il conduttore riconosce che nessuna responsabilità potrà essere imputata al locatore per vizi palesi od occulti, per difetti di funzionamento o mancanza di qualità, anche se sopravvenuti durante il corso della locazione e anche se gli stessi non permettessero l’uso del macchinario, per ritardi del fornitore, o di terzi e comunque per ogni altra ipotesi che comportasse il non poter disporre del macchinario locato per qualsiasi motivo o causa e qualunque sia la durata del mancato utilizzo. Nessuna responsabilità potrà gravare sul locatore per la ritardata o mancata consegna del

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macchinario e lo stesso non sarà tenuto, in nessun caso, a corrispondere al conduttore indennizzi o risarcimenti danni per qualsiasi titolo o causa. 5.3. In caso di vizi del macchinario e/o contestazioni, fermo l’obbligo del conduttore di provvedere comunque al pagamento dei canoni di leasing ed accessori, e di tutti gli importi dovuti al locatore in forza del presente contratto, il conduttore avrà azione diretta nei confronti del fornitore. Il conduttore si obbliga ad informare il locatore di ogni iniziativa in tal senso che comunque non dovrà essere di pregiudizio alcuno per il locatore. A tal fine il conduttore si costituisce illimitatamente garante per il locatore e si impegna a manlevarlo da domande anche giudiziali contro di lui proposte in conseguenza delle azioni iniziate dal conduttore, e ad assumerne oneri e spese. 5.4. Il conduttore dà espressamente atto che al presente contratto di locazione finanziaria non è applicabile quanto disposto in suo favore dagli artt. 1526, 1528, 1579, 1584, 1585, 1588, 1589, 1617, 1622, 1627, codice civile. 6. Targhe di riconoscimento 6.1. Il conduttore dovrà, all’atto della consegna ed insieme al fornitore, far apporre sul materiale, in luogo essenziale e ben visibile ed a sue spese, una targa inamovibile contenente la precisazione che il materiale stesso è di proprietà del locatore ed ogni altra indicazione idonea ad individuare il materiale cui la suddetta precisazione si riferisca. 7. Montaggio ed installazione del macchinario 7.1. Il montaggio e l’installazione del macchinario, la fornitura e messa in opera di tutti gli accessori e materiali complementari nonché le opere di assistenza necessarie alla messa a punto saranno effettuate a cura e spese del conduttore che prenderà ogni utile contatto col costruttore del macchinario e/o fornitore dello stesso. Il locale o luogo nel quale il macchinario dovrà essere installato dovrà essere idoneo al buon funzionamento, conservazione e manutenzione dello stesso e dovrà essere perfettamente approntato almeno quindici giorni prima della data di consegna indicata nel presente contratto. 8. Spostamenti del macchinario 8.1. Qualsiasi spostamento del macchinario locato dovrà essere autorizzato preventivamente dal locatore. Le spese di smontaggio, trasporto e reinstallazione del macchinario locato, nonché quelle dell’assicurazione sul trasporto e sollevamento, saranno a carico del conduttore. Inoltre questo dovrà conformarsi, per il rimontaggio e la reinstallazione, alle stesse prescrizioni stabilite per il montaggio e l’installazione precedente. 9. Prescrizioni relative al macchinario 9.1. Per il montaggio, l’installazione e l’utilizzazione, la riparazione e la manutenzione del materiale locato il conduttore dovrà osservare strettamente le indicazioni fornite dal fornitore e/o dal locatore. In generale il conduttore dovrà prendere tutte le misure e gli accorgimenti necessari per utilizzare il macchinario locato in modo normale e per mantenerlo sempre in buono stato di funzionamento e di conservazione. Il conduttore si impegna ad attenersi alle leggi, ai regolamenti e ad ogni altra disposizione in vigore riguardante la detenzione, il trasporto, l’installazione e l’utilizzazione del macchinario. 9.2. Qualora il macchinario dovesse essere posto o trasferito in locali o luoghi dei quali il conduttore non fosse proprietario, lo stesso si impegna, prima dell’installazione del macchinario, a darne notizia a mezzo lettera raccomandata r.r., ai sensi dell’art. 2764, codice civile al locatore ed al proprietario dei locali. Al proprietario dei locali dovrà essere comunicato che il macchinario oggetto del contratto di locazione non è di proprietà del conduttore e che pertanto lo stesso non potrà vantare alcun diritto o privilegio sul macchinario di cui trattasi. Il conduttore si impegna a risarcire

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integralmente il locatore per i danni che questo dovesse subire a causa della mancata, imperfetta o tardiva comunicazione di cui sopra. 9.3. Il conduttore si obbliga a stipulare un contratto standard per la manutenzione del macchinario, oggetto del presente contratto. Il conduttore assume in proprio ogni responsabilità per danni che il locatore dovesse subire in conseguenza del mancato adempimento agli obblighi di cui al presente articolo. 10. Utilizzazione del macchinario 10.1. Il conduttore dovrà utilizzare i beni oggetto del presente contratto secondo le regole della buona tecnica, per l’uso cui il macchinario è destinato, e con la diligenza del buon padre di famiglia. Il conduttore non potrà pretendere alcuna riduzione o sospensione del canone o indennizzo di sorta in caso di parziale o mancata utilizzazione del macchinario dovuta a qualsiasi causa, anche se la stessa dipendesse da evento fortuito di forza maggiore. Il conduttore si impegna a sopportare ogni esborso discendente dall’esecuzione del presente contratto ivi compresi, a titolo esemplificativo e non tassativo, quelli relativi alla consegna, al funzionamento e alla manutenzione ordinaria e straordinaria del macchinario e comunque tutti gli esborsi e/o conseguenze che venissero a gravare sul locatore in occasione o dipendenza della locazione di cui al presente contratto. 10.2. Tutti gli eventuali pagamenti inerenti al macchinario saranno effettuati, per quanto possibile, direttamente dal conduttore. Nell’ipotesi in cui dovesse invece provvedervi il locatore, il conduttore sarà tenuto a mettere immediatamente a disposizione del locatore la somma da questo anticipata senza diritto alcuno al rimborso. Farà pure carico al conduttore ogni spesa diretta ad ottenere l’adempimento del fornitore o di terzi e ciò sia per obbligazioni contrattuali che extracontrattuali. Come già precisato, in deroga all’art. 1584, codice civile, la parziale o totale mancata utilizzazione del macchinario, anche se superiore ai venti giorni, non comporterà la sospensione del pagamento dei canoni né limitazioni di qualsiasi altra obbligazione assunta col presente contratto. 10.3. Qualsiasi modifica o aggiunta sarà soggetta al preventivo consenso scritto del locatore e, anche se autorizzata, rimarrà acquisita e di proprietà del locatore senza alcun diritto a compenso o indennità di sorta. Le parti di ricambio, accessori, dispositivi, o comunque addizioni o migliorie se non separabili senza pregiudizio dal bene, diverranno tutte di proprietà del locatore e non compenseranno la possibile diminuzione di valore del macchinario anche qualora il locatore abbia prestato il proprio consenso e ciò in deroga all’art. 1592, codice civile. 11. Proprietà e verifiche 11.1. Il macchinario è e rimane di proprietà del locatore e il conduttore non è titolare di alcun diritto sullo stesso ad eccezione di quelli ad esso spettanti in base al presente contratto. Il conduttore manterrà il macchinario in suo possesso libero da qualsiasi pegno, ipoteca o gravame e farà sì che il titolo e il diritto di proprietà del locatore sul macchinario non siano gravati da oneri o trascrizioni pregiudizievoli impegnandosi, ove ciò avvenisse, a risarcire al locatore ogni danno o pregiudizio che a questo ne derivasse. 11.2. Per tutta la durata della locazione il locatore, o i suoi incaricati, avranno diritto di ispezionare il macchinario e di verificarne lo stato di manutenzione e l’ uso dello stesso impartendo disposizioni circa le riparazioni che ritenesse necessarie o utili per la conservazione del macchinario addebitandone il relativo costo al conduttore. 12. Sublocazione. Cessione del contratto. Pegno del macchinario 12.1. È fatto divieto al conduttore di sublocare il macchinario e di vincolarlo a favore di terzi. I diritti derivanti dal presente contratto non potranno essere ceduti o trasferiti dal conduttore

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senza il preventivo consenso del locatore. Il locatore avrà il diritto di cedere il presente contratto, come pure il suo credito, rappresentato dai canoni, come pure di vincolare il macchinario mediante pegno, che comunque dovrà essere richiesto dal conduttore. In tali casi il conduttore potrà essere designato quale terzo custode. 13. Azioni di terzi 13.1. In caso di sequestro o pignoramento, o di qualsiasi altra azione avverso il macchinario, ed anche nell’ipotesi che l’atto sia stato soltanto iniziato o tentato, il conduttore dovrà informare immediatamente il locatore ed esercitare a sue spese ogni possibile opposizione o riserva nell’interesse del locatore; prendere, pure a sue spese, tutte le misure comunque idonee a far riconoscere il diritto di proprietà del locatore, ivi comprese le opportune iniziative per ottenere la sospensione o la revoca del procedimento o del provvedimento. In caso di cessione, sequestro o pignoramento dell’azienda o di sua parte, il conduttore dovrà provvedere a tutte le azioni necessarie perché il macchinario non sia compreso nella cessione, nel sequestro o nel pignoramento e perché il diritto di proprietà del locatore su detto materiale sia portato in tempo utile a conoscenza del cessionario o del creditore sequestrante o pignorante. In generale il conduttore dovrà far rispettare in ogni occasione e con ogni mezzo, a sue spese, il diritto di proprietà del locatore sul macchinario locato. Qualora le azioni a tutela del bene fossero intraprese dal locatore, il conduttore si impegna a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le spese anche legali relative, dietro presentazione di fattura o nota di addebito. 14. Perdita del macchinario. Responsabilità 14.1. In caso di danno o di perdita del macchinario il conduttore ripristinerà direttamente il macchinario alle sue condizioni primitive o, nella impossibilità, ne pagherà il valore che sarà fissato dal locatore, sulla base della attualizzazione finanziaria dei canoni ancora a scadere, dei canoni fatturati e non pagati, oltre il riscatto. Il conduttore sarà responsabile di qualsiasi danno causato o subito dal macchinario eccedente i massimali previsti nel contratto di assicurazione e non assicurati e/o non assicurabili. Dalla data di consegna del macchinario fino al termine della locazione il conduttore sarà responsabile della perdita, totale o parziale, o di danni subiti dal macchinario per qualsiasi ragione, anche accidentale o di forza maggiore, o imputabili a vizi di costruzione o difetti di montaggio o installazione. Il conduttore nella sua qualità di custode, sarà responsabile per ogni e qualsiasi danno causato al macchinario o dal macchinario provocato, o dal suo uso, a persone e beni anche di terzi e anche se tali danni derivassero da difetto di fabbricazione, o da qualsiasi altro evento assicurato e non. 15. Assicurazione 15.1. All’inizio della locazione, e per tutta la durata della stessa il conduttore è obbligato a coprire il macchinario, con adeguata polizza assicurativa autonoma, fino a concorrenza del valore del contratto di leasing per capitale, interessi e spese, contro tutti i rischi di danni (polizza all risks) causati al e/o dal macchinario, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo: incendio, furto, esplosione, scoppi o in genere azioni di fulmine, allagamento, alluvioni, inondazione, trombe d’aria, uragani, cadute di aerei e cose trasportate da aerei, scioperi, serrate, sommosse. Tale polizza dovrà coprire altresì la responsabilità civile verso terzi, comprese anche la rivalsa del terzo nei confronti del locatore, danni a dipendenti, collaboratori e commessi, danni comunque per qualsiasi causa connessi o discendenti dall’uso o dalla detenzione del macchinario, e ciò per un massimale di € .... Le relative polizze dovranno contenere apposite clausole di vincolo in favore del locatore, o della persona fisica o giuridica da esso designata, così da rendere necessario l’intervento, o quantomeno il consenso del medesimo alla liquidazione dei danni. Il conduttore fornirà al locatore un duplicato della/e polizza/e. Tale assicurazione dovrà essere accesa e mantenuta per tutta la durata della locazione. Il testo e le condizioni delle polizze assicurative dovranno essere approvate dal locatore che

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potrà inoltre controllare che sia regolarmente effettuato il pagamento dei premi. 15.2. Ogni responsabilità discendente dalla mancata stipulazione delle polizze o prosecuzione delle stesse ricadrà interamente e direttamente sul conduttore. Eventuali somme ricevute dal locatore a titolo di indennizzo, saranno da questo detenute e consegnate al conduttore solo dopo che quest’ultimo avrà provveduto a corrispondere al locatore gli importi dovuti, per canoni, interessi, accessori, e per qualsiasi altro titolo ricollegabile al contratto, essendo consensualmente esclusa ogni compensazione anche parziale. È in ogni caso data facoltà al locatore di stipulare, a propria cura, ed a spese del conduttore, una polizza di assicurazione avente le caratteristiche scelte dal locatore. In tale caso il conduttore si obbliga al regolare rimborso al locatore. Il conduttore entro due giorni, informerà per telegramma, confermato da lettera raccomandata, il locatore e, se del caso, il fornitore e/o l’assicurazione di qualsiasi perdita, il funzionamento irregolare, guasto o danno del macchinario come pure di qualsiasi incidente o danno da esso subito e/o causato. 15.3. I sinistri da incendio o furto dovranno essere denunciati dal conduttore, nei termini di legge alla pubblica autorità e copia della denuncia dovrà essere entro 48 ore, trasmessa al locatore ed alla compagnia di assicurazione. Il conduttore, deve fare quanto in suo potere per evitare o limitare il danno, ottemperare alle istruzioni della compagnia di assicurazione prima dell’inizio delle riparazioni del guasto, delle spese a ciò necessarie e di quelle sostenute per limitare il danno. La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla compagnia di assicurazione, ma prima dell’ispezione da parte di un incaricato della compagnia lo stato delle cose non può venire modificato. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal conduttore, non avvenisse entro dieci giorni dalla denuncia del sinistro, il conduttore potrà prendere, d’accordo col locatore, tutte le misure del caso. Per i sinistri dai quali possa derivare responsabilità civile a carico del locatore, fermo il termine di 48 ore per la denuncia, si precisa che la denuncia stessa dovrà contenere la narrazione del fatto, le indicazioni delle conseguenze, il nome dei danneggiati e possibilmente dei testimoni nonché la data, il luogo e la causa del sinistro. Il conduttore deve far eseguire nel più breve tempo possibile le notizie e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa. Nel caso di sinistri che comportino danni a persone o cose di notevole entità, la denuncia dovrà essere preceduta da telegramma da inviarsi al locatore e alla compagnia di assicurazione entro 12 ore dal verificarsi del sinistro. 16. Risoluzione 16.1. In caso di mancato ritardato adempimento, sia pure parziale anche di una sola delle clausole di cui agli artt. 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tutte essenziali per cui si dichiara l’inapplicabilità dell’art. 1455, codice civile, così come nel caso di cambiamento diretto o indiretto del controllo azionario o delle quote del conduttore, nell’ipotesi in cui questo sia persona giuridica, e qualora il fatto possa essere di pregiudizio per le ragioni del locatore, ovvero in caso di apertura di procedure fallimentari o esecutive, sia mobiliari che immobiliari e di anche un solo protesto di cambiali o di assegni a carico del conduttore nonché di mancata rispondenza a realtà della situazione, dati e conti esposti dal conduttore medesimo, il locatore avrà la facoltà di determinare la risoluzione di diritto del contratto. Ove nel corso del presente contratto, il locatore dovesse ritenere che si sia verificata una diminuzione dei requisiti economici e di affidamento tali da poter pregiudicare gli interessi del locatore potrà richiedere al conduttore adeguate garanzie da prestarsi entro cinque giorni dalla richiesta in difetto delle quali il locatore potrà dichiarare risolto il contratto. Tale risoluzione diverrà operativa all’atto della comunicazione che il locatore darà al conduttore a

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mezzo lettera raccomandata r.r.. È tuttavia facoltà del locatore di richiedere l’adempimento di qualsiasi obbligazione assunta col presente contratto. 16.2. Verificandosi la risoluzione il conduttore dovrà immediatamente mettere a disposizione del locatore, nei luoghi e modi da quest’ultimo indicati, il macchinario e dovrà impegnarsi a concordare ulteriori forme di risarcimento del danno con il locatore. Nell’eventualità di inadempienza del conduttore a detti obblighi il locatore viene fin da ora autorizzato ad entrare nei luoghi in cui il macchinario è giacente servendosi anche di propri incaricati ed a rimuoverlo e trasportarlo a spese ed in danno del conduttore, che si impegna sin d’ora a non fare opposizione di alcun genere. Tutte le spese sostenute dal locatore per la risoluzione del contratto, come pure tutte le spese per l’assicurazione, trasporto e quant’altro connesso alla risoluzione saranno poste a carico del conduttore con le modalità e tempi richiesti dal locatore. 17. Restituzione del macchinario. Riscatto 17.1. Al termine del periodo di locazione il conduttore dovrà restituire il macchinario al locatore in buono stato di conservazione e manutenzione e in condizioni di normale funzionamento salvo il normale deterioramento per l’uso fattone secondo i principi del buon padre di famiglia, nel luogo, nei modi e nei termini che saranno indicati dal locatore. Tutte le spese relative alla restituzione del macchinario, comprese quelle di assicurazione contro i rischi di spedizione, di carico e di trasporto, nonché tutti i rischi ad essa connessi saranno a carico del conduttore. Ove, per qualsiasi ragione, il conduttore non dovesse essere in grado di restituire il macchinario lo stesso sarà tenuto a risarcire al locatore il danno causato, secondo le modalità da definirsi sull’accordo delle parti. 17.2. Qualora fossero stati assolti dal conduttore tutti gli impegni di cui al presente contratto, il conduttore potrà esercitare la facoltà di riscatto del macchinario. Per poter esercitare tale facoltà, il conduttore dovrà effettuare apposita richiesta a mezzo lettera raccomandata che dovrà pervenire trenta giorni prima della scadenza dell’ultimo canone contrattuale. Il conduttore non potrà esercitare il diritto di riscatto se non avrà prima saldato tutte le somme dovute al locatore per capitale, interessi, spese, ratei assicurativi, risarcimenti del danno, e in genere per quanto risultasse debitore nei confronti del locatore. Il valore del riscatto viene sin d’ora individuato nell’importo di € ..... + iva e dovrà essere pagato entro trenta giorni dalla scadenza dell’ultimo canone contrattuale. 18. Spese. Imposte. Tasse 18.1. Fanno carico al conduttore tutte le spese del presente contratto nonché tutti gli oneri e tributi inerenti o conseguenti alla conclusione ed esecuzione di esso, e connessi con il macchinario che ne è oggetto anche in relazione alle spese ed oneri fiscali di trasferimento di proprietà connesso al riscatto. Pertanto resta stabilito fra le parti che qualunque onere dipendente da spese, tasse, imposte e gravami di qualsiasi natura, ivi compresi quelli dovuti in occasione ed in dipendenza della locazione stipulata con presente atto, come qualsiasi inadempienza degli oneri fiscali esistenti, siano essi riferiti alla locazione e canoni relativi, che alla proprietà saranno ad esclusivo carico del conduttore. In particolare qualsiasi variazione di aliquota dell’iva si renderà automaticamente applicabile senza obbligo di apposita notifica da parte del locatore. Di conseguenza il conduttore dovrà, in ogni momento, tenere indenne e sollevato il locatore fornendo anche in via anticipata le somme eventuali richieste dagli organi competenti, salvo la facoltà per il conduttore di condurre, a proprio carico e spese le pratiche e le contestazioni che riterrà fondate, anche per conto e nell’interesse del locatore, previo necessario mandato fornito dal locatore stesso. I canoni di locazione previsti dal presente contratto saranno assoggettati ad iva con emissione di

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regolari documenti di addebito e con obbligo di rivalsa, a termini di legge. Tutte le spese, imposte, penali, anche se non ripetibili afferenti o dipendenti dalla registrazione del presente contratto si intendono ad esclusivo carico del conduttore. Resta espressamente convenuto che ogni addebito riferentesi ad oneri e spese a carico del conduttore, sarà assoggettato ad iva ai sensi delle disposizioni in vigore. 19. Avvisi e comunicazioni. Domicilio convenzionale 19.1. Tutti gli avvisi e le comunicazioni, salvo espresse disposizioni in contrario, saranno dati per iscritto con lettera raccomandata r.r. all’indirizzo dell’altra parte che, a tutti gli effetti, è quello riportato nel presente contratto. Qualora risulti che il conduttore non abbia più il proprio domicilio nel luogo indicato nel presente contratto, o nel successivo da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata r.r. al locatore, il conduttore si intenderà domiciliato presso il locatore per espresso patto così convenuto. 20. Recesso convenzionale 20.1. Qualora il locatore dovesse cessare la propria attività di locazione finanziaria, al conduttore è concesso di esercitare la facoltà di acquisto anche prima della scadenza del contratto, dietro pagamento del prezzo stabilito e dei canoni di locazione a scadere attualizzati al tasso ufficiale di sconto in vigore. 21. Modifiche e giurisdizione esclusiva 21.1. Tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto sono assunte dal conduttore per sè, successori ed aventi causa, anche a titolo particolare, in via solidale ed indivisibile fra tutti. Il conduttore o suoi aventi causa si obbligano a compiere ogni atto aggiuntivo, integrativo o modificativo del presente contratto che si rendesse necessario per il buon fine dello stesso o per la eventuale cessione dei diritti del locatore o costituzione in pegno del macchinario così come previsto dall’art. 12 del presente contratto. Per ogni e qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, con eccezione di quanto previsto dall’art. 28, codice di procedura civile, la competenza esclusiva è del foro di ..... E lo stesso non subirà mutamenti nemmeno nel caso in cui il pagamento dei canoni fossero pattuiti a mezzo tratta o cambiale, nè per ragioni di contingenza o connessione. 22. Prova dei patti contrattuali 22.1. Qualsiasi modifica del presente contratto dovrà risultare da accordo scritto. Luogo e data Il conduttore il locatore Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, si approvano espressamente, dopo averle lette, le seguenti clausole: 3. Canone della locazione 5. Consegna del macchinario 7. Montaggio ed installazione del macchinario 10. Utilizzazione del macchinario 12. Sublocazione. Cessione del contratto. Pegno del macchinario 14. Perdita del macchinario. Responsabilità 15. Assicurazione 16. Risoluzione 17. Restituzione del macchinario. Riscatto 18. Spese. Imposte. Tasse 19. Avvisi e comunicazioni. Domicilio convenzionale 20. Recesso convenzionale 21. Modifiche e giurisdizione esclusiva

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22. Prova dei patti contrattuali Luogo e data

Il conduttore il locatore 6.27. CONTRATTI DI GESTIONE FINALIZZATA DELLE RISORSE FINANZIARIE - (ART.

48)

L’istituzione scolastica, esclusivamente tramite deliberazione del Consiglio di Istituto (art. 33),

può stipulare contratti di gestione finanziaria finalizzata delle risorse disponibili purché essa

risulti compatibile con la continuità dell’erogazione del servizio educativo e formativo.

L’art. 48, comma 1°, prevede tuttavia che siano escluse dalla suddetta possibilità di investimento

le disponibilità di risorse finanziarie erogate:

dallo Stato

dagli Enti Locali

dall’Unione Europea.

Limiti alla gestione: devono essere finalizzate alla conservazione e all’incremento delle risorse

finanziarie non immediatamente impiegabili e comunque da destinare ad una specifica opera di

interesse dell’istituzione scolastica.

I contratti di gestione finanziaria devono comunque sempre assicurare:

la conservazione del capitale impegnato

il rendimento non inferiore a quello dei titoli di stato con scadenza semestrale, al netto delle

commissioni praticate dagli istituti bancari.

Un ulteriore vincolo è rappresentato dal disposto dell’articolo 31, che, disciplinando la capacità

negoziale delle istituzioni scolastiche, al comma 2°, sancisce che le stesse non possono concludere

contratti aleatori od operazioni finanziarie speculative.

Il quinto ed ultimo comma dispone che i contratti in esame dovranno prevedere il riscatto

anticipato con la contemporanea clausola della garanzia della conservazione del capitale e degli

interessi medio tempore maturati, decurtati dagli importi dovuti come commissione.

Tutti i titoli e valori mobiliari devono inoltre essere iscritti in inventario al prezzo di borsa del

giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell’inventario, se il prezzo è inferiore al

valore nominale, o al valore, se il prezzo è superiore, con l’indicazione in ogni caso della rendita e

della relativa scadenza.

PROFILI CIVILISTICI

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La gestione finalizzata delle risorse finanziarie è regolata dal Testo Unico n.58/1998, che

regolamenta i mercati finanziari, e che individua le seguenti forme di gestione del risparmio:

-) gestione individuale del risparmio, tramite la quale la gestione del portafoglio si sostanzia in un

investimento a gestione fiduciaria. Le istruzioni del cliente sono vincolanti e non possono essere

contratte per suo conto obbligazioni che lo impegnino oltre il patrimonio investito.

-) gestione collettiva del risparmio che comporta la confluenza di tutti i capitali degli investitori

in un unico fondo e gli investimenti sono scelti dal gestore rispettando le regole generali di

comportamento dettate dalla Consob e dalla Banca d’Italia. direttamente l’istituzione scolastica

lavori di ordinaria manutenzione essa deve provvedere in base alle norme contenute nel

regolamento oggetto di studio.

L’articolo 18 del T.U. n.58/1998 riserva l’esercizio professionale dei servizi di investimento nei

confronti del pubblico alle S.I.M. , banche ed imprese di investimento comunitarie, imprese di

investimento extra comunitarie, società di gestione del risparmio.

6.27.1. Appendice tipo al contratto di gestione finanziaria finalizzata

Tra la Società alfa, con sede legale in ..., Codice Fiscale. ..., Partita Iva ... e L’istituto scolastico …., con sede legale in ..., Codice Fiscale. ..., Partita Iva ... Premesso che in data odierna si è tra le parti sottoscritto un contratto di gestione finalizzata delle risorse finanziarie disponibili Si conviene in appendice quanto segue: Capitale La società Alfa in relazione alle operazioni finanziarie che essa dovrà effettuare in nome e per conto dell’istituto scolastico … assicura e garantisce la conservazione del capitale impegnato e pertanto si impegna ad effettuare investimenti che non abbiano un profilo di rischio e che non contengano operazioni a carattere aleatorio. Rendimento La società Alfa in relazione alle operazioni finanziarie che essa dovrà effettuare in nome e per conto dell’istituto scolastico … assicura e garantisce un rendimento non inferiore a quello dei titoli di stato con scadenza semestrale, al netto delle commissioni praticate. Riscatto La società Alfa in relazione alle operazioni finanziarie che essa dovrà effettuare in nome e per conto dell’istituto scolastico … assicura e garantisce che il contratto di gestione oggetto di sottoscrizione potrà essere in qualsiasi tempo anticipatamente riscattato con garanzia della conservazione del capitale e degli interessi maturati, al netto delle commissioni praticate. Foro competente Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il foro di ... Luogo e data Firme ...

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6.28. CONTRATTO DI COMPREVENDITA DI BENI IMMOBILI - (ART. 49)

Ai sensi del 1° comma lett. d) e i) dell'Art. 33 D.M. 44/2001, la compravendita di immobili è

disposta tramite delibera del Consiglio di Istituto previa verifica della mancanza di condizioni

ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene.

Bisognerà fare particolare attenzione nel caso di accettazione di eredità con beneficio di

inventario, perché qualora venga disposta la vendita del bene, l'Istituto decade automaticamente

dal beneficio dell'inventario e tale fatto potrebbe comportare delle responsabilità rilevanti per il

Consiglio che la ha autorizzata qualora il patrimonio ereditario sia composto da passività maggiori

delle attività, il cui accertamento nel periodo di beneficio di inventario avrebbe portato

l'Istituto scolastico a rifiutare l'eredità.

L'immobile oggetto di vendita da parte dell'Istituzione scolastica può essere stato acquistato

dalla stessa solo con fondi derivanti da attività proprie, da legati, eredità e donazioni, mentre gli

immobili utilizzati per la gestione di corsi propri dell'istituzione scolastica sono sempre di

proprietà di altri enti pubblici (Enti Locali) e pertanto non sono vendibili.

L'alienazione dei beni è sempre disposta con procedura di gara disciplinate dalle norme generali

della contabilità di stato (pubblico incanto).

L'aggiudicazione definitiva è subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte

di coloro che ne hanno diritto, quali eventuali locatari.

Valgono in generale le norme in materia previste dal Codice Civile.

In particolare il bene immobile potrà essere venduto a misura o a corpo.

Nel primo caso se la misura risultasse maggiore o minore di quella indicata nel contratto, il prezzo

dovrà parimenti essere aumentato (salva la facoltà di recesso del compratore se il maggior onere

sia superiore al 5% del prezzo pattuito) o diminuito.

Nel secondo caso eventuali minori misure sono irrilevanti ai fini contrattuali , mentre sarà dovuto

un incremento del prezzo qualora la misura sia maggiore del 5% di quella indicata nel contratto.

Tuttavia in tale caso il compratore avrà la possibilità di recedere.

La vendita di un immobile si perfeziona al momento dell'atto di vendita per il quale sia richiesta

ab substantiam la forma scritta con atto pubblico.

L'immobile oggetto di vendita dovrà essere conforme alle autorizzazioni edilizie.

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Per quanto riguarda l'acquisto di immobili il D.int.min. n. 44 pone come unico limite per le

istituzioni scolastiche quello di dover utilizzare a tal fine fondi derivanti esclusivamente da

attività proprie, da legati, eredità e donazioni.

La normativa generale per gli Enti Pubblici prevede come procedura di acquisto dell'immobile il

ricorso alla trattativa privata.

CASI PRATICI

Si può ipotizzare che un Istituto scolastico abbia ricevuto per donazione un immobile che, non

potendo meglio utilizzare per i propri fini, intende monetizzare attraverso la vendita a terzi.

Nonostante il c. 6 dell’art. 34 del D.M. 44/2001 preveda che “Le funzioni di ufficiale rogante, per

la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal direttore o da

funzionario appositamente da lui delegato”, nella compravendita immobiliare è d’uso, seppure ciò

non discenda da norma alcuna, che la parte acquirente scelga di farsi assistere da un notaio di

propria fiducia, in quanto lo stesso, eseguendo la verifica presso i pubblici registri immobiliari per

il riscontro di eventuali vincoli (ipoteche, trascrizioni fallimentari etc.), assume la veste di

garante dello stato giuridico dell’immobile come dichiarato nell’atto rogato, ed esegue inoltre

tutte le formalità di trascrizione conseguenti all’atto.

Oltre all’onorario, saranno a carico della parte acquirente anche le imposte di registro, ipotecarie

e catastali.

Salvo che il prezzo venga integralmente versato dalla parte acquirente all’Istituzione scolastica

prima del rogito notarile, o che il pagamento anche contestuale all’atto avvenga con assegni

circolari e quindi titoli di sicuro buon fine, è bene che l’Istituzione scolastica venditrice accerti la

solvibilità della parte acquirente verificando l’assenza di protesti in capo alla stessa o comunque

acquisendo informazioni ad esempio tramite il sistema bancario.

L’atto di compravendita rogato dal notaio potrebbe quindi prospettarsi nei seguenti lineamenti

essenziali:

“L’anno duemila ..... il giorno ..... del mese di ....., in ..... via ..... davanti a me Dr. ..... Notaio residente

in ..... iscritto al Collegio Notarile di ..... sono presenti:

- per la parte venditrice il dirigente scolastico Dott. ..... (generalità del rappresentante dell’ente)

che interviene in rappresentanza dell’Istituto scolastico ........(denominazione), giusta delibera del

Consiglio d’Istituto in data .... che si allega al presente atto sub 1;

- per la parte acquirente il signor ..... residente a ..... in via ....., comparente, della cui identità

personale io Notaio sono certo.

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Gli stessi, previa rinuncia fra loro d’accordo e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni, mi

richiedono di ricevere il presente atto con il quale dichiarano e stipulano quanto segue:

Art. 1.

1.1 L’Istituto scolastico………., per mezzo del suo rappresentante, dichiara di vendere , al suddetto

sig. ..... , che nel presente atto sarà d’ora innanzi chiamato "parte acquirente", che accetta, la

sottoelencata unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in …………..Via…………, censito al

N.C.E.U alla partita n………………, formato da…………e dichiara la conformità della costruzione

dell’immobile alla concessione edilizia rilasciata dal comune di ………il …….con il n……………

1.2 Dichiara il venditore che detto cespite è a lui pervenuto in virtù di atto di donazione, a rogito

del notaio dott. …………………. del ………………, trascritto……………

1.3 La vendita avviene a corpo e non a misura, visto e piaciuto nello stato in cui il bene si trova al

momento della stipulazione del presente atto.

Art. 2 - Il prezzo per la presente vendita è stato di comune accordo tra le parti convenuto ed

accettato nella somma di euro …………………

Il venditore dichiara di avere già ricevuto la somma, costituente il prezzo di vendita, prima della

stipula del presente atto, per cui ne rilascia ora all’acquirente, sig. ……., ampia e liberatoria

quietanza a saldo, dichiarando di non aver da lui altro a pretendere per tal causa.

Art. 3 - Il possesso legale e materiale del cespite venduto viene concesso da oggi stesso

all'acquirente, con tutti gli effetti utili ed onerosi, tutti i diritti, azioni, ragioni, comunioni,

accessioni, dipendenze e pertinenze annesse, servitù attive e passive, legalmente esistenti e

costituite, per cosa libera e franca da ipoteche ed altri pesi e trascrizioni pregiudizievoli, come

espressamente afferma il venditore che garantisce anche dall’evizione la parte acquirente, sotto

la sua personale responsabilità.

Art. 4 - Le parti rinunziano all'ipoteca legale e dispensano il Conservatore dall'accenderla,

esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 5 - Ai fini fiscali le parti dichiarano di non essere parenti tra loro.

Art. 6 - Le spese del presente atto e quelle consequenziali sono a carico dell'acquirente.

Il presente atto, scritto di mio pugno in un foglio di carta bollata, di cui si sono occupate n………

facciate intere e quanto contenuto nella ……… facciata, è stato da me notaio letto ai costituiti,

che, a mia domanda, hanno risposto essere l'atto in tutto conforme alla loro volontà e pertanto

pienamente lo approvano e per conferma, unitamente a me notaio, vengono a sottoscriverlo.

Luogo e data

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Le parti

Il Notaio”

NORMATIVA

La vendita di immobili è un contratto a titolo oneroso con il quale una parte trasferisce il diritto

di proprietà o altro diritto reale su un immobile a favore dell'altra, dietro il corrispettivo di un

prezzo.

Oggetto della vendita può essere non solo il trasferimento di un diritto preesistente, ma anche la

costituzione su di esso di un diritto reale limitato contro il corrispettivo di un prezzo. Tale

affermazione sembra estendere la definizione normativa del contratto di compravendita come

emerge dal dettato letterale dell’art. 1470 C. C. che parla esclusivamente di "trasferimento" di

un diritto, ma trova giustificazione sulla base della funzione economica generale del contratto in

questione che si sostanzia nell'alienazione di un diritto in cambio della dazione di una somma di

denaro.

Rientra quindi nel concetto di vendita immobiliare anche il trasferimento dell'immobile con

riserva di usufrutto, di enfiteusi, di servitù, avendo in questi casi il trapasso per oggetto la nuda

proprietà, ovvero una proprietà limitata.

La vendita immobiliare si caratterizza dunque per l'oggetto su cui cade il diritto reale che viene

trasferito, cioè il bene immobile.

Il Codice Civile all’art. 812 definisce ed elenca i beni che rientrano nella categoria dei beni

immobili.

La vendita di immobili vede l’obbligo di utilizzare determinate forme tra le parti, per la

soggezione dell'atto ad un particolare regime di pubblicità, ai fini dell’opponibilità del medesimo

ai terzi.

Un regime di circolazione intermedio fra quello previsto per i beni immobili e quello contemplato

per i beni mobili è quello che riguarda la categoria dei beni mobili iscritti in pubblici registri (navi,

aeromobili, autoveicoli) ai quali è previsto in base all’art. 815 C.C. che si applichino le disposizioni

dettate per gli altri beni mobili nei limiti in cui per essi non vigano norme più specifiche.

In base all’art. 2695 C.C. in modo analogo a quanto previsto per i beni immobili, i beni mobili

registrati sono anch’essi sottoposti ad un regime di pubblicità (artt. 2683 e segg. C.C., art. 2914

n. 1 C.C.); inoltre anche per quanto riguarda il regime del possesso e dell'usucapione i beni mobili

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registrati sono esclusi dalla regolamentazione propria dei beni mobili (art. 1156 C.C.) e sottoposti

a regole sostanzialmente corrispondenti a quelle previste per i beni immobili (art. 1162 C.C.).

In relazione alla compravendita di beni immobili le norme civilistiche pongono alcuni limiti al

trasferimento sia soggettivi che oggettivi (non si tratta però di limiti al godimento del bene).

Per quanto riguarda i limiti soggettivi, l’art. 1471 C.C. pone a carico di determinati soggetti uno

specifico divieto di acquisto in funzione della carica dagli stessi ricoperta.

Limiti oggettivi, derivanti cioè da una particolare situazione propria del bene immobile trasferito,

sono previsti sia dal Codice civile che da leggi speciali.

Condizione perché il bene immobile oggetto del diritto trasferito sia compravendibile è che lo

stesso sia in commercio, seppur vero che la commerciabilità è la regola e l'incommerciabilità

un’eccezione. Ex art. 823 C.C. si collocano extra commercium le cose destinate ad uso pubblico

appartenenti al demanio dello Stato e degli altri Enti Pubblici Territoriali.

Per quanto riguarda i beni patrimoniali indisponibili l’art. 828 C.C. prevede la non sottraibilità dei

medesimi alla loro destinazione.

Per gli atti di alienazione relativi ad immobili situati nelle "zone delle province di confine

terrestre" ex L. 3-6-1935 n. 1095, modificata con L. 22-12-1939 n. 2207 è prevista la necessità

di un'autorizzazione del Prefetto e del parere della autorità militare. Ex art. 18 L. 24-12-1976 n.

898, in deroga alla legge sopra citata, da tale autorizzazione sono dispensati gli atti di

alienazione a cittadini italiani, a cui la giurisprudenza assimila le alienazioni a favore di Enti

pubblici territoriali, ma non le società aventi nazionalità italiana.

Altre limitazioni alla libera circolazione di immobili sono previste con riferimento agli immobili

aventi valore storico o artistico, nonché in materia agraria ed urbana attraverso l'imposizione di

prelazioni legali.

Tali prelazioni legali rappresentano delle forme di tutela di interessi riconosciuti come prevalenti

rispetto a quello del proprietario circa la libera scelta del destinatario dell'alienazione, e possono

derivare:

- da una qualità intrinseca del bene oggetto di disposizione (ad ex. l'appartenenza dello stesso

alla categoria delle cose di interesse storico o artistico, riconosciuta ex L. 1-6-1939 n. 1089, da

un decreto del ministro per i beni culturali);

- dalla destinazione del medesimo ad uso abitativo (art. 38 L. 392/1978);

- dall'essere l'immobile strumento di sussistenza per una categoria economico-sociale di soggetti

che il legislatore intende tutelare (ad ex. l'art. 7 della L. 14-8-1971 n. 817, integrando la

disciplina dettata in tema di prelazione e riscatto agrario dall'art. 8 L. 26-5-1965 n. 590,

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estende il diritto attribuito da quest' ultima agli affittuari coltivatori diretti, ai coloni ed ai

compartecipi, anche ai coltivatori diretti di terreni confinanti).

Non si configura invece come un limite alla libera circolazione di immobili l'esistenza di un diritto

di prelazione convenzionale, in quanto il mancato rispetto della posizione soggettiva del

promissario, non attribuisce a questo alcun diritto di riscatto nei confronti del terzo acquirente.

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6.28.1. Contratto tipo di compravendita immobiliare

L’anno duemila ..... il giorno ..... del mese di ....., in ...... via ..... davanti a me Dr. ..... Notaio residente in ..... iscritto al Collegio Notarile di ..... sono presenti, per la parte venditrice il/la (generalità dei rappresentanti dell’ente).... che in base a specifica procura risultante da…………. intervengono in rappresentanza dell’…………(denominazione dell’Istituto scolastico), per la parte acquirente i signori ..... domiciliati a ..... in via ....., comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo. Gli stessi, previa rinuncia fra loro d’accordo e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale dichiarano e stipulano quanto segue: 1. OGGETTO 1.1. L’Ist…………, per mezzo del suo rappresentante, dichiara di vendere , ai sig. ..... suddetti, che nel presente atto saranno chiamati "parte acquirente", che accetta, la sottoelencata unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in ………………….V……………………, censito al N.C.E.U alla partita……………………, formato da ……………….e dichiara la conformità della costruzione dell’immobile alla concessione edilizia rilasciata dal comune di……………il ..con il n……………. Dichiara il venditore che detto cespite è a lui pervenuto in virtù di atto di ……………, a rogito del notaio dott ……………………. Del………………., trascritto………………. Art. 2 - Il prezzo per la presente vendita è stato di comune accordo tra le parti convenuto ed accettato nella somma di euro ……………………. Il venditore dichiara di avere già ricevuto la somma, costituente il prezzo di vendita, prima della stipula del presente atto, per cui ne rilascia ora all’acquirente, sig. …………., ampia e liberatoria quietanza a saldo, dichiarando di non aver da lui altro a pretendere per tal causa. Art. 3 - Il possesso legale e materiale del cespite venduto viene concesso da oggi stesso all'acquirente, con tutti gli effetti utili ed onerosi, tutti i diritti, azioni, ragioni, comunioni, accessioni, dipendenze e pertinenze annesse, servitù attive e passive, legalmente esistenti e costituite, per cosa libera e franca da ipoteche ed altri pesi e trascrizioni pregiudizievoli, come espressamente afferma il venditore che garantisce anche dall’evizione la parte acquirente, sotto la sua personale responsabilità. Art. 4 - Le parti rinunziano all'ipoteca legale e dispensano il Conservatore dall'accenderla, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo. Art. 5 - Ai fini fiscali le parti dichiarano di non essere parenti tra loro. Art. 6 - Le spese del presente atto e quelle consequenziali sono a carico dell'acquirente. Il presente atto, scritto di mio pugno in un foglio di carta bollata, di cui si sono occupate n……… facciate intere e quanto contenuto nella ……… facciata, è stato da me notaio letto ai costituiti, che, a mia domanda, hanno risposto essere l'atto in tutto conforme alla loro volontà e pertanto pienamente lo approvano e per conferma, unitamente a me notaio, vengono a sottoscriverlo. Luogo e data Il Notaio

6.29. USO TEMPORANEO E PRECARIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO - (ART. 50)

L’art. 50 del D.M. 44/2001 autorizza le istituzioni scolastiche a concedere a terzi l’edificio scolastico. e ne

determina i limiti. L’utilizzazione temporanea dei locali dell’istituto forniti dall’Ente Locale può essere concessa

a terzi a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione a compiti educativi e formativi, e previa delibera

del Consiglio di Istituto. La concessione in uso potrà essere a titolo gratuito oppure a titolo oneroso. Nel caso in

cui l’istituto scolastico conceda l’uso del bene a titolo gratuito, il contratto sarà regolamentato dalle norme sul

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comodato, mentre nel caso in cui la concessione sia a titolo oneroso, sarà regolamentato dalle norme sulla

locazione.

CASI PRATICI

1) MESSA A DISPOSIZIONE DI UN LABORATORIO AD UN ENTE ESTERNO

Si può ipotizzare il caso di un Istituto Tecnico per Periti che riceve da parte di un’agenzia

formativa la richiesta di utilizzo gratuito di laboratori attrezzati (computers , tecnigrafi e

audiovisivi), per la svolgimento di 50 ore di lezione a studenti lavoratori in orario preserale.

L’Ente si impegna a svolgere attività didattico-formativa per gli studenti della scuola. Il Consiglio

di Istituto chiede l’autorizzazione all’Amministrazione provinciale, proprietaria dei locali, e una

volta ottenuta, mette a disposizione un aula (che e’ normalmente della Provincia) e le relative

attrezzature (che sono normalmente della Scuola) all’ Ente che ne ha fatto richiesta. Potrebbe

essere utilizzabile un contratto di “comodato modale” . Si può quindi avere un comodato gratuito

per l’uso dell’edificio, più eventuale accordo per un rimborso spese.

PROFILI FISCALI

IMPOSTE DIRETTE

Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche (IRPEG)

Non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c.,

rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente, senza specifica organizzazione e verso

pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione.

Pertanto, i corrispettivi derivanti da attività occasionali, non esercitate con organizzazione

d’impresa, rientrano nelle previsioni di esonero da imposizione diretta di cui all’art.88 TUIR.

Si possono verificare tre casi:

L’attività prestata, resa in conformità alle finalità istituzionali dell’ente, e’ svolta senza specifica

organizzazione e dalla stessa derivano corrispettivi che non eccedono i costi di diretta

imputazione: nessun presupposto impositivo IRPEG (art. 108 TUIR).

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L’attività prestata è svolta sporadicamente, senza una particolare organizzazione d’impresa, ma

dalla stessa derivano corrispettivi eccedenti i costi di diretta imputazione: si verifica il

presupposto impositivo IRPEG qualificando il reddito derivante come reddito diverso ex art 81

TUIR

L’attività prestata è svolta con carattere di continuità ed avvalendosi di una struttura d’impresa

con addebito di corrispettivi a prezzi di mercato: si verifica il presupposto impositivo IRPEG,

qualificando il reddito derivante come Reddito d’ Impresa. In questo ultimo caso e’ necessario

provvedere all’impostazione di una contabilità separata.

IMPOSTE INDIRETTE

Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

Ai fini della normativa IVA a fronte di attività d’impresa commerciale occorre essere in

possesso del numero di partita IVA.

Quindi occorre, in ogni caso, verificare se le attività siano svolte in via occasionale e senza

organizzazione d’impresa, nel qual caso non è necessario il possesso di partita IVA.

PROFILI CIVILISTICI

L’articolo qui analizzato prende in considerazione esclusivamente il caso di concessione in uso

temporaneo di beni immobili da parte dell’istituto scolastico a terzi.

L'art. 1571 del Codice civile definisce la locazione come il contratto con il quale una parte

(locatore) si obbliga a far godere all'altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per

un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.

Un sottotipo del contratto in esame è l'affitto, che ricorre quando la locazione ha per oggetto il

godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile (artt. 1615 e segg., Codice civile).

Da un punto di vista economico, il contratto consente il massimo sfruttamento del bene concesso

in locazione, in quanto il conduttore gode direttamente della cosa mediante un uso temporaneo

della stessa ed il locatore indirettamente, percependo quel frutto civile che è il corrispettivo

(art. 820, ultimo comma, Codice civile).

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Libera, secondo l'impianto codicistico, è la determinazione del contenuto del rapporto, nel

rispetto del principio dell'autonomia contrattuale (art. 1322, Codice civile), che incontra

sporadici limiti nelle poche norme inderogabili dedicate all'istituto.

OSSERVAZIONI RELATIVE ALL’ART. 50 DM 44/2001

L'utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'Ente Locale competente può essere

concessa a terzi a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto ai compiti

educativi e formativi e previa delibera del Consiglio di istituto che determina i criteri ed i limiti

che il dirigente dovrà rispettare nella gestione del contratto.

Quindi il primo aspetto che deve essere tenuto in conto è la compatibilità con l'attività educativa

svolta dall'istituto stesso, in quanto la concessione in uso ai terzi non può essere limitativa per

l'attività primaria della scuola e nello stesso tempo deve rispettare i criteri generali di

opportunità e decoro.

Quindi il contratto deve evidenziare anche con chiarezza il periodo di concessione in uso e le

modalità tassative di utilizzo dell'edificio da parte del terzo.

Il contratto di concessione in uso deve evidenziare che l'utilizzatore assume la custodia del bene

e che risponde a tutti gli effetti di legge delle attività e delle destinazioni del bene stesso

tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario delle spese connesse all'utilizzo.

Il criterio di valutazione della responsabilità dell'utilizzatore è quello della diligenza del buon

padre di famiglia di cui all'art. 2043 del codice civile.

Il contratto di concessione in uso è opportuno evidenzi il divieto per l'utilizzatore di concedere a

terzi l'utilizzo della cosa senza il consenso del dirigente.

Infine dal contratto dovrà risultare che il concessionario stipuli una polizza di responsabilità

civile con un istituto assicurativo idonea a garantire eventuali possibili danni.

PROCEDURA

- Richiesta di autorizzazione da parte dell’ Istituto Scolastico all’Ente Locale proprietario a

concedere in uso a terzi l’edificio scolastico.

- Ottenimento dell’autorizzazione.

- Delibera del Consiglio d’Istituto.

- Formalizzazione del contratto.

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- Redazione di un inventario delle cose mobili e immobili concesse in uso.

6.29.1. Contratto tipo di concessione in uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico

Con la presente scrittura privata, redatta in ..... originali, A, e B, (istituto scolastico) Premesso - che A è una associazione culturale, costituita dagli ex allievi dell’istituto B; - che vuole utilizzare un locale dell’istituto per fini educativi e formativi; tutto ciò premesso e considerato tra le parti come sopra rappresentate si conviene quanto segue: 1. Premesse 1.1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Atto. 2. Oggetto 2.1. Il concedente B concede a favore dell'utilizzatore A, che accetta, il locali come sotto descritti in uso temporaneo e precario; 2.2. L’utilizzatore A dichiara e garantisce che i locali di cui all’oggetto sono da lui considerati idonei all’esercizio dell’attività a cui verranno destinate, impegnandosi sin da ora a non destinarlo a scopi differenti o contrari alla legge. 2.3. L'utilizzatore A si obbliga ad usufruire del servizio in uso con la dovuta diligenza, e non potrà concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso. 2.4. Sono a carico dell'utilizzatore A tutte le spese per l’utilizzo del bene, nonché qualsivoglia imposta o carico tributario che possa derivare dall’utilizzo del bene medesimo. 2.5. Resta salvo fin da ora che in qualsiasi momento il dirigente, o persona da questi incaricata, può richiedere la restituzione e il conseguente sgombero da oggetti, arredi ed attrezzature dei locali utilizzati. 3. Prezzo 31. La costituzione del diritto d'uso è convenuta verso il complessivo corrispettivo di euro ..... (in cifre ed in lettere), che il concedente B riconosce di ricevere interamente alla sottoscrizione del presente atto, che, al contempo, costituisce quietanza liberatoria. 4 Durata 4.1. Il diritto di uso ha inizio il giorno _____________, per la durata di anni ....., sicché avrà termine alle ore ..... del giorno ..... 4.2. Il bene in uso oggetto del presente contratto verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. 4.3. Nel caso l'utilizzatore A ritardi la restituzione del bene in uso predetto, pagherà al concedente B una penale, che le parti convengono pari a euro…. (in cifre e in lettere) per ogni giorno di ritardo. 4.4. L’utilizzatore si impegna a sottoscrivere adeguata polizza assicurativa con istituto assicurativo di primaria importanza per copertura della responsabilità civile. 5. Clausola penale 5.1. I sottoscritti convengono che, in caso di abusi da parte dell'utilizzatore nell’utilizzo dei locali oggetto del presente contratto, l'utilizzatore corrisponderà, a titolo di penale, la somma di euro ..... (in cifre ed in lettere), senza pregiudizio della risarcibilità del danno ulteriore, che il concedente, pertanto, potrà provare nel suo preciso ammontare. 6. Spese

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6.1. Le spese del presente contratto, e tutte quelle accessorie e conseguenti, si convengono a carico di ..... Luogo e data Firme

6.30. APPALTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI - (ART. 51)

L’articolo 51 in esame non prescrive particolari obblighi: in pratica con il primo comma la

normativa richiama l’obbligo al rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti speciali.

Il rispetto a tale normativa è posto a carico del dirigente scolastico.

Con il secondo comma si limita la possibilità al ricorso a ditte “private” operanti sul libero

mercato ove non sia possibile fruire del servizio pubblico.

PROFILI CIVILISTICI

L'art.7 del Dlgs 22/1997 classifica i rifiuti , in base all'origine:

a) Rifiuti urbani

b) Rifiuti speciali e in base alle caratteristiche di pericolosità:

a) Rifiuti pericolosi

b) Rifiuti non pericolosi

Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e "luoghi adibiti ad uso di civile

abitazione;"

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla

lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma

2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo pulitura delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle

strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e

sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché‚ gli altri rifiuti provenienti da

attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

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a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché‚ i rifiuti pericolosi che

derivano dalle attività di scavo;"

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da

abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore ,rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli

allegati G, H ed I.

Ai sensi dell'art.10 del D.lgs.22/97 il produttore di rifiuti ha i seguenti oneri:

a) Conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati.

b) Autosmaltire i rifiuti.

c) Conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti

urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

d) Esportazione dei rifiuti con le modalità previste dalla legge.

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento é esclusa:

a) In caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta.

b) In caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati, a condizione che il detentore abbia

ricevuto il formulario di cui all'art.15 datato e controfirmato in arrivo dal destinatario entro 3

mesi dalla data di conferimento dei rifiuti, ovvero alla scadenza del termine abbia dato

comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario (alla Regione entro sei mesi

per le spedizioni transfrontaliere ).

Sarà quindi onere del produttore accertarsi che il terzo sia regolarmente autorizzato al recupero

dei rifiuti oggetto di smaltimento, e in caso contrario rispondere di gestione di rifiuti non

autorizzata.

L'autorizzazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sono previste delle procedure

semplificate per il loro ottenimento (silenzio assenso entro 90 giorni).

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La gestione dei rifiuti da parte del produttore implica peraltro altri obblighi ,oggi sanzionati solo

amministrativamente

c) Obbligo annuale della denuncia al Catasto Rifiuti delle quantità e delle qualità dei rifiuti

consegnate o smaltite, ad eccezione dei rifiuti consegnati al gestore del servizio pubblico che

provvederà in proprio a fare la comunicazione. La denuncia deve essere fatta entro il 30 aprile

alla Camera di commercio artigianato e agricoltura competente ed è relativa rifiuti prodotti

nell'anno precedente.

d) Obbligo della tenuta del registro di carico scarico (art.12) che deve essere previamente

numerato e vidimato dall'Ufficio del registro.

E' bene precisare che la così detta legge dei 100 giorni, relativa tra l'altro alla semplificazione

delle formalità fiscali, ha tolto l'obbligo di vidimazione dei soli libri tributari e civilistici e non

anche del registro di carico scarico dei rifiuti.

Sul registro devono essere annotate le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con

cadenza massima di una settimana.

e) Obbligo del formulario di cui all'art.15 (già descritto in precedenza) che deve accompagnare il

trasporto dei rifiuti.

Ai sensi del comma n.2 dell'art.51 , agli istituti scolastici è consentito il ricorso a ditte operanti

sul libero mercato solo ove non sia possibile fruire del servizio di smaltimento pubblico.

Questa disposizione comporta come abbiamo visto minori formalità ai responsabili amministrati

delegati e probabilmente dei minori costi di gestione.

6.30.1. Contratto tipo di appalto per lo smaltimento di rifiuti speciali

Tra la Società Alfa, con sede legale in ..., cod. fisc. ..., partita iva ... e l’Istituto scolastico …., con sede legale in ..., cod. fisc. ..., partita iva ... Premesso • che l’istituto scolastico come sopra meglio individuato, produce rifiuti speciali il cui

smaltimento è sottoposto a normativa speciale; • che la società Alfa vanta un’esperienza pluriennale nel campo dello smaltimento dei rifiuti

speciali; • che nell’ambito del territorio in cui è localizzato l’Istituto scolastico non è possibile fruire del

servizio di smaltimento pubblico; tutto ciò premesso si conviene quanto segue: PREMESSE Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto. OGGETTO L’istituto scolastico concede in appalto ad Alfa, che accetta, l'incarico di eseguire, a proprie cura e spese, le opere di smaltimento dei rifiuti speciali prodotti presso la sede di …………………., come meglio indicate qui di seguito:

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- ... - ... - (elenco dei rifiuti da smaltire da eseguire) MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI La società Alfa dichiara di essere regolarmente autorizzata al trasporto dei rifiuti speciali sopra elencati come da Aut.rilasciata da …………………. Il ……………. N………….. La società Alfa eseguirà le prestazioni oggetto del presente accordo mediante proprio personale specializzato. Detti interventi saranno effettuati dietro specifica richiesta dell’Istituto scolastico, durante le normali ore lavorative e così dalle ... alle .... (oppure le operazioni di prelievo e trasporto dovranno essere eseguite giornalmente ,settimanalmente ecc.). In caso di ritardo o mancato rispetto dei termini stabiliti per il prelievo dei rifiuti dipendente da fatto e colpa della società Alfa, la medesima dovrà corrispondere una penale di...... fino al raggiungimento del ..% dell'importo contrattuale. La società Alfa al momento del prelievo dei rifiuti daterà e sottoscriverà copia del formulario che resterà al produttore come prova della consegna e farà ottenere allo stesso l’originale controfirmato e datato dal destinatario entro 3 mesi . CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO Le parti convengono che per le attività di trasporto e smaltimento di cui agli articoli precedenti, il sottoscritto Istituto scolastico corrisponderà alla società Alfa un compenso mensile (trimestrale o semestrale) nella misura di lire ... Per gli interventi dietro richiesta verranno applicate le condizioni di pagamento previste nel listino prezzi in vigore. I pagamenti verranno effettuati in base ad una fatturazione mensile (trimestrale o semestrale), con pagamento a … (prevedere, se è il caso, una scadenza di pagamento). Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 Codice civile. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo degli stessi, finalizzata a coprire gli oneri per il mancato o inesatto adempimento. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma che precede deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE L’appaltatore è tenuto a prendere tutte le misure necessarie, nel rispetto della normativa antinfortunistica e dell’art. 2087 Codice civile per garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale del personale dipendente. Per la violazione delle norme antinfortunistiche e di quelle ulteriori contenute nel Piano di sicurezza è responsabile civilmente e penalmente in via esclusiva l’appaltatore. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. FORO COMPETENTE Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il Foro di ... Luogo e data Firme ...

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6.31. VENDITA DI MATERIALI FUORI USO E DI BENI NON PIÙ UTILIZZABILI - (ART.

52)

L’art 52 del D.M. 44/2001 prevede la possibilità da parte dell’istituto scolastico di cedere i

materiali inventariati fuori uso ,obsoleti o non più utilizzabili.

E’ da tener presente che, in base all’art. 24 del decreto citato, non sono iscritti in inventario, e

quindi non rientrano nella fattispecie, gli oggetti fragili, i beni di facile consumo (beni che con

l’uso continuo si deteriorano rapidamente),i beni di modico valore, i bollettini ufficiali, le riviste e

le altre pubblicazioni periodiche. Per effettuare tale vendita bisogna seguire una determinata

procedura. Innanzitutto è necessario determinare il valore del bene da cedere. Tale valore può

essere determinato secondo due modalità: la prima calcolandolo sulla base del valore di inventario

dedotti gli ammortamenti contabili accantonati, la seconda calcolandolo sulla base del valore

dell’usato per beni simili individuato da apposita commissione interna. Relativamente al primo

metodo, è opportuno fare riferimento all’art. 25 del decreto citato che disciplina il valore dei

beni inventariati; da tale articolo si evince che ad ogni bene inventariato è attribuito un valore

che corrisponde: al prezzo di fattura per i beni acquistati, al prezzo di costo, per quelli prodotti

nell’istituto, al prezzo di stima per quelli ricevuti in dono.

La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nell’albo della scuola comunicato agli alunni, sulla

base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. L’aggiudicazione è fatta al migliore

offerente.

Se la gara è andata deserta i materiali fuori uso possono essere ceduti a trattativa privata o a

titolo gratuito. Se non si riescono a cedere in alcun modo, è possibile distruggerli (seguendo le

norme vigenti in tema di smaltimento rifiuti).

I soli beni non più utilizzati (e quindi funzionanti ma non utilizzati dall’istituto scolastico per

qualsivoglia motivo) possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni

scolastiche o ad altri enti pubblici.

CASI PRATICI

VENDITA DI BENI FUORI USO E DI BENI NON PIU’ UTILIZZABILI.

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I beni inventariati ormai fuori uso o non più utilizzabili per qualsiasi motivo potrebbero

riguardare per esempio vecchi computers , vecchi materiali da laboratorio , attrezzature da

sostituire con più moderne e sofisticate come lavagne luminose, proiettori ecc.

Si immagini, a titolo di esempio, di possedere in inventario n. 20 macchine da scrivere

perfettamente funzionanti ma non più utilizzate poiché sostituite dai computers e n. 10

computers non più tecnologicamente adeguati ai programmi in uso.

L’istituto scolastico decide di venderli e, pertanto, deve attenersi a quanto stabilito dall’art.52.

Quindi procede a determinare il valore. Avendo due possibilità di calcolo, ritenendo più

complicata e meno conveniente la prima modalità (valore da inventario – ammortamenti), opta per

la seconda facendo determinare il valore da apposita commissione interna.

Il prezzo stabilito è di € 25 cad. per le macchine da scrivere e di € 250 cad. per ogni computer.

Si preferisce effettuare la vendita dei beni per singoli lotti per avere maggior facilità di

vendita.

A questo punto l’istituto provvede a predisporre, per ogni lotto, l’avviso di vendita , a pubblicarlo

nell’albo della scuola e a comunicarlo agli alunni, sulla base delle offerte pervenute entro un

termine stabilito.

L’aggiudicazione viene fatta al migliore offerente. L’aggiudicatario dovrà quindi versare il

corrispettivo presso la Tesoreria della scuola.

Il ricavato sarà destinato all’acquisto di materiale di facile consumo.

PROFILI CIVILISTICI

VENDITA DI MATERIALI FUORI USO E DI BENI NON PIU’ UTILIZZABILI (art. 52)

Trattandosi di operazione di vendita di beni mobili valgono le norme del Codice Civile artt. 1510-

1519 già esposte relativamente alla parte riguardante la “ALIENAZIONE DI BENI E

FORNITURA DI SERVIZI PRODOTTI DALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA” (art .38 D.M.

44/2001).

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PROFILI FISCALI

Per quanto riguarda gli enti pubblici la legge IVA prevede l’applicazione della disciplina

degli Enti non commerciali. Pertanto anche nelle istituzioni scolastiche è opportuno

distinguere l’attività puramente istituzionale dall’eventuale attività commerciale. Se i

beni fuori uso rientrano nell’attività istituzionale (come nella maggior parte dei casi) si

ritiene che sia sufficiente effettuare il contratto di vendita. Su eventuale richiesta

dell’aggiudicatario l’istituto può emettere una semplice ricevuta fuori campo applicativo

IVA. Se tali beni rientrano nell’attività commerciale (si pensi ad un’attrezzatura

agricola acquistata dall’istituto agrario che svolge anche attività agricola e quindi

commerciale) in quanto registrati come beni strumentali di tale attività , si ritiene che

l’istituto, oltre che stipulare il contratto, debba emettere all’aggiudicatario anche

regolare fattura IVA. Tale fattura sarà ,esente da IVA art.10 n. 27 quinquies DPR

633/72 se non vi è stata detrazione dell’imposta al momento dell’acquisto ,con IVA 20%

se in sede di

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6.31.1. Contratto tipo per la vendita di materiali fuori uso e di beni non più

utilizzabili

Con la presente privata scrittura, redatta in tre originali, di cui uno per la registrazione, da valere a tutti gli effetti di legge, tra Il sig. … (generalità) che interviene in rappresentanza dell’Istituto scolastico …, con sede in ……. V……….Cf…………. di seguito denominato venditore e il sig. …….. nato a …… il ……..e residente in ……, codice fiscale ………… (se minorenne, deve sottoscrivere un adulto) che interviene in rappresentanza della società ……….. con sede in V ………….., P. iva ……….. (eventuale) di seguito denominato compratore. Premesso • che, ai sensi dell’art. 52 del Dl 44/2001, in data ……… è stata pubblicata nell’albo della scuola

e comunicata agli alunni la gara per la vendita di …………. (breve descrizione del bene oggetto di vendita);

• che, sulla base delle offerte ricevute entro il termine assegnato del ……… l’offerta proposta da ………. in data …… di euro …….. è risultata la più conveniente per importo;

• che il sig. ……… (generalità del compratore) si è dichiarato ancora interessato all’acquisto del bene come sopra descritto, avendolo visionato con cura e quindi considerandolo atto allo scopo cui verrà impiegato

si conviene quanto segue 1) le promesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 2) L’Istituto scolastico come sopra meglio generalizzato cede e vende a (soggetto compratore),

che accetta la proprietà del seguente bene: (descrizione il più puntuale possibile); 3) Il prezzo stabilito ed accettato dalle parti per la vendita è di Euro ……., da pagarsi entro e

non oltre la consegna del bene oggetto della presente scrittura. 4) Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore a norma

dell’art. 1475 codice civile. 5) Il venditore si obbliga a rendere disponibile l’oggetto della presente scrittura per il ritiro da

parte del compratore entro il …….; 6) Il ritiro avverrà presso la sede dell’Istituto scolastico; se, su richiesta scritta del

compratore, dovrà avvenire in luogo diverso, i relativi costi saranno totalmente a carico della parte acquirente.

7) In caso di mancato ritiro da parte del compratore entro i dieci giorni successivi alla data indicata al punto 4) l’Istituto scolastico sarà libero di recedere dal presente contratto e non si riterrà più obbligato a custodire la cosa. Salva comunque la possibilità di addebitare al compratore i costi per la custodia medesima oltre al risarcimento del danno.

8) Il bene viene venduto nello stato di fatto in cui si trova, come visto e piaciuto, ed è consegnato insieme con i relativi accessori necessari al suo funzionamento.

9) Nessun tipo di garanzia sul funzionamento del bene è rilasciata dal venditore al compratore stante lo stato d’uso del bene, stato d’uso comunque conosciuto ed accettato dal compratore.

10) Il venditore consegna al compratore i titoli ed i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta.

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Redattori della dispensa 1:

Dott. ANGELI Emilio

Dott. BARBERIS Davide

Dott. BUCCHIONI Barbara

Dott. CASSAROTTO Massimo

Dott. CRAVIOLO Marco

Dott. PETRIGNANI Riccardo

Dott. REYNAUD Roberto

Dott. ROGANO Carlo

Dott. SOLIA Carlo

Dott. SPAINI Margherita

Dott. STRIGLIA Massimo

Dott. TEALDO Franco

Prof. Avv. BAROSIO Vittorio 2

Avv. SARZOTTI. Bruno 2

1 Componenti del gruppo di studio “Scuole” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea, Pinerolo e Torino 2 Studio Legale Barosio e associati