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COMUNICATO STAMPA DA: ANCREL - Messina Provincia ASSOCIAZIONE KATANECONOMIE - Catania L’art. 6 della Legge Regionale n. 17 del 11 agosto 2016 ha apportato degli importanti correttivi all’art. 10 della Legge Regionale n. 3 del 17 marzo 2016. Si rappresenta tuttavia che ad un’attenta analisi non possono sfuggire alcune criticità ancora presenti da risolvere nel più breve tempo possibile sia nell’interesse sovraordinato degli Enti locali che per quello della categoria professionale dei Revisori. Il primo periodo del comma 7 dell’art. 6 della L.R. 17 del 11/agosto 2016 ha disposto un limite di due incarichi contemporanei per i Revisori. Tale limite è inaccettabile poiché : - in contrasto con la normativa nazionale (Art. 238 TUEL) che prevede un limite di 8 incarichi distribuiti per fasce. Il limite della norma nazionale sembra molto equilibrato perché assicura ai Revisori la possibilità di accedere ad Enti di varia fascia(quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti) consentendo loro sia di poter acquisire esperienze diverse (in comuni di varia entità) e sia di poter ambire ad avere dei compensi accettabili, tenuto conto del fatto che i compensi dei Revisori dei Conti degli Enti locali sono molto bassi (non sono stati rivisti dal 2005). - penalizza eccessivamente i Revisori in ordine ai loro compensi. Mediamente un Revisore Unico di un piccolo Comune percepisce un compenso ANNUO lordo pari a € 3.000.Non è pensabile che un soggetto che ha investito molto tempo e molte risorse in formazione, in una materia molto complessa e delicata che comporta grandi responsabilità, possa percepire complessivamente € 6.000,00 annui. Ciò è lesivo della dignità personale prima ancora che di quella professionale. E’ logico supporre che molti Revisori abbandoneranno questa professione per dedicarsi ad attività che abbiano una remunerazione più decorosa. - fa perdere professionalità acquisite. Molti Revisori che prima, in modo altamente specializzato, si dedicavano solo a questo tipo di professione non potranno più farlo. Ci sono studi professionali che stanno già

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COMUNICATO STAMPA

DA:

ANCREL - Messina Provincia

ASSOCIAZIONE KATANECONOMIE - Catania

L’art. 6 della Legge Regionale n. 17 del 11 agosto 2016 ha apportato degli importanti correttivi all’art. 10 della Legge Regionale n. 3 del 17 marzo 2016.

Si rappresenta tuttavia che ad un’attenta analisi non possono sfuggire alcune criticità ancora presenti da risolvere nel più breve tempo possibile sia nell’interesse sovraordinato degli Enti locali che per quello della categoria professionale dei Revisori.

Il primo periodo del comma 7 dell’art. 6 della L.R. 17 del 11/agosto 2016 ha disposto un limite di due incarichi contemporanei per i Revisori.

Tale limite è inaccettabile poiché :

- in contrasto con la normativa nazionale (Art. 238 TUEL) che prevede un limite di 8 incarichi distribuiti per fasce. Il limite della norma nazionale sembra molto equilibrato perché assicura ai Revisori la possibilità di accedere ad Enti di varia fascia(quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti) consentendo loro sia di poter acquisire esperienze diverse (in comuni di varia entità) e sia di poter ambire ad avere dei compensi accettabili, tenuto conto del fatto che i compensi dei Revisori dei Conti degli Enti locali sono molto bassi (non sono stati rivisti dal 2005).

- penalizza eccessivamente i Revisori in ordine ai loro compensi. Mediamente un Revisore Unico di un piccolo Comune percepisce un compenso ANNUO lordo pari a € 3.000.Non è pensabile che un soggetto che ha investito molto tempo e molte risorse in formazione, in una materia molto complessa e delicata che comporta grandi responsabilità, possa percepire complessivamente € 6.000,00 annui. Ciò è lesivo della dignità personale prima ancora che di quella professionale. E’ logico supporre che molti Revisori abbandoneranno questa professione per dedicarsi ad attività che abbiano una remunerazione più decorosa.

- fa perdere professionalità acquisite. Molti Revisori che prima, in modo altamente specializzato, si dedicavano solo a questo tipo di professione non potranno più farlo. Ci sono studi professionali che stanno già chiudendo o che chiuderanno non appena avranno esaurito gli incarichi in corso. Non ci saranno più professionalità altamente specializzate.

- i piccoli Enti si troveranno a subire forti turn over dei Revisori con fenomeni di forte destabilizzazione. I revisori che sono stati estratti nei piccoli Comuni parteciperanno ai sorteggi nei Comuni più grandi per ottenere compensi più alti, una volta estratti si dimetteranno dal Comune più piccolo abbandonandolo.

Il secondo periodo del comma 7 dell’art. 6 della L.R. 17 del 11/agosto 2016 lascia spazi ad interpretazioni controverse ed apre le porte a numerosi contenziosi promossi da potenziali Revisori nei confronti degli enti locali. Infatti la locuzione “Tale incompatibilità va dichiarata all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale” può essere interpretata nel senso che chi fa la domanda viene poi escluso ma non si comprende perché debba farla oppure nel senso che chi fa la domanda e dichiara la propria incompatibilità può comunque partecipare alle selezioni e qualora venisse estratto può rimuovere l’incompatibilità precedentemente dichiarata prima di accettare l’incarico.

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A nostro avviso il comma 7 dovrebbe essere sostituito con il seguente:

Comma 7 “Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.”

Comma 7 bis “L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 7.”

La norma presenta un’ulteriore criticità in ordine ai requisiti formativi previsti.

Nel resto d’Italia i crediti formativi vengono rilasciati dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili e dalle Associazioni di categoria dei Revisori per aver frequentato corsi in materia di contabilità

pubblica i cui programmi ed i cui test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero

dell’Interno.

In Sicilia attualmente i requisiti formativi previsti dal comma 2 sembrano assolti se sono stati frequentati

corsi in materia di contabilità pubblica organizzati da chiunque. Al comma 2 non viene specificato che i corsi

debbano essere organizzati dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalle

Associazioni di categoria mentre invece al comma 8, laddove viene disciplinata la formazione nella fase di

prima applicazione, questa specificazione è stata inserita.

Quindi si chiede che anche nella fase a regime siano gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli esperti

contabili e le associazioni di categoria a rilasciare i crediti e che, per omogeneità con il resto d’Italia, anche

in Sicilia i programmi degli eventi formativi vengano preventivamente approvati dal Ministero dell’Interno e

che vengano effettuati dei test finali per ogni evento formativo accreditato. Di tale opportunità si è discusso

con il Dott. Giancarlo Verde del Ministero dell’Interno che si è detto disponibile a creare una convenzione

con la Regione Sicilia per l’accreditamento ministeriale dei crediti formativi a seguito di semplice richiesta

da parte dell’Assessorato Regionale agli Enti Locali.

Si chiede inoltre che il Revisore “inesperto” con soli due anni di iscrizione al registro dei Revisori Legali e

con nessuna esperienza non venga “costretto” a fare il Revisore Unico nei piccoli Comuni (quelli con

popolazione inferiore a 5.000 abitanti) ma che possa invece concorrere alle selezioni nei Comuni di fascia

media (popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti) che sono il maggior numero in Sicilia al fine di

poter essere inserito in un Collegio e possa così fare esperienza in affiancamento con altri due revisori

esperti

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Con tale finalità si richiede che il comma 2 venga modificato come di seguito:

“In conformità alle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti

degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia,

iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché

tra gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di

partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei

seguenti requisiti:

a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori

commercialisti e degli esperti contabili;

2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti

ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o

seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli

enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati

preventivamente condivisi con il Ministero dell'Interno;

3) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni;

b) fascia 2 - comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori

commercialisti e degli esperti contabili;

2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti

ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o

seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli

enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati

preventivamente condivisi con il Ministero dell'Interno;

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Nella composizione del Collegio dei Revisori della fascia 2 un solo componente può essere al primo

incarico. Gli altri due devono aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali

della durata di tre anni;

c) fascia 3 - comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: 1) iscrizione da almeno dieci

anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata

di tre anni; 3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver

partecipato a corsi e/o seminari formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da

associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in

materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui

programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi

con il Ministero dell'Interno;”

La formazione è un momento importante dal quale non si può prescindere per avere Revisori

preparati all’altezza di adempiere nel migliore dei modi ai doveri derivanti dagli incarichi, pertanto

è importantissimo che vi siano momenti di verifica e che i programmi rappresentino un momento di

reale approfondimento.

Si evidenzia che nell’art. 6 non vi è più il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURS degli

avvisi per la nomina dei Revisori, per la presentazione delle domande da parte degli interessati a

partecipare alla selezione, sicchè molti Comuni hanno disposto un termine anche di pochi giorni

impedendo così a molti di poter inoltrare le proprie candidature in tempi utili.

Si suggerisce che il comma 3 venga sostituito con il seguente : “Al fine della scelta del revisore o

del collegio dei revisori, ciascun comune, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza

dell’organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione

sicilianaper un periodo non inferiore a 30 giorni, nel sito istituzionale dell’ente locale ed in quello

del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi

causa, dall’incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l’avviso di cui

al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall’incarico medesimo”.

Si chiede inoltre che nel comma 8 alla fase di prima applicazione venga dato un termine e a tal fine

si propone il 31/12/2017 affinchè tutti gli interessati possano conseguire i requisiti previsti dalla

norma e affinchè la Regione Sicilia si convenzioni con il Ministero dell’Interno per

l’accreditamento ai fini della formazione.

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Alla luce di quanto rappresentato si chiede di voler considerare quanto da noi rappresentato e

proposto al fine di varare una legge che tuteli al meglio gli interessi degli enti locali e della

categoria professionale dei revisori.

Il Presidente Ancrel Messina Provincia

Dott.ssa Tiziana Vinci

Il Presidente Associazione Kataneconomie

Dott. Carlo Cittadino

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Qui di seguito si propone una bozza di testo emendato secondo le nostre indicazioni.

1. L’articolo 6 della legge regionale 2settembre 2016, n. 17 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 - Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali –

1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.

2. “In conformità alle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono

scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali

di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti

e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione

dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli

esperti contabili;

2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini

professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari

formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui

programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il

Ministero dell'Interno;

3) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni;

b) fascia 2 - comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti e

degli esperti contabili;

2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini

professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari

formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui

programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il

Ministero dell'Interno;

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Nella composizione del Collegio dei Revisori della fascia 2 un solo componente può essere al

primo incarico. Gli altri due devono aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso

enti locali della durata di tre anni;

c) fascia 3 - comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli

esperti contabili;

2) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;

3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o

seminari formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli

stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione

economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di

verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'Interno;”

3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun comune, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell’organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilianaper un periodo non inferiore a 30 mesi, nel sito istituzionale dell’ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall’incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l’avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall’incarico medesimo.

4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta del consiglio comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell’organo di revisione.

5. L’inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.

7 “Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.”

7 bis “L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 7.”

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8. In sede di prima applicazione e cioè sino al 31/12/2017, nelle more dell’effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutte le fasce di comuni, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

9. All’articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è soppresso; b) al comma 3 le parole ‘, e sono rieleggibili per una sola volta’ sono soppresse;