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Dipartimento di Giurisprudenza

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

Gli aiuti di Stato

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CONCORRENZA E IMPRESE PUBBLICHE

Art. 345 TFUE: neutralità dell’ordinamento europeo

rispetto al regime di proprietà (pubblica/privata) delle

imprese.

impresa pubblica

diritti speciali/esclusivi ad un’impresa privata.

Art. 106, 1, TFUE: gli SM non emanano né mantengono nei

confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui

riconoscono diritti esclusivi alcuna misura contraria ai

Trattati (divieto di discriminazioni fondate sulla

nazionalità/norme sulla concorrenza).

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Art. 106, 2 TFUE: le imprese incaricate della gestione di

servizi di interesse economico generale possono essere

sottratte all’applicazione della regole di concorrenza

soltanto nei limiti in cui ciò si riveli necessario per

l’adempimento della specifica missione loro affidata.

SIEG = Servizi di interesse economico generale.

Duplice funzione:

economica

sociale

Fornitura energia/servizio postale/trasporto

pubblico/assistenza disabili.

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Monopolio legale del servizio postale ordinario.

Esclusiva per il trasporto d’urgenza in ambulanza edivieto per altri operatori di effettuare il trasportoordinario (ma se l’impresa che ha l’esclusiva per iltrasporto d’urgenza non è in grado di svolgere il trasportoordinario, l’autorizzazione a quest’ultimo deve essereconcessa).

Art. 106, 3 TFUE: la Commissione vigila sull’applicazionedell’art. 106 TFUE rivolgendo, ove occorra, agli SMopportune direttive o decisioni.

Atti vincolanti ex art. 288 TFUE

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GLI AIUTI ALLE IMPRESE

Gli aiuti concessi dagli Stati alle imprese sono in grado di

alterare le condizioni di concorrenza presenti sul mercato

esattamente come le condotte delle imprese.

Necessità di un’azione dell’UE che completi quella relativa

alle condotte delle imprese.

FINALITA’: assicurare che sul mercato comune la

competizione ad armi pare tra le imprese non sia alterata

né dalle condotte delle imprese, né dalle condotte degli

SM.

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REGOLA GENERALE: gli aiuti di Stato sono incompatibilicon il mercato comune per cui devono essere sottoposti adun meccanismo di autorizzazione preventiva da parte dellaCommissione.

Art. 107, 1 TFUE: divieto di erogare aiuti che non sianostati dichiarati preventivamente compatibili con il mercatocomune.

Art. 107, 2 e 3 TFUE: deroghe al principio diincompatibilità:

ipso iure

valutazione discrezionale della Commissione.

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Art. 108 TFUE:

procedura di controllo preventivo per gli aiuti nuovi

procedura di controllo permanente per gli aiuti

esistenti.

Art. 109 TFUE: potere del Consiglio di fissare tramite

regolamenti le condizioni per l’applicazione dell’art. 108

TFUE e le tipologie di aiuti che possono essere dichiarati

compatibili.

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LA NOZIONE DI AIUTO

Art. 107 TFUE: sono incompatibili con il mercatocomune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra SM,gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorsistatali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo taluneimprese o talune produzioni, falsino o minaccino difalsare la concorrenza.

Ogni vantaggio economicamente apprezzabile attribuitoad un impresa attraverso un intervento pubblico.

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Sovvenzioni

Riduzione costi

Agevolazioni fiscali

Tariffe preferenziali

Garanzie statali

Cessione di beni a prezzi preferenziali.

La forma dell’aiuto è irrilevante. Può essere erogato conuna legge o con un atto amministrativo.

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Assunzione di partecipazioni dello Stato nelle imprese.

Principio dell’investitore privato in un’economia dimercato.

Accertare se l’apporto di capitali è avvenuto incircostanze che corrispondono alle normali condizioni dimercato e se nelle stesse circostanze un investitoreprivato di pari dimensioni avrebbe effettuatoconferimenti alle stesse condizioni.

ES./ una holding pubblica può decidere di ripianare leperdite della controllata, ma solo se si può prevedere unmiglioramento della redditività della controllata.

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Tasso di redditività dell’investimento pubblico nel

medio-lungo periodo.

Tasso di rischio dell’investimento.

Prospettive di sviluppo del settore interessato

dall’aiuto.

Valutazioni dei principali operatori del settore.

Ristrutturazione istituti di credito.

Ristrutturazione compagnie aeree.

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Erogazione di risorse pubbliche per compensare i maggiori

oneri del servizio pubblico.

L’impresa beneficiaria deve essere incaricata

dell’assolvimento di obblighi di servizio pubblico.

I criteri di calcolo della compensazione devono essere

determinati in via generale, preventiva e trasparente.

La compensazione non deve eccedere quanto

necessario per coprire i costi.

Separazione contabile per evitare sovvenzioni

incrociate dalle attività di servizio pubblico verso altre

attività svolte dalle stesse imprese in settori non

caratterizzati da esigenze di interesse generale.

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Per potersi parlare di aiuto di Stato occorre che ilvantaggio economicamente apprezzabile possa essereimputato allo Stato. Inoltre, è necessario che l’aiutovenga concesso tramite risorse statali.

Beneficiario dell’aiuto: talune imprese o taluneproduzioni.

L’aiuto deve avere portata selettiva.

ES./ Caso Mediaset: aiuto concesso ai consumatori perl’acquisto di decoder digitali in quanto discriminava tra levarie piattaforme digitali, avvantaggiando quelle terrestrie danneggiando quelle satellitari.

ES./ riforma previdenziale che riduce gli oneri fiscali chegravano sulle imprese = misura generale.

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Il principio di incompatibilità porta con sé un giudizionegativo sugli effetti che l’aiuto produce sulla strutturaconcorrenziale.

In ogni caso, tali effetti devono essere sensibili (nonmarginali).

Regola de minimis: gli aiuti che nell’arco di 3 anni nonsuperano € 200.000,00 sono dispensati dall’obbligo dinotifica (€ 100.000,00 per le imprese del settore deitrasporti su strada).

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LE DEROGHE AL DIVIETO

(IPSO IURE)

Art. 107, 2 TFUE: sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai consumatori acondizione che siano accordati senza discriminazionideterminate dall’origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamitànaturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi a determinate regioni della Repubblicafederale di Germania che risentono della divisione dellaGermania.

Dopo 5 anni dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ilConsiglio, su proposta della Commissione, può adottare unadecisione per abrogare tale ultima fattispecie.

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LE DEROGHE DISCREZIONALI

Art. 107, 3 TFUE: possono considerarsi compatibili con il

mercato interno:

a. gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle

regioni ove il tenore di vita è abnormalmente basso oppure

presenta una grave forma di disoccupazione;

b. gli aiuti per la realizzazione di un importante progetto di

comune interesse europeo oppure per porre rimedio ad un

grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;

c. gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività

o di talune regioni economiche sempre che non alterino le

condizioni degli scambi in misura contraria al comune

interesse;

d. gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la

conservazione del patrimonio.

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Ogni altra categoria di aiuti determinata con decisione del

Consiglio, su proposta della Commissione.

PRINCIPIO DELLA CONTROPARTITA: l’aiuto può essere

considerato compatibile soltanto quando non sia possibile

realizzare diversamente l’obiettivo di interesse comune in

funzione del quale è stabilita la deroga.

NO aiuto per nuovi investimenti se l’impresa dispone di

risorse proprie per tali investimenti.

PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA: consistenza, forma,

mezzi finanziari, finalità perseguite.

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AIUTI DI STATO PER IL SALVATAGGIO DI IMPRESE IN

DIFFICOLTA’

a) casi eccezionali connotati da gravi difficoltà sociali;

b)garanzia di crediti o crediti rimborsabili ad un tasso di

interesse uguale a quello di mercato;

c) obbligo per lo SM di presentare alla Commissione un

piano di ristrutturazione, un piano di liquidazione o la

prova che il prestito è stato integralmente rimborsato

o la garanzia revocata.

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AIUTI DI STATO PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE

IN DIFFICOLTA’

a.piano di ristrutturazione, approvato dalla

Commissione, che permetta di ripristinare l’efficienza

economico-finanziaria a lungo termine dell’impresa

entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di

ipotesi realistiche;

b. l’aiuto deve essere limitato a quanto strettamente

necessario alla ristrutturazione e deve essere

accompagnato da misure idonee a bilanciare le

ripercussioni negative sui concorrenti;

c. la Commissione deve essere messa in condizione di

poter controllare la corretta attuazione del piano sulla

base di relazioni regolari trasmesse dallo SM.

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LA PROCEDURA DI CONTROLLO DEGLI AIUTI

FINALITA’: evitare che un aiuto venga posto in essere e

produca effetti negativi prima che ne sia verificata la

compatibilità con il mercato interno.

OBBLIGO DI NOTIFICA DELL’AIUTO ALLA COMMISSIONE.

La sua violazione rende l’aiuto sempre illegittimo,

anche se compatibile con il mercato interno.

OBBLIGO DI STANDSTILL: obbligo di non dare corso

all’erogazione dell’aiuto prima del controllo da parte

della Commissione.

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OBBLIGO DI STANDSTILL: norma dotata di efficacia

diretta.

Il giudizio sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato

interno spetta in via esclusiva alla Commissione.

I giudici nazionali tutelano i diritti dei singoli nel caso di

violazione dell’obbligo di previa notifica. Possono

accertare se una misura costituisce un aiuto,

eventualmente rivolgendosi alla Corte di giustizia. Non

possono mai stabilire se l’aiuto è compatibile con il

mercato interno.

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AIUTI NUOVI

PRIMA FASE: controllo preliminare e sommario dell’aiutonotificato o comunque di cui la Commissione è venuta aconoscenza.

Procedura poco trasparente – Durata max 2 mesi.

Decorso tale termine, opera il principio del silenzio-assenso.

Manifesta compatibilità: fine prima fase.

Dubbi: apertura SECONDA FASE. Procedura molto formale.

Pubblicazione sulla GUUE dell’aiuto.Invito ai terzi interessati a presentare osservazioni.

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AIUTI ESISTENTI (istituiti prima dell’entrata in vigore del trattato)

Esame permanente da parte della Commissione.

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L’OBBLIGO DI RECUPERO DELL’AIUTO

Se la Commissione accetta l’incompatibilità dell’aiuto con

il mercato interno può:

imporre allo stato di sopprimere l’aiuto;

prescrivere allo stato apposite modifiche all’aiuto;

se l’aiuto è stato erogato, può imporre allo SM di

esigerne la restituzione.

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GLI AIUTI DI STATO

E LA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Crisi economico-finanziaria. Rallentamento dell’economia

reale.

Effetti negativi su:

consumatori

imprese

investimenti

aspettative di crescita.

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Necessità di interventi da parte delle autorità nazionali edeuropee.

Sostenere imprese, banche ed istituti finanziari/rispetto regoleeuropee sugli aiuti di Stato.

Comunicazione 13/10/08 sui criteri applicabili in caso diaiuti alle istituzioni finanziarie.

Comunicazione 5/12/08 sulla ricapitalizzazione delleistituzioni finanziarie.

Comunicazione 25/2/09 sul settore bancario.

Procedura di controllo degli aiuti accelerata (24 ore per laprima fase, anziché 2 mesi).

Ricorso all’art. 107, 3, b) TFUE.

Allentamento di alcuni parametri, ma obbligo di gradualeabbandono delle misure di aiuto.

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