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D.lgs 81/08 - D.lgs 106/09 Titolo I Principi Comuni Arch. ELIO MARINO TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE Il testo unico consta di tredici titoli per un totale di 306 articoli seguiti da 51 allegati IL DECRETO SI APPLICA a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi nonché ai soggetti equiparati. VENGONO INOLTRE INTRODOTTI VENGONO INOLTRE INTRODOTTI I lavoratori distaccati - I lavoratori a distanza - Nuovi obblighi per i componenti di imprese familiari ed imprese artigiane

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D.lgs 81/08 - D.lgs 106/09Titolo I

Principi ComuniArch. ELIO MARINO

TITOLO ICAMPO DI APPLICAZIONE

Il testo unico consta di tredici titoli per un totale di 306 articoli seguiti da 51 allegati

IL DECRETO SI APPLICA

a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi

nonché ai soggetti equiparati.

VENGONO INOLTRE INTRODOTTIVENGONO INOLTRE INTRODOTTI

I lavoratori distaccati - I lavoratori a distanza - Nuovi obblighi per i componenti di imprese familiari ed imprese artigiane

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Art. 41, comma 2. lett. e –bis)Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria comprende:visita medica preventiva in fase

preassuntiva

Art. 41, comma 2 - bisSorveglianza sanitaria

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro,

dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni

dell’articolo 39, comma 3, del presente decreto

Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività divigilanza, non può prestare, ad alcun titolo

e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente

Art. 39, comma 3

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Art. 41, comma 6 - bisSorveglianza sanitaria

Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il

proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore

di lavoro6. Il medico competente, sulla base delle

risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno deiseguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con

prescrizioni o limitazioni;c) inidoneità temporanea;d) inidoneità permanente

Aggiornamento D.lgs 106/2009Titolo II

Luoghi di lavoro

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Art. 62, comma 1definizioni

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro,

unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare

posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro

luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unitàproduttiva accessibile al lavoratore

nell’ambito del proprio lavoro.

Art. 67Notifiche all’organo di vigilanza competente per

territorio

La costruzione e la realizzazione di edifici o

locali da adibire a lavorazioni industriali,

nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli

esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed

essere notificati all’organo di vigilanza competente per

territorio

Entro trenta giorni dalla data di notifical’organo di vigilanza territorialmente competente puòchiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati

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Aggiornamento D.lgs 106/2009Titolo III

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVOROE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Art. 69, comma 1, lett. a)Uso delle attrezzature di lavoro - Definizioni

attrezzatura di lavoro:qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o

impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti

necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato

durante il lavoro;

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Art. 70, comma 4Requisiti di sicurezza

Qualora gli organi di vigilanza accertino che un’attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei

lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali di

sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano

immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto.

Art. 70, comma 4, lett. a)Requisiti di sicurezza

dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale

situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante

idonea disposizione in ordine alle modalitàdi uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una

contravvenzione;

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Art. 70, comma 4, lett. b)Requisiti di sicurezza

dall'organo di vigilanza territorialmente competenterispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato

dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al

comma 1 dell’articolo 70.

Art. 70, comma 1: Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttivecomunitarie di prodotto

Art. 71, comma 7obblighi del datore di lavoro

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilitàparticolari in relazione ai loro rischi

specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati

che abbiano ricevutouna informazione, formazione ed

addestramento adeguati;

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Art. 71, comma 8obblighi del datore di lavoro

Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di

queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida,

provvede affinché

Art. 71, comma 8, lett. a)obblighi del datore di lavoro

le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione

siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in

esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una

nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon

funzionamento;

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Art. 71, comma 8, lett. b)obblighi del datore di lavoro

le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare

origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni

fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime,

desumibili dai codici di buona prassi;

Segue art. 71, comma 8, lett. b)

2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni

volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere

conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro,

quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi

prolungati di inattività;

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Segue art. 71, comma 8, lett. b)

c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il

buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle

attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

Art. 71, comma 11obblighi del datore di lavoro

Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro

riportate in allegato VII a verifiche periodichevolte a valutarne l’effettivo stato di

conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel

medesimo allegato

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Art. 80, comma 1IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura

elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti

elettrici messi a loro disposizione

Art. 80, comma 3 - bisIMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e

manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni

legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle

apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti

norme tecniche

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Art. 83, comma 1IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Lavori in prossimità di parti attive

Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di

impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si

debbano ritenere non sufficientementeprotette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni

organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti

rischi.

Aggiornamento D.lgs 106/2009Titolo IV

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

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Art. 88, comma 2, lett.g-bis“campo di applicazione”

Le disposizioni del presente capo non si applicano:

• ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua,

condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di

ingegneria civile di cui all’allegato X

Allegato XElenco dei lavori edili o di ingegneria civile

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o

equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri

materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali,

ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per laparte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di

bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli

scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricatiutilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria

civile.

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Art. 89, comma 1, lett. c)definizioni

responsabile dei lavori:soggetto che può essere incaricato dal

committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163, e successive modificazioni(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) , il responsabile dei lavori

è il responsabile del procedimento

Art. 89, comma 1, lett. f)definizioni

coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera:

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di

prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e

impresa esecutrice;

Il CSE non può essere il DDL, un dipendente o l’RSPP delle imprese esecutrici o affidatarie. Può esserlo nel caso di coincidenza fra committente e impresaesecutrice

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Art. 89, comma 1, lett. l)definizioni

idoneità tecnico-professionale:possesso di capacità organizzative, nonchédisponibilità di forza lavoro, di macchine e di

attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

realizzazione dell’opera ai lavori da realizzare

Art. 90, comma 3Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Nei cantieri in cui é prevista la presenza di piùimprese esecutrici, anche non

contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione,

designa il coordinatore per laprogettazione della sicurezza

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Art. 90, comma 4Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il

responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il

coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98

Art. 90, comma 7Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle

imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la

progettazione e quello del coordinatore perl’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono

indicati nel cartello di cantiere.

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Art. 90, comma 9Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad

un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e

dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le

modalità di cui all’allegato XVII

continua

Art. 90, comma 9Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica,

corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza

sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,

nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

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Art. 90, comma 9Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Nei cantieri la cui entitàpresunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui

lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI,

il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante

presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, e

dell’autocertificazione relativa alcontratto collettivo applicato;

Art. 90, comma 9Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

c) Trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso dicostruire o della denuncia di inizio attività:

- copia della notifica preliminare,- ll documento unico di regolarità contributiva delle

imprese e dei lavoratori autonomi,- una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica

della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

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Art. 96, comma 1 - bisObblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Comma aggiuntoLa previsione di cui al comma 1, lettera

g) – POS - , non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature.

In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 (obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di

somministrazione)

Art. 96, comma 2Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di

coordinamento nonché la redazione del piano operativo di sicurezza

costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui

all'articolo 17 comma 1, lettera a) – valutazione dei rischi -

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Art. 97, comma 1Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e

delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento

Aggiornamento D.lgs 106/2009Titolo IV

disposizioni di carattere generale

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Art. 111, (comma 8)Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in

quota

Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e

superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.

Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

• a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

• b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi

Art. 115, comma 1Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto

all’articolo 111, comma 1, lettera a), é necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione

idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti

contemporaneamente conformi alle norme tecniche

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Art. 115, comma 2Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

Il sistema di protezione, certificato per l’uso specifico, deve permettere una

caduta libera nonsuperiore a 1,5 m o, in presenza di

dissipatore di energia a 4 metri.

Art. 115, comma 3Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante

connettore lungo una guida olinea vita, a parti stabili delle opere fisse o

provvisionali

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Art. 122, comma 1Ponteggi ed opere provvisionali

Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi,

adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni

atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2,

3.1, 3.2 e 3.3 dell’allegato XVIII.

Rinvio all’allegato XVIIICassato il limite dei 2 m

Art. 125, comma 4Disposizione dei montanti

L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla

parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a

protezione esclusivamente deilavoratori che operano sull’ultimo

impalcato

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Art. 137, comma 1Manutenzione e revisione

Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzionedi lavoro deve

assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando

l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti

Art. 139, comma 1Ponti su cavalletti

I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. I ponti su cavalletti

devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'Allegato XVIII.

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Art. 139, comma 3Ponti su cavalletti

Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o consistemi equivalenti.In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota.

Art. 148, comma 1Lavori speciali

Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato

che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali

di impiego.

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Aggiornamento D.lgs 106/2009Titolo VI

movimentazione manuale dei carichinessuna modifica

Aggiornamento D.lgs 106/2009Titolo VIII

agenti fisici

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Elenco degli agenti fisici

Esposizione al rumoreEsposizione a vibrazioniEsposizione a campi elettromagneticiEsposizione a radiazioni ottiche artificiali

Art. 190, comma 5 - bisValutazione del rischio rumore

L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli

di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta

dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte

documentale cui si è fatto riferimento

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Art. 193, comma 2Uso dei dispositivi di protezione individuali

Il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito indossati

dal lavoratore solo ai fini di valutare l’efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del

valore limite di esposizione.I mezzi individuali di protezione dell’udito

sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, e

comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche.

Art. 211, comma 2Sorveglianza sanitaria (campi elettromagnetici)

Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 182, sono tempestivamente

sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali é stata rilevata un’esposizione

superiore ai valori di azione di cuiall’articolo 208, comma 2 a meno che la

valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di

esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi

relativi alla sicurezza.

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Aggiornamento D.lgs 106/2009Titolo IX

sostanze pericolose

Art. 223, comma 1 , lett. c)valutazione del rischio – agenti chimici

Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente

l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i

rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in

particolare il livello, il modo e la durata della esposizione;

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Art. 223, comma 1, lett. d)valutazione del rischio – agenti chimici

le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della

quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare

Art. 242, comma 5 , lett. b)accertamenti sanitari – agenti cancerogeni e mutageni

A seguito dell’informazione derivante dagli accertamento sanitari il datore di lavoro

effettua:ove sia tecnicamente possibile, una

misurazione della concentrazione dell’agente in aria e comunque dell’esposizione

all’agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevantiper verificare l’efficacia delle misure adottate

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Art. 243, comma 4Registro di esposizione e cartelle sanitarie – agenti

cancerogeni e mutageniIn caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’ISPESL, per il tramite del medico

competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni

individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni dell’articolo 25 del presente

decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso

Art. 25:Obblighi del medico competente

Art. 246, comma 1campo di applicazione-esposizione all’amianto

Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente

decreto si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto

o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti,

nonché bonifica delle aree interessate.

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Art. 251, comma 1misure di prevenzione e protezione - esposizione all’amianto

In tutte le attività di cui all’articolo 246, la concentrazione nell’aria della polvere

proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell’articolo

254, in particolare mediante le seguenti misure:

Art. 246: campo di applicazioneArt. 254: valore limite

Art. 251, comma 1, lett. b)misure di prevenzione e protezione - esposizione all’amianto

i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto

nell’aria. La protezione deve essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione

misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite

indicato all’articolo 254;

Concentrazione di amianto nell’aria filtrata =

Concentrazione misurata/fattore di protezione operativo

---------------------------------------------------------------Non deve essere superiore a 1/10

del valore limite

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Art. 253, comma 2Controllo dell’esposizione - esposizione all’amianto

Il campionamento deve essere rappresentativo della concentrazione

nell’aria della polvere provenientedall’amianto o dai materiali contenenti

amianto

Art. 253, comma 4Controllo dell’esposizione - esposizione all’amianto

Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di

idonee qualifiche nell’ambitodel servizio di cui all’articolo 31. I campioni

prelevati sono successivamente analizzati dalaboratori qualificati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996,

pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.

178 del 25 ottobre 1996

Art. 31: SSP

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Art. 254, comma 4valore limite- esposizione all’amianto

In ogni caso, se l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare

il valore limite é necessario l’uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie

respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni

previste dall’articolo 251, comma 1, lettera b)………….

Art. 251: misure di prevenzione e protezione

Art. 256, comma 1Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto

I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo

da imprese rispondenti ai requisiti di cuiall’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152.

Art. 212 D.lgs 152/2006Albo nazionale gestori ambientali

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Art. 256, comma 5Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto

Copia del piano di lavoro èinviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, ildatore di lavoro può eseguire ilavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività

Art. 256, comma 6Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto

L’invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui

all’articolo 250.

Art. 250: notifica

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Art. 259, comma 1sorveglianza sanitaria - amianto

I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi

rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate di cuiall’articolo 246, prima di essere adibiti allo

svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicitàfissata dal medico competente, sono sottoposti a

sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificarela possibilità di indossare dispositivi di protezione

respiratoria durante il lavoro.

Art. 259, comma 1sorveglianza sanitaria - amianto

Il medico competente, sulla base dell’evoluzione delle conoscenze

scientifiche e dello stato di salute dellavoratore, valuta l’opportunità di effettuare

altri esami quali la citologia dell’espettorato, l’esame radiografico del torace o la

tomodensitometria. Ai fini della valutazione di cui al precedente capoverso il medico

competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata

l’efficacia diagnostica

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Aggiornamento D.lgs 106/2009Titolo X

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Art. 272, comma 2, lett. c)Misure tecniche, organizzative, procedurali

progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l’uso di

dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti

biologici;

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Art. 274, comma 3Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del

gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di

infezione sono scelte tra quelle indicate nell' ALLEGATO XLVII in funzione delle modalità

di trasmissione dell’agente biologico

Art. 279, comma 1Prevenzione e controllo

Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori

esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di

cui all’articolo 41.

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Art. 280, comma 2Registri degli esposti e degli eventi accidentali

Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta

tramite ilresponsabile del servizio di prevenzione e

protezione. Il medico competente e il rappresentante perla sicurezza hanno accesso a detto registro

Art. 280, comma 3, lett. a)Registri degli esposti e degli eventi accidentali

Il datore di lavoro:a) consegna copia del registro di cui al

comma 1 all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio,comunicando ad

essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta,le

variazioni intervenute

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Art. 280, comma 3, lett. b)Registri degli esposti e degli eventi accidentali

comunica all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro,dei

lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l’aggiornamento dei dati che li

riguardano e consegna al medesimo Istitutoper tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio;

Art. 280, comma 3, lett. c)Registri degli esposti e degli eventi accidentali

in caso di cessazione di attivitàdell'azienda, consegna all'Istituto superiore

di sanità ed all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all'ISPESL copia del

medesimo registro nonché per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di

rischio

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