Il nuovo T.U. Sicurezza - D.Lgs. del 9 aprile 2008 …. Ind. Luigi Soardo 30 /11/2009 e 14/12/2009...

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Per. Ind. Luigi Soardo 30 /11/2009 e 14/12/2009 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Il nuovo T.U. Sicurezza - D.Lgs. del 9 aprile 2008 n°81 e s.m.i. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Il nuovo T.U. Sicurezza - D.Lgs. del 9 aprile 2008 n°81 e s.m.i. IL TITOLO I IL TITOLO I [email protected] Legge 3 agosto 2007 n. 123 Legge 3 agosto 2007 n. 123 Misure in tema di tutela della Misure in tema di tutela della salute e sicurezza del lavoro e salute e sicurezza del lavoro e delega al Governo per il delega al Governo per il ORIGINE DEL T.U. SICUREZZA D.Lgs. 03/08/2009, n. 106 D.Lgs. 03/08/2009, n. 106 (S.O. n. 142/L G.U. n. 180 (S.O. n. 142/L G.U. n. 180 del 05/8/2009) del 05/8/2009) Disposizioni integrative e Disposizioni integrative e D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (S.O. n. 108 G.U. n. 101 del (S.O. n. 108 G.U. n. 101 del 30/4/2008) 30/4/2008) riassetto e la riforma della riassetto e la riforma della normativa in materia normativa in materia Attuazione dell’articolo 1 Disposizioni integrative e Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. correttive del D. Lgs. 81/2008, in materia SSLL. 81/2008, in materia SSLL. 30/4/2008) 30/4/2008) Attuazione dell’art. 1 della Legge Attuazione dell’art. 1 della Legge 123, in materia di tutela della 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di lavoro 303 articoli 51 allegati In vigore dal 15 maggio 2008, a regime dal 20 agosto 2009

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Per. Ind. Luigi Soardo 30 /11/2009 e 14/12/2009

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA

NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il nuovo T.U. Sicurezza - D.Lgs. del 9 aprile 2008 n°81 e s.m.i.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il nuovo T.U. Sicurezza - D.Lgs. del 9 aprile 2008 n°81 e s.m.i.

IL TITOLO IIL TITOLO I

[email protected]

Legge 3 agosto 2007 n. 123Legge 3 agosto 2007 n. 123Misure in tema di tutela della Misure in tema di tutela della

salute e sicurezza del lavoro e salute e sicurezza del lavoro e delega al Governo per il delega al Governo per il

ORIGINE DEL T.U. SICUREZZA

D.Lgs. 03/08/2009, n. 106 D.Lgs. 03/08/2009, n. 106 (S.O. n. 142/L G.U. n. 180 (S.O. n. 142/L G.U. n. 180

del 05/8/2009)del 05/8/2009)Disposizioni integrative e Disposizioni integrative e

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81D.Lgs. 09/04/2008, n. 81(S.O. n. 108 G.U. n. 101 del (S.O. n. 108 G.U. n. 101 del

30/4/2008)30/4/2008)

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normativa in materianormativa in materia

Attuazione dell’articolo 1

Disposizioni integrative e Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. correttive del D. Lgs.

81/2008, in materia SSLL.81/2008, in materia SSLL.

30/4/2008)30/4/2008)Attuazione dell’art. 1 della Legge Attuazione dell’art. 1 della Legge

123, in materia di tutela della 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi salute e della sicurezza nei luoghi

di lavorodi lavoro

303 articoli51 allegati

In vigore dal 15 maggio 2008, a regime dal 20 agosto 2009

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

Titolo IVCantieri

Titolo IIIAttrezzature di lavoro

e DPI

Titolo IILuoghi di lavoro

Titolo VSegnaletica

Titolo I: Principi Comuni

ARTICOLAZIONE DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i.

Allegati

Titolo VIM.M.C.

Titolo VIIVDT

Tit l VIII

Titolo I: Principi ComuniCapo I : Disposizioni generaliCapo II: Sistema IstituzionaleCapo III: Gestione prevenzione luoghi di lavoro-Misure di tutela ed obblighi-Valutazione dei rischi-SPPR-Formazione, Informazione e Addestramento-Sorveglianza sanitaria-Gestione emergenze

Titolo VIIIAgenti Fisici

Titolo IXSostanze Pericolose

Titolo XAgenti Biologici

Titolo XIATEX

Titolo XIIDisp. Proc. Penale

-Consultazione e partecipazione RLS-Doc. Amm. e statistiche infortuni e M.P.-Capo IV: Disposizioni Penali

GLI ALLEGATI DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i.I Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di

sospensione dell’attività imprenditorialeII Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del D.L. dei

compiti di prevenzione e protezione dai rischi.)III Cartella sanitaria e di rischio (A) e relazione annuale sui dati

aggregati sanitari (B)IV Requisiti dei luoghi di lavoroV Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro (non CE)VI Dispositivi concernenti l’uso delle attrezzature di lavoroVII Verifiche di attrezzatureVIII Schemi per la scelta dei D P IVIII Schemi per la scelta dei D.P.I.IX Norme di buone tecnica per impianti elettriciX Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile XI Elenco dei lavori comportanti rischi per la sicurezza e la salute dei

lavoratori (cantieri)XII Contenuto della notifica preliminare (cantieri)

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

XIII Prescrizioni di sicurezza e salute per la logistica di cantiereXIV Corso di formazione per coordinatori (cantieri)XV Contenuti minimi dei piani di sicurezzaXVI Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

GLI ALLEGATI DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i.

XVI Fascicolo con le caratteristiche dell’operaXVII Idoneità tecnico professionale (cantieri)XVIII Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materialiXIX Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissiXX Costruzione e impiego di scale portatiliXXI Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi

di formazione per lavoratori addetti a lavori in quotad o a o e pe a o a o adde a a o quo aXXII Contenuti minimi del Pi.M.U.S.XXIII Deroga ammessa per i ponti su ruote a torreXXIV PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZAXXV PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICIXXVI PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE

TUBAZIONI

GLI ALLEGATI DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i.XXVII PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE-

INDICARE L'UBICAZIONE DELLE A.A.XXVIII PRESCRIZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI - PUNTI DI

PERICOLO - E DELLE VIE DI CIRCOLAZIONEXXIX PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSIXXX PRESCRIZIONI PER I SEGNALI ACUSTICIXXXI PRESCRIZIONI PER LA COMUNICAZIONE VERBALEXXXII PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALIXXXIII Prevenzione patologie da sovraccarico biomeccanicoXXXIV Requisiti per attrezzature munite di videoterminaleXXXV V l t i d ll’ i i ib i iXXXV Valutazione dell’esposizione a vibrazioniXXXVI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI

ELETTROMAGNETICIXXXVII Radiazioni ottiche e radiazioni laserXXXVIII VALORI LIMITE ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (Ag. Chimici)XXXIX VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI (Ag. Chimici)

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

GLI ALLEGATI DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i.XL Divieti (Agenti chimici)XLI Norme tecniche (Agenti chimici)XLII Elenco di sostanze, preparati e processi (Agenti cancerogeni)

XLIII VALORI LIMITE ESPOS. PROFESSIONALE (Ag. Cancerogeni)XLIV Elenco attività con possibile esposizione agenti biologiciXLV Segnale di rischio biologicoXLVI Elenco degli agenti biologici classificatiXLVII Specifiche sulle misure e sui livelli di contenimentoXLVIII Specifiche per processi industrialiIL Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

L Prescrizioni per miglioramento protezione lavoratori esposti ad atmosfere esplosive

LI Segnale avvertimento aree atmosfere esplosive

NORME ABROGATE dal D.LGS. 81/2008 e s.m.i.art. 304

D.P.R. 547/55 : Prevenzione Infortuni sul lavoro

D.P.R. 303/56 : Igiene del lavoro, salvo art. 64 (vigilanza)

D.P.R. 164/56 : Sicurezza nei cantieri

D.Lgs. 277/91 : Norme generali e rumore, piombo, amianto

D Lgs 626/94 : Norme generali e titoli specificiD.Lgs. 626/94 : Norme generali e titoli specifici

D.Lgs. 493/96 : Segnaletica di sicurezza

D.Lgs. 494/96 : Cantieri temporanei e mobili

D.Lgs. 187/05 : Esposizione a vibrazioni

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

NORME ABROGATE dal D.LGS. 81/2008 e s.m.i.art. 304

Legge 4 agosto 2006 n. 248 (art. 36-bis, commi 1 e 2)

L 3 t 2007 123 ( ti li 2 3 5 6 7)Legge 3 agosto 2007 n. 123 (articoli 2,3,5,6,7)

Legge 22 luglio 1961 n. 628 (lett. c) 3° comma, art. 3)

D.P.R. n. 320 del 20 marzo 1956 (articoli 42 e 43)

D.P.R. n. 222 del 3 luglio 2003

Ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo

medesimo incompatibili con lo stesso

Lavoratori

Definizioni Sistema Informativo

NOVITA’ INTRODOTTE dal D.LGS. 81/2008 e s.m.i.

NOVITA’Titolo I

Attività di supporto“consulenziale” Enti

Definizioninazionale

Modelli diorganizzazione

InterpelloDelega

IncrementoSanzioni

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

PRINCIPALI NOVITA’/ CRITICITA’ (D. Lgs. 106/09)

Superamento di errori / imprecisioni del ‘testo 2008’…….molti aspetti positivi (volontari, DUVRI,

formazione dirigenti, formatori, ecc.);…. Maggiore responsabilizzazione di dirigenti,

preposti e lavoratori……….. Maggiore graduzione del sistema sanzionatorio,

ma suo generale alleggerimento……….…... Ancora troppi rimandi a decreti attuativi

(47!)…….( )…... Diversi aspetti ancora da

approfondire/verificare: visita medica preassuntiva,subdelega, efficacia delle nuove forme di sanzione,ecc….. Patente a punti in edilizia

PRINCIPALI ECCEZIONI (D. Lgs. 81/2008 + D. Lgs. 106/09)

1. Le disposizioni relative alla valutazione dello stresslavoro correlato entreranno in vigore dallaelaborazione di indicazioni della ‘Ccpssl’ o,comunque, il 1° agosto 2010;

2. La comunicazione all’INAIL degli inf. > 1gg cheentrerà in vigore 6 mesi dopo l’adozione deldecreto ex art. 8, comma 4 (‘SINP’);

3. Le disposizioni del Titolo VIII-Capo V (radiazioniottiche artificiali) che entreranno in vigore il 26) gaprile 2010;

4. Le disposizioni del Titolo VIII-Capo IV (campielettromagnetici) che entreranno in vigore il 30aprile 2012.

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

STRUTTURA DEL TITOLO I: Principi ComuniCapo I : Disposizioni generali

Capo II: Sistema Istituzionale

Capo III: Gestione prevenzione luoghi di lavoro

- Misure di tutela ed obblighi

- Valutazione dei rischi

- Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi

- Formazione, Informazione e Addestramento

- Sorveglianza sanitariag

- Gestione emergenze

- Consultazione e partecipazione dei lavoratori

- Doc. Tecnico Amministrativa e statistiche infortuni e M.P.

Capo IV: Disposizioni Penali

TITOLO I

CAPO I

Disposizioni Generali

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TITOLO I: Principi Comuni – Finalità (art. 1)

RIASSETTO e RIFORMA delle norme vigenti in materia di salutee sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro,mediante il RIORDINO e il COORDINAMENTO delle medesimein un unico testo normativo.

Persegue le finalita' indicate nel rispetto delle normativecomunitarie e delle convenzioni internazionali in materia,nonché in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e aglistatuti delle regioni a statuto speciale e delle provinceautonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme diattuazione, garantendo l'uniformità' della tutela delleattuazione, garantendo l uniformità della tutela dellelavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso ilrispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritticivili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, dieta' e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratoriimmigrati.

TITOLO I: Principi Comuni – Definizioni (art. 2)

Sono inserite molte nuove definizioni e confermate (allevolte con modifiche) quelle già presenti nelle normeprecedenti. Lavoratore, D.L., R.SPP,

MC RLS UnitàMC, RLS, Unitàproduttiva, Prevenzione.Azienda

DirigentePrepostoA.SPPModello di organizzazione

e di gestione

Valutazione dei rischiPericolo / RischioNorma TecnicaBuone prassig

Responsabilità sociale impreseSorveglianza sanitariaSaluteSistema di promozione SSOrganismi paritetici

Buone prassiLinee GuidaInformazioneFormazioneAddestramento

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TITOLO I: Principi Comuni – Campo Applicazione (art. 3)

Il presente D. Lgs. N. 81/08 siapplica a tutti i settori di attivita',privati e pubblici, e a tutte letipologie di rischiotipologie di rischio.

Il presente D. Lgs. N. 81/08 si applica a tutti ilavoratori e lavoratrici, subordinati eautonomi, nonché ai soggetti ad essiequiparati, fermo restando quanto previstodai commi successivi del presente articolo.

a) «lavoratore»: persona che,indipendentemente dalla tipologia contrattuale,svolge un'attivita' lavorativa nell'ambitodell'organizzazione di un datore di lavoropubblico o privato con o senza retribuzione

Art. 2 -Definizioni

pubblico o privato, con o senza retribuzione,anche al solo fine di apprendere un mestiere,un'arte o una professione, esclusi gli addetti aiservizi domestici e familiari.

Soggetti equiparatii i i i i à iSoci lavoratori di cooperative o società, anche di

fatto; associati in partecipazione; soggetti in tirocinioformativo; partecipanti a corsi di formazioneprofessionale; volontari

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LAVORATORI AUTONOMI Art. 21 - 26

Imprese Familiari (230 bis cc)Coltivatori diretti del fondo, Soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, A ti i i i i li i ti

Art. 21

Artigiani e i piccoli commercianti

LAVORATORI ‘SOMMINISTRATI’TUTTI OBBLIGHI DI PREVENZIONE A CARICO ‘UTILIZZATORE’ TRANNE Art. 23, c. 5, D. Lgs. 276/03

TUTTI OBBLIGHI DI PREVENZIONE

LAVORATORI ‘DISTACCATI’

TUTTI OBBLIGHI DI PREVENZIONE A CARICO ‘DISTACCATARIO’ (OSPITANTE PER IL DISTACCO IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE) SALVO INFORMAZIONE-FORMAZIONE SUI RISCHI TIPICI

LAVORATORI ‘A PROGETTO’SI APPLICANO TUTTI GLIOBBLIGHI DEL D. Lgs. 81/08 SE LAPRESTAZIONE AVVIENE NEILUOGHI DI LAVORO DELCOMMITTENTE

SONO DEFINITE ULTERIORI REGOLE PARTICOLARI DI APPLICABILITA’ DEGLI OBBLIGHI PER:

lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipoaccessorio;

lavoratori a domicilio (L. 877/1973)volontarivolontari…………..

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TITOLO I: Principi Comuni – Computo Lavoratori (art. 4)

L’applicabilità di alcuni obblighi dipende dal computo deilavoratori.

All’art. 4 sono elencati tutti i lavoratori che non rientrano nel computo dei lavoratori.

(Collaboratori familiari, tirocinanti, allievi, tempo determinato insostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto allaconservazione del posto di lavoro, lavoratori a domicilio se non informa esclusiva, volontari, lavoratori socialmente utili, lavoratoriautonomi, a progetto e CO.CO.CO. se non in forma esclusiva)

I lavoratori vengono computati indipendentemente dalladurata del contratto e dall’orario svolto, salvo i somministrati,gli assunti a tempo parziale e gli stagionali in campo agricolo,per cui vale il calcolo delle frazioni di unità lavorative annuo(ULA).

TITOLO I

CAPO II

Sistema Istituzionale

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

TITOLO I: Principi Comuni – Coordinamento Attività Vigilanza (art. 5)

Istituisce presso il Ministero del Lavoro, della Salute e dellePolitiche Sociali il Comitato per l’indirizzo e la valutazione dellepolitiche attive per il coordinamento nazionale delle attività divigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro.g

Stabilire linee comuni delle politiche nazionali in materia di S.S.L.;

Individuare obiettivi e programmi di miglioramento;D fi i l i lDefinire la programmazione annuale;Programmare il coordinamento della vigilanza;Garantire lo scambio di informazioni;Individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione

S.S.L.

TITOLO I: Principi Comuni – Commissione Consultiva Permanente (art. 6)

Commissione di 40 rappresentanti alla quale sonoaffidati compiti di indirizzo ma anche di realizzarealcuni regolamenti:

Procedure standardizzate DVR e DUVRI

Criteri per la qualificazione delle impreseappaltatrici e lavoratori autonomi

Individuazione ulteriori modelli di organizzazione egestione (art. 30)

Validare le buone prassi in materia di salute esicurezza sul lavoro

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

TITOLO I: Principi Comuni – Comitati Regionali di Coordinamento (art. 7)

Al fine di realizzare una programmazionecoordinata di interventi, nonché uniformità deglistessi ed il necessario raccordo con il Comitato distessi ed il necessario raccordo con il Comitato dicui all'articolo 5 e con la Commissione di cuiall'articolo 6, presso ogni regione e provinciaautonoma opera il comitato regionale dicoordinamento di cui al D.P.C.M. in data 21dicembre 2007, pubblicato nella G. U. n. 31 del 6dicembre 2007, pubblicato nella G. U. n. 31 del 6febbraio 2008.

TITOLO I: Principi Comuni – Sistema Informativo Nazionale SINP (art. 8)

E' istituito il Sistema informativo nazionale per laprevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire datiprevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire datiutili per orientare, programmare, pianificare e valutarel'efficacia della attivita' di prevenzione degli infortuni edelle malattie professionali, relativamente ai lavoratoriiscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e perindirizzare le attivita' di vigilanza, attraverso l'utilizzointegrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemiinformativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi ela creazione di banche dati unificate.

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

TITOLO I: Principi Comuni – Enti Pubblici con compiti in materia S.S.L. (art. 9)

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO - ISPESL

ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO -INAIL

ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO - IPSEMA

Sono assegnati compiti ‘pubblici’ (promozione e divulgazionecultura della sicurezza, elaborazione e raccolta buone prassi,cultura della sicurezza, elaborazione e raccolta buone prassi,……) e privati (consulenza alle aziende, formazione R.SPP ealtre figure, ……………).

TITOLO I: Principi Comuni – Informazione e assistenza in materia S.S.L. (art. 10)

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramitele AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture delCorpo nazionale dei vigili del fuoco l'Istituto superiore per laCorpo nazionale dei vigili del fuoco, l Istituto superiore per laprevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoroe della previdenza sociale, il Ministero dello sviluppo economico peril settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gliinfortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settoremarittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronatosvolgono, anche mediante convenzioni, attivita' di informazione,assistenza consulenza formazione promozione in materia diassistenza, consulenza, formazione, promozione in materia disicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confrontidelle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole emedie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

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Per. Ind. Luigi Soardo 30 /11/2009 e 14/12/2009

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

TITOLO I: Principi Comuni – Attività Promozionali (art. 11)

Saranno definite dalla ‘Commissione consultiva permanente’ al finedi promuovere la cultura della prevenzione.

Sono previsti finanziamenti di progetti di investimento (Piccole eMedie Imprese) e di progetti formativi.

TITOLO I: Principi Comuni – Interpello (art. 12)

Istituisce una vera e propria commissione per gli interpelli presso ilMinistero del Lavoro.(8 componenti + richiami in caso di necessità da altri enti)

Si potranno rivolgere alla commissione organismi associativi arilevanza nazionale degli enti territoriali e degli enti pubblicinazionali, le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e deilavoratori più rappresentative sul piano nazionale, i consigli nazionalidegli ordini o collegi professionali).

LE INDICAZIONI FORNITE NELLE RISPOSTE AI QUESITI COSTITUISCONO CRITERI INTEPRETATIVI E DIRETTIVI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI

VIGILANZA.

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TITOLO I: Principi Comuni – Vigilanza (art. 13)

Azienda Sanitaria Locale (DipartimentiPrevenzione, SPSAL – SPRESAL – PRESAL – ecc.);

Vigili del Fuoco (specifiche competenze edattività soggette);

Mi i t S il E i ( ttMinistero Sviluppo Economico (settoreminerario);

Regioni e Province Autonome (industrieestrattive 2^ cat., acque minerali e termali);

Personale Ispettivo Ministero del Lavoro(previa informazione alle ASL e solo percostruzioni edili, cassoni aria compressa e altre

CONFERMATE LE COMPETENZE PER I SEGUENTI

ENTI

attività da identificare con apposito decreto)

Casi specifici (confermati in attesa del completo riordino dellecompetenze in tema di vigilanza: Autorità marittime a bordo delle navied in ambito portuale; Uffici di sanità aerea e marittima; Autorità portualied aeroportuali; ecc.)

REGOLE PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DI VIGILANZA

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TITOLO I: Principi Comuni – Contrasto lavoro irregolare ….. (art. 14)

Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali, anche su segnalazione delle A.P. secondo le rispettivecompetenze, possono adottare provvedimenti di sospensione inrelazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalleviolazioni quando:violazioni quando:

SIA RISCONTRATO L’IMPIEGO DI PERSONALE NON RISULTANTE DALLADOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA IN MISURA PARI O SUPERIORE AL 20%DEL TOTALE DEI LAVORATORI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO.

NONCHE’ IN CASO DI GRAVI E REITERATE VIOLAZIONI IN MATERIA DIS.S.L.L. INDIVIDUATE CON SUCCESSIVO DECRETO ……. E SINO AD ALLORACON RIFERIMENTO A QUELLE ELENCATE NELL’ALLEGATO ICON RIFERIMENTO A QUELLE ELENCATE NELL’ALLEGATO I.La durata del provvedimento di sospensione è in funzione allapercentuale di lavoratori irregolari:< 50% COME DA DISPOSIZIONE> 50% INCREMENTO DI ULTERIORE PERIODO, PARI AL DOPPIO DELLADURATA DI SOSPENSIONE E COMUNQUE NON SUPERIORE AI 2 ANNI.

ELENCO GRAVI

VIOLAZIONI

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La REVOCA del provvedimento di sospensione è possibile da partedell’organo di vigilanza che lo ha adottato, se:

Regolarizzati i lavoratori non risultanti da scritture o da altradocumentazione obbligatoria;

Accertato il ripristino delle regolari condizioni di lavoro (tempi diAccertato il ripristino delle regolari condizioni di lavoro (tempi dilavoro, gravi e reiterate violazioni,);

Avvenuto pagamento sanzioni e somma aggiuntiva di € 2.500

E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzionipenali, civili e amministrative vigenti.Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso(entro 30 giorni).

IL DATORE DI LAVORO CHE NON OTTEMPERA AL PROVVEDIMENTO DISOSPENSIONE E’ PUNITO CON SANZIONE PENALE (ARRESTO FINO A 6MESI).

TITOLO I

CAPO III

Gestione della Prevenzione nei luoghi di lavoro

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TITOLO I – Capo III – Delega di funzioni (art. 16)

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità

ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica

t d ll f i i d l tnatura delle funzioni delegate;d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa

necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

SERVIZIO PREV. PROTEZIONE

LAVORATORIRAPP. DEI

LAVORATORI PERLA SICUREZZADesignano

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER LA SICUREZZA –Le Figure Coinvolte

DATORE DI

PROTEZIONEDAI RISCHI

RESP. SERV. PREV. PROT. DAI RISCHI

(R.S.P.P.)Art. 31 c. 1

MEDICOCOMPETENTENomina

(R.L.S.)Accordo Parti Sociali 22/6/1995

PREPOSTI

LAVORO(D.L.)

(M.C.)Nomina

Art. 18 c. a)GRUPPO EMERGENZE(1°Soccorso, Antincendio, Evacuazione)

Art. 18 c. b)

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratoreo, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assettodell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la

Art. 2, comma 1, lettera b) –Definizione di Datore di Lavoro

g ppropria attivita', ha la responsabilità dell'organizzazionestessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteridecisionali e di spesa.

Nelle P.A. (art. 1, c. 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165), siintende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,[…]. In caso di omessa individuazione, o di individuazionenon conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavorocoincide con l'organo di vertice medesimo;

TITOLO I – Capo III – Obblighi del D.L. non delegabili (art. 17)NORMA ADEMPIMENTO SANZIONIArt. 17, c. 1, lett. a)

Designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 €

Art. 17, c. 1 lett b)

Provvede alla valutazione di tutti rischi con la conseguente elaborazione del D V R di cui all'art 28

Diversificate:1, lett. b) conseguente elaborazione del D.V.R. di cui all art. 28,

che deve contenere:a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al D.L. che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

a) Ammenda da 1.000 a 2.000 € primo periodo (in caso di assenza dell'elemento specifico);

b) Ammenda da 2.000 a 4.000 € (in caso di assenza dell'elemento aziendali e di prevenzione;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi individuali adottati;c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

specifico)

c) Ammenda da 2.000 a 4.000 € (in caso di assenza dell'elemento specifico)

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

TITOLO I – Capo III – Obblighi del D.L. non delegabili (art. 17)

NORMA ADEMPIMENTO SANZIONI

Art. 17, c. 1, lett. b)

Provvede alla valutazione di tutti rischi con la conseguente elaborazione del D.V.R. di cui all'art. 28, avente data certa e che contiene:d) l'i di id i d ll d

Diversificate:

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere …;e) L'indicazione del nominativo del RSPP, dell'RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi

d) –

e) Ammenda da 2.000 a 4.000 € (in caso di assenza dell'elemento specifico);

f) Ammenda da 1.000 a 2.000 € (in p g

specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

(caso di assenza dell'elemento specifico)

persona che, in ragione delle competenzeprofessionali e di poteri gerarchici e funzionaliadeguati alla natura dell'incarico conferitogli

Art. 2, comma 1, lettera d) –Definizione di Dirigente

adeguati alla natura dell incarico conferitogli,attua le direttive del datore di lavoroorganizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su diessa;

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

TITOLO I – Capo III – Obblighi del D.L. - Dirigente (art. 18)NORMA ADEMPIMENTO SANZIONI

Art. 18, c. 1, lett. a)

Nomina il M.C. per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria.

Arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 €

Art. 18, c. 1, lett. b)

Designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di P.I. e L.A., di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di P.S. e, comunque, di gestione dell'emergenza.

-

Art. 18, c. 1, lett.

Affida i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in

Arresto da 2 a 4 mesi o con

c)p g

rapporto alla loro salute e alla sicurezza. l'ammenda da 1.200 a 5.200 €

Art. 18, c. 1, lett. d)

Fornisce ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione individuale sentito l'R.S.P.P. e il M.C..

Arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 €

TITOLO I – Capo III – Obblighi del D.L. - Dirigente (art. 18)NORMA ADEMPIMENTO SANZIONI

Art. 18, c. 1, lett. e)

Prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.

Arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 €

Art. 18, c. 1, lett. f)

Richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a disposizione.

Arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 €

Art. 18, c. 1, lett. g)

Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

Ammenda da 2.000 a 4.000 €

g p p ;

Art. 18, c. 1, lett. g-bis)

nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 €

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

TITOLO I – Capo III – Obblighi del D.L. - Dirigente (art. 18)NORMA ADEMPIMENTO SANZIONI

Art. 18, c. 1, lett. h)

Adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso d’emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

-

Art. 18, c. 1, lett. i)

Informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.

-

Art. 18, c. 1, lett. l)

Adempie agli obblighi di informazione, formazione e addestramento

-

Art. 18, c. 1, lett. m)

Si astiene, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della S.S., dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui

-

riprendere la loro attivita in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.

Art. 18, c. 1, lett. n)

Consente ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute.

Ammenda da 2.000 a 4.000 €

TITOLO I – Capo III – Obblighi del D.L. - Dirigente (art. 18)

NORMA ADEMPIMENTO SANZIONIArt. 18, c. 1, lett. o)

Consegnare tempestivamente al R.L.S., su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53,

5 hé ti l d i t t

Arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 €

comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

Art. 18, c. 1, lett. p)

Elabora i documento di cui all'art. 26, c. 3 (DUVRI), e su richiesta del R.L.S., e per l'espletamento della sua funzione, consegna tempestivamente copia dello stesso.

Ammenda da 2.000 a 4.000 €

Art. 18, c. 1, lett. q)

Prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando

i di t l d t di i hi

Arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1 200 5 200 €periodicamente la perdurante assenza di rischio. 1.200 a 5.200 €

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

TITOLO I – Capo III – Obblighi del D.L. - Dirigente (art. 18)NORMA ADEMPIMENTO SANZIONI

Art. 18, c. 1, lett. r)

Comunicare in via telematica all'INAIL, o all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al SINP, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 €(infortuni superiori g q

dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30/6/1965, n. 1124;

( pa 3 gg.), da 500 a 1.800 € (infortuni superiori a 1gg.).

Art. 18, comma 1-bis, L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione afini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportanol’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento,decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decretodi cui all’articolo 8, comma 4.

TITOLO I – Capo III – Obblighi del D.L. - Dirigente (art. 18)NORMA ADEMPIMENTO SANZIONI

Art. 18, c. 1, lett. s)

Consulta il R.L.S. nelle ipotesi di cui all'articolo 50 (V.R. individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda etc.).

Ammenda da 2.000 a 4.000 €

Art. 18, c. Adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione -1, lett. t) incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonche'

per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività', alle dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti.

Art. 18, c. 1, lett. u)

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munisce i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione

Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 € (prevista

del Datore di Lavoro. dall’art. 26 c. 8)Art. 18, c. 1, lett. v)

Organizza nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, direttamente o tramite il S.P.P., una riunione periodica di prevenzione e protezione con cadenza almeno annuale di cui all'articolo 35. A tale riunione partecipano il RSPP, il RLS, il M.C. ed il D.L. (o un suo rappresentante). Redige un verbale della riunione.

Ammenda da 2.000 a 4.000 €

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

TITOLO I – Capo III – Obblighi del D.L. - Dirigente (art. 18)NORMA ADEMPIMENTO SANZIONI

Art. 18, c. 1, lett. z)

Aggiorna le misure di prevenzione (e la Valutazione dei Rischi) in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 €

della prevenzione e della protezione.

Art. 18, c. 1, lett. aa)

Comunicare in via telematica all'INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al SINP di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei R.L.S.; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla precedente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza già eletti o designati;

Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 €

Art. 18, c. 1, lett. bb)

Vigila affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 p p g pa 4.500 €

NORMA ADEMPIMENTO SANZIONIArt. 18, c. 2, lett. a)

Fornisce al SPP ed al M.C. informazioni in merito a: a)natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati degli infortuni e delle malattie

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 €

TITOLO I – Capo III – Obblighi del D.L. - Dirigente (art. 18)

produttivi; d) i dati degli infortuni e delle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il datore di lavoro e i dirigenti sono altresì tenuti a vigilare in ordineall’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24

f i i i à i i i i

Art. 18, comma 3-bis,

e 25 ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligatiai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione deipredetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non siariscontrabile un effetto di vigilanza del datore di lavoro e deidirigenti.

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Per. Ind. Luigi Soardo 30 /11/2009 e 14/12/2009

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

persona che, in ragione delle competenzeprofessionali e nei limiti di poteri gerarchici efunzionali adeguati alla natura dell'incarico

Art. 2, comma 1, lettera e) –Definizione di Preposto

funzionali adeguati alla natura dell incaricoconferitogli, sovrintende alla attivita' lavorativa egarantisce l'attuazione delle direttive ricevute,controllandone la corretta esecuzione da partedei lavoratori ed esercitando un funzionalepotere di iniziativa;potere di iniziativa;

TITOLO I – Capo III – Obblighi del Preposto (art. 19)NORMA ADEMPIMENTO SANZIONI

Art. 19, c. 1, lett. a)

sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza

Arresto fino a 2 mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 €.

individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

Art. 19, c. 1, lett. b)

verificare affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

Arresto sino a 1 mese o con l'ammenda da 200 a 800 €.

Art. 19, c. 1, lett. c)

richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

Arresto fino a 2 mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 €.

pericolosa;Art. 19, c. 1, lett. d)

informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

Arresto sino a 1 mese o con l'ammenda da 200 a 800 €.

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TITOLO I – Capo III – Obblighi del Preposto (art. 19)NORMA ADEMPIMENTO SANZIONI

Art. 19, c. 1, lett. e)

astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

-

Art 19 c segnalare tempestivamente al D L o al dirigente sia le Arresto fino a 2 mesi Art. 19, c. 1, lett. f)

segnalare tempestivamente al D.L. o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I., sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

Arresto fino a 2 mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 €.

Art. 19, c. 1, lett. g)

frequentare appositi corsi di formazione Arresto sino a 1 mese o con l'ammenda da 200 a 800 €.

I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica f i i t i di i l i i i iti i t i di 7

formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;c) valutazione dei rischi;d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e

protezione.Art.

37,

com

ma

persona che, indipendentemente dalla tipologiacontrattuale, svolge un'attivita' lavorativanell'ambito dell'organizzazione di un datore di

Art. 2, comma 1, lettera a) –Definizione di Lavoratore

nell ambito dell organizzazione di un datore dilavoro pubblico o privato, con o senzaretribuzione, anche al solo fine di apprendere unmestiere, un'arte o una professione, esclusi gliaddetti ai servizi domestici e familiari. Allavoratore così definito e' equiparato: il sociolavoratore così definito e equiparato: il sociolavoratore di cooperativa o di società, anche difatto, che presta la sua attivita' per conto dellesocietà e dell'ente stesso;

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TITOLO I – Capo III – Obblighi dei Lavoratori (art. 20)

NORMA ADEMPIMENTO SANZIONIArt. 20, c. 2, lett. a)

contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

-

Art. 20, c. 2, lett. b)

osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

Arresto fino a 1 mese o con l’ammenda da 200 a 600 €

Art. 20, c. 2, lett. c)

utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

Arresto fino a 1 mese o con l’ammenda da 200 a 600 €

Art 20 utilizzare in modo appropriato i dispositivi di Arresto fino a 1 Art. 20, c. 2, lett. d)

utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

Arresto fino a 1 mese o con l’ammenda da 200 a 600 €

TITOLO I – Capo III – Obblighi dei Lavoratori (art. 20)NORMA ADEMPIMENTO SANZIONIArt. 20, c. 2, lett. e)

segnalare immediatamente al D.L., al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,

Arresto fino a 1 mese o con l’ammenda da 200 a 600 €

adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al R.L.S.;

Art. 20, c. 2, lett. f)

non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

Arresto fino a 1 mese o con l’ammenda da 200 a 600 €

Art. 20, c. 2, lett.

non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero

Arresto fino a 1 mese o con l’ammenda da 200 c. 2, lett.

g)manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

con l ammenda da 200 a 600 €

Art. 20, c. 2, lett. h)

partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

-

Art. 20, c. 2, lett. i)

sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal M.C..

Arresto fino a 1 mese o con l’ammenda da 200 a 600 €

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TITOLO I – Capo III – Obblighi dei Lavoratori (art. 20)NORMA ADEMPIMENTO SANZIONIArt. 20, c. 3

I lavoratori di aziende che svolgono attivita' in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del l t l'i di i d l d t di l

Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 €

lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Persona fisica la cui attivita' professionalecontribuisce alla realizzazione dell'opera senzavincolo di subordinazione

Art. 89, comma 1, lettera d) –Definizione di Lavoratore Autonomo

vincolo di subordinazione.

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TITOLO I – Capo III – Obblighi dei Lavoratori Autonomi (art. 21)

I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codicecivile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensidell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci dellesocietà semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccolicommercianti DEVONO:

NORMA ADEMPIMENTO SANZIONIArt. 21, c. 1, lettera a)

utilizzare attrezzature di lavoro in conformita' alle disposizioni di cui al titolo III;

Arresto fino a 1 mese o con l’ammenda da 200 a 600 €

Art. 21, c. 1,

munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui

Arresto fino a 1 mese o con l’ammenda da

commercianti DEVONO:

lettera b)

al titolo III; 200 a 600 €

Art. 21, c. 1, lettera c)

munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attivita' in regime di appalto o subappalto.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 € per ciascun soggetto

TITOLO I – Capo III – Obblighi dei Lavoratori Autonomi (art. 21)

I soggetti di cui al comma 1 (componenti dell'impresa familiare, ilavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo2222 del CC, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplicioperanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti,relativamente ai rischi propri delle attivita' svolte e con oneri a proprio

NORMA ADEMPIMENTOArt. 21, c. 2, lettera a)

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

Art. 21, c. b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di

relativamente ai rischi propri delle attivita svolte e con oneri a propriocarico HANNO FACOLTA’ DI:

2, lettera b)

) p p psalute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attivita' svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

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TITOLO I – Capo III – Obblighi dei Progettisti (art. 22)

NORMA ADEMPIMENTO SANZIONIArt. 22, c. 1,

I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e

Arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 €.

sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

TITOLO I – Capo III – Obblighi dei Fabbricanti e Fornitori (art. 23)

NORMA ADEMPIMENTO SANZIONIArt. 23, c. 1,

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 10.000 a 40.000

protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

€.

Art. 23, c. 2,

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformita', gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente,

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 10.000 a 40.000 €.

dalla relativa documentazione.

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TITOLO I – Capo III – Obblighi degli Installatori (art. 24)

NORMA ADEMPIMENTO SANZIONIArt. 24, c. 1,

Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono

Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 €.

attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

medico in possesso di uno dei titoli e dei requisitiformativi e professionali di cui all'articolo 38, checollabora secondo quanto previsto all'articolo

Art. 2, comma 1, lettera h) –Definizione di Medico Competente

collabora, secondo quanto previsto all articolo29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini dellavalutazione dei rischi ed e' nominato dallo stessoper effettuare la sorveglianza sanitaria e per tuttigli altri compiti di cui al presente decreto;

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TITOLO I – Capo III – Obblighi degli Medico Competente (art. 25)

NORMA ADEMPIMENTO SANZIONIArt. 25, c. 1, lettera a)

collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della

tt i d ll i l t t l d ll l t d ll

Arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda da 400 e 1 600 € attuazione delle misure per la tutela della salute e della

integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attivita' di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalita' organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

1.600 €. con riferimento alla valutazione dei rischi

responsabilità sociale;Art. 25, c. 1, lettera b)

programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piu' avanzati;

Arresto fino a 2 mesi o con l'ammenda da 300 e 1.200 €.

TITOLO I – Capo III – Obblighi degli Medico Competente (art. 25)

NORMA ADEMPIMENTO SANZIONIArt. 25, c. 1, lettera c)

istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto

f i l l il t t tt t i

Arresto fino a 2 mesi o con l'ammenda da 300 e 1 200 €professionale e, salvo il tempo strettamente necessario

per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

1.200 €.

Art. 25, c. 1, lettera d)

consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia d l f i l

Arresto fino a 1 mese o con l'ammenda da 200 a 800 €del segreto professionale; €.

Art. 25, c. 1, lettera e)

consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, da parte del D.L., per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

Arresto fino a 1 mese o con l'ammenda da 200 a 800 €.

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TITOLO I – Capo III – Obblighi degli Medico Competente (art. 25)

NORMA ADEMPIMENTO SANZIONIArt. 25, c. 1, lettera g)

fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche d l i d ll tti it ' h t

Arresto fino a 2 mesi o con l'ammenda da 300 e 1 200 €dopo la cessazione della attivita' che comporta

l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi', a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

1.200 €.

Art. 25, c. 1, lettera h)

informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 e 2.000 €.

Art. 25, c. 1, lettera i)

comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al D.L., al R.S.P.P., ai R.L.S., i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori;

Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 e 2.000 €.

TITOLO I – Capo III – Obblighi degli Medico Competente (art. 25)

NORMA ADEMPIMENTO SANZIONIArt. 25, c. 1, lettera l)

visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicita' diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di l i fi i d ll t i l d t di

Arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda da 400 e 1 600 € lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di

valutazione dei rischi;1.600 €.

Art. 25, c. 1, lettera m)

partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

-

Art. 25, c. 1, lettera n)

comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore

-

entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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Art. 2, comma 1, lettera l) – Definizione di Servizio Prevenzione e Protezione

insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attivita' di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

R.S.P.P.: persona in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Lette

ra f)

A.S.P.P.: persona in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'art. 32, facente parte del servizio di prevenzione;Le

ttera

g)

TITOLO I – Capo III – Il Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi (art. 31)

Individuare i fattori di rischio Valutare i

Mantenere il t

COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI - Articolo 33, commi 1,2 e 3

Servizio Prevenzione e Protezione dai

Rischi (S P P R )

Valutare i rischi

Individuare le misure di sicurezza

Elaborare le i i

Partecipare

Fornire le informazioni sui

rischi

segreto industriale

(S.P.P.R.)

Elaborare procedure di sicurezza

misure preventive e protettive

palla riunione periodica di prevenzione

Proporre programmi di informazione e

formazione

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ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure dii i di l tt ti di di i

Articolo 18, comma 1, lettera b)

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazionedei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato,di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, digestione dell'emergenza;

COMPITI DEGLI ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Lo scopo è quello di ‘gestire’ le possibili emergenze che DATORE le possibili emergenze che possono verificarsi, avendo a disposizione personale appositamente formato, che sia in grado di attuare tempestivamente i primi interventi, in attesa dell’arrivo dei soccorsi

t i di i d

Frequenza di aggiornamento:

in caso di nuove nomine

DI LAVORO

(D.L.)

preventivamente i lavoratori incaricati

adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed in particolare:

DESIGNA

esterni, dirigere ed organizzare la corretta evacuazione.

preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di

pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e,

comunque, di gestione dell'emergenza

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Art. 2, comma 1, lettera i) – Definizione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Lavoratori

Rapp Sindacali

Aziende fino a 15 dipendenti per più aziende o individuato nell’ambito territoriale o del comparto produttivo

NOMINA Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza - R.L.S.Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di R.L.S. sono esercitate dai

rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49 (RST, RSP), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

R. L. S. Frequenza

Aggiornamento: in caso di scadenza

mandato

Aziende oltre 15 dipendenti

Rapp. Sindacali in azienda

Aziende sino a 15 dipendenti o in assenza R.S.U..

Accordo Parti Sociali del 22/6/1995

Spett. Azienda

Comunicazione dell’avvenuta

elezione

Dip. U.P.16-200

/ /

1tra R.S.U.

Dip. U.P.201-300

Dip. U.P.301-1000

Dip. U.P.> 1.000

-Tempo utilizzabile per la specifica attività: 40 ore- Durata della carica: 3 anni

- Formazione specifica: 32 ore

3 3 6tra R.S.U.tra R.S.U.2 tra R.S.U. 1 tra Lav.

Spett. INAIL / IPSEMA(SINP)

Frequenza: x nuove nomine

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ATTRIBUZIONI del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza - R.L.S. (art. 50, c. 1)

accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

e' consultato preventivamente e tempestivamente indi ll V R ll i di id i iordine alla V.R., alla individuazione, programmazione,

realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda ounita' produttiva;

e' consultato sulla designazione dell’ R.S.P.P. e degliaddetti al S.P.P., alla attività di prevenzione incendi, al primosoccorso alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del M C ;soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del M.C.;

e' consultato in merito all'organizzazione della formazione(art. 37);

ATTRIBUZIONI del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza - R.L.S. (art. 50, c. 1)

riceve le informazioni e la documentazione aziendaleinerente alla V.R. e le misure di prevenzione relative, nonche'quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle

hi li i i ti ll i i li bi timacchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambientidi lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

riceve una formazione adeguata e, comunque, noninferiore a quella prevista dall'articolo 37;inferiore a quella prevista dall articolo 37;

promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazionedelle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute el'integrità' fisica dei lavoratori;

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ATTRIBUZIONI del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza - R.L.S. (art. 50, c. 1)

formula osservazioni in occasione di visite e verificheeffettuate dalle autorità competenti, dalle quali e', di norma,sentito;

partecipa alla riunione periodica (art. 35);

fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

avverte il responsabile della azienda dei rischi individuatinel corso della sua attività;

puo' fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengache le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottatedal D.L. o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle nonsiano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante illavoro.

La gestione degli appalti dopo La gestione degli appalti dopo La gestione degli appalti dopo La gestione degli appalti dopo le modifiche le modifiche

all’art. 26 del D. Lgs. nall’art. 26 del D. Lgs. n°° 81/200881/2008

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Per. Ind. Luigi Soardo 30 /11/2009 e 14/12/2009

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

La gestione degli appalti La gestione degli appalti -- DefinizioniDefinizioni

Contratto d’appalto (art. 1655 c.c.): contratto con cui unaparte assume, con organizzazione dei mezzi necessari econ gestione a proprio rischio, l’esecuzione di un’opera og p p , pdi un servizio verso un corrispettivo in denaro.

Contratto d’opera (art. 2222 c.c.): contratto in cui unapersona si obbliga a compiere verso un corrispettivoun'opera o un servizio,con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo disubordinazione nei confronti del committentesubordinazione nei confronti del committente.

Subappalto (art. 1656 c.c.): contratto tra appaltatore esubappaltatore che necessita di preventiva autorizzazionedel committente.

Contratto di somministrazione (art. 1659 c.c.):contratto con il quale una parte si obbliga, versocorrispettivo di un prezzo a eseguire a favore

La gestione degli appalti La gestione degli appalti -- DefinizioniDefinizioni

corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favoredell'altra, prestazioni periodiche o continuativedi cose.

Contratto misto (art. 14, comma 1 del D. Lgs. n°163/2006): contratto che può avere per oggetto :

1 Lavori e forniture1. Lavori e forniture,2. Lavori e servizi3. Lavori, servizi e forniture4. Servizi e forniture

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

Appaltante o committente: persona fisica che richiede l’esecuzione di un lavoro, di un’opera o la fornitura di un servizio o di una prestazione.

Appaltatore: persona fisica che si obbliga nei confronti delcommittente a fornire con organizzazione dei mezzi necessari e con

La gestione degli appalti La gestione degli appalti -- DefinizioniDefinizioni

committente a fornire, con organizzazione dei mezzi necessari e congestione a a proprio rischio, un'opera o un servizio, in cambio di uncorrispettivo.

Subappaltatore: persona fisica che si obbliga nei confrontidell’appaltatore ad eseguire un’opera o a fornire un servizio o unaprestazione, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione aa proprio rischio in cambio di un corrispettivo.

Lavoratore autonomo: persona fisica che siobbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio,con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo disubordinazione nei confronti del committente.

NORMA ADEMPIMENTO SANZIONIArt. 26, c. 1, lettera a)

Nell'affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, verifica l'idoneità tecnico professionale delle i t d i l t i t i

Arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda d 1 000

La gestione degli appalti La gestione degli appalti -- ResponsabilitàResponsabilità

imprese stesse o dei lavoratori autonomi. da 1.000 a 4.800 €

Art. 26, c. 1, lettera b)

Nell'affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 €

Fino alla emanazione del decreto di cui al periodo che precede laFino alla emanazione del decreto di cui al periodo che precede, laverifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio,industria e artigianato;2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o deilavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnicoprofessionale, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente dellaRepubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

La gestione degli appalti La gestione degli appalti -- ResponsabilitàResponsabilità

Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

NORMA ADEMPIMENTO SANZIONIArt. 26, c. 2, lettera a e b)

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche

Arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 €

pal fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

La gestione degli appalti La gestione degli appalti -- ResponsabilitàResponsabilità

Il datore di lavoro committente:

NORMA ADEMPIMENTO SANZIONIArt. 26, c. 3,

Promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi

Arresto da 2 a 4 mesi o 3, ,

(DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’esecuzione dei lavori, servizi e forniture.

con l'ammenda da 1.500 a 6.000 €

Art. 26, c. 3-ter,

Nel caso in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare

Arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 €p p p

dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

6 000 €

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

casoCantiere (Art. 89 D.Lgs

81/2008)

Più imprese

Permesso di

costruire

Art. 26 inf. R.S. e DUVRI

Art. 26 coord. In esecuz.

Nomina CSP (titolo

IV)

Nomina CSE

(titolo IV)

i

La gestione degli appalti La gestione degli appalti –– Campo di Campo di applicazione art. 26applicazione art. 26

Lavori all’interno di cantieri

SI SI SI NO NO SI SI

Lavori all’interno di cantieri

SI SI NO SI NO NO SI

Lavori all’interno di cantieri (1 impresa

o lav SI NO Non

influente SI SI NO NOo lav.

Autonomo)

Lavori svolti NON

all’interno di cantieri

NO Non influente

Non influente SI SI NO NO

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2,l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizidi natura intellettuale alle mere forniture di materiali

La gestione degli appalti La gestione degli appalti –– Art. 26, c. 3Art. 26, c. 3--bisbis

di natura intellettuale, alle mere forniture di materialio attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui duratanon sia superiore a due giorni, sempre che essi noncomportino rischi derivanti dalla presenza di agenticancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dallapresenza dei rischi particolari di cui all’Allegato XI

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

La gestione degli appalti La gestione degli appalti –– Art. 26, c. 3Art. 26, c. 3--bisbis

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia diresponsabilità solidale per il mancato pagamento delleretribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi,l’imprenditore committente risponde in solido con

La gestione degli appalti La gestione degli appalti –– Art. 26, c. 4Art. 26, c. 4

l imprenditore committente risponde in solido conl’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventualisubappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore,dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risultiindennizzato ad opera dell’Istituto nazionale perl’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) odell’Istituto di Previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danniconseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delleimprese appaltatrici o subappaltatrici

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della entrata in vigore del

presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e

1677 del codice civile devono essere specificamente indicati a

La gestione degli appalti La gestione degli appalti –– Art. 26, c. 5Art. 26, c. 5

1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile,

ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al

precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulatiprima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devonoessere indicati entro il 31 dicembre 2008 qualora gli stessi contrattiessere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contrattisiano ancora in corso a tale data.A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante deilavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazionisindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative alivello nazionale.

Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazionedell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento diappalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli entiaggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico siaadeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo

La gestione degli appalti La gestione degli appalti –– Art. 26, c. 6Art. 26, c. 6

adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costorelativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicatoe risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori,dei servizi o delle forniture.Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinatoperiodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dallacontrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamentepiù rappresentativi delle norme in materia previdenziale edpiù rappresentativi, delle norme in materia previdenziale edassistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti areeterritoriali.In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoroe' determinato in relazione al contratto collettivo del settoremerceologico più vicino a quello preso in considerazione.

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Per. Ind. Luigi Soardo 30 /11/2009 e 14/12/2009

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

Comma 7: Per quanto non diversamente disposto dal decretolegislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificatedall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123,t li i i t i di lti bbli i l

La gestione degli appalti La gestione degli appalti –– Art. 26, c. 7 e 8Art. 26, c. 7 e 8

trovano applicazione in materia di appalti pubblici ledisposizione del presente decreto.

Comma 8: Nell’ambito dello svolgimento di attività in regimedi appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresaappaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di appositatessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenentetessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenentele generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

La gestione degli appalti La gestione degli appalti –– Flusso informativoFlusso informativo

COMMITTENTEIscrizione CCIAA, Autocertificazione, Elenco lavoratori impiegati, copia libro matricola, D.U.R.C.,

INVIO info prima di inizio lavori, incluso quelle di

INVIO info di sicurezza del sito (procedure gestionali, info sui rischi

RICHIESTA info prima

IMPRENDITORE APPALTATORE

, ,richiesta subappalto, polizza assicurazione RC, documenti conformità attrezzature usate, nome resp. impresa.

quelle di eventuali subappaltatori, previa autorizzazione scritta del committente.

gestionali, info sui rischi presenti, procedure di sicurezza ed emergenza)

VERIFICA costante

prima di inizio lavori

ESECUZIONE OPERA O SERVIZIO

VERIFICA sul rispetto delle regole di sicurezza e del sito.

VERIFICA costante del personale in ingresso al sito.

INFO di sicurezza ai nuovi soggetti entranti

nel sito.

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Per. Ind. Luigi Soardo 30 /11/2009 e 14/12/2009

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

La gestione ‘operativa’ degli appaltiLa gestione ‘operativa’ degli appalti

Committente “privato”Perché e come qualificare i propri potenziali appaltatori?

La gestione ‘operativa’ degli appaltiLa gestione ‘operativa’ degli appalti

Perché?• Per avere garanzie dell’affidabilità complessiva dell’appaltatore

anche con riferimento alla sicurezza sul lavoro.• Per dare evidenza, in caso di gravi infortuni, di aver scelto con

oculatezza i propri appaltatori ed evitare il coinvolgimento in unprocedimento penale per “culpa in eligendo”

Come?• Utilizzando degli appositi questionari o integrando nei “classici

questionari” di qualificazione anche gli aspetti relativi allasicurezza sul lavoro (ed anche all’Ambiente).

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

Questionario Qualificazione Appaltatori/FornitoriQuestionario Qualificazione Appaltatori/Fornitori

PARTE IV – INFORMAZIONI SUGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI

Obblighi contributivi assolti SI NO IN CORSO

La gestione ‘operativa’ degli appaltiLa gestione ‘operativa’ degli appalti

g

Obblighi assicurativi assolti SI NO IN CORSO

Posizione INAIL: .................................................. Posizione INPS: ............................................................

Iscriz. Cassa Edile (solo Imprese edili) :..................... DURC rilasciato il : ____/____/ 200__

Polizza assicurativa – Compagnia: ……………………………………............... Valida fino al ___/___/200__

Ri hi ti 1) 2) 3) M i l 1) 2) 3)Rischi coperti: 1) …………….. 2) …………… 3) …………….. Massimale: 1) ………….. 2) ……….. 3) ………..

Andamento infortuni e malattie professionali negli ultimi tre anni ANNI N° INFORTUNI (di almeno 1 gg) N° MALATTIE PROFESS. DENUNCIATE

2005

2006

2007

La gestione ‘operativa’ degli appaltiLa gestione ‘operativa’ degli appaltiQuestionario Qualificazione Appaltatori/Fornitori

Parte VI: Ad ogni risposta fornita in questa sezione, è attribuito il punteggio sotto indicato. Il massimo punteggio ottenibile è pari a 100 punti. Ai fini della valutazione finale, sono qualificati

quei fornitori che ottengono un punteggio totale pari ad almeno 45

Sicurezza e tutela della salute SI No In corso

1 L’Azienda ha un Sistema di gestione sicurezza certificato in conformità allo standard OHSAS 18001? (Se la risposta è si, passare direttamente alla sezione “A bi t ”)

50 0 5 “Ambiente”)

2 L’azienda ha in programma la certificazione del proprio sistema di gestione sicurezza in conformità allo standard OHSAS 18001? 3 0 -

3 L'azienda è costantemente informata sull’aggiornamento della normativa di sicurezza applicabile e verifica periodicamente la conformità legislativa delle proprie attività?

3 0 1

4 E' effettuata ed aggiornata la valutazione dei rischi relativa alle attività lavorative svolte dall'impresa? 3 0 1

5 E' stato designato il responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi? 3 0 1 6 E' stato nominato il Medico Competente per effettuare la Sorveglianza Sanitaria

del personale? 3 0 1

7 L'impresa organizza periodici incontri di informazione e formazione in materia di sicurezza per il personale (inclusi i neoassunti) ? 3 0 1

8 E’ effettuata la riunione peridoca prevista dall’art 35 del D. Lgs. 81/2008? 3 0 1 9 Il personale dipendente è stato dotato dei DPI necessari per le specifiche

lavorazioni da eseguire ? 3 0 1 lavorazioni da eseguire ?

10 Esistono procedure/istruzioni operative di sicurezza scritte per l'esecuzione delle lavorazioni? 3 0 1

11 E’ disponibile il Piano di Emergenza o analoghe procedure scritte per gestire eventuali incidenti o situazioni di emergenza all’interno dell’azienda? 3 0 1

12 Sono presenti squadre di emergenza antincendio o primo soccorso? I componenti hanno ricevuto la formazione prevista per legge? 3 0 1

13 E' stato predisposto un programma per la manutenzione delle principali attrezzature dell'impresa ? 3 0 1

14 Viene periodicamente verificato, nei cantieri gestiti dall'impresa, il rispetto delle norme di sicurezza ? 3 0 1

15 Sono eseguti periodici audit interni? 3 0 1 16 Eventuali non conformità riscontrate sono gestite con specifiche azioni correttive? 3 0 1

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Per. Ind. Luigi Soardo 30 /11/2009 e 14/12/2009

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

Durante la riunione preliminare, il datore di lavorocommittente deve discutere con il datore di lavoroappaltatore i contenuti del DUVRI con evidenziati i rischi

La gestione ‘operativa’ degli appaltiLa gestione ‘operativa’ degli appalti

interferenziali (ed aggiuntivi) presenti nell’ambientelavorativo dove dovranno essere eseguiti i lavori e le misuretecniche, organizzative e procedurali da adottare.

Il datore di lavoro appaltatore può presentare eventualiproposte integrative per ridurre al minimo i rischiinterferenziali (ed aggiuntivi).( gg )

Le proposte integrative non possono modificare l’importodei costi della sicurezza.

Per predisporre il DUVRI, è necessario utilizzare strumentiche permettano al datore di lavoro committente dianalizzare preventivamente il contesto in cui gli stessi

La gestione ‘operativa’ degli appaltiLa gestione ‘operativa’ degli appalti

dovranno essere eseguiti e le attività che si svolgononell’ambiente considerato.

Dopo, vanno individuati i pericoli potenziali e la loroorigine.

Infine, può essere predisposto il vero e propriodocumento di valutazione dei rischi interferenziali

(DUVRI).

A tal fine si possono usare le schede che seguono.

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Per. Ind. Luigi Soardo 30 /11/2009 e 14/12/2009

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

La gestione ‘operativa’ degli appaltiLa gestione ‘operativa’ degli appalti

Codice Potenziali Pericoli

Com

mitt

ente

App

alta

tori/

Forn

itori

Committente

Descrizione Misure adottate Costo Stimato

Interferenza

C d t d ll' lt

Appalto/Fornitura: ______________________

Provocata

Subita

Appaltatori/ Fornitori

Committente

Appaltatori/ Fornitori

CommittenteAppaltatori/

FornitoriCommittenteAppaltatori/

FornitoriCommittenteAppaltatori/

Fornitori

Committente

Urti, Schiacciamenti, Colpi, Impatti

Tagli, Abrasioni, Punture

Scivolamenti, Cadute in piano, Inciamp.

Cadute dall'alto

Cadute in profondità

Co tte te

Appaltatori/ Fornitori

CommittenteAppaltatori/

FornitoriCommittenteAppaltatori/

Fornitori

Committente

Appaltatori/ Fornitori

Investimenti da carrelli elevatori

Investimenti da mezzi circolanti

Sollevamenti/Spostamenti con sforzo

Impigliature/Agganciamenti

La gestione ‘operativa’ degli appaltiLa gestione ‘operativa’ degli appalti

Codice Potenziali Pericoli

Com

mitt

ente

App

alta

tori/

Forn

itori

Committente

Appaltatori/

Descrizione Misure adottate Costo Stimato

Interferenza

Posture incongrue

Appalto/Fornitura: ______________________

Provocati

Subiti

Appaltatori/ Fornitori

Committente

Appaltatori/ Fornitori

Committente

Appaltatori/ Fornitori

Committente

Appaltatori/ Fornitori

Committente

Appaltatori/ Fornitori

CommittenteEsplosione

Proiezione materiali (Schegge, Spruzzi)

Soffocamento in ambienti confinati

Caduta materiali movimentati

Caduta materiali dall'alto

g

Appaltatori/ Fornitori

Committente

Appaltatori/ Fornitori

Committente

Appaltatori/ Fornitori

Committente

Appaltatori/ Fornitori

Esposizione a basse temperature

Sbalzi di temperatura

Esplosione

Esposizione a fonti di calore

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Per. Ind. Luigi Soardo 30 /11/2009 e 14/12/2009

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

La gestione ‘operativa’ degli appaltiLa gestione ‘operativa’ degli appalti

Codice Potenziali Pericoli

Com

mitt

ente

App

alta

tori/

Forn

itori

Committente

Appaltatori/

Descrizione Misure adottate Costo Stimato

Appalto/Fornitura: ______________________ Interferenza

Illuminazione inadeguata

Provocati

Subiti

ppFornitori

Committente

Appaltatori/ Fornitori

CommittenteAppaltatori/

FornitoriCommittenteAppaltatori/

FornitoriCommittenteAppaltatori/

FornitoriCommittenteAppaltatori/ Esposizione radiazioni ottiche

Esposizione radiazioni non ionizzanti

Esposizione radiazioni ionizzanti

Aerazione inadeguata

Contatto con corrente elettrica

FornitoriCommittenteAppaltatori/

Fornitori

Committente

Appaltatori/ Fornitori

CommittenteAppaltatori/

Fornitori

Esposizione alle vibrazioni

Ustioni calde

Esposizione al rumore

La gestione ‘operativa’ degli appaltiLa gestione ‘operativa’ degli appalti

Codice Potenziali Pericoli

Com

mitt

ente

App

alta

tori/

Forn

itori

CommittenteA lt t i/

Descrizione Misure adottate Costo Stimato

Appalto/Fornitura: ______________________ Interferenza

Ustioni fredde

Provocati

Subiti

Appaltatori/ Fornitori

CommittenteAppaltatori/

FornitoriCommittenteAppaltatori/

FornitoriCommittenteAppaltatori/

FornitoriCommittenteAppaltatori/

FornitoriCommittenteAppaltatori/Esposizione ad agenti biologici

Inalazione fumi/vapori

Contatto sostanze/materiali pericolosi

Inalazione gas

Inalazione polveri/fibre

Ustioni fredde

Appaltatori/ Fornitori

CommittenteAppaltatori/

FornitoriCommittenteAppaltatori/

FornitoriCommittenteAppaltatori/

Fornitori

Difficoltà di comunicazione/coordinamento

Altro:_________________________

Carenza sistemi di segnalazione

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

La gestione ‘operativa’ degli appaltiLa gestione ‘operativa’ degli appalti

Le informazioni da inserire nel DUVRI dovranno riguardare:• le informazioni riguardanti i rischi presenti nell’ambiente

lavorativo dove dovranno essere eseguiti i lavori el i t i h i ti d li d tt t d l• le misure tecniche, organizzative e procedurali adottate daldatore di lavoro committente per garantire la sicurezza e latutela della salute ivi comprese le misure da adottare in casod’emergenza.

Questo tipo di informazioni ha l’obiettivo di delineare il “contestoambientale” ed indicare le relative “regole” da rispettare perg p poperare all’interno dell’ambiente di lavoro del committente.

La gestione ‘operativa’ degli appaltiLa gestione ‘operativa’ degli appalti

Accessimodalità di accesso, riconoscimento (tesserini) e registrazione delpersonale degli appaltatori che accede al sito;percorsi per raggiungere le aree di lavoro e viceversa;p p gg gpercorsi interni per recarsi c/o gli uffici/locali dei referenti delcommittente;percorsi per usufruire (eventualmente) dei servizi igienici, dellamensa, degli spogliatoi, dei punto ristoro, ecc.;dimensioni, ingombri e portanze massime delle aree di transito e dilavoro assegnate a ciascun appaltatore;punti di accesso alle aree di lavoro per macchine e attrezzaturepunti di accesso alle aree di lavoro per macchine e attrezzaturedegli appaltatori;requisiti per l’autorizzazione all’accesso nel sito delle attrezzature dilavoro dell’appaltatore (conformità legislativa, regolarità verificheperiodiche, ecc.)planimetria riepilogativa dei precedenti punti.

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Per. Ind. Luigi Soardo 30 /11/2009 e 14/12/2009

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

La gestione ‘operativa’ degli appaltiLa gestione ‘operativa’ degli appalti

Organizzazione interna dell’azienda committentenominativo dei referenti del committente per i lavori da eseguire nel sito;tipologia e modalità delle attività di verifica espletate dal tipologia e modalità delle attività di verifica espletate dal personale del committente sulle attività degli appaltatori;modalità e periodicità delle riunioni di coordinamento (iniziali e periodiche);modalità d’attuazione delle azioni correttive o preventive resesi necessarie in seguito alle verifiche effettuate.

Ali t i i Alimentazione energia, ecc.informazioni inerenti gli impianti esistenti (tipologia, posizione, ecc.): elettrico, idraulico (acqua, scarichi, ecc.), aria compressa, ecc..indicazione dei punti di consegna e modalità/procedure d’utilizzo di energia elettrica, acqua, aria compressa, ecc.planimetria riepilogativa dei precedenti punti.

La gestione ‘operativa’ degli appaltiLa gestione ‘operativa’ degli appalti

Attività lavorativeindicazione delle aree di lavoro assegnate all’impresa esterna;indicazione dei rischi presenti nelle aree di lavoro derivanti dalle indicazione dei rischi, presenti nelle aree di lavoro, derivanti dalle attività del committente;modalità per effettuare la segregazione/separazione delle aree di lavoro (area committente e aree appaltatori);misure preventive e protettive adottate dal committente per prevenire i rischi derivanti dalle proprie attività lavorative;misure preventive e protettive richieste agli appaltatori;sistemi di autorizzazione e controllo dei lavori (permessi di lavoro, ecc.);planimetria riepilogativa dei precedenti punti.

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

La gestione ‘operativa’ degli appaltiLa gestione ‘operativa’ degli appaltiSostanze e materiali pericolosinorme per l’introduzione, l’utilizzo, lo stoccaggio e lo smaltimento di sostanze e materiali pericolosi (bombole per ossitaglio, solventi per sgrassaggio, oli lubrificanti, sostanze chimiche introdotte nel sito dagli appaltatori.g

Gestione dell’emergenzaindicazione e modalità d’utilizzo dei sistemi e dei dispositivi antincendio presenti nell’area di lavoro assegnata agli appaltatori;procedure da seguire in caso d’emergenza con l’indicazione dei percorsi e delle uscite da utilizzare e dei punti di raccolta;nominativi del personale addetto alla squadra d’emergenza del committente e loro reperibilità/identificazione;indicazione dei punti di primo soccorso presenti nell’area di lavoro e modalità per usufruirne;planimetria riepilogativa dei precedenti punti.

• Copia del C.C.I.A.A. ovvero dichiarazione scritta sugli estremi di iscrizione. • Copia posizioni INAIL e I.N.P.S. • DURC/attestazione assolvimento obblighi contributivi ed assicurativi.

Cosa chiedere alle imprese?

La gestione ‘operativa’ degli appaltiLa gestione ‘operativa’ degli appalti

• Copia polizza di assicurazione R.C. con massimali. • Copia del Libro Unico (meglio copia CASS - Comunicazione Assunzione al centro per l’impiego e

DNL - Denuncia Nominativa Lavoratore all’INAIL) • Copia del Libro Infortuni ovvero dichiarazione degli eventi infortunistici negli ultimi tre anni. • Nominativo del Responsabile dell'impresa a cui si dovrà fare riferimento e del suo sostituto. • Elenco nominativo del personale che verrà impiegato nell’esecuzione dei lavori. • Documento di valutazione dei rischi (solo attività oggetto dell’appalto) • Elenco attrezzature utilizzate per l’esecuzione dei lavori presso il ns. sito. • Elenco dei Vs. automezzi con numeri di targa operanti nel sito • Dichiarazione dell’avvenuta formazione del personale relativamente ai rischi specifici dell’attività. • Dichiarazione che tutti i lavori saranno eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di

Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro. • Copia ultima verifica periodica dei mezzi di sollevamento (solo se introdotti nel sito ed utilizzati). • Copia schede di sicurezza dei prodotti chimici soggetti ad etichettatura utilizzati e relativi quantitativi

utilizzati per l’esecuzione dell’appalto • Elenco dei DPI forniti al personale impiegato nel sito per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto • Subappalti: richiesta preventiva scritta di autorizzazione al subappalto, accompagnata per ciascuna

impresa, dall’analoga documentazione qui sopra richiamata. • Dichiarazione di idoneità specifica alla mansione per il personale impiegato nel sito • Costi della sicurezza sostenuti per garantire l’integrità psicofisica dei propri dipendenti per

l’esecuzione dello specifico appalto

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

Il datore di lavoro committente, una volta ricevute le informazioniriguardanti quanto prima indicato, dovrà:

• discutere nell’apposita riunione con il datore di lavoro

La gestione ‘operativa’ degli appaltiLa gestione ‘operativa’ degli appalti

• discutere nell apposita riunione con il datore di lavoroappaltatore, i contenuti del DUVRI con evidenziati i rischiinterferenziali (ed aggiuntivi) presenti nell’ambiente lavorativodove dovranno essere eseguiti i lavori e le misure tecniche,organizzative e procedurali da adottare;

• nella riunione:– dovrà essere sinergicamente definito un programma dei

lavori, strutturato in modo da ridurre al minimo i rischid’i t f ( d i ti i) li i bili t l diff tid’interferenza (ed aggiuntivi) non eliminabili tra le differentiattività lavorative indicando le soluzioni adottate;

– dovranno essere definite le misure adottate per gestire irischi residui presenti.

La gestione ‘operativa’ degli appaltiLa gestione ‘operativa’ degli appalti

Quanto scaturito dalla riunione dovrà essere integrato neldocumento condiviso (DUVRI).

Il DUVRI costituirà, nel contempo, lo strumento operativo chedovrà guidare le attività lavorative del datore di lavorocommittente e del datore di lavoro appaltatore in quelle aree dilavoro dove si concretizzano, anche con discontinuità spaziale etemporale, le interferenze lavorative tra le due attività.

Il DUVRI dovrà essere aggiornato in funzione dell’evoluzione deilavorilavori.

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

La gestione ‘operativa’ degli appalti La gestione ‘operativa’ degli appalti -- Verifica documentazione Verifica documentazione imprese e lavoratori autonomiimprese e lavoratori autonomi

Verifica documentazio

ne art. 26

(IMPRESE)

Verifica documentazio

ne art. 26

(LAVORATORI AUTONOMI)

La gestione ‘operativa’ degli appalti La gestione ‘operativa’ degli appalti –– Valutazione AppaltatoriValutazione Appaltatori

La verifica finale degli Appaltatori/Fornitori, consente ilmonitoraggio delle imprese relativamente agli aspetti disicurezza durante l’esecuzione dello specifico appalto.

In caso di valutazione insufficiente, la Funzione richiedenteed il Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi, potrannochiedere la cancellazione dell’Appaltatore/Fornitore, dallospecifico albo.

ifi d ll’ d li l i/ i i d àLa verifica dell’operato degli Appaltatori/Fornitori dovràessere effettuata dal referente dei lavori della Funzionerichiedente e dal personale del Servizio Prevenzione eProtezione dai rischi, utilizzando un apposito modulo.

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

Legenda Valutazione

Buona: 4< Punti <=5

Sufficiente: 2< Punti <=4

Insufficiente: 0<= Punti <=2

Gestione sicurezza #REF!Attività Voto Ottenuto Voto Ottenuto Voto Ottenuto Voto Ottenuto Voto Ottenuto Voto Ottenuto Voto Ottenuto

Trasporto Carichi

MEDIA

Valutazione Individuale Lavori Appaltatori - Subappaltatori - FornitoriLavori

MacchineLavori Edili Lavori

ElettriciLavori

ImpiantisticiStrutture

MetallicheLavori di Pulizia

Valutazione Appaltatori Valutazione Appaltatori –– Scheda di esempioScheda di esempio

Gestione sicurezzaFormazione sicurezzaOrganizzazione del cantiereRispetto procedure sicurezzaCondizioni attrezzature lavoroCondizioni utensili lavoroUso ponteggi - trabatelli - scaleUso carrelli - transpalletDispositivi Protezione IndividualePrevenzione antincendioHousekeepingUso piattaforme elevabiliGestione sostanze chimicheUso gas compressiSaldatura/taglio ossiacetilenicoVerniciatureUso apparecchi sollevamento (gru)Uso apparecchiature elettriche #REF!

#REF!

#REF!#REF!

#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!

Uso apparecchiature elettricheUso apparecchiature a pressioneUso attrezzature di scavoUso mezzi di trasporto interniAltro

Media Punteggio Appaltatore

Giudizio singola Appaltatore:

Buono Sufficiente Insufficiente

Safety & Environment Dept.: L.Soardo / D.Segantini

Plant Mgr Production Mgr Maintenance Mgr

Referente Lavori: Technical Engineering Procurement Dpt RSS

Legenda:

Voci considerate

nella valutazione

Giudizio globale Appaltatori Auditati:

INVIATA COPIA A:

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE SUFFICIENTE SUFFICIENTE

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF!

#REF!

La gestione ‘operativa’ degli appalti La gestione ‘operativa’ degli appalti –– Il Permesso di LavoroIl Permesso di Lavoro

Il permesso di lavoro è una dichiarazione formale che consente a:

la persona che autorizza i lavoro di garantire · la persona che autorizza i lavoro di garantire che sono stati identificati tutti i pericoli potenziali ed implementate tutte le necessarie precauzioni;

· la persona che svolgerà il compito di rendersi a pe so a c e s o ge à co p o d e de s conto della natura del lavoro e di capire ed osservare le precauzioni che devono essere applicate.

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

Lavori che possono comportare per il personale, un rischio “grave” o “molto grave”. Essi includono:

l i li i i ti l tt i i i t i

La gestione ‘operativa’ degli appalti La gestione ‘operativa’ degli appalti –– Il Permesso di LavoroIl Permesso di Lavoro

• lavori su linee o impianti elettrici in tensione;

• lavori su linee o impianti in pressione;

• lavori a caldo eseguiti (saldatura, molatura, ecc);

• lavori con sostanze chimiche e con sorgenti radiogene;

• lavori in spazi confinati (serbatoi, cunicoli, ecc.),

• lavori in altezza

LAVORI AD ALTO RISCHIO

Per l’esecuzione di tali lavori:

La gestione ‘operativa’ degli appalti La gestione ‘operativa’ degli appalti –– Il Permesso di LavoroIl Permesso di Lavoro

Per l esecuzione di tali lavori:

• è necessaria la preventiva autorizzazione (permesso di lavoro);

• è necessario osservare le

Azienda ‘ABC’

è necessario osservare le misure di sicurezza preventive indicate nel permesso di lavoro

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

PERMESSO DI LAVORO N° ___ del ___ / ___/ 200_

1. Intervento di: Installazione Dismissione Trasferimento Manutenzione Ordinaria Programmata Straordinaria

Altro tipo d’intervento ________________________

2. Lavori da eseguire con: Personale dipendente Impresa esterna Entrambi

3. Area di lavoro: _______________________________________________________________________

4. TIPO DI LAVORO Lavori elettrici A/M/I in

pressione Lavori a caldo Entro macchine

o impianti Lavori in ambienti confinati

Lavori in elevazione >

2,00 mt

Altro _____________

La gestione ‘operativa’ degli appalti La gestione ‘operativa’ degli appalti –– Il Permesso di LavoroIl Permesso di Lavoro

5. Descrizione del lavoro: __________________________________________________________________

____________________________ Supervisori lavoro: 1) ____________ 2) ____________ 3) ___________

6. Data prevista per l’esecuzione del lavoro: dalle ore ____ del __/__/200_ alle ore ____ del __/__/200_

7. Misure preventive Chiusura valvole Isolamento elettrico

Ventilazione naturale Estrazione aria

Eliminazione perdite Rimozione sostanze infiammabili

Rimozione sostanze nocive

Dissipazione energia cinetica

Ponteggi/trabattelli/piattaforme elev. Localizzazione preventiva sottoservizi

Delimitazione area di lavoro

Collegamento elettrico a terra

Allontanamento materiali combustibili Uso attrezzature antiscintille Applicazione parafiamma scarichi

Scarico preventivo condensatori

Applicazione schermi isolanti Uso attrezzature antideflagranti Uso dosimetri Inertizzazione preventiva

Pulizia preventiva area

Chiusura apertura pareti/pavimenti

Interruzione anticipata lavori

Lock-out/Tag-out 8. Controlli di sicurezza 9. Mezzi estinguenti e sistemi d’allarme

Prima inizio lavori

Durante i lavori

Assenza Gas combustibili

A G t i i

Assenza Ossido di Carbonio

Verifica concentrazione O2

Temperatura

V ifi “T lt T i ”

Estintori a polvere

Estintori a CO2 Estintori carrellati

I i t i kl

Rilevatori di fumo

Sirene allarme

Cartelli segnaletici Assenza Gas tossici

Assenza Sostanze infiammabili

Assenza Anidride Carbonica

Verifica “Tolta Tensione”

Verifica assenza gas esplos.

Verifica assenza pressione

Impianto sprinkler

Impianto a schiuma

Idranti

____________ ____________ ____________

10. Dispositivi di protezione individuale da utilizzare Tuta antifiamma

Visiera antifiamma

Grembiule antiacido

Visiera antiacido

Guanti antifiamma Guanti antiacido

Maschera filtro CO/CO2

Maschera filtro NH3

Maschera antipolvere

Autorespiratore

Maschera per saldatura

Elmetto

Cintura di sicurezza Stivali

Audioprotettivi

_________________

11. Autorizzazione inizio lavori – Rinnovo Autorizzazione Si autorizza il lavoro vincolandolo al pieno rispetto delle prescrizioni sopra indicate: dalle ore ____ del __/__/200_ alle ore ____ del __/__/200_

Il Resp. Funzione Richiedente ___________________

Si rinnova l’autorizzazione: dalle ore ____ del __/__/200_ alle ore ____ del __/__/200_ Il Resp. Area interessata lavori ___________________

12. Fine lavori Data Ora __/__/200__ ___:___

L’area interessata dai lavori è: Ripristinata Da ripristinare

Il Resp. della Funzione Richiedente _________________________________________

Il Responsabile dell’Area interessata dai lavori

I MODELLI DI I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E

GESTIONE E LA SICUREZZA SUL LAVORO SUL LAVORO

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE – Art. 2, c. 1, lettera dd)

modello organizzativo e gestionale per ladefinizione e l'attuazione di una politicadefinizione e l attuazione di una politicaaziendale per la salute e sicurezza, ai sensidell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 8giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati dicui agli articoli 589 e 590, terzo comma, delcodice penale, commessi con violazione dellepnorme antinfortunistiche e sulla tutela della salutesul lavoro;

Art. 589 - Omicidio colposoArt. 590 - Lesioni personali colpose

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE – Art. 301. Il modello di organizzazione e di gestioneidoneo ad avere efficacia esimente dellaresponsabilita' amministrativa delle personegiuridiche, delle societa' e delle associazionianche prive di personalita' giuridica di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottatoed efficacemente attuato, assicurando unsistema aziendale per l'adempimento di tutti gliobblighi giuridici relativi:obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturalidi legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi dilavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE – Art. 30 segue

b) alle attivita' di valutazione dei rischi e dipredisposizione delle misure di prevenzione eprotezione conseguenti;c) alle attivita' di natura organizzativa, qualiemergenze, primo soccorso, gestione degli appalti,riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni deirappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;d) alle attivita' di sorveglianza sanitaria;e) alle attivita' di informazione e formazione dei)lavoratori;f) alle attivita' di vigilanza con riferimento al rispettodelle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezzada parte dei lavoratori;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE – Art. 30 segueg) alla acquisizione di documentazioni ecertificazioni obbligatorie di legge;h) alle periodiche verifiche dell'applicazione edell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale [….] deveprevedere idonei sistemi di registrazionedell'avvenuta effettuazione delle attivita'.

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE – Art. 30 segue

Il modello organizzativo deve in ogni casoprevedere, per quanto richiesto dalla natura edimensioni dell'organizzazione e dal tipo didimensioni dell organizzazione e dal tipo diattivita' svolta, un'articolazione di funzioni cheassicuri le competenze tecniche e i poterinecessari per la verifica, valutazione, gestione econtrollo del rischio, nonche' un sistemadisciplinare idoneo a sanzionare il mancatoprispetto delle misure indicate nel modello.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE – Art. 30 segue

Il modello organizzativo deve altresi' prevedereun idoneo sistema di controllo sull'attuazione delmedesimo modello e sul mantenimento nelmedesimo modello e sul mantenimento neltempo delle condizioni di idoneita' delle misureadottate. Il riesame e l'eventuale modifica delmodello organizzativo devono essere adottati,quando siano scoperte violazioni significativedelle norme relative alla prevenzione deglip ginfortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero inoccasione di mutamenti nell'organizzazione enell'attivita' in relazione al progresso scientifico etecnologico.

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE – Art. 30 segue

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazioneaziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza

l l (SGSL) d l 28 tt b 2001 l B iti hsul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al BritishStandard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi airequisiti di cui al presente articolo per le particorrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli diorganizzazione e gestione aziendale possono essereindicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

L'adozione del modello di organizzazione e di gestionenelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attivita'finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE – Art. 30 segue

La commissione consultiva permanente per lasalute e sicurezza sul lavoro elabora procedure

lifi t l d i l ffisemplificate per la adozione e la efficaceattuazione dei modelli di organizzazione egestione della sicurezza nelle piccole e medieimprese. Tali procedure sono recepite condecreto del Ministero del lavoro, della salute edelle politiche socialidelle politiche sociali.

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

ANALISI DEI RISCHI E ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI MISURE DI PREVENZIONE E PREVENZIONE E PREVENZIONE E PREVENZIONE E PROTEZIONEPROTEZIONE

I tti di i l i hi- I concetti di pericolo e rischio

- Il processo di valutazione

- Le misure tecniche – organizzative – procedurali di prevenzione e protezione

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

Concetti di pericolo e rischio

PERICOLO(D.Lgs. 81/08

Proprietà o qualità intrinseca di undeterminato fattore (ad esempio( g /

art. 2, c. 1, lettera r))

determinato fattore (ad esempiomateriali o attrezzature di lavoro,metodi e pratiche di lavoroeccetera), avente il potenziale dicausare danni.

RISCHIO(D Lgs 81/08

Probabilita' di raggiungimento dellivello potenziale di danno nelle(D.Lgs. 81/08

art. 2, c. 1, lettera s))

livello potenziale di danno nellecondizioni di impiego o diesposizione ad un determinatofattore o agente oppure alla lorocombinazione.

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO - Concetti di pericolo e rischio

Spesso ci si riferisce al “PERICOLO” con il termine“FATTORE DI RISCHIO” intendendo quel fattoredell’attività lavorativa (salgo su una scala uso unadell attività lavorativa (salgo su una scala, uso unapressa, …..), che espone a situazioni di pericolo (cioèsituazioni nelle quali si può determinare un dannoimmediato o a lungo termine)

FATTORE DI FATTORE DI RISCHIO

PERICOLO Probabilità che si determini un danno

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

Concetti di pericolo e rischio - ESEMPI

PERICOLO Proprietà o qualità intrinseca di un determinatofattore avente il potenziale di causare danni.

LA LAMA PRESENTA ILPERICOLO DI TAGLIO.

LA SCALA PRESENTA IL PERICOLO DICADUTA DALL’ALTO.

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

Concetti di pericolo e rischio - ESEMPI

FATTORE DI RISCHIO

Caratteristica dell’attività lavorativa (salire suuna scala, usare un agente chimico, …) che

i lespone a un pericolo.

Uso della sega a nastro pertaglio particolare.

Uso della scala per prelievomateriale da scaffale.

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

Concetti di pericolo e rischio - ESEMPI

RISCHIO Probabilità di raggiungimento del livellopotenziale di danno nelle condizioni di impiegoo di esposizione a un determinato fattore oo di esposizione a un determinato fattore oagente oppure alla loro combinazione.

IL RISCHIO CONSEGUENTE ALLO SPECIFICO PERICOLO DIPENDE DALLA PROBABILITA’ CHE SI DETERMININO LE CONDIZIONI PER CUI QUALCUNO POSSA EFFETTIVAMENTE

TAGLIARSI / CADERE E DAL DANNO CHE NE PUO’ DERIVARE.

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RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

Concetti di pericolo e rischio - ESEMPI

Il ponteggio è montato inmodo errato (senzaparapetto).

Sussiste il pericolo dicaduta.

E’ molto probabile che l’operaio cada perché:

Non c’è protezione

Deve sporgersi per eseguire il lavoro

SUSSITE RISCHIO ELEVATO DI CADUTA DALL’ALTO.

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

Concetti di pericolo e rischio - ESEMPI

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RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

Concetto di rischio residuo

FATTORE DI RISCHIORISCHIO

PERICOLO Probabilità che si determini un danno

Si definisce RISCHIO RESIDUO quel rischioche non è eliminabile con l’adozione dellemisure di prevenzionetecnico/organizzative/procedurali.

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO - Concetti di pericolo e rischio - ESEMPI

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RISCHI / MISURE DI CONTROLLO - Concetti di pericolo e rischio - ESEMPI

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO – INDIVIDUARE LE SITUAZIONI PERICOLOSE - ESEMPI

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valutazione globale e documentata di tutti i rischi

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

La valutazione dei rischi – Art. 2, comma 1, lettera q)

valutazione globale e documentata di tutti i rischiper la salute e sicurezza dei lavoratori presentinell'ambito dell'organizzazione in cui essiprestano la propria attivita', finalizzata adindividuare le adeguate misure di prevenzione edi protezione e ad elaborare il programma dellep p gmisure atte a garantire il miglioramento neltempo dei livelli di salute e sicurezza;

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La valutazione del rischio è un processo complesso cherichiede il pieno coinvolgimento di tutte le risorse

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

La valutazione dei rischi – Significato dell’adempimento

aziendali al fine di:

identificare le fonti di pericolo presenti nel ciclo lavorativo (mansione, posto di lavoro, luogo di lavoro);

individuare i rischi potenziali per la sicurezza e la individuare i rischi potenziali per la sicurezza e la salute conseguenti all’esposizione durante l’attività lavorativa;

stimare l’entità dei rischi di esposizione.

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

La valutazione dei rischi – Significato dell’adempimento

Datore Lavoro

A Luoghi di Sostanze –Attrezzature Luoghi di lavoro

Sostanze Prep. usati

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Inclusi i rischi per particolari categoriedi lavoratori

D.V.R.

Frequenza Aggiornamento:Variazione situazioni di rischio; in relazione al

grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione , infortuni

significativi, quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria nè ravvisano la necessità.

Autocertif. scritta per le aziende fino a 10 lav. (max: sino al 30/6/2012)

Data certa o attestazione

per sottoscrizione documento

Criteri adottati

Misure di prevenzione e protezione da adottare

Individuazione procedure per

l’attuazione delle misure da adottare

Programma di miglioramento

nel tempo.

Individuazione mansioni che espongono a rischi specifici

contenuti

Rispetto indicazioni specifiche

(norme di altri titoli)

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MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE RISCHI – Art. 29

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012 gli stessi datori di lavoro possono autocertificare oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attivita' di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle 6 bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attivita' svolte nelle seguenti aziende:

a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);b) aziende in cui si svolgono attivita' che espongono i lavoratori a rischi chimici,

biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE D.V.R.

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MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE D.V.R.

AUTOCERTIFICAZIONE D.V.R. – DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO1)Autorizzazioni edilizieplanimetrie aggiornate (sede dell’impresa)certificato di Licenza d’Uso o Agibilità (sede dell’impresa)certificato di Nulla Osta all’Esercizio per inizio attività (sede dell’impresa) oppure

Dichiarazione Inizio Attività Produttiva (DIAP)

2) Incarichinomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) o assunzione

diretta compiti RSPP da parte del Datore di Lavoroattestazione svolgimento corso di Formazione per Datore di Lavoro

autonominatosi RSPP (dopo il 01.01.1997) o per RSPP dipendentenomina interna del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

3) Sorveglianza Sanitaria (qualora necessaria)designazione del Medico competente protocolli di sorveglianza sanitaria e relazioni sanitarie certificati medici con trasmissione giudizi di idoneità/inidoneità dei lavoratoriCartelle Sanitarie e di rischio (sono custodite a cura del medico competente

con salvaguardia del segreto professionale. Il Medico deve indicare il luogo di custodia scelto se diverso dalla sede dell’azienda)__________________

elenco delle Malattie Professionali denunciate

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AUTOCERTIFICAZIONE D.V.R. – DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO4) Attrezzature- elenco macchine e attrezzature di lavoro- libretti di uso e manutenzione delle macchine e Dichiarazioni di conformità CE- registro di controllo delle macchine e delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto ( i risultati dei controlli, almeno quelli relativi agli ultimi 3 anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza)- denuncia degli apparecchi di sollevamento con portata superiore ai 200 chilogrammi e g pp p p gverifiche periodiche- licenza ascensori e montacarichi e verifiche periodiche

Apparecchi a pressione:- libretto matricolare di collaudo di costruzione o dichiarazione di conformità CE / PED di costruzione rilasciati dal fabbricante.- Dichiarazione di messa in servizio, da parte dell’utente, dell’attrezzatura all’Ispesl ed all’Asl competenti, ai sensi dell’articolo 6 D.M. 1/12/2004, n° 329 ( ad eccezione di quelle non soggette ai sensi dell’articolo 2, e di quelle rientranti simultaneamente negli articoli 5 e 11, tutti del medesimo decreto ).(Nell’allegato 1 sono riportati gli articoli citati).( g p g )

Si ricorda l’OBBLIGO DELLA VERIFICA DI RIQUALIFICAZIONE PERIODICAAd omologazione dell’attrezzatura a pressione acquisita presso L’Ispesl, ad eccezione delle attrezzature già citate rientranti nell’art. 11, la stessa dovrà essere obbligatoriamente sottoposta dall’utente a verifica di riqualificazione periodica, secondo una cadenza articolata per appartenenza della stessa a gruppi o categorie diverse, ad opera del soggetto preposto che, allo stato, è in modo esclusivo l’Asl ( Art. 8 D.M. 1/12/2004, n° 329 ).

AUTOCERTIFICAZIONE D.V.R. – DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO5) Impianti elettrici e di messa a terra - dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza – quest’ultima per gli impianti realizzati entro marzo 2008 - relative agli impianti in oggetto, rilasciate rispettivamente da installatori o professionisti abilitati - ex Legge 46/9 o DM 37/08;

- progetto, redatto da professionista abilitato, degli impianti elettrici (e di messa a terra) realizzati dopo il dicembre 1991 e con tensione di alimentazione > di 1000 V o potenza impegnata > di 6 kW o superficie > di 200 m2 o installati in ambienti soggetti a normativa impegnata > di 6 kW o superficie > di 200 m2 o installati in ambienti soggetti a normativa specifica del CEI(1A), in caso di locali adibiti ad uso medico o con pericolo di esplosione o a maggior rischio in caso di incendio;

per tutti gli impianti- verbali delle verifiche periodiche degli impianti in oggetto, eseguite da soggetti autorizzati(nota 3) previa assegnazione d’incarico(2) da parte del Datore di Lavoro.

La periodicità delle verifiche va calcolata dalla data di messa in servizio ed è bi l i i ti l ti i ti i(1B) l li d di l hi biennale per impianti relativi a cantieri(1B), locali ad uso medico, luoghi a maggior rischio in caso d’incendio o quinquennale per gli impianti relativi ad altri luoghi.

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AUTOCERTIFICAZIONE D.V.R. – DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO6) Impianti elettrici in luoghi con pericolo d’esplosione- progetto, redatto da professionista abilitato, degli impianti elettrici (e di messa a terra) dei luoghi in oggetto, realizzati dopo il dicembre 1991, comprese le installazioni nelle zone classificate come 0,1,20 o 21;

- dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza – quest’ultima per gli impianti realizzati entro marzo 2008 - relative agli impianti elettrici installati nelle impianti realizzati entro marzo 2008 relative agli impianti elettrici installati nelle zone classificate come 0,1,20 o 21 dei luoghi in oggetto, rilasciate rispettivamente da installatori o professionisti abilitati - ex Legge 46/9 o DM 37/08. Può coincidere con la dichiarazione di conformità o di rispondenza, dell’intero impianto elettrico ovvero costituirne integrazione successiva.

impianti messi in esercizio dal 23/01/02:- attestazione della trasmissione all’ASL(2) (c/o SISL - Servizio Impiantistico Sicurezza Lavoro) della dichiarazione di conformità, di cui al precedente punto 6;

per tutti gli impianti installati nelle zone classificate come 0,1,20 o 21- verbali delle verifiche periodiche degli impianti in oggetto, eseguite da soggetti autorizzati(3) previa assegnazione d’incarico(2) da parte del Datore di Lavoro.

La periodicità delle verifiche va calcolata dalla data di messa in servizio ed è biennale.

AUTOCERTIFICAZIONE D.V.R. – DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO7) Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - valutazione preventiva del rischio di fulminazione, ai sensi della Norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2), di strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, di recipienti e apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto (comprese quelle nei cantieri) - fondamentale anche ai fini del DPR 462/01;

N.B. : i punti seguenti trovano applicazione solo nel caso in cui dalla valutazione, risulti necessario realizzare l’impianto di protezione LPS esterno (strutture non auto protette):l impianto di protezione LPS esterno (strutture non auto protette):

impianti messi in esercizio dal 23/01/02: - dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza – quest’ultima per gli impianti realizzati entro marzo 2008 - rilasciate rispettivamente da installatori o professionisti abilitati - ex Legge 46/9 o DM 37/08;

attestazione di trasmissione all’ISPESL (Istituto Superiore Prevenzione E Sicurezza sul Lavoro) e all’ASL(2) (c/o SISL Servizio Impiantistico Sicurezza Lavoro) della dichiarazione di conformità/rispondenza di cui al punto precedente;

per tutti gli impianti installati (LPS esterni) - verbali delle verifiche periodiche degli impianti in oggetto, eseguite da soggetti autorizzati (3) previa assegnazione d’incarico(2) da parte del Datore di Lavoro.

La periodicità delle verifiche va calcolata dalla data di messa in servizio ed è biennale per impianti relativi a cantieri(1B), locali ad uso medico, luoghi a maggior rischio in caso d’incendio o quinquennale per gli impianti relativi ad altri luoghi.

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AUTOCERTIFICAZIONE D.V.R. – DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

Note generali ai punti 5,6,7 :(1) cantieri:

nei cantieri gli impianti elettrici (e di messa a terra) e quelli di protezione contro le scariche atmosferiche sono comunque esclusi dall’obbligo di progettazione da parte di professionista abilitato;

la verifica periodica dell’impianto di messa a terra o dell’impianto di protezione da scariche atmosferiche o di entrambi vanno richieste solo per cantieri di durata superiore ai due anni;(2) sul sito internet dell’ASL competente sono disponibili appositi moduli per la trasmissione delle dichiarazioni di conformità e delle richieste di verifica periodica degli impianti. (3) i soggetti autorizzati sono le ASL o gli Organismi Abilitati dall’ex (3) i soggetti autorizzati sono le ASL o gli Organismi Abilitati dall ex Ministero delle Attività Produttive o dal Ministero dello Sviluppo Economico.

AUTOCERTIFICAZIONE D.V.R. – DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

8) Prevenzione incendi- piano di emergenza e evacuazione (sede dell’impresa)- registro di controllo e manutenzione sulle misure di protezione

antincendio (estintori, idranti, ecc. DM 10.3.1998 - allegato VI)- registro di verifica semestrale degli estintori- designazione degli incaricati per Emergenza, Evacuazione e Primo

Soccorso9) agenti fisicivalutazione esposizione a rumore (D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII, capo II) e

altra documentazione inerentevalutazione esposizione a vibrazioni (D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII, capo III)10) rischio chimico10) rischio chimicoschede di sicurezza sostanze chimiche utilizzate nell’attivitàvalutazione del rischio chimico

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AUTOCERTIFICAZIONE D.V.R. – DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

11) formazione- documentazione attestante la informazione/ formazione dei Lavoratori

(programmazione dei corsi, argomenti trattati, valutazione dell’apprendimento, attestati di partecipazione ecc……)

- documentazione attestante l’addestramento di lavoratori addetti a mansioni che documentazione attestante l addestramento di lavoratori addetti a mansioni che espongono a rischi specifici (programmazione dei corsi, argomenti trattati, valutazione dell’apprendimento/risultati prove pratiche, attestati di partecipazione ecc……)

- attestazione partecipazione al corso di formazione per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP, D. Lgs 195/2003)

- attestazione svolgimento corso di Formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (per RLS interno)

- attestazione corso di Formazione per addetti all’emergenza e Primo Soccorso

12) Altro (registri, verbali ASL, ecc.)- Registro infortuni- Libro matricola o Libro Unico del Lavoro- registro di consegna DPI (tappi/cuffie, scarpe, cinture, elmetti, ecc.)- registri dei Lavoratori Esposti (per Cancerogeni e per Agenti Biologici di gruppo 3 e 4)- verbali di ispezioni e/o verifiche sui luoghi di lavoro e sugli impianti da parte degli

organismi competenti ( ASL, ISPESL, Enti Notificati, Direzione Provinciale del Lavoro…

P.O.S.

Piano Operativo

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delleimprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cuiall'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo disicurezza costituiscono limitatamente al singolo cantiere

Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

di Sicurezza sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiereinteressato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e5, e all’articolo 29, comma 3.

D.V.R. Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Documento di

Valutazione dei Rischi

1. Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attivita':a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente

elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;b) la designazione del responsabile del servizio di

prevenzione e protezione dai rischi.

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RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

La valutazione dei rischi – Fasi del processo

Il processo di valutazione dei rischi è in linea generale, unprocedimento tendente a stimare la probabilità che und t i l d i t d i l i ifi hidanno potenziale derivante da un pericolo si verifichieffettivamente, con la possibile gravità causata daldanno stesso.

La valutazione dei rischi prende avvio dall’esame delleattività svolte dai lavoratori in azienda, allo scopo dipindividuare i pericoli e i rischi residui cui le operazioniespongono il lavoratore, al fine di stabilire le misure ditutela conseguenti, in relazione all’area di rischio diappartenenza.

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

La valutazione dei rischi – Fasi del processo

Il procedimento di identificazione, consiste nelconsiderare tutte le attività ed i processi aziendali, perp , pindividuare quelli che hanno o possono comportare deipotenziali pericoli per il personale.

Occorre considerare i possibili effetti sulla sicurezzaderivanti o potenzialmente derivanti da:

condizioni operative normali

(attività ‘routinarie’)

condizioni anormali / straordinarie

(manutenzione Programmata, N.P.)

Situazioni potenzialidi emergenza

(incidenti, incendio)

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CONSIDERARE TUTTE LE ATTIVITA’ E LE SITUAZIONI

IDENTIFICARE I PERICOLI E LE SITUAZIONI PERICOLOSE

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

La valutazione dei rischi – Fasi del processo

Analisi dei rischi

VERIFICARE CHE LA RIDUZIONE DEI RISCHI

SIA ADEGUATA

ANALIZZARE LE CONSEGUENZE DELL’ESPOSIZIONE (Infortuni,

malattie)

STIMARE / MISURARE I RISCHI

Pre

ven

tive

ote

ttiv

e

Valutazione dei rischi

IL RISCHIO E’ ACCETTABILE

MANTENIMENTO(Monitoraggio periodico)

SI

NODEFINIRE ADEGUATE

MISURE DI RIDUZIONE(Controlli, Procedure,

ecc.)Mis

ure

P-

Pro

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

La valutazione dei rischi – Fasi del processo

IDENTIFICARE I

PERICOLI1 VALUTARE I RISCHI2 CONTROLLARE

I RISCHI3PERICOLI

- Identificare i Pericoli-IdentificarePotenzialiSituazioni di

- Stimare i livelli di rischiorispetto ai pericoliidentificati- Prioritizzare i

-Programmare gli interventi da attuare- Analizzare e valutare i rischi

incidenti pericoli da controllare

residui

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IDENTIFICARE I

PERICOLI1 VALUTARE I RISCHI2 CONTROLLARE

I RISCHI3

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

La valutazione dei rischi – Fasi del processo

Suddivisione non esaustiva dei pericoli.

GENERICI

Ambiente di lavoro

SPECIFICI

Agenti Fisici

Agenti Chimici

DI PROCESSO

Rilasci sostanze tossiche, energia

ERGONOMICI

Sollevamento manuale carichi

PERICOLI o FATTORI DI RISCHIO

ORGANIZZATIVI

Carenze informazione/formazione/addestr

amentoMacchine,

attrezzature, impianti

Agenti Chimici

Agenti Biologici

energia termica, meccanica

Incendio

Esplosione

Posture operative

Videoterminali

amento

Interferenze / confusione dei

ruoli

Pericoli emergenti (stress,

differenze di età

IDENTIFICARE I

PERICOLI1 VALUTARE I RISCHI2 CONTROLLARE

I RISCHI3

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

La valutazione dei rischi – Fasi del processo

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La raccolta delle informazioni necessarie per

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

La valutazione dei rischi – Fasi del processo

IDENTIFICARE I

PERICOLI1 VALUTARE I RISCHI2 CONTROLLARE

I RISCHI3

FASE PROCEDIMENTOAnalisi dell'organizzazione - interviste individuali e di gruppo,

La raccolta delle informazioni necessarie perl'identificazione delle fonti di pericolo e la successivastima dei rischi, si può sviluppare attraverso le seguentifasi:

g(sottosistemi e processi) per raccogliere tutte le informazioni necessarie per individuare gli eventuali problemi esistenti

g pp- esame della situazione infortuni edelle malattie professionaliverificatisi / denunciate inazienda, negli ultimi tre anni.

FASE PROCEDIMENTOi i i i ifi i i

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

La valutazione dei rischi – Fasi del processo

IDENTIFICARE I

PERICOLI1 VALUTARE I RISCHI2 CONTROLLARE

I RISCHI3

Analisi dell'ambiente di lavoro, fi i

- predisposizione layout del L.L. con identificazione dei reparti, impianti ed attrezzature;- l’identificazione del ciclo produttivo (macchine, attrezzature ed impianti presenti e dei materiali usati;) - finalità delle lavorazioni con la descrizione del processo tecnologico;- la definizione del tipo di lavoro (ripetitivo o variabile) e dei posti di lavoro (fissi o provvisori);fisico e

sociale e dei posti di lavoro (fissi o provvisori);- l'individuazione delle mansioni svolte sul posto di lavoro, ( compiti attribuiti ed attuati dai vari soggetti); -la verifica preventiva del rispetto delle norme di legge vigenti in materia di S.S.L..; - l’individuazione dei pericoli potenziali per gli addetti, inclusi quelli di particolari categorie.

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RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

La valutazione dei rischi – Fasi del processo

IDENTIFICARE I

PERICOLI1 VALUTARE I RISCHI2 CONTROLLARE

I RISCHI3Popolazione di potenziali esposti ai pericoli presenti.

ADDETTI DIRETTI ED INDIRETTI

IMPRESE APPALTATRICI

Manutenzione, Pulizie

TERZI OCCASIONALI

Visitatori, gruppi stagisti

ESPOSTI ESPOSTI A MAGGIORE

VULNERABILITA’

Portatori di handicap

Donne in stato interessante od

Addetti diretti alla produzione (linea)

Addetti indiretti (amministrativi,

tecnici)

Pulizie, Guardianie,

Lavori di montaggio, costruzioni

gruppi, stagisti interessante od in allattamento

Persone con inabilità cronica

Altri soggetti sensibili ai rischi

Per la classificazione dei rischi si può utilizzare lo schema

IDENTIFICARE I

PERICOLI1 VALUTARE I RISCHI2 CONTROLLARE

I RISCHI3

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

La valutazione dei rischi – Fasi del processo

Per la classificazione dei rischi si può utilizzare lo schemaproposto dalla norma OHSAS 18001, secondo la quale ilrischio (magnitudo) derivante dal pericolo è determinatostimando la potenziale gravità del danno e la probabilitàche il danno si verifichi.

R = P x Gdove: R = indice del rischioP = probabilità che il danno si verifichiG = gravità del dannox = fattore di combinazione tra probabilità e gravità

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Per. Ind. Luigi Soardo 30 /11/2009 e 14/12/2009

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

IDENTIFICARE I

PERICOLI1 VALUTARE I RISCHI2 CONTROLLARE

I RISCHI3

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

La valutazione dei rischi – Fasi del processo

In funzione della combinazione tra la gravità e la probabilità è attribuita aciascun rischio una classe di criticità assoluta secondo il seguenteciascun rischio una classe di criticità assoluta, secondo il seguenteschema:

Matrice di calcolo Entità del Rischio

GRAVITA’G1 G2 G3 G4

Trascurabile Lieve Media o Grave IngentePROB

P1 Improbabile Rischio ACCETTABILE

Rischio BASSO Rischio MEDIO Rischio MEDIO

BABILITA’

P2 Poco Probabile Rischio BASSO Rischio

MEDIO Rischio MEDIO Rischio MEDIO

P3 Probabile Rischio MEDIO Rischio MEDIO Rischio GRAVE Rischio GRAVE

P4 Molto Probabile Rischio MEDIO Rischio

MEDIO Rischio GRAVE Rischio INACCETTABILE

IDENTIFICARE I

PERICOLI1 VALUTARE I RISCHI2 CONTROLLARE

I RISCHI3

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

La valutazione dei rischi – Fasi del processo

Tabella 1: Matrice di correlazione dei livelli di Probabilità

PROBABILITÀ

FREQUENZA EVENTO CRITERI Valori

bit iTÀ A EVENTO CRITERI arbitrari

P 0

Il pericolo non è

presente

Il pericolo non c’è mai. Un singolo individuo, un gruppo di individui, non è mai esposto al pericolo. 0

P 1 Improbabile

Il pericolo si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti e/o non sono noti episodi già verificati.

1

P 2 Poco probabile

Il pericolo può verificarsi solo in circostanze particolari e/o sono noti rari episodi già verificati (1 solo episodio negli ultimi 3 anni) e/o l’esposizione al pericolo è tra 1-3 ore

23 anni) e/o l esposizione al pericolo è tra 1-3 ore.

P 3 Probabile

E’ noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno (3 episodi negli ultimi 3 anni) e/o il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico e/o l’esposizione è tra 4-6 ore.

3

P 4 Molto probabile

Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno (più di 3 episodi negli ultimi 3 anni), e/o il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione diretta e/o l’esposizione è tra 7-8 ore.

4

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

IDENTIFICARE I

PERICOLI1 VALUTARE I RISCHI2 CONTROLLARE

I RISCHI3

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

La valutazione dei rischi – Fasi del processo

Tabella 1: Matrice di correlazione dei livelli di Gravità (fattore di entità del danno).( )

GRAVITA’

DANNO CONSEGU

ENTECRITERI

Valori arbitrari

G 1Trascura

bile o Nulla

L’entità del danno è trascurabile o nulla. Danno lieve/patologia lieve, senza interruzione del turno di lavoro.

1

G 2 LieveL’entità del danno è lieve. Danno di modesta entità/patologia di modesta entità, con esiti temporanei e possibile interruzione del lavoro.

2

à èG 3 Media o

Grave

L’entità del danno è media o grave. Danno significativo/patologia grave, con esiti permanenti ma con assenza dal lavoro solo temporanea.

3

G 4

Ingente o

Gravissima

L’entità del danno è gravissima. Danno grave/patologia grave, con esiti invalidanti permanenti.

4

IDENTIFICARE I

PERICOLI1 VALUTARE I RISCHI2 CONTROLLARE

I RISCHI3

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

La valutazione dei rischi – Fasi del processo

La matrice dell’entità del rischio permette di individuare lascala delle priorità delle misure di controllo che devonoessere adottate per eliminare (ove possibile) oridurre/controllare i rischi individuati, privilegiando,nell’ordine: le misure di prevenzione, le misure diprotezione collettiva e, infine, le misure di protezioneindividuale.

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

IDENTIFICARE I

PERICOLI1 VALUTARE I RISCHI2 CONTROLLARE

I RISCHI3

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

La valutazione dei rischi – Fasi del processo

Tabella 4: GRIGLIA PRIORITA’ DEGLI INTERVENTI DA ATTUARE.•ENTITA’

DEL RISCHIO

•RISCHIO INACCETTABILE •RISCHIO GRAVE •RISCHIO MEDIO •RISCHIO BASSO •RISCHIO

ACCETTABILE

•Tipologia Interventi

•Blocco dell’attività

limitatamente alle attività associate al rischio fino

all’attuazione

•Interventi correttivi

immediati.

•Interventi correttivi e garanzia di controllo.

•Interventi di miglioramento e garanzia del

controllo.

•Mantenimento e controllo

delle attività in atto.

a attua o edegli

interventi correttivi (mediante

interruzione temporanea del processo interessato)

•Grado di priorità degli

interventi

•Indilazionabile.

•Da programmare

nel medio/breve

termine (entro l’anno).

•Da valutare nel medio termine

(esercizio finanziario

successivo).

•Sorveglianza e vigilanza

continuativa.

IDENTIFICARE I

PERICOLI1 VALUTARE I RISCHI2 CONTROLLARE

I RISCHI3

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

La valutazione dei rischi – Fasi del processo

Eliminazione

P i i hi id i t l i diSostituzione

Controlli manutentivi

Per ogni rischio vengono evidenziate le misure ditutela da adottare al fine di eliminare o quantomeno di ridurre al minimo il rischio residuo.Le misure di tutela (da realizzarsi in conformità conquanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 81/2008) sonodel seguente tipo:

- la programmazione della prevenzioneControlli

amministrativi

D.P.I.

- la programmazione della prevenzione,mirata ad un complesso che integri in modocoerente nella prevenzione le condizionitecniche produttive dell'azienda nonche'l'influenza dei fattori dell'ambiente edell'organizzazione del lavoro;

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IDENTIFICARE I

PERICOLI1 VALUTARE I RISCHI2 CONTROLLARE

I RISCHI3

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

La valutazione dei rischi – Fasi del processo

l'eliminazione dei rischi e ove cio' non sia

Eliminazione

- la riduzione dei rischi alla fonte;

l tit i di i ' h ' i l

- l eliminazione dei rischi e, ove cio non siapossibile, la loro riduzione al minimo inrelazione alle conoscenze acquisite inbase al progresso tecnico

Sostituzione

Controlli manutentivi

- la sostituzione di cio' che e' pericolosocon cio' che non lo e', o e' meno pericoloso

- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisicie biologici sui luoghi di lavoro

Controlli amministrativi

D.P.I.

IDENTIFICARE I

PERICOLI1 VALUTARE I RISCHI2 CONTROLLARE

I RISCHI3

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

La valutazione dei rischi – Fasi del processo

Eliminazione

Sostituzione

Controlli manutentivi

- la regolare manutenzione diambienti, attrezzature, impianti,con particolare riguardo aidispositivi di sicurezza in

Controlli amministrativi

D.P.I.

pconformita' alla indicazionedei fabbricanti

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IDENTIFICARE I

PERICOLI1 VALUTARE I RISCHI2 CONTROLLARE

I RISCHI3

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

La valutazione dei rischi – Fasi del processo

Eliminazione

Sostituzioneil i tt d i i i i i i Sostituzione

Controlli

Controlli manutentivi

- il rispetto dei principi ergonomicinell'organizzazione del lavoro, nellaconcezione dei posti di lavoro, nella sceltadelle attrezzature e nella definizione deimetodi di lavoro e produzione, in particolareal fine di ridurre gli effetti sulla salute dellavoro monotono e di quello ripetitivo;

Controlli amministrativi

D.P.I.

- La limitazione al minimo del numero deilavoratori che sono, o che possono essere,esposti al rischio;

IDENTIFICARE I

PERICOLI1 VALUTARE I RISCHI2 CONTROLLARE

I RISCHI3

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

La valutazione dei rischi – Fasi del processo

- la priorità delle misure di protezione

Eliminazione

Sostituzionep pcollettiva rispetto alle misure di protezioneindividuale- il controllo sanitario dei lavoratori

- l'allontanamento del lavoratoredall'esposizione al rischio per motivi sanitari

Sostituzione

Controlli

Controlli manutentivi

inerenti la sua persona e l'adibizione,ovepossibile, ad altra mansione

- Informazione e formazione adeguate

- Istruzioni adeguate

Controlli amministrativi

D.P.I.

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IDENTIFICARE I

PERICOLI1 VALUTARE I RISCHI2 CONTROLLARE

I RISCHI3

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

La valutazione dei rischi – Fasi del processo

- La partecipazione e consultazione deil t i

Eliminazione

Sostituzionelavoratori

- la programmazione delle misure ritenuteopportune per garantire il miglioramento neltempo dei livelli di sicurezza, anche attraversol'adozione di codici di condotta e di buone prassi

- le misure di emergenza da attuare in caso

Sostituzione

Controlli

Controlli manutentivi

le misure di emergenza da attuare in casodi primo soccorso, di lotta antincendio, dievacuazione dei lavoratori e di pericolo grave eimmediato;

- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza

Controlli amministrativi

D.P.I.

IDENTIFICARE I

PERICOLI1 VALUTARE I RISCHI2 CONTROLLARE

I RISCHI3

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

La valutazione dei rischi – Fasi del processo

Eliminazione

S tit iSostituzione

C t lli

Controlli manutentivi

- La fornitura ai lavoratori di idonei Dispositividi Protezione Individuale (D.P.I., conformi airequisiti normativi:a) essere adeguati ai rischi da prevenire,senza comportare di per sé un rischiomaggiore;b) essere adeguati alle condizioni esistenti

Controlli amministrativi

D.P.I.

sul luogo di lavoro;c) tenere conto delle esigenze ergonomicheo di salute del lavoratore;d) poter essere adattati all'utilizzatoresecondo le sue necessità.

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

RISCHI / MISURE DI CONTROLLOIL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

Il programma di gestione della tutela della salute e dellasicurezza dei lavoratori, rappresenta una parte dellapianificazione generale delle attività aziendali e pertantopianificazione generale delle attività aziendali e, pertanto,deve essere compatibile con i programmi produttivigenerali, le risorse economiche e finanziarie disponibili.Deve essere documentato e avere obiettivi ben definiti equantificabili ove possibile.

Gli aspetti da considerare nello stabilire tale programma Gli aspetti da considerare nello stabilire tale programma sono:- La politica e gli obiettivi che ne derivano;- I requisiti legali o d’altro tipo a cui l’azienda ha deciso di aderire;- I risultati della valutazione dei rischi.

Per ciascuno degli obiettivi identificati ed approvati, ilProgramma di miglioramento per la tutela della salute e

RISCHI / MISURE DI CONTROLLOIL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

Programma di miglioramento per la tutela della salute edella sicurezza dei lavoratori, di sito, identificherà iseguenti elementi:

- Le mansioni coinvolte / interessate;- Lo specifico traguardo;

Azioni/modalità di esecuzione: definizione delle azioni- Azioni/modalità di esecuzione: definizione delle azioniconcrete da attuare per il raggiungimento degliobiettivi/traguardi, con indicazione della loro sequenzacronologica;

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Per. Ind. Luigi Soardo 30 /11/2009 e 14/12/2009

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

- responsabilità: assegnazione, per ogni azionepianificata, delle responsabilità di esecuzione alle

RISCHI / MISURE DI CONTROLLOIL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

p , paree/funzioni aziendali interessate;- mezzi/risorse: descrizione delle risorse di caratteretecnico – professionale e finanziario, necessarie per losvolgimento dell’azione;- tempi: definizione dei tempi previsti per l’esecuzionedell’azione;- stato di avanzamento: indicazione dello stato diavanzamento delle singole azioni pianificate per ilraggiungimento dei vari obiettivi.

MANSIONI OBIETTIVO AZIONI / MODALITA’ RESP. MEZZI / RISORSE TEMPI STATO DI

AVANZAMENTO

Riduzione a zero del

1-Derivazione sirena di allarme dal reparto XXXXXXX alla zona di

RISCHI / MISURE DI CONTROLLOIL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

Tutte le mansioni

zero del rischio di incendio per evacuazione dello stabilimento, in caso di emergenza,.

XXXXXXX alla zona di transito. 2-Verifica funzionamento allarme zona laboratori. 3-Spostamento sirena dalla struttura della zona XXXXXXXX alla parete sud dell’area confezionamento.

Resp. Manutenzione (……………….)

Risorse interne

31/12/2009

L’attività è iniziata a fine gennaio.

1- Regolamentazione accessi e traffico dei veicoli nelle strade

Tutte le mansioni

Riduzione del rischio di investimento da mezzi di trasporto in transito.

interne al nuovo magazzino e allo stabilimento.2- Tracciatura di passaggi pedonali per il personale che accede al nuovo magazzino, inclusi i tracciati verso la mensa aziendale.

Resp. Manutenzione (……………….)

€ ………. 31/05/2009

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Per. Ind. Luigi Soardo 30 /11/2009 e 14/12/2009

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

Doc. 17V.R.

Doc. 01Scheda inform. Azienda

Doc. 02Criteri e metodol

ogia

Doc. 03Organiz. Az. per la sicurezza

Doc 04

Doc. 18V.R.

Imprese Esterne

Doc. 19V.R.

Attività Part.

Doc. 00Indice

generale

RISCHI / MISURE DI CONTROLLO

La valutazione dei rischi – ESEMPIO DI STRUTTURA

Attività Magazzin

o

Doc. 16V.R.

Lavori in altezza

Doc. 15V.R.

Incendio/Esplosio

ne

Documento di Valutazione dei Rischi

Doc. 04Sorveglia

nza Sanitaria

Doc. 05Infortuni e M.P.

Doc. 06Schede Analisi e Valutaz. Rischi

Doc. 07V.R.

Luoghi di lavoro

Doc. 10V.R.

Elettrico

Doc. 11V.R.

Segnaletica

Doc. 12V.R.

Ergonomia

Doc. 08V.R.

Attrezzature

lavoro

Doc. 09V.R.

D.P.I.

Doc. 13V.R.

Agenti Fisici

Doc. 14V.R. Sost.

Pericolose

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Per. Ind. Luigi Soardo 30 /11/2009 e 14/12/2009

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

RIUNIONE PERIODICA

(art. 35)

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E

ADDESTRAMENTO

- Informazione e Formazione in materia di salute e sicurezzasalute e sicurezza

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

CONCETTO DI INFORMAZIONE – Art.2, c.1, lettera bb)

complesso delle attivita' dirette a fornireconoscenze utili alla identificazione, allaid i ll ti d i i hi iriduzione e alla gestione dei rischi in

ambiente di lavoro;

INFORMAZIONE AI LAVORATORI – Art. 36

1. Il datore di lavoro provvede affinche' ciascunlavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoroa) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoroconnessi alla attivita' della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primosoccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione deiluoghi di lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati diapplicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;pp g

d) sui nominativi del responsabile e degli addettidel servizio di prevenzione e protezione, e delmedico competente.

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

INFORMAZIONE AI LAVORATORI – Art. 36

2. Il datore di lavoro provvede altresi' affinche' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:informazione:

a) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita' svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e p gdalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attivita' di protezione e prevenzione adottate.

INFORMAZIONE AI LAVORATORI – Art. 36

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cuial comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b)e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3,comma 9.4. Il contenuto della informazione deve essere

facilmente comprensibile per i lavoratori e deveconsentire loro di acquisire le relative conoscenze.Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati,essa avviene previa verifica della comprensioned ll li tili t l i f tidella lingua utilizzata nel percorso informativo.

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CONCETTO DI FORMAZIONE – Art.2, c.1, lett. aa)

processo educativo attraverso il qualetrasferire ai lavoratori ed agli altri soggettid l i t di i t idel sistema di prevenzione e protezioneaziendale conoscenze e procedure utili allaacquisizione di competenze per losvolgimento in sicurezza dei rispettivicompiti in azienda e alla identificazione,alla riduzione e alla gestione dei rischi;alla riduzione e alla gestione dei rischi;

CONCETTO DI ADDESTRAMENTO – Art.2, c.1, lett. cc)

complesso delle attivita' dirette a fareapprendere ai lavoratori l'uso corretto di

tt t hi i i ti tattrezzature, macchine, impianti, sostanze,dispositivi, anche di protezione individuale, ele procedure di lavoro;

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

FORMAZIONE DEI LAVORATORI – Art. 37

1. Il datore di lavoro assicura che ciascunlavoratore riceva una formazione sufficiente edadeguata in materia di salute e sicurezza, ancheg ,rispetto alle conoscenze linguistiche, conparticolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione,protezione, organizzazione della prevenzioneaziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali,organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni ealle conseguenti misure e procedure diprevenzione e protezione caratteristici del settore ocomparto di appartenenza dell'azienda.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI – Art. 37

2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' dellaformazione di cui al c. 1 sono definiti medianteaccordo in sede di Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato le regioni e le provincerapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di TN e BZ, previa consultazione delleparti sociali, entro il termine di 12 mesi dalla data dientrata in vigore del presente D. Lgs.

3. Il datore di lavoro assicura, altresi', che ciascunlavoratore riceva una formazione sufficiente edlavoratore riceva una formazione sufficiente edadeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titolidel presente decreto successivi al I. Fermerestando le disposizioni gia' in vigore in materia,la formazione di cui al periodo che precede e'definita mediante l'accordo di cui al c. 2.

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

FORMAZIONE DEI LAVORATORI – Art. 37

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramentospecifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro odell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti didell inizio dell utilizzazione qualora si tratti disomministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;c) della introduzione di nuove attrezzature di

lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze epreparati pericolosi.

5. L'addestramento viene effettuato da personaesperta e sul luogo di lavoro.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI – Art. 37

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentantideve essere periodicamente ripetuta in relazioneall'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore dilavoro, un'adeguata e specifica formazione e unaggiornamento periodico in relazione ai propricompiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Icontenuti della formazione di cui al presente commacomprendono:a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;c) valutazione dei rischi;d)individuazione delle misure tecniche, organizzativee procedurali di prevenzione e protezione.

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FORMAZIONE DEI LAVORATORI – Art. 37

DATORE DI

LAVORO (D.L.)

Schema riassuntivo relativo alla formazione dei lavoratori (art. 37 D. Lgs. 81/2008)

Frequenza di aggiornamento:

in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza

di nuovi

Inclusi lavoratori a domicilioe con rapporto contrattualeprivato di portierato.

Formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento Specifica per il ruolo

da ricoprire

Modalita' di erogazione: a) all'assunzione;

b) trasferimento ocambiamento di mansioni;

) i t d i di alle proprie mansioni e al proprio posto di lavoro

da ricoprire

Addetti Gestione

Emergenze

c) introduzione di nuove attrezzature, preparati o

tecnologie

dal Datore di Lavoro

Lavoratori

R.L.S.Preposti

c/o Organismi Paritetici Prov.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI – (Contenuti minimi)

Inclusi lavoratori a dom icilioe con rapporto contrattuale

DATORE DI

LAVORO (D.L.)

privato di portierato.

Gli organi di vigilanza e di

controllo

Nozioni di tecnica della

comunicazione

m inim o 32 ore di cui 12 sui rischi specificiaziendali

Quadro normativo in materia di sicurezza dei

lavoratori. Responsabilita'

concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,

organizzazione della prevenzione aziendale

Minim o16 ore

Datore di Lavoro com e R.S.P.P.

- principali soggetti coinvolti e i re lativ i

obblighi;defin izione e

Dirigenti ePreposti

Rapp.Lavoratoriper la sicurezza

Legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni

Lavoratori

Principi costituzionali

e civilisti

L'individuazione delle m isure preventive e protettive.

civile e penale. La tutela assicurativa, le statistiche e il registro infortuni

I rapporti con i rappresentanti dei

lavoratori Appalti, lavoro autonomo e sicurezzaI dispositiv i di

protezione individuale

La sorveglianza sanitaria

La prevenzione incendi e i piani di emergenza

L'informazione e la formazione dei lavoratori

Rischi relativi al posto di lavoro ed alla mansione, possibili danni, m isure preventive e protettive

Diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul

posto di lavoro

p

I principali soggetti coinvolti ed i

relativi obblighi

- defin izione e indiv iduazione dei fattori

d i rischio;- valutazione dei rischi

- indiv iduazione delle m isure tecniche,

organizzative e procedurali d i prevenzione e

protezione.

ed igiene del lavoro

La definizione e l'individuazione dei

fattori di rischio.La valutazione dei rischi.

Aspetti normativi dell'attiv ita' di rappresentanza dei

lavoratori.

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FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN EDILIZIA

Dal primo gennaio 2009 infatti, ciascun lavoratore al primo ingresso in questo settore dovrà, prima dell’assunzione in

impresa, ricevere una formazione di mestiere e attenta alla sicurezza di 16 ore

presso la più vicina Scuola Edile.

Questa è l’importante innovazione introdotta dalle Parti Sociali - dall’ANCE e

dalle altre associazioni imprenditoriali insieme a FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-

CGIL – nell’ultimo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro delle costruzioni. La

campagna di informazione e di campagna di informazione e di comunicazione sulle 16 ore, si svolge con il patrocinio del Ministero del Lavoro, della

Salute e delle Politiche Sociali e dell’Inail e si appoggia ad un sito web dov’è possibile trovare tutte le indicazioni per adempiere

alla normativa.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN EDILIZIA

Nuovi lavoratori: 16 ore (prima dell’ingresso in cantiere);

Lavoratori già presenti

DURATA DELLA FORMAZIONE

IN EDILIZIA Lavoratori già presenti nell’edilizia: il CCNL prevede 8 ore per tutti, (inoltre accordi provinciali per Industria e Cooperazione (No per

IN EDILIZIA

p ( pl’Artigianato) : 8 ore di base + 8 ore specialistiche, solo di sicurezza (es. stradali, edili, tinteggi, ecc.);

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TITOLI E REQUISITI M.C. – Art. 38

1. Per svolgere le funzioni di medico competente e' necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;p pb) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;medicina legale;

d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

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SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ M.C. – Art. 391. L'attivita' di medico competente e' svolta secondo i principi della medicina

del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;

b) libero professionista;c) dipendente del datore di lavoro.

3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza, non puo' prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attivita' di medico competente.

4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

5 Il medico competente puo' avvalersi per accertamenti diagnostici della5. Il medico competente puo avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

6. Nei casi di aziende con piu' unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonchè qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessita', il datore di lavoro puo' nominare piu' medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

SORVEGLIANZA SANITARIA – Art. 41NORMA ADEMPIMENTO SANZIONI

Art. 41, c. 1, lett. a) b)

La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive

europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta

-

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Art. 41, c. 2, lett. a)

visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla mansione specifica;

-

Art 41 c visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed Art. 41, c. 2, lett. b)

visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità puo' assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

-

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SORVEGLIANZA SANITARIA – Art. 41NORMA ADEMPIMENTO SANZIONI

Art. 41, c. 2, lett. c)

visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta, al

-

peggioramento a causa dell attivita lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica;

Art. 41, c. 2, lett. d)

visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità' alla mansione specifica;

-

Art. 41, c. 2 lett e)

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

-2, lett. e) previsti dalla normativa vigente.

SORVEGLIANZA SANITARIA – Art. 41NORMA ADEMPIMENTO SANZIONI

Art. 41, c. 2, lett. e-bis)

visita medica preventiva in fase preaasuntiva; -

Art. 41, c. 2, lett. e-ter)

visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

-

Art. 41, c. 2-bis

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La

è

-

scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3.

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SORVEGLIANZA SANITARIA – Art. 41NORMA ADEMPIMENTO SANZIONI

Art. 41, c. 3, lett. a)b)c)

Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

b) per accertare stati di gravidanza;

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1 000 a

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.da 1.000 a 4.000 €.

Art. 41, c. 4

Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) d), e-bis ed e-ter sono altresi' finalizzate alla verifica di

-

d), e bis ed e ter sono altresi finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

NORMA ADEMPIMENTO SANZIONI

Art. 41, c. 5)

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o

Sanzione amministrativa pecuniaria

SORVEGLIANZA SANITARIA – Art. 41

nell Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

pecuniaria da 1.000 a 4.000 €.

Art. 41, c. 6

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneita';b) id it ' i l t t

-

b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneita' temporanea;d) inidoneita' permanente

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NORMA ADEMPIMENTO SANZIONI

Art. 41, c. 6-bis

Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al

i

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1 000 a 4 000 €

SORVEGLIANZA SANITARIA – Art. 41

datore di lavoro. 1.000 a 4.000 €.

Art. 41, c. 7

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneita' temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Art. 41, c. 9

Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del ggiudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

PROVVEDIMENTI IN CASO DI INIDONEITA’ – Art. 42

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione diquanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68,in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma6 tt l i i di t d l di6, attua le misure indicate dal medicocompetente e qualora le stesse prevedanoun'inidoneità' alla mansione specifica adibisce illavoratore, ove possibile, a mansioni equivalentio, in difetto, a mansioni inferiori garantendo iltrattamento corrispondente alle mansioni diprovenienzaprovenienza.

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ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA IN EDILIZIA

SEZ. NORMATIVA ADEMPIMENTO FREQUENZA

NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

Il datore di lavoro nomina il Medico Competente, in possesso dei seguenti titoli:1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro e altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del ministro della Sanità di concerto con il ministro dell’università e della

In caso di variazione del medico competente.

TE(art. 18,c.1 lettera a) D.Lgs. 81/2008)

con decreto del ministro della Sanità di concerto con il ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica;2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;3) autorizzazione di cui all’art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991. n. 277;4) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legaleLa nomina deve risultare formalizzata mediante lettera di incarico.

LA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE NEL COMPARTO EDILE E’ PRESSOCHE’ OBBLIGATORIA IN CONSIDERAZIONE DEI MOLTEPLICI RISCHI PRESENTI PER I QUALI DEVE ESSERE PREDISPOSTA ADEGUATA SORVEGLIANZA SANITARIA.

RUMORERVEG

LIAN

ZA S

ANITA

RIA

- RUMORE- VIBRAZIONI- POLVERI MISTE- SILICE- AMIANTO- SOSTANZE CHIMICHE

SO

SEZ. NORMATIVA ADEMPIMENTO FREQUENZA

SORVEGLIANZA SANITARIA(art. 41, D.Lgs. 81/2008)

La sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente, comprende:a) accertamenti preventivi intesi a constatare l’as-senza di controindicazioni al lavoro cui ilavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere ilgiudizio di idoneità alla mansione specifica.c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medicocompetente;

In relazione alla variazione dei rischi di esposizione dei lavoratori

ANITA

RIA

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA IN EDILIZIA

competente;d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità'alla mansione specifica;e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dallanormativa vigente.e-bis) visita medica preventiva in fase preaasuntiva;e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza permotivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificarel’idoneità alla mansione.Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta deldatore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.SO

RVEG

LIAN

ZA S

A

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

SEZ. NORMATIVA ADEMPIMENTO FREQUENZA

ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI PER L’IDONEITA’ AL LAVORO(A S P )

Il datore di lavoro deve valutare se i lavoratori sono esposti a rischi specifici per i quali vige l’obbligo della sorveglianza sanitaria, in tal caso i lavoratori devono essere sottoposti ad accertamenti sanitari, preventivi e periodici, da un medico competente.Il medico deve fornire indicazioni sul significato dei risultati e trasmetterli annualmente al datore di lavoro ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.I costi della sorveglianza sanitaria sono a carico del datore di lavoro.Accertamenti sanitari da tossicodipendenza.Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2007, n. 266 è stato pubblicato il provvedimento della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 concernente «Intesa ai sensi dell’articolo 8

Secondo il protocollo sanitario predisposto.

AADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA IN EDILIZIA

(A.S.P.) della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 concernente «Intesa ai sensi dell articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza».Il provvedimento, all’art. 1 individua le seguenti mansioni a rischio, cioè quelle che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute proprie e di terzi (per l’elenco esaustivo si vada l’allegato 1 all’Intesa):- quelle inerenti attività di trasporto- e le attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi: impiego di gas tossici, fabbricazione ed uso di fuochi d’artificio, posizionamento e brillamento di mine, direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari.Inoltre l’Intesa definisce:- gli accertamenti sanitari da effettuare nei confronti dei lavoratori che svolgono le mansioni a rischio;- i soggetti che tali accertamenti devono espletare; - le procedure connesse agli stessi OR

VEGL

IANZ

A SA

NITA

RIA

i soggetti che tali accertamenti devono espletare; le procedure connesse agli stessi accertamenti.Nei casi e nelle condizioni previste, le visite preventive, periodiche e per cambio mansione sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41, c. 4).La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha approvato l’accordo del 18 settembre 2008, n. 178/ese, recante “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”.

SO

MANSIONI FATTORI DI RISCHIO PROTOCOLLOMuratore/Manovale/carpentiere in legno/addetto alle manutenzioni/posatore pavimenti

Visita medica

- Rumore AudiometriaP di f i lità i t i ti i

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA IN EDILIZIA –esempio Protocollo sanitario

- Polveri miste , Silice - Cemento- Polveri di legno

Prove di funzionalità respiratoria, questionario. Eventuale Rx torace con periodicità in base al rischio pneumoconiotico ed anzianità di esposizione. Questionario sui disturbi nasali,Visita ORL (su indicazione del MC)

Microclima sfavorevole

Ecg su indicazione del medico competente / > 45 anniEs. ematochimici per la valutazione di patologie del sangue, dismetaboliche, epato - renali su indicazione del medico competente

Vibrazioni mano-braccio

FPG (fotopletismografia) su indicazione del medico competente braccio competente

Movimentazione manuale carichi, posture incongrue

Valutazione rachide, apparato muscoloscheletrico Ecg su indicazione del medico competente/ > 45 anni

Movimenti Ripetitivi Valutazione mirata delle patologie muscoloscheletriche arto superiore

Caduta dall’alto Valutazione dell’equilibrio, neurologica (epilessia, …) cardiovascolare (aritmie,….) dismetaboliche e d’organo (diabete, …..sangue, rene, fegato …) visive.

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

SEZ. NORMATIVA ADEMPIMENTO FREQUENZA

Il medico competente deve comunicare per iscritto, al datore di lavoro e ad ogni singolo lavoratore interessato, il giudizio di idoneità o di idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni; o di non idoneità

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA IN EDILIZIA

IDONEITA’ ALLA MANSIONE(art. 41, comma 6-bis-D.Lgs. 81/2008)

permanente, con prescrizioni o limitazioni; o di non idoneità temporanea, o permanente; inoltre informa il datore di lavoro ed il lavoratore della possibilità di ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza (SPISAL).Per lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.Il medico competente che effettui attività sanitaria nei confronti di dipendenti per i quali non sussistano previsioni di legge dovrà accertarsi del libero consenso da parte del

L’obbligatorietà della sorveglianza sanitaria è limitata alle lavorazioni indicate dalle norme VE

GLIA

NZA

SANI

TARI

A

di legge, dovrà accertarsi del libero consenso da parte del lavoratore.Dal 20/8/2009 le visite mediche di sorveglianza sanitaria (art. 41, c. 2) non possono essere effettuate:

b) per accertare stati di gravidanza;c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

specifiche di medicina del lavoro.

SORV

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA IN EDILIZIA

SEZ. NORMA ADEMPIMENTO FREQUENZA

AN

E DE

LLA

SIC

UREZ

ZA

SOPRALLUOGO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO(art. 25, comma l D.Lgs.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, insieme al Medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi. L’indicazione di una periodicita' diversa dall'annuale deve essere comunicata al

Almeno una volta all’anno.

GES

TION D.Lgs.

81/2008) datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

Le disposizioni generali in tema di gestione delleemergenze all’interno dei luoghi di lavoro, daadottare da parte del datore di lavoro e

t t ll’i t d ll’ ti l 12 d l D L

DISCIPLINA PREVIGENTE ED ATTUALE

contenute all’interno dell’articolo 12 del D.Lgs.626/94, vengono mantenute nel Testo UnicoSicurezza e riproposte all’articolo 43.

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

DATORE DI LAVORO

in funzione delle dimensioni aziendali e dei rischi sito-specifici presenti

l

(Art. 43, c.1 - D.Lgs. 81/2008)

DISCIPLINA PREVIGENTE ED ATTUALE

ORGANIZZA i necessari rapporti con i servizi pubblici

competenti in materia di P.S., S, L..A., ed emergenza

DESIGNA preventivamente i lavoratori incaricati a L.A.,

E, S, P.S. e gestione dell'emergenza

INFORMA tutti i lavoratori circa le misure predisposte

ed i comportamenti da adottare

PROGRAMMA gli interventi, prende i

provvedimenti e dà istruzioni per l’ abbandonando

immediato del luogo di lavoro

PRENDE i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore,................ possa

prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale g

pericolo

Aggiornamento periodico

La designazione degli addetti aziendali alla gestione

DISCIPLINA PREVIGENTE ED ATTUALE

La designazione degli addetti aziendali alla gestionedelle emergenze, deve tener conto delle dimensionidell’azienda e dei rischi sito-specifici esistenti,conformemente ai criteri previsti nei decreti chesaranno emanati dai Ministeri dell’interno, del lavoro edella previdenza sociale, secondo quanto dispostodall’articolo 46.

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Per. Ind. Luigi Soardo 30 /11/2009 e 14/12/2009

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

I decreti attuativi dovranno definire:

a) i criteri diretti per individuare:- le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio

DISCIPLINA PREVIGENTE ED ATTUALE

e su e tese ad e ta e so ge e d u ce d oed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;- le misure precauzionali di esercizio;- i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;- i criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione

Rimangono inoltre sostanzialmente invariate, ledisposizioni riguardanti il Primo Soccorso di cuiall’articolo 45 (ex articolo 15 del D Lgs 626/94)

DISCIPLINA PREVIGENTE ED ATTUALE

all articolo 45 (ex articolo 15 del D.Lgs. 626/94).

Da segnalare la doverosa correzione del titolo, da‘Pronto Soccorso’ a ‘Primo Soccorso’ dato che gliaddetti ai servizi di emergenza aziendali, non hannonessun titolo per sostituirsi agli interventi di Prontonessun titolo per sostituirsi agli interventi di ProntoSoccorso di esclusiva pertinenza del Servizio SanitarioNazionale, ma possono solamente adottare deiprovvedimenti ‘tampone’, in attesa di quelli piùqualificati.

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Per. Ind. Luigi Soardo 30 /11/2009 e 14/12/2009

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

L’ex art. 13 del D.Lgs. 626/94 concernente ledisposizioni di prevenzioni incendi, viene trasferito nelTesto Unico Sicurezza all’articolo 46

GLI ELEMENTI DI NOVITA’

Testo Unico Sicurezza all articolo 46.

In tale articolo sono stati introdotti i veri elementi dinovità, nell’ambito della disciplina di gestione delleemergenze all’interno dei luoghi di lavoro.

Sono infatti stati aggiunti 6 nuovi commi, cheSono infatti stati aggiunti 6 nuovi commi, chesottolineano in maniera evidente l’importanza attribuitaalla prevenzione incendi negli ambienti di lavoro,anche a seguito dei tragici eventi recentementeoccorsi.

I c. 1 e 2 dell’articolo 46, già citati in precedenza, rimarcanoil ruolo e l’importanza dell’attività di prevenzione incendinell’interesse pubblico, volta al conseguimento degli

GLI ELEMENTI DI NOVITA’

obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità dellepersone e di tutela dei beni e dell’ambiente, adottando oveapplicabile idonee misure per prevenire gli incendi e pertutelare l’incolumità dei lavoratori.

L’elemento di novità più significativo viene introdotto dal c. 5dell’art 46 il quale con l’intento di favorire ed incrementare idell art. 46, il quale con l intento di favorire ed incrementare ilivelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, istituiscepresso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, deinuclei specialistici per l’effettuazione di una specifica attivitàdi assistenza alle aziende.

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Per. Ind. Luigi Soardo 30 /11/2009 e 14/12/2009

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

L’attività di questi nuclei specialistici, in conformità al D.Lgs.8/3/2006, n. 139, (Riassetto delle disposizioni relative allefunzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili delf d ll' t 11 d ll L 29/7/03 229) à

GLI ELEMENTI DI NOVITA’

fuoco a norma dell'art. 11 della L. 29/7/03, n. 229), saràimperniata sulla informazione, la consulenza e l’assistenzaalle aziende.

Il c. 6 dell’art. 46, introduce gli aspetti relativi alla disciplinaed al controllo dell’attività di prevenzione incendi. Infattiquesti importanti elementi devono essere riferiti agli organicentrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, delsoccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e2, del D.Lgs. 8/3/2006, n. 139, salvo le competenze divigilanza riportate all’art. 13 del Testo Unico Sicurezza.

Va infine segnalato che all’interno degli allegatidel ‘Testo Unico Sicurezza’, sono state riportate le

GLI ELEMENTI DI NOVITA’

disposizioni precedentemente contenute al D.P.R.547/55, relativamente alla difesa contro gli incendi.

L’allegato IV ‘Requisiti dei luoghi di lavoro’, riportaal punto 4 le misure di sicurezza da adottare control’incendio e l’esplosione.p

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI(in funzione delle dimensioni aziendali e della realtà rischio-specifica esistente)

DISPOSIZIONI ESISTENTI ED INTEGRATIVED

ator

e di

Lav

oro

ORGANIZZATIVE- rapporti con i servizi pubblici competenti- designazione e formazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure necessarie- programmazione interventi (es. esercitazioni)

METODOLOGICHE- individuazione ed adozione di misure e

D comportamenti da adottare in caso di emergenza- adozione di provvedimenti specifici

PROCEDURALI- informazione di tutti i lavoratori esposti circa le misure predisposte

DISPOSIZIONI ESISTENTI ED INTEGRATIVE

DISPOSIZIONI SPECIFICHE(in funzione del n° di lavoratori occupati e ai fattori di rischio presenti)

PREVENZIONE INCENDI DIRITTI DEI LAVORATORI

Decreti con definizione di criteri - Allontanamento dal

PRIMO SOCCORSO

Adozione di misure in materia –

e caratteristiche per:- individuazione delle misure preventive e limitative;- misure precauzionali di esercizio;- metodiche di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;- gestione delle emergenze;- servizio di prevenzione e protezione antincendio inclusi

posto di lavoro o da una zona pericolosa, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato.- Adozione di misure per evitare conseguenze in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il superiore

di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, in funzione delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro.

- Caratteristiche minime delle attrezzature;- Requisiti personale addetto e sua formazione

Datore di Lavoro

del

l’In

tern

o –

Lavo

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den

za S

ocia

le

protezione antincendio, inclusi requisiti personale addetto e sua formazione.

contattare il superiore gerarchico.

Applicazione disposizioni del D.M. 10/3/1998 fino ad

emanazione decreti

D.M. n° 388 del 15/7/2003

Min

istr

i P

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

Applicazione disposizioni del D.M. 10/3/1998 fino ad emanazione decreti

DISPOSIZIONI ESISTENTI ED INTEGRATIVE

- Istituzione di nuclei specialistici (c/o Direzione Regionale VVFF) per l’effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende;- Disciplina e controllo d ll’ tti ità di in

do V

igili

del

Fu

oco

MIGLIORAMENTO LIVELLO DI SICUREZZA

ANTINCENDIO

VIT

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dell’attività di prevenzione incendi.

Com

anNO

V

ADEMPIMENTI

D.M. 10/03/1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

Art. 1. - Oggetto - Campo di applicazione1 Il t d t t bili i it i l 1. Il presente decreto stabilisce, ………………………. i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e per le attività industriali di cui all'art. 1 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, e s.m.i., industriali di cui all art. 1 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, e s.m.i., soggette all'obbligo della dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

ADEMPIMENTI

D.M. 10/03/1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

Art. 6. - Designazione degli addetti al servizio antincendio1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del 1. All esito della valutazione dei rischi d incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il D.L. designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, …………o se stesso nei casi previsti dall'art. 10 del decreto suddetto.2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo art. 7.3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove i l l tti ità i t t ll' ll t X d i si svolgono le attività riportate nell'allegato X, devono conseguire

l'attestato di idoneità tecnica …………………… Art. 7. - Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.

ADEMPIMENTI

D.M. 10/03/1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

ALLEGATO X - LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITA' PREVISTE DALL'ART. 6, C.3

Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all‘articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609:a) industrie e depositi di cui agli …………………………………i) alberghi con oltre 100 posti lettol) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani,m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presentin) uffici con oltre 500 dipendenti

) l li di tt l t tt i t i i 100 tio) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 postip) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 mr) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

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Per. Ind. Luigi Soardo 30 /11/2009 e 14/12/2009

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’EMERGENZA INCENDIO IN EDILIZIA

SEZ. NORMATIVA ADEMPIMENTO FREQUENZA

NOMINA DEGLI ADDETTI ALLA GESTION

Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la tutela della salute, e in particolare:designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato di

In caso di nuove nomine.

La GENZ

E

GESTIONE DELLE EMERGENZE (art. 18, c.1 lettera b-D. Lgs. 81/2008)

D.M. 10/3/199

lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, e di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.Ai fini delle designazioni degli addetti alla gestione delle emergenze, il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda ovvero dei rischi speciali dell’azienda ovvero dell’unità produttiva. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

Per svolgere le mansioni di “addetto alla lotta antincendio ed alla

La formazione deve essere periodicamente ripetuta, in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischiES

TION

E DE

LLE

EMER

G

10/3/1998

gestione delle emergenze” il lavoratore incaricato deve frequentare il corso specifico previsto dal D.M. 10/03/1998, in conformità a quanto previsto dall’allegato IX del decreto (Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello dl rischio dell'attività.Gli addetti devono essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell’azienda ovvero dell’unità produttiva.

rischi.

ANTI

NCEN

DIO

E GE

SEZ. NORMATIVA ADEMPIMENTO FREQUENZA

PIANO DI EMERGENZA(D.M. 10-3-98)

Nelle aziende con la presenza di più di 10 addetti, elaborare un piano di emergenza adeguato secondo i criteri del D.M. 10-3-1998.

Al mutare delle situazioni valutate.GE

NZE

ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’EMERGENZA INCENDIO IN EDILIZIA

98)

INFORMAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI (art. 43 D.Lgs. 81/2008)

Il datore di lavoro:informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo

grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;

programma gli interventi, prende i provvedimenti e da istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave cd immediato che non può essere evitato cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro abbandonando immediatamente il luogo di lavoro.

adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in

Periodicamente ripetuta, in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.

GEST

IONE

DEL

LE E

MERG

/ )D.M. 10/3/1998

p q ,caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilita' di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.•garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

ANTI

NCEN

DIO

E G

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Per. Ind. Luigi Soardo 30 /11/2009 e 14/12/2009

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

SEZ. NORMATIVA ADEMPIMENTO FREQUENZA

ESERCITAZIONE DI EVACUAZGE

NZE

ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’EMERGENZA INCENDIO IN EDILIZIA

EVACUAZIONE(D.M. 10-3-98)

Eseguire l’esercitazione pratica di evacuazione o simulazione di emergenza con periodicità annuale.

Almeno una volta

all’anno.

GEST

IONE

DEL

LE E

MERG

ANTI

NCEN

DIO

E G

SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI, NELL’AMBITO DELLA DISCIPLINA DI GESTIONE DELL’EMERGENZA ALL’INTERNO DEI LUOGHI DI

LAVORO.Rif.

(art. 55 - D. Violazione Sanzione

ADEMPIMENTI

Lgs. 81/2008)

Art. 43 c.1, lett. a) b)

)

a) Mancata organizzazione dei necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;b) Non designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e

Arresto da 2 a 4 mesi

e ammenda c) luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e

immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;c) Non informazione a tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

ammenda da 1.200 a

5.200 €.

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Per. Ind. Luigi Soardo 30 /11/2009 e 14/12/2009

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

art. 55 - D. Lgs. 81/2008) Violazione Sanzione

d) Non programmazione degli interventi, Non adozione di provvedimenti e di istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato possano cessare la loro

ADEMPIMENTI

Art. 43 c.1, lett. d) e)

non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;e) Non adozione di provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei

Arresto da 2 a 4 mesi e

ammenda da 1.200 a 5.200

€.

p ,mezzi tecnici disponibili.

Art. 43 c.2

Non programmazione degli interventi, non prendere provvedimenti e non dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che può essere evitato, possano cessare l'attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro.

-

Rif.(art. 55 - D.

Lgs. 81/2008)

Violazione Sanzione

Non adozione di provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di

i i i

ADEMPIMENTI

Art. 45 c.1

assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 €

Art. 46 Non adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare i i à i i i i i

Arresto da 2 a 4 mesi o con

c.2 l’incolumità dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

l'ammenda da 1.200 a 5.200 €

Art. 43 c.4

Chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 €

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

Esempio procedurale in caso di incendio

Esempio procedurale in caso di incendio

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

AVVISTAMENTO

Avverte

L'ADDETTO ASSISTE IL PAZIENTE,

CHIAMA L'EMERGENZA SANITARIA (118)

DA PARTE DEGLI

ADDETTI ALLE

DA PARTE DI PERSONALE

ESTERNO

DA PARTE DI ALTRO

PERSONALE INTERNO

PROCEDURA DI CHIAMATA AL SOCCORSO DI

EMERGENZA (118)

Esempio procedurale in caso di malore o incidente

INTERVIENE

Se l'intervento non haesito favorevole

AVVISA ADDETTO/I 1° SOCCORSO

SE L'INTERVENTODA RISULTATO

SANITARIA (118) ED IL COORDINATORE

EMERGENZA PERSEGNALARNE IL LUOGO

IL COORDINATORE EMERGENZA O UN SUO DELEGATO, ATTENDE ILSOCCORSO SANITARIO

ALLE SQUADRE

ESTERNOINTERNO

AVVISA PORTINERIA(Int. 243)

EMERGENZA (118)- Nome e Cognome

- Tipo di evento(incidente, malore, ecc.)

- Luogo dell'evento (Via, numero, Città)

- N° Persone coinvolte- Condizioni Apparenti (respira male, incosciente,

confuso)- N° di Telefono da dove

si chiama

DA RISULTATOPOSITIVO IMMEDIATO

CONTATTA C.E. PER FARE RAPPORTO

C.E. ANALIZZA ACCADUTO E PREPARA

RAPPORTO

SOCCORSO SANITARIO ALL'INGRESSO E L'ACCOMPAGNA

SUL LUOGO DELL'INFORTUNIO / INCIDENTE

FINE EMERGENZA

PRIMO SOCCORSO (Art. 45)

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,

sentito il M.C. ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di

t d t d ll lt t li emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti

con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attivita', al numero dei individuati in relazione alla natura dell attivita , al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal

D.M. 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

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Per. Ind. Luigi Soardo 30 /11/2009 e 14/12/2009

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

ADEMPIMENTI (D.M. 388/2003)Art. 1. - Classificazione delle aziende1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attivita' svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi:

GRUPPO A

I II III

GRUPPO B

Aziende o unità produtt. con attivita' ind., soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, D.Lgs. 334/99, centrali termoelettriche, imp. e laboratori nucleari aziende estrattive ed altre attivita' minerarie, lavori in sotterraneo , aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni

I

Aziende o unità produtt. con oltre 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dic. di ciascun anno.

II

Aziende o unità produtt. con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura

III

aziende o unità produtt. con 3 o piu' lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

GRUPPO B GRUPPO C

aziende o unità produtt. con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

ADEMPIMENTI (D.M. 388/2003)SEZ. NORMATIVA ADEMPIMENTO FREQUENZA

Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun l di l d t t t dit i

ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO(art. 2, c. 1, D.M. 388/2003)

luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata la

costante

PRIM

O SO

CCOR

SO

e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenutib) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

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Per. Ind. Luigi Soardo 30 /11/2009 e 14/12/2009

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

ADEMPIMENTI (D.M. 388/2003)SEZ. NORMATIVA ADEMPIMENTO FREQUENZA

Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun

i iORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO(art. 2, c. 2, D.M. 388/2003)

luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenutib) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare

costante

PRIM

O SO

CCOR

SO

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale

ADEMPIMENTI (D.M. 388/2003)SEZ. NORMATIVA ADEMPIMENTO FREQUENZA

3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, e' aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.

ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO(art. 2, c. 3,4,5, D.M. 388/2003)

4. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, e' tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al D.P.R. 27/3/1992 e s.m.i.

5. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attivita' in luoghi isolati, diversi dalla sede

i d l ità d tti il d t di l ' t t

costante

PRIM

O SO

CCOR

SO

aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

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Per. Ind. Luigi Soardo 30 /11/2009 e 14/12/2009

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

ADEMPIMENTI (D.M. 388/2003)

ConclusioniConclusioni

Non potrà mai essere risolto in modoNon potrà mai essere risolto in modod fi iti ò d

La sicurezza sul lavoro è un “problema” che:La sicurezza sul lavoro è un “problema” che:

definitivo ma può e deve esserecontenuto e controllato con strategie

adeguate e il coinvolgimento ditutti gli attori

Comprende diverse variabili (giuridiche, tecniche, economiche, organizzative, ecc.) Comprende diverse variabili (giuridiche,

tecniche, economiche, organizzative, ecc.) e, quindi, qualunque tipo d’intervento non può assolutamente trascurare

nessuna di queste pena l’inefficacia Non permette l’applicazione di modelli Non permette l’applicazione di modelli nessuna di queste, pena l inefficacia dell’intervento stesso.

Non permette l applicazione di modelli prefabbricati buoni per ogni

occasione ma si deve sempre tenere conto delle specificità di ogni azienda compresa la relativa

filiera .

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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo I

DOMANDE ?

Grazie per l’attenzione