Mod.3-D.Lgs 81/2008- Titolo IX - Sostanze pericolose.pdf
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PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Articolo 221
Campo di applicazione
Il presente decreto determina i requisiti minimi per la protezione deilavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, opossono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo
di lavoro o come risultato di ogni attivit lavorativa che comportila presenza di agenti chimici.
I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti gli agenti
chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salvele disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgonoprovvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decretolegislativo del 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche.
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Art. 222 Definizioni
Agenti chimici: tutti gli elementi o
composti chimici, sia da soli sia nei loromiscugli, allo stato naturale o ottenuti,
utilizzati o smaltiti, compreso losmaltimento come rifiuti, mediantequalsiasi attivit lavorativa, siano essi
prodotti intenzionalmente o no e sianoimmessi o no sul mercato.
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Art. 223
Valutazione dei rischiNella valutazione dei rischi (articolo 28), il datore di lavoro determina,
preliminarmente leventuale presenza di agenti chimici pericolosi sulluogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute deilavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo inconsiderazione in particolare:
le loro propriet pericolose;
le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal
fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi deidecreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successivemodifiche;
Il livello, il tipo e la durata dellesposizione;
le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti,compresa la quantit degli stessi;
I valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cuiun primo elenco riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
Gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
Se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianzasanitaria gi intraprese.
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Ancora sulla valutazione dei rischiNella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali
misure di prevenzione sono state adottate.
Il fornitore o il produttore di agenti chimici pericolosi tenutoa fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulterioriinformazioni necessarie per la completa valutazione del
rischio.
Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e,comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebberoaverla resa superata ovvero quando i risultati della
sorveglianza medica ne mostrino la necessit.
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Art. 224
Misure e principi generali per la prevenzione deirischi
I rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati
o ridotti al minimo mediante le seguenti misure: progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo
di lavoro; fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative
procedure di manutenzione adeguate;
riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebberoessere esposti; riduzione al minimo della durata e dellintensit dellesposizione; misure igieniche adeguate; riduzione al minimo della quantit di agenti presenti sul luogo di
lavoro in funzione delle necessit della lavorazione; metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione,nellimmagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro diagenti chimici pericolosi nonch dei rifiuti che contengono detti
agenti chimici.
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Articolo 225
Misure specifiche di protezione e diprevenzione
Il datore di lavoro, sulla base dellavalutazione dei rischi di cui allarticolo223, provvede affinch il rischio sia
eliminato o ridotto mediante lasostituzione, qualora la naturadellattivit lo consenta, con altri agenti oprocessi che, nelle condizioni di uso, nonsono o sono meno pericolosi per la salute
dei lavoratori.
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Quando la natura dellattivit non consente di eliminare
il rischio attraverso la sostituzione?
In questi casi il datore di lavoro garantisce che il rischio sia
ridotto mediante lapplicazione delle seguenti misure daadottarsi nel seguente ordine di priorit:
progettazione di appropriati processi lavorativi e
controlli tecnici, nonch uso di attrezzature e materialiadeguati;
appropriate misure organizzative e di protezionecollettive alla fonte del rischio;
misure di protezione individuali, compresi i dispositividi protezione individuali, qualora non si riesca aprevenire con altri mezzi lesposizione;
sorveglianza sanitaria dei lavoratori
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Art. 226
Disposizioni in caso di incidenti o diemergenze
Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore dilavoro adotta immediate misure dirette adattenuarne gli effetti ed in particolare, diassistenza, di evacuazione e di soccorso e ne
informa i lavoratori.Il datore di lavoro adotta: misure adeguate per porre rimedio alla
situazione quanto prima. le misure necessarie per approntare sistemi
dallarme e altri sistemi di comunicazionenecessari per segnalare tempestivamente
lincidente o lemergenza.
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Art. 227
Informazione e formazione per ilavoratori
Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i lororappresentanti dispongano di:
Dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulterioriinformazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogodi lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogodi lavoro, quali lidentit degli agenti, i rischi per la sicurezzae la salute, i relativi valori limite di esposizione professionalee altre disposizioni normative relative agli agenti;
formazione ed informazioni su precauzioni ed azioniadeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altrilavoratori sul luogo di lavoro;
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Art. 229 Sorveglianza Sanitaria
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Sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti
agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono aicriteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi,sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.
La sorveglianza sanitaria viene effettuata: prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta
lesposizione;
periodicamente, di norma una volta lanno o con periodicitdiversa decisa dal medico competente con adeguatamotivazione riportata nel documento di valutazione dei rischie resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in
funzione della valutazione del rischio e dei risultati dellasorveglianza sanitaria;
allatto della cessazione del rapporto di lavoro. In taleoccasione il medico competente deve fornire al lavoratore le
eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche daosservare.
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Nel caso in cui allatto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, inun lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera
analoga ad uno stesso agente, lesistenza di effettipregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o ilsuperamento di un valore limite biologico, il medico competenteinforma individualmente i lavoratori interessati ed il datore dilavoro.
In questi casi il datore di lavoro deve: sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma
dellarticolo 223;
sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare oridurre i rischi;
tenere conto del parere del medico competente nellattuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
prendere le misure affinch sia effettuata una visita medicastraordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subitounesposizione simile.
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Art. 230 Cartelle Sanitarie e di Rischio
Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori
sottoposti a sorveglianza sanitariaistituisce edaggiorna la cartella sanitaria (secondo quantoprevisto dallarticolo 25, obblighi del medicocompetente, comma 1, lettera c ) .
Nella cartella di rischio sono, tra laltro, indicati ilivelli di esposizione professionale individualiforniti dal Servizio di Prevenzione e Protezione.
Su richiesta, fornita agli organi di vigilanza copiadella cartella sanitaria.
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Capo IIProtezione da Agenti Cancerogeni e
Mutageni
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Art. 234 DefinizioniAgente Cancerogeno:
1. Una sostanza che risponde ai criteri della classificazione nellecategorie cancerogene 1 o 2 della normativa sullaclassificazione D.lgs. 52/97 (R45 pu provocare il cancro,R49 pu provocare il cancro per inalazione).
2. Un preparato contenente una o pi sostanze di cui al punto1), quando la concentrazione di una o pi delle singolesostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti diconcentrazione per la classificazione di un preparato nelle
categorie cancerogene 1 o 2.
3. Una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegatoXLII, nonch una sostanza od un preparato emessi duranteun processo previsto dall'allegato XLII;
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Allegato XLII
Elenco di sostanze preparati e processi
1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromaticipresenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodottidurante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcoolisopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro.
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Agente Mutageno:
1. Una sostanza che risponde ai criteri relativi allaclassificazione nelle categorie mutagene 1 o 2,stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e
successive modificazioni (R46 pu provocarealterazioni genetiche ereditarie);
2. Un preparato contenente una o pi sostanze di cui al
punto 1), quando la concentrazione di una o pi dellesingole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limitidi concentrazione per la classificazione di unpreparato nelle categorie mutagene 1 o 2.
Art. 234 Definizioni
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Etichettatura e classificazione
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Agenti Cancerogeni
R45 o R49
Categoria 1
Sostanze note per gli effetti sulluomo. Esistono provesufficienti per stabilire un nesso causale fraesposizione e sviluppo di tumori.
Categoria 2Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per
luomo. Esistono elementi sufficienti per ritenereverosimile che lesposizione possa determinarelinsorgere della neoplasia in generale sulla base di:
-adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali
-altre informazioni specifiche.
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Agenti CancerogeniR40
Categoria 3
Sostanze da considerare con sospetto per ipossibili effetti cancerogeni sulluomo per lequali tuttavia le informazioni disponibili nonsono ancora sufficienti per procedere ad unavalutazione soddisfacente. Esistono alcuneprove ottenute da adeguati studi su animaliche non bastano tuttavia per classificare la
sostanza nella categoria 2
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Agenti CancerogeniCategoria 1 e 2
Simbolo: T e Teschio
Frase di Rischio:
R45 (pu provocare il cancro)R49 (pu provocare il cancro per inalazione)
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Categoria 3
Simbolo: Nocivo Xn
Frase di rischio: R40 possibilit di effetticancerogeni - prove insufficienti
Agenti Cancerogeni
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Agenti MutageniR46
Categoria 1
Sostanze note per gli effetti mutageni sulluomo. Esistonoprove sufficienti per stabilire un nesso causale tralesposizione e lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie.
Categoria 2
Sostanze che dovrebbero considerarsi mutagene per luomo.Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che
lesposizione possa provocare lo sviluppo di alterazionigenetiche ereditarie, in generale sulla base di:
- adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali
- altre informazioni specifiche.
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Agenti MutageniR68
Categoria 3
Sostanze da considerare con sospetto per ipossibili effetti mutageni sulluomo per lequali tuttavia le informazioni disponibili nonsono ancora sufficienti per procedere ad una
valutazione soddisfacente.Esistono alcune prove ottenute da adeguatistudi su animali che non bastano tuttavia perclassificare la sostanza nella categoria 2.
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Categoria 1 e 2
Simbolo: T e Teschio
Frasi di rischio: R46 pu provocare alterazioni
genetiche ereditarie
Agenti Mutageni
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Categoria 3
Simbolo: Xn Nocivo
Frasi di rischio: R68 possibilit di effetti
irreversibili
Agenti Mutageni
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Obblighi del datore di lavoroArticolo 235Sostituzione e riduzione
1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno omutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamentepossibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioniin cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e lasicurezza dei lavoratori.
2. Se non tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno ildatore di lavoro provvede affinch la produzione o l'utilizzazione dell'agentecancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purch tecnicamentepossibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non tecnicamente possibile il datore di lavoroprovvede affinch il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al pi bassovalore tecnicamente possibile.
Lesposizione non deve comunque superare il valore limite dellagente stabilitonellallegato XLIII.
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Allegato XLIII Valori limite di
esposizione professionaleNome
Agente
EINECS
(1)
CAS
(2)
Valore limite esposizione
professionale
osservazioni Misure
transitorie
Mg/m3
(3)
Ppm (4)
Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25 (5) 1 (5) Pelle (6) Sino al 31dicembre
2001 il valorelimite di 3
ppm (=9,75
mg/m3)
Cloruro di
vinilemonomer
o
200-831 75-01-4 7,77 (5) 3 (5) - -
Polveri di
legno- - 5,00 (5)
(7)
-- -
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Note alla tabella Allegato XLIII (1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European
Inventory of Existing Chemical Susbstances).
(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.
(3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20 e 101,3 Kpa (corrispondenti a760 mm di mercurio).
(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3).
(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.
(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizionecutanea.
(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di
legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela inquestione .
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Obblighi del Datore di Lavoro Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro
effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni omutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento divalutazione dei rischi (art 236);
Adotta misure protettive di natura (art. 237 e 238) :
Tecnica Organizzativa Procedurale
Effettua per i lavoratori interventi di tipo formativo e informativo (art.239);
Sottopone i lavoratori, interessati alla valutazione di cui allarticolo 236,ad opportuna sorveglianza sanitaria (art. 242);
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Capo III
Protezione dai rischi connessi
allesposizione allamianto
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Art. 246 Campo di applicazione
Fermo restando quanto previsto dalla legge 27marzo 1992, n. 257, le norme del presentedecreto si applicano alle ulteriori attivitlavorative che possono comportare, per i
lavoratori, il rischio di esposizione adamianto, quali manutenzione, rimozionedell'amianto o dei materiali contenenti
amianto, smaltimento e trattamento deirelativi rifiuti, nonch bonifica delle areeinteressate.
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Art. 247 Definizioni
Ai fini del presente titolo il termine amianto
designa i seguenti silicati fibrosi:
l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS
12172-73-5; l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
il crisotilo, n. CAS 12001-29-5; la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.
d d d ll
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Art. 248 Individuazione della presenza
di amianto
Prima di intraprendere lavori di demolizione o dimanutenzione, il datore di lavoro adotta, anchechiedendo informazioni ai proprietari dei locali,ogni misura necessaria volta ad individuare la
presenza di materiali a potenziale contenutod'amianto.
Se vi il minimo dubbio sulla presenza di amiantoin un materiale o in una costruzione, applica ledisposizioni previste dal presente titolo.
A t 249 V l t i d l i hi
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Art. 249 Valutazione del rischio
Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore dilavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente
dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al finedi stabilire la natura e il grado dellesposizione e lemisure preventive e protettive da attuare.
Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazioneogni qualvolta si verifichino modifiche che possonocomportare un mutamento significativo
dell'esposizione dei lavoratori alla polvereproveniente dall'amianto o dai materiali contenentiamianto.
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Art. 250 Notifica
Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore di lavoro presenta unanotifica all'organo di vigilanza competente per territorio.
La notifica comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
ubicazione del cantiere;
tipi e quantitativi di amianto manipolati;
attivit e procedimenti applicati;
numero di lavoratori interessati;
data di inizio dei lavori e relativa durata;
misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.
Il datore di lavoro provvede affinch i lavoratori o i loro rappresentanti abbianoaccesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi l e
2.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possacomportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere provenientedall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.