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    Articolo 180Definizioni e campo di applicazione

    1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si

    intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, levibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, leradiazioni ottiche, le atmosfere iperbariche, di origineartificiale, che possono comportare rischi per la salute e

    la sicurezza dei lavoratori.

    3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti

    disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo1995, n. 230, e sue successive modifiche ed integrazioni.

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    Articolo 182

    Disposizioni miranti ad eliminareo ridurre i rischi

    1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilit di

    misure per controllare il rischio alla fonte, i rischiderivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminatialla fonte o ridotti al minimo.

    2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori

    superiori ai valori limite di esposizione[]. Allorch,nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro inapplicazione del presente Capo i valori limite diesposizione risultino superati, il datore di lavoro adottamisure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei

    valori limite di esposizione[]

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    Capo II

    PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE

    AL RUMORE DURANTE IL LAVORO

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    Articolo 188

    Definizionib) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a

    20 Pa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di

    esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore,definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Siriferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;

    Pi : percentuale di esposizione alli-esima attivit [%]

    Leq : livello di esposizione equivalente della i-esima sorgente [db(A)]

    0,1

    ,8

    010log 10100

    iLeq

    iEX h

    pL

    =

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    Articolo 188Definizioni

    =k

    L

    WEXKDEXLogL ]10

    5

    1[10

    )(1,0

    ,,

    c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio,ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornalieraal rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative diotto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6,

    nota 2.

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    Articolo 189

    Valori limite di esposizione e valori di azione

    1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in

    relazione al livello di esposizione giornaliera alrumore e alla pressione acustica di picco, sono

    fissati a:

    a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX

    = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito

    a 20 Pa);

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    Articolo 189Valori limite di esposizione e valori di azione

    b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX

    = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a

    20 Pa);

    c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX =

    80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a

    20 Pa).

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    Articolo 189Valori limite di esposizione e valori di azione2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attivit

    lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia

    significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, possibilesostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizionee dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera alrumore con il livello di esposizione settimanale a condizioneche:

    a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato daun controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di87 dB(A);

    b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi

    associati a tali attivit.

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    Articolo 190

    Valutazione del rischio1. Nell'ambito di quanto previsto dallarticolo 181, il datore di lavoro

    valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoroprendendo in considerazione in particolare:

    a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogniesposizione a rumore impulsivo;

    b) i valori limite di esposizione e i valori di azione test citati;

    c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori

    particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alledonne in gravidanza e i minori;

    l) la disponibilit di dispositivi di protezione dell'udito con adeguatecaratteristiche di attenuazione

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    Articolo 190Valutazione del rischio

    3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono

    essere adeguati alle caratteristiche del rumore damisurare, alla durata dell'esposizione e ai fattoriambientali secondo le indicazioni delle norme

    tecniche. I metodi utilizzati possono includere lacampionatura, purch sia rappresentativadell'esposizione del lavoratore.

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    Fascia di appartenenza(Classi di Rischio)

    Sintesi delle Misure di prevenzione

    Classe di Rischio 0

    Esposizione 80 dB(A)

    ppeak 135 dB(C)

    Nessuna azione specifica.

    Nel caso in cui il Livello di esposizione sia pari a

    80 dB(A) verr effettuata la Formazione edinformazione in relazione ai rischi provenienti

    dallesposizione al rumore.

    Classe di Rischio 1

    80 < Esposizione < 85 dB(A)

    135 < ppeak < 137 dB(C)

    INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione

    ed informazione in relazione ai

    rischi provenienti dallesposizione al rumore.

    DPI : messa a disposizione dei lavoratori dei

    dispositivi di protezione individuale delludito.

    VISITE MEDICHE : solo su richiesta dellavoratore o qualora il medico competente ne

    confermi lopportunit

    CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE

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    Classe di Rischio 2

    85 Esposizione 87 dB(A)

    137 ppeak 140 dB(C)

    INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione

    ed informazione in relazione ai rischi

    provenienti dallesposizione al rumore; adeguata

    informazione e formazione sull'uso corretto delleattrezzature di lavoro in modo da ridurre al

    minimo la loro esposizione al rumore

    DPI : Scelta di DPI dell'udito che consentano di

    eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al

    minimo, previa consultazione dei lavoratori o deiloro rappresentanti. Il datore di Lavoro

    esige che vengano indossati i DPI delludito.

    VISITE MEDICHE : Obbligatorie

    Classe di Rischio 3

    Esposizione > 87 dB(A)ppeak > 140 dB(A)

    INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazioneed informazione in relazione ai rischi provenienti

    dallesposizione al rumore; adeguata

    informazione e formazione sull'uso corretto delle

    attrezzature di lavoro in modo da ridurre al

    minimo la loro esposizione al rumore

    DPI : Imposizione dellobbligo di indossare DPI

    delludito in grado di abbassare

    lesposizione al di sotto del valore limite.

    VISITE MEDICHE : Obbligatorie

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    Articolo 192

    Misure di prevenzione e protezione

    1. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimomediante le seguenti misure:

    a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizioneal rumore;

    b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro dasvolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualit di

    rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi airequisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto di limitarel'esposizione al rumore;

    c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;

    d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzaturedi lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;

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    Articolo 192

    Misure di prevenzione e protezione

    g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione dellavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensitdell'esposizione e ladozione di orari di lavoro appropriati, consufficienti periodi di riposo.

    3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad unrumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicatida appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e laccessoalle stesse limitato, ove ci sia tecnicamente possibile e

    giustificato dal rischio di esposizione.

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    \Articolo 193

    Uso dei dispositivi di protezione individuali

    1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possonoessere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui allarticolo

    192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per ludito conformialle disposizioni contenute nel Titolo III, Capo II, e alle seguenticondizioni:

    a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione ildatore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi diprotezione individuale dell'udito;

    c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono dieliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previaconsultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;

    d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale delludito.

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    Articolo 193Uso dei dispositivi di protezione individuali

    2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodottadai dispositivi di protezione individuale dell'uditoindossati dal lavoratore solo ai fini di valutarelefficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite

    di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'uditosono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se,correttamente usati, mantengono un livello di rischiouguale od inferiore ai livelli inferiori di azione.

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    Articolo 194Misure per la limitazione dellesposizione

    1. Fermo restando lobbligo del non superamento dei

    valori limite di esposizione, se, nonostante ladozionedelle misure prese in applicazione del presente Capo, siindividuano esposizioni superiori a detti valori, il datoredi lavoro:

    a) adotta misure immediate per riportare l'esposizioneal di sotto dei valori limite di esposizione;

    b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;

    c) modifica le misure di protezione e di prevenzione perevitare che la situazione si ripeta.

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    Articolo 196

    Sorveglianza sanitaria

    1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i

    lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori

    superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata

    periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicit

    diversa decisa dal medico competente, con adeguata

    motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi

    e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in

    funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza,

    con provvedimento motivato, pu disporre contenuti e

    periodicit della sorveglianza diversi rispetto a quelli

    forniti dal medico competente.

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    Articolo 196Sorveglianza sanitaria

    2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1

    estesa ai lavoratori esposti a livelli

    superiori ai valori inferiori di azione, su loro

    richiesta e qualora il medico competente ne

    confermi lopportunit

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    CAPO III

    PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI

    ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

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    Articolo 199Campo di applicazione

    1. Il presente Capo prescrive le misure per la tutela

    della salute e della sicurezza dei lavoratori che

    sono esposti o possono essere esposti a rischi

    derivanti da vibrazioni meccaniche.

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    Articolo 200

    Definizioni1. Ai fini del presente Capo, si intende per:

    a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le

    vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistemamano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per lasalute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbivascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;

    b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazionimeccaniche che, se trasmesse al corpo intero,comportano rischi per la salute e la sicurezza dei

    lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;

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    Articolo 200

    Definizioni

    c) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema

    mano-braccio A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo,ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per unagiornata lavorativa nominale di otto ore;

    d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpointero A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato,delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativanominale di otto ore.

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    Articolo 201

    Valori limite di esposizione e valori dazione

    Ai fini del presente Capo, si definiscono i seguenti valori

    limite di esposizione e valori di azione.1. Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:a) il valore limite di esposizione giornaliero,

    normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore,

    fissato a 5 m/s-2; mentre su periodi brevi pari a 20m/s2;b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un

    periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione,

    fissato a 2,5 m/s-2.

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    Articolo 201

    Valori limite di esposizione e valori dazione

    2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:a) il valore limite di esposizione giornaliero,

    normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, fissato a 1,0 m/s-2; mentre su periodi brevi pari a 1,5m/s-2;

    b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a unperiodo di riferimento di 8 ore, fissato a 0,5 m/s-2.3. Nel caso di variabilit del livello di esposizione

    giornaliero va considerato il livello giornaliero

    massimo ricorrente.

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    Tabella riassuntiva

    Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

    Livello d'azione giornaliero diesposizione

    A(8) = 2,5 m/s2

    Valore limite giornaliero di esposizioneA(8) = 5 m/s2

    Vibrazioni trasmesse al corpo intero

    Livello d'azione giornaliero diesposizione

    A(8) = 0,5 m/s2

    Valore limite giornaliero di esposizioneA(8) = 1,0 m/s2

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    Articolo 202Valutazione dei rischi

    1. Nell'ambito di quanto previsto dallarticolo 181, il

    datore di lavoro valuta e, quando necessario,misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui ilavoratori sono esposti.

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    Articolo 202

    Valutazione dei rischi2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche pu essere

    valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro

    specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sullaprobabile entit delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi diattrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili pressobanche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalleinformazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature.Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiedel'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologiaappropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.

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    Articolo 202

    Valutazione dei rischi

    5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore dilavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:

    a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogniesposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;

    c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza deilavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare

    riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei

    lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazionimeccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altreattrezzature;

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    Articolo 202

    Valutazione dei rischi

    f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre ilivelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;

    g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazionitrasmesse al corpo intero al di l delle ore lavorative, in localidi cui responsabile;

    h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature,il bagnato, lelevata umidit o il sovraccarico biomeccanicodegli arti superiori e del rachide;

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    METODICHE DI VALUTAZIONE

    DEI RISCHI: PRINCIPI GENERALI

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    Calcolo di A(8) per esposizione a vibrazioni prodotte da

    differenti tipologie di utensili e/o condizioni operative

    Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di

    impiego di pi utensili vibranti nell'arco della giornata lavorativa, o nel caso

    dell'impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l'esposizione

    quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sar ottenuta mediante l'espressione:

    dove:A8i: A(8) parziale relativo all'operazione i-esima

    A8i = A(wsumi)

    Tei:Tempo di esposizione relativo alla operazione i-esima (ore)A(wsumi): A(wsum) associata all'operazione i-esima

    2

    1

    1

    2 ])8([)8( ==N

    i iAA

    8

    Tei

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    Vibrazioni trasmesse al corpo interoLa valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si

    basa principalmente sulla determinazione del valore di esposizione giornalieranormalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei

    valori numerici dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate infrequenza, determinati sui tre assi ortogonali:

    1.4 * a wx ,1.4*awy, awz

    secondo la formula di seguito riportata:A(8) = A(wmax) * (Te/8)

    1/2

    Te: Durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni (ore)

    A(wmax) : Valore massimo tra 1.4 * a wx; 1.4 * awy; awz (per una persona seduta)

    awx; a wy ; a wz: Valori r.m.s dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2

    ) lungogli assi x, y, z (ISO 2631-1: 1997)

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    Calcolo di A(8) per esposizione a vibrazioni prodotte da

    differenti tipologie di macchine e/o condizioni operative

    Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di

    impiego di pi macchinari nell'arco della giornata lavorativa, o nel caso dell'impiego

    di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l'esposizione quotidiana

    a vibrazioni A(8), in m/s2, sar ottenuta mediante l'espressione:

    dove:A8i: A(8) parziale relativo all'operazione i-esima

    A8i = A(wmaxi) *

    Tei:Tempo di esposizione relativo alla operazione i-esima (ore)A(wmaxi): A(wmax) associata all'operazione i-esima

    2

    1

    1

    2 ])8([)8( ==N

    i iAA

    8

    Tei

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    Articolo 204

    Sorveglianza sanitaria

    1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valorid'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La

    sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma unavolta l'anno o con periodicit diversa decisa dal medicocompetente con adeguata motivazione riportata neldocumento di valutazione dei rischi e resa nota airappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzionedella valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, conprovvedimento motivato, pu disporre contenuti eperiodicit della sorveglianza diversi rispetto a quelli fornitidal medico competente.