DIRITTO COMMERCIALE vol2 (137pag + 92 DOMANDE d'esame + SCHEMI per il ripasso): Diritto della...

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PASA DIRITTO DELLA SOCIETÀ AGEVOLA, ACCELERA E SEMPLIFICA LO STUDIO PER L’ESAME DI DIRITTO COMMERCIALE AGGIORNATO AL: D.L. 24/06/2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11/08/2014, N. 116 (DECRETO CRESCITA RENZI) 2 Palumbo Leonardo – Sacco Domenico

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PASA DIRITTO DELLA

SOCIETÀ

AGEVOLA, ACCELERA E SEMPLIFICA LO STUDIO PER L’ESAME DI DIRITTO COMMERCIALE

AGGIORNATO AL:D.L. 24/06/2014, N. 91,CONVERTITO, CONMODIFICAZIONI, DALLA L. 11/08/2014, N. 116 (DECRETO CRESCITA RENZI)

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Palumbo Leonardo – Sacco Domenico

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Indice

Premessa ....................................................................................................................................................... I Condizioni d’uso ............................................................................................................................................II I 7 passi per l’apprendimento .......................................................................................................................III Abbreviazioni ............................................................................................................................................... IV

Capitolo 1 Le Società ....................................................................................................................................1

1. Requisiti essenziali del contratto di società ..........................................................................................12. Tipi di società .........................................................................................................................................2

Capitolo 2 Società Semplice ..........................................................................................................................4

1. Disposizioni generali ..............................................................................................................................42. Rapporti tra i soci ...................................................................................................................................4

2.1 Conferimenti ....................................................................................................................................4 2.2 Amministrazione ..............................................................................................................................5 2.3 Diritto dei soci ..................................................................................................................................6

3. Rapporto coi terzi ..................................................................................................................................73.1 Rappresentanza della società ..........................................................................................................7 3.2 I creditori sociali e personali ............................................................................................................7

4. Scioglimento della società .....................................................................................................................84.1 Cause di scioglimento ......................................................................................................................8 4.2 Liquidazione .....................................................................................................................................9

5. Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio ........................................................... 105.1 Morte del socio ............................................................................................................................. 10 5.2 Recesso del socio .......................................................................................................................... 10 5.3 Esclusione del socio ...................................................................................................................... 11 5.4 Caso particolare ............................................................................................................................ 12 5.5 Liquidazione della quota e responsabilità del socio uscente ....................................................... 12

Capitolo 3 Società in Nome Collettivo (Snc) .............................................................................................. 13

1. Disposizioni generali ........................................................................................................................... 131.1 SNC regolare ed irregolare ........................................................................................................... 13 1.2 Divieto di concorrenza .................................................................................................................. 14 1.3 Riduzione del capitale sociale ....................................................................................................... 15 1.4 Proroga e cancellazione della società ........................................................................................... 15

Capitolo 4 Società in Accomandita Semplice (Sas)................................................................................... 17

1. Disposizioni generali ........................................................................................................................... 172. Scioglimento della S.a.s. ..................................................................................................................... 18

Capitolo 5 Società per Azioni (S.P.A.) ....................................................................................................... 19

1. Disposizioni generali ........................................................................................................................... 192. Atto costitutivo ................................................................................................................................... 203. Costituzione per pubblica sottoscrizione ........................................................................................... 21

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5. Condizione per la costituzione ........................................................................................................... 246. Iscrizione della società ........................................................................................................................ 257. Nullità della società ............................................................................................................................ 26

Capitolo 6 Le Azioni ................................................................................................................................... 27

1. Disposizioni generali ........................................................................................................................... 272. Azioni ordinarie .................................................................................................................................. 283. Categorie di azioni .............................................................................................................................. 294. Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni .......................................................................................... 305. Circolazione delle azioni ..................................................................................................................... 31NOZIONE DI GIRATA ............................................................................................................................... 32

5.1 Limiti della circolazione delle azioni ............................................................................................. 32

Capitolo 7 Gruppi di Società ..................................................................................................................... 33

NOZIONE DI SOCIETÀ CONTROLLATA E COLLEGATA .............................................................................. 33 1. Disposizioni generali ........................................................................................................................... 332. Responsabilità..................................................................................................................................... 353. Pubblicità ............................................................................................................................................ 35

Capitolo 8 Disciplina delle Azioni Proprie ................................................................................................. 36

1. Introduzione ....................................................................................................................................... 362. Azioni proprie ..................................................................................................................................... 363. Altre operazioni sulle proprie azioni................................................................................................... 38

Capitolo 9 Assemblea ................................................................................................................................ 39

1. Assemblea ordinaria ........................................................................................................................... 392. Assemblea straordinaria ed assemblea speciale ................................................................................ 403. Iter assembleare ................................................................................................................................. 40

Capitolo 10 Amministrazione .................................................................................................................... 49

1. Amministrazione ................................................................................................................................. 492. Nomina, sostituzione e cessazione degli amministratori ................................................................... 503. Validità delle delibere degli amministratori e compenso .................................................................. 514. Divieto di concorrenza ed azione di responsabilità ............................................................................ 524.1 Divieto di concorrenza ...................................................................................................................... 52 4.2 Azione di responsabilità ................................................................................................................... 54 5. Direttori generali ................................................................................................................................ 56

Capitolo 11 Collegio Sindacale ................................................................................................................... 57

1. Sintesi ................................................................................................................................................. 57

Capitolo 12 Sistema Dualistico e Monistico ............................................................................................. 60

1. Sintesi ................................................................................................................................................. 60

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Capitolo 13 Revisione Legale dei Conti ...................................................................................................... 61

1. Revisione legale .................................................................................................................................. 61

Capitolo 14 I Libri Sociali ........................................................................................................................... 62

1. Libri sociali obbligatori ........................................................................................................................ 622. Bilancio ............................................................................................................................................... 633. Bilancio in forma abbreviata e il bilancio consolidato di gruppo ....................................................... 65

Capitolo 15 Le Obbligazioni....................................................................................................................... 67

2. Emissione e limiti all’emissione di obbligazioni .................................................................................. 683. Contenuto delle obbligazioni .............................................................................................................. 684. Assemblea degli obbligazionisti .......................................................................................................... 69

Capitolo 16 Le Modificazioni dello Statuto ............................................................................................... 70

1. Disposizione generali .......................................................................................................................... 702. Diritto di recesso ................................................................................................................................. 703. Aumenti di capitale sociale ................................................................................................................. 724. Riduzione del capitale sociale ............................................................................................................. 734.1 Riduzione volontaria ......................................................................................................................... 73

4.2 Riduzione per perdite ................................................................................................................... 74

Capitolo 17 Patrimoni Destinati ad uno Specifico Affare ........................................................................ 75

1. Disposizioni generali ........................................................................................................................... 752. Finanziamento destinato ad uno specifico affare .............................................................................. 753. Patrimonio destinato .......................................................................................................................... 76

Capitolo 18 Società a responsabilità limitata (SRL) .................................................................................. 77

1. Caratteri distintivi ............................................................................................................................... 772. Costituzione ........................................................................................................................................ 78

2.1 Costituzione di una Srl semplificata.............................................................................................. 78 3. Conferimenti delle quote ................................................................................................................... 79

3.1 Disposizioni generali ..................................................................................................................... 79 3.2 Recesso del socio .......................................................................................................................... 80

4. Amministrazione e controllo della società ......................................................................................... 815. Lе decisioni dei soci ............................................................................................................................ 846. Le modificazioni dell’atto costitutivo ................................................................................................. 86

Capitolo 19 Società in Accomandita per Azioni (S.A.P.A.) ....................................................................... 88

1. Disposizioni generali ........................................................................................................................... 88

Capitolo 20 Società Cooperative ................................................................................................................ 89

1. Disposizioni generali ........................................................................................................................... 892. Costituzione ........................................................................................................................................ 92

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3. Gli organi sociali .................................................................................................................................. 944. Riserve, ristorni, diritto agli utili ......................................................................................................... 955. Gruppo cooperativo paritetico ........................................................................................................... 966. Trasformazione e scioglimento della cooperativa.............................................................................. 967. Controlli .............................................................................................................................................. 97

Capitolo 21 Scioglimento delle Società di Capitali ................................................................................... 98

1. Disposizioni generali ........................................................................................................................... 98

Capitolo 22 Trasformazione, Fusione e Scissione .................................................................................. 100

1. TRASFORMAZIONE ........................................................................................................................... 1001.1 Nozioni e limiti ............................................................................................................................ 100

2. Fusione ............................................................................................................................................. 1022.1 Nozioni e distinzioni.................................................................................................................... 102

3. SCISSIONE ......................................................................................................................................... 1063.1 Nozione e forme ......................................................................................................................... 106

Capitolo 23 Controlli Esterni ................................................................................................................... 108

1. Il sistema di controlli esterni sulle S.p.A. .......................................................................................... 1082. Il controllo giudiziario sulla gestione delle S.p.A. ............................................................................. 1083. Ruolo della CONSOB ......................................................................................................................... 108

Capitolo 24 Società Europea ................................................................................................................... 109

1. Disposizioni generali ......................................................................................................................... 1092. La società Cooperativa Europea ....................................................................................................... 111

Domande .................................................................................................................................................. 113

Schemi per il ripasso ................................................................................................................................ 117

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Premessa

Ti manca l’esame di Diritto Commerciale? Anche tu (come noi) lo hai lasciato alla fine del tuo percorso di studio, convinto che, tolti tutti gli esami, potrai dedicarti con maggiore impegno a quest’ultimo scoglio? Già ti spaventa solo sentirlo nominare? Il tuo professore è spietato? È inutile che continui a leggere/decifrare la stessa pagina da ore e ore e a passare le nottate sui libri. Il tempo scorre e l’esame si avvicina. Finché non farai qualcosa, ti persuaderai dall’idea che non riuscirai mai ad imparare, ricordare e ripetere, ma soprattutto a capire tutti gli argomenti e in tempo. Il DIRITTO COMMERCIALE - PASA è la soluzione al tuo problema!!!

Siamo Leonardo e Domenico, laureati in Economia Aziendale, con svariate esperienze nell’affrontare esami e una maniacale voglia di ottimizzare l’apprendimento: studiare in poco tempo e riscontrare brillanti risultati. Abbiamo deciso di pubblicare il DIRITTO COMMERCIALE - PASA, per rendere più scorrevole e chiaro lo studio del Diritto Commerciale e liberare lo studente dalla mole di studio. Infatti, molti studenti già ne hanno fatto uso.

I libri sono stati realizzati seguendo l’indice dell’ultimissima versione del Campobasso (8 ver) e gli argomenti sono stati chiariti ed esplicati prendendo spunto dal Codice Civile Commentato 2013 integrandolo con codici superiori, sentenze della cassazione, legge sull'artigianato e legge fallimentare esplicata. Inoltre l’intero testo è stato aggiornato al Decreto CRESCITA RENZI, D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11/08/2014, n. 116.

Il DIRITTO COMMERCIALE - PASA è tutto ciò che bisogna sapere per superare l’esame e come tale:

• agevola la lettura, data dal suo lessico chiaro e scorrevole;• accelera lo studio degli argomenti, che sono stati riordinati racchiudendo le parti

essenziali;• semplifica la memorizzazione e il ripasso poiché contiene paragrafi, sotto paragrafi, diversi

punti di elenco, parole in risalto e uno spazio per ogni pagina dove poter annotare le parolechiavi indispensabili per la creazione di una mappa mentale per il ripasso.

Se hai pensato di affidarti ad un colpo di fortuna, al tuo santino ad una bambola vudù o a qualsiasi altro rito scaramantico, sei sulla strada sbagliata! Il fatto che i concetti sono astrusi, confusi e ambigui non giustifica l’utilizzo di suddetti mezzi.

Non tentennare più, passa subito all’azione! Per superare brillantemente il tuo esame, metti ordine e fai chiarezza sul diritto commerciale: studia sul PASA.

I

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L o studio del diritto in generale deve essere

fatto dal codice civile e dalle leggi.

Questo studio risulta ostico,

in quanto bisogna conoscere molti termini

tecnici, alcuni dei quali riassumono concetti

alquanto complessi e inoltre alcuni articoli

rimandano ad altri articoli.

Col PASA molti di questi termini tecnici

vengono spiegati in modo esaustivo ed il

“rimbalzo” degli articoli viene risistemato in

maniera logica e riassuntiva, in maniera tale

che la lettura/studio risulterà lineare, fluida,

comportando riduzioni nel tempo di studio e

un maggior apprendimento per lo studente.

Leonardo Palumbo

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Cap 5 Società per azioni PASA vol 2 - Diritto delle società

CAPITOLO 5 SOCIETÀ PER AZIONI (S.P.A.)

1. Disposizioni generali

La S.p.A. è una società di capitali, cioè si caratterizza per un’autonomia patrimoniale perfetta,

vale a dire che il patrimonio della società è separato da quello dei soci: ciò le consente di avere

personalità giuridica. Quindi i soci non sono costretti a fronteggiare personalmente, col proprio

patrimonio, i debiti societari, ma perderanno esclusivamente quanto conferito.

In caso d’insolvenza della S.p.A., per le obbligazioni sorte nel periodo in cui le azioni sono

appartenute ad una sola persona (c.d. one man company o azionista unico), questa risponde

illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto

dall’art. 2342 *nomenclato conferimenti+ o fin quando non sia stata attuata la pubblicità presso il

R.I. per le società unipersonali, costituite o sopravvenute. Qualora la S.p.A. sia costituita con atto

unilaterale il socio unico dovrà versare l’intero capitale; mentre se diventa tale nel corso della

propria esistenza, il socio unico è obbligato, qualora i conferimenti non siano stati versati per

intero, ad effettuarli nel termine massimo di 90 giorni.

Sono società che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio le società con azioni quotate in

mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante. Le stesse norme che

disciplinano le S.p.A. non quotate vengono applicate in quanto compatibili alle S.p.A. che fanno

ricorso al mercato di capitale di rischio. La CONSOB stabilisce con regolamento i criteri per

individuare le società per azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

Art. 2326 c.c.: «La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere

l’indicazione di S.p.A.». La denominazione sociale assolve contemporaneamente ad una duplice

funzione, quella di contraddistinguere il soggetto di diritto (c.d. Nomen) sia l’attività

imprenditoriale esercitata attraverso la società stessa (Ditta).

Art. 2327 c.c.: «La S.p.A. deve costituirsi con un capitale non inferiore a 50.000 € 1».

Il limite del capitale sociale è posto a garanzia dei terzi che intrecciano rapporti con la S.p.A. ed è

stato abbassato, rispetto al vecchio limite di 120.000€, per il rilancio e lo sviluppo delle imprese,

dal c.d. DECRETO CRESCITA Renzi.

1 Art. così modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

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2. Atto costitutivo

(Vedi schema di ripasso a fine libro). Dal disposto dell’art. 2328 c.c. si ricava che la società può

essere costituita per atto unilaterale o per contratto, quest’ultimo caso secondo 2 metodi:

formulazione simultanea, ove tutti i soci partecipano contemporaneamente; pubblica

sottoscrizione (vedi pag 21) . I requisiti sostanziali dell’atto costitutivo sono:

1) «il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di

costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e gli eventuali promotori,

nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi». Quindi la qualifica di socio

può essere assunta sia da persone fisiche che persone giuridiche.

2) «la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi

secondarie».

3) «l'attività che costituisce l'oggetto sociale». Per oggetto sociale s’intende il programma

dell’attività economica per la cui realizzazione la società è costituita. In sintesi è l'attività

economica di natura commerciale e non, per cui l'esercizio in comune viene costituita la

società. Gli atti estranei all’oggetto sociale posti in essere dagli amministratori sono

inefficaci ed inopponibili ai terzi in buona fede, sempreché la società ratifica o autorizzi

preventivamente tali atti. Gli atti neutri non possono essere ritenuti estranei all’oggetto

sociale. L’oggetto sociale costituisce un limite al potere rappresentativo degli

amministratori, i quali non possono operare in qualsiasi settore economico, ma devono

rispettare la scelta del settore in cui rischiare il capitale fatta dai soci. Quindi se una

S.p.A. ha come oggetto sociale la raccolta del risparmio ed esercizio del credito, non può

esercitare contemporaneamente anche l’attività agricola.

4) «l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato». Alla sottoscrizione dell’atto

costitutivo deve essere versato il 25% dei conferimenti in denaro.

5) «il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le

modalità di emissione e circolazione»;

6) «il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura», questo punto verrà

approfondito quando si parlerà della disciplina dei conferimenti.

7) «i criteri di ripartizione degli utili»;

8) «i benefìci eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori»;

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Cap 5 Società per azioni PASA vol 2 - Diritto delle società

9) «il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri,

indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società». Per quanto riguarda il

sistema di amministrazione adottato si distinguono 3 modelli di governo: Sistema

tradizionale; Sistema dualistico; Sistema monistico. (Verranno analizzati a pag 60).

10) «il numero dei componenti il collegio sindacale»;

11) «la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di

sorveglianza e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale

dei conti ».

12) «l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico

della società». Di solito si conteggiano le spese notarili e quelle d’iscrizione nel R.I., le

tasse ecc…

13) «la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il

periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno,(salvo preavviso di almeno 180

giorni), decorso il quale il socio potrà recedere».

L’atto costitutivo consiste nella manifestazione di volontà delle parti aventi lo scopo di creare la

società. Lo statuto contiene le regole di funzionamento della società alle quali i soci e gli

organismi sociali devono obbedire. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e

quelle dello statuto prevalgono le seconde.

3. Costituzione per pubblica sottoscrizione

Tale fattispecie di costituzione avviene ad iniziativa di alcuni soci promotori a cui segue la

successiva adesione degli altri soggetti interessati (aderenti). I soci fondatori invece possono

sottoscrivere l’atto costitutivo sia in caso di costituzione per pubblica sottoscrizione sia

simultanea. I soci promotori, estranei al contratto sociale, realizzano il programma della futura

S.p.A. e lo sottopongono a pubblico dominio, dopo averlo depositato presso un notaio, firmato

ed autenticato, invitando i terzi a sottoscriverlo. Il programma indica:

L’oggetto e il capitale sociale della società;

Le disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto;

La partecipazione che i promotori si riservano sugli utili;

Il termine per stipulare l’atto costitutivo.

Il programma viene reso pubblico affinché siano sottoscritte le azioni mediante o scrittura

privata autenticata o atto pubblico.

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Cap 5 Società per azioni PASA vol 2 - Diritto delle società

I promotori devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore a 30 giorni per

effettuare il versamento dei conferimenti. Se gli aderenti vengono meno ai loro impegni, i

sottoscrittori possono:

Agire contro i sottoscrittori morosi per ottenere i versamenti dovuti;

Svincolarli dall’obbligazione assunta, nel qual caso non potrà procedersi alla

costituzione della società prima che siano collocate le azioni che i medesimi avevano

sottoscritte.

Si passa così, entro 20 giorni, alla convocazione dell’assemblea dei sottoscrittori che avrà il

compito di procedere alla costituzione della società. L'assemblea dei sottoscrittori:

1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società;

2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto;

3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori e

fondatori, a titolo di compenso, nel limite della partecipazione non superiore

complessivamente a 1/10 degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo

massimo di 5 anni. In ogni caso essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro

beneficio.

4) nomina gli amministratori, ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza

e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori. Ciascun

sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la

validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tuttavia

per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i

sottoscrittori. I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte

per costituire la società. La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a

rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della

società o siano state approvate dall'assemblea. Se per qualsiasi ragione la società non si

costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni. I promotori sono

solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi:

1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la

costituzione della società;

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Cap 5 Società per azioni PASA vol 2 - Diritto delle società

2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata

dell’esperto nominato dal Tribunale;

3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della

società.

Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.

4. Conferimenti

Si possono conferire: denaro; beni in natura e crediti; prestazioni accessorie.

Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti, chi li conferisce deve presentare la relazione

giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente:

la descrizione dei beni o dei crediti conferiti;

l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della

determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo. In nessun caso il

valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale

del capitale sociale.

i criteri di valutazione seguiti.

La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo. L'esperto risponde dei danni causati alla

società, ai soci e ai terzi. Gli amministratori devono, nel termine di 180 giorni dall’iscrizione della

società, controllare le valutazioni contenute nella relazione e, se sussistano fondati motivi,

devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state

controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare

depositate presso la società. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di

oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente

ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte, potendo l'atto costitutivo

prevedere che, per effetto dell'annullamento delle azioni, si determini una loro diversa

ripartizione tra i soci della riduzione. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in

danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento,

qualora sia possibile in tutto o in parte in natura.

Nel caso di conferimento di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario non è richiesta

la relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale se il valore ad essi attribuito ai fini

della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore:

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Cap 5 Società per azioni PASA vol 2 - Diritto delle società

al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati

regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.

al fair value (c.d. valore equo) iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel

quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione

legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni

oggetto del conferimento. Per fair value s’intende il criterio capace di esprimere il

potenziale valore di un elemento patrimoniale, in maniera indipendente ed oggettiva,

tenendo in considerazione sia le condizioni di mercato sia le specifiche peculiarità

dell'elemento oggetto di valutazione.

al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei

mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la

valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto indipendente

abilitato.

La documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti deve essere allegata

all’atto costitutivo.

Posta l’inammissibilità del conferimento di prestazioni d’opera o di servizi, nell’atto costitutivo

può essere stabilito che il socio si obblighi, oltre a versare il conferimento, a fornire prestazioni

di carattere accessorio non rappresentante da somme di denaro. Lo stesso atto costitutivo ne

specificherà il contenuto, la durata, le modalità e il compenso. Le prestazioni accessorie devono

evincersi dal certificato azionario e le azioni alle quali è connesso l’obbligo:

devono essere nominative;

non possono essere trasferite senza il consenso di tutti gli amministratori.

5. Condizione per la costituzione

Per procedere alla costituzione della S.p.A. è necessario che:

a) sia rispettata la disciplina dei conferimenti;

b) sussistano le autorizzazioni governative e le condizioni richieste da leggi speciali;

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Cap 5 Società per azioni PASA vol 2 - Diritto delle società

c) sia sottoscritto per l’intero il capitale sociale, cioè devono essere versati interamente i

conferimenti necessari per la costituzione del capitale sociale. Accede spesso che, per

costituire la società, sia necessario versare il 25% dei conferimenti in denaro, e, a

costituzione avvenuta, gli amministratori provvederanno ad effettuare il “richiamo” dei

centesimi mancanti, imponendo ai soci di eseguire la parte restante del conferimento.

Qualora il socio non dovesse adempiere al “richiamo”, ancorché trascorsi 15 giorni dalla

pubblicazione della diffida in Gazzetta Ufficiale, gli stessi amministratori offriranno le

azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non

inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le

azioni a rischio e per conto del socio (c.d. vendita in danno) a mezzo di una banca o di

un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati. Qualora la

vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono

dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei

maggiori danni. Se le azioni non vendute non possono essere rimesse in circolazione

entro l’anno in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte

con la corrispondente riduzione del capitale sociale. Non è più previsto che il

versamento del capitale sociale avvenga presso un istituto di credito.

6. Iscrizione della società

Il notaio, dopo aver redatto l’atto costitutivo, deve depositarlo entro 20 giorni presso l'ufficio del

R.I. allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste per la

costituzione di una S.p.A. In tale occasione il notaio verifica la c.d. legittimità sostanziale della

società, a pena di gravi sanzioni a suo carico, invece l’ufficio del R.I. controlla la c.d. legittimità

formale, che verifica la mera regolarità formale della documentazione depositata.

Dall’art. 2331 c.c. si desumono gli effetti dell’iscrizione dell’atto costitutivo, infatti con

l'iscrizione nel registro la S.p.A. acquista la personalità giuridica. Per le operazioni compiute in

nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i

terzi coloro che hanno agito. Qualora, successivamente all’iscrizione, la società abbia approvato

(ratificato) un’operazione compiuta anteriormente in suo nome, la società stessa è responsabile

ed è tenuta a rilevare coloro che hanno agito. Il 25% dei conferimenti in denaro non possono

essere consegnati agli amministratori se non provano l’avvenuta iscrizione della società nel R.I.

Se entro 90 giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni e

condizioni previste dalle leggi speciali, l’iscrizione non ha avuto luogo, i conferimenti in denaro

sono restituiti ai sottoscrittori e l’atto costitutivo perde efficacia. Prima dell'iscrizione nel R.I. è

vietata l'emissione delle azioni ed esse, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione, non possono

costituire oggetto di una offerta al pubblico di prodotti finanziari.

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Cap 5 Società per azioni PASA vol 2 - Diritto delle società

7. Nullità della società

La nullità può essere pronunciata per:

mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico. Non è ammessa

la scrittura privata autenticata.

Illiceità dell’oggetto sociale;

Mancanza nell’atto costitutivo di indicazioni riguardanti la denominazione sociale,

l’oggetto sociale, i conferimenti dei soci, l’ammontare del capitale sociale.

Quando la società si è iscritta nel R.I. prima dell’autorizzazione dell’autorità competente,

può essere cancellata dal R.I. in seguito all’istanza dell’autorità presentata al Tribunale.

La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società

dopo l'iscrizione nel R.I. È prevista la possibilità da parte dei soci di sanare il vizio eliminando la

causa che rende nulla la società e, in virtù della pubblicità effettuata nel R.I. dell’avvenuta

sanatoria, si impedisce la dichiarazione di nullità. Qualora non sia possibile compiere tale

sanatoria, la società verrà posta in liquidazione con contestuale nomina dei liquidatori.

La nullità può essere:

Fatta valere da chiunque vi abbia interesse (socio, amministratore, creditore);

Rilevata d’ufficio dal Giudice in sede processuale;

Dichiarata in qualsiasi momento, non sussistendo alcun termine né di decadenza

né di prescrizione.

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Cap 6 Le azioni PASA vol 2 - Diritto delle società

CAPITOLO 6 LE AZIONI

1. Disposizioni generali

La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali,

lo statuto può escludere l'emissione di azioni o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di

legittimazione e circolazione. Se determinato nello statuto, le azioni possono essere emesse:

Con valore nominale, cioè il valore di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del

capitale sociale;

Senza valore nominale, cioè, per calcolare l’entità della partecipazione al capitale

sociale, si deve far riferimento al rapporto tra il numero delle azioni possedute e il

numero delle azioni emesse in totale dalla società.

A prescindere se le azioni sono emesse con o senza valore nominale, a ciascun socio è assegnato

un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non

superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione

delle azioni. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore

all'ammontare globale del capitale sociale.

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari

devono essere esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è

stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari

sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle

obbligazioni da essa derivanti.

Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti: si parla

di azioni ordinarie. I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo

statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente. Finché le azioni non siano interamente

liberate, non possono essere emessi titoli al portatore, questo vale anche per i certificati

provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.

I titoli azionari devono indicare:

1) la denominazione e la sede della società;

2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del R.I. dove la società è iscritta;

3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo

delle azioni emesse, nonché l'ammontare del capitale sociale;

4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate ;

5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.

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Domande PASA vol 2 ‐ Diritto delle società 

DOMANDE 

1. Quali sono i requisiti essenziali del contratto di società?

2. Quali sono i vari tipi di società?

3. Caratteristiche dell’atto costitutivo delle società semplici e la loro eventuale modifica

4. Come possono essere effettuati i conferimenti di una S.S.?

5. Può essere conferita l’opera del socio?

6. Come può essere l’amministrazione di una S.S.?

7. Come si disciplina la revoca degli amministratori?

8. Cosa s’intende per giusta causa di revoca?

9. Quali sono gli obblighi degli amministratori di S.S.?

10. Quali sono i diritti dei soci di S.S.?

11. Cos’è il patto leonino?

12. Quali rappresentanze hanno i soci di S.S. nei confronti dei terzi?

13. Qual è la responsabilità dei soci di S.S. per i debiti societari?

14. Cos’è il beneficio d’escussione?

15. Quali sono le cause di scioglimento di una S.S.?

16. Cosa comporta la liquidazione della S.S.?

17. Come può uscire un singolo socio dalla società nella S.S.?

18. Discutere il caso particolare della S.S.

19. Liquidazione della quota e responsabilità del socio uscente di S.S.?

20. Differenza fra SNC regolare ed irregolare.

21. Esporre il divieto di concorrenza del socio.

22. Riduzione del capitale sociale di una SNC.

23. Proroga e cancellazione di una SNC.

24. In una SAS differenza  tra  socio accomandante e  socio accomandatario e discutere del

relativo divieto d’immistione.

25. Differenza tra società di persone e società di capitali.

26. Com’è l’autonomia patrimoniale nel caso di socio unico di una SPA?

27. Qual è il capitale sociale minimo di una SPA?

28. Come può essere formato l’atto costitutivo di una SPA?

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Schemi per il ripasso PASA vol 2 - Diritto delle società

La costituzione della S.P.A.

Stipulazione del contratto per atto

pubblico

• Per costituzione simultanea (o immediata) - art. 2328 c.c.

• Per pubblica sottoscrizione (o successiva) - art. 2333 c.c.

Deposito dell'atto costitutivo presso

l'ufficio delle imprese

• Se il notaio o gli amministratori non provvedono, pur essendoobbligati per norma, ciascun socio può effettuare il deposito aspese della società

• Termine di 20 giorni

• Per procedere alla costituzione è necessario: 1. che siasottoscitto per intero il capitale sociale, 2. che sia versato pressouna banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro o, nel casodi costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare, 3.che in caso di conferimenti di beni in natura o crediti sia statapresentata la relazione giuridica di stima da un esperto designatodal tribunale,4. che sussistano le autorizzazioni e le atrecondizioni richieste dalla legge per la costituzione.

Iscrizione nel registro delle imprese

• Con l'iscrizione nel R.I. la società acquista la personalità giuridica

• Per le operazioni compiute in nome della società primadell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili ilsocio unico fondatore e tutti i soci che hanno deciso, autorizzatoo consentito il compimento dell'operazione.

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