Diritto Commerciale Luca

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DIRITTO COMMERCIALE Diritto dellʼimpresa INTRODUZIONE Imprenditore = soggetti che esercitano professionalmente attività economica organizzata finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Questa definizione è dovuta alla scelte istituzionali che caratterizzano il nostro sistema politico ed economico. La nostra costituzione riconosce infatti la proprietà privata e la libertà di iniziativa economica. Il nostro paese infatti sceglie un modello di sviluppo economico basato sullʼeconomia di mercato. Tale modello presuppone: - libertà dei privati di dedicarsi a produzione e distribuzione di quanto necessario per il soddisfacimento dei bisogni materiali della collettività e di agire sul mercato secondo la logica del tornaconto individuale; - Libertà di coesistenza di una pluralità di operatori economici e della loro libera competizione sul mercato. Libertà relative legittimate dalla Costituzione. Il fenomeno imprenditoriale è quindi lʼasse portante dello sviluppo economico. Il diritto commerciale è quella parte del diritto privato che ha per oggetto e regola lʼattività e gli atti di impresa. È il diritto privato delle imprese. Il diritto commerciale è una disciplina dinamica, continua ad evolvere. Si sviluppa nellʼepoca medievale, nasce come diritto dei mercanti. Nel 1865 viene emanato il primo codice civile e il codice di commercio. Nel 1882 viene emanato un altro codice di commercio. Nel 1942 viene emanato il codice civile che comprende il codice di commercio. Bisogna interpretare il codice civile con lʼausilio della costituzione. Modifiche importanti dal 1960 per la comunità europea. 1. LʼIMPRENDITORE Imprenditore (art. 2082) = è imprenditore chi esercita professionalmente unʼattività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Secondo il codice civile ci sono diversi tipi di imprese e di imprenditore in base a 3 criteri di selezione: - Per oggetto dellʼimpresa = determina la distinzione tra imprenditore agricolo (art. 2135) e imprenditore commerciale (art. 2195); - Per dimensione dellʼimpresa = determina la distinzione tra piccolo imprenditore (art. 2083) e imprenditore medio-grande; - Per la natura del soggetto che esercita lʼimpresa = determina la distinzione tra impresa individuale, impresa costituita in forma di società e impresa pubblica. Il codice detta un corpo di norme applicabile a tutti gli imprenditori, lo statuto generale dellʼimprenditore. La nozione di imprenditore richiama al concetto economico di imprenditore, ma non vi è piena coincidenza tra nozione economica e nozione giuridica. La nozione economica infatti analizza la funzione svolta dai diversi attori economici e la loro reciproca posizione nel sistema. Nello svolgimento della funzione intermediaria tra chi dispone dei fattori produttivi e chi domanda prodotti e servizi, lʼimprenditore: - ha funzione organizzativa del processo produttivo;

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DIRITTO COMMERCIALEDiritto dellʼimpresa

INTRODUZIONEImprenditore = soggetti che esercitano professionalmente attività economica organizzata finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

Questa definizione è dovuta alla scelte istituzionali che caratterizzano il nostro sistema politico ed economico. La nostra costituzione riconosce infatti la proprietà privata e la libertà di iniziativa economica. Il nostro paese infatti sceglie un modello di sviluppo economico basato sullʼeconomia di mercato. Tale modello presuppone:- libertà dei privati di dedicarsi a produzione e distribuzione di quanto necessario per il

soddisfacimento dei bisogni materiali della collettività e di agire sul mercato secondo la logica del tornaconto individuale;

- Libertà di coesistenza di una pluralità di operatori economici e della loro libera competizione sul mercato.

Libertà relative legittimate dalla Costituzione.

Il fenomeno imprenditoriale è quindi lʼasse portante dello sviluppo economico.

Il diritto commerciale è quella parte del diritto privato che ha per oggetto e regola lʼattività e gli atti di impresa. È il diritto privato delle imprese. Il diritto commerciale è una disciplina dinamica, continua ad evolvere. Si sviluppa nellʼepoca medievale, nasce come diritto dei mercanti. Nel 1865 viene emanato il primo codice civile e il codice di commercio. Nel 1882 viene emanato un altro codice di commercio. Nel 1942 viene emanato il codice civile che comprende il codice di commercio. Bisogna interpretare il codice civile con lʼausilio della costituzione. Modifiche importanti dal 1960 per la comunità europea.

1. LʼIMPRENDITOREImprenditore (art. 2082) = è imprenditore chi esercita professionalmente unʼattività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Secondo il codice civile ci sono diversi tipi di imprese e di imprenditore in base a 3 criteri di selezione:- Per oggetto dellʼimpresa = determina la distinzione tra imprenditore agricolo (art. 2135) e

imprenditore commerciale (art. 2195);- Per dimensione dellʼimpresa = determina la distinzione tra piccolo imprenditore (art.

2083) e imprenditore medio-grande;- Per la natura del soggetto che esercita lʼimpresa = determina la distinzione tra impresa

individuale, impresa costituita in forma di società e impresa pubblica.Il codice detta un corpo di norme applicabile a tutti gli imprenditori, lo statuto generale dellʼimprenditore.

La nozione di imprenditore richiama al concetto economico di imprenditore, ma non vi è piena coincidenza tra nozione economica e nozione giuridica. La nozione economica infatti analizza la funzione svolta dai diversi attori economici e la loro reciproca posizione nel sistema. Nello svolgimento della funzione intermediaria tra chi dispone dei fattori produttivi e chi domanda prodotti e servizi, lʼimprenditore:- ha funzione organizzativa del processo produttivo;

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- Assume su di sé il rischio dʼimpresa, per mancanza di domanda o per la situazione di mercato;

- Ha il potere di acquisire il profitto;I requisiti giuridici minimi necessari e sufficienti che devono ricorrere affinché un soggetto sia esposto alla disciplina dellʼimprenditore sono altri, e si ricavano dallʼart. 2082 c.c:1) lʼimpresa è attività, ossia serie coordinata di atti unificata da una funzione unitaria;2) caratterizzata da uno specifico scopo, produzione o scambio di beni o servizi;3) e da specifiche modalità di svolgimento, ossia organizzazione, economicità,

professionalità.Tali requisiti sono rilevanti ai fini della nozione civilistica di imprenditore, ai fini dellʼapplicazione delle norme del diritto privato che fanno riferimento allʼimpresa e allʼimprenditore. Sono simili ma non uguali ai requisiti fissati da altri settori dellʼordinamento nazionale (es. Legislazione tributaria) o internazionale (es. Legislazione UE).

1. LʼIMPRESA Eʼ ATTIVITAʼLʼimpresa è attività produttiva, finalizzata alla produzione e allo scambio di beni. Si può considerare anche lʼattività di scambio in quanto volta ad incrementare lʼutilità dei beni spostandoli nel tempo e nello spazio. Per qualificare una data attività come produttiva è irrilevante la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati e il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare. È impresa anche la produzione di servizi di natura assistenziale, culturale o ricreativa.Svolgono attività produttiva anche attività di godimento o di amministrazione di determinati beni (salvo lʼattività di mero godimento che non è impresa, perché non da luogo alla produzione di beni o servizi, es. Godere frutti locazione di immobili non è impresa). Esempi di attività di godimento o di amministrazione e di produzione sono: proprietario fondo che lo coltiva, o proprietario immobile che lo adibisce ad albergo, o impiego di proprie disponibilità finanziarie nella compravendita di strumenti finanziari con investimento e speculazione (società di investimento), o lʼattività di concessione di finanziamenti a terzi (società finanziarie). Anche le holdings pure svolgono attività produttiva, esse sono società che hanno per oggetto lʼacquisto e la gestione di partecipazioni di controllo in altre società, con finalità di direzione, di coordinamento e di finanziamento delle loro attività, generando gruppi di società di cui sono a capo. Tutte queste sono attività produttiva, sia se svolte da una società, sia se svolte da persona fisica.

3.1 ORGANIZZAZIONENon è attività senza programmazione e coordinamento della serie di atti in cui essa si sviluppa, senza lʼimpiego coordinato di fattori produttivi (capitale e lavoro).Lʼimpresa deve creare un apparato produttivo stabile e complesso formato da persone e da beni strumentali. Ciò che è essenziale affinché unʼattività produttiva possa dirsi organizzata è:- se si pensa al singolo, allora lʼorganizzazione imprenditoriale può anche essere

organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro intellettuale e/o manuale.- se si pensa allʼattività di finanziamento, non è necessario che ci sia una apparato

strumentale fisicamente percepibile, ma può trattarsi del solo impiego di mezzi finanziari propri o altrui. Ciò che qualifica lʼimpresa è lʼutilizzazione di fattori produttivi e il loro coordinamento da parte dellʼimprenditore per un fine produttivo.

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NB Il lavoro autonomo (idraulici, elettricisti), quindi senza lavoro altrui e senza capitali, è attività dʼimpresa? NO, manca il superamento della soglia dellʼautorganizzazione per essere considerati anche piccoli imprenditori.

3.2 ECONOMICITAʼLʼart. 2082 richiede, oltre allo scopo produttivo dellʼattività, che questo scopo venga svolto con metodo economico, ossia che lʼattività sia tesa al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi utilizzati, nel lungo periodo alla copertura dei costi coi ricavi e assicuri lʼautosufficienza economica. Altrimenti si ha consumo e non produzione di ricchezza. Non è quindi imprenditore chi produca beni e servizi che vengano erogati gratuitamente o a prezzo politico cioè tale da far escludere la possibilità di coprire i costi coi ricavi (mense o ospizi per poveri).

3.3 PROFESSIONALITAʼProfessionalità significa esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Es. Non è imprenditore chi organizza un singolo servizio di trasporto o un singolo spettacolo sportivo.- Non implica che debba essere svolta lʼattività in modo continuato o senza interruzioni es.

Per le attività cicliche o stagionali. - Non implica che debba essere lʼunica attività svolta es. Chi svolge più attività.- È attività anche un singolo affare, se questo implica il compimento di operazioni

molteplici e complesse e lʼutilizzo di un apparato produttivo idoneo ad escludere il carattere occasionale. Es. Imprenditore costruttore di un singolo edificio.

Indice di professionalità può essere la creazione di un complesso aziendale idoneo allo svolgimento di unʼattività potenzialmente stabile e duratura.

Problemi connessi alla definizione di imprenditore:- Lo scopo di lucro (conseguire un guadagno o un profitto) è giuridicamente requisito

essenziale? Per alcuni non è necessario lo scopo di lucro per essere imprenditori (lucro sogg ≠ lucro ogg).

- Lʼimpresa per conto proprio, ossia chi produce beni o servizi destinati ad uso o consumo personale, è impresa? La destinazione al mercato non è richiesta dal legislatore, tuttavia è prevalente lʼopinione contraria perché lʼimprenditore è definito come intermediario tra proprietari dei fattori produttivi e consumatori. Per questo lʼimpresa per conto proprio non è impresa. Non sono aziende per conto proprio le cooperative che produce solo per i soci e neppure aziende statali o enti pubblici che producono dietro corrispettivo solo dellʼente di competenza. Sono imprese per conto proprio: il coltivatore che produce per se e famiglia e le costruzioni in economia, cioè costruzione appartamenti non destinati a rivendita.

- Lʼattività illecita, ossia contraria alle norme imperative, allʼordine pubblico o del buon costume, è impresa? Unʼattività di impresa illecita può dar luogo a una serie di atti leciti e validi, questo perché lʼilliceità del risultato globalmente perseguito non comporta illiceità della causa o dellʼoggetto dei singoli atti di impresa. Quindi possono esistere terzi creditori meritevoli di tutela. Chi esercita attività illecita è imprenditore e potrà quindi fallire ma non può avanzare le pretese del titolare di un azienda o agire in concorrenza sleale contro altri imprenditori.Tipi di impresa illecita: impresa immorale = produzione di stupefacenti, è illecito lʼoggetto stesso dellʼattività; impresa illegale = bancario che agisce senza autorizzazione, servizi conformi alla legge ma senza autorizzazione amministrativa; impresa mafiosa = liceità dellʼoggetto di impresa ma lʼimpresa è costituita ad un fine criminoso, ad esempio autorimessa o ristorante, finanziamento però proviene

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da attività illecite, attività conforme alla legge ma lʼattività è utilizzata strumentalmente per portare nel circolo economico finanziario denaro sporco.

- Il legislatore esclude dalla qualifica di imprenditore le professioni intellettuali, a meno che lʼattività non venga svolta in relazione ad unʼaltra attività qualificabile come impresa (es. Medico che gestisce clinica privata). Non cʼè motivo, è una libera opzione del legislatore.

2. LE CATEGORIE DI IMPRENDITORIVi sono 3 criteri di differenziazione della disciplina delle imprese:- Per oggetto di attività = imprenditore agricolo o commerciale;- Per dimensioni dellʼattività = imprenditore piccolo o medio-grande;- Per natura giuridica del soggetto titolare dellʼimpresa = impresa individuale, societaria o

pubblica.

Imprenditore agricolo e imprenditore commercialeSono due categorie di imprenditori che il codice distingue in base allʼoggetto dellʼattività. - Lʼimprenditore commerciale ha un ampia e articolata disciplina fondata sullʼobbligo di

iscrizione nel registro delle imprese, della tenuta delle scritture contabili e sullʼassoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali.

- Lʼimprenditore agricolo ha la funzione di restringere lʼambito di applicazione della disciplina dellʼimprenditore commerciale, è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili e dallʼassoggettamento alle procedure concorsuali. Un tempo era esonerato anche dallʼobbligo di iscrizione nel registro delle imprese, nel 1993 lʼobbligo di iscrizione è stato introdotto per tutti gli imprenditori agricoli dapprima come pubblicità notizia, e poi con funzione di pubblicità legale, come per gli imprenditori commerciali.

IMPRENDITORE AGRICOLO (art. 2135)Lʼart. 2135 è stato modificato nel 2001 in modo da ampliare i confini dellʼimprenditore agricolo. Nellʼart. del 1942 si riteneva che ai fini della individuazione dellʼimprenditore agricolo, fosse necessario che lʼattività fosse svolta in relazione ad un fondo agricolo. Esso diceva “è imprenditore agricolo chi esercita unʼattività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, allʼallevamento del bestiame e attività connesse”. Questo perché per essere assoggettato alla disciplina più leggera dellʼimprenditore agricolo era necessario essere assoggettato a due livelli di rischio (mentre lʼimprenditore commerciale ha un solo livello di rischio): il rischio di impresa, ossia la non adeguata remunerazione degli investimenti effettuati, è comune a tutti gli imprenditori; il rischio natura, relativo allʼattività agricola con fondo, è una attività molto più aleatoria, il risultato dipende da fattori incontrollabili (fattori climatici, soprattutto nel ʼ42 quando lʼagricoltura non era molto meccanizzata). Con al rivoluzione industriale lʼattività agricola si è meccanizzata ed è diventata sempre meno relativa ai fondi, ai terreni. Nel 2001 è stata ampliata la definizione di imprenditore agricolo per inserire anche lʼagricoltura industrializzata. “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. … attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico …”. - vengono introdotte col secondo comma anche attività che prescindono dallo sfruttamento

della terra;- Oltre allʼorticoltura e ala floricultura ora anche le coltivazioni fuori terra;- Vieni inserita anche la zootecnica e lʼallevamento di animali da corsa e da pelliccia;- La sostituzione di “bestiame” con “animali” permette di inserire anche animali da cortile e

lʼapicoltura;- Si fa ora riferimento anche alle coltivazioni in acqua, allʼacquacoltura;

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Ci sono due grandi categorie di attività agricole:- Attività agricole essenziali : quelle fatte finora;- Attività agricole connesse : anche in questo ambito vi sono state delle modifiche. Nellʼart. 2135 del 1942 erano: quelle dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli che rientravano nellʼesercizio normale dellʼagricoltura + tutte le attività esercitate in connessione con la coltivazione del fondo, la silvicoltura e lʼallevamento del bestiame (es. Agriturismo), per le quali in mancanza di specificazione legislativa, si riteneva che rivestissero carattere accessorio. Oggi il terzo comma dellʼart. 2135 stabilisce in forma più ampia le attività connesse. Sono attività oggettivamente commerciali, ma sono considerate per legge attività agricole se svolte in connessione con una delle 3 attività agricole essenziali. Condizioni necessarie per la connessione:- connessione soggettiva: il soggetto che la esercita sia già qualificato imprenditore

agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle 3 attività agricole essenziali e inoltre lʼattività sia coerente con quella connessa (es. Viticoltore che produce vino).

- Connessione oggettiva: si deve trattare di attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dallʼesercizio dellʼattività agricola essenziale.

IMPRENDITORE COMMERCIALE (art. 2195)Sono imprenditori commerciali gli imprenditori che esercitano, con lʼobbligo di iscrizione nel registro delle imprese, una delle seguenti attività:1. Attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi = sono le imprese industriali.2. Attività intermediaria nella circolazione dei beni = è il settore del commercio, allʼingrosso

(vendita ad altri intermediari) o al minuto (vendita ai consumatori). 3. Attività di trasporto per terra, per acqua o per aria = attività di trasporto di fatto è un

servizio, riconducibile al punto 1.4. Attività bancaria e assicurativa = ha per oggetto la raccolta del risparmio e lʼesercizio del

credito, è in sostanza attività di intermediazione nella circolazione del denaro, può essere ricondotta al punto 2. Lʼimpresa di assicurazioni produce servizi riconducibili al punto 1.

5. Altre attività ausiliarie delle precedenti = sono le imprese di agenzia, di mediazione, di deposito, di commissione, di spedizione, di pubblicità. Sono imprese produttrici di servizi di cui al punto 1.

Per cui la differenza tra attività commerciale e agricola risiede essenzialmente nei punti 1 e 2: la differenza risiede nel carattere industriale dellʼattività di produzione di beni e servizi e nel carattere intermediario dellʼattività di scambio.

È preferibili intendere il concetto di industrialità come sinonimo di attività non agricola e il concetto di intermediazione nella circolazione dei beni come sinonimo di attività di scambio. In questo modo le imprese civili (né agricole, né commerciali) non sussistono.

Piccolo imprenditore. Impresa famigliarePICCOLO IMPRENDITORE (art. 2083)In base alla dimensione dellʼimpresa, il codice distingue il piccolo imprenditore dallʼimprenditore medio-grande. Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale dellʼimprenditore, è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili e dallʼassoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali, lʼiscrizione al registro delle imprese era prima esclusa, ora ha solo funzione di pubblicità notizia.

Sono piccoli imprenditori: coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli commercianti.

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Lʼart. 2083 di fatto dice che la prevalenza del lavoro proprio e famigliare costituisce il carattere distintivo di tutti i piccoli imprenditori. Per avere una piccola impresa è quindi necessario che:- lʼimprenditore presti il proprio lavoro nellʼimpresa;- Il suo lavoro e quello dei famigliari prevalga sia sul lavoro altrui sia rispetto al capitale

investito nellʼimpresa (non è quindi piccolo imprenditore il gioielliere che investe ingenti capitali nellʼimpresa). La prevalenza famigliare deve essere intesa in senso qualitativo-funzionale e non quantitativo-aritmetico, deve cioè avere rilievo lʼapporto personale della famiglia.

Anche la legge fallimentare definisce il piccolo imprenditore, definizione in contrasto col quella del codice civile e quindi riformata nel 2006 e nel 2007.Nella legge fallimentare infatti il piccolo imprenditore era individuato esclusivamente in base a parametri monetari (il reddito di ricchezza mobile accertato e il capitale investito). Criterio totalmente diverso da quello del codice, quindi capitava che un soggetto fosse piccolo imprenditore per il codice ma non per la legge fallimentare e viceversa. Problema venuto meno con 2 modifiche del sistema normativa:- abrogazione del criterio del reddito;- Abrogazione del criterio del capitale.Per la legge fallimentare il piccolo imprenditore restava la parte secondo cui in nessun caso erano considerati piccoli imprenditori le società commerciali. La definizione del codice richiedeva però accertamenti lunghi e complessi, le gravi conseguenze civili e penali del fallimento dipendevano dalla sola definizione codicistica, per queste ragioni nel 2006 e poi nel 2007 è stato introdotto nella legge fallimentare un sistema di regole basato su criteri quantitativi e monetari ma cercando di non ripetere gli errori del passato. Anzitutto la nuova disposizione fallimentare non stabilisce chi è il piccolo imprenditore, ma individua dei parametri dimensionali al di sotto dei quali lʼimprenditore commerciale non fallisce. In questo modo la definizione di piccolo imprenditore era solo quella del codice. In base alle norme attuali, non è soggetto a fallimento lʼimprenditore commerciale che dimostri il possesso congiunto dei requisiti:- aver avuto nei 3 esercizi precedenti la data di deposito dellʼistanza di fallimento, un attivo

patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300 mila;- aver realizzato nei 3 esercizi precedenti la data di deposito dellʼistanza di fallimento,

ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200 mila;- Avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro 500 mila.

IMPRESA ARTIGIANA (una delle figure tipiche di piccola impresa)La legge del 1956 fissava i requisiti per cui unʼimpresa era impresa artigiana a tutti gli effetti di legge (effetti civilistici e fallimentari). Tuttavia tale modello non era conciliabile col codice perché il dato caratterizzante lʼimpresa artigiana era la natura artistica o usuale dei beni e dei servizi prodotti. In tal modo venivano sollevati diversi problemi e la legge venne sostituita.La legge quadro per lʼartigianato del 1985 contiene una nuova nuova definizione dellʼimpresa artigiana. Basata su: - lʼoggetto dellʼimpresa, che può essere costituito da qualsiasi attività di produzione di beni

anche semilavorati o prestazione di servizi sia pure con alcune limitazioni ed esclusioni; - Ruolo dellʼartigiano nellʼimpresa, esso deve svolgere in misura prevalente il proprio

lavoro nel processo produttivo, ma non è richiesto che il suo lavoro prevalga sugli altri fattori produttivi.

Il numero massimo di dipendenti viene ampliato rispetto alla legge del 1956.

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La legge quadro non sottrae lʼimprenditore artigiano allo statuto dellʼimprenditore commerciale, per farlo deve essere rispettato il criterio di prevalenza fissato dallʼart. 2083 c.c e per lʼesposizione al fallimento non devono essere stati superati i limiti dimensionali fissati dalla legge fallimentare. Lʼiscrizione al registro delle imprese artigiane ha carattere costitutivo.

IMPRESA FAMILIAREImpresa familiare = impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dellʼimprenditore (= famiglia nucleare). Istituto che ha avuto largo successo soprattutto per ragioni tributarie. Impresa famigliare ≠ piccola impresa. Può esistere impresa famigliare non piccola e impresa piccola non famigliare. Prima della riforma del diritto della famiglia, il lavoro familiare si presumeva prestato a titolo gratuito e nessun diritto particolare era riconosciuto a chi lavorava nellʼimpresa. Il legislatore ha voluto dare una tutela minima ed inderogabile del lavoro famigliare dellʼimpresa, riconosce ai membri della famiglia che lavorino in modo continuato nella famiglia o nellʼimpresa diritti patrimoniali e amministrativi. Diritti patrimoniali:- diritto al mantenimento, secondo le condizioni patrimoniali della famiglia;- Diritto di partecipazione agli utili dellʼimpresa, in proporzione alla quantità di lavoro

prestato;- Diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore dʼazienda, in proporzione

alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;- Diritto di prelazione, in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dellʼazienda stessa;Poteri gestori:- le decisioni di particolare rilievo sono adottate a maggioranza dai famigliari che

partecipano allʼimpresa;- Il diritto di partecipazione è trasferibile solo a favore di altri membri della famiglia

nucleare e col consenso unanime dei membri della famiglia;Impresa famigliare resta impresa individuale e non collettiva o di tipo nuovo.

Impresa collettiva. Impresa pubblicaIMPRESA INDIVIDUALE Quando il titolare di unʼimpresa è una persona fisica, tutti gli imprenditori commerciali non piccoli sono sottoposti allʼapplicazione degli istituti del registro delle imprese (con effetti di pubblicità legale), delle scritture contabili e delle procedure concorsuali.

IMPRESA SOCIETARIASocietà = forme associative tipiche previste dallʼordinamento per lʼesercizio collettivo di attività di impresa. Vi sono ≠ tipi di società. La società semplice è utilizzabile solo per lʼesercizio di attività non commerciale, mentre gli altri tipi di società possono svolgere sia attività agricola che commerciale, tali società si definiscono società commerciali, e possono quindi essere società commerciali con oggetto agricolo o società commerciali con oggetto commerciale. Le società commerciali seguono regole parzialmente diverse da quelle dellʼimpresa individuale.Società semplice = no attività commerciale;Società in nome collettivo;Società in accomandita semplice = società di persone;Società per azioni# # #Società a responsabilità limitata # # # }# società di capitaliSocietà in accomandita per azioni

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IMPRESA PUBBLICAImpresa pubblica = attività dʼimpresa che può essere svolta dallo stato o da altri enti pubblici. Vi sono 3 tipi di intervento dei poteri pubblici in economica:- Imprese-organo: lo Stato o altro ente pubblico territoriale può svolgere direttamente

attività di impresa avvalendosi di proprie strutture organizzative, prive di distinta soggettività, ma dotate di una autonomia decisionale e contabile. È un impresa secondaria o accessoria rispetto ai fini istituzionali dellʼente pubblico. Sono ad esempio le aziende municipalizzate erogatrici di pubblici servizi (gas, acqua, trasporti urbani);

- Enti pubblici economici: enti di diritto pubblico in cui compito istituzionale esclusivo o principale è lʼesercizio di attività di impresa. Fino al 1990 costituivano ruolo centrale delle imprese pubbliche (banche, Enel), poi però per ridurre la spesa pubblica con una serie di interventi legislativi sono stati trasformati in S.p.A a partecipazione statale quasi tutti. Recentemente è stata anche avviata la dismissione delle partecipazioni pubbliche di controllo.

- Società a partecipazione pubblica: lo Stato e altri enti pubblici possono svolgere attività di impresa con strutture di diritto privato, con la costituzione di società (generalmente per azioni). La partecipazione pubblica può essere maggioritaria, minoritaria o totalitaria.

Gli artt. 2093, 2201 e 2221 disciplinano le imprese-organo e gli enti pubblici economici (ossia, per lʼart.2093 enti pubblici non inquadrati e enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali).Gli enti pubblici economici sono sottoposti allo statuto dellʼimprenditore commerciale, fatto salvo lʼesonero dal fallimento e dal concordato preventivo; le imprese-organo invece sono sottoposte alle disposizioni del libro V ma limitatamente alle imprese da essi esercitate, esonero dallʼiscrizione al registro delle imprese. Sono salve diverse disposizioni di legge.

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONILe associazioni possono essere riconosciute o non riconosciute. Le fondazioni sono persone giuridiche con un patrimonio destinato a scopo altruistico.Sono organizzazioni di soggetti create per perseguire uno scopo comune (non egoistico ma altruistico). Possono svolgere attività commerciale come attività di impresa anche se non hanno scopo di lucro, purché lo svolgano con metodo economico. Lʼattività commerciale di un associazione può essere principale (es. Attività editoriale) ma prevalentemente accessoria (es. Ente religioso che gestisce istruzione privata). Ciò non cambia il fatto che essi acquistino la qualità di imprenditori. Hanno quindi:- Lʼobbligo di tenuta delle scritture contabili;- Lʼobbligo di iscrizione nel registro delle imprese (solo quando lʼattività di impresa è

principale);- È soggetta al fallimento se lʼattività dʼimpresa è principale, se è insolvente risponde con il

proprio patrimonio. Se non è riconosciuta, non cʼè distinzione tra associazione e associati, tuttavia non sempre il fallimento si estende agli associati.

IMPRESA SOCIALE O SOCIETAʼ COOPERATIVENon hanno lo scopo di lucro. Sono svolte al fine di produzione e scambio di beni e servizi di utilità sociale. Per essere impresa non serve lo scopo di lucro, basta il metodo economico, ma è vietata lʼautodestinazione dei prodotti.

3. LʼACQUISTO DELLA QUALITAʼ DI IMPRENDITORE Lʼimputazione dellʼattività di impresa

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Quando si diventa imprenditore commerciale? Lʼart. 2082 dice “con lʼesercizio di attività di impresa”. Ma ciò pone in essere altri interrogativi, perché per essere imprenditore è necessario che lʼesercizio di attività di impresa sia, sia giuridicamente riferibile, sia imputabile, allʼimprenditore. Lʼart. 2082 non dice nulla al riguardo.

ESERCIZIO DIRETTO DELLʼATTIVITAʼ DI IMPRESALʼindividuazione del soggetto imprenditore non solleva problemi quando gli atti di impresa sono svolti direttamente dallʼinteressato o da altri in suo nome.

Il principio della spendita del nome: centro di imputazione degli effetti dei singoli atti giuridici posti in essere è il soggetto e solo il soggetto il cui nome è stato validamente speso nel traffico giuridico. Solo lui è obbligato nei confronti del terzo contraente.Questo principio è enunciato nel tema del mandato senza rappresentanza. Mandatario: soggetto che opera nellʼinteresse di altro soggetto e può porre in essere i relativi atti giuridici sia spendendo il proprio nome, sia spendendo il nome del mandante, se questi gli ha conferito il potere di agire in suo nome ossia se questi gli ha conferito il potere di rappresentanza (mandato con rappresentanza). Se il mandatario agisce in proprio nome, i terzi non hanno alcun rapporto col mandante.Ciò che conta è quindi il principio formale della spendita del nome.

Quindi diventa imprenditore colui che esercita personalmente lʼattività di impresa compiendo in proprio nome gli altri relativi. Non diventa imprenditore il soggetto che gestisce lʼaltrui impresa quando opera spendendo il nome dellʼimprenditore per effetto del potere di rappresentanza. Anche se lʼattività di impresa è sostanzialmente esercitata dal rappresentante, lʼimprenditore è sempre e comunque il rappresentato.

ESERCIZIO INDIRETTO DELLʼATTIVITAʼ DI IMPRESAEsercizio di impresa tramite interposta persona: dissociazione tra il soggetto a cui è formalmente imputabile la qualità di imprenditore (imprenditore palese o prestanome) e il reale interessato (fornisce i mezzi finanziari, dirige di fatto e fa propri tutti i guadagni, è il dominus dellʼimpresa, è lʼimprenditore indiretto o occulto). Problemi non sussistono se lʼattività prospera e i creditori sono pagati. Se invece lʼattività è insolvente e lʼimprenditore palese è una persona fisica nullatenente e una società di comodo (S.p.A o S.r.l. Con capitale irrisorio). In questo caso il rischio di impresa è supportato solo dallʼimprenditore palese o prestanome, il quale può fallire, ma essendo nullatenente i creditori ricavano poco dal suo fallimento. È un modo fraudolento di operare, perché il reale dominus non si attribuisce il rischio di impresa.

Rimedi:- Superamento del principio della spendita del nome: per lʼattività di impresa vengono

imputati anche al reale dominus i debiti contratti dal prestanome e quindi anche il dominus può fallire;

- La teoria del potere di impresa: nel nostro ordinamento è sanzionata la inscindibilità del rapporto potere-responsabilità, quindi chi esercita il potere di direzione di un impresa se ne assume necessariamente anche il rischio e risponde delle relative obbligazioni. I responsabili verso i creditori sono quindi sia il prestanome che il dominus;

- La teoria dellʼimprenditore occulto: il dominus di un impresa formalmente altrui, fallirà sempre e comunque qualora fallisca il prestanome. Teoria giustificata dal 4° comma della legge fallimentare. Norma che completa quanto esposto al 1° comma della legge fallimentare dove si dispone il fallimento esteso anche ai soci la cui esistenza sia scoperta dopo la dichiarazione di fallimento della società e dei soci palesi (fallimento di

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socio occulto di società palese). Il fallimento è esteso anche ai soci occulti di società occulta. Quindi se fallisce la società occulta, fallisce anche lʼimprenditore occulto.

Si arriva quindi ad affermare la responsabilità e lʼesposizione al fallimento (palesemente o occultamente) domini un impresa a lui formalmente non imputata.

LʼIMPUTAZIONE DEI DEBITI DI IMPRESACi sono due criteri generale di imputazione dei debiti di impresa:- criterio formale della spendita del nome = acquista la qualità di imprenditore la persona

fisica o la società nel cui nome lʼattività viene svolta;- Criterio sostanziale del potere di direzione = risponde e fallisce anche il reale interessato.Questo secondo criterio non può essere condiviso.

Inizio e fine dellʼimpresaLʼINIZIO DELLʼIMPRESALa qualità di imprenditore si acquista solo con lʼeffettivo inizio dellʼesercizio dellʼattività di impresa. Non con lʼintenzione di dare inizio allʼattività (richiesta di autorizzazioni amministrative o iscrizione agli albi) e si acquista indipendentemente dalle intenzioni del soggetto agente, anche se lʼattività è esercitata in violazione delle norme amministrative.

Ciò vale per le persone fisiche e per gli enti pubblici, mentre per le società lo svolgimento dellʼattività di impresa è la ragione stessa della loro costituzione, quindi si rende superfluo lʼaccertamento del concreto inizio dellʼattività. Le società acquistano la qualità di imprenditori fin dal momento della loro costituzione.

Tuttavia per lʼart. 2082, il principio dellʼeffettività può e deve trovare applicazione anche per le società.

ATTIVITAʼ DI ORGANIZZAZIONE E ATTIVITAʼ DI ESERCIZIOQuando si ha lʼeffettivo inizio?- Con la ripetizione nel tempo do atti di impresa omogenei e funzionalmente coordinati

renderà certo che si tratta di attività professionalmente esercitata. - Oppure, se prima è stata creata una stabile organizzazione aziendale, anche un solo atto

di esercizio è sufficiente. Non serve che sia stato portato a termine il primo ciclo operativo.

- Oppure nella fase preliminare di organizzazione, prima del compimento del primo atto di gestione, quando questi manifestino in modo non equivoco lo stabile orientamento dellʼattività verso un determinato fine produttivo. Questo però non è sufficiente per una persona fisica. Unʼatto di organizzazione imprenditoriale segna lʼinizio dellʼattività di impresa se svolto da una società.

FINE DELLʼIMPRESA- Imprenditore individuale, perde la qualità di imprenditore quando cessa lʼattività (principio

di effettività);- Le società invece non potevano considerarsi estinte fino alla cancellazione dal registro

delle imprese.Tale discrepanza era causata dallʼart. 10 1. fall. Tale articolo prevedeva che lʼimprenditore commerciale poteva essere dichiarato fallito “entro un anno dalla cessazione dellʼimpresa”.

Prima della fine dellʼimpresa vi è la fase di liquidazione dove si completano i cicli produttivi iniziati, si vendono giacenze e impianti, licenziamenti etc. La fase di liquidazione costituisce ancora esercizio di impresa. La qualità di imprenditore si perde con la chiusura della liquidazione. La chiusura però non si verifica finché vengono compiute operazioni

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intrinsecamente identiche a quelle normalmente poste in essere durante lʼesercizio di impresa. Però per lʼart. 10 1. fall.:- per la fine dellʼimpresa individuale non era necessario che fossero stati riscossi tutti i

crediti e pagati tutti i debiti;- per la fine dellʼimpresa societaria invece era necessario non solo la disgregazione

dellʼazienda ma anche lʼintegrale pagamento delle passività. Quindi le società restavano esposte al fallimento finché non fosse stato pagato lʼultimo debito.

Tale discrepanza finisce alla Corte costituzionale che dichiarò incostituzionale lʼart. 10 1. fall. e dispone che debba valere lo stesso principio per entrambi. Da qui alla riforma 2006/2007, il nuovo art. 10 1. fall. prevede che gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se lʼinsolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro lʼanno successivo. La cancellazione dal registro delle imprese è condizione necessaria per beneficiare del termine annuale per la dichiarazione di fallimento. Per lʼimprenditore persone fisiche la cancellazione deve accompagnarsi anche allʼeffettiva cessazione dellʼattività.

Capacità e impresaINCAPACITAʼ E INCOMPATIBILITAʼCapacità:- La capacità allʼesercizio di attività di impresa si acquista con la piena capacità di agire e

quindi con i 18 anni. Es. Minore che occulta la minore età non diventa imprenditore anche se i contratti conclusi non sono annullabili.

- Si perde in seguito a interdizione o inabilitazione.- È presupposto per lʼacquisto della qualità di imprenditore. Incompatibilità: - Divieti di esercizio di impresa commerciale posti a carico di coloro che esercitano

determinati uffici (impiegati civili dello stato, avvocati, notai). - La violazione non preclude lʼacquisto della qualità di imprenditore ma espone solo a

sanzioni amministrative. - Lʼinabilitazione temporanea (consegue la condanna per bancarotta) non preclude

lʼacquisto della qualità di imprenditore ma è penalmente sanzionata.

IMPRESA COMMERCIALE DELLʼINCAPACEÈ possibile esercitare attività di impresa per conto di un incapace (minore o interdetto) o di un soggetto limitatamente capace di agire (inabilitato, minore emancipato e beneficiario amministrazione di sostegno).

Per lʼattività agricola il codice non prevede regole particolari, perché si trova nel diritto comune nella parte degli incapaci.Per lʼattività commerciale è prevista una specifica disciplina, di carattere derogativo rispetto a quella del diritto comune.

Il rappresentante di un incapace è legittimato a compiere atti solo di ordinaria amministrazione, quelli straordinari solo in caso di utilità evidente accertata dallʼautorità giudiziaria. I soggetti limitatamente capaci di agire svolgono gli atti con lʼassistenza del curatore.

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Lʼattività commerciale è rischiosa, per cui il legislatore pone divieto assoluto di inizio di impresa commerciale per il minore, lʼinterdetto e lʼinabilitato. Possono al massimo continuare unʼattività preesistente, se gli è utile e con autorizzazione.

1. MinoreIn nessun caso può dare inizio ad una nuova impresa commerciale; se questi acquista una preesistente azienda commerciale, il rappresentante legale (genitore o tutore) può essere autorizzato dal tribunale a continuare lʼesercizio dellʼattività. Il genitore o tutore è autorizzato a compiere tutti gli atti che rientrano nellʼesercizio di impresa.2. InterdettoValgono le stesse regole del minore. Anche se si tratta di un impresa avviata prima dellʼinterdizione.3. InabilitatoDi norma può svolgere solo atti di ordinaria amministrazione, ma per lʼesercizio di impresa la sua condizione equivale ad un incapace assoluto. Può solo continuare in impresa preesistente, personalmente, solo con lʼassistenza del curatore e il suo consenso per gli atti straordinari.4. Minore emancipatoA differenza degli altri può avviare una nuova impresa commerciale, perché con lʼautorizzazione acquista la piena capacità di agire, no curatore, compie anche atti non ordinari.5. Amministrazione di sostegnoConserva capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono lʼamministrazione di sostegno. Può quindi iniziare unʼattività senza assistenza, salvo diversa disposizione del giudice tutelare.

Lʼincapace acquista così la qualità di imprenditore. Così come lʼinabilitato e il minore emancipato. Anche il minore e lʼinterdetto perché gli atti sono svolti in loro nome dal rappresentante. Lʼincapace è quindi esposto al fallimento.

4. LO STATUTO DELLʼIMPRENDITORE COMMERCIALELʼimprenditore commerciale è soggetto sia alla disciplina generale che accomuna tutti gli imprenditori (statuto generale), sia ad una disciplina speciale per lui (statuto speciale).

La pubblicità legaleLA PUBBLICITAʼ DELLE IMPRESE COMMERCIALILʼesigenza di informazioni veritiere e non contestabili su fatti e situazioni aziendali delle imprese è soddisfatta dal legislatore con lʼintroduzione di un sistema di pubblicità legale (= rendere di pubblico dominio determinati atti o fatti della vita dellʼimpresa, secondo forme e modalità predeterminate per legge). In tal modo si effettua pubblicità notizia (rendere le info accessibili ai terzi interessati) e conoscibilità legale (opponibilità a chiunque degli atti e dei fatti resi così conoscibili).

Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società commerciali previsto dal c.c. Tuttavia per lʼentrata in funzione del registro delle imprese si è dovuto attendere oltre 50 anni, durante i quali ha trovato applicazione il regime transitorio. Tale regime prevedeva:- lʼiscrizione nei preesistenti registri di cancelleria presso il tribunale e lʼesonero

temporaneo dallʼiscrizione per gli imprenditori commerciali individuali e gli enti pubblici economici perché la pubblicità legale operava solo per le società commerciali e per i consorzi.

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- Inoltre per le società di capitali fu prevista la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle S.p.A. e S.r.l. (Busarl) e per le società cooperative la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative e dei consorzi di cooperative (Busc).

- Inoltre erano previsti altre leggi speciali come lʼiscrizione al registro delle ditte. Nel 1993 finalmente la situazione si sblocca. Nuove norme pongono fine al regime transitorio e viene istituito il registro delle imprese che diventa operante nel 1997. Vengono soppressi registro delle ditte, Busarl e Busc. La tenuta del registro delle imprese è affidata alle camere di commercio con tecniche telematiche ed è pubblico.

IL REGISTRO DELLE IMPRESE- É istituito in ciascuna provincia presso le camere di commercio, è retto da un

conservatore nominato dalla giunta. Lʼattività è controllata di un giudice;- È articolato in sezione ordinaria e sezioni speciali:

- Nella sezione ordinaria sono iscritti gli imprenditori per i quali lʼiscrizione era prevista originariamente, ossia: imprenditori individuali commerciali non piccoli, tutte le società tranne la società semplice, i consorzi tra imprenditori con attività esterna, i gruppi europei di interesse economico con sede in italia, enti pubblici con oggetto attività commerciali, società estere che hanno in Italia la sede dellʼamministrazione.

- Le sezioni speciali sono quattro: 1. imprenditori che erano esonerati e per i quali lʼiscrizione aveva solo funzione di pubblicità notizia (imprenditori agricoli individuali, piccoli imprenditori, società semplici) e gli imprenditori artigiani, 2. Società fra professionisti, 3. Pubblicità dei legami di gruppo, 4. Pubblicità delle imprese sociali;

- I fatti da registrare sono specificati nelle norme, riguardano gli elementi di individuazione dellʼimprenditore e dellʼimpresa (dati anagrafici etc) e la struttura e lʼorganizzazione delle società (atto costitutivo). Anche tutte le modificazioni;

- Lʼiscrizione è eseguita su domanda dellʼinteressato ma anche dʼufficio qualora sia obbligatoria e lʼinteressato non vi abbia provveduto.

- La cancellazione dʼufficio avviene per cancellare unʼiscrizione che non poteva essere fatta o di un impresa che ha cessato lʼattività;

- Lʼufficio prima di iscrivere deve controllare la legalità formale del fatto o dellʼatto e la sua veridicità;

- Effetto dellʼiscrizione alla sezione ordinaria è la pubblicità legale, ciò rende conoscibili i dati ma ha anche:

- Efficacia dichiarativa = i fatti e gli atti registrati sono opponibili a chiunque;- Efficacia costitutiva = gli atti registrati sono produttivi di effetti, sia fra le parti che

per i terzi (totale, es. Iscrizione dellʼatto costitutivo delle società di capitali) o solo per i terzi (parziale);

- Efficacia normativa = è presupposto per la piena applicazione di un determinato regime giuridico.

- Effetto dellʼiscrizione alle sezioni speciali è la certificazione anagrafica e pubblicità notizia. Si prende conoscenza del fatto ma ciò non è opponibile ai terzi. Tale disciplina è stata modificata per gli imprenditori agricoli per i quali lʼiscrizione ha anche funzione di pubblicità legale.

PUBBLICITAʻ DELLE SOCIETAʻ DI CAPITALI E COOPERATIVEDal 1997 vengono aboliti Busarl e Busc perché il compito viene svolto dal registro delle imprese. Tuttavia rimangono due differenze per questi due tipi di società:- gli non sono immediatamente opponibili ai terzi ma bisogna aspettare 15 giorni;

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- Alcuni atti della società prevedono la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale anziché sul registro delle imprese;

Le scritture contabiliLʼOBBLIGO DI TENUTALa programmazione dellʼattività di impresa richiede costante informazione e constante controllo sullʼandamento degli affari. Bisogna accertare periodicamente con cadenza almeno annuale la consistenza quantitativa e monetaria del patrimonio e dei costi sopportati e dei ricavi realizzati nel medesimo periodo al fine di verificare quale sia lʼutile o la perdita subita.Le scritture contabili sono documenti che contengono la rappresentazione (in termini quantitativi/monetari) dei singoli atti di impresa, del patrimonio dellʼimprenditore e risultato economico dellʼattività svolta.La tenuta è di regola svolta spontaneamente, ma è obbligatoria e disciplinata dal legislatore per per gli imprenditori che svolgono attività commerciale. I soggetti obbligati.- La disciplina prevista da c.c non si applica ai piccoli imprenditori (anche quelli che

svolgono attività commerciale);- Le società commerciali sono obbligate anche se non esercitano attività commerciale;- Sono obbligati anche enti pubblici e enti di diritto privato;- Sono espressamente obbligati anche le organizzazioni che assumono la qualifica di

“impresa sociale” indipendentemente dalla natura commerciale o agricola dellʼattività esercitata.

LE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE. REGOLARITAʼ E CONTROLLOQuali scritture contabili sono obbligatorie?Le scritture necessarie variano a seconda del tipo di attività svolta, delle dimensioni e dellʼarticolazione territoriale dellʼimpresa. Quindi, soluzione mista allʼart. 2214.Principio generale: lʼimprenditore deve tenere tutte le scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dellʼimpresa. In ogni caso devono essere tenuti tali libri contabili: libro giornale e libro degli inventari. Inoltre devono essere conservati ordinatamente gli originali della corrispondenza commerciale ricevuta e copie di quella spedita.- Libro giornale = registro cronologico-analitico. Devono essere indicate giorno per giorno

le operazioni relative allʼesercizio dellʼimpresa (art. 2216). Precetto inteso in senso elastico, basta lʼordine giusto e non il giorno del compimento. Inoltre possono essere raggruppate in operazioni omogenee.

- Libro degli inventari = registro periodico-sistematico. Deve essere redatto allʼinizio della vita dellʼimpresa e successivamente ogni anno. Ha la funzione di fornire un quadro della situazione patrimoniale dellʼimprenditore. Deve contenere lʼindicazione e la valutazione dellʼattività e delle passività dellʼimprenditore, anche estranee allʼimpresa. Lʼinventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, ossia col bilancio complessivo dello SP e del CE. Nel bilancio devono risultare con evidenza e verità la situazione complessiva del patrimonio e degli utili e delle perdite conseguiti nel medesimo arco temporale;

- Altre scritture = libro maestro (operazioni registrate sistematicamente), libro cassa (entrate e uscite di denaro) e libro magazzino (entrate e uscite di merci). Sono a discrezione dellʼimprenditore;

Per garantire la veridicità devono osservare regole formali e sostanziali. Vengono conservati per 10 anni.Non sono soggette ad alcuna forma di controllo esterno, salvo che per le s.p.a che sono sottoposte alle società di revisione.

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EFFICACIA PROBATORIA- le scritture contabili non sono generalmente accessibili ai terzi, ma ci sono delle

eccezioni;- Il diritto al segreto contabile cede di fronte ad esigenze conoscitive di pubblica

amministrazione, finalizzate ad accertamenti di carattere tributario o alla repressione dei reati. Es. Il bilancio delle società di capitali e delle società cooperative deve essere reso pubblico mediante deposito nel registro delle imprese.

- Le scritture contabili hanno efficacia probatoria, possono sempre essere usate dai terzi come mezzo di prova sia a favore che contro lʼimprenditore.

- Invece affiché lʼimprenditore possa usare le scritture contabili come prova verso i terzi, devono valere 3 condizioni: devono essere scritture regolarmente tenute, anche la controparte deve essere un imprenditore e la controversia deve essere relativa a rapporti inerenti allʼesercizio dellʼimpresa. In ogni caso ci si rifà al giudice.

- Il giudice può chiedere lʼesibizione di singole scritture contabili e, in 3 casi, di tutte: controversie relative allo scioglimento della società, alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte.

La rappresentanza commercialeLʼimprenditore si avvale della collaborazione di altri soggetti:- Ausiliari interni o subordinati = soggetti stabilmente inseriti nellʼorganizzazione aziendale

per effetto di un rapporto di lavoro subordinato;- Ausiliari esterni o autonomi = soggetti esterni allʼorganizzazione che collaborano con

lʼimprenditore in modo occasionale o stabile sulla base di rapporti contrattuali di varia natura (mandato, commissione, spedizione, agenzia, mediazione);

In entrambi i casi i soggetti possono dover concludere affari con terzi in nome e per conto dellʼimprenditore: agire in rappresentanza dellʼimprenditore (art. 1387). Tuttavia lʼart. 1400 rimanda ad una speciale disciplina per la rappresentanza di imprenditori commerciali, figure tipiche quali: institori, procuratori e commessi.

Excursus: I principi della rappresentanza civilistica (artt. 1387 ss.): Il potere di rappresentanza è conferito tramite la procura = negozio giuridico unilaterale col quale un soggetto autorizza un altro soggetto ad agire in nome e per conto suo. È la rappresentanza a cui fa ricorso chi, pur essendo in grado di provvedere autonomamente a se stesso, non voglia o non possa occuparsi di tutti i propri interessi per una ragione diversa dal difetto di capacità di agire. Procura = atto unilaterale, dichiarazione di volontà che proviene SOLO dal rappresentato.

La procura indica quali sono gli atti giuridici per i quali il rappresentante può agire. La procura può essere:- generale = riguarda tutti gli atti giuridici che fanno capo al rappresentato, di solito siglata

da un notaio;- speciale = rilasciata per il compimento di un singolo atto giuridico. Art. 1392 la procura deve avere la stessa forma del contratto che il rappresentante deve concludere, è un contratto in forma scritta vincolata, ad substanziam.

Principi della procura:- Il rappresentante non aveva il potere di rappresentanza, si introduce il problema del falso

rappresentante, il falsus procurator. Due ipotesi di falsus procurator: colui che non aveva nessun potere (= difetto di rappresentanza) e colui che aveva la procura ma è ecceduto dai limiti fissati dalla procura (= eccesso di rappresentanza). L’atto compiuto dal rappresentante senza poteri è inefficace anche nei suoi confronti (oltre che nei confronti

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del rappresentato e del terzo). Il contratto è nullo ed inefficace. Es. Rappresentante deve vendere un auto, conferita procura per farlo, però vende un altra auto non quella della procura, cosa succede? Il contratto non è valido, è inefficace. Se lʼacquirente ha subito un danno, risponde il falso procuratore.

- Contemplatio domini cioè il fato che il procuratore dovrà dichiarare che agisce in nome e per conto di qualcun altro, se non lo fa la controparte pensa di avere un imprenditore come controparte, ma non è vero, allora il contratto può avere inefficacia e il danno della controparte deve essere risarcito dal procuratore.

Fine excursus

Tutte queste regole sono modificate nellʼambito della rappresentanza commerciale perché queste comportano lentezza e incertezza dei rapporti giuridici. Sono necessari tutti gli accertamenti o il contratto può essere inefficace! Nel commerciale queste incertezze non ci possono essere.

Le 3 figure sono automaticamente investite del potere di rappresentanza dellʼimprenditore e di un potere di rappresentanza ex lege commisurato al tipo di mansioni che la qualifica comporta. Lʼimprenditore potrà modificare il contenuto legale tipico del potere di rappresentanza di tali ausiliari con uno specifico atto opponibile ai terzi solo se portato a loro conoscenza nelle forme stabilite dalla legge. Chi conclude affari con tali ausiliari dovrà solo verificare se lʼimprenditore ha modificato, con atto espresso e reso pubblico, i loro naturali poteri di rappresentanza. Non dovrà invece controllare se la rappresentanza è stata loro conferita.

1. INSTITORE (art. 2203) = direttore generale nel linguaggio comune.Art. 2203 Institore è colui che è preposto dal titolare allʼesercizio di unʼimpresa commerciale, o di una sede secondaria o di un ramo dʼazienda. È un rappresentante generale dellʼimprenditore, può compiere tutti gli atti che può compiere lʼimprenditore inerenti allʼattività di impresa.

È la vertice della gerarchia del personale.- vertice assoluto, se è preposto allʼintera impresa e risponde solo allʼimprenditore;- Vertice relativo, se è preposto ad una filiale o ad un ramo di impresa.Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente a meno che non sia stato disposto diversamente nella procura.

Obblighi:- è responsabile della tenuta delle scritture contabili, e di iscrizione nel registro delle

imprese.- non ha responsabilità patrimoniali, non ha rischio di impresa però se lʼimprenditore

fallisce gli applicano le sanzioni penali a carico del fallito. - Ha rappresentanza sostanziale e processuale.

- Rappresentanza sostanziale = lʼinstitore non può compiere atti in nome e per conto dellʼimprenditore al di fuori dellʼattività di impresa. Solo atti inerenti e funzionali allʼattività. Non può fare atti che modificano lʼattività di impresa, non può vendere lʼazienda o rami dʼazienda. Non può cambiare lʼattività svolta. Ha delle delimitazioni specifiche. Il legislatore ha aggiunto anche un altro limite, ossia che un institore non può porre in essere due atti: alienare e ipotecare beni immobili del preponente, se non è stato a ciò specificatamente autorizzato. Il divieto non opera quando oggetto di impresa è proprio il commercio di immobili.

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- Rappresentanza processuale = lʼinstitore può stare in giudizio sia come attore che come convenuto per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nellʼesercizio dellʼimpresa a cui è preposto.

- I poteri rappresentativi possono essere ampliati o limitati. Le limitazioni saranno opponibili ai terzi solo se la procura sia stata pubblicata nel registro delle imprese.

- La revoca della procura è opponibile solo se pubblicata o lʼimprenditore prova la loro effettiva conoscenza.

- Contemplatio domini = regola leggermente diversa. Lʼinstitore è obbligato personalmente verso il terzo se non spende il nome del rappresentato, tuttavia lʼimprenditore è anche personalmente obbligato quando gli atti compiuti siano pertinenti allʼesercizio di impresa.

2. PROCURATORE (art. 2209) = direttore del settore acquisti, dirigente del personale..Art. 2209 Procuratori sono coloro che in base ad un rapporto continuativo, hanno il potere di compiere per lʼimprenditore gli atti pertinenti allʼesercizio dellʼimpresa, pur non essendo preposti ad esso.

Sono di grado inferiore rispetto allʼinstitore perché:- Non sono a capo dellʼimpresa, o di un ramo o di un settore.- Hanno potere decisionale e di rappresentanza più circoscritto. Sono soggetti responsabili

di un settore di attività dellʼimpresa. Hanno rappresentanza generale solo per quella attività. Le limitazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese. Non richiama il principio dellʼinstitore per la contemplatio domini, si applica la disciplina civilistica.

- Non hanno rappresentanza processuale.

3. COMMESSI (art. 2210) = cameriere, impiegato banca, commesso negozio.Svolgono funzioni puramente esecutive e materiali che li pongono in contratto con i terzi. Hanno potere di rappresentare lʼimprenditore nellʼambito degli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni che essi sono indicati di compiere. Quindi:- I commessi non possono fare sconti. - Non possono derogare alle condizioni generali id contratto.- Esigere il prezzo fuori dal negozio.Lʼimprenditore può ampliare o limitare i poteri. Non richiede pubblicità legale.

5. LʼAZIENDA (artt. 2555 - 2574 c.c, titolo VIII libro V)Art. 2255 = è il complesso dei beni organizzati dallʼimprenditore per lʼesercizio dellʼimpresa.- Vi è quindi rapporto di mezzo a fine tra aziende e impresa: lʼazienda è lʼapparato

strumentale di cui lʼimprenditore si avvale per svolgere lʼattività verso un fine produttivo.- È insieme di beni eterogenei (mobili, immobili, fungibili, infungibili, materiali, immateriali)

organizzati. Sono unità di tipo funzionale.Organizzazione e fine produttivo sono dati che attribuiscono ai beni costituiti in azienda e allʼazienda stessa rilievo economico. I singoli elementi in rapporto di strumentalità e complementarietà fa si che il complesso acquisti un valore di scambio maggiore della somma dei valori dei singoli beni, chiamato avviamento:- avviamento oggettivo = legato a fattori che permangono anche se cambia il titolare- Avviamento soggettivo = dovuto allʼabilità operativa dellʼimprenditore sul mercato e in

particolare alla sua abilità nel formarsi, conservare e accrescere la clientela.

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Elementi costitutiviCostituiscono lʼazienda tutti i beni, di qualsiasi natura, organizzati dallʼimprenditore per lʼesercizio di impresa. Quindi è rilevante solo la destinazione funzionale attribuita al bene e non il titolo giuridico (reale o obbligatorio) che legittima lʼimprenditore ad usare il bene. Quindi casa di proprietà dellʼimprenditore per abitazione non è bene aziendale, macchinario acquistato in leasing è bene aziendale.

La concezione omnicomprensiva di azienda amplia la nozione di bene aziendale e fa ricomprendere ogni elemento patrimoniale facente capo allʼimprenditore nellʼesercizio dellʼattività e anche tutto ciò che può essere oggetto di tutela giuridica. Lʼazienda quindi non è solo un complesso di beni ma anche di servizi, ne fanno parte quindi anche tutti i rapporti contrattuali.

Questa disciplina non è comprensibile. Beni sono le cose che possono formare oggetto di diritti e nellʼart. 2555 si parla di beni, ma non in senso ampio. Lʼazienda resta un complesso di soli beni e non anche di rapporti giuridici.

Lʼazienda può formare oggetti di atti di disposizione di diversa natura. Può essere venduta, conferita in società, donata, costituiti diritti reali sulla stessa (usufrutto) o personali (affitto) di godimento a favore di terzi.

Trasferimento dʼaziendaBisogna capire se lʼatto di disposizione dellʼimprenditore sia da qualificare come trasferimento di azienda o come trasferimento di singoli beni aziendali. Inoltre può verificarsi che le parti ricorrano ad espedienti: frazionamento dʼazienda in più atti per sottrarsi agli effetti nei confronti di terzi o che le parti etichettino come trasferimento dʼazienda ciò che tale in realtà non lo è.Per questo motivo la vicenda deve essere operata con criteri oggettivi: si guarda cioè il risultato realmente perseguito e realizzato e non al nomen dato al contratto dalle parti o alla loro intenzione soggettiva. Quindi per avere trasferimento dʼazienda: - Non è necessario che siano trasferiti tutti i beni attualmente utilizzati nellʼazienda;- Avviene anche quando lʼimprenditore trasferisca un ramo particolare dʼazienda purché

dotato di capacità operativa.- È necessario e sufficiente che venga trasferito un insieme di beni potenzialmente idoneo

ad essere utilizzato per lʼesercizio di una determinata attività di impresa. - È necessario che i beni esclusi dal trasferimento non alterino lʼunità economica e

funzionale dellʼazienda (es. Ciò avverrebbe col trasferimento di un brevetto industriale su cui si fonda lʼattività dʼimpresa)

Accertato che si tratta di un trasferimento dʼazienda, lʼatto di disposizione riguarderà tutti i beni presenti in quel momento nellʼazienda anche se non specificatamente menzionati nel contratto. I beni passano allʼacquirente nella stessa situazione giuridica in cui già si trovano (proprietà, diritto reale o personale di godimento).

Le forme da osservare sono allʼart. 2556. Ci sono forme diverse per:- Validità = la disciplina in questo punto è identica sia per le imprese agricole che

commerciali. Non è prevista unʼautonoma e unitaria legge di circolazione dellʼazienda. Il trasferimento di ciascun bene aziendale segue il regime dettato in via generale. Es. il trasferimento di proprietà richiede la forma scritta a pena di nullità; il conferimento di azienda in una società di capitali dovrà sempre avvenire per atto pubblico.

- Prova = per le imprese soggette a registrazione (non le piccole imprese e le imprese agricole individuali o in società semplice) è previsto che ogni atto di disposizione deve

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essere provato per iscritto. La mancanza della forma scritta comporta la mancanza della prova in caso di controversia giudiziaria.

- Pubblicità = per le imprese soggette a registrazione, i relativi contratti sono soggetti a iscrizione nel registro delle imprese. Il contratto di trasferimento deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve essere depositato a cura del notaio entro 30 giorni. Finalità anche di ordine pubblico.

Oltre agli effetti dedotti dal contratto, lʼalienazione dʼazienda produce effetti ulteriori:

1. Il divieto di concorrenza con lʼalienante (art. 2557) = - Chi aliena unʼazienda commerciale deve astenersi, per massimo 5 anni da trasferimento,

dallʼiniziare unʼattività di impresa che possa per oggetto, ubicazione, o altro, sviare la clientela dellʼazienda ceduta.

- Chi aliena unʼimpresa agricola ha divieto per attività connesse ad essa e sempre laddove sia possibile sviamento della clientela.

- La norma ottempera due esigenze opposte: lʼacquirente che deve trattenere la clientela e quindi godere dellʼavviamento di cui si è tenuto conto nella pattuizione del prezzo; lʼalienante che ha libertà di iniziativa economica.

- Il divieto è derogabile e relativo: sussiste solo se la nuova attività potrebbe sottrarre clientela, le parti possono anche ampliarla ma massimo 5 anni.

- Tale divieto ha effetto anche in caso di vendita coattiva (vendita dellʼazienda di imprenditore fallito).

- Lʼapplicazione del divieto in altre ipotesi: in caso di divisione ereditaria con assegnazione dellʼazienda ad uno degli eredi e di scioglimento di una società con assegnazione dellʼazienda sociale ad uno dei soci come quota di liquidazione, non vi è stato trasferimento quindi gli altri eredi o soci non hanno il divieto di concorrenza; in caso di vendita dellʼintera partecipazione sociale o di una partecipazione sociale di controllo di una società di persone o di capitali, cʼè un negozio traslativo ma ha per oggetto quote o azioni e non lʼazienda, quindi non cʼè il divieto di concorrenza.

- Il divieto ha per oggetto lʼinizio di una nuova impresa, ma ci sono degli espedienti, ad esempio un nuova attività tramite prestanome o con società di comodo. Si avrà comunque divieto violato in caso di sviamento della clientela.

2. I contratti (art. 2558) =La disciplina del trasferimento dʼazienda si preoccupa di favorire il mantenimento dellʼunità economica della stessa. È quindi agevolato lʼingresso dellʼacquirente nei rapporti contrattuali in corso di esecuzione che lʼalienante ha stipulato con fornitori, lavoratori, clienti etc. Il legislatore introduce deroghe alla disciplina generale della cessione dei contratti, infatti: se non è pattuito diversamente, lʼacquirente subentra nei contratti stipulati per lʼesercizio dellʼazienda stessa che non abbiano carattere personale. Il passaggio avviene ex lege. Il terzo contraente può recedere il contratto entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste giusta causa (deve dimostrare oggettivamente che lʼacquirente non è affidabile), salvo in questo caso le responsabilità dellʼalienante. La disciplina generale prevede che non possa avvenire il passaggio senza il consenso del contraente ceduto. Il recesso non determina il ritorno del contratto allʼalienante, ma la sua estinzione. Al massimo può chiedere risarcimento se giustificato. È evidente quindi che il legislatore tende a mantenere lʼunità funzionale dellʼazienda. Per i contratti personali la disciplina ritorna al diritto comune, ossia per il loro trasferimento è necessaria una espressa pattuizione contrattuale fra alienante ed acquirente dellʼazienda e il consenso del contraente ceduto. Bisogna quindi stabilire quali siano i contratti di tipo personale. Sono quei contratti nei quali lʼidentità e le qualità personali

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dellʼimprenditore alienante sono stati determinanti del consenso del terzo contraente (e non viceversa). Bisogna verificare caso per caso con criteri oggettivi.N.b. Questa disciplina si applica ai contratti a prestazioni corrispettive non integralmente eseguiti da entrambe le parti al momento del trasferimento. Se invece lʼimprenditore ha già adempiuto, ci sarà il trasferimento di un credito a suo favore oppure se il terzo abbia già adempiuto, ci sarà il trasferimento di un debito dellʼimprenditore. A questi si applica una disciplina diversa da quella del diritto comune.

3. I crediti (art. 2559) = per le imprese soggette a registrazione, se il diritto comune prevede la notifica al debitore ceduto e la sua accettazione, tale formalità viene sostituita da una sorta di notifica collettiva: lʼiscrizione del trasferimento dellʼazienda nel registro delle imprese. Da tale momento la cessione dei crediti ha effetto nei confronti dei terzi. Il debitore ceduto è liberato nel caso paghi in buona fede allʼalienante. Per le imprese non soggette a registrazione, si applica la disciplina generale.

4. I debiti aziendali (art. 2560) = per i debiti aziendali sorti prima del trasferimento la disciplina è volta al fine di evitare che la modificazione del patrimonio dellʼalienante pregiudichi le aspettative di soddisfacimento di creditori aziendali. È fermo il principio per cui non è ammesso il mutamento del debitore senza il consenso del creditore. Lʼalienante non è liberato dai debiti senza il consenso del creditore. Per le sole aziende commerciali, lʼalienante è liberato per quanto riguarda i debiti che risultano dai libri contabili obbligatori. Di questi debiti risponde anche lʼacquirente dellʼazienda.

Usufrutto e affitto dʼaziendaLʼazienda può formare oggetto di diritti reali e personali di godimento:

1. Usufrutto (art. 2561) = la disciplina generale è modificata. - Usufruttuario deve esercitare lʼazienda sotto la ditta che la contraddistingue.- Non deve modificare la destinazione e deve conservare lʼefficienza dellʼorganizzazione e

degli impianti e le normali dotazioni di scorte. - La violazione degli obblighi o la cessazioni arbitraria della gestione comportano la

cessazione dellʼusufrutto per abuso.- Il potere-dovere dellʼusufruttuario comporta che egli può godere dei beni aziendali e ha il

potere di disporne nei limiti. - Egli può immettere nuovi beni nellʼazienda, beni che diventano di proprietà del nudo

proprietario dietro regolazione in denaro.

2. Affitto (art. 2562) = la disciplina dellʼusufrutto si applica anche in caso di affitto dʼazienda.

Sono entrambi regolati parzialmente dalle norme esaminate in tema di vendita.

6. I SEGNI DISTINTIVILʼattività di impresa è attività di relazioni sul mercato. Generalmente sul mercato vi sono più imprenditori che offrono beni e servizi più o meno simili. Occorrono quindi dei segni distintivi identificativi sul mercato per distinguerli: ditta (contraddistingue la persona dellʼimprenditore, nome commerciale), insegna (individua i locali dove lʼattività di impresa è esercitata), marchio (distingue i beni e i servizi prodotti) e nome a dominio (sito internet aziendale, registrato ed univoco).

La funzione comune dei segni distintivi:

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Favoriscono la formazione ed il mantenimento della clientela in quanto consentono al pubblico ed in particolare ai consumatori di distinguere fra i vari operatori economici e di effettuare scelte consapevoli. Sono “collettori di clientela”.Intorno ai segni distintivi ruotano diversi interessi:- Di forza distintiva e attrattiva, precludere ai concorrenti lʼuso di segni similari in grado di

sviare la clientela;- Di poter cedere liberamente ad altri i propri segni, quindi monetizzarli;- Di coloro che entrano in contatto con lʼazienda a non essere ingannati dallʼidentità

dellʼimprenditore;- Che la competizione concorrenziale si svolga in modo ordinato e leale.

I 3 segni sono disciplinati in maniera diversa, tuttavia valgono dei principi comuni:- lʼimprenditore gode di ampia libertà nella formazione dei propri segni distintivi, ma deve

rispettare regole di verità, novità e capacità distintiva per evitare inganno e confusione nel mercato;

- Lʼimprenditore ha diritto allʼuso esclusivo dei propri segni, diritto non assoluto ma relativo e strumentale. Un altro può adottare lo stesso segno se non cʼè pericolo di sviamento della clientela;

- Lʼimprenditore può trasferire i propri segni a meno che ciò non tragga in inganno la clientela.

1. DITTA (art. 2563 - 2567)È il nome commerciale dellʼimprenditore, lo individua come soggetto di diritto nellʼesercizio dellʼattività di impresa. È segno distintivo necessario perché in assenza di scelta, essa coincide col nome civile dellʼimprenditore.

Nella scelta della ditta lʼimprenditore incontra limiti di:- Verità = principio che varia a seconda che si tratti di ditta originaria o ditta derivata.

- Ditta originaria = ditta formata dallʼimprenditore che la utilizza, essa deve contenere almeno il cognome o la sigla dellʼimprenditore;

- Ditta derivata = ditta formata da un imprenditore e successivamente trasferita ad un alto imprenditore insieme allʼazienda. Nessuna norma impone a chi utilizza una ditta derivata di integrarla col proprio nome. La verità e verità storica.

- Novità = la ditta non deve essere uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e tale da creare confusione per lʼoggetto e il luogo in cui questa è esercitata. Il primo ha il diritto allʼuso esclusivo, chi arriva successivamente deve integrarla. Per le imprese commerciali, lʼobbligo dellʼintegrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto lʼimpresa nel registro delle imprese in epoca posteriore. Lʼobbligo di differenziazione e il diritto allʼuso esclusivo, valgono solo se le imprese sono in rapporto concorrenziale, e quindi possa determinarsi confusione, è quindi possibile lʼomonimia tra ditte che producono beni e servizi diversi. Il diritto allʼuso esclusivo quindi è un diritto relativo. La giurisprudenza tuttavia concepisce largamente lʼesistenza di un rapporto concorrenziale (analizza lʼattitudine dellʼimpresa ad espandersi verso attività complementari). La confondibilità tra ditte deve essere poi valutata sulle ditte effettivamente utilizzate anche se diverse dalle ditta ufficialmente prescelte (ditta ufficiosa). Inoltre nel giudizio si da rilievo al cuore della ditta e non a denominazioni generiche (bar, salumeria). Inoltre vale il principio di unitarietà dei segni distintivi, è vietato adottare come propria ditta il marchio altrui, se sussiste pericolo di confusione.

Trasferimento della ditta:

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- La ditta è trasferibile ma solo insieme allʼazienda. Questo consente al titolare della ditta di monetizzare il valore dellʼavviamento e di tutelare chi ha avuto rapporti con lʼimprenditore originario.

- Se il trasferimento avviene per atto tra vivi, è necessario il consenso espresso dellʼalienante.

- Se il trasferimento avviene per causa di morte, la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria.

Il trasferimento della ditta genera possibile inganno ai terzi circa la reale identità dellʼattuale titolare dellʼimpresa, pericolo accentuato da fatto che la ditta possa essere trasferita anche quando non è trasferita lʼintera azienda, ma solo un ramo (dotato di organica unità) della stessa.Per tutelare i terzi, si ritiene che chi ha trasferito lʼazienda, è responsabile in solido con lʼacquirente per i debiti da questo contratti spendendo la ditta derivata, qualora il terzo contraente abbia potuto ragionevolmente credere di trattare col cedente. Lʼalienante ha quindi lʼonere di portare a conoscenza dei terzi lʼavvenuto trasferimento dellʼazienda e della ditta.

Nome commerciale (ditta, molteplici per un unico imprenditore, valore patrimoniale, non è consentita lʼomonimia se tra concorrenti) ≠ nome civile (attribuito per legge, unico, liberamente non modificabile, attribuito dalla personalità, vale sempre lʼomonimia, indisponibile e intrasmissibile).

Tale distinzione è valida anche per le società: la ragione sociale delle società di persone e la denominazione sociale della società di capitali e delle cooperative, sono regolate dalla norme specificatamente dettate in sede di disciplina dei singoli tipi di società, tuttavia di applica ad esse il divieto di utilizzare ditta simile o uguale ad un concorrente.Ragione sociale e denominazione non coincidono con la ditta, quindi anche per le società valgono le regole poste per lʼimprenditore individuale.

2. MARCHIO (art. 2569 - 2574 e codice della proprietà industriale)È il segno distintivo dei prodotti o dei servizi di impresa. - Marchio nazionale = c.c e codice della proprietà industriale- Marchio comunitario = marchio unico, tutelato in tutti i paesi UE- Marchio internazionale = disciplinato da convenzioni internazionaliTali normative sono imperniate sullʼistituto della registrazione del marchio, riconoscendo al titolare diritto allʼuso esclusivo. Il marchio non è essenziale, ma è il più importante dei segni in unʼeconomia caratterizzata dallʼofferta concorrenziale di pdt similari.

Funzione distintiva: - Differenziare i pdt da quelli dei concorrenti, formare e mantenere la clientela.- Indicare la provenienza del pdt da una fonte unitaria di produzione. Tuttavia questa

funzione si è ridimensionata quando è caduto il divieto di circolazione del marchio separatamente allʼazienda. Oggi prodotti con lo stesso marchio sono messi in commercio da produttori diversi basta che siano omogenei e standard qualitativo (focaccine esselunga).

- Il legislatore si preoccupa che il pubblico non sia tratto in inganno ma non di garantire il livello qualitativo del prodotto.

- Funzione attrattiva dei consumatori. Si acquista solo perché si vede il marchio celebre, per questo è stata introdotta la distinzione tra marchi ordinari e marchi celebri. Questʼultimi possono ampliare il diritto di utilizzazione in esclusiva anche ai non concorrenti.

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Tipi di marchio:- Marchio di fabbrica o di commercio = su uno stesso prodotto possono coesistere più

marchi, il rivenditore può apporre il proprio marchio senza sopprimere il marchio del produttore;

- Marchio di servizio = apposti in forma pubblicitaria;- Marchio generale = un solo marchio per tutti i prodotti (fiat);- Marchio speciale = più marchi per i prodotti, per differenziare i prodotti o per sottolineare

le diversità qualitative (fiat panda, fiat punto);- Marchio di forma = il marchio può anche essere la forma del prodotto o la sua

confezione , ma non le forme necessarie, funzionali od ornamentali dello stesso.- Marchio collettivo = titolare del marchio è un soggetto (associazioni, consorzi) che svolge

la funzione di garantire lʼorigine, la natura o la qualità di determinati pdt o servizi. Il marchio non viene utilizzato dallʼente che ne ha ottenuto la registrazione, ma è concesso in uso ai produttori i quali si impegnano a rispettare le norme statutarie fissate dallʼente (es. Pura lana vergine, prosciutto di parma).

- Composizione del marchio, possono essere usati tutti i nuovi segni rappresentabili graficamente:

- Marchio denominativo = parole;- Marchio figurativo = figure lettere cifre colori suoni;- Marchio misto = parole e simboli.

I requisiti di validità del marchio necessari per essere tutelato giuridicamente:- Liceità = il marchio non deve contenere segni contrari alla legge, allʼordine pubblico e al

buon costume, stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali, segni lesivi di altrui diritto di autore o di proprietà industriale, altrui ritratto senza autorizzazione, nome di persona nota senza autorizzazione, nome di persona non nota se ciò lede la fama il credito o il decoro;

- Verità = il marchio non deve avere segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, natura e qualità dei prodotti e servizi (es. New England per pdt italiani, ritenuto decettivo);

- Originalità = il legislatore determina i segni privi di capacità distintiva, al fine di impedire lʼacquisto di posizioni di monopolio su simboli che nel lessico comune individuano quel dato prodotto:

- Denominazioni generiche del pdt o servizio es. Marchio per calzature no solo “scarpe”.

- Indicazioni descrittive dei caratteri essenziali, prestazioni, provenienza geografica es. Marchio per pdt luccicanti no “brillo”.

- Segni di uso comune es. Super, extra, lusso e tutti i prefissi e suffissi.- Novità = es. “Aeroplano” per le calzature è originale, ma non è nuovo se già altro

imprenditore lo ha registrato per le calzature. Non sono nuovi i segni che possono determinare confusione tra i consumatori perché in affinità con altro segno già noto (ditta, marchio, insegna, nome a dominio). Tale regola non vale per i marchi celebri, per i quali non è necessaria lʼaffinità tra i prodotti per la non novità.

Nb. Marchio debole, dato da parole dʼuso modificate a fantasia (amplifon) ma confondibile con altre marche (udifon) ≠ marchio forte, sono di pura fantasia (buondì), parole simili costituiscono contraffazione (bonnj).La mancanza di uno di questi requisiti genera la nullità del marchio. Tuttavia due eccezioni:- Il difetto di novità non genera nullità del marchio se chi ha richiesto la registrazione non

era in mala fede e il titolare del marchio anteriore ne abbia tollerato lʼuso per 5 anni;- Il difetto di originalità non genera nullità del marchio se ha acquistato capacità distintiva

prima della proposizione della domanda di nullità, cioè nel caso di secondary meaning.

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Il marchio registratoIl titolare di un marchio valido ne ha diritto allʼuso esclusivo. Il diritto e la relativa tutela sono diversi a seconda che il marchio sia stato registrato o meno presso lʼUfficio italiano brevetti e marchi e a seconda che si tratti di marchi ordinari o di marchi celebri.

Il marchio registrato attribuisce al titolare il diritto allʼuso esclusivo dello stesso su tutto il territorio nazionale, quale che sia lʼeffettiva distribuzione territoriale dei suoi prodotti. Può impedire ai terzi di mettere in commercio prodotti contrassegnati col suo marchio e di usarlo nella pubblicità quando ciò può comportare confusione. Il diritto di esclusiva copre non solo i pdt identici ma anche quelli affini (destinati alla stessa clientela) ma non per pdt affatto diversi.Il diritto di esclusiva del marchio registrato decorre dalla data di presentazione della relativa domanda allʼUfficio brevetti, quindi ancora prima che inizi ad utilizzarlo (anche nella fase di lancio). La registrazione nazionale poi è presupposto per estendere la tutela a livello internazionale.Ha durata 10 anni, è rinnovabile, assicura tutela pressoché perpetua salvo in caso di nullità per difetto originario di uno dei requisiti essenziali o di decadenza. Il marchio decade per:- Volgarizzazione = quando il marchio diviene denominazione generica del pdt, perdendo

capacità distintiva. Es. Nylon, Biro. La volgarizzazione avviene per fatto dellʼattività o dellʼinattività del titolare de marchio;

- Sopravvenuta ingannevolezza dello stesso;- Mancata utilizzazione entro 5 anni dalla registrazione o se lʼutilizzazione è stata sospesa

per ugual periodo;- Se il titolare omette i controlli. Il marchio registrato è tutelato civilmente e penalmente, il titolare il cui diritto è stato leso, può promuovere contro il concorrente unʼazione di contraffazione, volta ad ottenere lʼinibitoria alla continuazione degli atti lesivi, e la rimozione degli effetti degli stessi (distruzione cose materiali tarocche). Il titolare del diritto può far registrare più marchi protettivi (marchi simili) sono al fine di costituire prova della confondibilità.

I marchi celebri sono stati dal 1992 svincolati dal criterio di affinità merceologica. Il titolare può vietare ai terzi lʼutilizzo del marchio celebre anche per pdt e servizi non affini quando lʼuso del segno consente di trarre indebitamente vantaggio del carattere distintivo o della rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Il marchio non registrato (di fatto)Tutela minore di quella di cui gode chi registra il marchio: chi ha fatto uso di un marchio non registrato, ha la facoltà di continuare a usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso. Si fonda quindi sullʼuso di fatto e sulla notorietà raggiunta:- Notorietà nazionale = può impedire che altri usino di fatto il marchio per gli stessi pdt ma

non per pdt affini, può ottenere che sia dichiarato nullo (manca la novità) un marchio condondibile successivamente registrato.

- Notorietà locale = non può impedire che lo stesso marchio sia usato per gli stessi pdt in altra zona, o che il marchio venga registrato da altri, in tal caso potrà solo continuare a usare il marchio nei limiti della diffusione locale.

Trasferimento del marchio

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Il marchio è trasferibile sia a titolo definitivo che temporaneo (licenza di marchio). Così il marchio viene monetizzato in base alla capacità attrattiva della clientela. Dal 1992 cʼè stata la riforma, oggi più libera circolazione del marchio, può essere trasferito o concesso in licenza, per tutti o parte dei prodotti per i quali è stato registrato, senza che sia necessario il trasferimento dʼazienda o del ramo produttivo. - Il trasferimento a titolo definitivo del marchio è quindi possibile solo per una parte dei pdt

coperti dal diritto di esclusiva dellʼalienante con conseguente contitolarità del marchio. - È ammessa la licenza non esclusiva del marchio. Lo stesso marchio può essere

contemporaneamente utilizzato dal titolare originario e da più cessionari, si per la totalità, si per una parte dei pdt per i quali il marchio è stato registrato. Vengono immessi sul mkt pdt dello stesso genere con lo stesso marchio ma da diverse fonti di provenienza (franchising e merchandising). Non deve esserci inganno, altrimenti cʼè decadenza.

3. INSEGNA (art. 2568)Contraddistingue i locali di impresa, o lʼintero complesso aziendale. Ad essa è applicabile il primo comma dellʼart. 2464 della ditta. Non possono esserci insegne uguali o simili, obbligo di differenziazione se può generare confusione. Non può essere simile al marchio altrui, se cʼè rischio di confusione. Deve essere avere liceità, veridicità, originalità, come ditta e marchio.Il diritto sullʼinsegna può essere trasferito, disciplina simile al marchio.

7. OPERE DELLʼINGEGNO. INVENZIONI INDUSTRIALICreazioni industriali:- Opere dʼingegno = idee creative del campo culturale, formano oggetto del diritto dʼautore

(artt. 2575 - 2583 + legge n.633 del 1941);- Invenzioni industriali = idee creative nel campo della tecnica, formano oggetto a seconda

del contenuto:- Del brevetto per invenzioni industriali (artt. 2584 - 2591 e codice proprietà

industriale)- Del brevetto per modelli di utilità oppure della registrazione per disegni e modelli

(artt. 2592 - 2594 e codice proprietà industriale);Le prime non fanno parte del diritto delle imprese, chiunque può essere autore, tuttavia lo sfruttamento economico delle stesse avviene tramite le imprese, per questo il codice le disciplina nel libro V.

La disciplina delle creazioni industriali si fonda su identici principi ispiratori, lʼequilibrio di due opposte esigenze:- Promuovere e incentivare lʼattività creativa dei privati in quanto fattore di sviluppo

culturale ed economico = si riconosce allʼautore o allʼinventore il diritto esclusivo di sfruttamento economico dellʼopera o dellʼinvenzione, sia direttamente, sia mediante cessione ai terzi (diritto di privativa, simile al diritto di proprietà sui beni immateriali);

- Consentire che tutti possano fruire del progresso raggiunto evitando stabile monopolio culturale e tecnologico = il diritto di esclusiva è escluso per certe creazioni intellettuali che sono particolarmente significative per la collettività (es. I pdt medicinali non sono oggetto di brevetto). Le creazioni intellettuali protette hanno diritto di esclusiva regolamentato per limitare gli effetti monopolistici del diritto di privativa, in particolare per le invenzioni industriali. Infatti il diritto di autore si acquista solo per effetto della creazione dellʼopera, mentre il diritto di esclusiva sulle invenzioni industriali si acquista solo dopo la loro brevettazione (si tutela così lʼinvenzione, ma la si rende anche di pubblico dominio). La durata del diritto di esclusiva inoltre ha durata decorsa la quale le opere diventano riproducibili e le invenzioni sfruttabili liberamente:

- Per le opere di ingegno, fino a 70 anni dopo la morte dellʼautore;

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- Per le invenzioni industriali, fino a 20 anni dalla domanda di brevetto;- Per i modelli di utilità, fino a 10 anni;- Per i disegni e modelli, fino a 5 anni.

1. DIRITTO DʼAUTORE (art. 2575 - 2583 + legge n. 633 del 1941 più volte modificata)Formano oggetto del diritto dʼautore: opere dʼingegno scientifiche, letterarie, musicali, figurative, architettoniche, teatrali e cinematografiche, qualunque sia il modo o al forma di espressione (romanzi, poesie, trattati, manuali, canzoni, quadri, sculture, software, banche dati).

Le opere sono protette ad unica condizione che abbiano carattere creativo, cioè abbiano originalità oggettiva rispetto ai precedenti. Tali opere sono protette indipendentemente dal loro pregio, utilità pratica e anche se illegali o immorali (es. Film pornografico).

Il diritto dʼautore si acquista dal momento della creazione dellʼopera, non è necessario che lʼopera sia divulgata tra il pubblico, basta che sia estrinsecata. Tale diritto gode di tutela morale e patrimoniale:- Diritto morale, irrinunciabili e inalienabili, non si perdono per cessione dei diritti

patrimoniali e possono essere esercitati dai congiunti (salvo il ritiro) post mortem = - Diritto di rivendicare nei confronti di chiunque la paternità dellʼopera;- Diritto di decidere se pubblicare o meno (diritto di inedito) e se pubblicarla a

proprio nome o anonimo;- Diritto di opporsi a modificazioni dellʼopera e ad ogni altro atto che possa recare

pregiudizio al suo onore o reputazione;- Diritto di ritirare lʼopera dal commercio per gravi ragioni morali, previo indennizzo

di coloro ai quali ha ceduto i diritti di utilizzazione economica.- diritto patrimoniale = diritto di utilizzazione economica esclusiva dellʼopera in ogni forma

e modo, originale o derivato (diffusione, noleggio..) e che si estende anche alle singole parti dellʼopera (topolino). Non ha durata illimitata come il diritto morale, ma si estingue in 70 anni dopo la morte dellʼautore (prima era 50 anni).

Il diritto dʼautore viene acquistato a titolo originario dallʼautore stesso, anche se lʼopera è stata realizzata su commissione o tramite rapporto di lavoro subordinato.Nel caso di collaborazione di più soggetti:- Si parla di opera collettiva se è costituita da contributi autonomi e separabili organizzati

da un direttore (es. Giornali) : autore è considerato il direttore o coordinatore dellʼopera, i diritti di sfruttamento economico spettano allʼeditore, mentre ai singoli autori spetta il diritto dʼautore sulla propria parte (es. Articolo giornale).

- Si parla di opera in collaborazione se è composta da contributi omogenei e oggettivamente non distinguibili e non divisibili (es. Manuale): fra i coautori si instaura un regime di comunione, ogni autore ha il diritto morale me è necessario lʼaccordo di entrambi per la pubblicazione e la modificazione;

- Si parla di opera composta se è costituita da contributi eterogenei e distinti ma che danno vita ad unʼopera unitaria ed indivisibile (es. Opere liriche, balletti): cadono in regime di comunione ma i singoli contributi hanno diversa rilevanza quindi viene legislativamente individuato il soggetto a cui spetta il diritto di utilizzo economico dellʼopera e la quota di partecipazione di ciascuno ai proventi.

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Diritti connessi o affini al diritto dʼautore spettano a determinati soggetti (es. Attori, cantanti) a cui spetta un compenso a chi utilizzi lʼopera in qualsiasi modo.

Trasferimento del diritto di utilizzazione economica:Il diritto d.u.e dellʼopera di ingegno è trasferibile liberamente, sia fra vivi che a causa di morte. Il trasferimento tra vivi deve essere fatto per iscritto, a titolo definitivo o temporaneo, e le parti possono usare qualsiasi schema contrattuale, generalmente:- Contratto di edizione = autore cede in esclusiva ad un editore lʼesercizio del diritto di

pubblicare per la stampa un opera, a spese dellʼeditore. Questo si impegna a pubblicarla e a corrispondere allʼautore il compenso stabilito. Il compenso è un percentuale del ricavato o fissato a forfait. Il contratto può riguardare anche un opera non ancora creata. Il contratto può prevedere un numero determinato di edizioni (contratto per edizione) o a scelta dellʼeditore (contratto a termine). In entrambi i casi, salvo eccezioni, massimo 20 anni.

- Contratto di rappresentanza e di esecuzione = autore cede non in esclusiva il solo diritto di rappresentazione in pubblico di opere a spese della controparte, si rifà al contratto di edizione.

2. INVENZIONI INDUSTRIALI (artt. 2584 - 2591 e codice proprietà industriale)Consistono nella soluzione originale di un problema tecnico, suscettibile di pratica applicazione nel settore della produzione di beni e servizi. Lʼacquisto del d.u.e avviene con la concessione del brevetto da parte dellʼUfficio italiano brevetti e marchi.

Tipologia di invenzioni brevettabili:- Invenzioni di pdt = nuovo prodotto materiale (es. Macchina);- Invenzioni di procedimento = nuovo metodo di produzione di beni già noti, di lavorazione

industriale o un nuovo dispositivo;- Invenzioni derivate = derivazione di una precedente invenzione:

- Invenzioni di combinazione = combinazione di invenzioni precedenti;- Invenzioni di perfezionamento = migliorare invenzione precedente migliorandola;- Invenzioni di traslazione = nuova utilizzazione sostanza già nota.

Tipologia di invenzioni non brevettabili:- Scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici (es. Atomo, teoria relatività);- Principi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale e i programmi di

elaboratori (es. Software);- Presentazioni di informazioni;- I metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico e i metodi di diagnosi del corpo umano

o animale.

Requisiti, devono avere:- Liceità- Novità = non è compresa nello stato della tecnica, ossia non è accessibile prima della

data di deposito della domanda di brevetto, non è quindi divulgata.- Attività inventiva (originalità o novità intrinseca) = per una persona esperta del ramo,

essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica, non è ovvia.- Industrialità = può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, anche

quella agricola.

Diritto al brevetto

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Lʼinventore ha diritto morale (che acquista solo per fatto dellʼinvenzione) e diritto al brevetto (diritto, trasferibile, a conseguire il brevetto, acquista così il diritto d.u.e).Spesso inventore ≠ soggetto legittimato a richiedere il brevetto e a sfruttarlo economicamente. Lʼattribuzione dei diritti patrimoniali realizzati dai dipendenti:- Invenzione di servizio = invenzione come oggetto del contratto o del rapporto di lavoro,

inventore retribuito, sono gli addetti agli uffici di ricerca e progettazione della grande impresa, le invenzioni appartengono al datore di lavoro perché lui si è accollato i rischi di ricerca;

- Invenzione aziendale = invenzione fatta nellʼesecuzione di un contratto o di un rapporto di lavoro, ma non è prevista retribuzione dellʼinventore. I diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro, ma il lavoratore ha diritto ad un equo premio.

- Invenzione occasionale = invenzione rientra nel campo di attività dellʼimpresa ma è indipendente dal contratto o dal rapporto di lavoro. I diritti patrimoniali spettano allʼinventore, il datore di lavoro ha diritto di prelazione (da esercitarsi entro 3 mesi) per lʼuso dellʼinvenzione, per lʼacquisto del brevetto, dietro pagamento corrispettivo.

NB se il rapporto di lavoro avviene in unʼuniversità o altra istituzione di pubblica ricerca, il titolare esclusivo dei diritti è sempre il ricercatore autore dellʼinvenzione. Allʼente spetta partecipazione ai proventi. Questo non trova applicazione nel caso di ricerche finanziate in tutto o in parte dai privati, in tal caso si torna sopra.

Invenzione brevettataBrevetto concesso dallʼUfficio italiano brevetti e marchi dietro presentazione domanda con descrizione dellʼinvenzione in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla. LʼUfficio ctrl la regolarità formale della domanda e i requisiti di validità, non ctrl che i richiedente sia il titolare del diritto al brevetto.

Dura 20 anni dal deposito della domanda, senza rinnovo. Può terminare prima per nullità del brevetto o decadenza dello stesso.

Il brevetto concede il diritto d.u.e dellʼinvenzione di trarne profitto nel territorio dello Stato:- Principio di esaurimento del brevetto : lʼesclusiva al commercio si esaurisce con la prima

immissione in circolazione in Stato UE o dello Spazio economico europeo, per ridimensionare il monopolio.

- Per le invenzioni di procedimento lʼesclusiva copre solo la messa in commercio di un prodotto identico a quello direttamente ottenuto con il nuovo metodo, ma non se ottenuto con metodo diverso.

È liberamente trasferibile sia tra vivi che mortis causa, può costituire diritti reali di godimento o di garanzia, e può essere concesso in licenza dʼuso.

Lʼinvenzione brevettata è tutelata con sanzioni civili e penali, azione di contraffazione nei confronti di chi abusivamente sfrutti lʼinvenzione.

NB la brevettazione attribuisce diritto d.u.e SOLO sul territorio nazionale. Però:- Brevettazione internazionale = chi ha richiesto un brevetto in un paese UE, ha diritto di

priorità per ciascuno degli altri paesi. Lʼinventore deve fare domanda di brevetto in ciascun paese ma la data è quella del primo deposito nazionale. Avrai distinti brevetti nazionali, regolati dalle singole legislazioni.

- Brevetto europeo = unica domanda, unica procedura allʼUfficio brevetti di Monaco, la legislazione resta quella del tuo paese .

- Brevetto comunitario = sovranazionale, autonomo e unitario, non è ancora entrato in vigore, stessi effetti in tutti i paesi.

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Invenzione non brevettataSfrutto invenzione in segreto, qualcun altro lo scopre e la brevetta. Il preuso è tutelato se lʼho usata per 12 mesi prima della brevettazione di un terzo, posso continuare ad usarla nei limiti del preuso.

3. MODELLI INDUSTRIALI (artt. 2592 - 2594 e codice proprietà industriale), riguardano la parte funzionale o estetica dei pdt

- Modelli di utilità = nuovi trovati per conferire maggiore funzionalità (es. Nuova forma di attacco di sicurezza sci). Brevetto durata 10 anni, concessione brevetto per invenzione esclude brevetto per modello e viceversa;

- Disegni e modelli = nuove idee per migliorare lʼaspetto (es. Industrial design, nuovo disegno tessuto). Tutela tramite registrazione di disegni e modelli che siano nuovi e con carattere individuale, durata 5 anni, prorogata per massimo 25 anni, gli da il diritto d.u.e.

8. LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZAModello ideale e teorico di mercato: la concorrenza perfetta.- Presenza sul mkt di una pluralità di operatori economici, in competizione tra loro, per

rispondere alla domanda di beni e servizi proveniente dalla collettività, con quindi frazionamento dellʼofferta tra più imprese, nessuna delle quali può singolarmente condizionare il prezzo di vendita delle merci vendute;

- Piena mobilità dei fattori produttivi;- Piena mobilità della domanda dei consumatori, in grado di orientare le scelte verso pdt

più convenienti;- Assenza di ostacoli allʼingresso di nuovi operatori e di accordi tra imprese che falsino la

libertà di competizione.Spinge verso la riduzione dei costi di produzione e dei prezzi di vendita, naturale eliminazione dal mkt delle imprese meno competitive, stimola il progresso tecnologico e lʼaccrescimento dellʼefficienza produttiva.

La realtà: oligopolio e monopolio di fatto.Non omogenea distribuzione territoriale delle risorse, ingenti investimenti di capitale richiesti, scarsa mobilità mano dʼopera … fattori che limitano lʼaccesso al mkt di nuove imprese e spingono le imprese già operanti ad accrescere le loro dimensioni, a concentrarsi e collegarsi (oligopolio, ctrl dellʼofferta da parte di poche grandi imprese). Spesso quindi i concorrenti stipulano patti per limitare la reciproca concorrenza, si dividono i mkt di sbocco, predeterminano i prezzi … tutta lʼofferta è controllata da una sola impresa o da poche grandi imprese coalizzate (monopolio di fatto) che fissano il relativo prezzo. ==>

==> è necessaria regolamentazione giuridica della concorrenza. Art. 2595 “ la concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dellʼeconomia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge” + art. 41 Costituizione “lʼiniziativa economica non può svolgersi in contrasto con lʼutilità sociale o in modo da creare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana”. Bisogna trovare un equilibrio tra il modello utopico e la realtà: concorrenza sostenibile.

Il legislatore italiano:a. Consente limitazioni legali della concorrenza per fini di utilità sociale ed anche la

creazione di monopoli legali in settori specifici di interesse generale;b. Divieti di concorrenza fra le parti di determinati contratti;

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c. Consente limitazioni negoziali della concorrenza, a meno che non comportino un radicale sacrificio della libertà di iniziativa economica (art. 2596);

d. Repressione degli atti di concorrenza sleale (artt. 2598 - 2601);

NB Nel regime italiano cʼera una vistosa lacuna: mancanza di una normativa antimonopolistica, finalizzata al controllo dei fenomeni che possono determinare posizioni di prepotere economico sul mercato e la repressione degli abusi che esse possono generare. La lacuna è stata colmata in parte negli anni ʼ50 dallʼapplicabilità della disciplina antitrust, che permette di colpire solo le pratiche che possono pregiudicare il regime concorrenziale del mercato comune europeo, non quelle dellʼesclusivo mercato italiano.Una normativa antimonopolistica nazionale di carattere generale è arrivata con la legge n. 287 del 1990, norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

1. LEGISLAZIONE ANTIMONOPOLISTICADisciplina comunitaria, principio cardine: “la libertà di iniziativa economica e la competizione tra imprese non possono tradursi in atti e comportamenti che pregiudicano in modo rilevante e durevole la struttura concorrenziale del mercato”. Preserva il regime concorrenziale nel mercato comunitario e reprime i comportamenti anticoncorrenziali che pregiudicano il commercio tra Stati membri. Disciplina italiana, principio cardine valido anche per noi, preserva il regime concorrenziale del mercato nazionale e reprime i comportamenti anticoncorrenziali che incidono esclusivamente sul mercato italiano.

La legge 287/1990 ha istituito un organo pubblico apposito: Autorità garante della concorrenza e del mercato, che vigila sul rispetto della normativa antimonopolistica, oggi con competenza estesa a tutti i settori economici. Ha ampi poteri di indagine e ispettivi, adotta provvedimenti antimonopolistici e irroga le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla legge. Contro i suoi provvedimenti si può fare ricorso solo al Tar Lazio o alla Corte dʼappello del territorio.

I fenomeni pericolosi per la struttura concorrenziale posti sotto controllo da entrambe le discipline: intese, abusi di posizione dominante e concentrazioni.Occorre quindi coordinamento fra le due normative, realizzato riconoscendo posizione preminente alla disciplina comunitaria. La normativa interna ha carattere residuale, la si applica solo per pratiche anticoncorrenziali che hanno rilievo esclusivamente locale. Se incidono sul mercato comunitario, si applica solo il diritto comunitario. Tuttavia per la Commissione Ce oggi prevede che siano le autorità nazionali ad applicare la disciplina comunitaria sulle intese e sugli abusi di posizione dominante, salvo eccezioni. Lʼambito soggettivo di applicazione definito dalla disciplina italiana è prevalso dalla legge comunitaria (quindi non solo imprese private, pubbliche e a prevalente partecipazione statale, salvo quelle in monopolio legale e a servizio dellʼinteresse economico generale, ma anche gli esercenti professioni intellettuali che non nostro ordinamento non sono imprenditori ma nella giurisprudenza comunitaria lo sono).

1. Intese = concordati fra imprese volti a limitare la propria libertà di azione sul mercato. In particolare sono intese se:

- Gli accordi fra imprese (anche se non vincolanti);- Le deliberazioni di consorzi, di associazioni di imprese e di altri organismi similari,

anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie e regolamentari.- Le pratiche concordate fra imprese, figura residuale per includere i comportamenti

concertati che non derivano da accordi espressi.

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Sono vietate le intese che abbiano per effetto impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza allʼinterno del mkt (nazionale o comunitario) o in una sua parte rilevante. Sono quindi lecite le intese minori.Le intese vietate sono nulle di ogni effetto, lʼAutorità irroga le sanzioni pecuniarie. Vi sono delle esenzioni temporanee per intese che migliorano le condizioni di offerta sul mkt e producono beneficio per i consumatori.

2. Abuso di posizione dominante e di dipendenza economica = non è vietato il fatto in sé di acquisizione di una posizione dominante sul mercato (ad eccezione del settore delle comunicazioni di massa) o di una parte rilevante di esso, è vietato lo sfruttamento abusivo di tale posizione dominante, con comportamenti lesivi dei concorrenti e dei consumatori, capaci di pregiudicare la concorrenza effettiva. Per mercato rilevante si intende tutti i pdt/servizi che sono considerati interscambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei pdt, prezzi e uso e abbraccia quella zona geografica in cui le imprese fornitrici si pongono fra loro in rapporto di concorrenza. I comportamenti tipici che possono dar luogo ad abuso sono:

- Imporre prezzi o condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;- Impedire o limitare la produzione, gli sbocchi al mkt, lo sviluppo tecnico a danno

dei consumatori;- Applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti (es. Prezzi ≠ per stesso pdt);

- Imporre per la conclusione dei contratti lʼaccettazione di prestazioni supplementari che non hanno alcuna connessione con lʼoggetto del contratto stesso.

Non ammette eccezioni, sanzioni pecuniarie.È anche vietato lʼabuso di dipendenza economica nel quale si trova lʼimpresa, rispetto ad altre imprese anche non in posizione dominante nel mkt. La dipendenza economica è la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare nei rapporti commerciali con unʼaltra, un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi. Il patto è nullo e sanzionabile.

3. Concentrazioni = si hanno quando:- 2 o più imprese si fondono dando luogo ad un unica imprese (concentrazione

giuridica);- 2 o + imprese, restano giuridicamente distinte, diventano unʼunica unità

economica (concentrazione economica), sono sottoposte ad un controllo unitario che consente di esercitare un ʻinfluenza dominante sullʼattività produttiva;

- 2 o + imprese indipendenti costituiscono unʼimpresa societaria comune. Gli strumenti giuridici per farle sono: fusioni, scissioni e acquisto dʼazienda… Non si ha concentrazione quando una banca acquista partecipazioni di controllo in unʼimpresa al fine di rivenderla sul mkt, non oltre 24 mesi. Non sono di per sé vietate, lo diventano se danno luogo a gravi alterazioni del regime concorrenziale di mkt. Quindi quando superano certa soglia, devono essere comunicate preventivamente allʼAutorità al fine di valutare se compromettono la concorrenza sul mkt nazionale o comunitario. Lʼistruttoria aperta dallʼAutorità per decidere deve essere conclusa entro 45 giorni. Terminata lʼistruttoria si può vietare la concentrazione o autorizzarla. Pesanti sanzioni pecuniarie se la concentrazione viene ugualmente eseguita.

2. LE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZAa. Limitazioni legali di diritto pubblico:- I controlli sullʼaccesso al mkt di nuovi imprenditori tramite attività di concessione e

autorizzazione;- Poteri di ctrl dellʼattività riconosciuti alla pubblica amministrazione verso imprese che

operano in determinati settori (es. attività bancaria e creditizia);

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- Sistema di ctrl pubblico dei prezzi di vendita;

Monopoli legali: Il commercio di un dato bene/servizio è riservato per legge ad un solo imprenditore. I monopoli pubblici incontrano dei limiti, è necessario che la riserva di attività sia disposta con legge ordinaria e che il sacrificio della libertà di iniziativa risponda ai fini di utilità generale. Predeterminati i settori nei quali è legittimato (tabacchi, lotterie nazionali).In monopolio legale non cʼè applicazione della normativa antitrust, gli utenti sono comunque tutelati, art. 2597, obblighi a carico del monopolista legale:- Obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni dellʼoggetto di impresa;- Obbligo di rispettare la parità di trattamento dei diversi clienti = sono valide anche

modalità e tariffe differenziate purché le condizioni valgano per tutti (es. trenitalia).

b. Divieti legali di concorrenza:- Obbligo di fedeltà, divieto ai prestatori di lavoro di trattare affari in concorrenza con

lʼimprenditore fin quando dura il rapporto di lavoro;- Divieto di esercitare attività concorrente con quella della società, a carico dei soci a

responsabilità illimitata di società di persone e degli amministratori di società di capitali e cooperative;

- Diritto di esclusiva reciproca nel contratto di agenzia;- Divieto di concorrenza per chi aliena unʼimpresa commerciale;

c. Divieti negoziali di concorrenza:Il patto che limita le concorrenza deve essere provato per iscritto, è valido solo se circoscritto ad un determinato ambito territoriale o ad un determinato tipo di attività. Ha durata massima 5 anni (art. 2596).I patti anticoncorrenziali sono:- Patti autonomi = autonomo contratto che ha come oggetto e funzione esclusivi la

limitazione della concorrenza. Questo può porre obblighi di non concorrenza a carico di una sola delle due parti, ricadono nellʼart. 2596 (restrizioni unilaterali) oppure a carico di tutte le parti (restrizioni reciproche), ad esempio i cartelli, ricadono nellʼart. 2596 solo se non prevedono la costituzione di unʼorganizzazione comune per realizzare il loro oggetto (consorzio).

- Patti accessori = restrizioni alla concorrenza come clausola accessoria ad un altro contratto avente oggetto diverso. Restrizioni unilaterali o reciproche. Restrizioni orizzontali (fra imprenditori in diretta concorrenza) e restrizioni verticali (fra imprenditori non in diretta concorrenza, tra produttori e rivenditori della stessa merce). La disciplina dellʼart. 2596 è applicabile solo ai patti accessori innominati (patti di esclusiva e di preferenza) che comportano limitazioni alla concorrenza non funzionali col tipo di contratto cui accedono.

d. La concorrenza sleale:Il danno che un imprenditore subisce a causa della sottrazione dei clienti da parte dei concorrenti NON è né danno ingiusto né risarcibile. Tuttavia è interesse generale che la competizione avvenga in modo corretto e leale. Originariamente in materia si applicava lʼillecito civile, oggi prevale la disciplina della concorrenza sleale (artt. 2598 - 2601).Principi generali: è vietato, nella concorrenza fra imprenditori, servirsi di mezzi e tecniche non conformi ai principi della concorrenza professionale (art. 2598). Gli atti di concorrenza sleale sono repressi e sanzionati anche se compiuti senza dolo o colpa (≠ 1° illecito civile) e anche se non hanno ancora recato danno ai concorrenti (≠ 2° illecito civile). Scattano così le sanzioni tipiche: lʼinibitoria alla continuazione degli atti di concorrenza sleale e la

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rimozione degli effetti, salvo il diritto al risarcimento del danno in presenza dellʼelemento psicologico (dolo o colpa) e di un danno patrimoniale.

Presupposti di applicazione della disciplina della concorrenza sleale:- La qualità di imprenditore sia del soggetto che pone in essere lʼatto di concorrenza

vietato, sia del soggetto che ne subisce le conseguenze;- Lʼesistenza di un rapporto di concorrenza economica fra i medesimi, si deve tener conto

anche della concorrenza potenziale, ne fa parte anche la concorrenza verticale (bar Magenta che ha solo la pepsi e tutti chiedono la coca);

Gli atti di concorrenza sleale (art. 2598):- Atti di confusione = è atto di concorrenza sleale ogni atto idoneo a creare confusione con

i pdt o con lʼattività di un concorrente. È lecito rubarsi i clienti ma non se fatto tramite inganno del pubblico. Questi mezzi sfruttano il successo sul mkt dei concorrenti. Tecniche individuate dal legislatore:

- Segni distintivi = uso di nomi e segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi e segni distintivi legittimamente usati da altri imprenditori concorrenti. Confondibilità dei segni tipici (ditta, insegna e marchio) o di segni non protetti (slogan pubblicitario).

- Imitazione servile = riproduzione delle forme esteriori dei pdt altrui, fatta per indurre il pubblico a supporre che i due prodotti provengano dalla stessa impresa. Lʼimitazione deve riguardare elementi formali non necessari e allo stesso tempo caratterizzanti (es. Forma particolare/colore).

- Atti di denigrazione = diffondere notizie sui pdt e attività altrui idonei a determinarne il discredito, mettere in cattiva luce i concorrenti danneggiando la loro reputazione commerciale. Tecniche:

- Diffide = denunzie al pubblico di pratiche concorrenziali illecite prive di fondamento o oltrepassano il limite del proprio diritto. Divulgazione notizie screditanti.

- Pubblicità iperbolica = pdt possiede specifiche qualità o pregi che invece vengono implicitamente negati dai concorrenti (es. Il caffe x è lʼunico che non fa male al cuore).

- Atti di appropriazione pregi altrui = incrementare il proprio prestigio attribuendo ai propri pdt o attività pregi che in realtà appartengono a concorrenti. Tecniche:

- Pubblicità parassitaria = mendace attribuzione a se stessi di qualità altrui;- Pubblicità per riferimento = far credere che i pdt sono simili a quelli altrui con le

parole “tipo, modello, sistema”.Nb. La pubblicità comparativa non sempre costituisce atto di concorrenza sleale. È lecita quando non è ingannevole ed è oggettiva.Altri atti di concorrenza sleale, dettati dal 3° comma dellʼart. 2598:- Pubblicità menzognera = falsa attribuzione ai propri prodotti di qualità e pregi non

appartenenti ad alcun concorrente, trae in inganno il pubblico;- Pratiche commerciali scorrette

- Concorrenza parassitaria = sistematica imitazione delle altrui iniziative imprenditoriali;

- Boicottaggio economico = rifiuto ingiustificato ed arbitrario di unʼimpresa in posizione dominante sul mkt o di un gruppo di imprese associate di fornite i propri pdt a determinati rivenditori, in modo da escluderli dal mkt.

- Dumping = sistematica vendita sottocosto dei propri pdt;- Storno dei dipendenti = sottrazione di dipendenti o di collaboratori autonomi

particolarmente qualificati ad un concorrente quando venga attuata con mezzi scorretti e con deliberato proposito di trarne vantaggio con danno allʼaltrui azienda

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(non è sufficiente per la concorrenza sleale, lʼofferta di condizioni economiche migliori);

- Sottrazione di segreti aziendali = rivelazione a terzi e lʼacquisizione da parte di terzi delle informazioni aziendali segrete in modo non corretto.

Sanzioni: - Inibitoria = cessazione delle turbative alla propria attività e di ottenerla magari prima che

lʼatto abbia causato un danno patrimoniale. Lʼazione inibitoria è volta ad accertare che si tratti di illecito concorrenziale. Prescinde dal dolo o dalla colpa e dallʼesistenza di un danno patrimoniale ai danni della controparte.

- Risarcimento dei danni = la colpa di presume una volta accertato lʼillecito concorrenziale. Può ottenere anche la pubblicazione della sentenza.

Pratiche commerciali scorrette tra imprese e consumatori:Pratica commerciale = qualsiasi condotta posta in essere da un professionista in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un pdt ai consumatori.La pratica commerciale è scorretta quando cumulativamente:- Non è conforme al grado di diligente che il consumatore si attende dal professionista;- Ed è idonea a falsare il comportamento economico del consumatore medio.Due categorie:- Pratiche ingannevoli = traggono in errore il consumatore medio su elementi essenziali

dellʼoperazione commerciale (prezzo, qualità)- Pratiche aggressive = limitazione libertà di scelta con molestie o coercizione fisica o

moraleDisciplina speciale per la pubblicità ingannevole o comparativa: la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta e riconoscibile come tale. È ingannevole qualsiasi pubblicità che in ogni modo induce in errore o può indurre in errore le persone alle quali è rivolta e possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero ledere il concorrente.

9. CONSORZI FRA IMPRENDITORI (artt. 2602 - 2620)Art. 2602: con i contratto di consorzio più imprenditori istituiscono unʼorganizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. - Consorzi anticoncorrenziali = limita la reciproca concorrenza sul mercato fra imprenditori

che svolgono la stessa attività o simile;- Consorzi di coordinamento = per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive

imprese, strumento di cooperazione interaziendale finalizzato alla riduzione dei costi di gestione delle singole imprese consorziate (es. Acquisto in comune delle mp, o ufficio comune contabile o pubblicità).

Consorzi con attività esterna e interna:- (sola) attività interna = regola i rapporti reciproci fra i consorziati e controlla il rispetto del

contenuto. Si fonda sulla presenza di un organo con funzioni deliberative composto da tutti i consorziati, le delibere vengono prese a maggioranza, per le modificazioni del contratto serve lʼunanimità (assemblea) e di un organo con funzioni gestorie e esecutive, controlla lʼattività dei consorziati al fine di accertare lʼadempimento delle obbligazioni assunte (organo direttivo). ;

- Attività esterna = istituzione di un ufficio comune che svolge attività con i terzi nellʼinteresse delle imprese consorziate. Per essi è previsto un regime di pubblicità legale per far conoscere ai terzi la struttura consortile, iscrizione presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla stipulazione. Il contratto deve specificare le persone a cui è attribuita la presidenza, direzione, rappresentanza del consorzio e i relativi poteri. Vengono chiamati in giudizio presidente e direttore anche la rappresentanza è attribuita ad altri. Devono formare un fondo consortile con i contributi iniziali e successivi dei consorziati e

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dai beni acquistati. Il fondo è aggredibile dai creditori di obbligazioni assunte in nome del consorzio. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per i singoli consorziati, risponde il consorziato interessato e il fondo consortile. Il fondo fa da garanzia. Il consorzio costretto a pagare farà azione di rivalsa sul consorziato e se questo è insolvente azione di rivalsa pro quota su tutti i consorziati.

Il contratto di consorzio (art. 2603):- Può essere stipulato solo da imprenditori;- Contratto formale, forma scritta a pena di nullità;- Deve contenere una serie di indicazioni, tra cui lʼoggetto del consorzio;- Durata liberamente fissata dalle parti, se nulla è detto, è valido per 10 anni;- Contratto tendenzialmente aperto alla partecipazione del consorzio di nuovi imprenditori

senza che sia necessario il consenso di tutti i consorziati. Se nulla è detto nel contratto, serve il consenso di tutti i consorziati;

- Può sciogliersi limitatamente ad un solo consorziato per sua volontà (recesso) o per decisione degli altri (esclusione). Le cause di recesso ed esclusione devono essere indicate nel contratto. Es. Causa di esclusione: inadempimento obblighi consortili. Se nulla è detto si applica la disciplina generale.

- Al consorziato receduto o escluso compete la liquidazione della sua quota di partecipazione al fondo patrimoniale consortile;

- Scioglimento dellʼintero contratto di consorzio a maggioranza dei consorziati per giusta causa, se no allʼunanimità.

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Diritto delle società1.LE SOCIETAʼ (libro V titolo V e VI artt. 2247 - 2548)

LA NOZIONE DI SOCIETAʼ

Contratto di societàArt. 2247: “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per lʼesercizio in comune di unʼattività economica allo scopo di dividerne gli utili.”Nb questa era la nozione legislativa del contratto di società del 1942. Dal 1993 è possibile costituire una società da parte di una sola persona per le Srl e dal 2003 anche per le Spa, atto unilaterale.Le società possono quindi essere inquadrate tra i contratti associativi o con comunione di scopo, ≠ dai contratti di scambio, in essi lʼavvenimento che soddisfa tutti i contraenti è unico. Caratteri strutturali dei contratti associativi:- Le prestazioni di ciascuna parte possono anche essere di diversa natura e ammontare,

ma sono tutte finalizzate ad uno scopo comune e tutte trovano corrispettivo nellʼacquisto della partecipazione sociale;

- Sono contratti potenzialmente plurilaterali ed aperti. Numero di parti illimitato e può variare in aumento o diminuzione senza determinare lo scioglimento del contratto originario;

- Sono contratti di organizzazione di futura attività. Svolgimento di unʼattività comune tramite creazione di organizzazione di gruppo deputata alla produzione di una serie di atti giuridici di rilievo interno (fra soci) e esterno (verso terzi). Dal contratto nascono situazioni strumentali e non finali.

- Sono sottoposti a speciale disciplina, infatti nullità, annullabilità, risoluzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta che colpiscono il vincolo di una delle parti, non comportano rispettivamente nullità, annullabilità o risoluzione dellʼintero contratto, salvo che la partecipazione venuta meno non fosse essenziale.

Le società sono enti associativi che si caratterizzano per la contemporanea presenza di 3 elementi:1. Conferimenti dei soci; 2. Esercizio in comune dellʼattività economica (scopo-mezzo);3. Scopo di divisione degli utili (scopo-fine).

1. Conferimenti dei sociConferimenti sono prestazioni cui le parti del contratto di società si obbligano. Costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società. Hanno la funzione di dotare la società di capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dellʼattività di impresa. Ciascun socio destina così stabilmente parte della propria ricchezza personale allʼattività comune e si espone al rischio di impresa. Tutti i soci devono partecipare al rischio di impresa, ma da socio a socio può essere diverso sia lʼoggetto sia lʼammontare del conferimento.

Oggetto del conferimento, art. 2247 dice tutti i beni e servizi per lʼesercizio comune dellʼattività di impresa (denaro, beni in natura trasferiti in proprietà o concessi in godimento, prestazioni di attività lavorativa..). Nb ciò vale per le Ss e dal 2003 per le Srl, limitazioni per le prestazioni dʼopera o servizi nelle Spa.

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Patrimonio sociale = complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società. Inizialmente è costituito dai conferimenti dei soci, poi subisce variazioni in relazione alle vicende economiche della società. La sua consistenza è accertata con la redazione annuale del bilancio di esercizio. Si definisce patrimonio netto la differenza tra le attività e le passività.

- Funzione di garanzia: garanzia principale dei creditori della società in responsabilità illimitata dei soci (rispondono col loro patrimonio), garanzia eslusiva dei creditori della società in responsabilità limitata dei soci (rispondono delle obbligazioni solo col patrimonio della società).

Capitale sociale nominale = entità numerica, esprime il valore in denaro dei conferimenti che risulta della valutazione compiuta dellʼatto costitutivo della società. Rimane immutato per tutta la vita della società a meno che con modifica dellʼatto costitutivo non si decide di aumentarlo o ridurlo. È un valore storico.

- Funzione vincolistica: non può essere ripartito, per questo è iscritto in bilancio tra le passività;

- Funzione organizzativa: serve per capire se la società ha conseguito utili o perdite. Utili si att - (pass + pn) = + . Perdite se att - (pass + pn) = - . Serve anche come base di misurazione di alcune situazioni soggettive dei soci, di carattere amministrativo (diritto al voto), di carattere patrimoniale (diritto agli utili e quota di partecipazione), tali diritti sono in misura proporzionale al cs sottoscritto.

2. Esercizio in comune dellʼattività economicaOggetto sociale è la specifica attività economica che i soci si propongono di svolgere, tale attività deve essere determinata nellʼatto costitutivo della società ed è modificabile con lʼosservanza delle norme. Lʼoggetto sociale deve:- Essere attività economica produttiva, cioè a contenuto patrimoniale condotta con metodo

economico e finalizzata alla produzione o scambio di beni o servizi. Deve essere attività dʼimpresa

- Essere esercitato in comune, cioè giuridicamente imputabile al gruppo in quanto tale, non basta lʼinteresse comune, ma il modo di svolgimento dellʼattività deve essere comune. Chi agisce nei rapporti esterni quindi deve essere abilitato ad agire in nome e per conto del gruppo.

È possibile la figura della società senza attività dʼimpresa? Il codice lo consente con riferimento a due diversi fenomeni:- Società occasionali = lʼart. 2247 richiede che la società abbia carattere produttivo, ma

non fa cenno alla professionalità (richiesta dallʼart. 2082 per lʼimpresa). Quindi una società può anche non essere impresa, società occasionale è quindi disciplinata dal tipo di società prescelto e non dalla disciplina dellʼimpresa (è quindi sottratta al fallimento). 3 ipotesi di società occasionale:

- Non si ha né società né impresa quando due persone realizzano insieme un affare che si risolve in un unico atto;

- Si ha sia società che impresa quando due persone decidono di compiere insieme un singolo affare complesso, un affare che implica il compimento di operazioni numerose e un apparato produttivo che escluda il carattere occasionale degli atti economici (es. Costruzione di un singolo immobile);

- Si ha società senza impresa (società occasionale) in presenza di un esercizio comune di attività oggettivamente non duratura. Pochi atti elementari coordinati che non richiedono la predisposizione di alcun apparato produttivo oggettivamente apprezzabile.

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- Società fra professionisti = nel nostro ordinamento lʼattività dei professionisti intellettuali non è considerata attività di impresa. Una società tra professionisti per lʼesercizio in comune della loro attività sarebbe unʼaltra ipotesi di società senza impresa. La società fra professionisti va distinta da: incarico congiunto (es. Due avvocati stesso caso), società di mezzi (es. Due medici società per acquisto macchinari…), società di servizi imprenditoriali (offrono prodotto complesso, usano come strumento prestazioni professionali, tra queste si trovano le società di ingegneria e di revisione contabile). Sono quindi società fra professionisti quelle che hanno come oggetto unico ed esclusivo lʼesercizio in comune di attività professionale agli stessi riservata per legge. È la società che si obbliga giuridicamente ad eseguire le relative prestazioni professionali. Distinzione:

- Professioni non protette: professioni per le quali non è prescritta lʼiscrizione allʼalbo (es. Agenti di pubblicità). Essi possono validamente costituire società di qualsiasi tipo, non essendo vincolati dallʼart. 2232.

- Professioni protette: esercizio subordinato allʼiscrizione in appositi albi professionali (es. Avvocati, commercialisti, notai…), controversia, non possono fare società perché lʼart. 2232 prevede il carattere personale della prestazione, cosa non conciliabile col carattere impersonale della società, ciò altererebbe la responsabilità professionale personale e dirette nei confronti dei terzi. NB unica deroga che ha espressa disciplina è per la società fra avvocati, introdotta nel 2001: esercizio in comune dellʼattività professionale dei propri soci. È regolata dalle norme della Snc. Tutti i soci devono possedere il titolo di avvocato. È iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese con funzione di pubblicità notizia. Non è soggetta al fallimento perché non svolge attività di impresa. Solo il socio incaricato è responsabile illimitatamente per lʼattività professionale svolta.

3. Scopo-fine delle societàLe società sono egoistiche, operano a favore esclusivo dei soci. Diversi tipi di scopo economico:- Scopo di divisione degli utili (scopo lucrativo) = conseguire utili (lucro oggettivo) destinati

ad essere successivamente divisi tra i soci (lucro soggettivo). Scopo tipico assegnato ad alcuni tipi di società (di persone e di capitali) che per questo sono definite società lucrative.

- Scopo mutualistico = società cooperative che hanno lo scopo di fornire ai soci beni a condizioni più vantaggiose del mercato, procurano ai soci e solo a loro un vantaggio patrimoniale diretto tramite risparmio di spesa o maggiore remunerazione del lavoro prestato. Società mutualistiche.

- Scopo consortile = tutti i tipi di società tranne la semplice, produrre beni e servizi necessari alle imprese consorziate e tendenzialmente destinati ad essere assorbiti dalle stesse. Società consortili.

Società ≠ associazioni:- Natura dellʼattività = attività delle società è positivamente individuata (attività produttiva),

le società no;- Scopo-fine = scopo economico nelle società, destinazione ai terzi delle eventuali

positività nelle associazioni (scopo ideale o altruistico). Le associazioni producono beni e servizi con metodo non economico, erogati gratuitamente o a prezzo politico, oppure metodo economico ma gli utili sono istituzionalmente devoluti a scopi altruistici.

La differenza essenziale sta nellʼautodestinazione ai membri del gruppo (società) o allʼeterodestinazione (associazioni) del risultato economico dellʼattività.

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Le associazioni possono costituirsi come società? Si per le società di diritto speciale (Spa costituite per la gestione dei fondi mutualistici, società di gestione dei mkt regolamentati di strumenti finanziari, società sportive.

Le imprese sociali derogano al principio di lucratività. Organizzazioni private che esercitano senza scopo di lucro e in via stabile e principale attività di impresa al fine della produzione e lo scambio di beni o servizi di utilità sociale. Possono costituirsi in qualsiasi forma. In forma societaria hanno il divieto di distribuire gli utli.

Società e comunioneArt. 2248: “La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III”. Sono le norme in tema di comunione. Società ≠ comunione:- Società = contratto per lʼesercizio in comune di attività economica. Nella società i beni

comuni hanno funzione servente (mezzo). I beni sono soggetti a vincolo di stabile destinazione;

- Comunione = situazione giuridica che sorge quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone. Anche se ha origine contrattuale, ha per oggetto il semplice godimento della cosa comune. Nella comunione lʼattività svolge funzione servente rispetto ai beni (devono essere conservati e consente il miglior godimento individuale della cosa). Non cʼè vincolo sui beni, ogni proprietario può liberamente servirsi della cosa comune, può in ogni momento chiedere lo scioglimento della comunione e i creditori possono liberamente aggredire la cosa comune. La comunione quindi non gode di autonomia patrimoniale.

Il senso dellʼarticolo è impedire le società di mero godimento.

I TIPI DI SOCIETAʼLe società formano un sistema composto da un pluralità di tipi. Gli 8 tipi di società previsti dal legislatore (Ss, Snc, Sas, Spa, Saa, Srl, Sc, Ma) possono essere aggregati in categorie omogenee:- Per scopo = Ss, Snc, Sas, Spa, Saa e Srl lucrative, Sc e Ma mutualistiche. Non si

esclude che anche le Sc abbiamo lo scopo di lucro, ma se cʼè è secondario;- Per la natura dellʼattività di impresa che possono esercitare = la Ss non può svolgere

attività commerciale (solo agricola) e solo dal 2001 viene iscritta nel registro delle imprese con funzione di pubblicità legale (dal 1993 era pubblicità notizia), le alte possono farle entrambe e sono sempre state soggette ad iscrizione nel registro delle imprese con funzione di pubblicità legale;

- Società dotate di personalità giuridica (società di capitali e Sc) e società non dotate di personalità giuridica (società di persone, autonomia patrimoniale). Distinzione che non fa il legislatore ma i commentatori per fare ordine nel sistema, in alcuni casi è abbastanza sfumata. La differenza essenziale:

- Società di capitali = a. è necessario che si crei un organizzazioni articolata di tipo corporativo (si

individuano degli organi ciascuno dei quali è investito di compiti specifici):- Assemblea = formata dai soci che si riuniscono, deputata ad

assumere le decisioni principali, costituiscono e sciolgono la società e possono modificare il contratto sociale;

- Organo di gestione = organo che decide lʼamministrazione della società ossia quali atti pone in essere la società per svolgere lʼattività dʼimpresa decisa dai soci (oggetto sociale);

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- Organo di controllo = vigila che amministratori svolgano la gestione secondo la legge e secondo il contratto sociale (atto costitutivo).

b. gli organi sono pluripersonali o gestiti da unʼunica persona. Se sono formati da più soggetti, gli organi collegiali operano e decidono col principio maggioritario. Lʼassemblea delibera a maggioranza e non allʼunanimità. Il legislatore preferisce la maggioranza perché lʼunanimità metterebbe in pericolo il funzionamento della società.

c. Nella società di capitali il singolo socio non ha ruolo rilevante, fa il conferimento ma non partecipa allʼamministrazione e al controllo della società. Ha il solo diritto di votare in assemblea per designare gli amministratori. Il peso del voto in assemblea è pro quota di sottoscrizione del capitale sociale. I soci possono essere anche amministratori. Se un socio è anche amministratore è un caso in cui veste entrambi i ruoli ma separati.

- Società di persone = a. le società di persone non hanno organizzazione corporativa, hanno una

struttura molto più flessibile rispetto a quella delle società di capitali. b. lʼattività della società si fonda si fonda su un modello organizzativo che

riconosce ad ogni socio la responsabilità illimitata per cui le decisioni vengono assunte allʼunanimità e non a maggioranza.

c. Il singolo socio ha responsabilità illimitata e quindi ha potere di amministrazione e rappresentanza della società indipendentemente dalla quota di partecipazione al capitale sociale.

- Per regime della responsabilità dei soci per le obbligazioni della società = - Società con soci illimitatamente responsabili, ossia delle obbligazioni risponde sia

il patrimonio sociale sia il patrimonio personale del singolo socio. (Ss, Snc)- Società in cui coesistono soci a responsabilità illimitata (accomandatari) e a

responsabilità limitata (accomandanti). (Sas e Saa)- Società con soci limitatamente responsabili sono i soci con obbligo di conferire

capitali alla società e dopo il loro patrimonio non è mai aggredibile dai creditori della società. Cʼè separazione completa tra patrimonio del socio e patrimonio della società. (Spa, Srl e Sc)

Nelle società di persone la disciplina è snella, un modello snello. Le regole sono derogabili dai soci. Nel contratto i soci possono adottare le norme stabilite dal legislatore ma spesso e possono farlo derogano verso regole di funzionamento che ritengono più adatte. Le norme infatti iniziano con “salvo…” quindi possono derogare. Alcune regole base sono però inderogabili.Nelle società di capitali le regole derogabili sono minori. Il legislatore stabilisce un modello di funzionamento. Alcune regole sono derogabili ma tendenzialmente molto meno.

Rapporto tra i soci e la societàDeve essere stato fatto un contratto associativo. Si crea un org destinata a durare nel tempo. Il socio è parte del gruppo ma avrà anche ruolo di controparte e intrattiene rapporti giuridici con la società, ha quindi obblighi e diritti. - Lʼobbligo principale è quello di effettuare conferimento di capitali.- I diritti sono di natura patrimoniale e di natura amministrativa. Il diritto patrimoniale è il

diritto agli utili, una quota degli utili determinata sulla base della quota di capitale rappresentata dal suo conferimento. Quando la società si scioglie alla fine ha diritto alla liquidazione della quota che gli spetta del patrimonio finale. I diritti amministrativi principali sono il diritto di voto che spetta in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale.

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A volte può succedere che il diritto del singolo socio sia in conflitto con la società stessa es. Società vuole acquistare un bene di proprietà del socio. Il socio vuole che il prezzo sia alto. La società vuole prezzo basso. Socio è parte della società ma anche terzo. Cʼè conflitto di interesse. Parte della disciplina cerca di risolvere tali conflitti di interessi. Quando il socio vota, non deve sacrificare il proprio interessa personale a favore della società, è libero. In linea di principio è libero, ma la sua libertà di voto conosce un limite, limite creato dal fatto che un socio deve evitare di votare per danneggiare la società.

La natura dei soci dei vari tipi di società.In passato per essere socio di alcune società si doveva essere necessariamente persona fisica. Fino alla riforma del 2003 non era consentito a tutte le persone giuridiche di essere socio di tutte i tipi di società. Si riteneva che una società di capitali non potesse essere socia di una società di persone. Limitazione nella libertà di scelta. È stata prevista una certa cautela nonostante la riforma. Se una società di capitali (responsabilità illimitata)vuole diventare socia di una società di persone (responsabilità limitata), i soci diventano illimitatamente responsabili. Fino al 2003 non si poteva, oggi di può ma nota bene la cautela è che la Spa che assume partecipazioni di una Snc, lʼacquisto deve essere autorizzato dallʼassemblea dei soci. Lʼacquisto dei beni da parte di una società viene deciso dagli amministratori e non dai soci. Ma lʼacquisto di quote di una società che genera responsabilità illimitata deve essere deciso dai soci perché è una decisione delicata. Se i soci autorizzano gli amministratori acquistano le partecipazioni della società e da quel momento hanno responsabilità illimitata.

2. LA SOCIETAʼ SEMPLICE (libro V capo II artt. 2251 - 2290)La società semplice è il primo tipo di società previsto dal legislatore, è lʼunico tipo di società che può esercitare solo attività non commerciale. La Ss costituisce il prototipo normativo delle società di persone, anche se è scarsa la sua diffusione. Per gli altri due tipi il legislatore dice solo le differenze. Il legislatore non dice la definizione ma le caratteristiche essenziali.

La costituzione della società- Il contratto sociale (art. 2251) = il contratto non è soggetto a forme speciali, non è quindi

richiesta neanche la forma scritta per formulare la società semplice, salvo le forme richieste per i conferimenti dei soci. Es. Il conferimento è costituito dal trasferimento di un bene o dal trasferimento del diritto di godimento su un bene (es. terreno su cui svolgere lʼattività). La cessione di proprietà di beni immobili deve essere sempre effettuata per atto pubblico. In tal caso il contratto sociale può essere verbale, ma poi i soci conferendo il bene devono usare la forma richiesta dal singolo atto. Nella pratica anche nella Ss si fa atto scritto.

- In base al codice del 1942 la Ss non era assoggettata allʼiscrizione nel registro delle imprese, con la riforma del 1993 è stata prevista lʼiscrizione anche per le Ss ma solo con funzione di pubblicità notizia. Con la riforma del 2001 è stata attribuita la funzione di pubblicità legale allʼiscrizione del registro delle Ss esercenti attività agricola.

- La partecipazione ad una società di persone richiede la capacità di agire, valgono le stesse norme dellʼimprenditore individuale.

- Invalidità del contratto costitutivo della società di persone: il codice non dice nulla al riguardo, quindi valgono le cause di nullità (contrario alle norme imperative, oggetto impossibile o illecito, o illecito è il motivo comune determinante) e annullabilità (incapacità delle parti o consenso viziato per errore, violenta o dolo) previste dalla

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disciplina generale. Bisogna distinguere fra cause di invalidità che colpiscono lʼintero contratto di società (oggetto illecito) e cause che colpiscono la singola partecipazione (partecipazione di un minore non autorizzato). Lʼinvalidità della singola partecipazione determina lʼinvalidità dellʼintero contratto solo quando la partecipazione è essenziale per il conseguimento dellʼoggetto sociale. In caso di invalidità dellʼintero contratto, non ci sono problemi se lʼattività non era ancora iniziata, nullità non effetto ex tunc. Se invece lʼattività è già iniziata e quindi sono sorte obbligazioni e diritti, le cause di invalidità legittimano lʼeliminazione della società per il futuro, ma non rendono improduttiva di effetti lʼattività fin li svolta. Tale principio vale per tutti i gruppi associativi. È quindi una causa di scioglimento della società

NB Un società può partecipare alla costituzione di una società di persone o diventare socio di essa?- Partecipazioni di società di capitali in società di persone: si, art. 2361, però lʼassunzione

delle partecipazioni comportanti responsabilità illimitata deve essere deliberata in assemblea, gli amministratori devono dare specifiche informazioni in nota integrativa e se tutti i soci illimitatamente responsabili di una Snc o Sas sono società di capitali, allora il bilancio della società deve essere redatto secondo le norme della Spa.

- Partecipazioni di società di persone in altre società di persone: si, sia come socio a responsabilità illimitata che come socio a responsabilità limitata (accomandante).

Ordinamento patrimoniale e attività sociale- Art. 2253: i soci si impegnano ad effettuare dei conferimenti determinati nel contratto

sociale, o contestualmente alla stipula del contratto sociale, o dopo. I beni conferibili che costituiranno il capitale sociale della società non hanno limitazioni, si può conferire alla società qualunque prestazione suscettibile di valutazione economica (singolo beni in proprietà o in godimento, crediti, prestazioni di opera o di servizi). La specie e lʼammontare dei conferimenti deve essere indicata nellʼatto costitutivo, se ciò manca il codice presume che tutti i conferimenti devono essere eseguiti in denaro e che se i conferimenti non sono determinati, i soci sono obbligati a conferire in parti uguali quanto è necessario per il conseguimento dellʼoggetto sociale. I conferimenti diversi dal denaro:

- Conferimento di beni in proprietà = sul socio grava il rischio del perimento per caso fortuito della cosa conferita finquando la proprietà non sia passata alla società. Nel caso il socio può essere escluso dalla società, se non trova un sostituito (art. 2254);

- Conferimento dei beni in godimento = il rischio resta a carico del socio che le ha conferite, se la cosa perisce per causa non imputabile agli amministratori può essere escluso, se perisce per causa imputabile agli amministratori ha diritto ad un risarcimento. La società ne gode ma non dispone (art. 2254);

- Conferimento di crediti = il socio risponde dellʼinsolvenza del debitore (art. 2255);- Il socio dʼopera = un socio come conferimento esegue delle opere o servizi per

tutta la durata della vita della società. Socio dʼopera ≠ soci normali perché lui non esegue un conferimento iniziale ma esegue un attività continua. Gli altri soci conferiscono allʼinizio e poi finiscono i loro obblighi. Questa differenza giustifica il fatto che il socio dʼopera sia trattato diversamente da gli altri soci. Per il socio dʼopera la quota di utili che gli spetta è stabilita sempre dai soci nel contratto, deve essere negoziata tra i soci. Se il contratto sociale non prevede nulla o non si mettono dʼaccordo, non esiste legge che dica quanti utili ti spetta, quindi si rivolgono al giudice che valuta quanto dargli. Il socio dʼopera non riceve un trattamento salariale. Su di lui grava il rischio di impossibilità sopravvenuta di svolgimento dellʼopera.

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- Art. 2256: i soci non possono servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società. La violazione del divieto espone al risarcimento dei danni e allʼesclusione dalla società. Il divieto è derogabile col consenso di tutti i soci.

- Partecipazione dei soci agli utili e alle perdite: la Ss non ha lʼobbligo di redigere il bilancio dʼesercizio, ma solo un rendiconto con i rapporti costi/ricavi. Nel rendiconto deve indicare i conferimenti eseguiti dai soci che formano il capitale sociale della società. Le prestazioni dei soci dʼopera non fanno parte dei conferimenti di capitale. Non entrano quindi nel numero che esprime il valore dei conferimenti. Il rendiconto ha le caratteristiche di un bilancio semplificato. Segue dei criteri generali del bilancio dʼesercizio con minori obblighi dettagliati. È il rendiconto della gestione della società in un certo periodo di tempo, in esercizi di solito 12 mesi, alla fine dellʼesercizio gli amministratori devono rendere conto dellʼattività svolta esprimendo il risultato con un documento contabile.

- Art. 2262 = salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo lʼapprovazione del rendiconto. I soci godono di massima libertà nella determinazione della parte a ciascuno spettante nel contratto sociale, non è necessario sia proporzionale ai conferimenti e neanche che la partecipazione agli utili sia uguale alla partecipazione alle perdite;

- Art. 2265, patto leonino = la partecipazione agli utili e alle perdite dei soci e negoziata liberamente tra i soci. Unico limite alla libertà di determinazione, è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. È nullo perché le società esercitano attività di impresa e i soci effettuano dei conferimenti allo scopo di ripartire gli utili. I soci devono condividere i risultati della attività economica. È possibile che la misura in cui partecipano ad utili e perdite siano diverse, ma tutti devono assumersi il rischio di impresa, sia positivo che negativo. Se in un contratto si dispone il contrario, non si tratta più di una società. È nulla la clausola del contratto, non tutto il contratto. A meno che tale clausola non fosse il cardine del contratto.

- Art. 2263 = se lʼatto costitutivo nulla dice al riguardo della partecipazione agli utili e alle perdite, si presume: le parti spettanti sono proporzionali ai conferimenti, se non è determinato il valore dei conferimenti, le parti si presumono uguali e se è determinata solo la quota di partecipazione agli utili, si presume la stessa per le perdite. Infine la parte spettante al socio dʼopera, se non è determinata dal contratto sociale, è fissata dal giudice secondo equità.

- Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali: - Art. 2267, i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio

della società. Se non è abbastanza capiente, rispondono, per le obbligazioni sociali, i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci. Il patrimonio sociale è quindi garanzia primaria per i creditori, ma non esclusiva, perché rispondono anche i singoli soci personalmente e illimitatamente. Per i soci senza potere di rappresentanza (coloro che non hanno agito in nome e per conto) la responsabilità personale può essere esclusa o limitata da un apposito patto sociale. Patto opponibile ai terzi solo se portato a loro conoscenza. I soci limitatamente responsabili non possono partecipare alla gestione e il loro nome deve essere indicato nel contratto sociale. I soci rispondono i maniera solidale, ossia ciascuno risponde del 100% dei debiti della società.

- Art. 2268, un creditore sociale della Ss può rivolgersi ad ottenere il pagamento del proprio credito sia sul patrimonio sociale sia su qualunque dei soci. Se chiede il pagamento prima ad un socio, invece che prima alla società, il socio non è subito obbligato a pagare, può beneficiare della preventiva escussione del patrimonio sociale indicando al creditore su quali beni della società egli può rivalersi. Il socio

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è tenuto a pagare per primo il creditore sociale se non esistono beni sufficienti o prontamente aggredibili, salvo poi rivalersi sugli altri soci pro quota (azione di regresso).

- Art. 2269, chi entra a far parte di una società già costituita, nuovi soci (esegue conferimento o acquista quota di un socio), risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori allʼacquisto della qualità di socio.

- Art. 2290, nel caso in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili versi i terzi per le obbligazioni sociali sorte fine al giorno in cui si verifica lo scioglimento. Non è responsabile per le obbligazioni sorte dopo solo se lo scioglimento è stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.

- Art. 2270, i creditori particolari dei soci (debito del socio contratto nella vita privata) non possono in nessun caso aggredire direttamente il patrimonio della società per soddisfarsi. Inoltre se sono nel contempo debitori della società e creditori di un socio, non possono compensare il debito col credito (art. 2271). Il creditore del socio può però far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio debitore oppure compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio nella liquidazione della società.

- Amministrazione della società: attività di gestione dellʼimpresa sociale, potere di compiere tutti gli atti che rientrano nellʼoggetto sociale, potere di gestione, attività amministrativa interna.

- Amministrazione disgiuntiva (art. 2257): ogni socio illimitatamente responsabile è amministratore della società, tuttavia lʼatto costitutivo può stabilire che lʼamministrazione sia riservata solo ad alcuni soci, se nulla dice, tutti i soci sono amministatori. Se il contratto sociale nulla dispone in merito alla modalità di amministrazione, si applica il modello dellʼamministrazione disgiuntiva. Ogni socio amministratore può esercitare il suo potere individualmente, non deve chiedere il consenso degli altri soci per intraprendere le operazioni che rientrano nellʼoggetto sociale. Questo modello permette la rapidità delle decisioni ed è applicabile facilmente in società piccole, dove i soci si possono controllare a vicenda. Infatti ogni socio ha il diritto di opposizione = ogni socio amministratore può esercitare opposizione prima che lʼoperazione sia stata compiuta e così paralizzarla. Il conflitto generatosi si risolve o con la decisione della maggioranza pro quota dei soci (amministratori e non) o, se stabilito nellʼatto costitutivo, la decisione viene presa da terzi in qualità di arbitratori. Se lʼatto è già stato compiuto, la società deve subirne le conseguenza giuridiche, salvo chiedere poi risarcimento allʼamministratore nel caso di atto non conforme alle norme di legge o al contratto sociale o se comporta danno alla società.

- Amministrazione congiuntiva (art. 2258): in alternativa, si può applicare lʼamministrazione congiuntiva se è espressamente convenuta nellʼatto costitutivo. È necessario il consenso di tutti gli amministratori per il compimento delle operazioni sociali (unanimità). Tuttavia si può prevedere espressamente che per determinati atti sia sufficiente il consenso della maggioranza pro quota. In caso di urgenza di evitare un danno alla società possono agire singolarmente.

- Amministrazione collegiale: per alcune operazioni decidono a maggioranza, per altre serve lʼunanimità, per altre agiscono singolarmente.

- Amministrazione della società: potere di agire nei confronti dei terzi in nome della società, acquisendo diritti e assumendo obbligazioni da parte della stessa, attività di rappresentanza, potere di firma, attività di amministrativa esterna.

- Modello legale (art. 2266): potere di gestione e potere di rappresentanza coincidono. Salvo diversa disposizione nellʼatto costitutivo, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore, disgiuntamente (firme disgiunte) o

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congiuntamente (firme congiunte) in base al modello amministrativo. Rappresentanza non solo sostanziale, ma anche processuale.

- Modelli statutari: lʼatto costitutivo può prevedere diversamente. Es. Rappresentanza legale solo ad alcuni amministratori, oppure un solo rappresentante eccetera.

- I soci amministratori: possono essere nominati direttamente nellʼatto costitutivo o con atto separato.

- Revoca (art. 2259): la revoca del amministratore nominato nellʼatto costitutivo deve avvenire per giusta causa e trattandosi di modificazione del contratto sociale deve avvenire allʼunanimità (art. 2252). La revoca di un amministratore nominato per atto separato è revocabile secondo le norme del mandato, quindi anche senza giusta causa. Se un amministratore viene revocato, ciò non implica che non sia più socio.

- Diritti ed obblighi (art. 2260): i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato. Tuttavia gli amministratori NON sono da considerarsi dei mandatari dei soci, questo perché tra loro cʼè sì un contratto, però non è un contratto di mandato ma un contratto specifico. Non sono quindi mandatari ma figure giuridiche. Nb nel mandato in qualunque momento il mandatario può sostituirsi al mandante per compiere certi atti giuridici. In una Ss un socio non potrà mai sostituirsi allʼamministratore.

- Diritti/poteri = la legge attribuisce il potere agli amministratori, non hanno il limite dei soli atti di ordinaria amministrazione (mandato) né i limiti posti allʼinstitore. Unico limite, non modificare contratto sociale.

- Obblighi = dovere generale di amministrare la società con diligenza professionale. Sono solidamente responsabili (tutti insieme) verso la società se violano gli obblighi, salvo dimostrino di essere esenti da colpa. Hanno poi obblighi specifici nei confronti dei soci non amministratori (art. 2261): informarli dello svolgimento degli affari sociali + tenere le scritture contabili + consegnare il rendiconto degli affari sociali + es. Vedi 2256. Nb ogni socio può promuovere unʼazione di responsabilità contro unʼamministratore.

- Unanimità e maggioranza. Ognuna delle due regole ha il suo specifico campo di applicazione.

- Se la decisione tocca le basi organizzative (legali o convenzionali) della società, è necessaria lʼunanimità, art. 2252: il contratto sociale, se non è convenuto diversamente, può essere modificato solo col consenso di tutti i soci. Fra le modificazioni del contratto sociale rientrano anche i mutamenti nella composizione della compagine sociale, es. È necessaria lʼunanimità per il trasferimento della quota sociale sia tra vivi che mortis causa o per costituire diritti reali su di essa (modifica soggettiva del contratto sociale). Tuttavia può essere convenuto diversamente. Può essere messa una clausola che consenta la modificazione a maggioranza dellʼatto costitutivo. In tal caso si interpreta in maniera restrittiva, ossia non possono modificare a maggioranza le basi essenziali della società (oggetto sociale). Le modificazioni dellʼatto costitutivo rimesse alla maggioranza devono essere specificatamente determinate.

- Se la decisione riguarda decisioni che attengono alle gestione dellʼimpresa, è sufficiente la maggioranza. Es. Decisione su atti di un amministrazione dopo lʼopposizione (maggioranza pro quota), esclusione soci (maggioranza per testa), approvazione rendiconto (maggioranza pro quota). Nb nel 2003 la riforma del diritto societario ha esteso la regola della maggioranza per le decisioni riguardanti la trasformazione in Spa, la fusione e la scissione, anche se riguardano basi organizzative della società.

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Scioglimento del singolo rapporto sociale (unilaterale)Le ipotesi in cui si scioglie il rapporto societario con riferimento ad un unico socio:- Morte del socio (art. 2284);- Recesso del socio = scioglimento del rapporto per volontà del socio (art. 2285);- Esclusione del socio = scioglimento del rapporto per volontà della società (artt. 2286 -

2288).Principio di conservazione della società, il venir meno di uno o più soci non determina lo scioglimento della società. Si rimette ai soci superstiti la decisione.

1. Morte del socio.La morte di un socio produce effetto ex lege lo scioglimento del rapporto tra tale socio e la società, i soci superstiti hanno lʼobbligo di liquidare agli eredi la quota di partecipazione al capitale sociale. I soci superstiti hanno due possibilità:- Scioglimento anticipato della società, in tal caso gli eredi devono aspettare la

liquidazione della società per partecipare con gli altri soci alla divisione dellʼattivo residuo - Continuare la società con gli eredi del soci defunto, in tal caso è necessario il consenso

di tutti i soci superstiti e degli eredi che diventano soci in base alla partecipazione ereditaria. Se gli eredi non vogliono entrare, i soci devono liquidare per forza.

La decisione deve essere presa entro il termine di 6 mesi concesso per la liquidazione della quota e per la ricostruzione della pluralità dei soci dove ne sia rimasto uno solo. Nel contratto sociale sono spesso inserite le clausole che regolano come comportarsi alla morte di un socio:- Clausole di consolidazione: prevedono che, in ogni caso di morte di socio, la quota del

socio defunto sia acquistata dagli altri soci e che venga liquidato agli eredi il valore della stessa.

- Clausole di continuazione, i soci manifestano in via preventiva il consenso al trasferimento della quota mortis causa, precludendosi le due alternative (scioglimento o liquidazione della quota). Le clausole si distinguono in 3 gruppi:

- Facoltativa = vincola solo i soci superstiti, gli eredi decidono se entrare o richiedere la liquidazione.

- Obbligatoria = gli eredi hanno lʼobbligo di subentrare, sono tenuti a risarcire i danni se non presentano il loro consenso.

- Clausole di successione = automaticamente alla morte del socio, gli eredi subentrano come soci per effetto dellʼaccettazione dellʼeredità, non hanno né facoltà né obbligo.

La validità delle clausole, soprattutto delle ultime due, è discussa. Nessuno può essere obbligato ad assumere la posizione di socio in capo alla società. Tuttavia gli eredi del socio che ha pattuito queste clausole, possono solo rifiutare lʼeredità.

2. Recesso del socio.Scioglimento del rapporto sociale per volontà del socio, dipende dal tipo di durata dato alla società:- Se la società è a tempo indeterminato o ha durata pari alla vita di uno dei soci, il socio

può recedere liberamente, senza necessità di giusta causa, deve dare un preavviso di almeno 3 mesi. Se sussiste giusta causa non serve neanche il preavviso.

- Se la società era a tempo determinato, ma viene prorogata (modifica contratto sociale, o i soci continuano lʼattività con proroga tacita) a tempo indeterminato, si ricade nel caso sopra.

- Se la società è a tempo determinato, si applica il caso di recesso di contratti, il recesso è possibile solo se sussiste giusta causa. La giusta causa è un concetto generale, da

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valutare caso per caso, il legislatore la intende in senso ampio: o ragione personale del socio, ma anche per il rapporto tra i soci es. Sopraggiunto insanabile dissidio con uno dei soci. Ogni situazione che rende impossibile la continuazione del rapporto sociale. Per il recesso espresso con giusta causa non deve essere concesso il preavviso.

Il contratto sociale può disciplinare il recesso, predeterminare quale sia la giusta causa e anche il procedimento di recesso (come deve essere comunicato, magari non 3 mesi, ma termine diverso di preavviso).

3. Esclusione del socio.Scioglimento del rapporto per volontà della società, espressa dagli altri soci.Le cause sono 2:- Esclusione di diritto o automatica = legislatore ha stabilito alcune circostante al cui

verificarsi, automaticamente, ha efficacia lʼesclusione del socio. Avviene solo in 2 casi:- Dichiarazione di fallimento del socio, un poʼ discussa lʼautomatica esclusione,

comunque i motivi di esclusione sono 2: socio fallisce in proprio (hp egli sia imprenditore commerciale individuale), fallisce da solo, allora fa perdere affidamento sulla possibilità di fare fronte ad eventuali obbligazioni a cui dovrebbe rispondere in quanto socio della società. Non potrebbe pagare i debiti della società. E poi perché deve mettere a disposizione dei proprio creditori tutto il suo patrimonio, anche la sua quota di partecipazione alla società e quindi ci si riconduce allo stesso motivo della liquidazione della quota, si arriva allo stesso risultato.

- Liquidazione della quota del socio su richiesta dei suoi creditori personali, succede facile per la Ss, per la Snc i creditori possono farlo solo in fase di liquidazione della società oppure in caso di società a termine dopo la proroga. I creditori non diventano soci, ottengono solo il valore della liquidazione. Il socio non è più parte.

- Esclusione facoltativa = circostanze in presenza delle quali i soci decideranno se il socio toccato da tali circostanze deve essere escluso oppure no. Art. 2286. Le cause di esclusione:

- Gravi inadempimenti di obblighi che gravano sul socio: es. Uso illegittimo di cose della società o violazione del divieto di concorrenza sono gravi inadempienze di obblighi. Se era socio e amministratore, e viola i suoi obblighi di socio, viene forse escluso come socio, se viola gli obblighi di amministratore, le conseguenza sono diverse, responsabilità e eventuale revoca.

- Modificazioni dello status giuridico personale del socio per cause che non sono imputabili alla volontà del socio: interdizione (perdita di capacità legale), inabilitazione, condanna ad una pena, pene accessorie per compimento reati. Questi eventi possono dare discredito alla società o partecipazione alla stessa di terzi non graditi (tutore o curatore).

- Sopravvenuta impossibilità del socio di adempiere obbligazioni nei confronti della società per causa non imputabile agli amministratori: es. socio dʼopera che non riesce a compiere lʼopera per la quale si è obbligato, oppure socio che ha messo a disposizione un bene alla società come conferimento, il bene si danneggia, non è più utilizzabile, oppure il socio si è impegnato a conferire la proprietà di un bene in natura, il bene perisce prima di conferirlo.

Procedimento di esclusione (art. 2287): I soci decidono se escludere o meno il socio a maggioranze per teste. Se i soci decidono di escludere, il socio entro 30 giorni dalla decisione ha il diritto di promuovere opposizione, è un azione giudiziaria, deciderà un giudice se sussistono i presupposti per lʼesclusione del socio. Se alla fine del procedimento giudiziario (magari anche 2 anni) il giudice accoglie lʼopposizione, il socio viene reintegrato a partire dalla data dellʼesclusione ossia con effetto retroattivo. Non cʼè

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mai stata esclusione, allora il soggetto risponderà di tutte le obbligazioni assunte anche nel periodo in cui era in forse, avrà anche diritto agli utili. Se la società è composta da solo 2 soci, uno non può escludere lʼaltro, la decisione è sempre assunta dal giudice.

COME SI EFFETTUA LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO? (art. 2289)In tutti i casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto alla liquidazione della quota sociale. Hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota. Il socio non può pretendere la restituzione del bene conferito (es. Macchinario tuttora in uso), ma il suo valore. - Calcolo della quota: bisogna verificare il valore del patrimonio nel giorno dello

scioglimento(quando comunico il recesso, quando ti escludo, quando è morto). A quel punto il socio che scioglie il rapporto ha diritto ad ottenere una somma di denaro.

- Tempistica liquidazione: entro 6 mesi dallo scioglimento del rapporto sociale. Se invece la liquidazione va nelle mani dei creditori del singolo socio, allora in questo caso il termine per il pagamento è abbreviato, entro 3 mesi.

- Il socio rimane responsabile per tutte le obbligazioni sorte tra quanto è diventato socio fino alla data in cui ha perso la qualità di socio.

Scioglimento della societàCause (art. 2272), lo scioglimento opera automaticamente se si verifica una di queste cause:- Per il decorso del termine fissato nellʼatto costitutivo (per società a tempo determinato): è

possibile la proroga della durata della società, sia espressa, sia tacita (quando i soci continuano a compiere le operazioni sociale art. 2273).

- Per il conseguimento dellʼoggetto sociale o impossibilità a conseguirlo: il conseguimento avviene ad esempio quando lʼoggetto era il compimento di un affare (es. Società immobiliari per realizzare il complesso). Ogni causa, pratica o giuridica, che rende impossibile la prosecuzione dellʼattività (sopravvenute modifiche, provvedimenti normativi che rendono illecita lʼattività, impossibilità pratica o impossibilità nel funzionamento della società es. quando è fatta da 2 soci e siano in insanabile discordia, non riescono a decidere, stallo, causa di scioglimento).

- Per volontà di tutti i soci: se tutti i soci decidono di sciogliere, serve unanimità. La scelta può essere revocata allʼunanimità, con conseguente continuazione della stessa società.

- Quando viene a mancare la pluralità di soci per più di 6 mesi, le società di persone sono prototipo di impresa collettiva, se non sono pluripersonali, si scioglie. Il singolo socio rimasto ha 6 mesi per cercare altri soci e continuare, se no al 6 mese si scioglie. Società di persone con un unico socio non ha motivo di esistere. Diventa imprenditore individuale o diventa una società di capitale.

- Altre circostanze decise nel contratto sociale. Es. alla morte di uno o più soci.- art. 2308: SOLO per la Snc è prevista unʼulteriore causa di scioglimento. La Snc si

scioglie, salvo che abbia per oggetto unʼattività non commerciale, per la dichiarazione di fallimento. Non la si applica alla Ss perché la Ss non può essere attività commerciale.

Verificatasi una causa di scioglimento, la società entra automaticamente in stato di liquidazione, volta al soddisfacimento dei creditori sociale e allʼeventuale distribuzione del residuo attivo fra i soci. Effetti preliminari e funzionali alla realizzazione degli obbiettivi della liquidazione:- art. 2274: i poteri degli amministratori sono limitati agli affari urgenti finché non siano

presi i provvedimenti necessari per la liquidazione;

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- art. 2279: i liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni, non fanno più lʼoggetto sociale, se violano il divieto, rispondono personalmente e personalmente per gli affari intrapresi.

- art. 2275: devono essere nominatati i liquidatori che possono coincidere con uno o più amministratori, spesso si chiama un professionista esterno. I liquidatori sono nominati allʼunanimità dai soci, se non si mettono dʼaccordo, la decisione è assunta dal tribunale. I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci o dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci.

- art. 2309: vale per la Snc, ma oggi anche per la Ss, il nome dei liquidatori deve essere, entro 30 giorni, iscritto nel registro delle imprese.

- art. 2277: passaggio di consegna tra amministratori e liquidatori, gli amministratori della Snc passano le scritture contabili, inoltre, sia Snc che Ss, tutti i beni e documenti sociali. Insieme devono redigere lʼinventario da cui risulta lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. Comincia così il procedimento di liquidazione:

- art. 2278, poteri dei liquidatori: possono compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione, hanno anche la rappresentanza in giudizio della società. Per pagare i creditori sociali, che vengono pagati in base allʼordine di scadenza delle loro pretese, vendono i beni sociali.

- art. 2280: se il patrimonio sociale è insufficiente si ricorre ai fondi disponibili. Se i fondi sono insufficienti, si chiedono ai soci i versamenti ancora dovuti. Se ancora questi non bastano, si chiedono ulteriori versamenti in proporzione alla quota di partecipazione alle perdite. Se un socio è insolvente, allora gli altri soci devono coprire la sua parte e poi fare azione di rivalsa sul socio insolvente (responsabilità solidale). I liquidatori hanno il divieto di distribuire anche parzialmente ai soci i beni sociali finché i creditori sociali non siano stati pagati o non siano state accantonate le somme necessarie per pagarli.

- Soddisfatti tutti i creditori, se residua qualcosa, si definiscono i rapporti tra i soci:- Vengono restituiti ai soci i beni conferiti in godimento nello stato in cui si trovano.

Del livello di deterioramento fisiologico, non hanno alcun diritto. Se invece i beni in godimento sono stati danneggiati per colpa degli amministratori, hanno diritto al risarcimento dal danno subito. Se i beni sono deteriorati per cause fortuite, non hanno diritti.

- Viene poi rimborsato il valore nominale dei conferimenti: i soci che hanno conferito beni in natura a titolo di proprietà, se ci sono ancora, li vengono restituiti, se la società li ha venduti, gli paga ugual valore. Ai soci che hanno conferito somme di denaro, viene reso il denaro. Il socio dʼopera invece non ha fatto conferimento iniziale quindi non ha diritto a nulla in questa fase.

- Dopo la restituzione dei conferimenti, se la società ha ancora disponibilità, dovrà ripartire fra i soci pro quota, in base alla percentuale di partecipazione agli utili.

- art. 2311, la fase finale: per la Ss nulla si dice, per la Snc invece i liquidatori devono redigere un bilancio finale di liquidazione (rendiconto gestione dei liquidatori, non viene effettuato con gli stessi criteri del bilancio di esercizio in quanto non è volto alla sottovalutazione in vista della continuazione dellʼattività, ma alla valutazione esatta dei beni sociali) e il piano di riparto (modalità di ripartizione dellʼattività o della passività residuale tra i soci). Bilancio di liquidazione e piano ripartito devono essere comunicati ai soci e si ritengono approvati se entro 2 mesi non sorgono obiezioni.

- Estinzione della società: - Snc irregolare: chiusura procedimento di liquidazione determina lʼestinzione della

società, sempre che siano stati soddisfatti tutti i creditori sociali;- Snc regolare e, dal 2001, anche Ss (iscritte nel registro delle imprese), art. 2312:

approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. La cancellazione dal registro delle imprese è condizione necessaria per lʼestinzione della società.

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Tuttavia, anche dopo la cancellazione, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono ancora far valere i loro diritti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è colpa dei liquidatori, anche nei loro confronti.

- Dal 2006, i creditori della Snc possono chiedere il suo fallimento entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.

LA SOCIETAʼ IN NOME COLLETTIVO (capo III artt. 2291 - 2312)- art. 2291: definizione di Snc (nb la Ss non ha una definizione esplicita), nella Snc tutti i

soci rispondono solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi. Quindi le differenze essenziali con la Ss, sono:

- i soci sono SEMPRE illimitatamente responsabili nei confronti dei terzi, nella Ss vale questa regola ma è derogabile per alcuni soci, nella Snc è inderogabile;

- nei rapporti interni tra i soci si può decidere una limitazione della responsabilità dei soci minori, ma tale patto non è assolutamente opponibile ai terzi.

- la Snc può esercitare attività di impresa commerciale. Questo fa si che la disciplina si differenzi dalla disciplina della Ss. Gli si possono applicare gli obblighi delle imprese commerciale come es. la tenuta delle scritture contabili.

- art. 2296: lʼiscrizione nel registro delle imprese è condizione di regolarità della società, ma non di esistenza della stessa (come avviene per le società di capitali). La forma di costituzione è forma scritta. Lʼatto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere iscritto nel registro entro 30 giorni.

- art. 2293: il legislatore disciplina solo le differenze con la Ss. Infatti dice che dove il codice non disponga, si applicano le norme della Ss.

- art. 2295: lʼatto costitutivo deve contenere: il nome e i dati dei soci, la ragione sociale, il nome dei soci che hanno rappresentanza e amministrazione, la sede, lʼoggetto sociale, conferimenti di ciascun socio e il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione (capitale sociale nominale), le prestazioni dei soci dʼopera, le norme di ripartizione degli utili e la quota di partecipazione di ciascun socio agli utili e alle perdite, la durata della società.

- art. 2302: gli amministratori devono tenere le scritture contabili. Il bilancio viene poi sottoposto ai soci che devono approvarlo a maggioranza. Nel caso di utili avviene la ripartizione. È vietata la ripartizione ai soci di utili non realmente conseguiti, ossia di somme che non siano un eccedenza di patrimonio netto rispetto al capitale sociale. Inoltre se si verifica una perdita del capitale sociale (es. Bene danneggiato), non si possono distribuire utili finché il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente. La riduzione di capitale sociale è sempre facoltativa nella Snc.

- art. 2305: il creditore particolare del socio, finché dura la società, NON può richiedere la liquidazione della quota del socio debitore. Tale regola vale fino alla scadenza della società.

- art. 2307: il creditore personale del socio può richiedere la liquidazione della quota del socio debitore anche in caso di proroga della società, in 2 casi:

- Se la proroga è espressa e iscritta nel registro delle imprese, il creditore può opporsi alla proroga entro 3 mesi, se lʼopposizione è accolta, la società deve liquidare la quota entro 3 mesi dalla sentenza;

- Se la proroga è tacita, si applica la disciplina della Ss, il creditore personale può chiedere quando vuole la liquidazione della quota del socio debitore.

- art. 2298: le limitazioni del potere di rappresentanza degli amministratori non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro delle imprese o non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.

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- È ammissibile come amministratore un non socio perché non incide sul regime patrimoniale della società. La sua posizione diventa simile a quella di un mandatario generale o di un institore.

- art. 2301, divieto di concorrenza: nella Snc tutti i soci hanno il divieto di esercitare per conto proprio o altrui (quindi come amministratore) unʼattività concorrente con quella della società, e di non partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente. La norma vuole proteggere la società dal danno che le deriverebbe lʼattività concorrenziale diretta o indiretta del socio. Non gli impedisce di partecipare come socio limitatamente responsabile. La violazione del divieto lo espone al risarcimento dei danni causati e legittima i soci a chiedere lʼesclusione del socio.

- art. 2300: le modificazioni dellʼatto costitutivo sono soggette a pubblicità legale e non sono opponibili ai terzi finché non sono state iscritte nel registro delle imprese.

- la Snc irregolare è simile alla Ss, deriva dalla mancata registrazione dellʼatto costitutivo nel registro delle imprese, cosa che non comporta lʼinesistenza della società ma la sua irregolarità. In tal caso mancano le conseguenze giuridiche dellʼiscrizione:

- Tutti i soci sono anche amministratori con potere di rappresentanza e la società non ha la possibilità di far valer il fatto che qualche socio non abbia il potere di rappresentanza.

- Rapporti con i creditori sociali e i creditori dei singoli soci, si applica la disciplina della Ss, i creditori sociali possono soddisfarsi sui beni della società o devono pagare i singoli soci e i creditori personali dei soci hanno diritto di chiedere quando vogliono la liquidazione della quota del socio.

Invalidità della Ss o della SncIl legislatore non dice nulla in merito a quando il contratto di società sia viziato (annullabilità o nullità) però si occupa della nullità della società di capitali e della nullità dei contratti pluripersonali (art. 1418).

Rispetto alla regola generale:- Se vi è un vizio, si tende a mantenere la validità del contratto viziato a meno che la parte

viziata non fosse determinante. Es. Un socio ha conferito un bene che richiede forma scritta, senza forma scritta. La partecipazione alla società sarebbe nulla, ma si tende a mantenerlo valido.

- Gli effetti della nullità del contratto sociale (illiceità della causa, assenza degli elementi essenziali del contratto) avrebbero effetto retroattivo (ex tunc), come se il contratto non fossa mai stato stipulato. Tuttavia la società fa nascere unʼorganizzazione che intrattiene rapporti con soggetti terzi, si tutelano i terzi che hanno fatto dei rapporti giuridici con la società. Se lʼinvalidità fosse sempre retroattiva si danneggiano i terzi quindi per le società di persone vale che la nullità abbia effetto ex nunc.

NB SOCIETAʼ DI FATTO, OCCULTA E APPARENTE- La società di fatto si ha nella sostanza dei rapporti tra più soggetti: senza che sia stato

formalizzato neanche a voce un contratto, esistono gli elementi essenziali per un società (Es. Costituito un fondo comune tra più soggetto per svolgere in comune unʼattività economica, si ripartiscono tra loro i guadagni o le perdite e anche se non ce nessun segno di formalizzazione, cʼè un contratto per fatti concludenti, esiste una società). È regolata dalla norme della Ss se lʼattività esercitata non è commerciale, dalle norme della Snc irregolare se lʼattività è commerciale. Una società di fatto che esercita attività commerciale è esposta al fallimento al pari di ogni imprenditore commerciale. Il fallimento della società determina automaticamente il fallimento di tutti i soci, sia di quelli noti al

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momento della dichiarazione di fallimento (soci palesi), sia di quelli la cui esistenza sia successivamente scoperta (soci occulti).

- La società occulta è diversa dalla società con soci occulti. La società occulta è la società costituita con lʼespressa e concorde volontà dei soci di non rivelarne lʼesistenza allʼesterno. Può essere una società di fatto ma può anche risultare da un atto scritto tenuto segreto dai soci. Lʼattività di impresa è svolta per conto della società ma senza spenderne il nome. La società non viene esteriorizzata. Lo scopo è limitare la responsabilità nei confronti dei terzi al patrimonio al solo gestore. La responsabilità dei soci può essere invocata se viene scoperta. Può fallire come la società di fatto con soci occulti.

- La società apparente è la situazione opposta, non esiste nei fatti e neanche formalmente, ma ci sono alcune situazioni che dal punto di vista dei soggetti terzi fanno nascere la convinzione dellʼesistenza di una società. Es. Più persone che svolgono la stessa attività, negli stessi locali, si scambiano tra loro nellʼesecuzione delle prestazioni con i clienti, può far credere che ci sia una società ma non cʼè perché non cʼè un fondo comune e neanche la ripartizione di utili o perdite. Se uno di loro è insolvente, la giurisprudenza per tutelare i creditori, ha creato la figura della società apparente: se fallisce il soggetto ma anche gli altri soggetti che apparentemente sono suoi soci, rispondono entrambi. È una società inesistente tra i soci ma esistente di fronte ai terzi.

3. LA SOCIETAʼ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (capo IV artt. 2313 - 2324)- Art. 2313, nozione: si differenzia dalla Snc per la presenza di due categorie di soci:

- I soci accomandatari che, come i soci della Snc, sono sempre illimitatamente responsabili per le obbligazioni che la società ha assunto col loro patrimonio. Per questo motivo solo a loro compete lʼamministrazione della società;

- I soci accomandanti sono limitatamente responsabili, cioè rispondono nei limiti del capitale conferito alla società. Una volta conferito il capitale, hanno chiuso i loro obblighi. Sono quindi simili ai soci delle società di capitali. Sono esclusi dalla direzione dellʼimpresa sociale.

- Art. 2314, la ragione sociale: lʼatto costitutivo di una Sas deve essere iscritto nel registro delle imprese, lʼomessa iscrizione comporta lʼirregolarità della società e non la sua inesistenza. La ragione sociale della Sas deve essere formata col nome di almeno uno dei soci accomandatari, non col nome di un socio accomandante, nel caso questo avrebbe automaticamente responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali.

- Art. 2315: alla Sas si applicano le norme della Snc.- Art. 2316: lʼatto costitutivo deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti. Se

nulla dice su chi abbia il potere di amministrazione e rappresentanza della società, si presume che il potere vada a tutti i soci accomandatari.

- Art. 2319: la nomina e la revoca degli amministratori nominati con atto separato richiede lʼunanimità dei soci accomandatari e la maggioranza dei soci accomandanti calcolata per quote di partecipazione agli utili. Il socio accomandatario che sia anche amministratore, se cessa di essere amministratore, resta socio accomandatario. Se invece cessa di essere accomandatario, non può più essere amministratore. La revoca di un amministratore nominato nellʼatto costitutivo richiede lʼunanimità di entrambi.

- Art. 2320, i soci accomandanti: sono soci a responsabilità limitata, non hanno per questo potere di gestione, tuttavia non ne sono totalmente esclusi ma hanno potere di gestione limitato. Essi:

- Possono avere procura speciale per singoli affari;- Possono prestare la loro opera, manuale o intellettuale, allʼinterno della società

sotto la direzione degli amministratori e non autonomamente;- Possono dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni.

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- Devono essere informati dagli amministratori in merito alle attività che essi compiono e possono controllare lʼattività di gestione. Hanno quindi diritto ad avere i conti di bilancio e controllano la contabilità societaria.

- Hanno anche il diritto di approvare il bilancio. Oltre questi confini entro cui gli accomandanti possono legittimamente cooperare allʼamministrazione della società, scatta il divieto di immistione: gli accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza della procura speciale. Se contravvengono a tale divieto, assumono responsabilità illimitata e solidale di tutte le obbligazioni sociali. Possono inoltre essere esclusi dalla società, con decisione a maggioranza. Tuttavia il socio accomandante che così perde il beneficio della responsabilità limitata, non diventa un socio accomandatario, ed avrà la possibilità di esercitare azione di regresso non solo verso la società, ma anche verso gli accomandatari. Nella Sas irregolare il divieto di immistione è assoluto. - Art. 2322, il trasferimento della quota di un socio:

- accomandatario = si applica la stessa regola della Snc, quindi serve unanimità dei soci (ari e anti) per il trasferimento della quota. Per mortis causa serve anche il consenso degli eredi;

- accomandante = sono meno rilevanti per la società, quindi il trasferimento della quota fra vivi avviene col consenso della maggioranza dei soci calcolata pro quota. Per mortis causa invece, è liberamente trasferibile.

- Art. 2323, cause di scioglimento, valgono le cause di scioglimento di Ss e Snc, però una viene modificata: la duplice categoria di soci deve mantenersi per tutta la durata della vita della società. La Sas si scioglie anche se rimane una sola della due categorie di soci, a meno che entro 6 mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno.

- Se mancano i soci accomandatari: gli accomandanti devono nominare un amministratore provvisorio (che può anche essere un accomandante), i cui poteri sono limitati agli atti di ordinaria amministrazione. Lʼamministratore provvisorio non assume qualità di accomandatario.

- Se mancano i soci accomandanti: lʼattività della società continua normalmente. Se dopo 6 mesi non viene ricostruita la categoria dei soci mancanti, la società si trasforma tacitamente in una Snc irregolare.

4. LA SOCIETAʼ PER AZIONI (capo V, artt. 2325 - 2451)Caratteri generaliNozione: è una società di capitali nella quale- per le obbligazioni sociali risponde solo la società col suo patrimonio (art. 2325). ≠ Saa

dove ci sono sia soci a responsabilità limitata che illimitata;- la partecipazione sociale è rappresentata da azioni (art. 2346) ≠ Srl dove le quote di

partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

Caratteristiche:- Personalità giuridica = la società per questo gode di perfetta autonomia patrimoniale,

solo la società è qualificabile come imprenditore;- Responsabilità limitata = tutti i soci non hanno alcuna responsabilità personale per le

obbligazioni sociali, risponde solo la società col suo patrimonio. I soci eseguono solo i conferimenti, i creditori hanno solo il patrimonio sociale per soddisfarsi;

- Organizzazione corporativa = necessaria presenza di distinti organi: assemblea, organo di gestione e organo di controllo. I sono non hanno potere diretto di amministrazione e ctrl, ma solo di concorrere col voto alla nomina degli amministratori e dei sindaci. Questi sono distinti dai soci e rispondono personalmente dei danni arrecati. In sede di

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assemblea le decisioni vengono prese a maggioranza pro quota (cʼè una frazione minima);

- Quote di partecipazione rappresentate da azioni = le partecipazioni sono omogenee e standardizzate. Le azioni sono infatti di egual valore e conferiscono uguali diritti (art. 2348). Il valore nominale della singola azione è dato dal capitale sociale fratto il numero di azioni. Esse sono liberamente trasferibili e assoggettate alla disciplina dei titoli di credito.

La Spa piace alle grandi imprese, perché? Limitazione del rischio individuale dei soci e possibilità di pronta mobilitazione dellʼinvestimento (assicurata dai titoli azionari). Ciò permette la raccolta di ingenti capitali di rischio. Si distinguono quindi azionisti imprenditori (pochi soci con iniziativa economica) e azionisti risparmiatori (massa di piccoli azionisti che vogliono solo investire il loro risparmio). NB non solo grandi imprese, ma anche Spa a carattere familiare con base azionaria stabile ed omogenea, dove lʼappello al pubblico risparmio per la raccolta di capitale è marginale o assente (società a ristretta base azionaria).

Problemi della disciplina del 1942:- non tutela sufficientemente gli azionisti di minoranza, non funziona il principio

maggioritario e neanche il collegio sindacale. - Altro problema dovuto dagli anni ʼ80 allʼintroduzione degli organismi di investimento

collettivo, ossia investimento indiretto tramite operatori professionali specializzati (fondi comuni di investimento, fondi pensione …) che raccolgono risparmio tra il pubblico e lo investono in partecipazioni di minoranza di società quotate secondo il criterio della diversificazione del rischio.

- Problema dei gruppi di società (società autonome sotto lʼinfluenza dominante di una capogruppo).

Tutti questi problemi andavano risolti e integrati con le nuove normative UE (1998 riforma della disciplina delle società quotate, 2003 delle non quotate).- Freno a società con capitale sociale irrisorio, era infatti fissato a un milione di lire,

lʼinflazione aveva reso irrisoria tale somma. Ora il capitale sociale minimo è di 120 000 € per le Spa e di 10 000 € per le Srl.

- Nuova disciplina delle società quotate in mercati regolamentati: possibilità di emettere azioni di risparmio prive di diritto di voto, certificazione del bilancio da parte di unʼautonoma società di revisione, istituzione di un organo di pubblico controllo (CONSOB, commissione nazionale per le società e la borsa) diritto a garantire la completezza e la veridicità dellʼinformazione societaria;

- Riforma del mercato mobiliare, introduzione nuove figure di intermediari (SIM);- D.lgs. 58/1998 introduzione TUF, disciplina società quotate in borsa;- La riforma del 2003 ha introdotto la Spa unipersonale a responsabilità limitata e altre

belle novità.- Con la riforma, la disciplina della Srl, che prima era molto simile alla Spa, diventata più

autonoma rispetto alla disciplina della Spa. La srl oggi è il tipo sociale più simile alle società di persone (se la Sas nelle società di persone è simile alle società di capitalia, la Srl nelle società di capitali è simile alle società di persone).

- La riforma distingue 2 modelli di Spa: - Società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2325 bis introdotto nel

2003): azioni comprate, vendute e sottoscritte rivolgendosi al pubblico degli investitori

- Società con azioni quotate in mercati regolamentati

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- Società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante = non sono quotate in borsa, la Consob ha emanato una serie di regolamenti in attuazione del TUF, uno di questi è il regolamento n 11/971 del 1999 che definisce le azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante. Si tratta di società con un numero di soci minimo elevato, almeno 200 soci che detengono più del 5 % del capitale sociale.

- Società che non fanno ricorso dal capitale di rischio: società chiuse, non sono negoziate nel mercato, la circolazione delle loro azioni è limitata in un mercato molto circoscritto o non esiste un mercato.

Costituzione Spa (chiusa, diffusa o quotata)La costituzione di una Spa ha due fasi essenziali:1. Stipulazione dellʼatto costitutivo per atto pubblico = i soci prima di sottoscriverlo devono

depositare presso una banca almeno una parte del cash necessario per i conferimenti; 2. Iscrizione dellʼatto costitutivo nel registro delle imprese, solo così acquista personalità

giuridica e viene ad esistenza (art. 2331). Lʼatto costitutivo viene controllato in via esclusiva dal notaio che redige il contratto.

Per semplificare è stata soppressa nel 2000 la fase intermedia di omologazione dellʼatto costitutivo da parte dellʼautorità giudiziaria, ossia riconoscimento formale della personalità giuridica e verifica che fossero state rispettate le condizioni stabilite dalla legge per lʼacquisto della stessa.

Ci sono due procedure di stipulazione dellʼatto costitutivo, risale al 1942:- Costituzione simultanea = atto costitutivo stipulato immediatamente dai soci fondatori.

Essi provvedono integralmente al capitale sociale iniziale;- Costituzione per pubblica sottoscrizione = riguarda il costituire una Spa con numero di

soci molto elevato sin dallʼinizio, costosa, lunga procedura. Consente la raccolta tra il pubblico del capitale iniziale. Si articola in 4 fasi: programma, adesione, convocazione assemblea costituente e stipulazione atto pubblico. I promotori sono coloro che assumono lʼiniziativa e sono solidamente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per la costituzione della società.

1. ATTO COSTITUTIVOArt. 2328 = lʼatto costitutivo può essere redatto per contratto e dal 2003 anche per atto unilaterale. In ogni caso deve essere redatto per atto pubblico (a pena di nullità e lo stesso vale per il contratto preliminare della società) e deve indicare:1. Cognome, nome o denominazione (art. 2326 dice che la denominazione sociale deve

contenere lʼindicazione di Spa, ed è disciplinata dalle norme sulla ditta, no confusione), data e luogo di nascita o lo Stato di costituzione, domicilio o sede di cittadinanza dei soci e eventuali promotori, e il numero di azioni assegnate ad ognuno di essi;

2. Denominazione e comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3. Oggetto sociale, ossia il tipo di attività economica che la società si propone di svolgere, deve essere determinata e lecita;

4. Ammontare del capitale sottoscritto e versato (art. 2327, non meno di 120 000 €, prima erano 100 000 €);

5. Numero e eventuale valore nominale delle azioni, caratteristiche e modalità di emissione e circolazione;

6. Valore attribuito ai beni conferiti in natura;7. Norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti, da indicare solo se si vuole

modificare la relativa disciplina legale secondo la quale utili e perdite sono ripartiti in

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egual misura e la partecipazione è pari alla quota di conferimenti eseguita, dal 2003 può essere derogata;

8. Benefici eventuali per promotori e soci fondatori;9. Sistema di amministrazione adottato (se nulla si dice di applica il modello legislativo),

numero amministratori e loro poteri indicando quali tra essi hanno la rappresentanza;10. Numero componenti collegio sindacale;11. Nomina primi amministratori e sindaci;12. Importo globale delle spese di costituzione (essenzialmente le spese notarili e le

imposte di registro);13. La durata della società, dal 2003 possono essere poste anche a tempo indeterminato,

in tal caso, se le azioni non sono quotate, i soci possono più agevolmente recedere.Spesso lʼatto costitutivo viene unito allo statuto, che contiene le norme legali e convenzionali di funzionamento della società. Costituiscono insieme un contratto unitario, lo statuto si considera parte integrante dellʼatto costitutivo. Le clausole dello statuto prevalgono su quelle dellʼatto costitutivo in caso di contrasto.

Condizioni di costituzione:- Art. 2327: almeno capitale sociale sottoscritto di 120 000 € (in casi speciali è più alto, es.

per le società bancarie e finanziarie);- Art. 2329:

- Che sia sottoscritto per intero il capitale sociale, deve essere indicato quanto conferisce ciascun socio;

- Che siano rispettate le disposizioni relative ai conferimenti in sede di costituzione (che sia versato presso una banca il 25% dei conferimenti (in passato era 3/10) in denaro e nel caso di costituzione unilaterale, lʼintero ammontare. I beni in natura o i crediti devono essere conferiti subito per intero e deve essere redatta una perizia di stima del loro valore da parte di un esperto nominato dal tribunale sotto il controllo del notaio);

- Che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste da leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto. Ad esempio, le banche sono sottoposta a vigilanza della Banca dʼItalia e serve quindi la sua autorizzazione. Se il notaio non fa lʼaccertamento, il controllo dovrebbe essere fatto dal registro delle imprese.

Che lʼatto costitutivo rispetti queste norme, dopo lʼabolizione della omologazione, spetta solo al notaio, il quale viene punito gravemente se redige un atto non conforme alla legge. È il controllo notarile che ha sostituito lʼomologazione. Il controllo del notaio è un controllo di legalità, non solo di carattere formale ma anche sostanziale, volto ad accertare la conformità alla legge della costituenda società.

Effetti stipulazione atto costitutivo: non è sufficiente a costituire una Spa, ma produce degli effetti immediati e preliminari.- I contraenti restano vincolati dalla dichiarazione di costituire la società e per le somme

conferite. Possono rientrare in possesso delle somme solo entro 90 giorni dalla stipulazione dellʼatto costitutivo se questo non è stato iscritto nel registro delle imprese, decorso tale termine infatti perde efficacia.

- Obbligo del notaio che ha ricevuto lʼatto a depositarlo entro 20 giorni presso lʼufficio del registro delle imprese. Se il notaio non provvede, lʼobbligo incombe sugli amministratori nominato nellʼatto. Nellʼinerzia di entrambi, punita con sanzione amministrativa, ogni socio può provvedervi a spese della società (art. 2330).

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2. ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESEIl notaio contestualmente al deposito dellʼatto costitutivo e degli allegati, richiede lʼiscrizione della società nel registro delle imprese. Lʼufficio deve poi verificare la regolarità formale della documentazione ricevuta. Lʼiscrizione determina il completamento della fattispecie costitutiva della Spa, con la quale acquista personalità giuridica e viene ad esistenza.

Operazioni compiute prima dellʼiscrizione:Può verificarsi che tra la stipulazione dellʼatto costitutivo e lʼiscrizione nel registro o prima della stipula dellʼatto, vengano compiute operazioni in nome della società costituenda. - Per le operazioni compiute in nome della società prima della iscrizione, sono

illimitatamente e solidamente responsabili coloro che hanno agito. Altresì sono responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che hanno consentito il compimento dellʼoperazione (art. 2331);

- È vietata lʼemissione di azioni prima dellʼiscrizione;Una volta perfezionatosi il processo di costituzione, la posizione della società rispetto alle obbligazioni sorte prima dipende:- Delle operazioni necessarie per la costituzione, la società resta obbligata, purché le

relative spese siano state inserite nellʼatto costitutivo. - Delle operazioni non necessarie invece la società è libera di accollarsele o meno. È

necessario che dopo lʼiscrizione, lʼorgano competente approvi o meno le operazioni. In caso di approvazione diventa responsabile anche la società, oltre al soggetto agente (che non è sollevato dalla responsabilità).

Se per caso lʼiscrizione viene rifiutata e quindi la costituzione non giunge a compimento, i promotori non hanno alcun diritto di rivalsa verso i sottoscrittori delle azioni per le spese sostenute per la costituzione, a meno che non abbiano agito su specifico incarico di questi. Hanno comunque azione di rivalsa sui sottoscrittori per le azioni strettamente necessarie che sono andati a compiere.

Nb. Non esiste la Spa irregolare, non iscritta nel registro delle imprese.

Nullità SpaLa società se va tutto bene viene ad esistenza, però possono esserci dei vizi dellʼatto costitutivo. La reazione dellʼordinamento è diversa prima o dopo lʼiscrizione:- Prima della registrazione: si ha un contratto di società che produce effetto solo fra le parti

contraenti, quindi è annullabile o nullo nei casi ed effetti previsti dalla disciplina generale dei contratti (art. 1418);

- Dopo la registrazione: esiste una società, seppur invalidamente costituita. La sanzione va ora a colpire la società-organizzazione, la sanzione consiste nello scioglimento della società. Emerge tuttavia lʼesigenza di tutelare i terzi che hanno avuto relazioni dʼaffari con la società invalida e di consentire, se possibile la conservazione dellʼorganizzazione. Art. 2332 stabilisce le cause di nullità della Spa iscritta (ridotte da 8 a 3 con la riforma del 2003):

- Mancata stipulazione dellʼatto costitutivo nella forma dellʼatto pubblico. - Illiceità dellʼoggetto sociale, deve essere lecito, non contrario alle norme

imperative e al buon costume. - Mancanza nellʼatto costitutivo di ogni indicazione di elementi essenziali quali:

denominazione sociale, o i conferimenti, o lʼammontare del capitale sociale, o lʼoggetto sociale.

Non sono più cause di nullità (previste dal 1969 al 2003) la mancanza dellʼatto costitutivo, incapacità dei soci fondatori, mancanza della pluralità dei fondatori, mancato conferimento iniziale in denaro.

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La dichiarazione di nullità di una Spa avviene quindi solo in questi rari casi, fuori da questi casi le Spa non sono soggette ad alcuna causa di inesistenza, nullità assoluta, relativa o di annullabilità.

Gli effetti della nullità:La dichiarazione di nullità di un contratto in generale (e quindi del contratto di società prima dellʼiscrizione) ha effetto retroattivo (ex tunc). La dichiarazione di nullità di una Spa non pregiudica lʼefficacia di tutti atti compiuti in nome della società dopo lʼiscrizione e fino ad allora (ex nunc), inoltre i soci non sono liberati dallʼobbligo di eseguire i conferimenti fino a quando non siano soddisfatti tutti i creditori sociali. Quindi la nullità opera solo come causa di scioglimento, comporta la liquidazione della società, con la sola differenza che i liquidatori vengono nominati dal tribunale.

Sanabilità della nullità della società:Mentre la nullità di un contratto è insanabile, la nullità di una Spa non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione del registro delle imprese.

Lʼinvalidità della singola partecipazione non determina la nullità del della società, anche se essenziale, e non ha effetto retroattiva.

Spa unipersonaleLa riforma del 2003 ha permesso:- La costituzione di una Spa con atto unilaterale di un unico fondatore (art. 2328);- Che nella Spa unipersonale risponda di regola per le obbligazioni sociali solo la società

col proprio patrimonio, salvo in alcuni casi eccezionali:

Gli obblighi dellʼunico socio:- Lʼunico fondatore risponde in solido con coloro che hanno agito per le operazioni

compiute in nome della società prima della registrazione. È limitato quindi solo dopo la registrazione.

- Lʼunico fondatore ha lʼobbligo di fare immediatamente, prima della stipulazione dellʼatto costitutivo, i conferimenti, quindi non solo il 25%. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 giorni.

- Ha inoltre obbligo pubblicitario, deve indicare negli atti e nella corrispondenza (ma non nella denominazione) che si tratta di società con un unico socio. Inoltre deve depositare il suo nome presso il registro delle imprese in modo che chiunque possa non solo verificare che è fatta da un unico socio ma anche verificare chi sia lʼunico socio.

Ogni violazione a tali obblighi impedisce che valga la responsabilità limitata sullʼunico socio. La responsabilità illimitata dellʼunico azionista ha comunque carattere sussidiario, può essere fatta valere dai creditori solo in caso di insolvenza della società.

Patrimoni destinati ad uno specifico affareLa riforma del 2003 ha permesso una nuova tecnica, oltre alle Spa unipersonali, per limitare il rischio di impresa, quella dei patrimoni destinati ad uno specifico affare. La disciplina offre 2 modelli (art. 2447-bis):- Patrimoni destinati operativi = la Spa può costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei

quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, entro i limiti de 10% del proprio PN. La costituzione deve contenere delle indicazioni specifiche;

- Finanziamento destinato = contratto di finanziamento di uno specifico affare stipulato con i terzi, pattuendo che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati i proventi dellʼaffare stesso.

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Conferimenti I conferimenti sono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società, dotano il capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dellʼattività di impresa. Il valore in denaro dei conferimenti iniziale costituisce il capitale sociale nominale della società.I conferimenti formano quindi il patrimonio iniziale della società e il loro valore esprime la cifra del capitale sociale nominale. Il capitale sociale nominale è la cifra del patrimonio netto (capitale reale) indisponibile dai soci per tutta la durata della vita della società (funzione vincolistica) e serve da termine di riferimento per la misurazione dei diritti fondamentali dellʼazionista (funzione organizzativa). La disciplina dei conferimenti per le Spa è specifica, mentre era assente nelle società di persone. Duplice finalità:- Che i conferimenti emessi dai soci vengano effettivamente acquisiti dalla società;- Che il valore assegnato ai conferimenti sia veritiero, al fine che il loro valore complessivo

non sia inferiore allʼammontare del capitale sociale (art. 2346 5° comma). Quindi a ciascun socio viene assegnato un numero di azioni proporzionale ai conferimenti eseguiti, tuttavia per rispettare il principio di cui sopra, la ripartizione delle azioni tra i soci può anche essere non proporzionale al conferimento di ciascuno.

I conferimenti in denaro (art. 2342, comma 1 e 2):- I conferimenti devono farsi in denaro, se nellʼatto costitutivo non è previsto diversamente. - Per garantire lʼeffettività almeno parziale devono versare in una banca fin dalla

costituzione almeno il 25% dei conferimenti in denaro o dellʼintero ammontare se si tratta di società unipersonale.

- Costituita la società, gli amministratori sono liberi di chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti.

- Le azioni non interamente liberate sono trasferibili. Devono essere però nominative e devono risultare dal titolo i versamenti ancora dovuti. Nel caso di trasferimento lʼobbligo grava sullʼacquirente (socio attuale) ma anche sullʼalienante (limitatamente nel tempo, massimo 3 anni, e di carattere sussidiario).

- art. 2344: il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto. Inoltre la società può avvalersi della vendita coattiva delle azioni del socio moroso decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della diffida sulla Gazzetta Ufficiale. Gli amministratori offrono le azioni ai soci. In mancanza di offerte vendono le azioni a mezzo banca o intermediario. Se la vendita coattiva non ha effetto possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo i conferimenti già versati. Le azioni del socio escluso entrano in circolazione entro lʼesercizio. Se ancora non trovano acquirente la società deve ridurre il capitale sociale corrispondente.

I conferimenti diversi dal denaro:È conferibile ogni bene suscettibile di valutazione economica certa, vengono però esclusi per le Spa in conferimenti di beni futuri, le prestazioni dʼopera e di servizi.Beni in natura (sia in godimento che in proprietà, materiali o immateriali) e crediti, sono esposti ad una disciplina ad hoc che ha per oggetto la loro corretta valutazione. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere interamente liberate al momento della sottoscrizione (ossia la società deve acquistare la piena disponibilità del bene conferito). Il processo di valutazione è descritto dallʼart. 2343, al fine di dare una valutazione oggettiva e veritiera che non sia inferiore al valore effettivo. Fasi:- Relazione di stima = redatta da un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha

sede la società in corso si formazione. La relazione deve attestare che il valore è almeno

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pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dellʼeventuale sovrapprezzo. La relazione deve essere allargata allʼatto costitutivo.

- Verifica della stima = il valore assegnato dalla relazione di stima ha carattere provvisorio, entro 180 giorni dalla costituzione gli amministratori devono controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima.

- Se hanno dubbi, procedono alla revisione della stima. Se dalla revisione risulta che il valore dei beni conferiti è inferiore di oltre 1/5 rispetto al valore per cui avvenne il conferimento, la società può:

- Ridurre proporzionalmente il capitale sociale e annullare le azioni che risultano scoperte.

- Il socio può integrare in denaro - Il socio può recedere dalla società, con conseguente diritto alla liquidazione del

valore attuale delle azioni sottoscritte. - Inoltre se per fatti eccezionali gli amministratori ritengano inattendibile il valore attribuito,

possono procedere ad un nuova valutazione entro 30 giorni dallʼiscrizione della società.

Per vincolare stabilmente i soci ad effettuare a favore delle società prestazioni che non possono formare oggetto del conferimento, si usano le prestazioni accessorie.

5. LE AZIONI Azione = quote di partecipazione dei soci nella società per azioni. Sono omogenee, standardizzati, liberamente trasferibili e rappresentate da documenti (titoli azionari) che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito.

Valore nominale della singola azione = capitale sociale / numero di azioni emesse.

È quindi lʼunità minima di partecipazione al capitale sociale e attribuisce identici diritti nella società e verso la società. È quindi indivisibile (art. 2347). Più titolari della stessa azione devono nominare un rappresentante. Se un rappresentante non viene nominato, le comunicazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari rispondono solidamente verso la società per le obbligazioni da essa derivanti e quindi per il conferimento dei versamenti ancora dovuti. Lʼindivisibilità non impedisce (con delibera di modifica dellʼatto costitutivo) il frazionamento delle azioni, con riduzione quindi del loro valore nominale (ogni azione da 10 sostituita da 10 azioni da 1) oppure il raggruppamento attraverso lʼaumento del valore nominale (10 azioni da 1 euro raggruppate in una da 10 euro).

Le azioni possono quindi essere viste come: parti del capitale sociale, complesso unitario di diritti in cui si sintetizza la partecipazione sociale e titoli circolanti.

PARTI DI CAPITALE SOCIALEArt. 2348 : le azioni sono tutte di egual valore.Possono essere emesse anche azioni senza indicazione del loro valore nominale. - azioni con valore nominale = specificate nellʼatto costitutivo (art. 2328). Il valore nominale

rimane invariato nel tempo e si modifica solo con una modifica dellʼatto costitutivo. - Azioni senza valore nominale = non viene indicato il valore nominale, ma il capitale

sociale e il numero di azioni emesse (è quindi implicito). Il valore di emissione : in entrambi i casi vale la regola che in nessun cado il valore complessivo dei conferimenti può essere inferiore allʼammontare globale del capitale sociale (tot conf. ≥ tot cs). Quindi:

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- le azioni non possono essere emesse complessivamente per somma inferiore al loro valore nominale (emissione azioni ≥ valore nominale azioni). Altrimenti si avrebbe la formazione di capitale sociale solo apparente. Possono quindi essere emesse con somma maggiore del valore nominale (emissione con sovrapprezzo) sia in sede di costituzione, sia in sede di aumento del capitale sociale.

Il valore di bilancio : il valore reale della azioni è dato da PN / numero di azioni . Valore che varia nel tempo in funzione delle vicende economiche della società e viene dedotto dal bilancio. Il valore di mercato : risulta giornalmente dai listini ufficiali quando le azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato (borsa valori). Indica il prezzo di scambio delle azioni in quel determinato giorno.

PARTECIPAZIONE SOCIALE E DIRITTIOgni azione costituisce una partecipazione sociale che attribuisce al suo titolare un complesso di diritti di natura:- Patrimoniale = diritto alla quota di liquidazione e diritto ad una quota di utili (art. 2350),

lʼassemblea dei soci può decidere di distribuire gli utili, tutti o una parte o reinvestire. Nelle società di persone il diritto agli utili è automatico, quando ci sono gli utili ogni socio ha diritto a percepire la quota. La decisione di non distribuire e di reinvestire deve essere assunta allʼunanimità. Nella Spa la posizione del singolo socio è subordinata alla decisione assunta dallʼassemblea dei soci a maggioranza. Quando lʼassemblea deve approvare il bilancio dʼesercizio, poi non cʼè un diritto automatico di distribuzione. Se la maggioranza dei soci decide di reinvestire, il singolo socio non può opporsi e pretendere la liquidazione della sua quota. Per ogni azione spetta un certo dividendo. Maggiore è il numero di azioni maggiore è il dividendo che riceverà. Il dividendo è proporzionale alla quota di partecipazione alla quota di capitale sociale. Partecipazione che vale anche nel momento della liquidazione e nel momento in cui il socio recede dalla società;

- Amministrativo = diritto di voto, può essere esercitato proporzionalmente alla quota di partecipazione al capitale sociale. Altri diritti amministrativi sono esercitati indipendentemente la quota di partecipazione, es. Diritti di controllo sulle decisioni dei soci, azioni per far valere la responsabilità degli amministratori, diritti del socio che non spettano in misura proporzionale.

- Misto patrimoniale e amministrativa = diritto di opzione, esercitato dai soci in sede di aumento di capitale sociale, ossia quando lʼassemblea dei soci decide di chiedere ai soci nuovi conferimenti, spetta ai soci in maniera proporzionale.

Art. 2348 = le azioni conferiscono ai possessori uguali diritti. È una uguaglianza relativa (perché il legislatore ammette gruppi di azioni speciali che conferiscono diritti diversi) e oggettiva (sono uguali i diritti che ogni azione conferisce, ma non i diritti di cui ogni azionista dispone, in quanto si deve guardare al numero di azioni detenute).- Diritti indipendenti dal numero di azioni possedute = di intervento in assemblea, di

denuncia del collegio sindacale, di esame del libri sociali.. - Diritti che competono solo se si dispone di una determinata percentuale del capitale

sociale = di chiedere la convocazione dellʼassemblea, o di ottenerne il rinvio. Sono i diritti della minoranza, che possono essere esercitati da uno o più soci che rappresentano almeno il 10 % del capitale sociale.

- Diritti che spettano ad ogni azionista in proporzione del numero di azioni possedute = art. 2351 diritto di voto, art. 2350 diritto agli utili e alla quota di liquidazione, anche in caso di recesso, diritto di opzione art. 2441, diritto allʼassegnazione gratuita di azioni (art. 2442). In questi diritti si vede la differenza soggettiva.

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Le azioni speciali (≠ azioni ordinarie) = attribuiscono diritti diversi, se ci sono diverse categorie di azioni, le delibere dellʼassemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dallʼassemblea speciale della categoria interessata. Le società possono in autonomia modellare il contenuto di una partecipazione azionaria, seppur rispettando dei limiti (no azioni che permettono il voto plurimo). Es:- Azioni senza diritto di voto = azioni di risparmio, volte ad incentivare lʼinvestimento in

azioni offrendo ai risparmiatori titoli meglio rispondenti ai loro interessi. Non hanno quindi diritto di voto, ma devono essere dotate di privilegi di natura patrimoniale;

- Azioni a voto limitato = azioni privilegiate, attribuiscono ai possessore diritto di preferenza nella distribuzione degli utili;

- Azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dellʼattività sociale di un determinato settore = azioni correlate;

- Azioni a favore dei prestatori di lavoro:- Azioni gratuite = assegnazione straordinaria di utili ai dipendenti delle società o

società controllate;- Azioni a pagamento = la società può derogare il diritto di opzione degli azionisti

sulle azioni a pagamento di nuova sottoscrizione, per offrire le stesse in sottoscrizione ai dipendenti.

- Azioni di godimento = azioni speciali la cui funzione è quella di assicurare la parità di trattamento degli azionisti in sede di riduzione reale del capitale sociale. È attuata mediante sorteggio ed annullamento di un certo numero di azioni dietro rimborso del solo valore nominale delle azioni stesse. Poiché il valore reale può essere molto elevato, viene lasciato agli azionisti rimborsati speciali titoli, quali le azioni di godimento. NB le azioni ordinarie devono essere almeno la metà del capitale sociale.

TITOLI CIRCOLANTITitolo di credito = documento cartaceo il quale reca la promessa di compiere una determinata prestazione a favore di chi ad una certa data risulterà in possesso di quel documento. Promessa firmata da colui che si obbliga ad effettuare una prestazione. Nel caso delle cambiali la promessa è in denaro. Si dice che il diritto di credito (di ottenere la prestazione) è incorporato nel documento. Il diritto di credito diventa un bene mobile. La promessa fa si che il credito sia un bene mobile e che quindi la sua circolazione è uguale alla circolazione di un bene mobile. Basta trasferire il documento. I titoli di credito sono funzione giuridica a cui si è ricorsi nel passato per rendere più agevole la circolazione dei crediti.

Il titoli di credito sono simili ai beni mobili, in generale. Hanno caratteristiche essenziali:- Autonomia =

- circolano in base al principio che si applica agli immobili: possesso in buona fede (anche da un soggetto non proprietario) vale titolo (ne acquisisci comunque la proprietà), non è soggetto a rivendicazione.

- Il cessionario di un titolo di credito acquista un diritto nuovo , autonomo, rispetto al diritto del cedente (precedente titolare). Il debitore non potrà opporre al nuovo titolare di un titolo di credito le eccezioni che avrebbe potuto porre al soggetto al titolo del quale ha emesso il titolo stesso. Es. Una cambiale emessa con riferimento allʼobbligo di pagare il prezzo di un bene che viene venuto, tizio vende a sempronio, sempronio emette una cambiale nei confronti di tizio. Tizio può far circolare la cambiale. Mettiamo che la merce era viziata, riso avariato, Sempronio può far valere i vizi della merce, paga meno o non paga. Se alla data emessa nella cambiale tizio vuole riscuotere e non lʼha fatta circolare, allora sempronio non pagherà la cambiale xk la merce era viziata. Se però tizio ha trasferito la

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cambiale a terzi, e il terzo si presenta a sempronio, sempronio deve pagare la somma indicata sulla cambiale. Nei confronti di tizio potrà poi agire per il risarcimento del danno. Infatti nella disciplina dei titoli di credito si differenzia tra rapporto cambiario e rapporto fondamentale. Eccezioni che possono essere opposte solo in un rapporto e non nellʼaltro.

- Letteralità = tutte le caratteristiche del titolo di credito sono contenute nel titolo di credito (quantità, tempo) non si fa riferimento ad accordi esterni.

- Titoli astratti e titoli causali = quelli astratti come la cambiale il rapporto fondamentale non è indicato nel titolo e può essere qualunque rapporto giuridico, di qualunque genere. I titoli causali recano lʼindicazione del tipo di contratto in base al quale possono essere emessi es. Azioni e obbligazioni delle società perché una azione può essere emessa solo da una Spa o Saa. Rapporto specifico.

I titoli di crediti si distinguono in 3 categorie, per contenuto e modalità di circolazione:- Titoli di credito al portatore = riferiti a chi li possiede, è un titolo emesso senza indicare il

nome del beneficiario della prestazione, chi si obbliga dice mi obbligo ad eseguire la prestazione in tale data. Per trasferire la prestazione è sufficiente la consegna del documento. Per ottenere la prestazione da soggetto che ha sottoscritto il titolo di credito è sufficiente presentare il titolo. Nellʼambito delle società esiste una categoria di azioni, azioni di risparmio, che sono al portatore. Per ottenere il pagamento serve solo presentare il documento alla banca. Il titolo al portatore presenta lʼinconveniente che se viene rubato, la legittimazione spetta solo a chi ha il possesso del documento;

- Titoli di credito allʼordine (cambiale) = deve essere inizialmente intestato al soggetto a cui viene emesso, la promessa di adempimento deve essere fatta a favore del soggetto individuato. Prometto di pagare tot a giovanni rossi entro il giorno x. Il debitore consegna il documento al creditore. Per essere trasferito il credito, il creditore deve consegnare il titolo e dovrà rigirarlo, indicare sul titolo a chi lo trasferisce, giovanni rossi lo gira a giuseppe verdi. Al momento in cui presenta la cambiale, è legittimato al pagamento chi è in possesso del titolo ed è indicato come lʼultimo beneficiario.

- Titoli nominativi (le azioni) = il debitore che emette il titolo di credito, non solo indica il nome del beneficiario sul titolo, ma deve tenere un registro in cui deve indicare tutti i titoli di credito emessi e a chi li ha emessi. La società deve avere un libro soci con le azioni emesse e in nome dei beneficiari. Per circolare serve la consegna del titolo fisicamente come per gli altri, più indicazione sul titolo del nome del nuovo possessore, lʼemittente nel proprio registro deve indicare che un certo titolo è stato trasferito ad un nuovo beneficiario, deve modificare il registro quindi.

Titoli azionari = documenti che rappresentano le quote di partecipazione nelle Spa non quotate, né diffuse tra il pubblico in maniera rilevante. Si trasferiscono secondo le regola proprie dei titoli di credito. Lʼemissione non è essenziale nella non quotate (art. 2346). I titoli azionari devono indicare (art. 2354): 1. denominazione e sede della società;2. data dellʼatto costitutivo e della sua iscrizione;3. il valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, lʼammontare del

capitale sociale e il numero di azioni emesse;4. Ammontare dei versamenti parziali sulla azioni non interamente liberate;5. diritti ed obblighi particolari ad esse inerenti. Ai titoli azionari è di norma collegato un foglio cedole costituito da un determinato numero di tagliandi contrassegnati dalla denominazione della società e numerati. Le cedole consentono di esercitare diritti che maturano durante la vita della società, senza necessità di esibire il titolo azionario. Una volta distaccate diventano veri e propri titoli di credito.

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Le azioni sono titoli di credito causali, possono cioè essere emessi solo in base ad un determinato rapporto causale.

Le azioni hanno alcune delle caratteristiche generali dei titoli di credito, non tutte:- Possono essere al portatore o nominative, in linea generale sono nominative, ma

originariamente poteva scegliere la società come emetterle. Oggi possono essere al portatore solo le azioni di risparmio e quelle emesse dalle Sicav.

- Letteralità incompleta, perché il rapporto tra socio e società non è legato solo dal titolo ma è integrato dalla norme nellʼatto costitutivo e dallo statuto della società.

- Lʼautonomia non è pienamente applicabile: se un socio non ha effettuato tutti i conferimenti dovuti alla società e trasferisce le se sue azioni ad un altro soggetto, vale la responsabilità solidale tra vecchio titolare e nuovo titolare per conferire denaro alla società.

- Le azioni nominative sono intestate e iscritte nel libro soci. Per il loro trasferimento è necessaria la doppia intestazione sul titolo e sul libro dei soci. Ciò può avvenire secondo 3 procedure:

- Transfert = cambiamento contestuale della due intestazioni a cura della società emittente. Se richiesto dallʼalienante, questo deve provare la propria identità e la capacità di disporre, se richiesto dallʼacquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto con firma autenticata o atto pubblico.

- Girata = più snella, la duplice annotazione è eseguita da soggetti diversi in tempi diversi. Lʼalienante iscrive la girata sul retro dellʼazione: data, nome dellʼacquirente e anche il suo nome se si tratta di azioni non completamente liberate. La girata deve essere poi autenticata da un notaio o da una Sim o da un funzionario bancario abilitato a farlo. Il giratario non ha obbligo di recarsi alla società al fine di iscrivere la cessione nel libro soci. Nel momento in cui il nuovo socio esercita i diritti sociali, automaticamente avverrà lʼaggiornamento del libro soci.

- Dematerializzazione = meccanismo svincolato dal trasferimento materiale del documento, al fine di agevolare il mercato dei titoli quotati in borsa. Per le azioni quotate e per quelle diffuse tra il pubblico in maniera rilevante è obbligatoria dal 1998. Per le non quotate è facoltativo, nel caso, deve risultare da statuto. Consiste nellʼaver eliminato lʼelemento cartaceo, no documenti, solo virtuali, al tempo stesso sono stati mantenuti i principi essenziali della circolazione. Perdita della fisicità dellʼazione mantenendo i principi (autonomia, astrattezza, letteralità incompleta). La loro circolazione si basa su un sistema in cui sono essenziali gli intermediari finanziari presso cui sono depositate le azioni. La circolazione è fondata su semplici scritture contabili che producono effetti propri del trasferimento del titolo di credito. Se un soggetto trasferisce le proprie azioni a favore di un altra persona, lʼintermediario dovrà effettuare un operazione contabile con cui trasferisce i titoli depositati sul conto dellʼavente causa presso un altro intermediario finanziario.

VINCOLI SULLE AZIONIArt. 2352. Le azioni possono essere costituite in usufrutto o in pegno e possono formare oggetto di misure cautelari ed esecutive (sequestro o pignoramento).Usufrutto e pegno: viene annotato il relativo vincolo a cura della società emittente. Il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio o allʼusufruttuario. Il diritto di opzione spetta invece al socio. In caso di pegno il socio deve provvedere al versamento, in usufrutto il versamento spetto allʼusufruttuario salvo poi diritto alla restituzione alla fine dellʼusufrutto.

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LIMITI ALLA CIRCOLAZIONELe azioni di una Spa sono in genere liberamente traferibili (≠ Società di persone serve lʼunanimità dei soci). Eccezioni:- Limiti legali:

- Le azioni liberate con conferimenti ≠ dal denaro non possono essere trasferite prima della valutazione;

- Le azioni con prestazioni accessorie non possono essere trasferite senza il consenso del Cda;

- Limiti convenzionali: determinati da accordi tra i soci- Limiti statutari (da atto costitutivo) = lo statuto può vietare del tutto la

circolazione delle azione per un periodo non superiore a 5 anni. Inoltre ci sono:

- Clausole di prelazione = socio che vende azioni, deve offrirle prima ai soci;

- Clausole di gradimento = determinati requisiti e consenso dellʼorgano sociale per diventare soci;

- Clausole di riscatto = determinati eventi la società può riscattare le azioni.

- Patti parasociali (accordi non nellʼatto costitutivo) = sindacati di blocco, evitano lʼingresso in società di terzi non graditi;

8. ASSEMBLEALa Spa si caratterizza per la necessaria presenza di 3 organi:- Assemblea dei soci (artt. 2364-2365) = organo con funzioni DELIBERATIVE le cui

competenze sono per legge circoscritte alle decisioni di maggior rilievo per la società. Non svolge attività deliberativa in merito alla gestione della società;

- Organo amministrativo = svolge la GESTIONE della società. Gli amministratori hanno la rappresentanza legale e devono, sotto propria responsabilità, attuare le delibere dellʼassemblea;

- Organo di controllo interno = funzione di CONTROLLO sullʼamministrazione della società.

Fino al 2003 il codice prevedeva un unico rigido sistema basato sulla presenza di due organi assembleari:- Organo amministrativo, amministratore unico o consiglio di amministrazione;- Collegio sindacale, funzione di controllo contabile.Dal 2003 il controllo contabile è stato sottratto dal collegio sindacale ed affidato ad un organo di controllo esterno alla società: revisore contabile o società di revisione.La riforma del 2003 ha anche introdotto 2 sistemi alternativi, che possono essere inseriti nello statuto. Se lo statuto non dice nulla, si applica il sistema tradizionale. Questi sono:- Sistema dualistico = ispirazione tedesca, accanto allʼassemblea dei soci cʼè unʼaltro

organo di gestione, il consiglio di gestione. Lʼamministrazione e il controllo sono invece esercitati dal consiglio di sorveglianza.

- Sistema monistico = ispirazione anglosassone, lʼamministrazione è esercitata dal consiglio di amministrazione, mentre il controllo è esercitato dal comitato per il controllo sulla gestione.

Per entrambi i sistemi è previsto un controllo contabile esterno. Lʼassetto organizzativo della società è tendenzialmente rigido perché preposto alla tutela degli interessi non solo dei soci, le funzioni attribuite agli organi sono in gran parte inderogabili e non modificabili dallo statuto.

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ASSEMBLEA- Organo composto dalle persone dei soci. Ha il compito di formare la volontà

dellʼassemblea nelle materie che sono ad essa riservati dalla legge e dallʼatto costitutivo. È un organo collegiale che decide secondo il principio maggioritario con metodo collegiale, non è mai prevista una delibera da assumere allʼunanimità. La decisione vale come volontà della società e vincola tutti i soci (anche assenti o dissenzienti) purché siano state rispettate le norme che regolano il procedimento assembleare.

- A seconda dellʼoggetto delle delibere si distingue in assemblea ordinaria o straordinaria: - Assemblea ordinaria = con la riforma del 2003, varia a seconda del sistema

adottato, nel sistema tradizionale le sue competenze sono (art. 2364): 1. Approva il bilancio;2. Nomina e revoca gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale e

il soggetto, se previsto, al quale è demandato il controllo contabile;3. Determina il compenso di amministratori e sindaci, se non è previsto nello statuto;4. Delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci;5. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dellʼassemblea;6. Approva lʼeventuale regolamento dei lavori assembleari.Comunque rientrano tutte le deliberazioni che non sono di competenza dellʼassemblea straordinaria.

- Assemblea straordinaria = art. 2365, essa delibera su:1. Sulle modificazioni dello statuto;2. Nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;3. Su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.Lo statuto può comunque attribuire allʼorgano di gestione specifiche materie per legge riservate allʼassemblea ordinaria (fusioni, sedi secondarie, indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, riduzione cs in caso di recesso di un socio…).- Lʼassemblea è unica e generale se la società ha emesso solo azioni ordinarie. Se invece

ha emesso categorie di azioni che conferiscono diritti amministrativi, allʼassemblea generale si affiancano le assemblee speciali di categoria.

Procedimento assembleare:1. Convocazione = - È di regola decisa dallʼorgano amministrativo, ogni volta che lo ritengono opportuno;- È obbligatoria da parte degli amministratori nei casi:

- Almeno una volta lʼanno, entro il termine stabilito dallo statuto che comunque non può essere superiore a 120 giorni dalla chiusura dellʼesercizio per consentire lʼapprovazione del bilancio. Per le non quotate lo statuto può prevedere un termine maggiore, tuttavia non superiore al termine di 180 giorni nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato;

- Quando sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentano almeno il 10% (prima era 20%) del capitale sociale, o minor percentuale prevista dallo statuto, e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori non provvedono alla convocazione, questa è ordinata con decreto dal tribunale, che però deve prima sentire gli organi per porre freno a possibili abusi da parte dei soci di minoranza. NB i soci che rappresentano almeno 1/40 del capitale sociale possono chiedere lʼintegrazione dellʼordine del giorno.

- È obbligatoria la convocazione da parte del collegio sindacale, nei casi:- La convocazione sia obbligatoria e gli amministratori non vi abbiano provveduto;- Quando vengono a mancare tutti gli amministratori;- Fatti di rilevante gravità.

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Nelle società quotate possono convocare lʼassemblea anche solo 2 membri del collegio sindacale.- Lʼassemblea è convocata nel comune dove ha sede la società;- La convocazione è disposta mediante avviso (integrato dallʼordine del giorno) da

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno 15 giorni prima di quello fissato per lʼadunanza (30 per le società quotate). Oppure su un quotidiano indicato dallo statuto. Oppure, per le non quotate, almeno 8 giorni prima con mezzi che garantiscono la prova del ricevimento (fax, raccomandata, email);

- Lʼordine del giorno limita gli argomenti trattabili in quella assemblea;- Assemblea totalitaria = pur in assenza di convocazione, lʼassemblea è regolarmente

costituita quando è rappresentato lʼintero capitale sociale e partecipa allʼassemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Essa può deliberare su qualsiasi argomento, tuttavia tutti possono impedire la discussione di determinati argomenti;

- Validità delle deliberazioni: il legislatore prevede il raggiungimento di alcune percentuali sia di presenza che di voto, ossia di un quorum costitutivo (= % di capitale sociale presente in assemblea affinché sia regolarmente costituita) e di un quorum deliberativo (= % di capitale sociale che si deve esprimere a favore di una determinata deliberazione affinché questa sia approvata). Nel computo del quorum costitutivo non si tiene conto delle azioni istituzionalmente senza diritto di voto, mentre si tiene conto di quelle per le quali il voto sia temporaneamente sospeso (es. Socio moroso). I due quorum variano dalle materie su cui si va a decidere:

- Assemblea ordinaria:- 1° convocazione = QC 50% cs; QD 50% +1 (maggioranza assoluta) del

capitale rappresentato in assemblea;- 2° convocazione = QC non è previsto; QD 50% +1;

- Assemblea straordinaria:- Società chiuse:

- 1° convocazione = QC non è previsto; QD 50% +1; - 2° convocazione = QC 1/3 +1 cs; QD 2/3;

- Società che fanno appello al mercato:- 1° convocazione = QC 50% cs; QD 2/3;- 2° convocazione = QC 1/3 +1 cs; QD 2/3;- 3° convocazione = QC 20 % cs; QD 2/3.

2. Deliberazione (fase decisionale) =- Art. 2371: lʼassemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza,

da quella eletta con voto della maggioranza dei presenti. Il presidente deve dirigere i lavori dellʼassemblea.

- Il presidente ha poteri ordinatori e decisori, regola gli interventi e modera il dibattito, ha il dovere di accertare la legittimazione dei soggetti presenti. Come interprete della volontà dellʼassemblea deve poi decidere il sistema di votazione da adottare (alzata di mano, schede, acclamazione, ma mai segreto).

- I soci che raggiungono almeno 1/3 del cs possono chiedere il rinvio dellʼassemblea di massimo 5 giorni per documentarsi.

3. Verbalizzazione (delle decisioni prese) (art. 2375) =- Le delibere assembleari devono essere verbalizzate, sottoscritte dal presidente e dal

segretario o dal notaio.- In caso di assemblea straordinaria, il verbale deve essere redatto dal notaio. - I verbali devono essere trascritti nellʼapposito libro delle adunanze e delle deliberazioni

tenuto dagli amministratori.

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Diritto di intervento e di voto:Possono intervenire in assemblea, oltre ai componenti degli organi e i rappresentanti (es. Degli azionisti di risparmio), i soci con diritto di voto e i non soci con diritto di voto (es. Usufruttuario). Non possono intervenire gli azionisti senza diritto di voto (es. Azionisti di risparmio).Gli azionisti possono partecipare allʼassemblea sia personalmente che tramite un rappresentante.

Il conflitto di interessi, limiti allʼesercizio del voto:La votazione è pro quota, ma sempre in modo da non arrecare danno patrimoniale alla società. Le deliberazioni assembleari regolarmente adottate sono annullabili solo se la maggioranza si sia ispirata esclusivamente ad interessi extrasociali, con danno (anche solo potenziale) per la società.Versa in conflitto di interessi lʼazionista che in una determinata delibera ha un interesse personale contrastante con lʼinteresse della società (es. Delibera sullʼimmobile di proprietà del socio). In tal caso il socio non ha più il divieto di votate come in passato, può votare o astenersi, ma la delibera è impugnabile qualora il suo voto fosse stato determinante (prova di resistenza) e possa recare danno alla società (danno potenziale). Lʼart. 2373 vieta inoltre 2 casi specifici:- ai soci amministratori di votare nelle deliberazioni riguardanti le loro responsabilità;- Nel sistema dualistico, ai soci componenti del consiglio di gestione, di votare nelle

deliberazioni sulla nomina, revoca o responsabilità dei consiglieri di sorveglianza. I sindacati di voto sono accordi (patti parasociali) con i quali alcuni soci si impegnano a concordare preventivamente il modo in cui votare in assemblea. Per tutelare i soci di minoranza non è applicabile tale legge ma si applica lʼannullabilità della delibera qualora sia volta al solo scopo di danneggiare arbitrariamente e fraudolentemente i singoli soci.

Deliberazioni assembleari valide:Lʼinvalidità delle delibere può essere determinata dalla violazione delle norme che regolano il procedimento assembleare o da vizi che riguardano il contenuto della delibera.1. Delibere annullabili (art. 2377-2378), sono annullabili tutte le deliberazioni che non sono

state prese in conformità dello statuto. In particolare sono annullabili le delibere nei casi in cui:

- La partecipazione allʼassemblea di persone non legittimante (es. Azionisti senza voto) sia stata determinante per la regolare costituzione dellʼassemblea.

- Lʼinvalidità dei singoli voti o il loro errato conteggio sia stato determinante per il raggiungimento della maggioranza.

- Lʼincompletezza o inesattezza del verbale che impedisce lʼaccertamento del contenuto, degli effetti e della validità della delibera.

Impugnare una delibera significa che il soggetto impugnante promuove una azione legale contro la società, la cita in giudizio davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede e chiede che il giudice pronunci una sentenza o di annullamento della delibera o la sua nullità . I soggetti che possono impugnare la delibera sono espressamente previsti dalla legge: soci assenti, dissenzienti o astenuti, amministratori, consiglio di sorveglianza, collegio sindacale e il rappresentante comune degli azionisti di risparmio. Tuttavia non tutti i soci con diritto di voto possono impugnare la delibera, ma solo quelli che rappresentano lʼ1/1000 del cs nelle società che fanno ricorso al mercato di rischio e il 5% nelle altre. Lo statuto può ridurre o escludere questo requisito.

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Il termine per promuovere lʼazione di annullamento è breve, solo entro un termine di 90 giorni dalla data della delibera, oppure se è una delibera iscritta nel registro, dalla data di iscrizione. Lʼannullamento ha effetto su tutti i soci e obbliga gli amministratori a prendere i provvedimenti conseguenti sotto la propria responsabilità. Restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi. 2. Deliberazioni nulle (art. 2379): la delibera è nulla sol in 3 casi espressamente stabiliti dal

codice:- Oggetto impossibile o illecito (contrario alle norme imperative, allʼordine pubblico o

al buon costume), es. Si delibera di non redigere il bilancio dʼesercizio o di sopprimere il collegio sidacale. Oppure anche in caso di oggetto lecito ma contenuto illecito, es. Delibera di approvazione di un bilancio falso o violando i principi di chiarezza e veridicità;

- Mancata convocazione dellʼassemblea, sempre che non sia stata sanata da unʼassemblea totalitaria;

- Mancanza del verbale, è sanabile con effetto ex tunc tramite verbalizzazione eseguita prima dellʼassemblea successiva, salvi i diritti dei terzi.

Lʼimpugnazione della delibera nulla può essere effettuata da chiunque ne abbia interesse e lʼimpugnazione delle delibere di cui al punto 1 (oggetto impossibile o illecito) non hanno ha termine di prescrizione. Negli altri casi si ha termine di decadenza di 3 anni, dallʼiscrizione o dalla trascrizione nel libro delle adunanze.

Casi speciali: delibere di aumento/riduzione del capitale sociale o emissione di obbligazioni. Per tali delibere, che modicano la compagine sociale o introducono sottoscrizioni da investitori, lʼazione di nullità è soggetta a un termine di decadenza più breve di 180 giorni. Per le società che fanno ricorso al capitale di rischio, la nullità della delibera di aumento del cs non è impugnabile dopo lʼiscrizione nel registro. La delibera di approvazione del bilancio non è impugnabile dopo lʼapprovazione del bilancio successivo.

14. Modificazioni dello statutoModificazione dello statuto = ogni mutamento del contenuto oggettivo del contratto sociale (atto costitutivo e statuto), inserimento di nuove clausole, modificazione o soppressione di clausole preesistenti.Nelle Spa, modificazioni soggettive dello statuto (variazione delle persone degli azionisti) non sono trattate come modificazioni dello statuto; costituiscono modificazioni statutarie solo le modificazioni oggettive dello statuto.

Procedimento:1. Deliberazione dellʼassemblea straordinariaLe modificazioni statutarie rientrano nelle competenze dellʼassemblea straordinaria, lo statuto può sempre attribuire alcune di queste funzioni allʼamministrazione, sempre previo controllo notarile.La delibera di modificazione dello statuto è adottata con le maggioranze previste per lʼassemblea straordinaria, salvo per modifiche di particolare rilievo (cambiamento dellʼoggetto sociale, trasformazione, esclusione o limitazione del diritto di opzione) per cui è richiesta una maggioranza rafforzata. 2. Controllo notarilePrima le delibere modificative dello statuto erano soggette ad omologazione giudiziaria, ora è sufficiente il controllo notarile. Il notaio infatti ha 30 giorni di tempo per iscrivere la

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delibera nel registro delle imprese, lʼUfficio a sua volta verificherà la regolarità formale dalla documentazione prima di iscrivere.3. Iscrizione nel registro delle impreseSolo dalla iscrizione, la deliberazione produce effetti.

Il diritto di recesso della società (art. 2437):Le cause di recesso sono state ampliate con la riforma del 2003. Prima erano solo: cambiamento dellʼoggetto sociale, trasformazione e trasferimento della sede sociale allʼestero. Oggi si distinguono in:- Cause inderogabili = ossia per le quali il diritto di recesso non è escludibile da nessun

patto. Il diritto di recesso può essere esercitato dai soci che non hanno concorso alle delibere riguardanti: cambiamento dellʼoggetto sociale (significativo), trasformazione, trasferimento della sede sociale allʼestero, revoca dello stato di liquidazione, eliminazione di una o più cause di recesso derogabili previste dallo statuto, modificazione dei diritti patrimoniali..

- Cause derogabili = salvo modificazioni dello statuto, il diritto di recesso spetta ai soci che non hanno concorso allʼapprovazione delle delibere su: proroga del termine di durata della società, introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

- Cause statutarie, prevedibili solo per le società che non fanno appello al mercato del capitale di rischio.

Il diritto di recesso è stato introdotto per tutelare i soci di minoranza, ma anche per evitare che tutti i soci restino imprigionati nella società. Per questo motivo qualunque socio di società a tempo indeterminato può recedere con preavviso di almeno 180 giorni. La società deve rimborsare le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso: nelle società non quotate il valore di tali azioni è deciso dagli amministratori, nelle quotate la liquidazione è data dalla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 mesi che precedono la convocazione dellʼassemblea.Le azioni dei socio recesso devono essere offerte pro quota ai soci (diritto di opzione). Per la parte non acquistata dai soci possono essere collocate sul mercato. Se non prende nessuno, vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società in base agli utili e alle riserve disponibili. Se mancano riserve o utili deve essere convocata lʼassemblea straordinaria per la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società

MODIFICAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE1a. Aumento del capitale sociale reale (a pagamento), art. 2438:La società vuole procurarsi nuovi mezzi finanziari a titolo di capitale di rischio, nuovi conferimenti. Vengono emesse quindi nuove azioni a pagamento che vengono sottoscritte dai soci attuali pro quota (diritto di opzione), oppure dai terzi che così diventano soci.Non è consentito emettere nuove azioni finché le azioni precedentemente emesse non siano liberate e neanche senza prima aver ridotto il capitale corrispondente ad una perdita. Tuttavia la violazione a tale regola non comporta la nullità, gli amministratori sono responsabili in solido per i danni arrecati ai soci e ai terzi.Lʼaumento è in genere fatto dallʼassemblea dei soci, lo statuto può prevedere che lo facciano gli amministratori per delega, ma:- deve essere predeterminato lʼammontare massimo ;- la delega può essere concessa per massimo 5 anni dalla iscrizione, è rinnovabile;La delega è sottoposta al controllo del notaio e iscritta nel registro delle imprese.Se nulla viene detto, lʼaumento di capitale è inscindibile e la sottoscrizione parziale non è vincolante. La deliberazione di aumento altrimenti deve avere espressamente previsto la sottoscrizione parziale.

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I conferimenti dei sottoscrittori delle nuove azioni non possono essere complessivamente inferiori allʼaumento del capitale deliberato, e il 25% in denaro deve essere versato direttamente alla banca.

Il diritto di opzione (art. 2441) = diritto dei soci attuali ad essere preferiti ai terzi nella sottoscrizione dellʼaumento di capitale sociale a pagamento. Consente di mantenere inalterata la proporzione in cui ciascun socio partecipa al capitale e al patrimonio sociale. Ha per oggetto: azioni di nuova emissione di qualsiasi categoria e obbligazioni convertibili in azioni emesse dalla società. Gli azionisti hanno un termine di 30 giorni (15 nelle quotate) per decidere.Le azioni non optate:- se non quotate, coloro che hanno esercitato il diritto di opzione hanno la prelazione;- se quotate, vengono offerte al mercato regolamentato. Ci sono dei casi in cui la società può decidere di non offrire le nuove azioni ai soci, esclusione dal diritto di opzione:- Quando la società decide che le nuove azioni devono essere liberate dietro conferimento

in natura. es. attribuisce le azioni di nuova emissione a chi si offre di offrire un determinato bene immobile. Lʼassemblea deve depositare una apposita relazione con le motivazioni del conferimento in natura e deve essere redatta prima che lʼassemblea deliberi per lʼaumento del capitale.

- Quando cʼè un interesse particolare da parte della società, apposita relazione in cui vengono esposte le motivazioni e delibera con maggioranza di oltre la metà del cs.

In questi due primi casi è obbligatoria lʼemissione di nuove azioni con sovrapprezzo. - Si tratta di società quotate nel cui statuto è inserita una clausola che prevede lʼesclusione

dal diritto di opzione per aumenti inferiore al 10% del cs. Il prezzo di emissione corrisponde al valore di mercato delle azioni.

- Si decide di attribuire le azioni di nuova emissione ai dipendenti della società per coinvolgerli maggiormente nelle questioni della società. In tal caso non serve una relazione ad hoc con le motivazioni, ma la delibera deve essere approvata da oltre la metà del cs se il diritto di opzione è escluso per più di 1/4 delle azioni di nuova emissione.

1b. Aumento del capitale sociale nominale (gratuito), art. 2442:È una operazione che non da luogo a nuovi conferimenti e quindi non determina un aumento di patrimonio sociale. È posto in essere dallʼassemblea straordinaria imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili (riserve facoltative, riserve statutarie prive di specifica destinazione, riserva da sovrapprezzo da azioni, la riserva legale solo quando supera il 20% del capitale sociale).Può essere attuato aumentando il valore nominale della azioni in circolazione o mediante lʼemissione di nuove azioni che saranno consegnate gratuitamente agli azionisti pro quota.

2a. Riduzione reale del capitale sociale, art. 2445:La riduzione reale del è facoltativa, nel corso della vita della società ci si rende conto che cʼè un esubero di capitale rispetto allʼoggetto sociale, riduce sostanzialmente il patrimonio sociale. Il cs non può essere ridotto al di sotto del minimo legale di 120.000 €.La delibera può essere eseguita solo dopo 90 giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, al fine di dare il tempo ai creditori sociali di fare opposizione, al che la decisione spetta a un giudice.Può avvenire mediante:- Liberazione dei soci dallʼobbligo dei versamenti ancora dovuti o rimborso dei soci del

capitale, quindi di fatto sostituire le azioni attuali con azioni di valore nominale inferiore;

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- Acquisto e successivo annullamento delle proprie azioni;- Annullare le azioni direttamente.In ogni caso le modalità di riduzione devono assicurare la parità di trattamento degli azionisti.

2b. Riduzione nominale (per perdite) del capitale sociale, art. 2446:Il patrimonio netto della società può scendere per perdite al di sotto del capitale sociale nominale. La riduzione del capitale sociale per perdite consiste quindi nellʼadeguare la cifra del capitale sociale nominale allʼattuale minor valore del capitale reale. È quindi una riduzione puramente nominale. La riduzione di questo tipo non è obbligatoria, due casi:- Riduzione facoltativa in caso di perdite < 1/3 del cs. La società non è obbligata ma può

ridurre comunque il capitale per perdite.- Riduzione obbligatoria in caso di perdite > 1/3 del cs. Dipende poi se il capitale è sceso

al di sotto del minimo legale:- Sopra il minimo legale, gli amministratori o il collegio sindacale devono convocare

lʼassemblea straordinaria ed esporre una relazione sulla situazione patrimoniale della società. I soci possono rinviare le perdite allʼesercizio successivo, e quindi ogni decisione di riduzione di cs prenderla nellʼesercizio successivo, se il bilancio dellʼesercizio successivo conferma le perdite, non possono fare altro che ridurre il cs. Oppure possono ridurre immediatamente il cs.

- Sotto il minimo legale, viene sempre convocata una assemblea straordinaria che dovrà decidere o una riduzione di cs ed il contemporaneo amento per tornare almeno a 120.000 €, oppure la trasformazione della società. Se lʼassemblea non decide nulla, la società si scioglie e va in liquidazione.

9. AmministrazioneStruttura:Nella non quotate si può avere sia amministratore unico che consiglio di amministrazione;Nelle quotate lʼamministrazione deve essere pluripersonale per consentire la nomina di almeno un amministratore da parte dei soci di minoranza e di un amministratore indipendente.Il numero degli amministratori è liberamente stabilito dallo statuto e al suo interno vi possono essere uno o più organi delegati (comitato esecutivo e amministratori delegati). Se lo statuto indica solo in numero minimo e massimo, sceglie lʼassemblea.

Funzioni (art. 2380 bis): Sono lʼorgano a cui è affidata in via esclusiva la gestione della società, essi compiono tutte le operazioni necessarie per attuare lʼoggetto sociale. La fonte del loro potere è quindi il codice, la legge, per questo sono inderogabili né da statuto né da assemblea, inoltre gli amministratori rispondono personalmente civilmente e penalmente dellʼadempimento dei loro doveri nei confronti della società ma anche dei creditori sociali. - Potere gestorio = deliberano su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della società che

non siano riservati allʼassemblea;- Potere di rappresentanza = tutti o alcuni degli amministratori hanno la rappresentanza

generale della società cioè il potere di manifestare allʼesterno la volontà sociale ponendo in essere singoli atti giudici;

- Danno impulso allʼattività dellʼassemblea = la convocano e ne fissano lʼordine del giorno, attuano le loro delibere e possono impugnare quelle che violano lʼatto costitutivo o la legge.

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- Devono curare le scritture contabili e devono redigere annualmente il bilancio dʼesercizio da sottoporre allʼapprovazione dellʼassemblea.

- Devono prevenire il compimento di atti pregiudizievoli per la società.

Rapporto assemblea-amministratori:Il potere gestorio è coordinato dal codice. Lʼart. 2364 stabilisce che lʼassemblea ordinaria può deliberare sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento degli atti degli amministratori, ferma restando la responsabilità di questʼultimi per gli atti compiuti. La competenza gestoria dellʼassemblea ha quindi carattere delimitato e specifico. La competenza gestoria degli amministratori ha carattere generaleUna volta nominati dallʼassemblea quindi, gli amministratori hanno ampi poteri decisionali propri, non derivanti dallʼassemblea ed esercitabili in piena autonomia. Quindi né lʼassemblea può impartire direttive vincolanti agli amministratori, né questi sono obbligati (salvo diversa disposizione nello statuto) a sottoporre alla preventiva approvazione dellʼassemblea le loro iniziative.

Nomina: I primi amministratori sono nominati nellʼatto costitutivo. I successivi dallʼassemblea ordinaria (art. 2383).Lo statuto può riservare ai possessori di strumenti finanziari partecipativi o a favore dello stato la nomina di un componente indipendente del Cda. Sono diffusi i metodi di votazioni congegnati in modo che anche i gruppi di minoranza vengano rappresentati nel Cda, es. Voto di lista = vengono presentate due o più liste di candidati, ogni socio può votare per una sola lista, posti assegnati in proporzione ai voti ricevuti. Nelle società quotate il legislatore ha previsto il voto di lista.

Requisiti:- Gli amministratori possono essere soci e non soci. Si tende ad escludere che siano

designati amministratori le persone giuridiche e in generale soggetti diversi dalle persone fisiche.

- Gli amministratori di società quotate devono avere requisiti di onorabilità fissati per i sindaci con regolamento del Ministro di giustizia e almeno uno deve essere indipendente per controllare gli amministratori delegati.

- Non possono essere nominati lʼinterdetto, lʼinabilitato, il fallito. Vi sono poi cause di incompatibilità (es. Avvocati, impiegati statali) che sono in rapporto aut aut.

Durata:La nomina degli amministratori dura 3 esercizi, può durare di meno ma mai di più. Possono essere rieletti.

Cause di cessazione:- Revoca da parte della assemblea, deliberabile liberamente in ogni tempo, salvo diritto

degli amministratori al risarcimento del danno se non sussiste giusta causa. Nb La giusta causa non è solo risultati di gestione negativi perché questi non sono automaticamente imputabili a inadempienze degli amministratori;

- Rinuncia da parte degli amministratori (dimissione), ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, altrimenti ha effetto solo quando la maggioranza è stata ricostituita;

- Decadenza dallʼufficio, sopravviene una delle cause di ineleggibilità;- Morte;

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NB Per evitare che la cessazione dallʼufficio paralizzi lʼattività della società, quando scade il termine, gli amministratori restano in carica finché non viene accettata la nomina da parte dei nuovi amministratori.NB Quando gli effetti della cessazione non sono differibili (es. Morte), disciplina della sostituzione degli amministratori: - Se rimane in carica più della metà dei amministratori, i superstiti provvedono a sostituire

provvisoriamente quelli venuti meno, fino alla successiva assemblea;- Se viene a mancare più della metà, i superstiti devono convocare lʼassemblea perché

provveda alla sostituzione dei mancanti, quelli nuovi scadono con i vecchi;- Se mancano tutti gli amministratori o lʼamministratore unico, il collegio sindacale deve

convocare con urgenza lʼassemblea per la ricostruzione dellʼorgano amministrativo. Nel frattempo il collegio sindacale può compiere atti di amministrazione ordinaria.

Clausola “Simul stabunt, simul cadent” = cessazione di tutti gli amministratori e ricostruzione dellʼintero collegio sindacale a seguito della cessazione di alcuni amministratori.

La nomina e la cessazione di carica degli amministratori è iscritta nel registro delle imprese. Lʼiscrizione entro 30 giorni dalla nomina a cura dei nuovi amministratori. La cessazione sempre entro 30 giorni a cura del collegio sindacale.

Compensi:Art. 2389, gli amministratori hanno diritto ad un compenso per la loro attività, determinato dallʼassemblea ordinaria se non è stabilito dallo statuto. Il compenso può consistere anche in una partecipazione agli utili della società o nel diritto di sottoscrivere a un prezzo predeterminato le azioni di futura emissione. Il compenso degli amministratori con particolari cariche (es. Amministratore delegato) è deciso dal Cda sentito il parere del collegio sindacale.

Divieti:- Divieto di concorrenza = per prevenire lʼantagonismo, gli amministratori di Spa non

possono assumere la qualità di soci a responsabilità illimitata in società concorrenti, né esercitare attività concorrente per conto proprio o altrui, né essere amministratori o direttori generali di società concorrenti, salva autorizzazione dellʼassemblea. La revoca lo espone alla revoca dʼufficio per giusta causa e allʼeventuale risarcimento del danno provocato alla società.

- Divieto in società quotate di acquistare, vendere e compiere altre informazioni su strumenti finanziari della società anche per interposta persona sfruttando informazioni privilegiate ottenute in ragione del loro ufficio. La violazione comporta sanzioni penali.

Il Cda:Amministrazione affidata a più persone che costituiscono il Cda, retto da un presidente scelto dallo stesso Cda qualora non sia già stato nominato dallʼassemblea.- Attività deliberativa = esercitata collegialmente, decisioni adottate a maggioranza.- Rappresentanza = esercitata individualmente dagli amministratori designati, potere

esercitato congiuntamente o disgiuntamente se ci sono più amministratori con la rappresentanza.

- Funzione di vigilanza = spetta al singolo amministratore individualmente, in quanto questo è responsabile dei danni che alla società possono derivare dallʼomessa vigilanza. Se trova delle irregolarità però non può agire da solo ma deve comunicare al cda che delibererà collegialmente.

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Attività deliberativa:- Se lo statuto non prevede diversamente, il Cda è convocato dal presidente dello stesso

che fissa lʼordine del giorno, coordina e provvede che tutti gli amministratori ne siano informati;

- Per la validità delle delibere, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori (anche per via telematica), salvo che lo statuto non richieda un quorum costitutivo più elevato. La deliberazione è valida se riceve il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei presenti (per teste).

- Non è prevista in genere la verbalizzazione, salvo nel caso in cui si deliberi per delega su materie di competenza dellʼassemblea, il verbale deve essere redatto per atto pubblico.

- Invalidità delle delibere consiliari: la riforma del 2003 ha ampliato le cause di nullità delle delibere del Cda, ma non sono previste cause di nullità (art. 2388). Possono essere tutte le delibere del Cda che non sono prese in conformità alla legge o allo statuto. Lʼimpugnativa può essere presa dagli amministratori assenti o dissenzienti e dal collegio sindacale ma non dai soci entro 90 giorni dalla data della deliberazione. Può agire giudizialmente il singolo socio se la delibera lede direttamente il suo diritto soggettivo. Lʼannullamento comunque non pregiudica i diritti acquistati in buona fede dai terzi

- Conflitto di interessi degli amministratori (art. 2391): lʼamministratore che ha per conto proprio o di terzi un interesse non necessariamente in conflitto con quello della società, deve:

- Darne notizia a tutti gli amministratori ed al collegio sindacale precisandone la natura, i termini, lʼorigine e la portata.

- Se si tratta di amministratore delegato, deve astenersi dal compiere lʼoperazione investendo della stessa il Cda;

- Il Cda deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società della operazione;

La delibera dellʼamministratore in conflitto che non si attiene a tali regole è impugnabile qualora possa recare danno alla società (danno potenziale) e non solo quando lʼamministratore ha votato e il suo voto è stato determinante (prova di resistenza), ma anche quando sono stati violati gli obblighi di trasparenza, astensione e motivazione.Impugnazione proposta entro 90 giorni dalla data della delibera, dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti e anche consenzienti se lʼamministratore interessato non abbia adempiuto gli obblighi di informazione.La società può agire contro lʼamministratore per i danni subiti.

Articolazione interna Cda:Se lʼatto costitutivo lo consente, il Cda può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo o ad uno o più amministratori delegati:- Comitato esecutivo = organo collegiale, decisioni adottate durante le riunioni a cui

assistono anche i sindaci, - Amministratori delegati = organi unpersonali, se sono più di uno lo statuto stabilisce se

operano congiuntamente o disgiuntamente. Hanno di norma la rappresentanza della società.

La loro nomina avviene se è prevista dallo statuto o consentita dallʼassemblea ordinaria. La designazione dei membri è fatta dal Cda che determina contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega. Tuttavia non possono mai essere delegati alcuni compiti (es. Approvazione del bilancio dʼesercizio, la facoltà di aumentare il cs…).In qualsiasi momento il Cda può avocare a se operazioni rientranti nella delega e/o revocare i delegati.Doveri dei delegati:- Gli organi delegati curano che lʼassetto organizzativo, amministrativo, contabile della

società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dellʼimpresa.

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- Riferiscono periodicamente (almeno ogni 6 mesi) al Cda e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione

Tutti gli amministratori devono agire informati.

Attività di rappresentanza:In presenza di un Cda, gli amministratori col potere di rappresentanza devono essere indicati dallo statuto o dalla deliberazione di nomina (art. 2384). Inoltre, se ci sono più amministratori con rappresentanza, la pubblicità legale della nomina deve indicare se hanno il potere di agire disgiuntamente o congiuntamente. Di regola la rappresentanza è attribuita al presidente del Cda e/o ad uno o più amministratori delegati. Lʼattuale disciplina prevede che il potere di rappresentanza sia generale, oltre che processuale. Il potere di rappresentanza (attività esterna) ≠ potere di gestione (attività interna). Salvo che nel caso dellʼamministratore unico e dellʼamministratore delegato con rappresentanza, nella Spa tali poteri sono scissi. Possono avere la rappresentanza anche non amministratori, come il direttore generale, procuratori esterni generali o per singoli affari. Principi cardine dellʼattuale disciplina:- La mancanza di potere rappresentativo dovuta ad invalidità dellʼatto di nomina è

inopponibile ai terzi di buona fede, la società resta vincolata;- Se gli amministratori violano eventuali limiti posti dalla società ai loro poteri di

rappresentanza, la società resta vincolata, anche se pubblicate, salvo che non si provi che i terzi hanno agito intenzionalmente a danno della società. La violazione comporta la responsabilità degli amministratori verso la società.

- Non sono inoltre opponibili ai terzi gli atti ultra vires, ossia atti compiuti dagli amministratori estranei allʼoggetto sociale;

- Sono opponibili ai terzi invece i limiti legali del potere di rappresentanza (es. Conflitto di interessi).

Responsabilità degli amministratori:Gli amministratori sono responsabili del loro operato:- Verso la società (art. 2392 - 2393) = gli amministratori incorrono in responsabilità verso la

società quando non adempiono i doveri ad essi imposti dalla legge o dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dellʼincarico e dalle loro specifiche competenze. Non sono invece responsabili dei risultati negativi della gestione che non sono imputabili a difetto di normale diligenza, infatti la loro è una obbligazione di mezzo e non di risultato. Gli amministratori sono responsabili solidamente, ciascuno può essere costretto a risarcire lʼintero danno. Se il comportamento dannoso è direttamente imputabile solo ad alcuni amministratori (es. Amministratore delegato), con essi risponderanno in solido anche gli altri qualora non abbiano prevenuto o impedito lʼattività dannosa dei primi. Risponderanno così culpa in vigilando, ossia che avranno diritto di regresso per lʼintero nei confronti dei primi. La responsabilità comunque è per colpa, non oggettiva, quindi non si estende allʼamministratore che abbia fatto annotare il suo dissenso nel libro delle adunanze e del suo dissenso dia immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale. Lʼazione di responsabilità può essere effettuata dalla assemblea ordinaria o dal collegio sindacale (a maggioranza dei 2/3 dei componenti), è approvata con voto favorevole di almeno 1/5 del cs. Per tutelare maggiormente la società e il socio di minoranza, il legislatore ha previsto dal 2003 che lʼazione di responsabilità può essere promossa anche da uno o più soci che devono rappresentare almeno 1/5 del cs (20%) senza passare da delibera assembleare. Si prescrive in 5 anni.

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- Verso i creditori sociali (art. 2394) = gli amministratori sono responsabili verso i creditori sociali solo per lʼinosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dellʼintegrità del patrimonio sociale. Lʼazione può essere proposta dai creditori solo quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. Lʼazione dei creditori si prescrive in 5 anni. Se il risarcimento viene effettuato dalla società, i creditori non possono più esercitare lʼazione.

- Verso i singoli soci o terzi (art. 2395) = le azioni di responsabilità della società o dei creditori sociali non pregiudicano i diritto al risarcimento del danno spettante ai singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori. Due presupposti per richiedere il risarcimento: compimento da parte degli amministratori di un atto illecito nellʼesercizio o in occasione del loro ufficio + produzione di un danno diretto al patrimonio del singolo socio o del terzo (es. Amministratori con falso bilancio inducono i soci o terzi a sottoscrivere un aumento di cs a un prezzo eccessivo o inducono una banca a concedere un fido). Il socio o il terzo hanno lʼonere probatorio di provare il danno diretto. Si prescrive in 5 anni.

Direttori generali (art. 2396):Nominati dallʼassemblea o dal Cda per disposizione dello statuto. Sono soggetti alle disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori. Sono dirigenti che svolgono attività di alta gestione dellʼimpresa sociale. Sono assimilabili anche agli institori.

Amministratori di fatto:Soggetto, privo di veste formale di amministratore per mancanza di nomina da parte dellʼassemblea, che di fatto si ingerisce sistematicamente nella direzione dellʼimpresa sociale: impartisce istruzioni agli amministratori ufficiali, ne condiziona le scelte, tratta coi terzi. Sono lʼazionista o gli azionisti di comando. Ha la stessa responsabilità civile e penale degli amministratori.

10. Collegio sindacaleIl collegio sindacale è lʼorgano di controllo interno di un Spa nel sistema tradizionale, con funzioni di vigilanza sullʼamministrazione della società.La scarna disciplina del codice del 1942 è stata parzialmente modificata con varie riforme, tra cui quella del 1998 che ha affidato il controllo contabile delle Spa quotate in via esclusiva ad una società di revisione. Con la riforma del 2003 tale regola è stata adottata anche per le altre Spa, salvo eccezioni.

Composizione, sempre collegiale:- Non quotate = 3 o 5 membri effettivi (3 generalmente), soci o non soci (decide lo statuto)

+ 2 membri supplenti, entrano in carica quando uno dei sindaci effettivi deve cessare la propria carica prima del termine;

- Quotate = minimo 3 sindaci effettivi + 2 supplenti, ma lʼatto costitutivo può determinare liberamente il numero di sindaci per adeguare il collegio sindacale alla complessità della società;

Nomina: I primi sindaci sono nominati nellʼatto costitutivo. Poi vengono nominati dallʼassemblea ordinaria. Lʼassemblea dei soci indica anche chi è il presidente del collegio del collegio sindacale che ha un responsabilità maggiore e deve coordinare lʼattività del collegio. Lo statuto può riservare la nomina di uno o più sindaci allo Stato, ad un Ente pubblico con partecipazioni nella società, ai possessori di strumenti finanziari partecipativi.

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I sindaci sono nominati dallo stesso organo che nomina gli amministratori, controllanti e controllati sono quindi espressione dello stesso gruppo di comando, per questo per le sole Spa quotate, un membro effettivo del collegio sindacale deve essere eletto dai soci di minoranza al fine di avere maggiori garanzie di effettivo svolgimento del controllo.

Requisiti:- Professionalità: competenze tecniche per lʼefficace svolgimento del controllo.

- Non quotate = almeno un sindaco effettivo deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili, gli altri vengono scelti o tra professori universitari o fra iscritti agli albi professionali (commercialisti, avvocati, ragionieri).

- Quotate = solo un sindaco su 3 (o solo 2 se i sindaci sono più di 3) e un sindaco supplente, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono aver esercitato lʼattività di controllo dei conti per almeno 3 anni. Gli altri sindaci devono avere requisiti di professionalità giuridico-aziendale. Inoltre solo i sindaci di società quotate devono avere requisiti di onorabilità a pena di decadenza.

- Indipendenza: autonomia di giudizio dei sindaci. Devono avere autonomia rispetto agli amministratori sui cui devono vigilare e rispetto ai soci che li nominano.

NB Nel registro dei revisori contabili possono iscriversi:- persone fisiche con requisiti di professionalità e onorabilità che abbiano superato un

apposito esame di ammissione;- Società di persone o di capitali che abbiano per oggetto esclusivo la revisione o

lʼorganizzazione contabile di imprese e abbiano determinati requisiti.

Cause di ineleggibilità (art. 2399):Ai sindaci si applicano le stesse cause di ineleggibilità applicate agli amministratori, in più non possono essere nominati sindaci:- I parenti entro il 4° grado degli amministratori;- Coloro che sono legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo

di consulenza o di prestazione dʼopera retribuita, o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano lʼindipendenza. Per le Spa quotate i rapporti patrimoniali non devono intercorrere neanche con gli amministratori della società.

- Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità.

Durata: restano in carica per 3 esercizi e sono rieleggibili. I sindaci scaduti restano in carica fino alla nomina dei nuovi. Revoca: solo per giusta causa approvata dal tribunale. Decadenza: sopraggiunge una delle cause di ineleggibilità, o sospensione o cancellazione dal registro del revisori o il sindaco per non partecipa più volte agli eventi obbligatori.Sostituzione: in caso di morte, rinuncia o decadenza, subentrano automaticamente i sindaci supplenti in ordine di età.Pubblicità: nomina e cessazione iscritte nel registro delle imprese a cura degli amministratori entro 30 giorni.

Compiti: 1. Controllo sullʼamministrazione: Ha per oggetto lʼamministrazione della società globalmente intesa e si estende a tutta lʼattività sociale, al fine di assicurare che la stessa venga svolta nel rispetto della legge e dellʼatto costitutivo e dei principi di corretta amministrazione. Il collegio sindacale vigila sullʼadeguatezza dellʼassetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. (art. 2403). Lʼattività è quindi esercitata nei confronti degli amministratori in quanto essi hanno la gestione della società, ma riguarda anche lʼattività dellʼassemblea.

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- Per questo motivo hanno il diritto-dovere di partecipare e intervenire alle riunioni: dellʼassemblea, del Cda, del comitato esecutivo, del collegio sindacale, nonché di impugnare le relative delibere. I sindaci nn possono decidere per gli amministratori ma devono richiamare gli amministratori se gli argomenti discussi possono essere in contrasto con la legge o lo statuto o contrari ala corretta amministrazione.

- Attività sostitutiva dellʼassemblea o degli amministratori nei casi: convocare lʼassemblea ed effettuare le pubblicazioni necessarie se gli amministratori omettono di farlo (art. 2406), richiedere al tribunale la riduzione di cs obbligatoria se i soci non provvedo e lʼamministrazione resta inerte.

- Possono in qualunque momento procedere ad atti di ispezione e controllo anche con lʼaiuto di ausiliari e possono convocare lʼassemblea in qualunque momento quando ravvisino fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere (art. 2406).

- Potere di promuovere lʼazione di responsabilità contro gli amministratori- Per permettere ai sindaci di svolgere il loro lavoro, gli amministratori hanno obblighi di

comunicazione verso i sindaci (maggiori per le quotate).

2. Controllo contabile:Prima della riforma la regola era che potessero fare anche revisore dei conti. In via di principio le due funzioni sono staccate, revisore dei conti lo fa un soggetto terzo, o un singolo o una società di revisione contabile. A riguardo il collegio sindacale è tenuto solo a vigilare sullʼadeguatezza e sullʼaffidabilità del sistema amministrativo-contabile.Tuttavia, nelle sole società che non fanno appello al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, lo statuto può prevedere che anche il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale.In tal caso, lʼintero collegio sindacale deve essere composto da revisori contabili iscritti nel registro.

3. Funzioni di consulenza, propositiva e di amministrazione attiva (quando vengono meno tutti gli amministratori, poteri circoscritti agli atti di ordinaria amministrazione e con lʼobbligo di convocare con urgenza lʼassemblea) che integrano la funzione principale di controllo.

Funzionamento: Presidente nominato dallʼassemblea, in caso di sua morte, rinuncia, decadenza, è sostituito dal sindaco più anziano.Funziona collegialmente. Individualmente fanno atti di ispezione e controllo, collegialmente prendono le decisioni. Deve riunirsi almeno ogni 90 giorni, Qc almeno metà dei sindaci, Qd maggioranza assoluta dei presenti. Deve essere redatto il verbale, iscritto poi nel registro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Art 2408: ogni e qualunque socio quando ravvisi che si sia verificato un atto censurabile può fare la denuncia al collegio sindacale, e questo valuta che la denuncia sia fondata. È obbligato a tener conto della denuncia nella relazione annuale allʼassemblea che accompagna il bilancio dʼesercizio. Se il fatto censurabile è grave allora scatta il meccanismo per cui hanno lʼobbligo di convocare lʼassemblea dei soci, proponendo le delibere da prendere.Se la denuncia è fatta da soci che rappresentano il 5% nelle non quotate o il 2% nelle quotate, o minor % prevista nello statuto, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte allʼassemblea.

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Responsabilità dei sindaci (art. 2407):I sindaci devo adempiere i loro doveri con professionalità e diligenza e sono responsabili, anche penalmente, della verità delle loro attestazioni e devono conservare in segreto i fatti e i documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.- Responsabilità esclusiva = obbligo al risarcimento dei danni solidale se il danno è

imputabile al mancato o negligente adempimento dei loro doveri (es. Violano il segreto di ufficio);

- Responsabilità concorrente = sono responsabili in solido con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi se il danno non si sarebbe prodotto se i sindaci avessero vigilato bene.

IL CONTROLLO CONTABILELa riforma del 2003 ha separato i compiti di controllo sullʼamministrazione e controllo contabile. Il sistema si articola in controllo contabile e revisione contabile.

Il controllo contabile è esercitato sulle società non quotate:- Per le società che non fanno ricorso al capitale di rischio, da un revisore dei conti

persona fisica o società di revisione iscritta nel registro dei revisori. Se non devono redigere il bilancio consolidato può anche esercitare il controllo contabile il collegio sindacale, composto interamente da revisori iscritti.

- Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (≠ dalla quotate), da una società di revisione vigilata dalla Consob.

Lʼincarico è conferito per la prima volta con nomina nellʼatto costitutivo, poi dallʼassemblea. Non possono essere incaricati i sindaci della società revisionata. Dura 3 esercizi ed è rinnovabile. Lʼincarico può essere revocato con giusta causa e delibera approvata dal tribunale.

La revisione contabile è esercitata sulle società quotate, o comunque su tutte le società di un gruppo di cui faccia parte una società quotata, da una società di revisione iscritta allʼalbo speciale tenuto dalla Consob. Tale società ha lʼoggetto sociale limitato allʼorganizzazione e la revisione contabile di aziende. Lʼobbligo per le sole società quotate risale al fatto che queste fanno appello al pubblico risparmio per finanziarsi, il bilancio è rilevante non solo per gli azionisti e i creditori sociali, ma anche per lʼintero mercato.

Funzioni:Il revisore deve controllare e regolare la tenuta della contabilità ed esprimente un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato.- Attività di revisione = verificare (nelle non quotate almeno ogni 3 mesi) la regolare tenuta

della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione.

- Giudizio sul bilancio = il giudizio può essere positivo, con rilievi, negativo o non in grado di essere dato (mancano parti, documenti). Il giudizio non pregiudica la possibilità dellʼassemblea di approvarlo, ma difficilmente lo farà negli ultimi due casi.

- Attività di consulenza = passaggio di informazioni tra collegio sindacale e soggetto che effettua la revisione.

11. Sistemi alternativi di amministrazione e controlloNonostante la riforma del 2003 abbia permesso lʼutilizzo di sistemi alternativi, la maggior parte delle società ha preferito continuare ad utilizzare il sistema tradizionale.

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SISTEMA DUALISTICOSi ispira al modello tedesco e francese. Assemblea dei soci + consiglio di gestione (sempre pluripersonale) + consiglio di sorveglianza (sempre collegiale) + controllo contabile affidato sempre a un terzo.

- Consiglio di gestione = svolge le funzioni proprie del Cda. La differenza principale è che il consiglio di gestione non è nominato dallʼassemblea ma dal consiglio di sorveglianza.

- Consiglio di sorveglianza = nominato dallʼassemblea dei soci. Deve vigilare, svolge i poteri e doveri di vigilanza del collegio sindacale, ma mai la revisione contabile + nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione + (≠) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo quando cʼè.

Si ha quindi un depotenziamento dellʼassemblea dei soci e un rafforzamento dellʼorgano di controllo.La distribuzione degli utili è deliberata dallʼassemblea dei soci almeno una volta lʼanno.Il consiglio di sorveglianza riferisce allʼassemblea dei soci sullʼattività di vigilanza svolta e su eventuali fatti irregolari che ha trovato.La responsabilità e lʼazione di responsabilità per il consiglio di gestione può essere fatta valere dal consiglio di sorveglianza e dai soci, per il consiglio di sorveglianza può essere fatta valere dai soci. Per i danni cagionati alla società o ai creditori sociali o a singoli soci o terzi, vi è sempre responsabilità solidale.

SISTEMA MONISTICOSi ispira al modello anglosassone. Soppressione collegio sindacale: assemblea dei soci + consiglio di amministrazione con comitato per il controllo sulla gestione (costituito al suo interno) + controllo contabile sempre a un terzo.- Cda = nominato dallʼassemblea dei soci, è collegiale. Ha le stesse funzioni del Cda del

sistema tradizionale con la differenza che al suo interno è nominato lʼorgano di controllo. Infatti almeno 1/3 degli amministratori deve essere indipendente (= come per i sindaci) e questi soggetti compongono il comitato per il controllo sulla gestione (molto simile al collegio sindacale ma non ne ha tutti i compiti).

- Cpicsg = almeno uno deve essere iscritto nel registro dei revisori, controlla la conformità alla legge e allo statuto degli atti compiuti dal Cda, ma è escluso il controllo dellʼapplicazione dei principi di corretta amministrazione (è impossibile che autocontrolli le proprie decisioni professionali).

In questo sistema la funzione del controllo è depotenziata.

12. I controlli esterniOltre ai collegio sindacale e alle società di revisione, ci sono una serie di controlli esterni per società: la Consob per le società quotate; la Banca dʼItalia per le società bancarie, le SGR, le SIM; lʼISVAP per le imprese assicuratrici; il CONI per le società sportive professionistiche.

Art. 2409: denuncia al tribunale = se vi è fondato sospetto che gli amministratori in violazione dei loro doveri abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione e che queste possano arrecare danno alla società, è legittimato lʼintervento del tribunale. Il tribunale deve accertare le irregolarità denunciate e prendere i relativi provvedimenti. Le irregolarità possono essere denunciate:- Dai soci: 10% del cs nelle società chiuse, 5% nelle aperte;- Dal collegio sindacale o comunque dallʼorgano di controllo;- Dal pubblico ministero nelle società aperte;

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- Dalla Consob, nelle quotate;I soggetti che denunciano non sono soggetti allʼonere della prova, è sufficiente il fondato sospetto. Il procedimento si articola in due fasi:- Fase istruttoria = accertare lʼesistenza delle irregolarità, individuare i provvedimenti da

adottare. - Ispezione dellʼamministrazione della società da parte di un consulente designato dal

tribunale. - Il gruppo di comando della società può evitare lʼispezione ed ottenere la

sospensione del procedimento se lʼassemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti professionali che accertino le irregolarità e le eliminino, riferendo poi al tribunale.

- Se questi non sono sufficienti per eliminare le violazioni, il tribunale può: disporre gli opportuni provvedimenti cautelari per evitare il ripetersi delle irregolarità, oppure revocare gli amministratori e eventulmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario.

La CONSOB = organo pubblico di vigilanza sul mercato dei capitali introdotto nel 1974, è una persona giudica di diritto pubblico. Ammette, sospende ed elimina la quotazione nel mercato regolamentato.

14. Le obbligazioni= titoli di credito di massa (valori mobiliari) per la raccolta di capitale di prestito. Sono titoli di credito (nominativi o al portatore) che rappresentano frazioni di uguale valore nominale e con uguali diritti di unʼunitaria operazione di finanziamento a titolo di mutuo. Sono quindi un credito verso la società assoggettato alla disciplina del mutuo. Possono essere emessi solo dalle Spa e dalle Saa.

Azione ≠ obbligazione. Lʼazione attribuisce la qualità di socio, partecipazione ai risultati dellʼattività di impresa, ha diritto al rimborso del suo apporto (può essere maggiore minore o uguale al valore nominale del conferimento eseguito) solo in sede di liquidazione della società (e solo se residua patrimonio netto); Lʼobbligazione attribuisce la qualità di creditore della società, ha quindi diritto alla remunerazione periodica fissa (interessi) e al rimborso del valore nominale del capitale prestato alla scadenza pattuita.

Ci sono diverse tipologie di azioni: a premio, partecipanti (i dipende dallʼandamento economico della società), indicizzate (i ancorato ad indici vari), in valuta estera, convertibili in azioni (facoltà di trasformare il credito in azioni della società emittente o di una sua collegata), cum warrrant (diritto di opzione sulle azioni, ferma restando la posizione di creditore), subordinate.

Limiti allʼemissione delle obbligazioni per le società non quotate:Il legislatore ha stabilito dei limiti sui presiti obbligazionari per mantenere un equilibrio finanziario tra mezzi propri e mezzi di terzi. Le obbligazioni delle Spa possono essere negoziate sui mercati regolamentati e quindi possono essere sottoscritti da tutti, risparmiatori. La riforma del 2003 stabilisce che le Spa non possono emettere obbligazioni per un valore complessivamente maggiore del doppio del valore del cs (sottoscritto) + la riserva legale e le riserve disponibili (utili accantonati). Questo è il tetto massimo del valore dei prestiti

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obbligazionari che la società può emettere. Valore che risulta dallʼultimo bilancio approvato.

Per le società quotate NON è previsto un limite perché queste sono negoziate sui mercati regolamentati e quindi sottoposte al maggiore controllo della CONSOB.

17. Società in accomandita per azioni (artt. 2452-2261)Come la Sas, si caratterizza per la presenza di due categorie di soci:- Soci accomandatari = rispondono solidamente e illimitatamente delle obbligazioni sociali

e sono amministratori per legge della società. Nb Nella Sas i soci ari rispondono illimitatamente e solidamente in quanto tali e non in quanto amministratori (si possono infatti avere soci ari che non sono amministratori). Nella Saa tutti gli ari sono anche amministratori e rispondono per le obbligazioni sorte solo durante la carica. In comune hanno il carattere sussidiario della loro responsabilità.

- Soci accomandanti = obbligati verso la società nei limiti della quota di capitale sottoscritto.

Le quote di partecipazioni di entrambe le categorie sono rappresentate da azioni, ad essa sono quindi applicabili le norme della Spa, con le sole differenze:- Lʼatto costitutivo deve indicare i nomi dei soci ari;- La denominazione deve essere costituita dal nome di almeno un ario;

18. Società a responsabilità limitata (artt. 2462 - 2483)Società di capitali dove:- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio. Tutti i soci

godono del beneficio del responsabilità limitata, anche, salvo eccezioni, in presenza del socio unico;

- Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni e non possono costituire oggetto di offerta al pubblico (art. 2468).

La riforma del 2003 modifica la disciplina della Srl che, se prima era una piccola Spa e il codice diceva solo le deroghe da questa, ora è un tipo sociale autonomo con un proprio corpo di norme. I criteri che ispirano lʼattuale Srl:- Accresciuto spazio allʼautonomia privata, i soci decidono come organizzare la società.- Potere maggiore di controllo e iniziativa in capo ai singoli soci della Srl.- Un minore tutela vs i creditori sociali.

Costituzione:Lʼart. 2463 richiama le norme della Spa:- Non è ammessa la stipulazione per pubblica sottoscrizione (≠);- È costituita con atto costitutivo redatto dal notaio e iscritto nel registro delle imprese con

efficacia costitutiva;- Il cs minimo richiesto (art. 2463) è di 10.000 € (≠120.000 €);- La denominazione sociale è libera ma deve contenere Srl;- Può essere a tempo indeterminato. In tal caso il recesso di un socio è possibile con un

preavviso di 180 giorni, preavviso che lo statuto può allungare fino ad un anno:- Come nelle Spa, è nulla la vendita delle quote (≠ azioni) prima dellʼiscrizione nel registro

delle imprese.- La Srl unipersonale coincide con la Spa unipersonale. Unico socio può essere sia

persona fisica che giuridica. Per mantenere il beneficio della responsabilità limitata, lʼunico socio deve osservare alcuni obblighi:

- liberare integralmente il cs;

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- Risultare dal registro che la società è unipersonale;- Deve risultare anche nella denominazione della società.

Conferimenti (art. 2464):Con la riforma del 2003 sono caduti una serie di divieti. - Oggi anche nella Srl, come nelle società di persone, possono essere conferiti tutti gli

elementi suscettibili di valutazione economica. Di regola però, se lʼatto costitutivo non stabilisce diversamente, i conferimenti devono farsi in denaro.

- Denaro = è previsto il versamento presso una banca del 25% dei conferimenti in denaro (2.500€). Per agevolare ancora di più la Srl, il versamento iniziale del 25% può essere rinviato dai soci che possono rilasciare alla società una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa a favore della società per il valore del versamento dovuto.

- Opera = dal 2003 è consentito il conferimento di prestazioni dʼopera o di servizi (≠ Spa). Il legislatore prevede però che il socio fornisca una garanzia della prestazione che si impegna ad eseguire, garanzia nella forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o, se lo statuto lo prevede, col versamento di una cauzione in denaro.

- Natura = devono essere interamente liberati al momento della sottoscrizione. Deve essere effettuata una relazione di stima ma lʼesperto non è nominato dal tribunale ma dal socio stesso, basta che sia un esperto (tale differenza è importante quando si va a decidere se fare una Spa o una Srl).

Finanziamenti dei soci (art. 2467):Dal 2003, disciplina dei finanziamenti dei soci che è assente per le Spa. Le srl tendono invece che stabilire un cs elevato, quando hanno bisogno di finanziamenti, ricorrono a finanziamenti erogati dai loro soci, senza fare nuovi conferimenti di capitale.Se la srl è insolvente e ha richiesto spesso finanziamenti da parte dei soci (sono quindi tutti creditori della società), i creditori non soci sarebbero svantaggiati. Per evitare questo, sono stati introdotti dei casi in cui il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori:- Dal finanziamento che è stato concesso risulta un eccessivo squilibrio dellʼindebitamento

rispetto al patrimonio netto.- Il finanziamento è stato concesso in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato

ragionevole un conferimento.NB con lʼattuale disciplina è caduto il divieto per Srl di emettere obbligazioni.

Quote sociali:Il capitale di una Srl è diviso in parti in base al criterio personale: è diviso in parti in base al numero di soci. Il numero iniziale delle quote corrisponde al numero dei soci che partecipano alla costituzione della società, e ciascun socio diventa titolare di un unica quota di partecipazione. La Srl non è quindi molto adatta ad avere un numero di soci elevato. Quindi mentre le azioni hanno tutte lo stesso valore, le quote possono essere di diverso ammontare se è diverso lʼammontare del capitale sottoscritto da ciascun socio, è proporzionale al conferimento.Lʼatto costitutivo può determinare il valore delle partecipazioni in misura non proporzionale, purché il valore complessivo dei conferimenti non sia inferiore allʼammontare globale del capitale (art. 2464).I diritti sociali spettano comunque pro quota. Tale regola può essere derogata, infatti lo statuto può attribuire diritti particolari riguardanti:- Lʼamministrazione della società, es. uno degli amministratori può essere nominato da un

certo socio, o un certo socio può avere diritto di veto sulla nomina degli amministratori o il suo voto favorevole deve sempre essere necessario.

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- La distribuzione degli utili, es. un socio può avere diritto a utili in percentuale maggiore.NB la quota è UNICA ed esprime in modo unitario la posizione di un determinato socio. Quindi mentre lʼazione è indivisibile, la quota è DIVISIBILE. Inoltre mentre lʼazione è un titolo di credito che può circolare tra il pubblico, la quota no, il documento è solo certificato probatorio, NON CIRCOLA, NON Eʼ BENE MOBILE MATERIALE.

Trasferimento delle quote (art. 2469):Le quote delle Srl sono liberamente trasferibili per atto fra vivi che mortis causa. Tuttavia il codice limita ed esclude il trasferimento in alcuni casi. - Trasferimenti tra vivi devono risultare da scrittura privata autenticata da un notaio che lo

deposita entro 30 giorni per lʼiscrizione nel registro delle imprese. Dopodiché ha effetto. Tra più atti di cessione, prevale chi per primo ha iscritto, purché in buona fede.

- Mortis causa, regole analoghe.Se la quota non è stata interamente liberata, lʼalienante risponde in solido con lʼacquirente per i versamenti ancora dovuti, per 3 anni dallʼiscrizione del trasferimento. La quota può essere oggetto di pegno, usufrutto, sequestro e anche di espropriazione da parte dei creditori personali del socio (ciò avviene anche in caso di fallimento del socio).

Recesso del socio (art. 2473):Lʼatto costitutivo stabilisce quando un socio può recedere.In ogni caso, il socio può sempre recedere in questi casi:- Società a tempo indeterminato con preavviso di 180 giorni (max 1 anno);- Società a tempo determinato nei casi:

- Cambiamento oggetto sociale;- Fusione o scissione;- Revoca dello stato di liquidazione;- Trasferimento sede sociale allʼestero;- …

Lʼeffetto del recesso del socio è la liquidazione della sua quota di partecipazione alla società entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso. Il valore delle quote è determinato in corrispondenza al valore di mercato delle stesse. Le quota del socio viene offerta in opzione agli altri soci o ad un terzo concordemente individuato dai soci stessi. Se non ci sono acquirenti si procede al rimborso con le riserve, se non ci sono riserve si procede a ridurre il capitale sociale, se la riduzione risulta impossibile, la società si scioglie.

Esclusione del socio (art. 2473 bis):Nelle Spa non è possibile escludere un socio perché hanno ruolo secondario. Nella Srl dal 2003 è possibile inserire nellʼatto tale possibilità. Lo statuto indica le cause e le modalità di esclusione di un socio.

Gli organi sociali: la riforma del 2003 ha modificato molto questo aspetto.

LE DECISIONI DEI SOCI (art. 2479):Approvano il bilancio, nominano gli amministratori e i sindaci, modificazioni atto costitutivo, modificazioni sostanziali dellʼoggetto sociale. Decidono inoltre (≠ Spa) su qualunque argomento sottoposto a loro approvazione dagli amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno 1/3 cs. Le decisioni sono prese con QC 50% cs, QD 50% +1 presenti. La votazione avviene pro quota.

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Le loro decisioni sono invalide: lʼinvalidità può essere fatta valere solo da alcuni soggetti, entro breve termine e non è opponibile ai terzi in buona fede. Lʼinvalidità conseguente da vizi gravi può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse entro 3 anni.Annullabili:Sono impugnabili le delibere prese non in conformità della legge o dello statuto dai soci che non vi hanno consentito, entro 90 giorni dalla loro trascrizione nel libro delle delibere dei soci. Anche quelle prese con voto determinante del socio in conflitto di interessi.Nullità: Impugnabili da chiunque ne abbia interesse, nel termine di 3 anni, decisioni aventi oggetto impossibile o illecito e quelle prese in assenza assoluta di informazione.

AMMINISTRAZIONESalvo diversa disposizione dellʼatto costitutivo, lʼamministrazione è affidata ad uno o più soci nominati con decisione dei soci, che restano in carica a tempo indeterminato (art. 2475).Non sono previste cause di incompatibilità o ineleggibilità, sarà lʼatto costitutivo a manifestarle. Se lʼamministrazione è affidata a più soci, questi costituiscono un Cda, adozione del modello collegiale non è inderogabile, possono anche operare congiuntamente o disgiuntamente come nelle società di persone. Quando è disgiunta, ciascun amministratore può opporsi e rimettersi alla decisione dei soci a maggioranza pro quota. Gli amministratori hanno il potere generale di rappresentanza della società.Gli amministratori sono responsabili verso la società dei danni derivanti dallʼinosservanza dei loro doveri, salvo che dimostrino di essere esenti da colpa. Lʼazione di responsabilità può essere promossa dal singolo socio o dalla società stessa.I soci sono responsabili a loro volta verso gli amministratori, se hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società i soci o i terzi.

CONTROLLOLʼatto costitutivo può prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un revisore, ma questo non è obbligatorio. È obbligatorio solo in alcuni casi:- Quando il cs è almeno pari a quello minimo previsto per la Spa (120.000 €). In molti casi

le Srl mantengono il cs sotto i 120.000 e magari poi operano tramite finanziamenti.- Quando non ricorrono le condizioni stabilite per la redazione del bilancio di esercizio in

forma abbreviata.Se viene nominato, la disciplina del collegio sindacale è quelle propria delle Spa, salvo che non è necessaria la nomina di un revisore, lʼattività di controllo contabile viene fatta dal collegio sindacale.

Controllo dei soci: ogni socio non amministratore ha diritto di avere dagli amministratori notizie dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e documenti relativi allʼamministrazione, compresi i libri e le scritture contabili della società.

ESAME

28.011. Si, imporre lʼacquisto di un pdt k non ha nessun collegamento col prodotto che il cliente

vuole acquistare, è un comportamento sleale verso gli altri imprenditori. È un illecito civilistico. Gli imprenditori possono chiedere al tribunale un accertamento dellʼillecito e lo impedisca, una volta accertato lʼillecito obbliga la società al risarcimento del danno.

2. Descrizione del socio dʼopera e in cosa si differenzia dai soci ordinari (conferiscono denaro o beni in natura). Questʼultimi partecipano agli utili o alle perdite

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proporzionalmente al capitale conferito. Il socio dʼopera conferisce lavoro. O è la società che stabilisce come il socio dʼopera partecipa a utili e perdite, o sarà il tribunale a decidere in che misura partecipa.

3. Presupposti: il bilancio è in forte perdita che vanno a incidere quindi sul patrimonio sociale, conseguenza di decisioni contrari o allo statuto o alla legge di rapporto causa-effetto. In questo caso la società può fare causa agli amministratori entro il termine di prescrizione di 5 anni. Chi può agire? La società stessa tramite il soggetto che ha la rappresentanza legale, i soci possono per conto della società che rappresentano almeno 1/5 del cs (il singolo socio se non ha almeno 1/5 del cs non può agire da solo in unʼazione sociale di responsabilità).

4. Riduzione del capitale sociale.

11.021. Chi è il procuratore generale dellʼimpresa? Le limitazioni della procura devono essere

iscritte nel registro delle imprese, solo il questo caso le limitazioni sono opponibile ai terzi. È un institore in questo caso.

2. Socio accomandatario. Lʼerede entra a far parte automaticamente? No. In assenza di specifiche clausole nello statuto, lʼerede ha diritto di vedersi liquidare la sua quota. O cʼè la clausola che gli permette di entrare automaticamente o si mette dʼaccordo dopo. Se la rossi era lʼunica socia accomandataria, la conseguenza è lʼestinzione della società, si deve procedere allʼestinzione della società.

3. Ha 6 mesi di tempo per ricostruire la pluralità dei soci. Deve rendere noto negli atti e nella corrispondenza che la società è unipersonale, integrale versamento dei conferimenti

13.011. Acquisto capannone è un atto di straordinaria amministrazione. Tema di rappresentanza

institoria. Si beta è obbligata, perché la rappresentanza institoria prevede che se lʼinstitore che compie ank un atto di straordinaria, la società è cmq vincolata. Al fine di tutelare i terzi. Se così non fosse, rossi dovrebbe farsi carico personalmente delle obbligazioni sorte nel contratto. Nel caso lui fosse della S.r.l. Non sarebbe più un atto di straordinaria amministrazione.

2. Non ha potere di gestione = gialli è amministratore ma non può prendere decisioni che vincolino la società. Compie atti solo su delega. È un mero esecutore. Senza delibera del consiglio di amministrazione, il contratto è cmq valido ma nella misura in cui la stipulazione produce un danno alla società, la socieàt può chidere risarcimento allʼamministratore.

3. Solo se lʼassemblea ha delegato per farlo il c.d.a. È valida. In caso contrario, senza delega, non ha effetto e non ci sarà aumento di cs. I soggetti che possono impugnare sono gli amministratori o i sindaci.

10.021-2. La bianchi è institrice. Non ha poteri di farlo xk è di straordinaria amministrazione, a meno che non avesse una procura speciale (deliberata dal cda). Senza procura speciale non è valido. I contratti in essere passano automaticamente al cessionario. Solo se si ha il consenso dellʼaltra parte contrattuale.

3. Lʼaccomandatario ha la gestione e lʼamministrazione della società quindi è legittimato a fare questo tipo di cose. Nel caso di può soci accomandatari bisogna capire se è amministrazione congiunta o disgiunta. Nel caso di congiunta i soci accomandatari possono revocare entro 30 giorni.

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4. La relazione del verbale in sede di assemblea straordinaria. Il verbale deve necessariamente essere redatto da un notaio. Questo perché le decisioni importanti prese devono essere redatta da un notaio che controllo che lʼassemblea sia condotta in un determinato modo. Quindi in tal caso se il verbale viene redatto da un commercialista, non va bene. Non è valida. Conseguenze giuridiche, che la delibera può essere impugnata dagli aventi diritto xk è stata presa in violazione della legge.

15.071. Lei è institore. La soc puo ratificare lʼoperato della società. Se il cda non ratifica, e la

signora rossi non paga, il venditore può agire nel confronti della società. 2. Tizio imprenditore commerciale, non piccolo quindi ha lʼobbligo. La delibera è

impugnabile, xk lʼappr del bilancio è viziata, annull o nullità? Hp di nullità con prescrizione breve entro il bilancio del es succ. Xk evitare lʼeffetto domino.

Conseguenze sullʼimrenditore comemciale k redige bilancio non veritiero e corretto. Non ci sono conseguenze negative dirette, ma non avrà accesso a dirtti e vantaggi per chi redige il bilancio bene (es. Vantaggio come prova). Xk lui risponde col suo patrimonio3. Meccanismo di controllo previsto in questo caso, la gialli chiede ai soci di decidere a

maggioranza che decidono pro quota. Se lʼatto fosse già stato compiuto e crea un danno effettivo alla società, allora ci sono i presupposti per lʼopposizione. Altrimenti no.

4. Sostituzione solo per giusta causa con decreto di conferma del tribunale.

25.091. VAI A RIVEDERE I CONSORZI, CON ATTIVITAʼ ESTERNA. Consorzio = contratto le cui

parti devono essere imprenditori, .. Lo facciamo domani. Ok è oggi. Svolgono in comune alcune fasi di att di impresa, fondo consortle è un patrimonio costiuitro dai consorizati per far si che svolgano lʼatt, lʼacq della mp nellʼint dei cons equinid sono tt resp per lʼobb assunta, pagamento del prezzo risponde il cons col fonod, ma ank i cons pro quota. Se qlcn è inslv intervengo i suoi colleghi, diritto di rivalsa dopo.

2. È attività di imprenditore agricolo. Come tale non avrebbe lʼobbligo, ma prevalgono gli obblighi in quanto spa. I principali adempimenti sono libro contabile, libro giornale e libro dei cespiti. Tutta la corrispondeza commerciale per 10 anni (inviata e ricevuta).

3.

17.091. Si è imprenditore, però non ha autorizzazione, quindi è assoggettato alla discplina

dellʼimprendatore, ma sarà soggetto alle sanzioni previste dalla legge.2. Risponde di tt le obbligazioni ank qll sorte in precedenza.e se un giorno recede,

risponde di quelle sorte prime e qll ancora esistenti fino alla data di recesso e ne risponderà ank dopo.

3. I soci sono resp solidarmente e in via sussidiaria. Resp suss mean che prima aggredisce il patrim della soc e dopo se non ottiene nulla si rivolge ai soci

4.