Diritto Commerciale Giuris

download Diritto Commerciale Giuris

of 105

Transcript of Diritto Commerciale Giuris

  • 7/31/2019 Diritto Commerciale Giuris

    1/105

    ~ 1 ~

    Compendio di diritto commerciale e dei titoli di creditoLe categorie dimprenditoriEsistono diversi tipi dimprese e dimprenditori, che si distinguono in base:

    1. Alloggetto:a. Imprenditore commercialeb. Imprenditore agricolo

    2. Alla dimensione:a. Piccolo imprenditoreb. Imprenditore medio-grande

    3. Alla naturadellimpresa:a. Impresa individualeb. Societc. Impresa pubblica

    Tutti gli imprenditori sono parimenti assoggettati allo statuto generale dellimprenditore che comprende

    parte della disciplina dellazienda, della concorrenza e dei consorzi. Limprenditore commerciale nonpiccolo assoggettato a un ulteriore e specifico statuto.La nozione generale dimprenditore contenuta allarticolo 2082 c.c.: E imprenditore colui che esercitaunattivit economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Requisisti minimi sonodunque:

    a. Lattivit intesa come serie coordinata di atti.b. Lo specifico scopo inteso come la produzione di beni o servizi.c. Le specifiche modalit di svolgimento (organizzazione, economicit, professionalit).

    controverso se siano indispensabili, per quanto lorientamento dottrinario sia di parere negativo:1. La liceit dellattivit svolta.2. Lo scopo di lucro.3. La destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti.

    Lattivit produttivaLimpresa unattivit finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Non impresalattivit di mero godimento (es., la locazione dimmobili). impresa, invece, il godimento di benipreesistenti e la produzione di nuovi beni o servizi (es., la compravendita di strumenti finanziari conscopo dinvestimento o speculazione). La qualit dimprenditore riconosciuta anche allimprenditoreche svolga attivit produttiva illecita, ovvero contraria a norme imperative, ordine pubblico, buoncostume. Nei casi pi gravi sar loggetto stesso dellattivit a essere illecito.

    Lorganizzazione

    Non concepibile attivit dimpresa senza limpiego coordinato dei fattori produttivi capitale e lavoroproprio e/o altrui. Tuttavia, la qualit dimprenditore non potr essere negata sia quando lattivit siaesercitata senza lausilio di collaboratori, sia quando il coordinamento degli altri fattori produttivi(capitale e lavoro proprio) non si concretizzi nella realizzazione di un complesso aziendale. Sarcomunque necessaria leterorganizzazione, in mancanza della quale si avr semplice lavoro autonomonon imprenditoriale.

    LeconomicitLimpresa attivit economica. dunque necessario che lattivit produttiva sia svolta con metodoeconomico, ovvero con modalit che consentano la copertura dei costi con i ricavi. sufficiente chelattivit sia svolta secondo modalit tendenti al pareggio fra costi e ricavi (metodo economico) o

    ulteriormente necessario che le modalit di gestione tendano alla realizzazione di ricavi eccedenti i costi(metodo lucrativo)? Dai dati legislativi emerge la sufficienza del solo metodo economico, in quanto lanozione dimprenditore nozione unitaria, comprensiva sia dellimpresa privata sia dellimpresa

  • 7/31/2019 Diritto Commerciale Giuris

    2/105

    ~ 2 ~

    pubblica, la quale tenuta semplicemente a operare secondo criteri di economicit non necessariamentepreordinati alla realizzazione di un profitto.

    La professionalitSignifica esercizio abituale e non occasionale di una data attivit produttiva. La professionalit non

    richiede che lattivit imprenditoriale sia svolta in modo continuato e senza interruzioni (es., attivitstagionali), e nemmeno che quella dimpresa sia lattivit unica o principale. Limpresa si pu ancheavere quando si opera per il compimento di un unico affare, e questo richieda lutilizzo di un apparatoproduttivo complesso.

    Le professioni intellettualiI liberi professionisti non sono mai in quanto tali imprenditori. Larticolo 2238 c.c. stabilisce, infatti,che le disposizioni in tema dimpresa si applicano alle professioni intellettuali solo se lesercizio dellaprofessione costituisce elemento di unattivit organizzata in forma dimpresa.I professionisti non sono imprenditori per libera scelta legislativa, a cagione della particolareconsiderazione sociale che tradizionalmente circonda le professioni intellettuali. Scelta, ormai,anacronistica, in quanto lattivit dei professionisti attivit produttiva di servizi, di regola condotta conmetodo economico e anzi a scopo di lucro, e la quale comporta limpiego di capitali e altrui prestazionilavorative.

    Limprenditore agricolo 2135 c.c.La formulazione originaria dellarticolo definiva limprenditore agricolo come colui dedito allacoltivazione del fondo, alla silvicoltura, allallevamento del bestiame e alle attivit connesse. Nediscendeva una distinzione tra attivit agricole essenziali e attivit agricole per connessione.

    Allo stato attuale, il progresso tecnologico consente di ottenere prodotti merceologicamente agricolicon metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti (es., coltivazioniartificiali o fuori terra).La dottrina e la giurisprudenza si sono divise sulla definizione dimpresa agricola, tale da far emergeredue correnti di pensiero in merito a ci che possa essere definito attivit agricola:

    Ogni forma di produzione basata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale. Rilievo anche al modo di produzione tipico dellagricoltore.

    La recente riforma con la l. 228/2001 ha privilegiato la prima impostazione: Per coltivazione del fondo, perselvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivit dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o diuna fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o leacque dolci, salmastre o marine.In base alla nuova nozione, danno vita a impresa agricola anche le coltivazioni fuori terra di ortaggi efrutti, e deve intendersi allevamento anche lallevamento dei cavalli da corsa o degli animali da pelliccia.Limprenditore ittico colui che esercita attivit di pesca professionale diretta alla cattura o alla

    raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci.Le attivit agricole per connessione

    1. Quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione evalorizzazione che abbiano a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione delfondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

    2. Le attivit dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente diattrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivit agricola esercitata.

    Queste attivit oggettivamente commerciali sono considerate per legge attivit agricole quandoesercitate in connessione con una delle tre attivit agricole essenziali.Condizioni necessarie sono che:

    a.

    Il soggetto che la esercita sia gi imprenditore agricolo e che eserciti unattivit coerente conquella connessa (connessione soggettiva).

  • 7/31/2019 Diritto Commerciale Giuris

    3/105

    ~ 3 ~

    b. Si tratti di prodotti ottenuti prevalentemente con lesercizio dellattivit agricola essenziale(connessione oggettiva).

    Limprenditore commerciale imprenditore commerciale limprenditore che esercita una o pi delle seguenti categorie di attivit

    elencate allarticolo 2195, comma I c.c.:1. Un'attivit industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;2. Un'attivit intermediaria nella circolazione dei beni;3. Un'attivit di trasporto per terra, per acqua o per aria;4. Un'attivit bancaria o assicurativa;5. Altre attivit ausiliarie delle precedenti (imprese di agenzia, di mediazione, di deposito, di

    commissione, di spedizione, di pubblicit).

    Il piccolo imprenditoreIl piccolo imprenditore sottoposo allo statuto generale dellimprenditore, ma invece esonerato,anche se esercita attivit commerciale, dalla tenuta delle scritture contabili e dallassoggettamento alfallimento e alle altre procedure concorsuali.Sono piccoli imprenditori:

    a. Coltivatori diretti del fondob. Artigianic. Piccoli commerciantid. Coloro che esercitano unattivit professionale organizzata prevalentemente con il

    lavoro proprio e dei componenti della famigliaNecessario:

    1. Che limprenditore presti il proprio lavoro nellimpresa.2. Che il suo lavoro e quello degli eventuali familiari prevalgano sia rispetto al lavoro altrui sia

    rispetto al capitale proprio o altrui investito nellimpresa.La sola definizione codicistica di piccolo imprenditore creava non trascurabili inconvenienti in sede didichiarazione di fallimento, in quanto accertare la prevalenza del lavoro familiare sugli altri fattoriproduttivi, non sempre agevole.In base allattuale disciplina, non soggetto a fallimento limprenditore commerciale che dimostri ilpossesso congiunto di questi tre requisiti:

    a. Aver avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dellistanza di fallimento, un attivopatrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a trecentomila euro.

    b. Aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di depositodellistanza di fallimento, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore aduecentomila euro.

    c. Avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a cinquecentomila euro.Limpresa artigianaFra i piccoli imprenditori rientra anche limprenditore artigiano, che si caratterizza:

    1. Per loggetto dellimpresa, che pu essere costituita da qualsiasi attivit di produzione di beni odi prestazione di servizi.

    2. Per il ruolo dellartigiano nellimpresa, richiedendosi che esso svolga in misura prevalente ilproprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

    Oggi, il riconoscimento della qualifica artigiana non basta per sottrarre lartigiano allo statutodellimprenditore commerciale, in quanto necessario altres che sia rispettato il criterio dellaprevalenza ex art. 2083, ovvero, per quanto riguarda il fallimento, che non siano superati i limitidimensionali fissati dallart. 1, comma II, della l. fall.

  • 7/31/2019 Diritto Commerciale Giuris

    4/105

    ~ 4 ~

    Limpresa familiare impresa familiare limpresa nella quale collaborano (anche attraverso il lavoro nella famiglia) ilconiuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dellimprenditore : c.d. famiglianucleare.Lordinamento predispone una tutela minima del lavoro familiare nellimpresa, destinata a trovare

    applicazione quando non sia configurabile un diverso rapporto giuridico.La tutela giuridica realizzata riconoscendo ai membri della famiglia nucleare che lavorino in modocontinuato nella famiglia o nellimpresa determinati diritti patrimoniali e amministrativi. Per quantoriguarda i diritti patrimoniali, sono riconosciuti:

    1. Il diritto al mantenimento2. Il diritto di partecipazione agli utili dellimpresa3. Il diritto sui beni acquistati con gli utili4. Il diritto di prelazione sullazienda in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dellazienda

    stessaSul piano amministrativo, riconosciuto ai membri della famiglia nucleare di:

    a. Partecipare alle decisioni in merito alla gestione straordinaria dellimpresa; decisioni che sarannoprese a maggioranza dei familiari che partecipano allimpresa stessa.Limpresa familiare resta, tuttavia, unimpresa individuale:

    a. I beni restano in propriet esclusiva dellimprenditore-datore di lavoro.b. I diritti patrimoniali dei partecipanti allimpresa familiare costituiscono semplici diritti di credito

    nei confronti del familiare imprenditore.c. Gli atti di gestione ordinaria restano di competenza esclusiva dellimprenditore.

    Limpresa societariaLe societ sono le forme associative tipiche previste dallordinamento per lesercizio collettivodellattivit dimpresa. La societ semplice utilizzata solo per lesercizio di attivit non commerciale. Lesociet diverse dalla societ semplice si definiscono societ commerciali.

    Le imprese pubblichea. Lo Stato e gli altri enti pubblici possono svolgere attivit dimpresa servendosi di strutture di

    diritto privato, attraverso la costituzione (o la partecipazione in) societ, generalmente perazioni.

    b. La pubblica amministrazione pu dare vita a enti di diritto pubblico il cui compito istituzionaleesclusivo o principale lesercizio di attivit dimpresa. Sono esonerate dal fallimento e dalleprocedure concorsuali.

    c. Lo Stato o altro ente pubblico territoriale possono svolgere direttamente attivit dimpresa,avvalendosi di proprie strutture organizzative prive di distinta soggettivit, ma dotate di relativaautonomia decisionale e contabile.

    Limpresa socialeIn base al d.lgs. 155/2006 si definiscono imprese sociali tutte le organizzazioni private [] cheesercitano in via stabile e principale un'attivit economica organizzata al fine della produzione o delloscambio di beni o servizi di utilit sociale. Tali sono i beni o servizi che ricadono nei settoritassativamente indicati dal decreto: assistenza sociale e sanitaria; educazione, istruzione e formazione;tutela dellambiente; servizi culturali; inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, etc.Ulteriore elemento caratterizzante lassenza dello scopo di lucro. Utili e avanzi di gestione devonoessere destinati allo svolgimento dellattivit statutaria o allincremento del patrimonio dellente. In casodi cessazione dellimpresa, il patrimonio residuo devoluto a organizzazioni non lucrative di utilitsociale.Privilegi legislativi sul piano civilistico sono:

    a. La facolt di potersi organizzare secondo qualsiasi tipo societario.

  • 7/31/2019 Diritto Commerciale Giuris

    5/105

    ~ 5 ~

    b. La possibilit di limitare la responsabilit giuridica dei partecipanti, anche quando sia impiegatauna forma giuridica che preveda la responsabilit personale e illimitata di costoro.

    Dal punto di vista della disciplina, le imprese sociali:1. Devono essere iscritte in unapposita sezione del registro delle imprese.2. Devono redigere le scritture contabili.3.

    In caso dinsolvenza, sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa.4. Devono essere costituite per atto pubblico, osservando le disposizioni di legge in merito alcontenuto dellaatto costitutivo. In particolare occorrer:

    a. Determinare loggetto sociale.b. Enunciare lassenza dello scopo di lucro.c. Indicare la denominazione dellente.d. Disciplinare le modalit di ammissione e di esclusione dei soci.

    Il Ministero del lavoro dispone la perdita della qualifica dimpresa sociale, cui segue la cancellazionedellimpresa dal registro delle imprese e lobbligo di devolvere il patrimonio a enti non lucrativideterminati dallo statuto:

    a. Se rileva lassenza di condizioni necessarie per il riconoscimento.b.

    Se rileva violazioni della relativa disciplina.

    Lesercizio diretto dellattivit dimpresaLindividuazione del soggetto cui applicabile la disciplina dellattivit dimpresa non solleva problemiquando gli atti dimpresa sono compiuti direttamente dallinteressato o da un terzo che agisce come suorappresentante e quindi in nome dello stesso.

    Tuttavia, quando il mandato senza rappresentanza il mandatario che agisce in proprio nome acquistai diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avutoconoscenza del mandato.

    Limprenditore occultoLargamente diffusa la prassi dellesercizio dellimpresa tramite interposta persona. Altro il soggettoche compie in proprio nome i singoli atti dimpresa (c.d. imprenditore paleseo prestanome). Altro il dominusdellimpresa, pur non palesandosi come imprenditore di fronte ai terzi (c.d. imprenditore indiretto o occulto).Finalit della pratica di aggirare un divieto di legge o di non esporre al rischio dimpresa tutto ilpatrimonio personale.Questo modo di operare solleva gravi problemi quando gli affari non prosperano e il soggetto utilizzatodal dominussia una persona fisica nullatenente o una societ per azioni con capitale irrisorio. I creditoriben potranno provocare il fallimento del prestanome ma, data linsufficienza del relativo patrimonio, nepotranno ricavare ben poco. Per finire, il rischio dimpresa non sar sopportato dal reale dominus, ma da questi trasferito sui creditori.In giurisprudenza, si ritenuto che i comportamenti del reale dominusdellimpresa possano dare vita aunautonoma attivit dimpresa (di gestione o finanziamento). Pertanto, e sempre che ricorrano irequisiti fissati dallart. 2082, il soggetto che ha abusato dello schermo societario risponder cometitolare di unautonoma impresa commerciale individuale per le obbligazioni da lui contratte nellosvolgimento dellattivit fiancheggiatrice della societ di capitali.

    Linizio dellimpresaLa qualit dimprenditore si acquista con leffettivo inizio dellesercizio dellattivit dimpresa. convincimento diffuso che le societ acquisterebbero la qualit dimprenditori fin dal momento dellaloro costituzione e, quindi, prima e indipendentemente dalleffettivo inizio dellattivit produttiva. da tener presente poi che leffettivo inizio dellattivit dimpresa preceduto da una fase preliminaredi organizzazione pi o meno lunga e complessa. Si ritiene che gli atti di organizzazione farannoacquistare la qualit dimprenditore quando, per il loro numero e la loro significativit, manifestino inmodo non equivoco lo stabile orientamento dellattivit verso un determinato fine produttivo.

  • 7/31/2019 Diritto Commerciale Giuris

    6/105

    ~ 6 ~

    La fine dellimpresaPer quanto riguarda limprenditore individuale, la giurisprudenza affermava che la fine dellimpresa eradominata dal principio di effettivit: la qualit dimprenditore si perdeva solo con leffettiva cessazionedellattivit. Nessun dubbio che la fase di liquidazione costituisse ancora esercizio dellimpresa, e cheperci la qualit dimprenditore si perdesse soltanto con la chiusura della liquidazione (definitiva

    disgregazione del complesso aziendale).Il nuovo art. 10 l. fall. dispone ora che gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiaratifalliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.Per gli imprenditori persone fisiche e per le societ cancellate dufficio, la cancellazione dal registro delleimprese deve accompagnarsi anche alleffettiva cessazione dellattivit dimpresa, mediante ladisgregazione del complesso aziendale.

    Incapacit e incompatibilitLa capacit allesercizio dellattivit dimpresa si acquista con la piena capacit di agire. Si perde inseguito ad interdizione o inabilitazione. Il minore o lincapace che esercitano attivit dimpresa nonacquistano la qualit dimprenditore.

    Costituiscono semplici incompatibilit i divieti di esercizio dimpresa commerciale posti a carico dicoloro che esercitano determinati uffici.

    Limpresa commerciale deglincapaci possibile lesercizio di attivit dimpresa per conto di un incapace (minore o interdetto) da parte deirispettivi rappresentanti legali (genitori esercenti la potest familiare o tutore), ovvero da parte disoggetti limitatamente capaci di agire (inabilitato, minore emancipato e beneficiario di amministrazionedi sostegno), con le disposizioni al riguardo dettate.Il legislatore, essendo lattivit dimpresa, attivit per sua stessa natura rischiosa, stabilisce che in nessuncaso consentito linizio di una nuova impresa commerciale in nome e nellinteresse del minore. Salvoche per il minore emancipato, pertanto consentita solo la continuazione dellesercizio dellimpresacommerciale preesistente, quando ci sia utile per lincapace, e purch la continuazione sia stataautorizzata dal tribunale.Diversamente che per gli altri incapaci, il minore emancipato pu essere autorizzato dal tribunale anchea iniziare una nuova impresa commerciale. Con lautorizzazione il minore acquista la piena capacit diagire, anche relativamente gli atti eccedenti lordinaria amministrazione.

    Tale disciplina ha perso gran parte del suo rilievo pratico con la fissazione della maggiore et alcompimento del diciottesimo anno.

    La pubblicit delle imprese commercialiLesigenza da parte di quanti operano sul mercato di poter disporre dinformazioni veritiere e noncontestabili sui fatti e situazioni delle imprese con cui entrano in contatto soddisfatta dal legislatorecon lintroduzione di un sistema di pubblicit legale che ha reso le informazioni accessibili non solo aiterzi interessati (pubblicit-notizia), ma diventano opponibili a chiunque (conoscibilit legale).La l. 580/1993, contenente norme per il riordino delle camere di commercio, ha introdotto alcunenovit rispetto al sistema previsto dal codice del 1942:

    a. Lattuale registro delle imprese diventato strumento dinformazione sui dati organizzativi ditutte le imprese (anche imprese agricole, piccoli imprenditori, societ semplici).

    b. La tenuta del registro delle imprese affidata alle camere di commercio.c. Il registro delle imprese tenuto con tecniche informatiche.

    Il registro delle impreseIl registro delle imprese istituito in ciascuna provincia presso la camera di commercio. Il registro articolato in una sezione ordinaria e tre speciali:

    Nella sezione ordinaria si iscrivono:o imprenditori individuali commerciali non piccoli,

    http://it.wikipedia.org/wiki/Imprenditorihttp://it.wikipedia.org/wiki/Imprenditori
  • 7/31/2019 Diritto Commerciale Giuris

    7/105

    ~ 7 ~

    o societ di persone (tranne la societ semplice),o societ di capitali,o consorzi fra imprenditori con attivit esterna,o i gruppi europei di interesse economico con sede in Italia,o gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attivit commerciale,o

    le societ estere che hanno in Italia la sede dell'amministrazione, ovvero l'oggetto principaledella loro attivit.

    L'iscrizione alla sezione ordinaria produce effetti di pubblicit legale dichiarativa per tutti gliimprenditori iscritti eccetto le societ di capitali, per le quali l'iscrizione ha effetto di pubblicitlegale costitutiva.

    Alla prima sezione speciale si iscrivono, con diverse qualifiche:o imprenditori agricoli individuali (persone fisiche e persone giuridiche);o piccoli imprenditori commerciali;o le societ semplici (pubblicit legale dichiarativa);o imprenditori artigiani.

    Nella seconda sezione speciale si iscrivono:

    o

    societ tra professionisti (societ tra avvocati).La terza sezione speciale destinata alla pubblicit dei legami di gruppo:o societ o enti che esercitano attivit di direzione e coordinamento e quelle che vi sono

    soggette.L'iscrizione alla sezione speciale ha effetti di pubblicit notizia per tutte le imprese eccetto le societsemplici e gli imprenditori agricoli individuali anche piccoli.Unulteriore apposita sezione sar dedicata alliscrizione delle imprese sociali. Allo stato attuale, tuttavia,non ancora stato emanato il relativo regolamento attuativo.Gli atti e i fatti da enumerare sono contemplati agli artt. 2196, 2197, 2198, 2200. Liscrizione eseguitasu domanda dellinteressato, ma pu avvenire anche di ufficio se liscrizione obbligatoria elinteressato non vi provvede.

    Prima di procedere alliscrizione lufficio del registro deve controllare che la documentazione siaformalmente regolare (regolarit formale), nonch lesistenza e la veridicit dellatto o del fatto(regolarit sostanziale).Linosservanza dellobbligo discrizione punita con sanzioni pecuniarie amministrative.Liscrizione nella sezione ordinaria ha funzione di pubblicit legale, e specificamente ha efficacia:

    1. Dichiarativa: i fatti e gli atti soggetti a iscrizione e iscritti sono opponibili a chiunque e lo sonodal momento stesso della loro registrazione (efficacia positiva immediata). Per le societ dicapitali, lopponibilit diventa piena solo dopo 15 giorni dalliscrizione nel registro delleimprese.

    2. Costitutiva:a. Totale: liscrizione nel registro delle imprese dellatto costitutivo delle societ di capitali

    e delle societ cooperative. Prima delliscrizione la societ di capital i o la societcooperativa non esistono giuridicamente come tali, n per gli aspiranti soci n per i terzi.b. Parziale: la registrazione delle deliberazioni di riduzione reale del capitale sociale di una

    societ in nome collettivo.3. Normativa: liscrizione presupposto per la piena applicazione di un determinato regime

    giuridico (societ in nome collettivo, societ in accomandita semplice). La mancata registrazioneimpedisce che operi il regime di autonomia patrimoniale proprio di tali societ.

    Liscrizione nelle sezioni speciali del registro non produce alcuno degli effetti finora esposti, in quantoha di regola solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicit notizia.

    Le scritture contabili

    Le scritture contabili sono i documenti che contengono la rappresentazione, in termini quantitativi e/omonetari, dei singoli atti dimpresa, della situazione del patrimonio dellimprenditore e del risultatoeconomico dellattivit svolta.

    http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_di_capitalihttp://it.wikipedia.org/wiki/Pubblicit%C3%A0_giuridicahttp://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_di_capitalihttp://it.wikipedia.org/wiki/Pubblicit%C3%A0_giuridicahttp://it.wikipedia.org/wiki/Pubblicit%C3%A0_giuridicahttp://it.wikipedia.org/wiki/Persone_fisichehttp://it.wikipedia.org/wiki/Persone_giuridichehttp://it.wikipedia.org/wiki/Pubblicit%C3%A0_giuridicahttp://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_semplicehttp://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_semplicehttp://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_semplicehttp://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_semplicehttp://it.wikipedia.org/wiki/Pubblicit%C3%A0_giuridicahttp://it.wikipedia.org/wiki/Persone_giuridichehttp://it.wikipedia.org/wiki/Persone_fisichehttp://it.wikipedia.org/wiki/Pubblicit%C3%A0_giuridicahttp://it.wikipedia.org/wiki/Pubblicit%C3%A0_giuridicahttp://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_di_capitalihttp://it.wikipedia.org/wiki/Pubblicit%C3%A0_giuridicahttp://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_di_capitalihttp://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0
  • 7/31/2019 Diritto Commerciale Giuris

    8/105

    ~ 8 ~

    Le scritture contabili obbligatorieLa norma (art. 2214) pone il principio generale che limprenditore deve tenere tutte le scritture contabiliche siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dellimpresa. Stabilisce inoltre che in ogni casodevono essere tenuti determinati libri contabili:

    1. Il libro giornale, che un registro cronologico-analitico, nel quale devono essere indicate giornoper giorno le operazioni concernenti lesercizio dellimpresa (art. 2216).2. Il libro degli inventari, che un registro periodico-sistematico, che deve essere redatto di anno inanno. Linventario deve contenere lindicazione e la valutazione delle attivit e delle passivitdellimprenditore, anche estranee allimpresa. Linventario si chiude con il bilancio e con ilconto dei profitti e delle perdite; meglio: con il bilancio comprensivo dello stato patrimoniale edel conto economico (artt. 2423-2435-bis).

    Infine, devono essere conservati gli originali della corrispondenza commerciale.

    La regolarit delle scritture contabiliPer garantire la veridicit delle scritture contabili, imposta losservanza di determinate regole formali esostanziali nella loro tenuta.

    Innanzitutto, il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente, paginaper pagina, prima di essere messi in uso. Tutte le scritture contabili devono poi essere tenute secondole norme di unordinata contabilit e, in particolare, senza spazi in bianco, senza interlinee, senzaabrasioni e in modo che le parole cancellate restino leggibili.Le scritture contabili e la corrispondenza devono essere conservate per 10 anni.Limprenditore che non tiene le scritture contabili non pu utilizzarle come mezzo di prova a suofavore.

    Ausiliari dellimprenditore commercialeNello svolgimento della propria attivit, limprenditore pu avvalersi di soggetti stabilmente inseritinella propria organizzazione aziendale per effetto di un rapporto di lavoro subordinato che li legaallimprenditore (ausiliari interni o subordinati), o di soggetti esterni allorganizzazione imprenditorialeche collaborano con limprenditore in modo occasionale o stabile, sulla base di rapporti contrattuali di

    varia natura (ausiliari esterni o autonomi).

    Linstitore institore colui che preposto dal titolare allesercizio dellimpresa o di una sede secondaria o di unramo particolare della stessa (nel linguaggio comune, il direttore di filiale).Linstitore di regola un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente, posto al ver tice dellagerarchia del personale.Rilevante che linstitore sia stato investito dallimprenditore di un potere di gestione generale. Taleposizione comporta che linstitore tenuto, congiuntamente con limprenditore, alladempimento degliobblighi discrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili dellimpresa.

    Anche in mancanza di apposita procura, linstitore pu compiere in nome dellimprenditore tutti gliatti pertinenti allesercizio dellimpresa. Non pu invece compiere atti che esorbitano dallesercizio(gestione) dellimpresa. Inoltre gli espressamente vietato di alienare o ipotecare beni immobili delpreponente, se non stato a ci espressamente autorizzato.Per quanto riguarda la rappresentanza processuale, linstitore pu stare in giudizio sia come attore siacome convenuto per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nellesercizio dellimpresa cui preposto.I poteri rappresentativi dellinstitore, cos determinati in via legislativa, possono essere ampliati o limitatidallimprenditore.La tutela dellaffidamento del terzo completata dalla personale obbligazione dellinstitore quandoomette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente. Tuttavia, personalmente obbligato,sar anche il preponente.

  • 7/31/2019 Diritto Commerciale Giuris

    9/105

    ~ 9 ~

    Il procuratoreI procuratori sono coloro che in base ad un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere perlimprenditore gli atti pertinenti allesercizio dellimpresa, pur non essendo preposti a esso (art. 2209).Sono quindi ausiliari subordinati di grado inferiore rispetto agli institori, in quanto:

    a. Non sono posti a capo dellimpresa o di un ramo o di una sede secondaria; b.

    Il loro potere discrezionale circoscritto a un determinato settore operativo dellimpresa (es.,direttore del personale).

    I procuratori sono ex lege investiti di un potere di rappresentanza generale rispetto alla specie dioperazioni per le quali sono stati investiti di autonomo potere decisionale.Inoltre, il procuratore:

    1. Non ha la rappresentanza processuale dellimprenditore;2. Non soggetto agli obblighi discrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture

    contabili.

    I commessiI commessi sono ausiliari subordinati cui sono affidate mansioni esecutive o materiali che li pongono in

    contatto con i terzi. I commessi (art. 2210) possono compiere gli atti che ordinariamente comporta laspecie di operazioni di cui sono incaricati.In particolare, i commessi:

    a. Non possono esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, n concederedilazioni o sconti che non siano duso.

    b. Se preposti alla vendita nei locali dellimpresa, non possono esigere il prezzo fuori dei localistessi, n possono esigerlo allinterno dellimpresa se alla riscossione destinata apposita cassa.

    Limprenditore pu ampliare o limitare tali poteri.

    LAZIENDALazienda il complesso dei beni organizzati dallimprenditore per lesercizio dellimpresa (art. 2555).Lazienda costituisce, quindi, sotto il profilo giuridico, lapparato strumentale di cui limprenditore siavvale per lo svolgimento della propria attivit.

    La circolazione dellaziendaNecessario ma al tempo stesso sufficiente affinch possa parlarsi di circolazione dazienda, che siatrasferito un insieme di beni potenzialmente idoneo a essere utilizzato per lesercizio di una determinataattivit dimpresa (ma non necessariamente la stessa svolta dal trasferente).Le forme da osservare nel trasferimento dellazienda sono disciplinate dallart. 2556.I contratti che hanno per oggetto il trasferimento della propriet o la concessione in godimentodellazienda sono validi solo se stipulati con losservanza delle forme stabilite dalla legge per iltrasferimento dei singoli beni che compongono lazienda o per la particolare natura del contratto.

    Il divieto di concorrenza dellalienanteOltre gli effetti dedotti in contratto, lalienazione dellazienda produce ex lege effetti ulteriori, cheriguardano:

    1. Il divieto di concorrenza dellalienante; chi aliena unazienda commerciale deve astenersi perun periodo massimo di 5 anni, dalliniziare una nuova impresa che possa comunque, perloggetto, lubicazione e altre circostanze, sviare la clientela dellazienda ceduta. Il divieto derogabile e ha carattere relativo. vietato prolungare oltre i 5 anni la durata del divieto.

    2. La successione nei contratti aziendali; previsto che, se non sia stato pattuito diversamente,lacquirente dellazienda subentri nei contratti stipulati per lesercizio dellazienda stessa, i qualinon abbiano carattere personale (art. 2558, I); al terzo contraente riconosciuto il diritto direcedere dal contratto entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa,

    salvo in questo caso la responsabilit dellalienante.

  • 7/31/2019 Diritto Commerciale Giuris

    10/105

    ~ 10 ~

    La deroga ai principi di diritto comune vistosa in merito alla posizione del terzo contraente.Per diritto comune, la cessione del contatto non pu avvenire senza il consenso del contraenteceduto.

    3. I crediti e debiti aziendali; se limprenditore ha gi adempiuto le obbligazioni a suo carico,residuer un credito a suo favore nei confronti del terzo. Viceversa, residuer un debito

    dellimprenditore qualora il terzo contraente abbia integralmente eseguito le proprie prestazioni.Limitata la droga introdotta per i crediti aziendali dallart. 2559. La notifica al debitore cedutoo laccettazione da parte di questi sostituita da una sorta di notifica collettiva: liscrizione deltrasferimento dellazienda nel registro delle imprese. Tuttavia, il debitore ceduto liberato sepaga in buona fede allalienante.Pi vistosa invece la deviazione dai principi di diritto comune per quanto riguarda i debitiinerenti allazienda ceduta sorti prima del trasferimento; e ci per evitare che la mo dificazione,quantomeno qualitativa, del patrimonio dellalienante pregiudichi le aspettative disoddisfacimento dei creditori aziendali. mantenuto fermo il principio generale per cui non ammesso il mutamento del debitoresenza il consenso del creditore.

    , invece, derogato, per le sole aziende commerciali, laltro e altrettanto generale principiosecondo cui ciascuno risponde solo delle obbligazioni da lui assunte. infatti previsto che neltrasferimento di unazienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche lacquirentedellazienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

    Lusufrutto e laffitto dellaziendaLazienda pu formare oggetto di un diritto reale o personale di godimento. Pu essere costituita inusufrutto o pu essere concessa in affitto.Lusufrutto comporta una serie di doveri/poteri in capo allusufruttuario. Lusufruttuario deve, infatti,esercitare lazienda sotto la ditta che la contraddistingue. Deve, inoltre, condurre lazienda senzamodificarne la destinazione e in modo da conservarne lefficienza dellorganizzazione, degli impianti e

    le normali dotazioni di scorte.La violazione di tali obblighi o la cessazione arbitraria della gestione dellazienda determinano lacessazione dellusufrutto per abuso dellusufruttuario.La disciplina prevista per lusufrutto si applica anche allaffitto di azienda per espresso rinvio operatodallart. 2562. Si applicano a entrambi il divieto di concorrenza previsto dallart. 2557 e la disciplina dellasuccessione nei contratti aziendali.

    Il sistema dei segni distintiviLa ditta, linsegna e il marchio sono i tre principali segni distintivi dellimprenditore. La dittacontraddistingue la persona dellimprenditore nellesercizio dellattivit dimpresa (c.d. nomecommerciale). Linsegna individua i locali in cui limpresa esercitata. Il marchio, infine, individua edistingue i beni o i servizi prodotti. Funzione dei segni distintivi il mantenimento della clientela.I principi dominanti nel sistema dei segni distintivi sono tre:

    1. Limprenditore gode di ampia libert nella formazione dei propri segni distintivi. tenuto pera rispettare determinate regole, volte a evitare inganno e confusione sul mercato: verit, novit,capacit distintiva.

    2. Limprenditore ha diritto alluso esclusivo dei propri segni distintivi. Si tratta per di un dirittonon assoluto, ma relativo e strumentale alla realizzazione della funzione distintiva rispetto agliimprenditori concorrenti.

    3. Limprenditore pu trasferire ad altri i propri segni distintivi.Formazione e contenuto del diritto sulla dittaLa ditta il nome commerciale dellimprenditore; lo individua come soggetto di diritto nellesercizio diattivit dimpresa; in mancanza di diversa scelta, essa coincide con il nome civile dellimprenditore.

  • 7/31/2019 Diritto Commerciale Giuris

    11/105

    ~ 11 ~

    Nella scelta della propria ditta limprenditore incontra per due limiti rappresentati dal principio diverit e dal principio di novit.Il principio di verit della ditta ha contento diverso a seconda che si tratti di:

    o Ditta originaria, ovvero quella formata dallimprenditore che la utilizza. Essa deve contenerealmeno il nome o la sigla dellimprenditore.

    o

    Ditta derivata, ovvero quella formata da un dato imprenditore e successivamente trasferita adaltro imprenditore assieme allazienda: nessuna disposizione impone a chi utilizzi una dittaderivata di integrarla col proprio nome e cognome.

    In merito al principio della novit, la ditta non deve essere uguale o simile a quella usata da altroimprenditore, e tale da creare confusione per loggetto dellimpresa o per il luogo in cui questa esercitata. Il diritto alluso esclusivo della ditta e il corrispondente obbligo di differenziazionesussistono per solo se i due imprenditori sono in rapporto concorrenziale fra loro.La ditta trasferibile solo insieme allazienda.

    Il marchioIl marchio il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dellimpresa (artt. 2569-2574). Per i marchi

    celebri la tutela legislativa estesa oltre i limiti segnati dalla necessit di evitare confusione tra prodottiaffini.Limprenditore pu utilizzare un solo marchio per tutti i suoi prodotti (marchio generale), ma puanche servirsi di pi marchi per differenziare i diversi prodotti della sua impresa o anche tipi diversidello stesso prodotto (marchi speciali).Il marchio pu essere costituito solo da parole (marchio denominativo) e pu coincidere con la stessaditta o con il nome civile dellimprenditore. Inoltre, pu essere costituito da figure, lettere, cifre, disegnio colori (marchio figurativo).Il marchio deve rispondere a determinati requisiti di validit:

    o Liceit: il marchio non deve contenere segni contrari alla legge, allordine pubblico o al buoncostume, stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali.

    oVerit: il marchio non deve contenere segni idonei a ingannare il pubblico, in particolare sullaprovenienza geografica, sulla natura o sulla qualit di prodotti o servizi.

    o Originalit: il marchio deve essere composto in modo da consentire lindividuazione deiprodotti contrassegnati fra tutti i prodotti dello stesso genere immessi nel mercato. Nonpossono essere perci utilizzati come marchi:

    a. Denominazioni generiche del prodotto o del servizio.b. Le indicazioni descrittive dei caratteri essenziali e della provenienza geografica del

    prodotto.c. I segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente, come le parole super, extra,

    lusso.o Novit: aspetto ulteriore della capacit distintiva del marchio (es., Aeroplano calzature).

    Il marchio registratoIl contenuto del diritto sul marchio e la relativa tutela sono sensibilmente diversi a seconda che ilmarchio sia stato o meno registrato presso lUfficio italiano brevetti e marchi. La registrazioneattribuisce al titolare del marchio il diritto alluso esclusivo dello stesso su tutto il territorio nazionale.Il diritto di esclusiva sul marchio registrato copre poi anche i prodotti affini qualora possa determinarsiun rischio di confusione per il pubblico.Per i marchi celebri luso inibito quando tale uso consenta di trarre indebitamente vantaggio dalcarattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio agli stessi.Il diritto di esclusiva sul marchio registrato decorre dalla data di presentazione della relativa domandaallUfficio brevetti.La registrazione nazionale il presupposto per estendere la tutela del marchio in ambito internazionale,attraverso la successiva registrazione presso lOrganizzazione mondiale per la Propriet Industriale diGinevra (OMPI).

  • 7/31/2019 Diritto Commerciale Giuris

    12/105

    ~ 12 ~

    La registrazione nazionale dura 10 anni ed rinnovabile un numero illimitato di volte.Costituisce causa di decadenza la volgarizzazione del marchio, ovvero che lo stesso sia divenuto nelcommercio denominazione generica di quel dato prodotto, cos perdendo la propria capacit distintiva.Il marchio registrato tutelato penalmente e civilmente. In particolare, il titolare del marchio pupromuovere contro colui che abbia leso lesclusiva, lazione di contraffazione, volta a ottenere

    linibitoria alla continuazione degli atti lesivi del proprio diritto e la rimozione degli effetti degli stessi,attraverso la distruzione delle cose materiali per mezzo delle quali stata attuata la contraffazione.

    Il marchio non registratoLordinamento tutela anche, sebbene in tono minore, chi usi un marchio senza registrarlo. Dispone,infatti, lart. 2571 che chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facolt di continuare a usarne,nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se n avvalso.

    Il trasferimento del marchioIl marchio trasferibile e pu essere trasferito sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo (c.d. licenzadi marchio).In seguito alla riforma del 1992, il marchio pu oggi essere trasferito o concesso in licenza senza che sianecessario il contemporaneo trasferimento dellazienda o del corrispondente ramo produttivo. Lanovit pi significativa per costituita dallespresso riconoscimento dellammissibilit della licenza dimarchio non esclusiva (prodotti dello stesso genere contraddistinti dallo stesso marchio, ma condiversa fonte di provenienza).

    LinsegnaLinsegna contraddistingue i locali dellimpresa (stabilimento industriale, negozio di vendita) o, secondouna pi ampia concezione, lintero complesso aziendale.Linsegna disciplinata dallart. 2568 non pu essere uguale o simile a quella gi utilizzata da altroimprenditore concorrente.Linsegna dovr quindi essere lecita; non dovr contenere indicazioni idonee a trarre in inganno ilpubblico circa lattivit o i prodotti; dovr avere sufficiente capacit distintiva. da ritenersi ammissibile il trasferimento dellinsegna cos come la licenza non esclusiva e ilconseguente co-uso della stessa insegna da parte di pi imprenditori collegati (franchising).

    Le creazioni intellettualiLe opere dellingegno (idee creative nel campo culturale) e le invenzioni industriali (idee creative nelcampo della tecnica) costituiscono le due grandi categorie di creazioni intellettuali regolate dal nostroordinamento.Le opere dellingegno formano oggetto del diritto dautore.Le invenzioni industriali possono formare oggetto, a seconda dello specifico contenuto:

    a. Del brevetto per invenzioni industrialib. Del brevetto per modelli di utilitc. Della registrazione di disegni e modelli

    Il diritto di autoreFormano oggetto del diritto dautore le opere dellingegno scientifiche, letterarie, musicali, figurative,architettoniche, teatrali e cinematografiche, qualunque ne sia il modo e le forma di espressione.Unica condizione richiesta che lopera abbia carattere creativo: presenti cio un minimo di originalitoggettiva rispetto a preesistenti opere dello stesso genere.Il diritto di autore gode di una tutela sia morale sia patrimoniale.I diritti morali dautore sono irrinunciabili e inalienabili, non si perdono con la cessione dei dirittipatrimoniali e possono essere esercitati dai congiunti anche dopo la morte del loro autore.

    Lautore ha poi il diritto di utilizzazione economica esclusiva dellopera in ogni forma e modo,originale o derivato.

  • 7/31/2019 Diritto Commerciale Giuris

    13/105

    ~ 13 ~

    Il diritto patrimoniale dautore ha durata limitata. Si estingue, infatti, in linea di principio, in 70 annidopo la morte dellautore.

    Il trasferimento del diritto di utilizzazione economicaIl diritto di utilizzazione economica dellopera dellingegno liberamente trasferibile sia fra vivi che a

    causa di morte.I contratti specificamente previsti e normalmente utilizzati per lo sfruttamento economico di unoperadellingegno sono:

    a. Il contratto di edizione, con cui lautore concede in esclusiva a un editore lesercizio del dirittodi pubblicare per la stampa lopera, per conto e a spese delleditore stesso. Il compenso costituito da una partecipazione percentuale ai ricavi della vendita, ma, per talune opere, puessere fissato aforfait.

    b. Il contratto di rappresentazione, con cui lautore cede, di regola non in esclusiva, il solodiritto di rappresentazione in pubblico di opere destinate a tal fine o di eseguire in pubblico unacomposizione musicale. Laltra parte si obbliga a provvedervi a spese proprie.

    Il diritto di autore protetto con specifiche sanzioni civili, amministrative pecuniarie e penali.

    Le invenzioni industrialiLe invenzioni industriali sono idee creative che appartengono al campo della tecnica. Esse consistononella soluzione originale di un problema tecnico, suscettibile di pratica applicazione nel settore dellaproduzione di beni o servizi.Possono formare oggetto di brevetto per invenzione industriale:

    1. Invenzioni di prodotto2. Invenzioni di procedimento3. Invenzioni derivate

    Non sono brevettabili come invenzioni i programmi per calcolatori ed elaboratori elettronici (c.d.software). Non sono altres considerate invenzioni industriali i metodi per il trattamento chirurgico oterapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.Requisiti di validit sono la:

    o Novit: nuova linvenzione che non compresa nello stato della tecnica.o Attivit inventiva: se per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo

    stato della tecnica.o Industrialit: linvenzione considerata atta ad avere applicazione industriale, se il trovato pu

    essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

    Linvenzione brevettataIl brevetto per linvenzione industriale concesso dallUfficio brevetti sulla base di una domandacorredata, a pena di nullit, dalla descrizione dellinvenzione in modo sufficientemente chiaro ecompleto perch ogni persona esperta del ramo possa attuarla, nonch dai disegni necessari per la suaintelligenza.Il brevetto per invenzioni industriali dura 20 anni dalla data di deposito della domanda ed esclusa ognipossibilit di rinnovo. Il relativo diritto di esclusiva si pu perdere prima della scadenza qualora siadichiarata la nullit del brevetto, o sopravvenga una causa di decadenza dallo stesso, quale la mancataattuazione dellinvenzione brevettata.Il brevetto liberamente trasferibile sia tra vivi, sia mortis causa. Sul brevetto possono essere costituitidiritti reali di godimento o di garanzia.Linvenzione brevettata tutelata con sanzioni civili e penali. In particolare, il titolare del brevetto (edanche il licenziatario) potr esercitare lazione di contraffazione nei confronti di chi abusivamente sfruttilinvenzione. La sentenza che accerta la contraffazione ordina linibitoria per il futuro dellafabbricazione o delluso di quanto forma oggetto del brevetto. Alcune sanzioni previste sono:lassegnazione in propriet al titolare del brevetto, il sequestro, la rimozione, la distruzione.

  • 7/31/2019 Diritto Commerciale Giuris

    14/105

    ~ 14 ~

    Linvenzione non brevettataLa nuova disciplina delle invenzioni riconosce una, seppur limitata, tutela anche a chi abbia utilizzatouninvenzione senza brevettarla: potr continuare a sfruttare linvenzione stessa nei limiti del pre-uso.

    I modelli di utilit

    I modelli industriali sono creazioni intellettuali applicate allindustria, di minore rilievo rispetto alleinvenzioni industriali. I modelli di utilit sono nuovi trovati destinati a conferire particolarefunzionalit a macchine, strumenti, utensili o oggetti duso, mentre i disegni e modelli sono nuoveidee destinate a migliorare laspetto dei prodotti industriali. questo il vasto campo dellindustrial design.Il punto pi significativo di differenziazione rispetto alle invenzioni industriali riguarda la durata delbrevetto: 10 anni per i modelli di utilit.Le opere dellindustrial design sono state ammesse a godere anche della pi lunga tutela offerta dalladisciplina del diritto di autore quando presentino di per s carattere creativo e valore artistico.

    CONCORRENZA PERFETTA E MONOPOLIOLa ricerca di un faticoso punto di equilibrio fra il modello teorico e utopico della piena perfetta

    concorrenza e la realt operativa, sovente orientata verso situazioni di oligopolio o di monopolio, haportato il legislatore, fissato il principio guida della libert di concorrenza, a:a. Consentire limitazioni legali della stessa per fini di utilit sociale ed anche la creazione di

    monopoli legali in specifici settori di interesse generale.b. Consentire limitazioni negoziali della concorrenza.c. Assicurare lordinato e corretto svolgimento della concorrenza attraverso la repressione degli

    atti di concorrenza sleale.

    La disciplina italiana e comunitariaLa libert di iniziativa economica e la competizione fra imprese non possono tradursi in atti ecomportamenti che pregiudichino in modo rilevante e durevole la struttura concorrenziale del mercato.

    La l. 287/1990 ha istituito lAutorit garante della concorrenza e del mercato per vigilare sul rispettodella normativa antimonopolistica generale. Tre sono i fenomeni rilevanti per la disciplinaantimonopolistica nazionale e comunitaria:

    a. Le intese restrittive della concorrenza, i quali sono comportamenti concordati tra imprese,anche attraverso organismi comuni, volti a limitare la propria libert di azione sul mercato.

    Vietate sono solo le intese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere ofalsare in maniera consistente il gioco della concorrenza allinterno del mercato o in una suaparte rilevante. Particolarmente:

    1. Fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovveroaltre condizioni contrattuali;

    2. Impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gliinvestimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

    3. Ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;4. Applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni

    oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cos da determinare per essiingiustificati svantaggi nella concorrenza;

    Le intese vietate sono nulle a ogni effetto. Chiunque pu agire in giudizio per farne accertare lanullit.

    b. Labuso di posizione dominante. Vietato solo lo sfruttamento abusivo di tale posizione concomportamenti capaci di pregiudicare la concorrenza effettiva, quali:

    1. Imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altrecondizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;

    2. Impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, losviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;

  • 7/31/2019 Diritto Commerciale Giuris

    15/105

    ~ 15 ~

    3. Applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizionioggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cos da determinare per essiingiustificati svantaggi nella concorrenza;

    Nel contempo oggi vietato nellordinamento nazionale anche labuso dello stato di dipendenzaeconomica nella quale si trova unimpresa cliente o fornitrice rispetto a una o pi imprese.

    c.

    Le concentrazioni, che si hanno quando:i. Due imprese si fondono dando cos luogo a ununica impresa.ii. Due o pi imprese, pur restando giuridicamente distinte, diventano ununica

    entit economica.iii. Due o pi imprese indipendenti costituiscono unimpresa societaria comune.

    Le concentrazioni costituiscono un utile strumento di ristrutturazione aziendale e non sono diper s vietate. Diventano per illecite quando diano vita a gravi alterazioni del regimeconcorrenziale del mercato.

    LE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZALimitazioni pubblicistiche e monopoli legali

    La libert di iniziativa economica privata e la conseguente libert di concorrenza sono libert dispostenellinteresse generale e non possono svolgersi in contrasto con lutilit sociale o in modo da recaredanno alla sicurezza, alla libert, alla dignit umana (art. 41, I I Cost.). E sia la Costituzione, al commaIII, sia il codice civile (art. 2595), consentono che tali libert possano essere compresse o limitate daipubblici poteri.In particolare, potr legittimarsi anche la costituzione per legge di monopoli pubblici, in settoripredeterminati dalla stessa Costituzione.Derogando al principio generale della libert di contrattare, lart. 2597 c.c. pone un duplice obbligo acarico di chi opera in regime di monopolio:

    1. Lobbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni dellimpresa.2. Lobbligo di rispettare la parit di trattamento fra i diversi richiedenti.

    Limitazioni convenzionali della concorrenzaLa libert individuale di iniziativa economica e di concorrenza libert parzialmente disponibile exart.2596, che consente la stipulazione di accordi restrittivi della concorrenza.Per esigenze di certezza giuridica, il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Ilpatto stesso valido solo se circoscritto a un determinato ambito territoriale o, alternativamente, a undeterminato tipo di attivit. infine imposto un limite di durata: massimo 5 anni.Costituiscono esempi di patti limitativi della concorrenza i cartelli e i consorzi anticoncorrenziali.

    LA CONCORRENZA SLEALE interesse generale che la competizione fra imprenditori si svolga in modo corretto e leale.

    Nello svolgimento della competizione fra imprenditori concorrenti vietato servirsi di mezzi o tecnichenon conformi ai principi della concorrenza professionale (art. 2598). I fatti, gli atti e i comportamentiche violano tale regola sono atti di concorrenza sleale.

    Tali atti sono repressi e sanzionati anche se compiuti senza dolo o colpa, e anche se latto sia soltantoidoneo a danneggiare laltrui azienda. Tanto necessario e sufficiente perch scattino le sanzionitipiche dellinibitoria alla continuazione degli atti di concorrenza sleale e della rimozione degli effettiprodotti (art. 2599), salvo il diritto al risarcimento dei danni in presenza dellelemento psicologico e d iun danno patrimoniale attuale (art. 2600).

    Gli atti di concorrenza slealeGli atti di concorrenza sleale sono definiti dallart. 2598 c.c., come quegli atti idonei a creare confusionecon i prodotti o con lattivit di un concorrente. Il legislatore ne individua espressamente tre. Chi:

  • 7/31/2019 Diritto Commerciale Giuris

    16/105

    ~ 16 ~

    1. Usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivilegittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie conqualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con lattivit di unconcorrente;

    2. Diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sullattivit di un concorrente, idonei adeterminare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dellimpresa di un concorrente;3. Si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo con conforme ai principi dellacorrettezza professionale e idoneo a danneggiare laltrui azienda.

    Non sempre costituisce atto di concorrenza sleale la pubblicit comparativa. Costituisce pubblicitcomparativa ogni pubblicit che identifichi in modo esplicito o implicito un concorrente, ovvero beni oservizi offerti da un concorrente.La comparazione lecita quando fondata su dati veri e oggettivamente verificabili, non ingeneraconfusione sul mercato e non comporta discredito o denigrazione del concorrente.Lart. 2598 chiude lelencazione degli atti di concorrenza sleale affermando che tale ogni altro mezzonon conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare laltrui azienda.Fra gli atti contrari al parametro della correttezza professionale rientra la pubblicit menzognera, la

    concorrenza parassitaria (che consiste nella sistematica imitazione delle altrui iniziative imprenditoriali),il dumping (la sistematica vendita sotto costo dei propri prodotti), la sottrazione a un concorrente didipendenti particolarmente qualificati, quando venga attuata con mezzi scorretti.

    I CONSORZI FRA IMPRENDITORICon il contratto di consorzio pi imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplinao per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602).Un consorzio pu essere costituito al fine prevalente o esclusivo di disciplinare, limitandola, la reciprocaconcorrenza fra imprenditori che svolgono la stessa attivit (consorzio anticoncorrenziale). Piimprenditori possono per dar vita a un consorzio anche per conseguire un fine parzialmente ototalmente diverso: per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (consorzi di

    coordinamento).Altra , invece, la distinzione rilevante sul piano civilistico. Ed la distinzione fra consorzi con solaattivit interna e consorzi destinati a svolgere anche attivit esterna.In entrambi si crea unorganizzazione comune; ma nei consorzi con sola attivit interna il compito ditale organizzazione si esaurisce nel regolare i rapporti reciproci fra i consorziati e nel controllare ilrispetto di quanto convenuto. Nei consorzi con attivit esterna, invece, le parti prevedono listituzionedi un ufficio comune, destinato a svolgere attivit con i terzi nellinteresse delle imprese consorziate.

    Il contratto di consorzioIl contratto di consorzio pu essere stipulato solo fra imprenditori e deve essere stipulato per iscritto apena di nullit (art. 2603).

    Essenziale la determinazione delloggetto del consorzio, degli obblighi assunti dai consorziati e deglieventuali contributi in danaro da essi dovuti.Il contratto di consorzio per sua natura contratto di durata. Questa pu essere liberamente fissatadalle parti. Nel silenzio il contratto valido per 10 anni (art. 2604). controverso se lattuale regola intema di durata sia applicabile anche ai consorzi anticoncorrenziali, in deroga allart. 2596 che fissa in 5anni la durata massima dei patti limitativi della concorrenza.Il contratto di consorzio pu sciogliersi limitatamente a un consorziato, per volont di questi (recesso)o per decisione di altri consorziati (esclusione). Le cause di recesso e di esclusione devono essereindicate nel contratto.Dalle cause di recesso e di esclusione vanno tenute distinte le cause di scioglimento dellintero contratto

    di consorzio.

  • 7/31/2019 Diritto Commerciale Giuris

    17/105

    ~ 17 ~

    I consorzi con attivit esternaPer essi innanzitutto previsto un regime di pubblicit legale destinato a portare a conoscenza dei terzii dati essenziali della struttura consortile: a norma dellart. 2612, il contratto di consorzio deve esseredepositato per liscrizione presso lufficio del registro delle imprese entro 30 giorni dalla stipulazione. Ilcontrato deve indicare le persone cui attribuita la presidenza, la direzione e la rappresentanza del

    consorzio e i relativi poteri.Nei consorzi con attivit esterna poi espressamente prevista la formazione di un fondo patrimoniale(c.d. fondo consortile), costituito dai contributi iniziali e successivi dei consorziati e dai beni acquistaticon tali contributi. Il fondo consortile costituisce patrimonio autonomo rispetto al patrimonio deisingoli consorziati, e a norma dellart. 2615 gravato dalle obbligazioni:

    a. Assunte in nome del consorzio, delle quali risponde esclusivamente il consorzio e i creditoripossono far valere i loro diritti solo su fondo consortile.

    b. Assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati, delle quali rispondonosolidalmente sia il consorziato o i consorziati interessati, sia il fondo consortile.

    Le societ consortili

    Consorzi e societ (art. 2247) sono istituti diversi. La diversit netta quando il consorzio svolge attivitesclusivamente interna, mancando lesercizio in comune di unattivit economica da parte deiconsorziati. La distinzione pi sottile quando il consorzio destinato a svolgere anche attivit con iterzi, in quanto persegue il fine di realizzare attraverso tale attivit un interesse economico deipartecipanti. Diversa per la natura di questo scopo egoistico, in quanto mira a conseguire un

    vantaggio patrimoniale diretto nelle economie dei singoli consorziati, sotto forma di minori costisopportati o di maggiori ricavi conseguiti nella gestione delle proprie imprese, mentre, nelle societlucrative, lo scopo di produrre utili da distribuire tra i soci.Lo scopo consortile presenta accentuate affinit con lo scopo tipicamente perseguito dalle societcooperative: lo scopo mutualistico. La mutualit consortile si differenzia per, pur sempre, dallagenerica mutualit delle cooperative. Ci in quanto specifico e tipico il vantaggio mutualistico

    perseguito dai partecipanti a un consorzio.Con la modifica della disciplina dei consorzi del 1976 stato espressamente consentito di perseguire gliobiettivi propri del contratto di consorzio attraverso la costituzione di una societ. Dispone lart. 2615-terche tutte le societ lucrative, ad eccezione della societ semplice, possono assumere come oggettosociale gli scopi indicati dallart. 2602, ovvero gli scopi del consorzio.

    Il gruppo europeo di interesse economicoIl Geie un istituto giuridico predisposto dallUE per favorire la cooperazione fra imprese appartenentia diversi Stati membri, cos rimuovendo gli ostacoli al riguardo frapposti al riguardo dalla diversit dellesingole legislazioni nazionali.Parti del contratto costitutivo del gruppo possono soltanto essere persone fisiche o giuridiche che

    svolgono unattivit economica (anche i liberi professionisti). necessario, tuttavia, che almeno duemembri esercitino la loro attivit economica in Stati diversi della Comunit.

    Al pari dei consorzi con attivit esterna, il Geie un centro autonomo di imputazione di rapportigiuridici privo di personalit giuridica.Il contratto costitutivo del Geie deve essere redatto per iscritto a pena di nullit. Nel contratto devonoessere indicati almeno: la denominazione del gruppo; la sede, che deve essere situata nellUE; loggetto;il nome dei membri: la durata, che pu anche essere a tempo indeterminato.Il contratto soggetto a pubblicit legale, mediante iscrizione nel registro delle imprese e successivapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.Sono espressamente previsti un organo collegiale (assemblea) composto da tutti i membri e un organoamministrativo.

    I profitti risultanti dallattivit del gruppo sono considerati direttamente profitti dei membri e ripartiti fagli stessi secondo la proporzione prevista nel contrato o, in mancanza, in parti uguali.

  • 7/31/2019 Diritto Commerciale Giuris

    18/105

    ~ 18 ~

    La disciplina del Geie non prevede la formazione di un fondo patrimoniale iniziale.Delle obbligazioni di qualsiasi natura assunte dal Geie rispondono solidalmente e illimitatamente tutti imembri del gruppo, col proprio patrimonio. La responsabilit dei membri , tuttavia, sussidiaria rispettoa quella del Geie.

    LE SOCIETIl sistema legislativoLe societ sono organizzazioni di persone e di mezzi create dallautonomia privata perlesercizio in comune di attivit di unattivit produttiva.Il legislatore nazionale pone a disposizione dellautonomia privata otto tipi di societ:

    1. La societ semplice2. La societ in nome collettivo Societ di persone3. La societ in accomandita semplice4. La societ per azioni5. La societ in accomandita per azioni Societ di capitali6. La societ a responsabilit limitata7.

    La societ cooperativa8. Le mutue assicuratrici

    Recentemente si sono affiancati altri due tipi societari, regolati dal diritto comunitario: la societeuropea e la societ cooperativa europea.

    Il contratto di societCon il contratto di societ due o pi persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio incomune di un'attivit economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247).Questa era fino al 1993 la nozione di societ, dato che il codice del 1942 non consentiva la costituzionedi societ con atto unilaterale, oggi consentito per le societ per azioni e (eccezionalmente) per lesociet a responsabilit limitata.Le societ sono, dunque, enti associativi caratterizzati dalla contemporanea presenza di tre elementi:

    a. I conferimenti dei soci.b. Lesercizio in comune di unattivit economica (scopo-mezzo).c. Lo scopo di divisione degli utili (scopo-fine).

    I conferimentiI conferimenti sono le prestazioni cui le parti del contratto di societ si obbligano. Essi costituiscono icontributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della societ. La loro funzione quella didotare la societ del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dellattivit di impresa. Quanto alloggetto dei conferimenti, lart. 2247, stabilisce genericamente che essi possono esserecostituiti da beni e da servizi: denaro, beni in natura trasferiti in propriet o anche concessi in semplicegodimento alla societ; prestazioni di attivit lavorativa sia manuale sia intellettuale, Nelle societ di capitali e nelle societ cooperative espressamente stabilito che non possono formareoggetto di conferimento le prestazioni dopera o di servizi.

    Patrimonio sociale e capitale socialeIl patrimonio sociale il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla societ.Esso inizialmente costituito dai conferimenti promessi o eseguiti dai soci; successivamente subiscecontinue variazioni qualitative e quantitative in relazione alle vicende economiche della societ. Laconsistenza del patrimonio sociale (attivit e passivit) accertata periodicamente attraverso laredazione annuale del bilancio di esercizio. E si definisce patrimonio netto la differenza positiva traattivit e passivit.Il patrimonio sociale costituisce la garanzia principale o esclusiva dei creditori della societ.

    Diversa la nozione di capitale sociale (nominale).

  • 7/31/2019 Diritto Commerciale Giuris

    19/105

    ~ 19 ~

    Il capitale sociale nominale una cifra che esprime il valore in denaro dei conferimenti quale risultadallatto costitutivo della societ.Il capitale sociale nominale rimane immutato nel corso della vita della societ fin quando, con modificadellatto costitutivo, non se ne decide laumento o la riduzione.Il capitale sociale nominale assolve a due fondamentali funzioni:

    o

    Una funzione vincolistica, in quanto rappresenta la frazione del patrimonio netto nondistribuibile fra i soci e perci assoggettata a un vincolo di stabile destinazione allattivit sociale. evidente poi che la funzione vincolistica del capitale sociale si traduca per i creditori in unmargine di garanzia patrimoniale supplementare.

    o Una funzione organizzativa, soprattutto nelle societ di capitali, in quanto funge da base dimisurazione proporzionale di alcune fondamentali situazioni soggettive dei soci, sia di carattereamministrativo (diritto di voto), sia di carattere patrimoniale (diritto agli utili e alla quota diliquidazione).Ulteriore funzione organizzativa assolta la determinazione dellutile di bilancio [attivit -(passivit + capitale sociale)].

    Lesercizio in comune di attivit economica (scopo-mezzo)Oggetto sociale si definisce la specifica attivit economica che i soci si propongono di svolgere. Piprecisamente deve trattarsi di unattivit produttiva, ossia condotta con metodo economico e finalizzataalla produzione o allo scambio di beni o sevizi. Vietate sono le societ di mero godimento.

    Le societ fra professionistiLattivit dei professionisti intellettuali attivit economica, ma non legislativamente considerataattivit di impresa. Una societ fra professionisti per lesercizio in comune della loro attivit darebbe

    vita a unipotesi di societ senza impresa. Ilcondizionale, tuttavia, dobbligo.La nozione di societ non offre in verit indicazioni preclusive, per quanto lart. 2247 vada coordinatocon altre norme, quali quelle del codice civile che regolano lesercizio delle professioni intellettuali (artt.2229 ss.), dalle quali emerge con chiarezza il carattere rigorosamente personale dellattivit delprofessionista intellettuale, e sulle quali poggia, in definitiva, il riscontro negativo della giurisprudenza.Levoluzione delle professioni intellettuali spinge, tuttavia, inevitabilmente, verso lutilizzazione distrutture organizzative di tipo imprenditoriale per il loro esercizio in forma associata. A oggi, deveritenersi ancora non consentita la costituzione di societ fra professionisti.La societ tra avvocati ha per oggetto lesclusivo esercizio in comune dellattivit professionale dirappresentanza, assistenza e difesa in giudizio svolta dai propri soci.La societ fra avvocati non soggetta a fallimento e tutti i soci devono essere in possesso del titolo diavvocato.Il cliente ha, inoltre, il diritto di chiedere che lesecuzione dellincarico conferito sia affidata a uno o pisoci da lui scelti, per garantire il rispetto del principio della personalit della prestazione.Ulteriore fenomeno, distinto dalle vere e proprie societ fra professionisti, quello delle societ cheoffrono sul mercato un servizio complesso, per la cui realizzazione sono necessarie anche prestazioniprofessionali dei soci o dei terzi (es., societ di engineering). Prestazioni queste ultime che hanno percarattere strumentale e servente rispetto al servizio unitario offerto dalla societ.

    Lo scopo-fine delle societUna societ pu essere costituita per svolgere attivit di impresa con i terzi allo scopo di conseguireutili, destinati a essere successivamente divisi fra i soci. Ed questo lo scopo tipico che il legislatoreassegna ad alcuni tipi di societ: le societ di persone e le societ di capitali, che perci vengono definitesociet lucrative.Societ sono per anche le societ cooperative e queste devono perseguire per legge uno scopomutualistico, ovvero di procurare ai soci un vantaggio patrimoniale diretto, che potr consistere in unrisparmio di spesa o in una maggiore remunerazione del lavoro prestato dai soci nella cooperativa.

  • 7/31/2019 Diritto Commerciale Giuris

    20/105

    ~ 20 ~

    Per completare il quadro dei possibili scopi del contratto di societ, infine da tener presente che tutti itipi di societ possono essere utilizzati anche per la realizzazione di uno scopo consortile, consistente inun particolare vantaggio patrimoniale degli imprenditori consorziati.In definitiva, sotto il profilo dello scopo perseguibile, le societ possono essere distinte in tre categorie:

    a. Societ lucrativeb.

    Societ mutualistichec. Societ consortili

    ClassificazioniLa societ semplice utilizzabile solo per lesercizio di attivit non commerciale (art. 2249). Tutte lealtre societ lucrative possono esercitare sia attivit commerciale sia attivit non commerciale e sonosempre soggette a iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicit legale.

    Altra distinzione legislativa quella fra societ dotate di personalit giuridica (societ di capitali esociet cooperative) e le societ prive di personalit giuridica (societ di persone).Nelle societ di capitali, in quanto societ con personalit giuridica:

    a. legislativamente prevista ed inderogabile (salvo che per la s.r.l.) unorganizzazione di tipocorporativo, cio basata sulla necessaria presenza di una pluralit di organi.b. Il funzionamento degli organi sociali dominato dal principio di maggioranza.

    c. Il singolo socio in quanto tale non ha alcun potere diretto di amministrazione e di controllo(salvo che nella s.r.l.); ha solo il diritto di concorrere, con il suo voto in assemblea, inproporzione al capitale sociale sottoscritto, alla designazione dei membri dellorganoamministrativo e/o di controllo.

    Nelle societ di persone (prive di personalit giuridica) invece:a. Non prevista unorganizzazione basata sulla presenza di una pluralit di organi.b. Lattivit della societ si fonda su un modello organizzativo che, per un verso, riconosce a ogni

    socio a responsabilit illimitata il potere di amministrare la societ e, per altro verso, richiede diregola il consenso di tutti i soci per le modificazioni dellatto costitutivo.

    Ultimo criterio di distinzione quello basato sul regime di responsabilit per le obbligazioni sociali.Sotto tale profilo vi sono:a. Societ nelle quali per le obbligazioni sociali rispondono sia il patrimonio sociale sia i singoli

    soci personalmente e illimitatamente, in modo inderogabile (s.n.c.) o con possibilit di derogapattizia per i soli soci non amministratori (s.s.).

    b. Societ, come laccomandita semplice e per azioni, nelle quali coesistono istituzionalmente socia responsabilit illimitata (gli accomandatari) e soci a responsabilit limitata (gli accomandanti).

    c. Societ nelle quali per le azioni sociali di regola risponde solo la societ col proprio patrimonio(s.p.a., s.r.l. e societ cooperative).

    Personalit giuridica e autonomia patrimoniale delle societIl legislatore del 1942, al fine di soddisfare le esigenze di tutela dei creditori sociali e di rendere ilpatrimonio della societ autonomo rispetto a quello dei soci, ha operato una netta distinzione: le societdi capitali e le societ cooperative sono persone giuridiche; la personalit giuridica invece negata allesociet di persone. Queste societ godono per di autonomia patrimoniale.Le societ di capitali e le societ cooperative, in quanto persone giuridiche, sono per legge trattate comesoggetti di diritto formalmente distinti dalle persone dei soci. La societ gode, perci, di una piena eperfetta autonomia patrimoniale.

    Alle societ di persone, il legislatore ha negato la personalit giuridica, pur tuttavia rendendo ilpatrimonio della societ autonomo rispetto a quello dei soci. Infatti:

    a. I creditori personali dei soci non possono aggredire il patrimonio della societ per soddisfarsi.b. I creditori della societ non possono aggredire direttamente il patrimonio personale dei soci

    illimitatamente responsabili. necessario che prima tentino di soddisfarsi sul patrimonio dellasociet e solo dopo aver infruttuosamente escusso il patrimonio sociale potranno agire neiconfronti dei soci.

  • 7/31/2019 Diritto Commerciale Giuris

    21/105

    ~ 21 ~

    In sintesi, anche nelle societ di persone il patrimonio della societ (relativamente) autonomo rispettoa quello dei soci; il patrimonio dei soci (relativamente) autonomo rispetto a quello della societ. inoltre orientamento sempre pi diffuso che anche le societ di persone, pur se prive di personalitgiuridica, costituiscano soggetti di diritto distinti dalle persone dei soci. Particolarmente significativo alriguardo lart. 2266: La societ acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno

    la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.Ne consegue che:a. I beni sociali non sono beni in compropriet speciale fra i soci, bens beni in propriet della

    societ.b. Le obbligazioni sociali non sono obbligazioni personali dei soci ma obbligazioni della societ,

    cui si aggiunge a titolo di garanzia la responsabilit di tutti o di alcuni dei soci.c. Imprenditore la societ, non il gruppo dei soci, anche se il fallimento della societ determina

    automaticamente il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.

    Tipi di societ e autonomia privataSe lattivit non commerciale, nel silenzio delle parti, lart. 2249, II comma, stabilisce che si applica la

    disciplina della societ semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la societ secondo unodegli altri tipi.Anche quando lattivit commerciale unesplicita scelta del tipo non tuttavia necessaria. Infatti, ilsilenzio delle parti in merito pu e deve essere interpretato come implicita (ma inequivocabile) opzioneper il regime della societ in nome collettivo., invece, inammissibile la creazione di un tipo di societ del tutto inconsueto e stravagante, che noncorrisponda ad alcuno dei modelli legislativi previsti.

    LE SOCIET DI PERSONEDistinzioniLa societ semplice, la societ in nome collettivo e la societ in accomandita semplice formano lacategoria delle societ di persone.La societ semplice (artt. 2251-2290) un tipo di societ che pu esercitare solo attivit noncommerciale.La societ in nome collettivo (artt. 2291-2312) un tipo di societ che pu essere utilizzato sia perlesercizio di attivit commerciale, sia per lesercizio di attivit non commerciale. Nella societ in nomecollettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e non ammesso patto contrario.La societ in accomandita semplice (artt. 2313-2324) si caratterizza rispetto alla societ in nomecollettivo per la presenza di due categorie di soci:

    a. I soci accomandatari che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.b. I soci accomandanti che rispondono limitatamente alla quota conferita.

    La societ semplice non ha avuto molta diffusione essendo che pu essere legittimamente impiegatasolo per le imprese agricole.

    La costituzione della societIl contratto di societ semplice non soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura deibeni conferiti (art. 2251). Inoltre, non sono dettate disposizioni specifiche per quanto riguarda ilcontenuto dellatto costitutivo. Anche per le societ semplici prevista liscrizione nel registro delleimprese, con effetti di pubblicit legale per le societ semplici (esercenti attivit agricola).Il contratto pu essere concluso anche verbalmente o pu risultare da comportamenti concludenti.Regole non diverse valgono per la nascita della societ in nome collettivo. vero, infatti, che sonodettate regole di forma (art. 2296) e di contenuto (art. 2295) per latto costitutivo della societ in nomecollettivo. Le une e le altre sono per prescritte solo ai fini delliscrizione della societ nel registro delleimprese; iscrizione che, a differenza di quella della societ semplice, condizione di regolarit dellasociet, non gi di esistenza.

  • 7/31/2019 Diritto Commerciale Giuris

    22/105

    ~ 22 ~

    Da qui la distinzione fra societ in nome collettivo regolare (iscritta nel registro delle imprese eintegralmente disciplinata dalle norme della societ in nome collettivo) e irregolare (non iscritta nelregistro delle imprese, cui applicabile la disciplina della collettiva irregolare, coincidente in larga partecon la disciplina della societ semplice).Latto costitutivo della societ in nome collettivo deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura

    privata autenticata, e deve contenere:1. Le generalit dei soci. Soci possono essere anche altre societ e in particolare societ dicapitali.

    2. La ragione sociale, che deve essere costituita dal nome di uno o pi soci con lindicazione delrapporto sociale.

    3. I soci che hanno lamministrazione e la rappresentanza della societ.4. La sede della societ e le eventuali sedi secondarie.5. Loggetto sociale.6. I conferimenti di ciascun socio.7. Le prestazioni cui sono obbligati i soci dopera.8. I criteri di ripartizione degli utili.9.

    La durata della societ.Ai fini della registrazione non tutte queste indicazioni sono per essenziali (nn. 3 e 8).

    La libert di forma per la costituzione di societ di persone incontra un limite quando forme specialisono richieste dalla natura dei beni conferiti (art. 2251): ad es., a pena di nullit, occorrer la formascritta per il conferimento di beni immobili.

    Societ di fatto, societ occulta e societ apparenteIl contratto di societ si pu perfezionare anche per fatti concludenti e si parla in tal caso di societ difatto. La societ di fatto regolata dalle norme della societ semplice se lattivit esercitata non commerciale. invece regolata dalle norme della collettiva irregolare se lattivit commerciale, con laconseguenza che tutti i soci risponderanno personalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali.

    Lesteriorizzazione della qualit di socio non necessaria e non esonera da responsabilit per leobbligazioni sociali e dal fallimento. societ occulta la societ costituita con lespressa e concorde volont dei soci di non rivelarnelesistenza allesterno: lattivit di impresa deve essere svolta ed svolta per conto della societ, masenza spenderne il nome. Finalit perseguita quella di limitare la responsabilit nei confronti dei terzial patrimonio del solo gestore.Da tempo la giurisprudenza e parte della dottrina hanno reagito contro questo fenomeno sostenendoche la mancata esteriorizzazione della societ non impedisce ai terzi di invocare la responsabilit anchedella societ occulta e degli altri soci, ove si provi che gli atti posti in essere dal soggetto agente inproprio nome, siano comunque riferibili a tale societ.E questorientamento stato infine recepito anche a livello normativo (d.lgs. 5/2006).

    Per concludere, capita spesso che il giudice si convinca che dietro un imprenditore individuale,insolvente o gi fallito, ci sia una societ; convinzione, questa, spesso supportata da scarsi elementiprobatori. Quid iuris? Al proposito, nata la figura della societ apparente. Con formula ormaicostante, la giurisprudenza afferma, infatti, che una societ, ancorch non esistente nei rapporti tra ipresunti soci, deve tuttavia considerarsi esistente allesterno quando due o pi persone operano inmodo da ingenerare nei terzi la ragionevole opinione che essi agiscono come soci. La societ apparente assoggettata a fallimento come un societ di fatto realmente esistente.

    I conferimentiCon la costituzione della societ il socio assume lobbligo di effettuare i conferimenti determinati nelcontratto sociale. La legge stabilisce allart. 2253 che se i conferimenti non sono determinati sipresume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto necessario per ilconseguimento delloggetto sociale. conferibile qualsiasi prestazione di dare, fare o anche di non fare.

  • 7/31/2019 Diritto Commerciale Giuris

    23/105

    ~ 23 ~

    Per il conferimento di beni in propriet, disposto che la garanzia dovuta dal socio e il passaggio deirischi sono regolati dalle norme sulla vendita. Il socio perci tenuto alla garanzia per eviz ione e per

    vizi. Per le cose conferite in godimento, il rischio resta a carico del socio che le ha conferite.Il socio che conferisce crediti risponde nei confronti della societ dellinsolvenza del debitore cedutonei limiti del valore assegnato al suo conferimento.

    Nelle societ di persone il conferimento pu, infine, essere costituito anche dallobbligo del socio diprestare la propria attivit lavorativa a favore della societ. Il socio dopera non un lavoratoresubordinato e non ha diritto al trattamento salariale e previdenziale proprio dei lavoratori subordinati. Ilcompenso per il suo lavoro rappresentato dalla partecipazione ai guadagni della societ.

    Patrimonio sociale e capitale socialeI conferimenti dei soci formano lattivo patrimoniale iniziale della societ. Luso di beni appartenenti alpatrimonio sociale per fini estranei a quello della societ, espone al risarcimento del danno eallesclusione dalla societ. Il divieto derogabile con il consenso di tutti gli altri soci.Una disciplina del capitale sociale del tutto assente nella societ semplice, in quanto non obbligata allatenuta delle scritture contabili e alla redazione annuale del bilancio, non svolgendo attivit commerciale.

    Una frammentaria disciplina del capitale sociale invece dettata per la societ in nome collettivo. prescritto che latto costitutivo indichi non solo i conferimenti dei soci, ma anche il valore a essiattribuito e il modo di valutazione.Lart. 2306 vieta agli amministratori di rimborsare ai soci i conferimenti eseguiti o di liberarlidallobbligo di ulteriori versamenti in assenza di una specifica deliberazione di riduzione del capitalesociale.

    La partecipazione dei soci agli utili e alle perditeTutti i soci hanno diritto di partecipare agli utili e partecipano alle perdite della gestione sociale, ma non richiesto che la ripartizione sia proporzionale ai conferimenti.Il solo limite posto allautonomia privata (e valido per tutte le societ lucrative) rappresentato daldivieto di patto leonino. Infatti, nullo il patto con il quale uno o pi soci sono esclusi da ognipartecipazione agli utili o alle perdite (art. 2265).Criteri di ripartizione legale degli utili e delle perdite, quando non altrimenti pattuito, sono:

    1. Se il contratto nulla dispone, le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumonoproporzionali ai conferimenti.

    2. Se neppure il valore dei conferimenti stato determinato, le parti si presumono uguali.3. Se determinata soltanto la parte di ciascuno nei guadagni, si presume che nella stessa misura

    debba determinarsi la partecipazione alle perdite. Ed da ritenersi che valga anche la regolainversa.

    Le perdite incidono direttamente sul valore della singola partecipazione sociale riducendoloproporzionalmente. Prima dello scioglimento della societ, le perdite accertate impediscono ladistribuzione degli utili successivamente conseguiti, fin quando il capitale non sia stato reintegrato oridotto in misura corrispondente.

    La responsabilit dei soci per le obbligazioni socialiNella societ semplice e nella societ in nome collettivo, delle obbligazioni sociali risponde,innanzitutto, la societ col proprio patrimonio, che costituisce perci la garanzia primaria di quanticoncedono credito alla societ. Garanzia primaria ma non esclusiva, dato che per le obbligazioni socialirispondono personalmente e illimitatamente anche i singoli soci.Nella societ semplice, la responsabilit personale di tutti i soci non principio inderogabile. Laresponsabilit dei soci non investiti del potere di rappresentanza della societ pu essere, infatti, esclusao limitata da un apposito patto sociale.Nella societ in nome collettivo, invece, la responsabilit solidale e illimitata di tutti i soci inderogabile.Leventuale patto contrario nullo.Responsabilit della societ e responsabilit dei soci non sono per sullo stesso piano.

  • 7/31/2019 Diritto Commerciale Giuris

    24/105

    ~ 24 ~

    I soci sono responsabili in solido fra loro, ma sono responsabili in via sussidiaria rispetto alla societ inquanto godono del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale.Il beneficio di preventiva escussione opera per diversamente nella societ semplice e nella collettivairregolare, rispetto alla societ in nome collettivo irregolare.Nella societ semplice il creditore sociale pu rivolgersi direttamente al singolo socio illimitatamente

    responsabile e sar questi a dover invocare la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando(art. 2268) i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi. Il beneficio d i escussione operaquindi in via deccezione.Questa disciplina si applica anche alla societ in nome collettivo irregolare.Nella societ in nome collettivo regolare, invece, il beneficio di escussione pi intenso; operaautomaticamente. I creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se nondopo lescussione delpatrimonio sociale.

    I creditori personali dei sociIl patrimonio della societ insensibile alle obbligazioni personali dei soci e intangibile da parte deicreditori di questi ultimi.

    Il creditore personale del socio, sia nella societ semplice, sia nella societ collettiva, potr:a. Far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore.b. Compiere atti conservativi sulla quota allo stesso spettante nella liquidazione della societ.

    Nella societ semplice e nella societ in nome collettivo irregolare, il creditore particolare del socio puinoltre chiedere anche la liquidazione della quota del suo debitore; deve per provare che gli altri benidel debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti (art. 2297). La richiesta opera come causa diesclusione di diritto del socio.Una diversa disciplina , invece, dettata per la societ in nome collettivo regolare. In questa, ilcreditore particolare del socio, finch dura la societ, non pu chiedere la