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Riassunto dei 3 testi di Campobasso, ed 2008:testo1: L'impresatesto2: le societàtesto3: contratti,titoli di credito,procedure concorsuali

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DIRITTO COMMERCIALE

DIRITTO DELLIMPRESA Nel nostro sistema si puo determinare una precisa parte di articoli e leggi riferita agli imprenditori cioe a quei soggetti che esercitano profesionalmente unattivita economica organizzata, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Nell opzione della nostra costituzione per un sistema giuridico che riconosce la proprieta privata e la liberta di iniziativa economica (art. 41 e 42 cost). Il nostro sistema su basa sull ECONOMIA DI MERCATO: 1. tendenziale liberta dei privati di dedicarsi alla produzione e alla distribuzione di quanto necessario per il soddisfacimento dei bisogni materiali della collettivita e nonche di modellare secondo scelte ispirate alla logica del tornaconto personale il proprio comportamento sul mercato. 2. liberta di pluralita di operatori economici sia pubblici che privati. 3. liberta di competizione economica e commerciale. Parliamo di liberta commerciali relative in quanto strumentalizzate alla realizzazione del benessere collettivo in quanto indirizzate o quanto meno controllate dagli interventi pubblici; ma pur sempre liberta e poi ci sono liberta destinate a svilupparsi nella sfera del diritto privato fin quando si resta in una cornice istituzionale che non si basi sulla proprieta collettivadei mezzi di produzione e sulla esclusiva avocazione alla mano pubblica. Nel nostro sistema come negli altri in cui leconomia e libera e mista, il fenomeno imprenditoriale costituisce percio lasse portante dello sviluppo economico e del processo di razionale utilizzazione delle risorse produttive ma tenendo sotto controllo questo sviluppo con un ambiente giuridico propizio ordinato e razionale. Obiettivo perseguito attraverso una normativa che riguarda sia i singoli rapporti economici sia lattivita di impresa(come i contratti, le obbligazioni e la tutela del credito) e una parte della normativa che regola lorganizzazione e lesercizio dellattivita dellimpresa unitariamente considerata. Infatti gli imprenditori sono assoggettati a particolari statuto professionali (gli statuti societari). Il diritto commerciale moderno e appunto la parte del diritto privato che ha per oggetto e regola lattivita e gli atti dimpresa, e il diritto privato delle imprese, parte centrale del diritto privato delleconomia. (il capitolo dellintroduzione si chiude con una parte riguardante la evoluzione storica del diritto commerciale nei secoli decisamente poco rilevante per lo studio di questa materia). CAPITOLO 1: LIMPRENDITORE:Definizione generale dellimprenditore e data dal legislatore nellarticolo 2082 c.c. : e imprenditore colui che esercita professionalmente unattivita economica organizzata al fine della produzione ,distribuzione o scambio di beni o servizi. Il cod.civ. distingue vari tipi di imprese e imprenditori a base di tre criteri certi: 1. lOGGETTO DELLIMPRESA che determina la distinzione tra im prenditore agricolo e imprenditore commerciale (risp. art.2135 e art.2195) 2. DIMENSIONE DELLIMPRESA:che serve ad enucleare la figura del piccolo imprenditore e, di riflesso, il medio-grande (art. 2083)

3. LA NATURA DEL SOGGETTO che esercita limpresa, che determina la tripartizione legislativa fra impresa individuale, impresa costituita in forma di societa ed impresa considerata pubblica. Quindi classificando le imprese si capisce che alcune regole valgono per alcune e non per altre ma leccezione ce infatti esistono norme applicabili a tutti gli imprenditori e si parla quindi di STATUTO GENERALE DELLIMPRENDITORE che comprende parte della disciplina dellazienda e dei segni distintivi, disciplina della concorrenza e dei consorzi e alcune norme sui contratti sparse nel codice. E poi identificabile una statuto dellimprenditore commerciale che vi rientrano la regolamentazione delliscrizione nel registro delle imprese,la pubblicita legale, la rappresentanza commerciale,le scritture contabili, il fallimento e altre meno importanti procedure conconrsuali. Poche sono invece le disposizioni che riguardano gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori che hanno solo lobbligo delliscrizione al registro delle imprese ma con un diverso rilievo al confronto con gli altri imprenditori. Importante e la differenza tra impresa privata e pubblica dove la prima ha gli oneri suddetti e la seconda e quasi del tutto esonerata da tale regolamentazione e non e soggetta a fallimento, praticamente lo statuto generale dellimprenditore e, almeno nella sua completezza, sta per statuto proprio dellimprenditore privato commerciale non piccolo. E percio dalla nozione generale di imprenditore che si deve partire per identificare chi e imprenditore commerciale. Non si puo essere imprenditori commerciali se non si e imprenditori, se lattivita svolta non risponde ai requisiti fissati nella nozione generale dellimprenditore data dallart. 2082. Ripartendo sempre da questa nozione ci si puo allargare a una definizione piu specifica fornitaci dagli economisti che descrivono la figura dellimprenditore, idenficandola nel soggetto che nel processo economico svolge la funzione intermediaria fra chi dispone dei necesseari fattori produttivi e chi domanda prodotti e servizi. Nello svolgimento di tale funzione limprenditore coordina e organizza e dirige,secondo proprie scelte tecniche ed economiche, il processo produttivo assumendo su di se il rischio relativo; il rischio cioe che i costi non siano maggiori dei ricavi per mancanza di domanda o situazione di mercato. Lesposizione al rischio dimpresa giustifica poi il potere dellimprenditore di dirigere il processo produttivo e legittima acquisizione da parte dello stesso delleventuale eccedenza dei ricavi rispetto ai costi (profitto). E proprio nellintento di conseguire il massimo profitto si ravvisa il tipico movente dellattivita imprenditoriale. Ora pero dobbiamo fissare i requisiti necessari e sufficienti affinche un soggetto possa acquistare le qualita dellimprenditore e ci ha pensato il legislatore e sempre dallart. 2082 si puo,desumere la distinzione tra chi e o non e imprenditore e achi vadano o non vadano applicate date norme del codice civile, vi si ricava che limpresa e ATTIVITA (serie coordinata di atti con una funzione unitaria)ed e attivita caratterizzata sia da uno SPECIFICO SCOPO cioe produzione o scambio di beni o servizi, e sia da specifiche MODALITA DI SVOLGIMENTO cioe loraganizzazione, economicita e professionalita. Altri requisiti non sono espressamente richiesti. Viene spesso contenstato che siano altresi richiesti altri requisiti indispensabili come: lintento dellimprenditore di ricavare un profitto dallesercizio dellimpresa (scopo di lucro); la destinazione al mercato dei beni e dei servizi prodotti e soprattutto la liceita dellattivita svolta. Ritornando al concetto che limpresa e attivita cioe serie di atti coordinati al fine di produrre beni o sevizi. E, in sintesi, ATTIVITA PRODUTTIVA, tale ponendosi considerare anche lattivita di scambio in quanto volta ad incrementare lutilita dei beni

spotandoli nel tempo e/o nello spazio. Per qualificare una data attivita come produttiva e irrilevante la natura dei beni e dei servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare. Ricorrendo agli altri requisiti richiesti e impresa anche la produzione di servizi di natura assistenziale, culturale o ricreativa. E altresi rilevante che lattivita produttiva possa nel contempo qualificarsi come attivita di godimento o di amministrazione di determinati beni o del patrimonio del soggetto agente. Quindi non e attivita produttiva lattivita di mero godimento che non da luogo alla produzione di nuovi beni o servizi ma bisogna ricordare anche le societa di investimento che se negli atti di investimento, di speculazione e di finanziamento, quando siano coordinati in modo di farne unattivita unitaria vanno a configurare una nuova impresa commerciale senza produrre beni o servizi e lo sono certamente anche le cosidette HOLDING che hanno come unico oggetto esclusivo lacquisto e la gestione di altre societa. Cambiando argomento e ritornando alla descrizione di impresa dove uno dei requisiti essenziali e la ORGANIZZAZIONE: infatti non e concepibile attivita senza programmazione e coordinamento nella serie di atti in cui essa si sviluppa, e non e altrettanto concepibile attivita di impresa senza limpiego coordiinato di fattori produttivi come capitale e lavoro propri e/o altrui. Normale e tipico e che la funzione organizzativa dellimprenditore si concretizzi nella creazione di un apparato produttivo stabile e complesso, formato da persone e da beni strumentali. Ma e altrettanto vero che e imprenditore anche chi opera utilizzando solo il fattore capitale ed il proprio lavoro, senza dar vita ad un apparato produttivo strumentale o con tanti sottoposti: in conclusione, la qualita di imprenditore non puoessere negata, per difetto del requisito dellorganizzazione, sia quando lattivita e esercitata senza lausilio di collaboratori (autonomi o subordinati),sia quando il coordinamento dei fattori produttivi(capitale e lavoro proprio) non si concretizzi nella creazione di un apparato o di un complesso aziendale materialmente percepibile. Requisito dellorganizzazione si ridimensiona ancor di piu quando si parla di IMPRESA E LAVORO AUTONOMO: cioe quando tutto il processo produttivo si basa esclusivamente sul lavoro personale del soggetto agente e si non si utilizzano ne lavoro ne capitali altrui cioe faccia difetto la cosidetta eteroorganizzazione. Comunque si arriva alla conclusione che per aversi una impresa autonoma anche se piccola si debba superare quella linea della semplice autoorganizzazione del proprio lavoro perche legalmente si rimane semplicemente prestatori di opera manuale perche per aversi impresa ce sempre bisogno di un minimo utilizzo di lavoro altrui o capitale altrui, in mancanza di cio si avra semplice lavoro autonomo non imprenditoriale. Altro requisito dellimpresa e lECONOMICITA ,considerata quasi superflua e richiesta in aggiunta allo scopo produttivo dellattivita ed al concetto di attivita economica. Limpresa deve essere indirizzata secondo un metodo economico cioe tesa al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi utilizzati praticamente si devono almeno avere ricavi pari ai costi assicurandone la autosufficienza economica. Non e quindi imprenditore chi, soggetto pubblico o privato, produca beni o servizi che vengano erogati gratuitamente o a prezzo politico, tale cioe da far oggettivamente escludere la possibilita di coprire con i ricavi i costi. Ultimo requisito richiesto dallart. 2082 e la PROFESSIONALITA: cioe lesercizio abituale e non occasionale di una data attivita produttiva. La continuita naturalmente non deve essere forzata per alcune imprese quali quelle stagionali o la professionalita non esclude la pluralita di attivita con capo ununico imprenditore ecc. Esaurita lesposizione dei

requisiti essenziali richiesti dal legislatore, non resta da vedere se altri ne debbano ricorrere altri per qualificare un soggeto come imprenditore. lo scopo di lucro e requisito essenziale? Si risponde che essenziale e solo che lattivita venga svolta secondo modalita astrattamente lucrative, irrilevante e che un profitto venga poi realmente conseguito, sia fatto che limprenditore devolva integralmente ai fini altruistici il ricavato conseguito.(lucro oggettivo). Nulla si oppone, a che si affermi che requisito essenziale dellimpres sia leconomicita e non lo scopo di lucro. Puo essere considerato imprenditore colui che produce beni o servizi destinati a uso e consumo personali? E i mpresa la cosidetta impresa per conto proprio? Lopinione generale e negativa, limpresa per conto proprio pur concedendosi che per lacquisto della qualita di imprenditore basta una destinazione parziale o potenziale della produzione al mercato ma tuttavia non possono essere considerate imprese come la coltivazione di un fondo a scopo famigliare, la costruzione di appartamenti non destinati alla vendita. Un imprenditore puo essere considerato tale anche se lattivita produttiva e illecita,immorale o mafiosa? Chi esercita unattivita illecita e sempre un imprenditore con vantaggi e svantaggi dipendendo pero da quale illecita compie. Altra cosa importante da discutere e LIMPRESA E LE PROFESSIONI INTELLETTUALI : esistono infatti attivita produttive per le quali la qualifica imprenditoriale e esclusa in via di principio dal legislatore stesso ed e il caso delle professioni intellettuali, infatti i liberi professionisti non sono mai, in quanto tali, imprenditori. I liberi professionisti diventano imprenditori solo se e in quanto la professione intellettuale e esplicata nellambito di unaltra attivita di per se qualificabile come impresa, per contro un professionsta libero o artista che si limita a svolgere la propria attivita non diventera mai imprenditore. CAPITOLO 2: LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI: LIMPRENDITORE AGRICOLO E IMPRENDITORE COMMERCIALE: questi due tipi di imprenditori vengono distinti dal legislatore in base alloggetto della loro attivita dove quelli commerciali sono destinatari di unampia e articolata disciplina fondata sull obbligo delliscrizione al registro delle imprese, obbligo di scritture contabili e lassoggettamento al fallimento e altre procedure concorsuali. La nozione di imprenditore agricolo e essenzialmente negativa, la sua funzione e quella di restringere lambito di applicazione della disciplina dellimprenditore commerciale: chi e impenditore agricolo e essenzialmente sottoposto alla disciplina per limprenditore in generale ed e esonerato dalle scritture contabili(dal 1993) ,e allassoggettamento alle procedure concorsuali. Quindi stabilire se un imprenditore e agricolo o commerciale serve a delimitare i vari esoneri che toccano ai primi in confronto ai secondi. Ultimamente si comincia a parlare di una terza categoria detta delle IMPRESE CIVILI, imprese non menzionate direttamente dal legislatore ed individuabili in base al criterio meramente negativo di non poter essere qualificate ne agricole ne commerciali dove queste imprese sarebbero soggette solo alla disciplina in generale per limprenditoria e non a quella delle imprese commerciali, con conseguente allargamento della zona di esonero di tale normativa. Ora passiamo piu nello specifico nella descrizione dell IMPRENDITORE AGRICOLO che nellart.2135 codice civile originariamente diceva: E imprenditore agricolo chi esercita unattivita diretta alla coltivazione di un fondo, alla silvicultura, allallevamento del

bestiame e attivita connesse, si reputano attivita connesse le attivita dirette alla trasformazione o allalienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nellesercizio normale dellagricoltura. Quindi le attivita agricole possono percio essere distinte in due grandi categorie: 1. attivita agricole essenziali. 2. attivita agricole per connessione. Questa distinzione e stata mantenuta anche dalla nuova nozione di imprenditore agricolo introdotta dal decr.legs 228/2001. In breve , oggi anche lattivita puo dar luogo ad ingenti investimenti di capitali e a sollevare sul piano giuridico esigenze di tutela del credito non molto diverse da quelle che sono alla base della disciplina delle imprese commerciali. Ritornando alla nuova nozione di imprenditore agricolo del 2001 si e optato per la seguente impostazione, cioe che limprenditore e colui che ha una produzione fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale, quindi lattuale formulazione dellart.2135 ribadisce che limprenditore agricolo e chi esercita una delle seguenti attivita, coltivazione di un fondo,selvicoltura, allevamento e attivita connesse specificando che per le suddette attivita si intendono le attvita dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico naturale o di una fase necessaria del ciclo stesso (vi rientrano gli orticoltori,coltivatori di funghi, allevamenti in batteria e la zootecnia, allevamenti di cavalli da corsa e da pelliccia e le imprese ittiche). Questa descrizione riguarda il prima parte dellart.2135 invece per quanto riguarda il secondo comma si va a parlare delle ATTIVITA AGRICOLE PER CONNESSIONE: sotto il profilo dellattuale(questa parte nella nuova nozione viene affrontata al terzo comma) nozione di imprenditore agricolo si realizza un significativo ampliamento che considera attivita connese: a) le attivita dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente da unattivita agricola essenziale. b) Le attivita dirette alla fornitura di beni o servizi mediantevlutilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente utilizzate nellattivita agricola esercitata, comprese quella di valorizzazzione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attivita agrituristiche. Le due descrizioni fatte sopra sono attivita oggettivamente commerciali ma in quanto connesse alla loro principale attivita agricola vengono, antro certi limiti considerate tali anchesse. Quindi ora come prima della nuova nozione fornita nel 2001,due erano e sono le condizioni al riguardo necessarie : innanzitutto che il soggetto che la esercita sia gia qualificabile imprenditore agricolo in quanto svolge come attivita primaria una delle tre attivita agricole tipiche e inoltre attivita coerente con quella connessa(connessione soggettiva). Quindi e imprenditore agricolo il viticoltore che commercializza il suo vino ma e considerato imprenditore commerciale colui che commercializza un prodotto agricolo altrui. La connessione soggettiva pero non e sufficiente ce bisogno di una connessione oggettiva fra le due attivita,necessario e sufficiente e infatti solo che si tratti di attivita aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dallesercizio dellattivita agricola essenziale, in breve e sufficiente che le attivita connesse non prevalgano, per rilievo economico, sullattivita agricola essenziale. Ora passiamo a descrivere il IMPRENDITORE COMMERCIALE che e colui che svolge una delle attivita elencate nellart.2195 cioe:

1. attivita industriale diretta alla produzione di beni e servizi (tutte quelle imprese che posso essere qualificate tali in quanto fanno una produzione a livello industriale. 2. attivita intermediaria nella circolazione di beni e servizi, praticamente le imprese di puro commercio come il venditore allingrosso o al minuto 3. attivita di traporti di beni o persone per acqua, terra e aria. 4. attivita bancaria e assicurativa(sempre funzione di intermediazione di quel bene particolare chiamato denaro invece lattivita assicurativa produce particolari servizi quindi e di produzione). 5. altre attivita ausiliarie delle precedenti dove vi rientrano le agenzie di mediazione,di deposito, di commissione, di spedizione, di pubblicita commerciale, di marketing ecc. Che possono tutte essere considerate produttrici di servizi quindi una ulteriore sottocategoria delle imprese del numero 1. Da qui si puo capire che le imprese dei punti 3,4,5 sono semplici sottospecie dei primi due punti che si distinguono in imprese produttrici ed intermermediarie. Come gia detto ce una terza specie di impresa che non e menzionata dal legislatore ma che va via via qualificandosi e cioe l IMPRESA CIVILE : limprenditore civile, in quanto ne agricolo ne commerciale, sarebbe sottoposto solo allo statuto generale dellimprenditore, ma non a quello dellimpenditore generale, percio non fallirebbe. Vengono qualificate imprese civili: a) imprese che producono beni senza trasformare materie prime quali le imprese minerarie e le imprese di caccia e pesca. b) Imprese che producono servizi senza trasformare materie prime naturalmente diverse da quelle previste nel punto 3 dellart.2195. vi rimangono quindi quelle produttrici di spettacoli, agenzie matrimoniali. In sintesi sarebbero imprese civili, tutte quelle imprese ausiliarie di attivita non commerciali. Pero questa elencazione e soprattutto questa ulteriore suddivisione delle imprese non e condivisa dalla dottrina prevalente. Si arriva percio alla conclusione che lart.2195 va letto come se dicese: e attivita commerciale quella diretta alla produzione di beni o servizi non agricoli e quella rivolta alla circolazione di beni non qualificabile come agricola per connessione. Piu sinteticamente e imprenditore commerciale ogni imprenditore non agricolo. Per le imprese civili non resta alcun spazio. PICCOLO IMPRENDITORE, IMPRESA FAMIGLIARE: La dimensione dellimpresa e il secondo criterio di differenziazione della disciplina degli imprenditori. Il cod.civ distingue il piccolo imprenditore e quello medio-grande. Il piccolo imprenditore e sottoposto allo statuto generale dellimprenditore ed e esonerato dal tenere le scritture contabili, dal fallimento e da altre procedure concorsuali e ha di regola ora liscrizione ai pubblici registri con funzione di pubblicita notizia. Diverso e il discorso per la legislazione speciale. In questa la piccola impresa o alcune specifiche piccole imprese sono destinatarie di una ricca ed articolata disciplina, ispirata dalla finalita di favorirne la sopravvivenza attraverso provvidenze ed agevolazioni lavoristiche e tributarie. Nel cod.civ e espressamente detto nellart.2083: e imprenditore piccolo il coltivatore del fondo, gli artigiani, piccoli commercianti, e coloro che esercitano unattivita professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Quindi per aversi una piccola impresa e necessario che limprenditore presti il proprio lavoro nellimpresa; il suo lavoro e quello degli eventuali parenti che collaborano

nellimpresa prevalgano rispetto al lavoro altrui e ai capitali altrui investito nellimpresa;non e percio mai piccolo imprenditore chi investe ingenti capitali nellimpresa anche se non si avvale di alcun collaboratore. Altro importante fattore e la non soggezione al fallimento. Nella legge fallimentare vengono considerati piccoli imprenditori tutti i proprietari di imprese che non sono commerciali. Andando piu nello specifico si va a parlare della cosidetta IMPRESA ARTIGIANA che, come detto prima, sono imprese che godono di una copiosa legislazione speciale di ausilio e sostegno e tali leggi espongono criteri di identificazione dei propri destinatari naturalmente diversi dai criteri dellart.2083 del cod civile. Inizialmente le norme disciplinanti le imprese agricole erano comprese nella legge 860/1956 poi abrogata e sostituita dalla legge quadro dellartigianato 443/1985 che contiene anchessa una definizione della impresa artigiana, basata sulloggetto dellimpresa,che oggi puo essere costituito da qualsiasi attivita di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, sia pure con alcune limitazioni ed esclusioni; e sul ruolo dellartigiano nellimpresa, richiedendosi in particolare che esso svolga in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, ma non che il suo lavoro prevalga sugli altri fattori produttivi.(e se ci sono dei collaboratori che essi siano gestiti direttamente dallartigiano stesso). La legge del 1985 riafferma altresi la qualifica artigiana delle imprese costituite in in forma di societa cooperativa o in nome collettivo a condizione che la maggioranza dei soci, svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo che nellimpresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. E venuto a scomparire ogni riferimento alla natura artistica o usuale dei beni e servizi prodotti e si qualificano artigiane anche le imprese edili. E quindi venuto meno il solo dato che imponeva di attribuire valore generale alla nozione di impresa artgiana contenuta nella legge speciale del 1956. oggi, percio, il riconoscimento della qualifica artigiana in base alla legge quadro non basta per sottrarre allartigiano allo statuto dellimprenditore commerciale. E necessario altresi che sia rispettato il criterio della prevalenza fissato dallart.2083: in mancanza, limprenditore sara artigiano ma qualificato commerciale non piccolo ai fini civilististi e quindi potra fallire. Ne costituisce ostacolo alla dichiarazine di fallimento riconosciuto carattere costituito delliscrizione nellalbo delle imprese artigiane, dato che liscrizione non preclude allautorita giudiziaria di accertare se effettivamente sussistano i presupposti per il riconoscimento della qualifica del piccolo imprenditore.(quindi anche lesonero delle aziende artigiane dal fallimento si puo dire cessato). Diversa ancora e lIMPRESA FAMIGLIARE: che e definita tale limpresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il 3 grado e gli affini entro il 2 grado cioe la cosidetta famiglia nucleare. Il legislatore ha voluto predisporre una tutela minima e inderogabile del lavoro famigliare nellimpresa. Questa tutela e realizzata riconoscendo ai membri della famiglia nucleare, che lavorino in modo continuativo nella famiglia e nellimpresa determinati diritti patrimoniali e amministrativi quali: diritto al mantenimento,alla partecipazione agli utili,incrementi di valore dellazienda, di prelazione sullazienda in caso di vendita o divisione ereditaria e anche le decisioni gestorie prese a maggioranza dei collaboratori famigliari. Si deve inoltre ritenere che limprenditore agisce nei confronti dei terzi in proprio e non quale rappresentante dellimpresa famigliare, sicche solo a lui saranno imputabili gli effetti degli atti posti in essere con lesercizio dellimpresa e solo lui sara responsabile nei confronti di terzi delle relative obbligazioni contratte e quindi solo il capo famiglia datore di lavoro sara passibile di fallimento. IMPRESA COLLETTIVA,

LIMPRESA PUBBLICA: Il terzo e ultimo criterio di differenziazione delle imprese e rappresentato dalla natura giuridica del soggetto titolare dellimpresa. Tre sono le figure espressamente contemplate dal legislatore: impresa INDIVIDUALE, limpresa SOCIETARIA e limpresa PUBBLICA e tale differenziazione incide sullapplicazione dello statuto dellimprenditore commerciale. Che solo gli imprenditori commerciali non piccoli e tutti gli imprenditori commerciali non piccoli siano esposti allapplicazione degli istituti del registro delle imprese con effetti di pubblicita legale, delle scritture contabili e delle procedure concorsuali, e principio che siano diversi i criteri per limprenditore singolo e le imprese societarie e quelle pubbliche. Le societa sono forme associative tipiche previste dallordinamento per lesercizio collettivo di attivita dimpresa ed esistono diversi tipi di societa e che la societa semplice e utilizzabile solo per lesercizio di attivta non commerciali, mentre gli altri tipi di societa possono svolgere sia attivta commerciali che agricole. Le societa diverse da quelle semplici si definiscono societa commerciali sia imprenditoria agricola che commerciale a seconda dellattivta esercita. Quindi si distingue tra societa commerciale con oggetto agricolo e quella con oggetto commerciale. Orbene, trovano applicazione alle societa commerciali gli istituti tipici dellimprenditore commerciale che segue regole leggermente diverse da quelle per limprenditore individuale e tali regole possono essere cosi sintetizzate: a) Parte della disciplina propria dellimprenditore commerciale si applica alle societa commerciali qualunque si lattivita svolta b) Le societa non sono mai piccoli imprenditori. c) Nelle societa in nome collettivo ed in accomodita semplice parte della disciplina dellimprenditore commerciale trova poi applicazione solo o anche nei confronti dei soci a responsabilita illimitata Trovano applicazione, solo nei confronti dei soci le norme che regolano lesercizio di impresa commerciale da parte di un incapace. Trova invece applicazione anche nei confronti dei soci la sanzione del fallimento in quanto il fallimento della societa comporta automaticamente il fallimento dei soci a responsabilita illimitata. Dalle societa si passa al gradino superiore dette IMPRESE PUBBLICHE perche sappiamo che unattivita puo essere svolta anche dallo stato e dagli altri enti pubblici (art 41 e 43 cost). Ai fini dellapllicazione della disciplina dellimpresa e rilevante distinguere tra le possibili forme di intervento dei pubblici poteri nel settore delleconomia: a) Lo stato o altro ente pubblico territoriale possono svolgere direttamente ativita imprenditoriale avvalendosi di proprie strutture organizzative dotate di autonomia decisionale e contabile prive di distinta soggettivita divenendo una impresa accessoria ripsetto ai fini istituzionali dellente evengono dette IMPRESEORGANO(monopoli di stato erogazione di pubblici benefici come acqua e gas) b) La pubblica amministrazione puo anche dar vita ad enti di diritto pubblico il suo compito istituzionale esclusivo o principale e lesercizio di attivita di impresa. Sono detti ENTI PUBBLICI ECONOMICI come ina, enel e le ferrovie dello stato ma dal 1990 vengono privatizzate formalmente trasformandole in societa per azioni a partecipazione statale e altre definitivamente privatizzate in modo sostanziale. c) Lo stato e gli altri enti possono infine svolgere attivita di impresa servendosi di strutture di diritto privato: attraverso la costituzione di societa, generalmente per azioni. E questo il piu vasto settore delle societa a partecipazione pubblica.

Lapplicazione dello statuto di diritto privato dellimprenditore commerciale segue le regole esposte prima per le societa quando un soggetto pubblico eserciti attivita di impresa in forma societaria. In tal caso, limpresa si presenta formalmente come unimpresa societaria privata. Gli enti pubblici economici sono sottoposti allo statuto generale dellimprenditore e allo statuto proprio dellimprenditore commerciale con la sola eccezione dellesonero dal fallimento e da certe procedure concorsuali minori sostituiti dalla liquidazione coatta amministrativa o da altre procedure previste in leggi speciali. In chiusura capitolo parliamo dell ATTIVITA COMMERCIALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI: le fondazioni e le associazioni e in generale tutti gli enti privati con fini ideali o altruistici possono svolgere attivita commerciale qualificabile come attivita di impresa. Essenziale per aversi impresa e che lattivita produttiva venga condotta con metodo economico e tale metodo puo esserci anche se lo scopo perseguito sia ideale. Le associazioni e le fondazioni esercenti attivita commerciale in forma di impresa diventano sempre e comunque imprenditori commerciali e restano sempre . E comunque esposte al fallimento, senza possibilita di operare arbitrarie distinzioni in base al carattere principale o accessorio dellattivita di impresa. CAPITOLO 3: LACQUISTO DELLA QUALITA DI IMPRENDITORE:Lacquisto della qualita di imprenditore e presupposto per lapplicazione ad un dato soggetto del complesso di norme che lordinamento ricollega a tale qualifica di quelle specificatamente dettate per limprenditore commerciale. Infatti per poter affermare che un dato soggetto e diventato imprenditore e necessario che lesercizio dellattivita di impresa sia a lui imputabile e quindi giuridicamente a lui riferibile. Primo argomento da trattare e LIMPUTAZIONE DELLATTIVTA DI IMPRESA: e principio del nostro ordinamento che centro di inputazione degli effetti dei singoli atti giuridici posti in essere e il soggetto e solo il soggetto il cui nome e stato validamente speso nel traffico giuridico. Solo questi e obbligato nei confronti del terzo contraente; e cio quandanche altro sia il reale interessato nellaffare ed il terzo sia a conoscenza della dissociazione fra il soggetto agente ed il reale destinatario dei ri sultati economici dellatto. Orbene , limputazione degli effetti degli atti posti in essere dal mandatario e retta da principi contrapposti a seconda che il mandato sia o meno con rappresentanza, benche in entrambi i casi il reale interessato sia il mandante. Quando il mandatario agisce in nome del mandante tutti gli effetti negoziali si producono direttamente nella sfera giuridica di questultimo e per conto, il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti degli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. E i terzi non hanno alcun rapporto col madante. Quindi diventa imprenditore colui che esercita personalmente lattivita dimpresa compiendo in proprio nome gli atti relativi. Non diventa invece imprenditore colui che gestiste laltrui impresa quando operi spendendo il nome dellimprenditore, per effetto del potere di rappresentanza conferitogli dallinteressato o riconosciutoli dalla legge. Percio quando gli atti di impresa sono compiuti tramite rappresentanza volontaria o legale, imprenditore diventa rappresentato e non il rappresentante. Rimanendo sullo stesso argomento e possibile che ci sia unesercizio indiretto dellattivita dimpresa cioe la TEORIA DELLIMPRENDITORE OCCULTO: infatti ci puo essere una dissociazione tra il soggetto cui e formalmente imputabile la qualita di imprenditore ed il reale interessato, questo sarebbe il fenomeno

largamente diffuso, dellesercizio dellimpresa tramite interposta persona. Praticamente e unaltro soggetto detto prestanome a compiere gli atti dellimpresa e ce unaltro soggetto che somministra fondi e da indirizzo allimpresa detto dominus o imprenditore occulto. Questo modo di operare non da particolari problemi se gli affari vanno bene ma i problemi nascono e tanti se limpresa va male ed il soggetto utilizzato dal dominus sia un nullatenente o la societa abbia un capitale sociale irrisorio(detta societa di comodo o detichetta). I creditori potranno provocare il fallimento del prestanome che naturalmente non puo provvedere ai risarcimenti relativi e tutto cio senza andare a toccare il dominus che legalmente non risulta facente parte la societa fallita. Si e cercato di porre rimedio a tutto cio: prima si parla di responsabilita cumulativa dellimprenditore palese e del dominus praticamente nel nostro ordinamento viene sanzionata liscindibilita del potereresponsabilita praticamente chi esercita il potere di direzione di unimpresa se ne assume anche il rischio e risponde delle relative obbligazioni. Questo consentirebbe di affermare che, quando lattivita di impresa e esercitata tramite prestanome, responsabili verso i creditori sono sia il prestanome sia il dominus, per quanto solo il primo possa fallire. Un ulteriore passo avanti si ha con la TEORIA DELLIMPRENDITORE OCCULTO: secondo tale teoria il dominus di unimpresa formalmente altrui non solo rispondera insieme al prestanome ma fallira sempre e comunque qualora fallisca il prestanome e si chiama fallimento del socio occulto di societa palese. ( Entrambe le tesi esposte sopra si fondano sulla presunta esistenza nel nostro ordinamento di due criteri di imputazione della responsabilita per i debiti di impresa: 1. il CRITERIO FORMALE della spendita del nome, in base al quale acquista la qualita di imprenditore, con pienezza di effetti, la persona fisica o la societa nel cui nome lattivita di impresa e svolta. 2. il CRITERIO SOSTANZIALE del potere di direzione, in base al quale risponderebbe e fallirebbe anche il reale interessato cioe il dominus di solito neanche interpellato ne accettato.) Secondo argomento da trattare e LINIZIO E LA FINE DELLIMPRESA: la qualifica di imprenditore si acquista con leffettivo inizio dellesercizio dellattivita di impresa, leffettivo inizio fa acquistare il titolo di imprenditore indipendentemente dalle intenzioni del soggetto agente ed anche se lattivita svolta e esercitata in violazione di norme amministrative abilitanti. Che si diventi imprenditori con leffettivo esercizio e solo con esso e principio pacifico per le persone fisiche e per gli enti pubblici e privati il cui scopo istituzionale non e lo svolgimento di attivita di impresa. Invece per quanto riguarda le societa andrebbero a qualificarsi imprenditori fin dal momento della loro costituzione e quindi prima delleffettivo esercizio dellattivita produttiva e si dalla loro costituzione sarebbero soggette a tutta la disciplina dellimprenditore. Comunque allart.2082 ricollega lacquisto della qualita di imprenditore allesercizio e non alla mera intenzione di esercitare. Il principio delleffettivita, percio, puo e deve trovare applicazione anche per le societa. Ora resta da definire quando si leffettivo inizio dellattivita di impresa. E necessario distinguere a seconda che il compimento di atti tipici di impresa come la produzione e lo scambio di beni e/o servizi sia o meno preceduta da una fase organizzativa oggettivamente percepibile come laffitto del locale o lacquisto di predisposte attrezzature. In mancanza di tale fase preparatoria, solo la ripetizione di atti omogeni e funzionalmente coordinati rendera certo che non si tratti di atti occasionali, bensi di atti professionalmente esercitati. Quando invece venga

preventivamente fatta lorganizzazione aziendale basta un solo atto di esercizio per dire che lattivita sia iniziata. Invece per quanto riguarda le societa, anche un solo atto di organizzazione imprenditoriale, potra essere sufficiente per affermare che lattivita di impresa e iniziata. Infine andiamo a parlare del termine della impresa e anche qui ce il dominio del principio di effettivita, infatti si ha la fine dellimpresa con leffettiva cessazione degli atti dellimpresa stessa. Va detto che la fine dellimpresa e di regola preceduta da una fase piu o meno lunga di liquidazione, durante la quale limprenditore completa i cicli produttivi iniziati, vende le giacenze di magazzino ecc. Questa fase e sempre esercizio di impresa e alla sua fine con una reale disgregazione del complesso aziendale, si puo dire che limpresa ha chiuso i battenti e viene cancellata dal registro delle imprese, dopo la quale i creditori non posso piu farsi avanti. Ultimo argomento di questo capitolo e LA CAPACITA E LIMPRESA: Infatti la capacita allesercizio di attivita di impresa si acquista con la piena capacita di agire quindi con la maggiore eta e si perde a seguito allinterdizione o inabilitazione. Quindi unincapace non puo diventare inmprenditore e non costituiscono limitazioni della capacita di agire, ma semplici incompatibilita, i divieti di esercizio di impresa commerciale posti a carico di coloro che esercitano determinate professioni come gli impiegati statali, i notai e gli avvocati. La violazione di tali divieti di esercizio non preclude lacquisto delle qualita di imprenditore ma espone lo stesso a sanzioni amministrative e ad un aggravamento delle penali per bancarotta in caso di fallimento, analogamente non viene impedito lacquisto o il riacquisto della qualifica di mprenditore ha chi e stato inabilitato temporaneamente per precedente fallimento. E anche possibile lesercizio di attivita di impresa per conto e nellinteresse di un incapace (minore e interdetto) o da parte di soggetti limitati nella capacita di agire come linabilitato e il minore mancipato con osservanza di specifiche disposizioni pero piu rilevanti nellimpresa commerciale e i principi ispiratori sono: lamministrazione del patrimonio dellincapace e regolata in modo di garantirne la conservazione e lintegrita. Percio il legale rappresentante del minore o dellinterdetto (genitore o tutore) e leggittimato solo a compiere gli atti di ordinaria amministrazione mentre quelli di straordinaria amministrazione solo in casi evidentemente urgenti sotto autorizzazione dellautorita giudiziaria di regola concessa atto per atto. Orbene, per quanto riguarda lattivita commerciale di per se rischiosa, il legislatore si tutela ponendo il divieto assoluto di inizio di impresa commerciale per il minore, linabilitato e linterdetto. Se in alcuni casi es. Il minore dovesse ricevere in eredita una impresa commerciale i tutori o i genitori sono autorizzati dal tribunale ad amministrare limpresa prima dellautorizzazione in modo provvisorio ma dopo lautorizzazione possono compiere tutti gli atti ordinari e straordinari dellesercizio di impresa (stesse regole per linterdetto). Invece per quanto riguarda linabilitato che e un soggetto che puo compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione quindi previa autorizzazione esercita attivta di impresa affiancato da un curatore. In ultimo il minore emancipato puo chiedere al tribunale autorizzazione per iniziare una nuova impresa, se gli viene data egli acquisisce la piena capacita di agire e puo esercitare lattivita di imprenditore senza laffiancamento di un curatore. Chiudendo possiamo dire che se le imprese vengono gestite da essi stessi o da curatori o tutori, se limpresa dovesse fallire e lincapace a pagarne le coseguenze e ad essere iscritto nellalbo dei falliti. CAPITOLO 4: LO STATUTO DELLIMPRENDITORE COMMERCIALE:Limprenditore commerciale e destinatario di una particolare

disciplina e per talune tipi di imprese commerciali, che svolgono attivita di particolare rilievo economico e/o sociale, sono destinatarie di unulteriore normativa speciale e settoriale, prevalentemente contenuta in leggi separate dal codice. Si tratta di una disciplina che ha come caratteristica la pubblicita finalizzata agli interessi generali della collettivita direttamente toccati da tale attivita.(imprese tipiche settoriali sono quelle assicurative,bancarie, editoriali,di revisione contabile ecc...). Primo elemento dello statuto e sicuramente la PUBBLICITA LEGALE: tutti quelli che operano sul mercato e quindi anche gli stessi imprenditori da sempre, sentono la necessita di poter disporre con facilita di informazioni veritiere e non contestabili su fatti e situazioni delle imprese con cui entrano in contatto. Per le imprese commerciali e oggi anche quelle agricole epiu in generale per le imprese con struttura societaria, la sudetta esigenza viene espletata dallo stesso legislatore con lintroduzione della pubblicita legale: cioe e previsto lobbligo di rendere pubblico dominio dati fatti e atti della vita dellimpresa,secondo forme e norme predeterminate dalla legge. In tal modo le informazioni legislativamente rilevanti non solo sono rese accessibili a terzi (la cosidetta PUBBLICITA NOTIZIA), ma producono leffetto tipico proprio di ogni forma di pubblicita legale cioe lopponibilita a chiunque degli atti e fatti cosi dati conoscibili. (la cd. CONOSCIBILITA LEGALE). Il REGISTRO DELLE IMPRESE e lo strumento di pubblicita legale delle imprese commerciali non piccole e delle societa commerciali previsto dal cod.civ. del 1942, in sostituzione delle forme frammentarie e disorganiche di pubblicita contemplate dal codice di commercio del 1882. Dopo anni di inattivita di alcune norme a riguarda la situazione si sblocca con la legge 580/1993 contenente norme di istituzione del registro delle imprese pienamente operante agli inizi del 1997 facendo cessare il registro delle ditte e rendendo valido il registro delle imprese anche per le cooperative e le societa di capitali. La nuova disciplina ha introdotto rispetto a quella del 1942: 1. lattuale registro delle imprese non e piu solo strumento di pubblicita legale delle imprese commerciali ma anche strumento di informazioni sui dati organizzativi di tutte le altre imprese estendendo l obbligo di iscrizione anche agli imprenditori agricoli, ai piccoli imprenditori e alle societa semplici e alle societa tra avvocati. 2. la tenuta del registro dellimprese e affidata alle camere di commercio, con conseguente cessazione dei compiti di pubblicita legale delle imprese in passato svolti dalle cancellerie dei tribunali. 3. il registro delle imprese e tenuto con tecniche informatiche e quindi non piu in forma cartacea, in modo di assicurare completezza ed organicita della pubblicita e da garantire la tempestivita dellinformazione su tutto il territorio nazionale. Dopo tanto fissato passiamo ad una piu analitica esposizione dellattuale disciplina e del REGISTRO DELLE IMPRESE che e istituito in ciascuno provincia presso le camere di commercio ed e retto da un conservatore nominato dalla giunta. Lattivita dellufficio e svolta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. Nello specifico il registro si articola in una parte ORDINARIA e in sezioni SPECIALI. Nella sezione ordinaria sono iscritti gli imprenditori per i quali liscrizione al registro era originariamente prevista dal codice civile (vi sono inseriti nella parte ordinaria: imprenditori commerciali singoli non piccoli, tutte le societa non semplici a prescindere dal tipo di attivita,i consorzi tra imprenditori con ativita estena, gli enti pubblici con prima ed esclusiva attivita commerciale, le societa estere che hanno in

italia sede dellamministrazione). Invece le sezioni speciali sono due, dove in una sono iscritti gli imprenditori che avevano liscrizione solo come pubblicita notizia prima della riforma del 1993 (imprenditori agricoli individuali, i piccoli imprenditori e le societa semplici e gli artigiani gia iscritti nel relativo albo) e nellaltra sezione vi si iscrivono le societa tra professionisti( tra avvocati). Nel complesso gli atti e i fatti da registrare , specificati da una serie di norme, sono diversi a seconda della struttura delle imprese ma essenzialmente riguardano: gli elementi di individuazione dellimprenditore e dellimpresa (dati anagrafici imprenditore, oggetto, ditta, sede principale,inizio e se prevista la fine della societa) e nonche la struttura e lorganizzazione delle societa( come atto costitutivo e amministratori). Le iscrizioni devono essere fatte nel registro della provincia in cui ha sede limpresa e si ha a seguito della richiesta dellinteressato ma puo aversi anche dufficio se liscrizione risulta obbligatoria e linteressato non vi provvede. In ogni caso, prima delliscrizione lufficio del registro deve controllare che il fatto o latto e soggetto a iscrizione e che la documentazione e formalmente regolare, nonche lesistenza e la veridicita dellatto o del fatto (cd. Legalita formale)ed e invece da escludersi che il controllo possa investire anche la validita dellatto/fatto (cd. Legalita sostanziale). Liscrizione, se vengono eseguiti giustamente i passi suddetti, avviene dopo dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda mediante inserimento dei dati nella memoria delelaborazione elettronica e messa degli stessi a disposizione del pubblico sui terminali per la visione diretta. Linosservanza dellobbligo di registrazione e punita con sanzioni amministrative pecuniarie. Liscrizione nella sezione ordinaria ha sempre funzione di pubblicita legale, serve cioe, non solo a rendere conoscibili i dati pubblicati, ma ha anche, a seconda dei casi, efficacia e dichiarativa, costituita o normativa. Di regola, liscrizione nella sezione ordinaria ha efficacia semplicemente dichiarativa, rileva cioe sul piano dellopponibilita dellatto o del fatto iscritto. Gli atti e i fatti soggetti ad iscrizione ed iscritti sono opponibili a chiunque e lo sono dal momento stesso della loro registrazione (cd. Efficacia positiva immediata). Intervenuta la registrazione, i terzi non potranno eccepire lignoranza del fatto o dellatto iscritto e qualsiasi prova a riguardo daranno, sara inutilmente data. Lomessa iscrizione invece impredisce che il fatto possa essere opposto ai terzi (cd. Efficacia negativa). In alcuni casi, tassativamente previsti, liscrizione produce effetti ulteriori e piu rilevanti. E anche presupposto perche latto sia produttivo di effetti, sia fra le parti che per i terzi (efficacia costitutiva totale), ovvero solo nei confronti dei terzi (efficacia costitutiva parziale). Ha efficacia costitutiva totale liscrizione nel registro delle imprese dellatto costitutivo delle societa di capitali e delle societa cooperative. In altri casi, infine, liscrizione nella sezione ordinaria e presupposto per la piena applicazione di un determinato regime giuridico. E questo il caso della societa in nome collettivo e della societa in accomandita semplice. Tali societa vengono ad esistenza anche se non registrate ma, la mancata registrazione impredisce che operi il regime di autonomia patrimoniale proprio di tali societa e comporta lapplicazione del piu gravoso regime al riguardo delle societa semplici. La societa in tal caso si definisce irregolare. Liscrizione nelle sezioni speciali del registro non produce invece, alcuno degli effetti fin qui esposti in quanto, oltre agli eventuali effetti previsti da leggi speciali, ha solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita notizia. Questa disciplina e stata di recente modificata per gli imprenditori agricoli anche piccoli e per le societa semplici esercenti attivita agricola. Il decr.legs.

228/2001, ha infatti stabilito che per tali categorie di imprenditori liscrizione nella sezione speciale ha anche efficacia di pubblicita legale. E cosi cancellata sotto tale profilo la diversita di disciplina fra imprenditore agricolo (anche piccolo) e imprenditore commerciale e, e venuta meno la netta distinzione di effetti fra la sezione ordinaria e le sezioni speciali introdotta dalla riforma dl 1993. Il registro delle imprese e pubblico. Chiunque puo consultarne i dati sui terminali degli elaboratori elettronici installati presso lufficio o anche su terminali degli utenti collegati tramite il sistema informativo delle camere di commercio. Ciascun ufficio rilascia, certificati e copie di atti tratti dai propri archivi informatici. Il duplice regime di pubblicita e stato soppresso nel 1997 e ne consegue che anche le societa di societa di capitali e le societa cooperative lo strumento di pubblicita legale torna ad essere, solo il registro delle imprese e trova oggi integrale applicazione la disciplina esposta nel paragrafo precedente. Restano tuttavia due differenze: 1. mentre in base alla disciplina generale del registro delle imprese gli atti scritti sono immediatamente opponibili ai terzi senza possibilita per questultimi di eccepire lignoranza degli stessi, per le sole societa di capitali lopponibilita diventa invece piena solo decorsi quindici giorni dalliscrizione nel registro delle imprese. Per le operazioni compiute in questo periodo i terzi sono infatti ammessi a provare di essere stati nellimpossibilita di avere conoscenza dellatto. 2. restano ferme le disposizioni che per alcuni atti delle societa di capitali e/o delle societa cooperative prevedono la pubblicazione nella gazzetta ufficiale anziche nel registro delle imprese. Secondo elemento dello statuto dellimprenditore commerciale e LE SCRITTURE CONTABILI: la programmazione consapevole e razionale dellattivita di impresa presuppone una costante informazione ed un costante controllo sullandamento degli affari. E altresi regola razionale di condotta delle imprese accettare periodicamente la consistenza quantitativa e monetaria del patrimonio (attivita e passivita), nonche i costi supportati e i ricavi realizzati nel medesimo periodo al fine di verificare se e quale sia lutile conseguito o la perdita subita. Le scritture contabili sono documenti che contengono la rappresentazione dei singoli atti di impresa, della situazione del patrimonio dellimprenditore e del risultato economico dellattivita svolta. Le scritture contabili contribuiscono a rendere razionale ed efficiente lorganizzazione e la gestione dellimpresa e percio sono di regola spontaneamente tenute da qualsiasi imprenditore. La tenuta delle scritture contabili e elevata ad obbligo e legislativamente disciplinata per gli imprenditori con attivita commerciale. La disciplina suddetta non si applica ai piccoli imprenditori anche quelli commerciali. Inoltre le societa commerciali( tutte tranne le societa semplici) devono ritenersi obbligate alle scritture contabili anche se non esercitano attivita puramente commerciali. Altro punto controverso e se lobbligo civilistico delle scritture contabili gravi sugli enti pubblici e sugi enti di diritto privato diversi dalle societa che svolgono attivita commerciale in via secondaria ed accessoria, sia pure limitatamente allattivita commerciale esercitata. Per quanto riguardano le scritture contabili obbligatorie le quali sono necessarie per unordinata contabilita variano a seconda del tipo di attivita, delle dimensioni e dellarticolazione territoriale dellimpresa. Il legislatore ha optato per una soluzione di tipo misto fissata dallart.2214. La norma pone il principio generale che limprenditore deve tenere tutte le scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dellimpresa. Stabilisce

inoltre che in ogni caso devono essere tenuti determinati libri contabili: il LIBRO GIORNALE e il LIBRO DEGLI INVENTARI. Infine, devono essere ordinatamente conservati, per ciascun affare, gli originali della CORRISPONDENZA COMMERCIALE (lettere, fatture, telegrammi) ricevuta e le copie di quella perdita. Il libro giornale e un registro cronologico-analitico. In esso devono essere indicate giorno per giorno le operazioni relative allesercizio dellimpresa. Il precetto e pero da interdersi in senso elastico. Basta che le operazioni siano registrate nellordine in cui sono compiute e non necessariamente il giorno stesso del loro compimento. Non e altresi necessario registrare separatamente ciascuna operazione, purche le singole registrazioni riguardino operazioni omogenee compiute nella giornata. Il libro giornale puo essere articolato in libri parziali in relazione alle articolazioni dellimpresa. Il libro degli inventari e invece, un registro periodico-sistematico, deve essere redatto allinizio dellesercizio dell'impresa per ogni anno. L' inventario ha la funzione di fornire il quadro della situazione patrimoniale dellimprenditore. Deve percio contenere lindicazione e la valutazione delle attivita e delle passivita dellimprenditore, anche estranee allimpresa. Linventario si chiude col bilancio comprensivo dello stato patrimoniale e del conto economico. Il bilancio e un prospetto contabile riassuntivo dal quale devono risultare con evidenza e verita la situazione complessiva del patrimonio ( cd.stato patrimoniale) alla fine di ciascuno anno, nonche gli utili conseguiti o le perdite subite (cd. conto economico) nel medesimo arco di tempo. La redazione del bilancio e analiticamente disciplinata in tema di societa per azioni con norme che fissano sia il contenuto del bilancio e sia i criteri che devono essere seguiti nella valutazione delle singole voci. Tuttavia lart.2217 comma 2, nel fissare in via generale lobbligo di redazione del bilancio, rinvia all disciplina della spa solo per quanto riguarda i criteri di valutazione. Il rinvio riguarda il carattere globale tutti gli imprenditori debbano osservare anche le disposizioni che disciplinano il contenuto del bilancio delle spa. Il rispetto del principio generale sopra enunciato imporra poi, nel caso concreto, la tenuta di tutte le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dellimpresa. Ad esempio: il libro mastro o il libro cassa o anche il libro magazzino. La scelta delle altre scritture contabili da tenere e rimessa alla discrezionalita dellimprenditore sia pur con certi limiti segnati nella ordinaria contabilita. Per garantire la veridicita delle scritture contabili ed in particolare per impedire che le stesse siano successivamente alterate, e imposta losservanza di determinate regole formali e sostanziali nella loro tenuta. La regole formali sono state tuttavia prograssivamente ridotte, in base allattuale disciplina il libro giornale e il libro dellinventario devono essere solo numerati progressivamente in ogni pagina prima di essere messi in uso. Tutte le scritture contabili devono poi essere tenute secondo le norme di ordinaria contabilita e per lart. 2219 , senza spazi in bianco, senza interlinee, senza abrasioni, e in un modo che le parole cancellate restino leggibili (cd. Formalita intrinseche). Linosservanza di tali regole rende le scritture irregolari e quindi ridicamente irrilevanti. Le scritture contabili e la corrispondenza commerciale devono essere conservate per dieci anni e la conservazione puo essere tenuta con mezzi informatici. Le scritture contabili, di norma, non sono soggette a controlli esterni ma si tratta di una regola che subisce eccezioni a tutela degli interessi esterni allimpresa coinvolti dalla regolare tenuta della contabilita. Lobbligo di tenuta della scritture contabili non e assistito da alcuna sanzione generale e diretta, salvo quelle previste dalla legislazione tributaria. Non amcano sanzioni eventuali ed indirette. Limprenditore che

tiene regolarmente le scritture contabili non puoutilizzarle come mezzo di prova a suo favore. Non puo inoltre essere ammesso al concordato preventivo, e allamministrazione controllata. E infine assoggettato alle sanzioni penali per i reati di bacarotta semplice o fraudolenta in caso di fallimento. Pero le scritture contabili posso essere molto utili e rilevanti per lesterno. Infatti le informazioni sulla vita dellimpresa desumibili dalle scritture contabili non sono accessibili ai terzi in quanto linteresse dellimprenditore al segreto riceve tutela preferenziale. Il bilancio delle societa di capitali e delle societa cooperative dve essere reso pubblico mediante deposito presso lufficio del registro delle imprese. Nelle imprese soggette a controllo pubblico, il diritto al segreto non sussiste nei confronti dellorgano pubblico preposto. Comunque lipotesi piu significativa di rilevanza esterna delle scritture contabili si ha tuttavia, sul piano processuale, potendo le stesse essere utilizzate come mezzo di prova sia a favore, sia contro limprenditore. Le scritture contabili, siano o meno regolarmente tenute, possono sempre essere utilizzate dai terzi come mezzo processuale di prova contro limprenditore che le tiene. Il terzo che vuol trarre vantaggio dalle scritture contabili di un imprenditore non puo pero scinderne il contenuto, non puo cioe avvalersi solo della parte a lui favorevole (art.2709) limprenditore potra inoltre dimostrare con qualsiasi mezzo che le proprie scritture non rispondono a verita. Piu rigorose sono invece le condizioni previste perche limprenditore possa utilizzare le proprie scritture contabili come mezzo processuale di prova contro i terzi. A tal fine e necessario che ricorrano tre condizioni: 1. trattare scritture regolarmente tenute. 2. e necesario che la controparte sia a sua volta un imprenditore 3. la controversia sia relativa a rapporti inerenti allesercizio dellimpresa. E rimesso allapprezzamento del giudice riconoscere valore probatorio alle scritture contabili. Quanto ai modi di acquisizione nel processo delle scritture contabili, il giudice puo chiedere solo lesibizione di singole scritture contabili, ovvero di tutti i libri ma solo per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in esame. Tuttavia, in tre casi tassativi il giudice puo ordinare la comunicazione alla controparte di tutte le scritture contabili: controversie relaitive allo scioglimento della societa, alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte. Ultimo elemento dello statuto dellimprenditore commerciale e la RAPPRESENTANZA COMMERCIALE: nello svolgimento della propria attivita limprenditore si avvale della collaborazione di altri soggetti, stabilmente inseriti nella propria organizzazione aziendale per affetto di un rapporto di lavoro subordinato che li lega allimprenditore (cd. Ausiliari interni o subordinati). Di soggetti esterni allorganizzazione imprenditoriale che collaborano con limprenditore, in modo occasionale o stabile, sulla base di rapporti contrattuali di varia natura: mandato, commissione, spedizione, agenzia, mediazione (cd. Ausiliari esterni o autonomi). In entrambi casi la collaborazione puo riguardare anche la conclusione di affari con terzi in nome e per conto dellimprenditore: lagire in rappresentanza dellimprenditore. Il fenomeno della rappresentanza e regolata in generale nellart. 1387 e ss del cod. Civ e in modo specifico in leggi speciali quando si tratti di atti inerenti lesercizio di impresa commerciale posti in essere da alcune figure atipiche di ausiliari interni come INSITORI, PROCURATORI e COMMESSI. E regola generale che il conferimento ad altro soggetto dallincarico di compiere uno o piu atti giuridici relativi alla propria sfera patrimoniale non abilita di per se lincaricato ad agire in nome dellinteressato, con conseguente imputazione diretta degli effetti degli atti posti in essere. A tale fine e

necessario lespresso conferimento del potere di rappresentanza, con ulteriore e specifica dichiarazione di volonta tramite la procura (art. 1387, art.1704). inoltre il potere di rappresentanza sussiste nei limiti fissati dalla procura stessa e presuppone che questa sia conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere. Il terzo che contratta con chi dichiara di agire in veste di rappresentante e tenuto percio ad accertare lesistenza, contenuto e regolarita formale dlla procura, esigendo che il rappresentante giusitifichi i suoi poteri. Cio i quanto, e sul terzo contraente che ricade il rischio della mancanza o del difetto di potere rappresentativo della controparte. Il contratto concluso dal falso procurato e infatti improduttivo di effetti e il terzo, non potra vantare, alcun diritto nei confronti del preteso rappresentato. Sono queste regole che tutelano poco e male il terzo contraente e che ostacolano le contrattazioni tramite rappresentante e lo sviluppo degli affari esono regole che trovano applicazione anche quando si tratti di atti compiuti per un imprendtiore commerciale da parte di coolaboratori stabili ed esterni alla sua organizzazione. Queste regole cedono il passo ad altre quando si e in presenza di determinate figure tipiche di ausiliari interni che sono destinati ad entrare stabilmente in contatto con i terzi ed a concludere affari per conto dellimprenditore. Vige in questo caso una disciplina racchiusa in sistemi speciali sulla rappresentanza fissati negli art. 2203-2213 cc, i cui principi ispiratori possono essere cosi detti: per la posizione rivestita nellorganizzazione aziendale, insitori, procuratori e commessi sono automaticamente investiti del potere di rappresentanza dellimprenditore e di un potere di rappresentanza ex lege commisurato al tipo di mansioni che la qualifica comporta. Il loro potere di vincolare direttamente limprenditore non si fonda sulla presenza e sulla validita di una procura, ma costituisce effetto naturale di quella determinata colocazione nellimpresa ad opera dellimprenditore. Sono questi i principi comuni a tutte e tre le figure di ausiliari, che si differenziano fra loro per la diversa funzione nellimpresa e quindi per la diversa ampiezza del rispettivo potere rappresentativo. Infatti chi conclude affari con uno di tali ausiliari dellimprenditore commerciale dovra solo verificare se limprenditore ha modificato, con atto espresso e reso pubblico, i lori naturali poteri rappresentativi. Ora andiamo piu nello specifico di questi ausiliari il primo e LINSITORE: colui che e preposto dal titolare allesercizio dellimpresa o di una sede secondaria o di un ramo particolare della stessa, e, nel linguaggio comune, il direttore generale dellimpresa o di una filiale o di un settore produttivo, praticamente un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente al vertice della gerarchia del personale, in virtu di un atto di preposizione dellimprenditore. E possibile che piu insitori siano preposti contemporaneamente allesercizio dellimpresa e in tal caso essi agiranno disgiuntamente sempre se nella procura non e previsto diversamente. La delineata posizione comporta innanzitutto che linsitore e tenuto, congiuntamente con limprenditore, alladempimento degli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili dellimpresa o della sede cui e preposto(art.2205) ed in caso di fallimento dellimprenditore troveranno applicazione anche nei confronti dellinsitore le sanzioni penali a carico del fallito: fermo restando che solo limprenditore potra essere dichiarato fallito e solo limprenditore sara esposto agli effetti personali e patrimoniali del fallimento. Anche in mancanza di espressa procura, linsitore puo compiere in nome dellimprenditore tutti gli atti pertinenti allesercizio dellimpresa o della sede o del ramo cui e preposto. E comunque certo che linsitore non e legittimato a compiere atti che esorbitano dalle sue mansioni come potrebbe essere

la vendita o laffitto dellimpresa. Per quanto riguarda poi la rappressentanza processuale, linsitore puo stare in giudizio, sia come attore, sia come convenuto per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nellesercizio dellimpresa a cui e preposto. I poteri rappresentativi dellinsitore possono essere ampliati o limitati dallimprenditore e le limitazioni saranno pero opponibili ai terzi solo se la procura originaria o il successivo atto di limitazione siano stati pubblicati nel registro delle imprese e mancando tale pubblicita legale la rappresentanza si reputa generale salvo la prova da parte dellimprenditore che ai terzi effettivamente conoscevano lesistenza di limitazioni al momento della conclusione dellaffare. Benche il legislatore parli in piu norme di una procura da parte del proponente, questa non e affatto necessaria perche linsitore possa ritenenrsi investito della rappresentanza generale dellimprenditore. Procura e pubblicita saranno necessarie solo se limprenditore voglia limitare i poteri dellinsitore, idem e per la procura che vale per terzi solo se pubblicata o se limprenditore comprova che era a conoscenza dei terzi. Secondo ausiliari interno dellimprenditore e il PROCURATORE: colui che in base ad un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per limprenditore gli atti preminenti allesercizio dellimpresa, pur non essendo preposti ad esso (art.2209). Sono degli ausiliari subordinati di grado inferiore rispetto allinsitore infatti, sono procuratori il direttore del settore acquisti, il dirigente del personale, il direttore del settore pubblicita. In mancanza di specifiche limitazioni scritte nel registro delle imprese, i procuratori sono ex lege investiti di un potere di rappresentanza generale dellimprenditore: generale rispetto alla specie di operazioni per le quali essi sono stati investiti di autonomo potere decisionale comunque il procuratore: 1. non ha la rappresentanza processuale dellimprenditore 2. non e soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili, limprenditore non rispondera per gli atti compiuti da un procuratore senza spendita del nome dellimprenditore stesso. Ultimo ausiliario interno dellimprenditore nella gestione dellesercizio di impresa e la figura del cosidetto COMMESSO: sono ausiliari subordinati a cui sono affidate le mansioni esecutive e materiali che li pongono in contatto con i terzi, ai commessi e riconosciuto potere di rappresentanza dellimprenditore anche in mancanza di specifico atto di conferimento ma ha un potere molto piu limitato in confronto a insitori e procuratori. Il principio base e che essi possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazione di cui sono incaricati. Salvo espressa autorizzazione i commessi non possono esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, ne concedere dilazioni o sconti o sconti che non siano duso; non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto predisposte dallimprenditore o alle clausole stampate nei moduli dellimpresa e i commessi, se predisposti alla vendita nei locali dellimpresa, non possono esigere il prezzo fuori dai locali stessi e ne possono esigerlo allinterno dellimpresa se alla riscossione e destinata apposita cassa. A tutti i commessi e riconosciuta la legittimazione a ricevere per conto dellimprenditore le dichiarazioni che riguardano lesecuzione dei contratti e dei reclami relativi alle inadempienze da contratto. Non e previsto un sistema di pubblicita legale, percio le limitazioni saranno opponibili ai terzi solo se portate a conoscenza degli stessi con mezzi idonei o se si prova leffettiva conoscenza. CAPITOLO 5: LAZIENDA: lazienda e il complesso dei beni organizzati dallimprenditore per lesercizio dellimpresa (art.2555) . Da questa sintetica nozione emerge con evidenza il rapporto esistente fra azienda e impresa sotto il profilo

giuridico. E un rapporto di mezzo a fine: lazienda costituisce lapparato strumentale (locali,macchinari, materie prime, merci) di cui limprenditore si avvale per lo svolgimento e nello svolgimento della propria attivita. Nella nozione di azienda laccento va posto sul dato dellorganizzazione, infatti lazienda e un insieme di beni eterogenei che subisce modificazioni qualitative e quantitative anche radicali nel corso dellattivita. E e resta pero un complesso caratterizzato da ununita di tipo funzionale. Organizzazione e destinazione ad un fine produttivo sono dati fattuali che attribuiscono ai beni costituiti in azienda e allazienda nel suo complesso specifico e particolare rilievo economico, prima ancora che giuridico. E cio sotto molti profili: i beni organizzati in azienda consentono la produzione di utilita nuove, diverse e maggiori di quelle traibili dai singoli beni isolatamente considerati. Se sul piano pratico lazienda si risolve nei beni che la compongono, sul piano dinamico essa e un nuovo valore, per lattitudine alla produzione di nuova ricchezza che lorganizzazzione le conferisce. Il rapporto di strumentalita e di complementarieta fra i singoli elementi costitutivi della azienda, fa si che il complesso unitario acquisti di regola un valore di scambio maggiore della soma dei valori dei singoli beni che in un dato momento lo costituiscono, tale maggiore valore si definisce AVVIAMENTO. Lavviamento dellazienda e rappresentatodalla sua attitudine a consentire la realizzazione di un profitto e puo dipendere sia da fattori oggettivi sia da fattori soggettivi. Si suole tradizionalmente distinguere fra avviamento oggettivo e avviamento soggettivo. E avviamento oggettivo quello ricollegabile a fattori suscettibili di permanere anche se muta il titolare dellazienda in quanto insiti nel coordinamento funzionale esistente tra i diversi beni, invece e definito avviamento soggettivo quello dovuto allabilita operativa dellimprenditore sul mercato ed in particolare alla sua abilita nel formarsi, consevare ed accrescere la clientela. Passando dalla descrizione della realta economica al suo rilievo normativo, e da tenere presente che lunita economica dellazienda e gli interessi, sia individuali che generali, al mantenimento di tale unita trovano oggi significativo riconoscimento nella disciplina dettata nel codice per il trasferimento dellazienda (art. 2556/2562). Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dellazienda e infatti sottoposto ad un regime normativo che sotto piu profili deroga alla disciplina di diritto comune delle corrispondenti vicende circolatorie aventi ad oggetto singoli beni o complessi di beni non finalizzati allo svolgimento di attivita di impresa. Il passaggio da un soggetto ad un altro comporta infatti peculiari effetti ex lege ispirati dalla finalita di favorire la conservazione dellunita economica e del valore di avviamento dellazienda, a tutela di quanti su tali unita e su tale valore hanno fatto specifico affidamento. Invece sono ELEMENTI CONSTITUTIVI DELLAZIENDA sono tutti i beni, organizzati dallimprenditore per lesercizio dellimpresa( art.2555). Per qualificare un dato bene come bene aziendale rilevante e percio solo la destinazione funzionale impressagli dallimprenditore. Irrelevante e invece il TITOLO GIURIDICO che legittima limprenditore ad utilizzare un dato bene nel procecesso produttivo. Non possono essere percio considerati beni aziendali i beni di proprieta dellimprenditore che non siano da questi effettivamente destinati allo svolgimento dellattivita di impresa. Viceversa, la qualifica di bene aziendale compete anche quei beni di proprieta di terzi di cui limprenditore puo disporre in base ad un valido titolo giuridico, purche attualmente impiegati nellattivita di impresa, tipico esempio e il macchinario preso a leasing. Comunque lopinione piu diffusa qualifica elementi costitutivi dellazienda solo lecose in senso proprio di cui

limprenditore si avvale per lesercizio di impresa. In definitiva, lazienda e e resta un complesso di soli beni (cose) e non e concepibile come un complesso di beni e di rapporti giuridici. Il che comporta, sul piano applicativo, che di trasferimento di azienda si potra parlare quandanche le parti abbiano espressamente escluso dal trasferimento i contratti aventi ad oggetto prestazioni di cose future o di servizi, i crediti e i debiti e quandanche un valore positivo di avviamento non sia riscontrabile perche, ad esempio, oggetto di vendita o di affitto e il complesso aziendale di un imprenditore fallito. Cambiando argomento, molto si e discusso sulla natura giuridica dellazienda e vivo e stato soprattutto in passato, il contrasto traTEORIE UNITARIE E TEORIE ATOMISTICHE. Le teorie unitarie considerano lazienda come un bene unico, un bene nuovo e distinto rispetto ai singoli beni che la compongono si cosi affermato che lazienda e un BENE IMMATERIALE, rappresentato dallorganizzazione stessa e sempre nella stessa ottica lazienda e stata qualificata come unUNIVERSALITA DI BENI, opinione questa che riscuote ancor oggi largo seguito soprattutto in giurisprudenza. Si ritiene percio che il titolare dellazienda abbia sulla stessa un vero e proprio DIRITTO DI PROPRIETA UNITARIO, destinato a coesistere con i diritti che vanta sui singoli beni, potrebbe percio tutelare il suo diritto sul complesso aziendale con gli strumenti che lordinamento concede al titolare del diritto di proprieta, anche se tale diritto non vanta su taluni beni aziendali. Invece la TEORIA ATOMISTICA concepisce lazienda come una SEMPLICE PLURALITA di beni tra loro funzionalmente collegati e sui quali limprenditore puo vantare diritti diversi. Si esclude percio che esista un bene azienda formante oggetto di autonomo diritto di proprieta o di altro diritto reale unitario e, quindi, si attribuisce significato atecnico alle norme che parlano di proprieta o di proprietario dellazienda e di usufrutto della stessa. Questa contrapposizione viene drasticamente ridimensionato. Ed invero, la possibilita di concepire lazienda come un nuovo bene sotto ogni profilo e a tutti gli effetti trova significato e decisivo ostacolo nei dati normativi. Da questi emerge con chiarezza che lunificazione giuridica dei beni aziendali e solo relativa e funzionale, dato che per il trasferimento del complesso aziendale dovranno essere necessariamente osservate le forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono lazienda (art.2556). La concezione atomistica si lascia percio preferire come scelta base. Comunque e vero che lazienda e definita come universalita di beni dallart.670 c.p.c. che prevede il sequestro giudiziario di aziende e altre universalita di beni. E altrettanto vero pero che il considerare lazienda ununiversalita di beni non offre argomenti per concepire la stessa un bene nuovo e unitario. Comunque norme specifiche sono dettate solo per le universalita di beni mobili che non possono essere applicate in modo diretto e integrale allazienda, percio si puo dire che il omune profilo unitario legittima il riferimento alle norme suddette per la soluzione di problemi pratici lasciati insoluti dalla disciplina dellazienda. Cosi, puo ammettersi, al pari delle universalita di mobili: a) linsieme dei beni mobili aziendali di proprieta dellimprenditore sia sottratto allapplicazione della regola secondo cui il possesso in buona fede vale titolo, valida per i singoli beni mobili, mentre il problema non si pone neppure per gli immobili aziendali e i beni mobili registrati. b) Il complesso mobiliare aziendale possa essere acquistato per uso capione solo in virtu del possesso continuato per ventanni (art.1160), in luogo del termine decennale previsto per i singoli beni mobili( art.1161).

c) Il titolare dellazienda possa avvalersi dellazione di manutenzione anche per tutelare il possesso dellinsieme dei beni mobili aziendali. Cambiando ulteriormente discorso si puo dire sulla CIRCOLAZIONE DELLAZIENDA E LOGGETTO E LA FORMA DEI CONTRATTI TRASLATIVI, che puo formare oggetto di disposizione di diversa natura. Puo essere venduta, conferita in societa, donata e sulla stessa possono essere altresi costituiti diritti reali o personali di godimento a favore di terzi. Limprenditore puo ovviamente compiere anche atti di disposizione che riguardano uno o piu beni aziendali. E principio consolidato che la qualificazione di una data vicenda circolatoria come trasferimento di azienda o come trasferimento i singoli beni aziendali deve essere operata secondo criteri oggettivi: guardando cioe al risultato perseguito e realizzato e non al nomen dato dal contratto dalle parti o alla loro intenzione soggettiva. E cio perche il trasferimento di azienda produce effetti che incidono anche sulla posizione dei terzi; se cio e pacifico e altrettanto pacifico che per aversi trasferimento di azienda, non e necessario che latto di disposizione comprenda lintero complesso aziendale, tutti i beni attualmente utilizzati dal trasferente nella propria azienda. E nellambito della disciplina del trasferimento si resta anche quando limprenditore trasferisca un ramo particolare della sua azienda, purche dotato di organicita operativa. Necessario, ma al tempo stesso sufficiente, e che sia trasferito un insieme di beni di per se potenzialmente idoneo ad essere utilizzato per lesercizio di una determinata attivita di impresa e cio quandanche il nuovo titolare debba integrare il complesso con ulteriori fattori produttivi per farlo funzionare (es. Altre materie prime). E percio necessario che i beni esclusi dal trasferimento non alterino lunita economica e funzionale di quella data azienda. Daltro canto, accertato con criteri oggettivi che si e in presenza di un trasferimento di azienda, latto di disposizione comprendera tutti i beni presenti in quel dato momento nellazienda, anche se non specificatamente menzionati nel contratto. Il collegamento funzionale esistente fra i beni aziendali legittima tale interpretazione della volonta sinteticamente espressa dalle parti. Naturalmente, i vari beni aziendali passeranno allacquirente nella medesima situazione giuridica (proprieta, diritto reale o personale di godimento) in cui si trovavano presso il trasferente, se nulla e espressamente pattutito al riguardo. Le forme da osservare nel trasferimento dellazienda sono fissate dallart. 2556 nel testo modificato nella legge 310/1993. E al riguardo da operare una netta distinzione fra forma necessaria per la VALIDITA DEL TRASFERIMENTO e FORMA RICHIESTA AI FINI PROBATORI e per la OPPONIBILITA AI TERZI. In merito alla VALIDITA e data una stessa disciplina per ogni tipo di azienda; i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta o la concessione in godimento dellazienda sono validi solo se stipulati con losservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono lazienda o per la particolare natura del contratto. Manca quindi unautonoma e unitaria legge di circolazione dellazienda e il trasferimento di ciascun bene aziendale segue il regime dettato in via generale. Cosi, per trasferimento in proprieta allacquirente degli immobili aziendali di proprieta dellalienant sara necessaria la forma scritta a pena di nullita e dovranno essere altresi rispettate le regole di forma previste per il particolare negozio traslativo posto in essere. Invece per quanto riguarda la forma richiesta a fine della prova, solo per le imprese soggette a registrazione secondo il sistema originario del codice civile e poi previsto che ogni atto di disposizione dellazienda deve essere provato per iscritto. La scrittura e chiaramente

richiesta solo ad probationem e la sua mancanza comportera come unico effetto che, in una eventuale controversia giudiziaria, le parti non potranno avvalersi della prova per testimoni per dimostrare lesistenza del contratto. E sempre per le imprese soggette a registrazione, il secondo comma dellart.2556 stabilisce che i relativi contratti sono soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese. E nel nuovo testo del 310/1993, la norma prescrive che il contratto di trasferimento deve essere sempre redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve essere depositato a cura del notaio per liscrizione nel termine di trenta giorni. La disposizione persegue anche finalita di ordine pubblico e cio spiega perche, forzando la lettera della norma, si tende a riconoscere che lobbligo di registrazione sussiste anche quando sia lalienante sia lacquirente siano imprenditori tenuti solo alliscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese. Resta tuttavia fermo che solo liscrizione nella sezione ordinaria del registro, se dovuta, produce la funzione dichiarativa (opponibilita del trasferimento) nei confronti dei terzi a suo tempo esposta. Altro argomento e inoltre il DIVIETO DI CONCORRENZA infatti oltre gli effetti dedotti in contratto, lalienazione dellazienda produce ex lege effetti ulteriori, dispositivi od inderogabili, che riguardano il divieto di concorrenza dellalienante, i contratti, i crediti e i debiti aziendali (art.2557 a 2560). Chi aliena unazienda commerciale deve astenersi, per un periodo massimo di cinque anno dal trasferimento, dalliniziare una nuova azienda per loggetto, lubicazione o altre circostanze che possa sviare la clientela dallazienda ceduta (art.2557). Se lazienda e agricola, il divieto opera solo per le attivita ad essa connesse e sempre che rispetto a tali attivta sia possibile sviamento della clientela. La norma contempla due opposte esigenze: quella dellacquirente dellazienda di trattenere la clientela dellimpresa e quindi di godere dellavviamento (soggettivo), del quale di regola si e tenuto conto nel prezzo dacquisto e quella dellalienante a non vedere compressa la propria liberta di iniziativa economica oltre un determinato arco di tempo sufficiente per consentire allacquirente di consolidare la propria clientela. Il divieto di concorrenza e derogabile e ha carattere relativo sussiste nei liimiti in cui la nuova attivita di impresa dellalienante sia potenzialmente idonea a sottrarre clientela allazienda ceduta. Le parti possono anche ampliare la portata dellobbligo di astensione, pureche non sia impedita ogni attivita professionale allalienante. E in ogni caso vietato prolungare oltre i cinque anni la durata del divieto. Il divieto e da ritenersi applicabile anche quando la vendita e coattiva. Maggiore incertezza solleva invece lapplicazione del divieto di concorrenza in altre ipotesi non espressamente regolate: a) Divisione ereditaria con assegnazione dellazienda caduta in successione ad uno degli eredi. b) Scioglimento di una societa con assegnazione dellazienda sociale ad uno dei soci quale quota di liquidazione. c) Vendita dellintera partecipazione sociale o di una partecipazione sociale di controllo di una societa di persone o di capitali. Nei primi due casi non si puo affermare che vi e stato trasferimento di azienda da unerede allaltro o da un socio allaltro, sicche sembrerebbe da escludersi che gli altri eredi o gli altri soci siano tenuti a rispettare il divieto di concorrenza, nel terzo caso poi un negozio traslativo ce, ma ha per oggetto le quote o le azioni della societa e non dellazienda, che formalmente resta della societa, non ricorre quindi il presupposto per lapplicazione dellart.2557. E indubbio pero che in sede di divisione erdeitaria o nello

stabile la quota di liquidazione spettante a ciascun socio si tiene di regola conto anche del valore di avviamento dovuto alla clientela. Non e percio senza fondamento applicare il divieto di concorrenza a favore dellerede o del socio che subentra nellazienda ed a carico degli altri eredei o degli altri soci. E indubbio altresi che la vendita dellintero pacchetto azionario o di una partecipazione di controllo permettono di raggiungere un risultato economico sostanzialmente coincidente con la vendita dellazienda, anche se formalmente non vi e stato alcun trasferimento dellazienda stessa. Comunque il divieto di concorrenza dovra ritenersi violato ogni qualvolta si sia avuto lo sviamento della clientela dellazienda ceduta, per fatto concorrenziale direttamente o indirettamente imputabile allalienante. Il che non e sempre facile da provare, e percio opportuno che latto di alienazione contenga specifiche e ben congegnate clausole al riguardo, rese possibili dalla consentita estensione pattizia del divieto di concorrenza. La SUCCESSIONE NEI CONTRATTI AZIENDALI e argomento ulteriore infatti la disciplina del trasferimento dellazienda si preoccupa del mantenimento dellunita economica della stessa. A tal fine e agevolato il sub ingresso dellacquirente nella trama dei rapporti contrattuali IN CORSO DI ESECUZIONE che lalienante ha stipulato con i fornitori, finanziatori, lavoratori e clienti, per assicurarsi i fattori produttivi necessari allorganizzazione dellimpresa e allo svolgimento dei cicli rpoduttivi, nonche per dare sbocco ai suoi prodotti. Il legislatore muove dalla sua premessa che lacquirente

Volume 2 Diritto delle societI. LE SOCIETA 1. Il sistema legislativo I tipi di societ tra i quali i soggetti possono scegliere sono otto:

Societ semplice Societ in nome collettivo Societ in accomandita semplice Societ per azioni

Societ in accomandita per azioni Societ a responsabilit limitata Societ cooperativa Mutue assicuratrici

A. La nozione di societ 2. Il contratto di societ Societ = con il contratto di societ due o pi persone conferiscono beni o servizi per lesercizio in comune di una attivit economica con lo scopo di dividerne gli utili. (art. 2247)

Oggi le SRL e le SPA possono essere costituite anche con atto unilaterale

In generale, comunque, le societ si caratterizzano per:1. 2. 3.

Conferimenti dei soci Esercizio in comunit di una attivit economica (scopo mezzo) Divisione degli utili

3. I conferimenti = contributi dei soci alla formazione del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dellattivit di impresa. essenziale che tutti i soci facciano o si obbligano a fare un conferimento che si esporr al rischio dimpresa. Oggetto del conferimento secondo lart. 2247 possono essere beni o servizi quindi denaro, beni in natura, prestazioni di attivit lavorativa (seppure non possibile in tutte le societ). Si applica alle societ di persone e dopo la riforma del 2003 nelle societ a responsabilit limitata. Mentre per le societ per azioni ha espressamente stabilito che non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni dopera o di servizio. 4. Patrimonio sociale e capitale sociale

Il patrimonio sociale = complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi della societ (attivit e passivit) Esso (o meglio lattivo di bilancio) costituisce la garanzia principale o esclusiva (con responsabilit limitata) dei creditori della societ. Il capitale sociale = valore in danaro dei conferimenti allatto costitutivo. Il CS un valore storico e non cambia nel corso della vita della societ. Ha funzione:

Vincolistica

una voce che vincola i valori dellattivo = garanzia patrimoniale supplementare. Esso sar stabilmente destinato allattivit sociale e non sar distribuibile.

Organizzativa

Esso organizzativo nel senso che rilevante nel verificare se la societ ha conseguito utili o perdite. Funge anche da base di misurazione di alcune fondamentali situazioni soggettive di carattere amministrativo (diritto di voto) o patrimoniale (partecipazione agli utili) in quanto i diritti spettano in modo proporzionale alle quote conferite 5. Lesercizio in comune di attivit economica [scopo mezzo delle societ] = oggetto sociale = attivit con la quale la societ creer gli utili da distribuire (scopomezzo) Lattivit deve essere:

Iscritta nellatto costitutivo e pu essere modificata in base alle norme sulle modificazioni di tale atto Produttiva = attivit condotta con metodo economico e finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e servizi godimento dei beni conferiti dai soci >> disciplina sulla comunione (aggressione dei creditori personali anche sulla cosa comune)

NB! quindi societ di mero godimento vietate ma godimento + att. produttiva consentite!

--> le societ immobiliari di comodo (locazione a terzi di immobili) sono quindi vietate societ immobiliari che gestiscono residence (si attivit produttiva) 6. Societ e impresa. Le societ occasionali. 7. Societ tra professionisti. Come gi visto i professionisti intellettuali, pur svolgendo attivit economica, non svolgono ai fini di legge attivit dimpresa. Ma possono costituirsi in societ?? No, vi sono alcune norme:

2229 C.c.: carattere rigorosamente personale dellattivit intellettuale.

ente impersonale come la societ

lgg 1815/1939: se pi professionisti si uniscono allora studio legale, tecnico, commerciale, contabile amministrativo o tributario con i nomi dei consociati nella denominazione dellufficio.

Comunque, oggi le societ tra professionisti assumono sempre pi carattere imprenditoriale e si necessita di una nuova legge sulle societ tra professionisti. (segue) La societ tra avvocati. In deroga a tale principio vi la disciplina delle societ tra avvocati. Le societ tra avvocati:

hanno per oggetto lesercizio in comune della attivit professionale di rappresentanza, difesa e assistenza svolta dai propri soci si applicano le norme sulla SNC se non diversamente disposto sono soci solo avvocati e no soci di pi societ contemporaneamente la r