DIRITTO ALLA SALUTE e ORGANIZZAZIONE SANITARIA. Diritto alla salute – art. 32 Cost. Nel 1948 la...

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DIRITTO ALLA SALUTE DIRITTO ALLA SALUTE e e ORGANIZZAZIONE SANITARIA ORGANIZZAZIONE SANITARIA

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DIRITTO ALLA SALUTEDIRITTO ALLA SALUTEee

ORGANIZZAZIONE ORGANIZZAZIONE SANITARIASANITARIA

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Diritto alla salute – art. 32 Diritto alla salute – art. 32 Cost.Cost.

Nel 1948 la Costituzione italiana riconosce con una norma Nel 1948 la Costituzione italiana riconosce con una norma programmatica, il diritto alla salute: programmatica, il diritto alla salute:

““La Repubblica tutela la salute come La Repubblica tutela la salute come fondamentale fondamentale dirittodiritto dell’individuo e dell’individuo e interesseinteresse della collettività, e garantisce cure gratuite agli della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.indigenti.

Nessuno può essere obbligatoNessuno può essere obbligato ad un determinato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal limiti imposti dal rispetto della personarispetto della persona umana”. umana”.

diritto alla salute (diritto diritto alla salute (diritto erga omneserga omnes)) = = diritto assolutodiritto assoluto a a livello individuale, nonché livello individuale, nonché interesse legittimo della collettivitàinteresse legittimo della collettività (con le implicazioni d’ordine sociale ed ambientale).(con le implicazioni d’ordine sociale ed ambientale).

Nel secondo comma si afferma Nel secondo comma si afferma la tutela del la tutela del diritto di diritto di libertà libertà individualeindividuale e la difesa della e la difesa della dignitàdignità umana umana..

Rispetto alla tutela della salute degli indigenti, la norma ha Rispetto alla tutela della salute degli indigenti, la norma ha carattere carattere precettivoprecettivo ed è immediatamente applicabile. ed è immediatamente applicabile.

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Che cos’è la salute ?Che cos’è la salute ? L’L’ O.M.S. O.M.S. definisce la salute come definisce la salute come “ “ uno stato di completo uno stato di completo

benesserebenessere fisicofisico, , mentalementale, , socialesociale e non consiste soltanto e non consiste soltanto nell’assenza di malattie o infermitànell’assenza di malattie o infermità. Il possesso del migliore . Il possesso del migliore stato di sanità che si possa raggiungere costituisce uno dei diritti stato di sanità che si possa raggiungere costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun essere umano, qualunque sia la sua fondamentali di ciascun essere umano, qualunque sia la sua razza, la sua religione, le sue opinioni politiche, la sua condizione razza, la sua religione, le sue opinioni politiche, la sua condizione economica e sociale.economica e sociale.I Governi hanno la responsabilità della sanità dei loro popoli e I Governi hanno la responsabilità della sanità dei loro popoli e devono prendere le misure sanitarie e sociali appropriate.“devono prendere le misure sanitarie e sociali appropriate.“

Compito dello Stato = prevenzione e limitazione delle situazioni Compito dello Stato = prevenzione e limitazione delle situazioni di non-benessere, che possono impedire al soggetto una vita di non-benessere, che possono impedire al soggetto una vita dignitosa.dignitosa.

Il diritto alla salute rappresenta, quindi, Il diritto alla salute rappresenta, quindi, uno dei diritti uno dei diritti fondamentali della personafondamentali della persona, diritto che ne riconosce la , diritto che ne riconosce la dignità.dignità.

Diritti connessi Diritti connessi riconosciuti alla persona malata: riconosciuti alla persona malata: il diritto il diritto alla vita, diritto alla riservatezza, il diritto a non subire alla vita, diritto alla riservatezza, il diritto a non subire discriminazioni, il diritto ad essere adeguatamente discriminazioni, il diritto ad essere adeguatamente informato, il diritto ad esprimere il proprio consenso informato, il diritto ad esprimere il proprio consenso informato.informato.

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Principi costituzionali:Principi costituzionali:

La Costituzione con gli La Costituzione con gli artt. 2, 3 e 32artt. 2, 3 e 32, tutela l’individuo nel suo , tutela l’individuo nel suo bisogno di personalità e socialità. Nello specifico:bisogno di personalità e socialità. Nello specifico:

a) il diritto alla salute =a) il diritto alla salute = fondamentale diritto fondamentale diritto dell’individuodell’individuo. Salute come situazione soggettiva da . Salute come situazione soggettiva da tutelare contro tutti gli elementi nocivi ambientali o a causa tutelare contro tutti gli elementi nocivi ambientali o a causa di terzi;di terzi;

b) salute =b) salute = fondamentale diritto verso lo Statofondamentale diritto verso lo Stato chiamato a predisporre strutture e mezzi idonei, ad attuare chiamato a predisporre strutture e mezzi idonei, ad attuare programmi di prevenzione, di cura, di riabilitazione (programmi di prevenzione, di cura, di riabilitazione (diritto diritto socialesociale););c) c) art. 32 art. 32 garantisce il diritto di libertà individualegarantisce il diritto di libertà individuale tale tale che "nessuno può essere obbligato ad un determinato che "nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge“; trattamento sanitario se non per disposizioni di legge“; inoltre, si sottolinea pure la inoltre, si sottolinea pure la gratuitàgratuità delle prestazioni delle prestazioni sanitarie a favore degli indigenti;sanitarie a favore degli indigenti;

d)d) la tutela della salute è, per l’art. 3 della Costituzione, uno la tutela della salute è, per l’art. 3 della Costituzione, uno strumento di elevazione dellastrumento di elevazione della dignità socialedignità sociale dell’individuo e dell’individuo e quindi quindi costituisce costituisce interesse della collettivitàinteresse della collettività;;

e)e) diritto soggettivo diritto soggettivo all’ambiente salubreall’ambiente salubre (quale bene (quale bene immateriale unitario riconosciuto da Corte Cost. e immateriale unitario riconosciuto da Corte Cost. e Cassazione)Cassazione)

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Ministero della saluteMinistero della salute Il Ministero della sanità è stato istituito nel Il Ministero della sanità è stato istituito nel 19581958, e , e

riordinato con D. lgs. 266/riordinato con D. lgs. 266/9696 con lo scopo dichiarato di con lo scopo dichiarato di provvedere alla tutela della salute pubblica.provvedere alla tutela della salute pubblica.

Con legge Con legge n. 317 del 2001n. 317 del 2001 è stato istituito e rinnovato il è stato istituito e rinnovato il Ministero della saluteMinistero della salute che che esercita i esercita i compiti riservati compiti riservati allo Statoallo Stato in materia di tutela della salute umana (nei 3 in materia di tutela della salute umana (nei 3 momenti fondamentali della momenti fondamentali della prevenzioneprevenzione,, cura cura ee riabilitazioneriabilitazione), di ), di coordinamento del sistemacoordinamento del sistema sanitario sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti. luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.

L’organizzazione del Ministero è oggi articolata in L’organizzazione del Ministero è oggi articolata in quattro quattro dipartimentidipartimenti, ai sensi del DPR 189/2006:, ai sensi del DPR 189/2006:

dipartimento della dipartimento della qualitàqualità (in cui opera la direzione (in cui opera la direzione generale generale delle risorse umane e professioni sanitaridelle risorse umane e professioni sanitari));;

dipartimento dell’dipartimento dell’iinnovazionennovazione;; dipartimento della dipartimento della prevenzioneprevenzione e della e della comunicazionecomunicazione;; dipartimento per la dipartimento per la sanità pubblica veterinariasanità pubblica veterinaria, la , la

nutrizione e la sicurezza degli alimenti.nutrizione e la sicurezza degli alimenti.

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Servizio sanitario nazionaleServizio sanitario nazionale Legge n. 833 del 1978– legge di riforma Legge n. 833 del 1978– legge di riforma

sanitariasanitaria

A fronte del pregresso sistema incentrato su una miriade di enti A fronte del pregresso sistema incentrato su una miriade di enti differenziati tra loro e rivolti prevalentemente alla differenziati tra loro e rivolti prevalentemente alla curacura si realizza si realizza la quasi totale la quasi totale pubblicizzazione delle strutture di offerta dei servizi pubblicizzazione delle strutture di offerta dei servizi sanitarisanitari, introducendo alcuni principi:, introducendo alcuni principi:

principio di principio di universalitàuniversalità della tutela sanitaria garantita a tutti; della tutela sanitaria garantita a tutti;

principio diprincipio di unicità unicità del soggetto istituzionaledel soggetto istituzionale referente e garante referente e garante delle prestazioni sanitarie: nasce il delle prestazioni sanitarie: nasce il SSNSSN e le e le USLUSL;;

principio di principio di uguaglianzauguaglianza dei destinatari delle prestazioni in capo dei destinatari delle prestazioni in capo ai quali si configura un diritto pubblico soggettivo alla tutela della ai quali si configura un diritto pubblico soggettivo alla tutela della salute;salute;

di di socialitàsocialità per cui le prestazioni non sono solo di cura, ma anche per cui le prestazioni non sono solo di cura, ma anche di di prevenzioneprevenzione e di controllo e di controllo..

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Riforma bisRiforma bis Decreto legislativo 30.12.1992, n. 502Decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 - riordino della - riordino della

disciplina sanitaria e riassetto istituzionale del SSN, dimostratosi disciplina sanitaria e riassetto istituzionale del SSN, dimostratosi inefficiente sotto vari aspetti.inefficiente sotto vari aspetti.

Cardini della riforma sono:Cardini della riforma sono:

la definizione dei la definizione dei livelli di assistenza uniformilivelli di assistenza uniformi sul territorio sul territorio nazionalenazionale;;

l’attribuzione di l’attribuzione di maggiori responsabilità gestionali alle regionimaggiori responsabilità gestionali alle regioni;;

l’l’aziendalizzazioneaziendalizzazione delle strutture di erogazione dei servizi delle strutture di erogazione dei servizi sanitari, con autonomia gestionale, patrimoniale e contabile, e con sanitari, con autonomia gestionale, patrimoniale e contabile, e con gestione privatistica;gestione privatistica;

un un nuovo modello di finanziamentonuovo modello di finanziamento, a livello di spesa , a livello di spesa complessiva in cui complessiva in cui gli obiettivi programmatici sono determinati in gli obiettivi programmatici sono determinati in funzione delle risorse disponibilifunzione delle risorse disponibili;;

lala competitivitàcompetitività tra pubblico e privato, per garantire tra pubblico e privato, per garantire miglioramento qualitativo delle prestazioni offerte;miglioramento qualitativo delle prestazioni offerte;

la la partecipazione del cittadinopartecipazione del cittadino, alla fase gestionale ed , alla fase gestionale ed organizzativa del SSN, mediante l’applicazione dei principi della organizzativa del SSN, mediante l’applicazione dei principi della legge legge n. 241 del 1990n. 241 del 1990..

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Carta dei servizi e indicatoriCarta dei servizi e indicatori Nel 1995, allo scopo di realizzare un concreto Nel 1995, allo scopo di realizzare un concreto

miglioramento gestionale del SSN è stata istituita e miglioramento gestionale del SSN è stata istituita e realizzata la CARTA DEI SERVIZI SANITARI, consistente in un realizzata la CARTA DEI SERVIZI SANITARI, consistente in un decalogo operativo e programmatico adottato da decalogo operativo e programmatico adottato da ogni struttura sanitariaogni struttura sanitaria, ispirato ai principi di riforma , ispirato ai principi di riforma della P.A.: (della P.A.: (partecipazione, efficienza ed efficacia; partecipazione, efficienza ed efficacia; informazione e trasparenza; qualità; valutazione, tutela dei informazione e trasparenza; qualità; valutazione, tutela dei diritti dei cittadini/utenti)diritti dei cittadini/utenti)..

Con D.M. 24 luglio 1995 sono stati definiti alcuni indicatori Con D.M. 24 luglio 1995 sono stati definiti alcuni indicatori di efficienza e qualitàdi efficienza e qualità: rappresentano : rappresentano informazioni selezionate allo scopo di allo scopo di misurare i cambiamentimisurare i cambiamenti che si verificano nei fenomeni che si verificano nei fenomeni osservati e, conseguentemente, di osservati e, conseguentemente, di orientare i processi decisionaliorientare i processi decisionali ai vari livelli.ai vari livelli.

Controllo di gestioneControllo di gestione

DecentramentoDecentramento: : passaggio fondamentale dell’attuazione passaggio fondamentale dell’attuazione della riforma sanitaria è rappresentato dal della riforma sanitaria è rappresentato dal D. lgs. 31 D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112marzo 1998, n. 112, in base al quale sono stati ripartiti , in base al quale sono stati ripartiti i i compiti e le funzioni amministrative tra Stato e compiti e le funzioni amministrative tra Stato e regioniregioni in materia sanitaria. in materia sanitaria.

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Riforma ter: D.lgs. n. 229 del Riforma ter: D.lgs. n. 229 del 19991999

ruolo ancor più rafforzato delle Regioni:ruolo ancor più rafforzato delle Regioni: proposte per piano proposte per piano sanitario nazionale, disciplinano suddivisione in distretti, sanitario nazionale, disciplinano suddivisione in distretti, finanziamento, vigilanza e controlli;finanziamento, vigilanza e controlli;

rafforzamento del ruolo dei comunirafforzamento del ruolo dei comuni nella fase di nella fase di programmazione: la concertazione con gli enti locali si sviluppa a programmazione: la concertazione con gli enti locali si sviluppa a vari livelli;vari livelli;

partecipazione dei cittadinipartecipazione dei cittadini: cresce l’autonomia decisionale degli : cresce l’autonomia decisionale degli utenti che partecipano all’attività di programmazione;utenti che partecipano all’attività di programmazione;

integrazione socio-sanitariaintegrazione socio-sanitaria: rientrano in tale ambito le : rientrano in tale ambito le prestazioni sanitarie che devono essere erogate parallelamente alle prestazioni sanitarie che devono essere erogate parallelamente alle attività di assistenza sociale tese a supportare le persone in stato di attività di assistenza sociale tese a supportare le persone in stato di bisogno;bisogno;

aziendalizzazione aziendalizzazione del sistema sanitario: le del sistema sanitario: le ASLASL sono dotate di sono dotate di personalità giuridica pubblicapersonalità giuridica pubblica e e autonomia imprenditorialeautonomia imprenditoriale;;

le ASL si articolano in distretti le ASL si articolano in distretti per assicurare i servizi di per assicurare i servizi di assistenza primaria;assistenza primaria;

accreditamento accreditamento istituzionaleistituzionale (attestazione di qualità); (attestazione di qualità); individuazione delleindividuazione delle tariffe per le prestazioni erogate dalle tariffe per le prestazioni erogate dalle

strutture accreditatestrutture accreditate: finanziamento calcolato in base al : finanziamento calcolato in base al costo costo standard di produzionestandard di produzione del programma di assistenza, e la del programma di assistenza, e la remunerazione in base a remunerazione in base a tariffa predefinitatariffa predefinita dal Ministero e dalla dal Ministero e dalla regione;regione;

riforma della dirigenza sanitariariforma della dirigenza sanitaria; - ; - formazione continuaformazione continua..

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Nuova impostazione del SSNNuova impostazione del SSN Articolo 1, comma 3, della legge n. 833 del 1978: “Il SSN è Articolo 1, comma 3, della legge n. 833 del 1978: “Il SSN è

costituito dal complesso delle costituito dal complesso delle funzionifunzioni, delle , delle strutturestrutture, dei , dei serviziservizi e delle e delle attivitàattività destinate alla destinate alla promozionepromozione, al , al mantenimentomantenimento e al e al recuperorecupero della salute fisica e psichica di della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza distinzioni di condizioni individuali tutta la popolazione, senza distinzioni di condizioni individuali o sociali, e secondo modalità che assicurino l’uguaglianza dei o sociali, e secondo modalità che assicurino l’uguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. cittadini nei confronti del servizio. L’attuazione del SSN L’attuazione del SSN compete allo Stato, alle regioni, agli enti locali territoriali, compete allo Stato, alle regioni, agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini.”garantendo la partecipazione dei cittadini.”

La definizione è integrata dalla riforma La definizione è integrata dalla riforma terter 229/99 che 229/99 che definisce il SSN quale “complesso delle funzioni e delle attività definisce il SSN quale “complesso delle funzioni e delle attività assistenziali assistenziali dei servizi sanitari dei servizi sanitari regionaliregionali, e delle altre , e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale”.nazionale”.

Pertanto, laPertanto, la distribuzione delle funzioni organizzative tra i distribuzione delle funzioni organizzative tra i diversi livelli di governo promossa dalla riforma Bindi (D.lgs. diversi livelli di governo promossa dalla riforma Bindi (D.lgs. 229/99)229/99) è stata improntata al principio di sussidiarietà è stata improntata al principio di sussidiarietà verticale: verticale: la Regione diventa sempre più il fulcro la Regione diventa sempre più il fulcro organizzativo.organizzativo.

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Salute nel nuovo titolo V Salute nel nuovo titolo V Cost.Cost.

La La tendenza alla regionalizzazione del SSNtendenza alla regionalizzazione del SSN trova conferma a livello trova conferma a livello costituzionale nella l.cost. 3/2001 : nel nuovo articolo 117, la costituzionale nella l.cost. 3/2001 : nel nuovo articolo 117, la tutela tutela della salutedella salute rientra negli ambiti di rientra negli ambiti di legislazione regionale legislazione regionale concorrenteconcorrente..

La riforma costituzionale La riforma costituzionale attribuisce alle attribuisce alle regioniregioni il compito più il compito più considerevole di considerevole di definire le linee di politica sanitariadefinire le linee di politica sanitaria, sia pure , sia pure nel rispetto dei principi della legge cornice.nel rispetto dei principi della legge cornice.

Alla Alla competenzacompetenza esclusiva dello Statoesclusiva dello Stato rimane la determinazione rimane la determinazione dei dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali,livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, tra i quali rientra il diritto alla salute tra i quali rientra il diritto alla salute (art. 117, comma 2 lett. m).(art. 117, comma 2 lett. m).

PIANO SANITARIO: PIANO SANITARIO: principale strumento di principale strumento di programmazione programmazione sanitariasanitaria attraverso cui vengono definiti gli attraverso cui vengono definiti gli obiettiviobiettivi da da raggiungere attraverso l’individuazione di attività e strategie raggiungere attraverso l’individuazione di attività e strategie strumentali alla realizzazione delle prestazioni istituzionali strumentali alla realizzazione delle prestazioni istituzionali del SSN. Con il PSN in particolare del SSN. Con il PSN in particolare devono essere definiti i LEA devono essere definiti i LEA che il SSN assicura a tutti i cittadiniche il SSN assicura a tutti i cittadini. Entro 150 giorni . Entro 150 giorni dall’entrata in vigore del PSN le dall’entrata in vigore del PSN le regioniregioni devono adottare il devono adottare il piano regionalepiano regionale..

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U.S.L.U.S.L. L’art. 10 della legge n. 833 del 1978 dispone: “…alla gestione L’art. 10 della legge n. 833 del 1978 dispone: “…alla gestione

unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull’intero territorio nazionale mediante sull’intero territorio nazionale mediante una rete completa di una rete completa di unità sanitarie localiunità sanitarie locali”, e ancora, l’USL è ”, e ancora, l’USL è “il complesso dei “il complesso dei presidipresidi, , degli degli ufficiuffici e dei e dei servizi servizi dei comuni singoli o associatidei comuni singoli o associati, e delle , e delle comunità montane, i quali in un ambito territorialmente comunità montane, i quali in un ambito territorialmente determinato determinato assolvono ai compiti del SSNassolvono ai compiti del SSN, indicati nella legge , indicati nella legge stessa”.stessa”.

In qualità di In qualità di strutture operative dei comunistrutture operative dei comuni, le USL disegnate , le USL disegnate dal legislatore del ’78 hanno un ambito territoriale ristretto per dal legislatore del ’78 hanno un ambito territoriale ristretto per servire un bacino d’utenza dai 50.000 ai 200.000 abitanti.servire un bacino d’utenza dai 50.000 ai 200.000 abitanti.

Al fine di garantire l’interazioneAl fine di garantire l’interazione “territorio-servizi-individui”“territorio-servizi-individui”, , ovvero tra dimensione sanitaria e dimensione sociale, l’apparato ovvero tra dimensione sanitaria e dimensione sociale, l’apparato organizzativo della USL può articolarsi inorganizzativo della USL può articolarsi in distretti sanitaridistretti sanitari intesi intesi comecome strutture tecnico funzionali per l’erogazione dei servizi di strutture tecnico funzionali per l’erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento.primo livello e di pronto intervento.

Anche gli Anche gli organi organi previsti dalla legge 833/78 (Assemblea generale; previsti dalla legge 833/78 (Assemblea generale; comitato di gestione e relativo Presidente; collegio dei revisori), comitato di gestione e relativo Presidente; collegio dei revisori), evidenziavano il forte legame della USL con gli enti territoriali.evidenziavano il forte legame della USL con gli enti territoriali.

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A.S.L. A.S.L. (aziendalizzazione)(aziendalizzazione)

L’art. 3 del D.lgs, 502/1992 definisce l’USL come L’art. 3 del D.lgs, 502/1992 definisce l’USL come aziendaazienda dotata dotata di:di:

personalità giuridica pubblica;personalità giuridica pubblica; autonomia organizzativa;autonomia organizzativa; autonomia amministrativa;autonomia amministrativa; autonomia patrimoniale e contabile;autonomia patrimoniale e contabile; autonomia gestionale;autonomia gestionale; autonomia tecnica.autonomia tecnica.

Nella nuova formulazione dell’art. 3 del D.lgs. 502/1992, Nella nuova formulazione dell’art. 3 del D.lgs. 502/1992, introdotta dal D.lgs. 229/1999 l’aziendalizzazione delle USL, introdotta dal D.lgs. 229/1999 l’aziendalizzazione delle USL, avviata con il decreto del 1992, subisce una accelerazione. avviata con il decreto del 1992, subisce una accelerazione. Infatti, il comma 1Infatti, il comma 1bis bis dell’art. 3 non si limita a definire le USL dell’art. 3 non si limita a definire le USL come aziende con personalità giuridica pubblica, ma come aziende con personalità giuridica pubblica, ma le le configura quali configura quali centri di imputazione di autonomia centri di imputazione di autonomia imprenditorialeimprenditoriale..

Trova affermazione Trova affermazione la più ampia forma di autonomia giuridicala più ampia forma di autonomia giuridica: : quella goduta dalle persone fisiche e giuridiche, secondo i quella goduta dalle persone fisiche e giuridiche, secondo i dettami del codice civile, dettami del codice civile, di perseguire i propri interessi, di perseguire i propri interessi, sfruttando gli strumenti e l’organizzazione imprenditorialesfruttando gli strumenti e l’organizzazione imprenditoriale..

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Organi dell’AziendaOrgani dell’Azienda La nuova formulazione dell’art. 3 del D.lgs. 502/1992, La nuova formulazione dell’art. 3 del D.lgs. 502/1992,

introdotta dal D.lgs. 229/1999, ristruttura l’assetto degli organi introdotta dal D.lgs. 229/1999, ristruttura l’assetto degli organi della AUSL prevedendo:della AUSL prevedendo:- il - il Direttore generaleDirettore generale , coadiuvato da un Direttore , coadiuvato da un Direttore amministrativo, da un Direttore sanitario e dal Consiglio dei amministrativo, da un Direttore sanitario e dal Consiglio dei sanitari;sanitari;- il - il Collegio sindacaleCollegio sindacale (al posto del precedente Collegio dei (al posto del precedente Collegio dei revisori) composto di 5 membri.revisori) composto di 5 membri.

Al Al Direttore generaleDirettore generale competono tutti i poteri di gestione, competono tutti i poteri di gestione, ovvero di rappresentanza legale dell’azienda USL, nonché ovvero di rappresentanza legale dell’azienda USL, nonché poteri di poteri di verificaverifica, anche attraverso l’istituzione di un apposito , anche attraverso l’istituzione di un apposito servizio di controllo interno, servizio di controllo interno, della della corretta ed economica corretta ed economica gestione delle risorsegestione delle risorse attribuite ed introitate e dall’imparzialità attribuite ed introitate e dall’imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.e buon andamento dell’azione amministrativa.

Altri poteri introdotti dal D.lgs. 229/1999 imputano al Direttore Altri poteri introdotti dal D.lgs. 229/1999 imputano al Direttore generale la generale la responsabilità della gestione complessivaresponsabilità della gestione complessiva dalla quale discendono ampie competenze operative e dalla quale discendono ampie competenze operative e direzionali (es.: l’adozione dell’ direzionali (es.: l’adozione dell’ atto aziendaleatto aziendale di diritto di diritto privato, che segna l’individuazione dell’azienda sanitaria quale privato, che segna l’individuazione dell’azienda sanitaria quale struttura dotata di autonomia imprenditorialestruttura dotata di autonomia imprenditoriale,, nonché la nonché la nominanomina dei responsabilidei responsabili delle strutture operative dell’azienda. delle strutture operative dell’azienda.

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Funzioni dell’ Azienda USLFunzioni dell’ Azienda USL

Livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA)Livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA)

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, D.lgs. 502/1992, come Ai sensi dell’art. 3, comma 1, D.lgs. 502/1992, come modificato dal 229/99, modificato dal 229/99, le regioni, attraverso le le regioni, attraverso le aziende USL provvedono ad assicurareaziende USL provvedono ad assicurare, nel proprio , nel proprio ambito territoriale, i livelli uniformi di assistenza definiti ambito territoriale, i livelli uniformi di assistenza definiti nello standard minimo dalla programmazione nazionale nello standard minimo dalla programmazione nazionale ed eventualmente rielaborati nei piani sanitari ed eventualmente rielaborati nei piani sanitari regionali.regionali.

I livelli essenziali di assistenza comprendono I livelli essenziali di assistenza comprendono le le tipologietipologie di assistenza , i di assistenza , i serviziservizi e le e le prestazioni prestazioni garantite dal SSN a tutti i cittadini.garantite dal SSN a tutti i cittadini.

I livelli essenziali di assistenza sono stati definiti con I livelli essenziali di assistenza sono stati definiti con D.P.C.M. del 2001D.P.C.M. del 2001 e riformulati con e riformulati con DPCM 23.4.2008DPCM 23.4.2008 che ha individuato le seguenti che ha individuato le seguenti macroaree (5.700 macroaree (5.700 tipologie):tipologie):

- - prevenzione collettiva e sanità pubblica;prevenzione collettiva e sanità pubblica; - assistenza distrettuale;- assistenza distrettuale; - assistenza ospedaliera.- assistenza ospedaliera.

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Assetto organizzativo AUSLAssetto organizzativo AUSL

Il modello organizzativo-tipo dell’azienda USL, ovvero le Il modello organizzativo-tipo dell’azienda USL, ovvero le strutture operativestrutture operative attraverso le quali essa provvede attraverso le quali essa provvede all’erogazione dell’assistenza sanitaria sono:all’erogazione dell’assistenza sanitaria sono:

distretti sanitari di base;distretti sanitari di base;

dipartimenti di prevenzione;dipartimenti di prevenzione;

presidi ospedalieri.presidi ospedalieri.

Spetta alla regione (e P.A.T.)Spetta alla regione (e P.A.T.) la determinazione dei la determinazione dei principi organizzativi e strutturali dell’AUSL in relazione:principi organizzativi e strutturali dell’AUSL in relazione:

all’articolazione del territorio regionale in aziende USL;all’articolazione del territorio regionale in aziende USL; all’articolazione delle aziende USL in distretti;all’articolazione delle aziende USL in distretti; all’istituzione e all’organizzazione nell’ambito delle all’istituzione e all’organizzazione nell’ambito delle

aziende USL dei dipartimenti di prevenzione; alla aziende USL dei dipartimenti di prevenzione; alla costituzione dei presidi ospedalieri in aziende.costituzione dei presidi ospedalieri in aziende.

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DistrettoDistretto

Il ruolo del distretto, come Il ruolo del distretto, come articolazione organizzativo-articolazione organizzativo-funzionalefunzionale dell’azienda USL sul territorio dell’azienda USL sul territorio, concepita allo , concepita allo scopo di garantire un sistema di intervento sanitario di scopo di garantire un sistema di intervento sanitario di risposta ai bisogni sanitari della popolazione, viene risposta ai bisogni sanitari della popolazione, viene notevolmente notevolmente potenziato dalla riforma sanitaria potenziato dalla riforma sanitaria terter che gli riconosce autonomia tecnico-gestionale ed che gli riconosce autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziariaeconomico-finanziaria, con contabilità separata all’interno , con contabilità separata all’interno del bilancio dell’AUSL. del bilancio dell’AUSL.

Il distretto garantisce (ad una popolazione minima di almeno Il distretto garantisce (ad una popolazione minima di almeno 60.000 abitanti):60.000 abitanti):

assistenza specialistica ambulatoriale;assistenza specialistica ambulatoriale; attività o servizi per prevenzione e cura delle dipendenze;attività o servizi per prevenzione e cura delle dipendenze; attività o servizi consultoriali per la tutela della salute attività o servizi consultoriali per la tutela della salute

dell’infanzia, della donna e della famiglia;dell’infanzia, della donna e della famiglia; attività o servizi rivolti a disabili ed anziani;attività o servizi rivolti a disabili ed anziani; attività o servizi di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.);attività o servizi di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.); attività o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in attività o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in

fase terminale.fase terminale.

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Dipartimento di prevenzioneDipartimento di prevenzioneIl dipartimento di prevenzione è struttura operativa Il dipartimento di prevenzione è struttura operativa dell’azienda USL, istituita e organizzata da ciascuna Regione dell’azienda USL, istituita e organizzata da ciascuna Regione allo scopo di:allo scopo di:

garantire la tutela della garantire la tutela della salute collettivasalute collettiva;; perseguire obiettivi di perseguire obiettivi di promozione promozione della salute;della salute; agire per la agire per la prevenzioneprevenzione delle malattie e della delle malattie e della

disabilità;disabilità; operare per il miglioramento della operare per il miglioramento della qualità della vitaqualità della vita..

Promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di Promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, garantendo le seguenti funzioni di prevenzione collettiva e di garantendo le seguenti funzioni di prevenzione collettiva e di sanità pubblica, anche a supporto dell’autorità sanitaria locale:sanità pubblica, anche a supporto dell’autorità sanitaria locale:

profilassi delle profilassi delle malattie infettivemalattie infettive e parassitarie; tutela della e parassitarie; tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari dell’riferimento agli effetti sanitari dell’inquinamento ambientaleinquinamento ambientale; ; tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli sanitari connessi agli ambienti di lavoroambienti di lavoro; sanità pubblica ; sanità pubblica veterinariaveterinaria; tutela igienico-sanitaria degli ; tutela igienico-sanitaria degli alimentialimenti; ; sorveglianza e prevenzione nutrizionale; attività di sorveglianza e prevenzione nutrizionale; attività di promozione promozione della salutedella salute e di prevenzione delle malattie cronico- e di prevenzione delle malattie cronico-degenerative; tutela della salute nelle degenerative; tutela della salute nelle attività sportiveattività sportive..

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Presidi ospedalieri - AziendePresidi ospedalieri - Aziende

I I presidi ospedalieripresidi ospedalieri sono, ex art. 4, comma 9, sono, ex art. 4, comma 9, del D.lgs. 502/1992, gli ospedali non costituiti in del D.lgs. 502/1992, gli ospedali non costituiti in azienda ospedaliera.azienda ospedaliera.

In qualità di strutture dell’azienda USL essi godono di In qualità di strutture dell’azienda USL essi godono di un’autonomia ridottaun’autonomia ridotta rispetto a quella delle aziende rispetto a quella delle aziende ospedaliere: autonomia a livello direttivo e autonomia ospedaliere: autonomia a livello direttivo e autonomia economico-finanziaria con la tenuta di una economico-finanziaria con la tenuta di una contabilità contabilità separata ma interna al bilancio dell’AUSLseparata ma interna al bilancio dell’AUSL

Le Le aziende ospedaliereaziende ospedaliere sono gli ospedali scorporati sono gli ospedali scorporati dall’AUSL e costituiti in dall’AUSL e costituiti in aziende aziende autonomeautonome dotate di dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale personalità giuridica e autonomia imprenditoriale (bilancio autonomo).(bilancio autonomo). Spetta alla Spetta alla regioneregione trasmettere trasmettere al Ministro della salute le proprie indicazioni sulla base al Ministro della salute le proprie indicazioni sulla base delle quali il Ministro, previa verifica della sussistenza delle quali il Ministro, previa verifica della sussistenza dei requisiti, formula proposte da inoltrare al Consiglio dei requisiti, formula proposte da inoltrare al Consiglio dei Ministri che individua gli ospedali da costituire in dei Ministri che individua gli ospedali da costituire in azienda ospedaliera.azienda ospedaliera.

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Integrazione socio-sanitariaIntegrazione socio-sanitaria L’articolo L’articolo 3 septies3 septies D.lgs. 229/1999D.lgs. 229/1999, definisce , definisce

l’integrazione socio-sanitarial’integrazione socio-sanitaria come: “ come: “il momento grazie al il momento grazie al quale bisogni di salute della persona, che richiedono quale bisogni di salute della persona, che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale possono essere soddisfatti mediante sociale possono essere soddisfatti mediante percorsi percorsi assistenziali integratiassistenziali integrati tra dimensione sociale e dimensione tra dimensione sociale e dimensione sanitaria.”sanitaria.”

Le prestazioni sociosanitarie comprendono:Le prestazioni sociosanitarie comprendono: prestazioni sanitarieprestazioni sanitarie a rilevanza socialea rilevanza sociale (attività finalizzate (attività finalizzate

alla promozione della salute: prevenzione e rimozione delle alla promozione della salute: prevenzione e rimozione delle patologie): patologie): competenza AUSLcompetenza AUSL e a carico; e a carico;

prestazioni socialiprestazioni sociali a rilevanza sanitariaa rilevanza sanitaria (tutte le attività volte (tutte le attività volte a supportare la persona in stato di bisogno con problemi di a supportare la persona in stato di bisogno con problemi di disabilità o di emarginazione): disabilità o di emarginazione): competenza dei Comunicompetenza dei Comuni con con partecipazione alla spesa da parte dei cittadini;partecipazione alla spesa da parte dei cittadini;

prestazioni sociosanitarieprestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione ad elevata integrazione sanitariasanitaria caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, erogate dalle AUSL e intensità della componente sanitaria, erogate dalle AUSL e sono a carico del FSN.sono a carico del FSN.

Le Le areearee di integrazionedi integrazione sociosanitaria definite con D.M. del sociosanitaria definite con D.M. del 2001 sono2001 sono::

materno-infantile; disabili; anziani e persone non materno-infantile; disabili; anziani e persone non autosufficienti; dipendenze; patologie psichiatriche; autosufficienti; dipendenze; patologie psichiatriche; patologie per infezioni da HIV; pazienti terminali.patologie per infezioni da HIV; pazienti terminali.

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Tutela della salute inTutela della salute inPROVINCIA di TRENTOPROVINCIA di TRENTO

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L.P. n. 16/2010L.P. n. 16/2010

In Provincia di Trento le funzioni in materia sanitaria In Provincia di Trento le funzioni in materia sanitaria sono state recentemente ridisciplinate con l.p. sono state recentemente ridisciplinate con l.p. n. 16 n. 16 del 2010del 2010 (abroga l.p. (abroga l.p. 10/93)10/93), recante:, recante: ““Tutela della salute in Provincia di Trento.”Tutela della salute in Provincia di Trento.”

La normativa è stata emanata nell’ambito della La normativa è stata emanata nell’ambito della competenza legislativa secondaria (o concorrente) competenza legislativa secondaria (o concorrente) riconosciuta dall’art. 9, punto 10), dello riconosciuta dall’art. 9, punto 10), dello Statuto di Statuto di autonomiaautonomia, in osservanza quindi dei principi contenuti , in osservanza quindi dei principi contenuti nella legge n. 833 del 1978, come riformata dal D.lgs. nella legge n. 833 del 1978, come riformata dal D.lgs. 502/1992, e successivamente, dal D. lgs. 229/1999.502/1992, e successivamente, dal D. lgs. 229/1999.

La l.p. 16/10 è stata emanata anche tenendo conto La l.p. 16/10 è stata emanata anche tenendo conto delle delle Norme di AttuazioneNorme di Attuazione dello Statuto di cui al D.P.R. dello Statuto di cui al D.P.R. 28 marzo 28 marzo 1975, n. 4741975, n. 474, modificate con D.P.R. 26 , modificate con D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197.gennaio 1980, n. 197.

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SSPSSP A norma dell’articolo 2, comma 1, il A norma dell’articolo 2, comma 1, il Servizio Sanitario Servizio Sanitario

ProvincialeProvinciale è costituito è costituito “dal complesso delle “dal complesso delle risorse umanerisorse umane, dei , dei serviziservizi, delle , delle attivitàattività, delle , delle strutturestrutture, delle tecnologie e degli , delle tecnologie e degli strumenti destinati, in modo coordinato ed integrato, alla tutela e strumenti destinati, in modo coordinato ed integrato, alla tutela e promozione della salute dei cittadini, mediante la promozione della salute dei cittadini, mediante la prevenzioneprevenzione, , incluse la sicurezza alimentare e la sanità animale, la incluse la sicurezza alimentare e la sanità animale, la diagnosidiagnosi, la , la curacura, l’, l’assistenzaassistenza e la e la riabilitazioneriabilitazione.”.”

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, concorrono al funzionamento del Ai sensi dell’art. 2, comma 2, concorrono al funzionamento del SSP:SSP: “ “gli enti locali, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, i gli enti locali, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, i professionisti convenzionati per l’assistenza territoriale, i soggetti professionisti convenzionati per l’assistenza territoriale, i soggetti pubblici accreditati e privati convenzionati gestori di servizi ed pubblici accreditati e privati convenzionati gestori di servizi ed erogatori di prestazioni, le associazioni di volontariato.erogatori di prestazioni, le associazioni di volontariato.

Importante, anche per la professionalità dell’E.P., l’art. 5, comma Importante, anche per la professionalità dell’E.P., l’art. 5, comma 3: “La Provincia favorisce la 3: “La Provincia favorisce la partecipazionepartecipazione dei cittadini al dei cittadini al processo decisionale in ordine agli interventi diagnostici, processo decisionale in ordine agli interventi diagnostici, terapeutici e assistenziali che li riguardano; assicura il terapeutici e assistenziali che li riguardano; assicura il diritto alla diritto alla corretta informazionecorretta informazione rispetto alla propria situazione di salute, rispetto alla propria situazione di salute, secondo quanto previsto dalla normativa sul secondo quanto previsto dalla normativa sul consenso informatoconsenso informato, , il diritto alla il diritto alla riservatezzariservatezza, al rispetto delle convinzioni religiose o , al rispetto delle convinzioni religiose o spirituali e alla spirituali e alla tutela della dignitàtutela della dignità della persona con riferimento della persona con riferimento specifico alle persone particolarmente vulnerabili” specifico alle persone particolarmente vulnerabili”

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Funzioni della Giunta prov.leFunzioni della Giunta prov.leAlla Alla Giunta provincialeGiunta provinciale sono riservate le seguenti funzioni in materia sono riservate le seguenti funzioni in materia

sanitaria (art. 7):sanitaria (art. 7): atti di atti di indirizzoindirizzo e e programmazioneprogrammazione provinciale; provinciale; gestione del fondogestione del fondo sanitario provinciale e del fondo per sanitario provinciale e del fondo per

l’assistenza integratal’assistenza integrata (definisce le tariffe e le compartecipazioni alla (definisce le tariffe e le compartecipazioni alla spesa);spesa);

emana emana direttivedirettive per organizzazione e gestione dell’Azienda sanitaria; per organizzazione e gestione dell’Azienda sanitaria; garantisce i livelli essenziali di assistenzagarantisce i livelli essenziali di assistenza (LEA) e determina (LEA) e determina

quelli aggiuntivi;quelli aggiuntivi; stabilisce criteri di stabilisce criteri di valutazionevalutazione dell’efficienza e della qualità del SSP; dell’efficienza e della qualità del SSP; disciplina disciplina l’l’autorizzazioneautorizzazione all’esercizio di attività sanitaria in strutture all’esercizio di attività sanitaria in strutture

e l’accreditamento istituzionale delle strutture e dei professionisti;e l’accreditamento istituzionale delle strutture e dei professionisti; autorizzaautorizza l’istituzione e la soppressione di attività e servizi sanitari; l’istituzione e la soppressione di attività e servizi sanitari; vigilavigila su regolarità e sicurezza delle attività sanitarie.su regolarità e sicurezza delle attività sanitarie.

L’articolo 11, comma 3, riconosce al L’articolo 11, comma 3, riconosce al SindacoSindaco e al Presidente della e al Presidente della Provincia le attribuzioni previste dalle leggi quale Provincia le attribuzioni previste dalle leggi quale autorità sanitaria autorità sanitaria locale.locale.

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Personalità giuridica Personalità giuridica pubblicapubblica

L’articolo 27 della legge prevede l’istituzione di una L’articolo 27 della legge prevede l’istituzione di una sola AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI sola AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI dotata di dotata di personalità giuridica pubblicapersonalità giuridica pubblica e di e di autonomia imprenditorialeautonomia imprenditoriale (gestionale, (gestionale, amministrativa e contabile).amministrativa e contabile).

L’Azienda svolge la propria attività in conformità al L’Azienda svolge la propria attività in conformità al piano sanitario provincialepiano sanitario provinciale (triennale), alle direttive (triennale), alle direttive della G.P. e ai piani di finanziamento.della G.P. e ai piani di finanziamento.

L’articolo 28 prevede la nomina del L’articolo 28 prevede la nomina del Direttore Direttore GeneraleGenerale da parte della Giunta Provinciale con da parte della Giunta Provinciale con contratto di diritto privatocontratto di diritto privato, quinquennale, a favore di , quinquennale, a favore di una persona con qualifica dirigenziale ed esperienza di una persona con qualifica dirigenziale ed esperienza di almeno 5 anni di direzione tecnica o amministrativa almeno 5 anni di direzione tecnica o amministrativa maturata in strutture pubbliche o private.maturata in strutture pubbliche o private.

Al Direttore generale spettano la legale Al Direttore generale spettano la legale rappresentanza dell’azienda e l’esercizio delle funzioni rappresentanza dell’azienda e l’esercizio delle funzioni inerenti alla gestione dell’azienda e all’adozione dei inerenti alla gestione dell’azienda e all’adozione dei relativi provvedimenti.relativi provvedimenti.

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Organi dell’AziendaOrgani dell’Azienda

Gli organi dell’Azienda sono: Gli organi dell’Azienda sono: Direttore generale, Direttore generale, Consiglio di direzioneConsiglio di direzione e e Collegio sindacaleCollegio sindacale (art. (art. 27)27)..

Atti fondamentali della programmazione economico-Atti fondamentali della programmazione economico-finanziaria dell’Azienda: finanziaria dell’Azienda: bilancio di previsione; bilancio di previsione; programma annuale delle attività; bilancio di programma annuale delle attività; bilancio di esercizio; bilancio di missioneesercizio; bilancio di missione. .

L’articolo 31 definisce L’articolo 31 definisce l’articolazione organizzatival’articolazione organizzativa fondamentale:fondamentale:a)    dipartimento di prevenzione;a)    dipartimento di prevenzione;b)    b)    distrettidistretti sanitari; sanitari;c)    servizio ospedaliero provinciale.c)    servizio ospedaliero provinciale.

La legge elenca nei vari articoli successivi tutte le La legge elenca nei vari articoli successivi tutte le competenze previste per ogni articolazione competenze previste per ogni articolazione organizzativa: importanti sono gli articoli organizzativa: importanti sono gli articoli 32, 33 e 3432, 33 e 34..

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Art. 32 – Dipartimento prevenzioneArt. 32 – Dipartimento prevenzione

1.   Il dipartimento di prevenzione garantisce la tutela della 1.   Il dipartimento di prevenzione garantisce la tutela della salute salute collettivacollettiva, perseguendo gli obiettivi di promozione della salute, , perseguendo gli obiettivi di promozione della salute, di prevenzione delle malattie e delle disabilità e di di prevenzione delle malattie e delle disabilità e di miglioramento della qualità della vita. A tal fine svolge azioni miglioramento della qualità della vita. A tal fine svolge azioni volte a individuare, rendere note e rimuovere le cause di rischio volte a individuare, rendere note e rimuovere le cause di rischio per la salute di origine ambientale, umana e animale.per la salute di origine ambientale, umana e animale.

2.   Il dipartimento di prevenzione svolge le seguenti attività, 2.   Il dipartimento di prevenzione svolge le seguenti attività, anche a supporto dell'autorità sanitaria locale:anche a supporto dell'autorità sanitaria locale:

a)   prevenzione e controllo delle a)   prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitariemalattie infettive e parassitarie;;b)   tutela dai rischi sanitari connessi con b)   tutela dai rischi sanitari connessi con l'inquinamento l'inquinamento

ambientaleambientale;;c)   tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e c)   tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e

confinati;confinati;d)   sorveglianza, prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di d)   sorveglianza, prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di

lavoro;lavoro;e)   salute animale e igiene urbana veterinaria;e)   salute animale e igiene urbana veterinaria;f)   sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori;f)   sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori;g)   sorveglianza e prevenzione primaria delle malattie croniche;g)   sorveglianza e prevenzione primaria delle malattie croniche;h)   sorveglianza e prevenzione nutrizionale;h)   sorveglianza e prevenzione nutrizionale;i)   i)   valutazione medico-legale degli stati di disabilitàvalutazione medico-legale degli stati di disabilità;;j)   promozione e coordinamento di azioni di j)   promozione e coordinamento di azioni di educazione alla educazione alla

salutesalute..

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Art. 33 – Distretti sanitariArt. 33 – Distretti sanitari1.  Costituiscono 1.  Costituiscono l'articolazione organizzativa territoriale l'articolazione organizzativa territoriale

dell'aziendadell'azienda. Garantiscono i servizi di assistenza sanitaria . Garantiscono i servizi di assistenza sanitaria primaria e attuano la gestione integrata di attività sociali e primaria e attuano la gestione integrata di attività sociali e sanitarie > lp.13/07sanitarie > lp.13/07

2.  Iindividuati con deliberazione della Giunta provinciale. L'ambito 2.  Iindividuati con deliberazione della Giunta provinciale. L'ambito territoriale di ogni distretto territoriale di ogni distretto coincide con il territorio di una o coincide con il territorio di una o più comunitàpiù comunità lp. 3/06lp. 3/06

3.   Nell'ambito territoriale del distretto sono garantite in 3.   Nell'ambito territoriale del distretto sono garantite in particolare:particolare:

l'assistenza primarial'assistenza primaria, assicurando la continuità assistenziale;, assicurando la continuità assistenziale; l'assistenza l'assistenza specialistica ambulatorialespecialistica ambulatoriale;; l'attività e servizi l'attività e servizi consultorialiconsultoriali per la tutela della salute per la tutela della salute

dell'infanzia, donna, famiglia;dell'infanzia, donna, famiglia; l'attività e i l'attività e i servizi farmaceuticiservizi farmaceutici;; l'attività e i servizi di l'attività e i servizi di assistenza domiciliare integrataassistenza domiciliare integrata;; l'attività e i servizi per le l'attività e i servizi per le patologie da HIVpatologie da HIV e per le patologie e per le patologie in in

fase terminalefase terminale;; l'attività e i servizi di l'attività e i servizi di salute mentalesalute mentale;; l'attività e i servizil'attività e i servizi psicologici psicologici;; l'attività e i servizi per la prevenzione e la cura delle l'attività e i servizi per la prevenzione e la cura delle

dipendenzedipendenze;; l'erogazione delle l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza socialeprestazioni sanitarie a rilevanza sociale

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Art. 34 – Servizio ospedaliero Art. 34 – Servizio ospedaliero provincialeprovinciale

1.   E' istituito il servizio ospedaliero provinciale, costituito 1.   E' istituito il servizio ospedaliero provinciale, costituito dagli ospedali dagli ospedali pubblicipubblici individuati nel individuati nel piano provinciale piano provinciale per la saluteper la salute, coordinati in un'unica rete secondo criteri di , coordinati in un'unica rete secondo criteri di sussidiarietà ed efficienza.sussidiarietà ed efficienza.

2.   Nell'ambito del servizio ospedaliero provinciale sono 2.   Nell'ambito del servizio ospedaliero provinciale sono erogate prestazioni di erogate prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazionediagnosi, cura e riabilitazione, in , in regime di regime di ricovero e ambulatorialericovero e ambulatoriale. Di norma le prestazioni . Di norma le prestazioni specialistiche ambulatoriali sono assicurate in forma specialistiche ambulatoriali sono assicurate in forma integrata con i servizi territoriali.integrata con i servizi territoriali.

3.   A ogni struttura o gruppo di strutture ospedaliere è 3.   A ogni struttura o gruppo di strutture ospedaliere è preposto un direttore nominato dal direttore generale, su preposto un direttore nominato dal direttore generale, su proposta del direttore del servizio ospedaliero, tra i dirigenti proposta del direttore del servizio ospedaliero, tra i dirigenti medici con specifica competenza in materia di medici con specifica competenza in materia di organizzazione, con incarico di durata non superiore a quella organizzazione, con incarico di durata non superiore a quella prevista per l'incarico del direttore proponente. Il direttore prevista per l'incarico del direttore proponente. Il direttore risponde del funzionamento della struttura o del gruppo di risponde del funzionamento della struttura o del gruppo di strutture ospedaliere cui è preposto al direttore del servizio strutture ospedaliere cui è preposto al direttore del servizio ospedaliero provinciale.ospedaliero provinciale.

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Art. 21 – Integrazione socio-sanitariaArt. 21 – Integrazione socio-sanitaria

1. La Provincia, assieme ai comuni e alle comunità istituite ai sensi della 1. La Provincia, assieme ai comuni e alle comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006legge provinciale n. 3 del 2006, e secondo i principi stabiliti dalla , e secondo i principi stabiliti dalla legge provinciale sulle politiche socialilegge provinciale sulle politiche sociali e dall'articolo 3 septies del decreto e dall'articolo 3 septies del decreto legislativo n. 502 del 1992, legislativo n. 502 del 1992, promuove l'integrazione socio-sanitaria dei promuove l'integrazione socio-sanitaria dei servizi finalizzati a soddisfare i bisogni di salute della persona che servizi finalizzati a soddisfare i bisogni di salute della persona che necessitano dell'erogazione congiunta di prestazioni sanitarie e di necessitano dell'erogazione congiunta di prestazioni sanitarie e di azioni di protezione socialeazioni di protezione sociale, allo scopo di garantire la continuità curativa e , allo scopo di garantire la continuità curativa e assistenziale nelle aree assistenziale nelle aree materno-infantile, anziani, disabilità, salute mentale e materno-infantile, anziani, disabilità, salute mentale e dipendenzedipendenze..

2.   La Giunta provinciale adotta in ogni distretto sanitario moduli organizzativi 2.   La Giunta provinciale adotta in ogni distretto sanitario moduli organizzativi integrati con i servizi sociali, diretti all'orientamento e alla presa in carico del integrati con i servizi sociali, diretti all'orientamento e alla presa in carico del cittadino, attraverso l'istituzione di cittadino, attraverso l'istituzione di punti unici provinciali di accessopunti unici provinciali di accesso. I . I punti unici garantiscono all'utente e alla sua famiglia il principio della libertà punti unici garantiscono all'utente e alla sua famiglia il principio della libertà di scelta in ordine all'individuazione dell'ente erogatore dei servizi.di scelta in ordine all'individuazione dell'ente erogatore dei servizi.

Alla costituzione dei punti unici si provvede con deliberazione della Giunta Alla costituzione dei punti unici si provvede con deliberazione della Giunta provinciale, che individua inoltre distinti percorsi terapeutici e di sostegno provinciale, che individua inoltre distinti percorsi terapeutici e di sostegno volti a soddisfare il bisogno socio-sanitario a seconda che abbia volti a soddisfare il bisogno socio-sanitario a seconda che abbia natura natura sanitaria a rilievo sociale, sociale a rilievo sanitario o a elevata integrazione sanitaria a rilievo sociale, sociale a rilievo sanitario o a elevata integrazione sanitariasanitaria..

L'accesso ai servizi a elevata integrazione sanitaria avviene per mezzo delle L'accesso ai servizi a elevata integrazione sanitaria avviene per mezzo delle unità valutative multidisciplinariunità valutative multidisciplinari, che accertano lo , che accertano lo stato di bisognostato di bisogno nelle nelle aree indicate nel comma 1 e definiscono il aree indicate nel comma 1 e definiscono il progetto individualizzato progetto individualizzato d'interventod'intervento. In prima applicazione la deliberazione attuativa è adottata previo . In prima applicazione la deliberazione attuativa è adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Il comma terzo fissa le competenze della Giunta provinciale in merito alle Il comma terzo fissa le competenze della Giunta provinciale in merito alle UVMUVM e alla adeguata formazione del personale dell’area socio-sanitaria. e alla adeguata formazione del personale dell’area socio-sanitaria.