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del lunedì Lunedì 20 novembre 2017 n. 45 2017 L’esperto risponde I QUESITI PREVIDENZA La residenza non conta ai fini della reversibilità Quesito n. 3755 pagina 1435 SCUOLA Atenei, legittima la tassa per la rinuncia agli studi Quesito n. 3766 pagina 1439 FISCO Principali provvedimenti fino al 15 novembre Callegari e Delladio ultima pagina ACCONTO DI NOVEMBRE Tutte le regole per compensare crediti e debiti con i modelli F24 LA SENTENZA UE Reputazione tutelata anche per le immagini diffuse su Instagram EBOOK IN REGALO Mediazione tributaria: quando e come si può attivare la procedura www.espertorisponde.ilsole24ore.com ONLINE www.espertorisponde.ilsole24ore.com Settimanale per la consulenza ai lettori Nell’ebook in regalo questa settimana, a cura di Federico Gavioli, la normativa sulle procedure di mediazione nel processo tributario. Il codice per l’ebook è ERQ1IWM SANDRA FRANCHINO Sul sito dell’Esperto risponde è a disposizione la banca dati di quesiti e risposte, con tutti i temi affrontati ogni settimana. La consultazione è gratuita ed è richiesta solo la registrazione IL SITO Duecentomila casi e un «motore» per la ricerca gratuita MERCOLEDÌ IN EDICOLA #113 L’Esperto risponde Il meglio dei quesiti dell’Esperto risponde 20 Novembre 2017— Riservato ai lettori dell'Esperto risponde e agli abbonati del Sole 24 Ore fisco la mediazione tributaria ACCERTAMENTO Bar, fatture «volontarie» incluse nello spesometro Quesito n. 3725 pagina 1426 AGEVOLAZIONI Il pagamento con assegno impedisce il bonus mobili Quesito n. 3732 pagina 1428 CONDOMINIO Usufruttuario «solidale» con il nudo proprietario Quesito n. 3749 pagina 1433 La nuova disciplina sulla privacy nel Focus allegato al «Sole 24 Ore» L’AGENDA Marina Castellaneta pagina 3 Luciano De Vico pagine 2-3

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del lunedì

Lunedì 20 novembre 2017

n.452017

L’espertorisponde

I QUESITI

PREVIDENZA

La residenza non contaai fini della reversibilitàQuesito n. 3755 pagina 1435

SCUOLA

Atenei, legittima la tassaper la rinuncia agli studiQuesito n. 3766 pagina 1439

FISCO

Principali provvedimentifino al 15 novembreCallegari e Delladio ultima pagina

ACCONTO DI NOVEMBRETutte le regole

per compensarecrediti e debiti

con i modelli F24LA SENTENZA UE

Reputazione tutelataanche per le immagini

diffuse su Instagram

EBOOK

IN REGALO

Mediazione tributaria:quando e come si puòattivare la procedura

www.espertorisponde.ilsole24ore.com

ONLINE

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Settimanale per la consulenza ai lettori

Nell’ebook in regalo questa settimana, a cura di Federico Gavioli, la normativa sulle procedure di mediazione nel processo tributario.Il codice per l’ebook è ERQ1IWM

SANDRA FRANCHINO

Sul sito dell’Esperto risponde è a disposizione la banca dati di quesiti e risposte, con tutti i temi affrontati ogni settimana. La consultazione è gratuita ed è richiesta solo la registrazione

IL SITO

Duecentomila casie un «motore»per la ricerca gratuita

MERCOLEDÌ IN EDICOLA

#113 L’Esperto risponde

Il meglio dei quesiti dell’Esperto risponde20 Novembre 2017 — Riservato ai lettori dell'Esperto risponde e agli abbonati del Sole 24 Ore

fiscola mediazione tributaria

ACCERTAMENTO

Bar, fatture «volontarie»incluse nello spesometroQuesito n. 3725 pagina 1426

AGEVOLAZIONI

Il pagamento con assegnoimpedisce il bonus mobiliQuesito n. 3732 pagina 1428

CONDOMINIO

Usufruttuario «solidale»con il nudo proprietarioQuesito n. 3749 pagina 1433

La nuova disciplina sulla privacynel Focus allegato al «Sole 24 Ore»

L’AGENDA

Marina Castellaneta pagina 3

Luciano De Vico pagine 2-3

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Il Sole 24 OreLunedì 20 novembre 20172

FISCO

La scadenza del 30 novembre

Acconto: 5mila europer la compensazionedi ogni singolo creditoOltre la soglia è necessario il visto di conformità

PAGINE A CURA DILuciano De Vico

In vista della scadenza del 30novembre per il versamentodel secondo acconto 2017, è be-ne tenere presente che – in se-

guito all’entrata in vigore del Dl50/2017, convertito dalla legge 96/2017 – sono cambiate alcune re-gole per l’utilizzo in compensazio-ne dei crediti tributari e per la pre-sentazione del modello F24. Prima di rispondere al quesito del lettore, è quindi opportuno fare il punto sull’attuale normativa che discipli-na le modalità di gestione dei creditiderivanti dalle dichiarazioni.

In primo luogo, è stato rideter-minato in 5mila euro il limite mas-simo oltre il quale – per poter com-pensare i crediti relativi a Iva, im-poste dirette, Irap e ritenute alla fonte – i contribuenti hanno l’ob-bligo di far apporre, sulla dichiara-zione da cui emergono gli stessicrediti, il visto di conformità, det-to anche “visto leggero”.

Il riscontro dei datiSi tratta di una sorta di attestazione,che implica il riscontro dei dati esposti in dichiarazione rispetto al-la relativa documentazione e alle

disposizioni che disciplinano glioneri deducibili e detraibili, le de-trazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute di acconto e i versamenti.

Questa “attestazione” serve dun-que a garantire i contribuenti circa il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari e agevola l’ammi-nistrazione finanziaria nella sele-zione delle posizioni da controlla-re. Oltre ai responsabili dei centri diassistenza fiscale, sono legittimati arilasciare il visto di conformità i professionisti iscritti all’albo deidottori commercialisti e degli esperti contabili e in quello dei con-sulenti del lavoro, nonché gli iscrittinei ruoli di periti ed esperti tenutidalle Camere di commercio per lasub categoria tributi. Per poter ap-pore il visto, questi soggetti devonoinviare un’apposita comunicazio-ne all’agenzia delle Entrate che, ve-rificati i requisiti di legge, li inseri-sce in un elenco consultabile sul proprio sito.

Il visto viene applicato dal pro-fessionista indicando il suo codicefiscale e firmando l’apposito ri-quadro contenuto nel frontespiziodella dichiarazione. Le società sot-toposte alla revisione legale deiconti possono, in alternativa, farsottoscrivere la dichiarazione daisoggetti che esercitano il control-lo contabile.

Se dalla dichiarazione emerge unimporto a credito, riferito a qualun-que imposta, superiore a 5mila eu-ro, è quindi possibile compensare liberamente solo la parte fino a5mila euro, indicandola semplice-mente nella colonna «importi a cre-dito compensati» del modello F24. Per l’eccedenza, invece, occorre che la dichiarazione sia dotata di vi-sto di conformità.

In proposito è bene precisare chel’uso improprio dei crediti in que-stione – violando l’obbligo del visto odella sottoscrizione da parte dell’or-gano di controllo contabile – com-porta il recupero degli stessi crediti attraverso un atto di contestazione, con l’aggravio degli interessi e di unasanzione pari al 30% dell’importo in-debitamente compensato. Allo stes-so modo e nella stessa misura sono sanzionabili i contribuenti che ab-biano fatto apporre il visto da sogget-ti non abilitati.

L’applicazione delle soglieIl limite di 5mila euro è riferito a cia-scun singolo credito che si intende usare in compensazione: pertanto – nel caso del modello Redditi per-sone fisiche 2017 – va riferito all’Ir-pef, alle addizionali regionale e co-

munale, alla cedolare secca, al-l’Irap, all’Ivie, all’Ivafe, eccetera.Ciò significa che, ad esempio, sedalla dichiarazione dei redditi emergono un credito Irpef pari a4.500 euro e un credito di addizio-nale regionale pari a 600 euro, non occorre il visto di conformità per larelativa compensazione.

Peraltro, a differenza di quantostabilito per l’Iva (che può essere compensata solo dopo che sia stata presentata la relativa dichiarazio-ne) per poter usare in compensa-zione gli altri crediti tributari non è previsto alcun obbligo di preventi-va trasmissione telematica del mo-dello F24. È così possibile utilizzarein compensazione un credito Irpef di 10mila euro a giugno e trasmette-re a settembre la relativa dichiara-zione, munita di visto.

Come chiarito dalle Entrate nellarisoluzione 57/E/2017, le nuove di-sposizioni sono entrate in vigore il 24 aprile 2017 (data di pubblicazio-ne del Dl 50/2017 nella Gazzetta Uf-ficiale). Si applicano dunque a tuttele dichiarazioni presentate dopo ta-le data. Per quelle presentate fino al23 aprile scorso, e prive del visto di conformità, restano invece appli-cabili i vincoli previgenti. Nel caso dell’Iva, ad esempio, se la dichiara-zione è stata presentata a febbraio 2017, il credito compensabile senza visto di conformità è pari a 15mila euro (non a 5mila).

La correzione della richiestaIn ogni caso, è sempre possibile cor-reggere una dichiarazione valida-mente presentata, trasmettendone una integrativa (ex articolo 2 del Dpr 322/98), completa di tutte le sueparti, su modello conforme a quelloapprovato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione stes-sa. Nel caso prospettato dal lettore,la legge consente di modificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta soltanto per la scelta della compensazione, sempre che il rimborso non sia statogià erogato in tutto o in parte.

La dichiarazione integrativa, chepuò essere presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine(prorogato quest’anno al 31 otto-bre), deve riportare nel quadro RX la modifica della scelta del credito da usare in compensazione e da chiedere a rimborso; mentre nel frontespizio va barrata la casella «dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8 ter, Dpr n. 322/98)». Per l’uso in compensazione del credito superiore a 5mila euro è inoltre ne-cessario il visto di conformità.

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IL QUESITO

Dalla mia dichiarazione dei redditi è emerso un credito Irpef di 7mila euro, che a giugno ho compensato con altri tributi, diversi dall’Irpef, per soli 5mila euro. Credevo infatti che, dopo le modifiche intervenute nel 2017, non fosse possibile compensare la differenza. La dichiarazione dei redditi è stata presentata senza il visto di conformità, e nel quadro RX ho indicato l’importo di 5mila euro tra i crediti da utilizzare in compensazione, chiedendo il rimborso per i residui 2mila euro. Entro il 30 novembre devo versare il secondo acconto Irap di 3mila euro. Posso correggere la dichiarazione e compensare la differenza di 2mila euro?

G. C. - PALERMO

Vademecum

Crediti compensabili fino a 5mila eurosenza l’attestazione degli intermediariPer le dichiarazioni presentate a partire dal 24 aprile 2017 è stato ridotto da 15mila a 5mila euro il limite massimo oltre il quale – per poter compensare i crediti relativi a Iva, imposte dirette, Irap e ritenute alla fonte – i contribuenti hanno l’obbligo di far apporre il visto di conformità dei Caf e degli intermediari abilitati sulla dichiarazione da

DICHIARAZIONEE VISTO DI CONFORMITÀ

La compensazione dei crediti avvienepresentando il modello di pagamento F24I contribuenti hanno la facoltà di compensare, nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, enti locali, Inail, Enpals), i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. La compensazione avviene attraverso il modello di pagamento unificato

PRESENTAZIONEDEL MODELLO F24

COMPENSAZIONEESTERNA E INTERNA Crediti compensabili con tributi riferiti

anche a una diversa tipologia d’impostaLa compensazione si dice “interna” o “verti-cale”, quando le somme a credito e a debito rientrano nella stessa tipologia d’imposta: per esempio, Irpef da Irpef, o Iva da Iva.La compensazione si dice invece “esterna” o “orizzontale”, quando avviene fra tributi diversi: per esempio, quando si compensa un

CONTRIBUENTISENZA PARTITA IVA Ammesso l’utilizzo dell’F24 cartaceo

ma non quando ci sono crediti compensatiI contribuenti che non sono titolari di partita Iva non sono obbligati al pagamento in via telematica. Qualunque sia l’importo da versare, possono quindi presentare il modello F24 – senza utilizzo di crediti in compensazione – anche in forma cartacea: presso una banca, un ufficio postale o qualsiasi sportello degli

TITOLARIDI PARTITA IVA Necessario presentare l’F24 in via telematica

anche se non ci sono compensazioniI contribuenti titolari di partita Iva hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusi-vamente con modalità telematiche, utilizzan-do direttamente i canali Entratel o Fisconline dell’agenzia delle Entrate, o i servizi di internet banking degli intermediari della riscossione convenzionati, oppure avvalen-

Obbligatorio il canale Entratel o Fisconlinequando il modello F24 «chiude a zero»I modelli F24 a saldo zero (vale a dire con compensazione totale di un debito con un credito tributario, senza residue imposte da versare) devono essere presentati esclusivamente utilizzando i canali telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

MODELLO F24A SALDO «ZERO»

TRASMISSIONITELEMATICHE L’nvio online del modello F24 può avvenire

in modalità diretta o tramite gli intermediariLe trasmissioni telematiche dei modelli F24 possono essere effettuate direttamente, oppure tramite gli intermediari (professioni-sti, associazioni di categoria, Caf) abilitati al canale telematico Entratel, i quali aderiscono a una specifica convenzione con l’agenzia delle Entrate (servizio «F24 cumulativo») o

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Il Sole 24 OreLunedì 20 novembre 2017 3

IL DOCUMENTOOccorre sempre adoperare il modello di pagamento unificato F24pure quando il saldo finale, per effetto dei calcoli, risulta pari a zero

LA PRESENTAZIONELe modalità di trasmissione dipendono anche dai codici tributocorrispondenti agli importi da versare e agli «avanzi» da utilizzare

Canale d’invio. Utilizzo per operazioni «orizzontali»

Entratel o Fisconlineper imposte differenti

I l Dl 50/2017 ha comportato ri-levanti modifiche anche in te-ma di utilizzo dei modelli F24,

per la compensazione dei credititributari che derivano dalle di-chiarazioni presentate dai contri-buenti. La risoluzione 68/E, dira-mata lo scorso 9 giugno dall’agen-zia delle Entrate, ha precisato che le diverse modalità di trasmissio-ne del modello F24 dipendono an-che dai codici tributo corrispon-denti agli importi da versare e ai crediti che si intende usare in compensazione. Premesso che isoggetti titolari di partita Iva sonocomunque tenuti a presentare ilmodello F24 con modalità telema-tiche, occorre distinguere quandoè obbligatorio adoperare i canali messi a disposizione dalle Entratee quando invece si può impiegare l’internet banking.

Scelte (e obblighi) del canaleLe nuove norme, entrate in vigore lo scorso 24 aprile, impongono l’obbligo di servirsi dei servizi te-lematici delle Entrate qualora si in-tendano compensare, indipen-dentemente dall’importo, crediti Iva oppure riguardanti le imposte sui redditi e le relative addizionali,le ritenute alla fonte, le imposte so-stitutive, l’Irap e i crediti d’impostaindicati nel quadro RU della di-chiarazione dei redditi. La risolu-zione 68/E riporta, nell’allegato 2, icodici tributo che comportano la trasmissione dell’F24 tramite En-tratel o Fisconline.

Tuttavia, tale obbligo non sussi-ste quando, nella stessa delega dipagamento, vengono effettuate compensazioni di tipo “vertica-le” o “interno”. Si tratta di quelle compensazioni che hanno ad og-getto imposte della stessa natura (ad esempio, il versamento del-l’acconto Irpef da compensarecon il credito Irpef, o il versamen-to dell’acconto Irap da compensa-re con il credito Irap). In questi ca-si, in alternativa ai canali delle En-trate, si può quindi adoperare l’in-ternet banking.

I contribuenti che non sono tito-lari di partita Iva, invece, quando all’interno del modello F24 sono esposte compensazioni di crediti eil saldo finale da versare è positivo,possono scegliere se avvalersi dei canali delle Entrate o dei servizi te-lematici degli intermediari della riscossione convenzionati (inter-net banking). In proposito, è stata abrogata la norma che obbligava all’uso del canale telematico(agenzia delle Entrate o interme-diari della riscossione convenzio-nati) anche per i modelli di paga-mento con saldo finale di importo superiore a mille euro.

Rispetto al passato, infine, non ècambiata la regola per cui tutti i contribuenti, titolari o meno di partita Iva, sono obbligati all’uti-lizzo esclusivo dei servizi telema-tici delle Entrate se – per effetto delle compensazioni – il saldo fina-le da versare è pari a zero.

Il lettore chiede come compen-sare il credito Irpef di 6mila euro con il versamento del secondo ac-conto Irpef di 4.600 euro e del se-condo acconto Irap di 3.500 euro. Secondo le “nuove” regole, è ne-cessario trasmettere il modello F24 solo attraverso i servizi tele-matici resi disponibili dall’Agen-zia, avvalendosi eventualmente di un intermediario.

La compensazione del creditoIrpef con l’acconto Irpef è conside-rata “interna” e quindi – qualora la delega di pagamento non fosse a saldo zero – potrebbe andar bene l’internet banking. Ma siccomeviene usato il credito Irpef residuo(pari a 1.400 euro), per compensa-re sia pure parzialmente l’acconto Irap, questa operazione si consi-dera “esterna” o “orizzontale”, ed è quindi necessario adoperare Entratel o Fisconline.

La compensazione che il lettoreintende effettuare, comunque, non comporta l’obbligo del visto diconformità sulla dichiarazione deiredditi. Nonostante il credito Irpefsia di ammontare superiore a 5milaeuro, infatti, lo stesso viene utiliz-zato in “esterna” o “orizzontale” per soli 1.400 euro: importo corri-spondente al debito Irap relativo alsecondo acconto dovuto e che si intende compensare.

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IL QUESITO

Entro il 30 novembre devo versare, a titolo di secondo acconto, 4.600 euro di Irpef e 3.500 euro di Irap. Poiché dalla dichiarazione dei redditi emerge un credito Irpef di 6mila euro, posso utilizzarlo in compensazione per il pagamento degli acconti? Poiché sono titolare di partita Iva, con quali modalità deve essere presentato il modello F24? Per il pagamento è ancora possibile adoperare l’home banking o devo necessariamente usare i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, avvalendomi eventualmente di un intermediario?

F. P. - VARESE

Vademecum

cui emergono gli stessi crediti. In alternativa al visto di conformità, le società sottoposte alla revisione legale dei conti possono far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile. In questa ipotesi – tranne che per l’Iva – non è necessario che tale dichiarazione venga presentata prima della compensazione stessa.

F24, che consente di indicare gli importi a credito utilizzati e quelli a debito dovuti. Il modello va presentato anche se il saldo finale, per effetto della compensazione, è uguale a zero. I crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche possono essere compensati dal primo gennaio dell’anno in cui questa deve essere presentata.

credito Irpef con un’addizionale regiona-le o comunale, oppure un credito Iva con le ritenute di acconto, con un tributo locale, o con i contributi dovuti all’Inps.Nell’allegato 3 della risoluzione 68/E/2017 dell’agenzia delle Entrate sono stati riportati i codici tributo che indivi-duano le compensazioni interne e quelle verticali.

agenti della riscossione.Il modello F24 che contiene crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, deve essere invece trasmesso telematicamente, mediante i servizi online messi a disposi-zione dall’agenzia delle Entrate o i servizi di internet banking degli intermediari della riscossione convenzionati, oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.

dosi di un intermediario abilitato. L’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate sussiste solo qualora i contri-buenti intendano compensare – per qualunque importo – crediti Iva o relativi alle imposte sui redditi, addizionali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, crediti d’imposta da quadro RU.

La trasmissione può avvenire direttamente a cura del contribuente, o tramite un intermediario abilitato che può trasmettere le deleghe in nome e per conto degli assistiti, avvalendosi a sua volta dei servizi telematici delle Entrate («F24 cumulativo» o «F24 addebito unico»). Questa regola vale per tutti: titolari di partita Iva e no.

utilizzano il servizio «F24 addebito unico», oppure si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia. Professioni-sti e Caf possono versare le imposte dovute dai loro clienti con addebito unico sul proprio conto corrente o su quello dei clienti stessi.

L a Corte ricorda che in base alla propria consolidata giuri-sprudenza, anche quando una dichiarazione viene classifi-cata come un giudizio di valore deve sussistere una base

fattuale sufficiente per supportare l’affermazione, senza la quale il giudizio deve essere considerato eccessivo (...).

L’articolo 8 della Convenzione deve essere interpretato nel senso che, anche un controverso personaggio pubblico, che istiga a un dibattitto acceso con il proprio comportamento, non può essere accusato di atti penalmente rilevanti senza che le dichia-razioni siano supportate da fatti.

LA MOTIVAZIONE q

La tutela della reputazioneva assicurata anche a chisubisce accuse diffamato-rie su Instagram, attraverso

la manipolazione di un’immagine. Di conseguenza, se i giudici nazio-nali non provvedono a punire chi lancia accuse false sul social network – classificando le infor-mazioni come giudizi di valore, quando in realtà sono dichiarazio-ni di fatto – è certa la violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che assicura il diritto al rispetto della vita privata, incluso quello alla reputazione. Quindi, via l’immagi-ne diffamatoria.

Lo ha stabilito la Corte di Stra-sburgo con la sentenza depositata il 7 novembre, che è valsa una condanna all’Islanda (ricorso n. 24703/15). A rivolgersi ai giudici internazionali è stato un blogger e scrittore islandese che era stato accusato di stupro. L’uomo era stato prosciolto, ma su Instagram era stata poi diffusa una sua immagine, frutto di una manipo-lazione della copertina di un giornale, accompagnata da una frase offensiva che lo definiva «stupratore».

L’autore si era difeso sostenen-do che l’immagine doveva circola-re solo tra un gruppo limitato di persone e che era stata diffusa senza il suo consenso. I tribunali nazionali non avevano quindi accolto la richiesta di risarcimen-to da parte del blogger, sostenen-do che la riproduzione dell’imma-gine con la didascalia contenesse un giudizio di valore. Così, al blogger non è rimasto altro che rivolgersi alla Corte europea, che gli ha dato ragione.

È vero – osservano i giudici internazionali – che il blogger era un controverso personaggio pubblico e che, in quanto tale, può essere dunque sottoposto a criti-che ad ampio raggio rispetto a un privato: ma ciò non vuol dire che non abbia diritto alla tutela della

reputazione. La Corte europea dei diritti

dell’uomo mette in primo piano la circostanza che la diffusione era avvenuta via internet e comporta maggiori rischi per il diritto alla reputazione rispetto a quella che avviene attraverso la stampa. Per Strasburgo, in ogni caso, l’errore di fondo è stato considerare un giudizio di valore l’espressione utilizzata da chi aveva postato l’immagine su Instagram.

Se certo compete alle autoritànazionali dare una valutazione su ciò che è da classificare come una dichiarazione di fatto o un giudi-zio di valore, la Corte europea ha ritenuto di intervenire limitando il margine di apprezzamento degli Stati. Chiarendo cioè che l’uso di espressioni quali “stupratore” nonpuò, al di là del contesto, essere considerata come un’opinione.

È stata quindi sbagliata la valutazione dei tribunali islande-si, che avrebbero dovuto consta-tare la mancanza di una base fattuale, visto che le accuse di stupro nei confronti del blogger erano state archiviate.

La Corte non esclude che una dichiarazione di un fatto possa, in un determinato contesto, essere considerata un giudizio di valore. Ma sottolinea che va sempre richiesta una base fattuale suffi-ciente. Poco importa, inoltre, il comportamento del diffamato: potrà anche aver assunto una condotta provocatoria, ma questo non giustifica l’accusa di un atto criminale senza un supporto “concreto”.

La sentenza di Strasburgo conclude dunque che è stato violato l’articolo 8 della Conven-zione europea, proprio perché i giudici nazionali non hanno raggiunto un giusto equilibrio tra i diversi diritti in gioco: da un lato, la libertà di espressione e, dall’altro, la tutela della reputa-zione privata.

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Immagini diffamatoriepubblicate su Instagram:la reputazione va tutelata

LA SENTENZA DELLA SETTIMANA di Marina Castellaneta

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Il Sole 24 OreLunedì 20 novembre 20174

AccertamentoLegge 11 ottobre 2017, n. 160

Accordo Italia-Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale – Ratifica ed esecuzione. La legge, in vigore dal 4 novembre scorso, autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l’accordo tra Italia e Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, siglato a Roma il 27 maggio 2016. All’accordo è data piena e intera esecuzione a partire dalla data della sua entrata in vigore che, in base all’articolo 12, avrà luogo quando ciascuna parte avrà notificato all’altra il completamento delle necessarie procedure interne.«Gazzetta Ufficiale» 3 novembre 2017, n. 257

Provvedimento Entrate 8 novembre 2017

Adempimento spontaneo – Comunicazioni. In attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 190/2014, è stato approvato il provvedimento per la promozione dell’adempimento spontaneo (compliance) nei confronti dei titolari di partita Iva per i quali emergano differenze tra il volume d’affari indicato nelle dichiarazioni Iva e l’importo delle operazioni comunicate alle Entrate attraverso lo spesometro, ex articolo 21 del Dl 78/2010. Il provvedimento riguarda gli elenchi clienti e fornitori (spesometro annuale), nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016. I dati forniti aiuteranno a regolarizzare eventuali errori e omissioni, attraverso il ravvedimento, fino alla scadenza dei termini di accertamento (ravvedimentoprecluso qualora il contribuente abbia ricevuto un atto di liquidazione, di accertamento o un avviso bonario).Chi ha ricevuto una lettera circa anomalie relative ai redditi conseguiti nel 2013 può correggere gli eventuali errori o fornire chiarimenti all’Agenzia entro il prossimo 31 dicembre.«Sito agenzia entrate» 8 novembre 2017

«Il Sole 24 Ore» 9 novembre 2017

AgevolazioniDecreto ministero Sviluppo economico 11 agosto 2017

Sismi del 2016 e 2017 – Contributi alle imprese di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Il decreto definisce i criteri, le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, ex articolo 20-bis del Dl 189/2016, a favore delle imprese localizzate nelle Province dell’Abruzzo, del Lazio, delle Marche e dell’Umbria nelle quali sono ubicati i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, e il riparto delle risorse finanziarie tra le Regioni interessate.«Gazzetta Ufficiale» 24 ottobre 2017, n. 249

Comunicato ministero Affari esteri

Doppie imposizioni ed evasioni fiscali – Convenzione tra Italia e Romania. È entrata in vigore la

Convenzione tra Italia e Romania, per evitare le doppie imposizioni sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, siglata a Riga il 25 aprile 2015.«Gazzetta Ufficiale» 25 ottobre 2017, n. 250

Decreto ministero Sviluppo economico 25 ottobre 2017

Progetti di ricerca e sviluppo – Accordi per l’innovazione – Modalità e termini per le agevolazioni. Il decreto definisce modalità e termini per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito degli accordi per l’innovazione. Per attivare la procedura negoziale volta a definire gli accordi, in base al Dm del 24 maggio 2017, i proponenti devono presentare la proposta progettuale, redatta secondo lo schema di cui all’allegato 1, insieme alla scheda tecnica. La documentazione si presenta solo in via telematica all’indirizzo Pec [email protected].«Gazzetta Ufficiale» 31 ottobre 2017, n. 255

Risoluzione Entrate 7 novembre 2017, n. 136/E

Art bonus – Erogazioni liberali a una fondazione di diritto privato. Possono beneficiare del credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus) di cui all’articolo 1 del Dl 83/2014, convertito con modifiche dalla legge 106/2014 [CFF r8471], le erogazioni liberali finalizzate a sostenere un museo gestito da una fondazione appositamente costituita da un ente pubblico per tale scopo. Infatti, nonostante la natura giuridica formalmente di diritto privato della fondazione, nel caso del sostegno a istituti e luoghi della cultura, il requisito dell’appartenenza pubblica può essere soddisfatto anche dal ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario (esemplificate in maniera non esaustiva dalla risoluzione), come, ad esempio, la costituzione dell’istituto per iniziativa di soggetti pubblici con maggioranza pubblica di soci o partecipanti, o la gestione da parte dello stesso di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica. In presenza di una o più di tali caratteristiche, gli istituti della cultura con personalità giuridica di diritto privato, ad esempio perché costituiti in forma di fondazione, in realtà hanno natura sostanzialmente pubblicistica, e possono, quindi, ricevere erogazioni liberali per il sostegno della loro attività, le quali – a loro volta – beneficiano del credito

d’imposta (ferma restando la condizione dell’appartenenza pubblica delle collezioni). Nel caso oggetto dell’interpello, la fondazione è stata individuata dallo Stato con apposita disposizione legislativa quale strumento necessario per la migliore gestione del museo; la collezione permanente di quest’ultimo è di proprietà statale, così come il complesso di immobili ove esso è ubicato. Inoltre la fondazione riceve per legge importanti contributi pubblici ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero e al controllo della Corte dei Conti.«Il Sole 24 Ore» 8 novembre 2017

FallimentoLegge 19 ottobre 2017, n. 155

Riforma del fallimento. Approvata la legge contenente la delega al Governo ad attuare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore (il 14 novembre scorso), una riforma organica delle procedure concorsuali di cui al Rd 267/1942 (legge fallimentare) e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012, e per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie. È previsto che il termine «fallimento» e i suoi derivati siano sostituiti con l’espressione «liquidazione giudiziale» (adeguando in questo senso anche le relative disposizioni penali); che sia eliminata l’ipotesi della dichiarazione di fallimento d’ufficio di cui all’articolo 3, comma 1 del Dlgs 270/1999; che sia introdotta una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza; che sia adottato un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, in conformità all’articolo 15 del Rd 267/1942; e che sia istituito presso il ministero della Giustizia un albo dei soggetti (costituiti anche in forma associata o societaria) destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l’iscrizione. Inoltre, tra gli argomenti oggetto della delega, vi sono la crisi e l’insolvenza dei gruppi di imprese, con le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, gli accordi di ristrutturazione dei debiti

e i piani attestati di risanamento, le procedure di concordato preventivo e di liquidazione giudiziale, l’esdebitazione, il sovraindebitamento, i privilegi, le garanzie non possessorie, le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire, nonché i rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali e la liquidazione coatta amministrativa.«Gazzetta Ufficiale» 30 ottobre 2017, n. 254

«Il Sole 24 Ore» 1° e 15 novembre 2017

Imposte diretteRisoluzione Entrate 26 ottobre 2017, n. 134/E

Impresa familiare – Imputazione degli utili al convivente di fatto. La risoluzione contiene chiarimenti in relazione alla possibilità di conferire, in applicazione dell’articolo 230-ter del Codice civile, una parte di utili alla convivente di fatto del titolare dell’impresa familiare. La legge 76/2016, che regolamenta le unioni civili e le convivenze, è intervenuta sulla disciplina dell’impresa familiare, estendendo, innanzitutto, alle unioni civili la disciplina civilistica dell’impresa familiare prevista all’articolo 230-bis del Codice civile e introducendo nello stesso Codice l’articolo 230-ter («Diritti del convivente»), con la regolamentazione delle prestazioni di lavoro rese in favore del convivente more uxorio. Il regime tributario dell’impresa familiare è regolato dai comma 4 e 5 dell’articolo 5 del Dpr 917/1986 [CFF r5105], riguardanti la disciplina fiscale dei redditi delle imprese familiari di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, prevedendo tra l’altro l’imputazione proporzionale dei redditi dell’impresa familiare ai soggetti partecipanti all’impresa con lo status di «familiare», ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. La norma citata, però, richiama solo l’articolo 230-bis del Codice civile e non anche l’articolo 230-ter, che contiene la specifica disciplina dei diritti spettanti al convivente che partecipa all’impresa dell’altro convivente. Richiamando la circolare 40/1976 del ministero delle Finanze, la risoluzione specifica come il reddito spettante al convivente di fatto, che presta stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente, debba essere imputato al primo in proporzione alla sua quota di partecipazione, come accade nelle imprese familiari, comprese quelle costituite nell’ambito delle unioni civili.«Il Sole 24 Ore» 27 ottobre 2017

IvaDecreto Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2017

Spesometro 2017 – Ulteriore proroga. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto di differimento al 16 ottobre 2017 della scadenza per effettuare la comunicazione alle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro) relative al primo semestre 2017. La proroga vale anche per chi ha aderito al regime opzionale per l’invio telematico dei dati delle fatture (articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015).

«Gazzetta Ufficiale» 6 novembre 2017, n. 259

Circolare Entrate 7 novembre 2017, n. 27/E

Split payment – Modifiche alla disciplina. La circolare illustra la disciplina dello split payment alla luce delle modifiche introdotte all’articolo 17-ter del Dpr 633/1972 [CFF e217b] dall’articolo 1 del Dl 50/2017, convertito con modifiche dalla legge 96/2017 (manovra correttiva), con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa la fattura a partire dal 1° luglio 2017. In particolare, a seguito di tali modifiche rientrano nell’ambito applicativo della scissione dei pagamenti nuove pubbliche amministrazioni e nuove società: per quanto riguarda le Pa, si tratta dei soggetti verso cui i fornitori hanno l’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico, ossia tutti gli enti iscritti all’Ipa (indice delle pubbliche amministrazioni), con la sola eccezione dei gestori di pubblici servizi; riguardo alle nuove società, si tratta delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali o locali oppure quotate e inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana, indicate negli appositi elenchi pubblicati nel sito del dipartimento delle Finanze. Inoltre, a partire dalle fatture emesse dallo scorso 1° luglio, lo split payment è esteso ai compensi sottoposti a ritenuta d’acconto o d’imposta, relativi alle prestazioni di servizi rese dai professionisti. La circolare indica anche modalità e scadenze di versamento dell’Iva da parte di Pa e società acquirenti di beni e servizi. In alternativa, tali soggetti possono far confluire l’Iva dovuta nella liquidazione periodica, avvalendosi della possibilità di annotare le fatture di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti, anche in quello delle fatture e dei corrispettivi previsti dagli articoli 23 e 24 del Dpr 633/1972 [CFF e223 e 224]. I soggetti che, pur dovendo applicare lo split payment, abbiano emesso per errore fatture con il regime ordinario dopo il 1° luglio e fino al 6 novembre 2017, non sono tenuti ad effettuare alcuna variazione, purché l’imposta sia stata assolta. Dal 7 novembre scorso (data della circolare 27/E), invece, i fornitori devono regolarizzare le fatture emesse con erronea applicazione dell’Iva ordinaria o erronea indicazione della scissione dei pagamenti, emettendo una nota di variazione e un nuovo documento contabile.«Il Sole 24 Ore» 8 e 9 novembre 2017

FISCO

La precedente puntata sulle novità fiscali

è stata pubblicatasul Sole 24 Ore

del 6 novembre

Impresa familiare,al convivente spettail reddito misuratoalla partecipazione

DIRETTORE RESPONSABILEGuido GentiliCAPOREDATTOREMarco MarianiVICE CAPOREDATTOREFranca DepontiCOORDINAMENTO Cristiano Dell’OsteIN REDAZIONEDario Aquaro

Legenda: CFF eo r indicanoil numero di codice (ad esempio 6860)

che consente l’immediata ricerca della norma di legge

nel “Codice Fiscale Frizzera” CFF n. e imposte indirette

o CFF n. r imposte indirette, edito dal Sole 24 Ore

IN COLLABORAZIONE CON

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI E I CHIARIMENTI AL 15 NOVEMBRE A CURA DI Ilaria Callegari e Carlo Delladio

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L’espertorisponde

Inserto di consulenza per i lettoriLunedì 20 novembre 2017

Quesiti da n. 3725 a n. 3766

45

www.ilsole24ore.com/espertorispondePer rivolgere una domanda agli Esperti del Sole 24 Ore

compilare il modulo disponibile sul sito,dove sono anche reperibili tutti gli approfondimenti del Lunedì

1426 ACCERTAMENTO/CONTENZIOSO - a cura di Giorgio Bommarco

1426 AGEVOLAZIONI SULLA CASA - a cura di Marcello Claudio Lupetti, Marco Zandonà

1428 DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE - a cura di Alfredo Calvano, Giuseppe Merlino, Luca Vichi

1430 REDDITI D'IMPRESA - a cura di Gianluca Dan, Paolo Meneghetti, Gian Paolo Tosoni e Marcello Valenti

1431 IVA - a cura di Giuseppe Barbiero, Giorgio Confente e Gianluca Dan, Giampaolo Giuliani, Marco Zandonà

1432 CONDOMINIO - a cura di Paola Pontanari, Silvio Rezzonico

1434 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - a cura di Aldo Forte, Pietro Gremigni, Ezio Maria Pisapia

1435 PREVIDENZA - a cura di Fabio Venanzi

1436 DIRITTO DEL LAVORO - a cura di Alberto Bosco e Josef Tschöll

1437 SANITÀ - a cura di Claudio Testuzza

1438 SCUOLA - a cura di Nicola Da Settimo

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L’esperto rispondeFisco

1426 Numero 45 - 20 novembre 2017

Fisco

FISCO

Accertamento/Contenzioso

[3725]

BAR, FATTURE «VOLONTARIE»INCLUSE NELLO SPESOMETRO Un bar, in qualità di esercente, emette fatture (esenti ex articolo 10, comma 6, Dpr 633/72) nei confronti del gestore (e proprietario) degli apparecchi, relative al proprio compenso per la raccolta delle giocate. Tali fatture devono essere inserite nella comunicazione dati?G.L. – FORLÍ

Benché l’articolo 21 del Dpr 633/1972 non prevedal’obbligo di emissione della fattura per le opera-zioni rappresentate nel quesito (di cui al comma

6, articolo 10, del Dpr 633/72), si ritiene che, nel caso incui queste siano state documentate con fattura, seppursu base volontaria, sussista l’obbligo di includerle nelmodello comunicativo di cui all’articolo 21 del Dl78/2010 (spesometro).

[3726]

OPERAZIONI ESTERE,NIENTE COMUNICAZIONE Le fatture per i pranzi e pernottamenti in Paesi stranieri, con Iva estera applicata, non venendo riportate nei registri Iva ma solo in contabilità, hanno l’obbligo di essere comunicate tra i dati 2017? Se sì, sorge anche l’obbligo di registrarle negli acquisti ai fini Iva?G.P. – ROMANO D’EZZELINO

La fattispecie oggetto del quesito non rientra nell’ob-bligo comunicativo. Si tratta infatti di fatture d’ac-quisto per operazioni territorialmente non rilevanti,

registrate esclusivamente in contabilità generale e non anche nei registri Iva.

[3727]

«RETTIFICATIVA» E SANZIONIPER SANARE L’ERRORE Il nostro consulente ha inviato lo spesometro semestrale e ha ricevuto la segnal azione di errore codice “00500”, che evidenzia una partita Iva cessata. In effetti, abbiamo registrato due fatture di un

fornitore che nel 2015 aveva chiuso la partita Iva come Srl, per aprirne un’altra come Spa. Purtroppo, chi si occupa della registrazione non se n’è accorto, continuando a registrare le fatture con la partita Iva cessata. Contabilmente e a livello di spesometro, come ci dobbiamo comportare? Dobbiamo fare delle rettifiche? E se sì, quali?B.C. – GIAVENO

Nell’assunto che l’errore nella registrazione dellefatture sia stato commesso nel corso del 2017, siritiene che, sul fronte contabile, il contribuente

sia tenuto a correggere tali registrazioni, utilizzandole anagrafiche aggiornate del fornitore.Quanto allo spesometro, l’erronea compilazione delmodello potrà essere invece sanata inviando una co-municazione “rettificativa” e applicando alla sanzio-ne (di cui all’articolo 11, comma 2–bis, del Dlgs471/1997) le riduzioni previste dall’articolo 13, com-ma 1, lettera a–bis e seguenti, del Dlgs 472/1997, a se-conda del momento in cui interviene il versamento(risoluzione dell’agenzia delle Entrate 104/E del 28 luglio 2017). A tal fine, si consideri che – qualora la co-municazione risulti omessa, incompleta o errata – lasanzione amministrativa applicabile è pari a due europer ogni fattura, fino a un massimo di mille euro perciascun trimestre. Tale sanzione, tuttavia, è ridotta alla metà, nel caso in cui il soggetto passivo Iva effet-tui la comunicazione precedentemente omessa, ov-vero provveda alla correzione dei dati entro il quindi-cesimo giorno dalla scadenza.

A cura di Giorgio Bommarco

Agevolazioni sulla casa

[3728]

PRIMA CASA, FONDO NEGATOA CHI HA ALTRE ABITAZIONI La legge 147/2013, articolo 1, comma 48, lettera c, ha istituito il “Fondo di garanzia per la prima casa”, finalizzato a concedere garanzie sui mutui per l’acquisto. Il decreto di natura non regolamentare stabilisce, tra i requisiti, l’impossidenza di proprietà di altri immobili a uso abitativo da parte del richiedente. La contitolarità indivisa di un piccolo immobile, con una persona estranea al nucleo familiare, che non ha mai beneficiato di agevolazioni “prima casa”, e fuori dal Comune di residenza del richiedente, è compatibile con il requisito di “impossidenza”? Personalmente ritengo di sì, poiché l’immobile indiviso non potrà mai essere destinato a “prima casa” da nessuno dei contitolari.R.B. – MILANO

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L’esperto rispondeFisco

Numero 45 - 20 novembre 2017 1427

Tra i requisiti per accedere al Fondo di garanzia inquestione, viene tra l’altro richiesto – oltre all’im-porto massimo del mutuo di 250mila euro – che, al-

la data di presentazione della domanda, il mutuatarionon risulti proprietario di altri immobili a uso abitativo,a meno che questi non siano acquisiti per successione acausa di morte, in uso a titolo gratuito a genitori o fratel-li. Nella circostanza in esame è dunque discutibile chericorra tale requisito.

[3729]

BENEFICIO NON «RIPETIBILE»PER IL CONIUGE CONTITOLARE Ho comprato un appartamento in comunione dei beni, con le agevolazioni “prima casa” previste nel 2002, nel quale ho tuttora lasciato la mia residenza. Ho finito di pagare il mutuo su questo immobile a gennaio 2017. Dal novembre 2011 sono in separazione legale, e la casa è stata assegnata all’ex coniuge, con i figli conviventi. Dal 2015 siamo divorziati. Ora potrei comprare un’abitazione fruendo di nuovo delle agevolazioni “prima casa”, trasferendo la residenza? O devo pagare le imposte (e non detrarre gli interessi sul mutuo) come fosse una seconda casa? Nell’ipotesi che sia possibile fruirne, il 50% della precedente abitazione diventerà seconda casa?F.M. – ROMA

La risposta al quesito è negativa: non si può fruire dinuovo delle agevolazioni “prima casa”. Nel caso inesame, infatti, manca il requisito di cui alla lettera c,

della nota II bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, al-legata al Dpr 131/1986.L’assegnazione della casa familiare attribuisce infatti auno solo dei coniugi un diritto personale (e non reale) digodimento dell’appartamento, senza cioè incidere sulla titolarità dell’appartamento stesso (che continua a spet-tare a entrambi i coniugi, in ragione di metà per ciascu-no). Pertanto, il coniuge non assegnatario, in sede di ac-quisto di un altro appartamento, non può ottenere l’age-volazione “prima casa”, perché per quest’ultima occorre– tra l’altro – che l’acquirente non sia titolare, neppure perquote, di un’altra abitazione per il cui acquisto si sia fruitodei benefici fiscali “prima casa”.

[3730]

NON SI PUÒ RINUNCIAREALL’AGEVOLAZIONE GIÀ FRUITA Ho comprato nel 2011 un immobile “prima casa”. Mi sono ora trasferito in un’altra Regione, e mi appresto a comprarvi un’abitazione dove vivere con la mia famiglia. Secondo il

notaio posso fare nuovamente un acquisto “prima casa”, impegnandomi però ad alienare entro un anno l’immobile comprato nel 2011.Posto che la casa che sto acquistando sarà quella in cui effettivamente risiederò con la mia famiglia, se non volessi procedere all’alienazione della casa del 2011, potrei fare un ravvedimento operoso versando quanto non pagato nel 2011, cioè considerando la precedente abitazione come “seconda casa”, in quanto di valore assai inferiore?G.D. – CHIETI

La risposta è negativa. Non è possibile, infatti, rinun-ciare alle agevolazioni “prima casa” una volta chese n’è fruito (mentre – ma non è questa l’ipotesi in

esame – diverso discorso va fatto per il mancato trasfe-rimento della residenza nei 18 mesi dall’acquisto; o ilmancato riacquisto entro l’anno, nel caso di rivenditainfraquinquennale).Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza17294 del 30 luglio 2014, in cui è stato chiarito che non èpossibile rinunciare all’agevolazione prevista per l’ac-quisto della prima casa, per poi fruire del medesimo be-neficio su un acquisto successivo, considerato il divie-to di reiterazione interna derivante dalla legge e il ca-rattere negoziale, non revocabile, della dichiarazionedi voler fuire del beneficio fiscale.

A cura di Marcello Claudio Lupetti

[3731]

VILLETTE A SCHIERA, SÌ AL 50%PER RIFARE IL TETTO Ho una villetta a schiera. Voglio rifare la copertura del tetto che ricopre parzialmente la casa e l’androne sottostante, perché non regge più i pesanti nubifragi di questi ultimi tempi. Verranno quindi sostituiti i componenti della copertura con materiali più moderni ed efficaci: i coppi con tegole in cemento; l’ondulina sotto i coppi con guaina autoadesiva ardesiata, impermeabilizzante e insonorizzante; la conversa in lamiera del camino con una in piombo. Verranno poi installate, perchè mancanti, le scossaline in lamiera, a proteggere la congiunzione delle tegole con i muri della casa, per evitare infiltrazioni. Verranno quindi portati in discarica tutti i materiali edili inquinanti e non smantellati.Vorrei sapere se l’intervento descritto è configurabile come manutenzione straordinaria ed è dunque detraibile al 50 per cento. E se dev’essere eseguita qualche comunicazione al Comune.U.S. – BRESCIA

La risposta è affermativa. Gli interventi descritti (rifa-cimento del tetto con tutte le tipologie di lavori elen-cate), eseguiti su una villetta a schiera, ai fini della de-

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L’esperto rispondeFisco

1428 Numero 45 - 20 novembre 2017

trazione fiscale, sono definiti come di manutenzione straordinaria (e non ordinaria) dalla stessa guida al 50% redatta dall’agenzia delle Entrate (articolo 16–bis del Tu-ir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 74, lettera c, della leg-ge 208/2015, si veda la guida su www.agenziaentrate.it, eanche il disegno di legge di Bilancio 2018).Ai fini urbanistici, nel caso in cui la normativa (regola-mento edilizio comunale) non preveda alcun titolo abili-tativo per la realizzazione degli interventi, il contribuen-te deve comunque predisporre e conservare (senza in-viarla all’agenzia delle Entrate, ma esibendola a richiestadell’amministrazione) la dichiarazione sostitutiva del-l’atto di notorietà, resa in base all’articolo 47 del Dpr 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi rientrino tra quelli agevolabili, anche se questi non necessitano di al-cun titolo abilitativo, secondo la normativa edilizia vi-gente. In caso contrario, occorre chiedere il provvedi-mento previsto nel medesimo regolamento edilizio co-munale: Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata)o Scia (segnalazione certificata di inizio attività).

[3732]

PAGARE CON ASSEGNOIMPEDISCE IL BONUS MOBILI Ho effettuato un acquisto di mobili presso una nota catena, pagando con assegno bancario e facendomi rilasciare fattura a me intestata, con codice fiscale. Purtroppo, il commercialista mi ha successivamente informato che, per avere il riconoscimento del bonus mobili, avrei dovuto pagarecon carta di credito o bonifico bancario, ai fini della tracciabilità. La catena di mobili effettua la riscossione di assegni tramite una società, chiedendo il codice fiscale e il numero del conto corrente a chi emette l’assegno (informazioni che ho rilasciato, ricevendo autorizzazione e riscontro da questa società). Considerata la tracciabilità dell’assegno, posso comunque chiedere il beneficio fiscale per l’acquisto?A.B. – LATINA

Il pagamento avrebbe dovuto essere effettuatocon carta di credito. Infatti, il pagamento con as-segno, anche se tracciabile, esclude l’applicazio-

ne del bonus mobili.In merito, la circolare 7/E del 2016 ha chiarito che –per fruire del bonus mobili per l’acquisto di arredi egrandi elettrodomestici (almeno in classe A+; A per iforni) – non è necessario utilizzare il bonifico apposi-tamente predisposto da banche e Poste Spa per lespese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggettoa ritenuta). Tuttavia, non è consentito effettuare ilpagamento mediante assegni bancari, contanti o altrimezzi di pagamento. La circolare 7/E/2016 precisa,

inoltre, che le spese sostenute devono essere “docu-mentate”, conservando la documentazione attestan-te l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, rice-vute di avvenuta transazione per i pagamenti me-diante carte di credito o di debito, documentazionedi addebito sul conto corrente) e le fatture che devo-no indicare natura, qualità e quantità dei beni e servi-zi acquisiti. Solo in presenza di tali modalità di paga-mento è possibile fruire della detrazione.

A cura di Marco Zandonà

Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

[3733]

INDENNITÀ NASPISOGGETTE A «SEPARATA» Nell’anno 2014 ho percepito dall’Inps un importo a titolo di Naspi, assoggettato a tassazione separata. Tale importo è stato il mio solo reddito percepito in quell’anno. Considerato che nel 2014 ho sostenuto spese sanitarie e di ristrutturazione, vorrei sapere se – tramite dichiarazione integrativa – posso optare per la tassazione ordinaria della Naspi, e fruire delle detrazioni per oneri e delle altre detrazioni previste dall’articolo 13 del Tuir (Dpr 633/72).R.M. – MILANO

Iredditi percepiti a vario titolo, in relazione a situa-zioni straordinarie connesse a un rapporto di lavo-ro dipendente (trattamenti di fine rapporto o in-

dennità equipollenti, compensi arretrati, di cui allelettere a, b, c e c–bis, comma 1, articolo 17 del Tuir, Dpr917/1986), se erogati da soggetti che rivestono la quali-fica di sostituti d’imposta, non vanno dichiarati dalpercettore (comma 3, articolo 1, Dpr 600/73) e sono or-dinariamente soggetti a tassazione separata. L’ammi-nistrazione finanziaria, sulla scorta dei dati forniti dalsostituto, in sede di liquidazione definitiva dell’impo-sta, farà concorrere i redditi alla formazione di quellocomplessivo, se ciò sia più favorevole al contribuente(comma 3 del citato articolo 17 del Tuir).Non risulta invece possibile un’autonoma e preventi-va opzione per quest’ultima modalità impositiva, nonessendo le fattispecie reddituali – come evidenziato –neppure soggette all’obbligo dichiarativo. Anche l’im-postazione della modulistica dichiarativa (quadroRM di Redditi persone fisiche) non consente di inclu-dere tali redditi fra quelli che possono essere oggettodi opzione ordinaria, essendo circoscritta ad altre edifferenti fattispecie reddituali.Ciò comporta un’evidente penalizzazione qualora ilcontribuente, disponendo di oneri deducibili/detrai-bili, non riesca ad avvalersene utilmente, in quanto ti-

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L’esperto rispondeFisco

Numero 45 - 20 novembre 2017 1429

tolare soltanto di redditi soggetti a tassazione separa-ta. Quando l’interessato conseguirà redditi soggetti atassazione ordinaria, potrà invece riprendere la frui-zione degli oneri e delle spese fiscalmente rilevantiche ha sostenuto, con l’evidenza che – nel caso di inter-venti di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 16–bis del Tuir – la detrazione potrà essere fruita a decor-rere dal numero della rata ancora disponibile (tra ledieci previste), mentre quelle pregresse non potrannoessere recuperate.Sulla scorta di queste considerazioni, quindi, la pre-sentazione di una dichiarazione integrativa (quan-d’anche fosse possibile avvalersene nel caso specifi-co) appare inefficace, se finalizzata a esprimere un’op-zione per la tassazione ordinaria.

[3734]

OPZIONE DI TASSAZIONE:INTEGRATIVA PRECLUSA È possibile inviare una dichiarazione integrativa in cui si modifichi una precedente integrativa, per indicare a tassazione separata dei redditi inseriti nel quadro RM10, ma dichiarati a tassazione ordinaria?Nella dichiarazione “originale”, la pensione e gli altri redditi sono stati inseriti nel quadro RL15. Nell’integrativa, la pensione e gli altri redditi sono stati poi inseriti nel quadro RM10 (a tassazione ordinaria). È dunque possibile l’integrativa, per cambiare la sola scelta di tassazione degli altri redditi, attendendo la riliquidazione da parte dell’agenzia delle Entrate?M.U. – ROMA

La risposta è negativa. Anche in sede giurisprudenzia-le, permane l’orientamento interpretativo secondo ilquale il ricorso alla dichiarazione integrativa è da ri-

tenere precluso in tutte quelle circostanze in cui l’inte-grazione attiene al ripensamento del contribuente su una scelta da egli regolarmente effettuata nella dichiara-zione originaria (risoluzioni 325/E/2002, 82/E/2009; Cassazione, sentenze 25056/06, 7294/2012, 1427/2013, 18757/2014): come può essere il caso di un’opzione per latassazione con modalità separata in alternativa a quella ordinaria, o viceversa.

[3735]

DETRAIBILI GLI INTERESSISUI MUTUI (NON SUI PRESTITI) Dovendo ristrutturare la prima casa e dovendo sottoscrivere un prestito o un mutuo bancario, è possibile portare in detrazione gli interessi passivi? Bisogna iscrivere

ipoteca? E nel caso anche di riqualificazione energetica?C.V. – SENIGALLIA

Nel contesto di interventi per la ristrutturazione del-l’unità immobiliare da adibire ad abitazione principa-le, è consentita la detrazione degli interessi passivi

qualora gli stessi maturino e siano corrisposti in relazione aun mutuo (erogabile anche da un ente diverso dalla banca),garantito da iscrizione ipotecaria (comma 1–ter, articolo 15 del Tuir, Dpr 917/86). Non sono invece ammessi finanzia-menti (come un mero prestito), la cui struttura non corri-sponda alla forma giuridica descritta. Per quanto attiene agli interventi finalizzati al risparmio energetico, si eviden-zia che la detrazione va commisurata alla spesa sostenuta enon anche all’ammontare degli interessi passivi, nell’even-tualità di un ricorso a un finanziamento (la cui erogazione non richiede comunque alcun vincolo formale). Pertanto, ad esempio, se l’intervento è realizzato mediante un con-tratto di leasing, la detrazione spettante andrà commisura-ta al costo sostenuto dalla società finanziatrice, a prescinde-re dai canoni di leasing addebitati all’utilizzatore del bene.

A cura di Alfredo Calvano

[3736]

SPESE INTEGRABILI ENTRO5 ANNI DALLA DICHIARAZIONE A seguito del decesso di mia madre (novembre 2013) già vedova, ho ricevuto dall’agenzia delle pompe funebri la fattura relativa al funerale. Solo adesso sono venuto a conoscenza della possibilità di scaricare quota parte di tale fattura. È ancora possibile portarla in detrazione, a distanza di circa quattro anni dalla data di emissione del documento?V.B. – SIRACUSA

La risposta è affermativa. La detrazione è ancora pos-sibile, grazie alla disciplina delle “dichiarazioni inte-grative”, riscritta dall’articolo 5 del Dl 193/2016, che

ha modificato l’articolo 2, commi 8 e 8–bis, del Dpr 322/1998, introducendo la ritrattabilità della “dichiara-zione a favore” entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento (per i periodi d’imposta relativi al 2016 equelli successivi, cinque anni dalla presentazione della dichiarazione, in base all’articolo 43, Dpr 600/1973).

A cura di Giuseppe Merlino

[3737]

DATORE DI LAVORO OBBLIGATOA FARE DA SOSTITUTO Al datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, si fornisce il modello delle detrazioni d’imposta quando si deve

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L’esperto rispondeFisco

1430 Numero 45 - 20 novembre 2017

comunicare la situazione personale del lavoratore o se sono avvenute delle variazioni. Il datore può rifiutarsi di fare da sostituto d’imposta, non applicando quanto dichiarato dal lavoratore stesso? Può essere sanzionato per il suo comportamento?C.T. – PADOVA

L’articolo 23 del Dpr 600/1973 prevede l’obbligo, peril datore di lavoro che eroga compensi, di svolgeretutti gli adempimenti che la legge attribuisce al so-

stituto d’imposta (effettuazione delle ritenute, ricono-scimento delle detrazioni, eccetera). Il datore di lavoro che non adempie a tali obblighi è soggetto a sanzioni.

[3738]

L’ANTICIPO NASPIINCREMENTA IL «LORDO» La mia compagna ha chiesto e ricevuto dall’Inps l’anticipazione Naspi (nuova assicurazione sociale per l’impiego), perché assunta come socio lavoratore, versando 5mila euro all’azienda come quota sociale. Questi redditi ricevuti come risulteranno nella Certificazione unica 2018 dell’Inps? Incrementeranno il suo reddito lordo? Evidenzio che l’Istituto ha erogato tutti i giorni di Naspi residua applicando una ritenuta del 23 per cento.R.D. – FIORANO MODENESE

L’ indennità di Naspi (nuova assicurazione so-ciale per l’impiego), seppur anticipata inun’unica soluzione, rientra tra i redditi di la-

voro assimilati a quelli di lavoro dipendente, an-dando a incrementare il reddito lordo del contri-buente. La lavoratrice dovrà, pertanto, predispor-re la dichiarazione dei redditi per conguagliare taliredditi con eventuali altre entrate percepite nelperiodo d’imposta.

A cura di Luca Vichi

Redditi d’impresa

[3739]

BENE MERCE ESTROMESSOA VALORE NORMALE Un’impresa individuale di costruzioni, in regime di contabilità semplificata, ha tra le rimanenze finali un immobile merce oggetto di una precedente ristrutturazione, avvenuta oltre dieci anni fa. Vista la nuova disciplina sul reddito delle imprese in semplificata – al fine, quindi, di evitare la perdita nel corrente anno, in caso di mancata

vendita a terzi entro il 31 dicembre 2017 – è possibile estromettere tale immobile merce mediante autoconsumo a un corrispettivo pari al valore normale?I.D. – PESARO

La risposta è affermativa. In base all’articolo 57 delTuir (Dpr 917/86) è compreso tra i ricavi di cui al-l’articolo 85 dello stesso decreto anche il valore

normale dei beni ivi indicati, destinati al consumo per-sonale o familiare dell’imprenditore. Pertanto, nel ca-so del lettore, il valore normale del bene merce concor-re alla formazione del reddito nel periodo d’imposta incui è avvenuta la destinazione a finalità estranee al-l’esercizio dell’impresa.

A cura di Gianluca Dan

[3740]

TRASPARENZA, L’OPZIONESI RINNOVA IN AUTOMATICO Una Srl a socio unico, costituita nel 2009, ha optato nel 2012, tramite il modello Op, per il regime di trasparenza fiscale. Nel modello Unico 2015 (redditi 2014), la società ha optato per il rinnovo della trasparenza. In quale anno (ed entro quando) può optare nuovamente per il rinnovo della trasparenza?A.M. – SCANDALE

Nel caso esposto dal lettore, l’opzione per la traspa-renza (che ha validità minima triennale) è stata ese-guita nel 2015 e quindi ha vincolato a tale regime gli

esercizi 2015, 2016 e 2017. Ora si dovrebbe fare una nuovaopzione nel 2018, per l’ulteriore triennio; ma nel frattem-po – per effetto del Dl 193/2016 – il significato delle opzio-ni è stato modificato, nel senso che esse sono valide e si rinnovano tacitamente (salvo revoca). Quindi, se il con-tribuente non eserciterà la revoca del regime nel 2018, es-so si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in trien-nio. Tuttavia, alla scadenza del triennio, da parte dei soci(persone fisiche o giuridiche), dovrà essere inviata una comunicazione alla partecipata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, per il rinnovo dell’opzione.

A cura di Paolo Meneghetti

[3741]

LA TASSAZIONE CATASTALEE IL REDDITO AGRARIO Una società agricola in nome collettivo ha optato per la tassazione contabile del reddito. Pertanto, neutralizza l’effetto dei costi e dei ricavi di esercizio, rispettivamente con una variazione in aumento e una in diminuzione del reddito.

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L’esperto rispondeFisco

Numero 45 - 20 novembre 2017 1431

Per i costi indeducibili (come le spese per le autovetture) non si procede alla neutralizzazione: queste restano dunque rilevanti ai fini del reddito imponibile, insieme alla variazione in aumento del reddito agrario?A.S. – ANAGNI

La tassazione catastale – e non contabile – dei redditiprodotti dalle società agricole, costituite in formadi società in nome collettivo, società in accomandi-

ta semplice, società a responsabilità limitata e societàcooperative, è dettata dal comma 1093 della legge296/2006. Quest’ultimo stabilisce che, in luogo dei co-sti e ricavi relativi allo svolgimento delle attività agri-cole dettate dall’articolo 32 del Dpr 917/1986, le societàche hanno esercitato l’opzione determinino il redditodi impresa in misura pari al reddito agrario del fondocondotto, come se fossero società semplici agricole oimprenditori agricoli individuali. In tal caso, il redditoagrario è comprensivo di tutte le componenti di reddi-to, positive o negative che siano, e non sarà necessarioapportare alcuna altra variazione fiscale riguardo ai costi oggettivamente non deducibili.

A cura di Gian Paolo Tosoni e Marcello Valenti

Iva

[3742]

I TERMINI DI ANNOTAZIONEE DI LIQUIDAZIONE In merito ai nuovi termini di detrazione Iva sugli acquisti, non mi è chiaro se le fatture datate 2017 e ricevute entro il 30 aprile 2018 possono essere inserite nelle liquidazioni mensili dei mesi da gennaio ad aprile. Ad esempio, se il giorno 15 febbraio 2018 ricevo una fattura datata 15 dicembre 2017, posso registrarla nella data di ricezione e farla rientrare nella liquidazione mensile di febbraio 2018?P.C. – VERONA

Nell’esempio proposto, la fattura emessa il 15 di-cembre 2017 e ricevuta il 15 febbraio 2018 – pereffetto delle modifiche agli articoli 19 e 25 del

Dpr 633/1972, intervenute a opera del Dl 50/2017 –può essere annotata nel registro degli acquisti fino al30 aprile 2019, ossia entro il termine di presentazionedella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno2018 (anno di ricezione della fattura). Dev’esserequindi riportata nel registro degli acquisti del 2018,ma deve rientrare nella liquidazione della dichiara-zione per l’anno 2017 (anno in cui è sorto il diritto alladetrazione dell’Iva).

A cura di Giuseppe Barbiero

[3743]

ESENTE L’AUTO VENDUTADOPO L’USCITA DAI MINIMI Nel 2011, dopo aver aderito al regime dei minimi, ho acquistato un’auto deducendone il costo (ivato) per il 50 per cento. Oggi sono uscito dal regime dei minimi per il decorrere del limite dei cinque anni. In caso di vendita dell’auto a una concessionaria, dovrò applicare l’Iva, oppure si tratta di un’operazione esente o non imponibile? Qual è l’esatta dicitura che dovrò riportare in fattura? Infine, per quanto riguarda la plusvalenza, l’imposizione sarà pari al 50% o al 100% del ricavo?R.F. – BRESCIA

La cessione dell’auto sconta il regime di esenzioneprevisto dall’articolo 10, n. 27–quinquies, del Dpr633/72, considerato che l’Iva assolta sull’acquisto

non è stata portata in detrazione, nemmeno in parte, poi-ché il lettore aveva aderito al regime dei minimi.La plusvalenza realizzata dopo l’uscita dal regime dei mi-nimi, per un bene dedotto al 50% in quanto a uso promi-scuo, è imponibile nella stessa misura, ovvero al 50% delcorrispettivo.

[3744]

L’IMPRESA INDIVIDUALEDEVE ISCRIVERSI AL REGISTRO Ho la partita Iva nel regime dei minimi e dal 1° gennaio 2018 passerò al regime semplificato, perché intendo aprire un’agenzia di traduzioni online e non credo di poter rientrare nel limite di 30mila euro di fatturato annuale. Si tratterebbe di un’agenzia senza sede fisica, per cui mi occuperò solo di organizzare e distribuire il lavoro fra i miei collaboratori. È obbligatoria l’iscrizione al Registro delle imprese? E i traduttori residenti fuori dalla Ue potranno emettermi fattura,anche se privi di partita Iva?A.S. – COLLE VAL D’ELSA

Un’impresa individuale è obbligata all’iscrizione nelRegistro delle imprese della provincia nella quale èubicata la sede dell’impresa. Al riguardo, si consi-

deri che è imprenditore colui che – in base all’articolo 2195 del Codice civile – esercita abitualmente (non occa-sionalmente): 1) un’attività industriale diretta alla pro-duzione di beni o di servizi; 2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un’attività di trasporto perterra, per acqua o per aria; 4) un’attività bancaria o assicu-rativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.I traduttori residenti fuori dalla Ue possono emettere fattura o altro documento analogo (nota di debito, rice-

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L’esperto rispondeCondominio

1432 Numero 45 - 20 novembre 2017

vuta, eccetera), anche se privi di partita Iva. Infatti, nei Paesi extra–Ue potrebbe anche non essere necessario il possesso di una partita Iva per lo svolgimento di un’atti-vità economica.

A cura di Giorgio Confente e Gianluca Dan

[3745]

L’AFFITTO DEL CAPANNONEÈ IMPONIBILE SU OPZIONE Una società immobiliare è proprietaria di un capannone industriale, che affitta a una Srl, la quale lo utilizza per svolgere la propria attività industriale. Deve fatturare il compenso con Iva al 22% e di conseguenza detrarre l’imposta sugli acquisti (spese per energia elettrica, riscaldamento, eccetera)?D.M. – NOVARA

Trattandosi di un fabbricato diverso dall’abitativo,la locazione è imponibile Iva laddove il proprie-tario esprima nel contratto di locazione la volon-

tà di applicare l’imposta. Diversamente, opera il regi-me di esenzione Iva e dunque alla locazione si applical’imposta di registro nella misura dell’1 per cento.Nel caso in cui sia applicato il regime di imponibilitàIva, il proprietario può detrarre l’imposta assolta su-gli acquisti.

A cura di Giampaolo Giuliani

[3746]

RISANAMENTO DEL D/10,LAVORI CON ALIQUOTA AL 10% Facciamo seguito alla risposta al quesito (2921) pubblicata nell’inserto dell’Esperto risponde n. 34 del 4 settembre 2017 («Capannoni: ammortizzabili i costi di bonifica amianto»). Siccome nel nostro caso specifico si tratta di lavori di risanamento conservativo a seguito di un incendio su un capannone industriale (categoria D/10), chiediamo se si può applicare l’aliquota Iva al 10% (anziché quella ordinaria al 22%), così come indicato nella risposta a un precedente quesito (2427) pubblicato sull’Esperto risponde n. 27 del 18 luglio 2016 («Favorita la rimozione dell’amianto in edifici D/10»).C.P. – PORDENONE

L a risposta è affermativa. L’aliquota Iva previ-sta per gli interventi di restauro e risanamen-to conservativo o di ristrutturazione edilizia

di un capannone è quella ridotta del 10% (n. 127–quaterdecies, tabella A, parte III, Dpr 633/72).

Mentre l’aliquota del 22% si applica per gli inter-venti di manutenzione ordinaria o straordinariaeseguiti sugli stessi edifici.

A cura di Marco Zandonà

CONDOMINIO

[3747]

DISTACCO: RELAZIONE TECNICACON RISULTATI PREVISTI Vivo in un condominio in cui una parte dei condòmini ha deciso di distaccarsi dall’impianto centralizzato. Nella relazione del tecnico, cosa dev’essere scritto a dimostrazione che il distacco non comporti aggravi sull’impianto centralizzato?G.D. – SANNAZZARO DE’ BURGONDI

La legge 220/12 non contiene alcuna informazione su co-me debba essere redatta la relazione tecnica, ma solo ilrisultato che si dovrà ottenere: ossia dimostrare che dal

distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento oaggravi di spesa per gli altri condòmini. Per tale ragione, si possono utilizzare metodi diversi per il relativo calcolo, purché si basino su concetti reali di termotecnica. Pertanto,è sufficiente applicare regole tecniche che abbiano un crite-rio logico e che portino a un risultato “vero”. Al riguardo, adesempio, si tenga presente che molto spesso, non essendo possibile ed economicamente sostenibile ottenere le plani-metrie di tutti gli appartamenti di cui si compone l’edificio condominiale, il calcolo potrà essere: sulle tabelle millesi-mali di ripartizione del riscaldamento (che rappresentano approssimativamente il fabbisogno energetico delle singo-le unità) e sul consumo medio reale dell’edificio (calcolato in unità di metri cubi, dall’analisi delle fatture del distributo-re di carburante degli ultimi anni).Chi desidera distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscal-damento o condizionamento, quindi, dovrà dimostrare che tale intervento non arrechi alcun danno agli altri condòmini. Per fare ciò, occorrerà produrre una perizia tecnica redatta daun professionista abilitato e specializzato, in cui dovranno es-sere indicati: i consumi effettivi dell’impianto, tenendo in de-bita considerazione che possono verificarsi delle dispersionidi calore; i consumi ipotizzati dopo il distacco; e l’assenza di potenziali alterazioni negative all’impianto centralizzato.

[3748]

FABBISOGNI CALCOLATISULLO STATO ORIGINARIO L’amministratore del mio condominio ha incaricato una ditta specializzata di fare la mappatura dell’impianto termico

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L’esperto rispondeCondominio

Numero 45 - 20 novembre 2017 1433

di ogni singola unità condominiale, in base alla normativa Uni 10200, per la contabilizzazione dei consumi e la ripartizione delle spese di riscaldamento, sopratutto per quanto riguarda la suddivisione della parte fissa. Il condominio ha il riscaldamento centralizzato, ma sui vari pianerottoli ci sono i contatori per la rilevazione dei consumi. Il tecnico della ditta incaricata ha preso solo le misure dei vari radiatori (altezza, profondità, larghezza e numero degli elementi). Ho fatto presente che, nel mio appartamento, quest’anno i vetri delle finestre sono stati tutti sostituiti con vetrocamera; il tecnico ha risposto che la rilevazione doveva per legge essere fatta solo per i termosifoni. Tale rilevazione è stata quindi eseguita regolarmente, secondo la legge?R.G. – PORDENONE

Èla stessa norma Uni 10200 – così come previsto dal-l’articolo 9, comma 5, lettera d, del Dlgs 102/14 – a pre-vedere che, per il calcolo dei nuovi millesimi di ri-

scaldamento, sia necessario il ricorso al fabbisogno energetico delle singole unità immobiliari. Come ogni tabella millesimale, anche questa sarà il frutto di una se-rie di calcoli e proporzioni. A tal riguardo, il tecnico do-vrà utilizzare le norme Uni Ts 11300 che, però, dovrannoessere adeguate e bilanciate con i princìpi previsti in ma-teria condominiale. In particolare, è bene considerare che non dovranno essere calcolati i fabbisogni delle uni-tà immobiliari nello stato in cui si trovano al momento del rilievo, in quanto i millesimi si calcolano sullo stato originario dell’edificio condominiale.Il professionista, quindi, dovrà considerare solo le parti comuni e la copertura. Pertanto, ai fini del calcolo, non dovranno essere considerate quelle migliorie apportateall’interno delle singole unità immobiliari (come ad esempio la sostituzione degli infissi con doppi vetri), an-che se le stesse diminuiscono il fabbisogno energetico. L’articolo 68, comma 2, delle disposizioni di attuazione del Codice civile statuisce, infatti, che «nell’accertamen-to dei millesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di cia-scuna unità immobiliare».

[3749]

USUFRUTTUARIO «SOLIDALE»CON IL NUDO PROPRIETARIO Mio figlio è nudo proprietario di un appartamento e versa regolarmente le relative spese straordinarie. Mentre mia sorella, che è usufruttuaria dello stesso appartamento, non paga quelle ordinarie. Per queste spese non pagate, il condominio, nella persona dell’amministratore (che riunisce l’assemblea ordinaria ogni due anni), ha minacciato di citare “in solido” mio figlio, come previsto dalle norme. Preciso che la nuda proprietà e l’usufrutto sono stati stabiliti con regolare atto notarile e che, tra l’altro, è

stata mia sorella a volere questa suddivisione. Vorrei quindi sapere cosa può succedere al nudo proprietario, e come si ci può tutelare, quando l’usufruttuario non paga le spese ordinarie, dovute per legge.P.D. – VILLANOVA DI ALBENGA

La legge 220/2012, di riforma della materia condomi-niale, nel modificare l’articolo 67 delle disposizionidi attuazione del Codice civile, ha chiarito anche la

posizione dell’usufruttuario in merito al pagamento del-le spese condominiali. La norma – dopo aver precisatoche l’usufruttuario esercita «il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione ed al sem-plice godimento delle cose e dei servizi comuni» (men-tre nelle altre deliberazioni il diritto di voto spetta al nu-do proprietario) – prevede espressamente una respon-sabilità solidale del nudo proprietario e dell’usufruttua-rio per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale.Tale “solidarietà” tra usufruttuario e nudo proprietario –non distinguendo tra spese ordinarie (che competono al-l’usufruttuario) e spese straordinarie (che, invece, spet-tano al nudo proprietario), perché ciò riguarda la disci-plina dei loro rapporti interni – autorizza l’amministrato-re di condominio a pretendere l’intera morosità, indiffe-rentemente, dall’uno e/o dall’altro. Resta inteso che, nel caso di specie, il nudo proprietario (il figlio del lettore), qualora fosse costretto dall’amministratore a pagare le spese condominiali che competono all’usufruttuaria (la sorella del lettore), potrà esercitare nei confronti di que-st’ultima il diritto di rivalsa.

[3750]

LA FUSIONE DI UNITÀ DISTINTEE IL PLACET CONDOMINIALE Nel nostro condominio abbiamo tutti un box auto, tranne un proprietario che (con gli stessi metri quadri) ha box e cantinola, adiacenti e separati, che fanno riferimento a due numeri civici, e paga due quote (sia per la pulizia delle scale, sia per l’ascensore). Nell’ultima assemblea, l’amministratore ci ha informati verbalmente di aver ricevuto un’email dal geometra del condomino, il quale dava inizio ai lavori di fusione fra i due locali, rendendoli comunicanti e andando a modificare le tabelle millesimali (portandosi a una quota).Oltre a rendere i due locali comunicanti, il condomino è tenuto anche a murare uno dei due ingressi, eliminando il numero civico, per la modifica delle tabelle millesimali? Ammettendo che ciò avvenga, le nuove tabelle millesimali dovranno essere approvate all’unanimità? Trattandosi di lavori inferiori a un quinto del valore dello stabile, possono essere approvati dalla maggioranza?G.G. – BARI

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L’esperto rispondeContributi previdenziali e assistenziali

1434 Numero 45 - 20 novembre 2017

Dal contenuto del quesito, pare che il box e la cantinafacciano parte di due condomìni diversi. A tal ri-guardo, si consideri che la giurisprudenza di legitti-

mità ha ribadito più volte che la creazione di un varco nelmuro comune – finalizzata a mettere in collegamentounità immobiliari di proprietà del medesimo condomi-no, ma collocate in due diversi edifici condominiali – possa creare i presupposti per l’indebita costituzione di una servitù a carico dei beni comuni e a favore di soggettiterzi estranei alla compagine condominiale. In casi delgenere, di conseguenza, per il proprietario l’unico mododi procedere nel pieno rispetto dei diritti degli altri con-dòmini sarebbe quello di ottenere il consenso unanime all’attribuzione di un diritto reale (di servitù) in favore della compagine condominiale cui appartiene l’unità al-la quale vorrebbe unire il proprio immobile (Cassazione,sentenza 10606/2014).Invece, qualora il box e la cantina facciano parte del me-desimo condominio, i millesimi della nuova unità immo-biliare saranno dati dalla somma aritmetica dei millesimidel box e della cantina, non essendovi i presupposti nor-mativi che giustifichino la revisione delle tabelle millesi-mali, cosi come indicato nell’articolo 69 delle disposizio-ni di attuazione del Codice civile. Nel caso in esame, a pa-rere di chi scrive, non sembra vi sia la necessità di murareuno dei due ingressi, eliminando il numero civico, per lamodifica delle tabelle millesimali.

A cura di Paola Pontanari

[3751]

IL VICINO NON PUÒ IMPEDIREI GRIGLIATI SUL TERRAZZO Vorrei sistemare sul mio terrazzo alcuni grigliati, alti circa due metri e con fioriere (quindi mobili), per avere un po’ di privacy. Gradirei sapere a che distanza dalla proprietà del vicino dovrei collocarli, considerando il fatto che ciò limiterebbe la sua veduta di panorama. Vorrei inoltre sapere se dovrei ottenere delle autorizzazioni dal Comune.P.B. – GENOVA

Igrigliati di cui parla il lettore non costituiscono“costruzione”, a norma dell’articolo 873 del Codi-ce civile, in tema di distanze. D’altra parte, in as-

senza (negli atti di acquisto) di una servitù attiva dipanorama, il vicino non può impedire l’installazionedei manufatti, alla stregua della normativa di cui agliarticoli da 900 a 907 del Codice.Al più, il vicino potrebbe avviare un’azione di danni,a norma dell’articolo 1122, secondo cui «nell’unità im-mobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normal-mente destinate all’uso comune, che siano state attri-buite in proprietà esclusiva o destinate all’uso indivi-duale, il condomino non può eseguire opere che re-

chino danno alle parti comuni ovvero determininopregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoroarchitettonico dell’edificio. In ogni caso è data pre-ventiva notizia all’amministratore che ne riferisceall’assemblea».

A cura di Silvio Rezzonico

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

[3752]

SÌ AI CONTRIBUTI VOLONTARIPER BILANCIARE IL PART–TIME Sono un dipendente comunale a tempo indeterminato, con contratto part–time. È possibile integrare, volontariamente, la contribuzione previdenziale Ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti) per la parte mancante al full–time?D.N. – NAPOLI

Con la contribuzione volontaria, il lavoratore puòprovvedere personalmente al versamento dei con-tributi per periodi privi di copertura assicurativa. I

versamenti volontari sono ammessi per periodi di: aspettativa per motivi di famiglia; aspettativa per motividi studio; interruzione del rapporto di lavoro. E sono pre-visti anche in caso di lavoro part–time, per la differenza tra l’orario effettivamente svolto e quello a tempo pieno.I contributi volontari sono validi sia ai fini del raggiungi-mento del diritto a pensione, sia ai fini della misura dellastessa; ed è possibile chiedere di versarli anche per i sei mesi precedenti alla data di presentazione della doman-da. I requisiti richiesti per accedere alla prosecuzione volontaria sono: il possesso di tre anni di contributi ver-sati nei cinque anni precedenti alla domanda; o il posses-so di cinque anni di contributi versati nell’intero arco della vita lavorativa.

A cura di Aldo Forte

[3753]

I DOCUMENTI DA CONSULTARENELLE VERIFICHE ALL’INPS Sono un pensionato Inps, con contributi versati in parte come lavoratore dipendente, in parte come lavoratore autonomo, e in parte versati alla Cassa avvocati (riscattati). Nel controllare l’estratto conto dei contributi in qualità di lavoratore autonomo, ho riscontrato che questi non corrispondono a quelli effettivamente versati. Poiché le ricevute dei versamenti effettuati sono andate smarrite, vorrei avvalermi del diritto di accesso, per verificare nella

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L’esperto rispondePrevidenza

Numero 45 - 20 novembre 2017 1435

contabilità Inps i contributi davvero versati. È possibile? E in caso affermativo, quali libri o altri documenti dovrei eventualmente consultare?A.D. – LANCIANO

Per verificare la corretta imputazione dei contributiversati all’Inps come lavoratore autonomo, i docu-menti consultabili sono le dichiarazioni dei redditi:

in particolare, il quadro RR e la copia dei modelli F24 di versamento. Sono documenti fiscali, ma l’Inps ne ha co-pia proprio per gestire la pratica previdenziale.La richiesta di accesso va fatta per iscritto, tramite il mo-dello prelevabile dall’Inps, e va indirizzata al dirigente della sede Inps che ha in carico la posizione individuale (circolare 4/2013 e relativo regolamento allegato).

A cura di Pietro Gremigni

[3754]

QUINQUENNIO DI PRESCRIZIONEDOPO LA DEPENALIZZAZIONE L’Inps mi ha inviato nel giugno 2017 degli avvisi di accertamento per l’omesso versamento dei contributi previdenziali per i mesi del 2009 e 2010 (in totale, circa 8mila euro), in qualità (a suo tempo) di legale rappresentante di una cooperativa poi fallita. Avevo già ricevuto le relative diffide nel 2010 e nel 2011. La ripresentazione degli avvisi è avvenuta a seguito del decreto di depenalizzazione del 6 febbraio 2016. Ho opposto la prescrizione, ma l’Inps sostiene che il decreto l’abbia interrotta. Secondo me, invece, il decreto ha modificato l’organo che deve sanzionare. E l’Inps doveva comunque inviare le diffide entro agosto 2016, visto che a quel tempo il credito non era ancora prescritto. Ha invece ragione l’Istituto nel sostenere che il decreto ha interrotto la prescrizione quinquennale?S.R. – LUCCA

Il lettore non ci trova d’accordo. Sono idonei a inter-rompere la prescrizione la notificazione dell’atto concui si inizia un giudizio e la domanda proposta nel cor-

so di un giudizio (articolo 2943 del Codice civile), ivi in-clusa «la costituzione di parte civile nel processo pena-le» (Cassazione, 7937/1991). Poiché l’omissione contri-butiva, al tempo in cui fu commessa, costituiva reato,l’avvio del procedimento penale, in cui l’Inps era parte ci-vile, ha interrotto la prescrizione, con effetto «perma-nente», fino all’emanazione del decreto del 6 febbraio2016, con il quale il processo penale è stato dichiaratoestinto per il venir meno del reato (come conseguenza della depenalizzazione). Ne consegue che dal 6 febbraio2016 è iniziato un nuovo quinquennio di prescrizione,che ovviamente non si era concluso nel 2017. Il lettoredunque sbaglia quando afferma che, secondo lui, «il de-creto ha modificato l’organo che deve» infliggere la san-

zione (non più penale ma amministrativa). Ma quel che conta è che la prescrizione quinquennale non ha avuto corso fino all’estinzione del giudizio penale, ed è rico-minciata a decorrere dal 6 febbraio 2016.

A cura di Ezio Maria Pisapia

PREVIDENZA

[3755]

LA RESIDENZA NON CONTAAI FINI DELLA REVERSIBILITÀ Mia moglie (casalinga) ed io (pensionato), in divisione dei beni e non separati, abbiamo le rispettive residenze in due diverse città limitrofe, nelle quali abbiamo ciascuno la proprietà di un appartamento “prima casa”. Il fatto di avere due diverse residenze può comportare qualche problema ai fini del diritto alla pensione di reversibilità?A.B. – IMPERIA

La risposta è negativa. La moglie del lettore avrà dirit-to a percepire la pensione di reversibilità, a prescin-dere dal fatto che le residenze dei coniugi siano in

due città diverse.

[3756]

I REQUISITI PER ACCEDEREALL’OTTAVA SALVAGUARDIA Ho 64 anni e circa 32 anni di contributi come artigiano (dal 1973 al giugno 2003) e cinque anni di contributi esteri (in Brasile, dal 31 luglio 2010 al 31 luglio 2015), con autorizzazione alla contribuzione volontaria a partire dal 1° maggio 2005.Ho fatto domanda per la settima salvaguardia, insieme alla richiesta di unificare la contribuzione internazionale. Non avendo ottenuto risposta, ho fatto domanda per l’ottava salvaguardia, con lo stesso risultato. La contribuzione brasiliana è stata aggiunta al mio storico soltanto un mese fa circa, nonostante avessi sollecitato l’Inps in varie occasioni. Avevo diritto a fruire della salvaguardia? In caso affermativo, si può ancora fare qualcosa (ad esempio, qualche ricorso) oppure devo per forza aspettare i 67 anni di età?W.F. – MONTAGNA IN VALTELLINA

Per l’ottava salvaguardia, secondo il report aggior-nato al 10 ottobre 2017, risultano giacenti poco piùdi mille domande. Inoltre, se il lettore ha presenta-

to domanda quale soggetto autorizzato alla prosecuzio-ne volontaria, deve avere un contributo volontario ac-creditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011. Inoltre non deve aver svolto, dopo il 4 dicembre 2011,

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L’esperto rispondeDiritto del lavoro

1436 Numero 45 - 20 novembre 2017

qualsiasi attività riconducibile a un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Infine, la decorren-za della pensione deve collocarsi entro il 6 gennaio 2019.In alternativa, il lettore deve avere l’autorizzazione didata antecedente al 4 dicembre 2011, pur senza contribu-to volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre2011, a condizione che abbia almeno un contributo ac-creditato derivante da effettiva attività lavorativa nelperiodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre2013, e sempre che alla data del 30 novembre 2013 non sisvolga un’attività lavorativa riconducibile a un rappor-to di lavoro dipendente a tempo indeterminato. In que-sto caso, la decorrenza della pensione deve collocarsientro il 6 gennaio 2018.Dai dati forniti nel quesito, non sembrano sussistere irequisiti. Ad ogni modo, il lettore potrà interpellare lasede di riferimento al fine di ottenere l’accoglimento o ilrigetto della propria istanza. Al ricorrere delle condi-zioni di legge, avrà diritto a percepire la pensione dal mese successivo a quello di apertura della finestra.

[3757]

DOMANDA DI CUMULOE DIRITTO ALLA PENSIONE Sono un medico ospedaliero in servizio (dipendente ex Inpdap). Facendo la domanda di cumulo contributivo gratuito, per un breve periodo in cui non ho lavorato (20 giorni), maturerei il diritto alla pensione anticipata, secondo i requisiti della “legge Fornero”, al 1° gennaio 2021: con 63 anni di età e 43 anni e tre mesi di contributi.Vorrei sapere se per il cumulo si possono utilizzare i contributi obbligatori versati all’Enpam (ente nazionale di previdenza e assistenza medici) – fondo generale, quota A – e quando fare la domanda di cumulo. Inoltre, se io presentassi le dimissioni volontarie dal servizio dal 1° gennaio 2020 (vale a dire un anno prima della data di maturazione del diritto), potrei comunque andare in pensione anticipata alla data prevista, utilizzando i contributi che verserò all’Enpam (fondogenerale, quota A) in quell’anno in cui non lavorerò?L.V. – BOLOGNA

La contribuzione fissa accreditata per la quota A è utileai fini del cumulo contributivo, come modificato dal-la legge 232/2016. Le dimissioni dal servizio al 31 di-

cembre 2019, con il versamento della contribuzione ver-sata in quota A per tutto il 2020, farebbe comunque matu-rare il diritto a pensione. Su questo punto, si invita a con-tattare l’ente nazionale di previdenza e assistenza medici(Enpam), per acquisire le informazioni in merito.La domanda di pensione in regime di cumulo si presentaqualche mese prima rispetto al perfezionamento del di-ritto a pensione.

A cura di Fabio Venanzi

DIRITTO DEL LAVORO

[3758]

CCNL COMMERCIO: LIMITIAI CONTRATTI A TERMINE In base all’articolo 63 del Ccnl commercio e terziario (sottoscritto da Confcommercio, Fisascat–Cisl, Filcams–Cgil, Uiltucs–Uil), una società operante nel settore dei servizi (terziario), con un’unica sede legale e operativa (che corrisponde quindi anche a un’unica unità produttiva), e che ha alle dipendenze otto lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, può instaurare massimo due o quattro contratti a tempo determinato?B.A. – MILANO

L’articolo 63 del Ccnl citato dispone, in sintesi, chel’uso complessivo di tutte le tipologie di contratto atempo determinato non potrà superare il 20% an-

nuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nel-l’unità produttiva, esclusi i contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per sostituire lavoratori as-senti con diritto alla conservazione del posto. Inoltre, nelle singole unità produttive che occupino fino a 15 di-pendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di con-tratti a termine per quattro lavoratori.Alla luce dell’inciso “in ogni caso” e visto il riferimento alle “unità produttive”, deve ritenersi applicabile la si-tuazione più favorevole: per cui il numero di lavoratori atempo determinato che è possibile impiegare contem-poraneamente, nel caso in esame, è pari a quattro (e nona due, in applicazione del limite generico del 20%).

[3759]

ECCEZIONE ALLO «STOP&GO»PER RAGIONI SOSTITUTIVE Un’azienda applica il Ccnl commercio e terziario (Confcommercio). Dopo aver concluso un contratto a tempo determinato per ragioni sostitutive, il datore ha intenzione di sottoscrivere un nuovo contratto a tempo determinato con lo stesso lavoratore, non per ragioni sostitutive.In base all’articolo 63 del Ccnl in questione, risulta possibile concludere il nuovo contratto a tempo determinato senza dover rispettare le regole dello “stop&go”?B.M. – TERAMO

L’articolo 63 del Ccnl commercio e terziario pre-vede che «in caso di successione di contratti atempo determinato non si applicano le disposi-

zioni di cui all’art. 5, comma 3, primo periodo, d.lgs. n.368/2001, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da

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L’esperto rispondeSanità

Numero 45 - 20 novembre 2017 1437

ragioni sostitutive». Quest’ultima norma citata, orasostituita dal Dlgs 81/2015, disponeva che «qualora illavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell’arti-colo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di sca-denza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovveroventi giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto siconsidera a tempo indeterminato».L’articolo 63 del Ccnl contempla dunque un’eccezioneallo “stop&go” soltanto qualora «l’assunzione sia mo-tivata da ragioni sostitutive»: ipotesi che non si verifi-ca nel caso del lettore, con conseguente obbligo di ri-spettare le pause.

[3760]

LAVORO OCCASIONALEE «VECCHIA» DISCIPLINA In seguito all’introduzione dei nuovi contratti di prestazione occasionale (al posto dei “vecchi” voucher), è ancora possibile adottare la diversa tipologia precedentemente in essere, per le attività di lavoro autonomo occasionali, svolte in assenza di subordinazione? Per esempio, nel caso di un ingegnere, senza partita Iva, che collabora occasionalmente con uno studio tecnico? In caso di risposta affermativa, si chiede se vi siano limiti di compenso (fermo restando che per la parte che eccede i 5mila euro devono essere versati i contributi alla gestione separata) e di durata. Al riguardo, ricordo che in passato si diceva di poter ritenere occasionale un’attività svolta per non più di 30 giorni e con un compenso non superiore a 5mila euro.G.L. – FORLÍ

La soluzione prospettata dal lettore è ancora possibile,anche se certamente più rischiosa rispetto all’utiliz-zo del nuovo contratto di prestazione occasionale,

che è codificato ed espressamente regolamentato in det-taglio (il riferimento ai 5mila euro e ai 30 giorni era conte-nuto nell’articolo 61 del Dlgs 276/2003, ormai abrogato).Nel caso dell’ingegnere, come riportato, l’articolo 2 del Dlgs 81/2015 consente, peraltro, le collaborazioni coordi-nate e continuative prestate nell’esercizio di professioniintellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appo-siti albi professionali.

[3761]

PER L’ASSUNZIONE DEI MINORIVALE LA NORMATIVA ITALIANA Un minore può essere assunto come dipendente a due condizioni: che abbia compiuto 16 anni e che abbia assolto all’obbligo scolastico per 10 anni. Ma come ci si comporta

nel caso di minori stranieri, con obbligo assolto nel Paese di origine (nella fattispecie in Albania, dove tra l’altro l’obbligo richiesto è pari a soli 9 anni)? È possibile o no procedere all’assunzione?A.C. – PISA

Poiché l’attività lavorativa deve essere prestata in Ita-lia e non in Albania, si ritiene che debbano essere as-solutamente rispettate le normative del nostro Pae-

se, anche alla luce del fatto che si tratta di eccezioni alle regole generali, e che riguardano i minori, quindi sogget-ti considerati particolarmente “deboli”.Infine, si consideri che l’obbligo formativo si estende fi-no a 18 anni. L’assunzione del minorenne può avvenire, dunque, soltanto con un contratto di apprendistato di primo livello, oppure per attività che siano conciliabilicon tale obbligo.

A cura di Alberto Bosco e Josef Tschöll

SANITÀ

[3762]

PROFESSIONI SANITARIE:POLIZZA NON «COLLETTIVA» L’articolo 10, comma 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 («Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie») stabilisce che: «Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’articolo 9 e all’articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave».Può una Federazione nazionale, su mandato del Consiglio nazionale (l’insieme di tutti i presidenti dei collegi professionali, provinciali e interprovinciali) imporre una polizza assicurativa collettiva obbligatoria e non lasciare al singolo esercente la facoltà di scegliere la compagnia e il contratto che più gli aggrada?F.S. – AUGUSTA

La legge 8 marzo 2017, n. 24, ha introdotto nel nostroordinamento importanti disposizioni in materiadi responsabilità professionale degli esercenti le

professioni sanitarie. Tra queste, merita di essere sot-tolineata una novità assoluta: l’obbligo per ciascunesercente – indipendentemente dal fatto che svolga laprofessione in strutture sanitarie pubbliche o private– di stipulare, con oneri a proprio carico, un’adeguatapolizza di assicurazione per colpa grave. Tale stipula,poiché la responsabilità è di carattere individuale e i

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L’esperto rispondeScuola

1438 Numero 45 - 20 novembre 2017

relativi costi sono a carico del singolo, non potrà esse-re imposta da scelte assicurative individuate da orga-nizzazioni professionali o sindacali.

[3763]

ASL, I CASI DI ASPETTATIVADEL DIRIGENTE MEDICO Ho ricevuto una proposta scritta da un gruppo clinico convenzionato. So che, secondo la normativa, l’aspettativa per un dirigente medico ospedaliero è discrezionale, in base alle necessità organizzative dell’unità. Non sono titolare di alcun servizio che dipenda da me: sono soltanto uno dei dirigenti medici in forza all’unità ospedaliera. Ho più volte inoltrato la domanda di aspettativa, ma il diniego è stato motivato con ragioni del tipo: «ora troviamo il sostituto». Ho dato un preavviso di tre mesi e la risposta è sempre stata la stessa. Nella mia unità ospedaliera vi è un progressivo scoramento e demansionamento, e ho la sensazione che la Asl prenda tempo (è in essere un concorso per l’assunzione di altri medici). Presenterò ancora istanza di aspettativa, motivandola con tale presupposto (nelle more delle nuove assunzioni), con un altro preavviso di tre mesi. Se non dovessero concederla e dovessi perdere l’occasione, potrei citare l’Asl per “mancata opportunità”?A.M. – LECCE

L’articolo 10 del Ccnl integrativo 10 febbraio2004, modificato dall’articolo 24 del Ccnl 3novembre 2005, prevede che: «L’aspettativa

senza retribuzione e senza decorrenza dell’anziani-tà è altresì concessa al dirigente con rapporto di la-voro a tempo indeterminato, a domanda, per:a) un periodo massimo di sei mesi se assunto pressola stessa o altra azienda ovvero ente o amministra-zione del comparto, con rapporto di lavoro a tempoindeterminato ed incarico di direzione di strutturacomplessa, ai sensi degli artt. 15 e segg, del d. lgs. 30dicembre 1992, n. 502;b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine seassunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempodeterminato presso la stessa o altra azienda o entedel comparto, ovvero in altre pubbliche ammini-strazioni di diverso comparto. L’aspettativa previ-sta dall’art. 23–bis del D.Lgs 165 del 2001 per attuarela mobilità pubblico–privato si applica esclusiva-mente nei casi in cui l’incarico sia conferito da Or-ganismi pubblici o privati della Unione Europea oda ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa oda Organismi internazionali».Dalla formulazione dell’articolo, si evince che nonpossano rientrare nelle previste situazioni di aspet-tativa gli incarichi presso “gruppi clinici conven-

zionati”, a meno che la definizione indicata dal let-tore sia formulata in maniera scorretta e si tratti in-vece di enti così come indicati dal contratto colletti-vo nazionale.

A cura di Claudio Testuzza

SCUOLA

[3764]

PERSONALE NON ABILITATOAMMESSO NELLE PARITARIE Mi sono laureato nel corso di laurea triennale in Lettere (curriculum “antiche”) in data 24 febbraio 2016, e attualmente sono iscritto al secondo anno del corso di laurea magistrale in “Antichità classiche e orientali”, in attesa del conseguimento gratuito dei 24 Cfu (crediti formativi universitari) negli ambiti antropo–psico–pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche, come disposto dal Dm 616 del 10 agosto 2017.Sono stato informato della possibilità di ricevere incarichi di supplenza, con contratto a tempo determinato, nelle scuole statali, private e paritarie, a patto di detenere tutti i Cfu previsti per le classi di concorso di mia competenza (vale a dire: A–11, A–12, A–13, A–22). Ho provveduto a presentare il modello di “messa a disposizione”, per incarichi di supplenza di docente, a diverse scuole secondarie, di vario ordine e grado. La dirigenza scolastica degli istituti paritari in cui ho ricevuto riscontro favorevole può assumermi a tempo determinato?E.C. – VIGEVANO

La risposta è affermativa. In merito, si veda la notadel 10 ottobre 2017 dell’Ufficio scolastico regiona-le della Toscana, il quale – dopo avere dato atto che

la legge 62/2000, articolo 1, comma 4, prevede che laparità sia riconosciuta alle scuole non statali che nefanno richiesta e che, in possesso di determinati requi-siti, si impegnano a reperire personale docente fornitodel titolo di abilitazione – ammette tuttavia che: «No-nostante tale previsione, in occasione della presenta-zione delle istanze di riconoscimento della parità perl’a.s. 2017/18 è emersa nuovamente la difficoltà dellescuole di prossima apertura di reperire personale do-cente abilitato. Anche le scuole già funzionanti comeparitarie manifestano da tempo crescenti difficoltà adadempiere a tale prescrizione normativa». L’Usr To-scana ha pertanto deciso, in attesa di chiarimenti mini-steriali, di limitarsi a chiedere – alle scuole che risul-tassero non avere docenti abilitati – di giustificare lemodalità con le quali è stata condotta la ricerca di per-sonale dotato dei requisiti previsti e le ragioni di forzamaggiore che ne hanno impedito il reperimento. Èquindi chiaro che, in mancanza di personale abilitato

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L’esperto rispondeScuola

Numero 45 - 20 novembre 2017 1439

disponibile, è consentita l’assunzione di personalenon abilitato, come peraltro avviene anche nello Stato.

[3765]

LA NORMATIVASULLE «CATTEDRE MISTE» Desidero sapere qual è la normativa di riferimento che legittima, nella scuola secondaria di secondo grado, la costituzione delle cosiddette “cattedre miste”.A.C. – NOVARA

Il riferimento legislativo è quello del Dlgs 66/2017, en-trato in vigore il 31 maggio 2017. Il decreto, all’articolo14 («Continuità del progetto educativo e didattico»),

comma 2, dispone che: «Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano an-nuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai do-centi dell’organico dell’autonomia di svolgere anche atti-vita’ di sostegno didattico, purché in possesso della spe-cializzazione, in coerenza con quanto previsto dall’arti-colo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107».

[3766]

ATENEI, LEGITTIMA LA TASSAPER LA RINUNCIA AGLI STUDI Vorrei avere chiarimenti circa la rinuncia agli studi universitari. La mia Università, per abbandonare gli studi, chiede una tassa di cento euro, oltre alla marca da bollo da 16 euro. È legittima quest’ulteriore tassa per rinunciare agli studi?G.D. – FRATTAMAGGIORE

La marca da bollo da 16 euro è dovuta allo Statocome per qualsiasi altra domanda rivolta al-l’Università (salvo i casi di esonero). La tassa

per la rinuncia è invece prevista solo da alcuni re-golamenti di ateneo, e il suo mancato pagamentonon consente l’accoglimento della domanda di ri-nuncia, impedendo così anche l’iscrizione a un al-tro corso universitario. La legittimità della tassaderiva dal principio di autonomia finanziaria e con-tabile delle Università.

A cura di Nicola Da Settimo

Ecco il significato delle abbreviazioni normative contenute nell'Esperto risponde

Dm = Decreto ministeriale

Cm = Circolare ministeriale

Rd = Regio decreto

Dl = Decreto legge

Dlgs = Decreto legislativo

Tuir = Testo unico delle imposte sui redditi

Dpr = Decreto del Presidente della Repubblica

Dpcm = Decreto del Presidente del Consiglio del ministri

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L’esperto risponde

1440 Numero 45 - 20 novembre 2017

ONLINE IL SITO DELL’ESPERTO RISPONDE

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1 Dallo stesso sito si può inviare una domanda agli oltre 100 esperti del Sole 24 Ore e partecipare ai Forum di volta in voltaattivati su t emi d’attualità. L’invio da internet è l’unico canaleper l’invio di quesiti.

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PER CERCARE UNA RISPOSTA1È possibile consultarela banca dati delle risposte con una ricerca per:eparolarargomentotfascicolo

1Tra i risultati della ricerca appaiono:ele risposte pubblicate ogni lunedì sull’Esperto risponderi Forum tematici attivati su argomenti di attualità

PER INVIARE UNA DOMANDA1Per inviareil quesito bisogna essere registratial sitodel Sole24 Ore (la registrazione è gratuita)

1Per inviare una domanda si puòscegliere:eil canale “classico” dell’Esperto risponderi Forum attivati di volta in volta su temi d’attualità

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