DEFINITIVO MORTE DEL SOCIO SOC PERS copia · della società senza farsi luogo ad alcuna fase...

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Liquidazione della quota del socio defunto; liquidazione della società conseguente alla morte del socio D.ssa Rosalba DI VIRGILIO

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Liquidazione  della  quota  del  socio  defunto;                                    liquidazione  della  società  conseguente  alla  morte  del  socio              

D.ssa  Rosalba  DI  VIRGILIO  

   

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         2  Liquidazione  della  quota  del  socio  defunto,  liquidazione  della  società  conseguente  alla  morte  del  socio.                    

Lo  studio  da  me  condotto  è  volto  ad  analizzare  la  disciplina  legale  nonché  le  eventuali  problematiche  e  tecniche  di  stima  riguardo  l’ipotesi  in  cui  a  seguito  della  morte  del  socio  di  società  di  persone,  si  verifichi:  

1) La  liquidazione  della  società  per  scioglimento  anticipato  della  stessa  conseguente  alla  morte  del  socio;  

2) la  liquidazione  della  quota  del  socio  defunto  all’erede/eredi.        LO  SCIOGLIMENTO  ANTICIPATO  DELLA  SOCIETA’      POSIZIONE DEI SOCI SUPERSTITI Nel   caso   in   cui   i   soci   superstiti   preferiscano   sciogliere   la   società,   la   decisione   deve   essere  adottata  con  il  consenso  unanime  dei  soci  superstiti.  Nel  silenzio  della  legge,  si  ritiene,  infatti,  che   l’ipotesi   configuri   lo   scioglimento   anticipato   della   società   –   ex   art.   2272,   n.3,   c.c.   –   per  <<volontà  di  tutti  i  soci>>.    POSIZIONE DEGLI EREDI

Quanto  alla  posizione  degli   eredi,   la  giurisprudenza,  anche  di   recente,   afferma  che  gli   eredi,  aventi   causa   dal   socio   premorto,   sono   titolari   esclusivamente  di   un   diritto   alla   liquidazione  della  quota  del   loro  dante  causa.  (Più  correttamente,  è  stato  evidenziato  che  essi  vantano  non  un  diritto,  ma   un   <<aspettativa>>     a   ricevere   una   quota   dell’eventuale   attivo   residuo.)   diritto   che   sorge  indipendentemente  dal   fatto  che   la  società  continui  o  si  sciolga.  Ed  esclude,  peraltro,  che  gli  eredi   acquistino,   per   solo   effetto   della   successione,   la   posizione   di   quest’ultimo   nell’ambito  della  società.  In  altri  termini,  secondo  la  giurisprudenza  ormai  dominante,  gli  eredi  del  socio  premorto  sono  e  rimangono  estranei  alla  società.    Se  ne  desume:  In   particolare,   che   nel   caso   in   cui   soci   superstiti   si   avvalgano   della   facoltà   di   sciogliere   il  sodalizio,  gli  eredi  non  sono  titolari  degli  stessi  diritti  riconosciuti  ai  soci,  cioè  non  vantano  un  diritto   a   partecipare   alla   procedura   di   liquidazione   (non   partecipano   alla   decisione   di  liquidazione,  né  nominano  e  revocano  i  liquidatori).    Al  rigore  di  questa  norma  corrisponde  un  evidente  vantaggio  in  termini  di  RESPONSABILITA’  Gli  eredi,  non  subentrano  nella  posizione  del  socio  defunto,  di  conseguenza  non  rispondono  delle  obbligazioni  sociali  assunte  dalla  società  successivamente  alla  morte  del  socio.  In   definitiva,   per   vedere   soddisfatto   il   loro   diritto   alla   liquidazione   della   quota   del   socio  defunto,  gli  eredi  devono  attendere  che  si  compiano  le  operazioni  di  liquidazione  della  società  per   partecipare   con   i   soci   alla   divisione   dell’attivo   che   eventualmente   residua   dopo  l’estinzione  dei  debiti  sociali.              

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         3  Liquidazione  della  quota  del  socio  defunto,  liquidazione  della  società  conseguente  alla  morte  del  socio.                    

La   causa   di   scioglimento   della   società   tout   court   -­‐   nel   nostro   caso   –     volontà   di   tutti   soci  superstiti  di   sciogliere   la   società-­‐   comporta   l’automatico   ingresso  della   società  nella   fase   di  liquidazione.    Es.:  

-­‐ si   decide   di   sciogliere   anticipatamente   quando   le   competenze   tecniche/professionali  del   de   cuius   erano   determinanti   e   dominanti   nella   conduzione   dell’attività   della  società.  

-­‐ Si   addiviene   ad   uno   scioglimento   anticipato   della   società   quando   entro   6  mesi   dalla  morte  del  socio,  non  si  ricostituisce  la  pluralità  dei  soci  

-­‐ Nelle  s.a.s.  nell’ipotesi   in  cui  non  venga  nel  termine  di  6  mesi  ripristinata   la  presenza  degli  accomandanti  o  degli  accomandatari.    

 La  liquidazione  è  la  fase  in  cui  si  procede  al  realizzo  del  patrimonio  aziendale,  alla  definizione  dei   rapporti   giuridici   ancora   pendenti,   all’estinzione   delle   passività   ed   alla   restituzione  dell’eventuale  residuo  attivo  ai  soci.  Solo  dopo  il  completamento  di  questa  fase  la  società,  non  avendo  più  alcun  parimonio  (né  alcun  socio  per  effetto  della  restituzione  del  conferimento)  si  estingue  mediante  la  cancellazione  dal  registro  delle  imprese.    Lo  scioglimento  anticipato  della  società  si  può  analizzare  nelle  sue  tre  fasi:  

-­‐ SCIOGLIMENTO  -­‐ LIQUIDAZIONE  -­‐ ESTINZIONE  

 SCIOGLIMENTO:  Intervenuta   una   delle   cause   di   scioglimento   –la   morte   del   socio-­‐   la   società   non   si   scioglie  immediatamente,  ma  rimane  in  vita  allo  scopo  di  definire  i  rapporti  pendenti.  Il  verificarsi  di  una  causa  di  scioglimento  determina  un  mutamento  nello  scopo  del  contratto  sociale  che  non  è  più  quello  dell’esercizio   in  comune  di  una  attività  economica,  ma  solo  quello  di   realizzare  direttamente  il  patrimonio  sociale.   LIQUIDAZIONE: Quanto alle concrete modalità della liquidazione, la legge si rimette in via generale alla volontà dei soci. E' stato addirittura deciso nel senso della possibilità per costoro di liberamente determinarne le modalità (Tribunale Lodi, 15 luglio 2005 n.474 Nelle società personali i soci possono liberamente determinare, prescindendo da formalismi particolari, oltre allo scioglimento, anche le modalità della liquidazione, ove necessaria, per addivenire, attraverso la definizione dei rapporti pendenti, all'estinzione della società, poichè la liquidazione è stabilita nell'interesse dei soci e non dei creditori sociali.). In difetto di speciali statuizioni, questa è fatta da una o più persone appositamente incaricate e denominate liquidatori (art. 2275 cod. civ. ). Spesso la persona di questi ultimi viene a coincidere con quella dei precedenti amministratori. Infatti ragioni di praticità consigliano spesso di mantenere una linea di continuità rispetto alla conduzione pregressa degli affari. LE SOCIETA’ DI PERSONE POSSONO OMETTERE DI ATTUARE UNA FORMALE FASE DI LIQUIDAZIONE Giova al riguardo precisare che, nell'ambito delle società a base personale (al contrario di quanto è dato di osservare relativamente alle società di capitali), la fase liquidativa si palesa, secondo la prevalente opinione, come meramente eventuale e facoltativa

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         4  Liquidazione  della  quota  del  socio  defunto,  liquidazione  della  società  conseguente  alla  morte  del  socio.                    

Ben può darsi infatti il caso in cui i soci diano atto, contestualmente alla constatazione dell'intervenuta verificazione di una causa di scioglimento, dell'insussistenza di elementi patrimoniali passivi o attivi ovvero di aver proceduto alla sistemazione dei reciproci rapporti con modalità alternative convenzionalmente predeterminate (cfr. Cass. Civ. Sez. II,860/921 ; Cass. Civ. Sez. I, 6212/80 2). In una siffatta situazione si addiverrebbe direttamente allo scioglimento della società senza farsi luogo ad alcuna fase liquidatoria, intesa come procedimento a sè stante. E' anche possibile che i soci decidano di pervenire alla estinzione della società in esito a percorsi alternativi, eventualmente ricorrendo all'intervento giudiziale (Cass. Civ. Sez. I, 2376/00 3 ). L’avvio della procedura di liquidazione ha inizio con la convocazione dell’assemblea da parte degli amministratori per deliberare la messa in liquidazione e la nomina dei liquidatori. Nomina dei liquidatori Chi può essere nominato liquidatore? Deve essere uno tra i soci oppure è possibile nominare un soggetto estraneo alla compagine sociale? A questo proposito si può richiamare l'analoga diatriba riferibile alla qualifica di amministratore (Il nodo è quella della necessità o meno che l'amministratore (o, nel nostro caso, il liquidatore) sia uno dei soci. Chi reputa che le funzioni predette debbano essere ricondotte al mandato tende ad ammettere le stesse possano essere rivestite anche da un soggetto non socio. Quanti invece pensano che queste qualifiche siano necessariamente collegate con la qualità di socio, pervengono alla contraria soluzione. Nel primo senso, ammettendo la possibilità che vengano nominati liquidatori tanto i soci, quanto gli amministratori, i terzi, i creditori o un comitato di creditori ed anche una persona giuridica: cfr. Ghidini, Società personali, Padova, 1972, p. 832. ) La nomina potrà essere effettuata con il consenso di tutti i soci (art. 2275 cod. civ. ). La possibilità che essa intervenga a semplice maggioranza potrà tuttavia scaturire da apposita previsione del contratto sociale. In caso di disaccordo, la nomina è devoluta al Presidente del tribunale, il quale vi provvede in esito all'istanza degli amministratori, di un singolo socio od anche di un creditore sociale. Con la successiva accettazione della nomina (che ben può intervenire anche tacitamente: Cass. Civ. Sez. I, 1235/714 ) i liquidatori prendono il posto degli amministratori. La fase di liquidazione

                                                                                                               1  Cass. civile, sez. II del 1992 numero 860 (27/01/1992) Nelle società di persone (così come nelle società di fatto e nelle società irregolari), per cui le ragioni dei creditori sociali sono garantite dal regime di responsabilità illimitata dei soci, il divieto fatto ai liquidatori di ripartire fra i soci, anche solo parzialmente, i beni sociali (art. 2280 cod.civ.) finchè non siano stati pagati i creditori sociali o non siano state accantonate per il pagamento dei debiti non ancora scaduti le somme necessarie, non è imposto dalla legge in modo assoluto; il procedimento di liquidazione, infatti, può essere omesso nel caso in cui lo statuto stabilisca quale destinazione debba avere il patrimonio sociale, ovvero quando, in mancanza di apposito patto, i soci siano d' accordo nel procedere alla definizione integrale dei loro rapporti preesistenti.  2  Cass. civile, sez. I del 1980 numero 6212 (22/11/1980) L'estinzione di una società di persone non richiede necessariamente un formale procedimento di liquidazione (art. 2275 cod. civ.) e si verifica anche per effetto dell'accordo dei soci diretto alla cessazione dell'ente sociale, previa definizione con libere modalità, dei rapporti ad esso inerenti.  3  Cass. civile, sez. I del 2000 numero 2376 (03/03/2000) Nelle società di persone (nella specie, società di fatto), il procedimento formale di liquidazione non è imposto dalla legge in modo assoluto, in quanto i soci possono evitarlo decidendo di pervenire alla estinzione dell'ente sociale con altre modalità, ed, eventualmente, con l'intervento di un giudice. L'esistenza di un tale accordo non è esclusa da semplici divergenze nella determinazione della entità delle quote, ma solo dal rifiuto - anche implicitamente manifestato - di addivenire alla definizione dei rapporti sociali secondo modalità diverse da quelle proprie del procedimento legale di liquidazione.  4  Cass. civile, sez. I del 1971 numero 1235 (26/04/1971) A norma dell'art. 2310 cod. civ., applicabile anche alle società di capitali in forza dell'art. 2452 dello stesso codice, dall'iscrizione (e temporaneamente dall'adempimento delle formalità previste dall'art. 100 disp. att. cod. civ.) della nomina dei liquidatori, la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori medesimi. L'accettazione della nomina di liquidatore di una società, pur non potendo presumersi, può tuttavia desumersi da atti che evidenzino in maniera univoca una effettiva assunzione della veste di liquidatore, non essendo per essa prevista dalla legge una determinata forma ed essendo, dall'altra parte, l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni o dei provvedimenti di nomina diretta unicamente a rendere opponibile ai terzi lo status della società conseguente al suo scioglimento.

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         5  Liquidazione  della  quota  del  socio  defunto,  liquidazione  della  società  conseguente  alla  morte  del  socio.                    

inizia con la sostituzione dell’organo amministrativo. Una volta che il o i liquidatori siano stati nominati, essi sostituiscono in tutto e per tutto gli amministratori, sia nella rappresentanza della società, sia nella titolarità del potere di gestione (Cass. Civ. Sez. II, 6787/95 ). La relativa nomina dovrà essere iscritta nel registro delle imprese.

Obbligo di inventario (amministratori e liquidatori di società semplice)

Ai sensi dell'art. 2277 cod. civ. gli amministratori devono consegnare ai liquidatori: -­‐ i beni -­‐ i documenti sociali -­‐ presentando inoltre il conto della gestione precedente.

CONTO DELLA GESTIONE: Aspetti contabili L’obbligo di redazione è espressamente previsto dall’art.2277 c.c. primo comma L’esigenza di redigere il rendiconto nasce dal fatto che con la messa in liquidazione della società:

-­‐ da un lato, cambia l’organo amministrativo e quindi in virtù del generale obbligo della resa del conto da parte di chi amministra un patrimonio per conto altrui, occorre che gli amministratori presentino un consuntivo del loro operato per il periodo successivo alla data di riferimento dell’ultimo bilancio approvato.

-­‐ dall’altro, il patrimonio sociale viene destinato ad una diversa funzione. Con il mutamento di destinazione del patrimonio aziendale cambiano anche i criteri da adottare per la sua valutazione, passando da quelli di funzionamento a quelli di liquidazione.

Destinarlo del documento non è, come per il bilancio di esercizio, l’assemblea dei soci, ma i liquidatori ai quali spetta il compito di verificare l’operato degli amministratori e promuovere, se del caso, eventuali azioni di responsabilità volte a reintegrare il patrimonio sociale ridottosi per cause loro imputabili. Forma,contenuto e criteri di valutazione  Forma: la dottrina economica e la prassi professionale, ha da sempre ritenuto che il documento ha la forma ed il contenuto del bilancio d’esercizio. Dovrà quindi essere formato dai documenti e redatto in conformità alle disposizioni di cui all’art. 2423 e seguenti: SP, CE Contenuto: è relativo alla frazione di esercizio che va dalla data dell’ultimo bilancio alla data di inizio della procedura di liquidazione. Criteri di valutazione i criteri sono quelli tipici delle aziende in funzionamento ed hanno lo scopo di determinare il risultato economico della gestione della frazione di esercizio. La legge non prevede un termine per la presentazione del rendiconto da parte degli amministratori ai liquidatori, che però non potrà coincidere con quello della consegna dei beni e dei documenti contabili, a motivo dei tempi tecnici di redazione, anche se dovrà avvenire in tempi ragionevolmente brevi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

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         6  Liquidazione  della  quota  del  socio  defunto,  liquidazione  della  società  conseguente  alla  morte  del  socio.                    

Viste le funzioni del rendiconto, si deve ritenere che il documento deve essere redatto anche nel caso in cui le persone dei liquidatori coincidano con quelle degli amministratori. Si tenga a riguardo presente che, il documento va redatto soprattutto per rispettare un preciso adempimento fiscale. Art. 2277 c.c secondo comma: i liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori. Tutti insieme provvedono poi alla redazione ed alla sottoscrizione dell'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. La redazione dell’inventario ha una duplice funzione:

documentare contabilmente le avvenute consegne, presupposto e base delle operazioni di liquidazione .

In una prospettiva diversa, la dottrina ritiene che l'inventario non avrebbe una funzione estimativa, ma soltanto ricognitiva dello stato in cui si trova il patrimonio sociale. In altri termini, l'inventario servirebbe solo per individuare le responsabilità facenti capo ad amministratori e liquidatori in relazione alla gestione di rispettiva competenza . Cosa dire dell'eventualità, del tutto usuale, in cui le persone dei liquidatori vengano a coincidere con quelle dei precedenti amministratori? V'è chi ipotizza in questo caso la permanenza del solo obbligo di procedere all'inventario . Se tuttavia si sostenesse il parere, da ultimo riferito, secondo il quale l'inventario avrebbe la mera utilità di scandire le responsabilità tra amministratori e liquidatori, appare chiaro come non vi sarebbe alcuna ragione per procedere alla redazione dello stesso. INVENTARIO o BILANCIO INIZIALE DI LIQUIDAZIONE: Aspetti contabili Per le società di persone, la redazione è imposta dal secondo comma dell’art. 2277 c.c. La sua redazione è, oltre che essere imposta dal c.c., più una necessità, in quanto:

-­‐ ai liquidatori consente di prendere conoscenza dell’entità e dell’articolazione del patrimonio che dovranno gestire

-­‐ agli amministratori di sgravarsi dalle responsabilità relative al medesimo. Per i liquidatori l’inventario assolve ad una FUNZIONE:

-­‐ RICOGNITIVA: i liquidatori acquisiscono la composizione del patrimonio aziendale, procedendo nel contempo alla sua acquisizione

-­‐ ESPOSITIVA: in quanto permette di operare una prima valutazione del presumibile valore di realizzo delle attività, dando ai liquidatori una importante informazione preliminare circa la capienza dello stesso per la copertura delle passività.

Forma,contenuto  e  criteri  di  valutazione   Forma: è composto solo dallo S.P. evidenziando l’attivo e il passivo costituenti il capitale di liquidazione. Non deve essere né approvato né depositato presso il registro delle Imprese. Contenuto: Funzione: non è quella di misurare il reddito bensì di valutare il capitale aziendale. Criteri di valutazione:

-­‐ per le Attività: presunto valore di realizzo Le Voci dell’attivo da stralciare e inserire:

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         7  Liquidazione  della  quota  del  socio  defunto,  liquidazione  della  società  conseguente  alla  morte  del  socio.                    

il radicale mutamento dei criteri di valutazione rispetto al bilancio di esercizio determina che alcune voci tipicamente presenti nel primo, non possono essere iscritte nel bilancio di liquidazione. Quindi tutti i costi pluriennali che non si traducono in beni materiali o immateriali suscettibili di autonomo realizzo, quali: .spese d’impianto e di ampliamento . spese di pubblicità . spese di ricerca e sviluppo vanno STRALCIATE. Di contro, il radicale mutamento dei criteri di valutazione rispetto al bilancio di esercizio, impone di iscrivere anche eventuali valori presenti nel patrimonio, suscettibili di essere autonomamente realizzati sul mercato, ma non iscritti in bilancio poiché generati internamente senza il sostenimento di alcun costo: . know-how aziendale . la rete vendita . il marchio.

-­‐ per le Passività: presunto valore di estinzione Dal lato delle voci delle passività occorre eliminare: . le poste di rettifiche di valore delle attività: ammortamenti e svalutazioni . stanziamenti per rischi o spese future in misure eccedenti ai rischi correnti. Posta tipica che dovrà apparire nell’inventario di liquidazione è rappresentata dal FONDO SPESE E ONERI DI LIQUIDAZIONE posta che accoglierà i costi sostenuti al netto dei proventi riscossi durante la fase liquidatoria. Per le voci già presenti nel bilancio di esercizio e che continuano a permanere anche nell’inventario di liquidazione i nuovi criteri di valutazione da applicare determineranno mutamenti spesso consistenti nei loro valori.

-­‐ Si pensi alle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI es impianti e macchinari, il cui valore di realizzo diretto sul mercato si approssima spesso a zero, tenuto anche presente dedlle spese di smontaggio e dismissione, che dovranno essere considerate a decurtazione del valore di realizzo diretto.

-­‐ Per contro, per le IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI il criterio di presunto realizzo potrebbe evidenziare valori maggiori rispetto al criterio del costo.

-­‐ Anche per le GIACENZE DI MATERIE E PRIME E DI PRODOTTI FINITI O MERCI, nonostante i criteri di valutazione impongono di adottare il minor valore fra quello di costo e quello desumibile dall’andamento del mercato, l’esigenza di procedere al realizzo dell’intera giacenza e la prospettiva di cessazione dell’attività, determinerranno valori di realizzo probabilmente inferiori a quelli di bilancio.

-­‐ Anche i CREDITI devono essere valutati al valore di presunto realizzo, ma è noto che la cessazione dell’attività aziendale e la conseguente interruzione dei rapporti commerciali con i clienti, determina maggiori difficoltà di incasso, con la conseguente necessità, molte volte, di addivenire a transazioni o sconti per evitare azioni legali lunghe e costose.

-­‐ Dal lato delle PASSIVITA’ occorre valutare con attenzione i rischi potenziali gravanti sull’impresa alla luce della nuova situazione in cui questa viene a

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trovarsi, procedendo eventualmente all’iscrizione fra i fondi rischi e spese future di partite prima indicate solamente fra i conti d’ordine.

-­‐ I DEBITI dovranno essere valutati secondo il loro valore nominale, salvo che non sia ipotizzabile definire alcune posizioni mediante pagamento a saldo e stralcio.

Il PATRIMONIO NETTO DI LIQUIDAZIONE =ATTIVITA’ – PASSIVITA’ Il PATRIMONIO NETTO DI LIQUIDAZIONE sarà formato dal: CAPITALE SOCIALE+ RISERVE e dalla somma algebrica fra le RETTIFICHE apportate alle ATTIVITA’ e alle PASSIVITA’ a seguito dei mutati criteri di valutazione (che contabilmente sono rilevate in un conto denominato , appunto <<rettifiche da liquidazione>>.)

Poteri ed attività dei liquidatori

Una volta che il o i liquidatori siano stati nominati, essi sostituiscono in tutto e per tutto gli amministratori, sia nella rappresentanza della società, sia nella titolarità del potere di gestione (Cass. Civ. Sez. II, 6787/95 ). L'art. 2278 cod. civ. dettato espressamente in tema di poteri dei liquidatori, riserva ad essi ampio spazio di manovra, riconoscendo loro la facoltà di compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, in particolare esplicitando la possibilità di vendere anche in blocco i beni sociali, di fare transazioni e compromessi. l'unica autentica limitazione generale posta dalla legge ai poteri dei liquidatori (fatte salve, si intende, le preclusioni di cui agli artt. 2279 e 2280, I comma, cod. civ.) è connessa alla finalità della fase in esame. Occorre che ciascuno dei singoli atti posti in essere siano compiuti per soddisfare lo scopo liquidativo.

Pagamento dei debiti sociali (liquidazione di società a base personale)

Ai sensi dell'art. 2280 cod. civ. , norma dettata in materia di liquidazione della società semplice, onde procedere al pagamento dei creditori sociali, qualora i fondi disponibili risultino insufficienti, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti. Nell'ipotesi in cui neppure in questo modo i debiti sociali risultassero appianati, ai liquidatori è in ogni caso consentito domandare ai soci le somme a tal fine necessarie, seppur nei limiti della rispettiva responsabilità ed in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite (art. 2280, II comma, cod. civ. ) Si tratta infatti di una conseguenza della responsabilità personale ed illimitata (salva, per quest'ultimo aspetto, una diversa convenzione), tipica della società semplice. Quest'obbligo di eseguire ulteriori versamenti non si confonde con quello dell'apporto conferitario: il socio non è tenuto ad aumentare il proprio apporto, cioè ad aumentare la propria quota sociale, ma è tenuto a versare somme oltre detta quota, quando il patrimonio sociale non sia sufficiente ad estinguere le passività

Occorre notare che i liquidatori possono rivolgere la richiesta di ulteriori versamenti solo ai soci e non anche ai loro eredi: i diritti della società verso l'erede del socio, che non sia subentrato nel rapporto sociale, possono infatti essere esercitati solo dopo eseguita la liquidazione della quota del socio defunto e sempre che detta liquidazione si chiuda in passivo, con un credito a favore della società (Cass. Civ. Sez. I, 2669/67 )

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Responsabilità dei liquidatori (società di persone)

Ai sensi dell'art. 2276 5cod. civ. gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori delle società a base personale, fatte salve le speciali prescrizioni di cui alle norme immediatamente successive (ed eventualmente ai patti sociali sono ricavabili con riferimento alle disposizioni stabilite per gli amministratori.

La prescrizione vale dunque anzitutto quale rinvio recettizio all'art. 2260 cod. civ. , che a propria volta richiama la disciplina del mandato. Analogamente varrà il richiamo anche per l'art. 2261 cod. civ. ai sensi del quale i liquidatori saranno tenuti a dare notizia ai soci dello svolgimento delle operazioni inerenti la liquidazione, garantendo loro la consultazione dei documenti e provvedendo alla redazione di un rendiconto annuale qualora le operazioni di liquidazione si protraggano oltre un anno. In questo quadro del tutto generale e salva l'analisi che verrà condotta in relazione al problema del compimento di nuove operazioni, è possibile distinguere tra responsabilità del/dei liquidatore/i nei confronti dei terzi e responsabilità verso i soci (similmente a quanto prescritto dall'art. 2395 cod. civ. in materia di società di capitali). Il tutto con una significativa differenza quanto alla natura giuridica: mentre infatti l'eventuale pregiudizio arrecato al socio (che desse conto di essere stato direttamente danneggiato: cfr. Tribunale di Milano, 26/11/1981 ) costituisce violazione degli obblighi ex mandato, quello prodotto al terzo non può non avere natura extracontrattuale (Cass. Civ. Sez. I, 3216/94 ). La responsabilità che incombe al liquidatore della società rinviene il proprio fondamento nella funzione. Perciò egli risponde non soltanto per gli atti personalmente compiuti, ma anche per tutti quelli che abbia demandato a terzi o quantomeno consentito o tollerato che altri ponesse in essere, omettendo di vigilare sulla loro esecuzione ed accettando che i relativi effetti venissero riferiti alla società (Cass. Civ. Sez. III, 365/74 ). E' di tutta evidenza come fonte di responsabilità per il liquidatore sia qualsiasi condotta contraria alla ragion d'essere della funzione. La legge ha comunque tipizzato alcune condotte che, per la propria rilevanza antigiuridica, possiedono speciale evidenza: il compimento di nuove operazioni (art. 2279 cod. civ. ) ed il riparto tra i soci dei beni sociali prima del pagamento dei creditori (art. 2280 cod.civ.). E' tuttavia escluso che i patti sociali possano conformare i poteri dei liquidatori in senso eccessivamente limitativo, come inversamente di ampliarli stravolgendone la funzione (ad esempio rimuovendo il divieto del compimento di nuove operazioni).  

Divieto di compimento di nuove operazioni (liquidazione di società a base personale)

L'attività dei liquidatori è volta in primo luogo al reperimento delle liquidità necessarie per far fronte ai debiti sociali. Si spiega così agevolmente perchè la legge faccia loro espressamente divieto di intraprendere nuove operazioni (art. 2279 cod. civ. ).

                                                                                                               

5 ART. 2276 c.c. Obblighi e responsabilità dei liquidatori. Gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori (2260), in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale (2452)

Art. 2260 c.c. Diritti ed obblighi degli amministratori. I diritti e gli obblighi degli amministratoti sono regolati dalle norme sul mandato ( 1703, 1710). Gli amministratori sono solidalmente (1292) responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.

Capo IX DEL MANDATO

Art. 1703 c.c. Nozione.Il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra.

Art. 1710 c.c Diligenza del mandatario Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia.

ART. 2452 c.c. Responsabilità e partecipazione nelle s.a.s  

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         10  Liquidazione  della  quota  del  socio  defunto,  liquidazione  della  società  conseguente  alla  morte  del  socio.                    

Che cosa si intende per nuove operazioni? Secondo la prevalente opinione ci si riferisce ad operazioni tipicamente e fisiologicamente comprese nell'attività d'impresa relativa all'oggetto sociale ed affari non finalizzati all'attività di liquidazione Cosa accade nel caso in cui il liquidatore non rispetti la prescrizione in esame? La violazione del divieto relativo al compimento di nuove operazioni comporta la responsabilità personale e solidale tra i liquidatori per l'operazione conclusa (art. 2279cod. civ. ).

Divieto per i liquidatori di ripartire tra i soci i beni sociali

I liquidatori non possono ripartire fra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali finché i creditori sociali non siano stati interamente soddisfatti o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli (art. 2280 cod. civ. ). II comma dell'art. 2280 cod. civ. prevede infine che, qualora i fondi disponibili risultino insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori hanno la possibilità di chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente. La disposizione da un lato è orientata ad una corretta esecuzione del procedimento di liquidazione, assicurando che i liquidatori possano assicurarsi le attività con le quali fare fronte al passivo sociale nota4, dall'altro è dettata anche nell'interesse dei soci. Data la responsabilità personale degli stessi, infatti ben potrebbe il patrimonio di ciascuno essere aggredito dai creditori sociali insoddisfatti. Soltanto successivamente, una volta eseguito il pagamento, ciascuno dei soci escussi potrebbe agire in via di regresso nei confronti degli altri, ciò che appunto mira ad evitare la norma in considerazione, attribuendo al liquidatore il potere di richiedere a ciascuno di essi le risorse necessarie per sistemare ogni rapporto passivo. Non risulta tuttavia possibile rivolgere una siffatta richiesta all'erede del socio defunto, a propria volta non divenuto socio, nell'ipotesi in cui si tratti del pagamento di debiti relativi alla attività esplicatasi quando il socio defunto era ancora in vita (Cass. Civ. Sez. I, 2669/67 ). Giova infine precisare che la possibilità per il liquidatore di richiedere al socio i versamenti in parola non è condizionata all'inesistenza di attività, bensì soltanto anche alla situazione di illiquidità, onde il socio non potrebbe legittimamente rifiutarsi di darvi corso (Tribunale di Reggio Emilia, 10/08/1994 ).

Riparto finale di liquidazione

Una volta che le passività sociali siano state estinte è finalmente possibile per il liquidatore effettuare il riparto delle attività rimaste nel patrimonio della società. A questo scopo sono dettate le norme di cui agli artt. 2281 , 2282 e 2283 cod. civ.. La prima assume in considerazione l'ipotesi in cui taluno di soci avesse conferito beni in semplice godimento, la seconda si occupa del riparto dell'attivo, l'ultima dell'eventualità in cui detto riparto intervenga mediante assegnazione di beni in natura. Rimane inoltre da esaminare la posizione del socio d'opera, priva di una disciplina legale.  

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Rendiconto finale e Piano di Riparto

Contabilmente dalla messa in liquidazione all’estinzione occorre redigere: • Primo bilancio annuale post liquidazione • Bilanci intermedi di liquidazione • Bilancio finale di liquidazione

I primi due, hanno la finalità di informare i soci e i terzi sull’attività liquidatoria in termini di beni venduti, crediti incassati e debiti estinti. I criteri di valutazione da adottare attengono alla capacità di ogni bene singolarmente considerato, di poter essere riconvertito in denaro e di ogni passività di assorbire risorse liquide per la sua estinzione. Terminata la fase liquidatoria del patrimonio ed estinte tutte le passività, i liquidatori devono presentare il BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE che per le società di persone trova la sua disciplina nell’art. 2311 c.c.. È opportuno puntualizzare che: In materia di società semplice il codice civile è muto circa la predisposizione, in esito alla fase della liquidazione, di un rendiconto finale. Di esso fa invece menzione l'art. 2311cod. civ. , dettato tuttavia per la società in nome collettivo. Nonostante ciò si deve comunque ritenere che a tanto siano tenuti anche i liquidatori di società semplici per effetto dell'applicazione diretta dell'art. 1713 cod. civ. norma generale che impone al mandatario l'obbligo del rendiconto. La regola può dirsi infatti implicitamente richiamata dall'art. 2276 cod. civ. RENDICONTO FINALE: Aspetti contabili Il rendiconto finale di liquidazione sarà formato da S.P. e corredato da C.E. relativo alla gestione dell’ultimo esercizio. Lo STATO PATRIMONIALE contiene:

-­‐ nell’ ATTIVO unicamente l’ammonatre delle disponibilità liquide da ripartire -­‐ nel PASSIVO il valore del capitale netto finale di liquidazione.

Sia l’attivo che il passivo potrebbero, avere un aforma più articolta quando, ad esempio, siano previsti riparti in natura a favore dei soci/eredi o vi siano debiti ancora giunti ascadenza. A fronte di evntuali passvità non ancora estinte dovranno figurare nell’attivo le somme accantonate per farvi fronte, onde evitare che i liquidatori incorrano a responsabilità. Quanto alla PUBBLICITA’ Per le società di persone, ai sensi dell’art. 2311 c.c. il bilancio finale di liquidazione deve essere portato a aconoscenza dei soci /eredi mediante invio a mezzo lettera raccomandata. Non è prevista l’approvazione. Per le società di persone, anorma dell’art. 2311 il PIANO DI RIPARTO DELL’ATTIVO è documento formalmente distinto dal BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE. ESTINZIONE Il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto si intendono approvati se - comunicati a tutti i soci tramite raccomandata, non vengono impugnati nel termine di due mesi (approvazione tacita); - espressamente approvati con il cosiddetto atto di manleva (approvazione espressa). Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, viene depositato presso il Registro delle Imprese.

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         12  Liquidazione  della  quota  del  socio  defunto,  liquidazione  della  società  conseguente  alla  morte  del  socio.                    

a)Scioglimento senza liquidazione e contestuale cancellazione della società E' possibile omettere la fase della liquidazione qualora la società non abbia debiti e crediti (crediti IVA, autoveicoli o immobili intestati, rapporti pendenti). In questo caso con un’unica domanda, deve essere depositato l’atto del notaio, con la richiesta di iscrizione dello scioglimento e della cancellazione. Nell'atto di scioglimento della società, predisposto dal notaio occorrerà indicare la persona (tra i soci) che per dieci anni conserverà i documenti e i libri della società b)Scioglimento con apertura della fase di liquidazione e nomina del liquidatore. In questo caso occorre effettuare due domande. La prima per la richiesta di iscrizione dello scioglimento con apertura della fase di liquidazione e nomina del liquidatore, depositando l’atto notarile. La seconda domanda deve essere presentata per la richiesta della cancellazione della società. La richiesta di cancellazione deve essere presentata dal liquidatore con la dichiarazione che il bilancio e il piano di riparto sono stati preventivamente comunicati ai soci, ai sensi dell’art. 2311 c.c. e che gli stessi non sono stati impugnati nel termine di 2 mesi dalla suddetta comunicazione (la dichiarazione va riportata nelle note del modello). Nel caso in cui la cancellazione venga richiesta prima dello scadere dei due mesi, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione con la quale i soci attestano di approvare il piano di riparto e autorizzano il liquidatore a procedere alla cancellazione della società. Atto di scioglimento dal notaio L'atto di scioglimento viene redatto dal notaio, che provvede: - alla registrazione dell'atto - all'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese - (se la società si è chiusa senza la nomina di liquidatore) alla cancellazione della società dal registro delle imprese Chiusura della P. Iva e cancellazione dal Registro delle Imprese con Comunicazione Unica. Dal 19 febbraio 2008 è partita la fase sperimentale della Comunicazione Unica, , la nuova procedura telematica che consente, con un’unica operazione effettuata all’ ufficio Registro Imprese della Camera di commercio, di presentare tutti gli adempimenti per il Registro Imprese, Inps, Inail previsti al momento della costituzione, modifica e chiusura di un’impresa.                                

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         13  Liquidazione  della  quota  del  socio  defunto,  liquidazione  della  società  conseguente  alla  morte  del  socio.                    

LA  LIQUIDAZIONE  DELLA  QUOTA  DEL  SOCIO  DEFUNTO    La  disciplina  legale  della  liquidazione  del  socio  deceduto  è  contenuta  nell’art.  2289  c.c.  che  si  applica  all’ipotesi  di  scioglimento  del  rapporto  sociale  limitatamente  ad  un  socio  (per  morte,  recesso  e  esclusione  del  socio).  A  norma  dell’art.  2289,  1°  co.  C.c.  :  nel  caso  di  morte,  i  suoi  eredi,  hanno  diritto  soltanto  ad  una  somma  di  denaro  che  rappresenti  il  valore  della  quota,  il  che  tra  l’altro  significa,  per  concorde  dottrina   e   pacifica   giurisprudenza,   che   il   socio   non   può   pretendere   la   restituzione   dei   beni  conferiti  in  proprietà  o  in  godimento.  Ciò   significa   che   gli   eredi   vantano   esclusivamente   un   diritto   di   credito   pecuniario   nei  confronti  della  società  e  che  salvo  patto  contrario  non  possono  pretendere  la  restituzione  dei  beni  conferiti   in  proprietà  (  se  ancora  presenti  nel  patrimonio  sociale)  ovvero   in  godimento  (fino  a  quando  dura  la  società)  La   ratio   della   norma   si   ravvisa,   sotto   il   profilo   giuridico,   nel   principio   dell’intangibilità   del  conferimento   e,   sotto   il   profilo   operativo,   nell’intento   di   consentire   la   continuazione  dell’impresa,  impedendo  la  sottrazione  dei  beni  sociali  alla  loro  destinazione  produttiva.      Breve   analisi       Liquidazione   della   partecipazione   del   socio   che   ha   conferito   beni   in  godimento  Il caso è disciplinato in maniera assai succinta soltanto nell'ambito del procedimento di liquidazione dell'intera società dall'art. 2281 cod. civ. . La norma prevede il diritto del socio conferente a riprendere il bene nello stato in cui si trova nota1. Il perimento o il deterioramento consentono di ottenere il risarcimento del danno a valere sul patrimonio sociale (e salva l'azione contro gli amministratori) soltanto nell'ipotesi in cui essi derivino da causa imputabile agli amministratori. Ciò premesso, possono astrattamente essere prospettate due tesi antitetiche. Secondo un'impostazione, il godimento del bene dovrebbe essere capitalizzato in base alla durata. Così al tempo dello scioglimento della società, ovvero (il che ai nostri fini è equivalente) dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad uno soltanto dei soci (a cagione della morte, del recesso o dell'esclusione), colui che avesse precedentemente apportato il godimento del bene non soltanto ne riacquisirebbe la disponibilità, ma avrebbe anche diritto ad una somma di denaro ragguagliata al valore del prorio apporto ed alla situazione patrimoniale della società. Seguendo invece una differente prospettazione, il socio che avesse conferito il mero godimento di un cespite non avrebbe altro diritto all'infuori di quello legato alla restituzione di esso. In altri termini, il socio avrebbe diritto alla restituzione del bene semplicemente nello stato in cui si trova. Poniamo che in sede di costituzione della società Tizio abbia conferito 100, Caio il godimento di un immobile sul quale siano state effettuate durante societate migliorie per 50. Al termine del rapporto, liquidate tutte le passività, residua nell'attivo 150 oltre alle migliorie sull'immobile. Quid juris? È stato deciso, in un'ipotesi di questo segno, che, una volta restituiti i conferimenti, la distribuzione di ciò che residua tra i soci in proporzione all'entità dei conferimenti, deve essere effettuata computando anche il valore delle migliorie (Cass. Civ. Sez. I, 5876/796 ). Ciò sia pure nella misura, conformemente alle indicazioni di cui

                                                                                                               6  Cass. civile, sez. I del 1979 numero 5876 (13/11/1979) A seguito dello scioglimento di una società di persone, il socio, che abbia conferito in godimento beni immobili, ha diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano, ritenendo le migliorie e le addizioni che siano intervenute con il suo consenso, ma è tenuto ad indennizzare la società per tali migliorie ed addizioni, nella minor somma fra l' importo della spesa ed il valore del loro risultato utile al momento della riconsegna, secondo i criteri dettati dagli artt. 1592 e 1593 cod. civ. in tema di locazioni, atteso che, per effetto di detto conferimento, la società ha acquisito una detenzione dei beni medesimi analoga a quella del conduttore sulla cosa ricevuta in locazione.Il diritto del socio di una società di persone a partecipare alla distribuzione del residuo attivo del patrimonio sociale, in conseguenza dello scioglimento della società stessa, non può essere fatto valere prima del verificarsi di tale scioglimento, il quale, pertanto, segna il dies a quo per il decorso del relativo termine di prescrizione.In tema di scioglimento di società di persone, il diritto del socio a partecipare alla distribuzione del residuo attivo del patrimonio sociale, dopo che siano stati pagati i debiti, restituiti i beni ricevuti in godimento e rimborsati i conferimenti, investe tutte le entità patrimoniali ed i profitti della società stessa, ivi compresi, pertanto, quegli incrementi derivanti da migliorie ed opere di trasformazione di beni sociali.  

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         14  Liquidazione  della  quota  del  socio  defunto,  liquidazione  della  società  conseguente  alla  morte  del  socio.                    

agli artt. 1592 e 1593 cod. civ. ) della minor somma fra l'importo della spesa ed il valore del risultato utile al momento della riconsegna del bene conferito. Nell'esempio effettuato, le utilità ulteriori rispetto ai conferimenti iniziali sono pari a 100 (50 liquidità, 50 valore delle migliorie): questo valore dovrebbe essere ripartito tra i soci proporzionalmente al valore dei conferimenti. Ne segue l'indispensabile esigenza, in sede di conferimento del godimento del bene, di fissare un valore convenzionale del medesimo. Potrebbe anche verificarsi una diversa situazione in cui residuassero corpose plusvalenze liquide. Un esempio pratico potrà valere a meglio illustrarne la dinamica. Si ipotizzi che, in sede di costituzione della società, Tizio abbia apportato il godimento per anni venti di uno stabile industriale a fronte della quota di metà della partecipazione nella società della quale è socio anche Caio, il quale vi ha apportato a propria volta la somma di denaro pari a 1000. Giunto il termine previsto per la durata della società, la società presenta nelle casse un attivo netto di 9000. Seguendo quest'ultima tesi Tizio vanterebbe unicamente il diritto alla restituzione dell'opificio, mentre Caio, una volta rimborsato della somma di 1000 siccome originariamente versate, si gioverebbe dell'ingente residuo di cassa. E' palese l'iniquità di una siffatta situazione. In giurisprudenza è stato deciso che, nell'ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, la liquidazione vada commisurata all'utilità che la società ha ricavato dal fatto di essere stata titolare di un diritto di godimento sul bene (Cass. Civ. Sez. I, 5853/84 7 ).

nota1 Anche quando il vincolo sociale si sciolga limitatamente ad un solo socio, non può comunque essere revocato in dubbio il diritto di costui alla restituzione in natura del bene oggetto del conferimento in mero godimento (Cass.Civ.Sez.I, 2171/8). Breve   analisi   Scioglimento   della   società   e   liquidazione   della   quota   del   socio   che   ha  conferito  la  propria  opera  Quando il socio di una società a base personale ha conferito semplicemente la propria opera si pone la questione di determinarne le spettanze economiche in esito allo scioglimento della società. In tal caso la regola generale di cui all'art. 2282 cod. civ. prevede che, dopo esser state estinte le passività, "l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni". Quale ulteriore regola per i conferimenti diversi dal denaro, la stessa norma prosegue affermando che l'ammontare di essi "è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti."

                                                                                                               7  Cass. civile, sez. I del 1984 numero 5853 (17/11/1984) n ipotesi di uscita del socio da una società di persone la conseguente definizione dei rapporti fra socio e società, che va attuata attraverso la liquidazione della quota del socio uscente, deve essere effettuata tenendo presenti i criteri stabiliti in relazione alla divisione del patrimonio sociale, con la conseguenza che ove oggetto del conferimento non sia stata la proprietà della cosa conferita, ma solo il godimento della stessa, oggetto della liquidazione - cui ha diritto il socio uscente - non può essere una somma di denaro pari al valore della proprietà del bene - mai entrata nel patrimonio della società - ma una somma che corrisponda all'utilità che la società ricava dall'essere titolare di un diritto di godimento.  8  Cass. civile, sez. I del 1953 numero 2171 (08/07/1953) La disposizione dell'art. 2289 cod. civ., la quale dispone che nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a 1 socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto a una somma di denaro che rappresenti il valore della quota, non mira ad escludere il diritto del socio recedente alla restituzione del bene di cui ha conferito in società soltanto il godimento e l'uso, ma tende unicamente a porre il principio generale che la determinazione della quota spettante al socio uscente sull'attivo sociale non va fatta in natura.

 

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         15  Liquidazione  della  quota  del  socio  defunto,  liquidazione  della  società  conseguente  alla  morte  del  socio.                    

A proposito del conferimento dell'opera sono state al riguardo prospettate due opinioni. Secondo la prima occorrerebbe innanzitutto procedere al rimborso del valore nominale del conferimento ai soci che hanno compiuto apporti di capitale. Soltanto successivamente a questa operazione l'eventuale differenza potrebbe essere ripartita in proporzione alla misura della partecipazione agli utili fissata nel contratto sociale, coinvolgendo così anche il socio d'opera nota1. Secondo altra opinione, si sottolinea che la mancata distinzione nell'art. 2282 cod. civ. del tipo di conferimento, impone di trattare in modo eguale tanto i soci di capitali quanto i soci d'opera. In tal modo nell'ambito della prima fase, quella cioè volta a restituire a ciascun socio quanto oggetto dell'originario conferimento, occorrerebbe rimborsare al socio d'opera il valore dell'opera prestata, appositamente capitalizzata nota2. E' palese, a causa di queste incertezze, l'opportunità di disciplinare la vicenda in forza di appositi patti in sede di costituzione della società. In difetto di una siffatta previsione potrà farsi ricorso alla determinazione giudiziale secondo equità ai sensi dell'art. 2263 cod. civ. (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 3980/01 9; Cass. Civ. Sez. I, 9392/99 10).  L’art.  2289  c.c.  stabilisce,  inoltre,  le  modalità  di  determinazione  e  di  pagamento  della  quota.    MODALITA’  DI  DETERMINAZIONE  E  PAGAMENTO  DELLA  QUOTA  Il  parametro  per  determinare  il  valore  della  quota  è  costituito  dalla  <<situazione  patrimoniale  della   società  nel   giorno   in   cui   si   verifica   lo   scioglimento>>  del   rapporto   sociale,   ovvero,  nel  caso  in  esame,  dalla  data  della  morte  del  socio.  Quanto   al   termine   entro   il   quale   adempiere   l’obbligazione   relativa   alla   liquidazione   della  quota   in   favore   degli   eredi,   il   quarto   comma  dell’art.   2289   c.c.   stabilisce,   come  detto,   che   il  pagamento   in   favore   degli   eredi   deve   essere   effettuato   entro   sei   mesi   dal   giorno   in   cui   si  verifica  lo  scioglimento  del  rapporto  sociale.  Occorre  soffermarsi  ulteriormente  sulle  disposizioni  in  commento.  

                                                                                                               9  Cass. civile, sez. II del 2001 numero 3980 (20/03/2001)   Il criterio di ripartizione dei guadagni e delle perdite, stabilito dal comma secondo dell'art. 2263 cod. civ. per il socio che ha conferito la propria opera, vale anche all'atto dello scioglimento della società limitatamente al socio predetto per la determinazione della quota da liquidare a questo o ai suoi eredi. Pertanto, se nel contratto sociale sia riconosciuta, ai soci che conferiscono soltanto il loro lavoro, parità di diritti nella ripartizione dei guadagni e delle perdite, siffatto criterio deve seguirsi anche all'atto dello scioglimento del rapporto sociale nella liquidazione della quota al socio uscente. Se, viceversa, manchi una tale determinazione convenzionale, il valore della quota già spettante al socio conferente la propria opera è, ai fini della sua liquidazione, fissato dal giudice secondo equità, assumendo a base la situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento.

 10  ICass. civile, sez. I del 1999 numero 9392 (04/09/1999) In sede di liquidazione della quota di partecipazione al socio uscente di una società di fatto (nella specie composta da due soci), deve ritenersi viziata da inadeguata motivazione la sentenza di merito, la quale consideri esclusivamente come socio d'opera il socio uscente, ancorchè egli avesse conferito capitali in misura paritaria rispetto all'altro socio all'atto della costituzione della società, nonché trascuri, nel procedere alla liquidazione equitativa della quota, la circostanza che, fino al momento dello scioglimento della società gli utili sociali erano stati divisi in misura eguale fra i due soci (con riferimento a questo secondo profilo la Suprema Corte, nel cassare con rinvio la sentenza di merito, ha precisato che, in ogni caso, se alla liquidazione equitativa della quota del socio d'opera uscente può procedersi equitativamente, in applicazione del criterio indicato dall'art. 2263 cod. civ., per la ripartizione delle perdite dei guadagni, nella relativa valutazione non può mancare la motivata considerazione della misura della sua partecipazione in via di fatto agli utili).

 

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         16  Liquidazione  della  quota  del  socio  defunto,  liquidazione  della  società  conseguente  alla  morte  del  socio.                    

Il   2°   comma  dell’art.   2289   c.c.   statuisce   che   la   liquidazione  della   quota   va   fatta   in   base   alla  situazione  patrimoniale  della  società  nel  giorno  in  cui  si  verifica  lo  scioglimento.  La   liquidazione   del   valore   della   quota   del   socio   defunto   a   favore   degli   eredi,   impone   di  individuare  il  valore  reale  attuale  del  patrimonio  della  società.    In   altri   termini,   la   determinazione   della   quota   deve   avvenire   sulla   base   della   situazione  patrimoniale  che  registri  la  effettiva  consistenza  economica  del  patrimonio  sociale  (vale  a  dire  i  valori  effettivi  delle  attività  e  delle  passività)  al  momento  in  cui  il  rapporto  sociale  si  è  sciolto  (la  data  della  morte  del  socio).  Per  giungere  alla  determinazione  della  situazione  patrimoniale  si  deve  tener  conto,  quindi,  del  valore   dei   beni  materiali   e   immateriali   posseduti   dalla   società   (l’avviamento,   il  marchio,   le  eventuali   licenze,   i   contratti…)   ed   anche  delle   operazioni   ancora   in   corso   al  momento  della  morte  del  socio.  La   dottrina   ritiene,   inoltre,   necessaria   la   redazione   di   un   vero   e   proprio   bilancio   volto   ad  individuare  il  netto  patrimoniale  della  società  nel  giorno  di  riferimento.  Si  tratta  di  un  bilancio:  .  straordinario  perché  almeno  in  linea  di  principio,  diretto  a  stabilire  l’effettivo  valore  dei  beni  che   compongono   il   patrimonio   sociale,   (non   quello   prudenziale   risultante   dal   bilancio   di  esercizio,  ove  redatto,  o  dalle  altre  scritture  contabili).  Quindi  che   tenga  conto  dell’avviamento  e  dei  valori  effettivi  degli  elementi  patrimoniali  alla  data  considerata.    Siano  all’istante  t(in  cui  si  verifica  lo  scioglimento  del  rapporto  col  socio  uscente:  

-­‐ W  (t)  =  il  valore  economico  o  globale  della  società  -­‐ CS  (t)  =  il  capitale  sociale  -­‐ RS  (t)  =  le  riserve  -­‐ δ    quota  di  partecipazione  del  socio  uscente  (  0<  δ  <1)  -­‐ UP  (t)  =  l’utile  di  periodo  maturato  dal  1°  gennaio  a  (t)  

 AV  (t)  =  W  (t)-­‐  [CS  (t)  +  RS  (t)  +  UP  (t)]  

 QL  (quota  di  liquidazione  spettante  al  socio  uscente)  =  δ  W  (t)        =          δ*  CS  (t)  +  δ  [  RS  (t)    +    AV  (t)    ]    +  δ  *  UP  (t)  

 .   aperto   in   quanto   deve   comprendere   la   valutazione   di   situazioni   in   fieri   al  momento   dello  scioglimento.    Al  fine  di  assicurare  la  congruità  della  valutazione,  il  legislatore  ha  cura  di  precisare  poi  che,  se  esistono  operazioni  in  corso,    gli  eredi  sono  chiamati  a  partecipare  agli  utili  e  alla  perdita  correlati  a  queste  operazioni  (art.  2289,  terzo  comma,  c.c.  ).  Quanto  alla  nozione  di  operazioni  in  corso  ai  cui  utili  e  alle  cui  perdite  partecipa  l’erede,  essa  ricomprende,   secondo   la   Corte   di   Cassazione,   tutte   le   operazioni   che,   pur   se   non   in   atto   al  momento   dello   scioglimento   del   rapporto   sociale,   debbono   considerarsi   conseguenza  necessaria  ed  inevitabile  dei  rapporti  giuridici  preesistenti  (esempio  rata  di  mutuo  stipulato  prima  dello  scioglimento  del  rapporto  sociale  cui  la  scadenza  si  verifichi  successivamente).  In   latri   termini,   gli   eredi   del   socio   defunto   partecipano   anche   ai   guadagni   e   delle   perdite  contratte  durante  lo  svolgimento  dell’attività  sociale  e  fino  al  momento  dello  scioglimento  del  rapporto  sociale  relativo  al  socio  premorto.  Quanto  ai   beni   conferiti   in   proprietà   ovvero   in   godimento,   durante   societate,   l’erede  non  può,  come   già   detto,   pretendere   la   loro   restituzione,   ma,   salvo   patto   contrario,   ha   diritto  esclusivamente  ad  ottenere  il  controvalore  dell’utilità  che  la  società  ricava  dal  bene.    

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         17  Liquidazione  della  quota  del  socio  defunto,  liquidazione  della  società  conseguente  alla  morte  del  socio.                    

   IN CASO DI VALORE NEGATIVO DELLA QUOTA:

Infine,   si  deve  notare  che   la  norma,  pur  se  con  riferimento  alle  operazioni   in  corso  accenna  alla  evenienza  di  perdite,  nulla  dice  sulla  possibilità  che  a  causa  di  perdite  il  valore  della  quota  risulti  essere  negativo.  A   riguardo,   si   rileva   che   il   debito   liquidatorio   deve   essere   trattato   alla   stregua   di   qualsiasi  altro  debito  sociale  e  perciò  soddisfatto  mediante  l’utilizzo  dell’attivo  patrimoniale  netto  (utili  e  riserve  esistenti  nel  patrimonio  sociale  eccedenti  il  capitale  sociale  nominale).  Ne  discende  che,   in   caso   di   incapienza   del   patrimonio   sociale,   gli   eredi   non   possono   ottenere   alcuna  liquidazione   dalla   società.   Parallelamente,   si   deve   ritenere   che   la   società   non   può   chiedere  all’erede  di  effettuare  versamenti  per  reintegrare  proporzionalmente  le  perdite  accertate.      Articolo 2289 Liquidazione della quota del socio uscente Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Salvo quanto è disposto nell'art. 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto        SCIOGLIMENTO SOCIETÀ DI PERSONE (S.N.C. E S.A.S.) PRATICHE CCIAA SCIOGLIMENTO CON ATTO NOTARILE E CONTESTUALE CANCELLAZIONE (ARTT. 2272, 2308 C.C.) TERMINE: 30 giorni data atto codice atto: A13 e A14 Modulo S3. La distinta dovrà essere sottoscritta dal notaio o da un socio amministratore Modulo NOTE con indicazione del luogo di conservazione delle scritture contabili Atto notarile di modifica dei patti sociali Diritti di segreteria pari a Euro 90,00 (con floppy digitale Euro 120,00) Imposta di bollo pari a Euro 59,00 SCIOGLIMENTO CON ATTO NOTARILE CON O SENZA LIQUIDAZIONE (ART. 2272, 2308 C.C.) TERMINE: 30 giorni data atto • codice atto: A13 e A09 (se viene nominato il liquidatore) • Modulo S3. La distinta dovrà essere sottoscritta dal notaio o da un socio amministratore • atto notarile di modifica dei patti sociali • Eventuale intercalare P per la nomina del liquidatore, se deliberata anche la liquidazione • Diritti di segreteria pari a Euro 90,00 (con floppy digitale Euro 120,00) • Imposta di bollo pari a Euro 59,00

SCIOGLIMENTO PER MANCATA RICOSTITUZIONE DELLA PLURALITÀ DEI SOCI E CONTESTUALE CANCELLAZIONE (ARTT. 2272 N. 4, 2308 C.C.) TERMINE: nessuno • codice atto: A13 e A14 • Modulo S3. La distinta dovrà essere sottoscritta dal socio superstite • dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal socio superstite circa l’avvenuta

definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società (vedi fac-simile)

• Diritti di segreteria pari a Euro 90,00 (con floppy digitale Euro 120,00) • Imposta di bollo pari a Euro 59,00

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         18  Liquidazione  della  quota  del  socio  defunto,  liquidazione  della  società  conseguente  alla  morte  del  socio.                    

SCIOGLIMENTO PER PERMANENZA DI SOLI SOCI ACCOMANDANTI O ACCOMANDATARI PER OLTRE 6 MESI E CONTESTUALE CANCELLAZIONE (ART. 2323 C.C.) Ipotesi valida solo per società in accomandita semplice TERMINE: nessuno • codice atto: A13 e A14 • Modulo S3. La distinta dovrà essere sottoscritta da un amministratore • dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta da tutti i soci nella quale si attesta

l’avvenuto scioglimento, la non prosecuzione dell’attività a seguito dello scioglimento e l’avvenuta definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società (vedi fac-simile).

• Diritti di segreteria pari a Euro 90,00 (con floppy digitale Euro 120,00) Imposta di bollo pari a Euro 59,00                

   

D.ssa  Rosalba  Di  Virgilio