Ddlr riforma della_finanza_locale_fvg_22_maggio_2015

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Per un benessere equo e sostenibile 22 maggio 2015 DDLR «La disciplina della finanza locale del FVG »

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Per un benessere equo e sostenibile

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DDLR «La disciplina della finanza locale del FVG»

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La terza riforma Un provvedimento che fa seguito al riordino del Sistema Regione FVG - Autonomie locali (LR 26/2014) e alla Riforma del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), e che di fatto rappresenta il Terzo Pilastro del programma riformista dell'Esecutivo regionale in tema di Enti locali, con il quale si intende garantire, in modo omogeneo in tutto il Friuli Venezia Giulia, un «benessere equo e sostenibile».

Il testo normativo è stato elaborato tenendo conto:

delle Linee guida per il riordino del sistema Regione – Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, approvate dalla Giunta regionale il 31 ottobre 2013

delle previsioni della LR 26/2014

delle integrazioni e modifiche alla LR 26/2014 previste dalla nuova

legge regionale di disciplina

del CAL

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Il primo testo organico

Si tratta del primo testo organico di Finanza locale che questa Regione adotta nella sua storia.

Il DDLR infatti riunisce in unico testo le disposizioni generali in materia di

Finanza e Contabilità degli Enti locali, già previste in varie leggi regionali di settore o nelle leggi finanziarie e di assestamento, e le coordina con le nuove previsioni, recependo definitivamente anche il corpus normativo statale, attraverso un rinvio dinamico.

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Vera autonomia agli enti locali Con questa Riforma si afferma una reale autonomia finanziaria degli Enti

locali all'interno del vigente quadro costituzionale, che da una parte attribuisce alla Regione Friuli Venezia Giulia una potestà legislativa

esclusiva in materia e dall'altra prevede il recepimento del principio di

pareggio di bilancio delle pubbliche amministrazioni.

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Le finalita’ del DDLR dare attuazione finanziaria al Sistema integrato

Regione-Autonomie locali

applicare agli EELL i principi di autonomia finanziaria e federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione)

valorizzare le funzioni degli enti gestori, con particolare riferimento alle UTI nella definizione del sistema dei trasferimenti

prevedere strumenti e procedure di coordinamento per il raggiungimento degli equilibri di finanza pubblica

valorizzare e razionalizzare il ruolo dell’organo di revisione

valorizzare il ruolo della Regione quale garante dell’unitarietà della finanza pubblica locale

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Gli aspetti tecnici sono stati discussi ed esaminati dal Tavolo tecnico permanente per la finanza locale dove siedono funzionari regionali, responsabili dei servizi finanziari degli enti locali, segretari comunali e revisori dei conti degli enti locali.

Il tavolo è stato approvato con generalità della Giunta regionale n. 129 del 24 gennaio 2014 e istituito con decreto dell’assessore n. 3 del 3 marzo 2014.

Collaborazioni tecniche

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Le parole della riforma

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Sistema integrato

La Regione, i Comuni, le Unioni territoriali intercomunali e, fino al loro superamento, le Province costituiscono un sistema

integrato in termini di risorse e obiettivi.

La Regione assicura l’unitarietà della finanza pubblica.

(Artt. 1, 2 e 33)

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Autonomia e responsabilita’

Gli enti locali dispongono di autonomia di entrata

e di spesa in relazione alle loro competenze e funzioni.

(artt. 5 e 6)

La Regione:

stimola la gestione di funzioni e servizi in forma sovracomunale

favorisce le politiche di sviluppo locale per il benessere e la competitività dei territori

sostiene le fusioni

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Autonomia e responsabilita’

COME?

• Art. 42 della LR 26/2014: «Il supporto finanziario della Regione è destinato, in modo prioritario, a favore delle Unioni, in quanto enti di dimensioni ottimali per l’efficiente e funzionale gestione di servizi e l’utilizzo di risorse pubbliche»

• Art. 8 (commi 9 e 10) LR 26/2014: «Per sostenere il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è istituito il fondo per i Comuni risultanti da fusione, assegnato per cinque anni dalla costituzione del nuovo ente a incremento del trasferimento ordinario dei Comuni, erogato d’ufficio e senza vincolo di destinazione, né rendicontazione»

• Art. 7 DDLR FL: concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato («Intesa per lo sviluppo»)

• Art. 56 DDLR FL (fondi):

• Fondo straordinario per l’avvio delle UTI

• Fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione

• Fondo premiale 2016-2017 per UTI ‘virtuose’

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Concertazione

Il Presidente della Regione e il Presidente del CAL concertano annualmente l’INTESA per lo sviluppo, individuando (art. 7):

• le potenzialità di sviluppo e le criticità del sistema integrato da superare

• le politiche di sviluppo del territorio e relative priorità

• la partecipazione di ciascun livello di governo all’attuazione dell’Intesa

• la legge finanziaria attua l’Intesa per lo sviluppo quantificando e destinando le risorse disponibili (con particolare riguardo a quelle per investimenti)

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Semplificazione e razionalizzazione

Rinvio alla normativa statale, limitando l’intervento regionale in relazione alle peculiarità locali che richiedano differenziazioni (art. 3)

Unificazione delle disposizioni regionali di finanza e contabilità degli EELL previgenti e loro coordinamento/adeguamento con le nuove previsioni di riforma

Stanziamento di risorse regionali agli EELL quantificato e garantito per il triennio

Unificazione dei fondi di parte corrente

Tendenziale superamento del vincolo di destinazione

Unificazione dei fondi di parte capitale

Revisione della disciplina sulle indennità degli amministratori (artt. 6, 13, 14, 40)

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Supporto e controlli

Intervento finanziario regionale con finalità perequative (fondo ordinario e di perequazione)

Attività regionale di informazione e formazione

Attività regionale di supporto tecnico agli enti locali e monitoraggio dei conti pubblici locali

Rilevazione dei comportamenti di gestione virtuosi e non virtuosi (rilevazione della stabilità finanziaria)

Intervento regionale finanziario per supportare enti in condizioni di squilibrio o deficitari

Revisione e valorizzazione del ruolo dell’organo di revisione economico-finanziario

Previsione degli interventi sostitutivi della Regione in caso di ritardi/inadempimenti a garanzia del sistema integrato

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FOCUS

Quantificazione complessiva dello stanziamento a

favore degli enti locali in base:

a una quota fissa di risorse con valenza triennale (con superamento dei “decimini”)

ai contenuti generali dell’Intesa per lo sviluppo

Art. 13 (Risorse finanziarie a favore degli enti locali)

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FOCUS

Riforma complessiva del sistema di erogazione delle

risorse agli enti locali.

Per la parte corrente: unificazione dei vari fondi, da assegnare principalmente con criteri basati su fabbisogni standard e capacità fiscale (art. 119 Cost). Superamento dei vincoli di destinazione

Per spese di investimento: assegnazione d’ufficio di una quota generale di risorse alle UTI e ai Comuni, nonché previsione di un fondo unico di investimenti solo per le UTI ripartito in base ai patti negoziati tra Regione e UTI nel quadro generale dei contenuti dell’Intesa per lo sviluppo Art. 14 (Tipologia di fondi a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali)

Previsione di un regime finanziario transitorio per gli EELL fino all’applicazione a regime dei nuovi fondi (Artt. da 44 a 47)

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FOCUS

Sistema tributario.

Rinviata a una legge organica la definizione delle entrate tributarie locali (dopo l’adeguamento alle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia)

Art. 9 (Le entrate tributarie degli enti locali previste con legge regionale)

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FOCUS

Enti temporaneamente non soggetti a obiettivi di

finanza pubblica

Le Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) non soggette fino al 2019

I Comuni risultanti da fusione soggetti dal quinto

anno successivo all’istituzione

(Art. 18)

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FOCUS

Organo di revisione economico-finanziaria

previsto un elenco regionale dei revisori

l’ente locale sceglie l’organo nell’ambito di una rosa di nomi

la struttura regionale competente in materia di AALL sorteggia tra la rosa di nomi individuati dall’ente locale

l’organo di revisione è il primo valutatore della stabilità finanziaria dell’EELL

(Artt. da 23 a 27)

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Contenuti e struttura

Titolo I: “Principi generali della finanza locale”

Titolo II: “Sistema delle entrate degli enti locali della Regione”

Titolo III: “Coordinamento della finanza locale”

Titolo IV: “Altre disposizioni in materia di finanza locale”

Titolo V: “Norme transitorie”

Titolo VI: “Norme di modifica e finali”

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