DDL S. 1429-B - senato.itproposte di legge (art.38), incompatibilita' alle cariche elettive...

1897
Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 1429-B Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione 19/03/2018 - 10:22

Transcript of DDL S. 1429-B - senato.itproposte di legge (art.38), incompatibilita' alle cariche elettive...

  • Senato della Repubblica

    XVII Legislatura

    Fascicolo Iter

    DDL S. 1429-B

    Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari,

    il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione

    del Titolo V della parte II della Costituzione

    19/03/2018 - 10:22

  • Indice

    1. DDL S. 1429-B - XVII Leg. 1

    1.1. Dati generali 2

    1.2. Testi 5

    1.2.1. Testo DDL 1429-B 6

    1.2.2. Testo approvato 1429-B (Bozza provvisoria) 31

    1.3. Trattazione in Commissione 46

    1.3.1. Sedute 47

    1.3.2. Resoconti sommari 50

    1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 51

    1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 291 (ant.) del 02/07/2015 52

    1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 294 (pom.) del 07/07/2015 63

    1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 295 (pom.) dell'08/07/2015 87

    1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 297 (pom.) del 14/07/2015 91

    1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 298 (pom.) del 15/07/2015 104

    1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 299 (pom.) del 16/07/2015 113

    1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 300 (ant.) del 21/07/2015 117

    1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 301 (pom.) del 21/07/2015 121

    1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 302 (pom.) del 22/07/2015 130

    1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 304 (pom.) del 23/07/2015 143

    1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 305 (ant.) del 24/07/2015 148

    1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 306 (ant.) del 27/07/2015 156

    1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 307 (ant.) del 27/07/2015 179

    1.3.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 308 (ant.) del 28/07/2015 182

    1.3.2.1.15. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 311 (ant.) del 30/07/2015 185

    1.3.2.1.16. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 314 (ant.) del 03/08/2015 187

    1.3.2.1.17. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 315 (pom.) del 05/08/2015 189

    1.3.2.1.18. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 316 (pom.) dell'08/09/2015 198

    1.3.2.1.19. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 319 (pom.) del 15/09/2015 201

    1.3.2.1.20. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 320 (pom.) del 16/09/2015 209

    1.4. Trattazione in consultiva 212

    1.4.1. Sedute 213

    1.4.2. Resoconti sommari 215

    1.4.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) 216

  • 1.4.2.1.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 172 (pom.) del 21/07/2015 217

    1.4.2.1.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 173 (pom.) del 22/07/2015 221

    1.4.2.1.3. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 175 (ant.) del 29/07/2015 228

    1.4.2.2. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita') 232

    1.4.2.2.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 256 (pom.) del 21/07/2015 233

    1.4.2.2.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 259 (ant.) del 23/07/2015 237

    1.4.2.2.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 264 (pom.) del 03/08/2015 241

    1.4.2.2.4. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 265 (ant.) del 04/08/2015 246

    1.4.2.2.5. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 266 (pom.) del 04/08/2015 248

    1.4.2.3. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) 252

    1.4.2.3.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 168 (pom.) del

    03/08/2015 253

    1.4.2.4. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) 256

    1.4.2.4.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 136 (pom.) del

    29/07/2015 257

    1.5. Trattazione in Assemblea 272

    1.5.1. Sedute 273

    1.5.2. Resoconti stenografici 275

    1.5.2.1. Seduta n. 499 (pom.) dell'08/09/2015 276

    1.5.2.2. Seduta n. 504 (pom.) del 15/09/2015 341

    1.5.2.3. Seduta n. 506 (pom.) del 16/09/2015 384

    1.5.2.4. Seduta n. 507 (ant.) del 17/09/2015 432

    1.5.2.5. Seduta n. 508 (ant.) del 18/09/2015 518

    1.5.2.6. Seduta n. 509 (ant.) del 22/09/2015 561

    1.5.2.7. Seduta n. 510 (ant.) del 23/09/2015 690

    1.5.2.8. Seduta n. 511 (ant.) del 24/09/2015 825

    1.5.2.9. Seduta n. 512 (ant.) del 29/09/2015 879

    1.5.2.10. Seduta n. 513 (pom.) del 30/09/2015 973

    1.5.2.11. Seduta n. 514 (ant.) del 01/10/2015 1037

    1.5.2.12. Seduta n. 515 (ant.) del 02/10/2015 1122

    1.5.2.13. Seduta n. 516 (ant.) del 03/10/2015 1232

    1.5.2.14. Seduta n. 517 (pom.) del 05/10/2015 1274

    1.5.2.15. Seduta n. 518 (ant.) del 06/10/2015 1338

    1.5.2.16. Seduta n. 519 (ant.) del 07/10/2015 1444

    1.5.2.17. Seduta n. 520 (ant.) dell'08/10/2015 1573

    1.5.2.18. Seduta n. 521 (ant.) del 09/10/2015 1737

    1.5.2.19. Seduta n. 522 (ant.) del 13/10/2015 1818

  • 1. DDL S. 1429-B - XVII Leg.

    DDL S. 1429-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1. DDL S. 1429-B - XVII Leg.

    Senato della Repubblica Pag. 1

  • 1.1. Dati generalicollegamento al documento su www.senato.it

    Disegni di leggeAtto Senato n. 1429-BXVII Legislatura

    Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari,il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisionedel Titolo V della parte II della CostituzioneTitolo breve: revisione della Parte II della Costituzione

    Iter13 ottobre 2015: approvato con modificazioni (trasmesso all'altro ramo)Successione delle letture parlamentariS.1429 assorbe S.7, S.12, S.35, S.67, S.68, S.125, S.127, S.143, S.196, S.238,

    S.253, S.261, S.279, S.305, S.332, S.339, S.414, S.436, S.543, S.574,S.702, S.732, S.736, S.737, S.877, S.878, S.879, S.907, S.1038, S.1057,S.1193, S.1195, S.1264, S.1265, S.1273, S.1274, S.1280, S.1281, S.1355,S.1368, S.1392, S.1395, S.1397, S.1406, S.1408, S.1414, S.1415, S.1416,S.1420, S.1426, S.1427, S.1454approvato

    C.2613 assorbe C.8, C.14, C.21, C.32, C.33, C.34, C.148, C.177, C.178, C.179,C.180, C.243, C.247, C.284, C.329, C.355, C.357, C.379, C.398, C.399,C.466, C.568, C.579, C.580, C.581, C.582, C.757, C.758, C.839, C.861,C.939, C.1002, C.1259, C.1273, C.1319, C.1439, C.1543 (Gov.), C.1660,C.1706, C.1748, C.1925, C.1953, C.2051, C.2147, C.2221, C.2227,C.2293, C.2329, C.2338, C.2378, C.2402, C.2423, C.2441, C.2458,C.2462, C.2499approvato con modificazioni

    S.1429-B approvato con modificazioniC.2613-B approvatoS.1429-D approvatoC.2613-D approvato definitivamente, non ancora pubblicato

    Testo di legge costituzionale approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, ma inferioreai due terzi, pubblicato nella GU n. 88 del 15 aprile 2016. Indetto referendum popolare: GU n. 227 del28 settembre 2016 .Esito del referendum: non confermato. Pubblicato sulla GU n. 31 del 7 febbraio 2017 .

    Iniziativa GovernativaPres. Consiglio Matteo Renzi , Ministro senza portafoglio per le riforme cost. e rapporti ParlamentoMaria Elena Boschi (Governo Renzi-I)

    DDL S. 1429-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali

    Senato della Repubblica Pag. 2

    http://www.senato.it/versionestampa/stampa.jsp?url=/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45358.htm&thispagehttp://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44283http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39307http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39313http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39332http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39366http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39369http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39426http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39428http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39444http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39492http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39864http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39879http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39942http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39960http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39987http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40192http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40199http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40395http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40417http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40525http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40630http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41018http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41115http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41144http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41145http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41446http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41447http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41448http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41503http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41922http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41991http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=43400http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=43444http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=43833http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=43834http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=43842http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=43843http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=43874http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=43879http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44076http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44104http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44150http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44163http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44165http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44188http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44192http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44225http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44226http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44228http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44235http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44248http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44249http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44322http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44788http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39536http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39542http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39549http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39560http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39561http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39562http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39676http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39705http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39706http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39707http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39708http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39771http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39775http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39812http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39886http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39912http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39914http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39936http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40050http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40051http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40015http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40233http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40244http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40245http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40246http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40247http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40641http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40642http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40723http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40769http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40907http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40994http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41444http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41469http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41564http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41732http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=41875http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=42059http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=42286http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=42642http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=43701http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=43757http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=43900http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44064http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44195http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44201http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44309http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44367http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44379http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44439http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44463http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44496http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44526http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44565http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44577http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44628http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=46091http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=46354http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=46418http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=COMPGOV&id=74&leg=17

  • NaturaCostituzionale (in prima deliberazione)PresentazioneTrasmesso in data 11 marzo 2015; annunciato nella seduta ant. n. 407 del 11 marzo 2015.Classificazione TESEOCOSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA , ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICAArticoliPARLAMENTO (Artt.1-20), CAMERA DEI DEPUTATI (Artt.1, 4, 9-11, 16-20, 25, 38, 40),SENATO DELLA REPUBBLICA (Artt.1, 2, 7, 10, 9, 11, 38, 39, 40), MANDATOPARLAMENTARE (Artt.1, 8), ENTI LOCALI (Artt.1, 10), RAPPORTI TRA STATO E REGIONI(Artt.1, 10, 29-36), REGIONI (Artt.1, 31), CITTA' E AREE METROPOLITANE (Artt.1, 10), LEGGI(Artt.1, 31), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Art.1), PRESIDENTE DELLA GIUNTAREGIONALE (Art.39), PROVINCE AUTONOME (Artt.2, 31, 39), SINDACI DI COMUNI (Artt.2,35, 39), CONSIGLIERI REGIONALI (Artt.2, 39), SENATORI (Artt.2, 3, 7, 10, 38, 39, 40),PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Artt.2, 3, 21-24), VERIFICA DEI POTERI (Art.7),DEPUTATI (Art.9), INDENNITA' PARLAMENTARE (Art.9), PROCEDURE DI APPROVAZIONEDELLA LEGGE (Artt.10-16), REVISIONE DELLA COSTITUZIONE (Art.10), LEGGICOSTITUZIONALI (Art.10), RATIFICA DEI TRATTATI (Artt.10, 19, 38), UNIONE EUROPEA(Artt.1, 10, 19, 31), ELEZIONI (Art.10), ROMA (Art.10), SISTEMI ELETTORALI (Artt.10, 13, 39),LEGGE SULLE AUTONOMIE LOCALI (Artt.10, 30), LEGGI REGIONALI (Artt.10, 31, 39),ELEZIONI REGIONALI (Art.10), INDAGINI CONOSCITIVE (Art.10), COPERTURAFINANZIARIA (Art.10), REGOLAMENTI PARLAMENTARI (Artt.5, 6, 11, 12, 39), GOVERNO(Artt.12, 25, 26), LEGISLAZIONE DI URGENZA (Artt.12, 38), DECRETI LEGGE (Artt.14, 16),RINVIO PRESIDENZIALE (Artt.14, 16), STATO DI GUERRA (Artt.17, 38), AMNISTIA GRAZIAINDULTO (Artt.12, 18), INCHIESTE PARLAMENTARI (Art.20), ELEZIONE DEL PRESIDENTEDELLA REPUBBLICA (Artt.21, 22), PRESIDENTE DELLA CAMERA (Artt.10, 23), SUPPLENZAISTITUZIONALE (Art.23), SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE (Art.24), FIDUCIA ALGOVERNO (Art.25), REATI MINISTERIALI (Art.26), CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (Artt.28, 40), SOPPRESSIONE DI ENTI (Artt.28, 29, 40), REGIONIPROVINCE E COMUNI (Artt.29-36), PROVINCE (Artt.29, 32, 33, 38), DELEGA DICOMPETENZA (Artt.31, 39), REGOLAMENTI (Art.31), ORGANI E UFFICI REGIONALI(Art.35), TETTI RETRIBUTIVI (Art.35), SOPPRESSIONE E SCIOGLIMENTO DI ORGANI(Art.36), COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI (Art.36), CORTECOSTITUZIONALE (Artt.37, 39), ABROGAZIONE DI NORME (Art.38), COLLEGI ECIRCOSCRIZIONI ELETTORALI (Art.38), ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (Art.38),ELEZIONI POLITICHE (Artt.13, 38, 39), SENATORI A VITA (Artt.39, 40), CONVOCAZIONE(Art.38), BILANCIO DELLO STATO (Artt.12, 38), AUTORIZZAZIONI (Art.38), DISEGNI EPROPOSTE DI LEGGE (Art.38), INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE ELETTIVEAMMINISTRATIVE E DI GOVERNO (Artt.5, 34, 38), TERRITORIO DELLE PROVINCE (Artt.38,40), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.39), DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA(Art.39), CONSIGLI E ASSEMBLEE REGIONALI (Artt.39, 40), STATUTI (Art.39), REGIONI ASTATUTO SPECIALE (Art.39), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.40),COMMISSARIO STRAORDINARIO (Art.40), FINANZIAMENTO A PARTITI POLITICI (Art.40),DECRETI MINISTERIALI (Art.40), PARITA' TRA SESSI (Artt.1, 35), DONNE (Artt.1, 35),PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.1), VALIDITA' ED EFFICACIA DELLE LEGGI (Art.1),PARERI PARLAMENTARI (Artt.1, 34), NOMINE (Artt.1, 3), RIPARTIZIONE DI SEGGI (Art.2),LEGGI ELETTORALI (Artt.2, 10, 13, 39), UFFICIO E CONSIGLIO DI PRESIDENZA (Art.5),MINORANZE POLITICHE (Art.6), DOVERI (Art.6), PARLAMENTARI (Art.6), SEDUTE (Art.6),MINORANZE LINGUISTICHE (Artt.10, 39), REFERENDUM (Artt.10, 11), INIZIATIVAPOPOLARE (Art.11), REFERENDUM CONSULTIVO (Art.11), ORDINE DEL GIORNO (Art.12),

    DDL S. 1429-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali

    Senato della Repubblica Pag. 3

  • PROMULGAZIONE (Art.13), GIUDIZI DI COSTITUZIONALITA' (Artt.13, 39), REFERENDUMABROGATIVO (Art.15), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.15, 21), FIRME ESOTTOSCRIZIONI (Art.15), AUTONOMIE LOCALI (Artt.20, 30), PRESIDENTE DEL SENATO(Artt.10, 22, 23), FINANZA LOCALE (Art.32), FINANZA REGIONALE (Art.32), IMPOSTE ETRIBUTI REGIONALI (Art.32), IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI (Art.32), PATRIMONIODEGLI ENTI LOCALI (Art.32), PATRIMONIO REGIONALE (Art.32), DISAVANZO (Art.33),LISTE ELETTORALI (Artt.39, 40), PROVINCIA DI TRENTO (Art.39), RISULTATIELETTORALI (Art.39), CENSIMENTO (Art.39), REGIONE VALLE D'AOSTA (Art.39), UFFICI(Artt.27, 40), RUOLI E PIANTE ORGANICHE (Art.40), CONTRATTI DI LAVORO (Art.40),GRUPPI PARLAMENTARI (Art.40), PERSONALE AMMINISTRATIVO (Art.40), PROVINCIA DIBOLZANO (Art.40), OPPOSIZIONE (Art.6), PRESCRIZIONE E DECADENZA (Art.7),PARTECIPAZIONE POPOLARE (Art.10), ASSOCIAZIONI DI COMUNI (Art.10), COMUNI(Art.10), DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA (Art.10), INELEGGIBILITA' PARLAMENTARE(Art.10), INCOMPATIBILITA' PARLAMENTARE (Art.10), PROCEDIMENTOAMMINISTRATIVO (Art.27), MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (Art.30),ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Art.30), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.30),AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE (Art.38), ALTO TRADIMENTO E ATTENTATO ALLACOSTITUZIONE (Art.38), PROCEDIMENTI E GIUDIZI DI ACCUSA (Art.38), COMMISSIONI EGIUNTE PARLAMENTARI (Art.38)RelatoriRelatore alla Commissione Sen. Anna Finocchiaro (PD) (dato conto della nomina il 7 luglio 2015) .AssegnazioneAssegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 13 marzo2015. Annuncio nella seduta pom. n. 411 del 17 marzo 2015.Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita') (ai sensi dell'art. 40 reg. Senato)(aggiunto il 18 giugno 2015; annunciato nella seduta n. ), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

    DDL S. 1429-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali

    Senato della Repubblica Pag. 4

    http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=17&id=991http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=17&tipo=0&cod=1

  • 1.2. Testi

    DDL S. 1429-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2. Testi

    Senato della Repubblica Pag. 5

  • 1.2.1. Testo DDL 1429-Bcollegamento al documento su www.senato.it

    Senato della Repubblica XVII LEGISLATURAN. 1429-BDISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALEpresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)e dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento (BOSCHI)(V. Stampato n. 1429)approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblical'8 agosto 2014(V. Stampato Camera n. 2613)approvato, con modificazioni, in sede di prima deliberazione,dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2015Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenzal'11 marzo 2015Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari,il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisionedel titolo V della parte II della Costituzione

    DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALEApprovato dal Senato della Repubblica Approvato dalla Camera dei deputatiCapo I Capo IMODIFICHE AL TITOLO IDELLA PARTE IIDELLA COSTITUZIONE

    MODIFICHE AL TITOLO IDELLA PARTE IIDELLA COSTITUZIONE

    Art. 1. Art. 1.(Funzioni delle Camere) (Funzioni delle Camere)1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dalseguente:

    1. Identico:

    «Art. 55. -- Il Parlamento si compone della Cameradei deputati e del Senato della Repubblica.

    «Art. 55. -- Identico.

    Le leggi che stabiliscono le modalità di elezionedelle Camere promuovono l'equilibrio tra donne euomini nella rappresentanza.

    Identico.

    Ciascun membro della Camera dei deputatirappresenta la Nazione.

    Identico.

    La Camera dei deputati è titolare del rapporto difiducia con il Governo ed esercita la funzione diindirizzo politico, la funzione legislativa e quella dicontrollo dell'operato del Governo.

    Identico.

    DDL S. 1429-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1429-B

    Senato della Repubblica Pag. 6

    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/906778/index.html?stampa=si&spart=si&toc=no

  • Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioniterritoriali. Concorre, paritariamente, nellematerie di cui agli articoli 29 e 32, secondocomma, nonché, nei casi e secondo modalitàstabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativaed esercita funzioni di raccordo tra l'Unioneeuropea, lo Stato e gli altri enti costitutivi dellaRepubblica. Partecipa alle decisioni dirette allaformazione e all'attuazione degli atti normativi edelle politiche dell'Unione europea e ne valutal'impatto. Valuta l'attività delle pubblicheamministrazioni, verifica l'attuazione delle leggidello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche.Concorre a esprimere pareri sulle nomine dicompetenza del Governo nei casi previsti dallalegge.

    Il Senato della Repubblica rappresenta leistituzioni territoriali. Concorre all'eserciziodella funzione legislativa nei casi e secondo lemodalità stabiliti dalla Costituzione, nonchéall'esercizio delle funzioni di raccordo tra loStato e gli altri enti costitutivi dellaRepubblica e tra questi ultimi e l'Unioneeuropea. Partecipa alle decisioni dirette allaformazione e all'attuazione degli atti normativi edelle politiche dell'Unione europea. Concorrealla valutazione delle politiche pubbliche edell'attività delle pubbliche amministrazioni,alla verifica dell'attuazione delle leggi delloStato nonché all'espressione dei pareri sullenomine di competenza del Governo nei casiprevisti dalla legge.

    Il Parlamento si riunisce in seduta comune deimembri delle due Camere nei soli casi stabiliti dallaCostituzione».

    Identico».

    Art. 2. Art. 2.(Composizione ed elezionedel Senato della Repubblica)

    (Composizione ed elezionedel Senato della Repubblica)

    1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dalseguente:

    1. Identico:

    «Art. 57. --- Il Senato della Repubblica è compostoda novantacinque senatori rappresentativi delleistituzioni territoriali e da cinque senatori chepossono essere nominati dal Presidente dellaRepubblica.

    «Art. 57. --- Identico.

    I Consigli regionali e i Consigli delle Provinceautonome di Trento e di Bolzano eleggono, conmetodo proporzionale, i senatori tra i propricomponenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra isindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

    Identico.

    Nessuna Regione può avere un numero di senatoriinferiore a due; ciascuna delle Province autonome diTrento e di Bolzano ne ha due.

    Identico.

    La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua,previa applicazione delle disposizioni del precedentecomma, in proporzione alla loro popolazione, qualerisulta dall'ultimo censimento generale, sulla basedei quozienti interi e dei più alti resti.

    Identico.

    La durata del mandato dei senatori coincide conquella degli organi delle istituzioni territoriali neiquali sono stati eletti.

    La durata del mandato dei senatori coincide conquella degli organi delle istituzioni territorialidai quali sono stati eletti.

    Con legge approvata da entrambe le Camere sonoregolate le modalità di attribuzione dei seggi e dielezione dei membri del Senato della Repubblica trai consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la lorosostituzione, in caso di cessazione dalla caricaelettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti inragione dei voti espressi e della composizione diciascun Consiglio».

    Identico».

    DDL S. 1429-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1429-B

    Senato della Repubblica Pag. 7

  • Art. 3. Art. 3.(Modifica all'articolo 59 della Costituzione) (Modifica all'articolo 59 della Costituzione)1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondocomma è sostituito dal seguente:

    Identico

    «Il Presidente della Repubblica può nominaresenatori cittadini che hanno illustrato la Patria peraltissimi meriti nel campo sociale, scientifico,artistico e letterario. Tali senatori durano in caricasette anni e non possono essere nuovamentenominati».Art. 4. Art. 4.(Durata della Camera dei deputati) (Durata della Camera dei deputati)1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dalseguente:

    Identico

    «Art. 60. -- La Camera dei deputati è eletta percinque anni.La durata della Camera dei deputati non può essereprorogata se non per legge e soltanto in caso diguerra».Art. 5. Art. 5.(Modifica all'articolo 63 della Costituzione) (Modifica all'articolo 63 della Costituzione)1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primocomma è inserito il seguente:

    Identico

    «Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o lanomina alle cariche negli organi del Senato dellaRepubblica possono essere limitate in ragionedell'esercizio di funzioni di governo regionali olocali».Art. 6. Art. 6.(Modifiche all'articolo 64della Costituzione)

    (Modifiche all'articolo 64della Costituzione)

    1. All'articolo 64 della Costituzione sono apportatele seguenti modificazioni:

    1. Identico:

    a) dopo il primo comma è inserito il seguente: a) identica:«I regolamenti delle Camere garantiscono i dirittidelle minoranze parlamentari»;

    «I regolamenti delle Camere garantiscono idiritti delle minoranze parlamentari. Ilregolamento della Camera dei deputatidisciplina lo statuto delle opposizioni»;

    b) il quarto comma è sostituito dal seguente: b) identica;«I membri del Governo hanno diritto, e se richiestiobbligo, di assistere alle sedute delle Camere.Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono»;c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: c) identica.«I membri del Parlamento hanno il dovere dipartecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavoridelle Commissioni».Art. 7. Art. 7.(Titoli di ammissione dei componentidel Senato della Repubblica)

    (Titoli di ammissione dei componentidel Senato della Repubblica)

    DDL S. 1429-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1429-B

    Senato della Repubblica Pag. 8

  • 1. All'articolo 66 della Costituzione sono apportatele seguenti modificazioni:a) le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituitedalle seguenti: «La Camera dei deputati»;b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:«Il Senato della Repubblica giudica dei titoli diammissione dei suoi componenti. Delle causeostative alla prosecuzione del mandato dei senatori èdata comunicazione al Senato della Repubblica daparte del suo Presidente».

    1. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto,in fine, il seguente comma:«Il Senato della Repubblica prende atto dellacessazione dalla carica elettiva regionale olocale e della conseguente decadenza dasenatore».

    Art. 8. Art. 8.(Vincolo di mandato) (Vincolo di mandato)1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dalseguente:

    Identico

    «Art. 67. -- I membri del Parlamento esercitano leloro funzioni senza vincolo di mandato».Art. 9. Art. 9.(Indennità parlamentare) (Indennità parlamentare)1. All'articolo 69 della Costituzione, le parole: «delParlamento» sono sostituite dalle seguenti: «dellaCamera dei deputati».

    Identico

    Art. 10. Art. 10.(Procedimento legislativo) (Procedimento legislativo)1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dalseguente:

    1. Identico:

    DDL S. 1429-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1429-B

    Senato della Repubblica Pag. 9

  • «Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitatacollettivamente dalle due Camere per le leggi direvisione della Costituzione e le altre leggicostituzionali, per le leggi di attuazione delledisposizioni costituzionali in materia di tutela delleminoranze linguistiche, di referendum popolare, perle leggi che danno attuazione all'articolo 117,secondo comma, lettera p), per la legge di cuiall'articolo 122, primo comma, e negli altri casiprevisti dalla Costituzione.

    «Art. 70. - La funzione legislativa è esercitatacollettivamente dalle due Camere per le leggi direvisione della Costituzione e le altre leggicostituzionali, e soltanto per le leggi diattuazione delle disposizioni costituzionaliconcernenti la tutela delle minoranzelinguistiche, i referendum popolari, le altreforme di consultazione di cui all'articolo 71,per le leggi che determinano l'ordinamento, lalegislazione elettorale, gli organi di governo,le funzioni fondamentali dei Comuni e delleCittà metropolitane e le disposizioni diprincipio sulle forme associative dei Comuni,per la legge che stabilisce le norme generali, leforme e i termini della partecipazionedell'Italia alla formazione e all'attuazionedella normativa e delle politiche dell'Unioneeuropea, per quella che determina i casi diineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficiodi senatore di cui all'articolo 65, primocomma, e per le leggi di cui agli articoli 57,sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzocomma, 116, terzo comma, 117, quinto e nonocomma, 119, sesto comma, 120, secondocomma, 122, primo comma, e 132, secondocomma. Le stesse leggi, ciascuna con oggettoproprio, possono essere abrogate, modificateo derogate solo in forma espressa e da leggiapprovate a norma del presente comma.

    Le altre leggi sono approvate dalla Camera deideputati.

    Identico.

    Ogni disegno di legge approvato dalla Camera deideputati è immediatamente trasmesso al Senato dellaRepubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di unterzo dei suoi componenti, può disporre diesaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senatodella Repubblica può deliberare proposte dimodificazione del testo, sulle quali la Camera deideputati si pronuncia in via definitiva. Qualora ilSenato della Repubblica non disponga di procedereall'esame o sia inutilmente decorso il termine perdeliberare, ovvero quando la Camera dei deputati sisia pronunciata in via definitiva, la legge può esserepromulgata.

    Identico.

    DDL S. 1429-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1429-B

    Senato della Repubblica Pag. 10

  • Per i disegni di legge che dispongono nelle materiedi cui agli articoli 114, terzo comma, 117, commisecondo, lettera u), quarto, quinto e nono, 118,quarto comma, 119, terzo, quarto, limitatamente agliindicatori di riferimento, quinto e sesto comma, 120,secondo comma, e 132, secondo comma, nonché perla legge di cui all'articolo 81, sesto comma, e per lalegge che stabilisce le forme e i termini perl'adempimento degli obblighi derivantidall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea laCamera dei deputati può non conformarsi allemodificazioni proposte dal Senato della Repubblicasolo pronunciandosi nella votazione finale amaggioranza assoluta dei suoi componenti.

    L'esame del Senato della Repubblica per leleggi che danno attuazione all'articolo 117,quarto comma, è disposto nel termine di diecigiorni dalla data di trasmissione. Per imedesimi disegni di legge, la Camera deideputati può non conformarsi allemodificazioni proposte dal Senato dellaRepubblica a maggioranza assoluta dei suoicomponenti, solo pronunciandosi nellavotazione finale a maggioranza assoluta deipropri componenti.

    I disegni di legge di cui all'articolo 81, quartocomma, approvati dalla Camera dei deputati, sonoesaminati dal Senato della Repubblica che puòdeliberare proposte di modificazione entro quindicigiorni dalla data della trasmissione. Per tali disegnidi legge le disposizioni di cui al commaprecedente si applicano nelle medesime materie esolo qualora il Senato della Repubblica abbiadeliberato a maggioranza assoluta dei suoicomponenti.

    I disegni di legge di cui all'articolo 81, quartocomma, approvati dalla Camera dei deputati,sono esaminati dal Senato della Repubblica, chepuò deliberare proposte di modificazione entroquindici giorni dalla data della trasmissione.

    I Presidenti delle Camere decidono, d'intesatra loro, le eventuali questioni di competenza,sollevate secondo le norme dei rispettiviregolamenti.

    Il Senato della Repubblica può, secondo quantoprevisto dal proprio regolamento, svolgere attivitàconoscitive, nonché formulare osservazioni su atti odocumenti all'esame della Camera dei deputati».

    Identico».

    Art. 11. Art. 11.(Iniziativa legislativa) (Iniziativa legislativa)1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportatele seguenti modificazioni:

    Identico

    a) dopo il primo comma è inserito il seguente:«Il Senato della Repubblica può, con deliberazioneadottata a maggioranza assoluta dei suoicomponenti, richiedere alla Camera dei deputati diprocedere all'esame di un disegno di legge. In talcaso, la Camera dei deputati procede all'esame e sipronuncia entro il termine di sei mesi dalla datadella deliberazione del Senato della Repubblica»;b) al secondo comma, la parola: «cinquantamila» èsostituita dalla seguente: «centocinquantamila» ed èaggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ladiscussione e la deliberazione conclusiva sulleproposte di legge d'iniziativa popolare sono garantitenei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dairegolamenti parlamentari»;c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    DDL S. 1429-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1429-B

    Senato della Repubblica Pag. 11

  • «Al fine di favorire la partecipazione dei cittadinialla determinazione delle politiche pubbliche, lalegge costituzionale stabilisce condizioni ed effettidi referendum popolari propositivi e d'indirizzo,nonché di altre forme di consultazione, anche delleformazioni sociali. Con legge approvata da entrambele Camere sono disposte le modalità di attuazione».Art. 12. Art. 12.(Modifica dell'articolo 72della Costituzione)

    (Modifica dell'articolo 72della Costituzione)

    1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dalseguente:

    1. Identico:

    «Art. 72. -- Ogni disegno di legge di cui all'articolo70, primo comma, presentato ad una Camera, è,secondo le norme del suo regolamento, esaminato dauna Commissione e poi dalla Camera stessa, chel'approva articolo per articolo e con votazione finale.

    «Art. 72. -- Identico.

    Ogni altro disegno di legge è presentato alla Cameradei deputati, che l'approva articolo per articolo e convotazione finale.

    Ogni altro disegno di legge è presentato allaCamera dei deputati e, secondo le norme delsuo regolamento, esaminato da unaCommissione e poi dalla Camera stessa, chel'approva articolo per articolo e con votazionefinale.

    I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviatiper i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

    Identico.

    Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esamee l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti aCommissioni, anche permanenti, che, alla Cameradei deputati, sono composte in modo da rispecchiarela proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in talicasi, fino al momento della sua approvazionedefinitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera,se il Governo o un decimo dei componenti dellaCamera o un quinto della Commissione richiedonoche sia discusso e votato dalla Camera stessa oppureche sia sottoposto alla sua approvazione finale console dichiarazioni di voto. Il regolamento determinale forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

    Possono altresì stabilire in quali casi e formel'esame e l'approvazione dei disegni di leggesono deferiti a Commissioni, anche permanenti,che, alla Camera dei deputati, sono composte inmodo da rispecchiare la proporzione dei gruppiparlamentari. Anche in tali casi, fino al momentodella sua approvazione definitiva, il disegno dilegge è rimesso alla Camera, se il Governo o undecimo dei componenti della Camera o unquinto della Commissione richiedono che siadiscusso e votato dalla Camera stessa oppure chesia sottoposto alla sua approvazione finale console dichiarazioni di voto. I regolamentideterminano le forme di pubblicità dei lavoridelle Commissioni.

    La procedura normale di esame e di approvazionediretta da parte della Camera è sempre adottata per idisegni di legge in materia costituzionale edelettorale, per quelli di delegazione legislativa, perquelli di conversione in legge di decreti, per quelli diautorizzazione a ratificare trattati internazionali e perquelli di approvazione di bilanci e consuntivi.

    Identico.

    Il regolamento del Senato della Repubblicadisciplina le modalità di esame dei disegni di leggetrasmessi dalla Camera dei deputati ai sensidell'articolo 70, terzo comma.

    Il regolamento del Senato della Repubblicadisciplina le modalità di esame dei disegni dilegge trasmessi dalla Camera dei deputati aisensi dell'articolo 70.

    DDL S. 1429-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1429-B

    Senato della Repubblica Pag. 12

  • Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e,in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi diratifica dei trattati internazionali e le leggi per la cuiapprovazione è prescritta una maggioranza speciale,il Governo può chiedere alla Camera dei deputati dideliberare che un disegno di legge, indicato comeessenziale per l'attuazione del programma digoverno, sia iscritto con priorità all'ordine del giornoe sottoposto alla votazione finale entro sessantagiorni dalla richiesta. Decorso il termine, il testoproposto o accolto dal Governo, su sua richiesta,è posto in votazione, senza modifiche, articolo perarticolo e con votazione finale. In tali casi, itermini di cui all'articolo 70, terzo comma, sonoridotti della metà».

    Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primocomma, e, in ogni caso, le leggi in materiaelettorale, le leggi di autorizzazione alla ratificadei trattati internazionali e le leggi di cui agliarticoli 79 e 81, sesto comma, il Governo puòchiedere alla Camera dei deputati di deliberare,entro cinque giorni dalla richiesta, che undisegno di legge indicato come essenziale perl'attuazione del programma di governo siaiscritto con priorità all'ordine del giorno esottoposto alla pronuncia in via definitiva dellaCamera dei deputati entro il termine disettanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, itermini di cui all'articolo 70, terzo comma, sonoridotti della metà. Il termine può esseredifferito di non oltre quindici giorni, inrelazione ai tempi di esame da parte dellaCommissione nonché alla complessità deldisegno di legge. Il regolamento della Cameradei deputati stabilisce le modalità e i limiti delprocedimento, anche con riferimentoall'omogeneità del disegno di legge».

    Art. 13. Art. 13.(Modifiche agli articoli 73 e 134della Costituzione)

    (Modifiche agli articoli 73 e 134della Costituzione)

    1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo commaè sostituito dai seguenti:

    1. Identico:

    «Le leggi sono promulgate dal Presidente dellaRepubblica entro un mese dall'approvazione.

    «Identico.

    Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri dellaCamera dei deputati e del Senato della Repubblicapossono essere sottoposte, prima della loropromulgazione, al giudizio preventivo di legittimitàcostituzionale da parte della Corte costituzionale suricorso motivato presentato da almeno un terzo deicomponenti di una Camera, recante l'indicazionedegli specifici profili di incostituzionalità. LaCorte costituzionale si pronuncia entro il termine ditrenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso iltermine per la promulgazione della legge. In caso didichiarazione di illegittimità costituzionale, la leggenon può essere promulgata».

    Le leggi che disciplinano l'elezione dei membridella Camera dei deputati e del Senato dellaRepubblica possono essere sottoposte, primadella loro promulgazione, al giudizio preventivodi legittimità costituzionale da parte della Cortecostituzionale, su ricorso motivato presentato daalmeno un quarto dei componenti della Cameradei deputati o almeno un terzo deicomponenti del Senato della Repubblica entrodieci giorni dall'approvazione della legge,prima dei quali la legge non può esserepromulgata. La Corte costituzionale sipronuncia entro il termine di trenta giorni e, finoad allora, resta sospeso il termine per lapromulgazione della legge. In caso didichiarazione di illegittimità costituzionale, lalegge non può essere promulgata».

    2. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primocomma è aggiunto il seguente:

    2. Identico.

    DDL S. 1429-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1429-B

    Senato della Repubblica Pag. 13

  • «La Corte costituzionale giudica altresì dellalegittimità costituzionale delle leggi che disciplinanol'elezione dei membri della Camera dei deputati edel Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73,secondo comma».Art. 14. Art. 14.(Modifica dell'articolo 74della Costituzione)

    (Modifica dell'articolo 74della Costituzione)

    1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dalseguente:

    1. Identico:

    «Art. 74. -- Il Presidente della Repubblica, prima dipromulgare la legge, può con messaggio motivatoalle Camere chiedere una nuova deliberazione,anche limitata a specifiche disposizioni.

    «Art. 74. -- Il Presidente della Repubblica, primadi promulgare la legge, può con messaggiomotivato alle Camere chiedere una nuovadeliberazione.

    Qualora la richiesta riguardi la legge di conversionedi un decreto adottato a norma dell'articolo 77, iltermine per la conversione in legge è differito ditrenta giorni.

    Identico.

    Se la legge o le specifiche disposizioni della leggesono nuovamente approvate, questa deve esserepromulgata».

    Se la legge è nuovamente approvata, questadeve essere promulgata».

    Art. 15. Art. 15.(Modifica dell'articolo 75della Costituzione)

    (Modifica dell'articolo 75della Costituzione)

    1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dalseguente:

    Identico

    «Art. 75. -- È indetto referendum popolare perdeliberare l'abrogazione, totale o parziale, di unalegge o di un atto avente forza di legge, quando lorichiedono cinquecentomila elettori o cinqueConsigli regionali.Non è ammesso il referendum per le leggi tributariee di bilancio, di amnistia e di indulto, diautorizzazione a ratificare trattati internazionali.Hanno diritto di partecipare al referendum tutti glielettori.La proposta soggetta a referendum è approvata se hapartecipato alla votazione la maggioranza degliaventi diritto o, se avanzata da ottocentomilaelettori, la maggioranza dei votanti alle ultimeelezioni della Camera dei deputati, e se è raggiuntala maggioranza dei voti validamente espressi.La legge determina le modalità di attuazione delreferendum».Art. 16. Art. 16.(Disposizioni in materiadi decretazione d'urgenza)

    (Disposizioni in materiadi decretazione d'urgenza)

    1. All'articolo 77 della Costituzione sono apportatele seguenti modificazioni:

    1. Identico:

    a) al primo comma, le parole: «delle Camere» sonosostituite dalle seguenti: «disposta con legge»;

    a) identica;

    DDL S. 1429-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1429-B

    Senato della Repubblica Pag. 14

  • b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che,anche se sciolte, sono appositamente convocate e siriuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «allaCamera dei deputati che, anche se sciolta, èappositamente convocata e si riunisce»;

    b) al secondo comma, le parole: «alle Camereche, anche se sciolte, sono appositamenteconvocate e si riuniscono» sono sostituite dalleseguenti: «alla Camera dei deputati, anchequando la funzione legislativa è esercitatacollettivamente dalle due Camere. La Cameradei deputati, anche se sciolta, è appositamenteconvocata e si riunisce»;

    c) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «LeCamere possono» sono sostituite dalle seguenti: «Lalegge può» e le parole: «con legge» sono soppresse;

    c) al terzo comma:1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: « o, nei casi in cui ilPresidente della Repubblica abbia chiesto, anorma dell'articolo 74, una nuovadeliberazione, entro novanta giorni dalla loropubblicazione»;2) al secondo periodo, le parole: «Le Camerepossono» sono sostituite dalle seguenti: «Lalegge può» e le parole: «con la legge» sonosoppresse;

    d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: d) identica:«Il Governo non può, mediante provvedimentiprovvisori con forza di legge: disciplinare le materieindicate nell'articolo 72, quinto comma; reiteraredisposizioni adottate con decreti non convertiti inlegge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla basedei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme dilegge o di atti aventi forza di legge che la Cortecostituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi nonattinenti al procedimento.

    «Il Governo non può, mediante provvedimentiprovvisori con forza di legge: disciplinare lematerie indicate nell'articolo 72, quinto comma,con esclusione, per la materia elettorale, delladisciplina dell'organizzazione delprocedimento elettorale e dello svolgimentodelle elezioni; reiterare disposizioni adottate condecreti non convertiti in legge e regolare irapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;ripristinare l'efficacia di norme di legge o di attiaventi forza di legge che la Corte costituzionaleha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti alprocedimento.

    I decreti recano misure di immediata applicazione edi contenuto specifico, omogeneo e corrispondenteal titolo.

    Identico.

    L'esame, a norma dell'articolo 70, dei disegni dilegge di conversione dei decreti è disposto dalSenato della Repubblica entro trenta giorni dallaloro presentazione alla Camera dei deputati e leproposte di modificazione possono essere deliberateentro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo.

    L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo equarto comma, dei disegni di legge diconversione dei decreti è disposto dal Senatodella Repubblica entro trenta giorni dalla loropresentazione alla Camera dei deputati. Leproposte di modificazione possono esseredeliberate entro dieci giorni dalla data ditrasmissione del disegno di legge diconversione, che deve avvenire non oltrequaranta giorni dalla presentazione.

    Nel corso dell'esame dei disegni di legge diconversione dei decreti non possono essereapprovate disposizioni estranee all'oggetto o allefinalità del decreto».

    Identico».

    Art. 17. Art. 17.(Deliberazione dello stato di guerra) (Deliberazione dello stato di guerra)

    DDL S. 1429-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1429-B

    Senato della Repubblica Pag. 15

  • 1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dalseguente:

    1. Identico:

    «Art. 78. -- La Camera dei deputati delibera lo statodi guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».

    «Art. 78. - La Camera dei deputati delibera amaggioranza assoluta lo stato di guerra econferisce al Governo i poteri necessari».

    Art. 18. Art. 18.(Leggi di amnistia e indulto) (Leggi di amnistia e indulto)1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione,le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituitedalle seguenti: «della Camera dei deputati,».

    Identico

    Art. 19. Art. 19.(Autorizzazione alla ratificadi trattati internazionali)

    (Autorizzazione alla ratificadi trattati internazionali)

    1. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «LeCamere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti:«La Camera dei deputati autorizza» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le leggi che autorizzanola ratifica dei trattati relativi all'appartenenzadell'Italia all'Unione europea sono approvate daentrambe le Camere».

    Identico

    Art. 20. Art. 20.(Inchieste parlamentari) (Inchieste parlamentari)1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dalseguente:

    Identico

    «Art. 82. -- La Camera dei deputati può disporreinchieste su materie di pubblico interesse. Il Senatodella Repubblica può disporre inchieste su materiedi pubblico interesse concernenti le autonomieterritoriali.A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propricomponenti una Commissione. Alla Camera deideputati la Commissione è formata in modo darispecchiare la proporzione dei vari gruppi. LaCommissione d'inchiesta procede alle indagini e agliesami con gli stessi poteri e le stesse limitazionidell'autorità giudiziaria».Capo II Capo IIMODIFICHE AL TITOLO IIDELLA PARTE IIDELLA COSTITUZIONE

    MODIFICHE AL TITOLO IIDELLA PARTE IIDELLA COSTITUZIONE

    Art. 21. Art. 21.(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione inmateria di delegati regionali e di quorum perl'elezione del Presidente dellaRepubblica)

    (Modifiche all'articolo 83 della Costituzione inmateria di delegati regionali e di quorum perl'elezione del Presidente dellaRepubblica)

    1. All'articolo 83 della Costituzione sono apportatele seguenti modificazioni:

    1. Identico:

    a) il secondo comma è abrogato; a) identica;b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito daiseguenti: «Dopo il quarto scrutinio è sufficiente lamaggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dopol'ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranzaassoluta».

    b) al terzo comma, il secondo periodo èsostituito dai seguenti: «Dal quarto scrutinio èsufficiente la maggioranza dei tre quintidell'assemblea. Dal settimo scrutinio èsufficiente la maggioranza dei tre quinti deivotanti».

    DDL S. 1429-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1429-B

    Senato della Repubblica Pag. 16

  • Art. 22. Art. 22.(Disposizioni in tema di elezionedel Presidente della Repubblica)

    (Disposizioni in tema di elezionedel Presidente della Repubblica)

    1. All'articolo 85 della Costituzione sono apportatele seguenti modificazioni:

    Identico

    a) al secondo comma, le parole: «e i delegatiregionali,» sono soppresse e dopo il primo periodo èaggiunto il seguente: «Quando il Presidente dellaCamera esercita le funzioni del Presidente dellaRepubblica nel caso in cui questi non possaadempierle, il Presidente del Senato convoca epresiede il Parlamento in seduta comune»;b) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dalseguente: «Se la Camera dei deputati è sciolta, omanca meno di tre mesi alla sua cessazione,l'elezione ha luogo entro quindici giorni dallariunione della Camera nuova».Art. 23. Art. 23.(Esercizio delle funzionidel Presidente della Repubblica)

    (Esercizio delle funzionidel Presidente della Repubblica)

    1. All'articolo 86 della Costituzione sono apportatele seguenti modificazioni:

    Identico

    a) al primo comma, le parole: «del Senato» sonosostituite dalle seguenti: «della Camera deideputati»;b) al secondo comma, le parole: «il Presidente dellaCamera dei deputati indice» sono sostituite dalleseguenti: «il Presidente del Senato indice», le parole:«le Camere sono sciolte» sono sostituite dalleseguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e laparola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».Art. 24. Art. 24.(Scioglimento della Camera dei deputati) (Scioglimento della Camera dei deputati)1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo commaè sostituito dal seguente:

    Identico

    «Il Presidente della Repubblica può, sentito il suoPresidente, sciogliere la Camera dei deputati».Capo III Capo IIIMODIFICHE AL TITOLO IIIDELLA PARTE IIDELLA COSTITUZIONE

    MODIFICHE AL TITOLO IIIDELLA PARTE IIDELLA COSTITUZIONE

    Art. 25. Art. 25.(Fiducia al Governo) (Fiducia al Governo)1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportatele seguenti modificazioni:

    Identico

    a) al primo comma, le parole: «delle due Camere»sono sostituite dalle seguenti: «della Camera deideputati»;b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Cameraaccorda o revoca la fiducia» sono sostituite dalleseguenti: «La fiducia è accordata o revocata»;c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sonosostituite dalle seguenti: «innanzi alla Camera deideputati»;

    DDL S. 1429-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1429-B

    Senato della Repubblica Pag. 17

  • d) al quarto comma, le parole: «di una o d'entrambele Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dellaCamera dei deputati»;e) al quinto comma, dopo la parola: «Camera» sonoinserite le seguenti: «dei deputati».Art. 26. Art. 26.(Modifica all'articolo 96della Costituzione)

    (Modifica all'articolo 96della Costituzione)

    1. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «delSenato della Repubblica o» sono soppresse.

    Identico

    Art. 27.(Modifica all'articolo 97 della Costituzione)1. Il secondo comma dell'articolo 97 dellaCostituzione è sostituito dal seguente:«I pubblici uffici sono organizzati secondodisposizioni di legge, in modo che sianoassicurati il buon andamento, l'imparzialità ela trasparenza dell'amministrazione».

    Art. 27. Art. 28.(Soppressione del CNEL) (Soppressione del CNEL)1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato. IdenticoCapo IV Capo IVMODIFICHE AL TITOLO VDELLA PARTE IIDELLA COSTITUZIONE

    MODIFICHE AL TITOLO VDELLA PARTE IIDELLA COSTITUZIONE

    Art. 28. Art. 29.(Abolizione delle Province) (Abolizione delle Province)1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportatele seguenti modificazioni:

    Identico

    a) al primo comma, le parole: «dalle Province,»sono soppresse;b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sonosoppresse.Art. 29. Art. 30.(Modifica all'articolo 116della Costituzione)

    (Modifica all'articolo 116della Costituzione)

    1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzocomma è sostituito dal seguente:

    1. Identico:

    «Ulteriori forme e condizioni particolari diautonomia, concernenti le materie di cui all'articolo117, secondo comma, lettere l), limitatamenteall'organizzazione della giustizia di pace, n), s) e u),limitatamente al governo del territorio, possonoessere attribuite ad altre Regioni, con legge delloStato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli entilocali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119,purché la Regione sia in condizione di equilibrio trale entrate e le spese del proprio bilancio. La legge èapprovata da entrambe le Camere, sulla base diintesa tra lo Stato e la Regione interessata».

    «Ulteriori forme e condizioni particolari diautonomia, concernenti le materie di cuiall'articolo 117, secondo comma, lettere l),limitatamente all'organizzazione della giustiziadi pace, n), o), limitatamente alle politicheattive del lavoro e all'istruzione e formazioneprofessionale, s) e u), limitatamente al governodel territorio, possono essere attribuite ad altreRegioni, con legge dello Stato, anche su richiestadelle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto deiprincìpi di cui all'articolo 119, purché la Regionesia in condizione di equilibrio tra le entrate e lespese del proprio bilancio. La legge è approvatada entrambe le Camere, sulla base di intesa tra loStato e la Regione interessata».

    Art. 30. Art. 31.

    DDL S. 1429-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1429-B

    Senato della Repubblica Pag. 18

  • (Modifica dell'articolo 117della Costituzione)

    (Modifica dell'articolo 117della Costituzione)

    1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dalseguente:

    1. Identico:

    «Art. 117. -- La potestà legislativa è esercitata dalloStato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamentodell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

    «Art. 117. -- Identico.

    Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguentimaterie:

    Identico:

    a) politica estera e rapporti internazionali delloStato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini diStati non appartenenti all'Unione europea;

    a) identica;

    b) immigrazione; b) identica;c) rapporti tra la Repubblica e le confessionireligiose;

    c) identica;

    d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,munizioni ed esplosivi;

    d) identica;

    e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari eassicurativi; tutela della concorrenza; sistemavalutario; sistema tributario e contabile dello Stato;armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamentodella finanza pubblica e del sistema tributario;perequazione delle risorse finanziarie;

    e) moneta, tutela del risparmio e mercatifinanziari e assicurativi; tutela e promozionedella concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato;armonizzazione dei bilanci pubblici;coordinamento della finanza pubblica e delsistema tributario; perequazione delle risorsefinanziarie;

    f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

    f) identica;

    g) ordinamento e organizzazione amministrativadello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sulprocedimento amministrativo e sulla disciplinagiuridica del lavoro alle dipendenze delleamministrazioni pubbliche tese ad assicurarnel'uniformità sul territorio nazionale;

    g) identica;

    h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione dellapolizia amministrativa locale;

    h) identica;

    i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; i) identica;l) giurisdizione e norme processuali; ordinamentocivile e penale; giustizia amministrativa;

    l) identica;

    m) determinazione dei livelli essenziali delleprestazioni concernenti i diritti civili e sociali chedevono essere garantiti su tutto il territorionazionale; disposizioni generali e comuni per latutela della salute, per la sicurezza alimentare e perla tutela e sicurezza del lavoro;

    m) determinazione dei livelli essenziali delleprestazioni concernenti i diritti civili e socialiche devono essere garantiti su tutto il territorionazionale; disposizioni generali e comuni per latutela della salute, per le politiche sociali e perla sicurezza alimentare;

    n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione;ordinamento scolastico; istruzione universitaria eprogrammazione strategica della ricerca scientifica etecnologica;

    n) identica;

    DDL S. 1429-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1429-B

    Senato della Repubblica Pag. 19

  • o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenzacomplementare e integrativa;

    o) previdenza sociale, ivi compresa laprevidenza complementare e integrativa; tutela esicurezza del lavoro; politiche attive dellavoro; disposizioni generali e comunisull'istruzione e formazione professionale;

    p) ordinamento, legislazione elettorale, organi digoverno e funzioni fondamentali di Comuni e Cittàmetropolitane; disposizioni di principio sulle formeassociative dei Comuni;

    p) identica;

    q) dogane, protezione dei confini nazionali eprofilassi internazionale; commercio con l'estero;

    q) identica;

    r) pesi, misure e determinazione del tempo;coordinamento informativo statistico e informaticodei dati dell'amministrazione statale, regionale elocale; opere dell'ingegno;

    r) pesi, misure e determinazione del tempo;coordinamento informativo statistico einformatico dei dati, dei processi e dellerelative infrastrutture e piattaformeinformatiche dell'amministrazione statale,regionale e locale; opere dell'ingegno;

    s) tutela e valorizzazione dei beni culturali epaesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamentosportivo; disposizioni generali e comuni sulle attivitàculturali e sul turismo;

    s) identica;

    t) ordinamento delle professioni e dellacomunicazione;

    t) identica;

    u) disposizioni generali e comuni sul governo delterritorio; sistema nazionale e coordinamento dellaprotezione civile;

    u) identica;

    v) produzione, trasporto e distribuzione nazionalidell'energia;

    v) identica;

    z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasportoe di navigazione di interesse nazionale e relativenorme di sicurezza; porti e aeroporti civili, diinteresse nazionale e internazionale.

    z) identica.

    DDL S. 1429-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1429-B

    Senato della Repubblica Pag. 20

  • Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materiadi rappresentanza in Parlamento delle minoranzelinguistiche, di pianificazione del territorio regionalee mobilità al suo interno, di dotazioneinfrastrutturale, di programmazione eorganizzazione dei servizi sanitari e sociali, dipromozione dello sviluppo economico locale eorganizzazione in ambito regionale dei servizi alleimprese; salva l'autonomia delle istituzioniscolastiche, in materia di servizi scolastici, diistruzione e formazione professionale, dipromozione del diritto allo studio, ancheuniversitario; in materia di disciplina, per quanto diinteresse regionale, delle attività culturali, dellapromozione dei beni ambientali, culturali epaesaggistici, di valorizzazione e organizzazioneregionale del turismo, di regolazione, sulla base diapposite intese concluse in ambito regionale, dellerelazioni finanziarie tra gli enti territoriali dellaRegione per il rispetto degli obiettivi programmaticiregionali e locali di finanza pubblica, nonché in ognimateria non espressamente riservata alla competenzaesclusiva dello Stato.

    Spetta alle Regioni la potestà legislativa inmateria di rappresentanza delle minoranzelinguistiche, di pianificazione del territorioregionale e mobilità al suo interno, di dotazioneinfrastrutturale, di programmazione eorganizzazione dei servizi sanitari e sociali, dipromozione dello sviluppo economico locale eorganizzazione in ambito regionale dei servizialle imprese e della formazione professionale;salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, inmateria di servizi scolastici, di promozione deldiritto allo studio, anche universitario; in materiadi disciplina, per quanto di interesse regionale,delle attività culturali, della promozione dei beniambientali, culturali e paesaggistici, divalorizzazione e organizzazione regionale delturismo, di regolazione, sulla base di appositeintese concluse in ambito regionale, dellerelazioni finanziarie tra gli enti territoriali dellaRegione per il rispetto degli obiettiviprogrammatici regionali e locali di finanzapubblica, nonché in ogni materia nonespressamente riservata alla competenzaesclusiva dello Stato.

    Su proposta del Governo, la legge dello Stato puòintervenire in materie non riservate alla legislazioneesclusiva quando lo richieda la tutela dell'unitàgiuridica o economica della Repubblica, ovvero latutela dell'interesse nazionale.

    Identico.

    Le Regioni e le Province autonome di Trento e diBolzano, nelle materie di loro competenza,partecipano alle decisioni dirette alla formazionedegli atti normativi dell'Unione europea eprovvedono all'attuazione e all'esecuzione degliaccordi internazionali e degli atti dell'Unioneeuropea, nel rispetto delle norme di procedurastabilite con legge dello Stato, che disciplina lemodalità di esercizio del potere sostitutivo in caso diinadempienza.

    Identico.

    La potestà regolamentare spetta allo Stato e alleRegioni secondo le rispettive competenzelegislative. È fatta salva la facoltà dello Stato didelegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nellematerie e funzioni di competenza legislativaesclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hannopotestà regolamentare in ordine alla disciplinadell'organizzazione e dello svolgimento dellefunzioni loro attribuite, nel rispetto della leggestatale o regionale.

    La potestà regolamentare spetta allo Stato e alleRegioni secondo le rispettive competenzelegislative. È fatta salva la facoltà dello Stato didelegare alle Regioni l'esercizio di tale potestànelle materie di competenza legislativaesclusiva. I Comuni e le Città metropolitanehanno potestà regolamentare in ordine alladisciplina dell'organizzazione e dellosvolgimento delle funzioni loro attribuite, nelrispetto della legge statale o regionale.

    DDL S. 1429-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1429-B

    Senato della Repubblica Pag. 21

  • Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo cheimpedisce la piena parità degli uomini e delle donnenella vita sociale, culturale ed economica epromuovono la parità di accesso tra donne e uominialle cariche elettive.

    Identico.

    La legge regionale ratifica le intese della Regionecon altre Regioni per il migliore esercizio delleproprie funzioni, anche con individuazione di organicomuni.

    Identico.

    Nelle materie di sua competenza la Regione puòconcludere accordi con Stati e intese con entiterritoriali interni ad altro Stato, nei casi e con leforme disciplinati da leggi dello Stato».

    Identico».

    Art. 31. Art. 32.(Modifiche all'articolo 118della Costituzione)

    (Modifiche all'articolo 118della Costituzione)

    1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportatele seguenti modificazioni:

    Identico

    a) al primo comma, la parola: «Province,» èsoppressa;b) dopo il primo comma è inserito il seguente:«Le funzioni amministrative sono esercitate in mododa assicurare la semplificazione e la trasparenzadell'azione amministrativa, secondo criteri diefficienza e di responsabilità degli amministratori»;c) al secondo comma, le parole: «, le Province» sonosoppresse;d) al terzo comma, le parole: «nella materia dellatutela dei beni culturali» sono sostituite dalleseguenti: «in materia di tutela dei beni culturali epaesaggistici»;e) al quarto comma, la parola: «, Province» èsoppressa.Art. 32. Art. 33.(Modifica dell'articolo 119della Costituzione)

    (Modifica dell'articolo 119della Costituzione)

    1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dalseguente:

    1. Identico:

    «Art. 119. -- I Comuni, le Città metropolitane e leRegioni hanno autonomia finanziaria di entrata e dispesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci,e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincolieconomici e finanziari derivanti dall'ordinamentodell'Unione europea.

    «Art. 119. -- Identico.

    I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hannorisorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi edentrate propri e dispongono di compartecipazioni algettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, inarmonia con la Costituzione e secondo quantodisposto dalla legge dello Stato ai fini delcoordinamento della finanza pubblica e del sistematributario.

    Identico.

    DDL S. 1429-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1429-B

    Senato della Repubblica Pag. 22

  • La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,senza vincoli di destinazione, per i territori conminore capacità fiscale per abitante.

    Identico.

    Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commiprecedenti assicurano il finanziamento integraledelle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Cittàmetropolitane e delle Regioni, sulla base diindicatori di riferimento di costo e di fabbisogno chepromuovono condizioni di efficienza.

    Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commiprecedenti assicurano il finanziamento integraledelle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Cittàmetropolitane e delle Regioni. Con legge delloStato sono definiti indicatori di riferimento dicosto e di fabbisogno che promuovonocondizioni di efficienza nell'esercizio dellemedesime funzioni.

    Per promuovere lo sviluppo economico, la coesionee la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibrieconomici e sociali, per favorire l'effettivo eserciziodei diritti della persona, o per provvedere a scopidiversi dal normale esercizio delle loro funzioni, loStato destina risorse aggiuntive ed effettua interventispeciali in favore di determinati Comuni, Cittàmetropolitane e Regioni.

    Identico.

    I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hannoun proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpigenerali determinati dalla legge dello Stato. Possonoricorrere all'indebitamento solo per finanziare spesedi investimento, con la contestuale definizione dipiani di ammortamento e a condizione che per ilcomplesso degli enti di ciascuna Regione siarispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ognigaranzia dello Stato sui prestiti dagli stessicontratti».

    Identico».

    Art. 33. Art. 34.(Modifica all'articolo 120della Costituzione)

    (Modifica all'articolo 120della Costituzione)

    1. All'articolo 120, secondo comma, dellaCostituzione, dopo le parole: «Il Governo» sonoinserite le seguenti: «, acquisito, salvi i casi dimotivata urgenza, il parere del Senato dellaRepubblica, che deve essere reso entro quindicigiorni dalla richiesta,» e sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: «e stabilisce i casi di esclusione deititolari di organi di governo regionali e localidall'esercizio delle rispettive funzioni quando è statoaccertato lo stato di grave dissesto finanziariodell'ente».

    Identico

    Art. 34. Art. 35.(Limiti agli emolumentidei componenti degli organi regionali)

    (Limiti agli emolumenti dei componenti degliorgani regionali ed equilibrio tra i sessi nellarappresentanza)

    DDL S. 1429-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1429-B

    Senato della Repubblica Pag. 23

  • 1. All'articolo 122, primo comma, dellaCostituzione, sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: «e i relativi emolumenti nel limitedell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comunicapoluogo di Regione».

    1. All'articolo 122, primo comma, dellaCostituzione, sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: «e i relativi emolumenti nel limitedell'importo di quelli attribuiti ai sindaci deiComuni capoluogo di Regione. La legge dellaRepubblica stabilisce altresì i princìpifondamentali per promuovere l'equilibrio tradonne e uomini nella rappresentanza».

    Art. 35. Art. 36.(Soppressione della Commissioneparlamentare per le questioni regionali)

    (Soppressione della Commissioneparlamentare per le questioni regionali)

    1. All'articolo 126, primo comma, dellaCostituzione, l'ultimo periodo è sostituito dalseguente: «Il decreto è adottato previo parere delSenato della Repubblica».

    Identico

    Capo V Capo VMODIFICHE AL TITOLO VIDELLA PARTE IIDELLA COSTITUZIONE

    MODIFICA AL TITOLO VIDELLA PARTE IIDELLA COSTITUZIONE

    Art. 36. Art. 37.(Elezione dei giudicidella Corte costituzionale)

    (Giudici aggregatidella Corte costituzionale)

    1. All'articolo 135 della Costituzione sonoapportate le seguenti modificazioni:

    1. All'articolo 135, settimo comma, dellaCostituzione, la parola: «senatore» è sostituitadalla seguente: «deputato».

    a) il primo comma è sostituito dal seguente:«La Corte costituzionale è composta di quindicigiudici, dei quali un terzo nominati dalPresidente della Repubblica, un terzo dallesupreme magistrature ordinaria edamministrative, tre dalla Camera dei deputati edue dal Senato della Repubblica»;b) al settimo comma, la parola: «senatore» èsostituita dalla seguente: «deputato».Capo VI Capo VIDISPOSIZIONI FINALI DISPOSIZIONI FINALIArt. 37. Art. 38.(Disposizioni consequenzialie di coordinamento)

    (Disposizioni consequenzialie di coordinamento)

    1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione,le parole: «delle Camere» sono sostituite dalleseguenti: «della Camera dei deputati».

    1. Identico.

    2. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato. 2. Identico.3. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dalseguente:

    3. Identico.

    «Art. 61. -- L'elezione della nuova Camera deideputati ha luogo entro settanta giorni dalla finedella precedente. La prima riunione ha luogo nonoltre il ventesimo giorno dall'elezione.Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputatisono prorogati i poteri della precedente».4. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo commaè abrogato.

    4. Identico.

    DDL S. 1429-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1429-B

    Senato della Repubblica Pag. 24

  • 5. All'articolo 73, secondo comma, dellaCostituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna amaggioranza assoluta dei propri componenti, nedichiarano» sono sostituite dalle seguenti: «Se laCamera dei deputati, a maggioranza assoluta deisuoi componenti, ne dichiara».

    5. Identico.

    6. All'articolo 81 della Costituzione sono apportatele seguenti modificazioni:

    6. Identico.

    a) al secondo comma, le parole: «delle Camere»sono sostituite dalle seguenti: «della Camera deideputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dallaseguente: «suoi»;b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ognianno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «LaCamera dei deputati ogni anno approva»;c) al sesto comma, le parole: «di ciascuna Camera,»sono sostituite dalle seguenti: «della Camera deideputati,».7. All'articolo 87 della Costituzione sono apportatele seguenti modificazioni:

    7. Identico.

    a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere»sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Cameradei deputati»;b) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sonosostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati.Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italiaall'Unione europea, previa l'autorizzazione dientrambe le Camere»;c) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sonosostituite dalle seguenti: «dalla Camera deideputati».8. La rubrica del titolo V della parte II dellaCostituzione è sostituita dalla seguente: «LeRegioni, le Città metropolitane e i Comuni».

    8. Identico.

    9. All'articolo 120, secondo comma, dellaCostituzione, le parole: «, delle Province» sonosoppresse.

    9. All'articolo 120, secondo comma, dellaCostituzione, dopo le parole: «, delle Province»sono inserite le seguenti: «autonome di Trentoe di Bolzano».

    10. All'articolo 121, secondo comma, dellaCostituzione, le parole: «alle Camere» sonosostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

    10. Identico.

    11. All'articolo 122, secondo comma, dellaCostituzione, le parole: «ad una delle Camere delParlamento» sono sostituite dalle seguenti: «allaCamera dei deputati».

    11. Identico.

    12. All'articolo 132, secondo comma, dellaCostituzione, le parole: «della Provincia o delleProvince interessate e» sono soppresse e le parole:«Province e Comuni,» sono sostituite dalle seguenti:«i Comuni,».

    12. Identico.

    13. All'articolo 133 della Costituzione, il primocomma è abrogato.

    13. Identico.

    DDL S. 1429-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1429-B

    Senato della Repubblica Pag. 25

  • 14. Il comma 2 dell'articolo 12 della leggecostituzionale 11 marzo 1953, n. 1, esuccessive modificazioni, è sostituito dalseguente:«2. Il Comitato di cui al comma 1 è presiedutodal Presidente della Giunta della Camera deideputati».15. Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989,n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:«Art. 5. - 1. L'autorizzazione previstadall'articolo 96 della Costituzione spetta allaCamera dei deputati, anche se ilprocedimento riguardi altresì soggetti chenon sono membri della medesima Camera deideputati»;b) le parole: «Camera competente ai sensidell'articolo 5» e «Camera competente»,ovunque ricorrono, sono sostituite dalleseguenti: «Camera dei deputati».

    Art. 38. Art. 39.(Disposizioni transitorie) (Disposizioni transitorie)1. In sede di prima applicazione e sino alla data dientrata in vigore della legge di cui all'articolo 57,sesto comma, della Costituzione, come modificatodall'articolo 2 della presente legge costituzionale,per l'elezione del Senato della Repubblica, neiConsigli regionali e della Provincia autonoma diTrento, ogni consigliere può votare per una sola listadi candidati, formata da consiglieri e da sindaci deirispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggia ciascuna lista di candidati si divide il numero deivoti espressi per il numero dei seggi attribuiti e siottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per talequoziente il numero dei voti espressi in favore diciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati aciascuna lista di candidati in numero pari aiquozienti interi ottenuti, secondo l'ordine dipresentazione nella lista dei candidati medesimi, e iseggi residui sono assegnati alle liste che hannoconseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggioè assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, inmancanza, a quella che ha ottenuto il numero minoredi seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggiornumero di voti, può essere esercitata l'opzione perl'elezione del sindaco o, in alternativa, di unconsigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso dicessazione di un senatore dalla carica di consigliereo di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente ilconsigliere o sindaco primo tra i non eletti dellastessa lista.

    1. Identico.

    DDL S. 1429-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1429-B

    Senato della Repubblica Pag. 26

  • 2. Quando, in base all'ultimo censimento generaledella popolazione, il numero di senatori spettanti auna Regione, ai sensi dell'articolo 57 dellaCostituzione, come modificato dall'articolo 2 dellapresente legge costituzionale, è diverso da quellorisultante in base al censimento precedente, ilConsiglio regionale elegge i senatori nel numerocorrispondente all'ultimo censimento, anche inderoga al primo comma del medesimo articolo 57della Costituzione. Si applicano in ogni caso ledisposizioni di cui al comma 1.

    2. Identico.

    3. Nella legislatura in corso alla data di entrata invigore della presente legge costituzionale, sciolteentrambe le Camere, non si procede allaconvocazione dei comizi elettorali per il rinnovo delSenato della Repubblica.

    3. Identico.

    4. Fino alla data di entrata in vigore della legge dicui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione,come modificato dall'articolo 2 della presente leggecostituzionale, la prima costituzione del Senato dellaRepubblica ha luogo, in base alle disposizioni delpresente articolo, entro dieci giorni dalla data dellaprima riunione della Camera dei deputati successivaalle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigoredella presente legge costituzionale. Qualora alla datadi svolgimento delle elezioni della Camera deideputati di cui al periodo precedente si svolganoanche elezioni di Consigli regionali o dei Consiglidelle Province autonome di Trento e di Bolzano, imedesimi Consigli sono convocati in collegioelettorale entro tre giorni dal loro insediamento.

    4. Identico.

    5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidentedella Giunta regionale o provinciale.

    5. Identico.

    6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, dellaCostituzione, come modificato dall'articolo 2 dellapresente legge costituzionale, è approvata entro seimesi dalla data di svolgimento delle elezioni dellaCamera dei deputati di cui al comma 4.

    6. Identico.

    7. I senatori a vita in carica alla data di entrata invigore della presente legge costituzionalepermangono nella stessa carica, ad ogni effetto,quali membri del Senato della Repubblica.

    7. Identico.

    8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentarivigenti alla data di entrata in vigore della presentelegge costituzionale continuano ad applicarsi, inquanto compatibili, fino alla data di entrata in vigoredelle loro modificazioni, adottate secondo i rispettiviordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senatodella Repubblica, conseguenti alla medesima leggecostituzionale.

    8. Identico.

    DDL S. 1429-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1429-B

    Senato della Repubblica Pag. 27

  • 9. Fino all'adeguamento del regolamento dellaCamera dei deputati a quanto previstodall'articolo 72, settimo comma, dellaCostituzione, come modificato dall'articolo 12della presente legge costituzionale, in ognicaso il differimento del termine previsto dalmedesimo articolo non può essere inferiore adieci giorni.

    9. In sede di prima applicazione dell'articolo 135della Costituzione, come modificato dall'articolo36 della presente legge costituzionale, allacessazione dalla carica dei giudici della Cortecostituzionale nominati dal Parlamento in sedutacomune, le nuove nomine sono attribuitealternativamente, nell'ordine, alla Camera deideputati e al Senato della Repubblica.

    Soppresso

    10. In sede di prima applicazione, nellalegislatura in corso alla data di entrata invigore della presente legge costituzionale, suricorso motivato presentato entro dieci giornida tale data da almeno un quarto deicomponenti della Camera dei deputati o unterzo dei componenti del Senato dellaRepubblica, le leggi promulgate nellamedesima legislatura che disciplinanol'elezione dei membri della Camera deideputati e del Senato della Repubblicapossono essere sottoposte al giudizio dilegittimità della Corte costituzionale. LaCorte costituzionale si pronuncia entro iltermine di trenta giorni.

    10. Le leggi delle regioni adottate ai sensidell'articolo 117, terzo e quarto comma, dellaCostituzione, nel testo vigente fino alla data dientrata in vigore della presente legge costituzionale,continuano ad applicarsi fino alla data di entrata invigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117,secondo e terzo comma, della Costituzione, comemodificato dall'articolo 30 della presente leggecostituzionale.

    11. Le leggi delle regioni adottate ai sensidell'articolo 117, terzo e quarto comma, dellaCostituzione, nel testo vigente fino alla data dientrata in vigore della presente leggecostituzionale, continuano ad applicarsi fino alladata di entrata in vigore delle leggi adottate aisensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma,della Costituzione, come modificato dall'articolo31 della presente legge costituzionale.

    11. Le disposizioni di cui al capo IV della presentelegge costituzionale non si applicano alle Regioni astatuto speciale e alle Province autonome di Trento edi Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statutisulla base di intese con le medesime Regioni eProvince autonome.

    12. Le disposizioni di cui al capo IV dellapresente legge costituzionale non si applicanoalle Regioni a statuto speciale e alle Provinceautonome di Trento e di Bolzano finoall'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base diintese con le medesime Regioni e Provinceautonome. Fino alla revisione dei predettistatuti speciali, resta altresì ferma ladisciplina vigente prevista dai medesimistatuti e dalle relative norme di attuazione aifini di quanto previsto dall'articolo 120 dellaCostituzione.

    DDL S. 1429-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1429-B

    Senato della Repubblica Pag. 28

  • 12. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Valléed'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuitealla data di entrata in vigore della presente leggecostituzionale.

    13. Identico.

    Art. 39. Art. 40.(Disposizioni finali) (Disposizioni finali)1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro(CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge costituzionale,il Presidente del Consiglio dei ministri, su propostadel Ministro per la semplificazione e la pubblicaamministrazione, d'intesa con il Ministrodell'economia e delle finanze, nomina, con propriodecreto, un commissario straordinario cui è affidatala gestione provvisoria del CNEL, per laliquidazione del suo patrimonio e per lariallocazione delle risorse umane e strumentalipresso la Corte dei conti, nonché per gli altriadempimenti conseguenti alla soppressione. All'attodell'insediamento del commissario straordinariodecadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoicomponenti per ogni funzione di istituto, compresaquella di rappresentanza.

    1. Il Consiglio nazionale dell'economia e dellavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della presentelegge costituzionale, il Presidente del Consigliodei ministri, su proposta del Ministro per lasemplificazione e la pubblica amministrazione,d'intesa con il Ministro dell'economia e dellefinanze, nomina, con proprio decreto, uncommissario straordinario cui è affidata lagestione provvisoria del CNEL, per le attivitàrelative al patrimonio, compreso quelloimmobiliare, nonché per la riallocazione dellerisorse umane e strumentali presso la Corte deiconti e per gli altri adempimenti conseguenti allasoppressione. All'atto dell'insediamento delcommissario straordinario decadonodall'incarico gli organi del CNEL e i suoicomponenti per ogni funzione di istituto,compresa quella di rappresentanza.

    2. Non possono essere corrisposti rimborsi oanaloghi trasferimenti monetari recanti oneri acarico della fina