Crisi e prospettive della rappresentatività sindacale []

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temilavoro.it | volume 6, n. 1 del 2014 | sinossi internet di diritto del lavoro e della sicurezza sociale internet synopsis of labour law and social security law Crisi e prospettive della rappresentatività sinda- cale: il dialogo tra Corte costituzionale e accordi sindacali. DI ALESSANDRO GARILLI Abstract - The paper deal with the issue of trade-unions' power of act for whole employee categories beyond its own members, that is named “rappresentatività” (literally and loosely: representativeness) in the Italian law system. After a brief examination of the notion of “rapp- resentatività”, the author devises the new regulations of “rappresentatività” by TU of January 2014. In particular, he discuss these issues in light of Italian constitution charter and some of derivative problems of compliance of the first with the latter. Riassunto – L'articolo affronta il tema della rappresentatività sindacale nell'esperienza giu- ridica italiana. Dopo una breve disamina della nozione e della funzioni della rappresentativi- tà, l'Autore ricostruisce la crisi del modello prefigurato dall'art. 19 dello Statuto dei Lavorato- ri a seguito del referendum abrogativo del 1995. Viene poi esaminata la sentenza della Corte Costituzionale 231/2013, che individua nella rappresentatività la conditio sine qua non per l'accesso alle trattative e per costituire rsa. Infine, viene analizzato il TU del gennaio 2014, con cui le parti sociali hanno configurato il nuovo assetto della rappresentanza alla luce dei principi di maggioranza e di controllo del dissenso, con particolare riguardo alla legittimità costituzionale dell'accordo medesimo. Résumé – L'article aborde le sujet de la représentativité syndicale dans l'expérience juri- dique italienne. Après un examen concis du concept et de la fonction de la représentativité, l'Auteur reconstitue la crise du modèle préfiguré par l'article 19 du Statut des Travailleurs après le référendum abrogatif de 1995. Ensuite on analyse l'arrêt 231/2013 de la Cour Consti- tutionnelle, qui individue dans la représentativité la conditio sine qua non pour l’accès aux pourparlers syndicaux et pour constituer des RSA, les organismes de représentation des tra- vailleurs dans l'entreprise selon le Statut des Travailleurs. Finalement, dans une perspective de légitimité constitutionnelle c'est le Texte du janvier de 2014 qui est traité: avec cet accord les acteurs sociaux ont configuré la nouvelle discipline de la représentativité selon les prin- cipes de majorité et de contrôle du dissentiment. Sommario 1. Nozioni e funzioni della rappresentatività. – 2. Il deterioramento del model- lo. – 3. La rottura del sistema: referendum abrogativo e contrattazione “zoppa”. – La sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013: la rappresentatività quale presupposto per l’acces- so alle trattative e per costituire r.s.a. – 5. Le nuove regole di democrazia sindacale: il princi- pio di maggioranza e il controllo del dissenso. – 6. La legittimità costituzionale del T.U. L'articolo sarà pubblicato anche su Argomenti di diritto del lavoro. 1

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Crisi e prospettive della rappresentatività sinda-cale: il dialogo tra Corte costituzionale e accordi sindacali.†

DI ALESSANDRO GARILLI

Abstract - The paper deal with the issue of trade-unions' power of act for whole employee categories beyond its own members, that is named “rappresentatività” (literally and loosely: representativeness) in the Italian law system. After a brief examination of the notion of “rapp-resentatività”, the author devises the new regulations of “rappresentatività” by TU of January 2014. In particular, he discuss these issues in light of Italian constitution charter and some of derivative problems of compliance of the first with the latter.

Riassunto – L'articolo affronta il tema della rappresentatività sindacale nell'esperienza giu-ridica italiana. Dopo una breve disamina della nozione e della funzioni della rappresentativi-tà, l'Autore ricostruisce la crisi del modello prefigurato dall'art. 19 dello Statuto dei Lavorato-ri a seguito del referendum abrogativo del 1995. Viene poi esaminata la sentenza della Corte Costituzionale 231/2013, che individua nella rappresentatività la conditio sine qua non per l'accesso alle trattative e per costituire rsa. Infine, viene analizzato il TU del gennaio 2014, con cui le parti sociali hanno configurato il nuovo assetto della rappresentanza alla luce dei principi di maggioranza e di controllo del dissenso, con particolare riguardo alla legittimità costituzionale dell'accordo medesimo.

Résumé – L'article aborde le sujet de la représentativité syndicale dans l'expérience juri-dique italienne. Après un examen concis du concept et de la fonction de la représentativité, l'Auteur reconstitue la crise du modèle préfiguré par l'article 19 du Statut des Travailleurs après le référendum abrogatif de 1995. Ensuite on analyse l'arrêt 231/2013 de la Cour Consti -tutionnelle, qui individue dans la représentativité la conditio sine qua non pour l’accès aux pourparlers syndicaux et pour constituer des RSA, les organismes de représentation des tra-vailleurs dans l'entreprise selon le Statut des Travailleurs. Finalement, dans une perspective de légitimité constitutionnelle c'est le Texte du janvier de 2014 qui est traité: avec cet accord les acteurs sociaux ont configuré la nouvelle discipline de la représentativité selon les prin-cipes de majorité et de contrôle du dissentiment.

Sommario – 1. Nozioni e funzioni della rappresentatività. – 2. Il deterioramento del model-lo. – 3. La rottura del sistema: referendum abrogativo e contrattazione “zoppa”. – La sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013: la rappresentatività quale presupposto per l’acces-so alle trattative e per costituire r.s.a. – 5. Le nuove regole di democrazia sindacale: il princi-pio di maggioranza e il controllo del dissenso. – 6. La legittimità costituzionale del T.U.

† L'articolo sarà pubblicato anche su Argomenti di diritto del lavoro.

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Alessandro Garilli

1. NOZIONI E FUNZIONI DELLA RAPPRESENTATIVITÀ.

Il tema oggetto di queste riflessioni è quello della rappresentatività alla luce del-la recente evoluzione del sistema sindacale, quale si è andata delineando a seguito degli accordi interconfederali del 2011, 2012 e 20131, nelle parti confluite nel c.d. T.U. sulla rappresentanza del 10 gennaio 20142, e della sentenza della Corte costi-tuzionale n. 231 del 20133. Esso viene esaminato nella duplice prospettiva della contrattazione collettiva – sotto il profilo della qualificazione dei soggetti legitti -mati a stipulare contratti con efficacia erga omnes – e dell’accesso ai diritti di atti-vità sindacale nelle unità produttive.

Ci occuperemo soprattutto del secondo profilo.

Se la rappresentanza è concetto importato dal diritto civile ed adattato al diritto del lavoro attraverso le nozioni di interesse collettivo e di mandato sindacale4, la rappresentatività è espressionedi origine sociologica che compendia una serie di

1 Sul contenuto dell’Accordo interconfederale sottoscritto unitariamente da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil il 28 giugno del 2011 cfr. F. Carinci, L’accordo interconfederale del 28 giugno 2011: armistizio o pace?, in Arg. Dir. Lav., 2011, pag. 457; M. Ricci, L’accordo interconfederale 28 giugno 2011: un’inver -sione di tendenza nel sistema di relazioni industriali, ivi, 2012, pag. 43; F. Scarpelli, Rappresentatività e contrattazione tra l’accordo unitario di giugno e le discutibili ingerenze del legislatore”, in W.P. C.S.D.L.E. Massimo D’Antona.it , n. 127/2011. Per una lettura critica cfr. U. Romagnoli, L’ambiguo compromesso del 28 giugno, in www.eguaglianzaelibertà, 2011. Sul protocollo di Intesa stipulato tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil il 31 maggio 2013 cfr. F. Carinci, Adelante Pedro, con juicio: dall’accor-do interconfederale 28 giugno 2011 al Protocollo d’intesa 31 maggio 2013passando per la riformulazio-ne “costituzionale”dell’art. 19, lett. b St.”, in Dir. Rel. Ind., 2013, pag. 598; A. Maresca, Il contratto col-lettivo nazionale di categoria dopo il protocollo d’intesa 31 maggio 2013”, in Riv. It. Dir. Lav., 2013, I, pag. 707; A. Viscomi, Prime note sul protocollo 31 maggio 2013, ivi, pag. 749; A. Tursi, L’accordo del 31 maggio su rappresentanza e rappresentatività per la stipula dei Ceni: appunti in tema di rappresentati-vità, legittimazione negoziale, efficacia soggettiva e contrasto agli "accordi separati", in Dir. Rel. Ind., 2013, pag. 642; Più di recente, M. Magnani, Le rappresentanze sindacali in azienda tra contrattazione collettiva e giustizia costituzionale. Prime riflessioni a partire da Corte costituzionale n. 231 del 2013, in Aidlass, 2013. 2 Cfr. F. Carinci, Il lungo cammino per Santiago della rappresentatività sindacale: dal titolo III dello Sta-tuto dei lavoratori al Testo Unico sulla rappresentanza 10 gennaio 2014, in Dir. Rel. Ind., 2014, pag. 309; R. Del Punta, Note sparse sul Testo Unico sulla Rappresentanza, ivi, pag. 673; F. Scarpelli, Il testo unico sulla Rappresentanza tra relazioni industriali e diritto, ivi, pag. 687; B. Caruso, Testo Unico sulla Rappresentanza, in W.P. C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.It, n. 227/2014.3 cfr. infra § 4. 4 Cfr. F. Santoro Passarelli, voce Autonomia collettiva, in Enc. Dir., Milano, Giuffrè, n. IV/1959; G. Giugni, Diritto sindacale, Cacucci, 1996, pag. 89; B. Veneziani, Il sindacato dalla rappresentanza alla rappresentatività, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 1989, pag. 373.

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criteri desunti dalle dinamiche sociali, attraverso i quali cogliere l’effettiva capacità del sindacato di esprimere gli interessi del gruppo sociale assunto come proprio punto di riferimento. E’ perciò tecnica di misurazione del consenso; e poiché nell’ordinamento assume una funzione selettiva dei soggetti sindacali, i criteri di selezione potranno variare a seconda delle funzioni e degli àmbiti cui deve essere applicata al fine di riconoscere ad alcuni sindacati, e solo ad essi, la titolarità di di -ritti e prerogative5. Non solo: la scelta dei criteri varia a seconda del modello sinda-cale, vale a dire delle concezioni della democrazia sindacale: se associativa, il con-senso è misurato in ragione del numero degli iscritti; se di tipo politico-istituziona-le prevarrà invece il consenso espresso dai lavoratori indipendentemente dal vinco-lo di mandato6. Modello, funzioni e ambiti sono pertanto destinati ad intrecciarsi e a variare nel tempo.

Già l’art. 39 Cost. individua un criterio di rappresentatività sindacale al fine del conferimento dell’efficacia erga omnes ai contratti collettivi7: il tracciato percorso – a prescindere dall’onere della registrazione dei sindacati – si snoda attraverso il principio della democrazia associativa, fondata sul criterio della rappresentanza de-gli iscritti e sulla costituzione di una sorta di parlamentino sindacale8 composto dal-le rappresentanze unitarie costituite in proporzione del numero degli iscritti a cia-scuna associazione. Va detto che la Corte costituzionale, al pari della dottrina9, non ha attribuito al criterio valenza generale. Ciò ha consentito che si formassero altri

5 P. TOSI, I diritti sindacali tra rappresentatività e rappresentanza, in Arg. Dir. Lav., 2014, pag. 1; P. Bellocchi, Rappresentatività e diritti sindacali in azienda, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2011, pag. 543; E. Gragnoli, Il sindacato in azienda, la titolarità dei diritti sindacali e la crisi del modello dell’art. 19 della legge 300 del 1970, in Arg. Dir. Lav., 2012, pag. 587; V. BAVARO, Rappresentanza e rappresent-atività sindacale nell’evoluzione delle relazioni industriali, in Dir. Lav. Merc., 2012, pag. 31 e ID., Azienda, contratto e sindacato, Bari, Cacucci, 2012.

6 Cfr. S. SCARPONI, I modelli organizzativi del sindacato fra associazione e rappresentanza generale , in Lav. Dir., 1991. Pag. 349.

7 Cfr. G. F. MANCINI, Libertà sindacale e contratto collettivo erga omnes, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1963, pag. 570; M. D’ANTONA, Chi rappresenta chi?, in Lav. Dir., 1992, pag. 531.

8 U. ROMAGNOLI, In difesa della rappresentanza sindacale, in www.dirittisocialiecittadinanza.org, 2014.

9 Cfr. F. SANTONI, Contrattazione collettiva e principio di maggioranza, in Riv. It. Dir. Lav., 2013, I, pag. 75; M. RUSCIANO, Contratto collettivo e autonomia sindacale, Bologna, Utet, 2003, pag. 4; G. FERRARO, Ordinamento, ruolo del sindacato, dinamiche contrattuali di tutela, Padova, Cedam, 1981; G. GIUGNI, sub Art. 39, in G. BRANCAa cura di, Commentario della Costituzione, Zanichelli, 1979, pag. 257.

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criteri in funzione di finalità diverse da quella dell’efficacia del contratto collettivo e in coerenza con l’evoluzione dell’ordinamento intersindacale10.

Se, in un primo momento, l’illusione11 che possa ancora darsi attuazione all’art. 39, seconda parte, Cost., fa sì che il legislatore adotti una formula vaga per indivi-duare i soggetti sindacali componenti del Cnel12, in seguito vuoi per la costituzione delle r.s.a., vuoi per la partecipazione al Cnel, la selezione dei soggetti sindacali av-viene attraverso un mix di elementi che assurgono ad indice della maggiore rappre-sentatività. Tra questi la consistenza numerica perde il ruolo di fattore unico e de-terminante, coesistendo con l’“ampiezza e la diffusione delle strutture organizzati-ve”, la “partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro”, la “composizione delle controversie indivi-duali e collettive di lavoro”. Questi indici della maggiore rappresentatività vengono ampliati dalla giurisprudenza e dalla Consulta che ne aggiungeranno altri: anzitutto per la costituzione delle r.s.a. il termine confederazioni viene interpretato nel dupli-ce significato di intercategorialità quale presenza del sindacato su un ampio venta-glio di categorie merceologiche e di tutte le categorie di lavoratori indicate nell’art. 2095 c.c.; in secondo luogo, tra gli elementi presuntivi assumono rilevanza la pre-senza nel conflitto e l’attitudine alla mobilitazione13. L’effetto trainante dello Statu-

10 Il legislatore ha richiamato il criterio delle “organizzazioni di carattere nazionale”d.lgs. n. 327/1948; dell’“importanza numerica”l. n. 264/1949 e dell’importanza tout court delle OO.SS. (l. n. 33/1957. In alcune pronunce si è fatto riferimento, dapprima, al “dato numerico di iscritti”C. Stato, Sez. VI del 24 giugno 1975, n. 191 e T.A.R. Lazio, sent. del 05 aprile del 1978; successivamente, alla “con-sistenza associativa su tutto l’arco delle categorie” nonché della “diffusione territoriale”Cfr. Cass. 03 novembre 1976 n. 3993; Cass. 29 ottobre 1981, n. 5664; Cass. 22 settembre 1978, n. 4270; Cass. 5 gi -

ugno 1981, n. 3653; Cass. 28 ottobre 1981, n. 5664; Cass. 18 febbraio 1985, n. 1418; Cass. 18 luglio 1984, n. 4218; Cass. 1 marzo 1986, n. 1320; Cass. 20 aprile 2002, n. 5765; Cass. 2 dicembre 2005, n. 26239; Cass. 21 gennaio 2008, n. 520. Infine si è tenuto conto della “partecipazione dell’organizzazione sindacale alla stipula dei contratti collettivi”, in combinato con il principio della ca-pacità rappresentativaCfr. Cass. 1 marzo del 1986; Cass. 17 marzo 1986, n. 1820; Cass. 10 luglio 1991, n. 7622; Pret. Torino, ord. 8 ottobre 1971. Contra Trib. Genova, sent. 24 ottobre 1980; Pret. Roma, sent. 15 febbraio 1984.

11 Sul tema della mancata attuazione del dettato costituzionale e dei suoi effetti nel sistema sindacale si vedano M. D’ANTONA, Il quarto comma dell'art. 39 della Costituzione, oggi”, in G. GHEZZIa cura di, Scritti sul diritto sindacale, Roma, Ediesse, 2000; M. DELL’OLIO, L’organizzazione e l’azione sindacale in generale, in G. MAZZONI,a cura di, Enciclopedia giuridica del lavoro, Padova, Cedam, 1980; G. PERA, Il trentanovismo è nelle cose, in Pol. Dir, 1985, pag. 563.

12 Legge n. 936/1986.

13 Cfr. Cass. 27 aprile 1992, n. 5017, in Foro It., 1993,1, col. 526; Cass. 22 agosto 1991, n. 9027, in Foro It. Mass., 1991; Trib. Milano 4 novembre 1989, in Mass. Giur. Lav., 1989, pag. 601, con nota di I. INGLESE; Corte Cost. 24 marzo 1988, n. 334 del 1988, in www.giustcost.it.

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to dei lavoratori, o meglio della concezione del sindacato di cui lo Statuto è espres-sione, si manifesta nell’applicazione del criterio non soloda subito per selezionare la partecipazione del sindacato a funzioni pubblichespecie di gestione del mercato del lavoro, ma anchedalla legislazione dell’emergenza per demandare a determinati contratti collettivi la produzione di specifici, ulteriori effetti legali, diversi da quelli economico-normativi tradizionali, e cioè di integrazione e/o sostituzione della fatti-specie legale; o, ancora, per una tutela dei diritti dei terzi nel caso della disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

2. IL DETERIORAMENTO DEL MODELLO.

Il criterio della maggiore rappresentatività fa leva sul potere autonomo del sinda-cato portatore di un interesse collettivo proprio che trascende l’interesse degli iscritti14. E’ lo schema della rappresentanza istituzionale, in cui la funzione del sin-dacato, specie di quello intercategoriale, interagisce con le funzioni statali per il perseguimento di fini solidaristici che ne fanno il principale attore per la spinta ver-so la realizzazione dell’eguaglianza sostanziale15. Il concetto sociologico di s.m.r. allontana la costruzione privatistica del sindacato e assimila la rappresentatività sindacale alla rappresentanza politica. Ciò è tanto più evidente quando la legge at-tribuisce alle confederazioni maggiormente rappresentative le ricordate funzioni normative, elevando il contratto collettivo a fonte extra ordinem dell’ordinamen-to16.

Con la deregolazione contrattata si viene dunque a creare un collegamento tra rappresentatività e rappresentanza negozialee quindi tra ordinamento statuale e or-dinamento intersindacale, con evidente frattura con il modello di cui all’art. 39 Cost., in quanto solo al contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente

14 cfr. G. FERRARO, Ordinamento, ruolo del sindacato, dinamica contrattuale di tutela, cit. Per una rassegna della Corte Costituzionale sull'art. 19 a seguito del referendum cfr. V. PAPA, L’art. 19 Stat. Nell'affaire Fiat tra dissensi giurisprudenziali e sospetti di incostituzionalità, in W.P. C.S.D.L.E. “Massimo D'Antona”.It, n. 147/2012.

15 Cfr. Corte Cost., n. 334/1988 cit.; F. LISO, Statuto dei lavoratori e recenti sviluppi della giurispru-denza della Corte costituzionale. Alcuni spunti, in Riv. It. Dir. Lav., 1991, I, pag. 62.

16 cfr. M. Rusciano, Tecnica e politica nella funzione del contratto collettivo, in Dir. Lav. Merc., 2009, pag. 554; L. ZOPPOLI, Il contratto collettivo come “fonte”: teorie ed applicazioni, in R. SANTUCCI e L. ZOPPOLIa cura di, Contratto collettivo e disciplina dei rapporti di lavoro, Torino, Giappichelli, 2002; G. PROIA, Questioni sulla contrattazione collettiva, Milano, Giuffrè, 1994. Per una diversa posizione cfr. M. PERSIANI, Il contratto collettivo di diritto comune nel sistema delle fonti del diritto del lavoro, in Arg. Dir. Lav., 2004, pag. 1.

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rappresentativi è conferita la funzione “para legislativa”. Ma quel modello manife-sta sintomi di crisi già dal febbraio 198417 con la rottura del patto federativo tra le tre Confederazioni18 – presto superata con il ritorno all’unità di azione contrattuale – a cui si accompagna la proliferazione di sindacati minoritari, che, specie nel set-tore pubblico, si aggregano in confederazioni, mentre, nel settore privato, sono spesso rappresentativi di frange di lavoratori: piloti degli aerei, macchinisti delle ferrovie, quadri d’azienda. Tutti tentano la scalata verso il loro riconoscimento come agenti contrattuali e aspirano a costituire proprie rappresentanze sindacali aziendali. Su quest’ultimo fronte sarà la Corte costituzionale a segnalare il deterio-ramento del modello, che individua - sia nella lett. a che nella lett. b - l’effettiva rappresentatività soltanto all’esterno delle unità produttive, senza preoccuparsi di verificarla anche direttamente sui luoghi di lavoro, non tenendo conto della “più accentuata conflittualità” determinata dalle “incisive trasformazioni verificatesi nel sistema produttivo” con conseguente “divaricazione e diversificazione degli inte-ressi”. Da qui l’invito al legislatore di introdurre strumenti di verifica dell’effettiva rappresentatività delle associazioni di cui all’art. 19 dello Statuto dei lavoratori che garantiscono l’accesso alle misure di sostegno anche a sindacati estranei a quelli ri-chiamati dalla norma purché diano prova, attraverso “una concreta ed incisiva azio-ne sindacale”, di “significativi livello di reale consenso… nell’ambito dei rapporti tra lavoratori e sindacati”19.

Il monito non verrà raccolto dal legislatore. E a sua discolpa può osservarsi che, nel rinnovato clima sindacale, un intervento [al di fuori del settore pubblico] pote-va apparire superfluo dopo che le parti sociali erano riuscite, con il Protocollo del 23 luglio 1993, a dare una risposta alla perdita di rappresentatività del sindacalismo confederale con l’introduzione delle Rsu, strutture organizzate su base unitaria ed elette dall’intera collettività aziendale. Proprio per le sue caratteristiche di organi -smo inclusivo di associazioni prive dei requisiti di cui all’art. 19, le Rsu valorizza-no il consenso come metro di democrazia nell’ambito dei rapporti tra comunità dei lavoratori e sindacato, e quindi danno pienezza al principio di effettiva rappresenta-tività nei luoghi di lavoro. Le regole elettorali - pur con il discutibile tributo del ter-zo riservato [eliminato con il Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 - e la loro in-

17 In occasione della sottoscrizione del Patto di San Valentino del 14 febbraio del 1984 sul rallenta-mento della scala mobile. In argomento cfr. U. ROMAGNOLI, Lo strappo di febbraio, in Pol. Dir., 1984, pag. 305.

18 Patto Federativo del 3 luglio del 1972 sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil al fine di stabilire regole comuni in vista di una unità organica.

19 Corte Cost., sent. 26 gennaio 1990, n. 30.

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dividuazione, assieme ai sindacati firmatari del contratto nazionale di categoria ap-plicato in azienda, quali soggetti legittimati a negoziare al secondo livello, garanti-scono il collegamento con il sindacato rappresentativo in ambito extra aziendale, e quindi il perseguimento di una più ampia solidarietà, come auspicato dalla Corte20.

3. LA ROTTURA DEL SISTEMA: REFERENDUM ABROGATIVO E CONTRATTAZIONE “ZOPPA”.

Il referendum abrogativo del 1995 segna la rottura del sistema delineato dallo Statuto, poiché fa venire meno la lett. a dell’art. 19 e quindi il modello costruito sul sindacato confederazione maggiormente rappresentativa, e, estendendo l’ambito della lett. b, legittima il micro sindacalismo a livello d’impresa21.

Ma la valorizzazione del sindacato maggiormente rappresentativo non scompare, perché la legge continua ad utilizzare il modello per le altre ricordate finalità22. Tut-tavia vanno segnalate due importanti modifiche: da una parte tende a scomparire il richiamo alle confederazioni, nel senso che tale carattere del sindacato non è più ri-chiesto dalla legge23; dall’altra si generalizza la formula di sindacato comparativa-mente più rappresentativo, nata per selezionare il contratto collettivo a cui la legge collega determinati effetti - quali l’individuazione della retribuzione contributiva24 o la fiscalizzazione degli oneri sociali – con la finalità di reprimere il fenomeno dei

20 Su tale punto M. D’ANTONA, Il protocollo sul costo del lavoro e l’“autunno freddo” dell’occu-pazione, in Riv. It. Dir. Lav., I, 1993, pag. 411; P. G. ALLEVA, L’accordo del 23 luglio 1993: un’analisi critica, in Riv. Giur. Lav., 1993, I, pag. 243; G. GHEZZI, Considerazioni sull’accordo tra governo e parti sociali del 13 luglio 1993, in Pol. Dir., 1994; L. MARIUCCI, Poteri dell’imprenditore, rappresentanze sin-dacali unitarie e contratti collettivi, Milano, Giuffrè, 1996.

21 Cfr. G. GIUGNI, La rappresentanza sindacale dopo il referendum, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 1995, n. 3, pag. 357; M. G. GAROFALO, Rappresentanze aziendali e referendum, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 1995, pag. 665; M. D’ANTONA, Nel cratere dei referendum sulla rappresentatività sindacalelavoro pubblico e privato alla ricerca di nuovi equilibri costituzionali nei rapporti di lavoro, in Foro It., 1996, I, 339; P. ICHINO, Le rappresentanze sindacali in azienda dopo il referendum: problemi di applicazione della nuova norma e dibattito sulla riforma, in Riv. It. Dir. Lav., 1996, I, pag. 113.

22 Cfr Corte cost., 12 luglio 1996, n. 244.

23 Tale sistema è confermato infatti sia dal D.lgs. 276/2003, sia dalla L. n. 92/2012riforma Fornero e, da ultimo, dall’art. 8, L. n. 148/2011 che fa esplicito riferimento al criterio della comparatività. Cfr. P. PASSALACQUA, Il modello del sindacato comparativamente più rappresentativo nell'evoluzione delle relazioni sindacali, in Dir. Rel. Ind., 2014, pag. 378; Sull’art.8 e la sua portata nel sistema di relazioni industriali amplius in A. GARILLI, L’art. 8 della legge n.148/2011 nel sistema delle relazioni industriali, in Arg. Dir. Lav., 2012, pag.31.

24 Si vedano la L. n. 389/1989 e la L. n. 549/1995.

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c.d. contratti pirata, stipulati da sindacati autonomi, meno rappresentativi in com-parazione con altri, e con contenuto economico-normativo assai inferiore rispetto a quello dei contratti collettivi nazionali di categoria firmati dalle confederazioni25. Non si tratta di un semplice cambiamento nominale privo di effetti sostanziali per-ché la nuova formula è incompatibile con un criterio meramente presuntivo in quanto la valutazione comparativa richiede una “pesatura” tra i sindacati26.

Il fatto è che la nozione di sindacato maggiormente rappresentativo – che, grazie a una giurisprudenza compiacente27, aveva perduto una significativa funzione selet-tiva – è entrata vistosamente in crisi a seguito della frammentazione degli interessi dei lavoratori e delle tensioni interne tra le tre confederazioni [fomentate dai gover-ni Berlusconi]. Gli indici presuntivi della maggiore rappresentatività vengono per-ciò considerati anacronistici, inidonei alla valutazione comparativa ed estranei alla rappresentatività a livello aziendale. E’ quindi ineludibile il passaggio dalla rappre-sentatività presunta a quella effettivaqualificata e misurata.

Dal 2000 la crisi del concetto di s.m.r. assume proporzioni vistose: aumentano i casi di contrattazione separatao zoppa, vale a dire senza la sottoscrizione di una delle tre principali sigle sindacali, in tutti i livelli di articolazione del sistema con-trattualedall’avviso comune sul recepimento della direttiva sul lavoro a termine del 2001 al Patto per l’Italia del 2002 ad alcuni importanti contratti di categoria [arti-gianato, metalmeccanici, alcuni comparti del lavoro pubblico, dall’accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 2009 agli accordi interconfederali di at-tuazione28. E si segnalano anche forti spinte verso la contrattazione aziendale, anch’essa separata, quale mezzo per la fuoriuscita da quella nazionale di catego-ria29.

25 cfr. G. PERA, Note sui contratti collettivi pirata, in Riv. It.Dir. Lav., I, 1997, pag. 381. Da ultimo, sulla perdita di centralità del modello confederale cfr. A. BELLAVISTA, Il sindacato confederale: un cen-tauro del terzo millennio, in W.P. C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, n. 208/2014.

26 Cfr. M. V. Ballestrero, Diritto sindacale , Torino, Giappichelli, 2012.

27 Cfr. Supra nota 10.

28 Cfr. L. BELLARDI, Concertazione e contrattazione dal Protocollo Giugni agli accordi separati del 2009, in Riv. Giur. Lav., 2009, pag. 447; M. PERSIANI, Osservazioni sulla revisione della dottrina del di-ritto sindacale”, in Arg. Dir. Lav., 2011, pag. 1; A. LASSANDARI, Problemi e ricadute della contrat-tazione separata, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind.,2010, pag. 323; A. MARESCA, Accordi collettivi separati: tra libertà contrattuale e democrazia sindacale, in Riv. It. Dir. Lav., 2010, I, pag. 29.

29 Tra i quali Electrolux-Zanussi del 2000; Fiat Melfi del 2004; Poste, Alenia, Ferrari, Mivar del 2008; Piaggio, Fincantieri, Lasme del 2009.

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La vicenda Fiat30, per il significato emblematico che assume nell’intero sistema delle relazioni industriali, rende ineludibile un cambio di passo sul fronte delle re-gole procedimentali sulla contrattazione collettiva nazionale e aziendale e sull’accesso ai diritti sindacali di cui al Titolo III dello Statuto. E le tre Confedera -zioni stipulano con Confindustria gli accordi del 2011 e del 2013, cui seguirà il T.U. sulla rappresentanza. Non vi è più un patto di unità di azione, ma l’impegno a rispettare regole condivise di democrazia sindacale, che consentano di ricondurre il dissenso entro i confini del rispetto del principio di maggioranza.

4. – LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 231 DEL 2013: LA RAPPRESENTATIVITÀ QUALE PRESUPPOSTO PER L’ACCESSO ALLE TRATTATIVE E PER COSTITUIRE R.S.A.

In questo nuovo quadro delle relazioni sindacali non può essere trascurato l’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 231 del 201331. Invero se la Consulta è stata investita della questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 Statuto con riferimento al caso specifico del diniego da parte di Fiat a che la Fiom, che aveva partecipato alla negoziazione poi sfociata nel contratto aziendale da essa

30 Sul caso Fiat si vedano, tra gli altri, B. CARUSO, La rappresentanza negoziale irrisolta. Il caso Fiat tra teoria, ideologia, tecnica e.. cronaca, in Riv. It. Dir. Lav., 2011 pag. 265; S. LIEBMAN, Sistema sin-dacale “di fatto”, crisi dell’unità sindacale e rinnovi contrattuali separati: prime verifiche giudiziali, in Arg. Dir. Lav., 2011, pag. 484.; F. Liso, Appunti su alcuni profili giuridici delle recenti vicende Fiat, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2011, pag. 331; L. MARIUCCI, Back to the future: Il caso Fiat tra anticipazioni del futuro e ritorno al passato, in Lav. Dir., 2011,pag.239; A. BOLLANI, Contratti collettivi separati e ac-cesso ai diritti sindacali nel prisma degli accordi Fiat del 2010, in W.P. C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” .IT, n. 124/2011.

31 In tale occasione la Corte – a seguito delle pronuncia del Giudice del Lavoro di Modenaordinanza n. 424/2012, su cui B. CARUSO, Fiom vs Fiat: Hard Cases davanti alla Consultaa proposito dell'art. 19 dello Statuto, in Riv. It. Dir. Lav., 2012, II, pag. 1029 – ha dichiarato incostituzionale l'art 19 St. Lav., «nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati all'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rapp-resentanti dei lavoratori dell'azienda». Tra i commenti di F. CARINCI, Il buio oltre la siepe: Corte costituzionale 23 luglio 2013, n. 231, in Dir. Rel. Ind., 2013, pag. 899; A. MARESCA, Prime osservazioni sul nuovo art. 19 Stat. Lav.: connessioni e sconnessioni sistemiche, ADAPT, n. 13/2013; A. ZOPPOLI, Art. 19 dello statuto dei lavoratori, democrazia sindacale e realismo della Consulta nella sentenza n.231/2013, in W.P. C.S.D.L.E. “Massimo D'Antona”.IT, n. 201/2014, R. DE LUCA TAMAJO, La sen-tenza n. 231 /2013 della Corte costituzionale sullo sfondo della crisi del sistema sindacale anomico, in Riv. Giur. Lav., 2014, pag. 45; nonché, se si vuole, A. GARILLI, Reciproco riconoscimento e rappresent-atività sindacalespunti ricostruttivi della sentenza della Corte costituzionale n. 231 de 2013, in Arg. Dir. Lav., 2014, pag. 19.

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non sottoscritto, costituisse una propria r.s.a., tuttavia la sentenza ha un percorso argomentativo da cui si evincono importanti indicazioni sul tema della rappresenta-tività. Se si parte da tale premessa [per vero non da tutti condivisa32], è allora utile una disamina comparativa del testo unico sulla rappresentanza e dei principi conte-nuti nella sentenza.

In quest’ultima a mio avviso la partecipazione alle trattative è soltanto indice di rappresentatività in quanto questa ne costituisce il presupposto. In altri termini, la costituzione di r.s.a. deve essere consentita non solo ai sindacati che abbiano nego-ziato per la stipula del contratto collettivo, ma a tutti i sindacati che siano effettiva-mente rappresentativi. In conseguenza, la rappresentatività “rende non eludibile l’accesso alle trattative”, e nell’ipotesi che questo sia negato dal datore di lavoro, l’organizzazione sindacale riceverà la tutela dell’art. 28 dello Statuto33.

In verità, lo Statuto, con l’art. 19, persegue una finalità promozionale e incenti-vante all’attività del sindacato quale portatore di interesse del maggior numero di lavoratori, finalità che deriva dalla logica sociale delle relazioni industriali e trova sostegno normativo nei “precetti di cui agli artt. 2, 3 e 39 Cost.”. Tuttavia, se la sentenza presuppone la rappresentatività sindacale, quale dato oggettivo e valoria-le, non ne chiarisce però il significato; anzi, sul punto rinvia ancora una volta al le-gislatore invitato ad intervenire nel contesto del “più generale problema della man-cata attuazione complessiva dell’art. 39 Cost. 2 e di riscrittura ab imis dell’art. 19 che determini i requisiti di rappresentatività “nel caso di mancanza di un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva”. Qualche utile indicazione può desumersi dalla terminologia della Corte, la quale, ci sembra per la prima volta, usa l’avver-bio “significativamente” per qualificare il sindacato rappresentativo. Se significati-vo è sinonimo di effettivo, appare chiaro che il requisito richiesto è di grado minore rispetto a quello “tradizionale” di maggiormente o comparativamente rappresenta-tivo34. Ma occorre tenere presente che il caso affrontato dalla Corte riguarda l’accesso ai diritti di attività sindacale di cui al titolo III dello Statuto e non la con -

32 Cfr. F. LISO, M. MAGNANI, R. SALOMONE, Opinioni sul “nuovo” art. 19 dello statuto dei lavoratori, in Giorn, Dir. Lav. Rel. Ind., 2014, pag. 105.

33 per approfondimento sul punto si rinvia a A. GARILLI, Reciproco riconoscimento e rappresentatività sindacalespunti ricostruttivi della sentenza della Corte costituzionale n. 231 de 2013, cit., pag. 29. Per le prime applicazioni giurisprudenziali cfr. Trib. Busto Arsizio, decr., 30 luglio 2014, inedita, Trib. Roma, decr., 23 settembre 2014, in Guida al Lav., 2014, f. 18, pag. 23, con nota di F. ROTONDI, No alla Rsa se non partecipa alle trattative negoziali.

34 Così anche F. CARINCI, Il buio oltre la siepe..., cit.

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trattazione collettiva. Ciò apre la strada ad una distinzione tra possibili criteri di misurazione della rappresentatività a seconda delle funzioni cui è rivolta.

5. LE NUOVE REGOLE DI DEMOCRAZIA SINDACALE: IL PRINCIPIO DI MAGGIORANZA E IL CONTROLLO DEL DISSENSO.

In questa direzione si muovono gli accordi del 2011-2014, i quali, prendendo a modello il sistema introdotto nel lavoro pubblico, regolano la rappresentatività con riferimento: all’ammissione alle trattative per la contrattazione collettiva nazionale di categoria; all’efficacia di quest’ultimo nei confronti dell’“insieme dei lavoratori e delle lavoratrici” e alla sua esigibilità [id est obbligatorietà] “per tutte le organiz-zazioni aderenti alle parti che aderiscano agli accordi”; all’efficacia erga omnes del contratto aziendale; al riconoscimento dei diritti di attività sindacale ai sensi dell’art. 19 e ss. dello Statuto dei lavoratori.

Il T.U., a differenza dei precedenti accordi, usa il termine rappresentanza35. Ma ciò è forse più un omaggio compiacente all’idea di legittimazione sindacale propria della Cisl che ad un effettivo cambio di prospettiva. Se poi si vuol dire che la rap -presentatività non poggia su criteri presuntivi, ma sul principio di effettività misu-rata sulla base del consenso, allora si può anche usare la parola rappresentanza. Ma questa concettualmente indica il collegamento tra il sindacato e i lavoratori sulla base delle deleghe conferite, secondo la concezione tipicamente associativa. Ora, nel T.U. la consistenza associativa ha indubbiamente un ruolo, ma senz’altro infe-riore a quello giocato dalle r.s.u. che acquistano nuova linfa36.

I voti conseguiti da ciascuna organizzazione sindacale nell’elezione delle r.s.u., infatti, non solo concorrono in misura paritaria con il numero delle deleghe attri-buite alle associazioni sindacali per accedere alla trattativa e per conferire efficacia generale al contratto collettivo nazionale, il quale poi è soggetto a una forma di controllo [validazione] da parte dei lavoratori della categoria interessata, ma la r.s.u. costituisce il soggetto che da solo stipula il contratto aziendale. Per contro, le r.s.a., costituite sulla base del criterio associativo, vengono penalizzate, vuoi perché “le organizzazioni sindacali che rappresentino a livello nazionale la maggioranza

35 Per B. CARUSO, Testo Unico, cit. pag. 7, non si tratta di insipienza tecnica o del risultato del filtrag-gio semantico degli stessi concetti attraverso apparati ordinamentali diversil’ordinamento intersindacale e l’ordinamento statuale quanto piuttosto di una scelta avveduta perché ambiziosa.

36 Il T.U del 2014che ha alla base la sentenza del 2013 e rimanda al 1993 e all’istituzione della RSU. Cfr. V. BAVARO, Note sul Testo Unico sulla Rappresentanza sindacale del 10 gennaio 2014,in www.dirit-tisocialiecittadinanza.org.

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del 50 per cento più uno” possono decidere alla loro scadenza il passaggio alle r.s.u.; vuoi in quanto nel caso in cui il contratto aziendale venga sottoscritto dalle r.s.a. è previsto il ricorso eventuale al referendum. Inoltre, per le elezioni della r.s.u. è eliminato il c.d. terzo riservato alle associazioni nazionali firmatarie del contratto di categoria applicato nell’impresa. Tutto ciò mostra che il criterio della rappresen-tatività di tipo politico o istituzionale non è affatto scomparso, anche se coesiste con la legittimazione associativa, che in ambito aziendale viene ridimensionata, pur mantenendo alcune prerogative quali il potere di iniziativa per la costituzione della r.s.u., la sostituzione del suo componente che cambi “casacca” con il primo dei non eletti appartenente all’associazione cui era iscritto al momento dell’elezione; la ne-cessità che le deroghe in peggio apportate dal contratto aziendale al contratto na-zionale di categoria avvengano nel rispetto delle clausole di rinvio e, transitoria-mente, con la partecipazione [“mediante intese”37] delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria espressione delle Confederazioni firmatarie del T.U. o delle organizzazioni che comunque lo abbiano accettato.

E’ ingeneroso criticare il T.U., sostenendo che esso legittima la dittatura della maggioranza38, rendendo impossibile il dissenso interno alle stesse confederazioni firmatarie. Insomma una sorta di ribaltamento rispetto all’effetto paralizzante de-terminato dalla dittatura della minoranza39. Il concetto politico di dittatura della maggioranza, già teorizzato da Tocqueville40 quale limite della democrazia moder-na, intende mettere in evidenza che nei sistemi democratici la maggioranza della

37 Accordo interconfederale del 28 giugno 2011, punto 7.

38 U. ROMAGNOLI, La dittatura della maggioranza nel sindacato, in www.eguaglianzaelibertà, 18 febbraio 2014. P. G. ALLEVA, I pericoli dell’accordo interconfederale sulla rappresentanza, in dirittiso-cialiecittadinanza.org, febbraio 2014 secondo il quale sventata così la “dittatura della minoranza”, si prospetta il pericolo che, con questo ultimo accordo, si cada nell’errore opposto, dando origine ad una “dittatura della maggioranza”, la quale, con la giustificazione di voler dare efficacia ai contratti collet-tivi, rendendoli applicabili a tutti i lavoratori della categoria o dell’azienda, finisca con emarginare, im-bavagliare ed opprimere le minoranze sindacali, ossia i sindacati che, per ragioni di merito, sono rimasti minoranze e non hanno voluto firmare gli accordi. Per F. SCARPELLI, Dissensi e consensi sul Testo Unico sulla rappresentanza: un bilancio tra politica e diritto, ivi, in cambio della regola sulla procedura e dell’accettazione delle diverse verifiche maggioritarie, il dissenso viene incanalato sul piano proced-urale, potendo dunque esprimersi appieno prima, e non dopo la stipulazione dei contratti: e qui la rinun-cia dal lato sindacale è al conflitto come strumento di contrasto a soluzioni contrattuali che abbiano ot-tenuto consensi maggioritari.

39 Cfr. P. BELLOCCHI, Divisione e unità sindacale nel Testo Unico sulla rappresentanza: le regole per la contrattazione, in F. CARINCIa cura di, Il Testo Unico sulla rappresentanza 10 gennaio 2014, ADAPT, 2014.

40 Cfr A. DE TOCQUEVILLE, La democrazia in America, 1840.

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popolazione “decide” per l’insieme degli individui, non tenendo in considerazione la visione espressa dalla minoranza che può invece essere autorevole o talvolta più adeguata a un determinato contesto. Il vero è che il principio di maggioranza è re-gola procedurale, la quale di per sé non esprime alcun giudizio di valore. Risponde, questo sì, all’esigenza di pervenire ad una decisione, la cui giustezza dipende dalle modalità attraverso cui si perviene alle scelte, tanto più condivise quanto maggiore è la partecipazione collettiva alla loro elaborazione. Quindi assume un ruolo decisi-vo la democrazia interna a ciascuna organizzazione sindacale, che dia voce anche alle frange minoritarie e dissenzienti41.

Il sistema è inoltre inclusivo, nel senso che è aperto a tutte le organizzazioni sin-dacali di categoria che intendano aderire agli accordi, sia per partecipare alla rile-vazione del numero delle deleghe delle proprie rappresentanze per gli effetti della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, sia per la presentazione del-le liste elettorali per la costituzione delle r.s.u42. Non credo pertanto che possano essere condivisi i dubbi di legittimità espressi da qualche sigla autonoma che la-menta l’esclusione dal circuito negoziale43. Semmai qualche perplessità può destare il meccanismo interno di composizione dei conflitti relativi a comportamenti non conformi all’accordo attribuito a un collegio di conciliazione e arbitrato costituito a livello confederale pariteticamente tra rappresentanti di Confindustria e delle orga-nizzazioni sindacali interessate, senza alcuna partecipazione delle diverse articola-zioni dei sindacati. Analoghe considerazioni valgono per la Commissione intercon-federale permanente – dove peraltro sembrano assenti le confederazioni che abbia-

41 Viceversa potrebbe riproporsi il “paradosso dell’esclusione”. Cfr. già G. PERA, Va tutto bene nella norma relativa alla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali deliberata dal popolo sovrano?, in Riv. It. Dir. Lav., 1997, II, pag. 446; C. M. CAMMALLERI, L’art. 19 Stat. Lav., dopo il referendum: il popolo sovrano ha votato questa norma? Un caso di legittimo rifiuto dell'imprenditore alla costituzione di qualsiasi rsa, in Mass. Giur. Lav., 2000, pag. 478.

42 B. CARUSO, Testo Unico, cit., pag. 7, A. Viscomi, L’adesione successiva alla disciplina pattizia: brevi note sul Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, in Dir. Lav. Merc., 2014, pag. 43. Contra P. ALLEVA, I pericoli dell’accordo interconfederale sulla rappresentanza, in www.dirittiso-cialiecittadinanza.org, 2014, secondo il quale nell’accordo sono state inserite nuove previsioni dirette contro le minoranze sindacali interne e cioè anche rappresentate da sindacati aderenti alle Confed-erazioni firmatarie. Gli “accordi separati” vengono di fatto premiati, con grave punizione del sindacato, pur confederale, rimasto in minoranza.

43 Cfr., per le prime applicazioni Trib. Ivrea, ord. 28 aprile 2014, inedita e Trib. Torino, ord. 16 luglio 2014, inedita, seguita da Trib. Torino, ord. 20 agosto 2014, che ha deciso il reclamo ex art. 669 terdecies sull’ordinanza precedente. In entrambi i casi, al di là delle questioni di specie affrontateesclusione dei Cobas e dell’Usb Torino dalle procedure di elezione delle r.s.u. e delle differenti soluzioni proposte, i gi-udizi hanno sostanzialmente ritenuto il sistema del T.U. inclusivo, seppure con il limite del rispetto dei requisiti condizionali di adesione ivi stabiliti.

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no aderito successivamente all’accordo – a cui vengono demandati non ben definiti poteri d’intervento per garantire “l’esigibilità dei contenuti del presente accordo, definendo ogni controversia anche attraverso lo svolgimento di un giudizio arbitra-le”.

Vi è dunque una centralizzazione del sistema che lascia pochi spazi alla dialetti -ca interna alle organizzazioni. E che, tuttavia, si giustifica [non del tutto: perché una composizione più “plurale” degli organi compositivi dei conflitti e di controllo avrebbe egualmente raggiunto lo scopo] con riguardo, in assenza di un chiaro det-tato legislativo, alla carenza di efficacia reale del T.U., sia nei rapporti associativi interni tra confederazioni e federazioni, sia nei diversi livelli di contrattazione. La questione è stata ampiamente esaminata da Paolo Tosi44, e quindi si rinvia ai suoi pregevoli scritti.

Solo la prova dei fatti potrà confermare o smentire la tenuta complessiva delle regole contenute nel T.U., già di per sé di difficile attuazione, anche a causa della frantumazione delle categorie contrattuali e delle associazioni sindacali, pure sul fronte datoriale. Né vanno sottaciute le spinte alla non adesione determinate dall’art. 8 della legge n. 148 del 2011, ai sensi del quale estemporanee rappresen-tanze di sindacati autonomi che riuscissero a conquistare la maggioranza in azienda potrebbero sottoscrivere contratti con efficacia generale e in deroga alla disciplina di categoria e alle norme di legge.

6. LA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL T.U.

Vi è poi il problema della legittimità costituzionale dell’accordo. Che non attiene all’efficacia erga omnes del contratto nazionale di categoria. Non è invero ipotizza-bile la violazione dell’art. 39, seconda parte, Cost., in quanto l’efficacia è limitata ai soggetti stipulanti e aderenti al T.U., il quale perciò opera nell’ambito dei princi-pi di libertà sindacale e di autonomia contrattuale45. Con la conseguenza che il con-tratto collettivo non trova applicazione nei confronti dei lavoratori aderenti ad un sindacato estraneo all’accordo che abbiano manifestato esplicitamente il loro dis-

44 cfr. P. TOSI, Le nuove regole su rappresentanza e rappresentatività sindacale tra autonomia collet-tiva e legge, in F. CARINCIa cura di, Legge o contrattazione collettiva. Una risposta sulla rappresentanza sindacale a Corte Costituzionale n.231/2013, ADAPT Labour studies e-Book series, n. 20/2014, pag. 15.

45 Parla di “parlamentarizzazione costrittiva” dell’attività di rappresentanza sindacale P. ALLEVA, I pericoli dell’accordo interconfederale sulla rappresentanza, cit., nel senso che la legittimazione all’attiv-ità negoziale aziendale appartiene alla rappresentanza sindacale unitaria e i contratti vengono approvati a maggioranza dei suoi membri.

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senso. Questa regola riguarda anche il contratto aziendale46, il quale però, nel caso in cui sia stato sottoscritto dalla r.s.u., dovrebbe comunque spiegare efficacia quan-tomeno nei confronti di tutti i lavoratori votanti.

Merita piuttosto una più attenta valutazione la modalità di applicazione dell’art. 19 dello Statuto indicata nel T.U., e la sua conformità ai principi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013.

Il T.U. prende le mosse dal dispositivo della sentenza, secondo cui r.s.a. possono essere costituite “anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmata-rie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque parteci-pato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavorato-ri dell’azienda”. E precisa che “si intendono partecipanti alla negoziazione le orga-nizzazioni che abbiano raggiunto il 5 per cento di rappresentanza” [calcolato sulla media tra dato associativo ed elettorale], che “hanno contribuito alla definizione della piattaforma e hanno fatto parte della delegazione trattante l’ultimo rinnovo del c.c.n.l. definito secondo le regole del presente accordo”. Sono tre requisiti, che devono essere presenti congiuntamente soltanto a regime: infatti la definizione del-la piattaforma e la partecipazione della delegazione trattante postulano la sottoscri-zione del c.c.n.l. secondo le nuove regole47. Nel periodo transitorio invece sarà suf-ficiente il primo requisito, il quale misura la rappresentatività a livello di categoria e non a livello aziendale, come previsto dalla lett. b] dell’art. 19. Ma ciò non do-vrebbe suscitare perplessità, giacché è coerente con l’impianto complessivo del T.U. – che, secondo la linea dei due precedenti accordi, mantiene la struttura gerar-chica categoria/azienda – e con la sua efficacia limitata alle confederazioni sinda-cali firmatarie e aderenti e alle loro strutture associative. Va peraltro ricordato che anche nel lavoro pubblico il criterio che legittima le organizzazioni sindacali a co-stituire r.s.a. è quello della loro ammissione alle trattative per il contratto di com-parto, a sua volta collegata alla maggiore rappresentatività48.

Quanto agli altri due elementi, secondo un’interpretazione letterale sarebbe ne-gata la costituzione di r.s.a. ai sindacati che non hanno condiviso la piattaforma presentata dalle organizzazioni che “abbiano complessivamente un livello di rap-

46 Cfr. Cass. 28 maggio 2004, n. 10353, in Mass. Giur. Lav., 2004, pag. 787.

47 Il T.U. 2014 non solo rimanda all’indice di rappresentatività nazionale – come peraltro esemplific-ato dalla stessa Consulta – ma aggiunge anche il requisito della «partecipazione alla trattativa», intesa come partecipazione alla definizione della piattaforma e della delegazione trattante. Si tratta di una clausola funzionale alla disciplina delineata con l’accordo del 2011 ed il protocollo del 2013. Così V. BAVARO, Note sul Testo Unico sulla Rappresentanza sindacale del 10 gennaio 2014, cit.

48 Ex art. 42, comma 2, D.lgs. n. 165/2001.

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presentatività nel settore pari almeno al 50 per cento più uno” [calcolato sulla me-dia dei voti espressi nell’elezioni della r.s.u. e delle deleghe], poiché su tale piatta-forma deve essere avviata la negoziazione. Ma, una siffatta lettura del T.U. sarebbe incompatibile con il percorso argomentativo della Corte costituzionale con la con-seguente nullità della clausola, in quanto verrebbe negato il diritto di un sindacato fornito di effettiva rappresentatività di poter costituire una propria rappresentanza sindacale49. Deve perciò preferirsi un’interpretazione costituzionalmente orientata, secondo cui il diritto deve essere riconosciuto al sindacato che abbia partecipato all’elaborazione di una delle piattaforme presentate al tavolo della negoziazione.

Diversa è invece la conclusione per i sindacati che restano estranei al T.U., per-ché in tal caso opera l’art. 19 dello Statuto nella sua pienezza. E quindi anche un sindacato che, per dirla con la Consulta, “nei fatti e nel consenso dei lavoratori ad-detti all’unità produttiva” sia significativamente rappresentativo, ha titolo per costi-tuire una propria r.s.a. Certo in tal caso si pone il problema del criterio di misura-zione della rappresentatività, in assenza di un auspicato intervento legislativo che riscriva l’art. 19 dello Statuto. L’unica soluzione al riguardo è di utilizzare la nozio-ne di rappresentatività sufficiente secondo le indicazioni contenute da ultimo nel T.U., garantendo la costituzione di r.s.a. a quelle organizzazioni sindacali che, a li -vello di categoria o aziendale, abbiano una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, secondo il meccanismo indicato nell’accordo e che, nel caso di sindacati presenti soltanto in azienda, dovrebbe essere calcolato sulla base delle deleghe con-ferite dagli iscritti50. Si tratta di erigere a criterio legale un dato desumibile dall’ordinamento intersindacale, che così assurge al ruolo di nozione di comune esperienza intesa come proposizione di ordine generale tratta dall’osservazione dei fenomeni socioeconomici; e in proposito va ricordata la giurisprudenza che ha am-messo le c.d. forme anomale di sciopero51, o che ha circoscritto i confini della no-zione generale di giusta causa52.

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49 Ma non anche la validità dell’accordo. Così F. SCARPELLI, Il Testo Unico sulla rappresentanza, cit.

50 Così come per il settore del pubblico impiego privatizzato. Sul criterio della rappresentatività suffi-ciente cfr. F. CARINCI, R. DE LUCA TAMAJO, P. TOSI, T. TREU, Diritto del lavoro, Bologna, Utet, 2013.

51 Cfr. Cass. 30 gennaio 1980, n. 711, in Foro It., 1980, I, c. 29, su cui A. DI MAJO, Tutela civile e di-ritto di sciopero, in Riv. Giur. Lav., 1980, I, pag. 293.

52 Cfr., da ultimo, Cfr Cass. 24 aprile 2012, n. 6498, in Riv. Giur. Lav., 2012, II, pag. 726, con nota di S. MAGNIFICO.

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