Corte dei conti · più adeguato alle mutazioni strutturali della spesa pubblica. PROGRAMMA DI...
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N. 37/CONTR/PRG/09
CORTE DEI CONTI Sezioni riunite in sede di controllo
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LA
Corte dei conti a Sezioni riunite in sede di controllo
composta dai magistrati
Presidente: dott. Tullio LAZZARO Presidenti di sezione: dott. Mario ALEMANNO dott. Fabrizio TOPI dott. Vittorio ZAMBRANO dott. Bartolomeo MANNA dott. Gian Giorgio PALEOLOGO dott. Maurizio MELONI dott. Luigi MAZZILLO Consiglieri: dott. Carlo GRANATIERO dott. Corrado CERBARA dott. Paolo NERI dott. Vittorio GIUSEPPONE dott. Mario FALCUCCI dott. Adolfo T. DE GIROLAMO dott. Angelo BUSCEMA dott. Ennio COLASANTI dott. Carlo CHIAPPINELLI dott. Simonetta ROSA dott. Ermanno GRANELLI dott. Antonio SCUDIERI dott. Giovanni COPPOLA dott. Marco PIERONI dott. Mario NISPI LANDI dott. Stefano SIRAGUSA dott. Vincenzo GUIZZI dott. Enrico FLACCADORO dott. Giorgio CANCELLIERI dott. Vincenzo PALOMBA dott. Franco MASSI dott. Luigi PACIFICO dott. M. Luisa ROMANO dott. Quirino LORELLI Primi Referendari: dott. Oriana CALABRESI dott. Laura CAFASSO dott. Giancarlo ASTEGIANO dott. Donatella SCANDURRA dott. Alessandra SANGUIGNI dott. Giuseppe M. MEZZAPESA
PROGRAMMA DI LAVORO DELLE SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO PER L’ANNO 2010
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PROGRAMMA DI LAVORO DELLE SEZIONI RIUNITE IN SEDE
DI CONTROLLO PER L’ANNO 2010
1. Notazioni introduttive sulle attività delle Sezioni riunite in sede di controllo
Il programma di lavoro per le complessive attività delle Sezioni riunite in sede di
controllo – che sarà svolto nell’osservanza degli indirizzi e dei criteri di riferimento
programmatico del controllo sulla gestione, definiti con deliberazione delle stesse
Sezioni riunite n. 36/CONTR/PRG/09 in data 9 novembre 2009 – viene predisposto
sulla base di quanto indicato dall’art. 6, commi 1 e seguenti, del vigente regolamento di
organizzazione delle funzioni di controllo.
Va ricordato, preliminarmente, che alcune funzioni delle Sezioni riunite sono
esercitate con cadenza annuale: tra queste la prima attiene alla decisione sul rendiconto
generale dello Stato e alla unita relazione al Parlamento, la quale- in base alla più
recente evoluzione legislativa – deve sempre più contribuire alla realizzazione di un
efficace coordinamento del sistema di finanza pubblica. Si menzionano, poi, la
definizione degli indirizzi e i criteri di riferimento programmatico del controllo sulla
gestione di cui alla citata delibera n. 36/CONTR/PRG/2009, le audizioni dinanzi alle
Commissioni bilancio di Camera e Senato sul documento di programmazione
economica e finanziaria e sul disegno di legge finanziaria. L’attività delle Sezioni
riunite in sede di controllo si estrinseca altresì anche con cadenza infrannuale: si citano,
in proposito, le relazioni quadrimestrali sulla tipologia delle coperture delle leggi di
spesa e sulle tecniche di quantificazione dei relativi oneri e i rapporti concernenti le
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certificazioni sulla compatibilità economica e finanziaria dei costi dei contratti collettivi
nazionali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Un autonomo e significativo rilievo assume, nell’ambito delle attività delle
Sezioni riunite in sede di controllo, la relazione al Parlamento sul costo del lavoro
pubblico, la quale adempie ad uno specifico obbligo cui è tenuta la Corte dei conti, ai
sensi dell’art. 60, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed è volta a fornire, alla
luce delle politiche del personale pubblico stabilite nei documenti di programmazione
economico-finanziaria, proprie valutazioni in merito ai profili essenziali emersi nel
corso di ciascuna tornata contrattuale, soprattutto avendo riguardo alla composizione
qualitativa e quantitativa del personale, nonché al conseguente trend di spesa.
Devono porsi in luce, ancora, le attività che presentano carattere di occasionalità,
come nel caso: delle pronunce da rendere ai sensi dell’articolo 25 del T.U. n. 1214 del
1934 allorché il Governo deliberi che debbano aver corso provvedimenti per i quali la
Sezione di controllo di legittimità abbia rifiutato il visto e la conseguente registrazione;
della valutazione delle conseguenze finanziarie derivanti dall’inosservanza dell’obbligo
di cui al comma 3 bis dell’art. 2 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni
e integrazioni; delle valutazioni richieste dai Presidenti delle due Camere sulle
conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto
legge; delle questioni di competenza insorte tra Sezioni di controllo, le quali – peraltro –
hanno avuto finora rilevanza marginale.
Sono da segnalare, inoltre, le relazioni e le audizioni non programmate richieste
dalle Commissioni parlamentari ai sensi dei rispettivi regolamenti; tale attività ha avuto,
nel recente periodo, un notevole impulso.
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Tra tutte le funzioni indicate quelle che richiedono una puntuale, preventiva,
programmazione – anche per il notevole impatto che hanno sull’attività delle Sezioni
riunite in sede di controllo – sono la decisione sul rendiconto generale dello Stato, con
la connessa relazione, e il referto sul costo del lavoro.
Infine, altre analisi su specifici temi di finanza pubblica, quali quelle sul sistema
universitario (art. 5, comma 21, legge 24 dicembre 1993, n. 537) e sui sistemi
informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni (art. 14, comma 4, d.lgs. 12
febbraio 1993 n. 39), sono in corso di svolgimento, compatibilmente con le risorse
umane disponibili. Le indagini relative a questi due ultimi temi, programmate già lo
scorso anno, saranno concluse e depositate entro il mese di marzo 2010.
PARTE PRIMA
2. Parificazione e relazione sul rendiconto generale dello Stato dell’anno 2009:
considerazioni generali
La disciplina normativa fondamentale è contenuta negli articoli 39, 40 e 41 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte stessa, approvato con R.D. 12 luglio 1934
n. 1214. Di parificazione e presentazione del rendiconto generale trattano anche gli
articoli 23 e 24 della legge 5 agosto 1978 n. 468 e norme specifiche analoghe si
rinvengono, ora, nel disegno di legge sulla riforma della contabilità pubblica.
La “parificazione” si concretizza, sul piano sostanziale, in una “decisione”
(“deliberazione” nel RD del 1934) con la quale le Sezioni riunite in sede di controllo
danno atto dei risultati del raffronto del rendiconto generale con le leggi di bilancio
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nonché con le scritture contabili, attinenti sia all’entrata che alla spesa, tenute o
controllate dalla Corte.
La relazione (oltre a dar conto delle eventuali ragioni dell’apposizione del visto
con riserva su atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità, evenienza, peraltro da
molto tempo non verificatasi) è finalizzata ad informare il Parlamento sulla
conformazione delle Amministrazioni dello Stato alle discipline di ordine
amministrativo o finanziario ed a suggerire le riforme, ritenute opportune, per
migliorare le leggi e i regolamenti sull’amministrazione e sui conti del pubblico denaro.
L’originaria normativa datata nell’anno 1934 va peraltro rivisitata e interpretata,
oggi, alla luce del mutato quadro costituzionale e del “diritto vivente”, che ha visto
evoluzioni ordinamentali e organizzative di grande rilievo. Anche il modello operativo
delle relative amministrazioni è mutato articolandosi per programmi (nel bilancio statale
per missioni e programmi): conseguentemente l’evoluzione dei controlli si è
prevalentemente incentrata sulla gestione anche a fini di coordinamento del sistema di
finanza pubblica.
In coerenza con quanto sopra rilevato, la Corte ha ritenuto di estendere sempre più
il proprio esame agli andamenti dell’intero settore pubblico, con riferimento agli
obiettivi programmatici fissati dal Governo e dal Parlamento, conformandosi alla
concezione allargata della valutazione del bilancio che emerge dalla giurisprudenza
della Corte costituzionale (sent. n. 2 del 1994 e n. 244 del 1995) e dalla notevole
evoluzione di cui alle leggi 3 aprile 1997 n. 94 e 25 giugno 1999 n. 208, nonché al d.lgs.
7 agosto 1997 n. 279, norme, tutte, che hanno vivificato un ordinamento contabile non
più adeguato alle mutazioni strutturali della spesa pubblica.
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Meritano richiami specifici, in questa sede, altre recenti pronunce della Corte
Costituzionale (n. 267 del 2006 e n. 179 del 2007) le quali confermano la necessità che
la Corte dei conti estenda la sua attività in funzione del coordinamento della finanza
pubblica.
A sua volta il legislatore (che già nella legge n. 131 del 2003 aveva chiamato la
Corte dei conti a verificare l’equilibrio di bilancio delle autonomie territoriali “a fini del
coordinamento della finanza pubblica”, nonché “in relazione al patto di stabilità interno
ed ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”) con il comma
65 dell’art. 3 della legge n. 244 del 2007 ha stabilito che, nel fissare i programmi e i
criteri di riferimento del controllo, la Corte stessa deve tener conto, “ai fini del referto
sul coordinamento del sistema di finanza pubblica”, delle relazioni redatte dagli organi
che esercitano funzioni di controllo o vigilanza sulle amministrazioni. Il che comporta
la necessità di dar vita, poi, ad “un referto per il coordinamento del sistema di finanza
pubblica”, come previsto dal comma 5–quater dell’art. 6 del vigente regolamento per
l’organizzazione delle funzioni di controllo.
L’affermato profilo di centralità, proprio per le più rilevanti attribuzioni della
Corte, dell’attività di referto per il coordinamento della finanza pubblica, è
ulteriormente esplicitato dall’art. 1,comma 7 della legge 24 luglio 2008, n. 126 (di
conversione del DL 27 maggio 2008, n. 93) in base al quale le Sezioni regionali
riferiscono l’esito di taluni controlli, di loro pertinenza, alle Sezioni riunite in sede di
controllo “ai fini del referto per il coordinamento della finanza pubblica”. Altra
significativa esplicitazione si rinviene nella legge 3 agosto 2009 n. 102 (di conversione
del DL 1° luglio 2009 n. 78) che individua, testualmente, la necessità di garantire “la
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coerenza dell’unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa
spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al
federalismo fiscale”.
Infine, recentissime norme del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009
prevedono nuovi strumenti volti a migliorare le metodologie di monitoraggio, che
rivestono indubbia utilità anche per trarre elementi di giudizio sui meccanismi di
governo del sistema di finanza pubblica in materia di spesa per il personale.
Alle esigenze finora rappresentate le Sezioni riunite si propongono di far fronte
sia con la relazione sul rendiconto generale dello Stato che con un nuovo rapporto
(redatto in via sperimentale e che sarà trasmesso alle Camere entro il 30 aprile 2010)
che intende offrire al Parlamento una più articolata valutazione di sintesi sulla
adeguatezza e sulla rispondenza degli strumenti individuati a presidio del
coordinamento della finanza pubblica, considerando – al contempo – le necessità poste
dall’appartenenza alla Unione europea e l’esigenza, non differibile, di contenimento e
riqualificazione della spesa.
Da ultimo, le Sezioni riunite, conformandosi alle direttive sul procedimento
contenute negli indirizzi e criteri di riferimento programmatico, proseguiranno nel
metodo del confronto con le Amministrazioni ed enti interessati e si avvarranno dei
risultati conseguiti dalle Sezioni centrali e regionali di controllo nello svolgimento delle
indagini di loro competenza.
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Nella valutazione dell’andamento dei conti pubblici e dell’azione delle pubbliche
amministrazioni le Sezioni riunite terranno conto della riclassificazione del bilancio
dello Stato per missioni e programmi, verificandone altresì l’adeguatezza.
3. Il giudizio di parificazione
Il giudizio di parificazione, che annualmente la Corte è chiamata a rendere entro il
mese di giugno e che si sostanzia in una apposita decisione, funzionale alla chiusura del
ciclo di bilancio del precedente esercizio finanziario con la legge di approvazione del
rendiconto, è finalizzato al confronto dei risultati del rendiconto stesso, tanto per le
entrate che per le spese, con le leggi di bilancio; esso tende, inoltre, attraverso la verifica
della concordanza delle entrate riscosse e versate e delle spese ordinate e pagate, nonché
dei relativi residui, con le scritture tenute o controllate dalla Corte, all’accertamento dei
modi in cui sono state rispettate le previsioni di bilancio ed i relativi limiti.
Più in particolare la Corte è chiamata, ai sensi dell’art. 39 del T.U. n. 1214 del
1934 e della successiva prassi adeguatrice:
- a confrontare i risultati del rendiconto tanto per le entrate quanto per le spese,
ponendoli a riscontro con la legge di bilancio;
- a verificare se le entrate riscosse e versate e i resti da riscuotere e da versare,
risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti
generali trasmessi dalle amministrazioni;
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- a verificare se le spese ordinate e pagate durante l’esercizio concordino con le
scritture tenute o controllate dalla Corte e ad accertare i residui passivi in base alle
dimostrazioni allegate ai provvedimenti di impegno ed alle proprie scritture;
- a verificare il conto del patrimonio, previo esame della regolarità delle singole
movimentazioni patrimoniali, sotto il profilo della corrispondenza con la
documentazione giustificativa dei dati riportati nelle scritture contabili.
In esito ai riscontri e alle verifiche eseguite la Corte si pronuncia, infine, sulla
regolarità del rendiconto.
4. Affidabilità dei dati contabili
In questa materia è di attualità permanente il dibattito sulla trasparenza e sulla
veridicità dei conti pubblici, sostanzialmente da riferire alla assenza di visibilità dello
strutturale collegamento tra bilancio dello Stato e conto economico delle
Amministrazioni pubbliche.
La Corte, da parte sua, ha progressivamente focalizzato l’attenzione
sull’attendibilità e sulla affidabilità dei dati esposti nel rendiconto generale dello Stato;
così accanto al giudizio di parificazione – regolato da puntuali disposizioni normative –
negli ultimi anni sono stati utilizzati altri strumenti di verifica e di analisi delle poste del
rendiconto, anche in relazione agli orientamenti emersi in ambito europeo.
Per evidenziare le anomalie più rilevanti del consuntivo della spesa si è proceduto
con lo strumento dell’auditing finanziario-contabile, calibrato sul quadro degli
andamenti economico-finanziari e gestionali di ciascuna Amministrazione. Inoltre
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dall’anno 2004 la Corte ha affiancato alla attività di auditing finanziario-contabile una
serie di attività sperimentali dirette ad accertare la regolarità dei procedimenti di spesa
seguiti dall’Amministrazione in specifiche aree di intervento.
Al fine della sistematizzazione delle attività dirette alla verifica di affidabilità dei
dati contabili, nella relazione sul 2008 era stato precisato che per il rendiconto 2009 –
oggetto della presente deliberazione – sarebbe andato a regime uno specifico sistema di
controllo per il supporto delle relative attività.
Nei mesi decorsi si è conclusa l’attività di un Gruppo di lavoro, istituito dal
Presidente della Corte, che ha ritenuto utile il ricorso ad uno studio di fattibilità relativo
ad un “Progetto per la finanza statale” che – fin d’ora – si situa in un contesto destinato,
in prosieguo di tempo, ad attuare un più ampio “Sistema di controllo della finanza
pubblica”.
Il progetto per la finanza statale (elaborato dalle Sezioni riunite in sede di
controllo) è finalizzato alla costituzione di un sistema conoscitivo idoneo anche a
consentire indagini statistiche di tipo campionario. In particolare il sistema conoscitivo
si qualifica come “sistema aperto” in quanto suscettibile di integrazioni (di altre fonti di
informazione) e di evoluzioni (di analisi e report): il sistema infatti dovrebbe offrire la
possibilità di una consistente e flessibile integrazione dei dati contabili con dati di altre
fonti informative, in un’ottica complessiva di possibile miglioramento e di estensione
della attività di controllo.
In ordine al campionamento statistico la nuova iniziativa, che necessita ancora di
utili specificazioni e di una fase di rodaggio, dovrebbe consentire di superare il
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precedente approccio basato su criteri non sistematici: quello della “scelta” di alcuni
mandati nell’ambito dei capitoli ritenuti significativi.
Le esperienze finora condotte avevano, infatti, posto in evidenza due criticità:
– la metodologia consentiva valutazioni riferibili esclusivamente agli atti
selezionati ed ai documenti collegati (atti/procedimento o filiera contabile);
– l’affidabilità era circoscritta a tali atti in quanto l’assenza di un metodo statistico
di estrazione di mandati non permetteva di estendere le conclusioni emerse sul singolo
atto alla totalità dell’area gestionale di spesa come individuata in sede di
programmazione annuale.
A tali limiti si intende ovviare, ora, con una graduale attività di campionamento
proposta nello studio di fattibilità, basata su “modelli statistici consolidati” anche in
ambito europeo, in grado di esprimere i rischi tecnici del campionamento stesso e la sua
percentuale di affidabilità. L’approccio campionario – che nel 2010 avrà un
dimensionamento compatibile con le risorse umane disponibili – è in linea con quanto
adottato dalla Corte dei conti europea, la quale nella formulazione della dichiarazione
annuale di affidabilità (DAS) adotta, appunto, una metodologia statistica consolidata.
Per la definizione delle aree di interesse (consumi intermedi, opere pubbliche,
investimenti, contributi, etc.), che in termini tecnico-statistici vengono qualificate come
“popolazione osservata”, le Sezioni Riunite provvederanno ad adottare apposite linee-
guida.
Particolare attenzione sarà dedicata alla formazione attraverso la predisposizione
di una articolata gamma di iniziative al riguardo.
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5. La relazione sul rendiconto generale dello Stato
Qui di seguito si svolgono, in sequenza, essenziali indicazioni per il programma di
lavoro inerente alla concreta redazione della relazione:
per la parte generale (tradizionale primo volume): trattazione degli andamenti e
tendenze generali della finanza pubblica, dell’ordinamento contabile, della gestione del
bilancio e del patrimonio dello Stato, della legislazione di spesa e mezzi di copertura,
dell’organizzazione, del personale e dell’attività contrattuale;
per la parte speciale (da contenere nel secondo volume): in base ad una
articolazione in parte innovativa si dovrebbe procedere, dapprima, ad una sintetica
trattazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, la quale –
partendo dai dati di consuntivo – si limiti alla disamina della evoluzione normativa,
degli assetti organizzativi, della programmazione e degli organismi di controllo interno.
Seguirà poi una più ampia trattazione di “Politiche pubbliche, missioni e
programmi” in rapporto al quadro di riferimento programmatico, alla illustrazione dei
“programmi” correlati agli obiettivi ed ai risultati finanziari e gestionali.
Questa trattazione sarà preceduta, in funzione di cerniera tra le due nuove
articolazioni adottate, da notazioni introduttive e da un prospetto di raccordo.
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Parte generale: volume primo
5.1 Andamenti e tendenze generali della finanza pubblica
Con l’adesione all’Unione economica e monetaria e con i vincoli posti dal
Trattato di Maastricht, il capitolo di apertura della relazione ha assunto il compito di
analizzare la gestione del bilancio dello Stato (oggetto specifico del giudizio di
parificazione) all’interno del quadro complessivo di finanza pubblica, come
rappresentato in termini di contabilità nazionale nel conto consolidato delle
amministrazioni pubbliche.
Ciò consente, infatti, la valutazione ai fini del contenimento dell’indebitamento e
del debito pubblico, sia delle azioni di controllo della spesa e delle entrate dello Stato
sia di quella afferente alle autonomie territoriali attraverso il Patto di stabilità interno e il
Patto per la salute: una valutazione che non può prescindere dal confronto con i risultati
conseguiti dagli altri paesi europei.
La crescita dei compiti di governo della spesa e delle entrate degli enti decentrati
hanno, poi, accresciuto il ruolo e l’importanza del contributo di tali enti agli obiettivi
complessivi di finanza pubblica e, di conseguenza, degli strumenti necessari per
garantire la realizzazione di detto contributo. Maggiore rilievo hanno anche acquisito le
verifiche relative ai servizi resi, siano essi interessati o meno da garanzie di omogeneità
e fruibilità tutelate a livello costituzionale.
Tre sono le tematiche assegnate al capitolo:
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• fornire una valutazione di sintesi degli obiettivi e dei risultati di finanza
pubblica dell’anno 2009, partendo dai dati delle pubbliche amministrazioni elaborati
dall’ISTAT in conformità delle regole fissate dall’Unione europea;
• valutare il contributo assicurato dai diversi livelli di governo al rispetto degli
obiettivi programmatici;
• offrire una sintetica valutazione dell’efficacia degli interventi correttivi che
hanno interessato le amministrazioni centrali, quelle territoriali e gli enti di previdenza.
Una particolare attenzione sarà riservata al confronto tra i risultati a consuntivo e
gli obiettivi programmatici posti all’inizio del ciclo di bilancio e, di norma, rivisti in
corso di esercizio.
L’oggetto specifico del capitolo richiede di porre in evidenza il raccordo tra i dati
del conto dello Stato costruito ai fini di contabilità nazionale e quelli iscritti nel
rendiconto generale dello Stato (analizzati in altra parte della relazione), nell’intento di
individuare i fattori che possono spiegare le più significative divergenze nella
rappresentazione dei dati dell’esercizio.
I risultati complessivi saranno letti anche alla luce dell’esame di efficacia dei
principali strumenti di controllo della spesa operanti nel 2009, eventualmente
aggiornando e integrando le conclusioni avanzate nel nuovo rapporto sul coordinamento
della finanza pubblica, previsto per la fine di aprile e del quale si tratterà in prosieguo.
Saranno così verificati i risultati ottenuti con le misure di contenimento delle spese delle
amministrazioni centrali, mentre, anche con riferimento alle analisi condotte dalla
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Sezione delle autonomie e dalle Sezioni regionali, si darà conto del contributo degli enti
territoriali all’andamento generale della finanza pubblica.
L’esame dei risultati complessivi delle amministrazioni locali nel 2009 sarà
accompagnato da una sintetica valutazione dei risultati ottenuti con il Patto di stabilità
interno e con il Patto per la salute (anche in questo caso riprendendo e aggiornando le
analisi illustrate nel citato rapporto sul coordinamento, redatto in via sperimentale –
nell’anno 2010 – entro la già ricordata scadenza del mese di aprile).
5.2 L’ordinamento contabile
La Corte si è già ampiamente soffermata sulle più recenti innovazioni introdotte a
legislazione contabile invariata e, tuttavia, notevolmente incidenti sulla strumentazione
per il governo della finanza pubblica. Le osservazioni svolte hanno tenuto conto, da un
lato, del giudizio positivo sulla nuova classificazione funzionale del bilancio, che
concentra l’attenzione sulle finalità e sui risultati dell’azione amministrativa,
valorizzando il ruolo del rendiconto come sede di valutazione delle politiche pubbliche
lungo linee sostenute dalla Corte sin dalla prima applicazione della legge n. 94 del 1997
(riprese, in particolare, dall’art. 13 del decreto legislativo n. 279 del 1997); dall’altro,
delle delicate implicazioni connesse con un eventuale consolidamento dell’esperienza di
“asciugamento” della più recente legge finanziaria.
Nel precedente programma di lavoro delle Sezioni riunite in sede di controllo si
era sottolineata l’esigenza di una complessiva riconsiderazione del processo decisionale
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relativo alla manovra annuale, in cui deve affrontarsi il nodo del rapporto tra bilancio a
legislazione vigente e legge finanziaria.
Nell’ambito del contesto appena evocato si situa, ora, la fase della disamina
parlamentare delle riforme della contabilità (ora Atto Camera n. 2555: “legge di
contabilità e finanza pubblica”). In proposito la Corte ha già svolto due audizioni: la
prima al Senato della Repubblica in data 8 aprile 2009 e la seconda alla Camera dei
Deputati il 22 settembre 2009.
In questa sede di programma, anche con riferimento alla impostazione della
relativa trattazione, va ribadito che le problematiche in ordine al più adeguato governo
dei conti pubblici si riverberano, sotto vari profili, su equilibri istituzionali consolidati,
che investono direttamente i rapporti Governo – Parlamento, per cui una meditata
ponderazione si impone nella costruzione della riforma; nella stessa – comunque – si
dovrà necessariamente tener conto sia del contesto di riferimento dell’Unione europea,
sia del quadro istituzionale interno, ormai volto all’attuazione del disegno prefigurato
nella novellata Carta costituzionale.
La proposta ora all’esame – che ha natura di legge quadro – affronta per la prima
volta, dopo un trentennio, in maniera organica l’intera problematica. Il disegno
riformatore tiene conto del mutato assetto costituzionale disegnato dalla riforma del
Titolo V, parte II, della Costituzione. Vengono evocati, poi, i principi di
“armonizzazione dei bilanci pubblici” e di “coordinamento della finanza pubblica”
elaborati, anche con riferimento alle funzioni della Corte dei conti, nella più recente
giurisprudenza costituzionale e richiamati in più parti del testo normativo.
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Conclusivamente, il capitolo sull’ordinamento contabile – oltre alle consuete
tematiche non incise dalle proposte innovazioni – dovrebbe incentrarsi su ulteriori
valutazioni concernenti la riforma, che si presume sia di imminente approvazione
parlamentare.
5.3 La gestione del bilancio e del patrimonio dello Stato
5.3.1 Riguardo ai conti dello Stato, saranno evidenziati gli effettivi impatti della
gestione annuale del bilancio, isolando partite di giro, contabilizzazioni di tesoreria e
sistemazione di partite pregresse.
In tale ottica si procederà, in primo luogo, ad una preliminare valutazione dei saldi
di bilancio, ricostruendone i reali andamenti nell’anno di riferimento, sia per l’entrata
sia per le spesa, e prospettandone – per quanto possibile nell’attuale contesto normativo,
contabile ed informativo – un raccordo con gli altri aggregati di finanza pubblica.
L’analisi dei fenomeni gestori – depurati delle regolazioni contabili e debitorie –
sarà rivolta alle principali aree di spesa (funzionamento, trasferimenti, interventi,
investimenti, ecc.), tenendo anche conto degli effetti delle misure introdotte in corso
d’anno. La gestione del 2009 non è – comunque – incisa da modifiche degli apparati
ministeriali, ormai assestati dopo l’emanazione del decreto legge n. 85 del 16 maggio
2008, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha stabilito un riaccorpamento
in corso d’anno di taluni ministeri, con un ritorno quindi all’assetto originariamente
previsto dal d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300.
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Su un piano più generale verranno analizzate le diverse tipologie di variazione di
bilancio le quali, seppure orientate ad esigenze di razionalizzazione delle attività
gestionali, rischiano di mettere in crisi il quadro previsionale e programmatico
rappresentato dagli stanziamenti iniziali di bilancio; tale tendenza – peraltro – risulta
accentuata dalla più recente evoluzione normativa.
Si analizzeranno poi gli effetti della riduzione dei termini di conservazione dei
residui propri di conto capitale. Ciò nel quadro di un approfondito esame delle cause di
formazione dei residui stessi – spinti dalle misure restrittive adottate negli ultimi anni –
e dei tempi del loro smaltimento.
Si misurerà, in particolare, l’impatto dell’assestamento di bilancio, con cui il
Governo ha deciso di accelerare i pagamenti nei riguardi delle imprese. A tal fine sarà
verificato il concreto utilizzo delle maggiori somme iscritte nel Fondo per la reiscrizione
dei residui perenti.
5.3.2 Per quanto riguarda, in particolare, l'esame della gestione dell'entrata, oltre alle
analisi degli andamenti differenziali rispetto alle previsioni ed al consuntivo del
precedente esercizio finanziario, sulla scorta degli esiti delle indagini svolte dalla
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato,
l'attenzione verrà anche rivolta alla verifica dei risultati connessi agli interventi
legislativi del 2009 ed all'evoluzione della composizione delle entrate finali: per titolo,
per grandi categorie (dirette, indirette, in conto capitale), per natura (ricorrenti-
strutturali e non ricorrenti-straordinarie), per unità previsionale di base (da ordinaria
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52
attività di gestione e da accertamento e controllo).
Una particolare attenzione continuerà ad essere riservata ai risultati di maggior
gettito legati all’attività di contrasto dell’evasione e dell’elusione ed alla valutazione
critica dell’adeguatezza degli strumenti di contrasto predisposti ed utilizzati.
Ai fini della vigilanza sulle entrate, attribuita alla Corte, proseguirà il
monitoraggio sistematico della evoluzione della normativa tributaria di primo e secondo
livello, con analisi dei possibili effetti in termini di incremento o decremento del gettito,
anche attraverso la predisposizione di opportuni modelli previsionali. Tale attività sarà
finalizzata, in particolare, alle valutazioni che la Corte è chiamata a compiere nelle
diverse sedi (esame del rendiconto, relazioni quadrimestrali sulla copertura delle leggi
di spesa, audizioni parlamentari).
Per quanto attiene, ancora, alla relazione sul rendiconto potranno essere sviluppate
nuove attività di analisi, da definire operativamente, che saranno possibili con
l’applicazione di idonee metodologie di analisi statistica in parte già sperimentate dal
Collegio di Controllo sulle Entrate (sistemi di indicatori, campionamento, ecc.),
avvalendosi di nuovi flussi informativi che dovranno essere inviati da parte
dell’Agenzia delle entrate (F24, statistiche fiscali, ecc).
Le nuove attività saranno in particolare finalizzate:
a) al monitoraggio degli effetti di gettito delle innovazioni legislative e delle
complessive manovre di finanza pubblica;
b) al monitoraggio dell’evoluzione della componente di variazione del gettito IVA
non spiegata dall’andamento dell’economia e dalle variazioni dell’aliquota media
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53
ponderata e/o dei criteri di determinazione delle basi imponibili;
c) ad analisi comparative internazionali del rendimento e dell’evasione dell’IVA
utilizzando dati statistici di fonte OCSE ed Unione Europea.
5.3.3. Per quanto attiene al conto del patrimonio saranno anzitutto valutati i risultati
della gestione – tenendo anche conto degli effetti economici – secondo lo schema di
classificazione SEC’95, adottato in applicazione delle disposizioni previste nell’art.14
del d.lgs.. n. 279 del 1997.
Verranno proseguite le analisi, già avviate negli scorsi anni, su una serie di
elementi informativi che possano consentire valutazioni di proficuità e di convenienza
delle scelte gestionali, con riferimento alla gestione del pacchetto azionario dello Stato,
nel quadro delle partecipazioni dirette e indirette, e alla rappresentazione nel conto degli
effetti di tale gestione, nonchè con riguardo alle operazioni di censimento, di
valorizzazione e di dismissione del patrimonio immobiliare.
Con riferimento al tema connesso alla valorizzazione del patrimonio del settore
statale dovrebbe anche procedersi ad una analisi circa l’utilizzo e gestione in senso
economico degli elementi demaniali.
5.4 Legislazione di spesa e mezzi di copertura.
La trattazione avrà per oggetto una rassegna organica delle più significative
vicende della legislazione di spesa relative all’anno 2009, tratte in larga misura dalle
relazioni che ogni quadrimestre la Corte invia al Parlamento sulla tipologia delle
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coperture delle leggi di spesa approvate nel quadrimestre stesso e sulle tecniche di
quantificazione dei relativi oneri.
La relazione sarà corredata da prospetti che indicheranno i nuovi oneri recati dalle
singole leggi seguendo un criterio cronologico, la ripartizione dei detti oneri in relazione
alle diverse forme di copertura e, per ciascuna legge, la distinzione – peraltro non
sempre possibile – fra spese correnti e spese di investimento.
Particolare attenzione continuerà ad essere riservata alle leggi di delega e alle
connesse implicazioni sui decreti legislativi, alle clausole di salvaguardia, ai
provvedimenti di urgenza, che contengono spesso disposizioni introdotte in sede
parlamentare non supportate da relazioni tecniche, e alla copertura degli oneri correnti
contenuti nella legge finanziaria.
La trattazione comprenderà anche l’esito dell’esame dei decreti legislativi, volto a
formulare valutazioni sull’aderenza delle norme delegate alle autorizzazioni di spesa
contenute nelle leggi di delega e sull’effettivo rispetto, da parte delle prime,
dell’eventuale clausola di neutralità finanziaria apposta alla legge di delega. A
quest’ultimo aspetto le Sezioni riunite annettono speciale significato, attesa la centralità
assunta nell’ordinamento dalla emanazione dei decreti legislativi.
5.5. Assetti organizzativi, personale e attività contrattuale
Nel nuovo contesto del bilancio dello Stato, articolato, da un lato, su stati di
previsione e, dall’altro, su missioni e programmi, particolare significatività rivestono –
soprattutto sul versante della spesa – l’organizzazione, il personale e l’attività
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CORTE DEI CONTI Sezioni riunite in sede di controllo
55
contrattuale della pubblica amministrazione, da valutare sulla base della disciplina che li
regolamenta.
5.5.1 L’organizzazione
Nella rinnovata articolazione della relazione sul rendiconto, i temi
dell’organizzazione amministrativa da affrontare nello specifico capitolo hanno natura
di sintetica generale ricognizione e raccordo con le specifiche analisi svolte con
riguardo ai singoli ministeri ed anche con la trattazione per missioni e programmi. Gli
assetti ministeriali si incrociano infatti con tale classificazione dei documenti di
bilancio, costituendo necessario riferimento anche ai fini di ricostruzione delle politiche
pubbliche.
In tal senso, proseguendo nella impostazione dello scorso anno, saranno
approfonditi i nessi tra gli assetti amministrativi e gli strumenti di programmazione e
controllo interno, anche alla luce della recente riforma avviata in base al decreto
legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, che dà attuazione alla delega contenuta nella
legge 4 marzo 2009, n. 15.
In relazione alle crescenti connessioni fra l’impianto organizzativo e la
realizzazione degli obiettivi posti all’Amministrazione con la programmazione
finanziaria, potranno essere sviluppate, anche in raccordo con altre trattazioni della
relazione, analisi in termini di politiche di razionalizzazione e di costi (pur nelle
difficoltà di misurazione e puntuale quantificazione), evidenziando la tendenza a
coniugare tale approccio con quello sotteso alle politiche di gestione del personale.
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56
Nel delineare le linee evolutive del sistema amministrativo, attenzione specifica
verrà dedicata alle misure per la semplificazione e la qualità della regolazione ed ai
processi generali di digitalizzazione.
5.5.2 Il personale
La materia del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni è largamente
investita da progetti normativi di riforma, con riguardo sia alla necessità di
ammodernare l’assetto delle relazioni sindacali nel settore pubblico, sia all’esigenza di
accrescere i nessi fra la spesa per retribuzioni, la produttività del lavoro e il
“rendimento” delle istituzioni amministrative. In tal senso assume un suo proprio
significato il recentissimo decreto legislativo n. 150/2009 .
Temi di interesse restano, in ogni caso, quelli relativi al controllo degli andamenti
di spesa (determinati da fattori non solo contrattuali ma anche legislativi) e quelli –
sempre attuali – del rapporto fra gli incrementi della spesa e la funzionalità delle
amministrazioni.
In ordine al pertinente capitolo della relazione sul rendiconto generale 2009 esso
sarà redatto in modo assolutamente sintetico. Le considerazioni di fondo della Corte in
materia di personale dovranno rinvenirsi, infatti, nella relazione al Parlamento sul costo
del lavoro pubblico sempre predisposta dalle Sezioni riunite, relazione che adempie ad
uno specifico obbligo cui è tenuta la Corte dei conti, ai sensi dell’art. 60, comma 4, del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed è volta a fornire, alla luce delle politiche del personale
pubblico stabilite nei documenti di programmazione economico-finanziaria, proprie
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57
valutazioni avendo riguardo alla dinamica e alla struttura del personale e all’andamento
della spesa. Per tale relazione si fa rinvio alla successiva, specifica, trattazione.
E’ da sottolineare al riguardo che la Corte, nell’esercizio di tale funzione di referto
sul costo del lavoro pubblico, si avvale, come espressamente recita la norma suddetta,
“di tutti i dati e le informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche” e in
primo luogo del Conto annuale elaborato dal Ministero dell’economia e delle finanze.
5.5.3. Attività contrattuale
L’attività contrattuale costituisce oggi indubbiamente un settore strategico della
gestione finanziaria delle pubbliche amministrazioni, anche nell’ottica della
semplificazione delle procedure che la riguardano. E’ pertanto utile valutarne gli
andamenti sul piano generale, evidenziarne gli aspetti critici più significativi sul
versante operativo e trarne ponderate conclusioni con riguardo al sistema di finanza
pubblica.
Rimangono cruciali le innovazioni intervenute nella materia considerata a livello
comunitario nonché dalle relative implicazioni in ambito nazionale. Sotto tale profilo un
suo interesse continua ad avere la evoluzione del codice dei contratti pubblici, frutto
dell’esigenza di costante adeguamento alla normativa comunitaria.
A tale esame dovranno far seguito osservazioni di natura finanziario-contabile
sulle più significative voci del rendiconto dello Stato attinenti alla materia contrattuale
nonché sulla connessa attività di gestione svolta dalle pubbliche amministrazioni, da
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58
valutare, per la loro peculiarietà nel contesto dell’analisi complessiva della spesa
pubblica, facendo riferimento anche a specificità proprie delle regioni e degli enti locali.
Particolare attenzione andrà poi riservata al sistema centralizzato di acquisti della
pubblica amministrazione, anche alla luce delle iniziative assunte e dei risultati ottenuti
dalla CONSIP.
Il settore dovrà, inoltre, formare oggetto di considerazioni, da trarre alla luce delle
pronunce della Corte dei conti e delle Autorità di settore (Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici e Autorità garante della concorrenza).
Proseguirà, infine l’acquisizione in via sperimentale di elementi sull’attività
contrattuale delle amministrazioni centrali con l’ausilio di questionari.
6. Conformazione della parte speciale della relazione sul rendiconto generale
(volume secondo)
La parte seconda della Relazione sul rendiconto, che segue la trattazione delle
tematiche generali dianzi illustrate, ha avuto lo scorso anno un taglio che ha fatto
prevalente riferimento all’analisi del rendiconto per missioni e programmi nell’ambito
delle politiche pubbliche di settore. E’ emersa, conseguentemente, una attenuazione
della visibilità istituzionale ed operativa dei ministeri, che ha trovato riscontro nella
impostazione redazionale (ivi compresa quella degli indici).
Ciò induce a riesaminare alcuni aspetti della Relazione ferma restando
l’applicazione dei principi accolti lo scorso anno; in particolare deve richiamarsi quanto
segue:
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59
1) l’impostazione per missioni e programmi intende contribuire ad incentrare la
decisione parlamentare sul profilo funzionale della spesa, al fine di consentire una
migliore consapevolezza delle scelte allocative annuali, nel quadro di una complessiva
programmazione, e di assicurare una maggiore trasparenza attraverso l’individuazione
di aggregati decisionali significativi delle finalità perseguite.
2) Missioni, programmi e politiche pubbliche, nella loro specificità e ad un tempo
in una visione d’assieme, sono da correlare alla limitata significatività di un’analisi
condotta con riguardo soltanto alla struttura ministeriale che non è, di per se sola,
rappresentativa di un compiuto sistema di politiche pubbliche suddivise per settori
funzionali omogenei e organici.
3) Sussiste la necessità di apprezzare, sul campo, il sistema innovato di
classificazione del bilancio con l’intento di verificarne pregi e limiti e per introdurre in
prospettiva adeguati raffronti fra i risultati conseguiti nei diversi esercizi, posto che una
politica pubblica anche di settore non si esaurisce quasi mai in un solo esercizio
finanziario e richiede, di norma, una valutazione articolata su di un più lungo arco
temporale.
Tenuto conto di quanto precede, il programma di lavoro per l’anno 2010 intende
coniugare, anche con l’ausilio di tecniche redazionali, l’esigenza di mantenere fede alla
precedente impostazione valorizzando, nel contempo, l’esposizione sulla configurazione
istituzionale e organizzativa dei dicasteri. Tutto ciò anche in relazione alla circostanza
che, nel 2009, si è realizzato un processo di riaccorpamento dei ministeri, con un ritorno
all’assetto originariamente previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
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60
circostanza che ha reso più agevole la composizione dei risultati gestionali nei diversi
esercizi.
La soluzione proposta contempla pertanto, da un lato, una sintetica esposizione
sui ministeri (da articolare in quattro paragrafi: iniziale riferimento ai dati complessivi
di consuntivo, evoluzione normativa, organizzazione, programmazione e organismi di
controllo interno) e, dall’altro, una più esaustiva trattazione di “Politiche pubbliche,
missioni e programmi”.
Le due componenti (dalle quali deriva una nuova conformazione della parte
speciale della relazione sul rendiconto) dovrebbero avere una “saldatura” con specifiche
notazioni introduttive all’analisi delle politiche pubbliche e con un prospetto di raccordo
con le missioni e programmi del bilancio dello Stato.
La prima componente, e cioè quella sui ministeri, conterrà un primo capitolo
dedicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale illustrerà, dapprima, il ruolo
di guida e la funzione di indirizzo (art. 95 Cost) per soffermarsi, poi, sul conto
consuntivo proprio e sugli assetti organizzativi complessivi.
Quanto alla componente “Politiche pubbliche, missioni e programmi”, che
dovrebbe seguire quella sui ministeri, questa si articolerà come segue: a) illustrazione
delle missioni e, nel loro ambito, dei “programmi” con riferimento agli obiettivi; b)
correlazioni al quadro programmatico; c) risultati finanziari e gestionali; d) conclusioni.
Da ultimo, per i fondi di rotazione si svilupperanno soltanto “osservazioni di
sintesi” a chiusura del capitolo sulla gestione del bilancio dello Stato, mentre più diffuse
esplicitazioni saranno contenute in chiusura della componente “Politiche pubbliche,
PROGRAMMA DI LAVORO DELLE SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO PER L’ANNO 2010
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61
missioni e programmi” nell’ambito di un capitolo denominato “I fondi di rotazione a
sostegno delle politiche pubbliche”.
7. Missioni, programmi, politiche pubbliche
L’approccio della relazione che accompagna il rendiconto basato sulla
impostazione dei documenti di bilancio per missioni e programmi – come già
evidenziato nel precedente paragrafo – ne ha inteso sviluppare le potenzialità anche
attraverso il loro inquadramento in politiche pubbliche di settore. Tale approccio intende
corrispondere alla esigenza, largamente avvertita, di rendere maggiormente trasparenti e
“leggibili” interventi unitariamente concepiti nei generali documenti programmatici, ma
che trovano non di rado articolata e complessa rappresentazione contabile.
La analisi delle risultanze contabili – oggi, come si è detto, classificate in senso
più marcatamente funzionale in raccordo agli obiettivi ed alle finalità perseguite - è
volta a collegare la articolazione di bilancio e di rendiconto alle politiche pubbliche
privilegiate nel DPEF e negli altri documenti programmatici, orientati su una
dimensione temporale anche ultrannuale. Va naturalmente considerato che questa
impostazione - avviata, seppur in via sperimentale, nelle ultime due relazioni – risulta
più agevolmente percorribile per le politiche per le quali la destinazione delle risorse
finanziarie risulta pienamente rappresentata in bilancio.
L’analisi che si intende sviluppare partendo dalla articolazione del bilancio per
missioni e programmi comporta non di rado il coinvolgimento di diversi soggetti
istituzionali sia all’interno delle strutture ministeriali centrali che di amministrazioni
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62
facenti capo a livelli di governo diversi. Per il primo aspetto, va considerato che talune
politiche pubbliche interessano Ministeri diversi, rendendone utile una ricostruzione
unitaria e non limitata alle singole Amministrazioni, pur rendendosi necessario, come
diffusamente esplicitato nel precedente paragrafo, uno specifico esame delle strutture
ministeriali, con particolare attenzione anche ai processi di programmazione e controllo
interno. L’attenzione a tali profili costituisce elemento centrale non solo per la verifica
della funzionalità degli apparati, anche alla luce delle recenti modifiche legislative
(decreto l.vo n. 150/2009), ma anche per il ruolo propulsivo e di indirizzo per le
funzioni esercitate e le politiche perseguite. Non si può infatti prescindere dagli
articolati processi di programmazione intesi alla realizzazione di politiche e, quindi, dal
primario ruolo di snodo tra obiettivi indicati nei documenti generali di programmazione
e loro traduzione operativa a livello di Amministrazioni centrali.
La conferma del ruolo strategico della decisione di bilancio e la stessa centralità
del bilancio dello Stato, riaffermata anche dalla giurisprudenza costituzionale (v. sent.
n. 179 del 7 giugno 2007) conferma, peraltro, che lo stesso non appare esaustivo ai fini
della valutazione delle politiche pubbliche.
Sul piano sia programmatico che delle risorse finanziarie apprestate va, infatti,
considerato che le politiche pubbliche talora traggono spunto o sono supportate da
iniziative comunitarie e si concludono il più delle volte in ambito regionale e locale con
l’attiva partecipazione delle Autonomie territoriali. Si tratta dell’aspetto più complesso,
ma che costituisce profilo innovativo della relazione, volta a corrispondere ad esigenze
via via crescenti in coerenza alla evoluzione dell’assetto istituzionale disegnato dalla
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63
legge costituzionale n. 3 del 2001 e di cui una significativa tappa è rappresentata dalla l.
n. 42 del 2009.
Sul piano metodologico nell’esame di politiche pubbliche di settore caratterizzate
da apporti finanziari di soggetti diversi dallo Stato, che non figurano o non transitano
per il bilancio di quest’ultimo, quali possono essere quelli della Comunità europea e
delle Autonomie territoriali, si intende dare evidenza sia alle risorse afferenti al bilancio
dello Stato che a quelle di diversa provenienza. Al fine di rappresentarne unitariamente
il relativo impiego, verrà data attenzione in primo luogo alle attività di controllo svolte
dalla Corte in altre sedi, centrali e territoriali; in secondo luogo agli strumenti di
appropriato monitoraggio attivati ad iniziativa delle stesse Amministrazioni. In tali
percorsi di monitoraggio amministrativo si terrà conto in particolare di quanto già
desumibile dalle iniziative e dai risultati attivati sia dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - da cui derivano indirizzi programmatici di molteplici politiche, in particolare
di quelle correlate alle funzioni di programmazione generale, con particolare riguardo
agli indirizzi comunitari - che dallo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per l’analisi dell’attuazione delle politiche coinvolgenti il sistema delle
Autonomie, per le quali riveste crescente rilievo il sistema delle Conferenze, di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, potrà farsi riferimento anche alla relativa
attività sia programmatica che di monitoraggio (tavoli tecnici).
L’analisi delle politiche pubbliche potrà essere sorretta da appropriati indicatori,
in coerenza ai principi generali enunciati negli indirizzi e criteri di riferimento
programmatico del controllo sulla gestione, tenuto conto della accennata complessità in
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64
termini di leggibilità e verifica unitaria e del carattere ancora sperimentale della
prospettiva avviata.
8. Il rapporto sul coordinamento della finanza pubblica
Nel programma di lavoro per l’anno 2010 viene inserito, come già accennato nella
parte iniziale del presente documento e puntualmente anche menzionato nella
deliberazione contenente gli indirizzi e criteri di riferimento del controllo sulla gestione,
un rapporto sul coordinamento della finanza pubblica.
L’innovazione è da correlare al recente riavvio del processo di completamento del
disegno costituzionale delineato con il nuovo titolo V della Costituzione e con la
conseguente ridefinizione di norme per il coordinamento della finanza pubblica; tale
circostanza induce a prevedere la definizione di un rapporto autonomo, in coerenza con
quanto contemplato in recenti provvedimenti normativi. Un rapporto annuale che, in
particolare, dia al Parlamento una valutazione di sintesi della Corte sull’adeguatezza e
sulla rispondenza degli strumenti individuati a presidio del coordinamento della finanza
pubblica alle necessità poste dall’adesione all’UE e dai più generali obiettivi di
contenimento e riqualificazione della spesa pubblica. Lo stesso rapporto dovrebbe anche
consentire di indicare, sulla base delle analisi svolte dalla Corte, quelle criticità su cui
richiamare l’attenzione del legislatore a beneficio di una più efficace gestione delle
risorse pubbliche.
Alla luce di quanto sopra – pertanto – un primo rapporto, redatto in via
sperimentale, sarà trasmesso alle Camere entro il 30 aprile 2010; esso si affiancherà alle
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65
analisi contenute nel primo volume della relazione generale al Parlamento, e potrebbe
essere oggetto di eventuali aggiornamenti alla fine del mese di settembre 2010.
Il rapporto dovrebbe così articolarsi:
Premessa – Inquadramento generale: il patto di stabilità interno e gli altri
strumenti di coordinamento.
Parte I – Ricostruzione dei dati a livello di governo della finanza pubblica,
risultati dell’anno e contributi di ciascun sotto-comparto rispetto agli obiettivi.
Parte II – Valutazione degli strumenti di coordinamento, con l’indicazione dei
pregi e delle criticità degli strumenti di carattere economico e organizzativo (es:
meccanismi concertativi a garanzia del principio di leale collaborazione tra Stato e
amministrazioni territoriali).
Parte III – Analisi selettiva di problematiche incontrate dalla Corte nell’attività di
controllo sia sul fronte della spesa che delle entrate ed incidenti sugli strumenti di
coordinamento.
Resta inteso che, nella prevista fase sperimentale la prima parte del rapporto sul
coordinamento dovrebbe essere predisposta poco dopo la diffusione dei risultati della
notifica annuale in sede europea dei conti di finanza pubblica; esso perciò conterrà un
anticipo delle considerazioni della Corte sui risultati dell’esercizio appena concluso.
Risultati che, a regime, saranno invece più dettagliatamente sviluppati nella relazione
generale sul rendiconto.
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9. Modalità procedimentali e criteri redazionali
Nell’assolvimento dei compiti che sono chiamate dalla legge a svolgere ai fini
della decisione e della relazione sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio
finanziario 2009, le Sezioni riunite si atterranno alle direttive sul procedimento ed ai
sistemi di informazione definiti nella deliberazione n. 36/CONTR/PRG/09 del 9
novembre 2009 recante gli indirizzi e i criteri di riferimento programmatico del
controllo sulla gestione per l’anno 2010.
Più in particolare sarà confermato il metodo ormai consolidato del confronto con
le delegazioni di ciascun Ministero, con gli Uffici centrali del bilancio, con i Servizi di
controllo interno e della collaborazione con gli Uffici di controllo di questa Corte; ove
resi disponibili in tempo utile, saranno inoltre valorizzati i risultati delle analisi condotte
dalle Sezioni di controllo.
Quanto ai criteri redazionali va posta in luce, con la massima evidenza, la
necessità di elaborare testi il più possibile sintetici. Una maggiore estensione sarà
possibile per i capitoli del primo volume, ad eccezione di quelli del personale e
dell’organizzazione. Per il personale rimane infatti la centralità della relazione sul costo
del lavoro, mentre per l’organizzazione la stringatezza è da correlare alle trattazioni già
inserite nei capitoli dei ministeri.
La sistemazione ragionata dei testi, i criteri uniformi di redazione dei testi stessi,
nonché l’allocazione “topografica” degli elaborati, resta affidata ai Presidenti di
coordinamento, come anche quella in materia di editing. Agli stessi Presidenti è
demandato il compito, previa comunicazione al Presidente della Corte, di redigere il
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67
piano di ripartizione degli incarichi di lavoro ai singoli magistrati delle Sezioni riunite
in sede di controllo.
PARTE SECONDA
10. Costo del lavoro
10.1 Come evidenziato nella più volte citata deliberazione sugli indirizzi e criteri di
riferimento programmatico del controllo sulla gestione delle Sezioni riunite in data 9
novembre 2009, fra le indagini di controllo sulla gestione che le Sezioni riunite della
Corte dei conti devono obbligatoriamente svolgere, sulla base di specifiche disposizioni
normative, rientra il referto sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale
del settore pubblico, previsto dall’art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
norma rubricata sotto la dizione “Controllo del costo del lavoro”. Ciò premesso, va
ricordato che nella premessa alla Relazione 2009 sul costo del lavoro pubblico
approvata il 4 maggio 2009, le Sezioni riunite hanno ribadito la piena applicabilità, alla
materia, della metodologia del controllo sulla gestione.
10.2 In linea con quanto sopra, anche relativamente all’esercizio 2010, si ritiene di
confermare il predetto approccio metodologico. La relazione, pertanto, sarà articolata in
tre parti aventi rispettivamente ad oggetto:
- la più recente evoluzione delle politiche pubbliche in materia di personale e la
programmazione finanziaria relativa al 2010;
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- le problematiche e le criticità della contrattazione collettiva nazionale e
integrativa svoltasi nel periodo di riferimento;
- i risultati della gestione del personale dirigente e non dirigente quali desumibili
dall’ultima versione disponibile del conto annuale predisposto dalla Ragioneria
Generale dello Stato e, eventualmente, da altre fonti più aggiornate riguardanti
specifiche categorie di personale.
10.3. In dettaglio ciascuna delle tre parti della relazione avrà il seguente
contenuto.
10.3.1 La prima parte conterrà:
- una disamina delle norme ricomprese nel decreto legislativo attuativo della legge
4 marzo 2009, n. 15, concernente il nuovo ordinamento del personale dipendente dalle
pubbliche amministrazioni, di quelle inserite nella legge finanziaria per il 2010 e in altre
normative di settore.
- la verifica dello stato di attuazione dell’intesa tra il Governo ed alcune delle
organizzazioni sindacali rappresentative, sottoscritta il 30 aprile 2009, concernente
l’applicazione ai comparti contrattuali del settore pubblico dell’Accordo quadro sulla
riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009, destinata a sostituire l’accordo di
luglio del 1993 sulla politica dei redditi.
- una ricostruzione del quadro finanziario per la contrattazione 2010-2012 e
l’aggiornamento di quello relativo alle precedenti tornate contrattuali con particolare
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69
riferimento alle modalità per la riassegnazione ai “fondi unici” dei tagli di spesa attuati
con il decreto-legge n. 112 del 2008.
Con riferimento alla tornata contrattuale 2010-2012 la Corte aggiornerà le
considerazioni già formulate nell’audizione sulla manovra finanziaria per il 2010 in
relazione ad una eventuale integrazione delle risorse e al pagamento dell’indennità di
vacanza contrattuale o di altre anticipazioni sui contratti da stipulare.
10.3.2. La seconda parte conterrà, come per gli anni precedenti, una analisi dei contratti
collettivi sottoscritti dal mese di maggio 2009, con un’ampia sintesi delle osservazioni
formulate dalle Sezioni riunite in sede di certificazione.
La Corte avvierà, inoltre, previa verifica di fattibilità, uno specifico
approfondimento relativo all’impatto delle più significative pronunce giurisprudenziali
sul costo stimato dei contratti collettivi; e ciò anche al fine di verificare l’effettivo
funzionamento degli strumenti previsti nel decreto legislativo n. 165 del 2001 (intesi a
garantire uniformità di indirizzi nella interpretazione e applicazione degli accordi e la
tenuta della programmazione finanziaria relativa alla dinamica della spesa di personale).
Un particolare paragrafo sarà dedicato all’esame della contrattazione integrativa
alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 150/2009 all’art. 67 del
decreto-legge n. 112 del 2008.
La nuova norma precisa l’ambito delle considerazioni che le Sezioni riunite in
sede di referto sul costo del lavoro pubblico sono tenute a svolgere in materia, incentrate
sulla evoluzione della consistenza dei fondi unici e della spesa e sul rispetto di criteri
PROGRAMMA DI LAVORO DELLE SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO PER L’ANNO 2010
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improntati alla premialità e al riconoscimento del merito individuale per l’erogazione
dei trattamenti accessori.
Nel corso del 2008 e nei primi mesi del 2009 la prevista collaborazione tra la
Corte e la Ragioneria Generale dello Stato si è sostanziata nella introduzione di
significative integrazioni alla circolare trasmessa dalla Ragioneria a tutte le
amministrazioni interessate.
Avvalendosi dei dati contenuti nella nuova versione del conto annuale per il
predetto anno (disponibili a breve) e del lavoro, già svolto dal nucleo tecnico, per il
costo del lavoro di classificazione delle poste di entrata e di uscita dei fondi unici, verrà
esaminato l’andamento della contrattazione integrativa nei diversi comparti (quali quelli
ministeri, agenzie fiscali e Presidenza del Consiglio dei ministri), con un’analisi
comparativa dell’utilizzo delle risorse nei singoli enti con particolare riferimento alla
concreta adozione di criteri selettivi e premiali per la loro distribuzione.
Come evidenziato nella programmazione generale delle attività di controllo, le
Sezioni riunite daranno, inoltre, atto degli esiti di eventuali indagini programmate dalle
Sezioni regionali di controllo (alle quali il decreto legislativo attuativo della legge n. 15
del 2008 demanda il compito specifico di accertare il superamento dei vincoli finanziari
previsti dalla legge o dai contratti collettivi nazionali da parte dei contratti integrativi).
10.4 L’ultima parte della relazione tratterà dei risultati della gestione del personale
dipendente dalle pubbliche amministrazioni, quali desumibili dalle risultanze del più
recente Conto annuale e di eventuali altre fonti anche a carattere settoriale. Verrà quindi
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esaminata, in modo dettagliato, l’evoluzione della consistenza del personale privatizzato
e di quello in regime di diritto pubblico e l’andamento della rispettiva spesa per
retribuzioni, disaggregata nelle diverse voci con specifica trattazione delle
problematiche relative alla dirigenza.
10.5 Si conferma, infine, il proseguimento e l’aggiornamento delle considerazioni,
effettuate in via sperimentale nel referto 2009, relative al rapporto tra l’andamento della
spesa di personale e l’evoluzione delle principali variabili macroeconomiche e di
finanza pubblica, tenendo conto dei nuovi indicatori utilizzati in sede di
programmazione per la crescita della spesa di personale e confrontando gli effetti del
meccanismo introdotto con il citato accordo di aprile 2009 sulla riforma degli assetti
contrattuali nel pubblico impiego, con quello previsto nell’Accordo del luglio 1993
sulla politica dei redditi.
10.6 La relazione 2010 sul costo del lavoro pubblico dovrà essere approvata entro il
mese di aprile 2010 in modo tale da consentire un utilizzo dei contenuti del documento
nel Rapporto redatto in via sperimentale sul coordinamento della finanza pubblica e
nella relazione allegata alla decisione sul rendiconto generale dello Stato.