VIII e IX Commissioni riunite CAMERA DEI DEPUTATI …

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A.C. 3278 CAMERA DEI DEPUTATI VIII e IX Commissioni riunite Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali PROPOSTE EMENDATIVE

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A.C. 3278

CAMERA DEI DEPUTATI

VIII e IX Commissioni riunite

Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti esicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazionestradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutturee della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavoripubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle

infrastrutture stradali e autostradali

PROPOSTE EMENDATIVE

— 3 — Commissione VIII e IX

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recantedisposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture,dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delleinfrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavoripubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali

e autostradali

PROPOSTE EMENDATIVE

Art 1. Al comma 1, alla lettera a), premettere

la seguente:

0a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituitodal seguente:

«1. La sicurezza e la tutela della salutedelle persone nonché la tutela dell'ambiente,nella circolazione stradale, rientrano trale finalità primarie di ordine sociale edeconomico perseguite dallo Stato».

Conseguentemente:

al comma 1, dopo la lettera a),aggiungere le seguenti:

a-bis) all'articolo 7, dopo il comma 12,è inserito il seguente:

«12-bis. Per le aree diparticolare di particolare rilevanza culturale,paesaggistica, naturalistica che insistonosu più amministrazioni comunali ovverointeressano tratti di strada non comunali oin presenza di motivi di sicurezza pubblicao di tutela della salute e dell'ambiente,le competenze della Giunta e del Sindacopreviste dal presente articolo sono dicompetenza del Prefetto, di intesa coni Comuni. Qualora fossero coinvolte piùProvince e Regioni, le relative decisioni sonoadottate dalle Autorità competenti in formacongiunta».;

a-ter) all'articolo 47:

1) al comma 1, dopo la lettera c), èinserita la seguente:

«c-bis) velocipedi elettrificati»;

2) al comma 2, la lettera a), è sostituitadalla seguente:

«a) categoria L1e: veicoli a due ruotela cilindrata del cui motore non supera i50 cc per i motori termici e la cui potenzadel motore elettrico non superi i 4 kW daomologazione e la cui velocità massima dicostruzione non supera i 45 km/h;

categoria L2e: veicoli a tre ruotela cilindrata del cui motore non supera i50 cc per i motori termici e la cui potenzadel motore elettrico non superi i 4 kW daomologazione e la cui velocità massima dicostruzione non supera i 45 km/h;

categoria L3e: veicoli a due ruote lacilindrata del cui motore supera i 50 cc peri motori termici e la cui potenza del motoreelettrico superi i 4 kW da omologazione e lacui velocità massima di costruzione supera45 km/h;

categoria L4e: veicoli a tre ruoteasimmetriche rispetto all'asse longitudinalemediano del cui motore supera i 50 cc peri motori termici e la cui potenza del motoreelettrico superi i 4 kW da omologazione e lacui velocità massima di costruzione supera45 km/h;

categoria L5e: veicoli a tre ruotesimmetriche rispetto all'asse longitudinalemediano, la cilindrata del cui motore superai 50 cc per i motori termici e la cuipotenza del motore elettrico superi i 4 kW daomologazione e la cui velocità massima dicostruzione supera 45 km/h;

— 4 — Commissione VIII e IX

categoria L6e: quadricicli leggeri,la cui massa a vuoto è inferiore o pari a350 kg, esclusa la massa delle batterie per iveicoli elettrici, la cui velocità massima percostruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferioreo pari a 50 cm³ per i motori ad accensionecomandata; o la cui potenza massima netta èinferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori,a combustione interna; o la cui potenzanominale continua massima è inferiore ouguale a 4 kW per i motori elettrici.Tali veicoli sono conformi alle prescrizionitecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruotedella categoria L2e, salvo altrimenti dispostoda specifiche disposizioni comunitarie;

categoria L7e: i quadricicli, diversida quelli di cui alla categoria L6e, la cuimassa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg(550 kg per i veicoli destinati al trasportodi merci), esclusa la massa delle batterie peri veicoli elettrici, e la cui potenza massimanetta del motore è inferiore o uguale a15 kW. Tali veicoli sono considerati cometricicli e sono conformi alle prescrizionitecniche applicabili ai tricicli della categoriaL5e salvo altrimenti disposto da specifichedisposizioni comunitarie»;

a-quater) all'articolo 50, secondocomma, le parole «3 m» sono sostituite conle seguenti: «3,5 m»;

a-quinquies) dopo l'articolo 50, èaggiunto il seguente:

«50 bis. – (Disposizioni inmateria di velocipedi elettrificati). – 1.Sono denominati velocipedi elettrificatii velocipedi che abbiano le seguenticaratteristiche costruttive: propulsionemuscolare assistita per mezzo di motoreelettrico ausiliario con potenza massima di250 watt e di 500 watt per velocipedi adibitia trasporto carichi»;

a-sexies) all'articolo 52, comma 1,lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: «o avente potenza non superiore a4000 watt se ad alimentazione elettrica;»;

al comma 1, dopo la lettera b),aggiungere le seguenti:

b-bis) all'articolo 62, comma 3, l'ultimoperiodo è sostituito dal seguente: «Qualorasi tratti di autobus o filobus a 2 assi la

massa complessiva a pieno carico non deveeccedere le 19,5 t»;

b-ter) all'articolo 68, il comma 2 èsostituito dal seguente:

«2. I dispositivi di segnalazione di cuialla lettera c) del comma 1 devono esserefunzionanti da mezz'ora dopo il tramontodel sole a mezz'ora prima del suo sorgereed anche di giorno nelle gallerie, in caso dinebbia, di caduta di neve, di forte pioggiae in ogni altro caso di scarsa visibilità, siadurante la marcia nei centri abitati, che fuoridai centri abitati.»

al comma 1, dopo la lettera c)aggiungere le seguenti:

c-bis) all'articolo 105, comma 1,le parole: «16,50 m» sono sostituite dalleseguenti: «18,75 m. I convogli che perspecifiche necessità funzionali superano, dasoli o compreso il loro carico, i limitidi lunghezza di 18,75 m, possono essereammessi alla circolazione come trasportieccezionali; a tali convogli si applicano lenorme previste dall'articolo 104, comma 8»;

c-ter) all'articolo 110, comma 2, dopole parole: «consorzi pubblici» sono inseritele seguenti: «e commercianti di macchineagricole e, limitatamente alle macchineagricole indicate nell'articolo 57, comma2, lettera a), punto 1) e punto 2), aventimassa massima a pieno carico tecnicamenteammissibile non superiore a 6 t, e ai rimorchiagricoli di cui all'articolo 57 lettera b), punto2), aventi massa complessiva non superiorea 6 t, a nome di colui che si dichiariproprietario.»;

al comma 1, lettera d),dopo le parole: primo soccorso, ovunquericorrono, aggiungere le seguenti: anchepresso una autoscuola di cui all'articolo 123e aggiungere, in fine, il seguente periodo:Entro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge di conversione,con decreto del Ministero delle Infrastrutturee della Mobilità sostenibili di concerto conil Ministro della Salute, sono stabilite lemodalità con cui anche gli istituti di dedicatiall'educazione stradale possano erogare laformazione delle nozioni di primo soccorsoprevista per i candidati ai Certificati di

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Abilitazione Professionale di cui ai periodiprecedenti.

al comma 1, dopo la lettera d)aggiungere le seguenti:

d-bis) all'articolo 121, comma 3,le parole «sono effettuati da dipendenti delDipartimento per i trasporti, la navigazioneed i sistemi informativi e statistici» sonosostituite dalle seguenti: «sono effettuatida tutti i dipendenti del Ministero delleinfrastrutture e della mobilità sostenibili eda altri soggetti, individuati con decreto delMinistero medesimo»;

d-ter) all'articolo 155, comma 4, dopole parole: «allarme acustico antifurto» sonoinserite le seguenti: «e anti-abbandono di cuiall'articolo 172, comma 1-bis,»

al comma1, lettera e), al numero 1)premettere il seguente:

«01) al comma 1, lettera h-bis), sostituire le parole: “, ad eccezionedei punti di ricarica di potenza elevata dicui all'articolo 2, comma 1, lettera e), deldecreto legislativo 16 dicembre 2016, n.257” con le seguenti: “. Per i soli punti diricarica di potenza elevata di cui all'articolo2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo16 dicembre 2016, n. 257, la sosta è concessagratuitamente al veicolo elettrico o ibridoplug-in per un periodo massimo di quindiciminuti dal termine della ricarica.”».

al comma 1, dopo la lettera e),aggiungere le seguenti:

e-bis) all'articolo 177, alcomma 1, dopo le parole: «solo perl'espletamento di servizi urgenti di istituto»,sono inserite le seguenti: «L'uso dei predettidispositivi è consentito altresì ai conducentidei motoveicoli impiegati in interventiemergenza sanitaria e, comunque, solo perl'espletamento di servizi urgenti di istituto.Entro sessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge di conversione,con decreto del Ministero delle infrastrutturee e della mobilità sostenibili, sono definitele tipologie di motoveicoli di cui alperiodo precedente, le relative caratteristichetecniche, i requisiti amministrativi per laloro immatricolazione e revisione e sonoindividuati i servizi urgenti di istituto per iquali possono essere impiegati.»;

e-ter) all'articolo 180, comma4, dopo le parole: «carta di circolazione»sono aggiunte le seguenti: «o documentounico di circolazione» e dopo la parola:«proprietario» sono aggiunte le seguenti: «odel locatario leasing».

al comma 1, dopo la lettera g), inserirele seguenti:

g-bis) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g-bis), dopo le parole: «di cuiagli articoli» sono inserite le seguenti: «7,comma 12-bis,»;

g-ter) all'articolo 213, dopo il comma10 è inserito il seguente:

«10-bis) Il provvedimento conil quale viene disposto il sequestro delveicolo è comunicato dal Prefetto agli ufficidel Pubblico registro automobilistico perl'annotazione nei propri registri».

1. 258. De Lorenzis, Scagliusi, Ficara,Barbuto, Grippa, Luciano Cantone, Liuzzi,Marino, Raffa, Serritella, Traversi.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), premetterele seguenti:

0a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituitodal seguente:

«1. La sicurezza e la tutela della salutedelle persone, nonché la tutela dell'ambiente,nella circolazione stradale, rientrano trale finalità primarie di ordine sociale edeconomico perseguite dallo Stato.»

0b) all'articolo 6, comma 1, dopo leparole: «di tutela della salute» sono inseritele seguenti: «di tutela dell'ambiente».

1. 53. Schullian, Gebhard, Plangger,Emanuela Rossini.

— 6 — Commissione VIII e IX

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), premetterela seguente:

0a) all'articolo 3, comma 1, sonoapportate le seguenti modifiche:

a) al numero 33), le parole: «delimitatae protetta» sono sostituite dalle seguenti:«delimitata, anche con variazione del coloreo del materiale della pavimentazione, epossibilmente protetta»;

b) al numero 36), la parola:«Passaggio» è sostituita dalla seguente:«Percorso»;

c) al numero 53-bis) la parola: «Debole» è sostituitadalla seguente: «Vulnerabile», le parole:«disabili in carrozzella» sono sostituitedalle seguenti: «persone con disabilità» edopo la parola: «ciclisti» sono aggiunte leseguenti: «, conducenti di ciclomotori edi motocicli»; conseguentemente, ovunquericorrono nel codice della strada, leparole: «debole» e «deboli», sonosostituite, rispettivamente, dalle seguenti:«vulnerabile» e «vulnerabili»;

dopo la lettera a) aggiungere laseguente:

a-bis) all'articolo 7, sono apportate leseguenti modificazioni:

1) il comma 9-bis è abrogato;

2) dopo il comma 9-bis, è inserito ilseguente:

«9-ter. I comuni, con deliberazionedella giunta, possono vietare il servizio dipiazza con veicoli a trazione animale ocon slitte di cui all'art. 70 a tutela dellasicurezza degli utenti della strada ovvero perla salvaguardia della salute degli animali.In tal caso resta ferma la possibilità diconsentirne la circolazione per gli interessi ele aree di cui all'art. 70.»;

a-ter) all'articolo 15, dopo il comma 4è inserito il seguente:

«4-bis) Dalle violazioni di cui al comma3, lettera i) e al comma 3-bis consegue,inoltre, l'ulteriore sanzione accessoria dellasospensione della patente di guida da unoa tre mesi e del fermo amministrativo delveicolo per un periodo di sessanta giorni.In caso di reiterazione della violazione,nel corso dell'anno, il fermo amministrativodel veicolo è disposto per novanta giorni;alla tabella dei punteggi allegata all'articolo126-bis, comma 1, è premesso il seguentecapoverso: “Art. 15, comma 3 lettera i) – 3;comma 3-bis – 3”»;

a-quater) all'articolo 42, il comma 2 èsostituito dai seguenti:

«2. Sono, altresì, segnali complementarii dispositivi e gli elementi di moderazionedel traffico destinati ad impedire la sosta o arallentare la velocità dei veicoli. 2-bis. Su tutte le strade, per l'interalarghezza della carreggiata ovvero peruna o più corsie nel senso di marciainteressato, possono essere adottati sistemidi rallentamento della velocità costituitida elementi di moderazione del traffico,tra cui: bande trasversali ad effettoottico, acustico o vibratorio, ottenibilicon opportuni mezzi di segnalazioneorizzontale o trattamento della superficiedella pavimentazione; innalzamento dellapavimentazione; disassamento dell'assestradale; chicane; restringimenti dellacarreggiata»;

al comma 1, dopo la lettera c),aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 40, al comma 11, sonoapportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «che hannoiniziato l'attraversamento» sono sostituitedalle seguenti: «che si accingono adattraversare la strada o che hanno iniziatol'attraversamento»;

2) dopo le parole: «dei ciclisti»sono aggiunte le seguenti «e dei conducentidi monopattini»;

3) aggiungere in fine le parole: «Incorrispondenza delle intersezioni stradali,gli attraversamenti pedonali sono posti a

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valle della linea di arresto dei veicoli ein corrispondenza dei marciapiedi o deimargini della strada intersecata.»;

c-bis.1) all'articolo 191, il comma 1 èsostituito dal seguente:

«1. Quando il traffico non è regolatoda agenti o da semafori, i conducentidevono dare la precedenza, rallentandogradualmente e fermandosi, ai pedoni chetransitano sugli attraversamenti pedonali osi trovino nelle loro immediate prossimità.I conducenti che svoltano per inoltrarsiin un'altra strada al cui ingresso si trovaun attraversamento pedonale devono darela precedenza, rallentando gradualmentee fermandosi, ai pedoni che transitanosull'attraversamento medesimo o si trovinonelle sue immediate prossimità, quando adessi non sia vietato il passaggio. Resta fermoil divieto per i pedoni di cui all'articolo 190,comma 4.»;

c-ter) all'articolo 80, dopo il comma 8,inserire il seguente:

«8-bis. Per garantire l'elevataobiettività e qualità dei controlli, gli ispettoridevono essere privi di qualsiasi forma diconflitto di interesse con le imprese di cuial comma 8. Non sono pertanto ammessirapporti lavorativi diretti. Il Ministero delleInfrastrutture e delle Mobilità Sostenibilidefinisce con proprio decreto le modalità diassegnazione degli ispettori alle imprese dicui al comma 8.»;

c-quater) all'articolo 85:

1) al primo periodo del comma 4-bis,le parole: «euro 338» sono sostituite dalleseguenti: «euro 600»;

2) il secondo periodo del comma 4-bis,è soppresso;

c-quinquies) all'articolo 86, comma3, le parole «euro 338» sono sostituite dalleseguenti: «euro 600»;

al comma 1, dopo la lettera d),aggiungere le seguenti:

d-bis) all'articolo 121, comma 11,secondo periodo, le parole: «per una voltasoltanto» sono sostituite dalle seguenti: «pernon più di due volte»;

d-ter) all'articolo 122, sono apportatele seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Agli aspiranti autorizzatiad esercitarsi per conseguire le patenti dicategoria AM,A1, A2 e A, quando utilizzinoveicoli nei quali non possa prendere posto,a fianco del conducente, altra persona infunzione di istruttore, non si applicano ledisposizioni di cui al comma 2.»;

2) il comma 5 è abrogato;

3) al comma 6, le parole: «sei mesi»sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

4) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Chiunque, autorizzato perl'esercitazione, guida senza avere a fianco,ove previsto, in funzione di istruttore,persona provvista di patente valida ai sensidel comma 2, è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una sommada euro 430 a euro 1.731. Alla violazioneconsegue la sanzione accessoria del fermoamministrativo del veicolo per tre mesi,secondo le norme del capo I, sezione II, deltitolo VI.»;

d-quater) all'articolo 126-bis:

1) al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La comunicazionedei dati del conducente non è dovuta seil proprietario è persona fisica ed è ilconducente responsabile della violazionee la comunicazione della contestazione èavvenuta tramite posta elettronica certificatao altro servizio elettronico di recapitocertificato qualificato; in tal caso, quandola contestazione è definita, si procede alladecurtazione di punteggio sulla patente delproprietario stesso»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni variazione di punteggioè verificabile nel Portale dell'automobilistacon le modalità indicate dal Dipartimentoper i trasporti, la navigazione, gli affarigenerali ed il personale – Direzione generaleper la motorizzazione del Ministero delleinfrastrutture e della mobilità sostenibili»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La mancanza, per il periodo didue anni, della violazione di una norma di

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comportamento da cui derivi la decurtazionedel punteggio, determina l'attribuzione di uncredito di due punti, fino a un massimo ditrenta punti.»

d-quinquies) all'articolo 142, sonoapportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole:«i 90 km/h per le strade extraurbanesecondarie e per le strade extraurbane locali,ed i 50 km/h per le strade nei centriabitati, con la possibilità di elevare talelimite fino ad un massimo di 70 km/hper le strade urbane le cui caratteristichecostruttive e funzionali lo consentano, previainstallazione degli appositi segnali» sonosostituite dalle seguenti: «gli 80 km/h per lestrade extraurbane secondarie e per le stradeextraurbane locali, ed i 30 km/h per le stradenei centri abitati, con la possibilità di elevaretale limite fino ad un massimo di 50 km/h per le strade urbane le cui caratteristichecostruttive e funzionali lo consentano, previainstallazione degli appositi segnali»;

2) al comma 3, dopo la lettera a)è inserita la seguente: «a-bis) monopattinia propulsione prevalentemente elettrica: 10km/h nelle aree pedonali; 25 km/h in tutti glialtri casi»;

3) il comma 6-bis èsostituito dal seguente: «6-bis. Le postazionidi controllo sulla rete stradale per ilrilevamento della velocità devono esserepreventivamente segnalate e ben visibili,ricorrendo all'impiego di cartelli o didispositivi di segnalazione luminosi. Taledisposizione non si applica nei centri abitatie nelle strade con limite di velocità pari oinferiore a 50 km/h. Le modalità di impiegosono stabilite con decreto del Ministro delleinfrastrutture e della mobilità sostenibili, diconcerto con il Ministro dell'interno.»;

4) al comma 7, sono aggiunte in fine leseguenti parole: «Dalla violazione conseguela sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida da cinquea dieci giorni.»;

5) al comma 8, sono aggiunte in fine leseguenti parole: «Dalla violazione conseguela sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida da dieci atrenta giorni.»;

6) dopo il comma 9-bis è aggiunto ilseguente:

«9-ter. Le sanzioni amministrativepecuniarie e i periodi di sospensione dellapatente di guida di cui ai commi 7, 8, 9, 9-bis del presente articolo sono raddoppiate incaso di limite di velocità pari o inferiore a50 km/h e sono triplicate in caso di limite divelocità pari o inferiore a 30 km/h.»;

7) al comma 12-quater, alprimo periodo, dopo le parole: «Ciascun entelocale» sono inserite le seguenti: «pubblicanel proprio sito internet istituzionale, informato aperto, come definito dalla letteral-bis) del comma 1 dell'articolo 1 delcodice dell'amministrazione digitale, di cuial decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e»;

8) al comma 12-quater, sonoaggiunti, in fine, i seguenti periodi: «IlMinistero delle infrastrutture e dei trasportie il Ministero dell'interno, entro il 30 giugnodi ogni anno, pubblicano in un'appositasezione dei propri siti internet istituzionalile relazioni di cui al primo periodo, informato aperto, come definito dalla letteral-bis) del comma 1 dell'articolo 1 delcodice dell'amministrazione digitale, di cuial decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. Entro il medesimo termine del 30giugno, il Ministero delle infrastrutture e deitrasporti presenta alle Camere una relazionesullo stato di attuazione delle disposizionidei commi 12-bis e 12-ter del presentecomma e del comma 4 dell'articolo 208,indicando in un apposito elenco gli entilocali inadempienti agli obblighi di cui alpresente comma e le sanzioni applicate.»;

d-sexies) all'articolo 143 dopo il comma3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi1 e 2 non si applicano alla circolazione deivelocipedi e dei monopattini sulle stradeurbane ciclabili e sulle strade ove il limitemassimo di velocità è uguale o inferiore a 30km/h.»;

d-septies) all'articolo 148, dopo ilcomma 14 è aggiunto il seguente:

«14-bis. È vietato ai veicoli di cui all'art.47 comma 2 lettere b), c) e d) il sorpassodi velocipede e dei monopattini nelle stradeurbane ciclabili e nelle strade ove il limite

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massimo di velocità è uguale o inferiore a 30km/h.»

al comma 1, lettera e), sono apportatele seguenti modificazioni:

1) premettere il punto: 01) dopo ilcomma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis – Relativamente al comma1,lettere e), f) e g), per migliorare lavisibilità, da parte dei conducenti, degliutenti più vulnerabili che si accingono adimpegnare la carreggiata, gli attraversamentipedonali, ciclabili e ciclopedonali devonoessere preceduti, nel verso di marcia deiveicoli, da una striscia gialla a zig zag,del tipo di quella di cui all'articolo 151,comma 3 del regolamento di esecuzionee di attuazione del nuovo codice dellastrada di cui al Decreto del Presidente dellaRepubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (fig.II.436), o da altro sistema equivalente cheimpedisca la sosta dei veicoli di lunghezzacommisurata alla distanza di visibilità ecomunque non inferiore a 5 metri. Su talearea è vietata la sosta.»;

2) dopo il punto 1.2, aggiungere ilseguente:

1.3. dopo il comma 2 sono aggiunti iseguenti:

«2-bis. I comuni possono individuare,con delibera della giunta, appositi spaziriservati alla sosta dei monopattinicontraddistinti da un'apposita segnaletica.Ai monopattini e ai velocipedi è comunqueconsentita la sosta negli stalli ai ciclomotori,ai motoveicoli e agli autoveicoli. Nel casola sosta sia tariffata, essi sono comunqueesonerati dal pagamento. 2-ter. I gestori dei servizi dinoleggio dei monopattini concordano con leamministrazioni le aree dove la sosta deimezzi a noleggio è consentita e dove siainibita, anche senza l'impiego di segnaleticae utilizzando in alternativa le soluzionitecnologiche disponibili dalle piattaforme digestione e prenotazione del servizio.»;

dopo la lettera e) aggiungere leseguenti:

e-bis) all'articolo 171, comma 2,la parola: «minore» è soppressa e dopo la

parola: «risponde» è aggiunta la seguente:«anche»;

e-ter) all'articolo 172, comma 10,dopo il primo periodo è inserito il seguente:«Quando il mancato uso riguarda trasportatimaggiorenni, la medesima sanzione siapplica anche al conducente nel caso diveicoli di cui al comma 1, fatto salvo il casodi conducente di veicolo adibito a serviziodi piazza o di noleggio con conducente;in tal caso questi deve tenere informatii passeggeri dell'obbligo di utilizzare lecinture di sicurezza, quando sono seduti e ilveicolo è in movimento, con le modalità dicui al comma 7»;

e-quater) all'articolo 173 sono apportatele seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo le parole:«apparecchi radiotelefonici» sono inserite leseguenti: «, smartphone, computer portatili,notebook, tablet e dispositivi analoghi checomportino anche solo temporaneamentel'allontanamento delle mani dal volante»;

2) al comma 3-bis, le parole:«da euro 165 ad euro 661» sono sostituitedalle seguenti: «da euro 422 ad euro 1697e alla sanzione amministrativa accessoriadella sospensione della patente di guida dasette giorni a due mesi»;

3) il secondo periodo è sostituitodal seguente: «Qualora lo stesso soggettocompia un'ulteriore violazione nel corsodi un biennio, è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una sommada euro 644 ad euro 2.588 e alla sanzioneamministrativa accessoria della sospensionedella patente di guida da uno a tre mesi»;

e-quinquies) dopo l'articolo 173 èinserito il seguente:

«Art. 173-bis.(Divieto di fumare durante la guida)

1. Al conducente è fatto divieto difumare durante la guida. 2. Chiunque violi il divieto di cui alcomma 1 del presente articolo è soggettoalla sanzione amministrativa pecuniaria dicui all'articolo 173, comma 3.»;

— 10 — Commissione VIII e IX

e-sexies) all'articolo 175, comma2, lettera a), sono apportate le seguentimodificazioni:

1) le parole: «150 centimetri cubicise a motore termico» sono sostituite dalleseguenti: «120 centimetri cubici se a motoretermico e di potenza fino a 11 kW se amotore elettrico»;

2) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «La circolazioneè comunque consentita solo a soggettimaggiorenni, muniti di patente di categoriaA2, A, B o di categoria superiore o muniti daalmeno due anni di patente di categoria A1»;

3) dopo le parole: «se a motoretermico», sono inserite le seguenti: «ovverodi potenza inferiore a 5 kW, se azionati damotore elettrico,»

e-septies) all'articolo 182, sonoapportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-bis, dopo le parole:«strade urbane ciclabili» sono inserite leseguenti: «e nelle strade dove vige un limitedi velocità massima pari o inferiore a 30 km/h»;

2) dopo il comma 1-bis è inserito ilseguente:

«1-ter. I monopattini possono sempreessere trasportati sui mezzi di trasportopubblico»;

3) dopo il comma 9-ter, è aggiuntoil seguente:

«9-quater. È consentito ai velocipedie ai monopattini di percorrere le strade insenso opposto a quello degli altri veicoli ovesia presente la corsia ciclabile per doppiosenso ciclabile di cui all'art. 3, comma 1,numero 12-ter, ovvero tenendo la destranelle strade a senso unico con limite divelocità pari o inferiore a 30 km/h purché siaopportunamente indicato nella segnaleticaverticale.»;

4) dopo il comma 10 è aggiunto ilseguente:

«10-bis. Gli utenti dei servizidi noleggio dei monopattini che vengonoinibiti temporaneamente ovvero sospesidefinitivamente da un servizio di noleggioa causa di comportamenti scorretti o di

violazioni del codice della strada durantel'uso dei mezzi noleggiati, entro 24h sonoinibiti per almeno 7 giorni ovvero sospesidefinitivamente anche dagli altri servizi dinoleggio per il medesimo tipo di veicolo».

al comma 1, dopo la lettera g),aggiungere le seguenti:

g-bis) all'articolo 190 dopo il comma 5è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi2, 3 e 5 non si applicano sulle strade urbaneciclabili e sulle strade ove il limite massimodi velocità è uguale o inferiore a 30 km/h.»;

g-ter) all'articolo 196, comma 1,al secondo periodo, le parole: «rispondesolidalmente il locatario e» sono sostituitedalle seguenti: «il locatario, in vece delproprietario, risponde solidalmente conl'autore della violazione o, per i ciclomotori,con l'intestatario del contrassegno diidentificazione»;

g-quater) All'articolo 202, terzoperiodo, dopo le parole: «del presentecodice» sono aggiunte le seguenti: «relativeall'articolo 142 ovvero quelle»;

g-quinquies) all'articolo 203 sonoapportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primoperiodo, dopo le parole: «con raccomandatacon ricevuta di ritorno» sono aggiunte leseguenti: «o per via telematica, a mezzo diposta elettronica certificata o altro servizioelettronico di recapito certificato qualificato,secondo le modalità previste dall'articolo 65del codice dell'amministrazione digitale, dicui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82»;

2) al comma 1-bis, primo periodo, dopole parole: «con raccomandata con avviso diricevimento» sono aggiunte le seguenti: «otrasmesso per via telematica, a mezzo diposta elettronica certificata o altro servizioelettronico di recapito certificato qualificato,secondo le modalità previste dall'articolo 65del codice di cui al decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82».

g-sexies) all'articolo 208:

1) al comma 2, lettera a), le parole:«e per iniziative ed attività di promozione

— 11 — Commissione VIII e IX

della sicurezza della circolazione» sonosostituite dalle seguenti: «, per iniziative edattività di promozione della sicurezza dellacircolazione, nonché per il potenziamentodegli itinerari ciclopedonali di cui all'articolo2, comma 3, lettera f-bis), con prioritàalla creazione ovvero al potenziamento dipercorsi pedonali e ciclabili finalizzati alraggiungimento dei plessi scolastici»;

2) al comma 4, lettera c),sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:«e pedonale, con particolare riferimento alpotenziamento degli itinerari ciclopedonalidi cui all'articolo 2, comma 3, lettera f-bis) dando priorità alla creazione, ovveroal potenziamento, di percorsi pedonali eciclabili finalizzati al raggiungimento deiplessi scolastici.»

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Alla tabella dei punteggi allegataall'articolo 126-bis del codice della strada,di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni:

1) al capoverso «Art. 142», è aggiuntala seguente voce: «Comma 7, – 3 , il Comma8» è sostituito dal seguente: «Art. 142 –Comma 8 – 6. Comma 9, – 8. Comma 9-bis,– 10»;

2) al capoverso «Art. 158», leparole: «lettere d), g) e h)» sono sostituitedalle seguenti: «lettere d) e h)» ed è aggiunta,in fine, la seguente voce: «Comma 2, letterag) – 4» e: «Comma 1, lettera h-bis) – 2»;

3) il capoverso «Art. 173» è sostituitodal seguente: «Art. 173 – Comma 3 – 5.Comma 3-bis, primo periodo – 5. Comma 3-bis, secondo periodo – 10»;

4) il capoverso «Art. 188» èsostituito dal seguente: «Art. 188 Comma 4– 6, Comma 5 – 8».

1-ter. All'articolo 1, della legge27 dicembre 2019, n. 160 al comma 75-ter, le parole: «, esclusivamente all'internodella medesima» sono sostituite con leseguenti: «o ciclopedonale, corsia ciclabile,esclusivamente all'interno delle medesime»e le parole: «6 km/h» sono sostituite con leseguenti: «10 km/h».

1-quater. All'articolo 18, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito conmodificazioni dalla legge 21 giugno 2017,n.96, il comma 3-bis, è abrogato. 1-quinquies. Per il triennio 2022-2024, ilMinistro delle infrastrutture e della mobilitàsostenibili, di concerto con il Ministro dellasalute, sentito il Ministero dell'istruzionee il Ministero della transizione ecologica,nell'ambito delle campagne per la sicurezzastradale e di sensibilizzazione sociale,provvede a informare in modo adeguatosull'obbligo e sulle corrette modalità diutilizzo dei monopattini a propulsioneprevalentemente elettrica, previsti dagliarticoli 75 e seguenti della legge 27 dicembre2019, n.160 bis, e sui rischi derivantidall'uso non corretto. Ai fini dell'attuazionedel presente comma è autorizzata la spesadi euro 80.000 per ciascuno degli anni2022, 2023 e 2024. Al relativo onere siprovvede mediante corrispondente riduzionedel fondo di cui all'articolo 1, comma 200,della legge 23 dicembre 2014, n.190. Imessaggi delle campagne di cui al comma1 costituiscono messaggi di utilità socialeai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno2000, n. 150.

1. 257. De Lorenzis, Scagliusi, Ficara,Barbuto, Grippa, Luciano Cantone, Liuzzi,Marino, Raffa, Serritella, Traversi.

Relatore

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* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso , dopoil numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) dei veicoliprivati dei cittadini, in prossimità dellefarmacie, al fine di favorire esclusivamentel'acquisto di farmaci indispensabili perdeterminate forme morbose o in particolaristati di emergenza e per il tempostrettamente necessario all'acquisto deipredetti medicinali;

— 12 — Commissione VIII e IX

Conseguentemente, alla lettera e), alnumero 1 premettere il seguente:

01) al comma 1, è aggiunta, in fine,la seguente lettera:

«h-ter) negli spazi riservati alla sostadei veicoli ai sensi dell'articolo 7, comma 1,lettera d), numero 2-bis).».

1. 48. Gemmato, Silvestroni, Rotelli, Foti,Butti, Rachele Silvestri.

Relatore

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* * *

Al comma 1, lettera a), numero 3),sostituire le parole: due anni con le seguenti:cinque anni.

Conseguentemente, ai commi 1 e 2,ovunque ricorrono, sostituire le parole: dueanni con le seguenti: cinque anni.

1. 5. Sodano.

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* * *

Al comma 1, lettera a), numero 3),sostituire le parole: due anni con le seguenti:quattro anni.

Conseguentemente, ai commi 1 e 2,ovunque ricorrono, sostituire le parole: dueanni con le seguenti: quattro anni.

1. 196. Iorio.

Relatore

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Governo

* * *

Al comma 1 lettera a), capoverso,sopprimere il numero 4.

* 1. 13. Ruffino.

* 1. 27. Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.

* 1. 49. Silvestroni, Rotelli, Foti, RacheleSilvestri.

* 1. 62. Plangger, Gebhard, Schullian,Emanuela Rossini.

* 1. 143. Pella, Pentangelo.

* 1. 259. Gariglio, Andrea Romano,Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, BrunoBossio, Morassut.

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* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso , dopoil numero 7) aggiungere il seguente:

7-bis) dei veicoliadibiti al servizio di persone affette daMalattie Infiammatorie Croniche Intestinali(MICI), munite di apposito contrassegnotemporaneo, con spazi di sosta a tempodeterminato appositamente dedicati, ubicatinell'immediata prossimità di struttureigienico – sanitarie o di attività commercialicon servizi igienico-sanitari;.

1. 226. Masi.

— 13 — Commissione VIII e IX

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* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), inserirela seguente:

a-bis) all'articolo 7, dopo il comma 12,sono inseriti i seguenti:

«12-bis. Per learee di particolare rilevanza culturale,paesaggistica, naturalistica che insistonosu più amministrazioni comunali ovverointeressino tratti di strada non comunali, oin presenza di motivi di sicurezza pubblicao di tutela della salute e dell'ambiente,le competenze della giunta e del sindacopreviste dal presente articolo sono dicompetenza del prefetto, di intesa coni comuni. Qualora fossero coinvolte piùprovince e/o regioni le relative decisionisono adottate dalle autorità competenti informa congiunta. 12-ter. Nell'ambito delle zone di cuial comma 12-bis il controllo del rispettodelle limitazioni è demandato al prefetto e aicorpi di polizia municipale dei comuni dellazona, ciascuno nell'ambito del territorio dipropria competenza. Per l'accertamento e perla redazione della documentazione in ordinealle violazioni di cui al presente articolo èpossibile ricorrere all'uso della tecnologiadigitale e a strumenti elettronici e fotograficiper il rilievo automatico delle stesse.».

Conseguentemente, al comma 1, dopo lalettera g), inserire la seguente:

g-bis) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g-bis), dopo le parole: «di cuiagli articoli» sono inserite le seguenti: «7,comma 12-bis,».

* 1. 55. Schullian, Gebhard, Plangger,Emanuela Rossini.

* 1. 66. Timbro.

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* * *

Al comma 1, dopo la lettera a),aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: «ilMinistro delle infrastrutture e dei trasporti,sentite le regioni e i comuni interessati» sonosostituite dalle seguenti: «con delega delMinistro delle infrastrutture e della mobilitàsostenibili, la regione, sentiti i comuniinteressati»

2) dopo il comma 2 è inserito ilseguente:

«2-bis. Il Ministro delle infrastrutturee della mobilità sostenibili può verificareche la delega concessa alle singole regionisia applicata con perizia, nel rispetto dellanormativa nazionale vigente.»

1. 67. Timbro.

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* * *

Al comma 1, dopo la lettera a)aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 10, comma 2, la letterab) è sostituita dalle seguenti:

«b) il trasporto eseguito con veicolieccezionali di una cosa indivisibile, definitaal comma 4, che per le sue dimensioni e perla sua massa determini eccedenza rispetto ailimiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovveroche per la sua massa determini eccedenzarispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62.Nel caso di blocchi di pietra naturale,di elementi prefabbricati compositi ed

— 14 — Commissione VIII e IX

apparecchiature industriali complesse perl'edilizia, di prodotti siderurgici coils elaminati grezzi, il trasporto può essereeffettuato integrando il carico con glistessi generi merceologici autorizzati e,comunque, in numero non superiore asei unità, fino al completamento dellamassa eccezionale complessiva possedutadall'autoveicolo o dal complesso di veicoli.Qualora vengano superati i limiti di cuiall'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo61, il carico può essere completato, congeneri della stessa natura merceologica,per occupare l'intera superficie utile delpiano di carico del veicolo o del complessodi veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164e della massa eccezionale a disposizione,fatta eccezione per gli elementi prefabbricaticompositi ed apparecchiature industrialicomplesse per l'edilizia per i quali ricorresempre il limite delle sei unità. In entrambii casi e purché almeno un carico dellecose indicate richieda l'impiego di veicolieccezionali, la predetta massa complessivanon può essere superiore a 38 tonnellate sesi tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48tonnellate se si tratta di autoveicoli isolatia quattro o più assi, a 72 tonnellate se sitratta di complessi di veicoli a cinque assie a 86 tonnellate se si tratta di complessi diveicoli a sei o più assi. I richiamati limitidi massa possono essere superati nel solocaso in cui venga trasportato un unico pezzoindivisibile;

b-bis) con apposito decreto delMinistero delle infrastrutture e della mobilitàsostenibili, di concerto con il Ministero dellosviluppo economico e sentito il parere dellaConferenza unificata di cui all'articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, vengonoindicate le deroghe alle disposizioni di cuialla lettera b) da applicare ai trasporti conveicoli eccezionali per massa e relativea specifiche categorie merceologiche, checircolano esclusivamente all'interno diun determinato raggio chilometrico diestensione e collegano tra loro i luoghidi estrazione della materia prima, i poliproduttivi, i siti industriali, i porti, gliinterporti ed i terminal logistici presenti.».

1. 3. Nardi.

Relatore

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* * *

Al comma 1, dopo la lettera a)aggiungere la seguente:

a-bis) dopo l'articolo 10 è aggiunto ilseguente:

«Art. 10-bis(Itinerari abilitati al trasporto eccezionale)

1. Con decreto del Ministro delleinfrastrutture e delle mobilità sostenibili,adottato entro 60 giorni dall'entrata invigore della presente disposizione, èistituita una Commissione tecnica per ladefinizione della rete nazionale di itinerariabilitati ai trasporti eccezionali, di seguitodenominata Commissione, anche con ilcompito di monitorare lo stato di efficienzadella rete viaria nazionale, stradale eautostradale, nonché dei relativi fabbisognidi investimento. 2. La Commissione è presieduta dal Capodel Dipartimento per la programmazione,le infrastrutture di trasporto a rete e isistemi informativi, affiancato dal CapoDipartimento per i trasporti e la navigazionedel Ministero delle infrastrutture e dellemobilità sostenibili, ed è composta da:

1. il direttore generale per lestrade e le autostrade, l'alta sorveglianzasulle infrastrutture stradali e la vigilanza suicontratti concessori;

2. il direttore generale per la Sicurezzastradale;

3. altri direttori generali delDipartimento per la programmazione, leInfrastrutture di trasporto a rete e i sistemiinformativi e del Dipartimento per i trasportie la navigazione, nonché dal personale divolta in volta eventualmente interessati;

4. il presidente del Comitato centraleper l'Albo degli autotrasportatori;

— 15 — Commissione VIII e IX

5. un rappresentante, con qualificadirigenziale per ciascuno dei Ministeridell'interno, dell'economia e delle finanze,della transizione ecologica e dello sviluppoeconomico;

6. un rappresentante dell'ANAS;

7. un rappresentante dell'AISCAT;

8. un rappresentante della Conferenzadelle regioni e delle province autonome;

9. un rappresentante dell'Unione delleprovince italiane;

10. un rappresentantedell'Associazione nazionale dei comuniitaliani;

11. il Direttore dell'Agenzianazionale per la sicurezza delle ferroviee delle infrastrutture stradali e autostradali(ANSFISA), di cui all'articolo 12, deldecreto- legge 28 settembre 2018, n. 109,convertito, con modificazioni, dalla legge 16novembre 2018, n. 130;

12. un rappresentante per ciascunadelle Confederazioni nazionali presenti nelCNEL e, su designazione delle stesseConfederazioni a cui aderiscono, uno perciascuna delle associazioni di categoria piùrappresentative della logistica e dei trasportie dei settori merceologici interessati.

3. Le attività di monitoraggio dicui al successivo comma 7 sono affidateall'Agenzia nazionale per la sicurezza delleferrovie e delle infrastrutture stradali eautostradali (ANSFISA), che si avvaledei dati e delle informazioni elaboratedall'archivio informatico nazionale delleopere pubbliche (AINOP), istituito presso ilMinistero delle infrastrutture e della mobilitàsostenibili, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertitodalla legge 16 novembre 2018, n. 130. 4. La Commissione, entro 90 giorni dallasua costituzione, individua prioritariamente,in collaborazione con gli enti proprietario gestori delle infrastrutture interessate,anche ai fini della necessaria connessionecon le reti locali, i seguenti itinerari diinteresse nazionale abilitati al trasportoeccezionale: Direttrice Padana; DirettriceTirrenica; Direttrice Adriatica; DirettriciTirreno-Adriatico; eventuali altri itinerari

ritenuti di particolare importanza sulla reteviaria nazionale e autostradale che colleganoi bacini produttivi ai principali terminalimarittimi. 5. Su proposta dei rappresentantidegli enti territoriali e/o delle rappresentanzeimprenditoriali presenti nella Commissione,sono individuati itinerari di interesseterritoriale particolarmente rilevanti perla produzione industriale, ossia trattedi collegamento abilitate al trasportoeccezionale ai livelli comunale, provinciale,regionale e interregionale e tra questi e gliitinerari di interesse nazionale. 6. Per ciascun itinerario identificato,la Commissione definisce le condizionitecniche e le modalità operative piùidonee all'esercizio dei trasporti eccezionali,funzionali alle esigenze di carico e diingombro dei veicoli utilizzati e compatibilicon le esigenze della mobilità ordinaria,compresi la definizione di orari particolaridi transito, impiego di scorte e chiusuretemporanee della circolazione. Nel caso diutilizzo di perizie tecniche, la Commissionestabilisce anche i termini di validità edi successiva rielaborazione delle stesse,con riferimento all'intensità di utilizzo delleinfrastrutture interessate. Le istanze diautorizzazione ad un trasporto eccezionale,di cui al precedente articolo 10, comma 6, sepresentate nel pieno rispetto delle condizionitecniche e delle modalità operative definitedalla Commissione per lo specifico itinerarioutilizzato, sono rilasciate senza ulterioriapprofondimenti tecnici preventivi. 7. Sulla rete complessivadegli itinerari abilitati ai trasportieccezionali, la Commissione individua inecessari interventi di ristrutturazione eadeguamento delle reti esistenti, compresala realizzazione, se necessario, di nuoveinfrastrutture; la Commissione elaboraaltresì opportuni criteri tecnici e operativiper il monitoraggio dell'ANSFISA degliitinerari abilitati. 8. Gli interventi necessari alladefinizione degli itinerari abilitati ai trasportieccezionali e al loro mantenimento inefficienza sono finanziati con le risorseordinarie e straordinarie destinate dalbilancio dello Stato agli investimenti e allamanutenzione delle reti stradali e con una

— 16 — Commissione VIII e IX

quota dei proventi, non inferiore al cinquantapercento, percepiti dagli enti proprietari egestori di strade per il rilascio delle relativeautorizzazioni, con evidenza specifica di taleriserva nei prospetti di entrata e di uscita deirispettivi bilanci.».

* 1. 293. Nobili, Fregolent.

* 1. 74. Buratti.

* 1. 123. Donina, Maccanti, Capitanio,Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi,Tombolato, Zanella, Zordan.

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* * *

Al comma 1, dopo la lettera a),aggiungere le seguenti:

a-bis) all'articolo 15, dopo il comma 4,è inserito il seguente:

«4-bis. Dalle violazioni di cui al comma3, lettera i), e al comma 3-bis consegue,inoltre, l'ulteriore sanzione accessoria dellasospensione della patente di guida da unoa tre mesi e del fermo amministrativo delveicolo per un periodo di sessanta giorni.In caso di reiterazione della violazione, nelcorso dell'anno, il fermo amministrativo delveicolo è disposto per novanta giorni;»;

a-ter) alla tabella dei punteggi allegataall'articolo 126-bis, comma 1, è premessoil seguente capoverso: «Art. 15, comma 3,lettera i) – 3; comma 3-bis – 3».

1. 192. Ficara.

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* * *

Al comma 1, dopo la lettera a),aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 16, comma 1, èaggiunto, in fine, il seguente periodo: «Condecreto del Ministro delle infrastrutturee della mobilità sostenibili è stabilita ladisciplina particolare per le sedi stradaliubicate su ponti, viadotti o gallerie o inparticolari condizioni orografiche, anche conriguardo alle diverse tipologie di divieti.».

1. 56. Schullian, Gebhard, Plangger,Emanuela Rossini.

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* * *

Al comma 1, dopo la lettera a),aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 23 appoertare leseguenti modificazioni:

1) dopo il comma 7 è inserito ilseguente:

«7-bis. In deroga al comma1, terzo periodo, al centro delle rotatorienelle quali vi sia un'area verde, la cuimanutenzione sia affidata a titolo gratuito asocietà private o ad altri enti, è consentital'installazione di un'insegna di eserciziodell'impresa o ente affidatario, fissata alsuolo. Per l'installazione dell'insegna di cuial presente comma si applicano in ogni casole disposizioni del comma 4.»;

2) al comma 13-bis, primo periodo, leparole: «dal comma 1» sono sostituite dalleseguenti: «dai commi 1 e 7-bis.».

Conseguentemente, dopo il comma 4,aggiungere il seguente:

4-bis. Con decreto del Ministro delleinfrastrutture e della mobilità sostenibiliè stabilita la disciplina applicativa delledisposizioni di cui all'articolo 23, comma7-bis, del codice della strada, introdottodal comma 1 del presente articolo,con particolare riguardo alle modalità di

— 17 — Commissione VIII e IX

fissaggio al suolo e alla proporzionalità delleinsegne di esercizio ivi previste in relazionealle dimensioni della rotatoria, nel rispettodei princìpi di sicurezza della circolazionestradale di cui al medesimo articolo 23.

1. 105. Donina, Maccanti, Capitanio,Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi,Tombolato, Zanella, Zordan, Dara.

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* * *

Al comma 1, dopo la lettera a),aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 41, comma 10, dopole parole: «periodo di accensione della lucegialla» sono inserite le seguenti: «che deveavere una durata minima non inferiore a 3secondi,»

1. 104. Tombolato, Maccanti, Capitanio,Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti,Rixi, Zanella, Zordan.

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* * *

Al comma 1, dopo la lettera a),aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 44, dopo il comma 2,sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In alternativa ai dispositiviprevisti dai commi 1 e 2 del presente articolo,in prossimità dei passaggi a livello conbarriere e semibarriere può essere collocata,a cura e spese dell'esercente la ferrovia, unalanterna semaforica veicolare normale, aisensi dell'articolo 41, comma 1, lettera c) ecomma 2.

2-ter. Per le modalità di funzionamentodelle lanterne semaforiche di cui al commaprecedente, trovano applicazione, in quantocompatibili, le disposizioni di cui all'articolo41.».

Conseguentemente, dopo la lettera d) ,aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 147, dopo il comma6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. La violazione della segnaleticaluminosa, di cui all'articolo 44, commi 2-bis e 2-ter, può essere rilevata anche tramiteappositi dispositivi per l'accertamento edil rilevamento automatico delle violazioni,conformi alle caratteristiche specificatedall'articolo 192 del decreto del Presidentedella repubblica n. 495 del 1992. 6-ter. La violazione della segnaleticaluminosa di cui all'articolo 44, commi 2-bis e 2-ter, comporta l'applicazione dellesanzioni previste ai commi 5 e 6 del presentearticolo.».

* 1. 99. Lucchini, Valbusa,Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo,Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Vallotto,Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani,Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella,Zordan.

* 1. 181. Gagliardi, Ruffino.

* 1. 268. Gariglio, Andrea Romano,Pizzetti, Morassut, Cantini, Del Basso DeCaro, Bruno Bossio.

* 1. 144. Mazzetti.

* 1. 213. Grippa.

* 1. 76. Foti, Butti, Rachele Silvestri,Silvestroni, Rotelli.

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* * *

— 18 — Commissione VIII e IX

Al comma 1, dopo la lettera a),aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 47:

1) al comma 1, dopo la lettera c)inserire la seguente:

«c-bis) velocipedi elettrificati»;

2) al comma 2, la lettera a) è sostituitadalla seguente:

«a) - categoria L1e: veicoli a dueruote la cilindrata del cui motore non superai 50 cc per i motori termici e la cui potenzadel motore elettrico non superi i 4 kW daomologazione e la cui velocità massima dicostruzione non supera i 45 km/h;

- categoria L2e: veicoli a tre ruotela cilindrata del cui motore non supera i50 cc per i motori termici e la cui potenzadel motore elettrico non superi i 4 kW daomologazione e la cui velocità massima dicostruzione non supera i 45 km/h;

- categoria L3e: veicoli a due ruote lacilindrata del cui motore supera i 50 cc peri motori termici e la cui potenza del motoreelettrico superi i 4 kW da omologazione e lacui velocità massima di costruzione supera45 km/h;

-categoria L4e: veicoli a tre ruoteasimmetriche rispetto all'asse longitudinalemediano del cui motore supera i 50 cc peri motori termici e la cui potenza del motoreelettrico superi i 4 kW da omologazione e lacui velocità massima di costruzione supera45 km/h; (motocicli con carrozzetta laterale)

- categoria L5e: veicoli a tre ruotesimmetriche rispetto all'asse longitudinalemediano, la cilindrata del cui motore superai 50 cc per i motori termici e la cuipotenza del motore elettrico superi i 4 kW daomologazione e la cui velocità massima dicostruzione supera 45 km/h;

- categoria L6e: quadricicli leggeri,la cui massa a vuoto è inferiore o pari a350 kg, esclusa la massa delle batterie per iveicoli elettrici, la cui velocità massima percostruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferioreo pari a 50 cm³ per i motori ad accensionecomandata; o la cui potenza massima netta èinferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori,

a combustione interna; o la cui potenzanominale continua massima è inferiore ouguale a 4 kW per i motori elettrici.Tali veicoli sono conformi alle prescrizionitecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruotedella categoria L2e, salvo altrimenti dispostoda specifiche disposizioni comunitarie;

- categoria L7e: i quadricicli, diversida quelli di cui alla categoria L6e, la cuimassa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg(550 kg per i veicoli destinati al trasportodi merci), esclusa la massa delle batterie peri veicoli elettrici, e la cui potenza massimanetta del motore è inferiore o uguale a15 kW. Tali veicoli sono considerati cometricicli e sono conformi alle prescrizionitecniche applicabili ai tricicli della categoriaL5e salvo altrimenti disposto da specifichedisposizioni comunitarie.».

** 1. 11. Muroni, Fioramonti, Fusacchia,Cecconi, Lombardo.

** 1. 178. Gagliardi, Ruffino.

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* * *

Al comma 1, dopo la lettera a),aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 47, sono apportate leseguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo la lettera c) èaggiunta la seguente:

«c-bis) velocipedi elettrificati»;

2) al comma 2, alla lettera a) i capoversida L1e a L5e sono sostituiti con i seguenti:

«- categoria L1e: veicoli a dueruote la cilindrata del cui motore non superai 50 cc per i motori termici e la cui potenzadel motore elettrico non superi i 4 kW daomologazione e la cui velocità massima dicostruzione non supera i 45 km/h;

— 19 — Commissione VIII e IX

- categoria L2e: veicoli a treruote la cilindrata del cui motore non superai 50 cc per i motori termici e la cui potenzadel motore elettrico non superi i 4 kW daomologazione e la cui velocità massima dicostruzione non supera i 45 km/h;

- categoria L3e: veicoli a due ruote lacilindrata del cui motore supera i 50 cc peri motori termici e la cui potenza del motoreelettrico superi i 4 kW da omologazione e lacui velocità massima di costruzione supera45 km/h;

- categoria L4e: veicoli a tre ruoteasimmetriche rispetto all'asse longitudinalemediano del cui motore supera i 50 cc peri motori termici e la cui potenza del motoreelettrico superi i 4 kW da omologazioneela cui velocità massima di costruzionesupera 45 km/h; (motocicli con carrozzettalaterale);

- categoria L5e: veicoli a tre ruotesimmetriche rispetto all'asse longitudinalemediano, la cilindrata del cui motore superai 50 cc per i motori termici e la cuipotenza del motore elettrico superi i 4 kW daomologazione e la cui velocità massima dicostruzione supera 45 km/h;».

1. 68. Timbro.

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Al comma 1, dopo la lettera a),aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 50, i commi 1 e 2 sonosostituiti con i seguenti:

«1. Sono denominati velocipedielettrificati i velocipedi che abbianole seguenti caratteristiche costruttive: a)propulsione muscolare assistita per mezzodi motore elettrico ausiliario con potenzamassima di 250 watt e di 500 wattper velocipedi adibiti a trasporto carichi;b) funzionanti, in via opzionale con

propulsione elettrica autonoma attivabilecon apposito comando acceleratore remotoposto sul manubrio ma completamenteinterrotta al superamento dei 25 km/h. 2. Per tale categoria di veicoli èobbligatorio l'uso di apposito casco pervelocipedi dotato di omologazione.».

1. 69. Timbro.

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Relatore

Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a),aggiungere la seguente:

a bis) dopo l'articolo 50, è inserito ilseguente:

«Art. 50-bis.(Velocipedi elettrificati)

1. Sono denominati velocipedielettrificati i velocipedi aventi propulsionemuscolare assistita per mezzo di motoreelettrico ausiliario con potenza massima di250 watt e di 500 watt per velocipedi adibitia trasporto carichi.».

* 1. 12. Muroni, Fioramonti, Fusacchia,Cecconi, Lombardo.

* 1. 179. Gagliardi, Ruffino.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a),aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 52, comma 1, letteraa), dopo le parole: «se termico» sono inserite

— 20 — Commissione VIII e IX

le seguenti: «o avente potenza non superiorea 4.000 watt se ad alimentazione elettrica;».

** 1. 10. Muroni, Fioramonti, Fusacchia,Cecconi, Lombardo.

** 1. 70. Timbro.

** 1. 129. Donina, Capitanio, Maccanti,Rixi, Fogliani, Furgiuele, Giacometti,Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini,Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, EvaLorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa,Vallotto.

** 1. 177. Gagliardi, Ruffino.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a),aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 54, comma 1,lettera g), è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: «Sulle autoambulanze è altresìconsentito il trasporto di un accompagnatore,a condizione che lo consentano lecaratteristiche tecniche del veicolo eche la presenza dell'accompagnatore noncostituisca intralcio per il personalesanitario.».

1. 101. Capitanio, Maccanti, Donina,Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi,Tombolato, Zanella, Zordan.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a),aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 60:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono considerati appartenentialla categoria di veicoli con caratteristicheatipiche i motoveicoli, i ciclomotori, gliautoveicoli e le macchine agricole d'epoca,nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e lemacchine agricole di interesse storico ecollezionistico.»;

2) al comma 2, le parole:«Rientrano nella categoria dei veicolid'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli» sonosostituite dalle seguenti: «Rientrano nellacategoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli,i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchineagricole»;

3) la rubrica è sostituitadalla seguente: «Motoveicoli, ciclomotori,autoveicoli e macchine agricole d'epoca edi interesse storico e collezionistico iscrittinegli appositi registri».

Conseguentemente, dopo il comma 4,aggiungere il seguente:

4-bis. Sono classificate d'interessestorico o collezionistico ai sensi dell'articolo215 del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495, le macchine agricole lacui data di costruzione sia precedentedi almeno quaranta anni a quella dellarichiesta di riconoscimento nella categoriain questione. Le caratteristiche tecnichedevono comprendere almeno tutte quellenecessarie per la verifica di idoneitàalla circolazione del motoveicolo odell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e6 del citato articolo 215 del regolamentodi cui al decreto del Presidente dellaRepubblica n. 495 del 1992. Entro unmese dalla data di entrata in vigore dellapresente disposizione, il Governo provvedead apportare le modifiche necessarie al citatoarticolo 215 del regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica n. 495 del1992 al fine di adeguarlo a quanto dispostodal presente comma.

— 21 — Commissione VIII e IX

1. 110. Tombolato, Maccanti, Capitanio,Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti,Rixi, Zanella, Zordan.

Relatore

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Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a),aggiungere la seguente:

a-bis) All'articolo 60, comma 4,sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:«, Ferrari Classiche, ACI Storico, StoricoNazionale AAVS».

1. 45. (Nuova formulazione) Nobili,Fregolent.

Relatore

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Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), numero 1,sostituire le parole: 18 m con le seguenti:18,75 m.

* 1. 28. Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.

* 1. 134. Donina, Capitanio, Maccanti,Rixi, Fogliani, Furgiuele, Giacometti,Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini,Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, EvaLorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa,Vallotto.

* 1. 182. Ruffino, Gagliardi.

* 1. 147. Pella, Pentangelo.

* 1. 64. Timbro.

* 1. 260. Gariglio, Andrea Romano,Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, BrunoBossio, Morassut.

* 1. 285. Rotelli, Silvestroni.

Relatore

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Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), numero 2),sostituire le parole: 24 m con le seguenti:24,75 m.

** 1. 29. Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.

** 1. 50. Silvestroni, Rotelli, Foti, Butti,Rachele Silvestri.

** 1. 65. Timbro.

** 1. 135. Donina, Capitanio, Maccanti,Rixi, Fogliani, Furgiuele, Giacometti,Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini,Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, EvaLorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa,Vallotto.

** 1. 261. Gariglio, Andrea Romano,Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, BrunoBossio, Morassut.

** 1. 183. Ruffino, Gagliardi.

** 1. 148. Pella, Pentangelo.

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Governo

* * *

— 22 — Commissione VIII e IX

Al comma 1, lettera b), numero1), aggiungere, in fine le parole: , fermarestando l'idoneità certificata dei rimorchi, odelle unità di carico ivi caricate, al trasportointermodale strada – rotaia e strada – mare.

1. 222. Scagliusi.

Relatore

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Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b),aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 62, comma 3, l'ultimoperiodo è sostituito dal seguente: «Qualorasi tratti di autobus o filobus a 2 assi lamassa complessiva a pieno carico non deveeccedere le 19,5 t».

* 1. 225. Scagliusi.

* 1. 266. Gariglio, Morassut, AndreaRomano, Pizzetti, Cantini, Del Basso DeCaro, Bruno Bossio.

Relatore

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Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b)aggiungere la seguente:

b-bis) l'articolo 70 è sostituito dalseguente:

«1. Al fine di garantire la sicurezza dellacircolazione stradale, è vietato l'utilizzo dianimali per la trazione di veicoli e di mezzidi ogni specie adibiti al servizio di piazza eper i servizi pubblici non di linea, finalizzatial trasporto di persone a fini turistici e ludici,nell'intero territorio nazionale.

2. Chiunque viola le disposizioni dicui al comma 1 è soggetto alla sanzioneamministrativa da un minimo di 25.000 euroa un massimo di 100.000 euro in caso direcidiva e con la confisca obbligatoria delmezzo e dell'animale. 3. Gli animali dismessi dai servizi dicui comma 1 non possono essere destinatialla macellazione e restano a carico deirispettivi proprietari. Qualora i proprietarisiano impossibilitati a garantire il correttomantenimento degli animali, possonoconcederli in affidamento provvisorio alleassociazioni o alle strutture individuate condecreto di cui al comma 4 del presentearticolo 4. Con proprio decreto, da emanareentro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, il Ministro dellasalute, di concerto con il Ministro per latransizione ecologica, stabilisce i criteri perl'affidamento provvisorio degli animali, aisensi del comma 3, presso le associazioni perla protezione degli animali riconosciute dalMinistero della salute o presso altre struttureidonee e stabilisce gli oneri a carico deiproprietari degli stessi animali per il periododi affidamento. 5. Trascorsi ventiquattro mesi dalla datadi affidamento provvisorio degli animaliai sensi del presente articolo senza che irispettivi proprietari ne abbiano richiestola restituzione, cessa ogni loro diritto diproprietà e gli animali possono essere datiin adozione o ceduti gratuitamente alleassociazioni o alle strutture ospitanti. 6. Ai fini della salvaguardiadell'occupazione, i possessori di licenze perla guida dei veicoli e dei mezzi a trazioneanimale adibiti al servizio di piazza e peri servizi pubblici non di linea finalizzati altrasporto di persone possono richiedere laconversione delle stesse in licenze per laguida di carrozze elettriche o di taxi, nonchéin licenze di noleggio con conducente e dinoleggio di auto d'epoca.».

1. 25. Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.

— 23 — Commissione VIII e IX

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Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c),aggiungere, la seguente:

c-bis) all'articolo 80, dopo il comma 8è inserito il seguente:

«8-bis. Per garantire l'elevataobiettività e qualità dei controlli, gli ispettoridevono essere privi di qualsiasi forma diconflitto di interesse con le imprese di cuial comma 8. Non sono pertanto ammessirapporti lavorativi diretti. Il Ministero delleinfrastrutture e delle mobilità sostenibilidefinisce con proprio decreto le modalità diassegnazione degli ispettori alle imprese dicui al comma 8.».

1. 215. Grippa.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c),aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 80, è aggiunto, in fine,il seguente comma:

«17-bis. Con decreto del Ministro delleinfrastrutture e della mobilità sostenibili,da emanarsi entro quarantacinque giornidalla data di entrata in vigore dellapresente disposizione, sono stabilite lemodalità di riqualificazione delle bomboleapprovate secondo il regolamento n. 110della Commissione economica per l'Europadelle Nazioni Unite (UNECE R 110), nonchél'individuazione dei soggetti preposti, al finedi semplificare l'esecuzione della predettariqualificazione e ridurre i tempi di attesa».

1. 277. Nobili, Fregolent.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c),aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 85:

1) al comma 4, le parole: «ovvero,pur essendo munito di autorizzazione, guidaun'autovettura adibita al servizio di noleggiocon conducente senza ottemperare allenorme in vigore, ovvero alle condizioni dicui all'autorizzazione,» sono soppresse;

2) al comma 4-bis, le parole:«Dalla violazione consegue la sanzioneamministrativa accessoria del ritiro dellacarta di circolazione e dell'autorizzazione, aisensi delle norme di cui al capo I, sezione II,del titolo VI.» sono soppresse.

* 1. 281. Nobili, Fregolent.

* 1. 86. Bruno Bossio.

* 1. 83. De Girolamo.

* 1. 187. Gagliardi, Ruffino.

* 1. 172. Mazzetti.

* 1. 290. Rotelli, Silvestroni.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c),aggiungere le seguenti:

— 24 — Commissione VIII e IX

c-bis) all'articolo 85:

1) al primo periodo del comma 4-bis,le parole: «euro 338» sono sostituite dalleseguenti: «euro 600»;

2) il secondo periodo del comma 4-bis,è soppresso;

c-ter) all'articolo 86, comma 3,le parole: «euro 338» sono sostituite dalleseguenti: «euro 600».

1. 191. Ficara.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c),aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 86:

1) al comma 1, dopo la parola:«autovetture» sono inserite le seguenti: «,motocicli e velocipedi»;

2) la rubrica è sostituitadalla seguente: «(Servizio di piazza conautovetture, motocicli e velocipedi conconducente o taxi)».

Conseguentemente, dopo il comma 1,aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera a),della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo laparola: «motocarrozzetta» sono aggiunte leseguenti: «, motociclo e velocipede».

1. 201. De Lorenzis.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera g), inserirela seguente:

g-bis) all'articolo 93, comma 1-quinquies, la lettera c), è sostituita dallaseguente:

«c) ai lavoratori frontalieri, o aquei soggetti residenti in Italia che prestanoun'attività di lavoro in favore di un'impresaavente sede in uno Stato confinante olimitrofo.».

1. 176. Gagliardi, Ruffino.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c),aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 93, comma 1-quinquies, la lettera c), è sostituita dallaseguente:

«c) ai lavoratori frontalieri, e aquei soggetti residenti in Italia che prestanoun'attività di lavoro o collaborazione infavore di un'impresa avente sede in uno Statoconfinante o limitrofo, i quali, con il veicoloivi immatricolato a proprio nome o a nomedel datore di lavoro, transitano in Italia;».

1. 117. Di Muro, Bianchi, Rixi, Maccanti,Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele,Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c),aggiungere la seguente:

— 25 — Commissione VIII e IX

c-bis) all'articolo 100, comma 10,sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Iveicoli a motore impegnati in competizionimotoristiche fuoristrada che prevedonotrasferimenti su strada, limitatamente aigiorni e ai percorsi di allenamento e di gara,possono esporre, in luogo della targa di cuiai commi 1 e 2 del presente articolo, unatarga sostitutiva costituita da un pannelloauto-costruito che riproduce il numero diimmatricolazione del veicolo. Tale pannellodeve avere fondo giallo, cifre e lettere neree caratteristiche dimensionali identiche aquelle della targa che sostituisce e deveessere collocato garantendo la visibilitàe la posizione richieste dal regolamentoper le targhe di immatricolazione. Sonoautorizzati all'utilizzo della targa sostitutivai partecipanti concorrenti muniti diregolare licenza sportiva della FederazioneMotociclistica Italiana, solo esclusivamenteper la durata della manifestazioneed esclusivamente lungo il percorsoindicato nel regolamento particolare dellamanifestazione stessa. La targa sostitutivapuò inoltre essere utilizzata dai titolari dilicenza sportiva licenziati della FederazioneMotociclistica Italiana anche fuori dallecompetizioni durante lo svolgimento diattività di allenamento e di preparazionetecnico-sportiva».

1. 269. Prestipino, Gariglio, AndreaRomano, Morassut, Bruno Bossio, DelBasso De Caro, Pizzetti, Cantini.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c),aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 110, dopo il comma2, è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di promuoverelo sviluppo delle reti di imprese di cuiall'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio2009, n. 5, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, eall'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,con modificazioni, dalla legge 11 agosto2014, n. 116, alle reti costituite daimprenditori agricoli, singoli o associati,di cui all'articolo 2135 del codice civile,finalizzate anche all'acquisto di macchineagricole, è consentita l'immatricolazione aisensi del comma 2 del presente articoloa nome della rete di imprese, identificatadal codice fiscale, richiesto dalle impresepartecipanti, e dal contratto di rete, redattoe iscritto ai sensi del citato articolo 3del decreto-legge n. 5 del 2009, da cuirisultino la sede, la denominazione e ilprogramma della rete, previa individuazionedi un'impresa della rete incaricata di eseguirele funzioni amministrative attribuite dallalegge al proprietario del veicolo.».

1. 60. Schullian, Gebhard, Plangger,Emanuela Rossini.

Relatore

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Governo

* * *

Al comma 1, lettera d), dopo leparole: primo soccorso, ovunque ricorrano,aggiungere le seguenti: , anche pressoun'autoscuola di cui all'articolo 123 eaggiungere, in fine, il seguente periodo:Entro trenta giorni dall'entrata in vigoredella presente legge di conversione, condecreto del Ministero delle infrastrutture edella mobilità sostenibili di concerto conil Ministro della salute, sono stabilite lemodalità con cui anche gli istituti di dedicatiall'educazione stradale possano erogare laformazione delle nozioni di primo soccorsoprevista per i candidati ai Certificati diabilitazione professionale di cui ai periodiprecedenti.

1. 223. Grippa, De Lorenzis.

— 26 — Commissione VIII e IX

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera d), inserirela seguente:

d-bis) all'articolo 117, comma 2-bis, dopo il terzo periodo è inserito ilseguente: «Non si applicano inoltre, se alfianco del conducente si trovi, in funzionedi istruttore, persona di età non superiore asessantacinque anni, munita di patente validaper la stessa categoria, conseguita da almenodieci anni, ovvero valida per la categoriasuperiore.».

1. 61. Schullian, Gebhard, Plangger,Emanuela Rossini.

Relatore

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Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera d),aggiungere la seguente:

d-bis) All'articolo 121, comma 3,le parole «sono effettuati da dipendenti delDipartimento per i trasporti, la navigazioneed i sistemi informativi e statistici» sonosostituite dalle seguenti: «sono effettuatida tutti i dipendenti del Ministero delleinfrastrutture e della mobilità sostenibile eda altri soggetti, individuati con decreto delMinistero medesimo».

* 1. 216. De Lorenzis, Grippa.

* 1. 154. Novelli.

* 1. 136. Maccanti, Donina, Rixi,Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti,Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini,

Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, EvaLorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa,Vallotto.

* 1. 284. Rotelli, Silvestroni.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera d),aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 122 sono apportate leseguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Agli aspiranti autorizzatiad esercitarsi per conseguire le patenti dicategoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzinoveicoli nei quali non possa prendere posto,a fianco del conducente, altra persona infunzione di istruttore, non si applicano ledisposizioni di cui al comma 2.»;

2) il comma 5 è soppresso;

3) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Chiunque, autorizzato perl'esercitazione, guida senza avere a fianco,ove previsto, in funzione di istruttore,persona provvista di patente valida ai sensidel comma 2, è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una sommada euro 430 a euro 1.731. Alla violazioneconsegue la sanzione accessoria del fermoamministrativo del veicolo per tre mesi,secondo le norme del capo I, sezione II, deltitolo VI».

** 1. 137. Maccanti, Donina, Rixi,Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti,Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini,Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, EvaLorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa,Vallotto.

** 1. 214. De Lorenzis.

— 27 — Commissione VIII e IX

** 1. 94. Bruno Bossio, Pizzetti, Carnevali,Gariglio, Morassut, Del Basso De Caro.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera d),aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 128, il comma 1-bisè sostituito dal seguente:

«1-bis. Le direzioni degli ospedalisono obbligate a dare comunicazionedelle persone con gravi cerebrolesioniacquisite con conseguenti deficit cognitivo-comportamentali all'azienda sanitaria localecompetente in relazione alla residenzadei soggetti interessati dalla patologia. IlMinistero delle infrastrutture e della mobilitàsostenibili, di concerto con il Ministero dellasalute stabilisce le modalità di acquisizionetelematica di tali comunicazioni, al finedi subordinare l'idoneità alla guida allavalutazione della commissione medicalocale di cui al comma 4 dell'articolo 119,la quale, previa anamnesi del medico difamiglia e sentito lo specialista dell'unitàriabilitativa che ha seguito l'evoluzioneclinica del paziente, formula il propriogiudizio anche sulla base di una provapratica di guida».

1. 276. Nobili, Fregolent.

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Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera d) inserirela seguente:

d-bis) all'articolo 142, comma 3, dopola lettera l), è aggiunta la seguente: «l-bis)

monopattini: 20 Km/h, nei centri abitati; 20Km/h, fuori dei centri abitati».

Conseguentemente, dopo il comma 1,aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 75-ter, secondoperiodo, dell'articolo 1 della legge 27dicembre 2019, n. 160, le parole: «di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata» sonosoppresse.

1. 78. Silvestroni, Rotelli, Foti, RacheleSilvestri.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera d) inserirela seguente:

d bis) il comma 8 dell'articolo 157 èsostituito dal seguente:

«8. Fatto salvo quanto disposto dalcomma 7-bis, chiunque viola le disposizionidi cui al presente articolo è soggetto allasanzione amministrativa del pagamento diuna somma da euro 42 ad euro 173.Nel caso in cui l'area di parcheggio siasottoposta a dispositivi di controllo delladurata della sosta, l'importo della sanzioneamministrativa non può essere superiore allamancata corresponsione dell'importo chesarebbe stato dovuto al termine massimodella sosta ove inferiore a quanto stabilito nelprecedente periodo».

1. 21. Lupi.

Relatore

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Governo

* * *

— 28 — Commissione VIII e IX

All'articolo 1, lettera e), premettere ilseguente numero:

01) al comma 1, lettera h-bis), èaggiunto, in fine, il seguente periodo: «Peri soli punti di ricarica di potenza elevatadi cui all'art. 2, comma 1, lettera e), deldecreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,le tariffe di cui alla presente lettera possonoessere applicate oltre un periodo massimo diquindici minuti dal termine della ricarica.».

1. 71. Timbro.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera e) inserirela seguente:

e-bis) all'articolo 158, comma 1,lettera h-bis), l'ultimo periodo è sostituito dalseguente: «Tale limite temporale non trovaapplicazione dalle ore 23 alle ore 7. Per isoli punti di ricarica di potenza elevata di cuiall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decretolegislativo 16 dicembre 2016, n. 257, la sostaè concessa gratuitamente al veicolo elettricoo ibrido plug-in per un periodo massimo diquindici minuti dal termine della ricarica»

* 1. 9. Muroni, Fioramonti, Fusacchia,Cecconi, Lombardo.

* 1. 289. Rotelli, Silvestroni.

Relatore

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Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera e) inserirela seguente:

e-bis) all'articolo 167, dopo il comma12 è aggiunto in fine il seguente:

«12-bis. Nei valichi alpini, primari esecondari, e negli accessi portuali gli organidi polizia stradale, nel caso di veicoli adibitial trasporto di merci immatricolati all'estero,verificano la corrispondenza tra il peso dellamassa complessiva dichiarata e il peso diquella effettivamente trasportata, nonché ilrispetto di quanto prescritto dall'articolo 62».

1. 116. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina,Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato,Zanella, Zordan.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera e),aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 175, comma 2, letteraa):

1. le parole: “150 centimetri cubicise a motore termico” sono sostituite dalleseguenti: “120 centimetri cubici se a motoretermico e di potenza fino a 11 kW se amotore elettrico”;

2. sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: “e di potenza fino a 11kW se a motore elettrico. La circolazioneè comunque consentita solo a soggettimaggiorenni, muniti di patente di categoriaA2, A, B o di categoria superiore o munitida almeno due anni di patente di categoriaA1”.»

1. 106. Donina, Maccanti, Capitanio,Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi,Tombolato, Zanella, Zordan.

— 29 — Commissione VIII e IX

Relatore

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Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera e) inserirela seguente:

«e-bis) all'articolo 177, dopo ilprimo periodo è inserito il seguente: L'usodei predetti dispositivi è consentito altresìai conducenti dei motoveicoli impiegatiin interventi di emergenza sanitaria e,comunque, solo per l'espletamento di serviziurgenti di istituto».

Conseguentemente, dopo il comma 4inserire il seguente:

«4-bis. Entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della leggedi conversione del presente decreto, condecreto del Ministero delle infrastrutture edella mobilità sostenibili, sono definite letipologie di motoveicoli di cui all'articolo177, comma 1, del codice della strada,per come modificato dall'articolo 1, comma1, lettera e-bis) del presente decreto, lerelative caratteristiche tecniche, i requisitiamministrativi per la loro immatricolazionee revisione e sono individuati i serviziurgenti di istituto per i quali possono essereimpiegati».

1. 115. Donina, Maccanti, Capitanio,Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi,Tombolato, Zanella, Zordan.

Relatore

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Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera e) inserirela seguente:

«e-bis) all'articolo 180, comma 4,secondo periodo, dopo le parole: carta dicircolazione sono inserite le seguenti: odocumento unico di circolazione e dopo laparola: proprietario sono inserite le parole:o del locatario in leasing».

* 1. 118. Maccanti, Capitanio,Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti,Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

* 1. 167. Mazzetti, Sozzani.

* 1. 41. Moretto, Nobili, Fregolent.

* 1. 209. Ficara, Licatini.

Relatore

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Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera e)aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 187, il comma 1 èsostituito dal seguente:

«1. Ai fini della sicurezza dellacircolazione e della tutela della vita umanala velocità massima non può superare i 130km/h per le autostrade, i 110 km/h perle strade extraurbane principali, i 90 km/hper le strade extraurbane secondarie e perle strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con lapossibilità di elevare tale limite fino ad unmassimo di 70 km/h per le strade urbanele cui caratteristiche costruttive e funzionalilo consentano, previa installazione degliappositi segnali. Sulle autostrade a trecorsie più corsia di emergenza per ognisenso di marcia, dotate di apparecchiaturedebitamente omologate per il calcolo dellavelocità media di percorrenza su trattideterminati, in relazione alle caratteristicheprogettuali ed effettive del tracciato, illimite massimo di velocità è elevato a 150km/h, sempreché lo consentano l'intensitàdel traffico, le condizioni atmosferiche

— 30 — Commissione VIII e IX

prevalenti e i dati di incidentalità dell'ultimoquinquennio. In caso di precipitazioniatmosferiche di qualsiasi natura, la velocitàmassima non può superare i 110 km/h perle autostrade ed i 90 km/h per le stradeextraurbane principali.»

1. 113. Tombolato, Maccanti, Capitanio,Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti,Rixi, Zanella, Zordan.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera e) inserirela seguente:

«e-bis) all'articolo 187, dopo il comma3 è inserito il seguente:

“3-bis. In deroga a quanto previsto dalcomma 3, per la guida dei veicoli aventi unamassa massima autorizzata non superiorea 7.500 chilogrammi, progettati e costruitiper il trasporto e la raccolta di rifiuti, ènecessario essere titolari della patente diguida di categoria B”».

1. 114. Fogliani, Maccanti, Capitanio,Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi,Tombolato, Zanella, Zordan.

Relatore

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Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera f) conla seguente:

f) all'articolo 188:

1) dopo il comma 3 è aggiunto ilseguente:

«3-bis. I veicoli adibiti al serviziodi persone con disabilità, munite delcontrassegno di cui all'articolo 381, comma2, del regolamento, non sono tenuti allacorresponsione di alcuna somma nel caso dioccupazione di spazi in aree di sosta o diparcheggio a pagamento. A copertura deglioneri di cui al presente comma, si provvedenel limite delle maggiori risorse conseguentialle disposizioni di cui al comma 4. Entrodue mesi dall'entrata in vigore della presentelegge, i Comuni adeguano le proprie deliberequalora in violazione delle disposizioni dicui al presente comma.»;

2) al comma 4, le parole «una sommada euro 87 a euro 344» sono sostituite dalleseguenti: «una somma da euro 168 ad euro672»;

3) al comma 5, le parole «una sommada euro 42 a euro 173» sono sostituite dalleseguenti: «una somma da euro 87 ad euro344»;

1. 7. Muroni, Fioramonti, Fusacchia,Cecconi, Lombardo.

Relatore

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Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera f) conla seguente:

«f) all'art. 188 dopo il comma 3 èaggiunto il seguente:

“3-bis. I veicoli adibiti al serviziodi persone con disabilità, munite delcontrassegno di cui all'articolo 381, comma2, del regolamento, non sono tenuti allacorresponsione di alcuna somma nel caso dioccupazione di spazi in aree di sosta o diparcheggio a pagamento. A copertura deglioneri di cui al presente comma, si provvedenel limite delle maggiori risorse conseguentialle disposizioni di cui al comma 4”;

al comma 4 le parole: una sommada euro 87 a euro 344 sono sostituite dalle

— 31 — Commissione VIII e IX

seguenti: una somma da euro 168 ad euro672;

al comma 5 le parole: una sommada euro 42 a euro 173 sono sostituite dalleseguenti: una somma da euro 87 ad euro344».

1. 270. Gadda, Nobili, Fregolent.

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* * *

Al comma 1, dopo la lettera g) è inseritala seguente:

«h) Dopo l'articolo 173 è inserito ilseguente:

“Art. 173-bis.(Divieto di fumo alla guida)

1. È vietato al conducente fare usodurante la marcia dei prodotti da fumo di cuiall'articolo 2, lettere da b) a r) del decretolegislativo n. 6 del 2012. 2. Chiunque viola le disposizioni dicui al comma 1 è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una sommada euro 165 ad euro 660. Si applica lasanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida da unoa tre mesi, qualora lo stesso soggettocompia un'ulteriore violazione nel corso diun biennio”».

1. 26. Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.

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* * *

Al comma 1, dopo la lettera g, inserirela seguente: g bis) all'articolo 201, comma 1-

bis, la lettera e) è sostituita dalla seguente:«e) accertamento della violazione permezzo di appositi apparecchi di rilevamentodirettamente gestiti dagli organi di Poliziastradale e nella loro disponibilità checonsentono la determinazione dell'illecito intempo successivo poiché il veicolo oggettodel rilievo è a distanza dal posto diaccertamento o comunque nell'impossibilitàdi essere fermato in tempo utile o nei modiregolamentari. Le violazioni della presentelettera possono essere contestate una solavolta nell'ambito delle 24 ore e nell'ambitodella medesima sede stradale.»

1. 22. Lupi.

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* * *

Al comma 1, dopo la lettera g), inserirela seguente: g-bis) all'articolo 190, comma7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:«Le macchine per uso di persone condisabilità, se asservite da motore, possonoaltresì transitare sulle piste ciclopedonali incaso di necessità»;

1. 102. Maccanti, Capitanio, Donina,Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi,Tombolato, Zanella, Zordan.

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* * *

Al comma 1, dopo la lettera g),aggiungere la seguente: g-bis) all'articolo196, comma 1, secondo periodo, dopole parole: «risponde solidalmente» sonoaggiunte le seguenti: «, in vece delproprietario,».

— 32 — Commissione VIII e IX

* 1. 42. Moretto, Nobili, Fregolent.

* 1. 166. Sozzani, Mazzetti.

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* * *

Al comma 1, dopo la lettera g), inserirela seguente: g-bis) all'articolo 204, comma 1,le parole: «nel limite non inferiore al doppiodel minimo edittale» sono sostituite dalleseguenti: «nel limite non inferiore al minimoedittale aumentato del 50 per cento»;

1. 108. Maccanti, Capitanio, Donina,Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi,Tombolato, Zanella, Zordan.

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* * *

Al comma 1, dopo la lettera g),aggiungere la seguente:

g-bis) all'articolo 213, dopo ilcomma 10 è inserito il seguente: «10-bis. Ilprovvedimento con il quale viene dispostoil sequestro del veicolo è comunicato dalPrefetto agli uffici del Pubblico registroautomobilistico per l'annotazione nei propriregistri.»

1. 195. Scanu, De Lorenzis.

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* * *

All'articolo 1, comma 2, lettera a),sostituire le parole: 15 ottobre 2021 con leseguenti: 31 dicembre 2021.

* 1. 210. Barbuto.

* 1. 1. Termini.

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* * *

Dopo il comma 2, aggiungere ilseguente:

«2-bis. L'articolo 381, comma 2, deldecreto del Presidente della Repubblica 16dicembre 1992, n. 495, si interpreta nelsenso che le persone invalide con capacitàdi deambulazione impedita, o sensibilmenteridotta, sono anche le persone con disabilitàpsichiche che, a causa della loro specificapatologia, non possono essere considerate,anche temporaneamente, autonome nellamobilità necessitando della mediazionedi terze persone per la gestione deglispostamenti».

1. 193. D'Uva.

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* * *

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. Sono esentati dal pagamentodel pedaggio autostradale i veicoli delleassociazioni di volontariato e degliorganismi similari non aventi scopo dilucro, adibiti al soccorso nell'espletamentodel relativo specifico servizio e provvistidi apposito contrassegno approvato con

— 33 — Commissione VIII e IX

decreto del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti. 4-ter. L'esenzione di cui al comma 4-bis è riconosciuta per le attività di soccorsoin emergenza svolte nell'ambito del serviziosanitario nazionale o regionale. Nelle attivitàdi soccorso in emergenza sono ricomprese:

1. il servizio 118;

2. il trasporto organi;

3. il trasporto sangue ed emoderivati;

4. il trasporto sanitario assistito (conmedico o infermiere a bordo, intendendocompreso anche il trasporto effettuatocon personale volontario adeguatamenteformato, purché il trasporto stesso avvenganell'ambito delle fattispecie individuate);

5. il trasporto neonatale e pediatrico;

6. il trasporto di pazienti oncologici;

7. il trasporto di pazienti dializzatiche necessitano dell'utilizzo di un'ambulanzacome risultante da attestazione del centrodialitico;

8. il trasporto inter-ospedaliero dipazienti;

9. il trasporto di soggetti disabili.

4-quater. L'esenzione di cui al comma4-bis si applica anche ai viaggi di rientrodai servizi di trasporto sanitario di cui alcomma 4-ter, purché svolti in ogni caso atitolo gratuito. 4-quinquies. L'esenzione di cui al comma4-bis è riconosciuta quando l'attività disoccorso sia espletata con i seguenti mezzi:

1. ambulanze di tipo «A» di cuial decreto del Ministro dei trasporti 17dicembre 1987, n. 553;

2. veicoli muniti di specificaattestazione regionale o di specificaattestazione rilasciata dall'azienda sanitarialocale (ASL) che certifichi l'utilizzo delmezzo per l'espletamento di attività disoccorso;

3. veicoli adibiti al soccorso avanzato,dotati di sirene e girevoli;

4. veicoli dotati di sirene e pedana peril trasporto dei soggetti disabili;

5. veicoli dotati di pedana per iltrasporto dei soggetti disabili.

1. 112. Capitanio, Maccanti, Donina,Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi,Tombolato, Zanella, Zordan.

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* * *

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. I monopattini, al di là dellaclassificazione ai fini del Nuovo codice dellastrada disciplinato dal decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, devono esseremuniti entro il 31 dicembre 2022, per leproprie peculiari caratteristiche di uso ecircolazione, di dispositivi che limitano lavelocità ad un massimo di 20 Km/h».

1. 283. Silvestroni.

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* * *

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto e fino al 30 giugno 2022, ai giovanifino al trentacinquesimo anno d'età e aisoggetti che percepiscono il reddito dicittadinanza ovvero ammortizzatori sociali,a qualsiasi titolo e comunque denominati,spetta un rimborso del 50 per centodelle spese sostenute e documentate peril conseguimento della patente e delleabilitazioni professionali per la guida diveicoli destinati all'attività di autotrasportodi merci per conto di terzi di cui aldecreto legislativo 21 novembre 2005, n.286. Hanno titolo al rimborso di cui

— 34 — Commissione VIII e IX

al presente comma coloro che, entro unanno dal conseguimento della predettapatente e abilitazioni, effettuino prestazionilavorative o professionali, a qualunquetitolo, nell'ambito dell'autotrasporto di merciper conto di terzi, per un periodo di almenosei mesi. Il rimborso è erogato dal Ministerodel lavoro e delle politiche sociali secondole modalità definite con proprio decreto, daadottarsi entro 30 giorni dalla data di entratain vigore della presente legge».

1. 275. Nobili, Fregolent.

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* * *

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«7. L'art. 11, comma 4, della legge 15gennaio 1992, n. 21, è così modificato:

“4. Le prenotazioni di trasportoper il servizio di noleggio con conducentesono effettuate presso la rimessa o la sede omediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.Il prelevamento e l'arrivo a destinazionedell'utente possono avvenire anche al di fuoridella provincia o dell'area metropolitanain cui ricade il territorio del comune cheha rilasciato l'autorizzazione. Nel serviziodi noleggio con conducente è previstol'obbligo di compilazione e tenuta da partedel conducente di un foglio di servizio informato elettronico, le cui specifiche sonostabilite dal Ministero delle infrastrutturee della mobilità sostenibili con propriodecreto, adottato di concerto con il Ministerodell'interno, entro novanta giorni dall'entratain vigore della legge di conversione delpresente decreto. Il foglio di servizio informato elettronico deve riportare:

a) targa del veicolo;

b) nome del conducente;

c) elementi individuanti relativi allaprenotazione di uno o più servizi tra lorosuccessivi;

d) dati del fruitore del servizio,nel rispetto del Regolamento (CE) 27 aprile2016, n. 2016/679/UE.

Fino all'adozione del decreto dicui al presente comma, il foglio diservizio elettronico è sostituito da unaversione cartacea dello stesso, caratterizzatada numerazione progressiva delle singolepagine da compilare, avente i medesimicontenuti previsti per quello in formatoelettronico, e da tenere in originale a bordodel veicolo per un periodo non inferiore aquindici giorni, per essere esibito agli organidi controllo, con copia conforme depositatain rimessa”.

8. L'art. 11, comma 4-bis, della legge 15gennaio 1992, n. 21, è soppresso. 9. L'art. 10-bis, comma 9, del decreto-legge14 dicembre 2018, n. 135, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,n. 12, è soppresso».

* 1. 84. De Girolamo.

* 1. 280. Nobili, Fregolent.

* 1. 173. Mazzetti.

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* * *

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 27dicembre 2019, n. 160, sono apportate leseguenti modificazioni:

1. al comma 75-bis:

1. al primo periodo, le parole: da euro100 a euro 400 sono sostituite dalle seguenti:da euro 250 a euro 600;

2. al secondo periodo, le parole: 2 kWsono sostituite dalle seguenti: 1 kW;

2. al comma 75-ter:

3. al secondo periodo, le parole: 25km/h sono sostituite dalle seguenti: 20 km/h;

— 35 — Commissione VIII e IX

4. dopo il primo periodo sonoinseriti i seguenti: Ciascun monopattino apropulsione prevalentemente elettrica puòessere condotto esclusivamente da un soloutilizzatore. La circolazione dei monopattiniè sempre vietata sui marciapiedi;

5. è aggiunto in fine ilseguente periodo: Alla violazione conseguela sanzione amministrativa accessoria dellaconfisca del dispositivo, ai sensi delledisposizioni del titolo VI, capo I, sezione II,del codice di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, nel caso di circolazionesui marciapiedi;

3. al comma 75-quater:

6. al secondo periodo, le parole: di etàinferiore a diciotto anni sono soppresse;

7. al quarto periodo, le parole: da euro50 a euro 200 sono sostituite dalle seguenti:da euro 200 a euro 500;

4. dopo il comma 75-septies sonoaggiunti i seguenti:

“75-octies. I proprietari deimonopattini hanno l'obbligo di richiedereapposito contrassegno identificativoadesivo, plastificato e non rimovibile,stampato dalle imprese e società diconsulenza per la circolazione dei mezzidi trasporto di cui alla legge 8 agosto1991, n. 264, che ne curano altresì lavendita fissandone il prezzo in regime dilibero mercato. La stampa e la venditadei contrassegni, nonché i criteri diformazione delle specifiche combinazionialfanumeriche, è svolta secondo i criteri ele modalità stabilite dal Dipartimento perla mobilità sostenibile del Ministero delleinfrastrutture e della mobilità sostenibili,sentito il Dipartimento della pubblicasicurezza del Ministero dell'interno, al finedi assicurare la tutela degli interessi diordine pubblico. I contrassegni identificativiprodotti dalle imprese e società diconsulenza per la circolazione dei mezzidi trasporto non possono recare ilmarchio ufficiale della Repubblica italiana.A chiunque abusivamente produce odistribuisce i contrassegni di cui al presentecomma si applicano le sanzioni previstedall'articolo 101, commi 5 e 6, del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'impresa

o la società di consulenza per la circolazionedei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8agosto 1991, n. 264, che viola le disposizionipreviste dal presente comma è soggetta, seil fatto non costituisce reato, alla sanzioneamministrativa del pagamento di una sommada euro 1.886 a euro 7.546. Si applicanoaltresì le sanzioni amministrative delladiffida, della sospensione e della revocadell'autorizzazione previste dall'articolo 9della medesima legge n. 264 del 1991. Conregolamento del Ministro delle infrastrutturee della mobilità sostenibili, da emanare aisensi dell'articolo 17, comma 3, della legge23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della leggedi conversione del presente decreto sonoindividuati i requisiti che le imprese e lesocietà di consulenza per la circolazione deimezzi di trasporti, di cui alla legge 8 agosto1991, n. 264, devono possedere per la stampae la vendita dei contrassegni. 75-novies. I conducenti hanno l'obbligodi utilizzare gli appositi spazi di sostaindividuati con apposita ordinanza ai sensidell'articolo 7 del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, e, soltanto nel caso dimancata individuazione o di indisponibilitàdi detti spazi, è consentita la sosta neglistalli riservati alla sosta di motocicli evelocipedi, a condizione che ciò noncostituisca intralcio al flusso pedonale efermo restando il divieto di sosta suimarciapiedi, nelle aree pedonali e negli stalliriservati alle autovetture. Chiunque violile disposizioni di cui al presente commaè soggetto alla sanzione amministrativadel pagamento di una somma da euro41 a euro 168. Nel caso di presenza deltrasgressore al momento dell'accertamentodella violazione, questa è immediatamentecontestata dall'organo accertatore a normadell'articolo 200 del codice della strada, dicui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285. Nel caso di assenza del trasgressore,l'organo accertatore dispone la rimozionedel mezzo ed il suo trasporto in luogoapposito e si applicano le disposizioni dicui all'articolo 215 del medesimo decretolegislativo. Ai fini della restituzione delmezzo, grava sul proprietario o sul soggettotrasgressore l'onere di provare con ogni

— 36 — Commissione VIII e IX

mezzo a disposizione la legittima proprietàdel monopattino oggetto di rimozione. 75-decies. A decorrere dal 1°gennaio 2022, l'obbligo dell'assicurazione diresponsabilità civile di cui all'articolo 193del codice della strada, di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, è esteso aimonopattini a propulsione prevalentementeelettrica di cui al comma 75. Ai medesimimezzi si applicano, per quanto compatibili,le disposizioni di cui al citato articolo 193”».

1. 122. Maccanti, Capitanio, Donina,Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi,Tombolato, Zanella, Zordan.

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* * *

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Dopo l'art. 1, comma 48, dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160, inserire ilseguente:

“48-bis. Oltre a nuove pisteciclabili urbane sono ammissibili i seguentiinterventi:

a. interventi relativi alla messa insicurezza della mobilità ciclistica urbana,tra cui zone a velocità limitata, inferiore ouguale a 30 km/h, semaforistica dedicata,ecc.;

b. interventi dedicati alla sostadei velocipedi, come stalli in segnaletica,rastrelliere, ecc. fino a un massimo del 15%della quota attribuita a ciascun beneficiario;

c. corsie ciclabili in segnaletica,corsie ciclabili per doppio senso ciclabile,casa avanzata e strada urbana ciclabile, di cuiall'art. 3, numeri 12 bis) e 12 ter) del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Al fine di armonizzare e renderepiù efficace la realizzazione degli interventidi cui alla lettera c), fermo restando quantointrodotto dall'art. 229 comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'art.49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,convertito dalla legge 11 settembre 2020,n. 120, si specifica che la corsia ciclabileè caratterizzata da una striscia di corsiaciclabile bianca, con larghezza conformeal dettato dell'art. 138 del decreto delPresidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495, anche nei casi in cui debbaessere valicata nel caso corra lungo stalli disosta o accessi carrai. In caso di sosta al fianco della corsia siprevede una striscia marginale da realizzarenel rispetto degli artt. 138 e 141 del decretodel Presidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495. Il pittogramma del velocipede può essereutilizzato come da indicazione dell'art. 148del decreto del Presidente della Repubblica16 dicembre 1992, n. 495 (fig. II-442/b). Nel caso di fermata del trasporto pubblicocollettivo e quindi di corsia impegnata daaltri veicoli come da art. 3, comma 1, numero12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, la corsia prosegue lungo la fermatacon una striscia tratteggiata, per garantirnela valicabilità, da realizzare secondo leindicazioni fornite dall'art. 138 del decretodel Presidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495. Vista l'assenza di specifica indicazione gliappositi segnali di inizio e di fine da apporre,come invece prescritto per altre fattispecie,non è apposta alcuna segnaletica verticaleche indichi inizio e fine della corsia ciclabile. In considerazione del combinatodisposto dell'art. 3, comma 1, numero 12-ter e dell'art. 7, comma 1, i-bis) del decretodel Presidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495, all'ingresso veicolare dellestrade con corsia ciclabile per doppio sensociclabile, si sostituisce il segnale di sensounico parallelo (Fig. II 348 art. 135 deldecreto del Presidente della Repubblica 16dicembre 1992, n. 495) con il segnaledi uso corsie (Fig. II 339 art. 135 deldecreto del Presidente della Repubblica16 dicembre 1992, n. 495). All'uscitaveicolare delle strade con corsia ciclabileper doppio senso ciclabile, si sostituisce ilsegnale di ‘senso vietato’ di cui alla Fig.247 art. 116 del decreto del Presidentedella Repubblica 16 dicembre 1992, n.

— 37 — Commissione VIII e IX

495, con il segnale verticale di divieto ditransito (fig. II 46 art. 116 del decreto delPresidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495) con pannello integrativo‘eccetto bici’. Alle intersezioni con stradeafferenti alla strada con corsia ciclabile perdoppio senso ciclabile è installato il segnaledi ‘direzione obbligatoria’ con pannellointegrativo ‘eccetto bici’ (Fig. II 80 art. 122del decreto del Presidente della Repubblica16 dicembre 1992, n. 495). Per quanto riguarda la casa avanzata,fermo restando quanto previsto dall'art. 3,comma 1, numero 7- bis) del decretolegislativo n. 285 del 1992, dal punto di vistaattuativo, l'art. 182, comma 9-ter, precisache nelle intersezioni semaforizzate, sullabase di apposita ordinanza adottata ai sensidell'articolo 7, comma 1, previa valutazionedelle condizioni di sicurezza, sulla sogliadell'intersezione può essere realizzata lacasa avanzata, estesa a tutta la larghezzadella carreggiata o della semicarreggiata. Lacasa avanzata può essere realizzata lungole strade con velocità consentita inferioreo uguale a 50 km/h, anche se fornitedi più corsie per senso di marcia, ed èposta a una distanza pari almeno a 3metri rispetto alla linea di arresto stabilitaper il flusso veicolare. L'area delimitata èaccessibile attraverso una corsia o da unapista ciclabile di lunghezza pari almeno a5 metri, situata sul lato destro in prossimitàdell'intersezione. Per le dimensioni delle linee di arresto,queste sono invece realizzate secondo leindicazioni fornite dall'art. 144 del decretodel Presidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495. Il pittogramma del velocipedepuò essere utilizzato come da indicazionedell'art. 148 del decreto del Presidente dellaRepubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (fig.II-442/b).”».

* 1. 51. Silvestroni, Rotelli, Foti, RacheleSilvestri.

* 1. 263. Gariglio, Andrea Romano,Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, BrunoBossio, Morassut.

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* * *

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito conmodificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: infavore delle persone fisicamente impediteo comunque a mobilità ridotta ovvero conpatologie accertate, anche se accompagnatesono sostituite dalle seguenti: in favoredelle persone a mobilità ridotta, anchese accompagnate, ovvero persone coninvalidità o affette da malattie necessitantidi cure continuative, ovvero appartenentia nuclei familiari più esposti aglieffetti economici derivanti dall'emergenzaepidemiologica da virus COVID-19, ovveroche utilizzano il trasporto pubblico non dilinea tra le ore 7:00 e le ore 10:00 dei giorniferiali, ovvero che effettuano spostamentiin ragione della propria attività lavorativao di volontariato di natura sanitaria,o sociosanitaria, o socioassistenziale, onell'ambito dell'istruzione ed educazione,ovvero donne in gravidanza, ovvero tuttigli over 55, ovvero nell'ambito del pianovaccinale.

b) alla fine del comma 1 aggiungere:I buoni viaggio sono utilizzabili, fino adun massimo del 50% della dotazione perciascun comune beneficiario, dai mobilitymanager d'area in attuazione delle finalitàdi cui all'articolo 229, comma 4 delpresente provvedimento, relativamente aglispostamenti casa scuola e casa lavoro sututto il territorio della provincia o della cittàmetropolitana.

c) dopo il comma 4 aggiungere iseguenti:

“4-bis. I comuni beneficiari potrannoprevedere il superamento del limite del50 per cento della spesa sostenuta per

— 38 — Commissione VIII e IX

persone in condizioni di particolare fragilitàanche economica appartenenti alle categorieindividuate al comma 1. 4-ter. I comuni potranno utilizzare lerisorse ad essi destinate, nella quota massimadel 15 per cento, anche per finanziarele spese necessarie per l'attivazione dellamisura di cui al presente articolo”».

** 1. 30. Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.

** 1. 46. Fregolent, Nobili.

** 1. 286. Rotelli, Silvestroni.

** 1. 81. De Girolamo.

** 1. 169. Pella, Pentangelo.

** 1. 184. Ruffino, Gagliardi.

** 1. 262. Gariglio, Andrea Romano,Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, BrunoBossio, Morassut.

** 1. 73. Timbro.

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* * *

Dopo il comma 6, aggiungere ilseguente:

«6-bis. Al fine di sostenere leattività di digital trasformation dei servizidi motorizzazione resi a cittadini e impresedagli Uffici del Dipartimento per lamobilità sostenibile del Ministero delleinfrastrutture e della mobilità sostenibili,nonché di garantire elevati livelli disicurezza cibernetica al trattamento deidati, è istituito presso il Ministero delleinfrastrutture e della mobilità sostenibiliapposito fondo con dotazione pari a 25milioni di euro per ciascuno degli anni 2022,2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede

mediante corrispondente riduzione dellostanziamento del Fondo speciale di contocapitale iscritto, ai fini del bilancio triennale2021 – 2023, nell'ambito del programma“Fondi di riserva e speciali”, della missione“Fondi da ripartire” dello stato di previsionedel Ministero dell'economia e delle finanzeper l'anno 2021, allo scopo parzialmenteutilizzando l'accantonamento relativo alMinistero delle infrastrutture e dei trasporti».

1. 278. Fregolent, Nobili.

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* * *

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Al fine di contrastare leconseguenze occupazionali derivanti dallapandemia da Covid-19 nel settore deltrasporto delle merci e delle persone ein considerazione dello stato di emergenzasanitaria, con decreto del Ministro delleinfrastrutture e della mobilità sostenibili(Mims), da adottare entro trenta giorni dalladata di entrata in vigore della presentedisposizione, sono apportate le necessariemodificazioni al Decreto del Ministero deiTrasporti del 20 settembre 2013 in materia dicorsi di qualificazione iniziale e formazioneperiodica per il conseguimento della cartadi qualificazione del conducente (“CQC”),dei relativi criteri per lo svolgimentodei predetti corsi e delle procedure diesame, volte ad assicurare l'accelerazione,la semplificazione delle modalità nonchéla sensibile riduzione dei tempi del corsodi qualificazione e degli oneri per ilconseguimento della carta di qualificazionedel conducente (“CQC”)».

1. 212. Tripiedi, Manzo, Villani, Grippa.

— 39 — Commissione VIII e IX

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* * *

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Dopo l'art. 1, comma 48, dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160, inserire ilseguente comma:

“48-bis Oltre a nuove pisteciclabili urbane sono ammissibili i seguentiinterventi:

a. interventi relativi alla messa insicurezza della mobilità ciclistica urbana,tra cui zone a velocità limitata, inferiore ouguale a 30 km/h, semaforistica dedicata,ecc.;

b. interventi dedicati alla sostadei velocipedi, come stalli in segnaletica,rastrelliere, ecc. fino a un massimo del 15%della quota attribuita a ciascun beneficiario;

c. corsie ciclabili in segnaletica,corsie ciclabili per doppio senso ciclabile,casa avanzata e strada urbana ciclabile, di cuiall'art. 3, lettere 12 bis) e 12 ter) del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285”».

1. 185. Ruffino, Gagliardi.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere ilseguente:

«6-bis. In fase di progettazioneed esecuzione di infrastrutture di tipostradale, autostradale, ferroviario devonoessere previste infrastrutture complementariatte a consentire il transito in sicurezza difauna selvatica nelle aree in cui è maggiorela loro incidenza sul territorio. A partire dal

1° gennaio 2022, le regioni e le provinceautonome di Trento e Bolzano, individuanocon proprio atto di durata quinquennale, learee di maggior presenza di fauna selvatica».

1. 208. Di Lauro.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire il più rapidoed efficace dispiegamento della misura,altamente innovativa rispetto al quadrovigente nelle amministrazioni locali, unaquota percentuale delle risorse del Fondo dicui all'art. 51 del decreto-legge 25 maggio2021, n. 73, convertito dalla legge n. 23luglio 2021, n. 106, fino ad un massimo del4%, è destinata ad attività di supporto tecnicoed azioni di sistema omogenee ed integrate alivello nazionale».

* 1. 265. Gariglio, Andrea Romano,Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, BrunoBossio, Morassut.

* 1. 19. Ruffino.

* 1. 34. Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.

* 1. 52. Silvestroni, Rotelli, Foti, RacheleSilvestri.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere ilseguente:

— 40 — Commissione VIII e IX

«6-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 284, è aggiunto, in fine, il seguentecomma: “6-bis. Le imprese di autotrasportodi merci per conto di terzi, iscritte all'Albodegli autotrasportatori di merci per conto diterzi ed al Registro Elettronico Nazionale,non sono tenute a concorrere agli oneri dicontribuzione di cui al comma 6 del presentearticolo”».

1. 218. Grippa.

Relatore

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Governo

* * *

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. All'art. 51, comma 9, della legge 23luglio 2021, n. 106, aggiungere, in fine, leseguenti parole: i fondi assegnati ai Comuninel 2021 possono essere spesi e utilizzati daibeneficiari entro il 30 giugno 2022.

* 1. 287. Rotelli, Silvestroni.

* 1. 47. Fregolent, Nobili.

* 1. 33. Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.

* 1. 72. Timbro.

* 1. 82. De Girolamo.

* 1. 18. Ruffino.

* 1. 264. Gariglio, Andrea Romano,Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, BrunoBossio, Morassut.

* 1. 170. Pella, Rosso.

* 1. 186. Ruffino, Gagliardi.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 180, comma 4, deldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,dopo le parole: carta di circolazione sonoaggiunte le parole: o documento unico dicircolazione e dopo la parola: proprietariosono aggiunte le parole: o del locatarioleasing».

** 1. 36. Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.

** 1. 96. Bruno Bossio, Del Basso De Caro,Morassut.

Relatore

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* * *

Dopo il comma 6, aggiungere ilseguente:

«7. Al secondo periodo del comma 1dell'articolo 196 del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, dopo le parole: rispondesolidalmente sono aggiunte le seguenti: invece del proprietario».

* 1. 288. Rotelli, Silvestroni.

* 1. 35. Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.

Relatore

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Governo

* * *

— 41 — Commissione VIII e IX

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito conmodificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96, il comma 3-bis è abrogato».

1. 203. De Lorenzis.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere ilseguente:

Art. 1-bis.(Semplificazioni nelle agevolazioni suiveicoli per le persone con disabilità)

1. Per il riconoscimento delleagevolazioni previste dall'articolo 8 dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449, le personecon disabilità abilitate alla guida devonopresentare unicamente una copia semplicedella patente posseduta, ove essa contengal'indicazione di adattamenti, anche di serie,per il veicolo agevolabile da condurre,prescritti dalle commissioni mediche localidi cui all'articolo 119, comma 4, del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. Con proprio decreto di natura nonregolamentare, da emanare entro trentagiorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto, il Ministro dell'economia e dellefinanze aggiorna il decreto 16 maggio1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17maggio 1986, n. 113, per adeguarlo a quantodisposto dal comma 1.

1. 019. Maccanti, Donina, Rixi,Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti,Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini,Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, EvaLorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa,Vallotto.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.(Disposizioni urgenti in

materia di sicurezza degliutenti vulnerabili della strada)

1. Al fine di migliorare la sicurezzadegli utenti vulnerabili della strada, entrosessanta giorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto, con decreto del Ministro delleinfrastrutture e della mobilità sostenibili,sentita la Conferenza unificata di cui aldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,sono individuati i segnali verticali di cuiall'articolo 39 del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, con fondo fluororifrangente, da apporre obbligatoriamentenelle strade situate nelle immediatevicinanze dei plessi scolastici e dei luoghidi culto e alle intersezioni tra strade urbanee piste ciclabili, finalizzati alla segnalazionealmeno dei seguenti elementi:

a) la presenza di attraversamentipedonali o ciclabili;

b) i limiti di velocità vigenti nell'area;

c) i luoghi frequentati da bambini.

2. Entro due anni dall'entrata invigore del decreto di cui al comma 1,gli enti proprietari delle strade provvedonoall'integrale sostituzione della segnaleticastradale verticale non conforme a quando ividisposto, attingendo alle risorse finanziariederivanti dai proventi di cui all'articolo208, comma 4, del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285. Gli enti inadempimentisono esclusi, nell'anno successivo a quellorelativo all'obbligo di apposizione deisegnali di cui al comma 1, dallapartecipazione ai bandi per l'attuazione delPiano nazionale della sicurezza stradale.

Art. 1-ter.

— 42 — Commissione VIII e IX

(Disposizioni urgenti in materiadi materia di manutenzione e

localizzazione della segnaletica stradale)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 208, dopo il comma 4, èinserito il seguente:

«4-bis. Ai fini degli interventidi cui al comma 4, lettera a), l'enteproprietario della strada certifica, nellarelazione annuale di cui al comma 12-quaterdell'articolo 142, lo stato di conformitàalle caratteristiche tecniche indicate dalregolamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, dei segnali individuati, con appositoprovvedimento dirigenziale del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti, comeprioritari per la sicurezza dell'utente dellastrada.»

b) all'articolo 226, comma 2, dopole parole: «allo stato tecnico e giuridicodella strada», sono inserite le seguenti: «allasegnaletica stradale installata e alla suamanutenzione».

Art. 1-quater.(Fondo per la sostituzionedella segnaletica stradale)

1. Al fine di sostenere gli entiproprietari nelle operazioni di sostituzionedella segnaletica stradale, presso lo stato diprevisione del Ministero delle infrastrutturee della mobilità sostenibili è istituito unfondo della dotazione di 5 milioni di euro. 2. Il fondo di cui al comma 1 èdestinato agli enti proprietari di strade che,dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024,abbiano proceduto alla sostituzione allasegnaletica stradale verticale prioritaria perla sicurezza degli utenti, quali i segnalidi pericolo o di precedenza, con nuovisegnali rifrangenti e resistenti all'usura,nonché al rifacimento della segnaleticastradale orizzontale con materiali visibili incondizioni meteorologiche avverse. 3. Con decreto del Ministro delleinfrastrutture e della mobilità sostenibili,sentita la Conferenza unificata di cuial decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, sono definite le specifichetecniche degli interventi ammissibili al

finanziamento di cui al comma 1, lemodalità di rendicontazione degli interventie le modalità di erogazione delle risorsestanziate. 4. Agli oneri di cui al presente articolo, sicorrisponde a valere sulle risorse del Fondoper le esigenze indifferibili di cui all'articolo1, comma 199, della legge 23 dicembre2014, n. 190.

Art. 1-quinquies.(Requisiti minimi dellasegnaletica orizzontale)

1. Al fine di ottimizzare le misuredi sicurezza stradale e di contenere icosti di manutenzione, entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto, con decreto del Ministro delleinfrastrutture e della mobilità sostenibili,sentita la Conferenza unificata di cuial decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, sono definiti i requisiti minimidella segnaletica orizzontale stradale, conparticolare riferimento a:

a) innovazione dei materiali;

b) visibilità sul bagnato;

c) resistenza all'usura.

1. 031. Caretta, Ciaburro, Silvestroni.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.(Disposizioni urgenti in

materia di sicurezza degliutenti vulnerabili della strada)

1. Al fine di migliorare lasicurezza degli utenti vulnerabili dellastrada, entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, con decreto delMinistro delle infrastrutture e della mobilità

— 43 — Commissione VIII e IX

sostenibili, sentite le associazioni nazionalimaggiormente rappresentative in materiadi segnaletica e sicurezza stradale, sonoindividuati i segnali verticali di cuiall'articolo 39 del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, con fondo fluororifrangente, da apporre obbligatoriamentenelle strade situate nelle immediatevicinanze dei plessi scolastici e dei luoghidi culto e alle intersezioni tra strade urbanee piste ciclabili, finalizzati alla segnalazionealmeno dei seguenti elementi:

a) la presenza di attraversamentipedonali o ciclabili;

b) i limiti di velocità vigenti nell'area;

c) i luoghi frequentati da bambini.

2. Entro due anni dall'entrata invigore del decreto di cui al comma 1,gli enti proprietari delle strade provvedonoall'integrale sostituzione della segnaleticastradale verticale non conforme a quando ividisposto, attingendo alle risorse finanziariederivanti dai proventi di cui all'articolo208, comma 4, del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285. Gli enti inadempimentisono esclusi, nell'anno successivo a quellorelativo all'obbligo di apposizione deisegnali di cui al comma 1, dallapartecipazione ai bandi per l'attuazione delPiano nazionale della sicurezza stradale.

Art. 1-ter.(Disposizioni urgenti in materia

di materia di manutenzione elocalizzazione della segnaletica stradale)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 208, dopo il comma 4, èinserito il seguente:

«4-bis. Ai fini degli interventidi cui al comma 4, lettera a), l'enteproprietario della strada certifica, nellarelazione annuale di cui al comma 12-quaterdell'articolo 142, lo stato di conformitàalle caratteristiche tecniche indicate dalregolamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, dei segnali individuati, con appositoprovvedimento dirigenziale del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti, come

prioritari per la sicurezza dell'utente dellastrada.»

b) all'articolo 226, comma 2, dopole parole: «allo stato tecnico e giuridicodella strada», sono inserite le seguenti: «allasegnaletica stradale installata e alla suamanutenzione».

Art. 1-quater.(Fondo per la sostituzionedella segnaletica stradale)

1. Al fine di sostenere gli entiproprietari nelle operazioni di sostituzionedella segnaletica stradale, presso lo stato diprevisione del Ministero delle infrastrutturee della mobilità sostenibili è istituito unfondo della dotazione di 5 milioni di euro. 2. Il fondo di cui al comma 1 èdestinato agli enti proprietari di strade che,dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024,abbiano proceduto alla sostituzione allasegnaletica stradale verticale prioritaria perla sicurezza degli utenti, quali i segnalidi pericolo o di precedenza, con nuovisegnali rifrangenti e resistenti all'usura,nonché al rifacimento della segnaleticastradale orizzontale con materiali visibili incondizioni meteorologiche avverse. 3. Con decreto del Ministro delleinfrastrutture e della mobilità sostenibili,sentita la Conferenza unificata di cuial decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, sono definite le specifichetecniche degli interventi ammissibili alfinanziamento di cui al comma 1, lemodalità di rendicontazione degli interventie le modalità di erogazione delle risorsestanziate. 4. Agli oneri di cui al presente articolo, sicorrisponde a valere sulle risorse del Fondoper le esigenze indifferibili di cui all'articolo1, comma 199, della legge 23 dicembre2014, n. 190.

Art. 1-quinquies.(Requisiti minimi dellasegnaletica orizzontale)

1. Al fine di ottimizzarele misure di sicurezza stradale e dicontenere i costi di manutenzione, entrocentottanta giorni dalla data di entratain vigore della legge di conversionedel presente decreto, con decreto del

— 44 — Commissione VIII e IX

Ministro delle infrastrutture e dellamobilità sostenibili, sentite le associazioninazionali maggiormente rappresentativein materia di segnaletica e sicurezzastradale, sono definiti i requisiti minimidella segnaletica orizzontale stradale, conparticolare riferimento a:

a) innovazione dei materiali;

b) visibilità sul bagnato;

c) resistenza all'usura.

* 1. 010. De Girolamo.

* 1. 036. Marco Di Maio, Nobili, Fregolent.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere ilseguente:

Art. 1-bis.(Disposizioni urgenti per il

trasporto di linea interregionale)

1. Al decreto legislativo 21 novembre2005, n. 285, sono apportate le seguentimodificazioni:

1) all'articolo 2, comma 1, la lettera a)è sostituita dalla seguente:

«a) servizi automobilisticiinterregionali di competenza statale, diseguito indicati come “servizi di linea”:i servizi di trasporto di persone effettuatisu strada mediante autobus, ad offertaindifferenziata, ed aventi itinerari, orarie frequenze prestabiliti che si svolgonoin modo continuativo o periodico su unpercorso la cui lunghezza sia pari o superiorea 250 km indipendentemente dal numero diregioni collegate almeno pari a due, nonchéi servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertitodalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventile predette caratteristiche, fermo restandoche tali servizi di linea consentono ai

passeggeri di concludere il proprio itinerarioall'interno della medesima regione in cuidetto itinerario è iniziato»;

2) all'articolo 3, il comma 1 è sostituitodal seguente:

«1. I servizi di linea dicui al presente decreto legislativo sonosoggetti ad autorizzazione avente terminemassimo di validità di cinque anni, rilasciatadal Ministero delle infrastrutture e dellamobilità sostenibili, nel rispetto dellavigente normativa in materia di sicurezza,relativamente al percorso e alle aree difermata del servizio di linea proposto esecondo le modalità e i criteri previsti daldecreto ministeriale di cui al successivoarticolo 4, comma 1.»;

3) all'articolo 3, comma 2, la letterag) è sostituita dalla seguente:

«g) proporre un servizio di linea cherispetti la vigente normativa in materia disicurezza, sul percorso e sulle aree di fermatadel servizio di linea proposto»;

4) all'articolo 5, comma 2,lettera c), le parole: «certificata conformedell'autorità che ha rilasciato il titolo»sono sostituite dalle seguenti: «scaricabiledall'impresa dal portale online relativo allagestione informatizzata dei servizi di linea,unitamente ad una dichiarazione resa ai sensidel decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445, nella qualel'impresa attesta le prescrizioni contenute neltitolo rilasciato dall'autorità competente».

2. Al fine di accelerare i procedimentirelativi al rilascio delle autorizzazioni per iservizi di linea interregionali di competenzastatale e assicurare il corretto andamento delsettore, i termini complessivi relativi a tuttele procedure di rilascio, rinnovo e modificadelle suddette autorizzazioni, non possonoessere comunque superiori a trenta giorni. 3. Con decreto del Ministro delleInfrastrutture e della mobilità sostenibili, daemanarsi entro 60 giorni dalla data di entratain vigore della legge di conversione delpresente decreto, si procede ad aggiornare eadeguare il decreto ministeriale 1 dicembre2006, n. 316, Regolamento recante riordinodei servizi automobilistici di competenzastatale.

— 45 — Commissione VIII e IX

1. 05. Fregolent, Nobili.

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Governo

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere ilseguente:

Art. 1-bis.(Disposizioni urgenti in materiadi servizi di lunga percorrenza

su gomma di competenza statale)

1. Al decreto legislativo 21 novembre2005, n. 285, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a)è sostituita con la seguente:

«a) servizi automobilisticiinterregionali di competenza statale, diseguito indicati come “servizi di linea”:i servizi di trasporto di persone effettuatisu strada mediante autobus, ad offertaindifferenziata, ed aventi itinerari, orarie frequenze prestabiliti che si svolgonoin modo continuativo o periodico su unpercorso la cui lunghezza sia pari o superiorea 250 km indipendentemente dal numero diregioni collegate almeno pari a due, nonchéi servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertitodalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventile predette caratteristiche, fermo restandoche tali servizi di linea consentono aipasseggeri di concludere il proprio itinerarioall'interno della medesima regione in cuidetto itinerario è iniziato;»;

b) all'articolo 5, comma 2,lettera c), le parole: «, certificata conformedall'autorità che ha rilasciato il titolo»sono sostituite dalle seguenti: «scaricabiledall'impresa dal portale online relativo allagestione informatizzata dei servizi di linea,una dichiarazione, resa ai sensi del decretodel Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445, in cui l'impresa attesta le

prescrizioni contenute nel titolo originalerilasciato dall'autorità competente,».

2. Con decreto del Ministro delleinfrastrutture e della mobilità sostenibili, daemanarsi entro 60 giorni dalla data di entratain vigore della legge di conversione delpresente decreto, si procede ad aggiornareil decreto ministeriale 1° dicembre 2006,n. 316, Regolamento recante riordinodei servizi automobilistici di competenzastatale.

1. 029. Ficara, Grippa.

Relatore

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* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere ilseguente:

Art. 1-bis.(Nuove disposizioni in materia

di monopattini elettrici)

1. Nelle more della sperimentazione dicui all'articolo 1, comma 102 della Legge30 dicembre 2021, n. 145, e nell'ambitodelle norme di cui all'articolo 1, commi75 e seguenti della legge 27 dicembre2019, n. 160, la circolazione su strada dimonopattini a propulsione prevalentementeelettrica, di seguito anche «monopattinielettrici» è regolata dal presente articolo. 2. Nell'ambito della circolazione sustrade pubbliche i conducenti alla guidadei monopattini elettrici di cui al presentearticolo e come definiti dall'articolo 1,comma 75, della legge 27 dicembre 2019, n.160, non possono in ogni caso viaggiare aduna velocità superiore ai 20 km/h e ai 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. 3. Chiunque circola con un monopattinoa propulsione prevalentemente elettrica avelocità superiori a quelle stabilite nelcomma precedente è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una sommada euro 100 a euro 400.

— 46 — Commissione VIII e IX

4. I monopattini elettrici di cui alcomma 1 possono essere condotti soloda utilizzatori che abbiano compiuto ilquattordicesimo anno di età, e possonocircolare esclusivamente sulle strade urbanecon limite di velocità massima di 50 km/h o inferiore, comunque ove è consentitala circolazione dei velocipedi, nonché sullestrade extraurbane, se è presente una pistaciclabile, esclusivamente all'interno dellamedesima. 5. I monopattini elettrici di cui alcomma 1, per poter circolare su stradapubblica, devono sempre essere provvistidi luce anteriore bianca o gialla fissa eposteriormente di catadiottri rossi e di lucerossa fissa, utili alla segnalazione visiva, benfunzionanti e che devono essere attivati damezz'ora dopo il tramonto, durante tutto ilperiodo dell'oscurità e di giorno, qualora lecondizioni atmosferiche lo richiedano. 6. I monopattini elettrici devono altresìpoter essere identificati attraverso un codiceidentificativo unico e ben visibile. 7. In attuazione delle disposizionidi cui al comma precedente, con decretodel Ministro delle infrastrutture e dellamobilità sostenibile, da adottarsi entro 60giorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto,sono stabilite le caratteristiche del codiceidentificativo e le sue modalità di rilascio edi registrazione. 8. Chiunque circola con unmonopattino a propulsione prevalentementeelettrica in violazione delle disposizioni delpresente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una sommada euro 100 a euro 400. 9. I conducenti dei monopattinia propulsione prevalentemente elettricadevono procedere su un'unica fila in tutti icasi in cui le condizioni della circolazionelo richiedano e, comunque, mai affiancati innumero superiore a due, devono avere liberol'uso delle braccia e delle mani e reggereil manubrio sempre con entrambe le mani,salvo che non sia necessario segnalare lamanovra di svolta. 10. I conducenti di età inferiore ai diciottoanni hanno l'obbligo di indossare un idoneocasco protettivo e devono essere titolarialmeno di patente di categoria AM.

11. È fatto divieto di trasportarealtre persone, oggetti o animali, di trainareveicoli, di condurre animali e di farsi trainareda un altro veicolo. 12. Da mezz'ora dopo il tramonto,durante tutto il periodo dell'oscurità e digiorno, qualora le condizioni atmosfericherichiedano l'illuminazione, i conducenti deimonopattini a propulsione prevalentementeelettrica hanno l'obbligo di indossare ilgiubbotto o le bretelle retroriflettenti ad altavisibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285. 13. Chiunque viola le disposizioni delpresente articolo è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una sommada euro 50 a euro 200. 14. I monopattini elettrici di cui alcomma 1, per poter circolare su stradapubblica, devono essere muniti di coperturaassicurativa per responsabilità civile al paridelle biciclette a funzionamento autonomoe dei ciclomotori di cui all'articolo 52 deldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285e, in caso di inosservanza, si applicanole sanzioni previste dal medesimo decretolegislativo. 15. I servizi di noleggio dei monopattinia propulsione prevalentemente elettrica,anche in modalità free-floating, possonoessere attivati solo con apposita deliberadella Giunta comunale, nella quale devonoessere previsti, oltre al numero dellelicenze attivabili e al numero massimo deidispositivi messi in circolazione:

a) l'obbligo di copertura assicurativaper lo svolgimento del servizio stesso;

b) le modalità di sosta consentite peri dispositivi interessati e l'individuazione diapposite aree di parcheggio dedicate;

c) le eventuali limitazioni allacircolazione in determinate aree della città;

d) le caratteristiche del tutorialobbligatorio in App, informativo sul correttoutilizzo mezzo, che dovrà essere predispostoa cura dei titolari di dispositivi e licenze.

16. Gli operatori di noleggiodi monopattini elettrici sono tenuti adorganizzare, in accordo con i comuni neiquali operano e con il Ministero delle

— 47 — Commissione VIII e IX

infrastrutture e della mobilità sostenibile,adeguate campagne informative sull'usocorretto del monopattino elettrico e aprevedere un call-center sempre operativoe un numero dedicato alle amministrazionilocali. 17. Gli operatori di noleggio di monopattinielettrici, al fine di scongiurare la praticadiffusa del parcheggio irregolare dei loromezzi, devono altresì prevedere l'obbligo diacquisizione della foto al termine di ogninoleggio, dalla quale si desuma chiaramenteil codice identificativo del mezzo di cui alcomma 6 e la posizione dello stesso nellapubblica via.

1. 04. Nobili, Fregolent.

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Relatore

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* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere ilseguente:

Art. 1-bis.(Ulteriori modifiche al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all'articolo 54, comma 1, letterag), dopo le parole: «trasporto proprio»,sono inserite le seguenti: «ovvero allecompetizioni automobilistiche su strada»;

b) all'articolo 60, comma 4, dopola parola: «ASI,», sono inserite le seguenti:«ACI Storico,».

2. Al decreto del Presidente dellaRepubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 203, comma 1, dopo lalettera o), è inserita la seguente:

«o-bis) carrozzerie e telaiallestiti per attività sportive, secondo le

specifiche tecniche definite dall'AutomobileClub d'Italia ai sensi dell'articolo 203-bis.»;

b) dopo l'articolo 203, è inserito ilseguente:

«Art. 203-bis.(Regolamento autoveicoli da

competizione sportiva su strada)

1. Sono autoveicoli da competizionesportiva su strada tutti quelli ai quali,prima in sede di omologazione o inseguito alla immatricolazione di cui agliarticoli 93 e successivi del codice, sianostate apportate una o più modifiche allecaratteristiche costruttive e funzionali, inrigorosa conformità alle norme ed airegolamenti tecnici adottati dall'AutomobileClub d'Italia, al fine di renderle idonee allapartecipazione alle competizioni sportive sustrada, autorizzate ai sensi dell'articolo 9 delcodice. 2. L'Automobile Club d'Italia, aseguito della verifica di conformità allenorme ed ai regolamenti di cui al precedentecomma 1, a mezzo dei propri organi tecnicirilascia il passaporto tecnico sul quale sonoannotati tutti gli elementi identificativi dellaautovettura alla quale siano state apportatele modifiche dette, e del proprietario,dandone comunicazione al Ministero delleinfrastrutture e della mobilità sostenibiliper il rilascio della targa e di specificodocumento valido per la circolazione,ovvero per il solo aggiornamento di quelloesistente. Agli autoveicoli così identificati eclassificati non si applicano le disposizionidi cui all'articolo 78 del codice. 3. Gli autoveicoli dacompetizione sportiva su strada di cuiai commi 1 e 2 possono circolare sullestrade pubbliche e/o private espressamenteautorizzate all'esercizio dell'attività sportivaesclusivamente in occasione e per ilsolo tempo occorrente allo di svolgimentodi manifestazioni sportive regolarmenteautorizzate ai sensi dell'articolo 9 delcodice e nei limiti del relativo percorsopure autorizzato, ivi compresa la viabilitàdi servizio strettamente connessa perl'esecuzione delle operazioni di verificatecnica preliminari e finali, secondo quantoprevisto nel regolamento particolare di garaapprovato dall'Automobile Club d'Italia.

— 48 — Commissione VIII e IX

4. In occasione dello svolgimentodelle manifestazioni indicate nel comma3, gli autoveicoli da competizione sportivasu strada possono esibire, in sostituzionedella targhe originali di cui all'articolo 100,comma 1, del codice, da custodirsi all'internodell'abitacolo, una riproduzione su pannelloa fondo bianco di uguali dimensioni, colori,caratteri e numeri simili all'originale, e nellaidentica posizione di quest'ultima recante lemedesime indicazioni e del tipo di quelloprevisto dall'articolo 102, comma 3, delcodice. 5. Gli autoveicoli da competizionesportiva su strada, all'atto di ciascunapartecipazione a competizioni sportive,sono sottoposte a controllo a cura dellaFederazione sportiva nazionale A.C.I., amezzo di organi tecnici propri, che neverifica la conformità alle norme ed airegolamenti tecnici di cui al comma1 del presente articolo, l'efficacia el'efficienza dei presidi di sicurezza attivae passiva, nonché l'assenza di elementidi pericolosità per i conduttori e/o terzinelle caratteristiche costruttive e statodi manutenzione, procedendo all'esito, sedel caso, all'aggiornamento del passaportotecnico di cui al comma 2. 6. Agli autoveicoli da competizionesportiva su strada non si applicano ledisposizioni di cui all'articolo 80 delcodice.».

c) all'articolo 215, comma 3, dopo leparole: «stabilite al comma 5», sono inseritele seguenti: «, ovvero quelle necessarie perla partecipazione a competizioni sportive, aisensi dell'articolo 203-bis.»;

d) all'articolo 215, dopo il comma 5, èaggiunto il seguente:

«5-bis. La circolazionedei veicoli di interesse storico ecollezionistico, eventualmente modificatiper la partecipazione a competizionisportive, è subordinata alla verificadelle prescrizioni dettate per tali veicolidall'Automobile Club d'Italia, in conformitàall'articolo 203-bis.».

* 1. 025. Berardini, De Girolamo, Rizzone,Ruffino.

* 1. 211. Deiana.

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* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere ilseguente:

Art. 1-bis.(Esami e autorizzazioni a esercitarsi peril conseguimento delle patenti di guida)

1. Al decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all'articolo 121, comma 11, secondoperiodo, le parole: «per una volta soltanto»sono sostituite dalle seguenti: «per non piùdi due volte»;

b) all'articolo 122, comma 6, le parole:«sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:«dodici mesi».

2. Con decreto del Ministro delleinfrastrutture e della mobilità sostenibili, diconcerto con il Ministro dell'economia edelle finanze, sono determinati gli importidi diritti e tariffe da corrispondere persostenere l'eventuale terza prova pratica diguida di cui all'articolo 121, comma 11, deldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,come modificato dal comma 1 del presentearticolo.

** 1. 011. Bruno Bossio, Pizzetti,Carnevali, Gariglio, Morassut, Del Basso DeCaro.

** 1. 021. Maccanti, Donina, Rixi,Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti,Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini,Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, EvaLorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa,Vallotto.

** 1. 027. De Lorenzis.

— 49 — Commissione VIII e IX

** 1. 039. Rotelli, Silvestroni.

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* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere ilseguente:

Art. 1-bis.(Disposizioni in materia di

circolazione dei monopattini apropulsione prevalentemente elettrica)

1. I comuni possono individuareuno specifico marchio cittadino, anche conun'apposita livrea, per i monopattini apropulsione prevalentemente elettrica, alfine di garantire il decoro. 2. I comuni possono individuare, condelibera della giunta, la necessità, per iconcessionari, di installazione di un codiceidentificativo che sia visibile e riconoscibile. 3. Con apposita delibera della giuntacomunale, i comuni possono individuare ilnumero delle licenze attivabili e il numeromassimo dei dispositivi in circolazione,garantendo anche la distribuzione nelle zoneperiferiche.

1. 292. Mollicone, Silvestroni.

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* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere ilseguente:

Art. 1-bis.(Disposizioni in materia di pedaggi

dei valichi montani e di frontiera peri veicoli di soccorso ed emergenza)

1. All'articolo 373 del decreto delPresidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495, dopo il comma 2, è aggiunto ilseguente:

«2-bis. I veicoli di cui al comma2, lettere c), d), f), h) e i), sono esentatidal pagamento del pedaggio dei valichi etrafori montani di frontiera per l'eserciziodelle attività di soccorso.».

1. 032. Ciaburro, Caretta, Silvestroni.

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* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere ilseguente:

Art. 1-bis.(Modifiche al Codice della strada

in tema di veicoli sequestrati)

1. Al decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all'articolo 213:

1) al comma 3, ultimo periodo,la parola: «trasmissione» è sostituita dallaseguente: «ricezione» e dopo le parole: «delprovvedimento» sono aggiunte le seguenti:«assunto dal Prefetto»;

2) al comma 5:

2.1 al quinto periodo, dopole parole: «è trasferito in proprietà» sonoaggiunte le seguenti: «dal prefetto, conconseguente cessazione di qualunque oneree spesa a carico dell'amministrazione» edopo le parole: «senza oneri» le parole: «perl'erario» sono soppresse;

2.2 al sesto periodo, dopole parole: «Del deposito del veicolo» sonoaggiunte le seguenti: «e del suo eventualetrasferimento in proprietà, anche ai solifini della rottamazione in caso di gravedanneggiamento o deterioramento,»;

— 50 — Commissione VIII e IX

2.3 sono aggiunti, in fine,i seguenti periodi: «Nel caso di veicolisequestrati in assenza dell'autore dellaviolazione, per i quali non sia stato possibilerintracciare contestualmente il proprietarioo altro obbligato in solido, e affidati auno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis, il verbale di contestazione, unitamentea quello di sequestro recante l'avviso adassumerne la custodia, è notificato senzaritardo dall'organo di polizia che ha eseguitoil sequestro. Contestualmente, il medesimoorgano di polizia provvede altresì a darecomunicazione del deposito del veicolopresso il soggetto di cui all'articolo 214-bismediante pubblicazione di apposito avvisonell'albo pretorio del comune ove è avvenutol'accertamento della violazione. Qualora, percomprovate difficoltà oggettive, non siastato possibile eseguire la notifica e i mezzirisultino ancora affidati a uno dei soggetti dicui all'articolo 214-bis, la notifica si ha pereseguita nel trentesimo giorno successivo aquello di pubblicazione della comunicazionedi deposito del veicolo nell'albo pretorio delcomune ove è avvenuto l'accertamento dellaviolazione»;

3) al comma 7, quinto periodo,la parola: «distrutto» è sostituita dallaseguente: «alienato»;

4) al comma 8, l'ultimoperiodo è sostituito dal seguente: «Il prefettotrasferisce tempestivamente in proprietà ilveicolo, anche ai soli fini della rottamazionein caso di grave danneggiamento odeterioramento, al soggetto di cui all'articolo214-bis cui è consegnato, con conseguentecessazione di qualunque onere e spesa acarico dell'amministrazione»;

b) all'articolo 214:

1) al comma 5, secondo periodo,la parola: «sequestro» è sostituita dalleseguenti: «fermo amministrativo»;

2) al comma 8, l'ultimoperiodo è sostituito dal seguente: «Il prefettotrasferisce tempestivamente in proprietà ilveicolo, anche ai soli fini della rottamazionein caso di grave danneggiamento odeterioramento, al soggetto di cui all'articolo214-bis cui è consegnato, con conseguentecessazione di qualunque onere e spesa

a carico dell'amministrazione. In caso diconfisca, questa ha a oggetto la sommadepositata.»;

c) all'articolo 215-bis:

1) alla rubrica, la parola: «rimossi»è soppressa;

2) al comma 1, ultimo periodo,le parole: «, in cui, per ciascun veicolo,sono riportati altresì i dati identificativi delproprietario risultanti al pubblico registroautomobilistico» sono soppresse;

3) al comma 4, le parole:«comunicazione, tra gli uffici interessati,dei dati necessari all'espletamento delleprocedure», sono sostituite con le seguenti:«attuazione delle disposizioni».

1. 034. Nobili, Fregolent.

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* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere ilseguente:

Art. 1-bis.(Capienza autoservizi pubblici non di linea)

1. A decorrere dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, i limiti previstiper il contenimento della diffusione delCOVID-19 in ordine alla capienza e allaverticalizzazione delle sedute dei mezzidestinati all'esercizio di autoservizi pubblicinon di linea non si applicano nei territoridelle Regioni che si collocano in «Zonabianca».

1. 041. Rotelli, Silvestroni.

— 51 — Commissione VIII e IX

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* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere ilseguente:

Art. 1-bis.(Dispensa dall'esame di idoneità

professionale per imprese operanti conveicoli con massa inferiore alle 3,5 t)

1. Ai sensi dell'articolo 1, numero7), del regolamento (UE) 2020/1055, sonodispensate dall'esame per la dimostrazionedell'idoneità professionale le persone chedimostrano di aver diretto, in manieracontinuativa, l'attività in una o più impreseitaliane o di altro Stato dell'Unioneeuropea di trasporto di merci su strada,che effettuano operazioni di trasportointernazionale esclusivamente con veicoli amotore singoli o insiemi di veicoli, la cuimassa a carico tecnicamente ammissibilenon superi le 3,5 tonnellate, da almeno diecianni precedenti il 20 agosto 2020 e siano inattività alla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto.

* 1. 037. Fregolent, Nobili.

* 1. 040. Rotelli, Silvestroni.

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Art 2.* 2. 7. Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut,Morgoni, Pellicani, Rotta.

* 2. 13. Rixi, Lucchini, Badole, Valbusa,Vallotto, Maccanti, Donina, Fogliani,Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella,Zordan, Benvenuto, D'Eramo, Dara, EvaLorenzoni, Patassini, Raffaelli.

Relatore

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* * *

Al comma 1, sostituire le parole: 31dicembre 2021 con le seguenti: 30 novembre2021.

2. 20. Grippa.

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* * *

Al comma 1, dopo le parole: 31 dicembre2021 inserire le seguenti: . Dopo tale datale proposte di aggiornamento dei pianieconomici finanziari si intendono approvatedal concedente.

2. 10. Rixi, Lucchini, Maccanti, Badole,Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni,Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto,Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele,Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

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* * *

Al comma 2, sostituire le parole: dueanni con le seguenti: sei mesi.

2. 21. Grippa.

— 52 — Commissione VIII e IX

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* * *

Al comma 2, dopo il primo periodo,aggiungere, il seguente: Contestualmente,in caso di affidamento della gestione degliimpianti e dei servizi di ristoro a terzi, sonoprorogati per una durata pari a quella dellaconcessione i contratti in essere con i relativigestori.

Conseguentemente, al medesimocomma 2, aggiungere, in fine, il seguenteperiodo: Entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, il Ministero delleinfrastrutture e della mobilità sostenibili,d'intesa con il Ministero della transizioneecologica, avvia le procedure per la revisionedel decreto interministeriale del 7 agosto2015, concernente il Piano di ristrutturazionedella rete delle aree di servizio presenti neisedimi autostradali, al fine di razionalizzaree ammodernare la rete, anche in sensoecologico ed ambientale, ricondurre i prezzipraticati ad una maggiore omogeneità con larete ordinaria e incrementare i servizi.

* 2. 8. De Girolamo.

* 2. 9. Bruno Bossio.

* 2. 14. Mazzetti, Cortelazzo, Pentangelo.

* 2. 26. Rotelli, Silvestroni.

* 2. 15. Gagliardi, Ruffino.

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* * *

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Al fine di evitare incrementitariffari concernenti la concessioneautostradale A24-A25, non sostenibili perl'utenza, preservando, nel contempo, nelperiodo di durata della concessione lecondizioni di equilibrio del piano economicofinanziario di concessione predisposto incoerenza con le attività di gestione ordinariaaffidate al concessionario dall'articolo 206,comma 6, primo periodo, del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,n. 77, mediante la rinegoziazione di cuiall'articolo 1, comma 183, della legge 24dicembre 2012, n. 228, si procede anchealla rimodulazione del corrispettivo dovutoal concedente in base alla convenzione unicastipulata il 18 novembre 2009 nei seguentitermini:

a) il concessionario provvedeal versamento di ciascuna delle rate delcorrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0,lettera c), della citata convenzione, relativeagli anni 2019 e 2020, nonché fino altermine della concessione, entro le scadenzecontrattualmente previste, nella misura dieuro 20.000.000, comprensiva degli interessidi dilazione; il versamento delle rate relativeagli anni 2019 e 2020 è effettuato entro il 31dicembre 2021;

b) il restante importo di euro35.860.000, relativo a ciascuna delle ratedel corrispettivo di cui all'articolo 3, comma3.0, lettera c) della citata convenzione,dovute per gli anni 2019 e 2020 e finoal termine della concessione, è utilizzatodal concessionario per neutralizzare gliincrementi tariffari previsti per l'anno 2019e fino al termine della concessione, nonchéper ridurre, fino all'azzeramento, l'entità delpedaggio applicato, a decorrere dalla datadi conversione del presente decreto e finoal termine della concessione, nella trattaricompresa nella fascia urbana del comunedi Roma;

c) entro il 31 dicembre di ciascun anno,il concessionario trasmette ad ANAS S.p.a.ed al Ministero delle infrastrutture e dellamobilità sostenibili una relazione recantel'indicazione delle somme impiegate per lefinalità di cui alla lettera b).

— 53 — Commissione VIII e IX

2-ter Gli importi di cui al comma2-bis, lettera b), maggiorati degli interessilegali, concorrono a determinare, unitamentealle somme di cui all'articolo 52-quinquiesdel decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,convertito, con modificazioni, dalla legge21 giugno 2017, n. 96, e a quelle dicui all'articolo 9-tricies semel del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito,con modificazioni, dalla legge 12 dicembre2019, n. 156, il prezzo posto a base dellaprocedura di gara, da espletare ai sensidell'articolo 178 del decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50 per l'affidamento, allascadenza della vigente concessione, delleautostrade A24 e A25, e sono corrispostidal concessionario subentrante direttamentead ANAS S.p.a., in deroga alle previsionidi cui alla convenzione unica stipulata il18 novembre 2009 e ai citati articoli 52-quinquies del decreto-legge n. 50 del 2017 e9-tricies semel del decreto-legge n. 123 del2019. 2-quater. Qualora all'esito della proceduradi gara di cui al comma 2-ter non siastato individuato un nuovo concessionarioovvero non siano state presentate offerte diimporto almeno pari alle somme indicatenel medesimo comma 2-ter, ANAS S.p.a.,in attuazione dell'articolo 36, comma3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111, assumela gestione delle autostrade A24 e A25,incassando tutte le entrate relative al loroutilizzo, fino al completo recupero didette somme e, comunque, per un periodonon superiore a dieci anni. Con decretoadottato dal Ministro delle infrastrutture edella mobilità sostenibili, di concerto conil Ministro dell'economia e delle finanze,sono disciplinate l'oggetto e le modalitàdi svolgimento della gestione provvisoriaassegnata ad ANAS s.p.a. 2-quinquies. Agli oneri in termini difabbisogno, derivanti dai commi da 2-bis, a2-quater, pari a 35,86 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2021 al 2030, siprovvede mediante corrispondente riduzionedel fondo per la compensazione degli effettifinanziari non previsti a legislazione vigenteconseguente all'attuazione di contributipluriennali di cui all'articolo 6, comma 2,

del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,convertito, con modificazioni, dalla legge 4dicembre 2008, n. 189.

2. 17. Pezzopane, Morassut, Braga,Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta, Gariglio,Lorenzin, Madia, Orfini, Prestipino, PiccoliNardelli, Sensi, Campana.

Relatore

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Governo

* * *

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Al fine di evitare incrementitariffari concernenti la concessioneautostradale A-24-A25, non sostenibiliper l'utenza, preservando, nel contempo,l'attuazione dei programmi di manutenzionedell'infrastruttura nonché le condizioni diequilibrio del piano economico finanziariodi concessione nel periodo di duratadella concessione stessa, mediante larinegoziazione di cui all'articolo 1, comma183, della legge 24 dicembre 2012, n.228, si procede anche alla rimodulazionedel corrispettivo dovuto al concedente inbase alla convenzione unica stipulata il 18novembre 2009, nei seguenti termini:

a) il concessionario provvedeal versamento di ciascuna delle rate delcorrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0,lettera c), della citata convenzione, relativeagli anni 2019 e 2020, nonché fino altermine della concessione, entro le scadenzecontrattualmente previste, nella misura dieuro 20.000.000, comprensiva degli interessidi dilazione; il versamento delle rate relativeagli anni 2019 e 2020 è effettuato entro il 31dicembre 2021;

b) il restante importo di euro35.860.000 relativo a ciascuna delle rate delcorrispettivo di cui all'articolo 3, comma3.0, lettera c) della citata convenzione,dovute per gli anni 2019, 2020 e finoal termine della concessione, è utilizzatodal concessionario per neutralizzare gli

— 54 — Commissione VIII e IX

incrementi tariffari previsti per l'anno 2019e fino al termine della concessione, nonchéper ridurre, fino all'azzeramento, l'entità delpedaggio applicato, a decorrere dalla data dientrata in vigore della presente disposizionee fino al termine della concessione, nellatratta ricompresa nella fascia urbana delcomune di Roma e del comune de L'Aquila.

c) entro il 31 dicembre di ciascun anno,il concessionario trasmette ad ANAS S.p.a.ed al Ministero delle infrastrutture e dellamobilità sostenibili una relazione recantel'indicazione delle somme impiegate per lefinalità di cui alla lettera b).

2-ter. Gli importi di cui al comma2-bis, lettera b), maggiorati degli interessilegali, concorrono a determinare, unitamentealle somme di cui all'articolo 52-quinquiesdel decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,convertito, con modificazioni, dalla legge21 giugno 2017, n. 96, e a quelle dicui all'articolo 9-triciessemel del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito,con modificazioni, dalla legge 12 dicembre2019, n. 156, il prezzo posto a base dellaprocedura di gara, da espletare alla scadenzadella vigente concessione per l'affidamentodelle autostrade A24 e A25, e sonocorrisposte dal concessionario subentrantedirettamente ad ANAS S.p.a., in derogaalle previsioni di cui alla convenzione unicastipulata il 18 novembre 2009 e ai citatiarticoli 52-quinquies del decreto-legge n. 50del 2017 e 9-triciessemel del decreto-leggen. 123 del 2019. 2-quater. Qualora all'esito della proceduradi gara di cui al comma 2-ter non siastato individuato un nuovo concessionarioovvero non siano state presentate offerte diimporto almeno pari alle somme indicatenel medesimo comma 2-ter, ANAS S.p.a.,in attuazione dell'articolo 36, comma 3,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge15 luglio 2011, n. 111, assume la gestionedelle autostrade A24 e A25, incassandotutte le entrate relative al loro utilizzo, finoal completo recupero di dette somme e,comunque, per un periodo non superiore adieci anni.

2. 16. Pezzopane.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Al fine di ridurre itempi di realizzazione dell'intervento viarioTarquinia-San Pietro in Palazzi di cuiall'articolo 35, comma 1-ter, quarto periodo,del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,convertito, con modificazioni, dalla legge28 febbraio 2020, n. 8, nella more delladefinizione del procedimento di revisionedella concessione di cui al terzo periododel medesimo articolo 35, comma 1-ter, èautorizzato l'acquisito da parte di ANASs.p.a. dei progetti elaborati dalla SocietàAutostrada tirrenica s.p.a. relativi a dettointervento viario, previo pagamento di uncorrispettivo determinato avendo riguardo aisoli costi di progettazione e ai diritti sulleopere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 delcodice civile. 2-ter. Agli oneri derivanti dal comma2-bis, quantificati per l'anno 2021 in euro50 milioni di euro e costituiscono limite dispesa, si provvede mediante corrispondenteriduzione del Fondo di cui all'articolo 1,comma 200, della legge 23 dicembre 2014,n. 190.

* 2. 27. Rixi, Lolini, Lucchini, Maccanti.

* 2. 30. I Relatori.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di favorire il superamentodella grave crisi derivante dalle complesse

— 55 — Commissione VIII e IX

problematiche del traffico e della mobilitàlungo la rete stradale e autostradale dellaregione Liguria, è assegnato alla societàAnas s.p.a. un contributo di 3 milioni dieuro per l'anno 2022 e di 5 milioni di europer l'anno 2023 da destinare alla redazionedella progettazione di fattibilità tecnico-economica relativa all'adeguamento e allamessa in sicurezza della SS1 Via Aurelia neltratto compreso tra il comune di Sanremoe il comune di Ventimiglia. Ai relativioneri si provvede mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento del fondospeciale di conto capitale iscritto, ai fini delbilancio triennale 2021-2023, nell'ambitodel programma «Fondi di riserva e speciali»della missione «Fondi da ripartire» dellostato di previsione del Ministero delleinfrastrutture e della mobilità sostenibiliper l'anno 2021, allo scopo parzialmenteutilizzando l'accantonamento relativo almedesimo Ministero.

** 2. 25. Rixi, Di Muro, Foscolo, Viviani,Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani,Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella,Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto,D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini,Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

** 2. 28. I Relatori.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di agevolare lamobilità dei residenti di Roma Capitale cheutilizzano regolarmente le tratte autostradaliricadenti nel territorio medesimo, è previstal'esenzione dal pagamento del pedaggioapplicato nella tratta ricompresa nellafascia urbana concernente la concessioneautostradale A-24-A25, fino al termine dellaconcessione stessa. L'esenzione è previstaper i possessori di Telepass che utilizzinol'autostrada come pendolari tra stazioni

predefinite. Con decreto del Ministero delleinfrastrutture e della mobilità sostenibili,di concerto col Ministro dell'economia edelle finanze, da emanarsi entro sessantagiorni dall'entrata in vigore della leggedi conversione del presente decreto, sonostabiliti i criteri le modalità di attuazionedella presente disposizione. Agli oneri dicui al presente comma, quantificati in 7milioni di euro a decorrere dal 2021, siprovvede mediante corrispondente riduzionedel Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. 19. Francesco Silvestri.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: e le parole:«al Ministero delle infrastrutture e dellamobilità sostenibili, e sono esercitati dallearticolazioni amministrative individuate conil regolamento di organizzazione delMinistero, adottato ai sensi dell'articolo 1,comma 23, del decreto-legge 18 maggio2006, n. 181, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 luglio 2006, n. 233»sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzianazionale per la sicurezza delle ferroviee delle infrastrutture stradali e autostradaliche provvede all'adeguamento dello statuto,del regolamento di amministrazione e deiregolamenti che disciplinano il propriofunzionamento, secondo le modalità previstedall'articolo 12, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito,con modificazioni, dalla legge 16 novembre2018, n. 130.».

2. 11. Rixi, Lucchini, Maccanti, Badole,Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni,Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto,Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele,Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

— 56 — Commissione VIII e IX

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 1 della legge 27dicembre 2017, n. 205, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) il comma 516 è sostituito dalseguente:

«516. Per la programmazione ela realizzazione degli interventi necessarialla mitigazione dei danni connessi alfenomeno della siccità e per promuovereil potenziamento e l'adeguamento delleinfrastrutture idriche, anche al fine diaumentare la resilienza dei sistemi idriciai cambiamenti climatici e ridurre ledispersioni di risorse idriche, con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro delle infrastrutture edella mobilità sostenibili, di concerto con ilMinistro della transizione ecologica, con ilMinistro delle politiche agricole alimentarie forestali, con il Ministro della cultura econ il Ministro dell'economia e delle finanze,sentita l'Autorità per l'energia elettrica, ilgas e il sistema idrico, ridenominata aisensi del comma 528, previa acquisizionedell'intesa in sede di Conferenza unificatadi cui all'articolo 8 del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 ottobre2022, è adottato il Piano nazionale diinterventi infrastrutturali e per la sicurezzanel settore idrico. Il Piano nazionale èaggiornato ogni tre anni, con le modalitàdi cui al primo periodo, tenuto conto dellostato di avanzamento degli interventi, comerisultante dal monitoraggio di cui al comma524. Il Piano nazionale è attuato attraversosuccessivi stralci che tengono conto dellostato di avanzamento degli interventi edella disponibilità delle risorse economichenonché di eventuali modifiche resesinecessarie nel corso dell'implementazionedegli stralci medesimi, approvati con decretodel Ministro delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili, sentiti il Ministro dellatransizione ecologica, il Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestali,il Ministro della cultura, il Ministrodell'economia e delle finanze e l'Autoritàper l'energia elettrica, il gas e il sistemaidrico, previa acquisizione dell'intesa in sededi Conferenza unificata.»;

b) dopo il comma 516, sono inseriti iseguenti:

«516-bis. Entro il 28 febbraio 2022,con uno o più decreti del Ministro delleinfrastrutture e della mobilità sostenibili, diconcerto con il Ministro della transizioneecologica, con il Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali, con ilMinistro della cultura e con il Ministrodell'economia e delle finanze, sentital'Autorità di regolazione per energia retiambiente (ARERA), previa acquisizionedell'intesa in sede di Conferenza unificata,sono definite le modalità e i criteri diformazione ed aggiornamento del Pianonazionale e della sua attuazione persuccessivi stralci come previsto nel comma516, tenuto conto dei Piani di gestione delleacque dei bacini idrografici predisposti dalleAutorità di distretto, ai sensi del decretolegislativo n. 152 del 2006, ed in particolare:

ai fini della definizione del Pianonazionale di cui al comma 516, le modalitàcon cui le autorità di bacino distrettuali,gli enti di governo dell'Ambito, e glialtri enti territoriali coinvolti trasferisconoal Ministero delle infrastrutture e dellamobilità sostenibili le informazioni e idocumenti necessari alla definizione delPiano medesimo ed i relativi criteri dipriorità tenuto anche conto della valutazionedella qualità tecnica e della sostenibilitàeconomico-finanziaria condotta da ARERAper gli interventi proposti da soggetti daquest'ultima regolati;

i criteri di assegnazione dellerisorse degli stralci, sulla base di indicatoridi valutazione degli interventi, nonché lemodalità di revoca dei finanziamenti nei casidi inadempienza o di dichiarazioni mendaci;

le modalità di implementazione e direndicontazione degli interventi ammessi alfinanziamento negli stralci.

— 57 — Commissione VIII e IX

516-ter. Gli interventi finanziaticon i decreti del Presidente del Consigliodei ministri 17 aprile 2019 e 1° agosto2019 confluiscono nel Piano nazionaledi cui al comma 516 e sono attutati emonitorati secondo le modalità previste neimedesimi decreti. Al fine di garantire ilrispetto del cronoprogramma previsto dalPiano nazionale di ripresa e resilienza dicui al regolamento (UE) 2021/241 delParlamento europeo e del Consiglio del12 febbraio 2021, fino all'adozione delPiano nazionale di cui al comma 516,le risorse economiche già disponibili, alladata di entrata in vigore della presentedisposizione, per la realizzazione degliinterventi previsti dal medesimo comma516 sono utilizzate, tenuto conto deiprocedimenti già avviati dal Ministero delleinfrastrutture e della mobilità sostenibilie dall'Autorità di regolazione per energiareti ambiente, per la programmazione diulteriori stralci attuativi approvati con lemodalità di cui all'ultimo periodo del citatocomma 516. Gli interventi così programmaticonfluiscono nel Piano nazionale di cui alcomma 516.»;

c) i commi 517 e 518 sono soppressi;

d) al comma 519, le parole: «di cuialle sezioni “acquedotti” e “invasi” del PianoNazionale» sono sostituite dalle seguenti:«di cui al Piano Nazionale»;

e) il comma 520 è sostituito dalseguente:

«520. Il Ministero delle infrastrutturee della mobilità sostenibili, senza nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica,monitora l'andamento dell'attuazione degliinterventi».

f) al comma 524, le parole: «Pianoinvasi o Piano acquedotti sulla base dellasezione di appartenenza» sono sostituitedalle seguenti: «Piano nazionale settoreidrico»;

g) il comma 525 è sostituito dalseguente:

«525. Fermo quanto previsto, inrelazione agli interventi finanziati in tutto oin parte con le risorse del Piano nazionaledi ripresa e resilienza di cui al regolamento(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 12 febbraio 2021, ovverodel Piano nazionale complementare di cuiall'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio2021, n. 59, convertito, con modificazioni,dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, dagliarticoli 9, 10 e 12 del decreto-legge31 maggio 2021, n. 77, convertito, conmodificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, e dal Titolo II del medesimo decreto,nonché dal comma 520, il Ministero delleinfrastrutture e della mobilità sostenibilisegnala i casi di inerzia e di inadempimentodegli impegni previsti, da parte degli entidi gestione e degli altri soggetti responsabilinonché, in caso di assenza del soggettolegittimato, propone gli interventi correttivida adottare per il ripristino, comunicandolialla Presidenza del Consiglio dei ministri.Il Presidente del Consiglio dei ministri,previa diffida ad adempiere entro uncongruo termine, e comunque non oltre iltermine di trenta giorni, su proposta delMinistro delle infrastrutture e della mobilitàsostenibili, nomina, ai sensi dell'articolo 4del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,convertito, con modificazioni, dalla legge14 giugno 2019, n. 55, un Commissariostraordinario che esercita i necessaripoteri sostitutivi di programmazione erealizzazione degli interventi, e definisce lemodalità, anche contabili, di intervento.IlCommissario straordinario opera in viasostitutiva anche per la realizzazione degliinterventi previsti nel Piano in mancanzadel gestore legittimato ad operare. Gli oneriper i compensi dei Commissari straordinarisono definiti dal decreto di nomina e posti acarico delle risorse destinate agli interventi.I compensi dei Commissari sono stabilitiin misura non superiore a quella indicataall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.».

4-ter. All'articolo 1, comma 155, dellalegge 30 dicembre 2018 n. 145, le parole: «,di cui 60 milioni di euro annui per la sezione“invasi”» sono soppresse.

2. 31. I Relatori.

— 58 — Commissione VIII e IX

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. In relazione alleconcessioni autostradali, al fine dipromuovere l'innovazione tecnologicae la sostenibilità delle infrastruttureautostradali assicurando, al contempo,l'equilibrio economico-finanziario, in sededi gara, l'amministrazione aggiudicatrice,nel rispetto della disciplina regolatoriaemanata dall'Autorità di regolazionedei trasporti, può stabilire che ilcontributo pubblico di cui all'articolo165, comma 2, secondo periodo, deldecreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, può essere sostituito da risorsefinanziarie messe a disposizione da un altroconcessionario di infrastruttura autostradale,purché quest'ultima sia funzionalmentee territorialmente interconnessa a quellaoggetto di aggiudicazione. 4-ter. Nei casi di cui al comma precedente:

a) il concessionario autostradale chemette a disposizione le risorse finanziarie:

1) sottoscrive la convenzione diconcessione unitamente al concessionario,selezionato all'esito della procedura dievidenza pubblica;

2) è solidamente responsabile neiconfronti dell'amministrazione concedentedell'esatto adempimento da parte del titolaredella concessione dell'adempimento degliobblighi derivanti dalla convenzione diconcessione;

3) incrementa, in misuracorrispondente all'entità delle risorse messea disposizione ed anche ai fini delladeterminazione del valore di subentro,l'importo degli investimenti effettuati inrelazione all'infrastruttura ad esso affidata,fermi restando gli obblighi di investimentidefiniti nella convenzione di concessionerelativa alla medesima infrastruttura;

b) il concessionario autostradalebeneficiario delle risorse finanziarie riduce,in misura corrispondente all'entità dellerisorse messe a disposizione ed ancheai fini della determinazione del valoredi subentro, l'importo degli investimentieffettuati in relazione all'infrastruttura adesso affidata. Gli investimenti effettuati dalconcessionario si intendono eseguiti anchenell'interesse del concessionario che mette adisposizioni le risorse finanziarie;

c) le prestazioni rese dalconcessionario di cui alla lettera b) neiconfronti del concessionario di cui allalettera a) assumono rilevanza ai finidell'imposta sul valore aggiunto.

2. 5. Foti, Butti, Rachele Silvestri,Silvestroni, Rotelli.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere ilseguente:

4-bis. All'articolo 6 della legge 1° agosto2002, n. 166, il comma 4-bis è sostituito daiseguenti:

«4-bis. Con il regolamentodi cui all'articolo 2 del decreto-legge8 agosto 1994, n. 507, convertito, conmodificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,n. 584, sono definite le modalità con cuiil Ministero delle infrastrutture e dellamobilità sostenibili provvede alla vigilanzatecnica sulle operazioni di controllo eseguitedai concessionari e all'approvazione tecnicadei progetti delle opere di derivazione eadduzione connesse agli sbarramenti diritenuta di cui all'articolo 1, comma 1,del citato decreto-legge n. 507 del 1994,convertito, con modificazioni, dalla legge21 ottobre 1994, n. 584, aventi le seguenticaratteristiche:

1) in caso di utilizzo della risorsaidrica con restituzione in alveo: l'opera di

— 59 — Commissione VIII e IX

presa e le opere comprese tra la presa ela restituzione in alveo naturale, escluse lecentrali idroelettriche e di pompaggio e altriimpianti industriali;

2) in caso di utilizzo della risorsaidrica senza restituzione in alveo: l'operadi presa e le opere successive alla presa,sino e compresa la prima opera idraulica ingrado di regolare, dissipare o disconnettere ilcarico idraulico di monte rispetto alle operedi valle, ovvero la prima opera idraulica diripartizione della portata derivata.

4-ter. All'approvazione tecnica deiprogetti delle opere di derivazione e diadduzione non individuate ai sensi delcomma 4-bis ed alla vigilanza tecnicasulle operazioni di controllo eseguitedai concessionari sulle medesime opereprovvedono le regioni e le provinceautonome. 4-quater. Nel caso di opere di derivazionee di adduzione di cui ai commi 4-bis e 4-tertra loro interconnesse, i compiti e le funzionidi cui ai commi 4-bis e 4-ter sono svolti dalMinistero delle infrastrutture e della mobilitàsostenibili ovvero dalle regioni e provinceautonome sulla base di accordi sottoscrittiai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto1990, n. 241.».

* 2. 6. Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut,Morgoni, Pellicani, Rotta.

* 2. 24. Daga, Maraia.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere ilseguente:

Art. 2-bis.(Interventi urgenti per il ripristinoe la messa in sicurezza della tratta

autostradale A24 e A25 a seguito deglieventi sismici del 2009, 2016 e 2017)

1. I compiti e le attività dicompetenza del Commissario straordinarionominato con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 20 settembre 2020,ai sensi dell'articolo 206 del decreto-legge19 maggio 2020 n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per la gestione degli interventi urgentiper il ripristino e la messa in sicurezza delletratte autostradali A24 e A25 a seguito deglieventi sismici del 2009, 2016 e 2017, sonomodificati ai sensi del presente articolo. 2. Al fine di accelerare le attività previstedall'articolo 1, comma 183, della legge 24dicembre 2012 n. 228 e le attività per lamessa in sicurezza antisismica e il ripristinodella funzionalità delle Autostrade A24 eA25, per il loro adeguamento alla normativatecnica nazionale ed europea ed al Codicedella strada, il Commissario straordinarioha i compiti ed i poteri per l'approvazionedei progetti dei necessari interventi e perl'accelerazione delle attività propedeutichee/o connesse all'avvio ed esecuzione deglistessi, da attuare per fasi funzionali secondolivelli di priorità per la sicurezza antisismica,tenuto conto del contributo pubblico che sirenderà disponibile a legislazione vigente.Il Commissario straordinario dura in caricofino all'intervenuto collaudo amministrativodei lavori oggetto degli interventi previstinel presente articolo. Al Commissariostraordinario è attribuito un compenso,determinato con decreto del Ministro delleinfrastrutture e della mobilità sostenibili,di concerto con il Ministro dell'economiae delle finanze, in misura non superiorea quella prevista dall'articolo 15, comma3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti acarico del quadro economico dell'opera. 3. Per le attività e i compiti assegnati,il Commissario può operare in derogaalle disposizioni di legge in materia dicontratti pubblici, fatto salvo il rispettodei princìpi, dei criteri e delle disposizionidegli articoli 30, 34 e 42 del codice dicui al decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, nonché delle disposizioni del codicedelle leggi antimafia e delle misure diprevenzione, di cui al decreto legislativo6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli

— 60 — Commissione VIII e IX

inderogabili derivanti dall'appartenenzaall'Unione europea, compresi quelliderivanti dalle direttive 2014/24/UE e2014/25/UE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 26 febbraio 2014, e delledisposizioni vigenti in materia di subappalto 4. Per l'esercizio dei compitiassegnati, il Commissario straordinario siavvale della struttura di supporto tecnico-amministrativo già costituita ai sensidell'articolo 206 del citato decreto-leggen. 34 del 2020. La struttura può essereintegrata, ove necessario, da personaledei provveditorati interregionali alle operepubbliche territorialmente competenti, daindividuarsi con decreto del Ministrodelle infrastrutture e della mobilitàsostenibili adottato di concerto col Ministrodell'economia e delle finanze, previaintesa con i presidenti delle regioniinteressate. Una volta individuate le unitàdi personale necessarie per integrare lapredetta struttura tecnica, le amministrazionicompetenti provvedono a distaccare i propridipendenti presso l'ufficio del Commissariostraordinario, non più tardi del quindicesimogiorno successivo alla data di emissione deldetto decreto. Il Commissario straordinario,ove lo ritenga strettamente necessario, puòavvalersi di consulenti esterni. I costiderivanti dalle previsioni di cui al presentecomma sono posti a carico del quadroeconomico dell'opera. 5. Allo scopo di poter celermenteconsentire l'avvio e l'effettiva realizzazionedei lavori, il Commissario straordinarioapprova i progetti degli interventi dicui al comma 2, che il Concessionarioautostradale deve redigere nella soluzioneeconomicamente più vantaggiosa ancheacquisendo, a titolo non oneroso, eventualiprogetti già fatti redigere dal Commissariostraordinario. Questi può ordinare, ovenecessario, le modifiche opportune sotto ilprofilo tecnico. L'approvazione dei progettida parte del Commissario straordinario,d'intesa con i presidenti delle regioniterritorialmente competenti, sostituisce, adogni effetto di legge, ogni autorizzazione,parere, visto e nulla osta occorrenti perl'avvio o la prosecuzione dei lavori, fattaeccezione per quelli relativi alla tutelaambientale, per i quali i termini per i

relativi procedimenti sono dimezzati, e perquelli relativi alla tutela dei beni culturalie paesaggistici, per i quali il termine diadozione dell'autorizzazione, parere, visto enulla osta è fissato nella misura massimadi sessanta giorni dalla data di ricezionedella richiesta, decorso il quale, ovel'autorità competente non si sia pronunciata,detti atti si intendono rilasciati. L'autoritàcompetente può altresì chiedere chiarimentio elementi integrativi di giudizio; intal caso il termine di cui al secondoperiodo del presente comma è sospesofino al ricevimento della documentazionerichiesta e, a partire dall'acquisizione dellamedesima documentazione, per un periodomassimo di trenta giorni, decorso il qualei chiarimenti o gli elementi integrativi siintendono comunque acquisiti con esitopositivo. Ove sorga l'esigenza di procederead accertamenti di natura tecnica, l'autoritàcompetente ne dà preventiva comunicazioneal Commissario straordinario e il terminedi sessanta giorni di cui al presentecomma è sospeso, fino all'acquisizionedelle risultanze degli accertamenti e,comunque, per un periodo massimo di trentagiorni, decorsi i quali si procede all'iterautorizzativo. 6. Per poter rendere possibile il piùcelere avvio dei lavori di cui al comma 2,il Commissario straordinario, entro trentagiorni dalla proposta del concessionario,approva il programma di riqualificazionedelle tratte delle Autostrade A24 e A25comprensivo degli interventi di messa insicurezza antisismica, e di adeguamentoalle norme tecniche sopravvenute ed aquelle del Codice della Strada, tenendoconto della soluzione economicamentepiù vantaggiosa come valutata in basealle risultanze dell'analisi costi-benefici. IlCommissario approva il cronoprogrammadegli interventi individuati, redatto dalconcessionario secondo livelli di priorità perla sicurezza antisismica per fasi funzionali,tenendo pure conto delle risorse derivanti dalcontributo pubblico che si rende disponibilea legislazione vigente, e redige specificiPiani di Convalida nel caso di interventiche sia necessario avviare con maggioreurgenza. Dal momento dell'affidamentodei lavori e per l'intera durata degli

— 61 — Commissione VIII e IX

stessi il Commissario straordinario subentra,limitatamente ai lavori stessi, nei compiti efunzioni di competenza dell'ufficio ispettivoterritoriale del Ministero delle infrastrutturee della mobilità sostenibili territorialmentecompetente. 7. Per le occupazioni d'urgenza e perle espropriazioni delle aree occorrenti perl'esecuzione degli interventi, il Commissariostraordinario, con proprio decreto, provvedealla redazione dello stato di consistenza edel verbale di immissione in possesso deisuoli anche con la sola presenza di duerappresentanti della regione o degli entiterritoriali interessati, prescindendo da ognialtro adempimento. 8. Il Concessionario autostradale proseguenella gestione dell'intera infrastruttura aisensi della Convezione Unica vigente,e provvede all'affidamento e gestionedegli appalti relativi agli interventi dicui al comma 2 nei termini di cui alladetta Convenzione Unica. Entro 60 giornidall'approvazione, da parte del Commissariostraordinario, del programma di cui alprecedente comma 6, il concessionariopropone al Commissario ad acta nominatodal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2413del 14 aprile 2020 l'atto aggiuntivo allaConvenzione e il nuovo Piano economicofinanziario aggiornato secondo la disciplinaprevista dall'Autorità di regolazione deitrasporti, in coerenza con gli interventi di cuial detto programma. 9. Per la realizzazione degli interventiurgenti di cui al comma 2 è autorizzatal'apertura di apposita contabilità specialeintestata al Commissario straordinario, allaquale affluiscono annualmente le risorsegià destinate agli interventi del presentearticolo nell'ambito dei riparti di Fondi diinvestimento di cui all'articolo 1, comma1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,e di cui all'articolo 1, comma 95, dellalegge 31 dicembre 2018, n. 145, per ilfinanziamento dei lavori di ripristino e dellamessa in sicurezza della tratta autostradaleA24 e A25 a seguito degli eventi sismicidel 2009, 2016 e 2017, nei limiti deirelativi stanziamenti di bilancio annuali edelle disponibilità allo scopo destinate alegislazione vigente. Per consentire il piùcelere avvio degli interventi più urgenti

è autorizzata la rimodulazione delle detterisorse. Il Commissario Straordinario erogaal concessionario i contributi stanziatiper i detti interventi sulla base dellerendicontazioni presentate mensilmente dalconcessionario e nel rispetto dei criteriindividuati con uno specifico Protocollocondiviso, previo controllo dei lavori edattività espletate per gli interventi. 10. Ove per qualsiasi motivoil Commissario straordinario nominatocon decreto del presidente del Consigliodei ministri 20 settembre 2020 cessidall'incarico, si procede alla nomina diun nuovo Commissario straordinario condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro delleinfrastrutture e della mobilità sostenibili, diconcerto con il Ministro dell'economia edelle finanze, da adottarsi entro trenta giornidalla data di cessazione del precedente. 11. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6e 7 dell'articolo 206 del citato decreto-leggen. 34 del 2020.

2. 03. Pezzopane.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere ilseguente:

Art. 2-bis(Disposizioni relative alla riduzione

dei pedaggi autostradali pertransiti effettuati da mezzi ad

alimentazione totalmente elettrica).

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi diriduzione delle emissioni di CO2 previsti peril settore dei trasporti, in via sperimentale dal1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, aiveicoli ad alimentazione totalmente elettrica,detenuti a titolo di proprietà, appartenentialle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3,nonché motocicli con potenza non inferiorea 11 kW si applica una riduzione dei costi

— 62 — Commissione VIII e IX

sostenuti per i pedaggi in relazione ai transitieffettuati sulle tratte autostradali. 2. Le riduzioni di cui al comma 1 sonoapportate esclusivamente per i pedaggi ariscossione differita mediante fatturazionee sono applicate direttamente dalla societàconcessionaria della gestione dell'autostradasulle fatture intestate ai proprietari deiveicoli. 3. Per l'attuazione delle disposizionicontenute nei commi 1 e 2 le societàconcessionarie sono tenute ad apportare alproprio sistema informativo le necessarieintegrazioni e modifiche entro trenta giornidalla data di entrata in vigore dalla legge diconversione del presente decreto. 4. I diversi fornitori del servizio di pedaggioforniscono al Ministero delle infrastrutturee della mobilità sostenibili e su richiestadello stesso, i dati sul traffico relativo aipropri clienti proprietari dei veicoli di cui alcomma 1, nei limiti consentiti dalle vigentidisposizioni in materia di protezione deidati personali, per consentire il monitoraggiodei risultati ottenuti in termini di riduzionedelle emissioni di gas climalteranti e valutarel'efficacia della misura di differenziazionedei pedaggi stradali. 5. Con decreto del Ministro delleinfrastrutture e della mobilità sostenibili,di concerto col Ministro della transizioneecologica e con il Ministro dell'economiae delle finanze, da adottarsi entro sessantagiorni dall'entrata in vigore della leggedi conversione del presente decreto, sonodefinite le modalità e i criteri applicatividella riduzione tariffaria di cui al comma 1. 6. Agli oneri di cui al presente articolo,pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, siprovvede mediante corrispondente riduzionedel Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. 05. Chiazzese, Sut.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere ilseguente:

Art. 2-bis(Individuazione di nuovi siti peri caselli autostradali al servizio

delle stazioni per l'Alta Velocità).

1. Il Ministero delle infrastrutture e dellemobilità sostenibili, d'intesa con ANAS econ il concessionario delle rete autostradale,individua i siti per l'ubicazione di caselliautostradali funzionali alle nuove stazioniper l'Alta Velocità ed Alta Capacità anche infase di realizzazione.

2. 09. Maraia.

Relatore

Relatore

Governo

Art 3. Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di accelerare il«Piano nazionale di implementazionedel sistema europeo di gestione deltraffico ferroviario, European Rail TrafficManagement System», di seguito ERTMSe il «Piano nazionale di sviluppodella mobilità ad idrogeno», elaboratodall'Associazione italiana idrogeno e cellea combustibile, per garantire un efficacecoordinamento tra la dismissione del sistemadi segnalamento nazionale di classe «B» el'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo deiveicoli con il sistema ERTMS, nonché lariduzione dei gas serra e delle emissioniinquinanti e la produzione dell'idrogenoe l'aumento della rete di alimentazioneper favorire lo sviluppo della mobilitàalternativa, è istituito nello stato diprevisione del Ministero delle infrastrutturee della mobilità sostenibili un fondo conuna dotazione di 160 milioni di euro, perciascuno degli anni dal 2022 al 2026, perfinanziare i costi di implementazione delsotto sistema ERTMS di bordo dei veicoli,secondo le disposizioni di cui ai commi 2e 3, nonché le stazioni di rifornimento adidrogeno lungo le autostrade e le strade diinteresse nazionale e la conversione della

— 63 — Commissione VIII e IX

mobilità da diesel a quella all'idrogeno delparco locomotori per il settore ferroviario.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Fermo restando quantoprevisto dal comma 2, le risorse di cui alcomma 1, sono destinate al finanziamentodegli interventi della mobilità ad idrogeno,per la realizzazione di infrastrutture leautostrade e le strade di interesse nazionale,in grado di consentire una mobilità azero emissioni, tramite mezzi pesanti eleggeri di trasporto delle merci e dellepersone con veicoli a celle a combustibilee al finanziamento di specifici progettisperimentali, legati all'utilizzo dell'idrogenonel trasporto ferroviario nazionale eregionale, destinati alla conversione dellamobilità da diesel a quella all'idrogeno;

b) al comma 3, dopo il primoperiodo, inserire i seguenti: L'erogazionedel contributo di cui al presente articolo,s'intende riservata per il 50 per cento dellerisorse complessive previste dal fondo di cuial comma 1, per le imprese che operano nelsettore dell'idrogeno e celle a combustibile,per la realizzazione dei progetti di cui alcomma 2-bis. Il suddetto decreto definisce icriteri e le modalità di riparto ai fini di quantoprevisto dal comma 2-bis.;

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Agli oneri derivanti dall'attuazionedel presente articolo si provvede, quanto a60 milioni di euro per ciascuno degli annidal 2022 al 2026, mediante utilizzo dellerisorse di cui all'articolo 1, comma 86, dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a100 milioni di euro per ciascuno degli annidal 2022 al 2026, mediante corrispondenteriduzione del Fondo di cui all'articolo 1,comma 200, della legge 23 dicembre 2014,n. 190.;

d) alla rubrica, dopo le parole: impiantifissi, aggiungere le seguenti: , nonché perlo sviluppo della mobilità sostenibile adidrogeno.

3. 3. Vallascas, Giuliodori, Spessotto, LedaVolpi.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Al fine di ampliare laconnettività della rete ferroviaria, la linearegionale Benevento-Cancello, previa intesatra il Ministero delle infrastrutture edella mobilità sostenibili e la regioneCampania, assume la qualificazione diinfrastruttura ferroviaria nazionale ed ètrasferita a titolo gratuito al demanio ed alpatrimonio indisponibile e disponibile delloStato, con apposito accordo di programma,ai fini del contestuale trasferimento,mediante conferimento in natura, al gestoredell'infrastruttura ferroviaria nazionale chene assume la gestione ai sensi e per gli effettidel decreto del Ministro dei trasporti e dellanavigazione 31 ottobre 2000, n. 138-T.

3. 10. Maglione.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. In considerazione deglieffetti dell'emergenza COVID-19 registratinell'anno 2020, l'Autorità di regolazionedei trasporti è autorizzata, per l'eserciziofinanziario 2022, a far fronte alla coperturadelle minori entrate derivanti dal contributoper il funzionamento dovuto ai sensi delcomma 6, dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, mediante l'utilizzo dell'avanzodi amministrazione maturato al 31 dicembre2020.

— 64 — Commissione VIII e IX

9-ter. All'articolo 37 del decreto-legge6 dicembre 2011, n.201, convertito conmodificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, è aggiunto in fine il seguente comma:

«6-ter. Le imprese di autotrasportodi merci per conto di terzi, iscritte all'Albodegli autotrasportatori di merci per conto diterzi ed al Registro elettronico nazionale,non sono tenute a concorrere agli oneri dicontribuzione di cui al comma 6 del presentearticolo.».

3. 12. Scagliusi, Grippa.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere ilseguente:

9-bis. In considerazione degli effettidell'emergenza da COVID-19 registratinell'anno 2020, l'Autorità di regolazionedei trasporti è autorizzata, per l'eserciziofinanziario 2022, a fare fronte alla coperturadelle minori entrate derivanti dalla riduzionedegli introiti connessi al contributo per ilfunzionamento dovuto ai sensi del comma6 dell'articolo 37 del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, mediante l'utilizzo dell'avanzodi amministrazione maturato al 31 dicembre2020.

* 3. 13. I Relatori.

* 3. 14. Rixi, Maccanti, Capitanio,Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti,Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini,Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, EvaLorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa,Vallotto.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere ilseguente:

Art. 3-bis.(Raddoppio linea ferroviaria

Palermo-Agrigento)

1. Al fine di sviluppare al meglio la reteferroviaria nazionale, per la realizzazione delraddoppio della linea ferroviaria Palermo-Agrigento, Ferrovie dello Stato Italianeè autorizzata ad utilizzare l'importo di 5milioni di euro per l'anno 2021 e di 10milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, paria 25 milioni di euro, si provvede mediantecorrispondente riduzione del Fondo per losviluppo e la coesione, di cui all'articolo4 del decreto legislativo 31 maggio 2011,n. 88. Il Ministro dell'economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

3. 01. Sodano.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere ilseguente:

Art. 3-bis.

1. A valere sulle risorse attribuite aRete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambitodel riparto delle risorse del Fondo di cuiall'articolo 1, comma 140, della legge 11dicembre 2016, n. 232, e non finalizzate aspecifici interventi nell'ambito del Contratto

— 65 — Commissione VIII e IX

di programma 2017-2021, la predettaSocietà è autorizzata ad utilizzare l'importodi euro 10 milioni per l'anno 2021 e di euro 5milioni per l'anno 2022 per la realizzazionedel progetto di fattibilità tecnico-economicadegli interventi di potenziamento, concaratteristiche di alta velocità, della direttriceferroviaria Ancona-Bari.

3. 04. Rospi.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo l'articolo 3, aggiungere ilseguente:

Art. 3-bis(Disposizioni in materia di

servizi interregionali su gomma)

1. Al decreto legislativo 21 novembre2005, n. 285, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a)è sostituita dalla seguente:

«a) Servizi automobilisticiinterregionali di competenza statale, diseguito indicati come “servizi di linea”:i servizi di trasporto di persone effettuatisu strada mediante autobus, ad offertaindifferenziata, ed aventi itinerari, orarie frequenze prestabiliti che si svolgonoin modo continuativo o periodico su unpercorso la cui lunghezza sia pari o superiorea 250 km indipendentemente dal numero diregioni collegate almeno pari a due, nonchéi servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertitodalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventile predette caratteristiche, fermo restandoche tali servizi di linea consentono aipasseggeri di concludere il proprio itinerarioall'interno della medesima regione in cuidetto itinerario è iniziato;»;

b) all'articolo 3, comma 2, sonoapportate le seguenti modificazioni:

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) proporre un servizio di linea cherispetti la vigente normativa in materia disicurezza, sul percorso e sulle aree di fermatadel servizio di linea proposto.»;

la lettera m) è soppressa,conseguentemente al comma 3 le parole: «em),» sono soppresse;

c) all'articolo 5, comma 2, sonoapportate le seguenti modificazioni:

alla lettera b), sopprimere il secondoperiodo;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) tenere a bordo dell'autobus adibitoal servizio la copia dell'autorizzazionescaricabile dall'impresa dal portale onlinerelativo alla gestione informatizzata deiservizi di linea, una dichiarazione, resaai sensi del decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445in cui l'impresa attesta le prescrizionicontenute nel titolo originale rilasciatodall'autorità competente,e una dichiarazione,redatta nella forma specificata nel decretoministeriale di cui all'articolo 4, comma 1,nella quale si attesti che il conducente abbiaun regolare rapporto di lavoro secondo lanormativa vigente.»;

d) all'articolo 5, sopprimere il comma 4;

e) all'articolo 7, apportare le seguentimodificazioni:

al comma 1, lettera c), le parole:«,alle relazioni di traffico autorizzate» sonosoppresse;

al comma 8, lettera f) le parole: «e,ove trattasi di impresa concessionaria, nonrispetta il corrispondente obbligo previstoall'articolo 5, comma 4» sono soppresse.

2. Le domande di autorizzazione pernuovi servizi di linea o di rinnovo senzamodifiche di quelli esercitati, presentate alcompetente ufficio della Direzione generale,hanno per oggetto i servizi di linea cheprevedono un percorso la cui lunghezzasia pari o superiore a 250 chilometriindipendentemente dal numero di regionicollegate almeno pari a due, fermo restandoche tali servizi di linea consentono aipasseggeri di concludere il proprio itinerario

— 66 — Commissione VIII e IX

all'interno della medesima regione in cuidetto itinerario è iniziato. In tali domande:

è indicato il numero di iscrizionenel registro delle imprese, nonché i datianagrafici dell'impresa richiedente, ovverodi ciascuna delle imprese riunite, qualorale domande stesse siano presentate da unariunione di imprese;

è indicata la denominazione dellalinea o delle linee oggetto di autorizzazionee relativo codice identificativo, comerisultante dal Portale online relativo allagestione informatizzata dei servizi di linea(Portale GISDIL);

è oggetto di dichiarazione sostitutiva dicertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47del decreto del Presidente della Repubblican. 445 del 2000, rilasciata dall'impresarichiedente ovvero, in caso di riunione diimprese, da ciascuna delle imprese riunite:

1) il rispetto delle condizionistabilite all'articolo 3, comma 2, del decretolegislativo decreto legislativo 21 novembre2005, n. 285;

2) il programma di esercizio, gli orari,i tempi di percorrenza, le fermate e itinerari:

3) le risorse disponibili e impiegatein termine di autisti e mezzi inerenti ilservizio di linea offerto in misura idonea adassicurare il regolare esercizio del serviziorichiesto;

2. Le imprese titolari diautorizzazione, iscritte nell'elenco nazionaledi cui all'articolo 4, comma 2, del decretolegislativo 21 novembre 2005, n. 285, nelledomande volte ad ottenere il rilascio diulteriori autorizzazioni o di rinnovo di quelleesercitate, attestano, mediante dichiarazioneresa ai sensi degli articoli 46 e 47 deldecreto del Presidente della Repubblican. 445 del 2000, il mantenimento deirequisiti, che hanno dato luogo al rilasciodell'autorizzazione in base alla quale leimprese sono state iscritte nel predettoelenco, ad esclusione delle condizionirelative all'organizzazione aziendale e almateriale rotabile. Tale dichiarazione nonsostituisce quella da produrre, con cadenzaannuale, relativa al mantenimento deirequisiti.

3. Il competente ufficio della Direzionegenerale verifica che la domanda diautorizzazione per nuovi servizi di linea o dirinnovo senza modifiche di quelli esercitatisia conforme a quanto disposto dai commi2 e 3. L'accertamento della sussistenza dellecondizioni di cui all'articolo 3, comma 2,lettera g), del decreto legislativo decretolegislativo 21 novembre 2005, n. 285 èeffettuato dall'Ufficio di motorizzazionecivile competente per territorio, medianteverifica del rispetto dei profili di sicurezza,ai sensi della vigente normativa, sul percorsoe sulle aree di fermata del servizio di lineaproposto. L'accertamento della sussistenzadelle condizioni di cui all'articolo 3, comma2, lettere e) ed f), del decreto legislativodecreto legislativo 21 novembre 2005, n.285, è effettuato dall'Ufficio motorizzazionecivile del capoluogo della regione nel cuiterritorio ha sede l'impresa richiedente,mediante verifica della congruità diquanto dichiarato dall'impresa stessa conle modalità tecnicamente necessarie perassicurare il regolare svolgimento delservizio di linea proposto, nonché conil complesso dei servizi esercitati dallamedesima impresa, anche acquisendoinformazioni dalle regioni, dagli enti localie da altre pubbliche amministrazioni, oltreche mediante specifici controlli, disposti aisensi dell'articolo 6, comma 2, del decretolegislativo 21 novembre 2005, n. 285. 4. Il termine per la conclusionedel procedimento relativo al rilasciodell'autorizzazione per un nuovo serviziodi linea è di trenta giorni dalla data diricevimento della domanda. In assenza diriscontro nel predetto termine di trentagiorni, l'autorizzazione si intende rilasciataper silenzio assenso, fatta salva la facoltà diesercitare il potere di autotutela sulla basedei presupposti ed entro i termini di cuiall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del1990. Il procedimento relativo al rinnovosenza modifiche di un servizio già esercitatosi conclude entro quindici giorni dalla datadi ricevimento della domanda. In assenzadi riscontro nel predetto termine di quindicigiorni, l'autorizzazione si intende rilasciataper silenzio assenso, fatta salva la facoltà diesercitare il potere di autotutela sulla basedei presupposti ed entro i termini di cui

— 67 — Commissione VIII e IX

all'articolo 21-nonies della legge n. 241 del1990. 5. Il competente ufficio della Direzionegenerale, a seguito degli accertamenti dicui al comma 4, rilascia l'autorizzazioneper il servizio di linea richiesto. Il rilasciodell'autorizzazione è comunque subordinato:

al nulla osta rilasciato dall'Ufficiodi motorizzazione civile competente perterritorio, ai sensi della vigente normativa inmateria di sicurezza, sul percorso e sulle areedi fermata del servizio di linea proposto;

al nulla osta rilasciato dall'Ufficiomotorizzazione civile competente perterritorio a seguito dell'accertamentodella sussistenza delle condizioni previsteall'articolo 3, comma 2, lettere e) ed f), deldecreto legislativo 21 novembre 2005, n.285;

alla verifica inerente la mera regolaritàformale di ogni altro elemento oggetto didichiarazione ai sensi del, comma 2, fattosalvo quanto disposto dall'articolo 6 deldecreto legislativo 21 novembre 2005, n.285;

all'avvenuto versamento, daparte dell'impresa richiedente, da effettuarsientro dieci giorni dal ricevimento dellacomunicazione circa il rilascio del nulla ostadi cui alla lettera a), del contributo di cuiall'articolo 5, comma 3, lettera b), del decretolegislativo 21 novembre 2005, n. 285;

6. La documentazione comprovantel'avvenuto rilascio dell'autorizzazione èconsegnata dall'Ufficio motorizzazionecivile competente per territorio all'impresarichiedente. 7. I competenti uffici della Direzionegenerale e motorizzazione civile, ciascunoper quanto di competenza, comunicanoall'impresa richiedente i motivi ostativi alrilascio dell'autorizzazione o del nulla osta dicui al comma 6, lettera a). 8. L'impresa titolare dell'autorizzazionepuò sempre modificare:

con il solo obbligo direndere nota al pubblico la modificaanche mediante pubblicazione nel propriosito internet aziendale gli orari e ilprogramma di esercizio del servizio di lineaautorizzato purché le suddette modifiche

non compromettano la validità dei nullaosta rilasciati dai competenti uffici di cui alcomma 6, lettere a) e b);

tempi di percorrenza, fermate e itinerarifrequenze con obbligo di aggiornamento delPortale GISDIL ai fini delle verifiche daparte dell'ufficio competente. Tale obbligodi aggiornamento ricomprende altresì lemodifiche di cui alla precedente lettera a)ove siano tali da incidere sulla validità deinulla osta rilasciati dai competenti uffici dicui al comma 6, lettere a) e b).

9. L'impresa titolare, che intendesubaffidare l'esercizio del servizio di lineaautorizzato, è tenuta a produrre copiaautentica del contratto di subaffidamentononché le dichiarazioni rese, ai sensidegli articoli 46 e 47 del decreto delPresidente della Repubblica n. 445 del2000, dalle imprese subaffidatarie relativealla dimostrazione della sussistenza dellecondizioni fissate dall'articolo 3, comma 2,del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.285, lettere a), b), c), d), h), i) ed l). 10. Ai fini della dimostrazionedella sussistenza delle condizioni fissatedall'articolo 3, comma 2, del decretolegislativo 21 novembre 2005, n. 285, siapplicano le procedure e le modalità di cuial comma 2. Con circolare della Direzionegenerale per l'autotrasporto di persone ecose, sono diramate istruzioni di dettaglio,ai fini dell'attuazione del presente articolo.Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, siapplicano le procedure e le modalità di cui aicommi 6 e 7. 11. I procedimenti relativi alle modifichedelle prescrizioni relative ai servizi di lineadi cui al comma 9, lettera b), si concludonoentro il termine massimo di trenta giorni; inassenza di riscontro da parte di tale ufficionel predetto termine, il servizio ovverole modifiche così comunicate si intendonoautorizzati per silenzio assenso, fatta salvala facoltà di esercitare il potere di autotutelasulla base dei presupposti ed entro i terminidi cui all'articolo 21-nonies della legge n.241 del 1990. 12. Il competente ufficio dellaDirezione generale, conclusi positivamentei prescritti accertamenti, autorizza lemodifiche richieste e dispone il

— 68 — Commissione VIII e IX

rilascio della documentazione conformeai modelli di cui al comma 16,da parte dell'Ufficio motorizzazionecivile competente per territorio Lemodifiche concernenti l'eliminazione diuna o più imprese dal noverodelle imprese subaffidatarie, vengonoannotate dall'Ufficio motorizzazione civilecompetente per territorio su appositomodello, secondo quanto stabilito al comma16. 13. I competenti uffici dellaDirezione generale e della motorizzazionecivile, ciascuno per quanto di competenza,comunicano all'impresa richiedente i motiviostativi al rilascio dell'autorizzazione. 14. Le imprese rendono noto all'utenzail programma di esercizio dei servizi dilinea autorizzati entro la data della loroattivazione. Le imprese che intendonocessare l'esercizio di un servizio di linea nedanno preventiva comunicazione all'utenza. 15. Con circolare della Direzione generaleper l'autotrasporto di persone e cose, sonostabiliti i modelli relativi:

alle domande di autorizzazione pernuovi servizi di linea o di rinnovo senzamodifiche di quelli esercitati;

alle domande di modifica dei servizi dilinea e di trasformazione delle concessioni inautorizzazioni;

alla scheda contenente il programma diesercizio del servizio di linea proposto;

alle dichiarazioni rese ai sensi degliarticoli 46 e 47 del decreto del Presidentedella Repubblica n. 445 del 2000;

alla tabella degli orari e del percorso;

alle domande di autorizzazione perl'utilizzo di autobus di rinforzo;

alla documentazione comprovante ilrilascio dell'autorizzazione, da conservarsipresso la sede principale dell'impresa e datenere a bordo dell'autobus;

all'autorizzazione per l'utilizzodell'autobus di rinforzo.

16. Con proprio decreto, da emanareentro trenta giorni dalla data di entratain vigore della legge di conversionedel presente decreto, il Ministro delle

infrastrutture e della mobilità sostenibiliaggiorna il decreto 1° dicembre 2006, n. 316,per adeguarlo a quanto disposto dal presentearticolo.

3. 06. Rixi, Maccanti, Capitanio,Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti,Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini,Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, EvaLorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa,Vallotto.

Relatore

Relatore

Governo

Art 4. Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai fini dell'attuazionedel regolamento (UE) 2019/1239 delParlamento europeo e del Consiglio, del 20giugno 2019, che istituisce un sistema diinterfaccia unica marittima europea e abrogala direttiva 2010/65/UE, l'amministrazionedi cui all'articolo 2, comma 1, letteram), del decreto legislativo 19 agosto2005, n. 196, responsabile per l'istituzionedell'interfaccia unica marittima nazionaleai sensi del decreto-legge 18 ottobre2012, n. 179, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,è designata autorità nazionale competenteche agisce come coordinatore nazionaleper l'interfaccia unica marittima europea edesercita le funzioni di cui agli articoli 5, 12 e18 del citato regolamento (UE) 2019/1239. 1-ter. Con decreto del Ministro delleinfrastrutture e della mobilità sostenibili,di concerto con i Ministri dell'interno,dell'economia e delle finanze e della salute,da adottare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, ai sensi dell'articolo17, comma 3, della legge 24 agosto1988, n. 400, sono definite le modalità diesercizio delle funzioni di coordinamentospettanti all'autorità nazionale designata aisensi del comma 1-bis per l'applicazionedel regolamento (UE) 2019/1239 da partedelle autorità interne competenti e le formedella loro cooperazione per assicurare la

— 69 — Commissione VIII e IX

distribuzione dei dati e la connessionecon i pertinenti sistemi delle altre autoritàcompetenti a livello nazionale e dell'Unioneeuropea. 1-quater. Per la realizzazionee l'aggiornamento dell'interfaccia unicamarittima europea di cui alregolamento (UE) 2019/1239, nonchéper l'ammodernamento della componenteinformatica e al fine di assicurare protocollie misure di cybersicurezza del sistema èriconosciuto all'amministrazione di cui alcomma 1-bis un contributo di 8 milioni dieuro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024e 12 milioni di euro per ciascuno degli annidal 2025 al 2036. 1-quinquies. Agli oneri derivanti dalcomma 1-quater, pari a 8 milioni dieuro per ciascuno degli anni dal 2022al 2024 e a 12 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2025 al 2036, siprovvede mediante corrispondente riduzionedelle proiezioni dello stanziamento delfondo speciale di conto capitale iscritto,ai fini del bilancio triennale 2021-2023,nell'ambito del programma «Fondi di riservae speciali» della missione «Fondi daripartire» dello stato di previsione delMinistero dell'economia e delle finanzeper l'anno 2021, allo scopo parzialmenteutilizzando l'accantonamento relativo alMinistero delle infrastrutture e della mobilitàsostenibili.

4. 70. I Relatori.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere ilseguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 30dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 730sono inseriti i seguenti:

«730-bis. Per le finalità dicui al comma 729, per nave abbandonata

si intende qualsiasi nave per la quale,verificata l'assenza di gravami registrati,di crediti privilegiati non registrati e diprocedure fallimentari o altre proceduredi natura concorsuale pendenti, l'armatoree l'eventuale proprietario non ponga inessere alcun atto, previsto dalla legge,relativamente agli obblighi verso lo Statocostiero, il raccomandatario marittimo el'equipaggio e siano decorsi 60 giorni dallanotifica della diffida adottata dall'autoritàmarittima, ai sensi dell'articolo 73, comma1, del codice della navigazione nei casidi unità che rappresentano un pericoloper la sicurezza della navigazione e perl'ambiente marino ovvero, in tutti gli altricasi, dall'Autorità di sistema portuale nellacui circoscrizione territoriale è collocato ilmezzo navale. 730-ter. Per le finalità di cui al comma729, per relitto navale si intende una navesommersa o semisommersa, o qualsiasi partedi essa, inclusi gli arredi.».

* 4. 57. Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti,Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio,Morassut.

* 4. 59. Fregolent, Nobili.

* 4. 23. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina,Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato,Zanella, Zordan.

* 4. 51. Scagliusi.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere ilseguente:

1-bis. Al fine di garantire, laprosecuzione degli interventi in corso, dicui alla legge 29 novembre 1990, n. 380, ifinanziamenti assegnati alla regione EmiliaRomagna ai sensi dell'articolo 4, comma

— 70 — Commissione VIII e IX

176, della legge n. 350 del 2003 per iquali è scaduto il termine di utilizzo etutt'ora disponibili presso Cassa depositi eprestiti, devono intendersi utilizzabili perle medesime finalità dalla regione fino allacompleta definizione degli interventi.

4. 68. Pagani, Gariglio.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di assicurareuna programmazione sistemica delleinfrastrutture portuali distribuite lungol'intera costa della regione Sardegna e dellaregione Sicilia, alla legge 28 gennaio 1994,n. 84, e al suo allegato A, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera g)è sostituita dalla seguente:

«g) del Mare Centro-Meridionale diSardegna»;

b) all'articolo 6, comma 1, dopo lalettera q-bis) è aggiunta la seguente:

«q-ter) del Mare di SardegnaSettentrionale»;

c) all'articolo 6, comma 3, primoperiodo, dopo le parole: «ricadente nellastessa Autorità di sistema portuale» sonoaggiunte le seguenti: «o un porto che sia statosede di soppressa Autorità Portuale aderentealla Autorità di sistema portuale.»;

d) all'allegato A, ilnumero 7) è sostituito dal seguente: «7)AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALEDEL MARE CENTRO-MERIDIONALEDI SARDEGNA – Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Oristano, Portoscuso-Portovesme,Arbatax»;

e) all'allegato A, dopo il numero 15-bis)è aggiunto il seguente:

«15-ter) AUTORITÀDI SISTEMA PORTUALE DEL MARESETTENTRIONALE DI SARDEGNA –Porti di Olbia – Porto Torres – Golfo Aranci– Santa Teresa di Gallura (solo banchinacommerciale)»;

f) all'allegato A, al punto 8), dopo leparole: «Porti di Palermo, Termini Imerese,Porto Empedocle e Trapani» sono inserite leseguenti: «, Porto Rifugio di Gela e PortoIsola di Gela».

4. 44. Marino.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera a),aggiungere la seguente:

a-bis) al punto 6) dopo le parole:«Porti di Gioia Tauro,» è inserita la seguente:«Saline,».

4. 26. Furgiuele, Rixi, Maccanti,Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti,Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini,Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, EvaLorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa,Vallotto.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Al comma 2, lettera b), dopo le parole:Porto Isola di Gela aggiungere le seguenti:Porto di Licata.

Conseguentemente, dopo la lettera b)aggiungere la seguente:

b-bis) al punto 9), dopo le parole:«Porti di Augusta e Catania» sono inserite

— 71 — Commissione VIII e IX

le seguenti: «Porto di Siracusa e Porto diPozzallo».

4. 55. Ficara, Scerra.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Al comma 2, lettera b), dopo le parole:Porto Isola di Gela aggiungere le seguenti:nonché Porto di Licata.

* 4. 25. Alessandro Pagano, Furgiuele,Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani,Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan,Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo,Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli,Valbusa, Vallotto.

* 4. 40. Traversi.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere ilseguente:

2-bis. All'articolo 9, comma 1, dellalegge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la letterae) è inserita la seguente:

«e-bis) da un componente designatodal sindaco di ciascuno dei comuni inclusinell'Autorità di sistema portuale i cui portisiano sede di Capitaneria di Porto;».

4. 43. Deiana.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Al comma 3, primo e secondo periodo,sostituire le parole: pari a 2 milioni di europer il 2021, a 30 milioni di euro per il 2022e a 5 milioni di euro per il 2023 con leseguenti: pari a 4 milioni di euro per il 2021,a 40 milioni di euro per il 2022 e a 10 milionidi euro per il 2023.

4. 12. Timbro.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Su tutto il territorio nazionaleè vietata la circolazione di veicoli amotore categorie M1, M2 ed M3, alimentatia benzina o gasolio con caratteristicheantinquinamento Euro 1 a decorrere dal30 giugno 2022, Euro 2 a decorrere dal1° gennaio 2023 e Euro 3 a decorreredal 1° gennaio 2024. Con uno o piùdecreti del Ministro delle infrastrutture edella mobilità sostenibili sono disciplinatii casi di esclusione dal predetto divietoper particolari caratteristiche di veicoli dicarattere storico o destinati a usi particolari. 3-ter. Al fine di contribuire alrinnovo, per l'acquisto di mezzi su gommaad alimentazione alternativa da adibireai servizi di trasporto pubblico locale, èautorizzata la spesa di 5 milioni di euro perl'anno 2022, di 7 milioni di euro e 2023, di 15milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milionidi euro per l'anno 2025, di 18 milioni di europer ciascuno degli anni dal 2026 al 2028,di 41 milioni di euro per l'anno 2029, di 60

— 72 — Commissione VIII e IX

milioni di euro per ciascuno degli anni dal2030 al 2035. 3-quater. Agli oneri derivanti dal comma2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022,7 milioni di euro e 2023, 15 milioni dieuro per l'anno 2024, 10 milioni di europer l'anno 2025, 18 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2026 al 2028, 41milioni di euro per l'anno 2029, 60 milionidi euro per ciascuno degli anni dal 2030 al2035, si provvede mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento del fondospeciale di conto capitale iscritto, ai fini delbilancio triennale 2021-2023, nell'ambitodel programma «Fondi di riserva e speciali»della missione «Fondi da ripartire» dellostato di previsione del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti per l'anno2021, allo scopo parzialmente utilizzandol'accantonamento relativo al relativo alMinistero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. 54. De Lorenzis.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Su tutto il territorio nazionale èvietata la circolazione di veicoli a motorecategorie M2 ed M3, adibiti a servizidi trasporto pubblico locale, alimentatia benzina o gasolio con caratteristicheantinquinamento Euro 1 a decorrere dal30 giugno 2022, Euro 2 a decorrere dal1° gennaio 2023 e Euro 3 a decorreredal 1° gennaio 2024. Con uno o piùdecreti del Ministro delle infrastrutture edella mobilità sostenibili sono disciplinatii casi di esclusione dal predetto divietoper particolari caratteristiche di veicoli dicarattere storico o destinati a usi particolari. 3-ter. Al fine di contribuire alrinnovo, per l'acquisto di mezzi su gommaad alimentazione alternativa da adibireai servizi di trasporto pubblico locale, èautorizzata la spesa di 5 milioni di euro per

l'anno 2022, di 7 milioni di euro e 2023, di 15milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milionidi euro per l'anno 2025, di 18 milioni di europer ciascuno degli anni dal 2026 al 2028,di 41 milioni di euro per l'anno 2029, di 60milioni di euro per ciascuno degli anni dal2030 al 2035. 3-quater. Agli oneri derivanti dal comma2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022,7 milioni di euro e 2023, 15 milioni dieuro per l'anno 2024, 10 milioni di europer l'anno 2025, 18 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2026 al 2028, 41milioni di euro per l'anno 2029, 60 milionidi euro per ciascuno degli anni dal 2030 al2035, si provvede mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento del fondospeciale di conto capitale iscritto, ai fini delbilancio triennale 2021-2023, nell'ambitodel programma "Fondi di riserva e speciali"della missione "Fondi da ripartire" dellostato di previsione del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti per l'anno2021, allo scopo parzialmente utilizzandol'accantonamento relativo al relativo alMinistero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. 52. Luciano Cantone.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di garantire uncompleto ed efficace sistema di collegamentimarittimi con le isole minori, che consentadi ridurre i disagi derivanti dalla condizionedi insularità, e di garantire il pieno dirittoall'istruzione e alla continuità didattica deglialunni degli istituti scolastici che ricadononei comuni delle isole minori, è istituitopresso il Ministero delle infrastrutture edella mobilità sostenibili un fondo con unadotazione pari a 3 milioni di euro perciascuno degli anni 2021 e 2022 finalizzatoad introdurre agevolazioni tariffarie per ilpersonale scolastico pendolare a fronte di

— 73 — Commissione VIII e IX

un regolare contratto di assunzione a tempoindeterminato o determinato non inferiore a15 giorni. Con decreto del Ministro delleinfrastrutture e della mobilità sostenibili, diconcerto con il Ministro dell'istruzione ed'intesa con la Conferenza Stato-regioni, daadottare entro 20 giorni dall'entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto, sono definiti i criteri e le modalità diattuazione della presente disposizione. 3-ter. Agli oneri di cui al presente articolo,pari a 3 milioni di euro per ciascuno deglianni 2021 e 2022, si provvede mediantecorrispondente riduzione del fondo di cuiall'articolo 1, comma 200, della legge 23dicembre 2014, n. 190.

4. 45. Casa, Barbuto.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere ilseguente:

3-bis. Al fine di promuovere losviluppo del Porto di Gioia Tauro, le areericomprese nel perimetro portuale doganalesono trasferite al patrimonio indisponibile edisponibile dello Stato ai fini del contestualetrasferimento, mediante conferimento innatura, all'Autorità di sistema portualedei Mari Tirreno Meridionale e Ionioche ne assume la relativa gestione. Allamedesima Autorità di Sistema Portuale sonotrasferiti euro 5.000.000 nell'anno 2021e euro 15.000.000 nell'anno 2022 per iltrasferimento delle aree di competenza delConsorzio regionale per lo sviluppo delleattività produttive in liquidazione coattaamministrativa (CORAP) della regioneCalabria, anche al fine di indennizzare ilConsorzio per le opere di infrastrutturazionee manutenzione realizzate dallo stessonell'area industriale di propria competenza eper ogni atto propedeutico all'ottemperanzadella presente disposizione. Agli oneri recatidal presente comma si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cuiall'articolo 1, comma 200, della legge 23dicembre 2014, n. 190.

4. 39. Furgiuele.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere ilseguente:

3-bis. Per le medesime finalità dicui al comma 3, a valere sulle risorsedel Fondo per lo sviluppo e la coesione,periodo di programmazione 2021-2027, dicui all'articolo 1, comma 177, della legge30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziatodall'articolo 2 del decreto-legge 6 maggio2021, n. 59, convertito, con modificazionidalla legge 1° luglio 2021, n. 101 èautorizzata la spesa di 2.000 milioni di europer ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni2024, 2025, 2026 e 2027 per la realizzazionedel ponte sullo stretto di Messina qualecollegamento stabile viario e ferroviario trail continente e la Sicilia, e delle necessarieopere connesse.

4. 14. Ferro, Varchi, Rampelli, Silvestroni.

Relatore

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Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere ilseguente:

4-bis. All'articolo 88, comma 1,del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «alleimprese armatoriali delle unità o navi iscritte

— 74 — Commissione VIII e IX

nei registri nazionali che esercitano attivitàdi cabotaggio, di rifornimento dei prodottipetroliferi necessari alla propulsione ed aiconsumi di bordo delle navi, nonché adibitea deposito ed assistenza alle piattaformepetrolifere nazionali» sono sostituite dalleseguenti: «alle imprese armatoriali consede legale ovvero aventi con stabileorganizzazione nel territorio italiano cheutilizzano navi iscritte nei registri degliStati dell'Unione europea o dello Spazioeconomico europeo e che esercitano attivitàdi cabotaggio, di rifornimento dei prodottipetroliferi necessari alla propulsione ed aiconsumi di bordo delle navi, nonché adibitea deposito ed assistenza alle piattaformepetrolifere nazionali, relativamente alpersonale marittimo iscritto nelle matricoleo nei registri di cui all'articolo 119 del codicedella navigazione ed imbarcato sulle unitànavali suddette.».

4. 56. De Micheli, Gariglio, Morassut,Cantini, Andrea Romano, Bruno Bossio, DelBasso De Caro, Pizzetti.

Relatore

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Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere ilseguente:

4-bis. All'articolo 1 della legge 18 luglio1957, n. 614, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nominatodal Ministro per i trasporti fra i funzionaridell'Amministrazione dello Stato in attivitàdi servizio od a riposo» sono sostituitedalle seguenti: «nominato dal Ministro delleinfrastrutture e della mobilità sostenibili escelto, fatto salvo quanto previsto dal comma1-bis, fra i funzionari dell'Amministrazionedello Stato in servizio per un periodo di treanni e rinnovabile per una sola volta.»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto ilseguente:

«1-bis. Ai fini della determinazionedel trattamento economico riconosciuto algestore si applicano le previsioni di cuiall'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214.».

4. 38. Bruno Bossio, Del Basso De Caro.

Relatore

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Governo

* * *

Al comma 5, lettera a), sostituire leparole: 31 luglio 2021, ovunque ricorrano,con le seguenti: 31 dicembre 2021.

Conseguentemente, al comma 5, letterad), sostituire le parole: 31 luglio 2021 con leseguenti: 31 dicembre 2021.

* 4. 6. Nobili, Fregolent.

* 4. 10. Timbro.

* 4. 16. De Girolamo.

* 4. 28. Giacometti, Rixi, Maccanti,Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele,Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini,Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, EvaLorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa,Vallotto.

* 4. 31. Mazzetti, Sozzani.

* 4. 35. Gagliardi, Ruffino.

* 4. 46. Barbuto.

* 4. 65. Gariglio, Del Basso De Caro,Morassut, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti,Andrea Romano.

— 75 — Commissione VIII e IX

Relatore

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Governo

* * *

Al comma 5, dopo la lettera a),aggiungere la seguente:

a-bis): al comma 1, lettera b), le parole:«4 milioni di euro per l'anno 2020» sonosostituite dalle seguenti: «5 milioni di europer l'anno 2020».

Conseguentemente, dopo il comma 5,aggiungere il seguente:

5-bis. Agli oneri derivanti dalla lettera a-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020,si provvede mediante i risparmi di spesaconseguiti dalle singole Autorità di sistemaportuale.

4. 8. Nobili, Fregolent.

Relatore

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Governo

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere ilseguente:

6-bis. In considerazione del calo deitraffici nei porti italiani, anche derivantidall'emergenza COVID-19, le Autorità disistema portuale e l'Autorità portuale diGioia Tauro, dispongono, compatibilmentecon il diritto dell'Unione europea, e ovene ricorrano le condizioni, una modificadei rapporti concessori in essere, ai sensidell'articolo 36 codice della navigazione edegli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio1994, n. 84, al fine di tenere conto deglieffetti derivanti dagli eventi imprevedibili,ivi inclusa l'emergenza epidemiologicaCOVID-19, nonché dalla necessità dieseguire lavori aggiuntivi necessari per

l'esercizio dell'infrastruttura, nel computodell'equilibrio economico-finanziario delleconcessioni originarie, previa eventualenotifica ai sensi dell'articolo 108 del Trattatosul funzionamento dell'Unione Europea. Lemisure di riequilibrio, che hanno ad oggettola durata della concessione e la misuradel canone, sono formalizzate con attosostitutivo stipulato ai sensi dell'articolo 18,comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.Gli investimenti eseguiti dai concessionarisu beni che formano oggetto dellaconcessione, soggetti ad incameramento altermine della medesima, sono interamentecomputati ai fini dell'equilibrio economicofinanziario di cui al comma 1, tanto rispettoalla misura dei canoni quanto rispetto alladurata della concessione.

* 4. 66. Gariglio, Del Basso De Caro,Morassut, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti,Andrea Romano.

* 4. 29. Lucchini, Rixi, Maccanti,Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele,Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan,Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, EvaLorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa,Vallotto.

* 4. 17. De Girolamo.

Relatore

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Governo

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere ilseguente:

6-bis. All'articolo 95 del regio decreto 30marzo 1942, n. 327, dopo il primo comma èinserito il seguente:

«Al fine di garantire lasicurezza dei piloti e delle navi, inconsiderazione della tipologia e dellecaratteristiche tecniche e fisiche dell'attivitàsvolta dai piloti, l'accesso alla professionedi pilota avviene mediante concorso svolto

— 76 — Commissione VIII e IX

conformemente alle disposizioni previste dalRegolamento per l'esecuzione del codicedella navigazione. I candidati possonopartecipare al concorso se al momentodella scadenza del bando hanno età noninferiore a ventotto anni e non superiore aquarantacinque anni.».

4. 64. Gariglio, Del Basso De Caro,Morassut, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti,Andrea Romano.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere ilseguente:

6-bis. Al fine favorire la realizzazionedi progetti volti a ridurre l'inquinamentoambientale nelle aree portuali, l'energiaelettrica erogata da impianti di terra allenavi ormeggiate in porto si considera, inanalogia con quanto previsto dal decretolegislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per leattività di ricarica dei veicoli elettrici, unacomponente del più ampio servizio erogatodall'operatore che si qualifica come clientefinale dell'energia elettrica erogata alle navi.

4. 15. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni,Morassut, Pellicani, Rotta, Bruno Bossio,Gariglio, Del Basso De Caro.

Relatore

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Governo

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere ilseguente:

6-bis. All'articolo 199, comma 1, letterab), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguentimodifiche:

a) al primo periodo le parole: «edi 4 milioni di euro per l'anno 2021» sonosostituite dalle seguenti: «, di 4 milioni dieuro per l'anno 2021 e di 2 milioni per ilperiodo dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno2022,»;

b) al secondo periodo le parole:«Fino a concorrenza del limite di spesa di 4milioni di euro previsto» sono sostituite dalleseguenti: «Fino a concorrenza dei limiti dispesa previsti».

4. 63. Gariglio, Del Basso De Caro,Morassut, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti,Andrea Romano.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere ilseguente:

6-bis. Al comma 278 dell'articolo 1della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole:«con una dotazione di 10 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2016 al 2020» sonoinserite le seguenti: «nonché di 30 milionidi euro per ciascuno degli anni dal 2022 al2025»;

b) dopo il terzo periodo è inserito ilseguente: «Delle risorse del predetto fondosi possono avvalere anche le Autorità disistema portuale soccombenti in sentenzeesecutive, o comunque parti debitrici inverbali di conciliazione giudiziale, aventiad oggetto risarcimenti liquidati in favoredi superstiti di coloro che sono decedutiper le patologie asbesto-correlate, ivi inclusicoloro che non erano dipendenti diretti dellecessate organizzazioni portuali».

6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis si provvede a valere sulle disponibilità di

— 77 — Commissione VIII e IX

bilancio dell'Inail. Alla compensazione deimaggiori oneri in termini di indebitamentoe fabbisogno derivati dall'applicazionedel comma 6-bis si provvede mediantecorrispondente riduzione del fondo per lacompensazione degli effetti finanziari nonprevisti a legislazione vigente conseguentiall'attualizzazione di contributi pluriennali,di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,n. 189.

4. 9. Serracchiani, Gariglio.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere ilseguente:

6-bis. Al fine di accelerare la transizioneenergetica verso la decarbonizzazioneindustriale e i trasporti a emissioni zero, peril raggiungimento degli obiettivi strategicie la valorizzazione dei porti in grado disviluppare l'energia e l'economia circolare,entro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della legge di conversionedel presente decreto, il Ministro delleinfrastrutture e della mobilità sostenibili, diconcerto con il Ministro della transizioneecologica, con proprio decreto, definisce icriteri e le modalità finalizzati a trasformarel'ecosistema portuale in un polo di energiapulita per sistemi elettrici integrati, perl'idrogeno e altri vettori energetici abasse emissioni di carbonio, attraverso larealizzazione dei seguenti progetti pilota:

a) l'attuazione di centri di produzionedi idrogeno e di stazioni di rifornimentostradale nelle aree portuali in coerenza congli obiettivi previsti dal Programma europeo«Horizon 2020 Green Ports»;

b) la promozione degli hubper la produzione dell'idrogeno verdenelle aree portuali, al fine di sviluppare

un sistema di distribuzione innovativodi ammoniaca verde dal quale derivarel'approvvigionamento di idrogeno verde,azzerando le emissioni di anidride carbonica.

Conseguentemente alla rubrica, dopole parole:, nonché per la mobilità sostenibileaggiungere le seguenti: a idrogeno per gliscali portuali.

4. 4. Vallascas, Giuliodori, Spessotto, LedaVolpi.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Le Autorità di sistema portuale,utilizzando una quota delle proprie entrateper tasse a carico delle merci imbarcatee sbarcate e per diritti su movimentazionedei passeggeri, destinano a decorrere dal2022 risorse per finanziare misure diincentivazione al pensionamento anticipatononché misure di politiche attive per ilavoratori portuali appartenenti alle impresetitolari di autorizzazioni e/o concessioni aisensi degli articoli 16 e 18, della citata legge,ovvero ai sensi dell'articolo 36 del codicedella navigazione, che applichino il CCNLLav. Porti. 6-ter. Le risorse economiche di cui alpresente comma sono trasferite annualmentead un fondo nazionale all'uopo costituito. 6-quater. Il Ministro delle infrastrutturee della mobilità sostenibili, entro 30giorni dall'entrata in vigore della leggedi conversione del presente decreto,con decreto direttoriale della competentedirezione generale, sentite le parti stipulantiil CCNL Lav. Porti, indica i criteri generaliper l'attuazione delle misure di cui ai commi7-bis e 7-ter.

4. 37. Gagliardi, Ruffino.

— 78 — Commissione VIII e IX

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere ilseguente:

6-bis. Le Autorità di sistema portuale,utilizzando una quota delle proprie entrateper tasse a carico delle merci imbarcatee sbarcate e per diritti su movimentazionedei passeggeri, destinano a decorrere dal2022 risorse per finanziare misure diincentivazione al pensionamento anticipatononché misure di politiche attive per ilavoratori portuali appartenenti alle impresetitolari di autorizzazioni e/o concessioni aisensi degli articoli 16 e 18, della citatalegge, ovvero ai sensi dell'articolo 36 delcodice della navigazione, che applichinoil CCNL Lav. Porti. Il Ministero delleinfrastrutture e della mobilità sostenibili,con decreto direttoriale della competentedirezione generale, sentite le parti stipulantiil CCNL Lav. Porti, indicherà i criterigenerali per l'attuazione delle suddettemisure

4. 11. Timbro.

Relatore

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Governo

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere ilseguente:

6-bis. Al fine di promuovereinvestimenti a favore di progetti dieconomia circolare, favorire l'innovazionetecnologica e garantire la sicurezza deltrasporto marittimo, le amministrazionicompetenti, in via sperimentale, possonoautorizzare, previa caratterizzazione per

singole frazioni granulometriche, il riutilizzodei materiali derivanti dall'escavo di fondalidi aree portuali e marino-costiere ovvero diogni loro singola frazione granulometricaottenuta a seguito di separazione con metodifisici, ferma restando la disciplina vigentein materia. Entro novanta giorni dall'entratain vigore della legge di conversione delpresente decreto, con decreto del Ministrodella transizione ecologica, di concertocon il Ministro delle infrastrutture edella mobilità sostenibili, sono adottatele norme tecniche che disciplinano, invia sperimentale, la caratterizzazione persingole frazioni granulometriche di cui alperiodo precedente.

4. 5. Deiana, Buratti, Ficara.

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* * *

Dopo il comma 6, aggiungere ilseguente:

6-bis. Al fine di agevolare la ripresain sicurezza del trasporto pubblico localemarittimo siciliano con le isole minori,i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 25del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,convertito con modificazioni dalla legge 9agosto 2013, n. 98, sono abrogati. Condecreto del Ministro delle infrastrutture edella mobilità sostenibili si provvede, entrosessanta giorni dall'entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto,alle modifiche del testo convenzionale,stipulato in data 11 aprile 2016, necessarieall'adeguamento alle disposizioni di cui alpresente comma.

4. 42. Ficara.

— 79 — Commissione VIII e IX

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Governo

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere ilseguente:

6 bis. Al fine favorire la realizzazionedi progetti volti a ridurre l'inquinamentoambientale nelle aree portuali, l'energiaelettrica erogata da impianti di terra allenavi ormeggiate in porto si considera, inanalogia con quanto previsto dal decretolegislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per leattività di ricarica dei veicoli elettrici, unacomponente del più ampio servizio erogatodall'operatore che si qualifica come clientefinale dell'energia elettrica erogata alle navi.

* 4. 22. Patassini, Lucchini, Badole,Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni,Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti,Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele,Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

* 4. 13. Silvestroni, Foti, Rotelli, RacheleSilvestri.

* 4. 62. Fregolent, Nobili.

* 4. 2. Muroni, Fioramonti, Fusacchia,Cecconi, Lombardo.

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* * *

Dopo il comma 6, aggiungere ilseguente:

6-bis. Al comma 474 dell'articolo 1della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alprimo periodo inserire, in fine, le seguentiparole: «, con particolare riguardo al

personale viaggiante degli autoferrotranvieriinternavigatori del servizio di trasportopubblico a Venezia».

4. 27. Fogliani, Bazzaro, Vallotto,Andreuzza.

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* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere ilseguente:

Art. 4-bis.(Modifiche in materia di

servizio di trasporto pubbliconon di linea a mezzo natanti)

1. All'articolo 7 , comma 1, lettera d),della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la parola«esclusivamente» è soppressa. 2. All'articolo 200, comma 6-bis, deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopole parole: «le autovetture a uso terzi dicui all'articolo 82 comma 5, lettera b), delmedesimo codice della strada di cui aldecreto legislativo n. 285 del 1992» sonoinserite le seguenti: «nonché i natanti chesvolgono servizio di trasporto pubblico nondi linea ai sensi dell'articolo 1, comma 2,della legge 15 gennaio 1992, n. 21».

4. 04. Fogliani, Rixi, Maccanti,Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti,Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini,Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, EvaLorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa,Vallotto.

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* * *

— 80 — Commissione VIII e IX

Dopo l'articolo 4, aggiungere ilseguente:

Art. 4-bis.(Implementazione dei sistemi informatividel Ministero delle infrastrutture e dellamobilità sostenibili, gestione e sviluppodel SID – Portale del Mare e istituzione

del Portale del lavoro marittimo)

1. Al fine di consentire al Ministero delleinfrastrutture e della mobilità sostenibilidi provvedere allo sviluppo del Sistemainformativo del demanio marittimo e digarantirne la continuità funzionale e inecessari e adeguati livelli di servizioall'utenza, per la gestione del demaniomarittimo e per la pianificazione dello spaziomarittimo, è autorizzata la spesa di 250.000euro per l'anno 2021, di 2.000.000 euro perl'anno 2022 e di 500.000 euro a decorreredall'anno 2023. 2. Per la semplificazione einformatizzazione della gestione dei datirelativi alla gente di mare, anche inun'ottica di interoperabilità con sistemiinformatici gestiti da altri soggetti pubblicidi livello internazionale, comunitario enazionale ed al fine di fornire un servizio dicomunicazione istituzionale più capillare eampio in materia di procedimenti relativi allaformazione e certificazione del personalemarittimo, è istituito presso il Ministero delleinfrastrutture e della mobilità sostenibili ilPortale del lavoro marittimo. A tal fine èautorizzata la spesa di 500.000 euro perl'anno 2021, di 2.000.000 euro per l'anno2022 e di 500.000 per l'anno 2023. Condecreto del Ministro delle infrastrutture edella mobilità sostenibili sono definite lemodalità di funzionamento, di accesso e digestione del medesimo portale. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 siprovvede, quanto a 750.000 euro per l'anno2021, a 4.000.000 euro per l'anno 2022 ea 500.000 euro per l'anno 2023, mediantecorrispondente riduzione del Fondo di partecapitale di cui al comma 5, dell'articolo34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.196, iscritto nello stato di previsione delMinistero delle infrastrutture e dei trasportie, quanto a 500.000 euro a decorreredall'anno 2023, mediante corrispondenteriduzione del fondo speciale di parte

capitale iscritto ai fini del bilancio triennale2021-2023, nell'ambito del programma«Fondi di riserva e speciali» della missione«Fondi da ripartire» dello stato di previsionedel Ministero dell'economia e delle finanze,allo scopo utilizzando l'accantonamentorelativo al Ministero delle infrastrutture edella mobilità sostenibili.

* 4. 03. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina,Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato,Zanella, Zordan.

* 4. 09. Traversi, Gallo.

* 4. 012. Fregolent, Nobili.

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* * *

Dopo l'articolo 4, aggiungere ilseguente:

Art. 4-bis.(Ulteriori disposizioni urgenti in

materia di investimenti e di sicurezzanel settore del trasporto marittimo)

1. In attuazione delle disposizionidi cui al Regolamento (UE) n. 1257/2013del Parlamento europeo e del Consiglio del29 novembre 2013, relativo al riciclaggiodelle navi, è riconosciuto un contributo afondo perduto ai soggetti di cui al comma3 finalizzato al riciclaggio delle navi, inconformità alle disposizioni stabilite dalregolamento ivi richiamato. 2. Sono ammesse agli incentivi dicui al presente articolo le attività didemolizione, completa o parziale, di unanave in un impianto di demolizione sitonel territorio italiano e inserito nell'elencoeuropeo degli impianti di riciclaggio dellenavi, pubblicato a norma dell'articolo 16del citato Regolamento 1257/2013, al finedi recuperare componenti e materiali daritrattare, preparare per il riutilizzo oriutilizzare, garantendo anche la gestione

— 81 — Commissione VIII e IX

dei materiali pericolosi, comprendenti leoperazioni connesse quali lo stoccaggio e iltrattamento dei componenti e materiali sulsito, a esclusione dell'ulteriore trattamentoo smaltimento in impianti separati dei citatimateriali pericolosi. 3. I soggetti beneficiari del contributosono le imprese di navigazione residenti enon residenti aventi stabile organizzazionenel territorio dello Stato ai sensi dell'art.162, comma 2, lettera a), del decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917. Nel rispetto di quanto previstodal comma 2, l'incentivo al riciclaggioriguarda:

a) tutte le tipologie di nave iscritte neiregistri e nelle matricole nazionali ai sensidell'art. 146 del Codice della navigazioneo in altri registri di Paesi appartenentiall'Unione europea/SEE ad esclusione dellenavi da pesca e delle unità da diporto anchese adibite ad attività commerciale;

b) le unità aventi una stazza lorda (GT)uguale o superiore alle 500 tonnellate e etàsuperiore ai 25 anni;

4. Il contributo è riconosciuto ai soggettidi cui al comma 3 per un ammontare pari a200 euro per tonnellata di stazza lorda (GT).In ogni caso, l'ammontare del contributo nonpuò essere superiore a 3 milioni di euro. 5. Con decreto del Ministero delleinfrastrutture e della mobilità sostenibili,di concerto con il Ministero dell'economiae delle finanze, da adottarsi entro 60giorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decretosono stabilite le modalità di attuazione delpresente articolo. 5. Agli oneri di cui al presentearticolo, valutati in 57,6 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2022 al 2026, siprovvede mediante corrispondente riduzionedel Fondo di cui all'articolo 6, comma 2,del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,convertito, con modificazioni, dalla legge 4dicembre 2008, n. 189.

4. 013. Migliore, Fregolent, Nobili.

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Art 5. Al comma 7, lettera a), sostituire le

parole: euro 5.958.817,70 con le seguenti:euro 10.958.817,70.

Conseguentemente, al comma 7, letterab), sostituire le parole: euro 7.339.923,35con le seguenti: euro 2.339.923,35.

5. 8. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina,Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato,Zanella, Zordan.

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* * *

Sopprimere il comma 11.

5. 5. Silvestroni, Rotelli, Foti, RacheleSilvestri.

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* * *

Al comma 11, dopo la lettera a),aggiungere le seguenti:

a-bis) al punto 6, dopo le parole: «esserestata» sono inserite le seguenti: «, anche peradesione»;

a-ter) al punto 3, le parole: «almenocinque anni» sono sostituite dalle seguenti:«almeno tre anni»;

5. 10. Rixi, Maccanti, Capitanio,Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti,

— 82 — Commissione VIII e IX

Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini,Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, EvaLorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa,Vallotto.

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* * *

Dopo il comma 11, aggiungere ilseguente: 11-bis. All'articolo 23, comma 11-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, dopo le parole: «accentrato dellemanutenzioni» aggiungere le seguenti: «perle annualità 2016, 2017, 2018 e successive,».

5. 7. Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut,Morgoni, Pellicani, Rotta.

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* * *

Dopo il comma 11, aggiungere ilseguente:

11-bis. Alla lettera d) dell'articolo 12,comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportatele seguenti modificazioni:

1. le parole: «interventidi piccola manutenzione» sono sostituitedalle seguenti: «interventi di manutenzioneordinaria e straordinaria d'importo dei lavoriinferiore a euro centomila»;

2. dopo il primo periodo, èaggiunto il seguente: «Gli interventi dimanutenzione ordinaria e straordinaria di cuial primo periodo sono finanziati con i fondidel sistema accentrato delle manutenzioniqualora siano inclusi nel piano generaleannuale degli interventi di cui al comma 4.».

5. 6. Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut,Morgoni, Pellicani, Rotta.

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* * *

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

All'articolo 1-septies del decreto-legge25 maggio 2021, n. 73 convertito nellaLegge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma7, è aggiunto il seguente:

Art.5-bis(Modifiche al decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73)

«7-bis . La disposizione di cui alcomma 1 si applica anche ai contrattidi appalto tra privati e le variazionirilevate dal decreto del Ministero delleInfrastrutture e della mobilità sostenibilicostituiscono parametro di riferimento aifini dell'applicazione dell'articolo 1664,comma 1, del codice civile anche senon espressamente richiamato tra leclausole contrattuali. Le eventuali clausoledifformi perdono di efficacia. Nelle moredell'adozione del decreto ministeriale le partiprocedono in ogni caso alla rinegoziazionedel contratto anche in presenza di clausoledifformi».

* 5. 01. Fregolent, Nobili.

* 5. 016. Sut, Terzoni.

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* * *

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art.5-bis

— 83 — Commissione VIII e IX

(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito,con modificazioni, dalla legge 23 luglio2021, n. 106, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) dopo il comma 7 è aggiunto ilseguente:

«7-bis. La disposizione di cuial comma 1 si applica anche ai contrattidi appalto tra privati e le variazionirilevate dal decreto del Ministero delleInfrastrutture e della mobilità sostenibilicostituiscono parametro di riferimento aifini dell'applicazione dell'articolo 1664,comma 1, del codice civile anche senon espressamente richiamato tra leclausole contrattuali. Le eventuali clausoledifformi perdono di efficacia. Nelle moredell'adozione del decreto ministeriale le partiprocedono in ogni caso alla rinegoziazionedel contratto anche in presenza di clausoledifformi.»;

b) alla rubrica dell'articolo le parole:«nei contratti pubblici» sono soppresse.

5. 05. Lucchini, Patassini, Badole,Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni,Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Capitanio,Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti,Maccanti, Tombolato, Zanella, Zordan.

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* * *

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis. (Disposizionieccezionali in materia ritardio inadempimenti contrattuali)

1. Gli eventi imprevedibili almomento della stipula del contratto,tra cui l'eccezionale carenza diapprovvigionamento di merci e forniture,sono sempre valutati ai fini dell'esclusione,

ai sensi e per gli effetti degliarticoli 1218 e 1223 del codice civile,della responsabilità del debitore, ancherelativamente all'applicazione di eventualidecadenze o penali connesse a ritardati oomessi adempimenti.

* 5. 03. Foti, Butti, Rachele Silvestri,Silvestroni, Rotelli.

* 5. 04. Pezzopane, Braga, Buratti,Morgoni, Morassut, Pellicani, Rotta.

* 5. 010. Mazzetti, Sozzani,Cortelazzo, Labriola, Rosso, Casino,Ferraioli, Valentini.

* 5. 012. Gagliardi, Ruffino.

* 5. 017. Terzoni, Sut.

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* * *

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis (CompletamentoStrada Manna-Camporeale)

1. Al fine di garantire il proseguodei lavori della strada Manna-Camporeale ela loro più celere conclusione, considerataun'opera strategica non solo per losviluppo dell'Irpinia, ma quale collegamentoindispensabile per il Mezzogiorno e fra ilmare Tirreno ed Adriatico, nonché elementoimprescindibile per garantire l'intermodalitàdella nuova stazione «Hirpinia», in coerenzacon la promozione e lo sviluppo nel settoredella sostenibilità delle infrastrutture e dellamobilità, della innovazione tecnologica,organizzativa e dei materiali, sono stanziatiulteriori 10.000.000,00 di euro per gli annidal 2021 al 2024. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, siprovvede mediante corrispondente riduzionedel Fondo delle esigenze indifferibili, di cui

— 84 — Commissione VIII e IX

all'articolo 1, comma 200, della Legge 23dicembre 2014, n. 190.

5. 018. Maraia.

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Art 6. Al comma 1, dopo la lettera f),

aggiungere la seguente:

«f-bis) al comma 14, è aggiunto,infine, il seguente periodo: “Con riferimentoalla sicurezza delle ferrovie, in fase diprima attuazione, anche al fine di darecon estrema urgenza piena attuazione alledisposizioni di cui al Decreto Legislativo14 maggio 2019, n. 50, l'Agenzia nazionaleper la sicurezza delle ferrovie e delleinfrastrutture stradali e autostradali, fermorestando il possesso dei requisiti previstidal ruolo professionale, tra cui l'abilitazionealla professione di ingegnere da almeno10 anni, è autorizzata, previa selezioneper titoli e colloquio, al passaggio neiruoli alla prima qualifica professionalelivello economico quarto, per un massimodi 10 unità, delle figure professionaligià di ruolo nella soppressa ANSF conuna esperienza professionale in ANSF dialmeno 5 anni e esperienza professionalenell'amministrazione pubblica, di cui all'art.2 comma 2 del d.lgs. 165 del 2001, daalmeno 10 anni.”».

* 6. 1. Miceli.

* 6. 7. Gariglio, Morassut, Andrea Romano,Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, BrunoBossio.

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* * *

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 sopprimere il secondoperiodo;

b) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«9-bis. Nell'ambito della dotazioneorganica, così come modificata dall'articolo1, comma 1004, della legge 178 del30 dicembre 2020, l'Ente nazionale perl'aviazione civile (ENAC) è autorizzatoad istituire cinque unità di personale dilivello dirigenziale di prima fascia, daselezionare, in sede di prima applicazione,mediante concorso per titoli ed esami, coniscrizione nel bilancio dell'Ente del relativoFondo e trasferimento delle risorse destinateal trattamento di pari unità di personaledirigenziale di seconda fascia. 9-ter. Agli oneri aggiuntivi derivanti dalcomma 9-bis, pari a 240 mila euro annuia decorrere dal 2022, si provvede a valeresulle risorse disponibili nel bilancio dell'Entenazionale per l'aviazione civile (ENAC). 9-quater. Alla compensazione degli effettifinanziari, in termini di fabbisogno e diindebitamento netto, derivanti dai commi1, lettere e) ed f), 5 e 9-bis, entro illimite di 937.985 euro annui a decorreredall'anno 2022, si provvede mediantecorrispondente riduzione del Fondo per lacompensazione degli effetti finanziari nonprevisti a legislazione vigente conseguentiall'attualizzazione di contributi pluriennali,di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,n. 189.»

Conseguentemente, alla rubrica,aggiungere in fine le seguenti parole: «edell'Ente nazionale per l'aviazione civile».

6. 4. Zanella, Rixi, Maccanti, Capitanio,Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti,Tombolato, Zordan, Lucchini, Badole,Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni,Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

(Riesame)

— 85 — Commissione VIII e IX

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* * *

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, sopprimere il secondoperiodo;

b) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«9-bis. Nell'ambito della dotazioneorganica, così come modificata dall'articolo1, comma 1004, della legge 30 dicembre2020, n. 178, l'Ente nazionale per l'aviazionecivile (ENAC) è autorizzato ad istituirecinque unità di personale di livellodirigenziale di prima fascia, da selezionare,in sede di prima applicazione, medianteconcorso interno per titoli, con iscrizionenel bilancio dell'Ente del relativo Fondoe trasferimento delle risorse destinate altrattamento di pari unità di personaledirigenziale di seconda fascia. 9-ter. Agli oneri aggiuntivi derivanti dalcomma 9-bis, pari a 240.000 euro annui adecorrere dal 2022, si provvede a valeresulle risorse disponibili nel bilancio dell'Entenazionale per l'aviazione civile (ENAC). 9-quater. Alla compensazione degli effettifinanziari, in termini di fabbisogno e diindebitamento netto, derivanti dai commi1, lettere e) ed f), 5 e 9-bis, entro illimite di 937.985 euro annui a decorreredall'anno 2022, si provvede mediantecorrispondente riduzione del Fondo per lacompensazione degli effetti finanziari nonprevisti a legislazione vigente conseguentiall'attualizzazione di contributi pluriennali,di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,n. 189.»

Conseguentemente, alla rubrica,aggiungere in fine le seguenti parole: «edell'Ente nazionale per l'aviazione civile».

* 6. 6. Serritella, Scagliusi.

* 6. 8. Gariglio, Morassut, Andrea Romano,Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, BrunoBossio.

* 6. 5. Sozzani.

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* * *

Dopo il comma 8, aggiungere ilseguente:

«8-bis. Al fine di colmare il divarioinfrastrutturale tra le regioni e rilanciarelo sviluppo della rete viaria provincialedella Regione Siciliana, nel termine di 15giorni dall'entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto si provvedea dare attuazione alle disposizioni di cuiall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge18 aprile 2019, n. 32, convertito, conmodificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n.55.»

6. 3. Nobili, Fregolent.

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* * *

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis(Disposizioni urgenti in materiadi infrastrutture autostradali)

1. All'articolo 13-bis, comma 2,del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,convertito, con modificazioni, dalla legge4 dicembre 2017, n. 172, il primo periodoè sostituito con i seguenti: «A seguitodell'affidamento di cui al comma 4, laSocietà Autobrennero Spa provvede al

— 86 — Commissione VIII e IX

trasferimento all'entrata del bilancio delloStato delle risorse accantonate in regimedi esenzione fiscale fino alla predetta datanel fondo di cui all'articolo 55, comma13, della legge 27 dicembre 1997, n.449, mediante versamenti rateizzati di pariimporto, da effettuare entro l'anno 2028.La Società Autobrennero Spa provvede alversamento delle rate entro il 15 dicembredi ciascuno degli anni successivi a quellodi effettuazione dell'affidamento di cui alcomma 4. Le risorse versate dalla SocietàAutobrennero Spa sono riassegnate allo statodi previsione del Ministero dell'economia edelle finanze e trasferite alla società Reteferroviaria italiana (RFI) Spa.». 2. Per le infrastrutture autostradali di cuiall'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2017, n. 172, al fine di consentire alleregioni e agli enti locali di potersi avvaleredi società in house esistenti nel ruolo diconcessionari ai sensi della lettera b) delmedesimo comma 1, la società da essi a talefine individuata può procedere, ai sensi eper gli effetti dell'articolo 2437-sexies delcodice civile ed anche in deroga allo statuto,al riscatto previa delibera dell'assemblea deisoci, adottata con la maggioranza previstaper le assemblee straordinarie, delle azionidi titolarità, alla data di entrata in vigoredella presente disposizione, di soggettidiversi dalle pubbliche amministrazioni dicui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso diriscatto, i termini di quindici giorni e di trentagiorni previsti dall'articolo 2437-quater,comma 2, sono ridotti rispettivamente acinque giorni e a dieci giorni e il termine dicui al comma 5 del medesimo articolo 2437-quater è ridotto a venti giorni. Relativamenteall'infrastruttura autostradale A22 Brennero– Modena, ai fini della determinazione delvalore di liquidazione delle azioni, non sitiene conto della consistenza del fondo dicui all'articolo 55, comma 13, della legge 27dicembre 1997, n. 449.

6. 05. Zolezzi.

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Art 7. Al comma 2, lettera a), capoverso «4.»,

sostituire il primo ed il secondo periodo coni seguenti: Nell'ambito del programma dellaprocedura di amministrazione straordinaria icommissari straordinari possono procedere,fatte salve le disposizioni di cui all'articolo2112 del Codice civile, all'adozione, perciascun ramo d'azienda, anche di distintiprogrammi nell'ambito di quelli previstidall'articolo 27 del decreto legislativo 8luglio 1999, n. 270. Le modifiche alprogramma, la cui durata si computa dalladata di modifica, possono essere adottateanche dopo la scadenza del termine delprimo programma autorizzato e possonoprevedere la cessione a trattativa privataanche di singoli rami d'azienda, fatto salvoquanto stabilito dall'articolo 2112 del CodiceCivile.

7. 2. Fassina, Timbro.

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* * *

Al comma 2, lettera a), capoverso 4apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: deldecreto-legge n. 18 del 2020 che, aggiungerele seguenti: , fatte salve le disposizioni di cuiall'articolo 2112 del Codice civile,

Conseguentemente sostituire le parole:per ciascun compendio di beni con leseguenti: per ciascun ramo d'azienda;

2) al secondo periodo, sostituire leparole: e possono prevedere la cessione atrattativa privata anche di singoli beni, ramid'azienda o parti di essi, con le seguenti: e

— 87 — Commissione VIII e IX

possono prevedere la cessione a trattativaprivata di singoli rami d'azienda,.

Conseguentemente, aggiungere in fine leseguenti parole: , fatto salvo quanto stabilitodall'articolo 2112 del Codice Civile.

7. 3. Fassina, Timbro.

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* * *

Al comma 2, dopo la lettera a),aggiungere la seguente lettera:

a-bis) dopo il comma 4, aggiungereil seguente: 4-bis. Ai fini della salvaguardiadei livelli occupazionali e del reintegrodei servizi esternalizzati, quali la gestioneaeroportuale dei servizi di assistenza a terrae di manutenzione, i commissari straordinaririferiscono periodicamente alle commissioniparlamentari competenti sul lavoro svolto,sullo stato degli slot aeroportuali, sullo statodella flotta e sullo stato delle relazioniindustriali.

7. 4. Rampelli, Mollicone, Silvestroni.

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* * *

Al comma 2, dopo la lettera a),aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 4, aggiungereil seguente: 4-bis. Ai fini della salvaguardiadei livelli occupazionali e del reintegrodei servizi esternalizzati, quali la gestioneaeroportuale dei servizi di assistenza a terrae di manutenzione, il Ministro dell'economiae delle finanze riferisce periodicamenteal Parlamento sull'attuazione del piano

industriale, sul programma di investimenti,sullo stato delle relazioni industriali esull'aumento di capitale a seguito delladecisione della Commissione Europea.

7. 10. Silvestroni.

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* * *

Al comma 2, lettera b), capoverso 9,sostituire le parole: garantire l'indennizzodei titolari di titoli di viaggio con le seguentigarantire l'indennizzo dei soggetti pagatoridi titoli di viaggio.

7. 9. Scagliusi.

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* * *

Al comma 2, lettera b), dopo ilsecondo periodo, aggiungere il seguente:L'indennizzo, nell'ambito di un pacchettodi viaggio o di un contratto di servizi,spetta alle agenzie di viaggio o agli altrieventuali soggetti intermediari qualora ilcredito del titolare del titolo sia già stato daquesti soddisfatto e pertanto l'avente dirittoall'indennizzo risulti essere l'intermediario.

* 7. 5. De Girolamo.

* 7. 6. Bruno Bossio.

* 7. 7. Mazzetti, Sozzani.

* 7. 8. Gagliardi, Ruffino.

* 7. 11. Rotelli, Silvestroni.

— 88 — Commissione VIII e IX

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* * *

Al comma 2, lettera b), aggiungerein fine il seguente periodo: A valeresul medesimo fondo, con Regolamentodel Ministero dello sviluppo economico,sono disciplinate le modalità per ilriconoscimento, anche con l'assegnazionedi voucher, dei crediti maturati con ilprogramma Millemiglia.

7. 1. Lupi.

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* * *

Dopo l'articolo 7, aggiungere ilseguente:

Art. 7-bis.(Aeroporto Civile di Agrigento)

1. Al fine di consentire la realizzazionedell'aeroporto civile di Agrigento, qualeopera infrastrutturale strategica di interessenazionale per lo sviluppo economico, socialee turistico della Sicilia Sud-Orientale, sonostanziati 30 milioni di euro per l'anno 2021e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni2022 e 2023. 2. La giunta regionale della Sicilia,d'intesa con gli enti locali interessati,provvede a individuare l'area entro cuiprocedere alla costruzione dell'aeroporto edelle infrastrutture ad esso collegate, tenutoconto anche delle opere e dei servizi giàrealizzati, nonché delle prospettive di futurosviluppo e valorizzazione dell'aeroportoquale nodo della rete nazionale dei trasporti. 3. Per la progettazione, la costruzionee la gestione dell'aeroporto, la giunta

regionale della Sicilia, d'intesa con ilMinistro delle infrastrutture e della mobilitàsostenibili, provvede, entro e non oltretre mesi dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto, all'affidamento della concessionemediante una procedura a evidenza pubblicain conformità alla normativa nazionale edell'Unione europea. 4. Agli oneri derivanti dal comma1 si provvede mediante corrispondenteriduzione del Fondo per lo sviluppo e lacoesione, di cui all'articolo 4 del decretolegislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministrodell'economia e delle finanze è autorizzatoad apportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio.

7. 01. Sodano.

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* * *

Dopo l'articolo 7, aggiungere ilseguente:

Art. 7-bis.(Disposizioni per lo sviluppo

dell'idrogeno nel settore aereo)

1. Al fine di avviare una fasepilota finalizzata allo sviluppo di velivolicommerciali alimentati attraverso il vettoreenergetico ad idrogeno, presso il Ministerodei trasporti e della mobilità sostenibile èistituto un fondo pari a 3 milioni di europer l'anno 2022, per la realizzazione di studidi fattibilità finalizzati alla definizione di unpiano di programma da completare entro enon oltre il 2033, per la fornitura ad idrogenoper il trasporto aereo, in grado di supportarela decarbonizzazione del trasporto aereo estabilire le esigenze concrete e le opportunitàche l'idrogeno può apportare al settoreaeronautico. 2. Con decreto del Ministro dei trasportie della mobilità sostenibile, entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore della

— 89 — Commissione VIII e IX

legge di conversione del presente decreto,sono stabiliti i criteri e le modalità, perl'accesso ai contributi previsti dal fondo, dicui al precedente comma. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,si provvede mediante corrispondenteriduzione del fondo riduzione del fondo perinterventi strutturali di politica economica,di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 dicembre2004, n. 307.

7. 02. Vallascas, Giuliodori, Spessotto,Leda Volpi.

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Art 8. Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. In considerazione deglieffetti dell'emergenza epidemiologica daCOVID-19, all'articolo 1, comma 1031,della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «Invia sperimentale, a chi acquista, anchein locazione finanziaria, e immatricola inItalia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre2021,» sono sostituite dalle seguenti: «Invia sperimentale, a chi acquista dal 1°marzo 2019 al 31 dicembre 2021, anchein locazione finanziaria, e immatricola inItalia»;

b) alla lettera b-bis), le parole: «achi omologa in Italia» fino a: «decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti1° dicembre 2015, n. 219» sono sostituitedalle seguenti: «ai proprietari dei veicolidelle categorie internazionali M1, M1G, M2,M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolatioriginariamente con motore termico, cheinstallano su tali veicoli, entro il 31 dicembre2022, un sistema di riqualificazione elettrica,omologato ai sensi del regolamento di cui aldecreto del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti 1° dicembre 2015, n. 219».

1-bis. All'articolo 74-bis, comma 2,del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «, ancheprevedendo il coinvolgimento delle officineautorizzate alla revisione dei veicoli» sonosoppresse.

8. 11. Luciano Cantone, Sut, Chiazzese.

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* * *

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Al fine di garantire e ottimizzarel'utilizzo delle risorse destinate all'acquistodi veicoli meno inquinanti, le risorse dicui all'articolo 73-quinquies, comma 2,lettera a), del decreto-legge 25 maggio2021, n. 73, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonchéuna quota pari a euro 20 milioni dellerisorse di cui alla lettera d) del medesimocomma 2 relative ai contributi per l'acquisto,anche in locazione finanziaria, di autoveicolicon emissioni comprese nella fascia 0-60grammi (g) di anidride carbonica (CO2)per chilometro (Km) di cui all'articolo 1,comma 652, della legge 30 dicembre 2020,n. 178, e ai contributi per l'acquisto di unveicolo di categoria M1 usato, disponibilialla data di entrata in vigore del presentedecreto, sono destinate all'erogazione deicontributi, previsti dall'articolo 1, comma1031, della legge 30 dicembre 2018, n.145. Con provvedimento del Ministerodello sviluppo economico possono esseredestinate ai medesimi fini le risorse delrichiamato articolo 73-quinquies, comma 2,lettere a) e d), del decreto-legge 25 maggio2021, n. 73, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, chesi rendono disponibili successivamente alladata di entrata in vigore del presente decreto.

8. 12. Chiazzese, Sut.

— 90 — Commissione VIII e IX

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* * *

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, conmodificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «31 dicembre2021» sono sostituite dalle seguenti: «31dicembre 2022»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine,il seguente:

«3-bis. La detrazione di cui al comma1 è riconosciuta anche per le spese sostenutenel medesimo periodo, relative all'acquistoe alla posa in opera nei luoghi privatiaperti a terzi, anche su suolo pubblico, inconformità a leggi e regolamenti relativialla disciplina sull'uso del suolo pubblico, diinfrastrutture di ricarica ad alta potenza deiveicoli alimentati ad energia elettrica, noninferiore a 20 kW, conformi alla norma IEC61851-1. La detrazione di cui al presentecomma, da ripartire tra gli aventi diritto indieci quote annuali di pari importo, spettanella misura del 20 per cento delle spesesostenute per le infrastrutture di ricarica finoa 20 KW di potenza e nella misura del40 per cento delle spese sostenute per leinfrastrutture di ricarica con potenza ugualeo superiore a 50 KW».

3-ter. Agli oneri derivanti dalcomma 3-bis, pari a 30 milioni di europer l'anno 2022, si provvede mediantecorrispondente riduzione del Fondo per leesigenze indifferibili di cui all'articolo 1,comma 200, della legge 23 dicembre 2014,n. 190 .

8. 7. Cancelleri, Chiazzese.

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* * *

Dopo il comma 3, aggiungere ilseguente:

3-bis. All'articolo 1 della legge 30dicembre 2020, n. 178, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) il comma 77 è sostituito dal seguente:

«77. Per l'anno 2021, è riconosciutoun contributo, alternativo e non cumulabilecon altri contributi statali previsti dallanormativa vigente, nella misura del 40 percento delle spese sostenute e rimaste acarico del compratore, per l'acquisto inItalia, entro il 31 dicembre 2021, anchein locazione finanziaria, di un solo veicolonuovo di fabbrica alimentato esclusivamentead energia elettrica, di potenza inferioreo uguale a 150 kW, di categoria M1,di cui all'articolo 47, comma 2, letterab), del codice della strada, di cui aldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,che abbia un prezzo risultante dal listinoprezzi ufficiale della casa automobilisticaproduttrice inferiore a euro 30.000 al nettodell'imposta sul valore aggiunto»;

b) il comma 78 è sostituito dal seguente:

«78. Il contributo di cui al comma 77è concesso ad un solo soggetto per nucleofamiliare con indicatore della situazioneeconomica equivalente (ISEE) inferiore aeuro 30.000 e nel limite complessivomassimo di spesa di 20 milioni di europer l'anno 2021. A tal fine, nello statodi previsione del Ministero dello sviluppoeconomico è istituito un apposito fondo conuna dotazione di 20 milioni di euro per l'anno2021»;

c) dopo il comma 78 sono inseriti iseguenti:

«78-bis. Il contributo di cui alcomma 77 è corrisposto all'acquirente dalvenditore mediante compensazione con il

— 91 — Commissione VIII e IX

prezzo di acquisto. Le imprese costruttricio importatrici del veicolo nuovo rimborsanoal venditore l'importo del contributo erecuperano tale importo in forma di creditod'imposta, utilizzabile esclusivamente incompensazione ai sensi dell'articolo 17del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, senza applicazione dei limiti di cuiall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge24 dicembre 2007, n. 244, presentando ilmodello F24 esclusivamente tramite i servizitelematici messi a disposizione dall'Agenziadelle entrate. 78-ter. Fino al 31 dicembre del quintoanno successivo a quello in cui è stataemessa la fattura di vendita, le impresecostruttrici o importatrici conservano copiadella fattura di vendita e dell'atto di acquisto,che deve essere ad esse trasmessa dalvenditore»;

d) il comma 79 è sostituito dal seguente:

«79. Ai fini dell'attuazione dei commi77, 78, 78-bis e 78-ter, si applicano, inquanto compatibili, le disposizioni di cuial decreto interministeriale 20 marzo 2019,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del6 aprile 2019».

* 8. 1. Fragomeli.

* 8. 15. Chiazzese, Sut.

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Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere ilseguente:

3-bis. All' articolo 34 del codicedei contratti pubblici, di cui al decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito ilseguente:

«2-bis. In materia di trasportopubblico locale per l'acquisto di mezzi greenad alimentazione elettrica, ad idrogeno ed agas, al fine di assicurare una migliore tutelaambientale e la riduzione del consumo dirisorse naturali le stazioni appaltanti devonoinserire nella documentazione progettualee di gara un criterio che, a paritàdi alimentazione, preferisca l'offerta delpartecipante i cui siti di produzione sitrovino più prossimi ai luoghi di utilizzodei mezzi, così da assicurare una riduzionedelle emissioni dovute al trasporto edalla distanza, nel rispetto del principiodell'impronta ecologica»;

b) al comma 3 le parole: «L'obbligodi cui ai commi 1 e 2» sono sostituite con leseguenti: «L'obbligo di cui ai commi 1, 2 e2-bis».

8. 9. Maraia.

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Governo

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere ilseguente:

Art. 8-bis.(Contributo fiscale per l'acquisto

di nuovi veicoli elettriciadibiti alla raccolta dei rifiuti)

1. Al fine di ridurre gli effetticlimalteranti derivanti dal trasporto sustrada, in aggiunta alle risorse previste dallavigente legislazione e nel rispetto dellanormativa dell'Unione europea in materiadi aiuti agli investimenti, alle imprese,alle società e alle aziende, ivi incluse lemunicipalizzate, attive sul territorio italianoche effettuano attività di raccolta e trasportodi rifiuti urbani, raccolta e trasporto dirifiuti speciali non pericolosi prodotti daterzi e raccolta e trasporto di rifiutispeciali pericolosi, che acquistano, anche inlocazione finanziaria, un veicolo elettriconuovo di fabbrica, immatricolato in Italia

— 92 — Commissione VIII e IX

dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 eomologato ai sensi del codice della strada, dicui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, che rientra nelle seguenti categorie:

a) Compattatori laterali;

b) Compattatori posteriori a due assi;

c) Compattatori posteriori a tre assi;

d) Compattatori posteriori a quattroassi;

e) Mini compattatori;

f) Autocarro;

g) Autocabinato leggero per Vasche;

h) Autocabinato adibito aautospazzatrice;

i) Autocabinato adibito a lavacassonetti;

l) Autocabinato adibito ad autobotte;

è riconosciuto:

a) un contributo pari al 25 per cento delprezzo, esclusa l'IVA, di acquisto del veicoloelettrico con contestuale rottamazione diun veicolo non elettrico della medesimacategoria omologato;

b) un contributo pari al 15 per cento delprezzo, esclusa l'IVA, di acquisto del veicoloelettrico in assenza di rottamazione.

2. Il veicolo consegnato per larottamazione di cui al comma 1 deveessere intestato da almeno dodici mesiallo stesso soggetto intestatario del nuovoveicolo elettrico. 3. Nell'atto di acquisto di cui al comma1 deve essere espressamente dichiaratoche il veicolo consegnato è destinato allarottamazione e sono indicate le misure dellosconto praticato e del contributo statale di cuial medesimo comma 1. 4. Entro quindici giorni dalla datadi consegna del veicolo elettrico nuovo,il venditore ha l'obbligo, pena il nonriconoscimento del contributo, di avviareil veicolo usato per la demolizione e diprovvedere direttamente alla richiesta dicancellazione per demolizione allo sportellotelematico dell'automobilista, di cui alregolamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

5. Ai fini di quanto disposto dalcomma 4, il venditore consegna i veicoliusati ai centri di raccolta appositamenteautorizzati, anche per il tramite delle casecostruttrici, al fine della messa in sicurezzadella demolizione, del recupero di materialie della rottamazione. I veicoli di cui alprimo periodo non possono essere rimessi incircolazione. 6. Il contributo di cui al comma 1è corrisposto all'acquirente dal venditoremediante compensazione con il prezzo diacquisto. 7. Le imprese costruttrici o importatricidel veicolo nuovo rimborsano al venditorel'importo del contributo e recuperano taleimporto quale credito d'imposta, utilizzabileesclusivamente in compensazione ai sensidell'articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, senza applicazionedei limiti di cui all'articolo 34 della legge23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo1, comma 53, della legge 24 dicembre2007, n. 244, presentando il modello F24esclusivamente tramite i servizi telematicimessi a disposizione dall'Agenzia delleentrate. 8. Fino al 31 dicembre del quinto annosuccessivo a quello in cui è stata emessa lafattura di vendita, le imprese costruttrici oimportatrici conservano copia della fatturadi vendita e dell'atto di acquisto, che deveessere ad esse trasmessa dal venditore. 9. Con decreto del Ministro dell'economiae delle finanze, di concerto con iMinistri dell'infrastrutture e della mobilitàsostenibili, della transizione ecologica edello sviluppo economico, da emanare entrosessanta giorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto, è dettata la disciplina applicativadelle disposizioni di cui al presente articolocon particolare riferimento alle proceduredi concessione del contributo, i requisiti ele condizioni di accesso ai contributi di cuial presente articolo e le relative attività dicontrollo. 10. Agli oneri derivanti dal presentearticolo, pari a 50 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2021 al 2023, siprovvede mediante corrispondente riduzionedello stanziamento del fondo specialedi parte corrente iscritto, ai fini del

— 93 — Commissione VIII e IX

bilancio triennale 2021-2023, nell'ambitodel programma «Fondi di riserva especiali» della Missione «Fondi da ripartire»dello stato di previsione del Ministerodell'economia e delle finanze per l'anno2021, allo scopo parzialmente utilizzandol'accantonamento relativo al medesimoMinistero.

8. 01. Muroni, Fioramonti, Fusacchia,Cecconi, Lombardo.

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* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere ilseguente:

Art. 8-bis.(Semplificazioni nelle agevolazioni suiveicoli per le persone con disabilità)

1. Per il riconoscimento delleagevolazioni previste dall'articolo 8 dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449, le personecon disabilità abilitate alla guida devonopresentare unicamente una copia semplicedella patente posseduta, ove essa contengal'indicazione di adattamenti, anche di serie,per il veicolo agevolabile da condurre,prescritti dalle commissioni mediche localidi cui all'articolo 119, comma 4, del codicedella strada, di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285. 2. Con proprio decreto di natura nonregolamentare, da emanare entro trentagiorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto, il Ministro dell'economia e dellefinanze aggiorna il decreto 16 maggio1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17maggio 1986, n. 113, per adeguarlo a quantodisposto dal comma 1.

* 8. 03. Silvestroni, Rotelli, Foti, RacheleSilvestri.

* 8. 04. Bruno Bossio, Carnevali, Pizzetti,Gariglio, Morassut, Del Basso De Caro.

* 8. 05. Novelli, Pentangelo, Baldelli, Caon,Rosso, Siracusano, Sozzani.

* 8. 013. Fregolent, Nobili.

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* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere ilseguente:

Art. 8-bis.(Disposizioni urgenti per favorirela conversione ad alimentazioneelettrica di veicoli per trasporto

merci e dei motoveicoli)

1. All'articolo 29-bis, comma 1,del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,convertito, con modificazioni, dalla legge21 maggio 2021, n. 69, le parole: «a titolosperimentale,» e le parole: «fino al 31dicembre 2021» sono soppresse. 2. Entro trecentosessanta giorni dalladata di entrata in vigore della leggedi conversione del presente decreto, ilMinistro delle infrastrutture e della mobilitàsostenibili definisce, con proprio decreto,i criteri tecnici per la conversione adalimentazione elettrica di motocicli conmotori a combustione interna. 3. Nel medesimo termine di cui alcomma 2, il Ministro della transizioneecologica definisce, con proprio decreto, icriteri per l'incentivazione della conversionead alimentazione elettrica di motocicli conmotori a combustione interna.

8. 08. Zolezzi.

— 94 — Commissione VIII e IX

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Art 10. Dopo il comma 7, aggiungere il

seguente:

7-bis. Gli interventi infrastrutturaliferroviari di cui all'Allegato IV, annessoal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,convertito, con modificazioni, dalla leggedel 29 luglio 2021, n. 108, nonchéquelli finanziati in tutto o in partedal PNRR, dal PNC e dai programmicofinanziati dai fondi strutturali dell'Unioneeuropea, necessitanti di connessione alleinfrastrutture lineari energetiche ai fini dellaloro funzionalità, possono comprenderela progettazione della modifica, delpotenziamento, del rifacimento totale oparziale o della nuova realizzazione ditali infrastrutture, strettamente connesse efunzionali all'infrastruttura ferroviaria. Leconnessioni elettriche alle infrastrutture dicui al primo periodo sono dichiarate dipubblica utilità nonché inamovibili e, ovenon conformi allo strumento urbanisticovigente, la relativa localizzazione haeffetto di variante degli strumentiurbanistici medesimi, con conseguenteassoggettamento al vincolo preordinatoall'esproprio ai sensi del testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari inmateria di espropriazione per pubblicautilità, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 8 giugno 2001, n.327, delle aree interessate. L'esercizio delrelativo potere espropriativo è attribuito alsoggetto Gestore dell'infrastruttura lineareenergetica, ai sensi dell'articolo 6 delcitato testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 327 del 2001.Al procedimento autorizzativo partecipanotutte le amministrazioni competentiall'adozione di provvedimenti, pareri, visti,nulla osta e intese relativi all'infrastrutturaferroviaria e alle opere di connessione. Ladeterminazione conclusiva della Conferenzadi Servizi decisoria dispone l'approvazionedel progetto ferroviario in favore diRFI e l'autorizzazione alla costruzione e

all'esercizio per le opere di connessioneelettriche in favore del soggetto gestoredell'impianto energetico, titolare del poteredi emanare tutti gli atti del procedimentoespropriativo che si rendano necessari.

* 10. 17. Nobili, Fregolent.

* 10. 16. Gariglio, Andrea Romano,Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, BrunoBossio, Morassut.

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* * *

Dopo il comma 7, aggiungere ilseguente:

7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge31 maggio 2021, n. 77, convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, dopo il comma 6-bis sono aggiunti iseguenti:

«6-ter. È istituito, presso la Presidenzadel Consiglio dei ministri, il Garante perl'inclusione delle micro e piccole impresenell'attuazione del PNRR. Il Garante ènominato dal Presidente del Consiglio deiministri su proposta del Ministro dellosviluppo economico, sentite le associazionidi categoria maggiormente rappresentativedelle micro e piccole imprese. Il Garanteverifica che nell'attuazione del PNRRsia garantita adeguata partecipazione dellemicro e piccole imprese, in particolare neicontratti pubblici, segnala alla Cabina diregia di cui al comma 1 le criticità riscontratee propone misure correttive. 6-quater. Il Garante trasmette entro il30 maggio di ogni anno una relazione alleCamere sull'effettiva inclusione delle microe piccole imprese nell'attuazione del PNRRe sull'attività complessivamente svolta. 6-quinquies. Presso il Garante è istituitoil tavolo di consultazione delle associazionidi categoria maggiormente rappresentativedelle micro e piccole imprese, con la

— 95 — Commissione VIII e IX

funzione di assistenza allo svolgimento deicompiti attribuiti al Garante. 6-sexies. All'attuazione dei commi6-ter, 6-quater e 6-quinquies si provvedenell'ambito delle risorse umane, strumentalie finanziarie disponibili a legislazionevigente e, comunque, senza nuovi omaggiori oneri a carico della finanzapubblica».

** 10. 1. Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.

** 10. 2. Silvestroni, Rotelli, Foti, RacheleSilvestri.

** 10. 14. Sut, Terzoni, Deiana, Ficara.

** 10. 5. Pezzopane, Braga, Buratti,Morgoni, Morassut, Pellicani, Rotta.

** 10. 6. De Girolamo.

** 10. 7. Bruno Bossio, Morassut, DelBasso De Caro.

** 10. 3. Gebhard, Plangger, Schullian,Emanuela Rossini.

** 10. 9. Sozzani, Mazzetti.

** 10. 11. Gagliardi, Ruffino.

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* * *

Dopo il comma 7, aggiungere ilseguente:

7-bis. All'articolo 8, comma 2-bis,terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, dopo le parole: «n. 303» sonoaggiunte le seguenti: «, anche per evitarequalsiasi effetto decadenziale».

10. 4. Buratti.

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* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere ilseguente:

Art. 10-bis.(Semplificazioni in materia di

esecuzione dei contratti pubbliciper la sostenibilità delle Olimpiadi

invernali Milano-Cortina 2026)

1. Per le opere infrastrutturalida realizzare al fine di garantire lasostenibilità delle Olimpiadi invernaliMilano-Cortina 2026, individuate daldecreto interministeriale del 7 dicembre2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 26 del 1° febbraio 2021, la stazioneappaltante può introdurre, anche per icontratti pubblici già affidati o in corsodi esecuzione, un premio di accelerazione,da corrispondere in caso di ultimazionedei lavori in anticipo rispetto al termineprevisto dal contratto iniziale o a quellosuccessivamente prorogato. 2. Il premio, da corrispondersi solo in casodi effettivo raggiungimento dell'obiettivodell'anticipazione anteriormente al 31dicembre 2025, è riconosciuto a seguitodell'approvazione da parte della stazioneappaltante del certificato di collaudo o diverifica di conformità, e sarà determinato,per ogni giorno di anticipo, sulla basedegli stessi criteri stabiliti per il calcolodella penale, mediante utilizzo dellesomme indicate nel quadro economicodell'intervento alla voce imprevisti, nei limitidelle risorse ivi disponibili, sempre chel'esecuzione dei lavori sia conforme alleobbligazioni assunte. 3. In deroga all'articolo 113-bis delcodice dei contratti pubblici, di cui al decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50, le penalidovute per il ritardato adempimento possonoessere calcolate in misura giornalieracompresa tra lo 0,6 per mille e l'1 permille dell'ammontare netto contrattuale, da

— 96 — Commissione VIII e IX

determinare in relazione all'entità delleconseguenze legate al ritardo, e non possonocomunque superare, complessivamente, il20 per cento di detto ammontare nettocontrattuale.

* 10. 02. Gariglio, Andrea Romano,Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, BrunoBossio, Morassut.

* 10. 05. Fregolent, Nobili.

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Art 11. Dopo il comma 4, aggiungere il

seguente:

Le disposizioni di cui al presentearticolo si applicano alle Reti di impresedi cui all'articolo 42 del decreto-legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

11. 2. Lucaselli, Silvestroni.

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Art 12. Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-

quater, comma 1, sostituire il primo periodocon il seguente:

1. Per rilanciare e accelerareil processo di progettazione nei comuni,nelle città metropolitane e nelle provincedelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilianonché in quelli ricompresi nella mappaturaaree interne, in vista dell'avvio del ciclodi programmazione 2021/2027 dei fondistrutturali e del Fondo sviluppo e coesionee della partecipazione ai bandi attuativi delPiano Nazionale di Ripresa e Resilienza(PNRR) è istituito nello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze,per il successivo trasferimento all'Agenziaper la coesione territoriale il «Fondoconcorsi progettazione e idee per la coesioneterritoriale», di seguito denominato Fondo,con la dotazione complessiva di 161.515.175euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e145.363.657 euro per il 2022.

Conseguentemente, al comma1, lettera a), capoverso Art. 6-quater,comma 2, aggiungere, in fine, il seguenteperiodo: Al Fondo accedono altresì tuttele Città Metropolitane e le Province conl'assegnazione di un milione di eurociascuna.

* 12. 1. Timbro.

* 12. 4. Pezzopane, Braga, Buratti,Morgoni, Morassut, Pellicani, Rotta.

* 12. 5. D'Eramo, Lucchini, Patassini,Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni,Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti,Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele,Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

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* * *

Al comma 1, lettera a), capoversoArt. 6-quater, comma 1, primo periodo,dopo le parole: nonché in quelli ricompresiaggiungere le seguenti: nella categoriadelle regioni in transizione conformementeall'articolo 108, paragrafo 2, del regolamento(UE) 2021/1060 e.

12. 14. Terzoni.

— 97 — Commissione VIII e IX

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* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso Art.6-quater, comma 3, primo periodo, dopo leparole: 18 agosto 2000, n. 267, aggiungerele seguenti: nonché ai comuni ricadenti intutto o in parte in aree protette o in siti dellarete Natura 2000,.

12. 15. Terzoni.

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* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso Art.6-quater, comma 6, secondo periodo, dopole parole: crescita professionale ai giovaniaggiungere le seguenti: e ad accrescere lapartecipazione delle donne al mercato dellavoro.

12. 17. Galizia.

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* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso Art.6-quater, dopo il comma 12 aggiungere ilseguente:

12-bis. Al fine di consentirea tutti gli enti territoriali di condividerela programmazione delle politiche per lacoesione territoriale all'articolo 10, comma4, sesto periodo, del decreto-legge 31 agosto

2013, n. 101, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopole parole: «amministrazioni territoriali»sono aggiunte le seguenti: «attraverso ladesignazione di quattro componenti daparte della Conferenza unificata, due inrappresentanza delle regioni e due inrappresentanza delle autonomie locali.».

* 12. 2. Timbro.

* 12. 3. Pezzopane, Braga, Buratti,Morgoni, Morassut, Pellicani, Rotta.

* 12. 11. Cortelazzo, Paolo Russo,Pentangelo, Labriola.

* 12. 6. D'Eramo, Lucchini, Patassini,Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni,Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti,Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele,Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

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* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere ilseguente:

Art. 12-bis.(Disposizioni per urgenti

in materia di investimenti)

1. Al fine di garantire la realizzazionedegli interventi finanziati in tutto o in partedal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,nonché di favorire una riduzione degli oneriper le imprese coinvolte, all'articolo 32del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,convertito, con modificazioni, dalla legge11 agosto 2014, n. 114, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo leparole: «straordinaria e temporanea gestionedell'impresa», è aggiunta la seguente:«anche»;

— 98 — Commissione VIII e IX

b) al comma 1, dopo la lettera b), èaggiunta la seguente:

«b-bis) di ordinare alla stazioneappaltante che i pagamenti all'operatoreeconomico, anche nei casi di cui allaprecedente lettera a), siano disposti al nettodell'utile derivante dalla conclusione delcontratto, quantificato nel 10 per cento delcorrispettivo, da accantonare, ai sensi delcomma 7, in un apposito fondo»;

c) al comma 7, dopo le parole:«in via presuntiva dagli amministratori,»sono aggiunte le seguenti: «o dalle stazioniappaltanti nei casi di cui al comma 1, letterac),»;

d) al comma 8, primo periodo,dopo le parole: «medesimo comma» sonoaggiunte le seguenti: «, anche nelle ipotesidi conclusione ed estinzione del contrattooggetto dei fatti di reato,» e, al terzo periodo,dopo le parole: «gli esperti fornisconoall'impresa», sono aggiunte le seguenti:«, ovvero anche alle imprese che sullamedesima esercitano un controllo ai sensidell'articolo 2359 del codice civile, ovecoinvolte nelle indagini, nonché alle impresedalle stesse controllate,».

12. 03. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni,Morassut, Pellicani, Rotta.

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* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere ilseguente:

Art. 12-bis.(Modifiche alla disciplina del

Commissario unico straordinarioper la progettazione, l'affidamentoe la realizzazione degli interventi

necessari all'adeguamento dei sistemi dicollettamento, fognatura e depurazioneoggetto di sentenza di condanna della

Corte di Giustizia dell'Unione Europeasul trattamento delle acque reflue urbane)

1. All'articolo 2 del decreto-legge29 dicembre 2016, n. 243, convertito, conmodificazioni dalla legge 27 febbraio 2017,n. 18, dopo il comma 2 sono aggiunti iseguenti commi:

«2-bis. Al fine di accelerarela progettazione e la realizzazione degliinterventi di competenza del Commissariounico di cui al comma 2, oggetto diprocedura di infrazione comunitaria, glistessi sono classificati di pubblica utilità,indifferibili e urgenti. 2-ter. Visto il carattere di eccezionalitàe di estrema urgenza degli interventi dicompetenza del Commissario unico di cui alcomma 2, i termini per il rilascio di pareri e diatti di assenso nonché tutti i termini previstiper le procedure di valutazione ambientaledi cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, i cui tempi sono da intendersi perentori,sono ridotti della metà. Nei casi in cui itermini del procedimento non siano rispettatisono automaticamente rimborsati gli oneriistruttori ove previsti. 2-quater. Decorsi i termini di cuial comma 2-ter per l'acquisizione di parerie atti di assenso gli stessi si intendonoacquisiti con esito positivo. Restano fermele responsabilità in capo agli Enti e alleAmministrazioni che entro i termini previstinon hanno fornito pareri e di atti di assenso.Nei casi ini cui progetti sono sottoposti avalutazione ambientale, esperiti i terminitemporali perentori previsti per il rilascio delprovvedimento lo stesso si intende reso. 2-quinques. Nelle procedure ablativeposte in essere da Commissario Unico Itermini di legge previsti dal testo unicodelle disposizioni legislative e regolamentariin materia di espropriazione per pubblicautilità, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 8 giugno 2001, n. 327, sonoridotti alla metà.».

12. 04. Licatini.

— 99 — Commissione VIII e IX

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* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere ilseguente:

Art. 12-bis.(Attribuzione del ruolo

di autorità ambientale alCommissario Straordinario Unico)

1. Al fine di accelerare larealizzazione degli interventi di competenzadel Commissario Straordinario Uniconominato con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri dell'11 maggio 2020,finalizzati all'adeguamento alle sentenzedi condanna della Corte di Giustiziadell'Unione europea C-565/10, C-85/13,C-251/17 e al superamento delle proceduredi infrazione 2014/205 e 2017/2181,il medesimo Commissario è individuatoquale autorità competente in materia divalutazione ambientale, ai sensi dell'articolo5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, per gli interventiricompresi negli Allegati III e IV alla ParteSeconda del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152. 2. A tal fine, ai sensidell'articolo 7-bis, comma 6, del medesimodecreto legislativo n. 152 del 2006, ilCommissario esercita le competenze dicui al comma 1, evitando l'insorgenzadi situazioni di conflitto di interessi,che pregiudichino l'esercizio imparzialedelle funzioni attribuite, segnalando ognisituazione di conflitto, anche potenziale, allecompetenti autorità. 3. Per lo svolgimento delle proceduredi valutazione ambientale di cui al comma1, nel rispetto delle disposizioni di cui aldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 edelle disposizioni regionali di settore, vieneistituita apposita Commissione Tecnica eun Comitato tecnico istruttorio, ai sensidell'articolo 8 del decreto legislativo n.152 del 2006, entrambi alle dipendenze

funzionali del Ministero della transizioneecologica, i cui membri sono nominatidal Ministro della transizione ecologica suproposta delle Regioni interessate.

12. 05. Licatini.

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* * *

Dopo l'articolo 12, aggiungere ilseguente:

Art. 12-bis.(Disposizioni urgenti per la messa insicurezza degli edifici e del territorio)

1. Il termine di cui al comma 140dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,n. 145, è prorogato al 31 dicembre 2021,limitatamente ai contributi riferiti all'anno2022. Conseguentemente, il termine di cuial comma 141 dell'articolo 1 della legge del30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 28febbraio 2022.

12. 06. Adelizzi.

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Art 13. Al comma 1, aggiungere, in

fine, le seguenti parole: nonché alleisole di Formiche di Grosseto, Giannutri,Gorgona, Elba, Montecristo, Pianosa,Secche della Meloria, Palmarola, SantoStefano (LT), Zannone, Palmaria, Tino,Tinetto, Asinara, Budelli, Caprera, LaMaddalena, Molara (Olbia), Mortorio,Razzoli (La Maddalena), Santa Maria,Santo Stefano (SS), Spargi, Tavolara, SanPietro, Sant'Antioco, Gallinara, Bergeggi,Lido (VE), Murano (VE), Pellestrina (VE),Burano (VE), Sant'Erasmo (VE), Mazzorbo

— 100 — Commissione VIII e IX

(VE), Vignole (VE), Torcello (VE), SanGiorgio (VE), San Michele (VE), SanClemente (VE), San Francesco del deserto(VE), Marzobetto (VE), San Lazzaro degliArmeni (VE), Isole della laguna di Grado– Isola di Grado, Isola di Santa Maria diBarbana, Isola di Morgo, Isole del lagod'Iseo- Monte Isola, Isole del Lago di Garda,Comacina, isola d'Orta – San Giulio, Isoledel lago Trasimeno – Isola Maggiore e IsolaPolvese, Isole Borromee – Isola Superiore,Isola Bella, Isola Madre e Isola San Giovannie ai comuni montani.

13. 8. Belotti.

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Governo

* * *

Al comma 2, apportare le seguentimodificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole:15 ottobre con le seguenti: 31 dicembre;

b) alla lettera b), sostituire le parole: 15novembre 2021 con le seguenti: 31 gennaio2022.

13. 6. Belotti, Bordonali, Colmellere,Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo,Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli,Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti,Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele,Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

Relatore

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Governo

* * *

Al comma 2, lettera a), sostituire leparole: 15 settembre con le seguenti: 20novembre e, conseguentemente, alla lettera

b), sostituire le parole: 15 novembre con leseguenti: 15 dicembre.

13. 17. Varrica.

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* * *

Al comma 2, dopo la lettera b),aggiungere la seguente: b-bis) al comma 38,lettera a), è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: «A partire dall'anno 2022, in sede didefinizione delle procedure di assegnazionedei contributi, almeno il 40 per cento dellerisorse allocabili é destinato agli enti localidelle regioni del Mezzogiorno».

13. 16. Varrica.

Relatore

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Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera b),aggiungere la seguente: b-bis) al comma51, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:«A partire dall'anno 2022, in sede didefinizione delle procedure di assegnazionedei contributi, almeno il 40 per cento dellerisorse allocabili é destinato agli enti localidelle regioni del Mezzogiorno».

13. 15. Varrica.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

— 101 — Commissione VIII e IX

Dopo il comma 2, aggiungere ilseguente:

2-bis. Il termine di cui al comma 140dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,n. 145, è prorogato al 31 dicembre 2021,limitatamente ai contributi riferiti all'anno2022. Conseguentemente, il termine di cuial comma 141 dell'articolo 1 della legge 30dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 28febbraio 2022.

13. 2. Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut,Morgoni, Pellicani, Rotta.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere ilseguente:

2-bis. All'articolo 1 della legge 30dicembre 2018, n. 145, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 140, dopo il primo periodo,è aggiunto il seguente: «Per il contributoriferito all'anno 2022, il termine di cui alprimo periodo è fissato al 31 dicembre2021.»;

b) al comma 141, è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: «Per il contributo riferitoall'anno 2022, il termine di cui al primoperiodo è prorogato al 31 gennaio 2022.».

13. 7. Belotti, Bordonali, Colmellere,Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo,Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli,Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti,Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele,Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere ilseguente:

2-bis. All'articolo 39, comma 3,del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dallalegge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole:«a decorrere dall'anno 2022», ovunquericorrano, sono sostituite dalle seguenti: «adecorrere dall'anno 2023».

13. 1. Cenni, Boccia.

Relatore

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Governo

* * *

Dopo l'articolo 13, aggiungere ilseguente:

Art. 13-bis.(Proroga dell'utilizzo delle

risorse straordinarie connesseall'emergenza Covid-19)

1. Le variazioni di bilancio riguardanti lerisorse trasferite agli enti locali che rientranonelle certificazioni di cui all'articolo 1,comma 827, della legge 30 dicembre 2020,n. 178, e all'articolo 39, comma 2, deldecreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n.126, possono esseredeliberate sino al 31 dicembre 2021 condeliberazione dell'organo esecutivo, fattesalve in ogni caso le specifiche limitazioni diutilizzo previste dalle norme di riferimento.

* 13. 01. Ruffino.

— 102 — Commissione VIII e IX

* 13. 03. Pezzopane, Braga, Buratti,Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.

* 13. 05. De Girolamo.

Relatore

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Governo

Art 15. Al comma 1, capoverso comma 1,

sostituire le parole: aeroportuali, idrichecon le seguenti: aeroportuali, idriche, retielettriche e telematiche.

15. 2. Timbro.

Relatore

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Governo

* * *

Al comma 1, apportare le seguentimodificazioni:

1) al capoverso comma 1, alpenultimo periodo, dopo le parole «e delleprovince autonome», aggiungere le seguenti:«e all'Agenzia per la coesione territoriale».

2) al capoverso comma 1-quater,sostituire le parole «ai sensi dell'articolo3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, in sede di Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento eBolzano» con le seguenti«in Conferenzaunificata». Conseguentemente, sopprimerel'ultimo periodo.

* 15. 6. Giacometti, Rixi, Maccanti,Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele,Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini,Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, EvaLorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa,Vallotto.

* 15. 5. Pezzopane, Braga, Buratti,Morgoni, Morassut, Pellicani, Rotta.

* 15. 1. Timbro.

* 15. 7. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro.

Relatore

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Governo

* * *

Al comma 1, capoverso comma1-bis,dopo le parole: «e delle zone di montagna edelle aree interne», aggiungere le seguenti:«nonché delle aree ricadenti nelle areeprotette o nei siti della rete Natura2000,»

15. 8. Terzoni.

Relatore

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Governo

* * *

Al comma 1, capoverso comma 1,terzo periodo, dopo le parole «e delleprovince autonome», aggiungere le seguenti«e all'Agenzia per la coesione territoriale».

Conseguentemente, al medesimo comma1:

a) al capoverso comma 1-ter,sopprimere il secondo periodo;

b) sopprimere il capoverso comma 1-sexies.

15. 9. Ficara.

— 103 — Commissione VIII e IX

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Governo

* * *

Al comma 1, capoverso comma 1-ter,sopprimere il secondo periodo.

15. 3. Varchi, Ferro, Silvestroni.

Relatore

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Governo

Art 16. Dopo il comma 2, aggiungere il

seguente:

2-bis. All'articolo 7, comma 1,del decreto-legge 28 settembre, n. 109,convertito, con modificazioni, dalla legge 16novembre 2018, n. 130, le parole da «Portoe Retroporto di Genova» fino alla fine delperiodo sono sostituite dalle seguenti: «Portoe Retroporto di Genova e Savona-Vadocomprendente il territorio compreso tra icomuni di Genova, Tortona, Alessandria,Asti, Savona, Vado e aree limitrofe a cui siaggiungono i comuni di Casale Monferrato,di Villanova d'Asti, di Piacenza, la CittàMetropolitana di Milano e la località diDinazzano».

16. 6. Fregolent, Nobili.

Relatore

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* * *

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al decreto-legge 18 aprile 2019,n. 32, convertito, con modificazioni, dalla

legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, al primoperiodo le parole: «e al compenso per icommissari straordinari» sono soppresse eil secondo periodo è sostituito dal seguente:«Il compenso dei Commissari Straordinaridi cui al comma 1 è composto da unaparte fissa e da una parte variabile. La partefissa non può superare 50 mila euro, annui;la parte variabile, strettamente correlataal raggiungimento degli obiettivi ed alrispetto dei tempi di realizzazione degliinterventi ricadenti nell'oggetto dell'incaricocommissariale, non può superare 50 milaeuro annui. Il trattamento economico,così come determinato, ha effetto dallanotifica dal D.P.C.M. di nomina di ciascunCommissario e sino alla conclusionedell'incarico. La spesa per il compenso deiCommissari Straordinari graverà sui quadrieconomici degli interventi commissariati,senza nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica».

b) all'articolo 10, il comma 8 è abrogato.

16. 24. Fregolent, Nobili.

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* * *

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di assicurare la tempestivarealizzazione entro il 31 dicembre 2024degli interventi di adeguamento della pistaolimpica di bob e slittino «Eugenio Monti»di Cortina d'Ampezzo, l'amministratoredelegato della società di cui all'articolo 3del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,convertito, con modificazioni, dalla legge 8maggio 2020, n. 31, è nominato commissariostraordinario ai sensi dell'articolo 4 deldecreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,convertito, con modificazioni, dalla legge 14giugno 2019, n. 55. Fermo quanto previstodai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 4

— 104 — Commissione VIII e IX

del citato decreto-legge n. 32 del 2019,al commissario straordinario sono altresìattribuiti i poteri e le facoltà di cui all'articolo3, comma 2- bis, del predetto decreto-legge n. 16 del 2020. Per lo svolgimentodelle attività di cui al presente comma, alcommissario straordinario non spetta alcuncompenso, gettone di presenza, indennitàcomunque denominata o rimborso di spese. 3-ter. Con decreto del Ministro delleinfrastrutture e della mobilità sostenibiliadottato entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore del presente decreto èstabilita la quota percentuale del quadroeconomico dell'intervento di cui al comma3-bis eventualmente da destinare alle spesedi supporto tecnico. Per il supporto tecnico ele attività connesse alla realizzazione di dettiinterventi, il Commissario si può avvalere,senza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica, di strutture dell'amministrazionecentrale o territoriale interessata, nonchédi società controllate direttamente oindirettamente dallo Stato, dalle regionio da altri soggetti di cui all'articolo1, comma 2, della legge 31 dicembre2009, n. 196, i cui oneri sono posti acarico dei quadri economici degli interventida realizzare nell'ambito della percentualeindividuata ai sensi del primo periodo. IlCommissario straordinario può nominareun sub-commissario. L'eventuale compensodel sub-commissario, da determinare inmisura non superiore a quella indicataall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, è posto a carico del quadro economicodell'intervento da realizzare, nell'ambitodella quota percentuale individuata ai sensidel primo periodo. Il quadro economico dicui al presente comma è desumibile dalsistema di cui al decreto legislativo 29dicembre 2011, n. 229. 3-quater. Alle controversie relative alleprocedure di progettazione, approvazione erealizzazione dell'intervento di cui al comma3-bis, si applicano le previsioni dell'articolo3, comma 12-ter, del decreto-legge 11 marzo2020, n. 16, convertito, con modificazioni,dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. 3-quinquies. Ai fini della realizzazionedell'intervento di cui al comma 3-bis

si provvede con le risorse allo scopoindividuate nei decreti di cui all'articolo 1,comma 774, della legge 30 dicembre 2020,n. 178, e di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

16. 22. Badole, Valbusa, Vallotto, Fogliani,Giacometti, Zordan, Rixi, Lucchini.

Relatore

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Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di aumentare il supportotecnico al Commissario straordinario per lasicurezza del sistema idrico del Gran Sasso,all'articolo 4-ter, comma 3, primo periodo,del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,convertito, con modificazioni, dalla legge 14giugno 2019, n. 55, le parole: «di undici unitàdi personale», sono sostituite dalle seguenti:«di tredici unità di personale». 3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bissi provvede con i fondi già disponibili nellacontabilità speciale n. 6169/401, intestata alCommissario Straordinario per la SicurezzaIdrica del Gran Sasso.

16. 25. Frassini, Rixi, Maccanti, Capitanio,Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti,Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini,Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, EvaLorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa,Vallotto.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere ilseguente:

— 105 — Commissione VIII e IX

3-bis. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole:«negli anni 2020 e 2021» sono sostituitedalle seguenti: «negli anni 2020, 2021 e2022» e le parole «degli anni 2020 e 2021,»sono sostituite dalle seguenti: «degli anni2020, 2021 e 2022,»;

b) al comma 3, leparole: «il provveditore interregionale alleopere pubbliche per le regioni Piemonte,Valle d'Aosta e Liguria» sono sostituitedalle seguenti: «il presidente dell'Autoritàdi sistema portuale del Mar Ligureoccidentale»;

c) al comma 6, le parole: «dellestrutture centrali e periferiche del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti, nonchédi società dallo stesso controllate» sonosostituite dalle seguenti: «delle strutturedell'Autorità di sistema portuale del MarLigure occidentale, delle strutture centrali eperiferiche del Ministero delle infrastrutturee dei trasporti, nonché di società dallo stessocontrollate»;

d) dopo il comma 7, sono aggiunti iseguenti:

«7-bis. Al fine di assicurare il recuperodella piena funzionalità tecnica della“Funivia Savona – San Giuseppe di Cairo”,la continuità dell'esercizio dei servizi ditrasporto portuale basso impatto ambientalee di traffico, nonché il mantenimento degliattuali livelli occupazionali, il Commissariostraordinario di cui al comma 4, in casodi cessazione dell'attuale concessione enelle more dell'individuazione di un nuovoconcessionario da parte del medesimoCommissario, provvede, in deroga alleprevisioni di cui all'articolo 21, comma5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15luglio 2011, n. 111, alla gestione diretta didetto servizio per un periodo massimo diventiquattro mesi, prorogabile con decretodel Ministro delle infrastrutture e dellamobilità sostenibili per ulteriori dodici mesie comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

7-ter. Con decreto del Ministro delleinfrastrutture e della mobilità sostenibili,adottato entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente disposizione,sono definiti:

a) le modalità per l'acquisizione incarico alla gestione commissariale, fermoquanto previsto dal comma 1, dei contrattiindividuali di lavoro con il personale addettoal servizio alla data di cessazione dell'attualeconcessione, nel rispetto delle qualifichefunzionali e dei livelli retributivi posseduti,in conformità alle previsioni del vigenteContratto collettivo nazionale di lavoro disettore;

b) le modalità per la reintegrazionedei beni strumentali concessi in uso alconcessionario nonché per il riscatto diquelli di proprietà dello stesso, ritenutiindispensabili per la prosecuzione delservizio;

c) le modalità per il trasferimentoalla gestione commissariale dei contratti consoggetti terzi in corso di validità, necessariper la prosecuzione del servizio, ivi compresii contratti di appalto per l'esecuzione dilavori, servizi e forniture di cui al decretolegislativo 18 aprile 2016 n. 50;

d) i termini per la predisposizioneda parte della gestione commissarialedi un nuovo piano industriale, operativoe finanziario, nonché per l'affidamentodel servizio ad un nuovo concessionariosecondo le modalità di cui al decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) la quota percentuale delle risorsedi cui al comma 7-septies eventualmente dadestinare alle spese di supporto tecnico per losvolgimento delle attività di cui al presentecomma e al comma 7-bis.

7-quater. Per il supporto tecnico ele attività connesse alla realizzazione delleattività di cui ai commi 7-bis e 7-ter, ilCommissario si può avvalere, senza nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica,di strutture dell'amministrazione centrale oterritoriale interessata, nonché di societàcontrollate direttamente o indirettamentedallo Stato, dalle regioni o da altri soggettidi cui all'articolo 1, comma 2, dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui

— 106 — Commissione VIII e IX

oneri sono posti a carico delle risorsedi cui al comma 7-septies nell'ambitodella percentuale individuata ai sensi dellalettera e) del comma 7-ter. Il Commissariostraordinario può nominare fino a duesub-commissari. L'eventuale compenso delsub-commissario, da determinare in misuranon superiore a quella indicata all'articolo15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio2011, n. 98, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, èposto a carico del quadro delle risorse dicui al comma 7-septies nell'ambito dellapercentuale individuata ai sensi della citatalettera e) del comma 7-ter. 7-quinquies. In relazione alleattività di cui ai commi 7-bis e 7-ter, il Commissario straordinario inviaal Ministero delle infrastrutture e dellamobilità sostenibili entro il 31 dicembre2021 e, successivamente, ogni sei mesi,una dettagliata relazione in ordine allepredette attività, recante l'indicazione dellostato di realizzazione delle attività e delleiniziative adottate e da intraprendere, anchein funzione delle eventuali criticità rilevatenel corso del processo di realizzazione. 7-sexies. Alla scadenza della gestionecommissariale di cui al comma 7-bis,qualora non sia stato possibile individuareun nuovo concessionario, la regione Liguriasubentra allo Stato, quale concedentedell'impianto funiviario. Con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, previoaccordo di programma tra il Ministero delleinfrastrutture e della mobilità sostenibile ela regione Liguria, ai sensi dell'articolo 4,comma 4, lettera a), della legge 15 marzo1997, n. 59, si provvede all'attuazione delconferimento e all'attribuzione delle relativerisorse. L'accordo di programma, di cui alprimo periodo, può disporre, previa intesatra regione ed enti locali, la contestualeattribuzione e ripartizione fra gli enti localidelle risorse finanziarie, umane, strumentalied organizzative. 7-septies. All'attuazione delle disposizionidel presente articolo pari a euro 90 milaper l'anno 2021, a euro 2.000.000 per l'anno2022, a euro 5.600.000 per ciascuno deglianni 2023 e 2024, si provvede nell'ambitodelle risorse finanziarie disponibili alegislazione vigente e, comunque, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica.».

* 16. 23. Rixi, Foscolo, Lucchini, Badole,Valbusa, Vallotto, Maccanti, Donina,Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato,Zanella, Zordan, Benvenuto, D'Eramo,Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli.

* 16. 36. I Relatori.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere ilseguente:

3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge11 marzo 2020, n. 16, convertito, conmodificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, è aggiuntoin fine il seguente periodo: «Non siapplicano le previsioni di cui all'articolo2397, primo comma, secondo periodo, delcodice civile.»;

b) al comma 11, è aggiunto in fineil seguente periodo: «Le somme previstenei quadri economici destinate ai servizidi ingegneria e architettura restano nelladisponibilità della società che può svolgeredirettamente i suddetti servizi o affidarli asoggetti terzi, secondo le procedure previstedal codice dei contratti pubblici.»;

c) dopo il comma 11, è inserito ilseguente: «11-bis. Con uno o più decreti, ilMinistro delle infrastrutture e della mobilitàsostenibili, di concerto con l'Autorità diGoverno competente in materia di sport,può estendere le misure di cui all' articolo44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni. dallalegge 29 luglio 2021, n. 108, ad uno opiù interventi, tra quelli ricompresi nelpiano predisposto dalla Società ai sensi delcomma 2, purché caratterizzati da elevatacomplessità progettuale o procedurale.».

— 107 — Commissione VIII e IX

16. 21. Iezzi, Rixi, Lucchini, Badole,Valbusa, Vallotto, Maccanti, Donina,Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato,Zanella, Zordan, Benvenuto, D'Eramo,Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere ilseguente:

3-bis. Al fine di disporre delleprofessionalità necessarie nell'organico deiprovveditorati, con riferimento alle attivitàcommissariate, i Commissari, possonoricorrere alle modalità di reclutamento concontratti di lavoro a tempo determinatoe contratti di collaborazione che possonoessere stipulati per un periodo complessivoanche superiore a trentasei mesi, ma noneccedente la durata di attuazione dei progettidi competenza delle singole amministrazionie comunque non oltre il 31 dicembre 2026.Tali contratti possono essere rinnovati oprorogati, anche per una durata diversa daquella iniziale, per non più di una volta.Il mancato conseguimento dei traguardi edegli obiettivi, intermedi e finali, previsti dalprogetto costituisce giusta causa di recessodell'amministrazione dal contratto ai sensidell'articolo 2119 del codice civile.

16. 2. Fragomeli, Pezzopane.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il comma 3 dell'articolo 1-septiesdel decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23luglio, n. 106, è sostituito dal seguente:

«3. La compensazione è determinataapplicando alle quantità dei singoli materialiimpiegati nelle lavorazioni eseguite dal1° gennaio fino al 31 dicembre 2021 econtabilizzate dal direttore dei lavori nelmedesimo periodo o successivamente levariazioni in aumento o in diminuzionedei relativi prezzi rilevate dal decreto dicui al comma 1 con riferimento alla datadell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferiteesclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il10 per cento complessivo se riferite a piùanni.».

* 16. 4. Lupi.

* 16. 30. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola,Sozzani, Rosso, Casino, Pentangelo,Ferraioli.

* 16. 18. Rixi, Lucchini, Badole,Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni,Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto,Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani,Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella,Zordan.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere ilseguente:

3-bis. Per la realizzazione della terzacorsia dell'A4 nella tratta San Donà di Piave-Portogruaro è autorizzata la spesa di 40milioni di euro per l'anno 2021 e di 200milioni di euro per ciascuno degli anni 2022e 2023. Agli oneri derivanti dal presentecomma, pari a 40 milioni di euro per l'anno2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022e 200 milioni di euro per l'anno 2023, siprovvede mediante corrispondente riduzionedel Fondo per interventi strutturali di politicaeconomica di cui all'articolo 10, comma 5,

— 108 — Commissione VIII e IX

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,convertito, con modificazioni, dalla legge 27dicembre 2004, n. 307.

16. 26. Fogliani, Bazzaro, Vallotto,Andreuzza.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al comma 3 dell'articolo 1-septiesdel decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,convertito, con modificazioni, dalla legge 23luglio, n. 106, le parole da: «nelle lavorazionieseguite e contabilizzate dal direttore deilavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno2021» sono sostituite con le parole: «nellelavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2021fino al 30 giugno 2021 e contabilizzate daldirettore dei lavori nel medesimo periodo osuccessivamente.».

* 16. 3. Lupi.

* 16. 29. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola,Sozzani, Rosso, Casino, Ferraioli, Valentini.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 4, comma 3-bis,primo periodo, del decreto-legge 18 aprile2019, n. 32, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole«nel caso svolgano le funzioni di stazioneappaltante» sono soppresse. 3-ter. All'articolo 9, comma 9-bis, deldecreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre2020» sono sostituite dalle seguenti: «31dicembre 2024».

16. 14. Timbro.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere ilseguente:

3-bis. All'articolo 9, comma 9-bis, deldecreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,convertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre2020» sono sostituite dalle seguenti: «31dicembre 2024».

* 16. 20. Zoffili, Lucchini, Badole,Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni,Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi,Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani,Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella,Zordan.

* 16. 28. Cortelazzo, Labriola, Rosso,Mazzetti, Pentangelo.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo l'articolo 16, aggiungere ilseguente:

Art. 16-bis.

1. In relazione alle procedure eai contratti i cui bandi o avvisi, con iquali si indice una gara, siano pubblicatisuccessivamente alla data di entrata invigore della presente disposizione, nonché,

— 109 — Commissione VIII e IX

in caso di contratti senza pubblicazionedi bandi o di avvisi, alle procedure eai contratti in relazione ai quali, allamedesima data, non siano ancora statiinviati gli inviti a presentare le offerte,in caso di opere o lavori a rete, ai sensidell'articolo 3, comma 1, lettera ccccc), deldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50e dei lavori di manutenzione, le stazioniappaltanti suddividono gli appalti in lotti, aisensi dell'articolo 51 del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, anche su basequantitativa, in modo da garantire l'effettivapossibilità di partecipazione da parte dellemicro imprese, piccole e medie imprese.

** 16. 02. Fregolent, Nobili.

** 16. 011. Foti, Butti, Rachele Silvestri,Silvestroni, Rotelli.

** 16. 018. Lucchini, Patassini, Badole,Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni,Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti,Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele,Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

** 16. 026. Mazzetti, Sozzani, Cortelazzo,Labriola, Ferraioli, Pentangelo.

** 16. 050. Gagliardi, Ruffino.

** 16. 057. Terzoni, Sut, Maraia.

Relatore

Relatore

Governo

* * *

Dopo l'articolo 16, aggiungere ilseguente:

Art. 16-bis.(Disposizioni urgenti in materia direvisione prezzi dei materiali neicontratti pubblici in esecuzione)

1. All'articolo 1-septies, comma 1,del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,

convertito, con modificazioni, dalla legge23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole:«nel primo semestre dell'anno 2021, per icontratti» sono inserite le seguenti: «di lavorie di fornitura tecnologicamente complessi disettore ordinario e speciale».

* 16. 03. Fregolent, Nobili.

* 16. 05. Braga, Pezzopane, Buratti,Morgoni, Morassut, Pellicani, Rotta.

* 16. 029. Mazzetti, Sozzani, Cortelazzo,Labriola, Rosso, Ferraioli, Pentangelo.

* 16. 039. Gagliardi, Ruffino.

* 16. 061. Caretta, Ciaburro, Silvestroni.

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* * *

Dopo l'articolo 16, aggiungere ilseguente:

Art. 16-bis.(Responsabilità dell'appaltatore

per ritardi e inadempimenti)

1. Per i contratti di appalto in corsodi esecuzione alla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto, le difficoltà di approvvigionamentodi materie prime e materiali da costruzione,qualora determinino ritardi o inadempimentirispetto alle tempistiche e agli obblighicontrattuali costituiscono causa di forzamaggiore e non possono essere imputateall'appaltatore. L'appaltatore deve provareche i ritardi o gli inadempimenti sianodirettamente conseguenti all'attuale carenzadi materie prime. L'eventuale rinegoziazionedi termini e di scadenze dei contratti di cuial precedente periodo non rappresenta unamodifica sostanziale ed è sempre ammessa.

** 16. 04. Fregolent, Nobili.

— 110 — Commissione VIII e IX

** 16. 06. Braga, Pezzopane, Buratti,Morgoni, Morassut, Pellicani, Rotta.

** 16. 016. Lucchini, Badole, Benvenuto,D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini,Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti,Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele,Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

** 16. 031. Mazzetti, Cortelazzo, Sozzani,Labriola, Casino.

** 16. 041. Gagliardi, Ruffino.

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* * *

Dopo l'articolo 16, aggiungere ilseguente:

Art. 16-bis.

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,con modificazioni, dalla legge 29 luglio2021, n. 108, dopo le parole «, per i settorispeciali,» sono aggiunte le seguenti: «previapubblicazione dell'avviso di indizione dellagara o di altro atto equivalente, nel rispettodi un criterio di rotazione».

* 16. 09. Foti, Butti, Rachele Silvestri,Silvestroni, Rotelli.

* 16. 013. Pezzopane, Braga, Buratti,Morgoni, Morassut, Pellicani, Rotta.

* 16. 021. Cortelazzo, Mazzetti,Sozzani, Labriola, Rosso, Casino, Ferraioli,Valentini.

* 16. 048. Gagliardi, Ruffino.

* 16. 059. Terzoni, Sut, Maraia.

* 16. 062. Fregolent, Nobili.

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Dopo l'articolo 16, aggiungere ilseguente:

Art. 16-bis.

1. All'articolo 80 del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera c),dopo le parole «gravi illeciti professionali»sono aggiunte le seguenti: «confermatiquantomeno all'esito di un giudizio di primogrado,»;

b) al comma 10-bis, al secondoperiodo, le parole «la durata dell'esclusioneè pari» sono sostituite con le seguenti:«la stazione appaltante può valutare talicircostanze, ai fini dell'esclusione, per unperiodo non superiore», e l'ultimo periodo èsostituito dal seguente: «Nei casi di cui alcomma 5, lettera c-ter), nel tempo occorrentealla definizione del giudizio, la stazioneappaltante può tenere conto di tali fattiai fini della propria valutazione circa lasussistenza del presupposto per escluderedalla partecipazione l'operatore economicoche li abbia commesso nei suoi confronti».

** 16. 010. Foti, Butti, Rachele Silvestri,Silvestroni, Rotelli.

** 16. 024. Cortelazzo, Mazzetti, Sozzani,Labriola, Pentangelo, Casino, Valentini.

** 16. 019. Lucchini, Badole, Benvenuto,D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini,Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti,Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele,Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

— 111 — Commissione VIII e IX

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Dopo l'articolo 16, aggiungere ilseguente:

Art. 16-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2023, in derogaalle previsioni di cui all'articolo 113-bis deldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,nonché in deroga alle specifiche clausolecontrattuali, il direttore dei lavori emettegli stati di avanzamento dei lavori l'ultimogiorno di ogni mese solare. Si procede alpagamento dei lavori entro quindici giornia far data dall'emissione del certificato dipagamento di cui al periodo precedente. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 siapplicano con riferimento alle procedure e aicontratti di cui gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertitocon modificazioni, dalla legge 11 settembre2020, n. 120 , nonché di cui all'articolo 48,comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,n. 77, ivi inclusi quelli nei settori speciali, dicui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, nonché quelli in corsodi esecuzione alla data di entrata in vigoredella presente disposizione.

* 16. 012. Foti, Butti, Rachele Silvestri,Silvestroni, Rotelli.

* 16. 028. Mazzetti, Sozzani, Cortelazzo,Labriola, Rosso, Ferraioli, Valentini.

* 16. 063. Lucchini, Patassini, Badole,Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni,Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti,Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele,Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.

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Dopo l'articolo 16, aggiungere ilseguente:

Art. 16-bis.(Misure urgenti per il completamento

della S.S 291 in Sardegna)

1. Al fine di evitare la revocadei finanziamenti per lo sblocco di opereindifferibili, urgenti e cantierabili per ilrilancio dell'economia, al comma 3-bisdell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre2014, n. 133, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, èaggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ledisposizioni di cui al precedente periodosi applicano anche al Completamento dellaS.S. 291 in Sardegna.».

16. 054. Deiana.

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Dopo l'articolo 16, aggiungere ilseguente:

Art. 16-bis.(Estensione del commissariamento

per le infrastrutture)

1. Al fine di assicurare il recuperodel divario infrastrutturale tra le diverse areegeografiche del territorio nazionale, ancheinfra-regionali, nonché di garantire analoghilivelli essenziali di infrastrutturazione edei servizi a essi connessi, l'individuazionedegli interventi infrastrutturali prioritari dasottoporre a commissariamento ai sensidell'art. 4, comma 1, del decreto-legge.

— 112 — Commissione VIII e IX

18 aprile 2019, n. 32, convertito, conmodificazioni, dalla 14 giugno 2019, n. 55, èestesa alle opere non comprese nei Contrattidi Programma stipulati dal Ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti con ANASe RFI, nonché alle opere al servizio delleZone Economiche Speciali ed alle opere direalizzazione delle piattaforme logistiche.

16. 055. Maraia.

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Dopo l'articolo 16, aggiungere ilseguente:

Art. 16-bis.

1. La progettazione del nuovo centromerci di Alessandria Smistamento, previstadal comma 1026 dell'articolo 1 della leggen.145 del 2018, nel limite delle risorseivi previste, è affidata al Commissariostraordinario di cui all'articolo 4, comma12-octies del decreto-legge 18 aprile 2019,n. 32, convertito, con modificazioni, dallalegge 14 giugno 2019 n.55.

16. 056. Serritella.

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