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Corso sul ruolo dell’amministratore di sostegno per operatori socio-sanitari e amministratori di sostegno Le funzioni dei Servizi sociali e sanitari nella protezione delle persone fragili: la richiesta di un amministratore di sostegno, il progetto, la collaborazione. La responsabilità Maria Rosa Spallarossa 5 aprile 2011

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Corso sul ruolo dell’amministratore di sostegno per operatori socio-sanitari e amministratori di

sostegno

Le funzioni dei Servizi sociali e sanitari nella protezione delle persone fragili: la richiesta di un

amministratore di sostegno, il progetto, la collaborazione. La responsabilità

Maria Rosa Spallarossa5 aprile 2011

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persone fragili: persone che non ce la fanno a provvedere ai propri interessi,

alle proprie esigenze quotidiane per: problemi psichici o per degenerazioni legate anche

all’invecchiamento (sofferenza psichica, fragilità psicologica, depressione, decadimento cognitivo fisiologico, decadimento cognitivo a seguito di patologie come ictus o emorragia cerebrale, stato confusionale)

problemi conseguenti a malattie a carattere cronico o temporaneo, ad una compromissione più o meno grave della percezione sensoriale, dell’efficienza del corpo (menomazioni fisiche, coma vegetativo)

diverse forme di dipendenza (da alcol, da sostanze stupefacenti, dal gioco, dall’impulso patologico ai consumi)

persone che in via definitiva o solo temporaneamente, completamente o solo in parte, sono incapaci a provvedere a: cura della propria persona, della casa di abitazione, delle relazioni

personali fondamentali gestione del patrimonio

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obiettivi della amministrazione di sostegnol. 6/2004

• assicurare alla persona fragile la libertà possibile e indispensabile

• garantire alla persona fragile la protezione necessaria• togliere alla persona fragile la protezione che è

dannosa, superflua, ingiusta (Cendon)• realizzare un equilibrio tra libertà, autonomia della

persona ed esigenze della sua protezione• individuare i desideri, le aspirazioni, gli interessi, i

bisogni della persona, i diritti che ad essa devono essere riconosciuti

• nominare per la persona un amministratore di sostegno con un provvedimento flessibile, un abito tagliato sulla sua misura

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la tutela delle persone fragili: le tappe, dalla l. 180/1978 alla l. 6/2004

• 1956 Visintini, giovane studioso, autore di “Memorie di un cittadino psichiatra”, si schiera a favore della revisione delle norme che tutelavano i malati di mente o la società dai malati di mente.

• 1961 Visintini e Basaglia propongono la riforma delle norme. • 1965 Visintini incontra un assessore alla sanità del Comune di

Parma, incaricato di amministrare un manicomio fatiscente e, nella visita ai reparti chiusi di quel manicomio, scopre che i ricoverati non erano in maggioranza schizofrenici e deliranti, ma pazienti ricoverati da molto tempo perché abbandonati dai parenti, deteriorati fisicamente o invalidi. Si mette in discussione l’istituzione repressiva, si mira al recupero del malato, in alcuni casi alla ricostruzione della sua vita sociale. È istituita una commissione di studio con Visintini e Basaglia, verso un modello di comunità terapeutica, con interazione tra medico, psicologo e psichiatra.

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la tutela delle persone socialmente deboli: le tappe, dalla l. 180/1978 alla l. 6/2004

• la legge 180/1978 reinserisce i malati di mente nel loro ambiente attraverso un passaggio dalla custodia e dall’esclusione del malato, per una protezione della società, al recupero del malato, al suo reinserimento nella società. Ma la legislazione civilistica con l’interdizione toglie all’interdetto la capacità di agire.

• un lungo iter legislativo prende spunto da un Convegno organizzato a Trieste da Cendon, con una prima proposta presentata al Parlamento da Rodotà. Dopo altri studi, Convegni, un progetto Cendon, del 1987, si arriva al progetto Fassone, Zancan ed altri, del 2001, che si fonda sull’obiettivo di proteggere la persona, conservando ad essa i più ampi spazi di libertà di autodeterminazione. Approvato dal Senato il 21.12.2001, dalla Camera dei Deputati il 15.10.2003 e definitivamente dal Senato il 22.12.2003.

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La protezione della persona prima della l. 6/2004

la persona era interdetta nei casi di: alterazione psichica tanto intensa da ridurre il soggetto in

condizioni di assoluta incapacità di provvedere ai propri interessi

infermità di mente con carattere di abitualità distrofia muscolare accompagnata da ridottissime capacità

intellettive limitazione della capacità di discernimento, per problemi

psichici, anche se con attitudine a provvedere alla propria cura e compiere atti di contenuto patrimoniale

demenza senile, disorientamento nello spazio e nel tempo, deficit intellettivo

alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive e conseguente incapacità di provvedere agli affari di natura patrimoniale, all’adempimento dei doveri familiari e sociali, alla cura della persona

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La protezione della persona prima della l. 6/2004

la persona era inabilitata se: affetta da infermità mentale di grado medio lieve, in

condizioni tali da far prevedere miglioramento bene orientata nello spazio e nel tempo, affetta da

grave sindrome psichica ed abituale alterazione della personalità

per prodigalità, per abuso di bevande alcoliche, di stupefacenti esponeva sé e la famiglia a pregiudizi economici gravi

sordomuta o cieca dalla nascita o dalla prima infanzia, non avesse ricevuto sufficiente educazione

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principi della legge 6/2004 . 1

centralità della persona:

rispetto della persona nella sua globalità, dei suoi bisogni, delle sue esigenze, delle sue aspettative, dei suoi interessi

graduale contemperamento tra la sua libertà / autodeterminazione e la sua protezione

diritto della persona di realizzarsi in chiave positiva, di partecipare attivamente, di avere valorizzate le proprie residue potenzialità

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la centralità della persona

la persona deve poter prendere, se e finché ne è in grado, le decisioni che riguardano:

• la propria vita personale e le proprie relazioni, la gestione del proprio patrimonio, in funzione della qualità della propria vita

• i trattamenti sanitari su di sé• il proprio eventuale ricovero in struttura protetta

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principi della legge 6/2004 . 2

centralità della protezione:

la persona deve essere sostenuta, affiancata, assistita,

rappresentata, nel rispetto della sua dignità non deve essere abbandonata, non deve

essere mortificata può essere sostenuta, assistita, rappresentata

da un amministratore di sostegno

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richiesta per la nomina di un amministratore di sostegno. legittimazione. 1.

il ricorso al giudice tutelare del luogo in cui risiede o è domiciliata la persona per la quale è richiesta (art. 404 c.c.) deve essere presentato da: coniuge, convivente, parenti entro il 4° grado, affini entro il 2° grado (art. 417 c.c.)

• tutore (art. 417 c.c.)• responsabili servizi sociali, strutture ospedaliere,

servizi sanitari, direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, a conoscenza di fatti che rendano opportuna l’ads (art. 406 c.c.)l’assistenza di un legale è richiesta in relazione non al grado di infermità ma al contenuto (limitazione diritti personalissimi, gestione di situazione patrimoniale complessa)

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richiesta per la nomina di un amministratore di sostegno. legittimazione. 2.

• la notizia al P.M. del Tribunale del luogo in cui risiede o è domiciliata la persona per la quale è richiesta (artt. 404, 406 c.c.) può essere presentata da:• responsabili servizi sociali, strutture ospedaliere, servizi

sanitari, direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, a conoscenza di fatti che rendano opportuna l’ads (art. 406 c.c.)

• la notizia al P.M. non deve rappresentare scarico di responsabilità, ma deve essere presentata nei casi di• effettivo dubbio per es. nella scelta tra interdizione o

amministrazione di sostegno• necessità di una difesa tecnica per il ricorso• tentativi di superare mancato consenso

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richiesta per la nomina di un amministratore di sostegno.

designazione della persona dell’ads .1.

• l’interessato che presenta ricorso per una amministrazione di sostegno può segnalare come ads una persona (art. 408 c.c.): un familiare, un avvocato, un operatore….

• in mancanza di designazione o in presenza di gravi motivi il G.T. può • nominare un amministratore di sostegno diverso, scelto

preferibilmente tra i familiari • per gravi motivi (es. il nucleo d’origine costituisce la ragione

principale di un disturbo della personalità) nominare amministratore di sostegno altra persona idonea o rappresentante legale di associazioni

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richiesta per la nomina di un amministratore di sostegno.

designazione della persona dell’ads .1a.

• una persona pienamente capace di intendere e di volere può designare un amministratore di sostegno in previsione di eventuale futura incapacità, ma non può depositare il ricorso al G.T. (Trib. Roma 03.04.2009)

• può essere designato, ma non nominato, un ads per una persona nella pienezza di capacità (Trib. Firenze 08.04.2009)

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richiesta per la nomina di un amministratore di sostegno.

designazione della persona dell’ads .2.• il familiare o i servizi sociali o sanitari che

presentano ricorso per una amministrazione di sostegno possono segnalare (è opportuno che segnalino) come ads una persona: un familiare, un avvocato, un operatore, un volontario …

• quando ne ravvisa l’opportunità (es. il nucleo d’origine costituisce la ragione principale di un disturbo della personalità) il G.T. può nominare amministratore di sostegno altra persona idonea, o altro soggetto (art. 408, c. 4, c. c.) un avvocato, un operatore, un rappresentante o socio delegato di associazione di volontariato

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richiesta per la nomina di un amministratore di sostegno. 1.

la richiesta di nomina non è necessaria quando la persona a ridotta autonomia o senza autonomia è:

• accudita in un contesto familiare, che soddisfa ogni sua esigenza, con cure ed attenzioni

• titolare di un modesto patrimonio

(i giudici segnalano un eccesso di zelo in alcuni casi, nei quali la rappresentanza della persona per alcuni affari, di regola di natura economica, può essere conferita con strumenti diversi dall’amministrazione di sostegno)

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richiesta per la nomina di un amministratore di sostegno. 2

la richiesta di nomina potrebbe essere necessaria quando la persona sia:

• a ridotta autonomia o senza autonomia e per essa si richieda:• consenso a ricovero in struttura sanitaria• a. consenso a trattamenti sanitari

• nella pienezza della capacità di intendere e di volere ed intenda dare il:• b. consenso a dichiarazioni anticipate di trattamento

sanitario

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richiesta per la nomina di un amministratore di sostegno .2a.

• per ogni intervento nel campo della propria salute la persona deve dare un preventivo consenso libero e correttamente informato (art. 5 Conv. Oviedo)e può revocarlo in ogni momento.

• l’amministratore di sostegno non può intervenire contro la volontà contraria della persona

• se la persona non ha espresso la volontà o al momento dell’intervento non è in grado di esprimerla l’amministratore di sostegno tiene in considerazione i desideri che la persona ha espresso precedentemente (art. 9 Conv. Oviedo)

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richiesta per la nomina di un amministratore di sostegno .2b.

se la persona non è in grado di dare il consenso per un intervento, un trattamento o lo nega per la sua patologia l’intervento può essere effettuato:

• solo per un suo diretto beneficio (art. 6 Conv. Oviedo)• con l’autorizzazione dell’amministratore di sostegno, al

quale questo potere sia stato conferito dal G.T. nel decreto di nomina (art. 6 Conv. Oviedo, art. 405, c. 1, l. 6/2004)

• se non è prevista, nel decreto di nomina, la rappresentanza, da parte dell’amministratore di sostegno per il consenso, la persona conserva la capacità di agire (in senso tecnico) e deve dare personalmente il consenso e può opporsi a trattamenti

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richiesta per la nomina di un amministratore di sostegno. il consenso a trattamenti

ads può:• prestare consenso ad accertamenti medici di routine,

ad atti terapeutici invasivi (Trib. Venezia, G.T., 03.05.2005), a terapie mediche e/o ad interventi chirurgici (Trib. Modena, G.T., 15.09.2004); esprimere consenso informato a scelte terapeutiche (Trib. Genova, G.T. 06.03.2009)

• prestare consenso ad interventi chirurgici rifiutati dalla persona affetta da psicosi cronica acuta (Trib. Modena, G.T., 10.04.2006, Trib. Palermo 09.12.2009)

• essere nominato per persona attualmente capace, ma affetta da malattia degenerativa ed autorizzato, con dichiarazioni anticipate, al rifiuto di trattamento e di terapie rianimatorie invasive (Trib. Modena G.T. 13.05.2008; Trib. Modena G.T. 05. 11.2008 ; Trib. Modena G.T. 14 .05. 2009 )

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richiesta per la nomina di un amministratore di sostegno.

le dichiarazioni anticipate di trattamento

l’ads non può:• prestare consenso a trattamenti sanitari e terapeutici

in sostituzione del beneficiario, tossicodipendente di grado severo (Trib. Torino 22.05.2004)

• manifestare dissenso a trattamento terapeutico sulla base di scelta fatta dal titolare del diritto prima della perdita delle capacità intellettive (Trib. Genova, G.T. 06.03.2009)

• essere nominato per persona in piena efficienza per disposizioni anticipate di trattamento (Trib. Pistoia 08.06.2009, Trib. Firenze 08.04.2009)

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richiesta per la nomina di un amministratore di sostegno. 3.

nella richiesta di nomina di un amministratore di sostegno è possibile evidenziare l’urgenza di un provvedimento•in relazione alla situazione particolare della persona a ridotta autonomia o senza autonomia, che richieda tempi brevi (Trib. Modena 19.03.2008)•il G.T. può disporre una nomina “in via provvisoria” a condizione che siano precisate:

• ragioni che giustificano l’urgenza• esigenze sanitarie

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richiesta per la nomina di un amministratore di sostegno. 4.

• la presentazione del ricorso da parte dei servizi sociali può essere completata con la presentazione • di un progetto individualizzato, un progetto di vita, per la

persona e, nei limiti del possibile, con la persona, • delle linee di intervento per una adeguata protezione della

persona • la presentazione del progetto richiede una effettiva

collaborazione tra• servizi (es. Ats, Salute Mentale, Sert, Invalidi), medici del

SSN, UO H Neurologia, Geriatria, Psichiatria, medici legali… • servizi e G.T., servizi e Associazioni• servizi e ads nominato (professionista o familiare o

volontario)• la presentazione del progetto evita una delega in

bianco dai servizi all’ads.

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centralità della persona, della sua protezione e collaborazione

per una effettiva solidarietà

persona eamministratore di

sostegnonominato

giudice tutelare

medici di medicina generale famiglia

servizi sociali e sanitari

associazioni di promozione sociale

volontariatocooperative

sociali

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collaborazione servizi e amministratore di sostegno.1.

l’elaborazione del progetto e la collaborazione conseguente operano

• sia nella fase iniziale di presentazione del ricorso (ai servizi il passaggio da opposizione al consenso alla nomina di ads, le decisioni per cura ed assistenza ad anziano nella propria abitazione, le pratiche per invciv…, all’ads professionista le pratiche relative alla dichiarazione dei redditi, ai canoni di locazione, alle spese di amministrazione)

• sia in corso di procedimento, per costruire in itinere il progetto su questioni che riguardano la cura della persona (inserimento in casa protetta di anziano, progetto per maggiore autonomia di giovane inserito in comunità alloggio) o la gestione del suo patrimonio

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collaborazione servizi/amministratore di sostegno. la relazione servizi sociali/persona. 2.

la collaborazione servizi/amministratore di sostegno presuppone

la relazione dell’assistente sociale con la persona con la funzione di:

• interpretare, valutare• aspettative, desideri, bisogni della persona, storia della

persona, rete di vicinato• come mantenere la relazione e modularla in rapporto al

progetto di vita del beneficiario

• proporre un progetto personalizzato di sostegno alla persona, un progetto di vita integrato

• porre le premesse per eventuale lavoro di rete sociale

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relazione persona/servizi sociali/ amministratore di sostegno. la responsabilità. 3.

• la relazione dei servizi sociali con la persona comporta assunzione di responsabilità, cioè valutazione dei fattori di rischio rispetto alla storia e alle prospettive future della persona

• la relazione dei servizi sociali con la persona comporta anche la verifica per una modifica dei provvedimenti decisi (es. inserimento in struttura protetta di persona in caso di aggravamento delle condizioni)

• l’interazione effettiva tra ads e servizi, tra ads e familiari, tra ads e giudice, può segnalare anche la necessità di sostituzione dell’ads, non più idoneo per quel beneficiario.

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relazione persona/servizi sociali/ amministratore di sostegno. la responsabilità. 4.

l’interazione effettiva tra ads, servizi, familiari, può evidenziare se gli atti siano stati compiuti dall’ads

• senza tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, anche se non in conflitto di interessi

• con negligenza nel perseguire gli interessi o soddisfare le esigenze del beneficiario

• con scelta di atti che si rivelano dannosi per la persona del beneficiario,in altri termini, se esistano gli estremi per una rimozione dell’amministratore di sostegno(art. 413 c.c.), per un annullamento degli atti (art. 412 c.c.), per una sua responsabilità contrattuale per danni (art. 2043 c.c.)