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Corso di formazione per Amministratore di Sostegno Udine 24 giugno 2008 Poteri e doveri dell’amministratore di sostegno prof. Angelo Venchiarutti Università di Trieste

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Corso di formazione per Amministratore di SostegnoUdine 24 giugno 2008

Poteri e doveri dell’amministratore di sostegno

prof. Angelo VenchiaruttiUniversità di Trieste

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Amministrazione di sostegno

• Legge 9 gennaio 2004, n. 6 – «Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I,

relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali»;

– entrata in vigore (art. 20) 60 gg dopo pubblicazione G.U., il 19 gennaio 2004;

• Iter parlamentare: – varie legislature; molteplici disegni di legge; – proposta di riforma elaborata, nel corso della seconda metà

degli anni ottanta, da un gruppo di studiosi triestini, notevoli contributi studiosi genovesi; convegni, seminari, etc.

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Amministrazione di sostegno – scenario

• Originario sistema codicistico di protezione soggetti inidonei a provvedere alla cura dei propri interessi (c.c. e c.p.c.)– Sistema oggetto di critiche sia società civile - che dottrina; difetti:

rigidità, scarsa o inesistente duttilità di tali istituti, nella rigidità, eccessiva lunghezza e negli elevati costi dei procedimenti di interdizione e inabilitazione

– giurisprudenza: ricorso, al fine di attenuare le insufficienze appena indicate, art. 3, 6° co., l. n. 180/1978 (poi art. 35, 6° co. l. n. 833/78): in caso di sottoposizione del disabile psichico a trattamento sanitario obbligatorio, facoltizza giudice tutelare ad adottare provvedimenti urgenti che appaiono necessari alla conservazione e amministrazione del suo patrimonio,

• Esperienze giuridiche straniere – (sauvegarde de justice, in Francia (artt. 491 ss. Code Civil);

Sachwalterschatf in Austria; rechtliche Betreuung, in Germania (§§ 1896 ss. BGB), etc.)

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Amministrazione di sostegno

• Legge n. 6/2004– ha inciso su tessuto normativo cod.civ. (comprese

le disposizioni di attuazione) – importanti innovazioni relative a c.p.c. – contiene una serie di disposizioni che modificano

T.U. in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313), la disciplina relativa all’ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12);

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Amministrazione di sostegno

• cod. civ.: – ridisegnato Titolo XII del Libro primo; inglobati artt. 404-413

(liberatisi con riforma regime adozione (legge n. 184 del 1983); • Capi: 1° - art. 404-413 - rubrica «Dell’amministrazione di

sostegno»; 2° - artt. 414-432 - intitolato «Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale»;

• originaria intestazione, Titolo XII sostituita : «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia» (scomparsa dalla rubrica attuale Capo II, menzione dell’infermità di mente originariamente contenuta intestazione Titolo XII; nella rubrica figura espressione, «incapacità naturale» - terminologia d’uso dottrinale, non corrisponde linguaggio normativo, ove il riferimento è all’incapace di intendere e/o di volere: artt. 120, 428, 591, 775, 1425 c.c.)

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L. n.6/2004 - Riforma: quadro generale

• Attuale sistema di protezione– Misure di protezione “organizzata”: diversi riflessi sulla

capacità di agire.– a. Amministrazione di sostegno: beneficiario nell’amministrazione di

sostegno conserva capacità di agire, meno per gli atti per i quali un giudice ha deciso che debbano essere compiuti con la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’amministratore (artt. 405, co. 5, 411): obiettivo non accertare mancanza capacità di agire, gestire e proteggere interessi beneficiario tramite designazione amministratore

– b. Interdizione: persona abitualmente inferma di mente è sostituita da un tutore nel compimento degli atti che la concernono, con eccezione atti di ordinaria amministrazione che sia stata autorizzata a compiere senza l’intervento o con l’assistenza del tutore (art. 427, co.1,).

– c. Inabilitazione: persona soggetta non può compiere senza assistenza di un curatore gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, ma può essere autorizzata a compiere alcuni atti senza tale assistenza (art. 427, co. 1).

– Misura protettiva “occasionale”: “incapacità naturale” (artt. 120, 428, 591, 775)

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Amministrazione di sostegno - tratti essenziali

• Art. 1, l. 6/2004 (Finalità)– enunciazione principi cardine della riforma: “La presente legge ha la

finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, per persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento della vita quotidiana ..”

• Art. 404: – ambito di applicazione: persona, che per “infermità” o “una

menomazione fisica o psichica” si trova l’ “impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi”, potrà “essere assistita da un amministratore di sostegno”;

• Art. 405: – alcuni aspetti di natura procedimentale: g.t. deve provvedere entro

sessanta giorni dalla data del ricorso; decisione “decreto motivato immediatamente esecutivo”; potranno adottarsi anche d’ufficio provvedimenti urgenti, di natura personale o patrimoniale; possibile nomina di un amministratore provvisori; indicazione contenuto decreto di nomina a. di s. (profili pubblicitari del provvedimento);

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Amministrazione di sostegno – tratti essenziali

• Art. 406: – indica soggetti abilitati a proporre il ricorso (interessato stesso,

varie figure di cui all’art. 417 c.c., più i responsabili dei servizi sociosanitari);

• Art. 407: – altri passaggi di natura procedurale e istruttoria: contenuto

necessario del ricorso, colloquio diretto fra giudice e persona interessata, eventuali attività volte ad assumere informazioni, decisioni che possono assumersi anche d’ufficio dal g.t., partecipazione del pubblico ministero;

• Art. 408: – criteri per la scelta amministratore: possibilità di designazione

(formalizzata) - anche in via preventiva - ad opera del soggetto bisognoso; conferibilità incarico da parte del g.t. ai familiari più stretti, anche di fatto, oppure a colui indicato dal genitore superstite; event.mente ad altri soggetti (non però agli operatori sociali coinvolti direttamente nella cura dell’interessato), pure persona giuridica.

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Amministrazione di sostegno – tratti essenziali• Art. 409:

– effetti dell’amministrazione di sostegno – si precisa che beneficiario conserverà in linea di principio la capacità d’agire - specifica come ciò sia destinato a valere, senza eccezioni, quanto agli atti della vita quotidiana.

• Art. 410: – doveri gravanti sull’amministratore; necessità che costui tenga conto,

in particolare, “bisogni” e “aspirazioni” dell’interessato; obblighi di informazione circa gli atti da compiere (tanto nei confronti del beneficiario, quanto, in caso di dissenso, verso il giudice tutelare. Quest’ultimo - nell’eventualità di dissidi, errori, inerzie dannose, etc. - sarà ad adottare gli opportuni provvedimenti.

• Art. 411: – regole, fra quelle dettate in tema di tutela dei minori, applicabili

all’amministrazione di sostegno; altri rimandi hanno oggetto disposizioni varie in tema di testamento o di donazione; ult. co.: clausola riserva al g.t. potere di estendere al caso considerato – ogniqualvolta appaia opportuno - taluni “effetti, limitazioni o decadenze” di cui alla normativa sull’interdizione e inabilitazione.

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Amministrazione di sostegno – tratti essenziali• Art. 412:

– disposizioni relative patologia negoziale: annullabilità, atti che siano stati compiuti - dall’amministratore - in violazione di legge, o in eccesso rispetto ai poteri conferiti dal giudice (??); annullabilità per atti posti in essere - dal beneficiario - in contrasto quanto stabilito nel decreto del g.t. Termine per l’azione: 5 anni (in ambedue le ipotesi - decorrenza dal momento in cui il regime di a. di s. sarà cessato).

• Art. 413: – disciplina revoca dell’amministrazione di sostegno - nonché regola

sostituzione dell’amministratore (possibilità rimesse entrambe - dietro istanza del beneficiario o di altri soggetti, e dopo le correlative istruttorie - alle valutazioni del g.t., che potrà provvedere anche d’ufficio); eventuale promozione giudizio di inter.zione o inabilitazione da parte p.m.;

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Amministrazione di sostegno – principi generali

• Linee guida nuova disciplina corrispondono moderne concezioni di trattamento delle persone disabili;– A) da meccanismi di privazione/limitazione della capacità di agire, a

meccanismi di sostegno delle persona nelle sue disabilità; riconoscimento capacità residue;

– B) misura di protezione contenuti flessibili, adattabili (anche progressivamente) a disabilità diverse e variabili e ai conseguenti bisogni di protezione di ciascuna persona (non già istituti giuridici uguali per tutti e stabili nel tempo): A. di S. sorta di “vestito su misura” in base esigenze della singola persona – offrendo aree e momenti di protezione come e quando si rivela necessario;

– C) ampliata area dei beneficiari potenziali delle misure di protezione: non solo persone in condizione di (abituale) infermità di mente, ma anche quanti, per effetto di infermità ovvero menomazione fisica o psichica, sono privi in tutto o in parte di “autonomia nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana” (art. 1 legge n.6/2004) – che vengono a trovarsi nell’”impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi” (art. 404) (misura a.di s. diventa anche uno strumento di politica sanitaria e assistenziale verso i soggetti deboli);

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Amministrazione di sostegno – principi generali• D) Nella scelta misure e determinazione contenuti: “la minore limitazione

possibile della capacità di agire” (art. 1 legge n. 6/2004) (invasività limitata alle reali necessità della persona)– si attivano quando sono necessarie per assicurare ad una persona disabile una

protezione (formula destinata a circoscrive il ricorso ala misura nonostante la “genericità” delle condizioni soggettive indicate nell’art. 404)

– va preferita la misura più leggera sufficiente a assicurare tale protezione. (no misura di protezione chi, affetto da una menomazione (pur affetto da infermità che gli impedisce in qualche modo di provvedere a se stesso) protetto adeguatamente (seguito e curato dai familiari etc.) e non è necessario che a suo (art. 404: persona può essere assistita da un amministratore di sostegno (art. 414 e 415 le persone possono essere interdette o inabilitate)

• E) aspetti terminologici: rubrica titolo XII del libro I c. c., – “misure di protezione” destinate alle “persone prive in tutto o in parte di

autonomia”; – “amministratore” e “amministrazione” significato neutro (non deducibili

effetti negativi per beneficiario); – “sostegno” evidenzia la finalità positiva di aiuto alla persona: in generale,

intento di evitare che soggezione alle misure sia avvertita come un marchio negativo (sofferenza nei beneficiari e nei loro familiari).

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Amministrazione di sostegno – presupposti

• A.d.S. destinata alla persona che, per effetto di una infermità una o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (art. 404).

• 2 presupposti– Infermità o menomazione

– Impossibilità a provvedere ai propri interessi.

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Amministrazione di sostegno - presupposti

• Infermità: compromissione del normale stato funzionale dell’organismo avente più varia natura (disturbi della personalità, disturbi psicotici) e dovuta ai più diversi fattori causali (origine genetica, congenita, da agenti esterni, mancanza di cure, psicogena o legata alla senescenza)

• menomazione: mutilazioni, lesioni, condizioni di handicap fisico o psichico

– Infermità o menomazione: natura e portata tale da compromettere, temporaneamente o definitivamente parzialmente o totalmente, l’autonomia della persona nel provvedere ai propri interessi

• Infermità o menomazione fisica:– situazioni nelle infermità o menomazione si accompagna (o possa

accompagnarsi) l’annullamento, il mancato sviluppo o un’apprezzabile compromissione delle facoltà intellettive dell’individuo (persona in uno stato di coma; patologia che richieda un trattamento farmacologico con stati deliranti/deliquio etc.; cecità o al sordomutismo persona, non appaia in grado di provvedere ai propri interessi:

– semplice menomazione fisica, anche grave (es. perdita uso gambe): impossibilità di provvedere propri interessi? inettitudine a provvedervi direttamente

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Amministrazione di sostegno – infermità fisica

– Apertura a. di s. senza limitazione capacità d’agire del beneficiario (art. 1 l. n. 6 del 2004, artt. 405, 5° comma, nn. 3 e 4, e 409, 1° comma, c.c.): decisione del soggetto menomato nel fisico, ma perfettamente compos sui, accedere all’a. di s. ??

– A.d.S. anche senza limitazioni di capacità; a. di s. misura alternativa rispetto all’impiego di quelli che altrimenti sarebbero i normali strumenti negoziali di cui la persona menomata potrebbe avvalersi (si pensi, segnatamente, al mandato e alla procura).

– margine di discrezionalità aut.tà giudiziaria – desumibile soprattutto da art. 407, co. 2, c.c., il giudice «deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa»: valutazione di opportunità, no mera presa volontà favorevole all’a. di s. persona

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Amministrazione di sostegno - presupposti

• Impossibilità provvedere propri interessi: inettitudine della persona (scompenso delle facoltà intellettive??) sia alla cura dei propri interessi – sia di cura della persona sia a quelli di conservazione e amministrazione del

suo patrimonio, sia agli interessi della persona e del patrimonio congiuntamente: art. 404: sia impossibilitato a «provvedere ai propri interessi» dicitura ampia abbastanza, compatibile con l’assegnazione, all’a. di s., di compiti inerenti anche cura del beneficiario (anche se mutamento, rispetto testo approvato Senato «provvedere adeguatamente alla cura della propria persona o dei propri interessi»); art. 405, 4° co. consente al g. t., nel corso del procedimento relativo all’apertura dell’a. di s., di adottare anche d’ufficio «i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio»), art. 408, 1° co. (nel quale si dispone che la scelta del soggetto incaricato dell’a. di s. debba avvenire «con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario»)

– impossibilità può risultare anche soltanto «parziale o temporanea»; – impossibilità, solo parziale: a contrario a.di s. suscettibile trovare applicazione

anche rispetto alla persona in condizioni tali da renderla del tutto inidonea a provvedere ai propri interessi (situazione suscettibile di dar luogo a interdizione);

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Amministratore di sostegno – oggetto incarico

• Poteri dell’amministrare di sostegno) (art. 405, co. 5): decreto di apertura a. di s.

• indicare la durata dell’incarico dell’amministratore, e quindi dell’amministrazione stessa, che può essere a tempo determinato o indeterminato– A) definizione dell’oggetto dell’incarico assegnato all’amministratore,

indicare gli atti che questi ha il potere di compiere in nome del beneficiario (amministrazione sostitutiva).

– B) e/0 gli atti che invece il beneficiario stesso può porre in essere personalmente, benché con l’assistenza dell’amministratore (amministrazione “di assistenza”)

• prevedere la periodicità con cui l’amministratore di sostegno è tenuto a riferire al giudice circa l’attività svolta e circa le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

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Amministratore di sostegno – designazione a.di s.

• G. T. decreto emanato entro 60 gg data presentazione richiesta.– istituisce amministrazione di sostegno e provvede alla nomina

dell’amministratore (art. 405, co. 5) (anche 2 decreti separati, uno di istituzione dell’amministrazione e l’altro di nomina dell’amministratore).

– Provvedimenti urgenti, anche nomina a. di s. provvisorio• La nomina dell’amministratore deve avvenire secondo alcuni

criteri predeterminati dalla legge – Possibilità designazione da parte stesso interessato in previsione

della propria eventuale futura incapacità, designazione che può ogni momento revocare successivamente, mediante atto pubblico o scrittura privata (art. 408, co. 1)

– Designazione da parte genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 408, ult. co, ultima parte)

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Amministratore di sostegno – designazione a.di s.

• Designazione in previsione propria incapacità (art. 408, co. 1)• Mandat en prèvision de l’inaptitude (artt 2166 code civil del Québec) (atto

pubblico notarile o scrittura privata dinanzi a testimoni, efficacia subordinata omologazione tribunale che va domanda fatta dal mandatario)

• Mandato?– Art. 1722, n. 4 non ultrattività del mandato rispetto sopravvenuta incapacità del

mandante? A. di s. non è istituto incapacitante tout court– Nello schema inserire qualche forma di accettazione del soggetto designato?

Inquadramento nell’ambito del munus pubblico, visti i numerosi richiami alla disciplina della tutela (art. 411)

• Efficacia– Istituzione diretta dell’amministratore? (diversità non solo terminologica con

art. 356 che consente a soggetto diverso da autorità giudiziaria (donante/testatore di nominare/investire direttamente curatore speciale)

– Soltanto atto unilaterale vincolante (solo) per il giudice nella misura in cui costui non ritenga di disattenderla per gravi motivi: 1) effetti di nomina sarà il decreto del g. tutelare, 2) decreto recepirà negozio di designazione a patto che sia valido e che non sussistano gravi motivi per disattenderlo.

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Amministratore di sostegno – designazione a.di s.

• Designazione in previsione propria incapacità (art. 404, co. 1)

• Ruolo notaio– Accertare stato di capacità del designante

– Fornire opera di consulenza vera e propria al cliente che la giurisprudenza espressamente gli riconosce

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Amministratore di sostegno – designazione a.di s.

• Designazione da parte genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 408, ult. co, ultima parte)– Semplice criterio di preferenza per il g.t. nella scelta

dell’amministratore.

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Amministrazione di sostegno - effetti

• Situazione giuridica del beneficiario– beneficiario conserva la capacità di agire «per tutti gli atti che non

richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno» (art. 409, co.1)

– con a. di s. (non qualifica del beneficiario ma) regime relativo ad uno o più atti ovvero ad una o più categorie di atti

– beneficiario conserva in ogni caso la capacità a compiere gli «atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana (art. 409, co. 2)

– g.t. può disporre che determinati effetti limitazioni o decadenze, previsti per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario a. di s. (art. 411: l’iter del progetto rivela un rovesciamento di tendenza, in quanto si è passati dalla regola dell’estensione al beneficiario delle norme sull’interdizione ed inabilitazione al suo contrario)

• Rispetto a quella degli istituti tradizionali, la struttura dell’intervento dell’amministrazione di sostegno figura dunque completamente rovesciata

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Amministrazione di sostegno - effetti

• Incapace legale?? (a prescindere dall’ampiezza dei poteri conferiti all’a.di s. e dal novero limitazioni disposte dal giudice nei confronti del beneficiario nel decreto di nomina, o in successivo provvedimento di modifica, il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno)

• Stante le finalità nuova misura, considerare, in ragione delle condizioni dell’interessato, l’opportunità di un intervento di nomina dell’amministratore di sostegno che non sia destinato ad incidere sulla capacità del beneficiario – attribuzione della rappresentanza legale non implica

necessariamente restrizioni alla capacità di agire del rappresentato,

– l. 6/2004 • Art. 409 fa riferimento alla rappresentanza “esclusiva” (assieme

all’assistenza necessaria) dell’amministratore come circostanza comportante restrizioni alla capacità del beneficiario

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Amministrazione di sostegno

• Art. 411 - Norme applicabili all’amministrazione di sostegno

– A) Si applicano all’a.di s. (in quanto compatibili), le disposizioni di cui agli artt. 349 a353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli artt. 375 e 376 siano emessi dal giudice tutelare.

• estensibile al nuovo istituto, nei limiti della compatibilità, una serie di disposizioni relative alla tutela;

• Autorizzazione al compimento di un determinato atto, può essere stato già specificamente contemplato nel decreto di apertura dell’amministrazione (ad es., la vendita di un certo immobile);

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Amministrazione di sostegno

• B) All’ A. di S. Si applicano in quanto compatibili le disp. di cui agli artt. 596, 599, 779

• C) il G.T., nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’inter. o l’inabilitazione si estendano al beneficiario dell’A.di S., avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalla predette

disposizioni.

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Interesse del beneficiario

• Nello svolgimento di tutti i compiti che gli sono assegnati, l’amministratore deve tendere alla realizzazione dell’interesse del beneficiario.

• Cura dell’interesse beneficiario i è un profilo che già è messo in pieno risalto dalla finalità normativamente dichiarata del nuovo istituto, il quale risponde ad una esigenza di protezione delle persone inadatte a provvedere a se stesse e/o ai propri affari (art. 1 l. n. 6 del 2004).

– Art. 405, 5° co., n. 3 c.c.: amministrazione sostitutiva è identificata con il potere di agire «in nome e per conto» del beneficiario stesso,

– Art. 410, 1° co., c.c., pone tra i doveri dell’amministratore quello di tenere presenti, nello svolgimento del suo incarico, i «bisogni» e le «aspirazioni» della persona sottoposta all’amministrazione di sostegno: cura patrimonii, e cura personae.