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CONVEGNO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT ATTRAVERSO LE FONDAZIONI TERRITORIALI: L'esperienza della Fondazione della Comunità Salernitana onl Salerno 4 giugno 2010 Agevolazioni fiscali e modalità di rendicontazione Giuseppe Melara Dottore Commercialista Revisore contabile

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CONVEGNOCONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT

ATTRAVERSO LE FONDAZIONI TERRITORIALI:L'esperienza della Fondazione della Comunità Salernitana onlus

Salerno 4 giugno 2010

Agevolazioni fiscali e modalità di rendicontazione

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Deducibilità fiscale per le aziende Le donazioni effettuate in favore di ONLUS e ad altri soggetti come succ. indicati sono soggette a particolari agevolazioni fiscali.L’azienda che effettua una donazione può decidere tra due differenti trattamenti fiscali di cui beneficiare.dedurre * dal proprio reddito le donazioni a favore della ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, comma 1, Decreto Legge 35/05, convertito in legge n.° 80 del 14/05/2005).dedurre la donazione a favore della ONLUS per un importo non superiore a 2065,83euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. 100 comma 2 lett. H del D.P.R. 917/86)* per tutte le donazioni effettuate dal 17 Marzo 2005

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Soggetti destinatari della + dai - versi 1)Onlus2) APS3) Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al d.lgs n.42/2004

Soggetti destinatari dell’art. 100 comma 2 lett. H del D.P.R. 917/86

1)Onlus2) Iniziative umanitarie religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri …

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Anche se le due norme non accennano alle modalità di erogazione delle liberalità, per fruire delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge è opportuno (necessario per l’agenzia delle entrate cfr. circolare 39/2005) donare con sistemi che garantiscano la rintracciabilità e conservare la relativa attestazione di donazione, vale a dire:la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale;le note contabili o l'estratto conto emesso dalla banca, in caso di bonifico o RID;l'estratto conto della carta di credito emesso dalla società gestore.Per i privati, le detrazioni ai sensi dell’art.15 comma 1 lett.i bis DPR 917/86 RICHIEDONO ESPRESSAMENTE LA RINTRACCIABILITA’.Sempre nel rispetto della buona prassi si consiglia l’emissione, da parte del soggetto che riceve la donazione, di una ricevuta che riporti gli estremi della norma di riferimento.

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Calcolo dell’importo deducibile delle erogazioni per i soggetti IRES (in Euro) con la legge 80/05

Reddito al lordo della

liberalità (donazioni) (A) Liberalità (B)

Reddito al netto della

liberalità (C=A-B)

Importo deducibile della

liberalità Note

150.000 10.000 140.000 10.000 10.000 minore del 10%

di “C”

150.000 15.000 135.000 13.500(corrisponde al limite del

10%)

700.000 70.000 630.000 63.00063.000 è il valore minimo

tra il 10% e 70.000

800.000 80.000 720.000 70.00070.000 è il limite

massimo di deducibilità

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La legge c.d. “+ dai – versi” prevede la facoltà (per il donatore “soggetto IRES”) di applicare le vecchie disposizioni relative ai limiti di deducibilità delle erogazioni (art 100, c 2, DPR 917/86, TUIR). Questa facoltà risulta più vantaggiosa da applicare per le aziende con redditi complessivi che superano i 3,5 milioni di Euro, le quali possono dedurre un importo superiore ai 70.000.In altri casi, per le aziende con redditi modesti o negativi, può essere utile l’applicazione del limite assoluto previsto in 2.065,83 per donazioni rivolte alle ONLUS.

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Calcolo dell’importo deducibile delle erogazioni per i soggetti IRES (in Euro) con le disposizioni del

TUIR

Casi in cui conviene applicare le deduzioni del TUIR e non quelle della legge + dai - versi

Reddito al lordo della

liberalità (donazioni)

(A)

Liberalità (B)Reddito al netto della

liberalità (C=A-B)

Importo deducibile

della liberalità Note

4.000.000 75.000 3.925.000 75.000

75.000 è inferiore al

2% del reddito

d’impresa dichiarato

*art 100, c 2, DPR

917/86 (TUIR)

4.000.000 90.000 3.910.000 78.200

78.200 corrisponde

al limite del 2% del

reddito d’impresa *

art 100, c 2, DPR

917/86 (TUIR)

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Classi di reddito delle aziende e corrispondenti limiti massimi di deducibilità delle donazioni/erogazioni (in

Euro)

Redditi Azienda al netto delle

erogazioni

Limiti massimi applicabili per le

donazioni alle ONLUS

Reddito negativo o minore di 20.658,28 2.065,83

Reddito da 20.658,28 a 700.000 Applicazione del 10%

Reddito da 700.000 a 3,5 milioni 70.000

Reddito superiore a 3, 5 milioni 2%

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La liberalità in natura ai sensi della circolare n.39 del 19.08.2005

Possono costituire oggetto di erogazione liberale anche beni in natura.Ai fini della rilevazione dei limiti indicati dalla norma si dovrà prendere in considerazione il valorenormale del bene, inteso, in via generale e ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del TUIR, come ilprezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari in condizionidi libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui ibeni vengono erogati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.In sostanza per l'identificazione del valore normale del bene si dovrà fare riferimento al valoredesumibile in modo oggettivo da listini, tariffari, mercuriali o simili.In relazione alla particolare natura di determinati beni (es. opere d'arte, gioielli, ecc), ove non siapossibile desumerne il valore sulla base di altri criteri oggettivi, gli eroganti potranno ricorrere allastima di un perito.In ogni caso il donante avrà cura di acquisire, a comprova delle effettività della donazione e dellacongruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, in aggiunta alladocumentazione attestante il valore normale come sopra determinato (listini, tariffari o mercuriali,perizia, etc...), anche una ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica edettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori.

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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I PRIVATI

Art. 14 decreto legge n. 35/2005 comma 1 “Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche (…) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (….)associazioni di promozione sociale (…) Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al d.lgs n.42/2004 (…) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) dello stesso, e comunque con un massimo di 70.000 euro annui”

In alternativa

rimangono valide le vecchie disposizioni previste dall’art.13 del Dlgs 460/ 97, secondo cui le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato a favore delle Onlus fino a un massimo di 2.065,83 euro (art. 15, comma 1 lettera i-bis del D.p.r. 917/86). Per donazioni di importo maggiore, la detrazione sarà comunque calcolata sulla cifra massima di 2.065,83 euro (Ndr. la detrazione potrà quindi raggiungere un massimo di 392,51 euro).

"Importante: Le agevolazioni fiscali sono consentite a condizione che il versamento delle donazioni in denaro sia eseguito tramite uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carta di credito e di debito, carta prepagata, assegno bancario e circolare"

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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I PRIVATI

Un privato che ha reddito imponibile di 20.000 Euro e che effettua una donazione di 2.000 Euro ad una ONLUS può alternativamente: - detrarre dall’Irpef il 19% dell’importo di 2.000 Euro (interamente detraibile in quanto sotto il limite massimo previsto di 2.065.83 Euro) ottenendo uno sconto fiscale pari a 380 Euro (art.13 del Dlgs 460/ 97); - sottrarre dall’imponibile fiscale l’erogazione compatibilmente con i limiti previsti dall’art. 14 della legge 80/2005. In questo caso, l’erogazione liberale in denaro risulterà deducibile nel limite corrispondente al 10% del reddito complessivo, cioè nella misura di 2.000 Euro.

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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I PRIVATI

Nel caso di un contribuente con un reddito pari a 45.000 Euro e che effettua una donazione da 5.000 Euro per valutare quale delle disposizioni conviene di più occorre fare i seguenti calcoli: vecchie disposizioni: detrazione Irpef del 19% sull’importo di 2.065,83 Euro (limite massimo previsto, e quindi non sui 5.000 Euro effettivi di donazione). Il contribuente ottiene uno sconto effettivo pari a 392,51 Euro; nuove disposizioni: il donatore può scontare dall’imponibile un importo massimo di 4.500 (il 10% di 45.000) con un beneficio reale pari a 1.755 Euro (ossia il 39% di 4.500, dove il 39% è l’aliquota marginale applicata ai redditi oltre i 33.500 Euro). Il nuovo sconto risulta decisamente più conveniente di quello previsto dalle vecchie disposizioni.

La misura effettiva del beneficio fiscale dipende dall’aliquota marginale del contribuente.

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OBBLIGHI CONTABILI

Il comma 2 dell'articolo 14 del d.l. n. 35 del 2005 dispone che "costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioniposte in essere nel periodo di gestione, nonchè la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria."

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OBBLIGHI CONTABILI

La completezza delle scritture contabili implica che ogni fatto gestionale dell'ente debba essere individuato con precisione, tramite l'indicazione delle necessarie informazioni quali numero d'ordine, data, natura dell'operazione, valore, modalità di versamento, soggetti coinvolti.L'analiticità delle scritture contabili, inoltre, impone di eseguire le registrazioni singolarmente, senza effettuare alcun raggruppamento.La completezza e l'analiticità delle scritture contabili sono in ogni caso garantite dalla corretta tenuta della contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

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OBBLIGHI CONTABILI

Con riferimento al documento richiesto dalla norma,rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, potrebbe essere rappresentato da stato patrimoniale e rendiconto gestionale.Per l'ente è comunque auspicabile predisporre anche una relazione sulla gestione che, in mancanza della nota integrativa prevista per i bilanci delle società, potrebbe adempiere ad una funzione esplicativa delle voci di bilancio e fornire ai terzi che hanno a vario titolo rapporti con l'ente (tra i quali utilizzatori dei servizi, sovventori, organi di controllo) informazioni utili relativamente airisultati, in termini non monetari, e ai riflessi sociali generati dall'attività istituzionale.

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OBBLIGHI CONTABILI

http://www.agenziaperleonlus.it/intranet/Home-page/Home-page/Atti-di-in/Atto-di-in1/Testo-comp/Atto-di-indirizzo-linee-guida-bilancio-enti-non-profit.pdf

Nella redazione di tale bilancio ci si può riferire alle:LINEE GUIDA E SCHEMI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI DI ESERCIZIO DEGLI ENTI NON PROFIT adottate dall’Agenzia per le Onlus con proprio atto d’indirizzo da parete del Consiglio del 11 febbraio 2009.Il punto di partenza è il “Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit”, elaborato nel 2001 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti

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OBBLIGHI CONTABILI

Il contenuto minimo del Rendiconto delle ANP con proventi superiori ad € 250.000 dovrebbe essere costituito da:

Stato Patrimoniale; Rendiconto della gestione; Nota integrativa; Prospetto di movimentazione dei fondi (eventuale); Relazione di missione (c.d. conto morale).

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OBBLIGHI CONTABILI

ATTIVOA) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO DI QUOTE

B) IMMOBILIZZAZIONI I - Immobilizzazioni immateriali

1. Costi d’impianto e di ampliamento2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità3. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili5. Avviamento6. Immobilizzazioni in corso7. Altre

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI1. Terreni e fabbricati2. Impianti e attrezzature3. Altri beni4. Immobilizzazioni in corso e acconti

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OBBLIGHI CONTABILI

III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo:1. Partecipazioni in imprese collegate e controllate;2. Partecipazioni in imprese diverse;3. Crediti4. Altri titoli

C) ATTIVO CIRCOLANTEI- Rimanenze

1. Materie prime, sussidiarie e di consumo;2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;3. Lavori in corso su ordinazione;4. Prodotti finiti e merci;5. Materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in occasione di attività di

fund-raising;6. Acconti

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OBBLIGHI CONTABILI

II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo:

1. Verso clienti;2. Crediti per liberalità da ricevere;3. Crediti verso aziende no-profit collegate o controllate;4. Crediti verso imprese collegate o controllate;5. Verso altri.

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:1. Partecipazioni2. Alti titoli

IV – Disponibilità liquide1. Depositi bancari e postali;2. Assegni;3. Denaro e valori in cassa.

D) RATEI E RISCONTI

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OBBLIGHI CONTABILIA) PATRIMONIO NETTO

I – Patrimonio libero1. Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo);2. Risultato gestionale da esercizi precedenti;3. Riserve statutarie;4. Contributi in conto capitale liberamente utilizzati

II – Fondo di dotazione dell’azienda (se previsto)III – Patrimonio vincolato

1. Fondi vincolati destinati da terzi;2. Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali;3. Contributi in conto capitali vincolati da terzi;4. Contributi in conto capitali vincolati dagli organi istituzionali5. Riserve vincolate (per progetti specifici, o altro)

B) FONDI RISCHI E ONERI1. Per trattamento di quiescenza e obblighi simili;2. Altri.

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OBBLIGHI CONTABILI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L’ESERCIZIO SUCCESSIVO:

1. Titoli di solidarietà, ex art.29 del D.Lgs. N.460;2. Debiti per contributi ancora da erogare;3. Debiti verso banche;4. Debiti verso altri finanziatori;5. Acconti;6. Debiti verso fornitori;7. Debiti tributari;8. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;9. Debiti per rimborsi spese nei confronti dei lavoratori volontari;10. Debiti verso aziende no-profit collegate e controllate;11. Debiti verso imprese collegate e controllate;12. Altri debiti.

C) RATEI E RISCONTI

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OBBLIGHI CONTABILI

Oneri Proventi

Oneri da attività tipiche 1) Proventi da attività tipiche1.1) Materie prime 1.1) Da contributi su progetti1.2) Servizi 1.2) Da contratti con enti pubblici1.3) Godimento beni di terzi 1.3) Da soci ed associati1.4) Personale 1.4) Da non soci1.5) Ammortamenti 1.5) Altri proventi1.6) Oneri diversi di gestione

Oneri promozionali e da raccolta fondi 2) Proventi da raccolta fondi2.1) Raccolta 1 2.1) Raccolta 12.2) Raccolta 2 2.2) Raccolta 22.3) Raccolta 3 2.3) Raccolta 32.4) Attività ordinaria di promozione 2.4) Altri

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OBBLIGHI CONTABILI

6) Oneri di supporto generale6.1) Materie prime6.2) Servizi6.3) Godimento beni di terzi6.4) Personale6.5) Ammortamenti6.6) Oneri diversi di gestione

7) Altri oneri 7) Altri proventi

Risultato gestionale negativo Risultato gestionale positivo

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OBBLIGHI CONTABILI

FINALITA’ della Nota Integrativa:

Illustrare i criteri adottati per la valutazione delle voci dello Stato patrimoniale e se gli stessi sono variati rispetto all’esercizio precedente;

Fornire il dettaglio e il contenuto della movimentazione delle voci più significative dello stato patrimoniale, compresi i conti d’ordine;

Fornire l’analisi della voce “ liberalità” contenuta nel rendiconto della gestione;

Fornire l’analisi dei componenti di oneri e proventi connessi alle attività accessorie.

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OBBLIGHI CONTABILI

FINALITA’ del Prospetto di movimentazione dei fondi:

Il prospetto ha quale scopo ultimo quello di evidenziare e sintetizzare i movimenti delle poste accolte in patrimonio netto e di articolare l’impiego delle risorse secondo le varie condizioni di vincolo esistenti.

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OBBLIGHI CONTABILI

FINALITA’ della Relazione di Missione:

La relazione di missione è lo strumento dedicato a fornire una rappresentazione adeguata della gestione complessiva dell’azienda, integrando dati monetari con indicatori non monetari su attività e progetti specifici dell’organizzazione.

E’ il documento fondamentale in una ANP per verificare se essa ha raggiunto i risultati strategici posti a base della propria mission.

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OBBLIGHI CONTABILI

Nella relazione di missione devono essere fornite tutte le informazioni sulle modalità concrete di svolgimento dell’attività, quali sono state le fonti di finanziamento e i relativi impieghi, i cambiamenti strutturali dell’azienda, le operazioni gestionali straordinarie, i programmi e le prospettive dell’esercizio e ogni altra informazione che consente ai destinatari del bilancio di acquisire una conoscenza completa sui risultati raggiunti e sulla qualità della gestione.

E’ preferibile che essa sia corredata da indicatori di efficacia (sia di output che di outcome), di efficienza e di economicità che tengano conto di tutti quegli elementi che in un bilancio di un’ANP non vengono espressi (donazioni, volontari, ecc.)

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OBBLIGHI CONTABILI

La disposizione in oggetto, pertanto, ai fini della deducibilità ivi prevista, stabilisce l'obbligo di tenere una complessa contabilità, nel senso anzidetto, a tutti i soggetti beneficiari di erogazioni liberali sopra specificati, prescindendo dalla loro natura giuridica e dalle loro dimensioni reddituali.Restano fermi gli ulteriori obblighi contabili previsti da altre disposizioni fiscali a carico delle ONLUS e degli altri soggetti beneficiari delle erogazioni agevolate.

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OBBLIGHI CONTABILI

Ovviamente l'obbligo di tenere la contabilità sopra ricordata non vale per l'applicazione delle altre disposizioni intese ad agevolare le erogazioni liberali, quale ad esempio quella recata dall'articolo15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR che prevede una detrazione dall'imposta lorda di un importopari al 19 per cento, tra l'altro, delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS per importo non superiore a 4 milioni di lire (2.065,83 euro).

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SANZIONI

Il comma 4 dell'articolo 14 del d.l. n. 35 del 2005 stabilisce che "qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento".

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SANZIONI

I presupposti di deducibilità di cui al comma 1 dell'articolo 14 del suddetto decreto, cui fa riferimento il comma 4 dello stesso, sono di due tipi:- soggettivo, consistente nell'appartenenza dei soggetti beneficiari delle erogazioni alle categorie dienti appartenenti al terzo settore espressamente indicate e, quindi, nell'osservanza da parte dei predetti beneficiari delle rispettive norme che disciplinano i requisiti qualificanti della categoria di appartenenza;- oggettivo, derivante dal rispetto dei limiti quantitativi alla deducibilità dal reddito delle liberalità erogate.

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Agevolazioni fiscali e modalità di rendicontazione

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SANZIONI

La sanzione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997 può variare dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta liquidata in base all'accertamento.Qualora il soggetto erogatore esponga nella propria dichiarazione dei redditi deduzioni operate in violazione dei presupposti di deducibilità suddetti, la predetta sanzione amministrativa, per effetto della norma recata dal citato articolo 14, comma 4, è maggiorata del 200 per cento.Detta maggiorazione del 200 per cento non è applicabile in caso di mancato rispetto degli obblighi contabili visto l'espresso richiamo operato dal comma 4 della norma in commento alla "violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1"

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Agevolazioni fiscali e modalità di rendicontazione

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SANZIONI

Il comma 5 dell'articolo 14 in esame prosegue disponendo che "se la deduzione di cui al comma 1risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratorisono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioniapplicate".

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Il nuovo concetto di beneficenza

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Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla

gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che

operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di

progetti di utilità sociale.

Il comma 2 bis dell’art-10 D.lgs. 460/97

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Il nuovo concetto di beneficenza

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Il comma 2 bis dell’art-10 D.lgs. 460/97

Possibilità di offrire ai propri donatori i vantaggi della più dai meno versi, anche quando l’ente non potrebbe:

Benché onlus non tiene la propria contabilità con la partita doppia;

Non si è iscritto nel registro in quanto non svolge esclusivamente attività onlus;

Gestisce progetti d’utilità sociale, ma non persegue finalità di solidarietà sociale.

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Il nuovo concetto di beneficenza

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Il comma 2 bis dell’art-10 D.lgs. 460/97

Possibilità di costituire fondi patrimoniali, anche quando l’ente non potrebbe:

Non ha la massa critica per gestire un proprio patrimonio;

Non ha le competenze richieste per la gestione di un patrimonio;

Non è in grado di offrire le garanzie che i potenziali donatori potrebbero richiedere.

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Il nuovo concetto di beneficenza

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Il comma 2 bis dell’art-10 D.lgs. 460/97

1) Essere senza scopo di lucro;

2) Operare principalmente nei settori:

assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e

valorizzazione della natura e dell'ambiente;promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti

civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

3) Gestire direttamente progetti d’utilità sociale.

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Il nuovo concetto di beneficenza

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Il comma 2 bis dell’art-10 D.lgs. 460/97

Assistenza sociale; assistenza sanitaria; assistenza socio-sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione

universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla

prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese

sociali.

L’art. 2 del decreto sull’impresa sociale definisce l’utilità sociale:

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Il nuovo concetto di beneficenza

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Il comma 2 bis dell’art-10 D.lgs. 460/97Le modalità

- Individuare una fondazione che sia onlus e abbia fra le sue finalità la beneficenza;

- Presentare un progetto alla fondazione che ne verifica l’utilità sociale e l’approva come meritevole di sostegno o

costituirvi un fondo destinato ai propri progetti;

- Chiedere ai donatori di fare delle donazione modali alla fondazione specificando che esse dovranno servire per quel progetto d’utilità sociale o destinate a quel fondo;

- Le donazioni verranno erogate dalla fondazione e il donatore potrà dedurre quanto donato dal proprio reddito

fino al 10% dello stesso con un limite di 70.000€;

- Rendicontare l’uso delle risorse ricevute.